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Decisione

33.2024.12

Domanda di condono di restituzione di prestazioni complementari indebitamente ricevute. Cassa ha emanato una prima decisione formale di restituzione, poi una seconda, contro cui l'ass. si è opposto. Cassa non l'ha intesa come opposizione,ma revisione.Rinvio atti per emanare decisione su opposizione

23 dicembre 2024Italiano35 min

(verosimilmente della decisione 3 marzo 2020) e ha ritenuto corretta la prestazione

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Incarto

n.

33.2024.12

TB/IR

Lugano

23 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 agosto 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24

giugno 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

1942, già ad __________ ed ora ad __________, divorziato dal 1985 da __________

(doc. 4 -12/19), è stato posto al beneficio di prestazioni complementari a

seguito di sua richiesta dal 1. giugno 2016. La Cassa cantonale di

compensazione è stata informata, nel febbraio 2018, della morte della ex moglie

dell’assicurato e che, conseguentemente, questi non era più obbligato al

pagamento del contributo alimentare di CHF 240 mensili computatogli nelle spese

riconosciute. La spesa annua di CHF 2'880 è stata conseguentemente stralciata

dall’importo del fabbisogno ritenuto nel calcolo delle PC. Con decisione 3

marzo 2020 (doc. 59) l’amministrazione ha chiesto al signor RI 1 la

restituzione CHF 7'088 versati in eccesso dal 1° marzo 2018 al 30 marzo 2020.

1.2.

Il 18 marzo 2020 l’assicurato (doc. 69) ha reagito alla decisione, chiedendo

delle delucidazioni alla luce di divergenze, in particolare egli ha contestato

il mancato computo delle spese accessorie al canone di locazione (CHF 125 al

mese) ed ha ritenuto non corretta la determinazione dell’importo dedotto per la

coabitazione con la signora __________ dalla cifra relativa al canone di

locazione. Apparentemente questa contestazione, cui l’assicurato ha allegato

copia della decisione della Cassa, non è stata formalmente considerata

dall’amministrazione quale opposizione. La Cassa, mediante scritto 31 marzo 2020

(doc. 70), ha però chiesto al signor RI 1 di trasmettere specifica

documentazione. Ottenuta la stessa (doc. 72), con decisione del 16 aprile 2020

(doc. 73) la Cassa ha modificato il calcolato delle PC spettanti al signor RI 1

dal 1° marzo 2018 al 30 aprile 2020 riducendo così l’importo richiesto in

restituzione il 3 marzo precedente a CHF 6'127.

1.3. Anche

questa decisione non ha trovato il pieno favore del signor RI 1. Egli, l’11

maggio 2020 (doc. 83-1/2), si è rivolto alla Cassa riferendosi alla “Riduzione

rendita AVS” (recte: PC) segnalando, da un lato, il decesso della sua

coinquilina, avvenuto “il __________.8.20” (recte: __________.08.2019),

osservando quindi come dal 1° settembre 2019 tutte le spese legate

all'abitazione erano unicamente a suo carico, e ciò senza riscontro nei calcoli

dell’amministrazione relativi al suo diritto alle PC. L’assicurato ha

constatato come la sua rendita PC (che lui si ostina a indicare quale rendita

AVS) è addirittura diminuita di CHF 268 passando a CHF 1'456 dal 1° aprile

2020. Nel doc. 83 (pag. 1 in fine) RI 1 chiede alla Cassa:

"

una risposta motivando questa differenza, visto che tramite l’Agenzia

comunale abbiamo provato senza successo d’avere una risposta … Visto il COVID

19 l’agenzia comunale ha inviato una mail il 24.04.20 chiedendo una risposta e

da contattarmi. Rimasto senza risposta fino ad oggi. Dal 8.5.20 ho chiamato

diversi Vostri servizi il 091 821 91 11 passando al … 9270 che mi passava il

servizio fabbisogno, al … 9220 alla fine mi hanno rinviato all’agenzia comunale

AVS ad __________. Ringrazio l’agenzia … per la loro disponibilità, gentilezza

… Per chiudere vi chiedo visto che non sono a conoscenza del minimo vitale nel

cantone Ticino come anche con poco reddito AVS estera, si sopravvive con un

saldo mensile di meno che CHF 400.”

Questo

scritto non è stato formalmente recepito dalla Cassa quale opposizione

alla decisione del 16 aprile 2020, mediante la quale l’amministrazione ha, come

indicato, nuovamente calcolato le PC cui l’assicurato aveva diritto dal 1°

marzo 2018 annullando e sostituendo materialmente la decisione del precedente

del 3 marzo 2020. Con questo provvedimento l’amministrazione ha ritenuto un

importo maggiore da riconoscere in favore dell’assicurato rispetto a quanto

calcolato il precedente 3 marzo 2020 (differenza scaturente dal computo delle spese

accessorie relative all’appartamento), somma che è stata posta in deduzione dal

credito vantato di CHF 7'008 stabilito nella decisione del 3 marzo precedente.

In sostanza l’amministrazione ha stabilito che RI 1 dovesse beneficiare, nel

periodo indicato, di un importo di CHF 691 superiore a quello precedentemente

calcolato, con la conseguenza che:

"

Fatti

i retroattivi di CHF 691 vengono compensati in favore della richiesta di

restituzione precedente di CHF 7'008, di conseguenza la richiesta di

restituzione rimanente è di CHF 6'127.”

Con

decisione del 19 maggio 2020 (doc. 84) la Cassa ha comunicato all’assicurato di

considerare il suo scritto 11 maggio 2020 quale domanda di riesame

(verosimilmente della decisione 3 marzo 2020) e ha ritenuto corretta la prestazione

da ultimo calcolata (16 aprile 2020) siccome:

"

Da un confronto dei dati considerati nel calcolo (vedi nostre tabelle di

calcolo inviate in data 03 marzo 2020 e 16 aprile 2020) e quelli presentati

nella richiesta di riesame non notiamo nessuna differenza che possa suscitare

dei cambiamenti. Le confermiamo quindi l'esattezza del calcolo che ha

determinato l'invio delle nuove tabelle di prestazione complementare (stato

01.01.2020)."

La “decisione di riesame”

(che rifiuta il riesame limitandosi, nella sostanza, a confermare l’esattezza

del calcolo eseguito alla luce del confronto dei dati considerati nel calcolo e

quelli presentati nella richiesta di riesame [senza specificare quali dati]), è

stata munita dei rimedi di diritto. Il provvedimento non si esprime invece

sulle contestazioni dell’assicurato relative al computo della locazione (per

gli importi di CHF 750 quale canone e CHF 250 a titolo di spese accessorie),

alla richiesta di considerare altre spese (telefono, assicurazioni nel calcolo

della PC), alla sostanziale richiesta di verifica del calcolo e non fornisce

una motivata risposta in merito alla differenza tra la PC del settembre 2019

(CHF 1'724) e quella della decisione contestata (CHF 1'456). Lo scritto 11

maggio 2020 dell’assicurato lamenta inoltre il probabile mancato riconoscimento

del minimo vitale in suo favore ed anche su tale punto lo scritto 19 maggio

2020 (doc. 84) della Cassa non si esprime.

1.4. I successivi atti

dell’amministrazione contemplano un avviso di cambiamento di indirizzo da parte

dell’assicurato (doc. 85) con effetto al 1° luglio 2020, seguito da una

decisione di sospensione delle PC a contare dalla medesima data (1° luglio

2020) in seguito al trasferimento fuori cantone (doc. 86 e 87).

Mediante decisione del 17 giugno

2020, con effetto al 1° gennaio 2020, l’amministrazione ha ribadito il diritto

alle PC cifrate in CHF 403 al netto del contributo per la Cassa malati (doc.

89).

1.5. Il 13 dicembre 2023 la Cassa ha

chiesto all’assicurato di versare l'importo della restituzione (il documento

non è agli atti). Il successivo 17 dicembre 2023 (doc. 94) RI 1 ha fatto

presente, riferendosi alla decisione di rimborso del 3 marzo 2020, che, malgrado

il suo scritto dell'11 maggio 2020 non sarebbe stata trovata "nessuna soluzione

e risposta chiara ", egli ha poi postulato di valutare il condono

dell'importo da restituire stante la sua grave difficoltà economica, vivendo

con il minimo vitale.

1.6. Con decisione del 24 gennaio 2024

(doc. 96) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'istanza di condono,

rilevando che, dall'esame del formulario di revisione periodica ricevuto il 29

agosto 2018 e dalla successiva documentazione trasmessa, è emerso che la ex

moglie del beneficiario di PC era deceduta il __________ febbraio 2018 e che

quindi egli non era più tenuto al versamento dei contributi alimentari

stabiliti con il divorzio. Non avendo però tempestivamente informato di questo

decesso l’amministrazione, la buona fede non poteva essere riconosciuta. Mancando

quindi la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, la Cassa non ha verificato

il secondo elemento della grave difficoltà e ha negato il condono.

1.7. Il 29 gennaio 2024 (doc. 97) l'assicurato

si è opposto a questo rifiuto con uno scritto a mano di difficile lettura che,

su invito del 29 maggio 2024 (doc. 98) della Cassa, il 3 giugno 2024 (doc. 99)

egli ha reso più leggibile.

L'opponente ha ricordato di avere chiesto le prestazioni

complementari perché percepiva una rendita al di sotto del minimo vitale, che

la situazione è peggiorata quando la sua compagna è venuta a mancare così come

la proprietaria di casa, visto che gli eredi di quest'ultima gli hanno

aumentato la pigione del 10% e le spese accessorie. Egli non ha quindi mai percepito

le PC a torto, prova ne è che gli è stato riconosciuto un importo mensile di CHF

400.-. L'assicurato ha infine affermato che "Venuta a conoscenza dal decesso della mia ex-moglie tramite il

conteggio d'arretrati alimenti inviatomi dal cantone Vallese (servizio p.a) quanti

debiti vennero stracciati la persona beneficiaria, essendo morta. Vede

differenza elenco debiti "dichiarazione d'imposte 2018-2019".

1.8. Con decisione su opposizione del 24

giugno 2024 (doc. III/1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione

e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire. Essa ha

ricordato i presupposti legali (art. 25 LPGA e art. 4 OPGA) e giurisprudenziali

per l'ottenimento del condono e l'importanza dell'obbligo di informare da parte

dei beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato sulle decisioni di

PC e sui fogli di calcolo e discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24

OPC-AVS/AI. L'amministrazione ha poi rilevato che dall'incarto emerge che

l'opponente era a conoscenza del suo obbligo di informare, avendo

tempestivamente comunicato il 19 settembre 2019 il decesso della compagna

avvenuto nel mese precedente. Egli, d’avviso della Cassa, avrebbe dovuto

comunicarle anche l'avvenuto decesso dell'ex coniuge, verso cui sussisteva un obbligo

di mantenimento. Considerato che l'annuncio di una modifica dei presupposti del

diritto deve avvenire immediatamente dopo il verificarsi del cambiamento, la

violazione commessa dall'assicurato configura una negligenza grave, perciò

l'invocata buona fede non è stata ammessa così come il condono, senza che si

sia reso necessario esaminare la condizione cumulativa dell'onere troppo grave.

La Cassa di compensazione ha infine ricordato la possibilità di concordare un

pagamento rateale dell'importo da restituire.

1.9. Il 20 agosto 2024 (doc. I) RI 1 si è

rivolto al TCA chiedendo di accogliere la sua richiesta di condono. Il

ricorrente ha ricordato di avere vissuto con il minimo AVS esaurendo di

conseguenza i suoi risparmi e, quindi, su consiglio dell'Agenzia comunale AVS,

ha chiesto le prestazioni complementari, che gli sono state accordate, perciò,

a suo dire, la buona fede e la grave difficoltà erano state ritenute date. L'assicurato

si è poi lamentato che la motivazione della Cassa di compensazione al punto 1

della decisione è "una motivazione

burocratica che come cittadino normale non può essere a conoscenza.".

Infine, il ricorrente ha allegato lo scritto del 25 luglio 2024 (doc. A) della

Cassa, che l'ha invitato a rivolgersi al Tribunale per ottenere le risposte

alle richieste di informazione formulate il 6 luglio 2024 (e non il 24 giugno

2024, doc. 101) prima di inoltrare ricorso.

1.10. Nella risposta di causa del 23

settembre 2024 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le

medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

Il ricorrente non ha prodotto

nuovi mezzi di prova né ha formulato ulteriori osservazioni (doc. VI).

1.11. Il 16 ottobre 2024 (doc. VII) il Tribunale

ha chiesto al ricorrente, in particolare, di indicare quando è venuto a sapere

che la sua ex moglie era deceduta, chi e come l'ha informato di questo evento e

di produrre diversa documentazione, la prova che i debiti che egli aveva nei confronti

della sua ex moglie sono stati stralciati e la sua dichiarazione d'imposta

2019. La settimana seguente (doc. VIII) l'assicurato ha dato seguito a quanto

richiestogli per quanto potesse.

1.12. Il 24 ottobre 2024 questa Corte ha sia

richiamato dal competente Ufficio di tassazione la notifica di tassazione IC

2019 dell'assicurato per chiarire la questione dei suoi debiti ammontanti a

quasi CHF 300'000.- (doc. IX), sia interpellato l'Ufficio di recupero e

anticipo dei contributi di mantenimento del Canton Vallese per sapere se e

quando ha informato l'assicurato che la sua ex moglie era deceduta, che non era

più tenuto a pagare i contributi di mantenimento e se, venendo a mancare il

coniuge, ha annullato detto debito nei suoi confronti (doc. X).

Il Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien di Sion ha

comunicato, il 30 ottobre 2024 (doc. XI), di non avere informato

l'assicurato della morte dell'ex moglie. L'8 novembre 2024 (doc. XII)

l'autorità fiscale ha prodotto la notifica di tassazione richiesta e ha

precisato che l'assicurato non ha presentato alcuna documentazione a sostegno

della cancellazione del debito verso la ex moglie.

1.13. L'assicurato non si è pronunciato

sull'esito di questi due accertamenti (doc. XIV), mentre l'amministrazione ha

indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se, correttamente o meno, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la

domanda di condono formulata dall'assicurato il 17 dicembre 2023 relativa alla

restituzione di CHF 7'088, recte CHF 6'127 in base alla decisione 16 aprile

2020, per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° marzo 2018

al 30 marzo 2020. In particolare occorre qui esaminare se la decisione di

restituzione della Cassa, che si basa sui conteggi e sulla determinazione delle

PC di diritto dell’assicurato dal marzo 2018 al marzo 2020, sia cresciuta in

giudicato o meno. Se rettamente cresciuta in giudicato la decisione che impone

la restituzione (da stabilire qui se si tratti di quella emessa il 3 marzo 2020

o quella successiva del 16 aprile 2020 che apparentemente l’ha sostituita)

occorrerà verificare se il ricorrente non possa effettivamente vantare una

buona fede.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. In base all’art. 4 cpv. 1

OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato

(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente

adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61

consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

·

Da un lato la decisione che impone la restituzione deve essere

correttamente cresciuta in giudicato e deve conseguentemente esplicare i suoi

effetti;

·

L'interessato, o il suo rappresentante legale, ha percepito la prestazione

indebita in buona fede, e

·

la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel

senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. In concreto la Cassa parte

dall’assunto secondo cui la decisione di restituzione sia riferita ad un

importo di CHF 7'008 (doc. 96 – 1: “Domanda di condono del 17 dicembre 2023

dell’importo di fr. 7’008”) e trovi il suo fondamento nella decisione 3

marzo 2020 (doc. 96 – 2: “l’emissione della decisione di prestazione

complementare del 3 marzo 2020 attraverso la quale le è stata comunicata la

riduzione del diritto alle PC dal 1 marzo 2018”).

Prima di analizzare quindi se,

in concreto, sia data una buona fede dell’assicurato (per quanto

concerne la nozione di buona fede ci si riferisca alla giurisprudenza

seguente: STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio

2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 133 V 579 consid. 4.1; DTF 138 V

218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre

2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,

consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018

del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6 e,

per gli aspetti della buona fede intesa come mancata consapevolezza

dell’illiceità si vedano le DTF 122 V 221 consid. 3; STF

8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL

Nr. 8 consid. 2.2) occorre esaminare se la decisione su cui si

fonda la pretesa della Cassa sia quella del 3 marzo 2020 e non quella del 16

aprile 2020, e sia cresciuta in giudicato.

2.3.1. In concreto occorre anzitutto

esaminare la decisione del 3 marzo 2023 (doc. 59), provvedimento emanato “a

seguito della presa di conoscenza del decesso dell’ex coniuge e della

conseguente fine del versamento degli alimenti, inoltre è stato considerato

l’aumento della … rendita estera”. La decisione, come evidenziato in

precedenza, ha condotto la Cassa a stabilire in CHF 7'008 l’importo della

restituzione delle PC versate in eccesso. L’importo è stato determinato sulla

base dei calcoli eseguiti dall’amministrazione che si ritrovano nei doc. 61 –

68. A questa decisione l’assicurato ha obiettato, il 18 marzo successivo (doc.

69), quindi nel termine di 30 giorni per la formulazione di una opposizione,

segnalando (da persona non cognita in materia qual egli è) “alcune

divergenze per le quali desidero ricevere delle delucidazioni”. Egli ha in

particolare contestato l’importo delle spese accessorie alla locazione ed

aspetti particolari riferiti alla convivenza con la signora __________,

indicando implicitamente di essersi accollato le spese di locazione per ragioni

riconducibili alle difficoltà della convivente. In conclusione del suo scritto

egli ha indicato la sua disponibilità a fornire eventuali ulteriori

informazioni.

Ora, tale scritto, non reca

nell’intestazione il termine “opposizione” ma, nella sostanza,

costituisce una garbata espressione di dissenso dalla decisione 3 marzo 2024.

Con tutta verosimiglianza lo scritto (redatto a macchina) è stato allestito con

il sussidio di terze persone (assistente sociale di __________). La Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG non ha interpellato il qui ricorrente in

merito alla sua volontà di contestare la decisione. Ha materialmente recepito

il suo scritto quale opposizione.

2.3.2. Si rammenta qui che l’opposizione

deve contenere una conclusione e una motivazione (art. 10 cpv. 1 OPGA), deve

recare la firma personale dell’opponente e, se non soddisfa questi requisiti o

se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi,

con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito (art. 10

cpv. 5 OPGA). Se le condizioni di ricevibilità non sono adempiute, la procedura

di opposizione termina con una decisione d’irricevibilità (DTF 142 V 152

consid. 2.2 e i riferimenti). Conformemente alla giurisprudenza relativa

all’art. 61 lett. b seconda frase LPGA, concernente la procedura giudiziaria di

prima istanza, occorre assegnare un termine che permetta all’interessato di

rettificare il proprio ricorso, non soltanto se le conclusioni o i motivi

peccano di chiarezza ma, in modo generale, laddove un ricorso non rispetti le

esigenze legali. Si tratta qui di una prescrizione formale che obbliga il

giudice di prima istanza - eccezion fatta nei casi di manifesto abuso di

diritto - a fissare un termine per correggere i vizi dell’allegato di ricorso. Come

recentemente evocato nella STCA 35.2023.29 del 29 marzo 2023 (consid. 2.4), tenuto

conto del medesimo tenore letterale tra l’art. 61 lett. b seconda frase LPGA e

l’art. 10 cpv. 5 OPGA, questi principi si applicano anche alla procedura di

opposizione (DTF 142 V 152 consid. 2.3 e i riferimenti). Le esigenze poste alla

forma e al contenuto di un’opposizione non sono elevate. Basta che la volontà

del destinatario di una decisione di non accettare quest’ultima emerga

chiaramente dal suo allegato o dalle sue dichiarazioni (STF 8C_775/2016 del 1°

febbraio 2017 consid. 2.4 e riferimenti). Nel caso in cui difetti una tale volontà

chiaramente espressa di contestare la decisione, si ritiene che non sia stata

avviata alcuna procedura di opposizione e non vi è quindi l’obbligo di fissare

Considerandi

un termine di grazia (STF 8C_475/2007 del 23 aprile 2008 consid. 4.2; DTF 134 V

162.

consid. 5.1; 116 V 353 consid. 2b e i riferimenti).

Come rammenta la STCA

35.2023.29

consid. 2.5, nella STF 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4

il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto

che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte

dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la

partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto

l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i

motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o

esplicito. Nella STF 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale,

relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni

rilevanti per il caso di specie:

"

4.

Dans un arrêt récent (9C_191/2016 du 18 mai 2016),

le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui

prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de

recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré

sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de

recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou

insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour

autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la

modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de

situations relevant de l'abus de droit (cf. ATF 134 V 162). Le Tribunal fédéral

a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admis

plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire

professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences

formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également

connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de

représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des

dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le

mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de

temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement

de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de

l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un

assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate

tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et

qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de

prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition

motivés à temps. (…)”

Si vedano in merito anche le STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022

consid. 3.3; 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4; 8C_660/2021 del 28 giugno

2022.

consid. 3.3; 9C_191/ 2016 del 18 maggio 2016, nonché le sentenze cantonali

STCA 35.2022.74 del 24 gennaio 2023 consid. 2.5. e la STCA 35.2023.29 del 29

marzo 2023.

Va da ultimo rammentato come, giusta l’art. 40 cpv. 1 LPGA, il

termine legale non può essere prorogato. Il cpv. 2 della medesima norma prevede

che se l’assicuratore assegna un termine per una determinata azione, commina

contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza. Sono escluse

conseguenze diverse da quelle comminate. Ai sensi del cpv. 3, il termine

stabilito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussistano motivi

sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

2.3.3

Come

indicato in entrata del punto 2.3.1. in concreto l’amministrazione ha recepito

lo scritto 18 marzo 2020 apparentemente quale valida opposizione, non ha

ritenuto invece di meglio accertare la volontà dell’assicurato, le sue

motivazioni e le sue conclusioni (comunque implicite).

La

Cassa ha infatti scritto al signor RI 1 la lettera 31 marzo 2020 (doc. 70) e lo

ha invitato, al fine di una rivalutazione del merito, a volere produrre

determinata documentazione riferita alle spese accessorie. Per quanto riguarda

invece la convivenza la Cassa ha invece subito ribadito che, secondo le

direttive, le spese di locazione vanno divise in parti uguali (con tanto di

citazione della Marginale 3231.03 delle DPC).

L’assicurato

ha prodotto quanto richiesto dall’amministrazione (doc. 71) il 6 aprile 2020 e

la Cassa ha emesso una nuova “Decisione di prestazione complementare AVS/AI”

in data 16 aprile 2020, considerando unicamente il computo delle spese

accessorie relative all’appartamento, senza esprimersi formalmente sul tema

della condivisione della locazione. La decisione è formale e non è invece una

decisione resa su opposizione. In favore del qui ricorrente è stato

riconosciuto un credito di CHF 691 (differenza con quanto ritenuto nella

decisione del 3 marzo 2020) e questo importo è stato posto in deduzione del

credito vantato dalla Cassa nella decisione 3 marzo (CHF 7'008) per una nuova

determinazione del credito di CHF 6'127.

2.3.4

La

nuova decisione formale del 16 aprile 2020 riformula, per tutti i periodi

d’interesse, i calcoli del diritto alle PC senza conteggiare, per i periodi

successivi alla morte della ex moglie del ricorrente, gli alimenti dovuti, e

ritenendo le spese accessorie della locazione (doc. 73, 74, 75, 76, 77 78, 79,

80, 81 e 82). A fronte di questa decisione il signor RI 1, in data 11 maggio

2020.

(doc. 83), ha reagito lamentando la modifica delle PC che gli sono state

riconosciute (“Dal mese di sett. ’19 la mia rendita AVS è stata adattata a

CHF 1'724 … la coinquilina essendo deceduta il __________.8.20”), egli

indica in effetti di dovere affrontare da solo tutte le spese (della locazione,

della corrente elettrica, delle assicurazioni, telefono, spese comunali ecc.).

Evidenzia in particolare spese di elettricità per CHF 250 mensili. Il signor RI

1.

si lamenta della diminuzione della sua rendita PC “Dal 1.4.20 … senza

motivi conosciuti da me … di 268 passando a CHF 1’456”, nella sua reazione

alla nuova decisione intimatagli in data 16 aprile 2020 l’assicurato chiede “adesso

una risposta motivando questa differenza, visto che tramite l’agenzia comunale

abbiamo provato senza successo d’avere una risposta”. RI 1 ha tentato di

chiamare la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, senza ottenere

risposte. Nel suo scritto 11 maggio 2020 (doc. 83) egli lamenta poi di non

conoscere l’importo del minimo vitale in Ticino indicando infatti di non

riuscire a vivere con le rendite e con un saldo mensile inferiore ai CHF 400.

La

Cassa cantonale di compensazione non ha recepito la contestazione quale

opposizione, se del caso da far completare dall’anziano ricorrente. Pur

considerando lo scritto quale contestazione e non approvazione della decisione,

l’amministrazione ha inquadrato la lamentela come una “richiesta di riesame”

apparentemente riferito alla decisione 3 marzo 2020, cui ha dato un

semplice ed apodittico esito rilevando come “da un confronto dei dati

considerati nel calcolo e quelli presentati nella richiesta di riesame non

notiamo nessuna differenza che possa suscitare cambiamenti”. Nelle sue

conclusioni l’amministrazione ha confermato il suo calcolo. La decisione sul riesame

è assortita dei rimedi di diritto.

Il

1.

luglio 2020 il ricorrente ha notificato alla Cassa il cambiamento di

indirizzo. Gli atti contemplano poi un messaggio di posta elettronica di una

funzionaria dell’ufficio contributi al servizio prestazioni della Cassa che informa

del ricevimento di una domanda di condono dell’OR (ordine di restituzione) del

3.

marzo 2020. Il messaggio (doc. 93) reca la data dell’8 gennaio 2024. La Cassa

ha di seguito respinto la domanda di condono del 17 dicembre (doc. 94) con

provvedimento del 24 gennaio 2024.

2.4

In concreto la decisione della

Cassa cantonale di compensazione datata 16 aprile 2020 ha sostituito la

precedente del 3 marzo 2020 riformulando i calcoli per i medesimi periodi a

mano di nuovi valori e con risultato diverso. La medesima ha fatto l’oggetto

non di una richiesta di riesame ma di una vera e propria opposizione. L’amministrazione

sembra invece avere applicato, in concreto, l’art. 53 LPGA relativo alla

revisione e riconsiderazione di decisioni.

Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

Per il cpv. 2 dell'art. 53

LPGA, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

Per analogia con la revisione processuale delle decisioni emanate

dalle autorità giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione

di una decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti

fatti nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica

differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02

del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

In particolare, secondo costante giurisprudenza federale, nuove

vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in

cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto sarebbero ancora state

lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, erano

sconosciute all'istante (cfr. STF 9C_677/2014 e 9C_678/2014 del 4 febbraio 2015

consid. 8.2.; STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2.; DTF 127 V 353

consid. 5b; DTF 122 V 134 e seg.; STFA C 354/01 del 7 marzo 2003; DLA 1995, p.

64.

consid. 2b e riferimenti).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si

apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 642/04 del 6 dicembre 2005]).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni

solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che

non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza

del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.

321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170

consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung,

in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,

Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungs-rechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B

I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere

rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.

Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova,

gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la

revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che

tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127

V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti

sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere

stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale (STF 8C_756/2012 del 17 luglio 2013 consid. 4.2). È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti;

occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento

della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la

revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al

momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga,

ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce

motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal

interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento

inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della

carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353

consid. 5b pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291

consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole.

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid.

4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a

seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione

errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119

V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18

gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la

riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di

controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c).

Per determinare se è possibile riconsiderare

una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla

situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in

considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con

riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di

giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8

consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla

sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento

che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni

di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5

In base al tenore

medesimo della norma l’art. 53 cpv. 2 LPGA, qui apparentemente considerato

dalla Cassa, è applicabile unicamente se la decisione da riesaminare è

cresciuta in giudicato, qualora ciò non fosse la decisione sarebbe passibile di

opposizione, rispettivamente di impugnativa al Tribunale.

In concreto la

decisione 3 marzo 2020, come indicato in precedenza, ha fatto oggetto di una

opposizione da parte dell’assicurato. Egli ha contestato il calcolo, ha fornito

elementi probatori, la Cassa gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita PC più

estesa rispetto a quella calcolata in precedenza ed ha emesso una nuova

decisione, sostitutiva di quella del 3 marzo 2020, questo in data 16 aprile

2020.

Lo scritto 11 maggio 2020 contesta genericamente i calcoli della Cassa, i

valori ritenuti alla base della determinazione del diritto alle PC. Vero è che

il signor RI 1 produce, in allegato alla sua lettera 11 maggio 2020, un

estratto bancario (accredito delle PC) anteriore alla decisione 16 aprile 2020,

ma la reazione alla decisione 16 aprile 2020 è chiara. RI 1 reagisce, con il

sussidio del servizio dell’assistente sociale di __________, il 20 aprile 2020

(una mail è indirizzato alla Cassa, citata nel doc. 83 pag. 2 anche se non ve

n’è traccia agli atti), l’assicurato chiama poi la Cassa l’8 maggio successivo,

scrive la sua contestazione l’11 maggio 2020. Il tenore della contestazione,

riportato in precedenza, è certamente di opposizione ai calcoli

dell’amministrazione, di lamentela in merito al fatto di dovere vivere con meno

di CHF 400 mensili.

Ora questo

manoscritto, proveniente da una persona in età, non addentro alle questioni

assicurative, non italofono (come rilevabile dai suoi manoscritti), appariva sin

da subito quale opposizione alla ultima decisione resa (il 16 aprile 2020)

dalla Cassa, e non, palesemente, quale domanda di riesame della decisione

precedente (3 marzo 2020).

L’amministrazione,

in luogo e vece di ritenerlo quale domanda di riesame della decisione (senza

specificare quale), avrebbe dovuto porsi la domanda a sapere quale fosse

l’oggetto della contestazione dell’assicurato, interpellarlo come all’obbligo

fissato dall’art. 10 cpv. 5 OPGA. Come evidenziato in precedenza, infatti, la

decisione 16 aprile 2020 ha sostituito quella del precedente 3 marzo, che è

stata implicitamente annullata dal nuovo provvedimento che ha ridotto l’importo

chiesto in restituzione all’assicurato.

2.6

Da quanto

precede risulta quindi che la decisione 16 aprile 2020, scaturita dalla

contestazione della decisione del precedente 3 marzo 2020 e che l’ha

sostituita, non è cresciuta in giudicato. La contestazione dell’11 maggio 2020

non ha fatto l’oggetto di una decisione su opposizione con l’esame delle

specifiche contestazioni, con la verifica puntuale del calcolo, con il

controllo della correttezza della suddivisione della pigione tra l’assicurato e

l’allora convivente (considerando la durata effettiva della convivenza),

valutando poi compiutamente la data in cui il ricorrente è stato informato

della morte della sua ex moglie e della cessazione dell’obbligo di versamento

degli alimenti.

La decisione 16 aprile 2020 è, lo si ribadisce, stata contestata

in maniera sufficientemente chiara, RI 1 ha chiesto “adesso una risposta

motivando questa differenza” ritenuti i tentativi posti in atto con

l’Agenzia di __________ privi di risposte.

Mancando il primo presupposto per poter esaminare la domanda di

condono, ossia la crescita in giudicato della decisione di restituzione fondata

sul diritto alle PC determinato il 16 aprile 2020, la decisione qui impugnata

va annullata mentre il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto. La Cassa

cantonale di compensazione dovrà quindi evadere l’opposizione dell’11 maggio

2020, valutando compiutamente tutta la situazione economica del ricorrente come

indicato. La decisione potrà fare oggetto di un ricorso al Tribunale cantonale

delle assicurazioni e, quando divenisse definitivo un obbligo di restituzione,

l’amministrazione potrà evadere la domanda di condono formulata dall’assicurato.

2.7

Il ricorso è, di

conseguenza, accolto. La decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per

gli accertamenti necessari cui seguirà l’emanazione di una decisione su

opposizione, ritenuta l’opposizione dell’11 maggio 2020 alla decisione formale

del precedente 16 aprile 2020. Non sono prelevate tasse e spese ed al

ricorrente vincente in causa non sono attribuite ripetibili non richieste e non

dovute in assenza di patrocinio. Si rammenta come la procedura non è

soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (sul tema: Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2022

p. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto

sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata

da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca)

del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto nel senso delle considerazioni esposte. Di conseguenza:

1.1.

La decisione impugnata, resa il 24 giugno 2024, e relativa al mancato

condono di un importo di CHF 7'008, è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, Servizio prestazioni complementari,

per il completamento degli accertamenti e l’emanazione di una decisione su

opposizione a fronte dell’opposizione 11 maggio 2020 avverso la decisione

formale 16 aprile 2020 della medesima Cassa.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia e non sono attribuite ripetibili all’assicurato vincente in causa, le

spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti