33.2023.5
Diritto PC per stranieri UE/EXTRA UE.Per tutti:domicilio e dimora abituale in CH.In più,lo straniero ha termine d'attesa.Per stranieri,l'esigenza di una dimora abituale presuppone che vi dimorino legalmente. La domanda di rilascio (<> rinnovo) del permesso di dimora B NON dà diritto di restare in CH
17 aprile 2023Italiano43 min
-, non è dato il diritto alle PC, indipendentemente dalla concessione dell'effetto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.5
TB
Lugano
17 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 gennaio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 1° ottobre 2021 (doc. 3) RI 1,
1961, cittadino italiano, ha richiesto le prestazioni complementari alla
rendita intera di invalidità accordatagli il 23 settembre 2021 (doc. 3-14/59)
con effetto retroattivo dal 1° settembre 2019, segnalando, in particolare, di
essere entrato in Svizzera la prima volta il 2006 e di avere in corso una
domanda di rinnovo del permesso B di dimora (doc. 3-33/59).
1.2. Il 17 gennaio 2022 (doc. 8), il 24
febbraio 2022 (doc. 9), il 12 aprile 2022 (doc. 15) e il 2 giugno 2022 (doc.
20) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al richiedente una
dichiarazione relativa alla decisione sulla domanda per il permesso B. L'assistente
sociale che si occupa dell'assicurato le ha trasmesso il 10 giugno 2022 (doc.
21) la decisione negativa emessa l'8 aprile 2022 (doc. C1) dall'Ufficio della
migrazione concernente il rilascio del permesso di dimora B UE/AELS senza
attività e la conferma dell'inoltro al Consiglio di Stato del ricorso (doc. C) contro
questo diniego (doc. 22-8/8).
1.3. Con decisione su opposizione del 5
gennaio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la
reiezione del 22 agosto 2022 (doc. 23) della richiesta di prestazioni stante la
mancata concessione del permesso di dimora e ha respinto l'opposizione del 2
settembre 2022 (doc. A1) dell'assicurato.
Citando il Messaggio del 4 maggio 2016 (FF 2016 2621) relativo
alla modifica della legge federale sugli stranieri, la Cassa di compensazione
ha evidenziato che il nuovo art. 5 cpv. 1 LPC permette di rifiutare le
prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera
e ha eliminato la situazione che verrebbe a crearsi con l'applicazione del solo
art. 4 cpv. 1 LPC, che riconosce la residenza in Svizzera anche se lo straniero
non è più titolare di un permesso di dimora, cosicché non dovrebbe più essere
possibile percepire le prestazioni complementari una volta revocato il permesso
di dimora (FF 2016 2651). L'amministrazione ha concluso che, contrariamente a
quanto sostenuto nell'opposizione, l'assicurato non dimorava legalmente in
Svizzera, perché non disponeva di un permesso B UE/AELS. Inoltre, non si trattava
di un rinnovo, ma di una nuova domanda di rilascio del permesso B UE/AELS,
visto che l'8 aprile 2016 l'Ufficio della migrazione aveva già negato il
rilascio di tale permesso. In assenza, quindi, dei necessari presupposti dati
dalla dimora legale in Svizzera (artt. 4 e 5 LPC), la prestazione complementare
non poteva essere concessa.
1.4. L'8 febbraio 2023 (doc. I) RI 1,
sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale postulando il
riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari.
Il ricorrente ha rilevato che il rifiuto della Cassa cantonale di
compensazione e quello dell'Ufficio della migrazione sono strettamente
interconnessi, visto che quest'ultimo gli ha negato il permesso sostenendo una
mancanza di mezzi sufficienti per vivere e la Cassa non gli ha riconosciuto le
PC perché non ha ancora ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno.
È dunque la Cassa che blocca l'erogazione di quello che le serve -
il domicilio in Svizzera - per riconoscergli il diritto perché, a suo dire,
ricorrere alle PC non è un motivo per non rilasciargli l'autorizzazione di
soggiorno. L'assicurato ha indicato che, a parte gli anni trascorsi in Italia
(1996-2017), ha sempre vissuto in Svizzera, dove ha frequentato le scuole,
svolto l'apprendistato e lavorato, per una permanenza totale di 32 anni.
L'insorgente ha poi evidenziato che dopo avere lavorato per due
anni e otto mesi in Ticino, da settembre 2019 è senza attività lucrativa per
motivi di salute, tanto che il 23 settembre 2021 gli è stata riconosciuta una
rendita intera di invalidità, perciò dispone di mezzi finanziari sufficienti
potendo usufruire delle prestazioni complementari, che però gli sono state negate.
Pertanto, l'assunto dell'Ufficio della migrazione non è condivisibile e con
esso pure quello della Cassa.
Considerato che egli risiede in Svizzera dal 2017 e che fino al
2020 ha svolto un'attività lucrativa, e poi ha postulato il rilascio di un
permesso di dimora B UE/AELS senza attività lucrativa per l'insorgere di motivi
di salute invalidanti, non è lecito definire la sua permanenza nel nostro Paese
come illegale, dato anche l'effetto sospensivo del ricorso al Consiglio di
Stato.
1.5. La Cassa di compensazione ha chiesto
al TCA, il 20 febbraio 2023 (doc. III), di respingere il ricorso, rinviando ai
contenuti della decisione su opposizione.
Nella risposta l'amministrazione ha osservato che l'Ufficio della
migrazione, con la sua decisione negativa, ha stabilito che l'opponente, oltre
a non avere comprovato di non dipendere dall'aiuto sociale, non adempie neppure
Fatti
i requisiti per il riconoscimento di un diritto a rimanere in Svizzera secondo
gli artt. 4 Allegato I ALC e 22 OLCP.
Pertanto, ritenuta la mancata concessione del permesso e in
assenza dei requisiti posti dagli artt. 4 e 5 LPC - dimora legale in Svizzera
-, non è dato il diritto alle PC, indipendentemente dalla concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso al Consiglio di Stato, dato che la pendenza di un ricorso
contro una decisione di rifiuto di concedere un permesso di dimora non fa
nascere nello straniero, che non è legittimato a risiedere in Svizzera, il
diritto a risiedere legalmente e, quindi, a domandare e ricevere le prestazioni
complementari.
1.6. Il 6 marzo 2023 (doc. V) il
ricorrente ha replicato contestando la tesi dell'amministrazione, secondo cui egli
non avrebbe diritto a risiedere nel nostro Paese, considerato che invece vi dimora
da decenni, fatta eccezione del periodo dal 1996 al 2017.
Infatti, il 7 dicembre 2016 l'assicurato ha formulato domanda di
rilascio di un permesso B UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa e il 2
giugno 2020 per soggiornare senza attività lucrativa. Da allora è pendente la
procedura di rinnovo del permesso, che ora è al vaglio del Consiglio di Stato. Pertanto,
visto che da gennaio 2017 a settembre 2019, anche se da luglio 2018 a tempo
parziale, è stato attivo quale badante di sua mamma, l'assicurato ritiene di
avere lavorato per più di due anni.
D'altronde, l'Ufficio della migrazione non ha avviato una
procedura di revoca del suo permesso per soggiorno illegale, ma continua a
tentennare sul rinnovo sostenendo che non dispone di mezzi sufficienti, ciò che
non è corretto, visto che le PC, che gli sono ingiustamente negate,
garantiscono il mantenimento.
Infine, il diritto a rimanere in Svizzera è dato sia dall'art. 4
Allegato I ALC, avendo cessato l'attività lucrativa a causa di un'inabilità
lavorativa permanente, sia indipendentemente dal fatto che il ricorrente si
rivolge all'aiuto sociale, giacché le prestazioni complementari non rientrano
nell'aiuto sociale.
1.7. La Cassa di compensazione ha
informato il TCA di non avere ulteriori considerazioni da formulare (doc. VII)
e il ricorrente non ha più preso posizione (doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In
virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle
persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni
complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPC,
gli stranieri hanno diritto alle prestazioni
complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver
dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima
della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare
(termine d'attesa).
2.3. La concessione delle prestazioni
complementari è subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art.
4 cpv. 1 lett. a, abis,
ater e c LPC) o, in
precise circostanze, avrebbe avuto diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC),
alle prestazioni complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua
dimora abituale in Svizzera. Delle condizioni supplementari, ossia il termine d'attesa
prima di avere diritto alle prestazioni, sono inoltre richieste per determinate
categorie di cittadini stranieri.
Oltre a queste condizioni personali (artt. 4 e 5 LPC), per
beneficiare delle PC occorre adempiere alle condizioni economiche fissate dalla
legge (art. 9 segg. LPC) (Michel
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 1 ad art. 4 pag. 27).
Se, quindi, l'art. 4 LPC è
applicabile a tutte le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera
che richiedono le prestazioni complementari, l'art. 5 LPC si riferisce soltanto
agli stranieri, ma unicamente a quelli ai quali non si applica né l'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
(Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS
(art. 32 LPC).
Va a questo proposito
evidenziato che il Tribunale federale ha da tempo stabilito che i cittadini di
uno Stato contraente dell'ALC hanno diritto alle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle condizioni previste all'art.
2 cpv. 1 vLPC (attuale art. 4 cpv. 1 LPC), allo stesso modo dei cittadini
svizzeri (DTF 133 V 265 consid. 5.3: "En soumettant l'octroi de prestations
complémentaires aux ressortissants étrangers non seulement aux conditions
posées pour les ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires
de résidence en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces prestations,
l'art. 2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle a son
domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir
prétendre l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses, conformément aux art. 3 par. 1 et 10bis par. 1 du
règlement n° 1408/71. L'intimée et l'OFAS ne le contestent d'ailleurs pas.
Aussi convient-il d'examiner le droit aux prestations litigieuses en faisant
abstraction de la nationalité étrangère de l'intimée et des conditions posées
par l'art. 2 al. 2 LPC.".).
Questo principio è stato confermato anche vigenti dal 1° gennaio 2008
le nuove norme in materia di condizioni generali (art. 4 LPC) e condizioni
supplementari per gli stranieri (art. 5 LPC) per ottenere le prestazioni
complementari. Nella STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019
concernente un richiedente portoghese che viveva a Ginevra da oltre 10 anni, al
considerando 4.3 "le
Tribunal fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP
ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux
prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses
(ATF 133 V 265 consid. 5.3
p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la condition du délai de
carence de l'art. 5 al. 1 LPC sous
peine de discrimination directe.".
Il medesimo concetto, ma in termini opposti, è stato espresso nella
STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020 relativa a una cittadina brasiliana abitante
a Ginevra, in cui l'Alta Corte ha confermato la condizione del termine di
attesa di 10 anni per i cittadini di Stati terzi:
" La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il
s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5
al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une
discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références; arrêt
9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3).".
2.4. Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue i concetti esposti sul
diritto alle prestazioni complementari da parte di cittadini stranieri.
Per il N. 2110.01 DPC, un assicurato ha diritto alle PC se adempie
cumulativamente le seguenti condizioni:
- ha diritto a
una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe se avesse
compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni;
- è domiciliato e
dimora abitualmente in Svizzera;
- possiede la
cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato per
un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati
membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n.
883/04 sono però equiparati agli svizzeri);
- la sua sostanza
è inferiore a un determinato importo e
- le sue spese
riconosciute superano le sue entrate computabili.
Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il
domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera.
In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto
sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera.
Per il N. 2320.01 DPC, è considerata dimora abituale solo la
presenza effettiva e legale in Svizzera. I periodi in cui una persona ha
soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione per il
calcolo della durata della dimora (STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992 e STF
9C_423/2013 del 27 agosto 2014 concernente un caso ticinese). Non sono
considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata, per un
motivo qualsiasi, all'obbligo assicurativo nell'AVS/AI.
Giusta il N. 2410.01 DPC, per la concessione di PC ai cittadini
svizzeri, ai cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS oppure a quelli
del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 non è richiesta una
durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.
Secondo il N. 2410.02 DPC, per tutti gli altri cittadini
stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono invece previsti termini d'attesa.
Per poter richiedere una PC, queste persone devono cioè essere state
domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per
un certo periodo immediatamente prima dell'inizio del diritto (v. N.
2420.01–2420.03).
2.5. Con l'introduzione,
il 1° luglio 2018, della prima frase dell'art. 5 cpv. 1 LPC ("Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni
complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera."),
il legislatore ha voluto espressamente rifiutare il versamento delle
prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera
(FF 2016 2675).
Nel Messaggio del 4 marzo 2016
concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016 2621),
entrata in vigore il 1° gennaio 2019, il Consiglio federale ha sottolineato
che:
" (…) il
presente disegno di legge prevede che non debba essere più possibile percepire
prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora o di
soggiorno di breve durata. Si propone di modificare la LPC di conseguenza.” (FF 2016 2651).
Nel Messaggio citato il Consiglio federale ha precisato che:
" Secondo
l'articolo 5 capoverso 1 LPC gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente
in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla
quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa). Per i
cittadini delle parti contraenti, per i quali la convenzione di sicurezza
sociale applicabile prevede una rendita straordinaria, il termine d'attesa è in
alcuni casi di cinque anni. Anche per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa
è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC). Secondo la giurisprudenza [STFA P 42/90
dell'8 gennaio 1992], nel determinare la durata del soggiorno non vanno
calcolati i periodi in cui lo straniero ha dimorato illegalmente in Svizzera.
Per la concessione di prestazioni complementari ai cittadini svizzeri e UE, che
sottostanno al regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai cittadini AELS, che sottostanno
al regolamento (CEE) n. 1408/71, non è prevista invece alcuna durata di
residenza o di soggiorno minima.
Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LPC, solamente gli stranieri
domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a
prestazioni complementari. La presente disposizione vale anche per gli
stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi
sottostanno." (FF
2016 2675).
Per il Consiglio federale, la modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1
LPC mira a eliminare la situazione che deriva dal riconoscimento, in
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della residenza in Svizzera anche per lo
straniero non più titolare di un permesso di dimora (FF 2016 2676).
Nel caso di cittadini comunitari, conformemente all'ALC, uno
straniero senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve
disporre di un'assicurazione malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I
ALC). In caso contrario, il diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se
lo straniero percepisce le PC.
Tuttavia, spesso alle autorità competenti in materia di migrazione
mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro del permesso di dimora. Lo
scambio di dati previsto con gli organi incaricati di stabilire e versare le
prestazioni complementari è stato perciò codificato, da una parte, nell'art.
26a LPC, intitolato "Comunicazione di dati alle autorità di
migrazione", in vigore dal 1° luglio 2018 e modificato dal 1° gennaio 2019
e, dall'altra, nel capoverso 4 dell'art. 97 LStr, che prevede un obbligo di
comunicazione per le autorità competenti nel settore della migrazione di fronte
agli organi incaricati di versare le prestazioni complementari.
Il citato Messaggio (FF 2016 2674) si
esprime così al riguardo:
" Se, in
applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia
di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione
complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale
revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la
prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di
prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi
concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli
stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa. I
permessi per i cittadini di uno Stato terzo possono essere vincolati a delle
condizioni. In tal caso, se la condizione per cui è stato rilasciato il
permesso non è più adempiuta e se il diritto federale non prevede il diritto a
un permesso, è possibile revocarlo. Ciò vale anche qualora lo straniero, per
cui era stata presupposta l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, faccia
successivamente richiesta di un aiuto sociale o prestazioni
complementari.".
L'Esecutivo ha inoltre ricordato che
" A livello
federale non esiste, al momento, nessuna disposizione legale che disciplini la
concessione o il rifiuto dell'aiuto sociale agli stranieri che arrivano in
Svizzera in cerca di un impiego. Si propone pertanto, conformemente all'ALC, di
uniformare la prassi e di escludere dall'aiuto sociale gli stranieri e i loro
familiari che giungono in Svizzera al solo scopo di trovare un impiego." (FF 2016 2624).
Al fine di completare queste ed altre misure suggerite,
" si propongono uno
scambio di dati in caso di versamento di prestazioni complementari nonché di
revoca dei permessi di dimora. Gli stranieri senza permesso di dimora in
Svizzera sono inoltre espressamente esclusi dal versamento di prestazioni
complementari." (FF
2016 2626).
2.6. In tema di dimora legale in
Svizzera degli stranieri quale condizione necessaria per potere ottenere le
prestazioni complementari, questo Tribunale si è già pronunciato il 15 maggio
2013 con la STCA 33.2012.15, confermata dal Tribunale federale.
In quel suo giudizio la scrivente Corte ha analizzato il caso di
una cittadina kosovara, vedova dal 2004 di un cittadino svizzero, che ha vissuto illegalmente in Svizzera dal 1992 fino al 31 marzo 2006,
ossia fino all'ottenimento di un permesso di dimora B concesso dalle
autorità ticinesi dal 1° aprile dal 2006, e che ha lavorato nel nostro Paese
assolvendo il suo obbligo contributivo. Dal 1° marzo 2012 era al beneficio di
una rendita di invalidità e il mese seguente ha chiesto le prestazioni
complementari, che la Cassa cantonale di compensazione le ha rifiutato dopo
avere accertato che il soggiorno legale sussisteva unicamente dal 1° aprile
2006 e non precedentemente.
Il TCA ha analizzato, al considerando 2.6, la
giurisprudenza federale sul domicilio e la dimora abituale in Svizzera di uno
straniero, evidenziando che, oltre
alla condizione del domicilio secondo il codice civile e la dimora abituale in
Svizzera, non doveva essere (soprattutto) dimenticata la condizione - ritenuta già nella STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992, ripresa 4 mesi dopo nella DTF
118 V 79 consid. 4a e ribadita nella DTF 133 V 265 consid. 7.3.2 - che lo straniero che chiede le
prestazioni complementari deve essere in possesso di un'autorizzazione di
soggiorno e deve quindi risiedere legalmente in Svizzera.
Questa Corte ha rilevato che,
a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG ed anche della
LAINF, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate dalle
imposte e non dai contributi degli assicurati (trattandosi di prestazioni
speciali a carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art.
10bis e Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art.
70 cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 =
SVR 2017 EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265
= SVR 2008 EL Nr. 3). Per tale ragione, la giurisprudenza sviluppata in ambito
di assicurazione invalidità o infortunio, in cui è stata relativizzata l'esigenza
di un permesso di soggiorno, non può essere applicata alla LPC.
Nel suo giudizio, il TCA ha inoltre ritenuto che non si potesse
dedurre un diritto alle prestazioni complementari per il fatto che l'assicurata,
benché sprovvista di un regolare permesso di dimora e di lavoro, avesse
esercitato un'attività lucrativa sul cui salario percepito sono stati prelevati
i contributi.
Alla luce della giurisprudenza analizzata, questa
Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che sia la
condizione del domicilio secondo il Codice civile sia quella della dimora
abituale potessero essere adempiute in quel caso, giacché la condizione della
dimora dell'art. 5 cpv. 1 LPC presuppone il possesso di un permesso di soggiorno
valido.
Il TCA ha perciò concluso che unicamente i periodi durante i quali l'assicurata
aveva dimorato in Svizzera in virtù di un'autorizzazione rilasciata dalla
competente autorità per gli stranieri potevano essere presi in considerazione
nel computo dei 10 anni. I soggiorni trascorsi in Svizzera da uno straniero senza
autorizzazione non costituiscono dei periodi di presenza e di domicilio in
Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPC e ciò a prescindere dalla volontà dell'assicurata di costituirsi
un domicilio nel nostro Paese secondo il Codice civile. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni ha quindi respinto la richiesta di prestazioni
complementari formulata dalla ricorrente in assenza dei presupposti di legge
(termine d'attesa di 10 anni) stante la non computabilità dei periodi del
soggiorno illegale in Svizzera.
Il ricorso interposto dagli eredi dell'assicurata
contro il giudizio cantonale è stato respinto dal Tribunale federale, che il
26 agosto 2014 (STF 9C_423/2013) ha condiviso il ragionamento
giuridico del TCA:
" 4.2.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi Tribunale federale) ha
stabilito il principio secondo cui i presupposti della residenza in Svizzera di
un cittadino straniero sono adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni
lecitamente (STFA 1962 pag. 26). Tale massima è imposta dal principio di
legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.)
che domina tutte le istituzioni statali svizzere, il quale esige che le
condizioni dell'evento assicurato siano riempite in modo conforme all'ordinamento
giuridico vigente di questo Stato, nella misura in cui ad esso non deroghino
norme del diritto internazionale. Tale prassi è sempre stata mantenuta e deve
essere confermata anche in questo caso. Sarebbe infatti ingiusto privilegiare
lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti dei suoi
connazionali che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico
dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (sentenze H 261/95 del 25
giugno 1997 consid. 3b; P 42/90 dell'8 gennaio 1992 consid. 3b; H 12/80 del 9
febbraio 1981 consid. 1 e I 49/71 dell'8 giugno 1971 consid. b). Tanto basterebbe
quindi per respingere il ricorso che non invoca, a ragione, motivi oggettivi
atti a giustificare un cambiamento di giurisprudenza, quali una conoscenza più
approfondita dell'intenzione del legislatore, la modifica delle circostanze
esterne o cambiamento della concezione giuridica (DTF 134 V 359 consid. 8.1
pag. 366).
4.3. Nella misura in cui il ricorso tenta di collegare il
periodo di dimora in Svizzera con il periodo di contribuzione all'AVS, che in
concreto sarebbe superiore a 10 anni, esso è volto all'insuccesso. Il
legislatore ha scelto esplicitamente i termini di "domicilio" o
"dimora": se avesse voluto introdurre un periodo minimo di
contribuzione o da ciò farne dipendere la dimora sul territorio elvetico lo
avrebbe fatto (sentenza P 41/96 del 4 luglio 1998 consid. 4, pubblicata in SVR
1999 EL n. 1 pag. 1).".
2.7. In una sentenza
9C_885/2018 del 16 agosto 2019, l'Alta Corte si è pronunciata sul ricorso di un
cittadino portoghese che soggiornava a Ginevra dal 23 giugno 2003 in virtù di un
permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) rilasciatogli per lavorare
come cuoco. Vittima di un incidente a fine estate, è stato licenziato per il 30
novembre 2003 e non ha mai più ripreso l'attività lavorativa. Il permesso L è
stato tuttavia rinnovato regolarmente per permettergli di seguire le cure
mediche e attendere l'esito delle procedure giudiziarie avviate in materia di
assicurazioni infortuni e invalidità; quest'ultima è terminata nell'estate 2016
con l'attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2004. La richiesta di
prestazioni complementari del 22 novembre 2016 è stata respinta dal Servizio
delle prestazioni complementari del Canton Ginevra il 16 gennaio 2018 a motivo
che l'interessato era titolare di un permesso. Il 10 aprile 2018 egli ha
ottenuto un'autorizzazione di soggiorno di lunga durata (permesso B).
La Corte cantonale ha considerato che tutti gli anni
durante i quali il ricorrente è stato titolare di un permesso L non potevano
essere assimilati a un soggiorno "legale" o "conforme al
diritto" in Svizzera e che questa durata non poteva perciò essere presa in
considerazione nel calcolo del termine d'attesa previsto dall'art. 5
cpv. 1 LPC. La prima istanza ha perciò confermato il rifiuto di concedere le
prestazioni complementari (cfr. consid. 3.1).
Per l'insorgente, invece, cittadino portoghese titolare di un
permesso L rinnovato dalla competente autorità per più di dieci anni, il suo soggiorno
in Svizzera non poteva essere assimilato a un soggiorno illegale né a un
soggiorno tollerato la cui durata non può essere presa in considerazione nel
calcolo del termine di attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. Inoltre, il
Tribunale cantonale ha commesso una discriminazione ai sensi dell'ALC imputandogli
un termine di attesa (cfr. consid. 3.2).
Il TF ha dapprima precisato che il caso andava esaminato alla luce
dell'art. 5 cpv. 1 LPC in vigore fino al 30 giugno 2018, visto che la decisione
impugnata è stata emessa il 16 gennaio 2018 (cfr. consid. 4.1). Poi, che trattandosi
di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC che ha il suo domicilio e la sua
residenza abituale in Svizzera, giusta l'art. 4 del regolamento (CE) n.
883/2004 il ricorrente ha diritto alle prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, nei confronti del cittadino
portoghese non si poteva fare valere la condizione del termine di attesa dell'art.
5 cpv. 1 LPC, altrimenti si commetteva una discriminazione diretta (cfr.
consid. 4.3).
Infine, per quanto concerne la condizione del soggiorno legale
introdotta dal 1° luglio 2018 nella LPC (art. 5 cpv. 1), il Tribunale federale
si è così pronunciato:
" 5.
Dans la mesure où la notion de séjour
"légal" a été introduite par le ch. II de l'annexe de la modification
du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration
et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des
personnes à partir du 1er juillet 2018 (RO 2018 738; voir aussi FF 2018 2891),
elle ne trouve pas application en l'occurrence. Reste donc à examiner la
condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4
al. 1 LPC. Selon cette disposition,
seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13
LPGA qui renvoie aux art. 23 à 26
CC) en Suisse (sur cette notion, cf. également ATF 141 V 530 consid. 5 p. 534 ss) peuvent prétendre des prestations
complémentaires à certaines conditions. A cet égard, la juridiction cantonale a
constaté que le recourant - au bénéfice d'un permis L - résidait à Genève de
manière ininterrompue depuis au moins dix ans au moment du dépôt de sa demande
de prestations complémentaires, état de fait qui n'était pas contesté ni
contestable. Il apparaît dès lors que la condition du domicile et de la résidence
habituelle en Suisse est remplie.".
Di conseguenza, l'Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale e
la decisione impugnata e ha rinviato la causa all'autorità amministrativa per
determinare se le altre condizioni del diritto alle prestazioni complementari
erano adempiute (cfr. consid. 6).
Nella successiva STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, l'Alta Corte si
è espressa sul rifiuto dei giudici di prima istanza di concedere le prestazioni
complementari a una cittadina brasiliana. Secondo il Tribunale cantonale, in
applicazione dell'art. 5 cpv. 1 LPC nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2018
e della STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid 4.2 e 4.3, soltanto il
periodo durante il quale il richiedente straniero è a beneficio di un permesso
di soggiorno valido può contare come periodo di residenza in Svizzera (cfr.
consid. 3).
La ricorrente non ha contestato che non era a beneficio di un
titolo di soggiorno durante tutto il periodo d'attesa di dieci anni precedente
la sua domanda del 29 giugno 2018. Essa ha però affermato che era in grado di
provare la sua presenza a Ginevra dal 2005 e ha sostenuto, menzionando gli artt.
4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 e 2 LPC, che l'obbligo di un titolo di soggiorno non
figura nella legge (cfr. consid. 4).
L'Alta Corte ha precisato che la ricorrente non è cittadina di uno
Stato parte all'ALC e che perciò il termine di attesa di dieci anni previsto
dall'art. 5 cpv. 1 LPC può esserle opposto senza che ciò costituisca una
discriminazione diretta vietata dall'ALC; inoltre, questo termine non può
essere ridotto a cinque anni, perché non è né rifugiata né apolide, ma ha
soggiornato in Svizzera con un permesso F dal 24 giugno 2010.
Sempre al considerando 5, il Tribunale federale ha così risolto la
questione della legalità del soggiorno in Svizzera:
" En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal en
Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne figurait
pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable au cas d'espèce
dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin 2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid.
1.2 p. 4). La recourante oublie toutefois que cette exigence découlait de la
jurisprudence rappelée par l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26
août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal
fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant
des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5
al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à
partir du 1er juillet 2018).
Si l'existence d'une résidence à Genève depuis
plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été reconnue
par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle
résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être
intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à
partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse
sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas
remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date
fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le recours est infondé.".
2.8. Nel caso
di specie, il ricorrente ha chiesto le prestazioni
complementari nel mese di ottobre 2021 (doc. 3), dopo che il 23 settembre 2021
(doc. 3-14/59) gli è stata attribuita una rendita di invalidità intera
retroattivamente dal 1° settembre 2019.
Di nazionalità
italiana, il ricorrente è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e
abita in Svizzera dal 2016. Occorre dunque esaminare se, come sostiene la Cassa
di compensazione, gli siano applicabili le condizioni dell'art. 5 cpv. 1 LPC
(STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.2).
In merito
ai rapporti con il diritto europeo, l'art. 32 cpv. 1 LPC prevede che:
" Ai
cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono
stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera
o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi
residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai
familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che
rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i
seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato
Considerandi
II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle
persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.".
Il richiedente è cittadino di uno Stato membro della Comunità
europea (campo di applicazione personale) e risiede in
Svizzera. Vi è inoltre un elemento transfrontaliero, avendo l'interessato
lavorato in Svizzera dal 2006 al 2007 (doc. 22-2/8) prima di ritornare a vivere
in Italia e poi ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione ritrasferendosi
in Svizzera il 7 dicembre 2016 per esercitare un'attività lucrativa (DTF 143 V
81.
consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid. 4.3.2 nonché, tra le
altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e
dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69). È
pertanto applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla
libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo
Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato
II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro,
dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento
(CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la
Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato
ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra
la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio
2015.
Le prestazioni complementari di cui alla LPC
rientrano poi nel campo materiale dell'Allegato II ALC (DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e del regolamento (CE) n. 883/2004 (STF
9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 396
consid. 6.2 pag. 402). L'art. 3 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
menziona che lo stesso si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di
carattere non contributivo di cui all'art. 70, quest'ultimo al suo par. 2 lett.
c rinvia all'elenco di cui all'Allegato X, in cui per la Svizzera alla lett. a
sono menzionate le PC previste dalla legge federale (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 401 seg.). Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non
prevede alcuna modifica in tale ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).
Per quanto concerne il diritto applicabile, l'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che le persone alle quali
lo stesso si applica sono soggette alla legislazione di un singolo Stato
membro. Tale legislazione è determinata a norma del medesimo regolamento.
L'art. 11 par. 2 dispone che ai fini dell'applicazione “del
presente titolo”, le persone che ricevono una prestazione in denaro a
motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa
autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si
applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle
rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni
in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.
Inoltre, secondo l'art. 11 par. 3 lett. e, fatti salvi gli art.
12-16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle
lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di
residenza, “fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento”
che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di
uno o più altri Stati membri.
L'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone, al
paragrafo 4, che le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate
esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi
della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del
luogo di residenza e sono a suo carico (STF 9C_624/2018 del 15 aprile 2019,
consid. 7.2.1).
Da quanto precede discende che l'insorgente, beneficiario di una
rendita di invalidità che ha chiesto il versamento di prestazioni complementari
all'AI, è assoggettato al diritto svizzero, e meglio alla LPC e all'OPC-AVS/AI.
2.9
L'assicurato
è dunque cittadino UE titolare di una rendita di invalidità e può postulare il
riconoscimento delle prestazioni complementari alle stesse condizioni di un
cittadino svizzero in virtù dell'ALC e del regolamento (CE) n. 883/2004 (art.
4) (DTF 133 V 265 consid. 5.3; STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019,
consid. 4.3; N. 2410.01 DPC).
L'art. 4 LPC pone, quale condizione generale per tutti i
richiedenti le prestazioni complementari che, cumulativamente (STF 9C_940/2015
del 16 luglio 2016 consid. 3.3; DTF 110 V 170 consid. 2a; Michel Valterio, Commentaire de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 15 ad
art. 4 pag. 34), la persona sia domiciliata e dimorante abitualmente in
Svizzera secondo l'art. 13 LPGA.
L'art. 5 LPC concerne le condizioni supplementari che devono
riempire i cittadini stranieri che non sono cittadini di uno Stato dell'Unione
europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno
Unito (DTF 141 V 396 consid. 4.2; DTF 133 V 265 consid. 5.3). L'art. 5 cpv. 1
LPC richiede un periodo ininterrotto di domicilio e di dimora legale in
Svizzera prima di avere diritto alle prestazioni complementari (STF 9C_38/2020
del 20 ottobre 2020, consid. 5; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2
e 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, il termine di attesa
previsto dall'art. 5 LPC, esatto per certe categorie di cittadini
stranieri oltre alle condizioni generali previste all'art.
4.
LPC (Valterio, op. cit.,
N. 1 ad art. 4 pag. 27; NN. 2410.01 e 2410.02 DPC),
non è pertanto opponibile al ricorrente, cittadino italiano, pena una
discriminazione diretta (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3).
Resta dunque da esaminare la condizione del domicilio e della
dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC.
2.10
Secondo questa disposizione, soltanto
le persone che hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera (su questa nozione, DTF 141 V 530 consid. 5) possono pretendere delle
prestazioni complementari a certe condizioni.
Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è
determinato secondo le disposizioni degli articoli 23–26 CC e una persona ha la
propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche
se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata.
L'esigenza di una dimora abituale in Svizzera prevista dall'art. 4
cpv. 1 LPC presuppone, per degli stranieri, che vi soggiornino legalmente
(sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022,
consid. 7.4 in ATAS/430/2022).
In ambito di Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(RS 142.20), l'art. 33 cpv. 3 dispone che il permesso di dimora è limitato nel
tempo, ma può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l'art. 62
cpv. 1. Esso decade in particolare quando lo straniero notifica la sua partenza
dalla Svizzera (art. 61 cpv. 1 lett. a LStrI), alla scadenza della durata di
validità (art. 61 cpv. 1 lett. c LStrI) o in caso di revoca (art. 62 LStrI). Lo
straniero può tuttavia soggiornare in Svizzera durante la procedura di proroga del
permesso di dimora, anche dopo la scadenza dello stesso, quando ha depositato
una domanda di proroga e se non è stata pronunciata una decisione contraria
(art. 59 cpv. 2 Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
[OASA], RS 142.201).
A questo proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che la
persona in questione può restare in Svizzera per la durata della procedura di
rinnovo del permesso e dunque anche dopo la scadenza del permesso, nella misura
in cui l'autorità competente non ha emesso una decisione contraria. Sebbene si
tratti solo di un diritto di dimora processuale, i diritti conferiti dal
permesso (in particolare per quanto riguarda la dimora e l'attività lavorativa)
continuano ad esplicare effetto anche dopo la scadenza del periodo di validità
formale del permesso di dimora (STF 9C_378/ 2020 del 25 settembre 2020, consid.
5.3).
Per contro, il deposito di una domanda di rilascio di un permesso
di dimora - che esula dall'art. 59 cpv. 2 OASA - non è sufficiente a rendere
una dimora legale. La nozione di dimora legale deve essere compresa nel senso
che la dimora è conforme alla legge.
L'art. 10 StrI sottopone di principio a un permesso la dimora di
uno straniero in Svizzera per oltre tre mesi. Pertanto, una dimora non
formalmente autorizzata non può, per definizione, essere considerata come
legale ai sensi della LStrI, anche in assenza di una decisione sul diritto di soggiornare.
In assenza di un permesso di dimora valido, la giurisprudenza
considera che lo straniero si trova quindi in Svizzera sulla base di una
semplice tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo del
procedimento che ha avviato al fine di ottenere la regolarizzazione della sua
situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2; sentenza della Corte di giustizia del
Canton Ginevra del 28 aprile 2022, consid. 10 in ATAS/448/2022).
In questo senso, anche per uno straniero che ha ottenuto in
precedenza un permesso di dimora, ora scaduto, non è sufficiente depositare una
domanda di rilascio di un (nuovo) permesso di dimora affinché, nell'attesa dell'esito
dell'istruttoria della procedura di autorizzazione di soggiorno, benché l'autorità
tolleri la sua dimora in Svizzera, gli organi di esecuzione della LPC debbano
considerare, proprio per questa tolleranza, che questa persona soddisfi la
condizione di avere la dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022
consid. 10 in ATAS/430/2022 e 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).
2.11
In concreto, il 7 dicembre 2016 l'assicurato
ha da ultimo domandato il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per
soggiornare e svolgere attività lucrativa in Svizzera; successivamente, in data
2.
giugno 2020 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS senza
attività lucrativa (docc. 11-26/27 e 22-2/8). Questa procedura è sfociata nella
decisione dell'Ufficio della migrazione dell'8 aprile 2022 (doc. C1) di rifiuto
del rilascio del permesso di dimora B UE/AELS senza attività, con conseguente
ordine di lasciare la Svizzera entro l'8 giugno 2022. Contro questa decisione
negativa l'interessato ha inoltrato ricorso il 20 maggio 2022 (doc. C) al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. 22-8/8), che è tuttora
pendente.
Durante tutto questo periodo di sei anni, ossia fino alla
decisione su opposizione che delimita il potere del giudice delle assicurazioni
sociali dal profilo materiale e temporale (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1), il
ricorrente non si è trovato nella situazione regolata dall'art. 59 cpv. 2 OASA.
L'assicurato non ha infatti depositato una domanda di proroga del
permesso di dimora e, perciò, in assenza di decisioni contrarie, non ha il
diritto di restare in Svizzera. La sua dimora nel nostro Paese è infatti meramente
tollerata dalle preposte autorità, ma questa tolleranza non fonda un diritto di
dimora, fosse anche di natura processuale, che farebbe nascere in favore del
ricorrente i diritti derivanti da un permesso di dimora.
Dal 7 dicembre 2016, quindi, il ricorrente si trova in Svizzera
sulla base di una mera tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo
del deposito della domanda di rilascio del permesso di dimora B UE/AELS prima e
del ricorso contro il rifiuto del rilascio di questo permesso poi al fine di
ottenere la regolarizzazione della sua situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2).
La dichiarazione del 6 settembre 2021 (doc. 3-34/59) rilasciata
dall'Ufficio della migrazione - che verosimilmente riporta un errore nell'indicazione
dell'entrata in Svizzera (13 aprile 2006), riferendosi infatti a una precedente
entrata anziché a quella per cui l'interessato ha da ultimo richiesto il rilascio
del permesso B UE/AELS (7 dicembre 2016) e tuttora pendente sub judice - indica
(correttamente) espressamente che "non conferisce un
diritto al rilascio/al rinnovo/alla modifica del permesso" e che
"Perde ogni validità al momento dell'emissione della decisione da parte
dell'Ufficio della migrazione.". D'altronde, con il rilascio di questa
dichiarazione, tollerando - ancora dopo 5 anni - la permanenza in Svizzera
durante l'esame della sua domanda di un nuovo permesso di dimora, l'Ufficio
della migrazione non ha dato al ricorrente la garanzia che avrebbe ottenuto
tale permesso.
Inoltre, a seguito della tolleranza dimostrata dall'Ufficio della
migrazione, il ricorrente non ha ricevuto alcuna garanzia che il suo soggiorno,
di fatto tollerato in Svizzera, sarebbe stato considerato come legale ai fini
del diritto alle prestazioni complementari. In ogni caso, l'Ufficio della
migrazione non è competente per dare una simile garanzia.
Da questa dichiarazione non è perciò possibile concludere che al
momento dell'emanazione della decisione impugnata l'assicurato risiedeva
legalmente sul territorio ed era titolare di un permesso di dimora valido.
Di fatto, invece, dal deposito dell'ultima domanda di rilascio del
permesso B UE/AELS ad oggi - un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha natura
dichiarativa (STF 2C_563/2017 del 7 novembre 2017, consid. 5.3) -, il
ricorrente continua a dimorare in Svizzera sulla base di una semplice
tolleranza e non di una valida autorizzazione, essendo tuttora pendente il
ricorso del 20 maggio 2022 presso il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato.
Di conseguenza, non è data una dimora abituale ai sensi dell'art.
4.
cpv. 1 LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 4
novembre 2022 consid. 4.2 in ATAS/962/2022, del 12 maggio 2022 consid. 10 in
ATAS/430/2022 e del 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).
2.12
Da quanto precede discende che a
buon diritto, quando la Cassa di compensazione ha emanato il 5 gennaio 2023 la
decisione impugnata, il ricorrente non dimorava legalmente in Svizzera e perciò
non ha diritto alle prestazioni complementari.
La decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso
respinto e, portando sulla richiesta di prestazioni complementari, non soggiace
a spese non avendo il legislatore previsto di prelevarle (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti