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Decisione

33.2024.10

Assicurato vive con la compagna e il loro figlio. Non essendo sposati, non sono coniugi. Ass. è quindi considerato persona sola. Il fabbisogno per persone sole si applica anche a persone che vivono in concubinato. LPC non contempla la figura dei concubini, perciò la compagna è esclusa dal calcolo

30 settembre 2024Italiano25 min

cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale (N. 3142 DPC), dei

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2024.10

TB

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 luglio 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 7 febbraio 2024 (doc. 3) RI 1,

nato nel 1976, ha richiesto le prestazioni complementari alla mezza rendita di

invalidità attribuitagli retroattivamente dal 1° febbraio 2021 con decisione

del 19 gennaio 2024 (doc. 3-91/105).

1.2. Raccolta la documentazione

necessaria, con decisione del 7 giugno 2024 (doc. 20) la Cassa cantonale di

compensazione ha concesso all'assicurato le prestazioni complementari a

decorrere dal 1° febbraio 2021.

In particolare, dal 1° dicembre 2022 l'amministrazione ha

considerato nel calcolo delle PC anche il figlio __________, nato nel 2022, che

da metà mese era andato a vivere con lui insieme alla mamma. Quest'ultima,

invece, non è mai stata computata nel calcolo delle prestazioni complementari

del richiedente come avente diritto, ma unicamente, per certi periodi, come

coinquilina, con conseguente dimezzamento o suddivisione per tre (padre, madre

e figlio) dei costi della pigione.

1.3. Il 2 luglio 2024 (doc. 45) l'assicurato

si è opposto al mancato computo della compagna per l'ottenimento delle

prestazioni complementari dal 1° marzo al 31 maggio 2022 e dal 1° dicembre

2022, rilevando che tale esclusione non trova giustificazione per il solo fatto

di non essere sposato con la madre di suo figlio e che tale modo di procedere

comporta una discriminazione non voluta dal legislatore.

1.4. Con decisione su opposizione dell'8

luglio 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

dell'assicurato, rilevando che l'art. 10 cpv. 1 lett. a LPC elenca i coniugi

fra i beneficiari del diritto alla copertura del fabbisogno vitale e che il N.

3121.01 DPC esclude espressamente i concubini dal calcolo delle prestazioni

complementari. Pertanto, l'amministrazione ha affermato di avere a giusta

ragione stabilito il diritto alle PC dell'opponente computando il figlio dal 1°

marzo al 31 maggio 2022 e dal 1° dicembre 2023 (recte: 2022) in poi considerando

un fabbisogno vitale di Fr. 27'480.- (Fr. 20'100.- per persona sola e Fr. 7'380.-

per figlio per gli anni 2023 e 2024), la spesa della pigione in ragione di 2/3

in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI e i premi effettivi di cassa malati per padre

e figlio.

Mancando il requisito del matrimonio, la Cassa ha precisato che di

fatto la compagna viene esclusa e considerata una terza persona ai fini del

calcolo delle prestazioni complementari.

1.5. Il 23 luglio 2024 (doc. I) RI 1 si

è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione, che lo

discrimina siccome non sposato con la madre di suo figlio.

Secondo il ricorrente, la sua situazione è paragonabile a quella

di una famiglia i cui genitori sono sposati e vivono nella stessa economia

domestica con il figlio. La Cassa di compensazione ha invece introdotto una

discriminazione, facendo dipendere l'inclusione della compagna nel calcolo al

solo motivo che è sposata, volontà che non era certo quella del legislatore

soprattutto in questi tempi in cui le famiglie sono eterogenee.

Questa soluzione stride pure con la decisione della Segreteria di

Stato e della Migrazione che ha autorizzato il ricongiungimento familiare con

la compagna e il loro figlio.

L'esclusione della compagna dal fabbisogno vitale del nucleo

familiare comporta inoltre che la stessa debba contribuire al mantenimento

della famiglia sebbene sia una casalinga.

Il ricorrente ha quindi chiesto un esame sia della discriminazione

che è stata introdotta tra una famiglia i cui genitori sono sposati e quella in

cui non lo sono, sia delle conseguenze economiche.

1.6. Nella risposta del 14 agosto 2024

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso, rinviando a quanto esposto nella decisione impugnata.

Essa ha inoltre citato delle Direttive (N. 3132.01, N. 3223.01 e

N. 3223.02 DPC) che si riferiscono alle coppie sposate riguardo alla determinazione

dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale e ha osservato che

il fatto che altri enti abbiano considerato la compagna del ricorrente nei

propri calcoli è irrilevante e non vincolante per le prestazioni complementari.

1.7. Il 28 agosto 2024 (doc. V) il

ricorrente ha trasmesso al TCA le decisioni con cui gli è stato attribuito un assegno

di prima infanzia (API) di Fr. 3'295.- al mese (doc. B) e un assegno familiare

integrativo (AFI) di Fr. 795.- al mese (doc. C) ritenendo che il nucleo

familiare per cui sono state riconosciute queste prestazioni era composto dal

padre, dalla madre e dal figlio, mentre la decisione di prestazione

complementare non considera la convivente fra i beneficiari di questo aiuto. L'assicurato

ha rilevato che la legge cantonale per gli assegni AFI/API trae ispirazione

dalla LPC, perciò anche la legge federale sulle prestazioni complementari deve

potere includere la sua compagna, madre del loro figlio, fra i beneficiari della

prestazione, ritenuto che a situazioni familiari simili si devono prevedere

soluzioni analoghe al fine di non ledere la parità di trattamento e condurre a

una discriminazione inaccettabile.

1.8. La Cassa ha indicato il 6 settembre

2024 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione

di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente

considerare l'assicurato come persona sola e quindi escludere la sua compagna dal

calcolo della prestazione complementare.

2.2. Fondandosi sull'art. 112

cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art.

112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a

Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c

Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°

gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la

Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni

di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno

esistenziale.

In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle

lettere a e b.

Giusta l'art. 9 cpv. 2 LPC,

le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle

persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati.

Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene

conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute (art.

9 cpv. 4 LPC).

Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina

la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della

stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli

che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

A norma dell'art. 7 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la prestazione

complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è calcolata

come segue:

a. se i figli

vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;

b. se i figli

vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il

diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione complementare è

fissata congiuntamente alla rendita del genitore;

c. se il figlio

non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla

rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la

prestazione complementare è calcolata separatamente.

Giusta l'art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI, nel caso di computo

conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è

considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e

degli altri membri della famiglia a loro carico.

Per quanto qui di rilevanza, va

segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevedeva in particolare per

2022 che:

" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o

per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa),

le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

1. 19 610 franchi per le

persone sole,

2. 29 415 franchi per i

coniugi,

3. (…)

4. 7200 franchi per gli

orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell'AVS o dell'AI e non hanno ancora compiuto gli 11 anni di

età; per il primo figlio si prende in considerazione la totalità dell'importo

determinante; (…)

Fra i redditi computabili vi sono le rendite, le pensioni e le

altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI (art. 11

cpv. 1 lett. d LPC).

Infine, per quanto concerne specificatamente i coniugi, va ancora

rilevato che, per l'art. 4 cpv. 1 OPC-AVS/AI, i redditi computabili dei due

coniugi sono sommati. L'importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di

essi.

A norma dell'art. 4 cpv. 2 OPC-AVS/AI, le franchigie applicabili

sono quelle previste per le coppie sposate.

Inoltre, giusta l'art. 5 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese riconosciute

sono imputate al coniuge al quale si riferiscono. Se una spesa concerne

entrambi i coniugi, essa è computata per metà per ciascuno di essi.

2.4. Con la decisione del

7 giugno 2024 la Cassa di compensazione ha stabilito il diritto dell'assicurato

alle prestazioni complementari a decorrere dal 1° febbraio 2021, dapprima

computando soltanto il richiedente (doc. 25), poi dal 1° marzo 2022 (doc. 37)

anche il figlio __________, nato quel mese. La compagna __________, nata nel

1992, non è invece mai stata inserita fra i beneficiari della prestazione

complementare, siccome i due genitori non sono coniugati.

Il ricorrente ha contestato l'esclusione della

compagna dal calcolo del suo diritto alle prestazioni complementari dal 1°

marzo al 31 maggio 2022 e dal 1° dicembre 2022 in poi e quindi che il fabbisogno

vitale è stato computato soltanto per sé e il figlio, mentre la mamma del

bambino, non essendo stata inclusa, deve provvedere da sola al proprio

mantenimento anche se è casalinga e vive nel medesimo nucleo familiare. In

materia di assegni integrativi e di prima infanzia, tutti e tre sono stati

invece considerati appartenere alla stessa unità di riferimento, mentre per le

prestazioni complementari la circostanza di non essere sposati li ha ingiustamente

penalizzati, creando una disparità di trattamento con le coppie sposate che non

può essere tollerata.

Questo Tribunale deve quindi analizzare se la Cassa non

ha giustamente considerato l'assicurato

e la sua compagna analogamente a una coppia coniugata e convivente.

2.5. Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato al 1° gennaio 2022, illustrano quando l'importo della PC è

determinato con un calcolo comune e quando avviene invece separatamente.

Per principio, secondo il N. 3131.01 DPC l'importo annuo delle PC

delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in

comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo

calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno

diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi

destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale).

Il calcolo separato deve essere eseguito solo nei casi

esplicitamente previsti in seguito (N. 3131.02 DPC).

Giusta il N. 3132.01 DPC, se una coppia sposata non vive separata,

Fatti

i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono

sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per

i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in

comunione domestica (RCC 1986 pag. 143).

Le direttive prevedono al capitolo 3.1.4 delle deroghe al calcolo

comune; è il caso dei coniugi separati (N. 3141 DPC), delle coppie sposate in

cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale (N. 3142 DPC), dei

figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita (N. 3143

DPC), dei figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati (N.

3144 DPC), degli orfani che non vivono con un genitore avente diritto alle PC

(N. 3145 DPC) e dei minorenni beneficiari di un'indennità giornaliera dell'AI

(N. 3146 DPC).

Per quanto concerne le persone sole, il N. 3222.01 DPC

indica che l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale

per le persone sole si applica alle persone celibi, nubili, vedove e

divorziate.

Per il N. 3222.02 DPC, tale importo si applica anche nel caso dei

coniugi separati (v. N. 3141.01 e 3141.02) e delle persone il cui coniuge

soggiorna per un lungo periodo all'estero o la cui dimora è ignota. È inoltre

applicabile alle persone che vivono in concubinato.

Quanto alle coppie sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate

si applica a tutte le persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N.

3141.01 e 3141.02).

L'importo per le coppie sposate si applica anche se solo uno dei

coniugi ha diritto a una rendita (N. 3223.02 DPC).

Giusta il N. 3232.04 DPC, sono considerate persone che vivono sole

tutte le persone che vivono in un'economia domestica composta da una sola

persona, compresi i coniugi separati secondo il N. 3141.01 e le persone il cui

coniuge vive in un istituto o in un ospedale.

2.6. Nell'evenienza

concreta, è pacifico che il ricorrente e __________ non si sono uniti in

matrimonio (art. 101 CC) e quindi che non possono beneficiare dei suoi effetti

(art. 159 segg. CC). Di conseguenza, essi non devono essere considerati come

coniugi e senza dubbio per il calcolo della prestazione complementare non devono

dunque ricadere nel campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le

spese riconosciute e i redditi computabili dei coniugi sono sommati.

Alla stessa stregua, tutte le norme che concernono i coniugi non

sono applicabili al ricorrente, fra cui i summenzionati artt. 4 e 5 OPC-AVS/AI relativi

ai redditi computabili e le spese riconosciute per i coniugi, così pure le

Direttive che concretizzano tali norme.

Non assumendo dunque la qualifica giuridica di coniuge, in ambito

di prestazioni complementari l'assicurato deve essere considerato come persona

sola, con conseguente presa in considerazione dei parametri specificatamente

previsti per questa categoria di assicurati (art. 9a cpv. 1 lett. a LPC: Fr.

100'000.- per la soglia di sostanza, art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC: Fr. 19'610.-

per il fabbisogno vitale generale, art. 11 cpv. 1 lett. a LPC: Fr. 1'000.- di

franchigia per i proventi in denaro dell'esercizio di un'attività lucrativa,

art. 11 cpv. 1 lett. c LPC: Fr. 30'000.- di franchigia sulla sostanza netta e

art. 14 cpv. 3 lett. a cifra 1 LPC: limite minimo per le spese di malattia e d'invalidità).

In particolare, per quanto attiene all'oggetto del litigio, l'importo

destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole si

applica, come visto, alle persone celibi, nubili (N. 3222.01 DPC) e anche alle

persone che vivono in concubinato (N. 3222.02 DPC), come il ricorrente.

Infatti, dal __________ dicembre 2022 - primo giorno di validità

del permesso B di dimora ottenuto dalla sua compagna che per la prima volta è entrata

in Svizzera dall'__________ (doc. 3-19/105) - egli ha iniziato la sua

convivenza ufficiale con la madre del loro figlio.

2.7. Per determinare quali persone sono comprese

nel calcolo della PC, si devono includere il marito o la moglie, come pure i

figli che danno diritto a una rendita per figli, mentre ne sono esclusi i

concubini e i loro figli di altro letto (N. 3121.01 DPC).

Infatti, la legge federale sulle prestazioni complementari non

contempla la figura dei concubini, ma solo dei coniugi, dei figli che danno

diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e degli orfani che danno

diritto a una rendita (art. 9 cpv. 2 LPC e art. 7 OPC-AVS/AI). Non si tiene

invece conto dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per

orfano né che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI (art. 8

cpv. 2 OPC-AVS/AI).

In concreto, quindi, oltre all'assicurato, titolare di una rendita

di invalidità, il neonato, che percepisce una rendita per figli dall'AI (art.

35 cpv. 1 LAI) e non ha un proprio diritto alle prestazioni complementari (DTF

139 V 170 = SVR 2013 EL Nr. 5; DTF 138 V 292 = SVR 2012 EL Nr. 18), deve essere

considerato nel calcolo delle prestazioni complementari del padre, beneficiario

di una rendita invalidità (DTF 147 V 441). La sua mamma, invece, è esclusa dal

calcolo, non avendo ella alcun legame giuridico, ai sensi del diritto civile,

con il padre del bambino.

La semplice convivenza di due persone, non coniugate, non permette

di applicare, nemmeno per analogia, le norme relative alle persone sposate promulgate

in ambito di prestazioni complementari.

Data la necessità di eseguire un calcolo comune per determinare le

prestazioni complementari del ricorrente, visto che il figlio convive con un

solo genitore che ha diritto a una rendita (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI),

va ricordato che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPC le spese riconosciute e i

redditi computabili del figlio vanno sommati a quelli del padre (N. 3133.03

DPC). In effetti, ha osservato recentemente il Tribunale federale (STF

9C_223/2022 del 15 maggio 2023, consid. 5.1), la prestazione complementare è

destinata a garantire il minimo esistenziale della famiglia di un assicurato

solo nella misura in cui i singoli membri della famiglia non sono in grado di

conseguire un reddito per coprire le spese necessarie al sostentamento.

Ne discende che al fabbisogno vitale generale del ricorrente, che

va considerato persona sola (art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 1 LPC), si deve

aggiungere il fabbisogno vitale per il figlio che dà diritto a una rendita per

figli dell'AI e non ha ancora compiuto 11 anni, computando la totalità dell'importo

determinante essendo __________ il primo figlio (art. 10 cpv. 1 lett. a cifra 4

LPC).

È dunque a buon diritto che la Cassa di compensazione ha ritenuto

dal 1° dicembre 2022 (doc. 27) un fabbisogno generale vitale di Fr. 19'610.-

per l'assicurato e di Fr. 7'200.- per il figlio (per gli anni 2023 e 2024: Fr.

20'100 e Fr. 7'380), escludendo la compagna dal calcolo anche se convivente con

i due familiari.

Di conseguenza, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, ai

fini della determinazione del suo diritto alle PC nessun importo può dunque

Considerandi

essere riconosciuto come fabbisogno vitale a favore della sua compagna.

Inoltre, __________ nemmeno può essere considerata persona sola e

far valere un proprio diritto alle prestazioni complementari, non rientrando

infatti fra le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che

hanno diritto a prestazioni complementari se adempiono una delle condizioni

previste all'art. 4 cpv. 1 e 2 LPC

2.8

Per quanto concerne l'ulteriore periodo

contestato dal ricorrente, valido dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022, in cui,

anche in tal caso, la Cassa di compensazione ha ritenuto ai fini del calcolo delle

PC soltanto l'assicurato e suo figlio (doc. 37), per le stesse argomentazioni

esposte in precedenza deve essere confermata l'esclusione della sua compagna

fra i beneficiari della PC.

A prima vista, la questione del computo della compagna non

dovrebbe nemmeno porsi per questo periodo, visto che il permesso di soggiorno

di quest'ultima decorre unicamente dal 15 dicembre 2022, data della sua prima

entrata (ufficiale) nel nostro Paese.

Questa circostanza è corroborata pure dall'email che ha inviato il

12.

settembre 2022 (doc. 9-4/8) all'amministrazione dell'immobile in cui viveva,

in cui l'assicurato ha notificato che "probabilmente

a partire dal prossimo autunno/inverno, l'appartamento sarà occupato anche

dalla mia compagna". Il 22 dicembre 2022 (doc. 9-3/8) l'amministrazione

dello stabile gli ha comunicato "di aver

ricevuto la richiesta di conferma da parte dell'Ufficio controllo abitanti di __________

che siamo a conoscenza che la signora __________ e il figlio vivono nel suo

appartamento dal 15 dicembre 2022.".

L'indomani, l'interessato le ha confermato che la data di arrivo

della famiglia nell'appartamento era appunto il 15 dicembre 2022.

Unitamente a questi documenti, trasmessi alla Cassa cantonale di

compensazione il 7 maggio 2024 (doc. 9) in risposta allo scritto del 25 aprile

2024.

(doc. 8) volto a sapere quante persone coabitavano con lui dal 1° luglio

2019.

e da quando convive con la compagna, l'assicurato ha inviato uno scritto

in cui ha dichiarato quanto segue:

" Punto

3: la presenza di __________ in Ticino è stata unicamente di un solo

mese (vedi timbro del passaporto). Per questo periodo (20.12.2019 -

20-01.2020), visto il lasso di tempo davvero minimo automaticamente

non è stata annunciata la sua presenza in Via __________.

Punti 2/4: La convivenza definitiva con __________ e

__________ è avvenuta invece in data 15 dicembre 2022,

(vedi allegato della __________) data nella quale è stato rilasciato il

Permesso B da parte dell'Ufficio della migrazione. (…)".

Queste affermazioni stridono, però, con la successiva dichiarazione

dell'assicurato formulata con l'opposizione alla decisione della Cassa: "vi segnalo che dal 01.06.2022 al 30.11.2022 la mia

compagna si era recata presso i genitori in America del Sud solo per far

conoscere il loro nipote. Dopo il suo rientro abbiamo sempre convissuto nell'economia

domestica per la quale chiedo di rettificare i vostri calcoli."

(doc. 9-5/8). Da tale formulazione si deduce che __________ era presente sul

nostro territorio almeno alla nascita del loro bambino.

Indipendentemente dalla contraddizione evidenziata, quand'anche si

volesse considerare che dal 1° marzo 2022 al 31 maggio 2022 la compagna del

ricorrente viveva con lui, non essendo coniuge ai sensi del diritto civile,

nozione su cui si basa la LPC, per i motivi già illustrati essa deve essere

esclusa fra i beneficiari delle prestazioni complementari.

Per contro il neonato, che percepisce una rendita per figli dall'AI,

come già evidenziato deve essere considerato nel calcolo delle prestazioni

complementari del ricorrente, beneficiario di una rendita invalidità, eseguendo

un calcolo comune ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI, ritenuto che le

spese riconosciute e i redditi computabili del figlio vanno sommati a quelli

del padre conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC.

A titolo abbondanziale si rileva che il figlio, insieme alla

mamma, ha lasciato la Svizzera dal 1° giugno al 30 novembre 2022 (prova ne è la

"Conferma di assicurazione - inizio/fine della copertura" del 3

maggio 2024 (doc. 9-7/8), perciò è corretto che per quei sei mesi la Cassa

cantonale di compensazione non l'ha considerato nel calcolo delle PC dell'assicurato

(doc. 40), così come, ma ciò in ogni caso, la mamma.

2.9

Il ricorrente ha invocato una

disparità di trattamento esistente in materia di prestazioni complementari e di

assistenza sociale, comprovando di avere beneficiato di assegni familiari

integrativi e di assegni di prima infanzia che sono stati stabiliti

considerando nell'unità di riferimento tutti e tre i componenti della sua

famiglia e quindi anche la mamma del loro bambino seppure non siano sposati, ma

siano conviventi.

La legge sull'armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) è stata emanata dal legislatore

cantonale ticinese il 5 giugno 2000 [RL 870.100] ed è entrata in vigore il 1°

febbraio 2003. Essa ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni

che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal cantone

(art. 1 cpv. 1).

Questa legge prevede espressamente all'art.

4.

cpv. 1 Laps che l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto

(lett. a), dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile

(lett. c) e dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale (lett.

d).

Al riguardo il TCA ricorda, peraltro, che secondo la

giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale

introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono

liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di

rispettare i diritti fondamentali (cfr. STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016

consid. 2.3. e STCA 39.2023.3 del 21 agosto 2023 consid. 2.5., massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2024 N. 11 pag. 75, entrambe riguardanti il

computo di un reddito ipotetico in ambito di assegni di prima infanzia).

Di conseguenza, correttamente la Cassa cantonale per gli assegni

familiari ha determinato il diritto all'assegno integrativo e all'assegno di

prima infanzia previsti dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre

2008.

[RL 856.100] tenendo conto di un'unità di riferimento composta di tre

persone, fra cui il partner convivente.

Per contro, il legislatore federale in materia di prestazioni

complementari all’AVS/AI non ha inserito la figura del convivente fra le

persone incluse nel calcolo delle prestazioni complementari. Occorre ribadire,

come ha ben specificato il N. 3121.01 DPC, che si tratta del marito o della

moglie, dei figli che danno diritto a una rendita per figli e degli orfani

aventi diritto a una rendita. Ne sono invece esclusi i concubini e i loro figli

di altro letto.

Del resto, anche la stessa legislazione federale tratta in taluni

ambiti differentemente le coppie sposate e i concubini. Ad esempio, il

Tribunale federale (DTF 140 I 77 = SVR 2014 AHV Nr. 1) ha stabilito che il plafonamento delle rendite previsto dall'art.

35.

LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner

registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra, ma che ciò non

costituisce una discriminazione di un determinato tipo di convivenza.

L'affermazione ricorsuale secondo cui vi sarebbe una disparità di

trattamento fra i beneficiari di prestazioni complementari e i beneficiari di

assegni integrativi e di prima infanzia non può pertanto essere tutelata.

Di conseguenza, nel diritto delle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI la compagna del ricorrente continua ad essere esclusa dal calcolo.

2.10

Da quanto precede discende che la

decisione impugnata deve essere integralmente respinta.

Portando il ricorso sul diritto

alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare

delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti