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33.2024.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 gennaio 2025Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti di contributi possono essere riconosciuti come spesa soltanto in un

anno di calcolo.

Considerato che la ricorrente non ha sostenuto che i contributi da

lei dovuti non erano stati presi in considerazione o avrebbero potuto essere

presi in considerazione nel calcolo delle PC per il 2013 e il 2014, non v'era

alcuna ragione apparente per cui essi non dovessero essere trattati come altri

debiti (che possono essere considerati solo ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett.

c LPC) per la richiesta di prestazioni complementari per il 2015 e il 2016.

2.7. Sulla scorta della giurisprudenza

esposta, il caso in esame va risolto applicando il principio enunciato nella

RCC 1982 pag. 223 e concretizzato nel N. 3280.02 DPC, giacché il ricorrente ha

ricevuto per la prima volta soltanto il 13 ottobre 2023 la decisione di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per gli anni 2009 e 2010 e, quindi,

in quegli anni di competenza (2009 e 2010), la Cassa di compensazione non aveva

potuto tenere conto del contributo minimo AVS/AI/IPG quale spesa nel calcolo

del suo diritto alle prestazioni complementari (docc. 70 e 98).

In altre parole, il contributo minimo arretrato di Fr. 469,90 per

gli anni 2009 e 2010 è stato chiesto per la prima volta all'assicurato soltanto

il 13 ottobre 2023.

Ne consegue che il ricorrente poteva fare valere la spesa dei

contributi arretrati soltanto nell'anno 2023 (STF 9C_805/2016 del 21 giugno

2017, consid. 5.4), fermo restando che in quell'anno non siano stati solo

fatturati, ma anche effettivamente pagati.

Tuttavia, il 1° dicembre 2023 (docc. A2 e A3) l'autorità

competente ha accolto le richieste di dilazione di pagamento, indicando che la

prima delle quattro rate mensili di Fr. 100.- per i contributi personali del

2009 doveva essere pagata entro il 2 gennaio 2024 e l'ultima, di Fr. 69,90,

entro il 2 maggio 2024; per i contributi dell'anno 2010, il primo pagamento

doveva avvenire entro il 31 maggio 2024 e l'ultimo entro il 30 settembre 2024.

Il ricorrente ha comprovato di avere saldato tutte e dieci le

rate, anche se non rispettando sostanzialmente mai le scadenze fissate dalla

Cassa di compensazione. In particolare, per l'anno 2009 ha saldato l'ultima

rata il 7 maggio 2024 e per l'anno 2010 il 4 ottobre 2024, peraltro utilizzando

una polizza di versamento di Fr. 100.- destinata a un'altra rata anziché quella

di Fr. 69.-.

Ne discende, dunque, che nel corso del 2024 l'assicurato ha pagato

il contributo minimo AVS/AI/IPG che la Cassa cantonale di compensazione gli ha

fatturato nel 2023.

Di principio, è quindi corretto che giusta l'art. 10 cpv. 3 lett.

c LPC i contributi arretrati per gli anni 2009 e 2010 siano considerati come

spesa per l'anno 2024 per il calcolo delle prestazioni complementari (STF

9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.2 e 5.4; RCC 1982 pag. 223 consid. 2),

essendo stati sostanzialmente fatturati - considerando che la dilazione di

pagamento sostituisce la fattura originale - e pagati quell'anno.

Sennonché, il ricorrente non ha fatto valere il riconoscimento di

tali spese per il suo diritto alle PC per l'anno 2023 quando ha ricevuto le

relative fatture di pagamento il 1° dicembre 2023, né per il suo futuro diritto

per l'anno 2024.

L'assicurato non ha chiesto alla Cassa di compensazione nemmeno nel

mese di gennaio 2024 di considerare per l'anno 2024 il costo del contributo

minimo per gli anni 2009 (Fr. 469,90) e 2010 (Fr. 469,90), adducendo che lo doveva

pagare con dieci rate mensili nel corso di quell'anno.

Egli ha invece fatto valere la spesa di Fr. 939,80 soltanto dopo l'emanazione

della decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 con cui l'amministrazione

gli ha rifiutato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024,

e meglio solo con il ricorso a questo Tribunale, ovvero il 28 ottobre 2024 e

dunque quando questi debiti erano già stati integralmente soluti.

Sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, la

prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad

ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi

determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo

abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati

su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento.

Conformemente all'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, nel caso in cui vi sia l'aumento

dell'eccedenza delle spese, la prestazione complementare annua deve essere

oggetto di una nuova decisione dall'inizio del mese in cui è stato annunciato

il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto.

Nel caso in esame, l'aumento delle spese riconosciute, notificato il

28 ottobre 2024, non durava prevedibilmente per un periodo abbastanza lungo,

visto che è stato precedente a quella data e al momento della sua comunicazione

era addirittura terminato, nel senso che il contributo minimo era una spesa ormai

passata.

In quanto tale, non è dunque possibile riconoscerla al ricorrente

nel fabbisogno, che rimane invariato come l'eccedenza di redditi.

2.8. Qualora si volesse comunque

ritenere che l'aumento delle spese riconosciute durava per un tempo

prevedibilmente abbastanza lungo dovendo il ricorrente sopportare il pagamento

del contributo minimo AVS/AI/IPG per nove mesi (da gennaio a settembre 2024),

il TCA considera però che solo l'ultima rata, semmai, può essere computata come

spesa riconosciuta, essendo stata pagata - in ritardo rispetto alla scadenza

fissata dalla Cassa di compensazione creditrice - il 4 ottobre 2024 (doc. A2).

Come tale, quindi, rientrerebbe nel periodo di calcolo oggetto della decisione

impugnata che, va ricordato, porta sul diritto alle PC dal 1° ottobre 2024.

In tale evenienza, nelle spese riconosciute del ricorrente si

dovrebbe considerare a titolo di contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2010 l'importo

di Fr. 100.- che egli ha effettivamente versato. Una sua annualizzazione, in

questo caso, non è possibile, perché il contributo minimo massimo riconoscibile

di Fr. 469,90 è già annuo e quindi non deve essere - ulteriormente - convertito

nell'importo annuo di Fr. 1'200.- (Fr. 100.- x 12).

Con il riconoscimento della spesa di Fr. 100.- si ridurrebbe a Fr.

477.- l'eccedenza dei redditi, che non permetterebbe però di ripristinare il

diritto alle prestazioni complementari.

Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l'intero

contributo minimo annuo del 2010 di Fr. 469,90 a motivo che il ricorrente ha

terminato di pagarne l'ultima rata nel corso del mese in cui è avvenuta la

modifica dei suoi redditi (1° ottobre 2024) e che ha comportato l'emanazione

della decisione del 5 settembre 2024, poi impugnata, il risultato finale non

muterebbe. Il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente sarebbe

sempre respinto, essendo ancora in presenza di una eccedenza di redditi di Fr.

108.- (Fr. 577 - Fr. 469).

2.9. In conclusione, benché l'Alta Corte

abbia recentemente stabilito che i premi versati alle assicurazioni sociali

della Confederazione devono essere riconosciuti come spese per tutte le

persone, comprese le persone parzialmente invalide per le quali si deve tenere

conto di un reddito ipotetico secondo l'art. 14a OPC-AVS/AI (DTF 150 V 7

consid. 3.2.2), nel caso concreto, anche l'ipotesi di riconoscere al ricorrente

questa spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC per i contributi

arretrati degli anni 2009 e 2010 non porta alla riattivazione del suo diritto

alle PC.

2.10. L'insorgente ha infine chiesto il

riconoscimento di un importo di Fr. 1'700.- per fare fronte ai maggiori costi

per prodotti dietetici, suffragando la sua pretesa con i certificati medici del

dr. __________ del 1° ottobre 2024 (doc. B2) e del 4 novembre 2024 (doc. B1).

La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un forfait

per le spese per la dieta, affermando che la giurisprudenza federale ha già

stabilito che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi,

potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.

Il primo referto certifica unicamente che l'assicurato è affetto

da diabete mellito dal 1999 e che per questa patologia deve seguire un regime

alimentare particolare, su prescrizione medica, senza però indicare quali

Considerandi

alimenti egli sia autorizzato/non autorizzato a consumare.

Il secondo documento è il formulario ufficiale rilasciato dalla

Cassa cantonale di compensazione intitolato "Accertamento spese

supplementari per prodotti dietetici d'importanza vitale - per beneficiari di

PC". Il curante ha risposto alle domande ivi contenute ponendo la

diagnosi di diabete mellito di tipo 2, ha indicato che la dieta a cui il

paziente si deve attenere è di importanza vitale, che la stessa comporta l'acquisto

di prodotti dietetici/alimenti speciali che provocano una spesa supplementare

ai normali costi per l'alimentazione, ha precisato che si tratta di "carboidrati

a basso indice glicemico (integrali), abbondanti verdure e prodotti a base di

fibre" e che deve seguirla per tutta la vita, altrimenti vi sarebbe un

"peggioramento del diabete e di conseguenza complicazioni diabetiche

(ictus, infarti, nefropatia, retinopatia, …)".

Il già citato art. 14 cpv. 1 LPC prevede alla lettera e che i Cantoni

rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese

comprovate per le diete e il legislatore cantonale, a cui rinvia l'art. 14 cpv.

2.

LPC, ha espressamente fissato, nell'ambito di una fornitura di prestazioni

economica e appropriata, il riconoscimento di un forfait annuo di Fr. 2'100.-

per i prodotti dietetici (art. 14 LaLPC).

2.11

Su questa tematica, in effetti, come

ha osservato la Cassa di compensazione - citando però un'altra STCA concernente

sempre il ricorrente -, questo TCA si era già pronunciato con giudizio del 6

giugno 2014 (STCA 33.2013.10 consid. 2.12, sfociata nella STF 9C_534/2014 del

19.

agosto 2014).

In quell'occasione, la scrivente Corte ha ricordato i principi

posti dalla sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6

aprile 2006 (P 47/05), che ha giudicato che un regime o una dieta

non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo

numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano,

rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo), un'alimentazione differente, senza però che ciò

comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia obbliga a una

dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale, ma ciò non è per

esempio il caso del diabete.

Il TCA ha pure esposto la STF 8C_553/2008 del 12 gennaio 2009, in

cui l'Alta Corte, vincolata dalle constatazioni dell'autorità cantonale,

secondo cui il fatto di dovere evitare gli alimenti fritti e ricchi

di grasso, i prodotti contenenti il rosso d'uovo così come certi tipi di formaggio, non era di natura a comportare

dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del medico curante

del ricorrente e, inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle

spese supplementari, ha ammesso che il ricorrente non adempiva una delle

condizioni cumulative d'applicazione

dell'art. 9 vOMPC e che, pertanto,

non aveva diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2'100.-.

Sulla scorta di queste considerazioni, nel caso

riguardante il qui ricorrente, nel 2014 il TCA aveva ritenuto opportuno che l'amministrazione

accertasse presso l'assicurato e il suo medico curante, avvalendosi dell'apposito

formulario, i motivi per cui una dieta sarebbe stata indispensabile.

Indipendentemente dall'esito di quella procedura,

nella vertenza attuale, come detto, l'assicurato ha prodotto due certificati

che attestano che egli è affetto da diabete mellito di tipo 2, fra cui lo specifico

formulario in cui il curante ha indicato la dieta a cui il ricorrente si deve

attenere onde evitare un peggioramento del diabete con conseguenti complicanze

diabetiche.

2.12

Nella STF 9C_718/2017

del 24 novembre 2017, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata

che doveva seguire una dieta alimentare a base di prodotti biologici. I giudici

cantonali hanno accertato che nessuno dei medici curanti ha certificato che il

regime alimentare seguito dall'assicurata a causa di un diabete insulinodipendente

era indispensabile alla sua sopravvivenza, anche se il ricorso a un'alimentazione

proveniente dall'agricoltura biologica poteva permettere di attenuare certi

sintomi e quindi di migliorare la sua qualità di vita.

Inoltre, la dieta alimentare prescritta non occasionava dei costi

supplementari rispetto a un'alimentazione normale che avrebbe seguito una

persona in buona salute. Non erano quindi date le condizioni della norma

cantonale neocastellana per riconoscere il forfait per la dieta.

L'Alta Corte, sulla base delle constatazioni cantonali, che la

vincolano, ha ritenuto che, come per l'autorità giudiziaria cantonale, si

doveva riconoscere che la ricorrente non adempiva le condizioni d'applicazione cumulative

della legislazione cantonale alle quali era subordinato il rimborso delle spese

supplementari occasionate da una dieta alimentare particolare, in special modo

perché la dieta prescritta non poteva essere considerata come qualificata, nel

senso di "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata"

e quindi non aveva diritto alla concessione dell'importo forfettario annuo. Il

TF ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha esaminato approfonditamente

l'insieme dei rapporti dei medici curanti della ricorrente e avendo constatato

che questi non avevano affermato che il regime alimentare seguito dalla loro

paziente era necessario alla sua sopravvivenza, ne hanno dedotto che le

condizioni alle quali una dieta alimentare speciale può dare luogo alla

concessione di un importo forfettario non erano adempiute nel caso di specie.

Infine, riferendosi alle sentenze federali dianzi citate, il

Tribunale federale ha concluso al considerando 4 confermando il principio

secondo cui le persone diabetiche che sono tenute a seguire una dieta non devono

sopportare dei costi supplementari rispetto a una alimentazione definita

normale tenuto conto dei prodotti che si trovano nel commercio al dettaglio:

" (…) On relèvera encore que la recourante ne

saurait tirer argument des arrêts P 16/03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27

août 1991 quant au régime en cas de diabète, dans la mesure où le Tribunal

fédéral a depuis lors jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les

personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à

une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouve dans le

commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010

consid. 3.5.2,8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3).".

2.13

Nel caso in esame, il dr. med. __________,

diabetologo, ha indicato il 4 novembre 2024 che la dieta a cui il ricorrente si

deve attenere è di importanza vitale (domanda n. 1) e che deve consistere in

"Carboidrati a basso indice glicemico (integrali), Abbondanti verdure e

prodotti a base di fibre". Una simile dieta, però, non dà luogo a

costi supplementari rispetto a un regime alimentare per una persona in buona

salute.

Inoltre, benché sia stata definita dallo specialista di importanza

vitale, e quindi si tratti di un regime alimentare che può essere considerato

come qualificato (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, consid. 4), tuttavia la

dieta che il ricorrente deve seguire non si differenzia in modo particolare

dalle indicazioni valide per qualsiasi persona che sceglie una alimentazione

definita normale. Non vi sono delle grandi restrizioni alimentari. Eccetto l'indicazione

di mangiare carboidrati integrali, verdure e alimenti a base di fibre, una

grande varietà di cibi resta in effetti accessibile al ricorrente. Malgrado le

dichiarazioni contrarie del suo medico curante (domanda n. 2), dovere evitare

questi tipi di alimenti, al giorno d'oggi, non comporta dei costi supplementari

per l'acquisto di derrate che non gli peggiorino il diabete.

Il Tribunale federale ha negato ancora nel 2017 che

un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto

(STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017). Infatti, una dieta scientificamente

consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in

generale ad una alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad

una alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso. Con

dei piccoli e semplici accorgimenti (come prediligere frutta e verdura fresca, carne

magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce in luogo di pesce di mare,

carne di vitello e verdure biologiche), i costi per l'alimentazione di un

diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il

fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha

spiegato l'Alta Corte nella STFA P 47/05 del 6 aprile 2006, non v'è pertanto motivo

di continuare a elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per

spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Ciò stante, anche nel caso riguardante il ricorrente, non si fa

luogo al riconoscimento del forfait di Fr. 2'100.- previsto dall'art. 14 LaLPC

in connessione con l'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC.

Non va comunque dimenticato che tale importo va semmai concesso

nell'ambito dell'art. 14 cpv. 6 LPC e quindi soltanto nella misura in cui le

spese di malattia dell'insorgente superino l'eccedenza di reddito stabilita nei

considerandi 2.7-2.9.

2.14

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto integralmente confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti