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Decisione

33.2024.14

Domanda di condono respinta.Se avesse prestato la necessaria attenzione si sarebbe resa conto che il reddito da lavoro è determinante e doveva informare la Cassa.Se non sapeva occuparsi delle pratiche,doveva chiedere aiuto a terzi.È capace di discernimento? Ha commesso negligenza grave.No buona fede

2 dicembre 2024Italiano34 min

(art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2024.14

TB

Lugano

2 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10

settembre 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel settembre 2023 (doc. 109) la

Cassa cantonale di compensazione ha avviato la revisione del diritto di RI 1,

nata nel 1972, che dal 1° dicembre 2017 è al beneficio delle prestazioni

complementari a una rendita di invalidità (doc. 96). Dalla documentazione

chiesta all'assicurata (doc. 116 e 138) sono emersi dalla notifica IC per il

2020 dei redditi da attività indipendente per CHF 10'000 (doc. 138-4/5) e per

il 2021 di CHF 4'000, oltre ad altri redditi di CHF 10'000 (doc. 118-14/17).

1.2. Con decisione del 13 marzo 2024

(doc. 149) la Cassa, dopo avere aggiornato i dati dal gennaio 2020 in

particolare sulla base degli averi e dei redditi da attività lucrativa

indipendente esposti nelle tassazioni 2020 e 2021, ha chiesto alla beneficiaria

la restituzione di CHF 16'194 per le prestazioni complementari percepite dal 1°

gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

1.3. Il 21 marzo 2024 (doc. 150)

l'allora curatrice dell'assicurata ha chiesto il condono o, in via subordinata,

una forte riduzione dell'importo da restituire con concessione di pagamento

rateale.

Inoltre, essa ha precisato che è solo dal febbraio 2023 che è

presente una misura di protezione nei confronti della beneficiaria di PC e che

il periodo precedente è stato caratterizzato da problematiche personali e anche

di salute che hanno portato a una debolezza tale da non riuscire a gestire in

modo autonomo e responsabile le proprie finanze. Infine, la rappresentante ha fatto

presente all'amministrazione che le tassazioni su cui si è fondata si basavano

su una presunzione e non sulla situazione reale e che l'indebita percezione di

prestazioni complementari non ha comportato un arricchimento dell'assicurata a

causa delle problematiche che hanno portato all'istituzione di una curatela.

1.4. Con decisione dell'8 maggio 2024

(doc. 151) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle

PC dell'assicurata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 "in seguito

al computo del reddito da attività indipendente dichiarato con l'affiliazione."

riconoscendole CHF 14'964, importo che ha compensato con la richiesta di

restituzione di CHF 16'194, cosicché l'importo ancora a carico della

beneficiaria ammontava a CHF 1'230.-.

1.5. Il 19 giugno 2024 (doc. 159) la

Cassa di compensazione si è pronunciata sulla domanda di condono del 21 marzo

2024, respingendola, non riconoscendo la buona fede a motivo che non è stata

tempestivamente informata dell'aumento del salario.

1.6. Rappresentata dal nuovo curatore

(doc. 157), l'8 luglio 2024 (doc. 160) l'assicurata ha chiesto il

riconoscimento della sua buona fede stante la sua totale impreparazione nelle

pratiche burocratiche e la sua conseguente necessità di affidarsi a terze

persone per il disbrigo delle stesse, ciò che però prima della nomina di un

curatore non è stato esemplare e l'ha portata a uno stato di grave indigenza. A

ciò si sommano le sue condizioni di salute, le preoccupazioni e lo stato di

solitudine.

1.7. Il 30 luglio 2024 (doc. 161) la

Cassa ha indicato di essersi già espressa sull'istanza di condono e si è

riconfermata nel rifiuto.

1.8. Il 7 agosto 2024 (doc. 162) RA 1 ha

spiegato di avere dato seguito alle indicazioni presenti nella decisione del 19

giugno 2024 e quindi ha formulato opposizione, poiché l'assicurata era in buona

fede ed era in una situazione di indigenza molto importante, sopravvivendo infatti

con la sola rendita di invalidità e le prestazioni complementari.

Il 27 agosto 2024 (doc. 163) l'assicurata ha ribadito che lo

scritto dell'8 luglio 2024 è da considerare come un'opposizione al rifiuto del

condono e che prima del 15 febbraio 2023 essa si è affidata a persone che si

sono approfittate della sua buona fede gestendo in maniera inappropriata le

pratiche burocratiche e i suoi averi, ciò che ha comportato un lungo elenco di

attestati di carenza beni e uno stato di difficoltà.

1.9. Con decisione su opposizione del 10

settembre 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire.

Essa ha ricordato i presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e

giurisprudenziali per l'ottenimento del condono e l'importanza dell'obbligo di

informare da parte dei beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato

sulle decisioni di PC e sui fogli di calcolo e discende dall'art. 31 LPGA e

dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

L'amministrazione ha poi spiegato che il condono è stato negato,

poiché "l'opponente, non ha

tempestivamente comunicato alla Cassa la variazione della propria situazione

economica, ovvero l'aumento del salario per gli anni 2020 e 2021."

(pag. 4). Inoltre, la Cassa ha osservato che in diverse occasioni le ha

trasmesso delle comunicazioni nei cui calcoli era computato un importo diverso

dell'attività lavorativa, perciò questa circostanza avrebbe dovuto far sorgere

un dubbio all'assicurata o al suo curatore, i quali avrebbero dovuto

interpellarla per comunicare le differenze di calcolo. Non controllando i fogli

di calcolo e non comunicando il cambiamento, come prevede il N. 4652.03 DPC la

violazione commessa dall'assicurata configura quindi una negligenza grave,

perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa e, senza che si esamini

pure la condizione cumulativa dell'onere troppo grave, il condono va rifiutato.

1.10. Il 2 ottobre 2024 (doc. I) RI 1,

sempre rappresentata dal curatore RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di

accogliere la sua richiesta di condono. La ricorrente ha rilevato di essersi

sposata in giovane età occupandosi prevalentemente della casa e dei familiari,

lasciando ad altri la gestione delle pratiche burocratiche.

Dopo il divorzio, oltre all'insorgere della sclerosi multipla e della

fibromialgia, l'assicurata ha incontrato delle persone che hanno gestito per

lei le sue finanze, arrecandole però ulteriore sofferenza sia a livello

personale sia economico approfittando della sua fragilità, fino a portarla a

una grave situazione economica comprovata dai numerosi attestati di carenza

beni. La nomina di un curatore amministrativo e di rappresentanza a inizio 2023

è la controprova della sua necessità di affidarsi a terze persone per la

gestione delle sue finanze e delle sue pratiche. Attualmente la ricorrente

sopravvive con la rendita di invalidità e le prestazioni complementari, affrontando

con difficoltà le continue spese e la malattia.

1.11. Nella risposta di causa del 23

ottobre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le

medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

1.12. L'insorgente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di

condono formulata dall'assicurata il 21 marzo 2024 (doc. 150) per la

restituzione di CHF 1'230 per prestazioni complementari indebitamente percepite

dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Questo importo è stato in realtà

stabilito solo in un secondo tempo con decisione dell'8 maggio 2024 (doc. 151)

e deriva dalla compensazione fra l'ammontare da restituire dall'assicurata di CHF

16'194 determinato il 13 marzo 2024 (doc. 149) e l'importo da versare

all'assicurata di CHF 14'964 deciso l'8 maggio 2024 (doc. 151). Formalmente, oltre

che per una maggiore trasparenza e comprensione, la Cassa avrebbe invece dovuto

annullare la decisione del 13 marzo 2024 e sostituirla con quella dell'8 maggio

2024. La decisione del 19 giugno 2024 di rifiuto del condono fa infatti riferimento,

nell'oggetto, alla "Domanda di condono del

21 marzo 2024 - dell'importo di CHF 16'194.00 ora di CHF 1'230.00",

mischiando perciò le due predette decisioni.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere

diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della

buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è

infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione

(per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione

in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag.

73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c

pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza

distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").

Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle

circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione

che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe

potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008;

SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA

definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in

virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000

per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25).

Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in

modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è

modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli

impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in

ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293

consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC,

prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel

caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve

comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le

prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni

variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle

prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che

riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.

21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del

cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le

modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6

gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente

per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,

l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora

ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni

complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La

situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per

Fatti

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce

una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo

di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.

consid. 7.2).

Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha

ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare

all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che

esclude la buona fede.

2.5. Nella

decisione di rifiuto del condono del 19 giugno 2024 (doc. 159) la Cassa di

compensazione ha osservato di avere ricevuto il 9 ottobre 2023 il formulario di

revisione periodica e che "Dall'esame

del formulario e dalla successiva documentazione trasmessa è emerso che il

salario percepito dall'assicurata per gli anni 2020 e 2021 fosse superiore

rispetto a quella adottata per determinare il precedente diritto alle PC. (…)

non siamo stati informati degli aumenti dei salari, benché fosse evidente che

l'importo computato nel calcolo di PC fosse diverso da quello effettivamente

percepito.". Essa ha perciò ritenuto che la notifica

intempestiva della modifica della sua situazione economica e degli evidenti

errori nei calcoli della prestazione complementare ha portato al mancato

riconoscimento della sua buona fede e, facendo difetto la prima condizione

cumulativa, ha respinto l'istanza di condono. In effetti, quali redditi

determinanti l'amministrazione aveva computato dal 1° gennaio 2020 solo la

rendita di invalidità (doc. 47 e 52), ma con la ricezione delle notifiche di

tassazione IC 2020 il 22 febbraio 2024 rispettivamente IC 2021 il 15 novembre

2023 nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2023, la Cassa di

compensazione è venuta a sapere che l'assicurata aveva conseguito dei redditi

da lavoro.

Per l'anno 2000, la beneficiaria di PC è stata tassata d'ufficio il

15 settembre 2021 (doc. 138-3/5) e in particolare l'autorità fiscale ha accertato

un reddito da attività indipendente principale di CHF 10'000 (doc. 138-4/5)

precisando, al riguardo, che "Richiamata

la diffida, ritenuto che alla richiesta in essa contenuta non è stato dato

seguito, si procede con la tassazione d'ufficio. La tassazione d'ufficio è

stata eseguita in applicazione degli art. 204 cpv. 2 della LT e 130 cpv. 2

della LIFD. Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. (…).".

La tassazione non è stata impugnata ed è quindi cresciuta in giudicato.

Quando ha prodotto questa tassazione alla Cassa, nello scritto del

15 febbraio 2024 (doc. 138-5/5) la curatrice ha precisato che non era in grado

di indicare a cosa si riferivano i CHF 10'000, essendo un importo presunto

dall'autorità fiscale nell'ambito di una tassazione d'ufficio e che l'avrebbe

perciò contattata per avere dei chiarimenti. Nel suo email dell'11 marzo 2024

(doc. 139) ha quindi affermato che l'autorità fiscale non era in grado "di dire con certezza a cosa si riferisce l'importo di

CHF 10'000.00 come "altri redditi" poiché non era stata indicata

nessuna specificazione a riguardo (…) mi ha spiegato che probabilmente è una

presunzione di guadagno dovuta al fatto che a inizio 2021 l'attività

indipendente è cessata e le altre entrate non sarebbero state sufficienti al

sostentamento.".

Con questo accertamento la rappresentante dell'assicurata si

riferiva, in realtà, alla IC 2021 del 12 ottobre 2022, anch'essa emessa su

tassazione d'ufficio, in cui sono stati accertati degli "altri redditi"

di CHF 10'000 e un reddito da attività indipendente di CHF 4'000.

Sulla scorta di queste nuove informazioni, in un primo momento la

Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurata alle

prestazioni complementari dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 tenendo dunque

conto, per il 2020 (doc. 148), di un reddito da attività indipendente di CHF

10'000, mentre per il 2021 (doc. 146) di un reddito da attività indipendente di

CHF 4'000 e di un reddito da attività dipendente (ovvero gli "altri

redditi") di CHF 10'000. Su tali basi essa ha emesso il 13 marzo 2024 l'ordine

di restituzione di CHF 16'194.

In seguito, dopo che il 21 marzo 2024 l'interessata ha attirato la

sua attenzione sul fatto che le tassazioni si basavano su una presunzione e che

questi redditi non erano reali, l'8 maggio 2024 la Cassa ha rivisto nuovamente

il suo diritto eliminando i redditi di CHF 10'000 per entrambi gli anni e

considerando unicamente un reddito da attività lucrativa indipendente di CHF

3'333 per l'anno 2020. Ne è così scaturita la decisione di attribuzione di

prestazioni complementari nella misura di CHF 14'964 per il periodo dal 1° gennaio

2020 al 31 dicembre 2021 e, quindi, le prestazioni ancora da restituire

ammontavano a CHF 1'230.

L'assicurata non ha contestato, come tale, questa seconda

decisione e quindi si deve ritenere che, effettivamente, essa ha conseguito dei

redditi da attività lucrativa unicamente nel 2020, pari a CHF 3'333, mentre nel

2021 non ha avuto altre entrate oltre alla rendita di invalidità. L'ordine di

restituzione andava dunque rettificato. Esso doveva portare soltanto sull'anno

2020, visto che per l'anno 2021 gli importi ritenuti dalla Cassa l'8 maggio

2024 sono identici a quelli già utilizzati il 18 dicembre 2020 (doc. 54) per

determinare il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 (eccetto l'inserimento degli

averi a risparmio nel 2024, che sono però ininfluenti ai fini del calcolo del

diritto).

Con l'invio della notifica di tassazione IC 2020 il 15 febbraio

2024, la Cassa è quindi stata informata dall'assicurata che nel 2020 aveva

conseguito dei redditi (CHF 10'000 che, però, dopo verifica da parte

dell'amministrazione, si sono rivelati ammontare a CHF 3'333), circostanza

di cui però essa non era al corrente tanto che, come deciso per la prima volta il

20 marzo 2019 (doc. 31), quando le ha attribuito con effetto retroattivo dal 1°

dicembre 2017 le prestazioni complementari, dal 1° settembre 2018 (doc. 19) in

poi la Cassa non aveva computato dei redditi da attività lucrativa. Ciò ha

dunque comportato un indebito versamento di maggiori prestazioni complementari

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (e non al 31 dicembre 2021), che è stato

accertato con decisione dell'8 maggio 2024 quando la Cassa ha stabilito in CHF

508 il diritto alle prestazioni complementari contro i CHF 637 decisi il 20

gennaio 2020 (doc. 32). A buon diritto, dunque, conformemente all'art. 25 cpv. 1

LPGA l'amministrazione ha emesso la decisione di restituzione che, in virtù di

varie compensazioni fra diritti sorti e ridotti nel periodo dal 1° gennaio 2020

al 31 marzo 2024, dà un importo da restituire di CHF 1'320.

2.6. Secondo consolidata giurisprudenza

federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza

del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non

deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un

lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato

secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è

soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del

21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid.

2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4

agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26

luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono

la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di

notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in

particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF

8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio

2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio

2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di

calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non

controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi

non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4;

STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno

2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/

2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022

EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

In un recente giudizio (STF

8C_637/2024 del 14 novembre 2024 consid. 2), l’Alta Corte ha ritenuto esclusa la buona fede

di una persona assicurata, a prescindere dalla sua inesperienza nei rapporti

con le autorità e dai consigli ricevuti da terzi ("ungeachtet dessen, wie unerfahren die

Beschwerdeführerin im Umfang mit Behörden gewesen und wie sie von Drittpersonen

beraten worden sei”), se avesse prestato la necessaria attenzione ("der gebotenen Aufmerksamkeit von

vornherein klar sein müssen, dass Erwerbseinkommen ein zentraler Faktor bei der

Bemessung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen darstellten und entsprechend

ausgewiesen werden müssten. Die unterlassene Meldung sei dergestalt nicht als

leichte, sondern als den guten Glauben ausschließende gravierende

Nachlässigkeit zu werten”).

2.7. Le Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile

2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta

giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

Considerandi

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.8

Va inoltre

evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa già

riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento

rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,

consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del

14.

marzo 2006).

La ricorrente non ha invece informato la Cassa che nel

2020.

ha ripreso a lavorare, anche se per breve periodo e conseguendo dei

redditi modesti e ciò, come evoca il TF nella STF 637/2024 del 14 novembre 2024

consid. 2, a prescindere dall'inesperienza della ricorrente nei rapporti con le

autorità e dai consigli ricevuti da terzi, se avesse prestato la necessaria

attenzione avrebbe dovuto rendersi conto fin dall'inizio che il reddito da

lavoro era un fattore chiave per la valutazione del diritto alle prestazioni

complementari e doveva essere dichiarato di conseguenza. L'omessa dichiarazione

non era quindi da considerarsi una lieve negligenza, ma piuttosto una grave

negligenza che escludeva la buona fede. Dal profilo del diritto alle

prestazioni complementari, l'esercizio di un'attività lucrativa ha modificato

la sua situazione economica, giacché fra i redditi computabili dell'assicurata

vi sono, ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, due terzi dei proventi in

denaro dell'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente

1'000 franchi. V'è dunque stato un cambiamento rilevante delle

sue circostanze, che doveva essere notificato alla Cassa cantonale di

compensazione (STF 637/2024 del 14 novembre 2024 consid. 2; 9C_720/2013

del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid.

2.10) come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI,

affinché il suo diritto alle PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25

OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2024.9 del 21

ottobre 2024; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile

2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).

In effetti, in queste circostanze, il mancato inserimento del reddito

conseguito fra i suoi redditi computabili ha avuto quale conseguenza una

variazione favorevole della sua situazione materiale e dunque un indubbio

errato calcolo del diritto alle prestazioni complementari.

2.9

Per quanto concerne

l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che la concerne, va

osservato che la Cassa cantonale di compensazione è stata lineare e generosa

nel spiegare alla ricorrente i suoi doveri. In effetti, sulle decisioni

di prestazione complementare che l'assicurata ha ricevuto da quando è

beneficiaria di PC, il capitoletto in grassetto relativo all' "Obbligo d'informare" indica chiaramente

l'obbligo di "comunicare immediatamente alla

Cassa cantonale di compensazione (…)

ogni

cambiamento delle condizioni personali e/o economiche" ed

elenca quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a

quest'obbligo (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2), fra cui,

per quel che concerne la fattispecie in esame, la voce "Avvio o cessazione di un'attività lucrativa".

Va inoltre rilevato che anche nei fogli di calcolo allegati alle

decisioni di prestazione complementare gli assicurati sono resi attenti che

"Il calcolo è da verificare. Si prega di

comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi

giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la

"restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.",

perciò c'è un rinvio espresso al succitato capitoletto.

La ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo

di comunicare alla Cassa che, riprendendo a lavorare, v'era stata una modifica

della sua situazione economica, trattandosi di una voce che ha incidenza sulla

determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF 8C_637/2024 del

14.

novembre 2024 consid. 2; 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3). L'assicurata

ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa

cantonale di compensazione previsto dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI

e pertanto questo comportamento costituisce una grave negligenza, che esclude

la sua buona fede (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.2; STFA P 27/05

del 14 marzo 2006, consid. 3.3).

2.10

A sua discolpa, la ricorrente ha però

addotto la circostanza che non era in grado di occuparsi della gestione delle

sue pratiche burocratiche non essendosene mai interessata. Una tale motivazione

non giustifica il comportamento negligente che ha avuto nei confronti

dell'amministrazione come evoca, da ultimo, il TF nella STF 643/2024 del 14

novembre 2024 al consid. 2 più sopra riportato. Da un lato proprio perché, per

sua stessa affermazione, l'assicurata non ha mai gestito le sue questioni

amministrative, essa avrebbe dovuto chiedere aiuto a terze persone e quindi

interpellare qualcun altro che si occupasse del suo diritto alle prestazioni

complementari, ma soprattutto, come rammenta la giurisprudenza, a prescindere

dall'inesperienza della ricorrente nei rapporti con le autorità se l’assicurata

avesse prestato la necessaria attenzione avrebbe dovuto rendersi conto fin

dall'inizio che il reddito da lavoro era un fattore chiave per la valutazione

del diritto alle prestazioni complementari e doveva essere dichiarato di

conseguenza. Come rammenta l’Alta Corte, quindi, l'omessa dichiarazione non era

quindi da considerarsi una lieve negligenza, ma piuttosto una grave negligenza

che escludeva la buona fede STF 643/2024 del 14 novembre 2024 consid. 2 in

fine).

Da quanto affermato nel suo atto ricorsuale, sembrerebbe che

l'assicurata si sia in effetti rivolta ad altre persone, le quali, però, "approfittando della sua bontà, del suo stato fragilità

e del suo bisogno di affidarsi a terzi", le "hanno portato sofferenza sia a livello personale che

economico" (doc. I). Inoltre, nella sua prima richiesta di condono,

la curatrice che per prima l'ha seguita ha rilevato che "la signora gode di una misura di protezione solo dal

mese di febbraio 2023 e purtroppo il periodo precedente è stato caratterizzato

da problematiche personali di vario genere (anche di salute) che hanno

determinato uno stato di debolezza tale da non riuscire a gestire in modo

autonomo e responsabile anche le proprie finanze (tanto che si è giunti poi,

all'instaurazione di una misura di protezione)." (doc. 150).

L'assicurata non ha quindi potuto contare su persone fidate. Anche

queste affermazioni portano dunque a concludere che la ricorrente, viste le

precarie condizioni psichiche e fisiche in cui versava prima dell'istituzione

di una curatela di rappresentanza e amministrazione di beni senza limitazione

dell'esercizio dei diritti civili (artt. 394 e 395 CC), avrebbe dovuto piuttosto

cercare l'aiuto di istituzioni competenti in materia, quali il Comune, enti e

associazioni che operano in questo campo. Purtroppo, l'essersi apparentemente fidata

di persone sbagliate avrebbe comportato, oltre che problemi a livello

personale, anche una cattiva gestione dei suoi affari almeno per quanto

concerne l'ambito delle prestazioni complementari. A prescindere dall'inesperienza

della ricorrente nei rapporti con le autorità e dai consigli ricevuti da terzi,

se avesse prestato la necessaria attenzione avrebbe dovuto rendersi conto fin

dall'inizio che il reddito da lavoro era un fattore chiave per la valutazione

del diritto alle prestazioni complementari e doveva essere dichiarato di

conseguenza (STF 637/2024 del 14 novembre 2024 consid. 2).

Anche qualora si volesse ammettere che la mancata informazione

alla Cassa di compensazione relativa allo svolgimento di un'attività lucrativa è

da porre a carico di una terza persona che avrebbe aiutato l'assicurata nella gestione

dei suoi affari, la circostanza è irrilevante in questo contesto, dovendo,

secondo un principio generale, il rappresentato sopportare le conseguenze di

eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante (STF

8C_563/2010 del 29 settembre 2010, consid. 2.2; STCA 33.2023.12 del 25

settembre 2023, consid. 2.8; STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid.

2.9; STCA 33.2019.12 del 16 ottobre 2019, consid. 2.12).

L’assicurata ha inoltre omesso di controllare i fogli di calcolo e

quindi di segnalare alla Cassa cantonale di compensazione un grave errore

facilmente riconoscibile, non figurandovi i redditi conseguiti con l'attività

lavorativa nel 2020 (STF 9C_532/2022 del 27 luglio

2023, consid. 4.2).

2.11

Tale soluzione varrebbe pure

nell'ipotesi, qui comunque non realizzata, di una violazione dell'obbligo di

informare commessa da un curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, giacché

il beneficiario di PC deve lasciarsi imputare la violazione dell'obbligo di

informazione commessa dal suo rappresentante (STF 9C_588/ 2019 pubblicata in

SVR 2020 EL Nr. 8).

Il Tribunale federale ha infatti ricordato che gli atti del

curatore hanno effetto sull'assicurato e che ciò vale anche per l'obbligo di

informare. La persona tenuta alla restituzione delle prestazioni complementari

deve di principio lasciarsi imputare l'agire e le conoscenze del proprio

rappresentante incaricato della gestione dei redditi e della sostanza. Questa

conclusione vale anche in relazione all'adempimento dell'obbligo di informare (cfr.

consid. 3.2). Di conseguenza, l'assicurato deve essere valutato in funzione delle

conoscenze specialistiche e dello standard di diligenza richiesti a un curatore

professionista (cfr. consid. 5.1).

In assenza di una modifica soggetta all'obbligo di informare oppure

di una modifica del dovere di controllo di cui non si è tenuto conto, non

occorre di nuovo esaminare la buona fede dopo la revoca della curatela di

rappresentanza, siccome la prosecuzione del versamento delle prestazioni

costituisce la diretta conseguenza del comportamento negligente del rappresentante

e la persona assicurata deve risponderne.

2.12

Quanto alla lamentela

dell'assicurata di uno stato di debolezza che non le aveva permesso di gestire

autonomamente e in modo responsabile le proprie finanze, si ricorda che

per l'art. 16 CC è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva

della capacità di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o

di disabilità mentale, turba psichica, ebbrezza o stato consimile. Nel caso di

adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di

discernimento è di regola presunta (art. 16 CC), motivo per cui spetta alla

parte che ne pretende l'inesistenza di provare tale affermazione (STF

5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2; STF 5A_647/2011 del 31 maggio

2012, consid. 3.3). Quando l'esperienza generale della vita fa invece presumere

con verosimiglianza preponderante il contrario, e cioè l'assenza della capacità

di discernimento, come nel caso di persona colpita da infermità mentale dovuta

all'età, la presunzione legale dell'art. 16 CC è annullata e spetta alla controparte

portare la controprova, pure con verosimiglianza preponderante, che

l'interessato ha agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid.

1b; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2). Per un caso

di applicazione di questo concetto giuridico, si veda la STCA 33.2023.32 del 5

marzo 2024 e in particolare il considerando 2.11.

Nella fattispecie in esame, non va dimenticato che l'assicurata

è anche affetta da sclerosi multipla e da fibromialgia.

Sapere se, però, tali patologie abbiano comportato un'incapacità

di discernimento e quindi se è per questo motivo che nel 2020 non ha potuto

dare seguito all'obbligo di comunicare alla Cassa l'inizio di un'attività lucrativa

e la percezione di un reddito rispettivamente notificarle che nei fogli di

calcolo v'era un errore riguardo ai suoi redditi, è una questione che può

rimanere irrisolta, una simile ipotesi non essendo stata né sollevata dalla

ricorrente e nemmeno comprovata a mezzo di specifici certificati medici come

richiesto dalla giurisprudenza.

2.13

Sulla scorta

delle considerazioni esposte si deve concludere che la ricorrente non si è

comportata correttamente nei confronti della Cassa cantonale di compensazione,

non avvisandola riguardo a ogni sua modifica personale ed economica per quanto

concerne l'esercizio di un'attività lucrativa.

Si deve pertanto ritenere che l'assicurata ha violato il suo

obbligo di informazione nei confronti della Cassa di compensazione previsto

dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede non deve di

conseguenza essere tutelata per il periodo oggetto della contestazione.

In conclusione, facendo difetto una delle due

condizioni cumulative previste dall'art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA, il condono

deve essere negato, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo

elemento delle gravi difficoltà economiche della richiedente (STFA P 64/06 del

30.

ottobre 2007, consid. 7.2).

La decisione impugnata deve pertanto essere

confermata.

La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.

61.

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti