33.2023.8
I coniugi autorizzati dal Pretore a vivere separati non sono separati legalmente,ma sono ancora sposati,perciò si devono assistenza e mantenimento.Spese e redditi sono sommati.Da verifica delle fotografie non è possibile concludere per due appartamenti separati.Ric. va ritenuto coniugato che convive
14 agosto 2023Italiano45 min
persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.8
TB/IR
Lugano
14 agosto 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 gennaio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con l'ottenimento, dal 1° giugno
2007 (doc. 1-12/30), della rendita di vecchiaia anticipata, nel gennaio 2008
(doc.1) RI 1, 1944, autorizzato nel 2002 dal Pretore (doc. E) a vivere separato
dalla moglie __________ nell'ambito delle misure di protezione dell'unione
coniugale richieste da quest'ultima (doc. 1-4/10), ha postulato le prestazioni
complementari.
1.2. Con decisione del 24 settembre 2008
(doc. 16) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le PC
dal 1° febbraio 2008 in ragione di Fr. 1'024.- al mese, oltre al pagamento del
premio LAMal, considerandolo come persona sola e computandogli la pigione di
Fr. 1'100.- al mese pattuita con la moglie dal 1° gennaio 2008 (doc. F).
L'allora patrocinatore aveva infatti informato la Cassa che "i coniugi hanno due economie domestiche separate,
ovvero due diverse abitazioni, seppur nello stesso immobile" (doc.
11-1/21).
1.3. A fine dicembre 2021 (doc. 73) la
Cassa di compensazione ha avviato una nuova revisione periodica e, ricevuto
l'apposito formulario compilato dall'assicurato il 4 gennaio 2022 (doc. 76),
con decisione del 17 gennaio 2022 (doc. 78) ha rivisto il suo diritto alle PC e
dal 1° febbraio 2022 l'ha fissato in Fr. 1'678,30, di cui Fr. 695.- per
prestazioni complementari. L'amministrazione ha ritenuto il fabbisogno, le
spese riconosciute, i redditi e la sostanza dei coniugi e non più del solo
assicurato e quale pigione ha computato il valore locativo dell'abitazione di
proprietà della moglie in cui risiedono entrambi.
1.4. Con l'opposizione del 7 febbraio
2022 (doc. 80) l'assicurato ha contestato il cumulo delle spese e dei redditi
suoi e della moglie, rammentando di essere legalmente separato, di condurre una
vita completamente indipendente e di avere accettato, per praticità, di vivere
nella casa del coniuge pagandole una pigione, abitazione in cui ha a
disposizione una camera, un ufficio, un gabinetto e un garage. Inoltre, egli
può usufruire del giardino e della cucina, seppure d'abitudine mangi fuori
casa. La pigione di Fr. 1'100.- pagata è comprensiva di tutte le spese
accessorie.
1.5. Per gli stessi motivi, il 29
dicembre 2022 (doc. 87) l'assicurato ha contestato la comunicazione del 12
dicembre 2022 (doc. 85) con cui, continuando a considerare nel calcolo anche la
moglie __________, dal 1° gennaio 2023 il suo diritto alle prestazioni, escluso
il premio dell'assicurazione malattia, ammontava a Fr. 809.- al mese.
1.6. Con decisione su opposizione del 25
gennaio 2023 (doc. B) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
siccome ha accertato che, nonostante la separazione giudiziale avvenuta il 15
ottobre 2002, gli ex coniugi sono ritornati a coabitare nella medesima economia
domestica dal gennaio 2008, essi andavano di fatto considerati quali coniugi.
Pertanto, dal 1° febbraio 2022, ha allestito un nuovo calcolo
computando il fabbisogno vitale, le spese riconosciute, i redditi e la sostanza
mobiliare e immobiliare non più per una persona sola, ma per coniugi. Fa dunque
stato la situazione in cui i coniugi sono conviventi (RCC 1986 p.143; N. 2032
DPC).
Dopo avere esposto gli artt. 1/3 OPC-AVS/AI concernenti i coniugi
separati e la giurisprudenza secondo cui determinanti sono le condizioni
effettive e non soltanto quelle giuridiche e che, quindi, malgrado i coniugi si
siano separati giudizialmente il 15 ottobre 2002, essi continuano ad abitare
insieme come risulta dal contratto di locazione, indipendentemente dalle
circostanze legali secondo cui, essendo separati, andrebbero considerati come
persone sole, fanno stato le circostanze economiche.
La Cassa ha quindi concluso che, sia durante l'unione coniugale
sia dopo la separazione giudiziale, continuando a condividere l'abitazione
almeno dal gennaio 2008 non v'è stato un cambiamento della situazione economica
dei coniugi. Pertanto, essi vanno considerati come persone coniugate.
1.7. Con ricorso del 27 febbraio 2023
(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto di annullare la decisione
su opposizione e di continuare a considerarlo, dal febbraio 2022, come unico
componente dell'unità di riferimento, escludendo perciò la moglie __________, da
cui è separato dal 2002 (doc. E), e quindi di riconoscergli delle prestazioni
complementari di Fr. 2'359.-. In via subordinata, di ordinare un'ispezione
oculare dell'abitazione e di sentire dei testi.
L'insorgente ha rilevato che dal 1° gennaio 2008 (doc. F) occupa
un'abitazione al piano terra della casa di proprietà della moglie, la quale
vive al piano superiore. Le due abitazioni sono totalmente autonome, fatta
eccezione per un atrio condiviso da cui parte la diramazione per l'appartamento
ubicato al piano superiore occupato dalla moglie. Per il suo appartamento di 45
mq, composto di un locale soggiorno/ufficio/tempo libero, una camera da letto
con bagno e di un angolo cottura (doc. H), egli paga una pigione mensile
omnicomprensiva delle spese di Fr. 1'100.- e può pure usufruire del giardino.
L'assicurato ha precisato che l'Ufficio federale di statistica
(doc. I) considera per questo edificio di due piani due distinte unità
abitative, autonome e funzionali. Infatti, i due appartamenti sono provvisti di
due campanelli e di due bucalettere (doc. J), poiché gli occupanti conducono
vite totalmente separate e indipendenti.
È per mera comodità e per motivi prettamente finanziari, e di
certo non per ricostituire una coppia di fatto, che il ricorrente ha locato
dalla moglie l'appartamento al piano terreno, ma continua a condurre una vita
separata, disponendo di un abbonamento di telefonia mobile, internet e tv a suo
uso esclusivo (doc. K).
Il coniuge occupa l'appartamento di 181 mq al piano superiore in
cui, per un anno, ha ospitato la sorella e la Cassa ha computato all'assicurato
la quota di inquilina della cognata (docc. L e M).
Il ricorrente ha osservato di non essere riuscito ad ottenere la
separazione fiscale dall'Ufficio circondariale di tassazione (doc. N), anche se
questa questione è irrilevante per il tema in esame.
Dopo avere esposto una serie di norme legali, l'insorgente ha
rilevato che la fattispecie rientra nell'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI, visto che i
coniugi sono separati legalmente da oltre 20 anni e quindi ciascuno ha diritto
alle prestazioni complementari. Di conseguenza, il suo diritto alle PC deve
essere calcolato singolarmente e dunque senza computare i redditi della moglie,
come d'altronde effettuato dalla Cassa negli ultimi 20 anni. Da allora, la
situazione di fatto e di diritto non è mai mutata.
1.8. Chiesta (doc. III/1) e ottenuta
(doc. IV) una proroga in attesa dell'esito dell'accertamento eseguito presso
l'autorità fiscale, nella risposta del 17 aprile 2023 (doc. V) la Cassa
cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che la planimetria trasmessa non
dimostra che le due abitazioni sono indipendenti, giacché gli spazi non
comunicano tra di loro; inoltre, il registro federale degli edifici certifica
invero che l'immobile è costituito di due abitazioni, ma con un unico impianto
di riscaldamento, ciò che dimostra che l'abitazione è una sola.
Anche i giustificativi di versamento della pigione da parte del
ricorrente nelle mani della moglie ne comprovano l'avvenuto pagamento (doc. H),
tuttavia il locatore deve poi dichiararne l'incasso ai fini fiscali, ciò che
invece non è avvenuto. In tal caso, si dovrà suddividere il valore locativo
sulle persone che condividono l'economia domestica. Dovrebbe poi essere
chiarito se la pigione di Fr. 1'100.- per degli spazi di 45 mq, per di più non
contigui, sia consona alla pigione della zona.
La Cassa ha da ultimo evidenziato che nel 2002 i coniugi sono
stati autorizzati a vivere separatamente, perciò il ricorrente avrebbe dovuto
lasciare l'abitazione di via __________ di __________, mentre questo
trasferimento non è mai avvenuto, come confermato dal Comune stesso (doc. V/1).
Infine, l'amministrazione ha prodotto la presa di posizione
dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________, secondo cui
l'assicurato è tuttora sposato con __________, motivo per cui ai fini fiscali
essi sono da considerare come coniugi (doc. 93).
1.9. L'insorgente ha replicato il 5
maggio 2023 (doc. VII) ad alcune affermazioni della Cassa. In particolare, egli
ha precisato che il suo appartamento è interamente autonomo e dispone di
camera, soggiorno con angolo cottura e gabinetto, che l'ingresso principale e
il giardino sono in comune, come un'ispezione oculare potrà constatare.
Inoltre, la presenza di un solo riscaldamento per le due abitazioni non
influisce sulla indipendenza dei due appartamenti. Oltre a ciò, la questione
tributaria, che ad oggi non è ancora stata risolta, non ha nulla a che vedere
con il suo diritto alle prestazioni complementari, così come la mancata
dichiarazione da parte della moglie delle pigioni incassate.
Il ricorrente ha osservato che dopo la separazione, avvenuta nel
2002, non ha formato una comunione di tetto, tavolo e letto con la moglie, ma
ha continuato ad occupare l'appartamento per mere questioni di praticità,
circostanza d'altronde nota alla Cassa da anni e in cui quest'ultima non ha
scorto alcun problema anche a seguito delle varie revisioni avvenute nel
frattempo.
Alla luce della sua età (79 anni) e delle sue attuali entrate di
Fr. 1'269,83 mensili (Fr. 921.- di rendita AVS + Fr. 348,93 di rendita
pensionistica estera), l'assicurato ha fatto presente di non essere in grado di
cercare un'altra abitazione al solo scopo di continuare a essere ritenuto quale
unico componente della sua unità di riferimento.
1.10. Il 26 maggio 2023 il Tribunale ha
interpellato il ricorrente (doc. XI) e il Comune di __________ (doc. XII) in
merito alla situazione abitativa e al domicilio dell'assicurato.
Sulla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale (doc. XIII)
si sono espressi l'insorgente (doc. XVII) e la Cassa cantonale di compensazione
(doc. XIX), la quale con lo stesso scritto si è pure pronunciata sulla
documentazione fotografica e planimetrica prodotta il 12 giugno 2023 (docc. XIV
e A-AA) dal ricorrente a richiesta del TCA.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente
considerare l'assicurato come persona coniugata e quindi, ai fini del calcolo
della sua prestazione complementare, sommare i suoi redditi computabili e le
sue spese riconosciute a quelli della moglie o se doveva continuare a
considerarlo quale persona sola.
2.2. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se ricevono una rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione
dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né
delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per
cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i
redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad
una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI sono sommati.
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina
la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri
della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i
figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Secondo l'art. 3
OPC-AVS/AI, che concerne i coniugi separati,
" 1 Se una rendita dell'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a
entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis capoverso
2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio a
prestazioni complementari in caso di separazione legale.
2 I coniugi che non hanno diritto né a una
rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni
complementari se vivono separati.
4 I coniugi sono
considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2
a. se la separazione è stata pronunciata con una decisione
giudiziaria o
b. se è in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o
c. se la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un
anno, o
d. se è reso credibile che la separazione di fatto durerà
relativamente a lungo.".
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare
che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o
per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),
le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 610 franchi
per le persone sole,
2. 29 415 franchi
per i coniugi, (…)
b. la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo
massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 16 440
franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella
regione 3 per le persone che vivono sole
(…)
c. in luogo
della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano
un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle
prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la
lettera b si applica per analogia.
(…)
3 Per tutte le
persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
(…)
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile; (…)".
d. importo per
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un
importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la
copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo; (…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera
esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
"
(…)
b. i proventi della
sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di un
diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il
beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad
almeno una di queste persone;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000
franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto
a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona
compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che
serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile
eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI; (…)".
2.4. L'assicurato si è unito in
matrimonio con __________ nel 1988 (doc. 4-29/30). Nell'estate 2002 (doc.
4-22/30) la moglie ha formulato un'istanza di misure di protezione dell'unione
coniugale e al termine dell'udienza del 5 agosto 2002 (doc. 4-20/30) il
Segretario assessore della Pretura di __________ ha pronunciato che i coniugi
"sono autorizzati a sospendere la comunione
domestica a far tempo dal periodo 30.09/15.10.2002.".
Inoltre, "entro tale data il
signor RI 1 si costituirà un domicilio proprio mentre l'abitazione coniugale di
via __________, è assegnata alla moglie, __________.". Infine,
"Ogni coniuge provvederà personalmente al
proprio sostentamento.".
Queste misure sono state adottate in virtù degli artt. 175 e 176
CC concernenti la sospensione della comunione domestica e l'organizzazione
della vita separata quali misure di protezione dell'unione coniugale.
L'autorizzazione a vivere separati è stata rilasciata
dall'autorità competente nell'ambito di misure di protezione dell'unione
coniugale e, formalmente, non è stata revocata. I coniugi non hanno chiesto
l'annullamento. Generalmente è un passo che viene effettuato nell'attesa di
inoltrare un'azione di divorzio o di separazione. Da rilevare qui come in
coniugi non abbiano dato alcun seguito alle misure di protezione dell’unione
coniugale continuando a vivere nello stesso immobile (come si dirà) e
continuando ad essere imposti come coniugi conviventi a livello fiscale.
Riguardo alla separazione coniugale, l'art. 117 CC dispone che
alle stesse condizioni del divorzio, i coniugi possono chiedere la separazione.
Inoltre, per l'art. 118 cpv. 1 CC, con la separazione personale subentra per
legge la separazione dei beni e, giusta l'art. 118 cpv. 2 CC, per il rimanente
si applicano per analogia le disposizioni sulle misure a tutela dell'unione
coniugale.
In specie, considerato che, ad oggi, né è stata formulata dai
coniugi un'azione di separazione né tanto meno è stata emessa alcuna sentenza
di separazione coniugale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, egli
non è dunque affatto separato giudizialmente dalla moglie. L’autorizzazione a
vivere separati decisa dalla Pretura di __________ è divenuta, nei fatti, priva
d’oggetto.
Dal profilo del diritto civile il ricorrente e sua moglie sono a
tutti gli effetti ancora sposati e non sono legalmente separati, perciò si
devono ancora assistenza e mantenimento reciproci ai sensi dell'art. 163 CC. Di
conseguenza essi devono essere di principio considerati come coniugi per il
calcolo della prestazione complementare e ricadono dunque senza dubbio nel
campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le spese riconosciute e i
redditi computabili dei coniugi sono sommati.
2.5. L'insorgente fa tuttavia valere di
vivere in un appartamento distinto e separato dall'abitazione della moglie e di
condurre una vita totalmente autonoma e indipendente da quest'ultima; essi non
possono quindi essere ritenuti come coniugi che abitano in comunione domestica,
perciò egli va considerato come persona sola e in tal senso va determinato il
suo diritto alle prestazioni complementari.
Per la Cassa cantonale di compensazione, invece, poiché
l'assicurato vive in un appartamento al piano terra nella medesima casa della
moglie, sistemazione che non si può quindi considerare distinta e separata
dall'abitazione della consorte, il calcolo va effettuato congiuntamente come
per i coniugi.
Questo Tribunale deve quindi analizzare se,
giustamente, la Cassa ha considerato l'assicurato e sua moglie nonostante il perdurare del loro matrimonio e
il fatto di vivere nel medesimo immobile, uniti anche nella tassazione, debbano
essere computati, a livello delle PC, quali persone separate.
2.6. Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida
dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, illustrano quando l'importo della
PC è determinato con un calcolo comune e quando avviene invece separatamente.
Per principio, secondo il N. 3131.01 DPC l'importo annuo delle PC
delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in
comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo
calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno
diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi
destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale). Il calcolo separato
deve essere eseguito solo nei casi esplicitamente previsti in seguito (N.
3131.02 DPC).
Giusta il N. 3132.01 DPC, se una coppia sposata non vive separata,
Fatti
i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono
sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per
i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in
comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).
Le direttive prevedono delle deroghe al calcolo comune. Il N.
3141.01 DPC, al capitolo "Coniugi separati", riprende il tenore
dell'art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui i coniugi sono considerati come
viventi separati secondo i capoversi 1 e 2
a. se la
separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
b. se è in corso un'istanza
di divorzio o di separazione, o
c. se la
separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
d. se è reso
credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.
Anche il N. 3141.03 DPC si rifà all'art. 3 OPC-AVS/AI intitolato
"Coniugi separati", e meglio al suo capoverso 1, e indica che se
entrambi i coniugi hanno un proprio diritto a PC, in caso di separazione del
matrimonio i redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati
separatamente. A ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura
del fabbisogno generale vitale valido per le persone sole. L'importo della
pigione massima dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell'economia
domestica e dalla regione della pigione. A ogni coniuge viene attribuita la
propria rendita come reddito. Per quanto concerne le persone sole, il N.
3222.01 DPC indica che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili,
vedove e divorziate. Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche nel
caso dei coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui
coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È
inoltre applicabile alle persone che vivono in concubinato. Quanto alle coppie
sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo destinato alla copertura
del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate si applica a tutte le
persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02). L'importo
per le coppie sposate si applica anche se solo uno dei coniugi ha diritto a una
rendita (N. 3223.02 DPC). Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone
che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta
da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le
persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.
2.7. La direttiva N. 3132.01 DPC, che
concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano
a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di
cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. L'amministrazione fonda la
sua decisione su questa sentenza.
In quella fattispecie, l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni ha ritenuto che per il calcolo
separato delle PC
si considera come determinante non il fatto stesso
della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della situazione economica
che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo separato delle prestazioni
complementari - nonostante la separazione effettiva della coppia - non si
giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In quel caso, malgrado
continuassero a convivere nello stesso appartamento, i coniugi erano
formalmente e legalmente separati al momento in cui la Cassa ha reso la
sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato corretto fondarsi
sulle circostanze effettive
e non soltanto su quelle giuridiche. Così,
poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune, nonostante la
separazione pronunciata dal giudice la situazione economica non era mutata. Siccome
determinanti sono le circostanze economiche, le PC dovevano quindi essere
calcolate secondo le regole valide per i coniugi che vivono insieme.
Come ha ricordato il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR
2012 EL Nr. 1) riguardante il calcolo dei redditi computabili e delle spese
riconosciute di una persona divorziata che ha continuato a vivere in
comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo appartamento di 4½ locali, la
sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143 concerneva il calcolo della prestazione
complementare di due coniugi legalmente separati che continuavano a
convivere. Non l'ha quindi ritenuta applicabile al caso ticinese che ha
giudicato nel 2011. L'Alta Corte ha, a questo proposito, osservato che l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale), seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985 aveva
ritenuto determinante, per il calcolo separato della prestazione
complementare, non tanto il fatto della separazione (formale) dei coniugi,
quanto piuttosto il cambiamento della situazione economica risultante, sicché
senza una tale modifica il calcolo separato - malgrado la separazione effettiva
della coppia - non si giustificava (cfr. consid. 5.4).
Nel suo giudizio del 2011 il Tribunale federale ha inoltre
rilevato che la soluzione indicata in RCC 1986 pag. 143 si conciliava con il
tenore letterale del disposto legale in esame, che prevedeva espressamente -
come l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - di sommare i redditi e i fabbisogni
dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente dalla sentenza
del 1985, era chiaro che la ragione che aveva indotto il Tribunale federale
delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze economiche e non tanto
sull'aspetto formale, e a ritenere invariata la situazione economica dei coniugi
legalmente separati ma conviventi, era fortemente influenzata dalla
consapevolezza che, comunque, in una tale relazione perdurava l'obbligo di
assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC (cfr. consid.
5.4).
La determinazione congiunta delle PC va dunque
applicata in assenza di separazione legale o di divorzio ma anche ai coniugi
che sono separati legalmente e continuano a vivere insieme o tornano a
vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti, alla base del sistema delle
PC v'è la prospettiva economica. Per
il calcolo separato delle prestazioni complementari non è determinante come
tale la circostanza di una vita separata (o di una separazione legale), ma la
modifica dei rapporti economici che ne deriva. Se essi non cambiano, non è
giustificato procedere con un calcolo separato (RCC 1986 pag. 143).
Nella DTF103 V 25 l’Alta Corte ha ritenuto che il
calcolo individuale delle PC in caso di separazione di fatto (e non decisa
giudizialmente) presuppone una mutazione della condizione economica della
coppia. Nella DTF 137 V 82 ha evidenziato, contrariamente a quanto ritenuto
dalla Corte cantonale, che il tenore letterale dell’art. 9 cpv. 2 LPC imponeva
di considerare i ricorrenti, divorziati, singolarmente anche se la convivenza
durava e se essi disponevano di un unico collegamento telefonico ed apparendo, esteriormente,
quale coppia ancora coniugata. In quel giudizio il TF ha ricordato in particolare
come:
" (…)
5.2 L'impossibilità, de lege lata, di trattare il
ricorrente e la ex moglie analogamente a due coniugi per il calcolo della
prestazione complementare deriva anche dalla seguente considerazione. Il cumulo
dei redditi (e dei fabbisogni) di determinati membri della famiglia (v. art. 9 cpv. 2 e 5 lett.
a LPC) si giustifica soprattutto perché il reddito del pensionato
non serve unicamente al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, ma anche
alla copertura del fabbisogno vitale di eventuali familiari. L'esame del
diritto alla prestazione complementare deve pertanto comprendere il fabbisogno
vitale dell'intera famiglia se non si vuole vanificare lo scopo delle
prestazioni complementari che è poi quello di evitare situazioni di indigenza.
(…)
… con il divorzio viene a cadere
l'obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci di cui all'art. 163 CC che
per contro perdura per tutta la durata del matrimonio, anche in caso di
separazione legale (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les
effets du mariage, 2a ed. 2009, pag. 248 seg.; sull'ipotesi, de
lege ferenda, di creare una norma che per il calcolo della prestazione
complementare tenga in ogni caso conto, indipendentemente dallo stato civile,
dell'esistenza o meno di una comunione domestica cfr. JÖHL, op. cit., pag. 1686
nota 237).
(…)
… se il
legislatore intendeva veramente parificare le persone divorziate a quelle
coniugate, non avrebbe mancato di farlo espressamente,
(…)
… nella sentenza pubblicata in RCC
1986 pag. 143, P 8/85 il Tribunale federale delle assicurazioni, seguendo
l'orientamento dell'ordinamento in materia, aveva ritenuto determinante, per il
calcolo separato della prestazione complementare, non tanto il fatto della
separazione (formale) dei coniugi, quanto piuttosto il cambiamento della
situazione economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo
separato - malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava
(RCC 1986 pag. 143 seg., P 8/85 consid. 1; DTF 103 V 25).
(…)
… la ragione che aveva indotto il
Tribunale federale delle assicurazioni a porre l'accento sulle circostanze
economiche e non tanto sull'aspetto formale e a ritenere invariata - nella
fattispecie esaminata - la situazione economica dei coniugi legalmente separati
ma conviventi era fortemente influenzata dalla consapevolezza che comunque in
una tale relazione perdurava l'obbligo di assistenza e di mantenimento
reciproci di cui all'art. 163 CC.
Obbligo legale che per contro, per quanto esposto in precedenza, cessa con il
divorzio (cfr. pure
DTF 106 V 58 consid. 2 e 3 pag. 59 seg.). (…)”
2.8. Sulla scorta di
quanto precede va ribadito che il ricorrente è persona coniugata non
essendo giudizialmente separato, nè divorziato, da __________.
Dal profilo delle prestazioni complementari, il principio
stabilito dalla giurisprudenza del calcolo congiunto per i coniugi e per i
separati (giudizialmente o meno), se continuano o ritornano a vivere insieme
(DTF 137 V 82; RCC 1986 pag. 143), viene però meno se debba essere ritenuta una
separazione effettiva e concreta. Secondo l'ipotesi prevista dall'art. 3 cpv. 4
lett. c OPC-AVS/AI, se i coniugi vivono separati e se la separazione di fatto
dura ininterrottamente da almeno un anno, in deroga al calcolo comune, i
redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge sono calcolati
separatamente (N. 3141.03 DPC). Per i coniugi separati non si applica quindi
l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie
sposate (N. 3223.01 DPC), ma l'importo per persone sole (N. 3143.03 e N.
3222.02 DPC).
Va dunque verificato se l'insorgente debba essere considerato
quale coniuge che vive separato dalla moglie. A sostegno di tale tesi egli ha
prodotto documentazione fotografica e planimetrica (doc. XI-XVII con allegati),
documentazione che non suffraga il sussistere di una separazione di fatto sotto
il medesimo tetto come si dirà oltre.
Dagli atti della Cassa (doc. 20/30) emerge come, in conseguenza ad
istanza 4 luglio 2002 i coniugi __________ sono stati autorizzati a vivere
separati. Il Segretario assessore della Pretura competente ha ordinato al qui
ricorrente, a protezione dell’unione coniugale, di costituire un proprio domicilio.
L’abitazione coniugale di __________ è stata assegnata alla moglie
(proprietaria dell’immobile).
La Cassa di compensazione ha interpellato il Comune di __________
che, con email del 17 marzo 2023 (doc. V/1), ha affermato che "siamo a
confermarle che il signor RI 1 ha sempre risieduto in Via __________".
Ne viene che la decisione pretorile, cui non ha fatto seguito alcuna azione di
separazione legale o divorzio, non ha esplicato assolutamente effetti. Il
signor RI 1 ha sempre abitato nell’immobile di proprietà della moglie. In altri
termini la decisione della Pretura è rimasta nella sostanza lettera morta alla
luce dello scopo delle norme civili invocate. Il ricorrente non ha mai
abbandonato la casa dove viveva con la moglie e la convivenza è continuata,
secondo la teoria del ricorrente sino al gennaio 2008 quando egli ha domandato
le PC ed è stato sottoscritto, all’uopo, un contratto di locazione degli spazi
al livello inferiore della casa della moglie a Bissone come si vedrà.
Il 25 gennaio 2008, infatti, non ancora sessantaquattrenne, RI 1
ha domandato, con un patrocinatore, di essere posto al beneficio di PC (doc. 4
1-30). Con altri atti necessari egli ha prodotto un “contratto di locazione”
datato “gennaio 2008” (doc. 4 1-30) dal tenore laconico e senza
richiamo a modelli come d’uso (ci si riferisca ai modelli allestiti
dall’Associazione inquilini rispettivamente dalla CATEF, reperibili on line).
La pigione è stata stabilita in CHF 1'000 oltre a CHF 100 a titolo di acconto
spese (per una superficie decisamente contenuta e, quindi, con un costo
decisamente elevato per l’oggetto per come appare dalle fotografie e verrà in
seguito descritto). Colpisce il fatto che il contratto di locazione sia
sostanzialmente coevo alla richiesta di PC, e, con tutta verosimiglianza,
finalizzato alla stessa. Se fosse sussistita la situazione descritta in sede di
ricorso di una separazione di fatto dal 2002, il contratto doveva essere
antecedente. Non solo il contratto data del mese in cui le PC sono state
chieste, ma, come appare dalla documentazione della Cassa, i coniugi, che sono
sempre stati congiuntamente tassati, non risultano avere esposto fiscalmente
l’introito (da parte della proprietaria del fondo) della pigione con il
conseguente aggravio fiscale (tra altri si vedano i doc. 32 10-17, 34 5-15, 49
5-11).
Dal 1° gennaio 2008 (doc. F) l'assicurato sostiene di locare
l'appartamento di 50 mq al piano terra dell'abitazione di proprietà del coniuge
per CHF 1'100 al mese, spese accessorie comprese, mentre la proprietaria abita
nell'appartamento di 181 mq al piano di sopra. Nell'opposizione e nel ricorso,
la metratura dell'abitazione occupata dall'interessato è stata indicata in 45
mq e come tale risulta anche dal Registro federale degli edifici e delle
Considerandi
abitazioni, stato al 21 febbraio 2023 (doc. F), che si basa però sulla
dichiarazione che la proprietaria stessa ha reso nell'aprile 2011 a richiesta
del suo comune di domicilio (doc. XIII/4). Per sostenere e corroborare la tesi
di una separazione in casa il ricorrente, su invito del TCA (doc. XII), ha
prodotto delle fotografie relative alla sua situazione abitativa (doc.
XIV/A-AA) affermando, il 12 giugno 2023 (doc. XIV punto 7 pag. 3), che il suo
appartamento misura oltre 60 mq, giacché "il locale attualmente adibito
a soggiorno/ufficio tempo libero non è computato dall'Ufficio federale di
statistica in quanto è stato vetrato successivamente". Infine,
soltanto una settimana dopo, il 19 giugno 2023 (doc. XVII punto 6 pag. 2), nel
prendere posizione sulla documentazione che il Tribunale ha acquisito presso il
Comune di __________ (doc. XIII), l'assicurato ha riconosciuto che "la
metratura riportata dalla signora __________ su richiesta del Comune di __________
nel 2011 non è aggiornata. Infatti, il qui ricorrente ha trasformato il
porticato in locale soggiorno/ufficio tempo libero di circa 25 mq, portando di
conseguenza l'appartamento occupato dal sig. RI 1 ad un totale di circa 65-70
mq". Dalla planimetria allegata (doc. XVII/B), modificata e
dettagliata con il computer, verosimilmente dal ricorrente o da terzi per esso,
risulta che nel 2012 il portico è stato chiuso con delle vetrate con accessi
verso l'esterno della casa (doc. XIV/Q). Da questa stessa planimetria emerge
che altri lavori sono stati eseguiti in precedenza, nel 1989, quali
l'eliminazione di parte della roccia presente nel sottosuolo e il conseguente
ampliamento delle due cantine, lavori per i quali a suo tempo la proprietaria
aveva chiesto e ottenuto l'autorizzazione municipale (doc. XIII/2-3).
Dalla presa di posizione dell'Ufficio tecnico comunale e dal
confronto fra la planimetria originale del 1969 dell'immobile edificato sul
mappale n. 695 RFD di __________ (doc. XIII/2) e quelle modificate presentate
dal ricorrente (doc. XIV/B e XVII/B), non risulta che alla proprietaria sia
stata concessa l'autorizzazione per trasformare il locale tecnico in
lavanderia, la lavanderia in gabinetto con doccia (doc. XIV/W, XIV/X e XIV/Y) e
la cantina in ripostiglio/cucinotto, piastrellandola interamente (doc. XIV/K e
XIV/R). Medesimo discorso vale per la chiusura del portico con pareti, vetrate
di circa di 20 mq (445 cm x 458 cm) assertivamente adibito a soggiorno, ciò che
non appare verosimile comunque alla luce della struttura stessa e del difficile
uso e godimento dello spazio nella stagione fredda (per via delle vetrate e del
piastrellato a livello del giardino visibile sulle fotografie dello stesso
ricorrente, e questo nonostante la presenza di un radiatore [foto P]).
A prescindere dal fatto che non spetta allo scrivente Tribunale
pronunciarsi su queste trasformazioni edilizie apparentemente eseguite senza i
necessari permessi comunali, le fotografie allegate agli atti dimostrano che
l'immobile di due piani edificato sulla particella n. 695 RFD di __________, di
proprietà di __________, ad oggi non risulta suddiviso in due appartamenti
abitabili distinti e indipendenti l'uno dall'altro.
Le fotografie degli spazi al livello inferiore dell’immobile
mostrano locali adibiti a deposito di vestiti, attrezzi per la ginnastica in
casa, libri, un vecchio tavolo e sedie in plastica.
I locali, come rilevano le fotografie, presentano, in parte
almeno, muri grezzi e non intonacati (doc. R).
Come mostrano le fotografie non si può, come indicato, ritenere
l’esistenza di due distinti appartamenti in cui i coniugi (congiuntamente
imposti a livello fiscale e che non dichiarano il presunto canone locativo che
la moglie sostiene di incassare) vivono separati. Gli spazi a livello inferiore
mancano di un elemento fondamentale ossia una cucina, uno spazio cottura con
una presa d’acqua e relativo scarico, elementi caratterizzanti un appartamento
abitativo. Il cosiddetto fuoco non c’è. La posa di un mini frigorifero su di un
tavolo vicino ad un bollitore e un forno microonde non consentono seriamente di
ritenere l’esistenza della cucina, a prescindere dalle abitudini alimentari
dell’occupante gli spazi. Detti oggetti, facilmente spostabili (il frigorifero
ha dimensioni decisamente ridotte), non permettono quindi di concludere per la
presenza di un appartamento indipendente, non essendo tale un ente che non
abbia una cucina con presa d’acqua e relativo scarico delle acque. Agli spazi
in discussione si accede, poi, da una porta interna (doc. F) semplice e come
rileva il doc. B e non tramite una porta di separazione, la pretesa unità
abitativa del ricorrente appare inoltre divisa dall’atrio accessibile alla
moglie, egli non gode quindi dell’esclusivo godimento degli spazi che asserisce
di avere locato. Anche se l’accesso alla scala che conduce al piano superiore è
stato chiuso mediante una porta vetrata (doc. D) nulla muta alla conclusione
cui questa Corte giunge. Si ribadisce quindi che nel locale che l'assicurato ha
indicato come ripostiglio/cucinotto si distinguono un mini frigorifero di 44
litri alto neanche 50 cm, un forno a microonde, un cuoci riso e una macchina
per il caffè, mentre non v'è un lavandino e nemmeno vi sono delle piastre per
cucinare. Non vi è, poi, un tavolo con seggiole dove consumare il pasto. Sono
assenti contenitori della spazzatura normalmente presenti nelle cucine, non vi
sono locazioni per le stoviglie (non bastando acciò, avere appoggiato [foto K]
un piatto su un tavolo di lavoro). Questo locale ripostiglio/cucinotto - che
presenta muffa sulle pareti essendo seminterrato e verosimilmente umido - non può
essere qualificato quale cucina equipaggiata con acqua corrente e con gli
elettrodomestici indispensabili.
Si ribadisce ulteriormente che è particolare pure la situazione per
cui, per passare dal soggiorno alla camera da letto e al gabinetto, l'assicurato
debba varcare l'atrio della casa, che però è spazio comune ed usato dalla
moglie, la quale, per accedere dall'esterno della casa al piano superiore
rispettivamente dal piano superiore al giardino o alle cantine deve passare per
questo atrio di entrata siccome la possibilità alternativa per la piscina e il
giardino utilizzando delle scale esterne (doc. XIV/AA) appare inverosimile (si
pensi alle condizioni climatiche avverse).
Per raggiungere lo spazio occupato da un letto e il gabinetto, il
ricorrente deve transitare da questo atrio comune, anche se arriva da fuori
casa, mentre per entrare in soggiorno egli potrebbe usufruire di un accesso
indipendente che, tramite una porta finestra di vetro, collega l'esterno a un
nuovo locale creato nel 2012 (veranda vetrata).
Infine, va osservato come, se a bordo strada è presente un
citofono con due campanelli e due nomi, né accanto al portone di legno che
conduce al piano superiore né a quello di vetro da cui si accede al livello
inferiore ve n'è uno, ossia i due appartamenti non dispongono di un proprio
campanello e quindi non sono identificabili esternamente come due diverse abitazioni
(doc. XIV/O e XIV/Q), le foto non permettono poi di rilevare, al piano
inferiore un risponditore del citofono.
2.9
Come indicato l'autorizzazione, che
nel 2002 il Segretario assessore ha concesso ai coniugi, di vivere separati e
con l'imposizione, nei confronti del marito, di costituirsi un nuovo domicilio
altrove rispetto all'abitazione coniugale, non ha avuto seguito pratico. I
coniugi __________ hanno continuato a vivere sotto il medesimo tetto. Pertanto,
quanto stabilito il 5 agosto 2002 dalla Pretura è stato superato dagli eventi.
Il collegamento telefonico mobile di cui dispone l'assicurato non
comprova che egli viva in modo separato e indipendente dalla moglie; oggigiorno,
è infatti ormai usuale per chiunque fare capo a un servizio di telefonia
mobile. Il fatto, poi, che il ricorrente paghi un abbonamento ai servizi TV significa
che può guardare la televisione su qualsiasi dispositivo (televisore,
smartphone o tablet; cfr. ) e ciò non costituisce una prova a sostegno della
sua totale indipendenza dal coniuge (doc. K).
Sulla scorta del principio della verosimiglianza preponderante
valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), non è credibile
che il ricorrente e sua moglie vivano separati in due distinte abitazioni. Va
segnalato che nella STF P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta
Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano
superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il
pianoterra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il
piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto,
non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente.
Se i coniugi __________ avessero realmente costituito, da
separati, due domicili singoli essi avrebbero ottenuto due tassazioni distinte.
Essi, al contrario, sono imposti congiuntamente. Una richiesta di tassazione
separata è stata inoltrata all’UT __________ il 12 luglio 2022 ma è stata
rifiutata (doc. N) il successivo 3 agosto 2022. I tempi di questa richiesta sono
rilevanti siccome la domanda all’UT segue la decisione formale della Cassa poi
sfociata nella decisione su opposizione impugnata in questa sede. Come
rilevato, pur sussistendo una tassazione congiunta, se il marito avesse versato
il canone di locazione (il doc. G costituisce un plico di ricevute con
riferimento alle pigioni dell’anno 2021, il doc. 1 prodotto con il doc. Q [estratto __________ dal 1° giugno 2021 al 23
febbraio 2023] non attesta girate in
favore della signora __________) detto pagamento doveva comparire a livello
fiscale. Ciò non è avvenuto.
Altro elemento che desta dubbio è il plico doc. G ossia le
attestazioni di pagamento dei canoni locativi dal gennaio al dicembre 2021. Su
un modulo recante l’indicazione di “Fattura” è attestata, da parte
(verosimilmente) della signora __________, ricevuta dell’importo dell’“affitto”
con la specifica del mese per cui sarebbe stato pagato nonché la data del
pagamento: sempre il primo giorno del mese. Dall’estratto bancario (doc. 1
allegato alla domanda di assistenza giudiziaria doc. Q) non emergono prelevamenti
in contanti per l’importo della pretesa locazione avvenuti il primo giorno del
mese rispettivamente a fine del mese precedente. Vi sono, invero, dei
prelevamenti per importi rilevanti (con riferimento alla complessiva
movimentazione del conto) ma sempre successivi alla data del preteso pagamento
delle pigioni; a giugno 2021 sono prelevati CHF 3'000.- ma solo il 4 giugno
2021.
(dal __________); per luglio 2021 il prelevamento (sempre a __________) è
dal 5 luglio 2021 (CHF 2'900.-), per agosto 2021 il prelievo è del 5 agosto
2021.
(sempre a __________), per settembre un prelievo di CHF 2’700.- avvenuto
il 7 settembre 2021, per ottobre 2021 uguale importo prelevato il 6 ottobre
2021, per novembre CHF 2'900.- il 3 novembre 2021 e dicembre CHF 3'000.- il 3
dicembre 2021. Tutti prelevamenti che riducono a poche centinaia di franchi
l’avere in conto sono successivi alla data del pagamento del canone di
locazione di cui al doc. G. Ciò che rende le ricevute prodotte non affidabili e
tali da non comprovare il versamento del canone assertivamente concordato.
2.10
In concreto si deve ritenere che, i
coniugi, non sono divorziati, e neppure separati legalmente, come non lo sono
nemmeno di fatto. Essi continuano a vivere nella medesima casa che condividono
e nella medesima economia domestica sono astretti, a norma dell’art. 163 CCS, a
reciproco sostegno e aiuto e rappresentano (art. 166 cpv. 1 CCS) l’unione
coniugale per i bisogni correnti. Essi condividono gli stessi spazi in costanza
di matrimonio. Il caso concreto si differenzia da quello giudicato nella
sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143, in cui i coniugi continuavano sì a
vivere insieme, ma erano separati giudizialmente. In questo senso, il
ricorrente va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che continua
a vivere insieme alla moglie. Di conseguenza, conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC,
le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono sommati
e all'assicurato si deve computare l'importo destinato alla copertura del
fabbisogno generale vitale valido per i coniugi.
La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di
effettuare un calcolo comune dei redditi computabili e delle spese riconosciute
dei coniugi deve dunque essere tutelata.
2.11
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto. Portando
il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha
previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.12
Con il ricorso l'assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e ha
presentato la nota di onorario di CHF 2'020 allestita dal suo patrocinatore il
27.
febbraio 2023 (doc. P) per prestazioni dal 10 al 27 febbraio 2023. Di
principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF
124.
V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della
difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il
principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei
mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la
possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e
amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito
favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid.
2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 492, n. 1). A tal proposito, si osserva che per valutare la
probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio
particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame
non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere
respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non
lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304,
consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, a una
prima valutazione della tematica in esame il ricorso non era, sin dall'inizio,
sprovvisto di esito favorevole. Infatti, visti i necessari accertamenti
effettuati, che rendono superfluo, alla luce del principio dell'apprezzamento
anticipato delle prove, procedere con il sopralluogo richiesto dal ricorrente, le
conclusioni del ricorso meritavano un'analisi approfondita e una valutazione
specifica e non erano, quindi, da ritenersi prive di probabilità di successo
(STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5). La condizione dell'indigenza dell'assicurato
va esaminata tenendo conto anche della capacità economica della moglie, essendo
egli tuttora coniugato e vigendo perciò l'obbligo di mantenimento reciproco di
cui all'art. 163 CC. Ciò stante, sulla scorta delle rendite AVS dei coniugi di CHF
25'248 annui, della rendita pensionistica estera dell'assicurato di circa CHF
4'500 all'anno (che non risulta dichiarata all'autorità fiscale cantonale [doc.
Q], circostanza che questa Corte deve segnalare al competente UT a norma
dell’art. 185 cpv. 1 2a frase LT), e delle prestazioni complementari
di CHF 9'705 annui (CHF 809.- x 12) spettanti ai coniugi per l'anno 2023 (doc.
86), si giunge a un reddito totale di quasi CHF 40'000 a disposizione nel 2023 del
ricorrente e di sua moglie per vivere. A questo si aggiunge la sostanza netta
(prima della deduzione sociale per i coniugi di CHF 60'000 come appare
dall’ultima tassazione agli atti riferita all’anno 2021) che era pari a CHF
46'000. Tale tassazione è stata prodotta dal ricorrente a sostegno della sua
pretesa indigenza (doc. Q), per tale ragione deve essere ritenuta in questa
sede. Quali spese vanno riconosciuti gli interessi passivi sul mutuo ipotecario
pari a CHF 5'400 e le spese di manutenzione dell'immobile di CHF 3'685 giusta
l'art. 16 OPC-AVS/AI indicati nella notifica di tassazione IC/IFD 2021, come
pure le spese di riscaldamento che per il 2023 ammontano a CHF 3'060 secondo
l'art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI. Visto che i premi di cassa malati dei coniugi di CHF
12'654 sono già interamente coperti dalle prestazioni complementari, non vanno
considerati come spesa. A ciò si aggiunge invece il minimo vitale agli effetti
del diritto esecutivo, che per coniugi è pari a CHF 20'400. Si ha perciò un
fabbisogno annuo complessivo di CHF 32'545. La differenza con i redditi di
circa CHF 7'500 esclude (senza neppure considerare la sostanza) la condizione
dell'indigenza. Per tale ragione l’istanza va respinta spettando al ricorrente
fare fronte, anche a rate, alla nota d'onorario del proprio avvocato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti