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Decisione

33.2023.7

Condono di prestazioni complementari indebitamente percepite.Ogni cambiamento va notificato alla Cassa senza ritardo. Il ricorrente non vi ha mai dato seguito,violando il suo obbligo di informare.Un esame dei fogli di calcolo avrebbe rilevato le incongruenze che erano da lui facilmente riconoscibili

24 aprile 2023Italiano33 min

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2023.7

TB

Lugano

24 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 29 ottobre 2020

(doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione, dopo il corretto computo delle

rendite, dei saldi dei conti, degli interessi ipotecari e del salario dell'allora

moglie (dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce

l’anagrafe del Cantone Ticino il ricorrente risulta divorziato dal 13 giugno

2022), di cui è venuta a conoscenza nell'estate 2019 (doc. 107) nell'ambito

della revisione periodica, ha ricalcolato dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre

2020 il diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1969, e gli ha

chiesto in restituzione Fr. 7'216.-. Questa decisione è cresciuta incontestata

in giudicato.

1.2. Il 4 novembre 2020 (doc. 167)

l'assicurato ha chiesto il condono dell'importo da restituire, facendo valere

sia la buona fede sia le gravi difficoltà economiche.

1.3. Con decisione del 4 agosto 2022 (doc.

231) l'amministrazione ha respinto la domanda di condono rilevando che, in

virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI che fa obbligo di tempestivamente informarla su

ogni modifica delle condizioni personali e materiali, l'interessato avrebbe

dovuto comunicarle immediatamente la modifica della sua situazione economica,

tra cui la diminuzione degli interessi ipotecari e l'aumento della rendita

estera, trattandosi di importi diversi da quelli considerati fino a quel

momento.

Non essendo dunque data la buona fede, non ha esaminato se v'era

la seconda condizione cumulativa della grave difficoltà.

1.4. Le opposizioni del 29 agosto 2022

(doc. A5) e del 20 settembre 2022 (doc. A4) dell'assicurato sono state respinte

dalla decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 (doc. A1), con cui la Cassa

di compensazione, ricordati i presupposti della buona fede e dell'obbligo di

informare tempestivamente su ogni cambiamento, ha ribadito di essere venuta a

conoscenza soltanto il 24 ottobre 2021, con la ricezione del formulario della

revisione periodica, che vari elementi della situazione economica

dell'opponente erano mutati. La giustificazione avanzata dall'assicurato di non

essere stato in grado di capire le comunicazioni della Cassa a causa del grado

di istruzione di base e della lingua materna francese non trova conferma negli

atti, perciò l'invocata buona fede non deve essere ammessa e il condono va

negato.

Inoltre, alla richiesta di essere sentito prima dell'emanazione

della presente decisione, la Cassa ha risposto che un incontro con l'opponente

non era necessario e ha ricordato la possibilità di concordare un pagamento

rateale dell'importo dovuto.

1.5. Il 16 febbraio 2023 (doc. I) RI 1,

dopo avere esposto le sue vicissitudini familiari, ha chiesto al Tribunale di

concedergli il condono dell'importo da restituire, non essendovi dubbi sulla

sua totale buona fede. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le argomentazioni

esposte dall'amministrazione a sostegno della assenza di buona fede sono

insufficienti, chiedendo perciò un riesame della sua domanda. Egli ha sempre

inviato la documentazione richiesta, che però a volte non arrivava a causa

della confusione che regna all'interno dell'IAS. L'assicurato ha infine riconosciuto

di essere stato "leggero" nel

controllare i dati non essendone in grado, tanto che non ha contestato

l'importo da restituire.

Tuttavia, visto che ha ancora due figlie da mantenere (di cui una

nata recentemente fuori matrimonio) e che vive con meno di Fr. 2'300.- al mese essendogli

state sospese le prestazioni complementari, non sa più come fare per sopravvivere.

1.6. Con risposta di causa del 9 marzo

2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle

motivazioni della decisione su opposizione, chiedendo al TCA di confermare il

provvedimento impugnato.

1.7. Il ricorrente non ha prodotto

ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente o no la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la

domanda di condono formulata il 4 novembre 2020 dall'assicurato relativa alla

richiesta di restituire le prestazioni complementari di cui ha indebitamente

beneficiato dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2020, per un totale di Fr. 7'216.-.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste

due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto

alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede.

La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti

esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio

la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un

comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in

determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il

vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8

consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

Fatti

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.5. In merito all'obbligo di comunicare

ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale

dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31,

ha affermato che di principio la comunicazione del cambiamento deve avvenire

quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua

realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore

(DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un

miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento

e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un

periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche

personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395.- per il mese di marzo

2006 e un importo di Fr. 14'931.- per le rendite retroattive per il periodo dal

6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente

per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,

l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora

ricevuto nessun importo della previdenza professionale, perciò aveva

correttamente diritto alle prestazioni complementari che le erano state versate

(cfr. consid. 7.1).

La situazione era invece differente per le prestazioni

complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che

l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui

poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo

diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente

questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse

settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha

concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede

e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per

febbraio (Fr. 188.-) e marzo (Fr. 188.-) (cfr. consid. 7.2).

2.6. Nel determinare il

diritto alle prestazioni complementari per l'assicurato e i suoi familiari dal

1° gennaio 2015, la Cassa di compensazione ha in particolare ritenuto fra i

redditi computabili le rendite di invalidità del titolare e le completive per i

figli del I e del II pilastro, la rendita estera per l'interessato, lo

stipendio annuo della moglie, gli assegni per i figli, i saldi dei conti dei

coniugi e i valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita; fra le

spese riconosciute, gli interessi ipotecari versati.

Con la revisione periodica avviata a fine estate

2019 (doc. 107), l'assicurato ha prodotto alla Cassa numerosa documentazione

concernente i redditi e le spese della famiglia (docc. 107-1/99 - doc.

107-99/99) e in quella occasione l'amministrazione è venuta a conoscenza che

degli elementi erano mutati.

Ciò ha dato luogo alla necessità di rivedere il

diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato e, secondo i

nuovi fogli di calcolo allestiti il 29 ottobre 2020 (docc. 135-166), è emerso

che con l'aumento dei redditi computabili e la diminuzione delle spese

riconosciute, egli ha indebitamente percepito delle prestazioni dal 1° gennaio

2018 al 31 ottobre 2020 che la Cassa ha cifrato in Fr. 7'216.- e che gli ha

chiesto in restituzione con la decisione del 29 ottobre 2020.

In queste circostanze, è palese che il mancato computo dei suoi redditi

reali rispettivamente delle spese effettive, ha avuto quale conseguenza, per

l'interessato, una variazione favorevole della sua situazione materiale. Ogni

nuova entrata rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale

(STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere

notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2020,

consid. 2.2; STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3) senza ritardo (STF

P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).

Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art.

24 OPC-AVS/AI, l'assicurato avrebbe dovuto comunicare subito alla Cassa

cantonale di compensazione l'effettivo stipendio incassato dalla moglie, i

valori di riscatto di ogni polizza assicurativa sulla vita e l'aumento della

rendita estera, così come la diminuzione degli interessi ipotecari pagati, affinché

il suo diritto alle PC fosse rivisto sulla base dei nuovi elementi di calcolo (STCA

33.2022.22 del 14 novembre 2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA

33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA

33.2020.15 del 15 ottobre 2020).

2.7. Nel proprio

ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che

debba restituire le prestazioni ricevute in più, poiché era in buona fede. Il

suo precario stato di salute come pure la sua scarsa istruzione scolastica e

conoscenza della lingua italiana, non possono non giustificare di riconoscergli

la buona fede nel non avere capito che doveva avvisare l'amministrazione di

ogni modifica delle sue condizioni personali ed economiche. A tale riguardo, il

ricorrente ha fatto presente di non essere stato al corrente di questo suo

obbligo e comunque di non essere stato in grado di capire i calcoli e di

rilevare che le cifre inserire non erano corrette.

La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurato, non

risultando, dagli atti, che egli abbia difficoltà a comprendere gli scritti che

gli sono stati trasmessi. Inoltre, essendo beneficiario delle prestazioni

complementari dal 2015, l'assicurato era stato debitamente informato, tramite

le varie decisioni che ha ricevuto, del suo obbligo di segnalare ogni

cambiamento.

2.8. In effetti, come prevedono

l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato è obbligato a comunicare

immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle

condizioni personali e/o economiche della sua famiglia.

A questo suo obbligo il ricorrente non ha mai dato

seguito, visto che è solo con la revisione del 2019 che la Cassa cantonale di

compensazione è venuta autonomamente a sapere che negli anni precedenti gli

interessi ipotecari versati dall'assicurato erano diminuiti e i redditi

conseguiti dall'allora moglie erano aumentati, come pure la rendita estera

percepita dall'assicurato medesimo.

L'importo pagato

dall'assicurato per gli interessi ipotecari è una spesa riconosciuta ai sensi

dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC e quindi più è elevato questo costo più aumenta

il diritto alle prestazioni complementari, dato che l'importo della prestazione complementare annua è pari

alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9

cpv. 1 LPC).

Il TCA osserva che all'inizio di ogni anno la banca inviava

all'interessato le attestazioni bancarie relative all'importo del debito

ipotecario e agli interessi pagati per l'anno precedente e quindi il ricorrente

doveva essere al corrente di questi dati.

In effetti, come risulta dai documenti trasmessi alla Cassa

nell'ambito della predetta revisione, il 15 gennaio 2019 (doc. 107-62/99) la

banca ha certificato, per quanto concerne le due ipoteche accese

sull'abitazione primaria, che al 31 dicembre 2018 il capitale era di Fr. 122'000.-

e gli interessi passivi, dal 27 febbraio al 31 dicembre, di Fr. 1'549,55

rispettivamente di Fr. 300'000.- e di Fr. 6'180.- dal 1° gennaio al 31 dicembre

2018.

Per l'anno 2019, il 15 gennaio 2020 (doc. 127-10/13) l'istituto di

credito ha confermato l'esistenza dei predetti debiti, mentre gli interessi,

per l'intero anno, erano di Fr. 1'891.- e di Fr. 6'180.-.

Queste cifre si discostano manifestamente da quelle che nel 2015

l'assicurato ha documentato in occasione della richiesta di prestazioni

complementari. Gli attestati d'interessi e capitale del 15 gennaio 2015,

riferiti all'anno 2014, indicano infatti degli interessi di Fr. 7'200.- (doc.

5-55/77) e di Fr. 2'074.- (doc. 5-57/77). Su tale base, dal 2015 all'anno 2020

(doc. 118) la Cassa ha ritenuto una spesa, per gli interessi ipotecari concernenti

l'abitazione primaria, di Fr. 9'714.- e quindi superiore agli interessi

ipotecari effettivamente pagati dal ricorrente negli anni seguenti

l'attribuzione delle PC.

Anche la notifica di tassazione IC/IFD 2017 (doc. 107-91/99)

attesta degli interessi ipotecari inferiori (Fr. 8'584.-) a quelli ritenuti

dalla Cassa nei fogli di calcolo delle prestazioni complementari (Fr. 9'714.-

[abitazione primaria] + Fr. 346.-[abitazione secondaria]), perciò un facile

confronto fra gli importi ritenuti dalla Cassa di compensazione e dall'autorità

fiscale avrebbe permesso all'assicurato, anche senza studi scolastici di grado

superiore, di capire che v'era una discrepanza che doveva essere segnalata all'amministrazione.

Il TCA evidenzia che anche l'aumento di stipendio dell'allora

moglie del ricorrente era facilmente ravvisabile.

Il certificato di salario per l'anno 2014 (doc. 1-29/125), prodotto

con la richiesta di PC, attesta un reddito netto di Fr. 57'305,40, quello per

il 2018 di Fr. 59'315,60 (doc. 107-9/99) e per il 2019 di Fr. 58'839,25 (doc.

127-3/13). La notifica di tassazione 2017 ha stabilito il reddito del coniuge

in Fr. 59'826.- (doc. 107-91/99).

Queste cifre sono superiori all'importo di Fr. 52'505.- che,

sommato agli assegni di famiglia di Fr. 4'800.- (art. 11 cpv. 1 lett. f LPC),

la Cassa di compensazione ha ritenuto dal 2015 al 30 giugno 2018. Poi, dal 1° luglio

2018 ha computato Fr. 2'400.- per assegni per figli malgrado, come risulta dai

conteggi di salario da gennaio a giugno 2019 (doc. 107-11/99), il diritto era

di Fr. 250.- e quindi di Fr. 3'000.- all'anno per figlio. Infatti, con il

compimento dei 16 anni, l'importo mensile dell'assegno per i figli che sono

ancora in formazione passa da Fr. 200.- a Fr. 250.-, ciò che, in specie,

seppure non in modo continuo, doveva valere pure per i figli del ricorrente,

nati nel 1999 e nel 2001 (doc. 107-7/99 e 107-8/99). Lo stesso ricorrente ha

ammesso che v'è stato "uno sbaglio sfuggito

anche a me, sugli assegni familiari: 2400.- contro 6000.-" (doc.

167). Pertanto, anche se l'aumento reale è stato in media di cento franchi al

mese (Fr. 50 x 2), il beneficiario di PC era tenuto a notificarlo alla Cassa

rispettivamente a segnalarle che i fogli di calcolo non riportavano i corretti importi

degli assegni.

Quanto alla rendita pensionistica estera ricevuta dall'assicurato per

tredici mensilità, se inizialmente, nel 2015 (doc. 1-27/125), il suo diritto

netto era di € 39,85 al mese su un lordo di € 79,71, in seguito questo diritto

è aumentato a € 81,39 almeno dal 2019 (doc. 107-22/99) e a € 81,71 nel 2020

(doc. 130-5/9), non essendovi più delle trattenute sul reddito lordo, che quindi

corrispondeva al reddito netto mensile.

Seppure si tratti di importi minimi, al ricorrente non poteva comunque

sfuggire che l'aumento è stato a tutti gli effetti del 100% e che dunque la

rendita annua estera era passata dai Fr. 537.- nel 2015 ai Fr. 1'189.- nel

2019.

Pertanto, l'assicurato avrebbe dovuto, senza indugio, informare la

Cassa cantonale di compensazione di queste modifiche ogni qual volta riceveva

gli attestati bancari, i certificati di salario e la rendita estera. Ciò

avrebbe comportato un ricalcolo del suo diritto alle PC già da subito

conformemente all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo

diritto stante una riduzione dell'eccedenza delle spese.

Considerandi

Queste informazioni erano quindi fondamentali per la Cassa per

determinare il suo diritto alle prestazioni complementari e ogni e qualsiasi

modifica le andava immediatamente segnalata.

2.9

Secondo

consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il

condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il

beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma

anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin

dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere

ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di

segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a

rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato

solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene

valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che

è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione,

ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR

2022.

EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV

Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il

comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in

una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in

considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR

2022.

EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF

9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli

errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC

o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in

esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in

SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

2.10

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza

sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.11

Questo Tribunale ritiene innanzitutto

utile rilevare che sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari

all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione complementari, gli assicurati

sono resi attenti che "Il calcolo è da

verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i

rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e

la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.".

Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente

l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle

prestazioni complementari.

Per quanto concerne questo obbligo, va osservato che

la Cassa di compensazione è stata lineare e generosa nello spiegare

all'assicurato i suoi doveri. In effetti, negli anni precedenti la revisione

periodica, la Cassa ha emanato numerose decisioni sul suo diritto alle

prestazioni complementari e quindi egli era stato debitamente informato

sui suoi obblighi.

Più concretamente, tutte le decisioni che ha

ricevuto prevedono, a pagina 2 e 3, dei titoli in grassetto che

avrebbero dovuto attirare l'attenzione del ricorrente: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione

dei termini” e “Restituzione”.

L'assicurato era stato dunque debitamente reso attento in più

occasioni per iscritto dell'obbligo di “comunicare

immediatamente” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o

economiche”.

In particolare, queste decisioni e comunicazioni elencano quasi

una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di

segnalazione da parte degli assicurati.

Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta

figura la voce "Aumento o diminuzione

del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere,

eredità, donazioni, ecc.)".

Il ricorrente non poteva non rendersi conto del suo obbligo di

comunicare alla Cassa che v'era stata una diminuzione degli interessi ipotecari

pagati e un aumento del salario e delle rendite incassate, trattandosi di voci

che hanno un influsso sulla determinazione del diritto alle prestazioni

complementari.

Anche l'importo corretto delle polizze assicurative sulla vita dell'assicurato

e dell'allora moglie doveva essere segnalato alla Cassa, essendo un elemento

della sostanza da computare.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento

rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o

la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la

determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato

alla Cassa di compensazione.

Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai

doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede

non può pertanto essere tutelata.

2.12

L'assicurato ha fatto

inoltre valere che a causa del suo stato di salute, della sua difficoltà nei

confronti della lingua italiana e della sua limitata istruzione scolastica, non

si è potuto rendere conto dei suoi obblighi nei confronti della Cassa e agire

di conseguenza.

La scrivente Corte non mette in dubbio le condizioni

di salute del ricorrente. Tuttavia, evidenzia che l'assicurato, in determinate

circostanze, ha saputo, negli anni, debitamente informare la Cassa cantonale di

compensazione quando v'era una modifica delle condizioni personali e/o

materiali della famiglia.

Ad esempio, nel mese di aprile 2018 (doc. 61-5/8) ha

trasmesso spontaneamente al Servizio PC la nuova polizza assicurativa del

figlio che includeva il rischio di infortuni e la conferma del suo reclutamento

per l'estate (doc. 62), ciò che ha comportato il ricalcolo del diritto alle

prestazioni complementari dal 1° luglio (doc. 64) e il suo conseguente stralcio

a seguito della perdita del diritto alla rendita completiva durante il servizio

militare.

Poi, il 10 settembre 2018 (doc. 68), a conferma

delle informazioni ricevute telefonicamente, il ricorrente ha inviato un'email

alla Cassa confermando che il figlio era stato prematuramente esonerato

dall'obbligo militare e che era tornato a vivere in famiglia.

Il 27 luglio 2020 (doc. 112-1/4) l'assicurato ha

inviato alla Cassa uno scritto di suo pugno con cui ha chiesto, come da accordo

telefonico, di rivedere il calcolo delle prestazioni complementari stante il

compimento dei 21 anni del figlio e il conseguente obbligo di versare il

contributo minimo AVS/AI/IPG come persona senza attività lucrativa, essendo

ancora studente.

La Cassa vi ha dato seguito e il 10 agosto 2020

(doc. 114) ha emesso una nuova decisione con cui ha tenuto conto, nelle spese,

dell'importo dovuto di Fr. 507.- (doc. 117).

Poco dopo, il 20 agosto 2020 (doc. 120)

l'interessato ha informato la Cassa dapprima telefonicamente e poi per

iscritto, che il 1° settembre 2020 la moglie avrebbe lasciato l'abitazione

coniugale allo scopo di divorziare, mentre i due figli sarebbero rimasti a

vivere con l'assicurato; chiedeva perciò di emanare una nuova decisione sul suo

diritto alle prestazioni complementari.

Con decisione del 24 agosto 2020 (doc. 123) la Cassa

ha quindi stralciato la moglie dal calcolo a partire dal 1° settembre 2020, con

conseguente aumento del diritto spettante all'assicurato. Lo stesso giorno

(doc. 122), gli ha chiesto una serie di documenti e di informazioni a cui il 27

agosto 2020 (doc. 127-13/13) il ricorrente ha risposto per iscritto di proprio

pugno, esprimendosi sempre in lingua italiana, chiaramente e senza errori.

Anche le richieste della Cassa di informazione sulla

formazione professionale dei figli (docc. 50, 55-1/6 e 85) sono sempre state

evase correttamente dall'assicurato (docc. 51, 55-6/6, 91, 107-7/99 e 107-8/99),

dimostrando così perciò di comprendere perfettamente gli scritti che la Cassa

gli inviava.

Nell'ambito della revisione del 2019, il relativo

formulario è stato compilato dall'assicurato e sottoscritto da entrambi i

coniugi (doc. 107-1/99), i quali hanno prodotto la maggior parte dei documenti

richiesti (doc. 107-99), che sono stati poi integrati da altri.

Alla decisione di restituzione del 29 ottobre 2020

(doc. 131), cresciuta incontestata in giudicato, è seguita il 4 novembre 2020

(doc. 167) la domanda di condono manoscritta dall'assicurato, in cui, in

maniera chiara e inequivocabile, egli ha fatto valere la sua buona fede sull'obbligo

di informare e ha osservato che una restituzione comporterebbe una grave

difficoltà economica.

Altre comunicazioni riguardanti la composizione

familiare (docc. 204 e 213), gli studi dei figli (doc. 204) e i suoi redditi

(doc. 211) sono giunte alla Cassa nel 2022 da parte del ricorrente.

2.13

Sulla scorta di quanto

esposto, si deve concludere che sebbene sia invalido (al 53% fino al 2022, poi

al 100%) e abbia un livello di formazione poco elevato, il ricorrente è riuscito

non solo a capire e ad evadere correttamente le richieste della Cassa di

compensazione, ma anche a formularne alcune nei confronti della stessa. Ciò

significa che malgrado le condizioni di salute, l'assicurato ha dimostrato di

sapere comunque curare i suoi rapporti nei confronti della Cassa per il diritto

alle PC.

Di conseguenza, come ha comunicato

all'amministrazione che il figlio aveva iniziato e poi interrotto il servizio

militare e che era tenuto a pagare il contributo minimo AVS come studente

chiedendo di rivedere il suo diritto, come pure il percorso formativo della

figlia e le relative modifiche sopraggiunte negli anni, così avrebbe potuto

informare la Cassa che il salario della moglie, comprendente gli assegni per i

figli, era aumentato e che quindi le cifre inserite nei fogli di calcolo - in

particolare gli assegni - non corrispondevano agli importi realmente ricevuti.

Inoltre, sulla base dei certificati bancari che

riceveva a metà gennaio, l'interessato avrebbe dovuto notare e segnalare alla

Cassa che gli interessi ipotecari effettivamente pagati erano inferiori alle

cifre figuranti nei fogli di calcolo PC che gli venivano notificati alla fine di

un anno o a inizio del seguente. Lo stesso vale per i valori di riscatto delle

assicurazioni sulla vita dei coniugi, che non combaciavano con quelli ritenuti dalla

Cassa.

Anche senza una particolare conoscenza dei calcoli

delle PC, il ricorrente avrebbe dovuto notare che le cifre riportate alle voci "Reddito da attività lavorativa dipendente __________", "Assegni per

figli/familiari" e "Rendite estere" non

corrispondevano a quanto effettivamente ricevuto. Anche la voce "Costi delle proprietà (primaria)/(secondaria) Interessi

ipotecari" era ben comprensibile e, da un rapido

confronto degli importi, la discrepanza sarebbe subito emersa.

L'assicurato avrebbe perciò dovuto segnalarlo alla

Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Di per sé, quindi, gli importi errati riportati dalla

Cassa di compensazione erano facilmente riconoscibili. Di conseguenza, un esame

dei fogli di calcolo PC allegati alle decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione

e alla pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una

persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime

circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe

rilevato delle incongruenze.

Stante queste considerazioni, è pacifico che l'assicurato non ha immediatamente

informato la Cassa di compensazione, come prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI, della

riduzione delle sue spese e dell'aumento dei suoi redditi, e ciò

indipendentemente dalle sue condizioni di salute, dalla sua scolarizzazione e dalle

sue conoscenze linguistiche, circostanze che, nei fatti, non hanno affatto dato

adito, come visto, ad alcun problema di sorta.

L’omissione nel comunicare alla Cassa ogni modifica

materiale e personale non può perciò essere qualificata come lieve negligenza.

2.14

Da quanto precede

discende che la Cassa cantonale non ha violato l'art. 25 cpv. 1 LPGA e l'art. 4

cpv. 1 OPGA ritenendo una negligenza grave del ricorrente e nemmeno concludendo

che le condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate.

Mancando la prima condizione cumulativa della buona fede per

ottenere il condono, non è infatti necessario esaminare il presupposto dell'onere

grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA.

Al ricorrente va dunque negato il condono

dell'importo di Fr. 7'216.- da restituire. La decisione impugnata deve pertanto

essere confermata e il ricorso respinto.

2.15

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la

tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che in

una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid.

3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso

di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni

(cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar,

4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

La questione di sapere se

si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61

lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti,

ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non

verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto, trattandosi di

prestazioni complementari non è stato previsto di prelevare le spese.

D’altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione.

Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du

21.

juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances

selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti