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Decisione

33.2024.11

Ass. ha cambiato casa numerose volte e ha sempre avvisato la Cassa. Si è comportata correttamente nei confronti della Cassa, avvisandola per tempo su ogni modifica. Non ha violato obbligo di informazione.Buona fede va perciò tutelata.Rinvio atti a Cassa per decidere sulle gravi difficoltà economiche

18 novembre 2024Italiano41 min

domicilio tra febbraio e settembre 2022, con conseguente variazione dell'importo

Source ti.ch

Incarto

n.

33.2024.11

TB

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1°

luglio 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 25 novembre 2022

(doc. 124) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione a RI

1, nata nel 1966, l'importo di Fr. 7'025.- a titolo di prestazioni

complementari versatele in eccesso dal 1° febbraio al 30 novembre 2022, poiché a

seguito dei vari cambiamenti di casa la pigione pagata dall'assicurata era

mutata e quindi la situazione doveva essere aggiornata con i nuovi importi.

1.2. Alla richiesta di pagamento del 14

aprile 2023 della Cassa cantonale di compensazione (il documento non è agli

atti), l'11 maggio 2023 (doc. 154) l'assicurata, stante la particolare

situazione in cui versava, per non gravare ulteriormente sui suoi bisogni ha

chiesto il condono dell'importo da restituire.

1.3. Con decisione del 31 maggio 2023

(doc. 155) la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere esposto le pigioni

effettivamente pagate dall'assicurata da febbraio a settembre 2022, ha rilevato

che è emersa la necessità di emettere una decisione di restituzione per le

prestazioni complementari che essa ha ricevuto in eccesso. Infatti, considerato

che in precedenza le sono state intimate delle decisioni di PC dal cui calcolo

era evidente che il diritto era determinato dal computo anche della pigione, secondo

la Cassa l'indebito versamento della PC da febbraio a novembre 2022 doveva e

potere essere inequivocabilmente chiaro. Mancando quindi la condizione della

buona fede per ottenere il condono, la Cassa non ha verificato la seconda

condizione della grave difficoltà e ha negato il condono.

1.4. Il 3 luglio 2023 (doc. 156) l'assicurata

si è opposta al rifiuto del condono, contestando diverse affermazioni dell'amministrazione

e sostenendo che la sua buona fede era invece data, non essendoci stato alcun

comportamento doloso e nemmeno una grave negligenza da parte sua, visto che è

stata lei stessa a trasmettere alla Cassa la documentazione dalla quale sono

poi risultati i canoni di locazione pagati nel periodo in esame. Ciò

dimostrerebbe la sua buona fede e che non avrebbe avuto alcun motivo per agire

in quel modo qualora fosse stata in mala fede al momento del ricevimento delle

prestazioni ritenute non dovute.

Inoltre, l'opponente ha osservato di avere pagato la pigione di

febbraio 2022 e che è solo in occasione dell'udienza di conciliazione in materia

di locazione che è stato deciso che doveva esserle rimborsata. Pertanto, ad

eccezione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022, ha sempre pagato la pigione,

considerato che per il mese di agosto 2022 è stata versata non come locazione,

ma quale compenso per chi ha pulito la casa.

1.5. Con decisione su opposizione del 1°

luglio 2024 (doc. A/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire. Essa ha

ricordato i presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e giurisprudenziali per

l'ottenimento del condono e l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei

beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato sulle decisioni di PC

e sui fogli di calcolo e discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

L'amministrazione ha poi spiegato che la buona fede è stata

negata, poiché "l'assicurata ha più

volte cambiato domicilio nel periodo tra febbraio 2022 e novembre 2022,

stipulando dei contratti di locazione di breve durata con delle pigioni

gratuite. Dette informazioni, dopo vari solleciti da parte della Cassa all'opponente,

hanno permesso alla Cassa solo in data 24 ottobre 2022 di poter stabilire gli

effettivi importi delle pigioni e i periodi." (pag. 4). Non

avendo l'assicurata comunicato tempestivamente alla Cassa i vari cambiamenti

della propria situazione economica, ma solamente a seguito delle sue richieste,

la violazione commessa dall'assicurata configura quindi una negligenza grave,

perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa e, senza che si esamini

pure la condizione cumulativa dell'onere troppo grave, il condono va rifiutato.

1.6. Il 2 settembre 2024 (doc. I) RI 1,

sempre patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di accogliere

la sua richiesta di condono e, in via principale, di annullare la decisione su

opposizione e di emettere una nuova decisione che tenga conto della sua buona

fede e della grave difficoltà; in via subordinata, di tramettere gli atti alla

Cassa di compensazione per una nuova decisione, ritenuto che la condizione

della grave difficoltà non è stata esaminata.

La ricorrente ha contestato che vi sia stata una grave negligenza

nel suo comportamento tale da escludere la condizione della buona fede.

Infatti, come risulta dalla email del 19 settembre 2022 (doc. 95), essa aveva

chiesto una proroga per produrre la documentazione richiesta dalla Cassa di

compensazione, poiché necessitava dell'aiuto di un assistente sociale per

procedere con quanto necessario vista la difficile situazione in cui versava e

che l'ha portata a chiedere l'aiuto di terzi per questi "semplici"

compiti amministrativi. Non è quindi vero che è solo il 24 ottobre 2022 che,

dopo vari solleciti, l'amministrazione ha potuto stabilire gli effettivi

importi delle pigioni e i periodi. Semplicemente, non v'è stato un ritardo nel

trasmettere le informazioni, ma unicamente la concessione di un periodo più

lungo per procedere in tal senso. La ricorrente si è dunque comportata in modo

corretto; semmai, ha commesso una lieve negligenza, ma in ogni caso non grave

al punto da giustificare il rifiuto della domanda di condono per mancanza di

buona fede. Non va dimenticato che essa si è trovata di fronte a difficoltà non

indifferenti nel trovare una sistemazione adeguata, che ha affrontato pure

delle procedure civili a tutela della sua posizione e che queste gravi

vicissitudini hanno implicato per lei un cambio frequente di domicilio a causa

di situazioni abitative palesemente inadeguate.

La ricorrente ha comunicato il cambio di domicilio il 29 agosto

2022 non perché negligente e per conseguente mancanza di buona fede, ma

piuttosto poiché le varie pendenze legali si erano chiarite solo in quel

periodo. Sin da febbraio 2022 è stata confrontata con una condizione di forte

stress emotivo dovuta all'insicurezza sul suo futuro, visto che ha dovuto

cambiare quattro domicili nell'arco di sei mesi, tre dei quali lasciati in

maniera burrascosa con conseguenze giuridiche che si sono riverberate sulla

possibilità di fornire delle informazioni puntuali. Essa si è pertanto

comportata in modo rispettoso dei suoi doveri nei confronti della Cassa,

ossequiando il proprio dovere di informazione e dunque la sua buona fede è

certa.

Infine, anche la realizzazione della condizione della grave

difficoltà è data, tanto che la restituzione dell'importo richiesto

costituirebbe un aggravamento della situazione, già precaria, pocihé

confrontata con la difficoltà di finanziare il riscaldamento della propria

abitazione e con problemi di salute sorti in seguito.

1.7. Nella risposta di causa del 23

settembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le

medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

1.8. Il 7 ottobre 2024 (doc. V) la ricorrente

ha osservato di avere ampliato e precisato le proprie motivazioni giuridiche e

di essersi confrontata con la decisione su opposizione.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di

condono formulata dall'assicurata l'11 maggio 2023 relativa alla restituzione

di Fr. 7'025.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° febbraio

al 30 novembre 2022, stabilita con decisione del 25 novembre 2022 (doc. 124),

cresciuta incontestata in giudicato.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo

di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave

negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza

distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").

Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle

circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione

che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe

potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25).

Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in

modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è

modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli

impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in

ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293

consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.

21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del

cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le

modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato

dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6

gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente

per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,

l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora

ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni

complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La

situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per

Fatti

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI).

Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo

di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr.

consid. 7.2).

Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha

ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare

all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che

esclude la buona fede.

2.5. Nella

decisione di rifiuto del condono del 31 maggio 2023 (doc. 155) la Cassa di

compensazione ha osservato di avere ricevuto, tra maggio e novembre 2022,

diversa documentazione secondo cui l'assicurata aveva cambiato diverse volte

domicilio tra febbraio e settembre 2022, con conseguente variazione dell'importo

della pigione.

La Cassa ha spiegato di non avere ritenuto per il mese di febbraio

2022 una pigione, essendo questa stata riversata alla conduttrice secondo

quanto indicato nel verbale di udienza dell'Ufficio di conciliazione di __________.

Inoltre, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 essa non ha

computato alcun importo, visto che l'interessata ha soggiornato a titolo

gratuito presso un'altra persona.

La Cassa ha invece computato il mese di giugno in ragione di Fr.

600.- di pigione e di Fr. 400.- quali spese accessorie.

Per luglio ha considerato la pigione di Fr. 1'200.- e le spese

forfettarie di Fr. 105.-.

Per il mese di agosto non è stata ritenuta alcuna pigione, visto

che il locatore ha lasciato a disposizione dell'assicurata l'ammontare della

pigione (Fr. 1'000.-) per pagare degli operai per lavori relativi all'abitazione

(sgombero materiali, pulizia, ritinteggio, ecc.), che non sono però

riconosciuti dalle prestazioni complementari.

Infine, da settembre 2022 ha considerato il costo della pigione di

Fr. 1'000.- al mese, oltre a Fr. 105.- per le spese forfettarie.

Nella decisione formale, la Cassa di compensazione ha rilevato che

avendo ricevuto in precedenza delle decisioni di PC da cui risultava evidente

che per il calcolo del diritto era determinante l'importo della pigione, all'assicurata

doveva essere chiara l'indebita ricezione delle prestazioni complementari da

febbraio a novembre 2022. La Cassa non ha dunque ammesso la condizione della

buona fede e ha respinto l'istanza di condono.

Nella decisione su opposizione del 1° luglio 2024 la Cassa di

compensazione ha invece evidenziato di avere negato la buona fede, poiché è

venuta a conoscenza dei vari cambi di domicilio dell'assicurata, che ha

stipulato "dei contratti di breve durata

con delle pigioni gratuite", dopo vari solleciti, che le hanno

permesso solo il 24 ottobre 2022 di potere stabilire gli effettivi importi

delle pigioni. L'assicurata non le ha dunque tempestivamente comunicato

spontaneamente, ma solo su sua richiesta, i vari cambiamenti della propria

situazione economica.

Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute.

La ricorrente ha infatti rilevato di essere in buona fede per

avere regolarmente segnalato i suoi cambi di domicilio e che, se vi è stato del

ritardo, si è trattato di proroghe chieste alla Cassa per poterle rispondere o per

farsi aiutare da terzi. Inoltre, essa versa in gravi difficoltà economiche.

2.6. Nel determinare il

diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date dall'assicurata,

il 3 gennaio 2022 (doc. 66) la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto fra

le sue spese riconosciute per l'anno 2022, come dal 1° agosto 2021 (doc. 56), una

pigione lorda di Fr. 13'800.- e il forfait per le spese di riscaldamento di Fr.

1'260.- (art. 16b OPC-AVS/AI).

Il 10 maggio 2022 (doc. 77) la Cassa di

compensazione ha scritto all'assicurata che "Dalla documentazione in nostro possesso risulta che al

1. giugno 2022 cambierà indirizzo" e che, per potere

riesaminare la sua pratica, le ha chiesto di trasmettere il nuovo contratto di

locazione con la specifica del costo del posto auto. Il 14 giugno 2022 (doc.

78) l'amministrazione ha sollecitato l'interessata e il giorno seguente (doc.

79) ha ricevuto da parte dell'Agenzia comunale AVS di __________ una notifica

di mutazione, secondo cui dal 1° marzo 2022 l'assicurata aveva cambiato

domicilio trasferendosi da Via __________ 28 a Via __________ 3, sempre a __________.

Con email del 17 giugno 2022 (doc. 80) l'assicurata

ha informato la Cassa di compensazione di avere trovato, per quel mese, un'abitazione

provvisoria a __________ per un costo, omnicomprensivo, di Fr. 1'000.- e dal 1°

luglio 2022 a __________.

La beneficiaria di PC ha inoltre comunicato all'amministrazione

che le avrebbe inviato in forma cartacea e scritta a mano i relativi contratti

di locazione.

In effetti, con lettera manoscritta del 17 giugno

2022 (doc. 83) l'assicurata ha spiegato di avere trovato per il mese di giugno

una casa in montagna, solitamente affittata per vacanze, per il costo di Fr. 1'000.-

"incluse spese e un posto

macchina obbligatorio. La casa ai monti è raggiungibile unicamente a piedi.". Inoltre, ha informato la Cassa che "Nel frattempo ho trovato locazione a __________,

località __________, il contratto è con data 1 luglio 2022." e che nel contratto era chiaramente indicato che fra i costi non

compresi v'erano le spese di riscaldamento (con convettori elettrici, stufa a

legna e stufa a pellet), chiedendo perciò che le fossero versati i Fr. 125.- al

mese di sua spettanza.

Ad entrambi questi invii, elettronico e postale, l'assicurata

ha allegato i due nuovi contratti di locazione (docc. 81 e 82).

Il 22 giugno 2022 (doc. 84) l'amministrazione ha comunicato

alla assicurata - all'indirizzo di __________, benché la beneficiaria di PC

avesse chiaramente specificato nello scritto del 17 giugno 2022 che l'indirizzo

postale, in attesa di una sistemazione definitiva, era il fermoposta a __________

- di avere ricevuto la documentazione che le ha inviato e le ha ulteriormente

chiesto una dichiarazione, da parte dei rispettivi locatori, attestante l'ammontare

della pigione, delle spese accessorie e del posto auto.

Dagli atti risulta poi, seppure inserita nell'incarto

dalla Cassa soltanto il 1° luglio 2022, un'email del 30 maggio 2022 (doc. 85)

con cui l'assicurata ha informato la Cassa di compensazione che il previsto

trasloco a __________ non poteva aver luogo e che, dovendo lasciare l'abitazione

di via __________ 28 a __________ entro il giorno seguente, ha trovato una

sistemazione provvisoria in una casetta di vacanza a __________, avvertendola

che avrebbe trasmesso il contratto di locazione nei prossimi giorni. Intanto,

le ha inviato sia il contratto di locazione di uno spazio in cui ha accatastato

i suoi beni nell'attesa di una sistemazione abitativa definitiva (doc. 85-3/9),

sia la notifica di partenza dal Comune di __________ che ha compilato il 27

maggio 2022 (doc. 85-5/9).

Il 26 agosto 2022 (doc. 87) l'amministrazione ha inviato

alla assicurata all'indirizzo di __________ un richiamo per non avere dato

seguito alla sua lettera del 21 luglio 2022 (recte: 22 giugno 2022), assegnandole

un termine di 30 giorni.

Nell'email del 29 agosto 2022 (doc. 88) l'interessata

ha trasmesso alla Cassa di compensazione il contratto di locazione valido dal

1° settembre 2022 per l'abitazione di __________ e ha evidenziato che per

poterla riscaldare doveva acquistare nafta e legna, i cui costi erano a suo

carico oltre alla pigione mensile di Fr. 1'000.- e ha chiesto il riconoscimento

del forfait di Fr. 1'325.-.

Il 31 agosto 2022 (doc. 89) la Cassa ha scritto all'assicurata

all'indirizzo di Via __________ 3 a __________, e per email, chiedendo il

contratto di locazione per questa abitazione, una dichiarazione dei locatori

delle abitazioni di __________ e di __________ relativa al costo della pigione,

delle spese accessorie e del parcheggio e il contratto di locazione dell'abitazione

di __________, da cui si potesse rilevare la data di inizio della locazione, il

costo della pigione, delle spese accessorie e del parcheggio.

L'assicurata ha risposto lo stesso 31 agosto 2022

(doc. 93) come segue:

" In Via __________ a __________ avevo la bucalettere e una camera per

pernottare; siccome la casa in via __________ 28 non era abitabile in inverno,

informazione omessa dai proprietari alla firma del contratto e per provocazione

nella bucalettere mi mettevano ogni sorta di schifezza, feci di animali

inclusi. Il contratto che si è sciolto a fine maggio 2022 a fine causa mia

contro i proprietari stessi.

Entro fine maggio avevo riposto ogni cosa in

magazzino, di cui avete copia del contratto, ho poi vissuto un mese sui monti

di __________ di cui avete il contratto.

Per il mese di luglio 2022 avevo trovato abitazione

in via __________ 38 a __________ di cui avete il contratto; anche in questo

caso è stato necessario l'intervento del mio avvocato; sin da subito il proprietario

non ha rispettato gli accordi contrattuali e siamo giunti ad un'interruzione

dello stesso. Ad agosto ho trovato la casa a __________ in via __________ 8,

dove si accettava il mio stato AI, cani e tartarughe.

Essere in invalidità e dipendere dalle PC NON è più

una garanzia mi creda, troppe volte mi sono sentita rifiutare un alloggio NON

per gli animali bensì per le mie poche entrate.

Per mesi ho vissuto nell'incertezza più totale al

punto da desiderare di lasciare la Svizzera ma con le mie uniche entrate di

1506.- di AI (al grado massimo) è impossibile ovunque.

(…)

Per il contratto in via __________ non so a cosa si

riferisca, non ho nessun contratto che mi lega a questo indirizzo.

I documenti, inclusa la lettera email di ieri

debitamente firmata, le sono stati consegnati stamani.

Ora mi dica cosa altro le serve per cortesia, io

rimango a disposizione.

Per quanto concerne la mia richiesta di ricevere l'importo

massimo di affitto, oltre ad essere un mio diritto serve per potermi fornire

del combustibile di riscaldamento senza cui sarebbe impossibile vivere in

qualsiasi casa. __________ è un paese in ombra d'inverno, quindi molto freddo. (…)".

L'indomani (doc. 94), la Cassa di compensazione ha

risposto all'assicurata con invio elettronico chiedendo delle ulteriori

specifiche e la documentazione relativa ai parcheggi.

A questo proposito, con email del 19 settembre 2022

(doc. 95) l'interessata ha domandato alla Cassa una proroga, avendo chiesto l'aiuto

di un assistente sociale con cui aveva appuntamento il 21 settembre. Inoltre, l'assicurata

ha fatto presente che la corrispondenza con il proprietario della casa di __________

era piuttosto difficoltosa, vivendo egli in Brasile e quindi ci voleva tempo e

pazienza per recuperare la documentazione necessaria. Infine, essa ha osservato

che non disponeva della somma necessaria per l'acquisto né di legna, né di

pellet né di olio da riscaldamento per potere riscaldare la casa.

Allegato all'invio elettronico del 23 ottobre 2022

(doc. 96) l'assicurata ha trasmesso all'amministrazione una sua dichiarazione

relativa all'abitazione di via __________ 3 a __________ (doc. 97), il rapporto

termografico concernente l'abitazione di via __________ 28 a __________ reso

nell'ambito della causa che era in corso (doc. 98) e il verbale riguardante la

disdetta contrattuale per quest'ultima abitazione (docc. 99 e 100).

Con un'ulteriore email del 23 ottobre 2022 (doc 101)

l'interessata ha inviato alla Cassa un documento riguardante la rescissione

concorde del contratto di locazione per l'abitazione di __________ con effetto

al 31 luglio 2022 (doc. 102), precisando che non v'erano costi per il

parcheggio.

La beneficiaria di PC ha spedito alla Cassa il 23

ottobre 2022 (doc. 103) una terza email, allegando la dichiarazione del

proprietario della casa di __________ riguardo al posteggio e ai costi di

riscaldamento e a quest'ultimo proposito ha rilevato di non potere ordinare il

combustibile necessario per riscaldarsi non disponendo della liquidità necessaria.

In risposta a questi invii, la Cassa di

compensazione ha rilevato l'assenza di informazioni importanti per procedere al

riesame del diritto, perciò con un'email del 24 ottobre 2022 (doc. 109) ha

chiesto all'assicurata ulteriori specifiche riguardo alle sue ultime cinque

sistemazioni abitative.

Una settimana dopo (doc. 100) l'interessata ha

fornito alcune risposte, che ha completato il 1° (doc. 113), il 14 (doc. 115) e

il 22 novembre 2022 (doc. 118).

Con decisione del 25 novembre 2022 (doc 124) la

Cassa cantonale di compensazione ha emesso un ordine di restituzione di Fr. 7'025.-

per prestazioni complementari versate in eccesso all'assicurata dal 1° febbraio

al 30 novembre 2022, intitolandolo "Richiesta di restituzione emessa a

seguito dell'aggiornamento della situazione domiciliare, a seguito dei vari

cambiamenti, come da documentazione inviataci.".

L'amministrazione, sulla scorta della documentazione

acquisita, ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata

computando l'effettiva pigione pagata e poiché è emerso che ha considerato una

pigione superiore, continuando quindi a versare indebitamente all'interessata

maggiori prestazioni complementari, ha chiesto in restituzione quanto

riconosciutole di troppo per il periodo dal 1° febbraio al 30 novembre 2022.

2.7. Secondo consolidata giurisprudenza

federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza

del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non

deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un

lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato

secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è

soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del

21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid.

2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4

agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26

luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono

la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di

Considerandi

notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in

particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF

8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio

2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio

2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di

calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non

controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e

quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023,

consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021

del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR

2022.

EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

2.8

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta

giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento

della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.9

Il fatto che l'assicurata

abbia cambiato domicilio e abitazione e abbia corrisposto una pigione inferiore

a quella precedentemente considerata dalla Cassa di compensazione, rappresenta

sostanzialmente un cambiamento rilevante delle circostanze e quindi doveva

essere notificato alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile

2014, consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo

diritto alle PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto

dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024; STCA

33.2022.7

del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15

del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).

Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta o

variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata o

diminuzione di quelle già computate nel calcolo, rappresenta un cambiamento

rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,

consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del

14.

marzo 2006).

La ricorrente, come risulta chiaramente dalla cronologia esposta

degli atti presenti all'incarto, ha debitamente informato senza ritardo l'amministrazione

dei suoi trasferimenti di domicilio, perciò le affermazioni e le conclusioni

della Cassa non sono corrette.

2.10

In primo luogo, non corrisponde al

vero che l'assicurata ha stipulato "dei

contratti di locazione di breve durata" (doc. A1 punto 2 pag.

4), visto che, eccetto per la sistemazione nella casa di vacanza sui monti

sopra __________, espressamente prevista per il solo mese di giugno 2022, tutti

gli altri contratti di locazione sono stati sottoscritti per almeno un anno (a __________

in via __________ 28 la durata era determinata di un anno, così come a __________,

mentre a __________ di cinque anni).

2.11

Neppure è corretto affermare che,

dopo vari solleciti da parte della Cassa, è solo il 24 ottobre 2022 che questa

ha potuto stabilire gli importi effettivi delle pigioni.

Occorre invero riconoscere che il continuo cambiamento di

abitazione ha sovrapposto le informazioni che l'assicurata ha fornito riguardo

alle sue diverse sistemazioni rispettivamente ha reso un po' difficile

raggiungerla mediante invii postali.

Non va però dimenticato di rilevare che la Cassa stessa ha più

volte sbagliato indirizzo di corrispondenza, quindi non si può sostenere che

siano stati necessari dei solleciti per ottenere le informazioni richieste,

visto che se il primo invio non è andato a buon fine è soltanto per errore dell'amministrazione.

Va infatti ricordato che sebbene il 17 giugno 2022 l'assicurata

avesse avvisato la Cassa di compensazione che il suo indirizzo postale era il

fermo posta con indirizzo in via __________ 3 a __________, il 22 giugno 2022 l'amministrazione

le ha scritto in via __________ a __________, permettendosi poi di inviarle un

richiamo il 26 agosto 2022 per non avere risposto al suo scritto del 21 luglio

2022.

- non presente agli atti, verosimilmente da intendere quello del 22 giugno

2022.

Inoltre, il 31 agosto 2022 la Cassa le ha scritto all'indirizzo di

via __________ 3 a __________, ma dal 1° al 31 luglio 2022 la ricorrente ha

abitato a __________ e dal 1° settembre 2022 si è trasferita a __________. Sennonché,

quello stesso 31 agosto 2022 la Cassa ha inviato all'assicurata questa lettera per

email "vista la difficoltà a recapitarle

la nostra corrispondenza".

In tal caso, già quel giorno la beneficiaria di prestazioni ha

potuto trasmetterle i documenti richiesti relativi ai contratti di locazione.

2.12

Quanto alla lamentela della Cassa di

compensazione secondo cui è solo dopo vari solleciti che ha potuto stabilire l'ammontare

della pigione per ogni singola abitazione, non va dimenticato che in diverse

occasioni la ricorrente le aveva comunicato la difficoltà di reperire la

documentazione richiesta.

Per esempio, il 23 ottobre 2022 (doc. 101) l'assicurata le ha

inviato "il documento riguardante la

rescissione del contratto di __________. Il proprietario non si è mai più fatto

né sentire né vedere; impossibile ottenere risposte da lui" e

il 31 ottobre 2022 (doc. 110) le ha scritto che "Per quanto concerne l'abitazione di __________, è

impossibile ricevere qualsiasi ulteriore documento; alle mie richieste non vi è

stato seguito. Forse lei potrebbe scrivere all'avvocato del Signor __________

chiedendo riscontro.".

Poi, il 14 novembre 2022 (doc. 115) la beneficiaria ha trasmesso

la dichiarazione del proprietario di quell'abitazione, precisando che "Ci è voluto tempo, è stato necessario rivolgermi all'avvocato.".

Riguardo alla sistemazione a __________, già il 29 agosto 2022 (doc.

88) la beneficiaria di PC aveva fatto presente che il locatore risiedeva in

Brasile "per cui si comunica per telefono o

per email" e il 19 settembre 2022 (doc. 95) che "Per quanto concerne la burocrazia con il proprietario

della casa in cui vivo, è piuttosto difficoltosa causa la distanza; il Signor __________

vive in Brasile. Dopo aver scoperto un ammanco finanziario causato dal suo

delegato qui in Ticino, ne ha tolto la procura quindi ci vuole tempo e pazienza

per poter ottenere la documentazione a lui richiesta.".

Una prima dichiarazione del proprietario relativa al parcheggio e

ai costi di riscaldamento è stata poi trasmessa alla Cassa il 23 ottobre 2022 e

una seconda il 22 novembre 2022.

Va qui osservato che il 19 settembre 2022 l'assicurata aveva

inoltre chiesto alla Cassa una proroga per l'inoltro dei documenti richiesti

avendo bisogno dell'assistenza di un assistente sociale.

2.13

Infine, va respinta anche l'affermazione

secondo cui l'assicurata "non ha

tempestivamente comunicato alla Cassa i vari cambiamenti della propria

situazione economica, ma esclusivamente sulle varie richieste da parte della

Cassa.".

Questa conclusione non rispecchia gli eventi descritti.

Come illustrato nei considerandi che precedono, la ricorrente ha

invece debitamente e ampiamente informato l'amministrazione dei suoi spostamenti

di domicilio e perfino prima che avessero luogo.

Il 30 maggio 2022 l'insorgente ha trasmesso per email alla Cassa sia

il nuovo contratto di locazione valido per la casetta di vacanza sui monti di __________,

sia la notifica di partenza dal Comune di __________, valida dal 31 maggio 2022

e allestita il 27 maggio 2022, seppure negli atti della Cassa sia stata

inserita inspiegabilmente soltanto il 1° luglio 2022.

In seguito, il 17 giugno 2022 l'assicurata ha avvisato la Cassa

sia per email sia per invio cartaceo che aveva nel frattempo trovato un'abitazione

a __________ a far data dal 1° luglio 2022, allegando il relativo contratto di

locazione.

Dopodiché, a causa di problemi insorti in questa abitazione, che con

l'intervento del legale della conduttrice hanno portato alla rescissione

concorde anticipata del contratto di locazione già al 31 luglio 2022, il 29

agosto 2022 l'assicurata ha inviato alla amministrazione il nuovo contratto di

locazione per l'abitazione di __________ valido dal 1° settembre 2022.

Stando così le cose, non è possibile tutelare la conclusione della

Cassa cantonale di compensazione di non averla informata tempestivamente di

queste mutazioni.

2.14

Semmai, si potrebbe avere dei dubbi

unicamente sulla mancata notifica del cambio di domicilio avvenuto all'interno

dello stesso Comune di __________.

In quell'occasione, in effetti, l'assicurata non ha avvisato la

Cassa che era andata ad abitare in via __________ 3, in un'altra abitazione

poco distante dalla casa che aveva affittato in via __________ 28 dal 31 luglio

2021.

per un anno (doc. 37) la cui pigione annua di Fr. 13'800.- le era stata

computata dal 1° agosto 2021.

Il motivo di questo spostamento valido dal 1° marzo 2022, come

indicato sulla notifica di mutazione compilata dall'Agenzia comunale AVS di __________

e trasmessa alla Cassa cantonale di compensazione, l'ha spiegato l'interessata

il 3 ottobre 2022 (doc. 97) in un'email del 23 ottobre 2022 indirizzata alla

Cassa:

" Come già

ampiamente descritto, in Via __________ 3 a __________ avevo innanzitutto

spostato la mia posta a causa di costanti abusi e provocazioni ai miei danni

(vedi mia email dello scorso 31 agosto 2022) mio errore da ignorante credere di

dover spostare anche il domicilio che era puramente temporaneo fintanto potessi

tornare a vivere senza congelare. Ai documenti includo la termografia svolta

dall'ing. (…) così che avete un quadro preciso di cosa affermo.

In via __________ ho pernottato dal Signor __________ con cui ho

avuto anche una breve relazione poco romantica ma probabilmente lui si sentiva

in diritto di approfittare del favore di ospitarmi e io in dovere di ricambiare

l'ospitalità gratuita; è lui che mi ha trovato la pessima casa in via __________

28, dista ca 50 m dalla sua abitazione. Non credo tuttavia di dovervi narrare i

fatti miei fino a questo punto.

Sono stata felice di tornare in via __________ seppur molto fredda

ed estremamente umida.

Allego la sentenza di fine locazione. È stata una lunga battaglia

gestita dall'avvocato (…) e dall'avvocata (…) da me richiesta.".

Dal verbale di udienza dell'11 maggio 2022 reso davanti all'Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di __________ concernente l'istanza

del 31 marzo 2022 promossa dai locatori contro la ricorrente e chiedente l'annullamento

della disdetta immediata data dall'assicurata il 28 febbraio 2022 del contratto

di locazione per gravi motivi, risulta che dopo discussione la convenuta ha

proposto:

" - Gli

istanti restituiscono alla conventa la mensilità di febbraio u.s.

- La riconsegna

della cosa locata sarà eseguita entro il 20 maggio 2022.

- La locazione è ritenuta conclusa con effetto 20 maggio 2022.

Alla parte istante è assegnato un termine di 5 giorni per

comunicare a codesta Autorità la eventuale adesione. (…)".

Non è noto se la parte istante abbia accettato questa proposta, ma

dagli scritti dell'insorgente è certo che ha lasciato la casa di via __________

28.

a __________ il 31 maggio 2022 e non prima. Ciò emerge chiaramente dall'email

del 30 maggio 2022 inviata alla Cassa cantonale di compensazione:

" (…) Dovendo

lasciare entro domani l'abitazione in Via __________ 28 a __________ (…)".

Non è neppure stato chiarito se la pigione di febbraio 2022 le sia

stata restituita dai locatori e fino a quando l'assicurata ha condiviso l'abitazione

dell'amico a titolo gratuito.

La Cassa ha ipotizzato che l'ospitalità del vicino si sia

protratta durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2022 visto che dal 1° marzo

2022.

ha cambiato domicilio e dal 1° giugno 2022 è andata a vivere a __________.

Tuttavia, questa circostanza non è stata comprovata e stride con l'affermazione

sopra riportata dell'insorgente secondo cui "Sono stata felice di tornare in via __________ seppur molto fredda ed

estremamente umida.".

Pertanto, considerato che la beneficiaria di PC ha lasciato definitivamente

questo immobile il 31 maggio 2022, significa che la coabitazione con l'amico

non può essere perdurata per tutti e tre i mesi per i quali la Cassa ha

computato una pigione nulla ritenendo l'ospitalità gratuita del vicino.

2.15

Ad ogni modo, questa tematica, così

come la restituzione della pigione di febbraio 2022, non deve essere

approfondita.

Infatti, si deve ritenere che la ricorrente era vincolata con i

proprietari della casa di via __________ 28 a __________ da un contratto di

locazione di durata determinata (dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2022), perciò

fino alla sua scadenza essa era tenuta a pagare la pigione concordata di Fr. 1'150.-

al mese.

La circostanza che l'oggetto del contratto abbia presentato dei

difetti tali che hanno portato l'assicurata a dare, per motivi gravi, la

disdetta anticipata, nulla muta al fatto che la conduttrice era tenuta al

pagamento della pigione fino al 31 luglio 2022.

Inoltre, il fatto che essa si sia fatta ospitare gratuitamente da

terzi mentre era in essere il contratto di locazione in via __________, va ricondotto

a validi motivi dati dall'inabitabilità della casa - comprovata dal rapporto d'ispezione

termografica (doc. 98) -, pur tenendo presente che essa era legalmente astretta

al pagamento della pigione finché il relativo contratto di locazione era in

essere.

Da quanto precede non si può dunque riconoscere che la ricorrente

ha vissuto gratuitamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2022.

Soprattutto, una simile conclusione non poteva essere tratta a quel momento,

quando la causa fra le parti in ambito di locazione non era ancora terminata e

non era possibile conoscere l'esito della stessa. Non va infatti dimenticato

che, per giurisprudenza costante, la condizione della buona fede

deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha

ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2; STF 8C_954/2008

del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1;

STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1). Nella primavera 2022, dunque, quando nei mesi da marzo a maggio

2022.

ha percepito le prestazioni complementari, senza dubbio la beneficiaria

era in buona fede, ossia ha legittimamente ottenuto le prestazioni

complementari per pagare la pigione dell'abitazione di via __________ 28 a __________

(STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023).

Anche se per un determinato lasso di tempo e per motivi sanitari e

di igiene della salute si è provvisoriamente spostata in un'altra abitazione,

dove le è stata offerta una sistemazione a titolo gratuito nell'attesa che si

risolvesse la situazione in via __________ o che trovasse un'altra casa, il

contratto di locazione con questo immobile è sempre rimasto in vigore e quindi queste

particolari circostanze fanno sì che non le si può rimproverare di non avere

avvisato la Cassa di questo suo breve e temporaneo spostamento, anche se di

domicilio, in via __________ 3 a __________.

2.16

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, il TCA conclude che la ricorrente si è comportata correttamente nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione, avvisandola per tempo su ogni

sua modifica personale ed economica per quanto concerne i vari traslochi

effettuati nel corso del 2022.

Si deve pertanto ritenere che l'assicurata non ha violato il suo

obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione

previsto dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede deve

di conseguenza essere tutelata per il periodo oggetto della contestazione.

In questo senso la decisione impugnata deve essere annullata, il

ricorso deve essere accolto e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di

compensazione, affinché esamini ulteriormente il secondo elemento,

cumulativo, delle gravi difficoltà economiche della richiedente per il

lasso di tempo in questione necessario per ottenere il condono delle

prestazioni da restituire (art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA) ed emani una nuova

decisione al riguardo.

Vincente in causa e patrocinata da un legale, l'insorgente ha

diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), mentre la

procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

1.1. La decisione su opposizione

impugnata è annullata nella misura in cui ha negato il condono della

restituzione delle prestazioni complementari percepite dal 1° febbraio al 30

novembre 2022.

1.2. L'incarto è rinviato all'amministrazione

affinché esamini la condizione dell'onere troppo grave e si ripronunci sull'istanza

di condono.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo

di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti