33.2024.11
Ass. ha cambiato casa numerose volte e ha sempre avvisato la Cassa. Si è comportata correttamente nei confronti della Cassa, avvisandola per tempo su ogni modifica. Non ha violato obbligo di informazione.Buona fede va perciò tutelata.Rinvio atti a Cassa per decidere sulle gravi difficoltà economiche
18 novembre 2024Italiano41 min
domicilio tra febbraio e settembre 2022, con conseguente variazione dell'importo
Source ti.ch
Incarto
n.
33.2024.11
TB
Lugano
18 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1°
luglio 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 25 novembre 2022
(doc. 124) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione a RI
1, nata nel 1966, l'importo di Fr. 7'025.- a titolo di prestazioni
complementari versatele in eccesso dal 1° febbraio al 30 novembre 2022, poiché a
seguito dei vari cambiamenti di casa la pigione pagata dall'assicurata era
mutata e quindi la situazione doveva essere aggiornata con i nuovi importi.
1.2. Alla richiesta di pagamento del 14
aprile 2023 della Cassa cantonale di compensazione (il documento non è agli
atti), l'11 maggio 2023 (doc. 154) l'assicurata, stante la particolare
situazione in cui versava, per non gravare ulteriormente sui suoi bisogni ha
chiesto il condono dell'importo da restituire.
1.3. Con decisione del 31 maggio 2023
(doc. 155) la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere esposto le pigioni
effettivamente pagate dall'assicurata da febbraio a settembre 2022, ha rilevato
che è emersa la necessità di emettere una decisione di restituzione per le
prestazioni complementari che essa ha ricevuto in eccesso. Infatti, considerato
che in precedenza le sono state intimate delle decisioni di PC dal cui calcolo
era evidente che il diritto era determinato dal computo anche della pigione, secondo
la Cassa l'indebito versamento della PC da febbraio a novembre 2022 doveva e
potere essere inequivocabilmente chiaro. Mancando quindi la condizione della
buona fede per ottenere il condono, la Cassa non ha verificato la seconda
condizione della grave difficoltà e ha negato il condono.
1.4. Il 3 luglio 2023 (doc. 156) l'assicurata
si è opposta al rifiuto del condono, contestando diverse affermazioni dell'amministrazione
e sostenendo che la sua buona fede era invece data, non essendoci stato alcun
comportamento doloso e nemmeno una grave negligenza da parte sua, visto che è
stata lei stessa a trasmettere alla Cassa la documentazione dalla quale sono
poi risultati i canoni di locazione pagati nel periodo in esame. Ciò
dimostrerebbe la sua buona fede e che non avrebbe avuto alcun motivo per agire
in quel modo qualora fosse stata in mala fede al momento del ricevimento delle
prestazioni ritenute non dovute.
Inoltre, l'opponente ha osservato di avere pagato la pigione di
febbraio 2022 e che è solo in occasione dell'udienza di conciliazione in materia
di locazione che è stato deciso che doveva esserle rimborsata. Pertanto, ad
eccezione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022, ha sempre pagato la pigione,
considerato che per il mese di agosto 2022 è stata versata non come locazione,
ma quale compenso per chi ha pulito la casa.
1.5. Con decisione su opposizione del 1°
luglio 2024 (doc. A/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione
e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire. Essa ha
ricordato i presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e giurisprudenziali per
l'ottenimento del condono e l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei
beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato sulle decisioni di PC
e sui fogli di calcolo e discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.
L'amministrazione ha poi spiegato che la buona fede è stata
negata, poiché "l'assicurata ha più
volte cambiato domicilio nel periodo tra febbraio 2022 e novembre 2022,
stipulando dei contratti di locazione di breve durata con delle pigioni
gratuite. Dette informazioni, dopo vari solleciti da parte della Cassa all'opponente,
hanno permesso alla Cassa solo in data 24 ottobre 2022 di poter stabilire gli
effettivi importi delle pigioni e i periodi." (pag. 4). Non
avendo l'assicurata comunicato tempestivamente alla Cassa i vari cambiamenti
della propria situazione economica, ma solamente a seguito delle sue richieste,
la violazione commessa dall'assicurata configura quindi una negligenza grave,
perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa e, senza che si esamini
pure la condizione cumulativa dell'onere troppo grave, il condono va rifiutato.
1.6. Il 2 settembre 2024 (doc. I) RI 1,
sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di accogliere
la sua richiesta di condono e, in via principale, di annullare la decisione su
opposizione e di emettere una nuova decisione che tenga conto della sua buona
fede e della grave difficoltà; in via subordinata, di tramettere gli atti alla
Cassa di compensazione per una nuova decisione, ritenuto che la condizione
della grave difficoltà non è stata esaminata.
La ricorrente ha contestato che vi sia stata una grave negligenza
nel suo comportamento tale da escludere la condizione della buona fede.
Infatti, come risulta dalla email del 19 settembre 2022 (doc. 95), essa aveva
chiesto una proroga per produrre la documentazione richiesta dalla Cassa di
compensazione, poiché necessitava dell'aiuto di un assistente sociale per
procedere con quanto necessario vista la difficile situazione in cui versava e
che l'ha portata a chiedere l'aiuto di terzi per questi "semplici"
compiti amministrativi. Non è quindi vero che è solo il 24 ottobre 2022 che,
dopo vari solleciti, l'amministrazione ha potuto stabilire gli effettivi
importi delle pigioni e i periodi. Semplicemente, non v'è stato un ritardo nel
trasmettere le informazioni, ma unicamente la concessione di un periodo più
lungo per procedere in tal senso. La ricorrente si è dunque comportata in modo
corretto; semmai, ha commesso una lieve negligenza, ma in ogni caso non grave
al punto da giustificare il rifiuto della domanda di condono per mancanza di
buona fede. Non va dimenticato che essa si è trovata di fronte a difficoltà non
indifferenti nel trovare una sistemazione adeguata, che ha affrontato pure
delle procedure civili a tutela della sua posizione e che queste gravi
vicissitudini hanno implicato per lei un cambio frequente di domicilio a causa
di situazioni abitative palesemente inadeguate.
La ricorrente ha comunicato il cambio di domicilio il 29 agosto
2022 non perché negligente e per conseguente mancanza di buona fede, ma
piuttosto poiché le varie pendenze legali si erano chiarite solo in quel
periodo. Sin da febbraio 2022 è stata confrontata con una condizione di forte
stress emotivo dovuta all'insicurezza sul suo futuro, visto che ha dovuto
cambiare quattro domicili nell'arco di sei mesi, tre dei quali lasciati in
maniera burrascosa con conseguenze giuridiche che si sono riverberate sulla
possibilità di fornire delle informazioni puntuali. Essa si è pertanto
comportata in modo rispettoso dei suoi doveri nei confronti della Cassa,
ossequiando il proprio dovere di informazione e dunque la sua buona fede è
certa.
Infine, anche la realizzazione della condizione della grave
difficoltà è data, tanto che la restituzione dell'importo richiesto
costituirebbe un aggravamento della situazione, già precaria, pocihé
confrontata con la difficoltà di finanziare il riscaldamento della propria
abitazione e con problemi di salute sorti in seguito.
1.7. Nella risposta di causa del 23
settembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al
Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le
medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
1.8. Il 7 ottobre 2024 (doc. V) la ricorrente
ha osservato di avere ampliato e precisato le proprie motivazioni giuridiche e
di essersi confrontata con la decisione su opposizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono formulata dall'assicurata l'11 maggio 2023 relativa alla restituzione
di Fr. 7'025.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° febbraio
al 30 novembre 2022, stabilita con decisione del 25 novembre 2022 (doc. 124),
cresciuta incontestata in giudicato.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo
di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave
negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza
distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").
Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle
circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione
che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe
potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25).
Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in
modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è
modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli
impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in
ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.
21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato
dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente
per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,
l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora
ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni
complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La
situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per
Fatti
i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire
da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che
era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le
incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di
situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo
(art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo
di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr.
consid. 7.2).
Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha
ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare
all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che
esclude la buona fede.
2.5. Nella
decisione di rifiuto del condono del 31 maggio 2023 (doc. 155) la Cassa di
compensazione ha osservato di avere ricevuto, tra maggio e novembre 2022,
diversa documentazione secondo cui l'assicurata aveva cambiato diverse volte
domicilio tra febbraio e settembre 2022, con conseguente variazione dell'importo
della pigione.
La Cassa ha spiegato di non avere ritenuto per il mese di febbraio
2022 una pigione, essendo questa stata riversata alla conduttrice secondo
quanto indicato nel verbale di udienza dell'Ufficio di conciliazione di __________.
Inoltre, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 essa non ha
computato alcun importo, visto che l'interessata ha soggiornato a titolo
gratuito presso un'altra persona.
La Cassa ha invece computato il mese di giugno in ragione di Fr.
600.- di pigione e di Fr. 400.- quali spese accessorie.
Per luglio ha considerato la pigione di Fr. 1'200.- e le spese
forfettarie di Fr. 105.-.
Per il mese di agosto non è stata ritenuta alcuna pigione, visto
che il locatore ha lasciato a disposizione dell'assicurata l'ammontare della
pigione (Fr. 1'000.-) per pagare degli operai per lavori relativi all'abitazione
(sgombero materiali, pulizia, ritinteggio, ecc.), che non sono però
riconosciuti dalle prestazioni complementari.
Infine, da settembre 2022 ha considerato il costo della pigione di
Fr. 1'000.- al mese, oltre a Fr. 105.- per le spese forfettarie.
Nella decisione formale, la Cassa di compensazione ha rilevato che
avendo ricevuto in precedenza delle decisioni di PC da cui risultava evidente
che per il calcolo del diritto era determinante l'importo della pigione, all'assicurata
doveva essere chiara l'indebita ricezione delle prestazioni complementari da
febbraio a novembre 2022. La Cassa non ha dunque ammesso la condizione della
buona fede e ha respinto l'istanza di condono.
Nella decisione su opposizione del 1° luglio 2024 la Cassa di
compensazione ha invece evidenziato di avere negato la buona fede, poiché è
venuta a conoscenza dei vari cambi di domicilio dell'assicurata, che ha
stipulato "dei contratti di breve durata
con delle pigioni gratuite", dopo vari solleciti, che le hanno
permesso solo il 24 ottobre 2022 di potere stabilire gli effettivi importi
delle pigioni. L'assicurata non le ha dunque tempestivamente comunicato
spontaneamente, ma solo su sua richiesta, i vari cambiamenti della propria
situazione economica.
Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute.
La ricorrente ha infatti rilevato di essere in buona fede per
avere regolarmente segnalato i suoi cambi di domicilio e che, se vi è stato del
ritardo, si è trattato di proroghe chieste alla Cassa per poterle rispondere o per
farsi aiutare da terzi. Inoltre, essa versa in gravi difficoltà economiche.
2.6. Nel determinare il
diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date dall'assicurata,
il 3 gennaio 2022 (doc. 66) la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto fra
le sue spese riconosciute per l'anno 2022, come dal 1° agosto 2021 (doc. 56), una
pigione lorda di Fr. 13'800.- e il forfait per le spese di riscaldamento di Fr.
1'260.- (art. 16b OPC-AVS/AI).
Il 10 maggio 2022 (doc. 77) la Cassa di
compensazione ha scritto all'assicurata che "Dalla documentazione in nostro possesso risulta che al
1. giugno 2022 cambierà indirizzo" e che, per potere
riesaminare la sua pratica, le ha chiesto di trasmettere il nuovo contratto di
locazione con la specifica del costo del posto auto. Il 14 giugno 2022 (doc.
78) l'amministrazione ha sollecitato l'interessata e il giorno seguente (doc.
79) ha ricevuto da parte dell'Agenzia comunale AVS di __________ una notifica
di mutazione, secondo cui dal 1° marzo 2022 l'assicurata aveva cambiato
domicilio trasferendosi da Via __________ 28 a Via __________ 3, sempre a __________.
Con email del 17 giugno 2022 (doc. 80) l'assicurata
ha informato la Cassa di compensazione di avere trovato, per quel mese, un'abitazione
provvisoria a __________ per un costo, omnicomprensivo, di Fr. 1'000.- e dal 1°
luglio 2022 a __________.
La beneficiaria di PC ha inoltre comunicato all'amministrazione
che le avrebbe inviato in forma cartacea e scritta a mano i relativi contratti
di locazione.
In effetti, con lettera manoscritta del 17 giugno
2022 (doc. 83) l'assicurata ha spiegato di avere trovato per il mese di giugno
una casa in montagna, solitamente affittata per vacanze, per il costo di Fr. 1'000.-
"incluse spese e un posto
macchina obbligatorio. La casa ai monti è raggiungibile unicamente a piedi.". Inoltre, ha informato la Cassa che "Nel frattempo ho trovato locazione a __________,
località __________, il contratto è con data 1 luglio 2022." e che nel contratto era chiaramente indicato che fra i costi non
compresi v'erano le spese di riscaldamento (con convettori elettrici, stufa a
legna e stufa a pellet), chiedendo perciò che le fossero versati i Fr. 125.- al
mese di sua spettanza.
Ad entrambi questi invii, elettronico e postale, l'assicurata
ha allegato i due nuovi contratti di locazione (docc. 81 e 82).
Il 22 giugno 2022 (doc. 84) l'amministrazione ha comunicato
alla assicurata - all'indirizzo di __________, benché la beneficiaria di PC
avesse chiaramente specificato nello scritto del 17 giugno 2022 che l'indirizzo
postale, in attesa di una sistemazione definitiva, era il fermoposta a __________
- di avere ricevuto la documentazione che le ha inviato e le ha ulteriormente
chiesto una dichiarazione, da parte dei rispettivi locatori, attestante l'ammontare
della pigione, delle spese accessorie e del posto auto.
Dagli atti risulta poi, seppure inserita nell'incarto
dalla Cassa soltanto il 1° luglio 2022, un'email del 30 maggio 2022 (doc. 85)
con cui l'assicurata ha informato la Cassa di compensazione che il previsto
trasloco a __________ non poteva aver luogo e che, dovendo lasciare l'abitazione
di via __________ 28 a __________ entro il giorno seguente, ha trovato una
sistemazione provvisoria in una casetta di vacanza a __________, avvertendola
che avrebbe trasmesso il contratto di locazione nei prossimi giorni. Intanto,
le ha inviato sia il contratto di locazione di uno spazio in cui ha accatastato
i suoi beni nell'attesa di una sistemazione abitativa definitiva (doc. 85-3/9),
sia la notifica di partenza dal Comune di __________ che ha compilato il 27
maggio 2022 (doc. 85-5/9).
Il 26 agosto 2022 (doc. 87) l'amministrazione ha inviato
alla assicurata all'indirizzo di __________ un richiamo per non avere dato
seguito alla sua lettera del 21 luglio 2022 (recte: 22 giugno 2022), assegnandole
un termine di 30 giorni.
Nell'email del 29 agosto 2022 (doc. 88) l'interessata
ha trasmesso alla Cassa di compensazione il contratto di locazione valido dal
1° settembre 2022 per l'abitazione di __________ e ha evidenziato che per
poterla riscaldare doveva acquistare nafta e legna, i cui costi erano a suo
carico oltre alla pigione mensile di Fr. 1'000.- e ha chiesto il riconoscimento
del forfait di Fr. 1'325.-.
Il 31 agosto 2022 (doc. 89) la Cassa ha scritto all'assicurata
all'indirizzo di Via __________ 3 a __________, e per email, chiedendo il
contratto di locazione per questa abitazione, una dichiarazione dei locatori
delle abitazioni di __________ e di __________ relativa al costo della pigione,
delle spese accessorie e del parcheggio e il contratto di locazione dell'abitazione
di __________, da cui si potesse rilevare la data di inizio della locazione, il
costo della pigione, delle spese accessorie e del parcheggio.
L'assicurata ha risposto lo stesso 31 agosto 2022
(doc. 93) come segue:
" In Via __________ a __________ avevo la bucalettere e una camera per
pernottare; siccome la casa in via __________ 28 non era abitabile in inverno,
informazione omessa dai proprietari alla firma del contratto e per provocazione
nella bucalettere mi mettevano ogni sorta di schifezza, feci di animali
inclusi. Il contratto che si è sciolto a fine maggio 2022 a fine causa mia
contro i proprietari stessi.
Entro fine maggio avevo riposto ogni cosa in
magazzino, di cui avete copia del contratto, ho poi vissuto un mese sui monti
di __________ di cui avete il contratto.
Per il mese di luglio 2022 avevo trovato abitazione
in via __________ 38 a __________ di cui avete il contratto; anche in questo
caso è stato necessario l'intervento del mio avvocato; sin da subito il proprietario
non ha rispettato gli accordi contrattuali e siamo giunti ad un'interruzione
dello stesso. Ad agosto ho trovato la casa a __________ in via __________ 8,
dove si accettava il mio stato AI, cani e tartarughe.
Essere in invalidità e dipendere dalle PC NON è più
una garanzia mi creda, troppe volte mi sono sentita rifiutare un alloggio NON
per gli animali bensì per le mie poche entrate.
Per mesi ho vissuto nell'incertezza più totale al
punto da desiderare di lasciare la Svizzera ma con le mie uniche entrate di
1506.- di AI (al grado massimo) è impossibile ovunque.
(…)
Per il contratto in via __________ non so a cosa si
riferisca, non ho nessun contratto che mi lega a questo indirizzo.
I documenti, inclusa la lettera email di ieri
debitamente firmata, le sono stati consegnati stamani.
Ora mi dica cosa altro le serve per cortesia, io
rimango a disposizione.
Per quanto concerne la mia richiesta di ricevere l'importo
massimo di affitto, oltre ad essere un mio diritto serve per potermi fornire
del combustibile di riscaldamento senza cui sarebbe impossibile vivere in
qualsiasi casa. __________ è un paese in ombra d'inverno, quindi molto freddo. (…)".
L'indomani (doc. 94), la Cassa di compensazione ha
risposto all'assicurata con invio elettronico chiedendo delle ulteriori
specifiche e la documentazione relativa ai parcheggi.
A questo proposito, con email del 19 settembre 2022
(doc. 95) l'interessata ha domandato alla Cassa una proroga, avendo chiesto l'aiuto
di un assistente sociale con cui aveva appuntamento il 21 settembre. Inoltre, l'assicurata
ha fatto presente che la corrispondenza con il proprietario della casa di __________
era piuttosto difficoltosa, vivendo egli in Brasile e quindi ci voleva tempo e
pazienza per recuperare la documentazione necessaria. Infine, essa ha osservato
che non disponeva della somma necessaria per l'acquisto né di legna, né di
pellet né di olio da riscaldamento per potere riscaldare la casa.
Allegato all'invio elettronico del 23 ottobre 2022
(doc. 96) l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione una sua dichiarazione
relativa all'abitazione di via __________ 3 a __________ (doc. 97), il rapporto
termografico concernente l'abitazione di via __________ 28 a __________ reso
nell'ambito della causa che era in corso (doc. 98) e il verbale riguardante la
disdetta contrattuale per quest'ultima abitazione (docc. 99 e 100).
Con un'ulteriore email del 23 ottobre 2022 (doc 101)
l'interessata ha inviato alla Cassa un documento riguardante la rescissione
concorde del contratto di locazione per l'abitazione di __________ con effetto
al 31 luglio 2022 (doc. 102), precisando che non v'erano costi per il
parcheggio.
La beneficiaria di PC ha spedito alla Cassa il 23
ottobre 2022 (doc. 103) una terza email, allegando la dichiarazione del
proprietario della casa di __________ riguardo al posteggio e ai costi di
riscaldamento e a quest'ultimo proposito ha rilevato di non potere ordinare il
combustibile necessario per riscaldarsi non disponendo della liquidità necessaria.
In risposta a questi invii, la Cassa di
compensazione ha rilevato l'assenza di informazioni importanti per procedere al
riesame del diritto, perciò con un'email del 24 ottobre 2022 (doc. 109) ha
chiesto all'assicurata ulteriori specifiche riguardo alle sue ultime cinque
sistemazioni abitative.
Una settimana dopo (doc. 100) l'interessata ha
fornito alcune risposte, che ha completato il 1° (doc. 113), il 14 (doc. 115) e
il 22 novembre 2022 (doc. 118).
Con decisione del 25 novembre 2022 (doc 124) la
Cassa cantonale di compensazione ha emesso un ordine di restituzione di Fr. 7'025.-
per prestazioni complementari versate in eccesso all'assicurata dal 1° febbraio
al 30 novembre 2022, intitolandolo "Richiesta di restituzione emessa a
seguito dell'aggiornamento della situazione domiciliare, a seguito dei vari
cambiamenti, come da documentazione inviataci.".
L'amministrazione, sulla scorta della documentazione
acquisita, ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata
computando l'effettiva pigione pagata e poiché è emerso che ha considerato una
pigione superiore, continuando quindi a versare indebitamente all'interessata
maggiori prestazioni complementari, ha chiesto in restituzione quanto
riconosciutole di troppo per il periodo dal 1° febbraio al 30 novembre 2022.
2.7. Secondo consolidata giurisprudenza
federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza
del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non
deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un
lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata
concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97
consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato
secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è
soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del
21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid.
2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4
agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26
luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono
la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di
Considerandi
notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in
particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF
8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio
2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio
2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di
calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non
controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e
quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023,
consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021
del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid.
5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR
2022.
EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
2.8
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta
giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14
luglio 2008).
2.9
Il fatto che l'assicurata
abbia cambiato domicilio e abitazione e abbia corrisposto una pigione inferiore
a quella precedentemente considerata dalla Cassa di compensazione, rappresenta
sostanzialmente un cambiamento rilevante delle circostanze e quindi doveva
essere notificato alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile
2014, consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo
diritto alle PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto
dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024; STCA
33.2022.7
del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15
del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).
Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta o
variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata o
diminuzione di quelle già computate nel calcolo, rappresenta un cambiamento
rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,
consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF
9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,
consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del
14.
marzo 2006).
La ricorrente, come risulta chiaramente dalla cronologia esposta
degli atti presenti all'incarto, ha debitamente informato senza ritardo l'amministrazione
dei suoi trasferimenti di domicilio, perciò le affermazioni e le conclusioni
della Cassa non sono corrette.
2.10
In primo luogo, non corrisponde al
vero che l'assicurata ha stipulato "dei
contratti di locazione di breve durata" (doc. A1 punto 2 pag.
4), visto che, eccetto per la sistemazione nella casa di vacanza sui monti
sopra __________, espressamente prevista per il solo mese di giugno 2022, tutti
gli altri contratti di locazione sono stati sottoscritti per almeno un anno (a __________
in via __________ 28 la durata era determinata di un anno, così come a __________,
mentre a __________ di cinque anni).
2.11
Neppure è corretto affermare che,
dopo vari solleciti da parte della Cassa, è solo il 24 ottobre 2022 che questa
ha potuto stabilire gli importi effettivi delle pigioni.
Occorre invero riconoscere che il continuo cambiamento di
abitazione ha sovrapposto le informazioni che l'assicurata ha fornito riguardo
alle sue diverse sistemazioni rispettivamente ha reso un po' difficile
raggiungerla mediante invii postali.
Non va però dimenticato di rilevare che la Cassa stessa ha più
volte sbagliato indirizzo di corrispondenza, quindi non si può sostenere che
siano stati necessari dei solleciti per ottenere le informazioni richieste,
visto che se il primo invio non è andato a buon fine è soltanto per errore dell'amministrazione.
Va infatti ricordato che sebbene il 17 giugno 2022 l'assicurata
avesse avvisato la Cassa di compensazione che il suo indirizzo postale era il
fermo posta con indirizzo in via __________ 3 a __________, il 22 giugno 2022 l'amministrazione
le ha scritto in via __________ a __________, permettendosi poi di inviarle un
richiamo il 26 agosto 2022 per non avere risposto al suo scritto del 21 luglio
2022.
- non presente agli atti, verosimilmente da intendere quello del 22 giugno
2022.
Inoltre, il 31 agosto 2022 la Cassa le ha scritto all'indirizzo di
via __________ 3 a __________, ma dal 1° al 31 luglio 2022 la ricorrente ha
abitato a __________ e dal 1° settembre 2022 si è trasferita a __________. Sennonché,
quello stesso 31 agosto 2022 la Cassa ha inviato all'assicurata questa lettera per
email "vista la difficoltà a recapitarle
la nostra corrispondenza".
In tal caso, già quel giorno la beneficiaria di prestazioni ha
potuto trasmetterle i documenti richiesti relativi ai contratti di locazione.
2.12
Quanto alla lamentela della Cassa di
compensazione secondo cui è solo dopo vari solleciti che ha potuto stabilire l'ammontare
della pigione per ogni singola abitazione, non va dimenticato che in diverse
occasioni la ricorrente le aveva comunicato la difficoltà di reperire la
documentazione richiesta.
Per esempio, il 23 ottobre 2022 (doc. 101) l'assicurata le ha
inviato "il documento riguardante la
rescissione del contratto di __________. Il proprietario non si è mai più fatto
né sentire né vedere; impossibile ottenere risposte da lui" e
il 31 ottobre 2022 (doc. 110) le ha scritto che "Per quanto concerne l'abitazione di __________, è
impossibile ricevere qualsiasi ulteriore documento; alle mie richieste non vi è
stato seguito. Forse lei potrebbe scrivere all'avvocato del Signor __________
chiedendo riscontro.".
Poi, il 14 novembre 2022 (doc. 115) la beneficiaria ha trasmesso
la dichiarazione del proprietario di quell'abitazione, precisando che "Ci è voluto tempo, è stato necessario rivolgermi all'avvocato.".
Riguardo alla sistemazione a __________, già il 29 agosto 2022 (doc.
88) la beneficiaria di PC aveva fatto presente che il locatore risiedeva in
Brasile "per cui si comunica per telefono o
per email" e il 19 settembre 2022 (doc. 95) che "Per quanto concerne la burocrazia con il proprietario
della casa in cui vivo, è piuttosto difficoltosa causa la distanza; il Signor __________
vive in Brasile. Dopo aver scoperto un ammanco finanziario causato dal suo
delegato qui in Ticino, ne ha tolto la procura quindi ci vuole tempo e pazienza
per poter ottenere la documentazione a lui richiesta.".
Una prima dichiarazione del proprietario relativa al parcheggio e
ai costi di riscaldamento è stata poi trasmessa alla Cassa il 23 ottobre 2022 e
una seconda il 22 novembre 2022.
Va qui osservato che il 19 settembre 2022 l'assicurata aveva
inoltre chiesto alla Cassa una proroga per l'inoltro dei documenti richiesti
avendo bisogno dell'assistenza di un assistente sociale.
2.13
Infine, va respinta anche l'affermazione
secondo cui l'assicurata "non ha
tempestivamente comunicato alla Cassa i vari cambiamenti della propria
situazione economica, ma esclusivamente sulle varie richieste da parte della
Cassa.".
Questa conclusione non rispecchia gli eventi descritti.
Come illustrato nei considerandi che precedono, la ricorrente ha
invece debitamente e ampiamente informato l'amministrazione dei suoi spostamenti
di domicilio e perfino prima che avessero luogo.
Il 30 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso per email alla Cassa sia
il nuovo contratto di locazione valido per la casetta di vacanza sui monti di __________,
sia la notifica di partenza dal Comune di __________, valida dal 31 maggio 2022
e allestita il 27 maggio 2022, seppure negli atti della Cassa sia stata
inserita inspiegabilmente soltanto il 1° luglio 2022.
In seguito, il 17 giugno 2022 l'assicurata ha avvisato la Cassa
sia per email sia per invio cartaceo che aveva nel frattempo trovato un'abitazione
a __________ a far data dal 1° luglio 2022, allegando il relativo contratto di
locazione.
Dopodiché, a causa di problemi insorti in questa abitazione, che con
l'intervento del legale della conduttrice hanno portato alla rescissione
concorde anticipata del contratto di locazione già al 31 luglio 2022, il 29
agosto 2022 l'assicurata ha inviato alla amministrazione il nuovo contratto di
locazione per l'abitazione di __________ valido dal 1° settembre 2022.
Stando così le cose, non è possibile tutelare la conclusione della
Cassa cantonale di compensazione di non averla informata tempestivamente di
queste mutazioni.
2.14
Semmai, si potrebbe avere dei dubbi
unicamente sulla mancata notifica del cambio di domicilio avvenuto all'interno
dello stesso Comune di __________.
In quell'occasione, in effetti, l'assicurata non ha avvisato la
Cassa che era andata ad abitare in via __________ 3, in un'altra abitazione
poco distante dalla casa che aveva affittato in via __________ 28 dal 31 luglio
2021.
per un anno (doc. 37) la cui pigione annua di Fr. 13'800.- le era stata
computata dal 1° agosto 2021.
Il motivo di questo spostamento valido dal 1° marzo 2022, come
indicato sulla notifica di mutazione compilata dall'Agenzia comunale AVS di __________
e trasmessa alla Cassa cantonale di compensazione, l'ha spiegato l'interessata
il 3 ottobre 2022 (doc. 97) in un'email del 23 ottobre 2022 indirizzata alla
Cassa:
" Come già
ampiamente descritto, in Via __________ 3 a __________ avevo innanzitutto
spostato la mia posta a causa di costanti abusi e provocazioni ai miei danni
(vedi mia email dello scorso 31 agosto 2022) mio errore da ignorante credere di
dover spostare anche il domicilio che era puramente temporaneo fintanto potessi
tornare a vivere senza congelare. Ai documenti includo la termografia svolta
dall'ing. (…) così che avete un quadro preciso di cosa affermo.
In via __________ ho pernottato dal Signor __________ con cui ho
avuto anche una breve relazione poco romantica ma probabilmente lui si sentiva
in diritto di approfittare del favore di ospitarmi e io in dovere di ricambiare
l'ospitalità gratuita; è lui che mi ha trovato la pessima casa in via __________
28, dista ca 50 m dalla sua abitazione. Non credo tuttavia di dovervi narrare i
fatti miei fino a questo punto.
Sono stata felice di tornare in via __________ seppur molto fredda
ed estremamente umida.
Allego la sentenza di fine locazione. È stata una lunga battaglia
gestita dall'avvocato (…) e dall'avvocata (…) da me richiesta.".
Dal verbale di udienza dell'11 maggio 2022 reso davanti all'Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di __________ concernente l'istanza
del 31 marzo 2022 promossa dai locatori contro la ricorrente e chiedente l'annullamento
della disdetta immediata data dall'assicurata il 28 febbraio 2022 del contratto
di locazione per gravi motivi, risulta che dopo discussione la convenuta ha
proposto:
" - Gli
istanti restituiscono alla conventa la mensilità di febbraio u.s.
- La riconsegna
della cosa locata sarà eseguita entro il 20 maggio 2022.
- La locazione è ritenuta conclusa con effetto 20 maggio 2022.
Alla parte istante è assegnato un termine di 5 giorni per
comunicare a codesta Autorità la eventuale adesione. (…)".
Non è noto se la parte istante abbia accettato questa proposta, ma
dagli scritti dell'insorgente è certo che ha lasciato la casa di via __________
28.
a __________ il 31 maggio 2022 e non prima. Ciò emerge chiaramente dall'email
del 30 maggio 2022 inviata alla Cassa cantonale di compensazione:
" (…) Dovendo
lasciare entro domani l'abitazione in Via __________ 28 a __________ (…)".
Non è neppure stato chiarito se la pigione di febbraio 2022 le sia
stata restituita dai locatori e fino a quando l'assicurata ha condiviso l'abitazione
dell'amico a titolo gratuito.
La Cassa ha ipotizzato che l'ospitalità del vicino si sia
protratta durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 visto che dal 1° marzo
2022.
ha cambiato domicilio e dal 1° giugno 2022 è andata a vivere a __________.
Tuttavia, questa circostanza non è stata comprovata e stride con l'affermazione
sopra riportata dell'insorgente secondo cui "Sono stata felice di tornare in via __________ seppur molto fredda ed
estremamente umida.".
Pertanto, considerato che la beneficiaria di PC ha lasciato definitivamente
questo immobile il 31 maggio 2022, significa che la coabitazione con l'amico
non può essere perdurata per tutti e tre i mesi per i quali la Cassa ha
computato una pigione nulla ritenendo l'ospitalità gratuita del vicino.
2.15
Ad ogni modo, questa tematica, così
come la restituzione della pigione di febbraio 2022, non deve essere
approfondita.
Infatti, si deve ritenere che la ricorrente era vincolata con i
proprietari della casa di via __________ 28 a __________ da un contratto di
locazione di durata determinata (dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2022), perciò
fino alla sua scadenza essa era tenuta a pagare la pigione concordata di Fr. 1'150.-
al mese.
La circostanza che l'oggetto del contratto abbia presentato dei
difetti tali che hanno portato l'assicurata a dare, per motivi gravi, la
disdetta anticipata, nulla muta al fatto che la conduttrice era tenuta al
pagamento della pigione fino al 31 luglio 2022.
Inoltre, il fatto che essa si sia fatta ospitare gratuitamente da
terzi mentre era in essere il contratto di locazione in via __________, va ricondotto
a validi motivi dati dall'inabitabilità della casa - comprovata dal rapporto d'ispezione
termografica (doc. 98) -, pur tenendo presente che essa era legalmente astretta
al pagamento della pigione finché il relativo contratto di locazione era in
essere.
Da quanto precede non si può dunque riconoscere che la ricorrente
ha vissuto gratuitamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022.
Soprattutto, una simile conclusione non poteva essere tratta a quel momento,
quando la causa fra le parti in ambito di locazione non era ancora terminata e
non era possibile conoscere l'esito della stessa. Non va infatti dimenticato
che, per giurisprudenza costante, la condizione della buona fede
deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha
ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF
8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2; STF 8C_954/2008
del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1;
STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1). Nella primavera 2022, dunque, quando nei mesi da marzo a maggio
2022.
ha percepito le prestazioni complementari, senza dubbio la beneficiaria
era in buona fede, ossia ha legittimamente ottenuto le prestazioni
complementari per pagare la pigione dell'abitazione di via __________ 28 a __________
(STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023).
Anche se per un determinato lasso di tempo e per motivi sanitari e
di igiene della salute si è provvisoriamente spostata in un'altra abitazione,
dove le è stata offerta una sistemazione a titolo gratuito nell'attesa che si
risolvesse la situazione in via __________ o che trovasse un'altra casa, il
contratto di locazione con questo immobile è sempre rimasto in vigore e quindi queste
particolari circostanze fanno sì che non le si può rimproverare di non avere
avvisato la Cassa di questo suo breve e temporaneo spostamento, anche se di
domicilio, in via __________ 3 a __________.
2.16
Sulla scorta delle considerazioni
esposte, il TCA conclude che la ricorrente si è comportata correttamente nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione, avvisandola per tempo su ogni
sua modifica personale ed economica per quanto concerne i vari traslochi
effettuati nel corso del 2022.
Si deve pertanto ritenere che l'assicurata non ha violato il suo
obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione
previsto dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede deve
di conseguenza essere tutelata per il periodo oggetto della contestazione.
In questo senso la decisione impugnata deve essere annullata, il
ricorso deve essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di
compensazione, affinché esamini ulteriormente il secondo elemento,
cumulativo, delle gravi difficoltà economiche della richiedente per il
lasso di tempo in questione necessario per ottenere il condono delle
prestazioni da restituire (art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA) ed emani una nuova
decisione al riguardo.
Vincente in causa e patrocinata da un legale, l'insorgente ha
diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), mentre la
procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
1.1. La decisione su opposizione
impugnata è annullata nella misura in cui ha negato il condono della
restituzione delle prestazioni complementari percepite dal 1° febbraio al 30
novembre 2022.
1.2. L'incarto è rinviato all'amministrazione
affinché esamini la condizione dell'onere troppo grave e si ripronunci sull'istanza
di condono.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo
di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti