33.2023.37
Domanda di condono respinta.Notificare alla Cassa la convivenza non richiede tanto tempo perciò,anche se ric. ha accolto in casa il compagno per aiutarlo fisicamente e moralmente,l'omissione d'informare la Cassa della coabitazione configura una grave negligenza,che esclude la buona fede e il condono
15 aprile 2024Italiano26 min
per il 2022, questo oltre al pagamento del premio forfettario per l'assicurazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.37
TB
Lugano
15 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22 ottobre 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1949, dal 2010 sino al 2022 è
stata posta al beneficio di prestazioni complementari siccome beneficiaria di
una rendita vedovile dell’AVS. Le prestazioni complementari sono state
ricalcolate a seguito della scoperta, da parte della Cassa, della convivenza
(in essere dal dal 1° gennaio 2021) dell’assicurata con __________ (doc. 56).
Mediante decisione 7 luglio 2022 (doc. V/1) l’amministrazione ha ricalcolato il
diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022 inserendo nelle spese la
quota coinquilino di CHF 8'046 per la pigione ed ha chiesto la restituzione CHF
1'014 per prestazioni complementari e CHF 1'571,40 per spese di malattia (docc.
V/2 e V/3).
1.2. Il 6 agosto 2022 (doc. V/4) l'assicurata
ha chiesto alla Cassa di compensazione il condono dell'importo da restituire,
spiegando di avere accolto __________ nella sua abitazione a causa del suo di
lui stato di salute conseguente a quattro mesi di ospedalizzazione dovuta al
Covid-19. Il convivente avrebbe necessitato di un'assistenza fisica e morale. In
tal modo, i sentimenti che la legavano all'amico hanno avuto la priorità sulle
conseguenze di natura legale ed economica, visto che la convivenza ha portato alla
perdita del diritto alle PC e pure al pagamento del premio di cassa malati. L’assicurata
ha indicato di non essere in grado di restituire la somma pretesa ed ha
postulato il ripristino retroattivo del suo diritto alle PC.
1.3. Con decisione del 19 settembre 2022
(doc. V/5) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono, avendo scoperto
la convivenza, in corso dal 1° gennaio 2021, casualmente nel giugno 2022, da verifiche
eseguite nell’incarto relativo al signor __________. La mancata notifica della
convivenza costituisce una grave negligenza che pregiudica il diritto di
ottenere il condono. La Cassa indica che l’assicurata avrebbe dovuto informarla
immediatamente del cambiamento della situazione avente incidenza economica. La
violazione di tale obbligo di informare è costitutivo di una grave negligenza
che preclude il riconoscimento della buona fede.
1.4. Con decisione su opposizione del 26
ottobre 2023 (doc. A2) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
che RI 1 ha formulato il 21 settembre 2022 (doc. V/6) congiuntamente con __________.
L’amministrazione, dopo avere evocato gli obblighi che toccano agli assicurati
in materia di informazione a fronte dei cambiamenti rilevanti per il diritto
alle PC, ha evidenziato la mancata informazione, la scoperta casuale della
convivenza, osservando pure che - il 18 dicembre 2020 e il 3 gennaio 2022 - l’assicurata
ha ricevuto comunicazioni nei cui fogli di calcolo non era computata la quota
del coinquilino per la coabitazione. Tale circostanza avrebbe dovuto farle
sorgere un dubbio ed imporle un contatto con l’amministrazione a chiarimento
dello stesso. Queste omissioni configurano una negligenza grave che preclude il
condono a prescindere dalle condizioni economiche (senza quindi necessità di verificare
la condizione cumulativa dell'onere grave).
1.5. Il 24 novembre 2023 (doc. I) RI 1
si è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro il rifiuto di
condono evidenziando di non essere stata al corrente che il trasferimento del
suo compagno presso la sua abitazione, non solo per motivi affettivi ma anche
esigenze di assistenza fisica e morale derivanti da una grave infezione da
Covid-19, avrebbe avuto drammatiche ripercussioni economiche sulla vita di
entrambe. La ricorrente ha contestato il sussistere di una grave negligenza
siccome la sua priorità al momento dell’inizio della convivenza era la
salvaguardia della salute del signor __________. La ricorrente contesta poi che
sia sussistito un suo indebito arricchimento. Essa ha prodotto suoi estratti
bancari (doc. A6 e A7) quale prova delle sue gravi difficoltà economiche (da
quando sono state revocate le PC). L’assicurata ha evidenziato in particolare
di dover versare all’assicuratore sociale malattie CHF 9'116,90 per premi
retroattivi (doc. A3), e l’emanazione di un attestato di carenza beni a suo
carico (doc. A6). Essa ha postulato il ripristino retroattivo delle sue PC con
il condono dell’importo da restituire di complessivi CHF 2'585,40.
1.6. Con risposta di causa del 9 gennaio
2024 (doc. III) la Cassa osserva come il ricorso riproponga le medesime
argomentazioni della procedura amministrativa, e si è limitata a proporre la
reiezione del gravame. La ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc.
IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se, correttamente, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda
di condono formulata dall'assicurata il 6 agosto 2022 relativa alla
restituzione di CHF 1'014 per prestazioni complementari e di CHF 1'571,40 per
spese di malattia indebitamente percepite dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente
adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61
consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che
la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato
con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche
in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo
di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave
negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza
distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").
Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle
circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione
che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe
potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica
della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi
persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über
den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21
pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto
che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7
novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art.
24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o
economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi
dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro
fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Il
Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal
1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata
effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto
nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni
complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La
situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per
Fatti
i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire
da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che
era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le
incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di
situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo
(art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo
di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.
consid. 7.2).
2.5. La Cassa di
compensazione ha, da ultimo, stabilito il diritto dell'assicurata alle
prestazioni complementari il 18 dicembre 2020 (doc. 50) fissandolo in CHF 71 al
mese per l'anno 2021 e il 3 gennaio 2022 (doc. 54) cifrandolo in CHF 27 mensili
per il 2022, questo oltre al pagamento del premio forfettario per l'assicurazione
malattia.
Gli atti prodotti dalla Cassa cantonale di
compensazione 4sono pervenuti in maniera incompleta mancando la decisione di
restituzione con i relativi fogli di ricalcolo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2022, la domanda di condono dell'assicurata, la decisione di rifiuto della
Cassa e l'opposizione dell'assicurata. Questi documenti sono stati richiamati
da questa Corte ed inseriti nell'incarto quali doc. V/1-6. L’amministrazione è
qui invitata, pro futuro, a migliore diligenza.
Dagli atti acquisiti emerge come la Cassa abbia
considerato per la locazione un "affitto" di CHF 16'092,
importo che era stato ritenuto negli anni precedenti stante la prova della
pigione dovuta (doc. 37-4/17). Dal 1° gennaio 2021, però, l'assicurata ha iniziato
a convivere con il suo compagno nel suo appartamento, assertivamente non solo
per ragioni affettive ma anche per assisterlo fisicamente e moralmente siccome
provato da una lunga ospedalizzazione di quasi quattro mesi (da aprile a luglio
2020) in cui egli ha subìto un’intubazione e la tracheotomia, e,
successivamente, ha subito un periodo in cui non riusciva a deambulare, il
tutto a causa della grave infezione dovuta al Covid-19. Dopo la dimissione il
signor __________ è stato ricoverato alla Clinica di __________ per una
riabilitazione. Siccome ancora in condizioni cliniche e mentali instabili,
anziché essere ricoverato in un istituto di cura, egli è stato ospitato dalla
sua compagna che l'ha assistito e aiutato nella riabilitazione. Nel gennaio
2021 (doc. A1 pag. 1) egli ha quindi trasferito il suo domicilio presso la
ricorrente informando, il 14 gennaio 2021, l'Ufficio Controllo abitanti di __________,
e, solo nel luglio 2021 (doc. A1 pag. 2), la Cassa di compensazione, sia poiché
convinto che il primo ufficio avrebbe avvisato la Cassa sia poiché concentrato
sul suo stato di salute psico-fisico. Dal canto suo invece l'assicurata non ha
mai informato il Servizio prestazioni complementari della convivenza in essere
dal 1° gennaio 2021, l'amministrazione ha quindi saputo della coabitazione
soltanto un anno e mezzo dopo, quando, nel giugno 2022, ha effettuato una
verifica nell'incarto di __________ e il 7 luglio 2022 (doc. V/1) ha emesso la
decisione di restituzione di prestazioni indebitamente ricevute.
2.6. L’importo della
pigione ritenuto dalla Cassa per determinare il diritto alle PC della qui
ricorrente assommava a CHF 16'092 (doc. 37-4/17). Con il trasferimento del signor
__________ in via __________ a __________, la Cassa ha ritenuto la medesima
pigione nel foglio di calcolo allegato alle decisioni del 18 dicembre 2020 e
del 4 gennaio 2022 (per le PC dal 1° gennaio 2021 rispettivamente dal 1°
gennaio 2022).
Questo importo non è corretto poiché, in virtù dell'art.
16c OPC-AVS/AI, la spesa per l'alloggio doveva esserle computata in ragione di
metà del canone di locazione effettivamente pagato al locatore. Il compagno
della ricorrente, benché anch'egli beneficiario di un diritto proprio alle prestazioni
complementari, era escluso dal calcolo PC della ricorrente siccome non
familiare e non avente un diritto derivato alle prestazioni complementari. L'art.
16c cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede infatti che:
"Quando
appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal
calcolo PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole
persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC non sono
prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua.".
Di conseguenza, la parte di pigione di __________ non doveva
essere considerata quale spesa riconosciuta della ricorrente e, poiché, di
massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art. 16c cpv. 2
OPC-AVS/AI), la metà della pigione di CHF 16'092 non poteva essere riconosciuta
all'assicurata. Fra le sue spese andava dunque inserito l'importo di CHF 8'046.
L'insorgente ha incassato PC di importo maggiore
rispetto a quanto di diritto. Il mancato computo corretto dell’importo ha avuto quale conseguenza una variazione favorevole della
situazione materiale dell'assicurata e dunque un indubbio errato calcolo delle
prestazioni complementari (art. 16c OPC-AVS/AI). Va al riguardo evidenziato che
ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già riconosciuta, così
come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento rilevante della situazione
materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve
essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile
2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza
ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
2.7. Nel proprio
ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che
debba restituire le prestazioni ricevute in più. Gli avvenimenti intercorsi in
quel periodo, ovvero la grave infezione da Covid-19 che ha colpito il compagno
e che ne ha comportato una degenza ospedaliera e riabilitativa di quattro mesi,
lasciandolo comunque debilitato fisicamente e mentalmente, l'hanno portata a dare
la priorità nel prestargli aiuto e soccorso e quindi in quei mesi il suo
intervento assistenziale ha prevalso sugli obblighi legali e burocratici nei
confronti della Cassa. Questo suo comportamento, dettato dalla priorità di
salvare una vita, non poteva però non giustificare di riconoscerle la buona
fede per non avere capito che doveva avvisare l'amministrazione di ogni
modifica delle sue condizioni personali ed economiche, anche perché non era al
corrente che la coabitazione avrebbe comportato la perdita delle prestazioni
complementari.
La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurata facendo leva sul N. 4652.03 DPC, osservando che essa
non l'ha avvisata né che dal 1° gennaio 2021 la situazione economica era
mutata a seguito della convivenza con __________, né che la cifra ritenuta a
titolo di pigione nei fogli di calcolo che accompagnavano le
decisioni del 18 dicembre 2020 e del 3 gennaio 2022 non era corretta
poiché non era indicata la quota coinquilino. A suo dire, queste circostanze
avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata e quest'ultima avrebbe
potuto e dovuto interpellarla per comunicare la differenza di calcolo. La violazione che l'assicurata ha commesso configura una negligenza
grave, perciò l'amministrazione non ha ammesso la buona fede e neppure il
condono, venendo a mancare una delle due condizioni cumulative.
2.8. Secondo consolidata giurisprudenza
federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza
del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non
deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un
lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata
concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado
di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se
non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la
persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di
istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023,
Considerandi
consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del
1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;
STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il
comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in
una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in
considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre
2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018,
consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2). La giurisprudenza
ha già avuto modo di specificare che la buona fede è generalmente negata in
caso di calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata
non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e
quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_585/2022 del 5 giugno
2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021
del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,
consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,
consid. 4.3).
2.9
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta
giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in
caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è
ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione
ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.10
Gli artt. 31 LPGA e 24
OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurata è obbligata a comunicare immediatamente
alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche della sua famiglia.
A questo proposito va osservato che sui fogli di calcolo per le
prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione
complementari, gli assicurati sono resi attenti che il calcolo è da verificare,
con invito a comunicare all’amministrazione eventuali differenze o dati
mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare"
e la "restituzione" sono descritti nella decisione ed è pure
fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente l'amministrazione di
ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni
complementari.
In concreto la ricorrente non vi ha però mai dato
seguito, visto che è solo esaminando l'incarto del convivente, nel giugno 2022,
che la Cassa di compensazione è venuta casualmente a sapere che i due
beneficiari di PC convivevano dal 1° gennaio 2021. La circostanza è pacifica, la ricorrente ha ammesso di non
avere mai segnalato la convivenza avendo dato la priorità a soccorrere l'amico,
gravemente malato, e non essendo inoltre al corrente dei suoi obblighi legali
in caso di coabitazione. Per quanto concerne questo
obbligo, la Cassa ha più volte indicato all'assicurata i suoi doveri con
l’emanazione delle sue decisioni. (numerose) che contengono spiegazioni
relative al diritto alle prestazioni complementari. La ricorrente era
pienamente informata dei suoi diritti e dei suoi obblighi. Pure
le comunicazioni di fine anno 2020 e inizio anno 2022 relative ai diritti
dell’assicurata relativi agli anni entranti (2021 e 2022) contengono
indicazioni chiare ed esplicite relative agli obblighi di notifica ed
informazione alla Cassa da parte degli assicurati.
Tutte queste decisioni indicano, in
grassetto, a pagina 3, l'obbligo per gli assicurati di comunicare "immediatamente
alla Cassa cantonale di compensazione (…) ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche" con l’elenco di una ventina di situazioni
che danno luogo a quest'obbligo, tra queste figura la voce "Variazione
del numero di coinquilini" (in merito si veda la STF 8C_1032/2012 del
17.
dicembre 2013, consid. 4.2).
La ricorrente non poteva non rendersi conto del suo obbligo di
comunicare alla Cassa che con la convivenza è subentrata una modifica della sua
situazione personale ed economica, siccome la locazione (condivisa) ha
incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF
8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). Inoltre, proprio alcuni giorni
prima del trasferimento del compagno presso il suo domicilio, la ricorrente
aveva ricevuto la decisione del 18 dicembre 2020 in cui erano elencati gli
eventi (esemplativamente) che impongono all’assicurato l’obbligo di informare
la Cassa. Pertanto, la tesi secondo cui non era al corrente di questi suoi
obblighi legali è priva di sostrato.
L’obbligo imposto dagli art. 31 LPGA e l'art. 24
OPC-AVS/AI di informare la Cassa, senza indugio, circa le modifiche
intervenute nelle spese per la locazione (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007), che
avrebbe comportato da subito un ricalcolo del suo diritto alle PC conformemente
all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo diritto stante una
riduzione delle uscite (STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023, consid. 2.8; STCA
33.2023.7
del 24 aprile 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre
2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022;
STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021), non è stato ossequiato. Per la LPC un aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è rilevante per la determinazione del
diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di
compensazione. La ricorrente non vi ha dato seguito e non ha ossequiato i suoi
obblighi, commettendo così una grave negligenza che esclude la sua buona fede
(citata STF 8C_1032/2012, consid. 4.2).
2.11
La signora RI 1 giustifica
il mancato avviso alla Cassa siccome si sarebbe, in primis, occupata delle
condizioni di salute del convivente privilegiando l'assistenza fisica e morale a
questi, duramente provato da un serio ricovero ospedaliero e dal rischio di
morte in conseguenza all’infezione da COVID-19.
In concreto non
va negato che l’assistenza prestata dalla signora RI 1 al signor __________ è
lodevole ed ha certamente richiesto impegno e sacrificio, ma non giustifica
l’omissione. La signora RI 1 non ha mai avvisato l'amministrazione della
modifica della sua situazione personale ed economica e la notifica della
mutazione avrebbe imposto ben poco sforzo bastando una lettera alla Cassa, o
una telefonata, rispettivamente una comunicazione via e-mail cui sarebbe
seguita poi la necessità di dare in forma scritta (unitamente ai necessari
documenti) le specifiche necessarie alla Cassa di compensazione. Alla signora RI
1.
la necessaria informazione all’amministrazione avrebbe imposto un dispendio
di tempo e di energie minimo e non certo tale da rendere inefficaci le
attenzioni al suo convivente.
Va ricordato poi come determinante sia la buona fede, e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro
cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio
2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.12
Visto quanto precede l'omissione
(mancato avviso alla Cassa della convivenza) qui rimproverata all'insorgente
costituisce dunque una palese e grave violazione dei suoi obblighi previsti
dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA. Questa grave
negligenza esclude la buona fede della ricorrente e, di conseguenza, preclude il
condono postulato senza che sia necessario verificare la condizione della
grande difficoltà posta dall’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. La decisione
impugnata deve essere confermata (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid.
7.2).
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
(al riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti