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Decisione

33.2024.16

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7 gennaio 2025Italiano23 min

aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa

Source ti.ch

Fatti

i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli

che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell’AI; per gli invalidi

aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa

è computato interamente;

d. le rendite, le pensioni e le altre

prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell’AI.

2.4. Quali redditi computabili della

famiglia, oggetto di contestazione fra le parti, in virtù del citato art. 11

LPC la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente ritenuto sia il

salario conseguito dalla moglie dell'assicurato dall'attività lucrativa

dipendente (lett. a), sia le indennità giornaliere per perdita di guadagno

Corona incassate dal ricorrente (lett. d).

Per determinare tali voci la Cassa di compensazione ha raccolto gli

importi che l'assicurato ha ricevuto a titolo di IPG Corona per i mesi da marzo

2020 ad agosto 2021 (doc. 34), confermati dai giustificativi bancari che

l'interessato le ha trasmesso l'11 ottobre 2021 (doc. 41) con l'opposizione alla

decisione del 23 settembre 2021. Nella decisione su opposizione del 25

settembre 2024 l'amministrazione ha riportato gli ammontari che l'opponente ha

ricevuto da gennaio ad agosto 2021, per il totale di Fr. 10'309,40 e ha

spiegato che, invece, l'importo di Fr. 11'582,50 riportato nel certificato

fiscale per l'anno 2021 non poteva essere ritenuto, siccome comprendeva il

versamento, avvenuto a gennaio 2021, dell'indennità perdita di guadagno Corona

di novembre 2020.

L'ammontare di quanto ha percepito il marito per gli otto mesi

durante i quali ha avuto diritto alle IPG Corona è stato riportato sull'anno in

virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e la cifra di Fr. 15'464.- così ottenuta

(Fr. 10'309,10 : 8 mesi x 12 mesi) è stata posta alla base del nuovo calcolo del

23 settembre 2021 del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, confermato

con decisione su opposizione del 25 settembre 2024. Ritenuto pure il salario

della moglie di Fr. 7'984.- ricavato dalla notifica di tassazione 2019 (doc.

33), la Cassa ha negato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 a 30 settembre

2021.

Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute

dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla

famiglia sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione: Fr. 5'398.-

per la moglie e Fr. 11'582.- per il marito.

Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili.

2.5. L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i

redditi e la sostanza determinanti nel tempo:

1 Di regola, per il calcolo della prestazione

complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso

dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell’anno

in cui è assegnata la prestazione.

Considerandi

2.

Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da

considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una

tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,

come periodo di calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel

frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica

dell’assicurato.

3.

Il calcolo della prestazione complementare annua deve

essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni

periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).

4.

Se la persona che pretende una prestazione

complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo

per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno

notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di

calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi

probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente

al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

Per quanto qui rilevante, l'art. 25 OPC-AVS/AI concernente la modificazione

della prestazione complementare annua prevede:

1.

La prestazione complementare annua deve essere

aumentata, ridotta o soppressa:

c. ad ogni diminuzione o aumento delle spese

riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà

prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i

nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente

alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120

franchi l’anno, si può rinunciare all’adattamento;

2.

La prestazione complementare annua deve essere

oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:

b. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con

la diminuzione dell’eccedenza delle spese, al più tardi dall’inizio del mese

seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la

richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare.

Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2020, definiscono i redditi computabili.

Per il N. 3411.01 DPC sono computati come redditi: i redditi da

attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo

della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le

prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione

analoga; gli assegni familiari; i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato

e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia.

L’elenco dei redditi computabili e dei redditi non computabili

figurante nella legge è esaustivo (N. 3411.02 DPC).

Giusta il N. 3413.01 DPC, per il calcolo della PC annua sono considerati

i redditi ottenuti nel corso dell’anno civile precedente (oppure i redditi

convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è

versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N.

3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba

essere fissata nuovamente nel corso dell’anno, conformemente al N. 3641.01, in

seguito a un cambiamento della comunione di persone alla base del calcolo (p.

es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell’importo della rendita.

Secondo il N. 3413.02 DPC, per gli assicurati i cui redditi

computabili e la cui sostanza possono essere stabiliti in base a una tassazione

fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come

periodo di calcolo quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel

frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione

economica dell’assicurato.

Per contro, per il calcolo della PC annua vanno sempre computati

gli importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni

periodiche (N. 3413.03 DPC).

Per il N. 3414.01 DPC, se nella richiesta l’assicurato rende

credibile che durante il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi

computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso

del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi

computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza

disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.

Giusta il N. 3414.02 DPC, se nel corso dell’anno civile i redditi

computabili e la sostanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una

diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare

sui nuovi redditi, convertiti in importi annui, e sulla sostanza al momento del

cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole

dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N.

3641.01–3641.03; per quanto riguarda il momento dell’aumento, della riduzione o

della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3).

Secondo il N. 3641.01 DPC, in caso di cambiamento della comunione

di persone su cui si basa il calcolo delle PC, di modificazione della rendita

AVS/AI o di diminuzione o aumento notevole, per un periodo presumibilmente

prolungato, delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili

per legge, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso

dell’anno civile. Sono determinanti le nuove spese e in nuovi redditi duraturi,

convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del

cambiamento.

A richiesta, la PC annua può essere ricalcolata in base al consumo

della sostanza effettivo, ma soltanto una volta all’anno (N. 3641.02 DPC).

Per il N. 3641.03 DPC, si può rinunciare all’adeguamento della PC

annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi.

Michel Valterio, in: Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, spiega a pagina 310 che l'art. 25

OPC-AVS/AI precisa l'art. 17 cpv. 2 LPGA concernente la revisione, secondo cui

una prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente

passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o

soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole

modificazione. L'art. 25 OPC-AVS/AI enumera i motivi che giustificano la

modifica delle prestazioni complementari (cpv. 1) e il momento a partire dal

quale essa esplica effetto (cpv. 2). Questa norma mira ad adeguare (aumentare,

diminuire o sopprimere) le prestazioni nel corso dell'anno, ciò che,

contrariamente a un nuovo calcolo annuo, può aver luogo solo a determinate

condizioni. In questo senso, gli artt. 25 OPC-AVS/AI e 17 LPGA completano il ricalcolo

annuo della prestazione complementare, ma non lo sostituiscono (STF 9C_480/2018

del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021,

N. 248 pag. 99).

Inoltre, questa disposizione si riferisce all'adeguamento di una

prestazione complementare in corso e non alla determinazione del computo dei

redditi e della sostanza al momento della domanda iniziale, che è sorretta

dall'art. 23 OPC-AVS/AI.

2.6

Nell'evenienza concreta,

considerato che l'assicurato percepiva già le prestazioni complementari quando

l'amministrazione si è accorta che non erano state computate le indennità

giornaliere per perdita di guadagno Corona, fa quindi stato l'art. 25

OPC-AVS/AI e, meglio, il summenzionato capoverso 1 lettera c. Di conseguenza,

determinanti sono i nuovi redditi conseguiti nel corso del 2021, calcolati su

un anno.

Il ricorrente ha ragione quando sostiene che ha guadagnato degli

importi inferiori a quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei

fogli di calcolo (Fr. 15'464.-). In effetti, dal 1° gennaio al 30 settembre

2021.

ha ricevuto Fr. 11'582.- di indennità per perdita di guadagno Corona e per

questo importo è stato tassato fiscalmente il 21 settembre 2022 (doc. 60-3/7).

Tuttavia, l'importo che risulta dalle tassazioni fiscali, che

l'insorgente ha chiesto di considerare ai fini del calcolo, si applica

unicamente, come previsto dall'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, quando viene

determinato il diritto nell'ambito della domanda iniziale di prestazioni

complementari e quindi non può essere utilizzato per la fattispecie in esame.

In concreto non è possibile ritenere la somma delle IPG Corona che

il ricorrente ha incassato da gennaio a settembre 2021. Infatti, dagli accertamenti

esperiti dalla Cassa di compensazione, è emerso che la mensilità di novembre

2020.

di Fr. 1'273,10 è stata versata all'assicurato il 28 gennaio 2021 (doc. 41-2/9)

e che questo importo è già stato considerato dall'amministrazione nella

determinazione del diritto alle PC dell'assicurato dal 1° agosto 2020 al 31

dicembre 2020 con decisione del 23 settembre 2021 (doc. 36). In

quell'occasione, la Cassa ha ritenuto nel foglio di calcolo (doc. 38) delle

indennità giornaliere di Fr. 9'081.-, cifra che risulta dalla somma delle IPG

Corona ricevute da marzo a novembre 2020 (doc. 34), perciò questo importo deve essere

escluso dal calcolo delle PC per il 2021.

Ne discende che per il diritto dal 1° gennaio al 30 settembre 2021

si devono ritenere le mensilità che l'assicurato ha incassato da febbraio a

settembre 2021 (docc. 34 e 41), la cui somma, Fr. 10'309,40, riportata sull'anno

secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, dà un importo di Fr. 15'464.- (Fr.

10'309,40 : 8 mesi x 12 mesi), da computare al ricorrente per quel periodo.

In effetti, sia l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI che si

riferisce a "nuovi redditi e spese

duraturi, calcolati su un anno", sia l'art. 23 cpv. 4

OPC-AVS/AI che contempla i "redditi

probabili determinanti, convertiti in redditi annui", hanno

stabilito il principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante

l'anno devono sempre essere annualizzati e quindi riportati sull'anno. È

pertanto corretto che la Cassa di compensazione ha convertito in reddito annuo

le indennità per perdita di guadagno che l'assicurato ha ricevuto per otto mesi

(STCA 33.2019.8 del 10 luglio 2019; STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016,

consid. 2.9).

2.7

Per quanto concerne i redditi

conseguiti dalla moglie, va rilevato che nella decisione del 23 settembre 2021

la Cassa si è fondata sulla notifica di tassazione IC/IFD 2019 (doc. 33), in

cui risultava un reddito da attività dipendente di Fr. 7'984.-. In seguito, poco

dopo la sua emissione, l'assicurato le ha trasmesso la notifica di tassazione

IC/IFD 2021 del 21 settembre 2022, in cui tale voce è stata fiscalmente accertata

per il 2021 in Fr. 5'398.-.

Ne discende che, quando il 25 settembre 2024 ha emanato la

decisione impugnata, la Cassa disponeva del dato aggiornato del reddito da

attività lucrativa della moglie incassato nel 2021 e quindi essa vi si doveva senz'altro

riferire. Questo importo, peraltro, era già stato stabilito nella STCA

33.2023.29+33.2024.3 del 7 febbraio 2024, al considerando 10.

Di conseguenza, il diritto alla prestazione complementare del

ricorrente deve essere ricalcolato tenendo conto di un reddito da lavoro di Fr.

5'398.- anziché di Fr. 7'984.-.

2.8

Da quanto precede la decisione su

opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di

compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente alle prestazioni

complementari dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 computando un reddito da

attività lucrativa dipendente della moglie di Fr. 5'398.-.

Restano invece invariate in Fr. 15'464.- le indennità giornaliere

ascritte all'assicurato a titolo di reddito.

Parzialmente vincente in causa

e patrocinato da un legale, il ricorrente ha diritto a un'indennità parziale per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), mentre non

prevedendole la LPC (art. 61 lett. fbis LPGA), la procedura non è

soggetta a spese.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

2.9

Con il ricorso

l'assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria allegando il certificato per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria a comprova dell'indigenza (doc.

VIII/1).

Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di

oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (DTF 124 V 310

consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008,

consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può,

invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere di principio

posto al beneficio del gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6).

Alla luce delle considerazioni

esposte, già ad un sommario esame

iniziale, il ricorso appariva, stanti le spiegazioni fornite sin dal

2021.

dall'amministrazione sull'annualizzazione dei redditi dell'assicurato, del tutto privo di possibilità di esito

favorevole per la parte in cui la sua pretesa è stata respinta.

Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su

opposizione del 25 settembre 2024 deve essere annullata e gli atti rinviati

alla Cassa cantonale di compensazione per ricalcolare il diritto alle

prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 sulla

base di quanto indicato al considerando 2.8.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo

di Fr. 1'200.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità parziali per

ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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