33.2023.9
Consumo in breve tempo capitale 2 pilastro.No dispendio eccessivo,perché prima di 2021.Vale quindi nozione base di rinuncia di sostanza,che deve avvenire con intenzione e volontà.È necessario che ass. capace di discernimento.Diagnosi di shopping compulsivo e curatela:rinvio atti x accertare capacità
26 giugno 2023Italiano71 min
prestazioni complementari. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2023.9
TB
Lugano
26 giugno 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 marzo 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel marzo 2022 (doc. 1-116/125) RI
1, 1957, beneficiaria di una rendita AVS, ha postulato le prestazioni
complementari e per esaminare la sua domanda la Cassa cantonale di
compensazione ha in particolare chiesto al suo curatore di produrre la
decisione della Cassa pensioni LPP attestante l'ammontare della rendita al
netto della trattenuta dell'Ufficio esecuzioni, come pure di comprovare il
consumo del capitale passato da Fr. 146'998.- esistente al 2 settembre 2019 a
Fr. 28'844,95 al 31 dicembre 2019 (doc. 2).
1.2. Il 2 maggio 2022 (doc. 3-3/8) il curatore
ha trasmesso la dichiarazione della Cassa pensione relativa alla trattenuta di
Fr. 750.- al mese sulla pensione di vecchiaia di Fr. 856.- (doc. 3-4/8) dovuta
al pignoramento predisposto il 24 febbraio 2022 (doc. 3-5/8) dal competente
Ufficio di esecuzione e la dichiarazione dell'assicurata relativa al consumo di
sostanza, secondo cui "è stato speso tutto
quanto in shopping" (doc. 3-1/8).
1.3. Effettuato il calcolo del consumo
di sostanza (doc. 4) e acquisito l'estratto delle esecuzioni (docc. 7 e 8), con
decisione del 23 maggio 2022 (doc. 9) la Cassa di compensazione ha respinto la
richiesta di prestazioni dell'assicurata a motivo che la sostanza netta, ammontante
a Fr. 126'998.- sotto forma di rinuncia di sostanza, superava la soglia di
sostanza di Fr. 100'000.- per persone sole.
1.4. Il 15 giugno 2022 (doc. 10) l'assicurata
si è opposta al rifiuto del versamento delle prestazioni complementari, affermando
che la sua sostanza era pari a zero franchi come risulta dagli estratti conto già
allegati. Per quanto concerne il consumo di sostanza, l'opponente ha
evidenziato di avere prodotto un certificato medico in cui si attesta il motivo
per cui la sua sostanza era passata da Fr. 126'998.- a Fr. 0.-, importo
inferiore alla soglia di Fr. 100'000.- che le dà diritto alle prestazioni
complementari.
1.5. Vista la contestazione dell'assicurata,
il 27 giugno 2022 (doc. 11) la Cassa di compensazione ha chiesto al curatore i
giustificativi atti a dimostrare sia l'avvenuto consumo del capitale sia la
concessione del credito.
Il 27 luglio 2022 (doc. 14) __________ ha confermato che il
capitale è stato speso per shopping compulsivo di vestiti e accessori e che non
sono state conservate le relative ricevute di pagamento; inoltre, gli acquisti
sono stati fatti in contanti e dagli estratti conto si rilevano soltanto i
grandi prelevamenti usati di volta in volta. Il curatore ha precisato che anche
il credito privato ottenuto è servito allo stesso scopo così come il capitale
LPP.
Egli ha inoltre risposto il 19 ottobre 2022 (doc. 16) alle domande
della Cassa (doc. 15), affermando che i vestiti e gli accessori comprati dall'interessata
sono stati per la maggior parte buttati in occasione del trasloco di due anni
prima, che dal 2018 essa era in cura psichiatrica dal dottor __________, che ha
ritirato il capitale del 2° pilastro nel settembre 2019 e che quando nel luglio
2020 è diventato il suo curatore detto capitale non c'era già più.
Il 28 ottobre 2022 (docc. 17 e 18) l'amministrazione ha accertato
presso l'Autorità regionale di protezione __________ che al momento in cui ha
ritirato il capitale LPP l'assicurata era seguita da un curatore.
1.6. Con decisione su opposizione del 31
gennaio 2023 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
Dopo avere esposto le norme applicabili sulla soglia di sostanza
(art. 9a LPC) e sulla rinuncia di sostanza (art. 11a LPC), come pure la
giurisprudenza a quest'ultimo riguardo, la Cassa ha ribadito che l'assicurata
non è stata in grado di comprovare il consumo di sostanza, limitandosi ad
asserire, il 2 maggio 2022, che il capitale incassato è stato tutto speso in
shopping. Al netto dell'ammortamento annuo, l'amministrazione ha considerato l'importo
di Fr. 126'998.- quale rinuncia di sostanza, poiché l'opponente non era tenuta
a spendere tale capitale così come non ha comprovato di avere ricevuto una
controprestazione adeguata non avendo trasmesso dei giustificativi. Nemmeno il
suo curatore ha comprovato l'avvenuto consumo mediante fatture, perciò non v'è
la prova di avere ricevuto una controprestazione adeguata e quindi è corretto
che essa abbia computato il predetto importo a titolo di rinuncia di sostanza. In
applicazione dell'art. 9a LPC, non è dunque dato il diritto alle PC.
1.7. Il 2 marzo 2023 (doc. I) RI 1 si è
rivolta al Tribunale per chiedere di annullare la decisione su opposizione e di
riconoscere il diritto alle prestazioni complementari.
La ricorrente ha rilevato che il 16 giugno 2016 è stata posta al
beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai
sensi degli artt. 394 e 395 CC a causa del suo stato depressivo cronico con
shopping compulsivo compensatorio.
Il 2 settembre 2019 ha prelevato il suo avere previdenziale LPP di
Fr. 146'998.- e, a causa del suo precario stato di salute, gran parte di questo
capitale è stato speso in shopping e altre spese.
La misura di curatela, sospesa il 10 dicembre 2019 dall'Autorità
regionale di protezione a sua richiesta, è stata riattivata il 16 luglio 2020
(doc. IV/1) e le è stato nominato un nuovo curatore.
Secondo la ricorrente, il presupposto della sostanza inferiore a
Fr. 100'000.- è dato, avendo la Cassa erroneamente quantificato la sua sostanza
netta in Fr. 126'998.-. Essa non ha infatti tenuto conto di una serie di spese sostenute,
quali il pagamento della pigione di Fr. 1'770.- fino a fine anno 2020 (doc. B),
il pagamento delle rate del leasing dell'automobile (doc. C), il pagamento di
cure dentarie e i debiti che ha comprovato figuranti nell'estratto UE (doc. D).
Non raggiungendo quindi manifestamente la soglia di sostanza, l'assicurata ha
diritto alle prestazioni complementari.
1.8. Nella risposta del 20 marzo 2023
(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso, rilevando che anche con questo memoriale l'assicurata
non ha prodotto note o fatture che giustifichino, quale controprestazione
adeguata od obbligo giuridico, l'avvenuto consumo di sostanza per l'anno 2019.
Per l'amministrazione, quindi, l'alienazione di questa sostanza va considerata
come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e deve perciò essere
computata nella sostanza come se l'assicurata non vi avesse rinunciato.
Dalla decisione del 16 luglio 2020 con cui l'Autorità regionale di
protezione __________ ha riattivato la misura di protezione istituendo una
curatela ai sensi degli artt. 394, 395 e 396 CC, la Cassa ha appreso che la
ricorrente ha chiesto il 4/5 novembre 2019 la revoca della precedente misura di
protezione presentando il certificato medico del 30 ottobre 2019 del suo
psichiatra, il quale il 2/7 aprile 2020 ha confermato l'importanza di revocare
la curatela amministrativa in essere. Tuttavia, lo stesso dr. med. __________ ha
poi annullato il 24/26 giugno 2020 i suoi precedenti certificati, non essendo
al corrente dei gravi problemi dell'assicurata nella gestione dei soldi, perciò
ha anzi ritenuto indispensabile che ella fosse messa al beneficio di una
curatela amministrativa per tutta la vita. Secondo l'amministrazione, il
comportamento che ha tenuto ha fatto sì che la ricorrente potesse usufruire del
capitale di libero passaggio e consumarlo senza poi presentare i giustificativi
comprovanti la destinazione.
Quanto alla richiesta di considerare quali debiti le esecuzioni
pendenti pari a Fr. 54'998.-, la Cassa ha osservato che l'importo di Fr. 49'899,20
è tuttora pignorato con una ritenuta sulla rendita della previdenza
professionale, perciò soltanto Fr. 5'098,80 possono essere posti in deduzione
di Fr. 126'998.-, ottenendo però un importo della rinuncia di sostanza (Fr. 121'899,20)
comunque superiore alla soglia di sostanza di cui all'art. 9a LPC.
1.9. Il 12 aprile 2023 (doc. IX) la
ricorrente ha presentato dei giustificativi per dimostrare il consumo di
capitale (docc. E1-E2).
La Cassa di compensazione ha rilevato il 2 maggio 2023 (doc. XI) che
della fattura del medico dentista non è stato comprovato il pagamento, mentre
per gli acquisti di Fr. 17'250.- effettuati da settembre 2019 a maggio 2022 presso
il negozio __________ ha ritenuto che sebbene siano adempiute le condizioni di
una controprestazione adeguata, il fatto che l'assicurata si è poi liberata dei
beni acquistati senza però incassare nulla va considerato alla stregua di una
rinuncia di sostanza. L'amministrazione si è pertanto riconfermata nella sua risposta.
1.10. Il 10 maggio 2023 (doc. XI) la
ricorrente ha indicato che la fattura del dentista è stata pagata e il 13
giugno 2023 (doc. XV) ne ha prodotto la prova. Essa ha inoltre ribadito di
avere dimostrato il consumo della sostanza prelevata, perciò il suo diritto
alle prestazioni complementari è senz'altro dato.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio
quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;
Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.
225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020
585; FF 2016 6705) e dell'Ordinanza sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (Riforma delle PC).
Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti
rilevanti del caso (STF 9C_238/2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF
9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre
2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni
particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398
consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010,
consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). Poiché il diritto
alle PC dell'assicurata per il periodo dal 1° marzo 2022 è l'oggetto del
ricorso, le disposizioni della LPC e dell'OPC-AVS/AI così come della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
sono quindi applicabili nella versione valida dal 1° gennaio 2021. Si rileva
inoltre che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i
fatti realizzati fino al momento della decisione contestata (DTF 144 V 210
consid. 4.3.1).
2.3. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza della decisione su opposizione del 31 gennaio 2023 con cui la
Cassa cantonale di compensazione ha computato all'assicurata una rinuncia alla sostanza
di Fr. 126'998.- e ha quindi ritenuto superata la soglia di Fr. 100'000.- per
persone sole, non concedendole perciò le prestazioni complementari.
2.4. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota
delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 9 cpv. 5 lett. d LPC in connessione con l'art. 23
cpv. 1 OPC-AVS/AI, di regola, sono considerati i redditi determinanti ottenuti
nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio
dell'anno in cui è assegnata la prestazione.
L'art. 9a LPC concernente le "Condizioni
relative alla sostanza" regola il nuovo concetto della soglia di
ingresso della sostanza:
1 Hanno diritto alle prestazioni complementari le
persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi seguenti:
a. 100 000 franchi per le persone sole;
b. 200 000 franchi per le coppie sposate;
c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
2 Gli immobili che servono quale abitazione al
beneficiario di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo
di queste prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono
componenti della sostanza netta di cui al capoverso 1.
3 La sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a
capoversi 2–4 fa parte della sostanza netta di cui al capoverso 1.
4 Se adegua le prestazioni di cui all'articolo 19, il
Consiglio federale può adeguare in modo appropriato gli importi di cui al
capoverso 1.
Inoltre, l'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI relativo alla "soglia di sostanza" prevede che se una
persona presenta una domanda per una prestazione complementare annua, la
sostanza determinante per il diritto è quella disponibile il primo giorno del
mese a partire dal quale è chiesta la prestazione complementare.
Il nuovo art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di
sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC in essere fino al 31
dicembre 2020.
L'art. 11a cpv. 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza
e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza
esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione
adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
Per l'art. 11a cpv. 3 LPC, è altresì computata una rinuncia alla
sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti
dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido
motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi,
il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i
dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
Giusta l'art. 11a cpv. 4 LPC, per i beneficiari di una rendita di
vecchiaia dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti
la nascita del diritto alla rendita.
In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22
marzo 2019, l'art. 11a capoversi 3 e 4 si applica soltanto alla sostanza spesa
dopo l'entrata in vigore di questa modifica.
Secondo l'art. 17b OPC-AVS/AI,
Vi è
rinuncia alla sostanza se una persona:
a. aliena
parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione
equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b. nel periodo
da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito
dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.
Per l'art. 17c OPC-AVS/AI, l'importo della rinuncia in caso di
alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e
quello della controprestazione.
Per quanto concerne l'importo della rinuncia in caso di dispendio
eccessivo della sostanza, l'art. 17d OPC-AVS/AI dispone:
1 L'importo della rinuncia in caso di dispendio
eccessivo della sostanza corrisponde alla differenza tra il dispendio della
sostanza effettivo e il dispendio della sostanza consentito nel periodo da
considerare.
2 Il dispendio della sostanza consentito è stabilito
applicando il limite massimo secondo l'articolo 11a capoverso 3 LPC a
ogni anno del periodo da considerare e sommando gli importi annui così
determinati.
3 Per la determinazione dell'importo della rinuncia non
sono considerati:
a. il consumo
della sostanza secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
b. riduzioni
della sostanza dovute a:
1. spese
destinate a preservare il valore di immobili di cui il beneficiario ha la
proprietà o l'usufrutto,
2. spese per
cure dentarie,
3. spese legate
a malattia e invalidità non coperte da assicurazioni sociali,
4. spese per il
conseguimento del reddito di un'attività lucrativa,
5. spese per la
formazione e la formazione continua professionali,
6. spese per il
normale sostentamento dell'assicurato negli anni precedenti la riscossione
della prestazione complementare annua, se il reddito conseguito era
insufficiente;
c. perdite di
sostanza involontarie, non dovute a dolo o negligenza grave del beneficiario;
d. versamenti a
titolo di riparazione morale, compreso il contributo di solidarietà secondo l'articolo
4 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure
coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del
1981.
L'art. 17e OPC-AVS/AI regola il computo della sostanza alienata:
1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo
computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a
capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2 L'importo della sostanza al momento della rinuncia
deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e
in seguito ridotto ogni anno.
3 Per il calcolo della prestazione complementare annua
è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui
è assegnata la prestazione.
2.5. Va in primo luogo evidenziato che
il Messaggio n. 16.065 del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente
la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705)
non prevedeva un regolamento sulla soglia di ingresso della sostanza quando un richiedente la prestazione complementare
annua presentava la sua domanda. Anzi, tale ipotesi, dopo essere stata
analizzata, non era stata consapevolmente considerata, siccome l'esistenza
stessa della sostanza computabile avrebbe reso impossibile il conseguimento del
diritto alle prestazioni (pagg. 6740-6742).
Nelle discussioni parlamentari sulla Riforma delle PC 2021, la
maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una soglia di sostanza,
che contraddice gli obiettivi del Consiglio federale di ridurre gli effetti
soglia esistenti nel sistema delle prestazioni complementari. Soltanto quando
il patrimonio di una persona assicurata è inferiore alla soglia di sostanza
viene esaminato un diritto alla prestazione complementare (Carigiet/ Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 570 pag. 225).
Quale sostanza si devono intendere tutti i beni mobili e immobili
e gli averi di proprietà della persona, quali risparmi, azioni, immobili (se
non personalmente abitati), eredità, versamenti in conto dalla cassa pensione e
anche valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita. Sono escluse le
normali masserizie e gli averi secondo la LPP, fintantoché il pagamento non è
possibile (Meier Michael E./Renker Jana,
Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 4).
La data rilevante per lo stato della sostanza è il primo giorno
del mese a partire dal quale la persona assicurata richiede le prestazioni
complementari. Secondo quanto previsto dall'art. 2 cpv. 2 OPC-AVS/AI, ciò
significa che se una persona richiede le prestazioni complementari al 15
dicembre 2021 quando possiede una sostanza di Fr. 99'000.-, ma disponeva al 1°
dicembre 2021 ancora di Fr. 100'000.-, ha diritto alle PC solo dal 1° gennaio
2022, nella misura in cui le altre condizioni sono adempiute. In caso
contrario, il diritto alle PC termina alla fine del mese in cui il valore è
stato superato (Carigiet/Koch, op.
cit., nota 717 pag. 226).
Come precisato nel "Commento alla Modifica dell'Ordinanza
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della
riforma delle PCp" del gennaio 2020, con la riforma delle PC è stata
introdotta una nuova condizione di diritto per poter beneficiare delle PC: la
soglia di sostanza (art. 2).
A questo riguardo, l'UFAS ha rilevato che il diritto alle PC
sussiste soltanto fino a quando tutte le condizioni di diritto sono adempiute.
Può capitare che la sostanza di un beneficiario di PC che inizialmente si
situava al di sotto della soglia ammessa registri una crescita in seguito a un'eredità
o a un altro evento e di conseguenza superi questa soglia e che quindi la
persona in questione non adempia più tutte le condizioni di diritto per poter
beneficiare delle PC. In tal caso, conformemente all'art. 12 cpv. 3 LPC il
diritto alle PC si estingue con effetto dalla fine del mese in cui la sostanza
ha superato la soglia consentita.
Per verificare se la soglia di sostanza ammessa di cui all'art. 9a
cpv. 1 LPC sia superata, si considera per principio la stessa sostanza
determinante per la rinuncia alla sostanza computata per il calcolo delle PC.
Il disciplinamento relativo al calcolo e alla valutazione della sostanza netta
di cui agli articoli 17 cpv. 1 e 2 nonché 17a–17e si applica
pertanto anche alla determinazione della sostanza netta di cui all'art. 9a cpv.
1 LPC (pag. 6).
Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
(DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, concretizzano le
norme esposte e al N. 2512.02 DPC affermano che per il computo della sostanza
va tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato
volontariamente.
Inoltre, in virtù del N. 3443.03 DPC, i capitali del 2° e del 3°
pilastro vanno computati quale sostanza a partire dal momento in cui l'assicurato
avrebbe la possibilità di riscuoterli.
Riprendendo il testo di legge (art. 17 OPC-AVS/AI), il N. 3443.05
DPC dispone che dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati.
2.6. Per quanto concerne la rinuncia alla
sostanza, poiché la definizione contemplata all'art. 11a cpv. 2 LPC concretizza
la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e, fino al 31
dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC, secondo cui i proventi e i
beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati come reddito, i principi
che ne sono stati tratti rimangono sostanzialmente applicabili anche dopo il 1°
gennaio 2021.
Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine
per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati
solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può
disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992
pag. 154; RCC 1984 pag. 189).
Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non
dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non
il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).
Tale principio è tuttavia
sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in
cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o
a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza
controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a
determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o
non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V
205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003
EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique
VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173
consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)
o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo
parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353
consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.
225 consid. 3a).
In questi casi, la
giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia
(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC.
Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e
ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che
occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due
condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente
(SVR 2006 EL Nr. 2).
Carigiet/Koch, op.
cit., N. 631 pag. 244) riportano degli esempi tratti dalla prassi e dalla
giurisprudenza in cui si computa una rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:
- liberalità e
donazioni
- contributi di
mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC
- sostegno
finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC
- contributi di
mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del
minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale
- giochi in
denaro come lotterie, casinò e poker
- beni che sono
stati investiti con alto rischio
- concessione di
un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso
è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un
prestito
- chi accetta
senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole
- chi
successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza
forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare
che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di
terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina
il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spenda la
sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di
vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non
cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).
La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità
dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale
e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il
sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere
ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di
chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra
della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995
pag. 173 consid. 2b; Carigiet/
Koch, op. cit., N. 625 pag. 243).
Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha
osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente
inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di
ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è
in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 624 pag. 243
e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui
mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente
le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo
dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid.
5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta
alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per
lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso,
in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita
significativa.
Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V
306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha
riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita è messo
sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della
LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il
1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a
nLPC).
Va ancora ricordato che il computo di sostanza a cui un assicurato
ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti
rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta
della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF
105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch, op. cit., N. 633, pagg.
245 e 246).
Inoltre, per la valutazione della rinuncia è determinante la
legislazione in vigore al momento della richiesta delle prestazioni e non al
momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184
consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010,
consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00
del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c).
Per la valutazione della sostanza alienata e di qualsiasi
controprestazione ci si deve per contro porre al momento dell'alienazione.
Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di
alienazione di immobili (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 634, pag. 246).
2.7. Per quanto concerne la nuova
ipotesi di rinuncia alla sostanza e la nuova distinzione nell'applicazione di
tale soluzione a seconda del richiedente le prestazioni complementari, si ricorda
che secondo le citate Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019
Fatti
i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 11a LPC si applicano soltanto alla sostanza
spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi dopo il 1°
gennaio 2021.
In merito al dispendio eccessivo della sostanza, secondo l'art.
11a cpv. 3 LPC è computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla
nascita del diritto
a una rendita per superstiti dell'AVS o a una
rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10%
della sostanza.
Le DPC indicano al N. 3533.04 che per i beneficiari di una rendita
per superstiti dell'AVS o di una rendita AI, il periodo da considerare decorre
dal 1° gennaio dell'anno che segue l'inizio del diritto alla rendita, ma al più
presto dal 1° gennaio 2021 (in virtù del capoverso 3 delle Disposizioni
transitorie della modifica del 22 marzo 2019).
Gli autori Carigiet/Koch,
op. cit., al N. 638 pag. 247 spiegano chiaramente che il periodo da considerare
per i beneficiari di una rendita per superstiti e di una rendita di invalidità
è quello che intercorre tra l'inizio della rendita e la richiesta di
prestazioni complementari. Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS,
il periodo da considerare è ancora più ampio, visto che l'art. 11a cpv. 4 LPC
prevede che le regole sul consumo di sostanza non consentito di cui al
capoverso 3 si applicano anche per i dieci anni precedenti la nascita del
diritto alla rendita. Di fatto, ciò significa che il controllo dello stile di
vita viene effettuato retroattivamente a partire dai 55 anni e, per le donne
che percepiscono la rendita di vecchiaia anticipata, a partire dai 52 anni. Tuttavia,
il periodo da considerare inizia al più presto al 1° gennaio 2021 e termina al
31 dicembre dell'anno precedente l'anno civile per il quale viene effettuato il
calcolo delle prestazioni complementari.
Sulla tematica della rinuncia a proventi e parti di sostanza, nel citato
Messaggio del 16 settembre 2016 concernente la modifica della LPC (Riforma
delle PC) (FF 2016 6705), il Consiglio federale ha esposto la situazione
iniziale e la normativa vigente, ricordando in particolare quanto segue (FF
2016 6736):
" Secondo la
giurisprudenza non può essere computata una rinuncia alla sostanza, se la
controprestazione è adeguata [DTF 122 V 394], a prescindere dal fatto che
questa serva o meno a coprire il fabbisogno vitale. Ne consegue che un
assicurato può condurre uno stile di vita lussuoso e, dopo aver consumato la
sostanza, presentare una richiesta di PC senza essere penalizzato. Anche gli
averi del 2° pilastro prelevati in forma di capitale sono considerati nel
calcolo delle PC ed esaminati per stabilire se vi è stata una rinuncia.
Tuttavia, come per la sostanza, anche questi averi possono essere spesi senza
che questo comporti sanzioni nel quadro del calcolo delle PC. In generale, l'assenza
di sanzioni può indurre a consumare rapidamente l'intera sostanza e produrre
situazioni scioccanti, in particolare quando sono gli averi del 2° pilastro a
essere spesi con finalità del tutto diverse dalla previdenza. (…)".
E sulla modifica della legge l'Esecutivo federale si è pronunciato
così (FF 2016 6736):
" Introduzione
nella legge di una definizione di rinuncia alla sostanza
Per garantire la trasparenza e la certezza del diritto, si propone
di introdurre nella legge una definizione della nozione di rinuncia alla
sostanza. La definizione proposta riprende a grandi linee quella della
giurisprudenza. È pertanto considerata rinuncia alla sostanza la rinuncia a
beni da parte dell'assicurato senza un obbligo legale, motivi gravi o una
controprestazione adeguata. Inoltre, per evitare che l'assicurato consumi la
sostanza (compreso il capitale del 2° pilastro) troppo rapidamente e poi
presenti una richiesta di PC all'AVS o all'AI o di un nuovo calcolo delle PC,
si propone di introdurre un limite di spesa annuo oltre il quale dovrà essere
computata una rinuncia alla sostanza anche in caso di prova di una
controprestazione adeguata. Il limite proposto dal disegno per stabilire se la
sostanza sia consumata troppo rapidamente è del 10 per cento all'anno. Oltre
questo limite, le spese non giustificate né da un obbligo legale né da altri
motivi particolarmente validi saranno computate quale rinuncia alla sostanza. Il
limite del 10 per cento all'anno consente di tenere conto dello stile di vita
di ciascuno in funzione della sostanza di cui dispone. È tuttavia prevista un'eccezione
nel caso in cui la sostanza non superi i 100 000 franchi, dato che una
limitazione del 10 per cento sarebbe troppo restrittiva. In questo caso, il
limite di spesa autorizzato sarà di 10 000 franchi all'anno.".
Nel Commento ai singoli articoli, all'art. 11a LPC "Rinuncia a proventi e beni" (FF 2016 6777)
il Consiglio federale ha indicato quanto segue:
" Questo
articolo disciplina la rinuncia a proventi e beni, attualmente regolamentata
nell'articolo 11 capoverso 1 lettera g. In caso di rinuncia a proventi, il
nuovo articolo opera una distinzione tra la rinuncia a un reddito dell'attività
lucrativa (cpv. 1) e quella ad altri proventi (cpv. 2). Il capoverso 3 dà
inoltre una definizione più ampia della nozione di rinuncia alla sostanza.
Cpv. 1: questo capoverso disciplina il computo dei redditi
dell'attività lucrativa cui una persona ha rinunciato (redditi ipotetici dell'attività
lucrativa). La disposizione conferma sostanzialmente la prassi vigente in
materia. (…).
Cpv. 2: questo capoverso dà una definizione chiara del
concetto di rinuncia, che al momento non è prevista a livello di legge. Tuttavia,
non comporta modifiche della prassi vigente in materia di rinuncia a proventi o
beni. Le condizioni dell'assenza di un obbligo legale e di una
controprestazione adeguata non sono cumulative. Inoltre, l'adempimento di un
dovere morale non è sufficiente affinché un'alienazione non venga considerata
una rinuncia. Va pertanto computata una rinuncia alla sostanza se i contributi
di mantenimento versati a un familiare superano il minimo vitale di quest'ultimo
[DTF 121 V 204]. Per quanto concerne la condizione della controprestazione
adeguata, non v'è motivo di discostarsi dalla prassi vigente: una
controprestazione è considerata adeguata se corrisponde almeno al 90 per cento
dell'importo della prestazione [DTF 122 V 394]. Per i beni di consumo e i
servizi, la controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta
una domanda di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo,
le lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione
adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza
allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata
oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate
le circostanze, non avrebbe effettuato [STF 9C_507/2011 del 1° dicembre 2011].
Cpv. 3: questo capoverso completa il capoverso 1
specificando che, anche se la controprestazione è adeguata, la sostanza spesa
non può eccedere un certo limite. Questo implica che, anche in presenza di una
prova delle spese, in sede di calcolo della PC si considererà come una rinuncia
il caso in cui la sostanza è stata spesa in un breve lasso di tempo senza che
la persona si sia preoccupata del futuro. Le perdite di sostanza involontarie,
ovvero non riconducibili a un comportamento intenzionale o imprudente del
beneficiario di PC, non costituiscono una spesa della sostanza e non rientrano
quindi nel campo d'applicazione di questa disposizione. Di conseguenza, non
sarà considerata una rinuncia alla sostanza il caso di una perdita inattesa
dovuta a un investimento patrimoniale effettuato razionalmente o all'inesigibilità
di un prestito non prevedibile al momento della sua concessione.
I limiti fissati permettono di determinare se la sostanza sia
stata spesa troppo rapidamente oppure no. Se l'organo esecutivo constata una
rinuncia alla sostanza, va applicata la riduzione di 10 000 franchi l'anno
prevista all'articolo 17a capoverso 1 OPC-AVS/AI, come avviene già oggi.
Il Consiglio federale disciplinerà i dettagli dell'applicazione
della presente disposizione. Le spese giustificate da un «valido motivo»
includono segnatamente le spese effettuate per garantire la copertura del
minimo vitale dei beneficiari di PC e per preservare il valore di beni immobili
di loro proprietà, le spese delle cure dentarie e varie spese di malattia o d'invalidità
non coperte né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, né
dall'AI o dalle PC.".
Il predetto Commento allestito dall'UFAS nel gennaio 2020 sulla Modifica
dell'OPC-AVS/AI si pronuncia come segue in merito agli articoli 17b, 17c, 17d e
17e:
" Art.
17b Rinuncia a parti di sostanza. Principio
Il nuovo articolo 11a capoverso 3 LPC estende il computo
della rinuncia alla sostanza ai casi in cui una persona ha speso una parte consistente
della propria sostanza in breve tempo e senza un valido motivo. Il nuovo
articolo 17b OPC-AVS/AI stabilisce pertanto che la rinuncia può essere computata
in due casi:
– se una persona ha alienato parti di sostanza senza esservi
giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90 per cento
del valore della prestazione (lett. a); o
– se nel periodo da considerare una persona ha speso la sua
sostanza in misura superiore al limite consentito dall'articolo 11a capoverso
3 LPC (lett. b).
Nei casi di cui alla lettera a non vi saranno cambiamenti rispetto
alla prassi vigente, che si fonda sulla giurisprudenza [DTF 122 V 394]. Di
conseguenza, non sarà computata una rinuncia se parti di sostanza sono alienate
per adempiere obblighi derivanti da norme giuridiche o sentenze giudiziarie,
come ad esempio il pagamento di una pena pecuniaria, di un'indennità in
capitale in caso di divorzio o di un'imposta diretta. Se non sussistono tali
obblighi, andrà sempre presunta una rinuncia alla sostanza, qualora la
controprestazione ricevuta per l'alienazione della sostanza non sia adeguata. L'adeguatezza
della controprestazione andrà presunta se essa ammonta almeno al 90 per cento
del valore della prestazione. Di conseguenza, sarà computata una rinuncia alla
sostanza non soltanto nel caso di una donazione, ma anche nel caso di una vendita
di parti di sostanza a un prezzo nettamente inferiore al valore di mercato o di
acquisto di un oggetto a un prezzo eccessivo.
Art. 17c Importo della rinuncia in caso di alienazione
Il principio secondo cui l'importo della rinuncia corrisponde alla
differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione è
già sancito nel diritto vigente.
Art. 17d Importo della rinuncia in caso di dispendio
eccessivo della sostanza
Cpv. 1 e 2
Questi due capoversi stabiliscono le modalità per calcolare l'importo
della rinuncia alla sostanza. L'importo viene calcolato deducendo il valore
complessivo del dispendio consentito della sostanza dalla somma delle spese
effettive dell'assicurato (cpv. 1). Il capoverso 2 definisce come si calcola il
dispendio consentito. Il calcolo avverrà separatamente per ogni anno del
periodo da considerare e sarà pari al 10 per cento della sostanza, o a 10 000
franchi per una sostanza fino a 100 000 franchi (art. 11a cpv. 3 LPC),
in base all'importo della sostanza al 1° gennaio dell'anno in questione. Per
una sostanza di 150 000 franchi, ad esempio, sarà dunque consentito un
dispendio di 15 000 franchi. Se l'anno successivo la sostanza sarà di 140 000
franchi, per quell'anno sarà ammesso un dispendo di 14 000 franchi ecc. I
singoli importi annui saranno sommati per determinare il valore complessivo del
dispendio consentito.
Cpv. 3
Questo capoverso stabilisce quali elementi della sostanza non sono
considerati per la determinazione dell'importo della rinuncia e per quali
motivi il dispendio della sostanza consentito può essere eccezionalmente
superato.
Lett. a
Il consumo della sostanza è una parte della sostanza computata
come reddito ogni anno nel calcolo delle PC (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).
Questo computo comporta una riduzione dell'importo delle PC versate. Per poter
provvedere al proprio sostentamento, però, un beneficiario di PC deve
utilizzare la propria sostanza nei limiti del consumo della sostanza computato.
Questo consumo non rappresenta dunque una rinuncia alla sostanza. Pertanto, le
diminuzioni della sostanza fino a concorrenza del consumo della sostanza non
vanno considerate per la determinazione dell'importo della rinuncia alla
sostanza e il beneficiario di PC non è tenuto a giustificarle. Sono fatti salvi
i casi di cui all'articolo 17b lettera b.
Lett. b
Secondo quanto stabilito nell'articolo 11a capoverso 3 LPC,
il Consiglio federale definisce i validi motivi per cui il dispendio della
sostanza consentito può essere superato, enumerandoli esaustivamente sotto
questa lettera.
N. 1–5: questi numeri elencano le spese dovute a validi
motivi, che giustificano il superamento della soglia ammessa per il dispendio
della sostanza. L'assicurato dovrà provare che le sue spese superiori alla
soglia sono riconducibili a uno di questi motivi.
N. 6: per gli anni precedenti la riscossione delle PC
costituiscono un valido motivo anche le spese correnti per il sostentamento di
una persona. In seguito alla perdita del posto di lavoro o alla diminuzione del
grado d'occupazione, ad esempio, una persona può trovarsi costretta a impiegare
i propri risparmi per coprire le sue spese correnti. In tal caso, la prova
andrà fornita non in termini assoluti, ma con probabilità preponderante. In
particolare andrà tenuto conto anche della situazione individuale della
persona.
Lett. c
Per la determinazione dell'importo della rinuncia non sono
considerate nemmeno le perdite di sostanza involontarie. A differenza di quanto
previsto per i casi di cui alla lettera b, in questo caso l'onere della prova
non può essere a carico dell'assicurato, dato che è difficile provare perdite
involontarie di sostanza, come pure perdite impreviste in borsa o perdite dovute
al mancato rimborso di un credito.
Lett. d
Le prestazioni in denaro ricevute da una persona in quanto vittima
di una lesione della personalità, di un reato o di una misura coercitiva a
scopo assistenziale potranno essere impiegate a discrezione dal beneficiario.
Se utilizzerà il denaro per scopi propri, ricevendo una contro-prestazione
adeguata, non dovrà temere che il suo dispendio comporti una riduzione delle
PC.
La presente lettera prevede dunque che i versamenti a titolo di
riparazione morale, incluso il contributo di solidarietà secondo la legge
federale sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti
extrafamiliari prima del 1981, non siano presi in considerazione per il calcolo
della rinuncia alla sostanza.
Art. 17e Computo della sostanza cui si è rinunciato
Questo articolo corrisponde al vigente articolo 17a OPC-AVS/AI.
Il capoverso 1 viene adeguato in modo da precisare che l'importo computabile
delle parti di sostanza alle quali si è rinunciato comprende sia la rinuncia
alla sostanza senza obbligo giuridico e senza controprestazione adeguata
secondo l'articolo 11a capoverso 2 LPC sia la rinuncia alla sostanza
dovuta a un dispendio eccessivo della sostanza secondo l'articolo 11a capoverso
3 LPC.".
2.8. Riguardo alla novità della
codificazione della nozione di rinuncia nelle nuove norme in vigore dal 1°
gennaio 2021 Karin Anderer, Die
Revision der Ergänzungsleistungen (EL) - Ein Überblick, in: ZKE 2020 pag. 467,
osserva che la Riforma delle PC ha introdotto l'art. 11a LPC, che definisce tre
categorie di rinuncia, di cui la categoria elencata al capoverso 3 "Rinuncia
in caso di dispendio eccessivo" rappresenta una nuova forma di
rinuncia.
Essa evidenzia che il capoverso 1 si riferisce alla rinuncia a
esercitare un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il capoverso 2 alla
rinuncia ad altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali e
il capoverso 3 alla rinuncia in caso di dispendio eccessivo.
In merito a quest'ultima nuova categoria di rinuncia, l'autrice rileva
che essa comporta grandi difficoltà. Chi consuma una parte del proprio
patrimonio in un breve periodo di tempo, cioè troppo velocemente, senza che vi
sia un motivo valido per farlo, deve poi lasciarsi computare una rinuncia alla
sostanza.
Il problema è che nel caso dei beneficiari di rendita di vecchiaia
dell'AVS, la rinuncia viene presa in considerazione già dieci anni prima la
nascita del diritto alla rendita (art. 11a cpv. 4 LPC). Questa modifica,
secondo la giurista, è molto controversa, tanto che anche la dottrina la
critica e la definisce un "controllo statale dello stile di vita"
e una "violazione di un tabù" e si chiede addirittura se
"sotto la veste di una "lotta contro gli abusi"
ampiamente accettata, alla fine sia stata introdotta solo un'altra misura di
risparmio" (pag. 477).
Karin Anderer
ricorda, inoltre, che le Disposizioni transitorie della LPC prevedono che può
essere presa in considerazione soltanto la sostanza che è stata consumata in
eccesso dopo il 1° gennaio 2021 (pag. 478).
Allo stesso modo, Michael
Meier e Jana Renker,
Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 pag. 1, rammentano che con
le nuove norme v'è stato un cambio di paradigma, poiché se fino alla Riforma
delle PC, ad eccezione di alcune fattispecie, era irrilevante quanto e per cosa
una persona avesse speso la propria sostanza, ora il legislatore ha stabilito l'importo
massimo che i beneficiari AVS/AI possono spendere all'anno prima che il consumo
sia considerato legalmente una rinuncia.
Essi osservano che il Consiglio federale giustifica questa
estensione della fattispecie sulla rinuncia di sostanza affermando che l'alienazione
di sostanza in un breve periodo di tempo, senza preoccuparsi per il futuro,
dovrebbe essere sanzionata. A loro dire, invece, il vero motivo dell'estensione
del capoverso 3 è probabilmente il timore diffuso che gli assicurati possano
vivere una vita di lusso prima di ricevere le PC e sperperare i soldi
risparmiati in champagne e vacanze in crociera sapendo che in seguito saranno
sostenuti dallo Stato con le prestazioni complementari (pag. 8).
Questi autori ricordano inoltre che il capoverso 3 delle
Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC)
limita il controllo del consumo di sostanza previsto dall'art. 11a cpv. 3 e 4
LPC alla "sostanza spesa dopo l'entrata in
vigore della presente modifica". Anche Michael Meier e Jana
Renker rilevano, quindi, che non è possibile un controllo retroattivo e
più esteso del consumo di sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in
vigore della Riforma delle PC (pag. 13).
Anche i già menzionati Carigiet/Koch,
op. cit., N. 638 pag. 248, hanno precisato, come visto, che il periodo da
considerare inizia tuttavia a decorrere al più presto al 1° gennaio 2021 in
virtù del capoverso 3 delle Disposizioni transitorie del 22 marzo 2019.
2.9. Per quanto concerne il capoverso 4
dell'art. 11a LPC, secondo cui per i beneficiari di una rendita di vecchiaia
dell'AVS il capoverso 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita
del diritto alla rendita, va qui precisato che questa norma, non prevista nel
citato Messaggio del Consiglio federale del 2016 sulla Riforma delle PC, è
stata introdotta dal Parlamento.
Dai dibattiti del Consiglio nazionale concernenti l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC avvenuti il 14 marzo 2018 (https://www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen? SubjectId=42880), risulta che è stata adottata
la proposta della maggioranza che ha voluto modificare il capoverso 3 del
Messaggio del Consiglio federale e introdurre l'attuale capoverso 4 (BU 2018
pag. 464 seg.).
Questa soluzione è stata discussa il 30 maggio 2018 in seno alla
Commissione del Consiglio degli Stati (https://www.parlament.ch/it/
ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId
=43248), che ha riferito che il Consiglio nazionale ha introdotto un
limite temporale nella disposizione sulla rinuncia agli averi di sostanza per
le persone con una rendita di vecchiaia. Nel caso delle rendite d'invalidità e
di quelle per i superstiti, il consumo eccessivo di sostanza non può essere
pianificato. Pertanto, per le persone beneficiarie di una rendita d'invalidità
o di una rendita per superstiti, la disposizione sul consumo eccessivo di
sostanza dovrebbe essere applicata solo quando il diritto è sorto. La
Commissione si è detta d'accordo con il Consiglio nazionale senza
contro-mozione (BU 2018 pag. 321) e l'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC è stato così
introdotto nel suo tenore attuale.
2.10. Nel caso concreto, l'oggetto della
lite consiste nel determinare se l'importante consumo di sostanza che la
ricorrente ha avuto nel periodo antecedente l'inoltro della domanda di
prestazioni complementari influisca su questo diritto.
L'esame di questo quesito va dunque effettuato alla luce delle
considerazioni esposte in merito alla definizione di rinuncia di sostanza e
alle condizioni affinché vi sia una rinuncia di sostanza dovuta a un'alienazione
di beni oppure a causa di un dispendio eccessivo di sostanza.
2.11. A seguito della domanda di
prestazione complementare presentata nel marzo 2022, il 26 aprile 2022 (doc. 2)
la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al curatore della richiedente di
giustificare il consumo del capitale del 2° pilastro passato da Fr. 146'998.-
incassati il 2 settembre 2019 (doc. 1-71/125) a Fr. 28'844,95 presenti al 31
dicembre 2019, come risulta dagli estratti conto postali dell'assicurata.
Il 2 maggio 2022 (doc. 3-1/8) l'interessata ha indicato che detto
capitale "è stato speso tutto quanto in
shopping", ribadendo questa motivazione nell'opposizione del 15
giugno 2022 (doc. 10).
Il curatore dell'assicurata ha risposto alla Cassa il 27 luglio
2022 (doc. 14-1/6) che "il capitale è stato
speso in shopping compulsivo di vestiti e accessori e che non state tenute le
ricevute di pagamento. Trattandosi di vestiti non c'era motivo, all'epoca, di
tenere le ricevute. Tutti i pagamenti poi erano effettuati in contanti e dagli
estratti conto si evidenziano solo i grandi prelevamenti di contanti usati di
volta in volta.". Egli ha inoltre precisato che anche il credito
privato che ha ottenuto e il capitale della cassa pensioni che ha incassato
sono serviti all'interessata al medesimo scopo.
Dagli atti risulta che l'avere di previdenza del 2° pilastro della
ricorrente di Fr. 145'198.-, unitamente alla prestazione mensile di Fr. 1'800.-
di pensione della previdenza professionale, sono stati accreditati il 2
settembre 2019 sul suo conto postale (IBAN __________) e che già al 31 dicembre
2019 l'avere sul conto ammontava a Fr. 28'844,95.
Ma non solo.
Dalla decisione dell'Autorità Regionale di Protezione __________
del 16 luglio 2020 (doc. IV/1 pag. 4) emerge che il 24 luglio 2019 sono stati
accreditati Fr. 130'000.- sul conto detenuto dall'assicurata presso la Banca __________
(__________) e che, dopo numerosi prelevamenti e pagamenti, al 12 dicembre 2019
il saldo rimanente era di Fr. 38'210,46, ma "Non
è chiaro come siano stati utilizzati tali ingenti importi.".
Si potrebbe dunque considerare che si sia realizzata l'ipotesi
prevista dall'art. 11a cpv. 3 LPC di un dispendio eccessivo di sostanza, visto
che l'assicurata ha senza dubbio consumato troppo rapidamente e in breve tempo
i suoi averi (FF 2016 6736, 6778).
Inoltre, la circostanza che il dispendio eccessivo di sostanza previsto
dall'art. 11a cpv. 3 LPC sia avvenuto nei dieci anni precedenti la nascita del
diritto alla rendita rientra nell'ipotesi dell'art. 11a cpv. 4 LPC, norma di esclusiva
applicazione per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS come lo è la
ricorrente dal febbraio 2021 (doc. 1-110/125).
Tuttavia, per poter adottare questa soluzione al caso in esame, conformemente
al capoverso 3 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 della
LPC occorre che la sostanza sia stata però spesa dopo il 1° gennaio 2021.
Non è infatti possibile un controllo retroattivo e più esteso del consumo di
sostanza che è avvenuto prima dell'entrata in vigore della Riforma delle
PC.
Ritenuto che il consumo oggetto del contendere è avvenuto nel
corso del 2019, e dunque in un periodo antecedente l'entrata in vigore del
nuovo disposto, la definizione più ampia della nozione di rinuncia alla
sostanza, ovvero la rinuncia alla sostanza intesa come dispendio eccessivo di
sostanza prevista dall'art. 11a cpv. 3 e 4 LPC e dall'art. 17d OPC-AVS/AI, non
può quindi entrare in linea di conto, potendo considerare soltanto la sostanza
che è stata consumata in eccesso dopo il 1° gennaio 2021.
Di conseguenza, si deve fare riferimento alla nozione di base di
rinuncia di sostanza prevista dall'art. 11a cpv. 2 LPC e dall'art. 17c
OPC_AVS/AI, secondo cui se la rinuncia è avvenuta senza un obbligo giuridico o
senza una controprestazione adeguata la sostanza va computata come reddito come
se la rinuncia non fosse avvenuta.
Va ricordato che a questo proposito il Consiglio federale si è
così espresso (FF 2016 6777): "Per quanto
concerne la condizione della controprestazione adeguata, non v'è motivo di
discostarsi dalla prassi vigente: una controprestazione è adeguata se
corrisponde almeno al 90 per cento dell'importo della prestazione. Per i beni
Considerandi
di consumo e i servizi, la
controprestazione è considerata adeguata se la persona che presenta una domanda
di PC fornisce la prova di acquisto. Per contro, i giochi d'azzardo, le
lotterie e altri giochi da casinò non forniscono alcuna controprestazione
adeguata e la sostanza persa in tal modo costituisce una rinuncia alla sostanza
allo stesso titolo di una donazione. Lo stesso vale se la sostanza è stata
oggetto di un investimento imprudente che una persona ragionevole, considerate
le circostanze, non avrebbe effettuato.".
Inoltre, a differenza che per i nuovi capoversi 3 e 4 dell'art. 11a
LPC, applicabili soltanto per la rinuncia di sostanza avvenuta dopo il 1°
gennaio 2021, per gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o
contrattuali a cui l'avente diritto ha rinunciato secondo il principio definito
dal citato art. 11a cpv. 2 LPC, è irrilevante quando ha avuto luogo la rinuncia
(DTF 120 V 182 consid. 4f; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010).
2.12
La ricorrente ha dichiarato sin dall'inizio
di avere speso il capitale del 2° pilastro in acquisti di beni
(shopping) e al riguardo pure il suo attuale curatore ha precisato che sia i
soldi derivanti dal credito privato sia quelli della previdenza professionale
sono stati utilizzati per acquistare vestiti e accessori e che per tale motivo
non sono state conservate le ricevute di pagamento. Inoltre, tutti questi
acquisti sono avvenuti in contanti, motivo per cui dagli estratti conto si
possono rilevare dei grandi prelevamenti.
Con il ricorso, l'assicurata ha indicato che occorre
tenere conto delle spese che ha sostenuto per il pagamento della pigione di Fr.
1'770.- al mese fino alla fine del 2020, del pagamento delle rate del leasing
dell'automobile (doc. C) e del pagamento delle cure dentarie (doc. E1). A ciò
si aggiungono i debiti, per i quali sono in corso delle procedure esecutive.
Pendente causa, essa ha comprovato di avere acquistato
beni per Fr. 15'210.- presso il negozio __________ di __________ tra il 2
settembre 2019 e il 7 maggio 2022 (doc. E2) e di avere pagato la nota
d'onorario di Fr. 4'592,65 del dr. med. dent. __________ per cure dentarie dal
5.
novembre al 4 dicembre 2019 (doc. XV).
Il TCA rileva che in un secondo momento, nella
procedura amministrativa, il 15 giugno 2022 (doc. 10) l'assicurata ha affermato
di avere "inoltrato un
certificato medico nel quale si attesta la motivazione per la quale la mia
sostanza è passata da 126'998.- a fr. 0.-.".
L'interessata fa riferimento al certificato medico
del 24 luglio 2020 (doc. 3-2/8) del dr. med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia FMH, che ha riferito che essa "è in cura presso il nostro studio dal luglio
2018.
per una problematica legata allo shopping compulsivo, con una presa in
carico multidisciplinare, tra cui una psicoterapia cognitivo-comportamentale.".
Oltre a ciò, a richiesta della Cassa, il 27 luglio
2022.
(doc. 14-1/6) il suo curatore ha affermato che "il capitale è stato speso in shopping compulsivo".
2.13
Dalle affermazioni
della ricorrente e del suo curatore risulta che essi non sono in grado di
fornire la prova delle spese sostenute con i Fr. 145'198.- e i Fr. 130'000.-
incassati nell'estate 2019, se non per circa Fr. 20'000.-. Di conseguenza, non
è possibile esaminare se l'assicurata abbia ricevuto una controprestazione adeguata
per queste spese. Considerato che nell'ambito delle prestazioni complementari
la particolarità è che l'assenza di redditi o sostanza computabili può far
sorgere il diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe dunque al
richiedente. Poiché la ricorrente non è in grado di fornire questa prova, in
linea di principio non può invocare di considerare la sostanza esistente, ma
deve lasciarsi imputare la sostanza persa e i relativi redditi (DTF 146 V 306
consid. 2.3.2; DTF 121 V 206 consid. 4b). Tuttavia, una condizione per tale imputazione
è che la rinuncia alla sostanza si riveli essere giuridicamente determinante
(STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 4.2.2), come viene esaminato di
seguito.
Occorre infatti evidenziare che per ammettere una
azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11a nLPC, e partimenti dell'art. 11 cpv.
1.
lett. g vLPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero
delle prestazioni complementari abbia effettivamente svolto un ruolo. Non è
quindi fondamentale che l'assicurato fosse consapevole delle conseguenze del
suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di rinuncia
presuppone tuttavia già concettualmente che una diminuzione della sostanza sia
avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. È solo, ma pur sempre
necessario, che l'assicurato fosse capace di discernimento riguardo alla
riduzione della sua sostanza, ma non che fosse consapevole della possibile
qualifica come atto di rinuncia alla sostanza ai sensi del diritto delle
prestazioni complementari e che accettasse tale atto (STF 9C_934/2009 del 28
aprile 2010, consid. 5.1).
Giusta l'art. 16 CC, è capace di discernimento, nel senso di
questa legge, qualunque persona che non sia priva della capacità di agire
ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di disabilità mentale,
turba psichica, ebbrezza o stato consimile.
La nozione di capacità di discernimento consiste da un lato nella
capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una
determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al
carattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale
valutazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad
eventuali tentativi di influenze esterne. La capacità di discernimento è
relativa e dipende dalla complessità dell'atto che dev'essere compiuto (DTF 124 III 5 consid.
4c/bb pag. 16 seg.). Si può pertanto concepire che una persona che dispone di
una capacità di discernimento genericamente ridotta possa comunque svolgere
compiti attinenti alla quotidianità e sia dunque da considerare capace di
discernimento per gli atti ivi relativi, mentre si potrà negare tale capacità
per atti più complessi (DTF 124 III 5 consid.
1a; DTF 117 II 231 consid.
2a; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012, consid. 3.2).
Nel caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la
capacità di discernimento è di regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui
spetta alla parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (STF
5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012,
consid. 3.3).
Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere con
verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità di
discernimento, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta
all'età, la presunzione legale dell'art. 16 CC è sovvertita e spetta alla controparte
portare la controprova, pure con una verosimiglianza preponderante, che l'interessato
ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid.
1b; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2).
2.14
Giova qui rammentare che nel diritto
delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni
sociali, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato
dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo
di provare, ma non le libera comunque dall'onere della
prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui
l'onere della prova
incombe alla parte che da un fatto deriva un suo
diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC
prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il
suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova.
Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un
diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che
l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte
(STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18
settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418,
consid. 3).
In caso di diminuzione straordinaria della sostanza, la persona
che richiede le prestazioni deve addurre e, per quanto possibile, provare i
fatti che escludono una rinuncia alla sostanza. Se i beni che esistevano un
tempo non sono più disponibili, l'onere della prova è a carico del richiedente
che deve dimostrare che essi sono stati utilizzati nell'adempimento di un
obbligo legale o quale corrispettivo di una controprestazione adeguata. In
assenza di prove, ossia se il richiedente le prestazioni non è in grado di
dimostrare una diminuzione (sproporzionata) della sostanza o di spiegare i
motivi della diminuzione (superiore alla media) del patrimonio o di spiegarne i
motivi in modo giuridicamente sufficiente, si presume una rinuncia alla
sostanza e si tiene conto di un'ipotetica sostanza e del relativo reddito (DTF
146.
V 306 consid. 2.3.2).
Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d’ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Inoltre, per l'art. 43 cpv. 1bis LPGA, l'assicuratore determina la natura e
l’entità dei necessari accertamenti.
2.15
Un atto di rinuncia richiede quindi
che la riduzione della sostanza avvenga con intenzione e volontà della persona
che postula le prestazioni, per cui è necessario che questa persona fosse capace
di discernimento in merito alla riduzione della sostanza.
Nella STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, l'Alta
Corte si è pronunciata sul caso di un giovane beneficiario di rendita di invalidità
a cui la Cassa di compensazione ha concesso le prestazioni complementari
computando una rinuncia di sostanza di Fr. 129'000.-, importo derivante dalla
prestazione di libero passaggio di Fr. 139'200.-, ridotta annualmente di Fr.
10'000.-, che gli è stata versata il 31 agosto 2006 e che non era più
disponibile al momento in cui, ad inizio 2008, ha richiesto le prestazioni
complementari.
La Cassa di compensazione ha impugnato al Tribunale
federale il giudizio cantonale con cui la sostanza di Fr. 139'000.- non è stata
computata quale rinuncia di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.
Incontestato che ha utilizzato il capitale della
prestazione di libero passaggio di circa Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e
l'estate 2007, l'assicurato ha indicato di avere speso Fr. 21'000.- per regali,
Fr. 40'000.- per pagare delle fatture, Fr. 60'000.- per debiti di gioco, debiti
privati, giochi d'azzardo e feste e Fr. 18'000.- per spese di mantenimento e
vacanze. La sua curatrice ha affermato che non era possibile presentare le
ricevute di queste spese. Il TF ha dunque esaminato se la perdita di sostanza
dovuta a queste spese doveva essere conteggiata come rinuncia alla sostanza nel
calcolo delle prestazioni complementari. In ogni caso, il Tribunale cantonale
ha qualificato la perdita patrimoniale subita a causa dei regali e del gioco
d'azzardo come una rinuncia alla sostanza, ma in ultima analisi ha lasciato
aperta la questione se si dovesse ipotizzare una rinuncia alla sostanza per
l'intero importo di 139'000 franchi o solo per una parte di esso, in quanto il
versamento in conto capitale di Fr. 139'000.- non doveva essere conteggiato come
reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, dal momento che l'interessato
era incapace di intendere e di volere durante il periodo in questione. La
ricorrente, invece, ha negato un'incapacità di discernimento al momento in cui
l'assicurato ha disposto della propria sostanza (cfr. consid. 4).
Per l'Alta Corte, che ha ricordato che le condizioni
dell'obbligo giuridico e della controprestazione adeguata non sono cumulative
per potere considerare una rinuncia di reddito o di sostanza (cfr. consid.
4.2), la constatazione del Tribunale cantonale secondo cui l'assicurato ha
rinunciato a dei beni non era criticabile, se non altro perché già dalla natura
dei pagamenti in denaro effettuati - regali, pagamento di debiti di gioco e
gioco d'azzardo - si evinceva che almeno uno, se non entrambi, dei citati requisiti
per qualificare un atto di rinuncia era soddisfatto (cfr. consid. 4.2.1).
Per quanto riguarda le ulteriori spese sostenute
dall'interessato, secondo le sue dichiarazioni, per viaggiare, fare delle uscite
e per pagare le fatture, si pone la questione se vi sia una rinuncia alla
sostanza rilevante ai fini del calcolo delle prestazioni complementari o se la
riduzione del patrimonio sia il risultato di un tenore di vita elevato, che non
può dar luogo all'imputazione di una sostanza ipotetica; la questione si pone
soprattutto nei casi in cui - come nella fattispecie - il richiedente le
prestazioni complementari sia entrato improvvisamente in possesso di una grande
somma di denaro. Dalla natura delle suddette prestazioni, esse potrebbero al
massimo essere associate a un tenore di vita più elevato. Tuttavia, poiché
l'interessato non è stato in grado di fornire la prova di tali spese, non era
possibile esaminare se avesse ricevuto un'adeguata controprestazione (cfr. consid.
4.2.2).
Nel caso di un atto di rinuncia ai sensi dell'art.
11.
cpv. 1 lett. g LPC, la nostra Massima Istanza ha ribadito che non è
necessario che il pensiero delle prestazioni complementari abbia effettivamente
svolto un ruolo nella rinuncia. Non è quindi essenziale che l'assicurato fosse
consapevole delle conseguenze dal profilo delle assicurazioni sociali della sua
azione. Un atto di rinuncia, tuttavia, presuppone già concettualmente che la
riduzione della sostanza sia avvenuta con la consapevolezza e la volontà
dell'assicurato. È necessario solo che la persona assicurata fosse in grado di discernere
la riduzione della sostanza, ma non che fosse consapevole della possibile
qualificazione come atto di rinuncia ai sensi della legge sulle prestazioni
complementari e che avesse accettato tale atto (cfr. consid. 5.1).
Nel caso giudicato dal TF, il trasferimento di beni
non era avvenuto sotto forma di uno o pochi negozi giuridici, per ognuno dei
quali si poteva esaminare se il resistente fosse capace di discernimento al
momento della loro conclusione. Il trasferimento di beni è avvenuto piuttosto
attraverso una moltitudine di atti, i cui dettagli non erano più comprensibili.
Secondo le conclusioni del Tribunale cantonale, tra l'agosto 2006 e la fine del
2007.
l'interessato si è fatto versare quasi quotidianamente somme in contanti
tra i 50 e i 5'000 franchi dal suo conto bancario; inoltre, ad esempio nel mese
di gennaio 2007, v'erano prelevamenti al bancomat quasi quotidiani, a volte
anche più volte al giorno, con importi che andavano da Fr. 500.- a Fr. 3'000.-,
spesso Fr. 2'000.-. Con questi prelevamenti di denaro e i trasferimenti di
denaro apparentemente immediatamente successivi, per il Tribunale federale non
si poteva presumere che l'assicurato avesse pensato ogni volta alle sue azioni in
cui sprecava denaro. Il trasferimento di beni non è quindi avvenuto in singoli
atti, dietro ognuno dei quali si celava una nuova decisione di volontà. Si doveva
piuttosto presumere che vi sia stata una decisione di volontà unitaria che ha
abbracciato l'intera fase, relativamente breve, della regolare, ma eccessiva,
alienazione di beni, come avviene nel diritto penale. Alla stessa stregua,
anche la questione della capacità di discernimento doveva essere risolta in
modo uniforme (cfr. consid. 5.2).
Il Tribunale federale ha quindi definito la nozione
di capacità di discernimento giusta l'art. 16 CC e quali siano i due elementi che
compongono la nozione di capacità di discernimento, ricordando che essa è la
regola e che in base all'esperienza di vita è presunta, purché non vi siano
indicazioni che la persona interessata, a causa delle sue condizioni generali -
ad esempio nel caso di alcune malattie mentali o dell'età avanzata - di norma e
con grande probabilità debba essere considerata incapace di discernimento (cfr.
consid. 5.3).
Il Tribunale cantonale ha negato la capacità di
discernimento dell'assicurato riguardo ai beni che ha alienato tra agosto 2006
e agosto 2007 sulla base del certificato del servizio psichiatrico
ambulatoriale, mentre per la Cassa di compensazione egli non era incapace di
discernimento, avendo firmato una convenzione di divorzio, sottoscritto un
contratto di locazione, viaggiato all'estero e l'autorità tutoria non l'aveva
interdetto, ma aveva disposto soltanto una curatela (cfr. consid. 5.4).
Nell'esaminare la capacità di discernimento del
resistente, l'Alta Corte si è distanziata dalle conclusioni della ricorrente,
secondo cui era manifestamente errato che l'assicurato non avesse la consapevolezza
delle sue azioni e che non avrebbe tenuto un comportamento così spendaccione
senza il disturbo schizo-affettivo diagnosticatogli. Il fatto che l'interessato
abbia firmato un accordo di divorzio nel 2007 e che il divorzio potesse essere
pronunciato nello stesso anno, per il TF ciò consente al massimo di trarre
conclusioni sull'esistenza della sua capacità intellettiva, ma dice poco sulla
capacità, che è di particolare interesse in questo caso, di agire liberamente
secondo una ragionevole conoscenza. Analogamente, va rilevato che, sebbene
il convenuto abbia consumato un notevole patrimonio nel più breve tempo
possibile, in seguito non si è manifestamente indebitato ulteriormente. Il quadro della sua malattia mentale comprendeva, tra l'altro,
allegria spensierata, idee di grandezza ed eccessivo ottimismo. In tali
condizioni può rientrare spendere i soldi esistenti in modo dispendioso. D'altra
parte, spendere denaro inesistente diventa molto più difficile e può avere
conseguenze spiacevoli che possono compromettere il piacere di farlo. Il
convenuto avrebbe dovuto esserne consapevole, date le sue presunte capacità
intellettuali. Neanche il riferimento all'istituzione di una curatela
anziché di una tutela non era convincente, essendo prassi delle autorità
tutorie ordinare la misura più mite di una curatela anziché di una tutela nel
caso in cui non vi sia più sostanza disponibile. Infine, neppure il viaggio e
l'annuncio della partenza per l'estero costituiscono indizi fondati per ammettere
la capacità di discernimento nei confronti del problema, completamente diverso,
della gestione dei propri beni. Pertanto, per la Massima Istanza, la
supposizione dei giudici cantonali secondo cui il resistente fosse incapace di
discernimento non risulta dunque manifestamente errata (cfr. consid. 5.6).
Il Tribunale federale ha poi esaminato se il Tribunale
cantonale sia partito da un concetto corretto di capacità di discernimento.
La presunzione della capacità di discernimento può
essere annullata dimostrando l'esistenza di una malattia mentale che influisce
sulla capacità di discernimento. Il rapporto del servizio psichiatrico
ambulatoriale ha diagnosticato un disturbo schizo-affettivo (ICD-10; F25), che
ha portato a due ricoveri in clinica psichiatrica nel periodo tra agosto 2006 e
agosto 2007. Si è presunto che il comportamento dissoluto dell'assicurato sia
stato "innescato" dalla sua malattia, che "non avrebbe agito in
questo modo se non fosse affetto da un disturbo schizoaffettivo". Riconoscendo,
sulla base di queste constatazioni e valutazioni mediche, l'esistenza di una
rilevante incapacità di discernimento, il Tribunale cantonale ha correttamente applicato
la nozione di capacità di discernimento (cfr. consid. 5.7.1).
Il Tribunale cantonale ha inoltre correttamente
riconosciuto che la nozione di capacità di discernimento deve essere relativizzata
nella misura in cui deve essere valutata per un atto giuridico concreto. I
requisiti della ragione, della consapevolezza e della determinazione variano a
seconda della difficoltà e della portata dell'atto. Il consumo dell'intera
prestazione di libero passaggio e la conseguente ampia perdita della copertura
contro le conseguenze finanziarie dell'invalidità e della vecchiaia sono di
grande importanza. In queste circostanze, è giustificato applicare un criterio rigoroso
per la valutazione dell'esistenza della capacità di discernimento di tali atti
di rinuncia. Pertanto, non è criticabile che i primi giudici abbiano negato la
capacità di discernimento nei confronti delle azioni di rinuncia, sebbene l'assicurato
abbia concluso apparentemente validi negozi giuridici nello stesso periodo di
tempo (cfr. consid. 5.7.2).
Il ricorso è stato perciò respinto.
Nel giudizio del 2 giugno 2022 (745 21 322 / 127) il
Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione di diritto delle assicurazioni
sociali, si è basato sulla summenzionata sentenza federale e ha accolto il
ricorso di un assicurato affetto da disturbo affettivo bipolare inoltrato contro
la decisione su opposizione della Cassa di compensazione, rinviandole gli atti
per ulteriori accertamenti e per l'emanazione di una nuova decisione.
Nel 2016 il beneficiario di rendita di invalidità ha
ritirato il capitale del secondo pilastro ammontante a Fr. 223'724.- e nel marzo
2021.
la Cassa di compensazione gli ha negato il diritto alle PC computando una
rinuncia alla sostanza di Fr. 75'000.-.
Dopo avere esposto le nuove norme introdotte con la
Riforma delle PC concernenti la rinuncia alla sostanza (art. 11a LPC e art.
17b-17e OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 3.1-3.3), il Tribunale cantonale ha
evidenziato che, ai fini della considerazione di un atto di rinuncia,
non è necessario che, in caso di rinuncia, il pensiero delle prestazioni
complementari abbia effettivamente svolto un ruolo. Al riguardo, ha quindi
riportato la nozione di capacità di discernimento riprendendola dalla suindicata
STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010 (cfr. consid. 3.4).
Ricordati il principio inquisitorio, l'obbligo di collaborare e di
comprovare le controprestazioni di un'alienazione per potere escludere una rinuncia
alla sostanza (cfr. consid. 4.1), i giudici basilesi hanno rilevato che l'atto
di rinuncia presuppone che la riduzione avvenga con consapevolezza e con
volontà del richiedente le prestazioni, per cui è necessario che quest'ultimo fosse
capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza. La Cassa di
compensazione non si è pronunciata su questo punto nella decisione impugnata e
non può essere sostenuta la sua tesi secondo cui non esistevano documenti o
rapporti che compromettessero la capacità di decidere e di agire
dell'interessato. Piuttosto, le osservazioni contenute nel rapporto della
clinica del marzo 2021 sollevavano dubbi sulla capacità di agire del
ricorrente. L'assicurato soffriva da anni di una grave malattia mentale (disturbo
bipolare affettivo) che negli ultimi otto anni l'ha portato a tredici
ospedalizzazioni in clinica. Viene inoltre indicato che durante le fasi
maniacali il ricorrente valutava in modo completamente errato le situazioni
legate alla malattia e perdeva il contatto con la realtà.
I giudici cantonali hanno quindi affermato che in tali condizioni
è ammissibile che si spendano i soldi a disposizione in modo dispendioso.
Pertanto, nell'ambito dell'obbligo che le incombe di accertare d'ufficio i
fatti, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la
capacità di discernimento rispettivamente di agire dell'assicurato. Questo
aspetto è rilevante, poiché incide sul diritto alle prestazioni del ricorrente.
Poiché la Cassa, nonostante i gravi indizi di una compromissione della capacità
di discernimento e di agire dell'assicurato dovuta alla malattia, ha omesso di
esaminare la fattispecie in modo giuridicamente corretto, e che non era compito
del Tribunale cantonale recuperare gli accertamenti omessi nella procedura
amministrativa, già per questo motivo i giudici basilesi hanno annullato la
decisione impugnata e rinviato gli atti alla Cassa per chiarire ulteriormente i
fatti (cfr. consid. 6.1).
2.16
Il TCA rileva che nella decisione
impugnata la Cassa cantonale di compensazione non si è pronunciata a sapere se
la rinuncia di sostanza effettuata dall'assicurata nel 2019 sia avvenuta con consapevolezza
e volontà. Ciò malgrado l'assicurata le abbia per di più inviato un certificato
medico del suo psichiatra attestante una problematica legata allo shopping
compulsivo.
Ma non solo.
L'amministrazione si è sì informata presso l'Autorità Regionale di
Protezione __________ per sapere se al momento in cui ha ritirato il capitale
del secondo pilastro, nel settembre 2019, l'assicurata era seguita da un
curatore (doc. 17).
Il 7 novembre 2022 (doc. 18) l'ARP le ha comunicato
che "nel settembre 2019 la
signora RI 1 aveva una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
ai sensi dell'art. 394 e 395 CC, che è stata sospesa per un periodo di prova
dal 10 dicembre 2019 al 10 giugno 2020. Nel settembre 2019 la curatrice era la
signora __________. A far tempo dal 16 luglio 2020 il signor __________ del
servizio Accompagnamento sociale della __________ è stato nominato curatore in
sostituzione della signora __________. Vi informiamo inoltre che non è mai
stata sottoposta alla scrivente Autorità una richiesta di consenso per il
prelievo del capitale LPP della signora RI 1.".
A seguito di questa risposta, però, la Cassa di
compensazione non ha indagato ulteriormente la questione della curatela e ciò
nemmeno dopo che, a richiesta del Tribunale, l'assicurata ha prodotto la
decisione con cui la summenzionata ARP ha nominato __________ come suo curatore
(doc. II).
Questa decisione, emessa il 16 luglio 2020 (doc.
IV/1), è stata trasmessa alla Cassa (doc. V), che ne ha preso atto nella sua
risposta del 20 marzo 2023 (doc. VI). Dopo avere riportato gli estratti dei
certificati medici del dr. med. __________ del 30 ottobre 2019, del 2 aprile
2020.
e del 24 giugno 2020, essa ha tuttavia soltanto concluso che "il comportamento tenuto dalla ricorrente ha
fatto sì che potesse usufruire del capitale di libero passaggio e consumarlo
senza poi presentare i dovuti giustificativi atti a comprovarne la
destinazione.".
Malgrado il suo obbligo di intraprendere d'ufficio i
necessari accertamenti (art. 43 cpv. 1 LPGA), la Cassa non ha dunque approfondito
i motivi per cui sin dal 2016 la richiedente fosse sotto curatela e non ha
richiamato la decisione del 16 giugno 2016 della competente Autorità Regionale
di Protezione i cui effetti erano ancora in essere quando, nel 2019, sono stati,
inspiegabilmente, accreditati sul conto postale dell'assicurata denominato
"spillatico" la prestazione capitalizzata del secondo pilastro di Fr.
145'198.- (doc. 1-71/125) e sul conto presso la Banca __________ il capitale di
Fr. 130'000.- (doc. IV/1 pag. 4).
La ricorrente ne ha potuto così disporre liberamente
e in modo totalmente incontrollato e ciò sebbene fosse al beneficio di una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.
Di questo accredito, l'ARP ha chiaramente affermato
che non le è mai stata sottoposta alcuna richiesta di consenso per procedere in
tal senso.
Certo, nella decisione del 16 luglio 2020, a pagina
4, era già indicato che "la
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni conformemente all'art.
394.
e 395 CC è stata istituita in quanto l'interessata soffriva di una turba
psichica, in particolare di uno stato depressivo cronico con shopping
compulsivo compensatorio (cfr. decisione 16 giugno 2016, Ris. N. __________/2016
- seduta del __________ giugno 2016)".
Tuttavia, un esame di questa misura di protezione
istituita nei confronti dell'assicurata avrebbe permesso alla Cassa di approfondire
lo status psichico della ricorrente alla base dello sperpero di quasi tutto il
suo secondo pilastro avvenuto in un brevissimo periodo. L'amministrazione non
ha perciò accertato se la richiedente era capace di discernimento e quindi se
era consapevole e aveva la volontà, effettuando acquisti superiori al suo
tenore di vita, di ridurre la sostanza in modo dispendioso (STF 9C_934/2009 del
28.
aprile 2010, consid. 5.4; sentenza del Tribunale cantonale di Basilea
Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 3.4).
Va inoltre ricordato che il consumo della
prestazione del 2° pilastro deve essere valutato come se fosse avvenuto
in un'unica volta per l'intero periodo in cui la ricorrente ha alienato la sua
sostanza. Trattandosi di un utilizzo di denaro che è stato effettuato in grandi
quantità e in poco tempo, talvolta anche lo stesso giorno, come risulta dagli
estratti del conto postale, non si può presumere che l'assicurata abbia riflettuto
ogni volta sul suo comportamento dispendioso. Di conseguenza, si deve considerare
che l'alienazione di beni non è avvenuta in singoli atti, ciascuno accompagnato
da una nuova decisione di volontà. Al contrario, occorre adottare una volontà
comune che copre l’intera fase, relativamente breve, dell'utilizzo regolare, ma
eccessivo, di beni. I diversi atti di impiego di denaro e di beni devono essere
quindi intesi e trattati come un'azione unica.
Allo stesso modo va valutata la consapevolezza e la volontà della
ricorrente in quei frangenti e quindi una sola volta (citata STF 9C_934/2009,
consid. 5.2).
Infine, la circostanza che dai documenti presentati
alla Cassa di compensazione risulterebbe che la richiedente fosse capace di
discernimento, visto che in data 21 febbraio 2019 ha chiesto la
capitalizzazione parziale massima della pensione nella misura del 50%, è
indipendente dalla necessità di verificare se i requisiti di ragione, consapevolezza
e determinazione fossero concretamente presenti al momento dell'alienazione
della sostanza.
Necessario è infatti che si valuti se,
consapevolmente e volutamente, l'interessata abbia sperperato la prestazione
capitalizzata di Fr. 145'198.- che il 29 agosto 2019 (doc. 1-125/ 125) l'__________
le ha comunicato che avrebbe riscosso, come pure il capitale di Fr. 130'000.-
accreditatole il 24 luglio 2019 sul conto presso la Banca __________ (IBAN __________)
(doc. IV/1 pag. 4).
È pertanto necessario sapere se l'assicurata fosse
in grado di capire che stava riducendo la sua sostanza, ma non che fosse a
conoscenza della possibile qualifica, dal profilo delle prestazioni
complementari, quale atto di rinuncia e che l'abbia comunque accettata (citata STF
9C_934/2009, consid. 5.1).
2.17
Da quanto
precede discende che senza prima avere esaminato la capacità di discernimento
della ricorrente esistente al momento in cui ha sperperato il suo capitale, non
è possibile computarle alcuna sostanza come se la rinuncia non fosse avvenuta
(art. 11a cpv. 2 LPC).
A questo stadio, dunque, l'alienazione della sostanza effettuata
dalla ricorrente, soprattutto a fine anno 2019, non può ancora essere considerata
come una rinuncia di sostanza per dispendio ingiustificato di
capitali ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, a motivo che, per la maggior
parte di questo consumo, essa non ha apportato la prova di avere ricevuto una
controprestazione adeguata né di essere stata obbligata giuridicamente ad agire
in tal senso.
Infatti, in presenza di una diagnosi psichiatrica di shopping
compulsivo e dell'esistenza, sin dal 2016, di una curatela di rappresentanza
con amministrazione di beni proprio per questi problemi psichici, e meglio per
uno stato depressivo cronico con shopping compulsivo compensatorio, la
fattispecie non è stata ciò nonostante sufficientemente acclarata. Invero, malgrado
la presenza di questi importanti indizi, la Cassa cantonale di compensazione non
ha esaminato la capacità di discernimento della ricorrente nei confronti della
riduzione della sostanza che ha commesso.
Pertanto, gli atti devono tornare all'amministrazione per ulteriori
accertamenti e quindi per chiarire quale fosse la capacità di discernimento e
di agire della ricorrente nel periodo in cui ha consumato quasi interamente la
sua sostanza (sentenza del Tribunale cantonale di Basilea
Campagna 745 21 322 / 127 del 2 giugno 2022, consid. 6.1), ovvero se fosse
consapevole del suo agire e intendesse dunque proprio ridurre il suo patrimonio.
Benché vincente in causa, alla ricorrente non vanno rimborsate
delle ripetibili non essendo patrocinata (art. 61 lett. g LPGA) e nemmeno vanno
prelevate delle spese giacché, portando il ricorso
sul diritto alle prestazioni complementari, non sono state previste dal
legislatore (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché effettui
ulteriori accertamenti sulla capacità di discernimento della ricorrente nel
senso dei considerandi e si pronunci nuovamente sul suo diritto alle
prestazioni complementari.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti