33.2024.1
Il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e di cui si può disporre liberamente devono essere conteggiati come redditi vale solo in caso di rinuncia.Se pignoramento dello stipendio o di rendite,si deve considerare nei redditi anche la parte pignorata (=l'intero reddito teorico)
11 aprile 2024Italiano51 min
previdenza professionale spettante a RI 2 e le indennità di disoccupazione riconosciute
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.1
33.2024.2
TB
Lugano
11 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2023 di
1. RI 1
2. RI
2
contro
la decisione su opposizione del 1°
novembre 2023 emanata da
Ausgleichskasse
des Kantons Bern - Abteilung Ergänzungsleistungen, 3007 Berna
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 2, nato nel 1985 e beneficiario
di indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità dal 28 marzo al 25
settembre 2022 nell'ambito di provvedimenti di integrazione professionale (doc.
5-1/9), il 23 agosto 2022 (doc. 1) ha richiesto le prestazioni complementari,
che la Cassa di compensazione del Canton Berna, stante un'eccedenza di redditi,
gli ha rifiutato con decisione del 28 ottobre 2022 (doc. 9) per il periodo dal
1° aprile al 30 settembre 2022.
1.2. Il 1° maggio 2023 (doc. 11) RI 2,
beneficiario di una rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2022 (doc.
14), ha ripostulato le prestazioni complementari e con tre distinte decisioni emesse
il 6 ottobre 2023 (doc. A6) l'amministrazione gliele ha rifiutate per il mese
di settembre 2022 (doc. 26), da ottobre a dicembre 2022 (doc. 27-5/8), per
gennaio 2023 (doc. 27-6/8) e da febbraio a giugno 2023 (doc. 27-7/8), nonché
per il mese di luglio 2023 (doc. 28), poiché i redditi computabili superavano
le spese riconosciute.
1.3. I coniugi RI 2 e RI 1 si sono
opposti l'11ottobre 2023 (doc. A1) al rifiuto delle prestazioni per il periodo
dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023, contestando il computo dell'intera
rendita di invalidità della previdenza professionale, delle indennità di
disoccupazione e di malattia, siccome queste prestazioni erano parzialmente
pignorate (doc. A4). Non potendo quindi essi disporne liberamente, secondo
quanto previsto dalla STF P 68/06 del 7 agosto 2008 non rientrerebbero dunque per
intero nei redditi computabili ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC, ma solo nella
misura del minimo esistenziale di cui disponevano.
1.4. Con decisione su opposizione del 1°
novembre 2023 (doc. A2) la Cassa di compensazione del Canton Berna ha respinto
l'opposizione e confermato le decisioni formali. Essa ha ricordato che le
rendite sono computate come reddito (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC) e che il
calcolo delle PC non si basa sulla rendita versata, ma sull'effettivo diritto
alla rendita. Il pignoramento non influisce sul diritto alla rendita in quanto
tale, ma serve a pagare i debiti. Ciò è irrilevante ai fini del calcolo delle
PC. Pertanto, per il calcolo delle PC l'amministrazione ha correttamente
computato l'intero reddito, comprese le parti pignorate.
1.5. Il 27 novembre 2023 (doc. I) RI 1
si è rivolto al Tribunale amministrativo del Canton Berna - Sezione delle
assicurazioni sociali (inc. 200 23 848 EL) contestando il mancato
riconoscimento da parte della Cassa di compensazione del pignoramento a cui dal
2021 sono soggette le rendite del nucleo familiare, perciò la reale ed
effettiva disponibilità finanziaria della famiglia è ridotta al minimo vitale.
Per il ricorrente, il considerando 7.2 della STF P 68/06 del 7 agosto 2008
(doc. A5) definisce cosa si deve intendere per redditi computabili e meglio
soltanto l'effettiva disponibilità finanziaria al momento della richiesta di
PC. Nel loro caso, era ridotta al minimo vitale e quindi non andava computata
la parte pignorata che non era gestita dai coniugi, ma dal competente Ufficio
di esecuzione.
Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale che il diritto alle
PC sia rivisto tenuto conto della citata giurisprudenza e che non gli siano
addebitati dei costi stante la precaria situazione finanziaria.
1.6. Il 1° dicembre 2023 (doc. II) il
Tribunale amministrativo del Canton Berna non è entrato nel merito della
richiesta del ricorrente di assistenza giudiziaria stante la gratuità della
procedura ricorsuale prevista dall'art. 61 lett. fbis LPGA.
1.7. Nella risposta di causa del 5
gennaio 2024 (doc. III) la Cassa di compensazione del Canton Berna - Servizio
prestazioni complementari ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
È pacifico che una parte delle entrate del ricorrente e del
coniuge è pignorata. L'amministrazione ha ribadito che, tuttavia, il calcolo
delle prestazioni complementari non si basa sulla rendita erogata, ma sull'effettivo
diritto alla rendita. Il pignoramento non influisce sul diritto alla rendita in
quanto tale, ma serve a pagare i debiti. Ciò è irrilevante ai fini del calcolo
delle PC.
Riguardo alla STF P 68/06 del 7 agosto 2008, secondo cui devono
essere computati soltanto i redditi effettivamente disponibili rispettivamente
la sostanza di cui la persona assicurata può legalmente disporre senza
restrizioni, la Cassa ha osservato che il ricorrente ignora il fatto che le parti
di reddito pignorate non gli vengono versate, ma vanno direttamente all'Ufficio
di esecuzione per il pagamento dei suoi debiti. In questo senso, le parti del
reddito pignorate sono utilizzate a favore del ricorrente.
Se le rendite pignorate non venissero considerate nel reddito, le
conseguenti perdite di reddito dovrebbero essere coperte con una PC più elevata.
L'assicurato riceverebbe quindi delle PC che non verrebbero utilizzate per
coprire il fabbisogno vitale, ma solo per pagare i debiti. Ciò porterebbe a
privilegiare i beneficiari di PC con reddito pignorato rispetto ai beneficiari
di PC che estinguono i loro debiti senza pignoramento, perché l'importo
utilizzato per estinguere i debiti non verrebbe conteggiato come spesa
riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC e quindi farebbe aumentare le
prestazioni complementari.
Di conseguenza, dal profilo del diritto delle PC, è irrilevante
che una parte del reddito venga o meno pignorata.
1.8. Con decisione incidentale del 10
gennaio 2024 (doc. V) il Tribunale amministrativo del Canton Berna ha accertato
la sua incompetenza territoriale giusta l'art. 58 cpv. 1 LPGA, poiché nel
luglio 2023 gli interessati si sono trasferiti in Ticino.
1.9. Ricevuti per competenza territoriale
il 15 gennaio 2024 gli atti fin qui esposti, il giudice delegato del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Ticino ha interpellato il 16 gennaio 2024 (doc.
VI) la Cassa di compensazione, l'assicurato e il ricorrente per sapere se era
loro intenzione ricorrere al Tribunale federale contro la decisione incidentale
del Tribunale del Canton Berna e per chiarire il ruolo degli ultimi due nella
vertenza (rubricata ora 33.2024.1+2).
1.10. Il 26 gennaio 2024 (doc. VII) RI 1 e
RI 2 hanno informato il TCA di non contestarne la competenza e di ricorrere
entrambi contro il provvedimento della Cassa, la quale ha pure riconosciuto la
competenza dello scrivente Tribunale per dirimere la controversia (doc. IX).
1.11. Richiamato dalla Cassa di
compensazione l'intero incarto (doc. X), il 7 febbraio 2024 (doc. XI) il
giudice delegato del TCA ha trasmesso alle parti la risposta di causa.
Il 13 febbraio 2024 (doc. XII) i ricorrenti hanno rilevato che la
Cassa di compensazione ha computato dei redditi troppo elevati per determinare
il loro diritto alle PC dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023. A loro dire, la
STF P 68/06 del 7 agosto 2008 ha stabilito che il "reddito calcolabile (anrechbare Einnhame) deve corrispondere, alla reale
disponibilità finanziaria dell'interessato al momento dell'inoltro della
domanda di prestazioni complementari.". Pertanto, poiché nel
periodo in questione essi vivevano con il "Minimo
Esistenziale, che variava da 3'900.- a 4'200.- Fr, che a nostro avviso,
rappresenta proprio la reale disponibilità finanziaria", doveva
essere presa in considerazione soltanto questa disponibilità.
Inoltre, i ricorrenti hanno contestato l'affermazione della Cassa
secondo cui con le PC ricevute l'assicurato potrebbe pagare i propri debiti,
poiché nel momento in cui sarebbero loro riconosciute le prestazioni
complementari, a RI 2 sarebbe subito pignorata la rendita del secondo pilastro.
Quindi i debiti continuerebbero ad essere pagati con i soldi privati di quest'ultimo
e non con le prestazioni complementari, che invece li aiuterebbero a far fronte
alla pigione e ad altre spese.
Il 19 febbraio 2024 (doc. XIII) l'amministrazione ha comunicato al
TCA di rinviare integralmente alla risposta sua di causa.
1.12. Le parti non si sono ulteriormente
pronunciate sulle rispettive prese di posizione (docc. XIV e XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La competenza per territorio della
scrivente Corte è data dall'art. 58 cpv. 1 LPGA ("È competente il tribunale
delle assicurazioni del Cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel
momento in cui interpone ricorso."), ritenuto come dal 1°
agosto 2023 RI 2 ("assicurato") e RI 1 ("terzo")
sono domiciliati a __________, frazione di __________ (doc. 29).
Anche la legittimazione a ricorrere di RI 2 e di RI 1 è pacifica,
essendo entrambi toccati dalla decisione su opposizione e avendo entrambi un
interesse degno di protezione al suo annullamento (art. 59 LPGA): il primo, in
qualità di avente diritto alle prestazioni complementari in virtù dell'art. 4
cpv. 1 lett. c LPC e il secondo, quale coniuge, poiché conformemente all'art. 9
cpv. 2 LPC è considerato nel calcolo del diritto alle PC dell'avente diritto.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è la verifica
della correttezza della decisione su opposizione del 1° novembre 2023 (doc. A2)
con cui la Cassa di compensazione del Canton Berna ha respinto la domanda di
prestazioni complementari di RI 2, ritenendo che i suoi redditi, unitamente a
quelli del coniuge, superavano le loro spese riconosciute.
2.3. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.
112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle
lettere a e b.
Per l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese
riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi sono sommati.
Fra i redditi computabili, vi sono le rendite, le pensioni e le
altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11
cpv. 1 lett. d LPC).
Fatti
I ricorrenti hanno contestato che la Cassa di
compensazione ha computato fra i loro redditi, per intero, la rendita della
previdenza professionale spettante a RI 2 e le indennità di disoccupazione riconosciute
a RI 1 anziché soltanto la parte che è stata loro effettivamente versata.
Infatti, una parte di queste prestazioni è stata pignorata dall'Ufficio di
esecuzione di __________ e quindi essi non hanno potuto disporre liberamente
dell'intero importo delle prestazioni sociali loro spettante, ma unicamente di
quanto rimaneva a loro disposizione dopo il calcolo del minimo vitale (doc.
A4).
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli
importi relativi ai redditi computabili (entrate, "Einnahmen")
dei ricorrenti considerati nella decisione impugnata siano corretti, mentre le
spese riconosciute (uscite, "Ausgaben") non sono contestate.
2.5. Alla presa in
considerazione, nelle decisioni del 6 ottobre 2023, dei redditi teorici del
richiedente e del suo coniuge, questi hanno invocato la STF P 68/06 del
7 agosto 2008, sostenendo che per "redditi determinanti" di
cui all'art. 3c cpv. 1 vLPC vanno considerati unicamente i redditi effettivi
che sono disponibili al momento dell'inoltro della richiesta di prestazioni
complementari.
Nella decisione su opposizione del 1° novembre 2023
(doc. A2), con cui ha respinto l'opposizione, la Cassa di compensazione ha
confermato i valori esposti nelle sue decisioni e si è così pronunciata sul
computo dei redditi:
" Bei der Berechnung
der EL ist jedoch nicht auf die ausgezahlte Rente abzustellen, sondern auf den
tatsächlichen Rentenanspruch. Die Pfändung berührt nicht den Rentenanspruch als
solchen, sondern dient der Bezahlung von Schulden. Dies ist für die Berechnung
der EL unbeachtlich.2 Daher haben wir korrekterweise das gesamte
Einkommen (inkl. gepfändetem Anteil) bei der Berechnung der EL berücksichtigt.
2 Vgl. Entscheid des
Versicherungsgerichts des
Kantons St. Gallen EL/2007/44 + EL/2009/42 vom 19. Mai 2010, E. 4.1".
Con il ricorso i richiedenti le PC hanno rinviato al considerando
7.2 della citata giurisprudenza, che ha definito e precisato cosa si intende
per "redditi determinanti" e nella risposta di causa la Cassa
di compensazione ha preso posizione come segue:
" 2.2. (...) Als Einnahmen sind u. a. auch Renten anrechenbar (Art. 11
Abs. 1 lit. d ELG).
Unbestrittenermassen wird ein Teil der Einkünfte
des Beschwerdeführers und seines Ehepartners gepfändet. Bei der Berechnung der
EL ist nicht auf die ausgezahlte Rente abzustellen, sondern auf den
tatsächlichen Rentenanspruch. Die Pfändung berührt nicht den Rentenanspruch als
solchen, sondern dient der Bezahlung von Schulden. Dies ist für die Berechnung
der EL unbeachtlich (vgl. Entscheid des Versicherungs-gerichts des Kantons St.
Gallen EL/2007/44 + EL/2009/42 vom 19. Mai 2010, E. 4.1).
Der Beschwerdeführer stützt sein Argument, dass
wir die gepfändeten Einnahmen nicht anrechnen dürfen, auf das Urteil des Bundesgerichts
P 68/06 vom 7. August 2022. In diesem Urteil führte das Bundesgericht unter
anderem aus, dass "nur tatsächlich vereinnahmtes Einkommen" bzw.
"der versicherten Person rechtlich ungeschmälert zur Verfügung stehendes
Vermögen" angerechnet werden darf. Der Beschwerdeführer verkennt, dass ihm
die gepfändeten Einkommensanteile zwar nicht ausbezahlt werden, jedoch zur
Begleichung seiner Schulden direkt an das Betreibungsamt gehen. Insofern werden
die gepfändeten Einkommensteile zu Gunsten des Beschwerdeführers verwendet.
Würde man die gepfändete Rente nicht beim
Einkommen anrechnen, müsste man den dadurch resultierenden Einnahmeausfall
durch höhere EL decken. Die versicherte Person würde dadurch EL erhalten,
welche nicht zur Deckung der Lebensbedürfnisse, sondern einzig zur
Schuldentilgung bestimmt wäre. Dies würde zu einer Bevorzugung von
EL-Beziehenden mit gepfändetem Einkommen gegenüber denjenigen EL-Beziehenden
führen, welche ihre Schulden ohne Pfändung tilgen, weil der zur Schuldentilgung
dienende Betrag hier nicht als anerkannte Ausgabe nach Art. 10 ELG angerechnet
und somit die EL erhöhen würde. Entsprechend ist es aus EL-rechtlicher Sicht
unbeachtlich, ob ein Teil des Einkommens gepfändet wird oder nicht (vgl. Urteil
des II. Sozial-versicherungsgerichtshof des Kantons Freiburg 608 2015 147 vom
14. April 2016, Erwägung 4b).
Folglich ist entgegen den Ausführungen des Beschwerdeführers
zu Recht das gesamte Einkommen bei der Berechnung der EL berücksichtigt worden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
bei der EL-Berechnung des Beschwerdeführers korrekterweise das Einkommen
inklusive den gepfändeten Anteilen berücksichtigt wurde. Der Einspracheentscheid
vom 1. November 2023 erging folglich zu Recht.".
2.6. Con STFA P 55/04 dell'11 luglio 2005,
l'allora Tribunale federale delle assicurazioni sociali (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale) ha giudicato il caso di un assicurato, beneficiario di una
rendita di invalidità, che prima di diventare invalido ha acquistato un immobile
e ha contratto un debito ipotecario. A tal fine, egli ha stipulato, tra l'altro,
un'assicurazione pensionistica in caso di invalidità presso un'assicurazione privata
sulla vita e l'ha data in pegno alla banca creditrice ipotecaria. Con il
realizzarsi di un caso di invalidità, l'assicuratore sulla vita ha versato alla
banca la rendita concordata. Come previsto nel contratto di pegno, i pagamenti
sono stati effettuati direttamente alla banca, che li ha utilizzati per coprire
gli interessi ipotecari dovuti dall'assicurato.
Litigiosa era la questione se, costituendo in pegno a favore della
banca che gli aveva concesso un credito ipotecario prima che si verificasse l'evento
assicurato, i suoi crediti derivanti dalla polizza di assicurazione sulla vita,
l'assicurato avesse rinunciato alla sua sostanza e ai suoi redditi (cfr.
consid. 4).
L'Alta Corte ha quindi ricordato il principio giurisprudenziale
del computo dei redditi effettivamente e liberamente disponibili:
" 4.1 Es gilt der Grundsatz, dass bei der
Anspruchsberechnung nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene
Vermögenswerte zu berücksichtigen sind, über die der Leistungsansprecher
ungeschmälert verfügen kann (vgl. BGE 122 V 24 Erw.
5a). Anderseits findet dieser Grundsatz dort eine Einschränkung, wo der
Versicherte ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung auf
Vermögen verzichtet hat, wo er einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und
Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. seine Rechte
nicht durchsetzt, oder wo der Ansprecher aus von ihm zu verantwortenden Gründen
von der Ausübung einer möglichen und zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht
(vgl. BGE 117 V 289 Erw.
2a, zum Ganzen: BGE 115 V 353 f.
Erw. 5c). Die Rechtsprechung hat das Vorliegen des Verzichtstatbestandes stets
allein davon abhängig gemacht, ob eine Vermögenshingabe ohne rechtliche
Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung erfolgt war (vgl. BGE 121 V 205 Erw.
4 mit Hinweisen).".
La Cassa di compensazione ha computato fra i redditi dell'assicurato
la rendita di invalidità di Fr. 16'815,20 annui versata dall'assicurazione
sulla vita, mentre a dire di quest'ultimo solo il valore di riscatto della
polizza assicurativa doveva essere computata come sostanza (cfr. consid. 4.2).
Occorreva quindi verificare se la rendita, nonostante fosse stata data
in pegno, per l'esame del diritto alle prestazioni complementari dovesse essere
computata come reddito (cfr. consid. 4.3).
Al considerando 4.3.1 il TFA ha evidenziato che con la messa in
pegno della polizza assicurativa l'assicurato non ha rinunciato alle
prestazioni, ma si è unicamente obbligato a utilizzarle a favore della
creditrice ipotecaria. Egli ha ricevuto una controprestazione. La banca gli ha
concesso un prestito. Inoltre, gli importi versati alla banca sono stati accreditati
sugli interessi ipotecari e su eventuali altri oneri. Tali spese sarebbero
state sostenute anche senza il pignoramento della polizza. Secondo l'art. 3b
cpv. 3 lett. b vLPC (attuale art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), gli interessi
ipotecari costituiscono una spesa riconosciuta. I Fr. 16'815.- non devono
pertanto essere inclusi nel calcolo del diritto alle PC come rinuncia di
sostanza.
Ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC le rendite, le pensioni
e le altre prestazioni periodiche sono, di principio, incluse nei redditi
determinanti. L'Alta Corte ha concluso che nel caso giudicato non era
necessario discostarsi da tale principio. Anche se le rendite dell'assicurazione
sulla vita sono versate direttamente alla banca a seguito della costituzione in
pegno, esse fanno parte del reddito effettivamente percepito. Esse vanno
infatti a vantaggio dell'assicurato nella misura in cui coprono gli interessi
ipotecari. Questi, a loro volta, devono essere conteggiati come spese fino al
limite massimo di cui all'art. 3b cpv. 3 lett. b vLPC (cfr. consid. 4.3.2).
Nella STF P 68/06 del 7 agosto 2008, pubblicata in SVR 2009 EL Nr.
3, l'Alta Corte si è pronunciata sul caso di un assicurato che dal 1996
riceveva una rendita intera di invalidità e nel 2002 ha richiesto le
prestazioni complementari. Egli ha dichiarato di percepire anche una rendita di
invalidità dalla Cassa pensioni e la Cassa di compensazione, per il calcolo del
diritto alle prestazioni complementari, ha computato il reddito da lavoro, così
pure la rendita di invalidità dell'AI e della LPP. Nel 2005 la Cassa di
compensazione è venuta a sapere che nel 2004 l'assicuratore infortuni ha
riconosciuto all'assicurato, a far data dal 1997, una rendita di invalidità del
70% e un'indennità per menomazione dell'integrità pure del 70% e ha quindi
ricalcolato il diritto alle PC dal 2002, chiedendo all'interessato la
restituzione di Fr. 9'972.- di prestazioni complementari ordinarie e Fr. 8'134.-
di prestazioni complementari straordinarie. L'istituto di previdenza ha
ricalcolato la rendita di invalidità e l'ha ridotta a seguito della cessazione
della rendita per figli, chiedendo in restituzione all'assicurato le rendite
per figli pagate in eccesso. La Cassa pensioni ha pure informato l'assicurato
che non avrebbe versato altre rendite fino a quando non avesse rimborsato l'importo
richiesto. Nel 2005 l'assicurato ha informato la Cassa di compensazione che l'istituto
di previdenza aveva rinunciato a metà del suo credito e che l'importo rimanente
sarebbe stato rimborsato compensandolo con la rendita. La Cassa pensioni ha
convertito la restante richiesta di rimborso in un prestito e dal 1° settembre
2004 non ha più versato una rendita. Non v'era quindi più alcuna richiesta di
rimborso e le PC potevano continuare ad essere versate dal 1° marzo 2005. La
Cassa di compensazione ha effettuato un nuovo ricalcolo al 1° marzo 2002, determinando
un'eccedenza di reddito tenendo conto del reddito da lavoro computabile, delle
rendite dell'assicuratore infortuni, dell'assicurazione invalidità e dell'istituto
di previdenza. Per quanto riguarda il computo della rendita ridotta e non
versata della Cassa pensioni, ha affermato che il rimborso dei debiti e il
pagamento degli interessi sui debiti non sono spese riconosciute, per cui la
"rendita coordinata della Cassa pensioni" deve essere considerata
come un reddito. In caso contrario, le prestazioni complementari verrebbero
utilizzate in modo improprio, consentendo di percepire due volte la rendita della
Cassa pensioni. Poiché l'assicurato aveva acconsentito, senza alcun obbligo
legale, a non incassare la rendita corrente, v'era anche una rinuncia al
reddito.
Quest'ultimo si è rivolto all'Alta Corte, la quale ha verificato il
diritto della Cassa di compensazione di chiedere in restituzione le PC versate
e di interromperle dal 1° marzo 2005 stante un'eccedenza di reddito derivante
in particolare dalla compensazione, e non dal pagamento, della rendita ridotta della
Cassa pensioni (cfr. consid. 4).
Al considerando 5.1 il Tribunale federale ha esaminato cosa si
intende per "determinanti" ("anrechenbar") ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 LPC in vigore fino al 2007 (attuale "computabili"
giusta l'art. 11c cpv. 1 LPC) riassumendo la giurisprudenza sviluppata dal
Tribunale federale delle assicurazioni sui vari tipi di reddito giusta l'art. 3
cpv. 1 LPC (nella versione in vigore fino al 1997) e ha concluso che sono computabili
solo i redditi effettivamente percepiti dal richiedente le PC e di cui può
legalmente disporre senza restrizioni al momento della richiesta delle PC.
Questa nozione di "redditi determinanti" è anche in linea con il
principio secondo cui non vi è alcun controllo dello stile di vita nel
determinare il diritto alle prestazioni complementari:
" (…) Aus der Rechtsprechung zu den
verschiedenen Einkommensarten von Art. 3 Abs. 1
ELG (in der bis
31. Dezember 1997 geltenden Fassung) ergibt sich, dass das Eidgenössische
Versicherungsgericht nur jene Einnahmen als anrechenbar erachtete, welche die
EL-beanspruchende Person tatsächlich erhalten hat und über welche sie im
Zeitpunkt der EL-Beanspruchung in rechtlich ungeschmälerter Weise verfügen
kann. Nachdem das Eidgenössische Versicherungsgericht mit Urteil P 10/99 vom
27. Januar 2000 entschieden hat, dass die Materialien und Rechtsprechung zum
bis 31. Dezember 1997 in Kraft gewesenen Art. 3 Abs. 1
lit. c ELG auch
für den seit 1. Januar 1998 geltenden Art. 3c Abs. 1
lit. d ELG relevant
bleiben, da die beiden Normen übereinstimmen, ist davon auszugehen, dass zum
Begriff der Anrechenbarkeit die bisherige Rechtsprechung weiterzuführen ist.
Diese Auffassung von "anrechenbaren Einnahmen" steht auch in Einklang
mit dem Grundsatz, wonach bei der Ermittlung des Anspruchs auf
Ergänzungsleistungen keine Lebensführungskontrolle stattfindet (BGE 115 V 352 E. 5d S. 355).".
Da quanto precede il TF ha deciso, al considerando 5.2, che l'art.
3c cpv. 1 lett. d vLPC non era applicabile. Questo era dovuto al fatto che la
rendita compensata dall'istituto di previdenza non era entrata nella sfera di
controllo del ricorrente, il quale nel momento determinante non aveva potuto
disporne liberamente e legalmente senza limitazioni. Ciò valeva in particolare
per l'importo che l'istituto di previdenza poteva far valere in tribunale (cfr.
consid. 6). Nella misura in cui gli si doveva contestare il proprio consenso al
rimborso sulla base del contratto di prestito, tale questione doveva essere
esaminata nel quadro dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (rinuncia) (cfr. consid.
7). Il riferimento del tribunale di primo grado al pignoramento del salario non
cambiava questa conclusione. Da un lato, infatti, il pignoramento nell'ambito
della legge sull'esecuzione e fallimenti è limitato a un anno (art. 93 cpv. 2 LEF),
a differenza della qui contestata compensazione prevista dal contratto di
prestito. Dall'altro, a differenza di quanto avvenuto nel caso in esame,
vengono pignorati solo i redditi che superano il minimo vitale del debitore
(art. 93 cpv. 1 LEF). Così avviene nel settore delle assicurazioni sociali, in
cui la compensazione è ammessa solo se viene garantito il minimo vitale
previsto in ambito esecutivo (cfr. consid. 6.1).
Sempre il 7 agosto 2008 la nostra Massima Istanza ha reso la STF P 2/07, pubblicata in SVR 2009 EL Nr. 4, in cui il ricorrente riceveva una
rendita intera di invalidità e una rendita annua per perdita di guadagno da
parte dell'assicurazione sulla vita. Nel 1995 l'assicurato ha dato in pegno
questa polizza alla banca a garanzia dei suoi crediti personali e
professionali. Fallita la sua società e dopo che la vendita all'asta degli
immobili garantiti dalla polizza pignorata non ha coperto i crediti della
banca, rimaneva un debito residuo di oltre Fr. 100'000.-. La banca ha quindi successivamente
fatto valere il proprio diritto di pegno e ha incassato la rendita corrente per
perdita di guadagno. Per determinare il diritto alle prestazioni complementari,
la Cassa di compensazione e il Tribunale cantonale hanno preso in
considerazione la rendita per perdita di guadagno come reddito determinante
(cfr. consid. 4.1).
Per il ricorrente, le prestazioni complementari sono destinate a
coprire adeguatamente il fabbisogno vitale, motivo per cui si deve tenere conto
solo dei redditi di cui dispone effettivamente (cfr. consid. 4.2).
Al considerando 5.2 il Tribunale federale ha esposto la stessa giurisprudenza
e le medesime conclusioni della P 68/06 riguardo alla nozione di
"determinanti" ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 vLPC ("computabili"
secondo l'attuale l'art. 11 cpv. 1 LPC).
Nel concretizzare questi principi, al considerando 5.3 l'Alta
Corte ha ricordato che nel 1995, prima di diventare invalido, il ricorrente ha
dato in pegno la sua polizza di assicurazione sulla vita a una banca per
garantire il prestito bancario concesso nei suoi confronti e della sua società.
Dopo il fallimento della SA, il ricorrente è diventato invalido. L'assicuratore
sulla vita, che era di conseguenza tenuto a versare le prestazioni, sulla base
del contratto di pegno ha pagato la rendita alla banca, i cui crediti erano
rimasti scoperti, rendita che era diventata esigibile poiché il ricorrente era divenuto
invalido e percepiva una rendita di invalidità completa. La banca ha compensato
i versamenti dell'assicuratore con il debito residuo della società.
Pertanto, nel momento in cui ha richiesto le prestazioni
complementari, il ricorrente non aveva alcuna possibilità giuridica di impedire
la realizzazione del diritto di pegno. Poiché, quindi, egli non ha né
riscosso effettivamente la rendita per perdita di guadagno né ha potuto
disporne legalmente, questa rendita non gli doveva essere computata come reddito
determinante ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC. Un risultato diverso
sarebbe stato possibile solo se gli si fosse imputata una rinuncia ai sensi
dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (cfr. consid. 6).
La nostra Massima Istanza ha infine precisato che questo caso non
era paragonabile alla STF P 55/04 dell'11 luglio 2005. È vero che anche in
quell'evenienza si trattava di redditi derivanti da una polizza di
assicurazione sulla vita data in pegno. Tuttavia, il pegno era stato costituito
al fine di garantire un'ipoteca su un immobile che, al momento delle
prestazioni complementari controverse, era utilizzato dal ricorrente a scopo
abitativo, cosicché questi redditi coprivano le spese da prendere in
considerazione ai sensi dell'art. 3b cpv. 1 lett. b vLPC.
La nozione di "redditi computabili" è stata pure ripresa
nella STF 9C_533/2009 del 16 ottobre 2009, in cui era incontestato che l'istituto
di previdenza aveva versato al convenuto prestazioni in eccesso per quasi Fr.
50'000.-. In una compensazione, la Cassa pensioni ha versato all'assicurato la
rendita della previdenza professionale con un importo ridotto di 482 franchi al
mese (su 1000 franchi). Contestata era la correttezza della decisione di computargli
a titolo di reddito per il calcolo della prestazione complementare l'importo
trattenuto dall'istituto di previdenza, in quanto l'accettazione di una compensazione
non autorizzata comporterebbe una rinuncia al reddito (cfr. consid. 1.1).
Al considerando 1.3 la Massima Istanza ha ricordato che solo i
redditi che l'assicurato ha effettivamente percepito e di cui può disporre in
modo legale senza restrizioni al momento della richiesta di prestazioni
complementari sono computabili ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
lett. d LPC. Ciò non è il caso per la parte della rendita della previdenza
professionale che viene trattenuta per una compensazione ("Im Rahmen von Art. 11 Abs. 1 lit. d
ELG anrechenbar sind nur Einnahmen, welche die versicherte Person
tatsächlich erhalten hat und über welche sie im Zeitpunkt der Beanspruchung von
Ergänzungsleistungen in rechtlich ungeschmälerter Weise verfügen kann (SVR 2009
EL Nr. 3 S. 9 E. 5.1, P 68/06, vgl. dazu SZS 2009 S. 155 ff.; SVR 2009 EL Nr. 4
S. 14 E. 5.2, P 2/07). Dies ist mit Bezug auf den verrechnungs-weise
einbehaltenen Teil der Rente aus beruflicher Vorsorge nicht der Fall. Zu prüfen
ist daher allein die Rechtsfrage (Art. 95 BGG), ob es
sich dabei um Verzichtseinkommen im Sinne von Art. 11
Abs. 1 lit. g ELG handelt, weil die Verrechnung unzulässig in das
Existenzminimum eingreift und sie deswegen nicht gerichtlich durchsetzbar wäre
(Art. 125 Ziff. 2 OR; BGE 128 V 50 E. 4a S. 53; SVR 2009 EL Nr. 3 S. 10 E. 6,
P 68/06).").
Nella STF 9C_59/2011 del 12 maggio 2011 il Tribunale federale ha
riassunto i principi stabiliti nelle sentenze esposte in precedenza:
" 5.1 Ergänzungsleistungen bezwecken die
Deckung der laufenden Bedürfnisse, weshalb bei der Anspruchsberechnung nur
tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und vorhandene Vermögenswerte berücksichtigt
werden dürfen, über die der Leistungsansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 127 V 248 E.
4a S. 249). So gelten Leistungen aus einem Verpfründungs- oder ähnlichen
Vertrag nur soweit als anrechenbare Einnahmen, wie sie der EL-beanspruchenden
Person auch wirklich erbracht werden und ihr als Reinvermögen bzw. als
Kapitalertrag im Zeitpunkt der EL-Beanspruchung rechtlich ungeschmälert zur
Verfügung stehen. Dieser Grundsatz findet dort eine Einschränkung, wo die
versicherte Person einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte oder
Vermögenswerte hat, davon aber faktisch keinen Gebrauch macht (Urteil P 2/07 vom 7. August 2008 E. 5.2 mit Hinweisen). Die dargestellte
Betrachtungsweise steht im Einklang mit dem Grundsatz, wonach bei der
Ermittlung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen keine Lebensführungskontrolle
stattfindet (BGE 115 V 352 E.
5d S. 355). Im Urteil P 48/00 vom 20. August 2001 (E. 4b) erwog das Eidg.
Versicherungsgericht, die wenn auch sinnvolle, so doch weitergehende
freiwillige Vorsorge für das Alter liege nicht im Rahmen des mit der Gewährung
von Ergänzungsleistungen verfolgten Zwecks, da sie sich auf einen zukünftigen
Zeitpunkt bezieht.".
Così pure con la STF 9C_391/2012
dell'11 dicembre 2012:
" 1.
Die jährliche Ergänzungsleistung entspricht dem
Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen
(Art.
9 Abs. 1 ELG). Unter Letztere fallen
gemäss Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG Renten,
Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der
AHV und der IV. Da Ergänzungsleistungen die Deckung der laufenden
Lebensbedürfnisse bezwecken, dürfen nur tatsächlich vereinnahmte Einkünfte und
vorhandene Vermögenswerte berücksichtigt werden, über die der
Leistungsansprechende ungeschmälert verfügen kann; vorbehalten bleibt der
Tatbestand des Vermögensverzichts (BGE 127 V
248 E. 4a S. 249).".
Per un commento sulle prime tre sentenze federali citate, cfr. Thomas Flückiger, in: SZS 2009 pag. 155;
Marco Reichmuth, in: SZS 2008 pag.
566.
2.7. Per quanto concerne la
giurisprudenza cantonale, la Camera delle assicurazioni sociali del Canton
Ginevra ha giudicato il 20 aprile 2011 (ATAS/393/2011) il caso di un assicurato
canadese che ha contestato l'importo della rendita canadese che è stato preso
in considerazione. Egli ha ritenuto che la Cassa di compensazione avrebbe
dovuto considerare l'importo dopo deduzione dell'imposta alla fonte, mentre a
dire di quest'ultima la lista delle deduzioni non prevede il computo delle
imposte perciò è a giusto titolo che è stato ritenuto l'importo prima delle
imposte.
Ricordato che secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC sono computati
come reddito le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,
comprese le rendite dell'AVS e dell'AI, la Corte cantonale ha esposto quanto espresso
nella citata STF P 2/07:
" Dans un arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4,
p. 13, le Tribunal fédéral a résumé la jurisprudence rendue sur la notion de
Considerandi
«revenu déterminant» au sens de l'art. 3c al. 1 LPC de la manière suivante :
dans un arrêt P 18/69 du 22 octobre 1969, le Tribunal fédéral des assurances a
retenu qu'en matière de prestations complémentaires, il s'agissait des besoins
vitaux en cours (laufenden Lebensbedürfnisse), de sorte que seul le revenu
effectivement encaissé était déterminant. Selon l'arrêt P 41/69 du 2 juillet
1979, les prestations résultant d'un contrat d'entretien viager ou d'un contrat
analogue ne sont considérées comme des revenus déterminants que si elles ont
été effectivement fournies au bénéficiaire des prestations complémentaires.
Dans son arrêt P 1/76 du 10 mai 1976, le Tribunal fédéral a constaté que, selon
le sens univoque de l'art. 3 al. 1 let b LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 1997), est seul déterminant le patrimoine net et le revenu du
capital qui sont juridiquement effectivement à la disposition d'un assuré. A
teneur de l'arrêt P 12/80 du 9 juin 1982, seul le revenu effectivement
encaissé, respectivement la fortune qui est juridiquement effectivement à la
disposition de l'assuré est déterminant. Dans l'ATF 110 V 17, le Tribunal
fédéral a jugé que seuls les actifs que l'assuré possède effectivement et dont
il peut librement disposer sont considérés comme fortune déterminante. Au ZAK
1988.
p. 255, le Tribunal fédéral a considéré que les prestations
complémentaires ont pour but de couvrir les besoins courants, raison pour
laquelle seuls les revenus effectivement encaissés et les éléments de fortune
effectivement à la disposition de l'assuré, dont ce dernier peut intégralement
disposer doivent être pris en considération lors de la détermination du droit.
Ce principe ne trouve une limite que dans le cas où l'assuré dispose d'un droit
sur un revenu ou un élément de fortune particulier, mais que dans les faits il
n'en fait pas usage. Les principes précités ont été confirmés dans les ATF 115 V 352 consid. 5c, 121 v 204 consid. 4a, 122 V 19 consid. 5a, 127 V 368 consid.
5, ainsi que dans les arrêts publiés dans la revue « Pratique VSI » 1994 p. 214
consid. 3a et « Pratique VSI » 2001 p. 290 consid. 4b (arrêt P 2/07 du 7 août
2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13).
En résumé, seul le revenu effectif dont l'assuré
peut librement disposer au moment du calcul de la prestation complémentaire est
à prendre en considération en tant que revenu déterminant au sens de l'art. 3c
al. 1 LPC dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2007 (voir notamment
ATF non publié 9C_533/2009 consid. 1.3 et les réf. citées ; arrêt P 2/07 du 7
août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 4, p. 13).
Ainsi, à titre d'exemples, dans l'arrêt P 68/06
du 7 août 2008, publié sous SVR 2009, EL N° 3, p. 8, le Tribunal fédéral a
considéré que des rentes de la prévoyance professionnelle qui, en raison de
leur compensation avec des prétentions de l'institution de prévoyance ne sont
pas versées, ne constituent pas un revenu déterminant selon l'art. 3c al. 1
let. d LPC. La question du dessaisissement selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC se
pose le cas échéant. Dans l'arrêt P 2/07 du 7 août 2008, publié sous SVR 2009,
EL N° 4, p. 13, le Tribunal fédéral a rappelé que les rentes octroyées en vertu
d'une assurance-vie, laquelle a été mise en gage pour garantir un crédit, gage
qui a été réalisé, ne sont pas des revenus à prendre en considération selon les
art. 3 al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997) et 3c
al. 1 LPC (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Les principes des art. 3 al. 1 LPC (dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997) et 3c al. 1 LPC (dans la teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) ainsi que de l'art. 11 LPC (dans la teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2008) étant identiques, la jurisprudence
fédérale citée précédemment reste applicable sous l'empire du nouvel art. 11
LPC.".
Nel caso esaminato, vista l'imposta prelevata alla fonte in Canada,
il ricorrente ha effettivamente ricevuto una rendita annua ridotta. Secondo la
giurisprudenza esposta, per la Corte cantonale si dovevano prendere in
considerazione i redditi effettivamente percepiti dal ricorrente, ossia gli
importi della rendita dopo deduzione delle imposte alla fonte. Infatti, egli
poteva disporre liberamente soltanto di questi importi.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali del Canton
Friburgo si è pronunciato il 14 aprile 2016 (608 2015 147 pubblicata in FZR
2016.
pag. 234) sulla questione a sapere se una rendita del II pilastro doveva
essere considerata nei redditi computabili anche se era pignorata.
Il TCA ha ricordato al considerando 3a quali sono le spese
riconosciute dall'art. 10 LPC, rilevando che l'elenco delle spese riconosciute
dalla legge è esaustivo e non è possibile discostarsi, anche se ciò apparisse
giustificato nel singolo caso. Tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che
non sono elencate nell'art. 10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità,
i costi per la ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i
generi alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le
spese telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte) fanno quindi
parte del fabbisogno generale vitale. Il rimborso del debito e degli interessi passivi
rientra anch'esso nel fabbisogno generale vitale; questi rimborsi non possono
essere presi in considerazione come spese supplementari riconosciute, dato che la
lista delle spese riconosciute dalla legge deve essere considerata esaustiva.
Al considerando 3b i giudici friburghesi si sono chinati sulla tematica
a sapere se la rendita LPP pignorata doveva essere considerata come reddito
computabile. Dopo avere riassunto la nozione di redditi computabili definita
dalla STF P 68/06 del 7 agosto 2008, hanno affermato che la regola creata dalla
giurisprudenza sulla rinuncia al reddito (art. 11 cpv. 1 lett. g ELG), secondo
cui solo i redditi effettivamente percepiti e di cui si può disporre senza
restrizioni devono essere conteggiati come reddito, non si riferisce per contro
alla questione se si può disporre liberamente dei redditi, ma solo al tema se ci
sono dei redditi o se proprio a causa di una rinuncia non ve ne sono. Questa regola
non è pertanto atta a risolvere il problema del computo di uno stipendio
pignorato o di una rendita pignorata.
Se lo stipendio o la rendita sono pignorati dall'ufficio
esecuzioni, anche la parte pignorata deve essere considerata nel reddito
computabile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC. Se si rinunciasse a computare
come reddito un salario o una rendita pignorati in base al diritto esecutivo,
la riduzione delle entrate che ne deriva dovrebbe essere coperta da una
prestazione complementare corrispondentemente più elevata. L'assicurato
riceverebbe quindi una prestazione complementare, una parte della quale non
sarebbe destinata a coprire il fabbisogno vitale, ma a estinguere esclusivamente
i debiti. Ciò equivarrebbe a un trattamento preferenziale inammissibile nei
confronti degli assicurati che di propria iniziativa (cioè senza un relativo
pignoramento) utilizzano la loro prestazione complementare per estinguere i debiti,
poiché in questo caso il rimborso del debito non può essere preso in
considerazione come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC per il calcolo
del diritto alla prestazione complementare e quindi non può aumentare la
prestazione complementare. In altre parole, in questo modo si potrebbe ampliare
l'elenco esaustivo delle spese riconosciute. Il TCA ha pertanto concluso che la
rendita LPP di Fr. 108.- al mese doveva essere computata nei redditi della
ricorrente anche se era pignorata:
" Diese durch die Rechtsprechung zum Einnahmenverzicht (Art. 11 Abs. 1
lit. g ELG) geschaffene, Regel, dass nur tatsächlich
vereinnahmte Einkünfte, über die ungeschmälert verfügt werden kann, als Einnahmen
anzurechnen sind, bezieht sich hingegen nicht auf die Frage, ob über die
Verwendung der Einkünfte frei bestimmt werden kann, sondern nur auf die Frage,
ob Einkünfte zufliessen oder eben aufgrund eines Verzichtsverhaltens nicht
zufliessen. Deshalb ist diese Regel nicht geeignet, das Problem der Anrechnung
eines gepfändeten Lohns oder einer gepfändeten Rente zu lösen.
Werden der Lohn oder eine Rente durch das
Betreibungsamt gepfändet, so ist auch der gepfändete Anteil bei den
anrechenbaren Einnahmen im Sinne von Art. 11 Abs. 1 ELG zu berücksichtigen.
Dies aus den folgenden Gründen: Würde man auf die Anrechnung eines
betreibungsrechtlich gepfändeten Lohns oder einer betreibungsrechtlich
gepfändeten Rente als Einnahme verzichten, müsste der dadurch resultierende
Einnahmenausfall durch eine entsprechend höhere Ergänzungsleistung gedeckt
werden. Die versicherte Person erhielte so eine Ergänzungsleistung, von der ein
Teil nicht zur Deckung der Lebensbedürfnisse, sondern ausschliesslich dazu
bestimmt wäre, Schulden zu tilgen. Dies würde eine unzulässige Bevorzugung
gegenüber denjenigen versicherten Personen bedeuten, die ihre
Ergänzungsleistung aus eigenem Antrieb (d.h. ohne entsprechende Pfändung) zur
Schuldentilgung verwenden, denn hier kann die Schuldentilgung nicht als
anerkannte Ausgabe im Sinne von Art. 10 ELG bei der EL-Anspruchsberechnung
Berücksichtigung finden und damit die Ergänzungsleistung erhöhen (vgl. Urteil
des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen EL 2002/71 vom 25. März 2003,
bestätigt im Urteil EL 2008/27 vom 24. Februar 2010). Mit anderen Worten könnte
auf diese Weise der abschliessende Katalog der zum Abzug zugelassenen Auslagen
ausgeweitet werden.
Dies hat vorliegend zur Folge, dass die BVG-Rente
im Betrag von monatlich CHF 108.- beim Einkommen der Beschwerdeführerin
anzurechnen ist, selbst wenn sie betreibungsrechtlich gepfändet ist.".
Il 27 gennaio 2022 (EL 2021/8) il Tribunale delle assicurazioni del
Canton San Gallo ha respinto il ricorso di un'assicurata contro la decisione
della Cassa di compensazione, che ha affermato che l'elenco delle spese
riconosciute di cui all'articolo 10 LPC è esaustivo e che il rimborso dei
debiti non è riconosciuto dall'art. 10 LPC come spesa. I debiti sono presi in
considerazione nel calcolo della PC solo nella misura in cui sono dedotti dalla
sostanza lorda esistente. Per la Cassa, la rendita LPP pignorata non
costituisce una rinuncia al reddito. Tuttavia, non è corretto ritenere che la
riduzione dei redditi dell'assicurata a seguito del pignoramento debba essere
compensata dalle prestazioni complementari. Se il pignoramento fosse compensato
dalla PC, i debiti dell'assicurata sarebbero pagati indirettamente tramite le
prestazioni complementari, ciò che non sarebbe conforme allo scopo delle
prestazioni complementari.
I giudici sangallesi hanno evidenziato che il tenore letterale
dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC non contiene alcuna limitazione alle rendite e
alle pensioni effettivamente versate all'assicurato. Da un punto di vista
puramente contabile, le parti pignorate delle rendite vanno pure accreditate al
suo titolare, perché altrimenti non sarebbe possibile che le parti pignorate
modifichino la situazione economica del beneficiario riducendo il suo debito. L'unica
differenza tra una rendita che viene effettivamente versata sul conto del beneficiario
e una rendita pignorata che viene versata sul conto di un creditore del titolare,
consiste nel fatto che la prima è liberamente a disposizione del beneficiario,
mentre la seconda serve a uno scopo specifico, vale a dire il rimborso del
debito, e non è quindi liberamente a disposizione del suo titolare. Tuttavia, l'articolo
11.
cpv. 1 lett. d LPC non stabilisce che una rendita di cui il suo beneficiario
non ne può disporre liberamente e che pertanto non può essere utilizzata per
coprire il suo fabbisogno vitale, non debba essere computata. Inoltre, una rendita
pignorata non costituisce una spesa riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 LPC.
Da un punto di vista puramente contabile, nonostante il pignoramento delle
rendite la situazione economica rimane invariata. Pertanto, una ridistribuzione
della sostanza non può mai costituire una spesa. In tal modo, infatti, per la
parte dell'importo corrispondente la prestazione complementare verrebbe
sottratta al suo scopo: invece di garantire il fabbisogno, servirebbe ad
accumulare sostanza (riducendo il debito).
In conclusione, nonostante il pignoramento parziale, considerare l'intera
rendita LPP come reddito nel calcolo della PC per il TCA non era quindi manifestamente
errato e dunque la Cassa ha giustamente respinto la domanda di riesame dell'assicurata:
" 1.3. Zunächst ist zu prüfen, ob die Anrechnung der ganzen BVG-Rente in der
EL-Berechnung trotz teilweiser
Pfändung zweifellos unrichtig gewesen ist. Gemäss 11 Abs. 1 lit. d des
Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung (ELG, SR 831.30) werden Renten, Pensionen und andere
wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV und der IV, als
Einnahmen angerechnet. Der Wortlaut dieser Bestimmung enthält keine
Beschränkung auf Renten und Pensionen, die der versicherten Person effektiv
ausbezahlt werden. Rein buchhalterisch betrachtet fliessen die gepfändeten
Teile von Renten dem Rentner ebenfalls zu, denn sonst wäre es gar nicht
möglich, dass die gepfändeten Teile die wirtschaftliche Situation des Rentners
verändern, indem sie seine Schulden vermindern. Der Unterschied zwischen einer
Rente, die effektiv auf das Konto des Rentners fliesst, und einer gepfändeten
Rente, die auf das Konto eines Gläubigers des Rentners fliesst, besteht nur darin,
dass erstere dem Rentner zur freien Verfügung steht, während letztere einem
bestimmten Zweck, nämlich der Schuldentilgung, dient, dem Rentner also nicht
zur freien Verfügung steht. In Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG steht aber nicht, dass
jene Rente nicht anzurechnen sei, die dem Rentner nicht zur freien Verfügung
stehe und deshalb nicht zur Deckung des Existenzbedarfs herangezogen werden
könne. Daran vermag auch ein im Rahmen der systematischen Interpretation
notwendiger Einbezug des Art. 2 Abs. 2 ELG nichts zu ändern, denn dabei handelt
es sich um eine rein deklarative Zielumschreibung, nicht um eine direkt
anwendbare, den Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG "übersteuernde" Norm. Bei
einer gepfändeten Rente handelt es sich auch nicht um eine anerkannte Ausgabe
im Sinne von Art. 10 ELG. Rein buchhalterisch betrachtet bleibt die
wirtschaftliche Situation trotz Rentenpfändung unverändert. Eine
Vermögensumschichtung kann deshalb nie eine Ausgabe sein. Damit würde die
Ergänzungsleistung nämlich im entsprechenden Teilbetrag zweckentfremdet: Statt
der Existenzsicherung würde sie der Vermögensäufnung (durch Schuldenabbau)
dienen. Die Anrechnung der ganzen BVG-Rente als Einnahme in der EL-Berechnung
ist somit trotz teilweiser Pfändung nicht zweifellos unrichtig gewesen. Die
Beschwerdegegnerin hat das Wiedererwägungsgesuch daher zu Recht
abgewiesen.".
2.8
I ricorrenti
contestano all'amministrazione di
aver erroneamente computato, a titolo di reddito, i redditi teorici che
avrebbero ricevuto dall'assicurazione disoccupazione, dall'assicurazione per perdita
di guadagno e dall'assicurazione invalidità (indennità giornaliere). Infatti,
in realtà essi non hannno percepito questi ammontari integralmente, siccome sono
stati in parte pignorati dall'Ufficio
di esecuzione (doc. A4). Pertanto, non sarebbe corretto imputare loro questi
redditi per intero, ma solo nella misura di cui hanno effettivamente
beneficiato.
Gli assicurati non possono essere seguiti nella loro
richiesta.
Dalla giurisprudenza esposta, per questo TCA si deve ritenere che poiché
lo scopo delle prestazioni complementari è quello di assicurare le necessità
correnti della vita, sono considerati redditi computabili ai sensi dell'art. 11
cpv. 1 lett. d LPC soltanto i redditi che la persona assicurata ha
effettivamente percepito e di cui può disporre legalmente senza restrizioni al
momento del diritto alle prestazioni complementari.
Occorre però rilevare che sia la giurisprudenza federale sia
quella cantonale hanno operato una distinzione per considerare i redditi fra quelli
computabili giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC. Dipende, infatti, dal tipo di
reddito e dal suo impiego.
Come visto, le rendite di un'assicurazione sulla vita che spettano
all'assicurato divenuto invalido, ma che sono direttamente versate alla banca creditrice,
la quale le imputa sui pagamenti dell'assicurato per il restante debito della
società a motivo che la relativa polizza le è stata data in pegno a garanzia dei
crediti concessi all'assicurato e a una sua società, non rientrano fra i redditi
da prendere in considerazione secondo l'art. 11 lett. d LPC (STF P 2/07 del 7
agosto 2008 = SVR 2009 EL Nr. 4). Le questioni relative alla previdenza non
rientrano nell'ambito di controllo dell'assicurato ed egli non ne può disporre
liberamente e senza restrizioni giuridiche. Non è dunque possibile imputare
tali redditi nei redditi computabili in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC (Thomas Flückiger, in: SZS 2009 pag.
155).
Per contro, se la rendita derivante dall'assicurazione sulla vita
viene direttamente versata alla banca creditrice per coprire gli interessi
ipotecari dovuti dall'assicurato, divenuto invalido, dato che essa ne ha in
precedenza ricevuto in pegno la polizza a garanzia dell'ipoteca concessa,
ritenuto come questa spesa sia riconosciuta dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC,
allora essa deve essere qualificata come reddito computabile (STFA 55/04
dell'11 luglio 2005, consid. 4.3.2). È vero che l'assicurato non può decidere
liberamente sull'utilizzo della rendita dell'assicurazione sulla vita, visto
che ha dato in pegno alla banca la polizza, tuttavia egli l'ha effettivamente riscossa,
nel senso che il versamento della rendita (alla banca) comporta comunque una
corrispondente riduzione o rimborso delle spese riconosciute (Thomas Flückiger, in: SZS/RSAS 2009 pag.
155).
Lo stesso Tribunale federale ha ben spiegato questa differenza delle
due fattispecie, sebbene entrambe concernano una polizza vita, al considerando
5.3
in fine della citata STF P 2/07:
" Der hier zu beurteilende Fall ist auch nicht mit dem von der
Vorinstanz zitierten Urteil P 55/04 vom 11. Juli 2005 vergleichbar. Zwar ging
es dort ebenfalls um Einkünfte aus einer verpfändeten
Lebensversicherungspolice. Die Verpfändung erfolgte jedoch zur Sicherung einer
Hypothek zu einer Liegenschaft, welche im Zeitpunkt der strittigen
Ergänzungsleistungen dem Leistungsansprecher zu Wohnzwecken diente, so dass
diese Einkünfte zu berücksichtigende Auslagen im Sinne von Art. 3b Abs. 3 lit. b ELG deckten.".
2.9
Ciò che
interessa ai fini del presente giudizio è la sorte subita dai redditi spettanti
agli insorgenti.
Le tabelle di calcolo del minimo d'esistenza agli atti comprovano
che nel periodo oggetto del rifiuto del diritto alle prestazioni complementari
l'Ufficio di esecuzione di __________ ha pignorato, in parte, le indennità
giornaliere che gli assicurati ricevevano, alternativamente, dall'assicurazione
disoccupazione, dall'assicurazione per perdita di guadagno e dall'assicurazione
invalidità, lasciando loro a disposizione il minimo esistenziale (LEF) più una
parte di reddito per coprire le spese personali riconosciute come assolutamente
necessarie.
Non è dato a sapere per quale motivo agli assicurati siano stati
pignorati i redditi, ovvero non è nota la natura dei debiti che essi non hanno
onorato, il cui mancato pagamento ha portato i creditori ad avviare una
procedura esecutiva nei loro confronti, sfociata nei pignoramenti delle
prestazioni versate loro dalle assicurazioni sociali.
Per certo, comunque, non si tratta di debiti ipotecari, perché
altrimenti la procedura esecutiva avviata dalla banca creditrice ipotecaria per
il mancato pagamento degli interessi ipotecari avrebbe comportato, da parte
dell'Ufficio di esecuzione, la messa all'asta dell'immobile dato in garanzia
dai debitori e non il pignoramento delle loro entrate.
Va a questo proposito ricordato che le spese riconosciute per la
prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo
nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio
2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL
Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83), perciò non
è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di
cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute specificatamente nel
fabbisogno degli assicurati.
Quali spese la legge riconosce, in particolare, gli interessi
ipotecari (art. 10 cpv. 3 lett. b LPC), ma non (più) anche gli interessi
passivi (privati), che sono stati eliminati dall'elenco delle spese
riconosciute con la 3a revisione della LPC, in vigore dal 1° gennaio 2008
(Messaggio del Consiglio federale concernente la 3a revisione della legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (3a revisione delle
PC) del 20 novembre 1996, in: FF 1997 I 1085 (1094); STF P 48/00 del 20 agosto
2001, consid. 4c; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 134). Di conseguenza,
il rimborso di un debito e il rimborso dei relativi interessi debitori (quindi non
ipotecari) rientra nel fabbisogno generale vitale e perciò gli assicurati vi
devono fare fronte con l'importo appositamente destinato alla sua copertura dall'art.
10.
cpv. 1 lett. a LPC.
Il rimborso di un debito e il rimborso del relativo interesse passivo
non può essere dunque preso in considerazione come spese riconosciute in
aggiunta alle spese riconosciute dalla legge, giacché il relativo elenco è
esaustivo (FZR 2016 pag. 235 consid. 3a).
La medesima conclusione va tratta per le rendite e i salari pignorati
dall'Ufficio di esecuzione, poiché anche in tal caso non si tratta di una spesa
riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC (STCA SG EL 2021/8 del 27 gennaio 2022,
consid. 1.3), che può essere considerata ai fini del calcolo del diritto alle
prestazioni complementari e che può quindi portare a un aumento di questo
diritto.
Da quanto precede discende che per
il calcolo della prestazione complementare, nel caso in cui vi siano dei salari
o delle rendite pignorate dall'Ufficio di esecuzione, anche la parte pignorata
deve essere considerata nel reddito computabile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1
LPC. In altre parole, l'intero stipendio rispettivamente la rendita intera
devono essere considerati come reddito computabile.
In caso contrario, se si rinunciasse
a computare simili entrate, pignorate, come reddito, la risultante riduzione delle
entrate dovrebbe essere coperta da una prestazione complementare maggiore, ciò
che contrasterebbe con le finalità della LPC, che persegue lo scopo di
garantire un reddito minimo per far fronte ai fabbisogni vitali di cui all'art.
112.
cpv. 2 lett. b Cost. fed., alla Disp. Trans. all'art. 112
Cost. fed. e all'art. 112a Cost. fed. (cfr. consid. 2.1), poiché
l'assicurato utilizzerebbe una parte della PC non per coprire il fabbisogno
vitale, ma per estinguere i debiti.
Ciò, malgrado il rimborso dei
debiti privati e dei relativi interessi passivi non possa essere preso in
considerazione come spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 LPC per il calcolo
del diritto alla prestazione complementare e quindi non può dare luogo a una prestazione
complementare maggiore spettante al richiedente.
La distinzione fra reddito a
libera disposizione di un assicurato e reddito di cui egli non ne può disporre,
almeno in parte, essendo pignorato dall'Ufficio di esecuzione e dunque
destinato al solo scopo di estinguere un debito contratto dal richiedente le
PC, non è infatti prevista dalla legge (STCA SG EL 2021/8 del 27 gennaio 2022,
consid. 1.3).
2.10
Inoltre, quanto al principio
giurisprudenziale presentato in precedenza (cfr. consid. 2.7), secondo cui possono essere presi in considerazione solo i redditi
che la persona assicurata ha effettivamente percepito e di cui può disporre
legalmente liberamente al momento del diritto alle prestazioni complementari
(da ultimo citata STF 9C_533/2009, consid. 1.3), questo TCA osserva che tale
regola è stata posta in circostanze particolari.
Infatti,
le fattispecie su cui si è chinata l'Alta Corte concernevano la rendita della
previdenza professionale spettante all'assicurato che è stata trattenuta dallo
stesso istituto previdenziale a scopo di compensazione con un credito di
restituzione vantato dalla medesima Cassa pensioni nei confronti del suo
assicurato (citata STF P 68/06, consid. 5.1). In altre, la rendita riconosciuta
da un'assicurazione sulla vita è stata direttamente versata a un istituto
creditore (in un caso ipotecario) a titolo di realizzazione del pegno (la
polizza assicurativa) dato in garanzia di un prestito (in una fattispecie
ipotecario).
Nelle
sentenze federali esaminate si trattava poi, a dipendenza se i redditi non
percepiti dall'assicurato dovevano essere ritenuti come redditi computabili o
no, di esaminare se, invece, si era di fronte a una rinuncia ai sensi dell'art.
11.
cpv. 1 lett. g LPC, nella misura in cui l'accettazione da parte del
beneficiario della rendita a che la stessa fosse compensata rispettivamente
percepita da terzi (banca) poteva costituire una rinuncia a dei redditi.
Nell'evenienza
concreta, per contro, i redditi di spettanza dei ricorrenti sono stati oggetto
di una procedura esecutiva e sono stati pignorati dall'Ufficio di esecuzione
nella misura risultante dai calcoli del minimo esistenziale. Non sono quindi stati
oggetto di una compensazione effettuata dallo stesso creditore per saldare dei
debiti nei suoi medesimi confronti.
Nemmeno si è qui, senza alcun dubbio, di fronte a delle rinunce a
dei redditi effettuate dagli assicurati giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, ipotesi
invece esaminate dal Tribunale federale laddove non ha ritenuto che la rendita
spettante all'assicurato, ma non versatagli siccome riscossa dallo stesso ente
erogatore o da un terzo in virtù di accordi presi con il debitore, costituiva
una rinuncia a dei redditi (citate STF 9C_372/2010, consid. 3.2; STF 9C_533/2009, consid. 2.1; STF P 2/07, consid. 6; STF P 68/06, consid. 6; STFA P 55/04, consid. 4).
Ne discende che il principio giurisprudenziale di considerare a
titolo di reddito computabile soltanto i redditi che
la persona assicurata ha effettivamente percepito e di cui può disporre
legalmente senza restrizioni, rimane circoscritto alle fattispecie relative
alla rinuncia a proventi e parti di sostanza (art. 11a LPC) (FZR 2016
pag. 237).
2.11
Nei casi in cui, invece, come in
specie, vi sia, da parte dell'Ufficio di esecuzione, il pignoramento dello
stipendio, di rendite, di pensioni o di altre prestazioni periodiche (art. 11
cpv. 1 lett. d LPC), non essendo il rimborso del debito rispettivamente degli
interessi debitori come pure il pignoramento del reddito inseriti nelle spese
riconosciute secondo l'art. 10 LPC rispettivamente nei redditi computabili
giusta l'art. 11 cpv. 1 LPC, ritenuto pure lo scopo della LPC stessa di
sovvenire unicamente ai fabbisogni vitali dei richiedenti, in tali
costellazioni si deve prendere in considerazione nei redditi computabili anche la
parte pignorata. L'intero reddito, dunque, che gli assicurati dovrebbero, in
teoria, percepire, va inserito fra le loro entrate correnti (STCA SG EL 2021/8
del 27 gennaio 2022, consid. 1.3; FZR 2016 pag. 237).
D'altronde, nella succitata STF P 68/06 lo stesso Tribunale
federale aveva criticato il riferimento del TCA al pignoramento del salario,
ritenendo che non cambiava la conclusione di non considerare, in quel caso,
come reddito computabile l'avvenuta compensazione delle rendite LPP. L'Alta
Corte ha ben spiegato che il pignoramento è limitato a un anno (art. 93 cpv. 2
LEF), mentre la compensazione prevista da quel contratto di prestito prevedeva
altri termini. Inoltre, in quel caso la compensazione operata dalla Cassa
pensioni, benché nelle assicurazioni sociali la compensazione è ammessa solo se
viene garantito il minimo vitale previsto in ambito esecutivo, era andata oltre
a quanto avviene secondo la LEF, che permette di pignorare solo i redditi che
superano il minimo vitale del debitore (art. 93 cpv. 1 LEF), motivo per cui
c'era stata una rinuncia al reddito.
2.12
In conclusione, ai fini del presente
giudizio i pignoramenti a cui sono stati assoggettati i redditi dei ricorrenti
non sono rilevanti per la determinazione dei loro redditi computabili. Gli
ammontari totali conseguiti, in teoria, dai ricorrenti dall'assicurazione
disoccupazione, invalidità e perdita di guadagno, devono essere interamente
posti alla base del calcolo per la determinazione dell'eventuale diritto alla
prestazione complementare, senza dunque tenere conto dai pignoramenti ordinati
dall'Ufficio esecuzione di __________ per fronteggiare i loro debiti.
Di conseguenza, per il calcolo
della prestazione complementare, i debiti contratti dagli assicurati non
devono essere dedotti dai redditi computabili, che vanno quindi considerati per
intero.
La decisione della Cassa deve essere confermata.
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti