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Decisione

33.2023.37

Domanda di condono respinta.Notificare alla Cassa la convivenza non richiede tanto tempo perciò,anche se ric. ha accolto in casa il compagno per aiutarlo fisicamente e moralmente,l'omissione d'informare la Cassa della coabitazione configura una grave negligenza,che esclude la buona fede e il condono

15 aprile 2024Italiano26 min

per il 2022, questo oltre al pagamento del premio forfettario per l'assicurazione

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Incarto

n.

33.2023.37

TB

Lugano

15 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 ottobre 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1949, dal 2010 sino al 2022 è

stata posta al beneficio di prestazioni complementari siccome beneficiaria di

una rendita vedovile dell’AVS. Le prestazioni complementari sono state

ricalcolate a seguito della scoperta, da parte della Cassa, della convivenza

(in essere dal dal 1° gennaio 2021) dell’assicurata con __________ (doc. 56).

Mediante decisione 7 luglio 2022 (doc. V/1) l’amministrazione ha ricalcolato il

diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 inserendo nelle spese la

quota coinquilino di CHF 8'046 per la pigione ed ha chiesto la restituzione CHF

1'014 per prestazioni complementari e CHF 1'571,40 per spese di malattia (docc.

V/2 e V/3).

1.2. Il 6 agosto 2022 (doc. V/4) l'assicurata

ha chiesto alla Cassa di compensazione il condono dell'importo da restituire,

spiegando di avere accolto __________ nella sua abitazione a causa del suo di

lui stato di salute conseguente a quattro mesi di ospedalizzazione dovuta al

Covid-19. Il convivente avrebbe necessitato di un'assistenza fisica e morale. In

tal modo, i sentimenti che la legavano all'amico hanno avuto la priorità sulle

conseguenze di natura legale ed economica, visto che la convivenza ha portato alla

perdita del diritto alle PC e pure al pagamento del premio di cassa malati. L’assicurata

ha indicato di non essere in grado di restituire la somma pretesa ed ha

postulato il ripristino retroattivo del suo diritto alle PC.

1.3. Con decisione del 19 settembre 2022

(doc. V/5) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, avendo scoperto

la convivenza, in corso dal 1° gennaio 2021, casualmente nel giugno 2022, da verifiche

eseguite nell’incarto relativo al signor __________. La mancata notifica della

convivenza costituisce una grave negligenza che pregiudica il diritto di

ottenere il condono. La Cassa indica che l’assicurata avrebbe dovuto informarla

immediatamente del cambiamento della situazione avente incidenza economica. La

violazione di tale obbligo di informare è costitutivo di una grave negligenza

che preclude il riconoscimento della buona fede.

1.4. Con decisione su opposizione del 26

ottobre 2023 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

che RI 1 ha formulato il 21 settembre 2022 (doc. V/6) congiuntamente con __________.

L’amministrazione, dopo avere evocato gli obblighi che toccano agli assicurati

in materia di informazione a fronte dei cambiamenti rilevanti per il diritto

alle PC, ha evidenziato la mancata informazione, la scoperta casuale della

convivenza, osservando pure che - il 18 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2022 - l’assicurata

ha ricevuto comunicazioni nei cui fogli di calcolo non era computata la quota

del coinquilino per la coabitazione. Tale circostanza avrebbe dovuto farle

sorgere un dubbio ed imporle un contatto con l’amministrazione a chiarimento

dello stesso. Queste omissioni configurano una negligenza grave che preclude il

condono a prescindere dalle condizioni economiche (senza quindi necessità di verificare

la condizione cumulativa dell'onere grave).

1.5. Il 24 novembre 2023 (doc. I) RI 1

si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il rifiuto di

condono evidenziando di non essere stata al corrente che il trasferimento del

suo compagno presso la sua abitazione, non solo per motivi affettivi ma anche

esigenze di assistenza fisica e morale derivanti da una grave infezione da

Covid-19, avrebbe avuto drammatiche ripercussioni economiche sulla vita di

entrambe. La ricorrente ha contestato il sussistere di una grave negligenza

siccome la sua priorità al momento dell’inizio della convivenza era la

salvaguardia della salute del signor __________. La ricorrente contesta poi che

sia sussistito un suo indebito arricchimento. Essa ha prodotto suoi estratti

bancari (doc. A6 e A7) quale prova delle sue gravi difficoltà economiche (da

quando sono state revocate le PC). L’assicurata ha evidenziato in particolare

di dover versare all’assicuratore sociale malattie CHF 9'116,90 per premi

retroattivi (doc. A3), e l’emanazione di un attestato di carenza beni a suo

carico (doc. A6). Essa ha postulato il ripristino retroattivo delle sue PC con

il condono dell’importo da restituire di complessivi CHF 2'585,40.

1.6. Con risposta di causa del 9 gennaio

2024 (doc. III) la Cassa osserva come il ricorso riproponga le medesime

argomentazioni della procedura amministrativa, e si è limitata a proporre la

reiezione del gravame. La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc.

IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se, correttamente, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda

di condono formulata dall'assicurata il 6 agosto 2022 relativa alla

restituzione di CHF 1'014 per prestazioni complementari e di CHF 1'571,40 per

spese di malattia indebitamente percepite dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che

la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato

con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche

in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).

Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo

di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave

negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza

distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").

Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle

circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione

che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe

potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica

della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi

persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über

den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21

pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del

cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto

che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7

novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art.

24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o

economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi

dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro

fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6

gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il

Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal

1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata

effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto

nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni

complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La

situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per

Fatti

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI).

Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo

di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.

consid. 7.2).

2.5. La Cassa di

compensazione ha, da ultimo, stabilito il diritto dell'assicurata alle

prestazioni complementari il 18 dicembre 2020 (doc. 50) fissandolo in CHF 71 al

mese per l'anno 2021 e il 3 gennaio 2022 (doc. 54) cifrandolo in CHF 27 mensili

per il 2022, questo oltre al pagamento del premio forfettario per l'assicurazione

malattia.

Gli atti prodotti dalla Cassa cantonale di

compensazione 4sono pervenuti in maniera incompleta mancando la decisione di

restituzione con i relativi fogli di ricalcolo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno

2022, la domanda di condono dell'assicurata, la decisione di rifiuto della

Cassa e l'opposizione dell'assicurata. Questi documenti sono stati richiamati

da questa Corte ed inseriti nell'incarto quali doc. V/1-6. L’amministrazione è

qui invitata, pro futuro, a migliore diligenza.

Dagli atti acquisiti emerge come la Cassa abbia

considerato per la locazione un "affitto" di CHF 16'092,

importo che era stato ritenuto negli anni precedenti stante la prova della

pigione dovuta (doc. 37-4/17). Dal 1° gennaio 2021, però, l'assicurata ha iniziato

a convivere con il suo compagno nel suo appartamento, assertivamente non solo

per ragioni affettive ma anche per assisterlo fisicamente e moralmente siccome

provato da una lunga ospedalizzazione di quasi quattro mesi (da aprile a luglio

2020) in cui egli ha subìto un’intubazione e la tracheotomia, e,

successivamente, ha subito un periodo in cui non riusciva a deambulare, il

tutto a causa della grave infezione dovuta al Covid-19. Dopo la dimissione il

signor __________ è stato ricoverato alla Clinica di __________ per una

riabilitazione. Siccome ancora in condizioni cliniche e mentali instabili,

anziché essere ricoverato in un istituto di cura, egli è stato ospitato dalla

sua compagna che l'ha assistito e aiutato nella riabilitazione. Nel gennaio

2021 (doc. A1 pag. 1) egli ha quindi trasferito il suo domicilio presso la

ricorrente informando, il 14 gennaio 2021, l'Ufficio Controllo abitanti di __________,

e, solo nel luglio 2021 (doc. A1 pag. 2), la Cassa di compensazione, sia poiché

convinto che il primo ufficio avrebbe avvisato la Cassa sia poiché concentrato

sul suo stato di salute psico-fisico. Dal canto suo invece l'assicurata non ha

mai informato il Servizio prestazioni complementari della convivenza in essere

dal 1° gennaio 2021, l'amministrazione ha quindi saputo della coabitazione

soltanto un anno e mezzo dopo, quando, nel giugno 2022, ha effettuato una

verifica nell'incarto di __________ e il 7 luglio 2022 (doc. V/1) ha emesso la

decisione di restituzione di prestazioni indebitamente ricevute.

2.6. L’importo della

pigione ritenuto dalla Cassa per determinare il diritto alle PC della qui

ricorrente assommava a CHF 16'092 (doc. 37-4/17). Con il trasferimento del signor

__________ in via __________ a __________, la Cassa ha ritenuto la medesima

pigione nel foglio di calcolo allegato alle decisioni del 18 dicembre 2020 e

del 4 gennaio 2022 (per le PC dal 1° gennaio 2021 rispettivamente dal 1°

gennaio 2022).

Questo importo non è corretto poiché, in virtù dell'art.

16c OPC-AVS/AI, la spesa per l'alloggio doveva esserle computata in ragione di

metà del canone di locazione effettivamente pagato al locatore. Il compagno

della ricorrente, benché anch'egli beneficiario di un diritto proprio alle prestazioni

complementari, era escluso dal calcolo PC della ricorrente siccome non

familiare e non avente un diritto derivato alle prestazioni complementari. L'art.

16c cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede infatti che:

"Quando

appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal

calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole

persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono

prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.".

Di conseguenza, la parte di pigione di __________ non doveva

essere considerata quale spesa riconosciuta della ricorrente e, poiché, di

massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16c cpv. 2

OPC-AVS/AI), la metà della pigione di CHF 16'092 non poteva essere riconosciuta

all'assicurata. Fra le sue spese andava dunque inserito l'importo di CHF 8'046.

L'insorgente ha incassato PC di importo maggiore

rispetto a quanto di diritto. Il mancato computo corretto dell’importo ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della

situazione materiale dell'assicurata e dunque un indubbio errato calcolo delle

prestazioni complementari (art. 16c OPC-AVS/AI). Va al riguardo evidenziato che

ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così

come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione

materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve

essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile

2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza

ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).

2.7. Nel proprio

ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che

debba restituire le prestazioni ricevute in più. Gli avvenimenti intercorsi in

quel periodo, ovvero la grave infezione da Covid-19 che ha colpito il compagno

e che ne ha comportato una degenza ospedaliera e riabilitativa di quattro mesi,

lasciandolo comunque debilitato fisicamente e mentalmente, l'hanno portata a dare

la priorità nel prestargli aiuto e soccorso e quindi in quei mesi il suo

intervento assistenziale ha prevalso sugli obblighi legali e burocratici nei

confronti della Cassa. Questo suo comportamento, dettato dalla priorità di

salvare una vita, non poteva però non giustificare di riconoscerle la buona

fede per non avere capito che doveva avvisare l'amministrazione di ogni

modifica delle sue condizioni personali ed economiche, anche perché non era al

corrente che la coabitazione avrebbe comportato la perdita delle prestazioni

complementari.

La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurata facendo leva sul N. 4652.03 DPC, osservando che essa

non l'ha avvisata né che dal 1° gennaio 2021 la situazione economica era

mutata a seguito della convivenza con __________, né che la cifra ritenuta a

titolo di pigione nei fogli di calcolo che accompagnavano le

decisioni del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022 non era corretta

poiché non era indicata la quota coinquilino. A suo dire, queste circostanze

avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata e quest'ultima avrebbe

potuto e dovuto interpellarla per comunicare la differenza di calcolo. La violazione che l'assicurata ha commesso configura una negligenza

grave, perciò l'amministrazione non ha ammesso la buona fede e neppure il

condono, venendo a mancare una delle due condizioni cumulative.

2.8. Secondo consolidata giurisprudenza

federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza

del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non

deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un

lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado

di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se

non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la

persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di

istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023,

Considerandi

consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del

1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in

considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre

2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018,

consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza

ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in

caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata

non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e

quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno

2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,

consid. 4.3).

2.9

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta

giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in

caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è

ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.10

Gli artt. 31 LPGA e 24

OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurata è obbligata a comunicare immediatamente

alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche della sua famiglia.

A questo proposito va osservato che sui fogli di calcolo per le

prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione

complementari, gli assicurati sono resi attenti che il calcolo è da verificare,

con invito a comunicare all’amministrazione eventuali differenze o dati

mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare"

e la "restituzione" sono descritti nella decisione ed è pure

fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente l'amministrazione di

ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni

complementari.

In concreto la ricorrente non vi ha però mai dato

seguito, visto che è solo esaminando l'incarto del convivente, nel giugno 2022,

che la Cassa di compensazione è venuta casualmente a sapere che i due

beneficiari di PC convivevano dal 1° gennaio 2021. La circostanza è pacifica, la ricorrente ha ammesso di non

avere mai segnalato la convivenza avendo dato la priorità a soccorrere l'amico,

gravemente malato, e non essendo inoltre al corrente dei suoi obblighi legali

in caso di coabitazione. Per quanto concerne questo

obbligo, la Cassa ha più volte indicato all'assicurata i suoi doveri con

l’emanazione delle sue decisioni. (numerose) che contengono spiegazioni

relative al diritto alle prestazioni complementari. La ricorrente era

pienamente informata dei suoi diritti e dei suoi obblighi. Pure

le comunicazioni di fine anno 2020 e inizio anno 2022 relative ai diritti

dell’assicurata relativi agli anni entranti (2021 e 2022) contengono

indicazioni chiare ed esplicite relative agli obblighi di notifica ed

informazione alla Cassa da parte degli assicurati.

Tutte queste decisioni indicano, in

grassetto, a pagina 3, l'obbligo per gli assicurati di comunicare "immediatamente

alla Cassa cantonale di compensazione (…) ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche" con l’elenco di una ventina di situazioni

che danno luogo a quest'obbligo, tra queste figura la voce "Variazione

del numero di coinquilini" (in merito si veda la STF 8C_1032/2012 del

17.

dicembre 2013, consid. 4.2).

La ricorrente non poteva non rendersi conto del suo obbligo di

comunicare alla Cassa che con la convivenza è subentrata una modifica della sua

situazione personale ed economica, siccome la locazione (condivisa) ha

incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). Inoltre, proprio alcuni giorni

prima del trasferimento del compagno presso il suo domicilio, la ricorrente

aveva ricevuto la decisione del 18 dicembre 2020 in cui erano elencati gli

eventi (esemplativamente) che impongono all’assicurato l’obbligo di informare

la Cassa. Pertanto, la tesi secondo cui non era al corrente di questi suoi

obblighi legali è priva di sostrato.

L’obbligo imposto dagli art. 31 LPGA e l'art. 24

OPC-AVS/AI di informare la Cassa, senza indugio, circa le modifiche

intervenute nelle spese per la locazione (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007), che

avrebbe comportato da subito un ricalcolo del suo diritto alle PC conformemente

all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo diritto stante una

riduzione delle uscite (STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023, consid. 2.8; STCA

33.2023.7

del 24 aprile 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre

2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022;

STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021), non è stato ossequiato. Per la LPC un aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è rilevante per la determinazione del

diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di

compensazione. La ricorrente non vi ha dato seguito e non ha ossequiato i suoi

obblighi, commettendo così una grave negligenza che esclude la sua buona fede

(citata STF 8C_1032/2012, consid. 4.2).

2.11

La signora RI 1 giustifica

il mancato avviso alla Cassa siccome si sarebbe, in primis, occupata delle

condizioni di salute del convivente privilegiando l'assistenza fisica e morale a

questi, duramente provato da un serio ricovero ospedaliero e dal rischio di

morte in conseguenza all’infezione da COVID-19.

In concreto non

va negato che l’assistenza prestata dalla signora RI 1 al signor __________ è

lodevole ed ha certamente richiesto impegno e sacrificio, ma non giustifica

l’omissione. La signora RI 1 non ha mai avvisato l'amministrazione della

modifica della sua situazione personale ed economica e la notifica della

mutazione avrebbe imposto ben poco sforzo bastando una lettera alla Cassa, o

una telefonata, rispettivamente una comunicazione via e-mail cui sarebbe

seguita poi la necessità di dare in forma scritta (unitamente ai necessari

documenti) le specifiche necessarie alla Cassa di compensazione. Alla signora RI

1.

la necessaria informazione all’amministrazione avrebbe imposto un dispendio

di tempo e di energie minimo e non certo tale da rendere inefficaci le

attenzioni al suo convivente.

Va ricordato poi come determinante sia la buona fede, e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro

cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.12

Visto quanto precede l'omissione

(mancato avviso alla Cassa della convivenza) qui rimproverata all'insorgente

costituisce dunque una palese e grave violazione dei suoi obblighi previsti

dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA. Questa grave

negligenza esclude la buona fede della ricorrente e, di conseguenza, preclude il

condono postulato senza che sia necessario verificare la condizione della

grande difficoltà posta dall’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. La decisione

impugnata deve essere confermata (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid.

7.2).

La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.

61.

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti