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Decisione

33.2023.8

I coniugi autorizzati dal Pretore a vivere separati non sono separati legalmente,ma sono ancora sposati,perciò si devono assistenza e mantenimento.Spese e redditi sono sommati.Da verifica delle fotografie non è possibile concludere per due appartamenti separati.Ric. va ritenuto coniugato che convive

14 agosto 2023Italiano45 min

persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo

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n.

33.2023.8

TB/IR

Lugano

14 agosto 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 25 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con l'ottenimento, dal 1° giugno

2007 (doc. 1-12/30), della rendita di vecchiaia anticipata, nel gennaio 2008

(doc.1) RI 1, 1944, autorizzato nel 2002 dal Pretore (doc. E) a vivere separato

dalla moglie __________ nell'ambito delle misure di protezione dell'unione

coniugale richieste da quest'ultima (doc. 1-4/10), ha postulato le prestazioni

complementari.

1.2. Con decisione del 24 settembre 2008

(doc. 16) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le PC

dal 1° febbraio 2008 in ragione di Fr. 1'024.- al mese, oltre al pagamento del

premio LAMal, considerandolo come persona sola e computandogli la pigione di

Fr. 1'100.- al mese pattuita con la moglie dal 1° gennaio 2008 (doc. F).

L'allora patrocinatore aveva infatti informato la Cassa che "i coniugi hanno due economie domestiche separate,

ovvero due diverse abitazioni, seppur nello stesso immobile" (doc.

11-1/21).

1.3. A fine dicembre 2021 (doc. 73) la

Cassa di compensazione ha avviato una nuova revisione periodica e, ricevuto

l'apposito formulario compilato dall'assicurato il 4 gennaio 2022 (doc. 76),

con decisione del 17 gennaio 2022 (doc. 78) ha rivisto il suo diritto alle PC e

dal 1° febbraio 2022 l'ha fissato in Fr. 1'678,30, di cui Fr. 695.- per

prestazioni complementari. L'amministrazione ha ritenuto il fabbisogno, le

spese riconosciute, i redditi e la sostanza dei coniugi e non più del solo

assicurato e quale pigione ha computato il valore locativo dell'abitazione di

proprietà della moglie in cui risiedono entrambi.

1.4. Con l'opposizione del 7 febbraio

2022 (doc. 80) l'assicurato ha contestato il cumulo delle spese e dei redditi

suoi e della moglie, rammentando di essere legalmente separato, di condurre una

vita completamente indipendente e di avere accettato, per praticità, di vivere

nella casa del coniuge pagandole una pigione, abitazione in cui ha a

disposizione una camera, un ufficio, un gabinetto e un garage. Inoltre, egli

può usufruire del giardino e della cucina, seppure d'abitudine mangi fuori

casa. La pigione di Fr. 1'100.- pagata è comprensiva di tutte le spese

accessorie.

1.5. Per gli stessi motivi, il 29

dicembre 2022 (doc. 87) l'assicurato ha contestato la comunicazione del 12

dicembre 2022 (doc. 85) con cui, continuando a considerare nel calcolo anche la

moglie __________, dal 1° gennaio 2023 il suo diritto alle prestazioni, escluso

il premio dell'assicurazione malattia, ammontava a Fr. 809.- al mese.

1.6. Con decisione su opposizione del 25

gennaio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

siccome ha accertato che, nonostante la separazione giudiziale avvenuta il 15

ottobre 2002, gli ex coniugi sono ritornati a coabitare nella medesima economia

domestica dal gennaio 2008, essi andavano di fatto considerati quali coniugi.

Pertanto, dal 1° febbraio 2022, ha allestito un nuovo calcolo

computando il fabbisogno vitale, le spese riconosciute, i redditi e la sostanza

mobiliare e immobiliare non più per una persona sola, ma per coniugi. Fa dunque

stato la situazione in cui i coniugi sono conviventi (RCC 1986 p.143; N. 2032

DPC).

Dopo avere esposto gli artt. 1/3 OPC-AVS/AI concernenti i coniugi

separati e la giurisprudenza secondo cui determinanti sono le condizioni

effettive e non soltanto quelle giuridiche e che, quindi, malgrado i coniugi si

siano separati giudizialmente il 15 ottobre 2002, essi continuano ad abitare

insieme come risulta dal contratto di locazione, indipendentemente dalle

circostanze legali secondo cui, essendo separati, andrebbero considerati come

persone sole, fanno stato le circostanze economiche.

La Cassa ha quindi concluso che, sia durante l'unione coniugale

sia dopo la separazione giudiziale, continuando a condividere l'abitazione

almeno dal gennaio 2008 non v'è stato un cambiamento della situazione economica

dei coniugi. Pertanto, essi vanno considerati come persone coniugate.

1.7. Con ricorso del 27 febbraio 2023

(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione

su opposizione e di continuare a considerarlo, dal febbraio 2022, come unico

componente dell'unità di riferimento, escludendo perciò la moglie __________, da

cui è separato dal 2002 (doc. E), e quindi di riconoscergli delle prestazioni

complementari di Fr. 2'359.-. In via subordinata, di ordinare un'ispezione

oculare dell'abitazione e di sentire dei testi.

L'insorgente ha rilevato che dal 1° gennaio 2008 (doc. F) occupa

un'abitazione al piano terra della casa di proprietà della moglie, la quale

vive al piano superiore. Le due abitazioni sono totalmente autonome, fatta

eccezione per un atrio condiviso da cui parte la diramazione per l'appartamento

ubicato al piano superiore occupato dalla moglie. Per il suo appartamento di 45

mq, composto di un locale soggiorno/ufficio/tempo libero, una camera da letto

con bagno e di un angolo cottura (doc. H), egli paga una pigione mensile

omnicomprensiva delle spese di Fr. 1'100.- e può pure usufruire del giardino.

L'assicurato ha precisato che l'Ufficio federale di statistica

(doc. I) considera per questo edificio di due piani due distinte unità

abitative, autonome e funzionali. Infatti, i due appartamenti sono provvisti di

due campanelli e di due bucalettere (doc. J), poiché gli occupanti conducono

vite totalmente separate e indipendenti.

È per mera comodità e per motivi prettamente finanziari, e di

certo non per ricostituire una coppia di fatto, che il ricorrente ha locato

dalla moglie l'appartamento al piano terreno, ma continua a condurre una vita

separata, disponendo di un abbonamento di telefonia mobile, internet e tv a suo

uso esclusivo (doc. K).

Il coniuge occupa l'appartamento di 181 mq al piano superiore in

cui, per un anno, ha ospitato la sorella e la Cassa ha computato all'assicurato

la quota di inquilina della cognata (docc. L e M).

Il ricorrente ha osservato di non essere riuscito ad ottenere la

separazione fiscale dall'Ufficio circondariale di tassazione (doc. N), anche se

questa questione è irrilevante per il tema in esame.

Dopo avere esposto una serie di norme legali, l'insorgente ha

rilevato che la fattispecie rientra nell'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI, visto che i

coniugi sono separati legalmente da oltre 20 anni e quindi ciascuno ha diritto

alle prestazioni complementari. Di conseguenza, il suo diritto alle PC deve

essere calcolato singolarmente e dunque senza computare i redditi della moglie,

come d'altronde effettuato dalla Cassa negli ultimi 20 anni. Da allora, la

situazione di fatto e di diritto non è mai mutata.

1.8. Chiesta (doc. III/1) e ottenuta

(doc. IV) una proroga in attesa dell'esito dell'accertamento eseguito presso

l'autorità fiscale, nella risposta del 17 aprile 2023 (doc. V) la Cassa

cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che la planimetria trasmessa non

dimostra che le due abitazioni sono indipendenti, giacché gli spazi non

comunicano tra di loro; inoltre, il registro federale degli edifici certifica

invero che l'immobile è costituito di due abitazioni, ma con un unico impianto

di riscaldamento, ciò che dimostra che l'abitazione è una sola.

Anche i giustificativi di versamento della pigione da parte del

ricorrente nelle mani della moglie ne comprovano l'avvenuto pagamento (doc. H),

tuttavia il locatore deve poi dichiararne l'incasso ai fini fiscali, ciò che

invece non è avvenuto. In tal caso, si dovrà suddividere il valore locativo

sulle persone che condividono l'economia domestica. Dovrebbe poi essere

chiarito se la pigione di Fr. 1'100.- per degli spazi di 45 mq, per di più non

contigui, sia consona alla pigione della zona.

La Cassa ha da ultimo evidenziato che nel 2002 i coniugi sono

stati autorizzati a vivere separatamente, perciò il ricorrente avrebbe dovuto

lasciare l'abitazione di via __________ di __________, mentre questo

trasferimento non è mai avvenuto, come confermato dal Comune stesso (doc. V/1).

Infine, l'amministrazione ha prodotto la presa di posizione

dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, secondo cui

l'assicurato è tuttora sposato con __________, motivo per cui ai fini fiscali

essi sono da considerare come coniugi (doc. 93).

1.9. L'insorgente ha replicato il 5

maggio 2023 (doc. VII) ad alcune affermazioni della Cassa. In particolare, egli

ha precisato che il suo appartamento è interamente autonomo e dispone di

camera, soggiorno con angolo cottura e gabinetto, che l'ingresso principale e

il giardino sono in comune, come un'ispezione oculare potrà constatare.

Inoltre, la presenza di un solo riscaldamento per le due abitazioni non

influisce sulla indipendenza dei due appartamenti. Oltre a ciò, la questione

tributaria, che ad oggi non è ancora stata risolta, non ha nulla a che vedere

con il suo diritto alle prestazioni complementari, così come la mancata

dichiarazione da parte della moglie delle pigioni incassate.

Il ricorrente ha osservato che dopo la separazione, avvenuta nel

2002, non ha formato una comunione di tetto, tavolo e letto con la moglie, ma

ha continuato ad occupare l'appartamento per mere questioni di praticità,

circostanza d'altronde nota alla Cassa da anni e in cui quest'ultima non ha

scorto alcun problema anche a seguito delle varie revisioni avvenute nel

frattempo.

Alla luce della sua età (79 anni) e delle sue attuali entrate di

Fr. 1'269,83 mensili (Fr. 921.- di rendita AVS + Fr. 348,93 di rendita

pensionistica estera), l'assicurato ha fatto presente di non essere in grado di

cercare un'altra abitazione al solo scopo di continuare a essere ritenuto quale

unico componente della sua unità di riferimento.

1.10. Il 26 maggio 2023 il Tribunale ha

interpellato il ricorrente (doc. XI) e il Comune di __________ (doc. XII) in

merito alla situazione abitativa e al domicilio dell'assicurato.

Sulla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale (doc. XIII)

si sono espressi l'insorgente (doc. XVII) e la Cassa cantonale di compensazione

(doc. XIX), la quale con lo stesso scritto si è pure pronunciata sulla

documentazione fotografica e planimetrica prodotta il 12 giugno 2023 (docc. XIV

e A-AA) dal ricorrente a richiesta del TCA.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente

considerare l'assicurato come persona coniugata e quindi, ai fini del calcolo

della sua prestazione complementare, sommare i suoi redditi computabili e le

sue spese riconosciute a quelli della moglie o se doveva continuare a

considerarlo quale persona sola.

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Per

l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che

adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per

coprire il fabbisogno esistenziale.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se ricevono una rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione

dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né

delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per

cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i

redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad

una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI sono sommati.

Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina

la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri

della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i

figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Secondo l'art. 3

OPC-AVS/AI, che concerne i coniugi separati,

" 1 Se una rendita dell'assicurazione per

la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a

entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso

2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a

prestazioni complementari in caso di separazione legale.

2 I coniugi che non hanno diritto né a una

rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni

complementari se vivono separati.

4 I coniugi sono

considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2

a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione

giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o

c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un

anno, o

d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà

relativamente a lungo.".

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare

che:

" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o

per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 19 610 franchi

per le persone sole,

2. 29 415 franchi

per i coniugi, (…)

b. la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese

accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo

massimo annuo riconosciuto è il seguente:

1. 16 440

franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella

regione 3 per le persone che vivono sole

(…)

c. in luogo

della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano

un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle

prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la

lettera b si applica per analogia.

(…)

3 Per tutte le

persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

(…)

b. spese di

manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo

lordo dell'immobile; (…)".

d. importo per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un

importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale

per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la

copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo; (…)".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera

esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

"

(…)

b. i proventi della

sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un

diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il

beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel

calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad

almeno una di queste persone;

c. un

quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di

rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000

franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto

a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o

dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona

compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che

serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile

eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le

rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite

dell'AVS e dell'AI; (…)".

2.4. L'assicurato si è unito in

matrimonio con __________ nel 1988 (doc. 4-29/30). Nell'estate 2002 (doc.

4-22/30) la moglie ha formulato un'istanza di misure di protezione dell'unione

coniugale e al termine dell'udienza del 5 agosto 2002 (doc. 4-20/30) il

Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato che i coniugi

"sono autorizzati a sospendere la comunione

domestica a far tempo dal periodo 30.09/15.10.2002.".

Inoltre, "entro tale data il

signor RI 1 si costituirà un domicilio proprio mentre l'abitazione coniugale di

via __________, è assegnata alla moglie, __________.". Infine,

"Ogni coniuge provvederà personalmente al

proprio sostentamento.".

Queste misure sono state adottate in virtù degli artt. 175 e 176

CC concernenti la sospensione della comunione domestica e l'organizzazione

della vita separata quali misure di protezione dell'unione coniugale.

L'autorizzazione a vivere separati è stata rilasciata

dall'autorità competente nell'ambito di misure di protezione dell'unione

coniugale e, formalmente, non è stata revocata. I coniugi non hanno chiesto

l'annullamento. Generalmente è un passo che viene effettuato nell'attesa di

inoltrare un'azione di divorzio o di separazione. Da rilevare qui come in

coniugi non abbiano dato alcun seguito alle misure di protezione dell’unione

coniugale continuando a vivere nello stesso immobile (come si dirà) e

continuando ad essere imposti come coniugi conviventi a livello fiscale.

Riguardo alla separazione coniugale, l'art. 117 CC dispone che

alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.

Inoltre, per l'art. 118 cpv. 1 CC, con la separazione personale subentra per

legge la separazione dei beni e, giusta l'art. 118 cpv. 2 CC, per il rimanente

si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione

coniugale.

In specie, considerato che, ad oggi, né è stata formulata dai

coniugi un'azione di separazione né tanto meno è stata emessa alcuna sentenza

di separazione coniugale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, egli

non è dunque affatto separato giudizialmente dalla moglie. L’autorizzazione a

vivere separati decisa dalla Pretura di __________ è divenuta, nei fatti, priva

d’oggetto.

Dal profilo del diritto civile il ricorrente e sua moglie sono a

tutti gli effetti ancora sposati e non sono legalmente separati, perciò si

devono ancora assistenza e mantenimento reciproci ai sensi dell'art. 163 CC. Di

conseguenza essi devono essere di principio considerati come coniugi per il

calcolo della prestazione complementare e ricadono dunque senza dubbio nel

campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le spese riconosciute e i

redditi computabili dei coniugi sono sommati.

2.5. L'insorgente fa tuttavia valere di

vivere in un appartamento distinto e separato dall'abitazione della moglie e di

condurre una vita totalmente autonoma e indipendente da quest'ultima; essi non

possono quindi essere ritenuti come coniugi che abitano in comunione domestica,

perciò egli va considerato come persona sola e in tal senso va determinato il

suo diritto alle prestazioni complementari.

Per la Cassa cantonale di compensazione, invece, poiché

l'assicurato vive in un appartamento al piano terra nella medesima casa della

moglie, sistemazione che non si può quindi considerare distinta e separata

dall'abitazione della consorte, il calcolo va effettuato congiuntamente come

per i coniugi.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se,

giustamente, la Cassa ha considerato l'assicurato e sua moglie nonostante il perdurare del loro matrimonio e

il fatto di vivere nel medesimo immobile, uniti anche nella tassazione, debbano

essere computati, a livello delle PC, quali persone separate.

2.6. Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida

dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, illustrano quando l'importo della

PC è determinato con un calcolo comune e quando avviene invece separatamente.

Per principio, secondo il N. 3131.01 DPC l'importo annuo delle PC

delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in

comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo

calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno

diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi

destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale). Il calcolo separato

deve essere eseguito solo nei casi esplicitamente previsti in seguito (N.

3131.02 DPC).

Giusta il N. 3132.01 DPC, se una coppia sposata non vive separata,

Fatti

i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono

sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per

i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in

comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).

Le direttive prevedono delle deroghe al calcolo comune. Il N.

3141.01 DPC, al capitolo "Coniugi separati", riprende il tenore

dell'art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui i coniugi sono considerati come

viventi separati secondo i capoversi 1 e 2

a. se la

separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o

b. se è in corso un'istanza

di divorzio o di separazione, o

c. se la

separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o

d. se è reso

credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.

Anche il N. 3141.03 DPC si rifà all'art. 3 OPC-AVS/AI intitolato

"Coniugi separati", e meglio al suo capoverso 1, e indica che se

entrambi i coniugi hanno un proprio diritto a PC, in caso di separazione del

matrimonio i redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati

separatamente. A ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura

del fabbisogno generale vitale valido per le persone sole. L'importo della

pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell'economia

domestica e dalla regione della pigione. A ogni coniuge viene attribuita la

propria rendita come reddito. Per quanto concerne le persone sole, il N.

3222.01 DPC indica che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno

generale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili,

vedove e divorziate. Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche nel

caso dei coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui

coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È

inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato. Quanto alle coppie

sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo destinato alla copertura

del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate si applica a tutte le

persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo

per le coppie sposate si applica anche se solo uno dei coniugi ha diritto a una

rendita (N. 3223.02 DPC). Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone

che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta

da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le

persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.

2.7. La direttiva N. 3132.01 DPC, che

concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano

a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di

cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. L'amministrazione fonda la

sua decisione su questa sentenza.

In quella fattispecie, l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che per il calcolo

separato delle PC

si considera come determinante non il fatto stesso

della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica

che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni

complementari - nonostante la separazione effettiva della coppia - non si

giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In quel caso, malgrado

continuassero a convivere nello stesso appartamento, i coniugi erano

formalmente e legalmente separati al momento in cui la Cassa ha reso la

sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato corretto fondarsi

sulle circostanze effettive

e non soltanto su quelle giuridiche. Così,

poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune, nonostante la

separazione pronunciata dal giudice la situazione economica non era mutata. Siccome

determinanti sono le circostanze economiche, le PC dovevano quindi essere

calcolate secondo le regole valide per i coniugi che vivono insieme.

Come ha ricordato il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR

2012 EL Nr. 1) riguardante il calcolo dei redditi computabili e delle spese

riconosciute di una persona divorziata che ha continuato a vivere in

comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo appartamento di 4½ locali, la

sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143 concerneva il calcolo della prestazione

complementare di due coniugi legalmente separati che continuavano a

convivere. Non l'ha quindi ritenuta applicabile al caso ticinese che ha

giudicato nel 2011. L'Alta Corte ha, a questo proposito, osservato che l'allora

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale), seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985 aveva

ritenuto determinante, per il calcolo separato della prestazione

complementare, non tanto il fatto della separazione (formale) dei coniugi,

quanto piuttosto il cambiamento della situazione economica risultante, sicché

senza una tale modifica il calcolo separato - malgrado la separazione effettiva

della coppia - non si giustificava (cfr. consid. 5.4).

Nel suo giudizio del 2011 il Tribunale federale ha inoltre

rilevato che la soluzione indicata in RCC 1986 pag. 143 si conciliava con il

tenore letterale del disposto legale in esame, che prevedeva espressamente -

come l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - di sommare i redditi e i fabbisogni

dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente dalla sentenza

del 1985, era chiaro che la ragione che aveva indotto il Tribunale federale

delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze economiche e non tanto

sull'aspetto formale, e a ritenere invariata la situazione economica dei coniugi

legalmente separati ma conviventi, era fortemente influenzata dalla

consapevolezza che, comunque, in una tale relazione perdurava l'obbligo di

assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC (cfr. consid.

5.4).

La determinazione congiunta delle PC va dunque

applicata in assenza di separazione legale o di divorzio ma anche ai coniugi

che sono separati legalmente e continuano a vivere insieme o tornano a

vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti, alla base del sistema delle

PC v'è la prospettiva economica. Per

il calcolo separato delle prestazioni complementari non è determinante come

tale la circostanza di una vita separata (o di una separazione legale), ma la

modifica dei rapporti economici che ne deriva. Se essi non cambiano, non è

giustificato procedere con un calcolo separato (RCC 1986 pag. 143).

Nella DTF103 V 25 l’Alta Corte ha ritenuto che il

calcolo individuale delle PC in caso di separazione di fatto (e non decisa

giudizialmente) presuppone una mutazione della condizione economica della

coppia. Nella DTF 137 V 82 ha evidenziato, contrariamente a quanto ritenuto

dalla Corte cantonale, che il tenore letterale dell’art. 9 cpv. 2 LPC imponeva

di considerare i ricorrenti, divorziati, singolarmente anche se la convivenza

durava e se essi disponevano di un unico collegamento telefonico ed apparendo, esteriormente,

quale coppia ancora coniugata. In quel giudizio il TF ha ricordato in particolare

come:

" (…)

5.2 L'impossibilità, de lege lata, di trattare il

ricorrente e la ex moglie analogamente a due coniugi per il calcolo della

prestazione complementare deriva anche dalla seguente considerazione. Il cumulo

dei redditi (e dei fabbisogni) di determinati membri della famiglia (v. art. 9 cpv. 2 e 5 lett.

a LPC) si giustifica soprattutto perché il reddito del pensionato

non serve unicamente al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, ma anche

alla copertura del fabbisogno vitale di eventuali familiari. L'esame del

diritto alla prestazione complementare deve pertanto comprendere il fabbisogno

vitale dell'intera famiglia se non si vuole vanificare lo scopo delle

prestazioni complementari che è poi quello di evitare situazioni di indigenza.

(…)

… con il divorzio viene a cadere

l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC che

per contro perdura per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di

separazione legale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les

effets du mariage, 2a ed. 2009, pag. 248 seg.; sull'ipotesi, de

lege ferenda, di creare una norma che per il calcolo della prestazione

complementare tenga in ogni caso conto, indipendentemente dallo stato civile,

dell'esistenza o meno di una comunione domestica cfr. JÖHL, op. cit., pag. 1686

nota 237).

(…)

… se il

legislatore intendeva veramente parificare le persone divorziate a quelle

coniugate, non avrebbe mancato di farlo espressamente,

(…)

… nella sentenza pubblicata in RCC

1986 pag. 143, P 8/85 il Tribunale federale delle assicurazioni, seguendo

l'orientamento dell'ordinamento in materia, aveva ritenuto determinante, per il

calcolo separato della prestazione complementare, non tanto il fatto della

separazione (formale) dei coniugi, quanto piuttosto il cambiamento della

situazione economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo

separato - malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava

(RCC 1986 pag. 143 seg., P 8/85 consid. 1; DTF 103 V 25).

(…)

… la ragione che aveva indotto il

Tribunale federale delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze

economiche e non tanto sull'aspetto formale e a ritenere invariata - nella

fattispecie esaminata - la situazione economica dei coniugi legalmente separati

ma conviventi era fortemente influenzata dalla consapevolezza che comunque in

una tale relazione perdurava l'obbligo di assistenza e di mantenimento

reciproci di cui all'art. 163 CC.

Obbligo legale che per contro, per quanto esposto in precedenza, cessa con il

divorzio (cfr. pure

DTF 106 V 58 consid. 2 e 3 pag. 59 seg.). (…)”

2.8. Sulla scorta di

quanto precede va ribadito che il ricorrente è persona coniugata non

essendo giudizialmente separato, nè divorziato, da __________.

Dal profilo delle prestazioni complementari, il principio

stabilito dalla giurisprudenza del calcolo congiunto per i coniugi e per i

separati (giudizialmente o meno), se continuano o ritornano a vivere insieme

(DTF 137 V 82; RCC 1986 pag. 143), viene però meno se debba essere ritenuta una

separazione effettiva e concreta. Secondo l'ipotesi prevista dall'art. 3 cpv. 4

lett. c OPC-AVS/AI, se i coniugi vivono separati e se la separazione di fatto

dura ininterrottamente da almeno un anno, in deroga al calcolo comune, i

redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge sono calcolati

separatamente (N. 3141.03 DPC). Per i coniugi separati non si applica quindi

l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie

sposate (N. 3223.01 DPC), ma l'importo per persone sole (N. 3143.03 e N.

3222.02 DPC).

Va dunque verificato se l'insorgente debba essere considerato

quale coniuge che vive separato dalla moglie. A sostegno di tale tesi egli ha

prodotto documentazione fotografica e planimetrica (doc. XI-XVII con allegati),

documentazione che non suffraga il sussistere di una separazione di fatto sotto

il medesimo tetto come si dirà oltre.

Dagli atti della Cassa (doc. 20/30) emerge come, in conseguenza ad

istanza 4 luglio 2002 i coniugi __________ sono stati autorizzati a vivere

separati. Il Segretario assessore della Pretura competente ha ordinato al qui

ricorrente, a protezione dell’unione coniugale, di costituire un proprio domicilio.

L’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie

(proprietaria dell’immobile).

La Cassa di compensazione ha interpellato il Comune di __________

che, con email del 17 marzo 2023 (doc. V/1), ha affermato che "siamo a

confermarle che il signor RI 1 ha sempre risieduto in Via __________".

Ne viene che la decisione pretorile, cui non ha fatto seguito alcuna azione di

separazione legale o divorzio, non ha esplicato assolutamente effetti. Il

signor RI 1 ha sempre abitato nell’immobile di proprietà della moglie. In altri

termini la decisione della Pretura è rimasta nella sostanza lettera morta alla

luce dello scopo delle norme civili invocate. Il ricorrente non ha mai

abbandonato la casa dove viveva con la moglie e la convivenza è continuata,

secondo la teoria del ricorrente sino al gennaio 2008 quando egli ha domandato

le PC ed è stato sottoscritto, all’uopo, un contratto di locazione degli spazi

al livello inferiore della casa della moglie a Bissone come si vedrà.

Il 25 gennaio 2008, infatti, non ancora sessantaquattrenne, RI 1

ha domandato, con un patrocinatore, di essere posto al beneficio di PC (doc. 4

1-30). Con altri atti necessari egli ha prodotto un “contratto di locazione”

datato “gennaio 2008” (doc. 4 1-30) dal tenore laconico e senza

richiamo a modelli come d’uso (ci si riferisca ai modelli allestiti

dall’Associazione inquilini rispettivamente dalla CATEF, reperibili on line).

La pigione è stata stabilita in CHF 1'000 oltre a CHF 100 a titolo di acconto

spese (per una superficie decisamente contenuta e, quindi, con un costo

decisamente elevato per l’oggetto per come appare dalle fotografie e verrà in

seguito descritto). Colpisce il fatto che il contratto di locazione sia

sostanzialmente coevo alla richiesta di PC, e, con tutta verosimiglianza,

finalizzato alla stessa. Se fosse sussistita la situazione descritta in sede di

ricorso di una separazione di fatto dal 2002, il contratto doveva essere

antecedente. Non solo il contratto data del mese in cui le PC sono state

chieste, ma, come appare dalla documentazione della Cassa, i coniugi, che sono

sempre stati congiuntamente tassati, non risultano avere esposto fiscalmente

l’introito (da parte della proprietaria del fondo) della pigione con il

conseguente aggravio fiscale (tra altri si vedano i doc. 32 10-17, 34 5-15, 49

5-11).

Dal 1° gennaio 2008 (doc. F) l'assicurato sostiene di locare

l'appartamento di 50 mq al piano terra dell'abitazione di proprietà del coniuge

per CHF 1'100 al mese, spese accessorie comprese, mentre la proprietaria abita

nell'appartamento di 181 mq al piano di sopra. Nell'opposizione e nel ricorso,

la metratura dell'abitazione occupata dall'interessato è stata indicata in 45

mq e come tale risulta anche dal Registro federale degli edifici e delle

Considerandi

abitazioni, stato al 21 febbraio 2023 (doc. F), che si basa però sulla

dichiarazione che la proprietaria stessa ha reso nell'aprile 2011 a richiesta

del suo comune di domicilio (doc. XIII/4). Per sostenere e corroborare la tesi

di una separazione in casa il ricorrente, su invito del TCA (doc. XII), ha

prodotto delle fotografie relative alla sua situazione abitativa (doc.

XIV/A-AA) affermando, il 12 giugno 2023 (doc. XIV punto 7 pag. 3), che il suo

appartamento misura oltre 60 mq, giacché "il locale attualmente adibito

a soggiorno/ufficio tempo libero non è computato dall'Ufficio federale di

statistica in quanto è stato vetrato successivamente". Infine,

soltanto una settimana dopo, il 19 giugno 2023 (doc. XVII punto 6 pag. 2), nel

prendere posizione sulla documentazione che il Tribunale ha acquisito presso il

Comune di __________ (doc. XIII), l'assicurato ha riconosciuto che "la

metratura riportata dalla signora __________ su richiesta del Comune di __________

nel 2011 non è aggiornata. Infatti, il qui ricorrente ha trasformato il

porticato in locale soggiorno/ufficio tempo libero di circa 25 mq, portando di

conseguenza l'appartamento occupato dal sig. RI 1 ad un totale di circa 65-70

mq". Dalla planimetria allegata (doc. XVII/B), modificata e

dettagliata con il computer, verosimilmente dal ricorrente o da terzi per esso,

risulta che nel 2012 il portico è stato chiuso con delle vetrate con accessi

verso l'esterno della casa (doc. XIV/Q). Da questa stessa planimetria emerge

che altri lavori sono stati eseguiti in precedenza, nel 1989, quali

l'eliminazione di parte della roccia presente nel sottosuolo e il conseguente

ampliamento delle due cantine, lavori per i quali a suo tempo la proprietaria

aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione municipale (doc. XIII/2-3).

Dalla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale e dal

confronto fra la planimetria originale del 1969 dell'immobile edificato sul

mappale n. 695 RFD di __________ (doc. XIII/2) e quelle modificate presentate

dal ricorrente (doc. XIV/B e XVII/B), non risulta che alla proprietaria sia

stata concessa l'autorizzazione per trasformare il locale tecnico in

lavanderia, la lavanderia in gabinetto con doccia (doc. XIV/W, XIV/X e XIV/Y) e

la cantina in ripostiglio/cucinotto, piastrellandola interamente (doc. XIV/K e

XIV/R). Medesimo discorso vale per la chiusura del portico con pareti, vetrate

di circa di 20 mq (445 cm x 458 cm) assertivamente adibito a soggiorno, ciò che

non appare verosimile comunque alla luce della struttura stessa e del difficile

uso e godimento dello spazio nella stagione fredda (per via delle vetrate e del

piastrellato a livello del giardino visibile sulle fotografie dello stesso

ricorrente, e questo nonostante la presenza di un radiatore [foto P]).

A prescindere dal fatto che non spetta allo scrivente Tribunale

pronunciarsi su queste trasformazioni edilizie apparentemente eseguite senza i

necessari permessi comunali, le fotografie allegate agli atti dimostrano che

l'immobile di due piani edificato sulla particella n. 695 RFD di __________, di

proprietà di __________, ad oggi non risulta suddiviso in due appartamenti

abitabili distinti e indipendenti l'uno dall'altro.

Le fotografie degli spazi al livello inferiore dell’immobile

mostrano locali adibiti a deposito di vestiti, attrezzi per la ginnastica in

casa, libri, un vecchio tavolo e sedie in plastica.

I locali, come rilevano le fotografie, presentano, in parte

almeno, muri grezzi e non intonacati (doc. R).

Come mostrano le fotografie non si può, come indicato, ritenere

l’esistenza di due distinti appartamenti in cui i coniugi (congiuntamente

imposti a livello fiscale e che non dichiarano il presunto canone locativo che

la moglie sostiene di incassare) vivono separati. Gli spazi a livello inferiore

mancano di un elemento fondamentale ossia una cucina, uno spazio cottura con

una presa d’acqua e relativo scarico, elementi caratterizzanti un appartamento

abitativo. Il cosiddetto fuoco non c’è. La posa di un mini frigorifero su di un

tavolo vicino ad un bollitore e un forno microonde non consentono seriamente di

ritenere l’esistenza della cucina, a prescindere dalle abitudini alimentari

dell’occupante gli spazi. Detti oggetti, facilmente spostabili (il frigorifero

ha dimensioni decisamente ridotte), non permettono quindi di concludere per la

presenza di un appartamento indipendente, non essendo tale un ente che non

abbia una cucina con presa d’acqua e relativo scarico delle acque. Agli spazi

in discussione si accede, poi, da una porta interna (doc. F) semplice e come

rileva il doc. B e non tramite una porta di separazione, la pretesa unità

abitativa del ricorrente appare inoltre divisa dall’atrio accessibile alla

moglie, egli non gode quindi dell’esclusivo godimento degli spazi che asserisce

di avere locato. Anche se l’accesso alla scala che conduce al piano superiore è

stato chiuso mediante una porta vetrata (doc. D) nulla muta alla conclusione

cui questa Corte giunge. Si ribadisce quindi che nel locale che l'assicurato ha

indicato come ripostiglio/cucinotto si distinguono un mini frigorifero di 44

litri alto neanche 50 cm, un forno a microonde, un cuoci riso e una macchina

per il caffè, mentre non v'è un lavandino e nemmeno vi sono delle piastre per

cucinare. Non vi è, poi, un tavolo con seggiole dove consumare il pasto. Sono

assenti contenitori della spazzatura normalmente presenti nelle cucine, non vi

sono locazioni per le stoviglie (non bastando acciò, avere appoggiato [foto K]

un piatto su un tavolo di lavoro). Questo locale ripostiglio/cucinotto - che

presenta muffa sulle pareti essendo seminterrato e verosimilmente umido - non può

essere qualificato quale cucina equipaggiata con acqua corrente e con gli

elettrodomestici indispensabili.

Si ribadisce ulteriormente che è particolare pure la situazione per

cui, per passare dal soggiorno alla camera da letto e al gabinetto, l'assicurato

debba varcare l'atrio della casa, che però è spazio comune ed usato dalla

moglie, la quale, per accedere dall'esterno della casa al piano superiore

rispettivamente dal piano superiore al giardino o alle cantine deve passare per

questo atrio di entrata siccome la possibilità alternativa per la piscina e il

giardino utilizzando delle scale esterne (doc. XIV/AA) appare inverosimile (si

pensi alle condizioni climatiche avverse).

Per raggiungere lo spazio occupato da un letto e il gabinetto, il

ricorrente deve transitare da questo atrio comune, anche se arriva da fuori

casa, mentre per entrare in soggiorno egli potrebbe usufruire di un accesso

indipendente che, tramite una porta finestra di vetro, collega l'esterno a un

nuovo locale creato nel 2012 (veranda vetrata).

Infine, va osservato come, se a bordo strada è presente un

citofono con due campanelli e due nomi, né accanto al portone di legno che

conduce al piano superiore né a quello di vetro da cui si accede al livello

inferiore ve n'è uno, ossia i due appartamenti non dispongono di un proprio

campanello e quindi non sono identificabili esternamente come due diverse abitazioni

(doc. XIV/O e XIV/Q), le foto non permettono poi di rilevare, al piano

inferiore un risponditore del citofono.

2.9

Come indicato l'autorizzazione, che

nel 2002 il Segretario assessore ha concesso ai coniugi, di vivere separati e

con l'imposizione, nei confronti del marito, di costituirsi un nuovo domicilio

altrove rispetto all'abitazione coniugale, non ha avuto seguito pratico. I

coniugi __________ hanno continuato a vivere sotto il medesimo tetto. Pertanto,

quanto stabilito il 5 agosto 2002 dalla Pretura è stato superato dagli eventi.

Il collegamento telefonico mobile di cui dispone l'assicurato non

comprova che egli viva in modo separato e indipendente dalla moglie; oggigiorno,

è infatti ormai usuale per chiunque fare capo a un servizio di telefonia

mobile. Il fatto, poi, che il ricorrente paghi un abbonamento ai servizi TV significa

che può guardare la televisione su qualsiasi dispositivo (televisore,

smartphone o tablet; cfr. ) e ciò non costituisce una prova a sostegno della

sua totale indipendenza dal coniuge (doc. K).

Sulla scorta del principio della verosimiglianza preponderante

valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), non è credibile

che il ricorrente e sua moglie vivano separati in due distinte abitazioni. Va

segnalato che nella STF P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta

Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano

superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il

pianoterra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il

piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto,

non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente.

Se i coniugi __________ avessero realmente costituito, da

separati, due domicili singoli essi avrebbero ottenuto due tassazioni distinte.

Essi, al contrario, sono imposti congiuntamente. Una richiesta di tassazione

separata è stata inoltrata all’UT __________ il 12 luglio 2022 ma è stata

rifiutata (doc. N) il successivo 3 agosto 2022. I tempi di questa richiesta sono

rilevanti siccome la domanda all’UT segue la decisione formale della Cassa poi

sfociata nella decisione su opposizione impugnata in questa sede. Come

rilevato, pur sussistendo una tassazione congiunta, se il marito avesse versato

il canone di locazione (il doc. G costituisce un plico di ricevute con

riferimento alle pigioni dell’anno 2021, il doc. 1 prodotto con il doc. Q [estratto __________ dal 1° giugno 2021 al 23

febbraio 2023] non attesta girate in

favore della signora __________) detto pagamento doveva comparire a livello

fiscale. Ciò non è avvenuto.

Altro elemento che desta dubbio è il plico doc. G ossia le

attestazioni di pagamento dei canoni locativi dal gennaio al dicembre 2021. Su

un modulo recante l’indicazione di “Fattura” è attestata, da parte

(verosimilmente) della signora __________, ricevuta dell’importo dell’“affitto”

con la specifica del mese per cui sarebbe stato pagato nonché la data del

pagamento: sempre il primo giorno del mese. Dall’estratto bancario (doc. 1

allegato alla domanda di assistenza giudiziaria doc. Q) non emergono prelevamenti

in contanti per l’importo della pretesa locazione avvenuti il primo giorno del

mese rispettivamente a fine del mese precedente. Vi sono, invero, dei

prelevamenti per importi rilevanti (con riferimento alla complessiva

movimentazione del conto) ma sempre successivi alla data del preteso pagamento

delle pigioni; a giugno 2021 sono prelevati CHF 3'000.- ma solo il 4 giugno

2021.

(dal __________); per luglio 2021 il prelevamento (sempre a __________) è

dal 5 luglio 2021 (CHF 2'900.-), per agosto 2021 il prelievo è del 5 agosto

2021.

(sempre a __________), per settembre un prelievo di CHF 2’700.- avvenuto

il 7 settembre 2021, per ottobre 2021 uguale importo prelevato il 6 ottobre

2021, per novembre CHF 2'900.- il 3 novembre 2021 e dicembre CHF 3'000.- il 3

dicembre 2021. Tutti prelevamenti che riducono a poche centinaia di franchi

l’avere in conto sono successivi alla data del pagamento del canone di

locazione di cui al doc. G. Ciò che rende le ricevute prodotte non affidabili e

tali da non comprovare il versamento del canone assertivamente concordato.

2.10

In concreto si deve ritenere che, i

coniugi, non sono divorziati, e neppure separati legalmente, come non lo sono

nemmeno di fatto. Essi continuano a vivere nella medesima casa che condividono

e nella medesima economia domestica sono astretti, a norma dell’art. 163 CCS, a

reciproco sostegno e aiuto e rappresentano (art. 166 cpv. 1 CCS) l’unione

coniugale per i bisogni correnti. Essi condividono gli stessi spazi in costanza

di matrimonio. Il caso concreto si differenzia da quello giudicato nella

sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143, in cui i coniugi continuavano sì a

vivere insieme, ma erano separati giudizialmente. In questo senso, il

ricorrente va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che continua

a vivere insieme alla moglie. Di conseguenza, conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC,

le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono sommati

e all'assicurato si deve computare l'importo destinato alla copertura del

fabbisogno generale vitale valido per i coniugi.

La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di

effettuare un calcolo comune dei redditi computabili e delle spese riconosciute

dei coniugi deve dunque essere tutelata.

2.11

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Portando

il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha

previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.12

Con il ricorso l'assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha

presentato la nota di onorario di CHF 2'020 allestita dal suo patrocinatore il

27.

febbraio 2023 (doc. P) per prestazioni dal 10 al 27 febbraio 2023. Di

principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF

124.

V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il

principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei

mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito

favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.

2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la

probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio

particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame

non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere

respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non

lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,

consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere

il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori

rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito

favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;

Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.

157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una

prima valutazione della tematica in esame il ricorso non era, sin dall'inizio,

sprovvisto di esito favorevole. Infatti, visti i necessari accertamenti

effettuati, che rendono superfluo, alla luce del principio dell'apprezzamento

anticipato delle prove, procedere con il sopralluogo richiesto dal ricorrente, le

conclusioni del ricorso meritavano un'analisi approfondita e una valutazione

specifica e non erano, quindi, da ritenersi prive di probabilità di successo

(STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). La condizione dell'indigenza dell'assicurato

va esaminata tenendo conto anche della capacità economica della moglie, essendo

egli tuttora coniugato e vigendo perciò l'obbligo di mantenimento reciproco di

cui all'art. 163 CC. Ciò stante, sulla scorta delle rendite AVS dei coniugi di CHF

25'248 annui, della rendita pensionistica estera dell'assicurato di circa CHF

4'500 all'anno (che non risulta dichiarata all'autorità fiscale cantonale [doc.

Q], circostanza che questa Corte deve segnalare al competente UT a norma

dell’art. 185 cpv. 1 2a frase LT), e delle prestazioni complementari

di CHF 9'705 annui (CHF 809.- x 12) spettanti ai coniugi per l'anno 2023 (doc.

86), si giunge a un reddito totale di quasi CHF 40'000 a disposizione nel 2023 del

ricorrente e di sua moglie per vivere. A questo si aggiunge la sostanza netta

(prima della deduzione sociale per i coniugi di CHF 60'000 come appare

dall’ultima tassazione agli atti riferita all’anno 2021) che era pari a CHF

46'000. Tale tassazione è stata prodotta dal ricorrente a sostegno della sua

pretesa indigenza (doc. Q), per tale ragione deve essere ritenuta in questa

sede. Quali spese vanno riconosciuti gli interessi passivi sul mutuo ipotecario

pari a CHF 5'400 e le spese di manutenzione dell'immobile di CHF 3'685 giusta

l'art. 16 OPC-AVS/AI indicati nella notifica di tassazione IC/IFD 2021, come

pure le spese di riscaldamento che per il 2023 ammontano a CHF 3'060 secondo

l'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI. Visto che i premi di cassa malati dei coniugi di CHF

12'654 sono già interamente coperti dalle prestazioni complementari, non vanno

considerati come spesa. A ciò si aggiunge invece il minimo vitale agli effetti

del diritto esecutivo, che per coniugi è pari a CHF 20'400. Si ha perciò un

fabbisogno annuo complessivo di CHF 32'545. La differenza con i redditi di

circa CHF 7'500 esclude (senza neppure considerare la sostanza) la condizione

dell'indigenza. Per tale ragione l’istanza va respinta spettando al ricorrente

fare fronte, anche a rate, alla nota d'onorario del proprio avvocato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti