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Decisione

33.2024.17

L'elenco delle spese riconosciute è esaustivo.Con fabbisogno vitale si deve sopperire a tutto quanto non è possibile con i costi speciali.I contributi personali AVS/AI/IPG arretrati effettivamente versati possono essere riconosciuti,salvo se sono già stati computati. Diabete: No forfait per la dieta

20 gennaio 2025Italiano38 min

9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.2 e 5.4; RCC 1982 pag. 223 consid. 2),

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2024.17

TB

Lugano

20 gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 aprile 2024

(doc. 244) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito retroattivamente

dal 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, nato nel

1953. Con il raggiungimento dell'età pensionistica da parte della moglie __________,

nata nel 1960, il 5 settembre 2024 (doc. 348) la Cassa di compensazione ha ricalcolato

il diritto alle PC dei coniugi, che con il 1° ottobre 2024 decadeva stante una

eccedenza di redditi di Fr. 577.-.

1.2. Il 23 settembre 2023 (doc. A6) l'assicurato

si è opposto alla perdita del diritto, lamentando di dovere far fronte a

diverse spese anche arretrate, tanto da avere dovuto chiedere un prestito di

Fr. 30'000.- che rimborsa con rate mensili variabili che vanno considerate fra

le sue spese. Inoltre, essendo diabetico da oltre 20 anni, i costi sia per i

farmaci sia per gli alimenti sono consistenti, motivo per cui senza l'aiuto

delle prestazioni complementari rimangono a suo carico le franchigie della

Cassa malati, l'aliquota percentuale del 10%, il canone radio-TV, perciò ha chiesto

di riconoscere queste spese nel calcolo, oltre a Fr. 1'700.- per diabetici stante

il relativo certificato medico (doc. A5).

1.3. Con decisione su opposizione del 18

ottobre 2024 (doc. 353) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

rilevando che con il fabbisogno vitale si deve sopperire alle spese non

previste dalla legge e che non è possibile riconoscere altre spese oltre a

quelle elencate esaustivamente all'art. 10 LPC. Quanto al riconoscimento delle

spese di malattia per l'anno 2024, l'amministrazione ha rilevato che l'art. 14

cpv. 6 LPC permette alle persone che presentano un'eccedenza dei redditi, e che

quindi non hanno diritto alle prestazioni complementari, di chiedere il

rimborso delle spese di malattia e di invalidità che superano l'eccedenza dei

redditi (Fr. 577.-), informando così l'opponente di trasmetterle dette spese

quando la supereranno. Infine, citando una sentenza di questo Tribunale, la

Cassa ha osservato che, potendo l'assicurato sostituire determinati alimenti

con altri meno cari, il diabete mellito non causa spese supplementari per

alimentarsi e quindi non ha diritto a chiederne il riconoscimento in virtù dell'art.

14 cpv. 1 lett. d LPC.

1.4. Il 28 ottobre 2024 (doc. I) RI 1 si

è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di concedergli

le prestazioni complementari riconoscendogli una differenza di Fr. 1'075,50 dal

1° gennaio al 30 settembre 2024, il maggior costo per gli alimenti per

diabetici di Fr. 1'700.- annui, il costo delle due franchigie di Cassa malati

di Fr. 600.- annui, la spesa per il pagamento dei contributi AVS per gli anni

2009 e 2010 notificatigli nel 2023 e pagati nel 2024. In via subordinata, il

ricorrente ha postulato il rimborso della differenza della PC da gennaio a

settembre 2024 senza la franchigia della Cassa malati per un totale di Fr.

797,40 ([Fr. 888,60 - Fr. 800.- versati] x 9 mesi) e dei contributi AVS di Fr.

939,80 versati per il 2009 e il 2010 (docc. A2 e A3), chiedendo infine al

Tribunale di intimare alla Cassa di ripristinare al più presto il diritto alla

prestazione complementare per non aggravare la sua situazione economica.

Il ricorrente ha rilevato di essere diabetico dal 1999 e perciò di

necessitare di cure mediche frequenti e dell'acquisto di prodotti dietetici più

costosi di quelli normali, che in un anno gli causano una maggior spesa di

circa Fr.1'700.-.

Inoltre, il premio annuo della Cassa malati, stabilito dalla Cassa

in Fr. 13'204,80 (doc. A7), è corretto, ma non tiene conto della franchigia

annua di Fr. 600.- che i coniugi devono obbligatoriamente pagare e visto che il

premio annuo fissato dalla legge è maggiore (Fr. 7'176.- a persona), c'è

margine per farvi rientrare la franchigia.

Secondo l'assicurato, anche i contributi personali AVS per gli

anni 2009 e 2010 che gli sono stati notificati nel dicembre 2023, e che ha

pagato nel 2024, devono essere considerati nel calcolo come spesa, calcolo che

va perciò adeguato sia dal 1° gennaio al 30 settembre 2024 sia dal 1° ottobre

al 31 dicembre 2024.

Il ricorrente ha quindi indicato per entrambi i periodi di calcolo

quali sono le voci da computare come uscite (Fr. 65'640,60 in totale) e come

entrate (Fr. 40'776.- da gennaio a settembre, mentre Fr. 64'152.- dal 1°

ottobre 2024), concludendo per una differenza a suo favore di Fr. 119,50 al

mese da gennaio a settembre 2024 (Fr. 1'075,50 in totale) e per un diritto alla

PC di Fr. 1'488,60 (Fr. 65'640,60 - Fr. 64'152.-) dal 1° ottobre 2024 e quindi

al pagamento del premio di Cassa malati.

Ritenuto che tutte le voci di calcolo si riferiscono a un anno intero,

anche le franchigie della Cassa malati e i contributi AVS devono essere inclusi

nel calcolo delle uscite. In tal modo, l'eccedenza di Fr. 577.- sarebbe

annullata e verrebbe ripristinato il suo diritto alle prestazioni complementari

limitatamente al pagamento del premio LAMal.

1.5. Il 4 novembre 2024 (doc. III) il

ricorrente ha comunicato al TCA che il calcolo dei suoi redditi effettuato

dalla Cassa è errato, siccome non assommerebbero a Fr. 64'152.-, ma a Fr. 46'620.-.

1.6. L'assicurato ha prodotto il 7

novembre 2024 (doc. V) il certificato medico del 1° ottobre 2024 (doc. B2),

secondo cui egli necessita di seguire un regime alimentare particolare, e il

formulario per l'accertamento delle spese supplementari per prodotti dietetici

(doc. B1), vidimato dallo stesso medico il 4 novembre 2024.

1.7. Nella risposta del 15 novembre 2024

(doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere

il ricorso, ritenuto che propone sostanzialmente le medesime argomentazioni

sollevate con l'opposizione.

L'amministrazione ha rilevato che, conformemente al N. 3280.02

DPC, nel calcolo di PC si possono computare i contributi AVS, salvo se sono già

stati considerati. Ritenuto che negli anni 2009 e 2010 nel calcolo del

ricorrente non sono stati considerati i contributi AVS, la Cassa potrebbe

quindi valutarne un eventuale rimborso. Tuttavia, va tenuto conto dell'art. 25

OPC-AVS/AI, secondo cui il calcolo delle PC va modificato nel mese in cui

avviene il cambiamento se l'assicurato ha rispettato il suo obbligo di

informare.

In concreto, l'assicurato ha chiesto il pagamento rateale dei

contributi AVS fatturatigli il 13 ottobre 2023 dalla Cassa di compensazione e l'ultima

rata doveva essere saldata entro fine settembre 2024. Non è pertanto possibile

computare una spesa sorta a distanza di oltre un anno e che non è più presente,

visto che dal mese di ottobre 2024 - inizio della validità della decisione

contestata - non è più stata sostenuta dal ricorrente, il quale non ha peraltro

rispettato il proprio obbligo di informare, avendole annunciato tardivamente la

spesa dei contributi AVS arretrati.

Riguardo alla censura dell'errata determinazione dei redditi, la

Cassa ha osservato che sia le spese riconosciute sia i redditi computabili

devono essere convertiti su base annua.

Infine, per il riconoscimento della spesa relativa all'acquisto di

prodotti dietetici dovuto al fatto che il ricorrente è affetto da diabete

mellito di tipo 2, la Cassa ha rinviato alla decisione su opposizione, in cui

ha fornito una risposta in merito.

1.8. Il ricorrente ha precisato, il 20

novembre 2024 (doc. IX), che i punti contestati sono quelli sollevati con il

suo ricorso e non solo quelli discussi dalla Cassa nella risposta.

Egli ha inoltre rilevato che nella decisione del 5 settembre 2024

occorreva considerare tutto quanto speso e riconosciuto per l'anno 2024, come i

contributi AVS 2009 e 2010, fissati a fine 2023, ma pagati nel 2024 dopo avere

chiesto e ottenuto una dilazione di pagamento non avendo avuto la disponibilità

economica di saldarli subito.

Anche le spese supplementari per la dieta vanno riconosciute,

siccome certificate dal medico di famiglia e dal diabetologo. A causa del

diabete, il 12 gennaio 2024 (doc. C) ha dovuto essere operato all'occhio,

perciò la scelta di prodotti dietetici/integrali più costosi è necessaria e

indispensabile.

1.9. Il 2 dicembre 2024 (doc. XI) l'amministrazione

ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da formulare.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (STF 9C_775 /2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.

3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV

Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 18

ottobre 2024 che il ricorrente ha impugnato è unicamente il suo diritto alle

prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024, che è mutato con il

raggiungimento dell'età di pensionamento della moglie e il conseguente diritto

alla rendita AVS, che ha comportato l'emanazione della decisione del 5

settembre 2024 di rifiuto della prestazione complementare, poiché i redditi

computati superavano le spese riconosciute.

Ne discende che le ulteriori richieste del ricorrente (quali il

rimborso da gennaio a settembre 2024 di Fr. 119,50 al mese corrispondenti a Fr.

1'075,50 per 9 mesi di diritto, dovendo a suo dire considerare delle spese

riconosciute di Fr. 65'640,60 e dei redditi computabili di Fr. 40'776.-,

computando in particolare la franchigia della Cassa malati di Fr. 600.- per

coniugi e i contributi AVS di Fr. 939,80 dovuti per gli anni 2009 e 2010 pagati

nel 2024, oltre ai normali contributi di Fr. 526.- per l'anno 2024), non vanno

esaminate, siccome esulano dal periodo di calcolo preso in considerazione dalla

Cassa di compensazione e non sono quindi oggetto della decisione impugnata,

perciò sono irricevibili.

nel merito

2.2. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la

Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni

di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno

esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle

prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle

lettere a e b.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono

durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che

vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede, oltre all'importo destinato alla

copertura del fabbisogno generale vitale (lett. a) e alla pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie (lett. b), (lett. c) i premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione

malattie e (lett. e) l'importo per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al massimo però il premio

effettivo.

L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le

rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite

dell'AVS e dell'AI.

2.3. Per quanto concerne la pretesa

ricorsuale di vedersi riconosciuta nel calcolo del suo diritto alle prestazioni

complementari la spesa relativa alla franchigia della Cassa malati pagata nel

2024 da ciascun coniuge (Fr. 300.- x 2), la stessa non può essere accolta.

In effetti, le spese riconosciute per la prestazione complementare

annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147

V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/

2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Il

Tribunale federale ha stabilito che questa disposizione è di diritto federale

imperativo (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 467), perciò non è possibile

derogarvi.

Di conseguenza, trattandosi di un elenco esaustivo, non è ammissibile

discostarsi, anche se ciò apparisse giustificato nel singolo caso. Ne discende

che tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art.

10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la

ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i generi

alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese

telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte), non possono essere

riconosciute specificatamente nel fabbisogno degli assicurati e fanno pertanto

parte del fabbisogno generale vitale (STCA 33.2024.1 dell'11 aprile 2024,

consid. 2.7 e 2.9).

È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che

vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte

tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il

mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il

gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un

importo che è destinato appositamente a coprire il fabbisogno minimo degli

assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).

Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda

e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il

conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli

interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la

custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli

11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile

riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.

La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura

delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di

trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero

pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere

personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che

è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni

vitali (STCA 33.2023.17 del 6 novembre 2023; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio

2017).

In altre parole, non contemplando l'art. 10 LPC la franchigia

della Cassa malati fra le spese riconosciute, non è possibile ritenere tale

voce fra quelle ammesse per determinare il diritto alle prestazioni

complementari del ricorrente.

2.4. L'ammontare della franchigia della

Cassa malati può invece essere separatamente rimborsato all'assicurato a titolo

di spese di malattia e di invalidità, ritenuto che l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone

che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua

delle spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui le spese di

partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal (lett. g).

Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono

essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle

spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e

appropriata.

L'art. 4 LaLPC dispone che il Consiglio di Stato disciplina le

competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari

conferisce ai Cantoni.

L'art. 5 LaLPC prevede che le spese

di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla

LPC.

Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese

di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono

rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato

fatto l'acquisto.

L'art. 7 lett. a LaLPC riprende l'art. 15 lett. a LPC e dispone che le spese sono rimborsate se la

domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione.

Un diritto al rimborso delle spese

può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a

carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).

Secondo l'art. 2 Reg. LaLPC, le spese di malattia e d'invalidità

sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o da ricevute di pagamento.

L'art. 10 cpv. 1 LaLPC prevede che le spese di malattia, d'invalidità

e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate.

A norma dell'art. 11 LaLPC, la partecipazione ai costi ai sensi

dell'articolo 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal.

In virtù dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai

costi delle prestazioni ottenute.

Per l'art. 64 cpv. 2 LAMal, la partecipazione ai costi comprende:

a. un importo

fisso per anno (franchigia); e

b. il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo

massimo dell'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3 LAMal).

Inoltre, può prevedere una partecipazione ai costi più alta

per determinate prestazioni (art. 64 cpv. 6 lett. a LAMal).

Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo

64 capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.

Giusta l'art. 103 cpv. 2 OAMal, l'importo annuo massimo dell'aliquota

percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lettera b della legge ammonta a 700

franchi per gli assicurati adulti.

Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è

determinante la data della cura (cpv. 3).

2.5. Nell'evenienza concreta, è pacifico

che per l'anno 2024 il ricorrente e sua moglie avevano una copertura per l'assicurazione

malattia di base LAMal che prevedeva una franchigia di Fr. 300.- (art. 103 cpv.

1 OAMal) e un'aliquota percentuale massima di Fr. 700.- (art. 103 cpv. 2

OAMal).

Sulla scorta dell'art. 11 LaLPC, il beneficiario di PC ha diritto

al rimborso della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal e quindi

sia alla franchigia sia all'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal). Per l'anno

2024 il ricorrente poteva dunque chiedere alla Cassa cantonale di compensazione

il rimborso di Fr. 300.- (franchigia) e di al massimo Fr. 700.- (aliquota

percentuale), per un totale massimo di Fr. 1'000.- all'anno (STCA 33.2023.27

del 22 gennaio 2024, consid. 2.4.2).

Al riguardo, va però ricordato l'art. 14 cpv. 6 LPC correttamente

evidenziato dalla Cassa di compensazione, secondo cui le persone che in seguito

a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare

annua, hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che

superano l'eccedenza dei redditi.

Ciò significa che il rimborso delle franchigie potrà aver luogo, a

richiesta dell'interessato, soltanto dopo che le relative spese di malattia,

debitamente giustificate dall'assicurato, supereranno l'eventuale eccedenza di

reddito che si otterrà dal calcolo PC.

2.6. Per quanto concerne la lamentela

del mancato riconoscimento dei contributi personali AVS/AI/IPG per gli anni

2009 e 2010 che la Cassa cantonale di compensazione gli ha fatturato nel mese

di ottobre 2023, e che egli ha pagato nel corso del 2024 dopo avere ottenuto

una dilazione di pagamento (docc. A2 e A3), la stessa va risolta sulla base dell'art.

10 cpv. 3 lett. c LPC.

Su questa tematica si è pronunciato l'allora Tribunale federale

delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il 29 dicembre 1981

(STFA P 11/81 parzialmente pubblicata in RCC 1982 pag. 223), con il caso di una

vedova che nel febbraio 1980 ha ottenuto Fr. 2'908.- all'anno di prestazioni

complementari dal 1° gennaio 1980, ma a cui il 2 maggio 1980 una Cassa

professionale di compensazione, dopo avere constatato che il defunto marito

dell'assicurata non aveva pagato i contributi dovuti per un importo di Fr. 2'577.-,

ha ordinato la compensazione dei contributi del marito con le rendite mensili

di vedova che le spettavano da maggio 1980 a gennaio 1981.

L'Alta Corte si è pronunciata sulla questione a sapere se i

contributi arretrati di Fr. 2'577.-, dovuti secondo la decisione del 2 maggio

1980, potevano essere dedotti dal reddito determinante. Il giudice cantonale ha

negato che una simile deduzione fosse possibile, ritenendo che il pagamento di

contributi arretrati costituisse un rimborso di debito, per il quale una

deduzione non è ammissibile secondo la giurisprudenza. La ricorrente ha invece chiesto

la deduzione dei contributi arretrati, adducendo che ha dovuto accettare la

compensazione di questi contributi con la sua rendita per impedire la riduzione

dell'importo di questa prestazione.

Il TFA ha stabilito al considerando 2 che l'art. 3 cpv. 4 lett. d

LPC (attuale art. 10 cpv. 3 lett. c LPC) prevede la deduzione dal reddito dei

contributi alle assicurazioni sociali della Confederazione, senza escludere da

questa regola il pagamento dei contributi arretrati. Se tale eccezione fosse stata

nelle intenzioni del legislatore, sarebbe stata prevista dalla legge. La tesi del

giudice cantonale, secondo cui il pagamento di contributi arretrati equivale al

rimborso di debiti, per il quale delle deduzioni non sono ammesse, non trova

dunque fondamento nella LPC.

La nostra Massima Istanza ha osservato che l'assicurata ha

ricevuto l'ordine di pagare i contributi dovuti dal marito deceduto (sotto

forma di compensazione con la sua rendita di vedova), soltanto con la decisione

del 2 maggio 1980. Questi contributi, di Fr. 2'577.-, potevano dunque, in virtù

dell'art. 3 cpv. 4 lett. d LPC, essere dedotti dal reddito determinante.

Da questa giurisprudenza l'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali ha tratto il N. 3280.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, secondo

cui i pagamenti di contributi arretrati dovuti vanno presi in considerazione,

salvo se sono già stati computati.

Questa direttiva, così

come il summenzionato giudizio dell'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (STFA P 11/81 in RCC 1982 pag. 223), sono stati oggetto

della STF 9C_805/2016 del 21 giugno

2017, in cui il Tribunale federale ha fatto chiarezza sull'art. 10 cpv. 3 lett.

c LPC e sul principio del computo dei contributi arretrati effettivamente

versati:

" 5.

5.1. Schliesslich

hat die Vorinstanz - wie zuvor die Ausgleichskasse - von der Beschwerdeführerin

geschuldete Sozialversicherungs-beiträge nicht als Ausgaben im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG anerkannt.

Dagegen wehrt sich die Versicherte unter Berufung

auf Rz. 3280.02 WEL und die "Zürcher Praxis". Aus den Beilagen zur

Verfügung der Geschäftsstelle für Zusatzleistungen, Gemeinde U.________, vom 2.

September 2015 ergibt sich, dass diese die ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge

als Ausgaben anerkannte.

5.2. Nach Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG werden

insbesondere Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes (unter Ausschluss

der Prämien für die Krankenversicherung, die im Rahmen von Art. 10 Abs. 3 lit.

d ELG berücksichtigt werden) als Ausgaben anerkannt.

Laut Rz. 3280.02 WEL sind Nachzahlungen

geschuldeter Beiträge zu berücksichtigen, sofern sie nicht bereits einmal

vergütet wurden. Die Weisung erfolgte unter Hinweis auf ZAK 1982 S. 231, P 11/81. Mit diesem Urteil entschied das Eidg. Versicherungsgericht, dass die

Nachzahlung geschuldeter Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes auch

dann vom anrechenbaren Einkommen abziehbar ist, wenn es sich um ausstehende und

nachzuzahlende AHV-Beiträge handelt (ZAK 1982 S. 231, P 11/81 E. 2).

5.3. Das

Bundesgericht prüft die Frage nach dem Gehalt von Art.

10 Abs. 3 lit. c ELG als Rechtsfrage frei und von Amtes wegen (vgl. E. 1.2).

5.4. Dass Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG die aktuellen

Beiträge erfasst, ist unbestritten. Fraglich ist, ob die nachzuzahlenden

Beiträge bei der Ergänzungsleistungsberechnung ab September 2015 als Ausgaben

zu anerkennen sind. In concreto geht es um offene Beiträge für die Jahre 2013

und 2014. Anders als in ZAK 1982 S. 231, P 11/81, wurden die Beiträge im

jeweiligen Beitragsjahr und nicht erst im (späteren) Jahr der

Ergänzungsleistungsberechnung erstmals in Rechnung gestellt.

Es leuchtet nicht ein, weshalb eine

Leistungsansprecherin vom Zahlungsverzug bei Sozialversicherungsbeiträgen

profitieren können soll, indem dadurch die anerkannten Ausgaben erhöht werden.

Anders ausgedrückt: Würde der Auffassung der Beschwerdeführerin gefolgt, könnte

sie aus der Perpetuierung der Beitragsschulden finanzielle Vorteile erzielen,

die der Gesetzgeber mit dem ELG nicht bezweckte (vgl. JÖHL/USINGER-EGGER,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl.

2016, S. 1703 f. Rz. 4 f.). Schon deshalb können unbezahlte Schulden nicht über

mehrere Jahre als anerkannte Ausgaben gelten. Zudem sind die anrechenbaren

Einnahmen und anerkannten Ausgaben für die Ergänzungsleistungsberechnung

grundsätzlich periodengerecht zu berücksichtigen (vgl. Art. 23 ELV; vgl. auch

JÖHL/USINGER-EGGER, a.a.O., S. 1788 Rz. 106, wonach Beitragsforderungen in dem

Jahr anzurechnen sind, in dem sie in Rechnung gestellt werden). Die Weisung von

Rz. 3280.02 WEL enthält denn auch den Vorbehalt, dass die Nachzahlungen nicht

"bereits einmal vergütet" wurden. Er kann nur so verstanden werden,

dass Beitragsschulden nur in einem Berechnungsjahr als Ausgaben angerechnet

werden können.

Die Beschwerdeführerin macht insbesondere nicht

geltend, dass die von ihr geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge in den

Ergänzungsleistungsberechnungen der Jahre 2013 resp. 2014 nicht berücksichtigt

wurden resp. hätten berücksichtigt werden können. Nach dem Gesagten ist kein

Grund ersichtlich, sie für den Anspruch der Jahre 2015 und 2016 nicht wie

andere Schulden (die nur im Rahmen von Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG Bedeutung

erlangen können) zu behandeln. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt

unbegründet.".

Nel 2017 il Tribunale federale ha dunque precisato quando i

contributi arretrati effettivamente versati alle assicurazioni sociali della

Confederazione possono essere considerati come spesa riconosciuta ai sensi dell'art.

10 cpv. 3 lett. c LPC.

In primo luogo, l'Alta Corte ha evidenziato che nel giudizio del

1981 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che anche il

pagamento successivo dei contributi arretrati dovuti alle assicurazioni sociali

della Confederazione può essere dedotto dal reddito computabile se si tratta di

contributi AVS arretrati e da pagare (cfr. consid. 5.2).

Per il TF (cfr. consid. 5.4), è pacifico che l'art. 10 cpv. 3

lett. c LPC riguardi i contributi attuali. La questione litigiosa era se i

contributi arretrati dovevano essere riconosciuti come spese nel calcolo delle

prestazioni complementari a partire da settembre 2015, visto che si trattava

dei contributi arretrati per gli anni 2013 e 2014 che, a differenza di quanto

occorso nella STFA P 11/81, sono stati fatturati per la prima volta nel

rispettivo anno di contribuzione e non nell'anno (successivo) del calcolo della

prestazione complementare.

Dopo avere ricordato che i redditi computabili e le spese

riconosciute per il calcolo della prestazione complementare devono essere

generalmente considerati in base al periodo determinante (art. 23 OPC-AVS/AI),

il Tribunale federale ha osservato che il N. 3280.02 DPC contiene anche la

condizione che i pagamenti dei contributi arretrati non devono essere "già

stati computati". Tale concetto può dunque essere solo inteso nel senso che

Fatti

i debiti di contributi possono essere riconosciuti come spesa soltanto in un

anno di calcolo.

Considerato che la ricorrente non ha sostenuto che i contributi da

lei dovuti non erano stati presi in considerazione o avrebbero potuto essere

presi in considerazione nel calcolo delle PC per il 2013 e il 2014, non v'era

alcuna ragione apparente per cui essi non dovessero essere trattati come altri

debiti (che possono essere considerati solo ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett.

c LPC) per la richiesta di prestazioni complementari per il 2015 e il 2016.

2.7. Sulla scorta della giurisprudenza

esposta, il caso in esame va risolto applicando il principio enunciato nella

RCC 1982 pag. 223 e concretizzato nel N. 3280.02 DPC, giacché il ricorrente ha

ricevuto per la prima volta soltanto il 13 ottobre 2023 la decisione di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per gli anni 2009 e 2010 e, quindi,

in quegli anni di competenza (2009 e 2010), la Cassa di compensazione non aveva

potuto tenere conto del contributo minimo AVS/AI/IPG quale spesa nel calcolo

del suo diritto alle prestazioni complementari (docc. 70 e 98).

In altre parole, il contributo minimo arretrato di Fr. 469,90 per

gli anni 2009 e 2010 è stato chiesto per la prima volta all'assicurato soltanto

il 13 ottobre 2023.

Ne consegue che il ricorrente poteva fare valere la spesa dei

contributi arretrati soltanto nell'anno 2023 (STF 9C_805/2016 del 21 giugno

2017, consid. 5.4), fermo restando che in quell'anno non siano stati solo

fatturati, ma anche effettivamente pagati.

Tuttavia, il 1° dicembre 2023 (docc. A2 e A3) l'autorità

competente ha accolto le richieste di dilazione di pagamento, indicando che la

prima delle quattro rate mensili di Fr. 100.- per i contributi personali del

2009 doveva essere pagata entro il 2 gennaio 2024 e l'ultima, di Fr. 69,90,

entro il 2 maggio 2024; per i contributi dell'anno 2010, il primo pagamento

doveva avvenire entro il 31 maggio 2024 e l'ultimo entro il 30 settembre 2024.

Il ricorrente ha comprovato di avere saldato tutte e dieci le

rate, anche se non rispettando sostanzialmente mai le scadenze fissate dalla

Cassa di compensazione. In particolare, per l'anno 2009 ha saldato l'ultima

rata il 7 maggio 2024 e per l'anno 2010 il 4 ottobre 2024, peraltro utilizzando

una polizza di versamento di Fr. 100.- destinata a un'altra rata anziché quella

di Fr. 69.-.

Ne discende, dunque, che nel corso del 2024 l'assicurato ha pagato

il contributo minimo AVS/AI/IPG che la Cassa cantonale di compensazione gli ha

fatturato nel 2023.

Di principio, è quindi corretto che giusta l'art. 10 cpv. 3 lett.

c LPC i contributi arretrati per gli anni 2009 e 2010 siano considerati come

spesa per l'anno 2024 per il calcolo delle prestazioni complementari (STF

9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.2 e 5.4; RCC 1982 pag. 223 consid. 2),

essendo stati sostanzialmente fatturati - considerando che la dilazione di

pagamento sostituisce la fattura originale - e pagati quell'anno.

Sennonché, il ricorrente non ha fatto valere il riconoscimento di

tali spese per il suo diritto alle PC per l'anno 2023 quando ha ricevuto le

relative fatture di pagamento il 1° dicembre 2023, né per il suo futuro diritto

per l'anno 2024.

L'assicurato non ha chiesto alla Cassa di compensazione nemmeno nel

mese di gennaio 2024 di considerare per l'anno 2024 il costo del contributo

minimo per gli anni 2009 (Fr. 469,90) e 2010 (Fr. 469,90), adducendo che lo doveva

pagare con dieci rate mensili nel corso di quell'anno.

Egli ha invece fatto valere la spesa di Fr. 939,80 soltanto dopo l'emanazione

della decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 con cui l'amministrazione

gli ha rifiutato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024,

e meglio solo con il ricorso a questo Tribunale, ovvero il 28 ottobre 2024 e

dunque quando questi debiti erano già stati integralmente soluti.

Sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, la

prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad

ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi

determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo

abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati

su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento.

Conformemente all'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, nel caso in cui vi sia l'aumento

dell'eccedenza delle spese, la prestazione complementare annua deve essere

oggetto di una nuova decisione dall'inizio del mese in cui è stato annunciato

il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto.

Nel caso in esame, l'aumento delle spese riconosciute, notificato il

28 ottobre 2024, non durava prevedibilmente per un periodo abbastanza lungo,

visto che è stato precedente a quella data e al momento della sua comunicazione

era addirittura terminato, nel senso che il contributo minimo era una spesa ormai

passata.

In quanto tale, non è dunque possibile riconoscerla al ricorrente

nel fabbisogno, che rimane invariato come l'eccedenza di redditi.

2.8. Qualora si volesse comunque

ritenere che l'aumento delle spese riconosciute durava per un tempo

prevedibilmente abbastanza lungo dovendo il ricorrente sopportare il pagamento

del contributo minimo AVS/AI/IPG per nove mesi (da gennaio a settembre 2024),

il TCA considera però che solo l'ultima rata, semmai, può essere computata come

spesa riconosciuta, essendo stata pagata - in ritardo rispetto alla scadenza

fissata dalla Cassa di compensazione creditrice - il 4 ottobre 2024 (doc. A2).

Come tale, quindi, rientrerebbe nel periodo di calcolo oggetto della decisione

impugnata che, va ricordato, porta sul diritto alle PC dal 1° ottobre 2024.

In tale evenienza, nelle spese riconosciute del ricorrente si

dovrebbe considerare a titolo di contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2010 l'importo

di Fr. 100.- che egli ha effettivamente versato. Una sua annualizzazione, in

questo caso, non è possibile, perché il contributo minimo massimo riconoscibile

di Fr. 469,90 è già annuo e quindi non deve essere - ulteriormente - convertito

nell'importo annuo di Fr. 1'200.- (Fr. 100.- x 12).

Con il riconoscimento della spesa di Fr. 100.- si ridurrebbe a Fr.

477.- l'eccedenza dei redditi, che non permetterebbe però di ripristinare il

diritto alle prestazioni complementari.

Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l'intero

contributo minimo annuo del 2010 di Fr. 469,90 a motivo che il ricorrente ha

terminato di pagarne l'ultima rata nel corso del mese in cui è avvenuta la

modifica dei suoi redditi (1° ottobre 2024) e che ha comportato l'emanazione

della decisione del 5 settembre 2024, poi impugnata, il risultato finale non

muterebbe. Il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente sarebbe

sempre respinto, essendo ancora in presenza di una eccedenza di redditi di Fr.

108.- (Fr. 577 - Fr. 469).

2.9. In conclusione, benché l'Alta Corte

abbia recentemente stabilito che i premi versati alle assicurazioni sociali

della Confederazione devono essere riconosciuti come spese per tutte le

persone, comprese le persone parzialmente invalide per le quali si deve tenere

conto di un reddito ipotetico secondo l'art. 14a OPC-AVS/AI (DTF 150 V 7

consid. 3.2.2), nel caso concreto, anche l'ipotesi di riconoscere al ricorrente

questa spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC per i contributi

arretrati degli anni 2009 e 2010 non porta alla riattivazione del suo diritto

alle PC.

2.10. L'insorgente ha infine chiesto il

riconoscimento di un importo di Fr. 1'700.- per fare fronte ai maggiori costi

per prodotti dietetici, suffragando la sua pretesa con i certificati medici del

dr. __________ del 1° ottobre 2024 (doc. B2) e del 4 novembre 2024 (doc. B1).

La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un forfait

per le spese per la dieta, affermando che la giurisprudenza federale ha già

stabilito che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi,

potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.

Il primo referto certifica unicamente che l'assicurato è affetto

da diabete mellito dal 1999 e che per questa patologia deve seguire un regime

alimentare particolare, su prescrizione medica, senza però indicare quali

Considerandi

alimenti egli sia autorizzato/non autorizzato a consumare.

Il secondo documento è il formulario ufficiale rilasciato dalla

Cassa cantonale di compensazione intitolato "Accertamento spese

supplementari per prodotti dietetici d'importanza vitale - per beneficiari di

PC". Il curante ha risposto alle domande ivi contenute ponendo la

diagnosi di diabete mellito di tipo 2, ha indicato che la dieta a cui il

paziente si deve attenere è di importanza vitale, che la stessa comporta l'acquisto

di prodotti dietetici/alimenti speciali che provocano una spesa supplementare

ai normali costi per l'alimentazione, ha precisato che si tratta di "carboidrati

a basso indice glicemico (integrali), abbondanti verdure e prodotti a base di

fibre" e che deve seguirla per tutta la vita, altrimenti vi sarebbe un

"peggioramento del diabete e di conseguenza complicazioni diabetiche

(ictus, infarti, nefropatia, retinopatia, …)".

Il già citato art. 14 cpv. 1 LPC prevede alla lettera e che i Cantoni

rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese

comprovate per le diete e il legislatore cantonale, a cui rinvia l'art. 14 cpv.

2.

LPC, ha espressamente fissato, nell'ambito di una fornitura di prestazioni

economica e appropriata, il riconoscimento di un forfait annuo di Fr. 2'100.-

per i prodotti dietetici (art. 14 LaLPC).

2.11

Su questa tematica, in effetti, come

ha osservato la Cassa di compensazione - citando però un'altra STCA concernente

sempre il ricorrente -, questo TCA si era già pronunciato con giudizio del 6

giugno 2014 (STCA 33.2013.10 consid. 2.12, sfociata nella STF 9C_534/2014 del

19.

agosto 2014).

In quell'occasione, la scrivente Corte ha ricordato i principi

posti dalla sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6

aprile 2006 (P 47/05), che ha giudicato che un regime o una dieta

non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo

numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano,

rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo), un'alimentazione differente, senza però che ciò

comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia obbliga a una

dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale, ma ciò non è per

esempio il caso del diabete.

Il TCA ha pure esposto la STF 8C_553/2008 del 12 gennaio 2009, in

cui l'Alta Corte, vincolata dalle constatazioni dell'autorità cantonale,

secondo cui il fatto di dovere evitare gli alimenti fritti e ricchi

di grasso, i prodotti contenenti il rosso d'uovo così come certi tipi di formaggio, non era di natura a comportare

dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del medico curante

del ricorrente e, inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle

spese supplementari, ha ammesso che il ricorrente non adempiva una delle

condizioni cumulative d'applicazione

dell'art. 9 vOMPC e che, pertanto,

non aveva diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2'100.-.

Sulla scorta di queste considerazioni, nel caso

riguardante il qui ricorrente, nel 2014 il TCA aveva ritenuto opportuno che l'amministrazione

accertasse presso l'assicurato e il suo medico curante, avvalendosi dell'apposito

formulario, i motivi per cui una dieta sarebbe stata indispensabile.

Indipendentemente dall'esito di quella procedura,

nella vertenza attuale, come detto, l'assicurato ha prodotto due certificati

che attestano che egli è affetto da diabete mellito di tipo 2, fra cui lo specifico

formulario in cui il curante ha indicato la dieta a cui il ricorrente si deve

attenere onde evitare un peggioramento del diabete con conseguenti complicanze

diabetiche.

2.12

Nella STF 9C_718/2017

del 24 novembre 2017, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata

che doveva seguire una dieta alimentare a base di prodotti biologici. I giudici

cantonali hanno accertato che nessuno dei medici curanti ha certificato che il

regime alimentare seguito dall'assicurata a causa di un diabete insulinodipendente

era indispensabile alla sua sopravvivenza, anche se il ricorso a un'alimentazione

proveniente dall'agricoltura biologica poteva permettere di attenuare certi

sintomi e quindi di migliorare la sua qualità di vita.

Inoltre, la dieta alimentare prescritta non occasionava dei costi

supplementari rispetto a un'alimentazione normale che avrebbe seguito una

persona in buona salute. Non erano quindi date le condizioni della norma

cantonale neocastellana per riconoscere il forfait per la dieta.

L'Alta Corte, sulla base delle constatazioni cantonali, che la

vincolano, ha ritenuto che, come per l'autorità giudiziaria cantonale, si

doveva riconoscere che la ricorrente non adempiva le condizioni d'applicazione cumulative

della legislazione cantonale alle quali era subordinato il rimborso delle spese

supplementari occasionate da una dieta alimentare particolare, in special modo

perché la dieta prescritta non poteva essere considerata come qualificata, nel

senso di "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata"

e quindi non aveva diritto alla concessione dell'importo forfettario annuo. Il

TF ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha esaminato approfonditamente

l'insieme dei rapporti dei medici curanti della ricorrente e avendo constatato

che questi non avevano affermato che il regime alimentare seguito dalla loro

paziente era necessario alla sua sopravvivenza, ne hanno dedotto che le

condizioni alle quali una dieta alimentare speciale può dare luogo alla

concessione di un importo forfettario non erano adempiute nel caso di specie.

Infine, riferendosi alle sentenze federali dianzi citate, il

Tribunale federale ha concluso al considerando 4 confermando il principio

secondo cui le persone diabetiche che sono tenute a seguire una dieta non devono

sopportare dei costi supplementari rispetto a una alimentazione definita

normale tenuto conto dei prodotti che si trovano nel commercio al dettaglio:

" (…) On relèvera encore que la recourante ne

saurait tirer argument des arrêts P 16/03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27

août 1991 quant au régime en cas de diabète, dans la mesure où le Tribunal

fédéral a depuis lors jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les

personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à

une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouve dans le

commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010

consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3).".

2.13

Nel caso in esame, il dr. med. __________,

diabetologo, ha indicato il 4 novembre 2024 che la dieta a cui il ricorrente si

deve attenere è di importanza vitale (domanda n. 1) e che deve consistere in

"Carboidrati a basso indice glicemico (integrali), Abbondanti verdure e

prodotti a base di fibre". Una simile dieta, però, non dà luogo a

costi supplementari rispetto a un regime alimentare per una persona in buona

salute.

Inoltre, benché sia stata definita dallo specialista di importanza

vitale, e quindi si tratti di un regime alimentare che può essere considerato

come qualificato (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, consid. 4), tuttavia la

dieta che il ricorrente deve seguire non si differenzia in modo particolare

dalle indicazioni valide per qualsiasi persona che sceglie una alimentazione

definita normale. Non vi sono delle grandi restrizioni alimentari. Eccetto l'indicazione

di mangiare carboidrati integrali, verdure e alimenti a base di fibre, una

grande varietà di cibi resta in effetti accessibile al ricorrente. Malgrado le

dichiarazioni contrarie del suo medico curante (domanda n. 2), dovere evitare

questi tipi di alimenti, al giorno d'oggi, non comporta dei costi supplementari

per l'acquisto di derrate che non gli peggiorino il diabete.

Il Tribunale federale ha negato ancora nel 2017 che

un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto

(STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017). Infatti, una dieta scientificamente

consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in

generale ad una alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad

una alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso. Con

dei piccoli e semplici accorgimenti (come prediligere frutta e verdura fresca, carne

magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce in luogo di pesce di mare,

carne di vitello e verdure biologiche), i costi per l'alimentazione di un

diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il

fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha

spiegato l'Alta Corte nella STFA P 47/05 del 6 aprile 2006, non v'è pertanto motivo

di continuare a elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per

spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.

Ciò stante, anche nel caso riguardante il ricorrente, non si fa

luogo al riconoscimento del forfait di Fr. 2'100.- previsto dall'art. 14 LaLPC

in connessione con l'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC.

Non va comunque dimenticato che tale importo va semmai concesso

nell'ambito dell'art. 14 cpv. 6 LPC e quindi soltanto nella misura in cui le

spese di malattia dell'insorgente superino l'eccedenza di reddito stabilita nei

considerandi 2.7-2.9.

2.14

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto integralmente confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti