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Decisione

33.2023.5

Diritto PC per stranieri UE/EXTRA UE.Per tutti:domicilio e dimora abituale in CH.In più,lo straniero ha termine d'attesa.Per stranieri,l'esigenza di una dimora abituale presuppone che vi dimorino legalmente. La domanda di rilascio (<> rinnovo) del permesso di dimora B NON dà diritto di restare in CH

17 aprile 2023Italiano43 min

-, non è dato il diritto alle PC, indipendentemente dalla concessione dell'effetto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.5

TB

Lugano

17 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° ottobre 2021 (doc. 3) RI 1,

1961, cittadino italiano, ha richiesto le prestazioni complementari alla

rendita intera di invalidità accordatagli il 23 settembre 2021 (doc. 3-14/59)

con effetto retroattivo dal 1° settembre 2019, segnalando, in particolare, di

essere entrato in Svizzera la prima volta il 2006 e di avere in corso una

domanda di rinnovo del permesso B di dimora (doc. 3-33/59).

1.2. Il 17 gennaio 2022 (doc. 8), il 24

febbraio 2022 (doc. 9), il 12 aprile 2022 (doc. 15) e il 2 giugno 2022 (doc.

20) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al richiedente una

dichiarazione relativa alla decisione sulla domanda per il permesso B. L'assistente

sociale che si occupa dell'assicurato le ha trasmesso il 10 giugno 2022 (doc.

21) la decisione negativa emessa l'8 aprile 2022 (doc. C1) dall'Ufficio della

migrazione concernente il rilascio del permesso di dimora B UE/AELS senza

attività e la conferma dell'inoltro al Consiglio di Stato del ricorso (doc. C) contro

questo diniego (doc. 22-8/8).

1.3. Con decisione su opposizione del 5

gennaio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la

reiezione del 22 agosto 2022 (doc. 23) della richiesta di prestazioni stante la

mancata concessione del permesso di dimora e ha respinto l'opposizione del 2

settembre 2022 (doc. A1) dell'assicurato.

Citando il Messaggio del 4 maggio 2016 (FF 2016 2621) relativo

alla modifica della legge federale sugli stranieri, la Cassa di compensazione

ha evidenziato che il nuovo art. 5 cpv. 1 LPC permette di rifiutare le

prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera

e ha eliminato la situazione che verrebbe a crearsi con l'applicazione del solo

art. 4 cpv. 1 LPC, che riconosce la residenza in Svizzera anche se lo straniero

non è più titolare di un permesso di dimora, cosicché non dovrebbe più essere

possibile percepire le prestazioni complementari una volta revocato il permesso

di dimora (FF 2016 2651). L'amministrazione ha concluso che, contrariamente a

quanto sostenuto nell'opposizione, l'assicurato non dimorava legalmente in

Svizzera, perché non disponeva di un permesso B UE/AELS. Inoltre, non si trattava

di un rinnovo, ma di una nuova domanda di rilascio del permesso B UE/AELS,

visto che l'8 aprile 2016 l'Ufficio della migrazione aveva già negato il

rilascio di tale permesso. In assenza, quindi, dei necessari presupposti dati

dalla dimora legale in Svizzera (artt. 4 e 5 LPC), la prestazione complementare

non poteva essere concessa.

1.4. L'8 febbraio 2023 (doc. I) RI 1,

sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale postulando il

riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari.

Il ricorrente ha rilevato che il rifiuto della Cassa cantonale di

compensazione e quello dell'Ufficio della migrazione sono strettamente

interconnessi, visto che quest'ultimo gli ha negato il permesso sostenendo una

mancanza di mezzi sufficienti per vivere e la Cassa non gli ha riconosciuto le

PC perché non ha ancora ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno.

È dunque la Cassa che blocca l'erogazione di quello che le serve -

il domicilio in Svizzera - per riconoscergli il diritto perché, a suo dire,

ricorrere alle PC non è un motivo per non rilasciargli l'autorizzazione di

soggiorno. L'assicurato ha indicato che, a parte gli anni trascorsi in Italia

(1996-2017), ha sempre vissuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole,

svolto l'apprendistato e lavorato, per una permanenza totale di 32 anni.

L'insorgente ha poi evidenziato che dopo avere lavorato per due

anni e otto mesi in Ticino, da settembre 2019 è senza attività lucrativa per

motivi di salute, tanto che il 23 settembre 2021 gli è stata riconosciuta una

rendita intera di invalidità, perciò dispone di mezzi finanziari sufficienti

potendo usufruire delle prestazioni complementari, che però gli sono state negate.

Pertanto, l'assunto dell'Ufficio della migrazione non è condivisibile e con

esso pure quello della Cassa.

Considerato che egli risiede in Svizzera dal 2017 e che fino al

2020 ha svolto un'attività lucrativa, e poi ha postulato il rilascio di un

permesso di dimora B UE/AELS senza attività lucrativa per l'insorgere di motivi

di salute invalidanti, non è lecito definire la sua permanenza nel nostro Paese

come illegale, dato anche l'effetto sospensivo del ricorso al Consiglio di

Stato.

1.5. La Cassa di compensazione ha chiesto

al TCA, il 20 febbraio 2023 (doc. III), di respingere il ricorso, rinviando ai

contenuti della decisione su opposizione.

Nella risposta l'amministrazione ha osservato che l'Ufficio della

migrazione, con la sua decisione negativa, ha stabilito che l'opponente, oltre

a non avere comprovato di non dipendere dall'aiuto sociale, non adempie neppure

Fatti

i requisiti per il riconoscimento di un diritto a rimanere in Svizzera secondo

gli artt. 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.

Pertanto, ritenuta la mancata concessione del permesso e in

assenza dei requisiti posti dagli artt. 4 e 5 LPC - dimora legale in Svizzera

-, non è dato il diritto alle PC, indipendentemente dalla concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso al Consiglio di Stato, dato che la pendenza di un ricorso

contro una decisione di rifiuto di concedere un permesso di dimora non fa

nascere nello straniero, che non è legittimato a risiedere in Svizzera, il

diritto a risiedere legalmente e, quindi, a domandare e ricevere le prestazioni

complementari.

1.6. Il 6 marzo 2023 (doc. V) il

ricorrente ha replicato contestando la tesi dell'amministrazione, secondo cui egli

non avrebbe diritto a risiedere nel nostro Paese, considerato che invece vi dimora

da decenni, fatta eccezione del periodo dal 1996 al 2017.

Infatti, il 7 dicembre 2016 l'assicurato ha formulato domanda di

rilascio di un permesso B UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa e il 2

giugno 2020 per soggiornare senza attività lucrativa. Da allora è pendente la

procedura di rinnovo del permesso, che ora è al vaglio del Consiglio di Stato. Pertanto,

visto che da gennaio 2017 a settembre 2019, anche se da luglio 2018 a tempo

parziale, è stato attivo quale badante di sua mamma, l'assicurato ritiene di

avere lavorato per più di due anni.

D'altronde, l'Ufficio della migrazione non ha avviato una

procedura di revoca del suo permesso per soggiorno illegale, ma continua a

tentennare sul rinnovo sostenendo che non dispone di mezzi sufficienti, ciò che

non è corretto, visto che le PC, che gli sono ingiustamente negate,

garantiscono il mantenimento.

Infine, il diritto a rimanere in Svizzera è dato sia dall'art. 4

Allegato I ALC, avendo cessato l'attività lucrativa a causa di un'inabilità

lavorativa permanente, sia indipendentemente dal fatto che il ricorrente si

rivolge all'aiuto sociale, giacché le prestazioni complementari non rientrano

nell'aiuto sociale.

1.7. La Cassa di compensazione ha

informato il TCA di non avere ulteriori considerazioni da formulare (doc. VII)

e il ricorrente non ha più preso posizione (doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio

quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;

Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.

225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In

virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle

persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni

complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPC,

gli stranieri hanno diritto alle prestazioni

complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver

dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima

della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare

(termine d'attesa).

2.3. La concessione delle prestazioni

complementari è subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art.

4 cpv. 1 lett. a, abis,

ater e c LPC) o, in

precise circostanze, avrebbe avuto diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC),

alle prestazioni complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua

dimora abituale in Svizzera. Delle condizioni supplementari, ossia il termine d'attesa

prima di avere diritto alle prestazioni, sono inoltre richieste per determinate

categorie di cittadini stranieri.

Oltre a queste condizioni personali (artt. 4 e 5 LPC), per

beneficiare delle PC occorre adempiere alle condizioni economiche fissate dalla

legge (art. 9 segg. LPC) (Michel

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 1 ad art. 4 pag. 27).

Se, quindi, l'art. 4 LPC è

applicabile a tutte le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera

che richiedono le prestazioni complementari, l'art. 5 LPC si riferisce soltanto

agli stranieri, ma unicamente a quelli ai quali non si applica né l'Accordo

del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

(Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS

(art. 32 LPC).

Va a questo proposito

evidenziato che il Tribunale federale ha da tempo stabilito che i cittadini di

uno Stato contraente dell'ALC hanno diritto alle prestazioni complementari all'assicurazione

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle condizioni previste all'art.

2 cpv. 1 vLPC (attuale art. 4 cpv. 1 LPC), allo stesso modo dei cittadini

svizzeri (DTF 133 V 265 consid. 5.3: "En soumettant l'octroi de prestations

complémentaires aux ressortissants étrangers non seulement aux conditions

posées pour les ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires

de résidence en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces prestations,

l'art. 2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle a son

domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir

prétendre l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les

ressortissants suisses, conformément aux art. 3 par. 1 et 10bis par. 1 du

règlement n° 1408/71. L'intimée et l'OFAS ne le contestent d'ailleurs pas.

Aussi convient-il d'examiner le droit aux prestations litigieuses en faisant

abstraction de la nationalité étrangère de l'intimée et des conditions posées

par l'art. 2 al. 2 LPC.".).

Questo principio è stato confermato anche vigenti dal 1° gennaio 2008

le nuove norme in materia di condizioni generali (art. 4 LPC) e condizioni

supplementari per gli stranieri (art. 5 LPC) per ottenere le prestazioni

complementari. Nella STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019

concernente un richiedente portoghese che viveva a Ginevra da oltre 10 anni, al

considerando 4.3 "le

Tribunal fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP

ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux

prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses

(ATF 133 V 265 consid. 5.3

p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la condition du délai de

carence de l'art. 5 al. 1 LPC sous

peine de discrimination directe.".

Il medesimo concetto, ma in termini opposti, è stato espresso nella

STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020 relativa a una cittadina brasiliana abitante

a Ginevra, in cui l'Alta Corte ha confermato la condizione del termine di

attesa di 10 anni per i cittadini di Stati terzi:

" La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il

s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5

al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une

discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références; arrêt

9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3).".

2.4. Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue i concetti esposti sul

diritto alle prestazioni complementari da parte di cittadini stranieri.

Per il N. 2110.01 DPC, un assicurato ha diritto alle PC se adempie

cumulativamente le seguenti condizioni:

- ha diritto a

una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe se avesse

compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni;

- è domiciliato e

dimora abitualmente in Svizzera;

- possiede la

cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato per

un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati

membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n.

883/04 sono però equiparati agli svizzeri);

- la sua sostanza

è inferiore a un determinato importo e

- le sue spese

riconosciute superano le sue entrate computabili.

Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il

domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera.

In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto

sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera.

Per il N. 2320.01 DPC, è considerata dimora abituale solo la

presenza effettiva e legale in Svizzera. I periodi in cui una persona ha

soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione per il

calcolo della durata della dimora (STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992 e STF

9C_423/2013 del 27 agosto 2014 concernente un caso ticinese). Non sono

considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata, per un

motivo qualsiasi, all'obbligo assicurativo nell'AVS/AI.

Giusta il N. 2410.01 DPC, per la concessione di PC ai cittadini

svizzeri, ai cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS oppure a quelli

del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 non è richiesta una

durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.

Secondo il N. 2410.02 DPC, per tutti gli altri cittadini

stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono invece previsti termini d'attesa.

Per poter richiedere una PC, queste persone devono cioè essere state

domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per

un certo periodo immediatamente prima dell'inizio del diritto (v. N.

2420.01–2420.03).

2.5. Con l'introduzione,

il 1° luglio 2018, della prima frase dell'art. 5 cpv. 1 LPC ("Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni

complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera."),

il legislatore ha voluto espressamente rifiutare il versamento delle

prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera

(FF 2016 2675).

Nel Messaggio del 4 marzo 2016

concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016 2621),

entrata in vigore il 1° gennaio 2019, il Consiglio federale ha sottolineato

che:

" (…) il

presente disegno di legge prevede che non debba essere più possibile percepire

prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora o di

soggiorno di breve durata. Si propone di modificare la LPC di conseguenza.” (FF 2016 2651).

Nel Messaggio citato il Consiglio federale ha precisato che:

" Secondo

l'articolo 5 capoverso 1 LPC gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente

in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla

quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa). Per i

cittadini delle parti contraenti, per i quali la convenzione di sicurezza

sociale applicabile prevede una rendita straordinaria, il termine d'attesa è in

alcuni casi di cinque anni. Anche per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa

è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC). Secondo la giurisprudenza [STFA P 42/90

dell'8 gennaio 1992], nel determinare la durata del soggiorno non vanno

calcolati i periodi in cui lo straniero ha dimorato illegalmente in Svizzera.

Per la concessione di prestazioni complementari ai cittadini svizzeri e UE, che

sottostanno al regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai cittadini AELS, che sottostanno

al regolamento (CEE) n. 1408/71, non è prevista invece alcuna durata di

residenza o di soggiorno minima.

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LPC, solamente gli stranieri

domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a

prestazioni complementari. La presente disposizione vale anche per gli

stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi

sottostanno." (FF

2016 2675).

Per il Consiglio federale, la modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1

LPC mira a eliminare la situazione che deriva dal riconoscimento, in

applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della residenza in Svizzera anche per lo

straniero non più titolare di un permesso di dimora (FF 2016 2676).

Nel caso di cittadini comunitari, conformemente all'ALC, uno

straniero senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve

disporre di un'assicurazione malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I

ALC). In caso contrario, il diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se

lo straniero percepisce le PC.

Tuttavia, spesso alle autorità competenti in materia di migrazione

mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro del permesso di dimora. Lo

scambio di dati previsto con gli organi incaricati di stabilire e versare le

prestazioni complementari è stato perciò codificato, da una parte, nell'art.

26a LPC, intitolato "Comunicazione di dati alle autorità di

migrazione", in vigore dal 1° luglio 2018 e modificato dal 1° gennaio 2019

e, dall'altra, nel capoverso 4 dell'art. 97 LStr, che prevede un obbligo di

comunicazione per le autorità competenti nel settore della migrazione di fronte

agli organi incaricati di versare le prestazioni complementari.

Il citato Messaggio (FF 2016 2674) si

esprime così al riguardo:

" Se, in

applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia

di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione

complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale

revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la

prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di

prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi

concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli

stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa. I

permessi per i cittadini di uno Stato terzo possono essere vincolati a delle

condizioni. In tal caso, se la condizione per cui è stato rilasciato il

permesso non è più adempiuta e se il diritto federale non prevede il diritto a

un permesso, è possibile revocarlo. Ciò vale anche qualora lo straniero, per

cui era stata presupposta l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, faccia

successivamente richiesta di un aiuto sociale o prestazioni

complementari.".

L'Esecutivo ha inoltre ricordato che

" A livello

federale non esiste, al momento, nessuna disposizione legale che disciplini la

concessione o il rifiuto dell'aiuto sociale agli stranieri che arrivano in

Svizzera in cerca di un impiego. Si propone pertanto, conformemente all'ALC, di

uniformare la prassi e di escludere dall'aiuto sociale gli stranieri e i loro

familiari che giungono in Svizzera al solo scopo di trovare un impiego." (FF 2016 2624).

Al fine di completare queste ed altre misure suggerite,

" si propongono uno

scambio di dati in caso di versamento di prestazioni complementari nonché di

revoca dei permessi di dimora. Gli stranieri senza permesso di dimora in

Svizzera sono inoltre espressamente esclusi dal versamento di prestazioni

complementari." (FF

2016 2626).

2.6. In tema di dimora legale in

Svizzera degli stranieri quale condizione necessaria per potere ottenere le

prestazioni complementari, questo Tribunale si è già pronunciato il 15 maggio

2013 con la STCA 33.2012.15, confermata dal Tribunale federale.

In quel suo giudizio la scrivente Corte ha analizzato il caso di

una cittadina kosovara, vedova dal 2004 di un cittadino svizzero, che ha vissuto illegalmente in Svizzera dal 1992 fino al 31 marzo 2006,

ossia fino all'ottenimento di un permesso di dimora B concesso dalle

autorità ticinesi dal 1° aprile dal 2006, e che ha lavorato nel nostro Paese

assolvendo il suo obbligo contributivo. Dal 1° marzo 2012 era al beneficio di

una rendita di invalidità e il mese seguente ha chiesto le prestazioni

complementari, che la Cassa cantonale di compensazione le ha rifiutato dopo

avere accertato che il soggiorno legale sussisteva unicamente dal 1° aprile

2006 e non precedentemente.

Il TCA ha analizzato, al considerando 2.6, la

giurisprudenza federale sul domicilio e la dimora abituale in Svizzera di uno

straniero, evidenziando che, oltre

alla condizione del domicilio secondo il codice civile e la dimora abituale in

Svizzera, non doveva essere (soprattutto) dimenticata la condizione - ritenuta già nella STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992, ripresa 4 mesi dopo nella DTF

118 V 79 consid. 4a e ribadita nella DTF 133 V 265 consid. 7.3.2 - che lo straniero che chiede le

prestazioni complementari deve essere in possesso di un'autorizzazione di

soggiorno e deve quindi risiedere legalmente in Svizzera.

Questa Corte ha rilevato che,

a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG ed anche della

LAINF, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate dalle

imposte e non dai contributi degli assicurati (trattandosi di prestazioni

speciali a carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art.

10bis e Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art.

70 cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 =

SVR 2017 EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265

= SVR 2008 EL Nr. 3). Per tale ragione, la giurisprudenza sviluppata in ambito

di assicurazione invalidità o infortunio, in cui è stata relativizzata l'esigenza

di un permesso di soggiorno, non può essere applicata alla LPC.

Nel suo giudizio, il TCA ha inoltre ritenuto che non si potesse

dedurre un diritto alle prestazioni complementari per il fatto che l'assicurata,

benché sprovvista di un regolare permesso di dimora e di lavoro, avesse

esercitato un'attività lucrativa sul cui salario percepito sono stati prelevati

i contributi.

Alla luce della giurisprudenza analizzata, questa

Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che sia la

condizione del domicilio secondo il Codice civile sia quella della dimora

abituale potessero essere adempiute in quel caso, giacché la condizione della

dimora dell'art. 5 cpv. 1 LPC presuppone il possesso di un permesso di soggiorno

valido.

Il TCA ha perciò concluso che unicamente i periodi durante i quali l'assicurata

aveva dimorato in Svizzera in virtù di un'autorizzazione rilasciata dalla

competente autorità per gli stranieri potevano essere presi in considerazione

nel computo dei 10 anni. I soggiorni trascorsi in Svizzera da uno straniero senza

autorizzazione non costituiscono dei periodi di presenza e di domicilio in

Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPC e ciò a prescindere dalla volontà dell'assicurata di costituirsi

un domicilio nel nostro Paese secondo il Codice civile. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ha quindi respinto la richiesta di prestazioni

complementari formulata dalla ricorrente in assenza dei presupposti di legge

(termine d'attesa di 10 anni) stante la non computabilità dei periodi del

soggiorno illegale in Svizzera.

Il ricorso interposto dagli eredi dell'assicurata

contro il giudizio cantonale è stato respinto dal Tribunale federale, che il

26 agosto 2014 (STF 9C_423/2013) ha condiviso il ragionamento

giuridico del TCA:

" 4.2.

Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi Tribunale federale) ha

stabilito il principio secondo cui i presupposti della residenza in Svizzera di

un cittadino straniero sono adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni

lecitamente (STFA 1962 pag. 26). Tale massima è imposta dal principio di

legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.)

che domina tutte le istituzioni statali svizzere, il quale esige che le

condizioni dell'evento assicurato siano riempite in modo conforme all'ordinamento

giuridico vigente di questo Stato, nella misura in cui ad esso non deroghino

norme del diritto internazionale. Tale prassi è sempre stata mantenuta e deve

essere confermata anche in questo caso. Sarebbe infatti ingiusto privilegiare

lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti dei suoi

connazionali che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico

dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (sentenze H 261/95 del 25

giugno 1997 consid. 3b; P 42/90 dell'8 gennaio 1992 consid. 3b; H 12/80 del 9

febbraio 1981 consid. 1 e I 49/71 dell'8 giugno 1971 consid. b). Tanto basterebbe

quindi per respingere il ricorso che non invoca, a ragione, motivi oggettivi

atti a giustificare un cambiamento di giurisprudenza, quali una conoscenza più

approfondita dell'intenzione del legislatore, la modifica delle circostanze

esterne o cambiamento della concezione giuridica (DTF 134 V 359 consid. 8.1

pag. 366).

4.3. Nella misura in cui il ricorso tenta di collegare il

periodo di dimora in Svizzera con il periodo di contribuzione all'AVS, che in

concreto sarebbe superiore a 10 anni, esso è volto all'insuccesso. Il

legislatore ha scelto esplicitamente i termini di "domicilio" o

"dimora": se avesse voluto introdurre un periodo minimo di

contribuzione o da ciò farne dipendere la dimora sul territorio elvetico lo

avrebbe fatto (sentenza P 41/96 del 4 luglio 1998 consid. 4, pubblicata in SVR

1999 EL n. 1 pag. 1).".

2.7. In una sentenza

9C_885/2018 del 16 agosto 2019, l'Alta Corte si è pronunciata sul ricorso di un

cittadino portoghese che soggiornava a Ginevra dal 23 giugno 2003 in virtù di un

permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) rilasciatogli per lavorare

come cuoco. Vittima di un incidente a fine estate, è stato licenziato per il 30

novembre 2003 e non ha mai più ripreso l'attività lavorativa. Il permesso L è

stato tuttavia rinnovato regolarmente per permettergli di seguire le cure

mediche e attendere l'esito delle procedure giudiziarie avviate in materia di

assicurazioni infortuni e invalidità; quest'ultima è terminata nell'estate 2016

con l'attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2004. La richiesta di

prestazioni complementari del 22 novembre 2016 è stata respinta dal Servizio

delle prestazioni complementari del Canton Ginevra il 16 gennaio 2018 a motivo

che l'interessato era titolare di un permesso. Il 10 aprile 2018 egli ha

ottenuto un'autorizzazione di soggiorno di lunga durata (permesso B).

La Corte cantonale ha considerato che tutti gli anni

durante i quali il ricorrente è stato titolare di un permesso L non potevano

essere assimilati a un soggiorno "legale" o "conforme al

diritto" in Svizzera e che questa durata non poteva perciò essere presa in

considerazione nel calcolo del termine d'attesa previsto dall'art. 5

cpv. 1 LPC. La prima istanza ha perciò confermato il rifiuto di concedere le

prestazioni complementari (cfr. consid. 3.1).

Per l'insorgente, invece, cittadino portoghese titolare di un

permesso L rinnovato dalla competente autorità per più di dieci anni, il suo soggiorno

in Svizzera non poteva essere assimilato a un soggiorno illegale né a un

soggiorno tollerato la cui durata non può essere presa in considerazione nel

calcolo del termine di attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. Inoltre, il

Tribunale cantonale ha commesso una discriminazione ai sensi dell'ALC imputandogli

un termine di attesa (cfr. consid. 3.2).

Il TF ha dapprima precisato che il caso andava esaminato alla luce

dell'art. 5 cpv. 1 LPC in vigore fino al 30 giugno 2018, visto che la decisione

impugnata è stata emessa il 16 gennaio 2018 (cfr. consid. 4.1). Poi, che trattandosi

di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC che ha il suo domicilio e la sua

residenza abituale in Svizzera, giusta l'art. 4 del regolamento (CE) n.

883/2004 il ricorrente ha diritto alle prestazioni complementari alle stesse

condizioni dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, nei confronti del cittadino

portoghese non si poteva fare valere la condizione del termine di attesa dell'art.

5 cpv. 1 LPC, altrimenti si commetteva una discriminazione diretta (cfr.

consid. 4.3).

Infine, per quanto concerne la condizione del soggiorno legale

introdotta dal 1° luglio 2018 nella LPC (art. 5 cpv. 1), il Tribunale federale

si è così pronunciato:

" 5.

Dans la mesure où la notion de séjour

"légal" a été introduite par le ch. II de l'annexe de la modification

du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration

et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des

personnes à partir du 1er juillet 2018 (RO 2018 738; voir aussi FF 2018 2891),

elle ne trouve pas application en l'occurrence. Reste donc à examiner la

condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4

al. 1 LPC. Selon cette disposition,

seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13

LPGA qui renvoie aux art. 23 à 26

CC) en Suisse (sur cette notion, cf. également ATF 141 V 530 consid. 5 p. 534 ss) peuvent prétendre des prestations

complémentaires à certaines conditions. A cet égard, la juridiction cantonale a

constaté que le recourant - au bénéfice d'un permis L - résidait à Genève de

manière ininterrompue depuis au moins dix ans au moment du dépôt de sa demande

de prestations complémentaires, état de fait qui n'était pas contesté ni

contestable. Il apparaît dès lors que la condition du domicile et de la résidence

habituelle en Suisse est remplie.".

Di conseguenza, l'Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale e

la decisione impugnata e ha rinviato la causa all'autorità amministrativa per

determinare se le altre condizioni del diritto alle prestazioni complementari

erano adempiute (cfr. consid. 6).

Nella successiva STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, l'Alta Corte si

è espressa sul rifiuto dei giudici di prima istanza di concedere le prestazioni

complementari a una cittadina brasiliana. Secondo il Tribunale cantonale, in

applicazione dell'art. 5 cpv. 1 LPC nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2018

e della STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid 4.2 e 4.3, soltanto il

periodo durante il quale il richiedente straniero è a beneficio di un permesso

di soggiorno valido può contare come periodo di residenza in Svizzera (cfr.

consid. 3).

La ricorrente non ha contestato che non era a beneficio di un

titolo di soggiorno durante tutto il periodo d'attesa di dieci anni precedente

la sua domanda del 29 giugno 2018. Essa ha però affermato che era in grado di

provare la sua presenza a Ginevra dal 2005 e ha sostenuto, menzionando gli artt.

4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 e 2 LPC, che l'obbligo di un titolo di soggiorno non

figura nella legge (cfr. consid. 4).

L'Alta Corte ha precisato che la ricorrente non è cittadina di uno

Stato parte all'ALC e che perciò il termine di attesa di dieci anni previsto

dall'art. 5 cpv. 1 LPC può esserle opposto senza che ciò costituisca una

discriminazione diretta vietata dall'ALC; inoltre, questo termine non può

essere ridotto a cinque anni, perché non è né rifugiata né apolide, ma ha

soggiornato in Svizzera con un permesso F dal 24 giugno 2010.

Sempre al considerando 5, il Tribunale federale ha così risolto la

questione della legalità del soggiorno in Svizzera:

" En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal en

Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne figurait

pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable au cas d'espèce

dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin 2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid.

1.2 p. 4). La recourante oublie toutefois que cette exigence découlait de la

jurisprudence rappelée par l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26

août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal

fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant

des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5

al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à

partir du 1er juillet 2018).

Si l'existence d'une résidence à Genève depuis

plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été reconnue

par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle

résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être

intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à

partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse

sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas

remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date

fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le recours est infondé.".

2.8. Nel caso

di specie, il ricorrente ha chiesto le prestazioni

complementari nel mese di ottobre 2021 (doc. 3), dopo che il 23 settembre 2021

(doc. 3-14/59) gli è stata attribuita una rendita di invalidità intera

retroattivamente dal 1° settembre 2019.

Di nazionalità

italiana, il ricorrente è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e

abita in Svizzera dal 2016. Occorre dunque esaminare se, come sostiene la Cassa

di compensazione, gli siano applicabili le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 LPC

(STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.2).

In merito

ai rapporti con il diritto europeo, l'art. 32 cpv. 1 LPC prevede che:

" Ai

cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono

stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera

o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi

residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai

familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che

rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i

seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato

Considerandi

II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle

persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72.".

Il richiedente è cittadino di uno Stato membro della Comunità

europea (campo di applicazione personale) e risiede in

Svizzera. Vi è inoltre un elemento transfrontaliero, avendo l'interessato

lavorato in Svizzera dal 2006 al 2007 (doc. 22-2/8) prima di ritornare a vivere

in Italia e poi ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ritrasferendosi

in Svizzera il 7 dicembre 2016 per esercitare un'attività lucrativa (DTF 143 V

81.

consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid. 4.3.2 nonché, tra le

altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e

dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69). È

pertanto applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la

Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla

libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo

Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato

II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro,

dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento

dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento

(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del

regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la

Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato

ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra

la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio

2015.

Le prestazioni complementari di cui alla LPC

rientrano poi nel campo materiale dell'Allegato II ALC (DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e del regolamento (CE) n. 883/2004 (STF

9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 396

consid. 6.2 pag. 402). L'art. 3 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004

menziona che lo stesso si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di

carattere non contributivo di cui all'art. 70, quest'ultimo al suo par. 2 lett.

c rinvia all'elenco di cui all'Allegato X, in cui per la Svizzera alla lett. a

sono menzionate le PC previste dalla legge federale (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 401 seg.). Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non

prevede alcuna modifica in tale ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).

Per quanto concerne il diritto applicabile, l'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che le persone alle quali

lo stesso si applica sono soggette alla legislazione di un singolo Stato

membro. Tale legislazione è determinata a norma del medesimo regolamento.

L'art. 11 par. 2 dispone che ai fini dell'applicazione “del

presente titolo”, le persone che ricevono una prestazione in denaro a

motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa

autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si

applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle

rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni

in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

Inoltre, secondo l'art. 11 par. 3 lett. e, fatti salvi gli art.

12-16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle

lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di

residenza, “fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento”

che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di

uno o più altri Stati membri.

L'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone, al

paragrafo 4, che le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate

esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi

della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del

luogo di residenza e sono a suo carico (STF 9C_624/2018 del 15 aprile 2019,

consid. 7.2.1).

Da quanto precede discende che l'insorgente, beneficiario di una

rendita di invalidità che ha chiesto il versamento di prestazioni complementari

all'AI, è assoggettato al diritto svizzero, e meglio alla LPC e all'OPC-AVS/AI.

2.9

L'assicurato

è dunque cittadino UE titolare di una rendita di invalidità e può postulare il

riconoscimento delle prestazioni complementari alle stesse condizioni di un

cittadino svizzero in virtù dell'ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 (art.

4) (DTF 133 V 265 consid. 5.3; STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019,

consid. 4.3; N. 2410.01 DPC).

L'art. 4 LPC pone, quale condizione generale per tutti i

richiedenti le prestazioni complementari che, cumulativamente (STF 9C_940/2015

del 16 luglio 2016 consid. 3.3; DTF 110 V 170 consid. 2a; Michel Valterio, Commentaire de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 15 ad

art. 4 pag. 34), la persona sia domiciliata e dimorante abitualmente in

Svizzera secondo l'art. 13 LPGA.

L'art. 5 LPC concerne le condizioni supplementari che devono

riempire i cittadini stranieri che non sono cittadini di uno Stato dell'Unione

europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno

Unito (DTF 141 V 396 consid. 4.2; DTF 133 V 265 consid. 5.3). L'art. 5 cpv. 1

LPC richiede un periodo ininterrotto di domicilio e di dimora legale in

Svizzera prima di avere diritto alle prestazioni complementari (STF 9C_38/2020

del 20 ottobre 2020, consid. 5; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2

e 4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, il termine di attesa

previsto dall'art. 5 LPC, esatto per certe categorie di cittadini

stranieri oltre alle condizioni generali previste all'art.

4.

LPC (Valterio, op. cit.,

N. 1 ad art. 4 pag. 27; NN. 2410.01 e 2410.02 DPC),

non è pertanto opponibile al ricorrente, cittadino italiano, pena una

discriminazione diretta (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3).

Resta dunque da esaminare la condizione del domicilio e della

dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC.

2.10

Secondo questa disposizione, soltanto

le persone che hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in

Svizzera (su questa nozione, DTF 141 V 530 consid. 5) possono pretendere delle

prestazioni complementari a certe condizioni.

Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è

determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 CC e una persona ha la

propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche

se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata.

L'esigenza di una dimora abituale in Svizzera prevista dall'art. 4

cpv. 1 LPC presuppone, per degli stranieri, che vi soggiornino legalmente

(sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022,

consid. 7.4 in ATAS/430/2022).

In ambito di Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

(RS 142.20), l'art. 33 cpv. 3 dispone che il permesso di dimora è limitato nel

tempo, ma può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62

cpv. 1. Esso decade in particolare quando lo straniero notifica la sua partenza

dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI), alla scadenza della durata di

validità (art. 61 cpv. 1 lett. c LStrI) o in caso di revoca (art. 62 LStrI). Lo

straniero può tuttavia soggiornare in Svizzera durante la procedura di proroga del

permesso di dimora, anche dopo la scadenza dello stesso, quando ha depositato

una domanda di proroga e se non è stata pronunciata una decisione contraria

(art. 59 cpv. 2 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

[OASA], RS 142.201).

A questo proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che la

persona in questione può restare in Svizzera per la durata della procedura di

rinnovo del permesso e dunque anche dopo la scadenza del permesso, nella misura

in cui l'autorità competente non ha emesso una decisione contraria. Sebbene si

tratti solo di un diritto di dimora processuale, i diritti conferiti dal

permesso (in particolare per quanto riguarda la dimora e l'attività lavorativa)

continuano ad esplicare effetto anche dopo la scadenza del periodo di validità

formale del permesso di dimora (STF 9C_378/ 2020 del 25 settembre 2020, consid.

5.3).

Per contro, il deposito di una domanda di rilascio di un permesso

di dimora - che esula dall'art. 59 cpv. 2 OASA - non è sufficiente a rendere

una dimora legale. La nozione di dimora legale deve essere compresa nel senso

che la dimora è conforme alla legge.

L'art. 10 StrI sottopone di principio a un permesso la dimora di

uno straniero in Svizzera per oltre tre mesi. Pertanto, una dimora non

formalmente autorizzata non può, per definizione, essere considerata come

legale ai sensi della LStrI, anche in assenza di una decisione sul diritto di soggiornare.

In assenza di un permesso di dimora valido, la giurisprudenza

considera che lo straniero si trova quindi in Svizzera sulla base di una

semplice tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo del

procedimento che ha avviato al fine di ottenere la regolarizzazione della sua

situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2; sentenza della Corte di giustizia del

Canton Ginevra del 28 aprile 2022, consid. 10 in ATAS/448/2022).

In questo senso, anche per uno straniero che ha ottenuto in

precedenza un permesso di dimora, ora scaduto, non è sufficiente depositare una

domanda di rilascio di un (nuovo) permesso di dimora affinché, nell'attesa dell'esito

dell'istruttoria della procedura di autorizzazione di soggiorno, benché l'autorità

tolleri la sua dimora in Svizzera, gli organi di esecuzione della LPC debbano

considerare, proprio per questa tolleranza, che questa persona soddisfi la

condizione di avere la dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022

consid. 10 in ATAS/430/2022 e 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).

2.11

In concreto, il 7 dicembre 2016 l'assicurato

ha da ultimo domandato il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per

soggiornare e svolgere attività lucrativa in Svizzera; successivamente, in data

2.

giugno 2020 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS senza

attività lucrativa (docc. 11-26/27 e 22-2/8). Questa procedura è sfociata nella

decisione dell'Ufficio della migrazione dell'8 aprile 2022 (doc. C1) di rifiuto

del rilascio del permesso di dimora B UE/AELS senza attività, con conseguente

ordine di lasciare la Svizzera entro l'8 giugno 2022. Contro questa decisione

negativa l'interessato ha inoltrato ricorso il 20 maggio 2022 (doc. C) al

Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. 22-8/8), che è tuttora

pendente.

Durante tutto questo periodo di sei anni, ossia fino alla

decisione su opposizione che delimita il potere del giudice delle assicurazioni

sociali dal profilo materiale e temporale (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1), il

ricorrente non si è trovato nella situazione regolata dall'art. 59 cpv. 2 OASA.

L'assicurato non ha infatti depositato una domanda di proroga del

permesso di dimora e, perciò, in assenza di decisioni contrarie, non ha il

diritto di restare in Svizzera. La sua dimora nel nostro Paese è infatti meramente

tollerata dalle preposte autorità, ma questa tolleranza non fonda un diritto di

dimora, fosse anche di natura processuale, che farebbe nascere in favore del

ricorrente i diritti derivanti da un permesso di dimora.

Dal 7 dicembre 2016, quindi, il ricorrente si trova in Svizzera

sulla base di una mera tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo

del deposito della domanda di rilascio del permesso di dimora B UE/AELS prima e

del ricorso contro il rifiuto del rilascio di questo permesso poi al fine di

ottenere la regolarizzazione della sua situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2).

La dichiarazione del 6 settembre 2021 (doc. 3-34/59) rilasciata

dall'Ufficio della migrazione - che verosimilmente riporta un errore nell'indicazione

dell'entrata in Svizzera (13 aprile 2006), riferendosi infatti a una precedente

entrata anziché a quella per cui l'interessato ha da ultimo richiesto il rilascio

del permesso B UE/AELS (7 dicembre 2016) e tuttora pendente sub judice - indica

(correttamente) espressamente che "non conferisce un

diritto al rilascio/al rinnovo/alla modifica del permesso" e che

"Perde ogni validità al momento dell'emissione della decisione da parte

dell'Ufficio della migrazione.". D'altronde, con il rilascio di questa

dichiarazione, tollerando - ancora dopo 5 anni - la permanenza in Svizzera

durante l'esame della sua domanda di un nuovo permesso di dimora, l'Ufficio

della migrazione non ha dato al ricorrente la garanzia che avrebbe ottenuto

tale permesso.

Inoltre, a seguito della tolleranza dimostrata dall'Ufficio della

migrazione, il ricorrente non ha ricevuto alcuna garanzia che il suo soggiorno,

di fatto tollerato in Svizzera, sarebbe stato considerato come legale ai fini

del diritto alle prestazioni complementari. In ogni caso, l'Ufficio della

migrazione non è competente per dare una simile garanzia.

Da questa dichiarazione non è perciò possibile concludere che al

momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato risiedeva

legalmente sul territorio ed era titolare di un permesso di dimora valido.

Di fatto, invece, dal deposito dell'ultima domanda di rilascio del

permesso B UE/AELS ad oggi - un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha natura

dichiarativa (STF 2C_563/2017 del 7 novembre 2017, consid. 5.3) -, il

ricorrente continua a dimorare in Svizzera sulla base di una semplice

tolleranza e non di una valida autorizzazione, essendo tuttora pendente il

ricorso del 20 maggio 2022 presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.

Di conseguenza, non è data una dimora abituale ai sensi dell'art.

4.

cpv. 1 LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 4

novembre 2022 consid. 4.2 in ATAS/962/2022, del 12 maggio 2022 consid. 10 in

ATAS/430/2022 e del 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).

2.12

Da quanto precede discende che a

buon diritto, quando la Cassa di compensazione ha emanato il 5 gennaio 2023 la

decisione impugnata, il ricorrente non dimorava legalmente in Svizzera e perciò

non ha diritto alle prestazioni complementari.

La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso

respinto e, portando sulla richiesta di prestazioni complementari, non soggiace

a spese non avendo il legislatore previsto di prelevarle (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires

pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21

juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti