33.2024.16
Computo dei redditi.Indennità ricevute per Corona Virus vanno annualizzate e non prese così come incassate. Principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante l'anno devono essere annualizzati, motivo per cui le IPG Corona ricevute vanno riportate sull'anno.Conversione in reddito annuo.AG
7 gennaio 2025Italiano23 min
aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.16
TB
Lugano
7 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 23 settembre 2021 (docc. 32 e 34)
la Cassa cantonale di compensazione si è accorta che RI 1, nato nel 1955,
beneficiario di prestazioni complementari per sé e la moglie ed esercitante
un'attività indipendente, nel 2020 e nel 2021 ha percepito delle indennità per
perdita di guadagno dovute al COVID-19 (IPG Corona).
Quello stesso giorno (doc. 36), la Cassa ha perciò emesso una
nuova decisione che teneva conto di questi redditi, computandoli in ragione di
Fr. 9'081.- dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e di Fr. 15'464.- dal 1° gennaio
2021.
Inoltre, il reddito da attività dipendente della moglie è stato
conteggiato in Fr. 7'984.-, con conseguente reddito computabile di Fr. 4'322.-
sia dal 1° agosto 2020 sia dal 1° gennaio 2021.
Ne è risultato la concessione del solo premio LAMal per il 2020 e
il rifiuto delle PC per il 2021, con richiesta di restituzione dei rimborsi
delle spese di malattia del 2021 (doc. 45: Fr. 998,90 per il marito e Fr.
1'151,90 per la moglie).
1.2. L'11 ottobre 2021 (doc. 41)
l'assicurato ha chiesto alla Cassa di riesaminare il suo diritto sulla base
delle IPG Corona che ha incassato nel 2021 e una settimana dopo (doc. 42) essa
gli ha spiegato che il calcolo delle PC viene fatto sull'importo annuo, motivo
per cui le indennità che ha ricevuto da gennaio ad agosto 2021 (Fr. 10'309,40)
sono state riportate sull'anno (Fr. 15'464.-).
1.3. Il 28 ottobre 2021 (doc. 43)
l'interessato ha precisato di non percepire più da settembre dette indennità e
ha ribadito che considerarle per 12 mesi non corrisponde quindi alla realtà.
1.4. Il 24 febbraio 2022 (doc. 51)
l'amministrazione ha emesso una decisione relativa ai periodi dal 1° ottobre al
31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2022 basandosi sul reddito annuo da attività
lucrativa indipendente di Fr. 13'100.-, confermato dall'assicurato per i mesi da
settembre a dicembre 2021 (doc. 50), e gli ha concesso le PC limitatamente al
pagamento del premio LAMal.
1.5. Ricevuta la notifica di tassazione
IC 2021 (doc. 60), con decisione del 4 novembre 2022 (doc. A11) la Cassa ha
rivisto il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° ottobre 2021, ha "Stralcio del reddito indipendente. La informiamo che
il calcolo da gennaio a settembre 2021 è già corretto in quanto sono state
calcolate le IPG Corona percepite" e gli ha concesso il diritto
a Fr. 2.- al mese di PC, oltre al pagamento del premio di cassa malati.
1.6. Con decisione su opposizione del 24
agosto 2023 (doc. 81) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del
14 dicembre 2022 (doc. 73) che ha criticato come la Cassa non si sia basata
sulla decisione di tassazione 2021, perché se lo avesse fatto avrebbe ritenuto
delle IPG Corona di Fr. 11'582.- per tutto l'anno 2021.
L'amministrazione ha rilevato che la decisione del 4 novembre 2022
concerne unicamente il diritto dal 1° ottobre 2021, visto che il periodo dal 1°
gennaio al 30 settembre 2021 è già stato oggetto della decisione del 23
settembre 2021, cresciuta in giudicato. Inoltre, essa ha ricordato che l'art.
23 cpv. 4 OPC-AVS/AI impone la conversione annua delle IPG Corona.
Infine, non contestando l'opponente il diritto riconosciutogli da
ottobre 2021, la Cassa ha confermato la decisione impugnata.
1.7. Con ricorso del 22 settembre 2023
(doc. 84) RI 1 ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione. Egli
ha contestato che la decisione del 23 settembre 2021 sia cresciuta in
giudicato, visto che la lettera che ha scritto alla Cassa avrebbe dovuto essere
considerata come un'opposizione. Per quanto concerne l'ammontare delle indennità
per perdita di guadagno dovute al Corona virus, il ricorrente ha osservato che
la Cassa si attiene sempre ai dati delle tassazioni fiscali, perciò non capisce
il motivo per cui essa non si sia basata sulle cifre ivi stabilite e non abbia
quindi rivisto anche il periodo da gennaio a settembre 2021 e dunque l'intero
anno 2021. La tassazione fiscale ha accertato il reddito da attività dipendente
della moglie di Fr. 5'398.-, il reddito da attività indipendente del marito di
Fr. 0.-, le rendite AVS dei coniugi di Fr. 40'080.- e il reddito da IPG Corona
di Fr. 11'582.-, per dei redditi totali di Fr. 54'261.-. Paragonati alle spese
di Fr. 57'471.-, ne discende un diritto alle PC per tutto il 2021 e non solo da
ottobre 2021.
1.8. Con STCA 33.2023.29+33.2024.3 del 7
febbraio 2024 (doc. 102) il Tribunale ha accolto il ricorso e rinviato gli atti
alla Cassa di compensazione sia per emanare una decisione sull'opposizione
dell'11 ottobre 2021 alla decisione del 23 settembre 2021 sul diritto alle
prestazioni complementari dal 1° gennaio al 30 agosto 2021, sia per emanare una
nuova decisione formale dopo avere ricalcolato il diritto alle PC dal 1°
ottobre 2021 in poi sulla base dei corretti redditi da attività lucrativa della
moglie.
1.9. Il 25 settembre 2024 (doc. A1) la
Cassa di compensazione ha emesso la decisione su opposizione con cui ha
confermato che poiché le indennità perdita di guadagno Corona di Fr. 10'309,40
ricevute dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 devono essere convertite in reddito
annuo, l'importo di Fr. 15'464.- è corretto.
Inoltre, l'amministrazione ha precisato che l'ammontare che figura
nella notifica di tassazione 2021 (Fr. 11'582.-) include pure le indennità del
mese di novembre 2020, che però sono state ricevute dall'assicurato nel corso
del mese di gennaio 2021.
Di conseguenza, la Cassa ha confermato la decisione del 23
settembre 2021.
1.10. Con ricorso del 24 ottobre 2024
(doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di
annullare la decisione su opposizione e di accertare il suo diritto alle
prestazioni complementari per l'intero anno 2021. Il ricorrente ha indicato che
dalla notifica di tassazione IC 2021 risultano, in particolare, un reddito da
attività lucrativa della moglie di Fr. 5'398.- e un'indennità IPG del marito di
Fr. 11'582.- per tutto il 2021. Si hanno perciò delle spese (Fr. 57'471.-)
superiori ai redditi (Fr. 54'261.-), con conseguente diritto alle PC per tutto
il 2021 e non solo dal mese di ottobre in poi.
1.11. Nella risposta del 25 novembre 2024
(doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione, ritenuto che l'assicurato ha
riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con
l'opposizione dell'11 ottobre 2021, ha chiesto di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata.
1.12. Il 4 dicembre 2024 (doc. VIII)
l'insorgente ha comunicato di non formulare osservazioni e di riconfermarsi nel
proprio ricorso.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l'art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l'art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1°
gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed. Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"
disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la
garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste
questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC
1986 pag. 143). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Come ricordato nel precedente
giudizio, il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585) e
dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF
2016 6705: Riforma delle PC).
Sulla base delle Disposizioni transitorie della
modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC), che al capoverso 1 contemplano
che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in
vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali
la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione
complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare
annua, per l'esame del diritto dal 1° gennaio 2021 si applicano qui le
disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA nella versione
valida fino al 31 dicembre 2020.
2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari
comprendono:
a. la
prestazione complementare annua;
b. il rimborso
delle spese di malattia e d'invalidità.
L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua
è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle
prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia
dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili.
L'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come reddito, in
particolare:
a. due terzi dei
proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un’attività lucrativa per
quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per
Fatti
i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli
che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell’AI; per gli invalidi
aventi diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito dell’attività lucrativa
è computato interamente;
d. le rendite, le pensioni e le altre
prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell’AI.
2.4. Quali redditi computabili della
famiglia, oggetto di contestazione fra le parti, in virtù del citato art. 11
LPC la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente ritenuto sia il
salario conseguito dalla moglie dell'assicurato dall'attività lucrativa
dipendente (lett. a), sia le indennità giornaliere per perdita di guadagno
Corona incassate dal ricorrente (lett. d).
Per determinare tali voci la Cassa di compensazione ha raccolto gli
importi che l'assicurato ha ricevuto a titolo di IPG Corona per i mesi da marzo
2020 ad agosto 2021 (doc. 34), confermati dai giustificativi bancari che
l'interessato le ha trasmesso l'11 ottobre 2021 (doc. 41) con l'opposizione alla
decisione del 23 settembre 2021. Nella decisione su opposizione del 25
settembre 2024 l'amministrazione ha riportato gli ammontari che l'opponente ha
ricevuto da gennaio ad agosto 2021, per il totale di Fr. 10'309,40 e ha
spiegato che, invece, l'importo di Fr. 11'582,50 riportato nel certificato
fiscale per l'anno 2021 non poteva essere ritenuto, siccome comprendeva il
versamento, avvenuto a gennaio 2021, dell'indennità perdita di guadagno Corona
di novembre 2020.
L'ammontare di quanto ha percepito il marito per gli otto mesi
durante i quali ha avuto diritto alle IPG Corona è stato riportato sull'anno in
virtù dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI e la cifra di Fr. 15'464.- così ottenuta
(Fr. 10'309,10 : 8 mesi x 12 mesi) è stata posta alla base del nuovo calcolo del
23 settembre 2021 del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato, confermato
con decisione su opposizione del 25 settembre 2024. Ritenuto pure il salario
della moglie di Fr. 7'984.- ricavato dalla notifica di tassazione 2019 (doc.
33), la Cassa ha negato il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 a 30 settembre
2021.
Il ricorrente ha contestato le cifre ritenute
dall'amministrazione, affermando che gli importi effettivamente incassati dalla
famiglia sono inferiori a quelli ritenuti dalla Cassa di compensazione: Fr. 5'398.-
per la moglie e Fr. 11'582.- per il marito.
Occorre dunque verificare la correttezza dei redditi computabili.
2.5. L'art. 23 OPC-AVS/AI definisce i
redditi e la sostanza determinanti nel tempo:
1 Di regola, per il calcolo della prestazione
complementare annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso
dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell’anno
in cui è assegnata la prestazione.
Considerandi
2.
Per gli assicurati la cui sostanza e i cui redditi da
considerare ai sensi della LPC possono essere stabiliti servendosi di una
tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere,
come periodo di calcolo, quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel
frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica
dell’assicurato.
3.
Il calcolo della prestazione complementare annua deve
essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni
periodiche correnti (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC).
4.
Se la persona che pretende una prestazione
complementare annua può rendere credibile nella domanda che durante il periodo
per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno
notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di
calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente
al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Per quanto qui rilevante, l'art. 25 OPC-AVS/AI concernente la modificazione
della prestazione complementare annua prevede:
1.
La prestazione complementare annua deve essere
aumentata, ridotta o soppressa:
c. ad ogni diminuzione o aumento delle spese
riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà
prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo; determinanti sono i
nuovi redditi e spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente
alla sopravvenienza del cambiamento; se il cambiamento è inferiore a 120
franchi l’anno, si può rinunciare all’adattamento;
2.
La prestazione complementare annua deve essere
oggetto di una nuova decisione dal momento seguente:
b. nel caso previsto dal capoverso 1 lettera c, con
la diminuzione dell’eccedenza delle spese, al più tardi dall’inizio del mese
seguente quello in cui è stata emanata la nuova decisione; è fatta salva la
richiesta di restituzione ove sia stato violato l’obbligo di informare.
Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, edite
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2020, definiscono i redditi computabili.
Per il N. 3411.01 DPC sono computati come redditi: i redditi da
attività lucrativa; i proventi della sostanza mobile e immobile; il computo
della sostanza; le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche; le
prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione
analoga; gli assegni familiari; i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato
e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia.
L’elenco dei redditi computabili e dei redditi non computabili
figurante nella legge è esaustivo (N. 3411.02 DPC).
Giusta il N. 3413.01 DPC, per il calcolo della PC annua sono considerati
i redditi ottenuti nel corso dell’anno civile precedente (oppure i redditi
convertiti in reddito annuo) e la sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è
versata la prestazione. Sono fatte salve le eccezioni di cui ai N.
3413.02-3414.02. Questo principio vale anche nel caso in cui la PC annua debba
essere fissata nuovamente nel corso dell’anno, conformemente al N. 3641.01, in
seguito a un cambiamento della comunione di persone alla base del calcolo (p.
es. esclusione di un figlio) o a una variazione dell’importo della rendita.
Secondo il N. 3413.02 DPC, per gli assicurati i cui redditi
computabili e la cui sostanza possono essere stabiliti in base a una tassazione
fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a considerare come
periodo di calcolo quello su cui si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel
frattempo non è subentrata nessuna modifica rilevante della situazione
economica dell’assicurato.
Per contro, per il calcolo della PC annua vanno sempre computati
gli importi correnti delle rendite, delle pensioni e di altre prestazioni
periodiche (N. 3413.03 DPC).
Per il N. 3414.01 DPC, se nella richiesta l’assicurato rende
credibile che durante il periodo per cui chiede una PC annua i suoi redditi
computabili saranno notevolmente inferiori a quelli da lui ottenuti nel corso
del periodo considerato per il calcolo, occorre fondarsi sui redditi
computabili probabili, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza
disponibile al momento in cui sorge il diritto alla prestazione.
Giusta il N. 3414.02 DPC, se nel corso dell’anno civile i redditi
computabili e la sostanza subiscono, per un periodo presumibilmente lungo, una
diminuzione o un aumento notevole, per il calcolo delle PC ci si deve basare
sui nuovi redditi, convertiti in importi annui, e sulla sostanza al momento del
cambiamento (per quanto concerne la definizione di diminuzione/aumento notevole
dei redditi computabili o delle spese riconosciute per legge v. i N.
3641.01–3641.03; per quanto riguarda il momento dell’aumento, della riduzione o
della soppressione delle PC v. i cap. 3.6.4.2 e 3.6.4.3).
Secondo il N. 3641.01 DPC, in caso di cambiamento della comunione
di persone su cui si basa il calcolo delle PC, di modificazione della rendita
AVS/AI o di diminuzione o aumento notevole, per un periodo presumibilmente
prolungato, delle spese riconosciute e dei redditi o della sostanza computabili
per legge, la PC annua va aumentata, ridotta o soppressa anche nel corso
dell’anno civile. Sono determinanti le nuove spese e in nuovi redditi duraturi,
convertiti in importi annui, e la sostanza disponibile al momento del
cambiamento.
A richiesta, la PC annua può essere ricalcolata in base al consumo
della sostanza effettivo, ma soltanto una volta all’anno (N. 3641.02 DPC).
Per il N. 3641.03 DPC, si può rinunciare all’adeguamento della PC
annua, se la sua variazione ammonta a meno di 120 franchi.
Michel Valterio, in: Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, spiega a pagina 310 che l'art. 25
OPC-AVS/AI precisa l'art. 17 cpv. 2 LPGA concernente la revisione, secondo cui
una prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente
passata in giudicato è, d'ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o
soppressa se le condizioni che l'hanno giustificata hanno subito una notevole
modificazione. L'art. 25 OPC-AVS/AI enumera i motivi che giustificano la
modifica delle prestazioni complementari (cpv. 1) e il momento a partire dal
quale essa esplica effetto (cpv. 2). Questa norma mira ad adeguare (aumentare,
diminuire o sopprimere) le prestazioni nel corso dell'anno, ciò che,
contrariamente a un nuovo calcolo annuo, può aver luogo solo a determinate
condizioni. In questo senso, gli artt. 25 OPC-AVS/AI e 17 LPGA completano il ricalcolo
annuo della prestazione complementare, ma non lo sostituiscono (STF 9C_480/2018
del 30 gennaio 2019, consid. 2.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021,
N. 248 pag. 99).
Inoltre, questa disposizione si riferisce all'adeguamento di una
prestazione complementare in corso e non alla determinazione del computo dei
redditi e della sostanza al momento della domanda iniziale, che è sorretta
dall'art. 23 OPC-AVS/AI.
2.6
Nell'evenienza concreta,
considerato che l'assicurato percepiva già le prestazioni complementari quando
l'amministrazione si è accorta che non erano state computate le indennità
giornaliere per perdita di guadagno Corona, fa quindi stato l'art. 25
OPC-AVS/AI e, meglio, il summenzionato capoverso 1 lettera c. Di conseguenza,
determinanti sono i nuovi redditi conseguiti nel corso del 2021, calcolati su
un anno.
Il ricorrente ha ragione quando sostiene che ha guadagnato degli
importi inferiori a quelli riportati dalla Cassa cantonale di compensazione nei
fogli di calcolo (Fr. 15'464.-). In effetti, dal 1° gennaio al 30 settembre
2021.
ha ricevuto Fr. 11'582.- di indennità per perdita di guadagno Corona e per
questo importo è stato tassato fiscalmente il 21 settembre 2022 (doc. 60-3/7).
Tuttavia, l'importo che risulta dalle tassazioni fiscali, che
l'insorgente ha chiesto di considerare ai fini del calcolo, si applica
unicamente, come previsto dall'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, quando viene
determinato il diritto nell'ambito della domanda iniziale di prestazioni
complementari e quindi non può essere utilizzato per la fattispecie in esame.
In concreto non è possibile ritenere la somma delle IPG Corona che
il ricorrente ha incassato da gennaio a settembre 2021. Infatti, dagli accertamenti
esperiti dalla Cassa di compensazione, è emerso che la mensilità di novembre
2020.
di Fr. 1'273,10 è stata versata all'assicurato il 28 gennaio 2021 (doc. 41-2/9)
e che questo importo è già stato considerato dall'amministrazione nella
determinazione del diritto alle PC dell'assicurato dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020 con decisione del 23 settembre 2021 (doc. 36). In
quell'occasione, la Cassa ha ritenuto nel foglio di calcolo (doc. 38) delle
indennità giornaliere di Fr. 9'081.-, cifra che risulta dalla somma delle IPG
Corona ricevute da marzo a novembre 2020 (doc. 34), perciò questo importo deve essere
escluso dal calcolo delle PC per il 2021.
Ne discende che per il diritto dal 1° gennaio al 30 settembre 2021
si devono ritenere le mensilità che l'assicurato ha incassato da febbraio a
settembre 2021 (docc. 34 e 41), la cui somma, Fr. 10'309,40, riportata sull'anno
secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, dà un importo di Fr. 15'464.- (Fr.
10'309,40 : 8 mesi x 12 mesi), da computare al ricorrente per quel periodo.
In effetti, sia l'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI che si
riferisce a "nuovi redditi e spese
duraturi, calcolati su un anno", sia l'art. 23 cpv. 4
OPC-AVS/AI che contempla i "redditi
probabili determinanti, convertiti in redditi annui", hanno
stabilito il principio secondo cui i redditi e le spese che mutano durante
l'anno devono sempre essere annualizzati e quindi riportati sull'anno. È
pertanto corretto che la Cassa di compensazione ha convertito in reddito annuo
le indennità per perdita di guadagno che l'assicurato ha ricevuto per otto mesi
(STCA 33.2019.8 del 10 luglio 2019; STCA 33.2016.4 del 21 novembre 2016,
consid. 2.9).
2.7
Per quanto concerne i redditi
conseguiti dalla moglie, va rilevato che nella decisione del 23 settembre 2021
la Cassa si è fondata sulla notifica di tassazione IC/IFD 2019 (doc. 33), in
cui risultava un reddito da attività dipendente di Fr. 7'984.-. In seguito, poco
dopo la sua emissione, l'assicurato le ha trasmesso la notifica di tassazione
IC/IFD 2021 del 21 settembre 2022, in cui tale voce è stata fiscalmente accertata
per il 2021 in Fr. 5'398.-.
Ne discende che, quando il 25 settembre 2024 ha emanato la
decisione impugnata, la Cassa disponeva del dato aggiornato del reddito da
attività lucrativa della moglie incassato nel 2021 e quindi essa vi si doveva senz'altro
riferire. Questo importo, peraltro, era già stato stabilito nella STCA
33.2023.29+33.2024.3 del 7 febbraio 2024, al considerando 10.
Di conseguenza, il diritto alla prestazione complementare del
ricorrente deve essere ricalcolato tenendo conto di un reddito da lavoro di Fr.
5'398.- anziché di Fr. 7'984.-.
2.8
Da quanto precede la decisione su
opposizione deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa di
compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente alle prestazioni
complementari dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 computando un reddito da
attività lucrativa dipendente della moglie di Fr. 5'398.-.
Restano invece invariate in Fr. 15'464.- le indennità giornaliere
ascritte all'assicurato a titolo di reddito.
Parzialmente vincente in causa
e patrocinato da un legale, il ricorrente ha diritto a un'indennità parziale per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), mentre non
prevedendole la LPC (art. 61 lett. fbis LPGA), la procedura non è
soggetta a spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
2.9
Con il ricorso
l'assicurato ha chiesto l'assistenza giudiziaria allegando il certificato per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria a comprova dell'indigenza (doc.
VIII/1).
Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di
oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (DTF 124 V 310
consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008,
consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente, il ricorrente può,
invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere di principio
posto al beneficio del gratuito patrocinio (DTF 124 V 301 consid. 6).
Alla luce delle considerazioni
esposte, già ad un sommario esame
iniziale, il ricorso appariva, stanti le spiegazioni fornite sin dal
2021.
dall'amministrazione sull'annualizzazione dei redditi dell'assicurato, del tutto privo di possibilità di esito
favorevole per la parte in cui la sua pretesa è stata respinta.
Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su
opposizione del 25 settembre 2024 deve essere annullata e gli atti rinviati
alla Cassa cantonale di compensazione per ricalcolare il diritto alle
prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio al 30 settembre 2021 sulla
base di quanto indicato al considerando 2.8.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo
di Fr. 1'200.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità parziali per
ripetibili.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti