33.2024.17
L'elenco delle spese riconosciute è esaustivo.Con fabbisogno vitale si deve sopperire a tutto quanto non è possibile con i costi speciali.I contributi personali AVS/AI/IPG arretrati effettivamente versati possono essere riconosciuti,salvo se sono già stati computati. Diabete: No forfait per la dieta
20 gennaio 2025Italiano38 min
9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.2 e 5.4; RCC 1982 pag. 223 consid. 2),
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.17
TB
Lugano
20 gennaio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 aprile 2024
(doc. 244) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito retroattivamente
dal 1° gennaio 2024 il diritto alle prestazioni complementari di RI 1, nato nel
1953. Con il raggiungimento dell'età pensionistica da parte della moglie __________,
nata nel 1960, il 5 settembre 2024 (doc. 348) la Cassa di compensazione ha ricalcolato
il diritto alle PC dei coniugi, che con il 1° ottobre 2024 decadeva stante una
eccedenza di redditi di Fr. 577.-.
1.2. Il 23 settembre 2023 (doc. A6) l'assicurato
si è opposto alla perdita del diritto, lamentando di dovere far fronte a
diverse spese anche arretrate, tanto da avere dovuto chiedere un prestito di
Fr. 30'000.- che rimborsa con rate mensili variabili che vanno considerate fra
le sue spese. Inoltre, essendo diabetico da oltre 20 anni, i costi sia per i
farmaci sia per gli alimenti sono consistenti, motivo per cui senza l'aiuto
delle prestazioni complementari rimangono a suo carico le franchigie della
Cassa malati, l'aliquota percentuale del 10%, il canone radio-TV, perciò ha chiesto
di riconoscere queste spese nel calcolo, oltre a Fr. 1'700.- per diabetici stante
il relativo certificato medico (doc. A5).
1.3. Con decisione su opposizione del 18
ottobre 2024 (doc. 353) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
rilevando che con il fabbisogno vitale si deve sopperire alle spese non
previste dalla legge e che non è possibile riconoscere altre spese oltre a
quelle elencate esaustivamente all'art. 10 LPC. Quanto al riconoscimento delle
spese di malattia per l'anno 2024, l'amministrazione ha rilevato che l'art. 14
cpv. 6 LPC permette alle persone che presentano un'eccedenza dei redditi, e che
quindi non hanno diritto alle prestazioni complementari, di chiedere il
rimborso delle spese di malattia e di invalidità che superano l'eccedenza dei
redditi (Fr. 577.-), informando così l'opponente di trasmetterle dette spese
quando la supereranno. Infine, citando una sentenza di questo Tribunale, la
Cassa ha osservato che, potendo l'assicurato sostituire determinati alimenti
con altri meno cari, il diabete mellito non causa spese supplementari per
alimentarsi e quindi non ha diritto a chiederne il riconoscimento in virtù dell'art.
14 cpv. 1 lett. d LPC.
1.4. Il 28 ottobre 2024 (doc. I) RI 1 si
è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione su opposizione e di concedergli
le prestazioni complementari riconoscendogli una differenza di Fr. 1'075,50 dal
1° gennaio al 30 settembre 2024, il maggior costo per gli alimenti per
diabetici di Fr. 1'700.- annui, il costo delle due franchigie di Cassa malati
di Fr. 600.- annui, la spesa per il pagamento dei contributi AVS per gli anni
2009 e 2010 notificatigli nel 2023 e pagati nel 2024. In via subordinata, il
ricorrente ha postulato il rimborso della differenza della PC da gennaio a
settembre 2024 senza la franchigia della Cassa malati per un totale di Fr.
797,40 ([Fr. 888,60 - Fr. 800.- versati] x 9 mesi) e dei contributi AVS di Fr.
939,80 versati per il 2009 e il 2010 (docc. A2 e A3), chiedendo infine al
Tribunale di intimare alla Cassa di ripristinare al più presto il diritto alla
prestazione complementare per non aggravare la sua situazione economica.
Il ricorrente ha rilevato di essere diabetico dal 1999 e perciò di
necessitare di cure mediche frequenti e dell'acquisto di prodotti dietetici più
costosi di quelli normali, che in un anno gli causano una maggior spesa di
circa Fr.1'700.-.
Inoltre, il premio annuo della Cassa malati, stabilito dalla Cassa
in Fr. 13'204,80 (doc. A7), è corretto, ma non tiene conto della franchigia
annua di Fr. 600.- che i coniugi devono obbligatoriamente pagare e visto che il
premio annuo fissato dalla legge è maggiore (Fr. 7'176.- a persona), c'è
margine per farvi rientrare la franchigia.
Secondo l'assicurato, anche i contributi personali AVS per gli
anni 2009 e 2010 che gli sono stati notificati nel dicembre 2023, e che ha
pagato nel 2024, devono essere considerati nel calcolo come spesa, calcolo che
va perciò adeguato sia dal 1° gennaio al 30 settembre 2024 sia dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2024.
Il ricorrente ha quindi indicato per entrambi i periodi di calcolo
quali sono le voci da computare come uscite (Fr. 65'640,60 in totale) e come
entrate (Fr. 40'776.- da gennaio a settembre, mentre Fr. 64'152.- dal 1°
ottobre 2024), concludendo per una differenza a suo favore di Fr. 119,50 al
mese da gennaio a settembre 2024 (Fr. 1'075,50 in totale) e per un diritto alla
PC di Fr. 1'488,60 (Fr. 65'640,60 - Fr. 64'152.-) dal 1° ottobre 2024 e quindi
al pagamento del premio di Cassa malati.
Ritenuto che tutte le voci di calcolo si riferiscono a un anno intero,
anche le franchigie della Cassa malati e i contributi AVS devono essere inclusi
nel calcolo delle uscite. In tal modo, l'eccedenza di Fr. 577.- sarebbe
annullata e verrebbe ripristinato il suo diritto alle prestazioni complementari
limitatamente al pagamento del premio LAMal.
1.5. Il 4 novembre 2024 (doc. III) il
ricorrente ha comunicato al TCA che il calcolo dei suoi redditi effettuato
dalla Cassa è errato, siccome non assommerebbero a Fr. 64'152.-, ma a Fr. 46'620.-.
1.6. L'assicurato ha prodotto il 7
novembre 2024 (doc. V) il certificato medico del 1° ottobre 2024 (doc. B2),
secondo cui egli necessita di seguire un regime alimentare particolare, e il
formulario per l'accertamento delle spese supplementari per prodotti dietetici
(doc. B1), vidimato dallo stesso medico il 4 novembre 2024.
1.7. Nella risposta del 15 novembre 2024
(doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere
il ricorso, ritenuto che propone sostanzialmente le medesime argomentazioni
sollevate con l'opposizione.
L'amministrazione ha rilevato che, conformemente al N. 3280.02
DPC, nel calcolo di PC si possono computare i contributi AVS, salvo se sono già
stati considerati. Ritenuto che negli anni 2009 e 2010 nel calcolo del
ricorrente non sono stati considerati i contributi AVS, la Cassa potrebbe
quindi valutarne un eventuale rimborso. Tuttavia, va tenuto conto dell'art. 25
OPC-AVS/AI, secondo cui il calcolo delle PC va modificato nel mese in cui
avviene il cambiamento se l'assicurato ha rispettato il suo obbligo di
informare.
In concreto, l'assicurato ha chiesto il pagamento rateale dei
contributi AVS fatturatigli il 13 ottobre 2023 dalla Cassa di compensazione e l'ultima
rata doveva essere saldata entro fine settembre 2024. Non è pertanto possibile
computare una spesa sorta a distanza di oltre un anno e che non è più presente,
visto che dal mese di ottobre 2024 - inizio della validità della decisione
contestata - non è più stata sostenuta dal ricorrente, il quale non ha peraltro
rispettato il proprio obbligo di informare, avendole annunciato tardivamente la
spesa dei contributi AVS arretrati.
Riguardo alla censura dell'errata determinazione dei redditi, la
Cassa ha osservato che sia le spese riconosciute sia i redditi computabili
devono essere convertiti su base annua.
Infine, per il riconoscimento della spesa relativa all'acquisto di
prodotti dietetici dovuto al fatto che il ricorrente è affetto da diabete
mellito di tipo 2, la Cassa ha rinviato alla decisione su opposizione, in cui
ha fornito una risposta in merito.
1.8. Il ricorrente ha precisato, il 20
novembre 2024 (doc. IX), che i punti contestati sono quelli sollevati con il
suo ricorso e non solo quelli discussi dalla Cassa nella risposta.
Egli ha inoltre rilevato che nella decisione del 5 settembre 2024
occorreva considerare tutto quanto speso e riconosciuto per l'anno 2024, come i
contributi AVS 2009 e 2010, fissati a fine 2023, ma pagati nel 2024 dopo avere
chiesto e ottenuto una dilazione di pagamento non avendo avuto la disponibilità
economica di saldarli subito.
Anche le spese supplementari per la dieta vanno riconosciute,
siccome certificate dal medico di famiglia e dal diabetologo. A causa del
diabete, il 12 gennaio 2024 (doc. C) ha dovuto essere operato all'occhio,
perciò la scelta di prodotti dietetici/integrali più costosi è necessaria e
indispensabile.
1.9. Il 2 dicembre 2024 (doc. XI) l'amministrazione
ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (STF 9C_775 /2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.
3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV
Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 18
ottobre 2024 che il ricorrente ha impugnato è unicamente il suo diritto alle
prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024, che è mutato con il
raggiungimento dell'età di pensionamento della moglie e il conseguente diritto
alla rendita AVS, che ha comportato l'emanazione della decisione del 5
settembre 2024 di rifiuto della prestazione complementare, poiché i redditi
computati superavano le spese riconosciute.
Ne discende che le ulteriori richieste del ricorrente (quali il
rimborso da gennaio a settembre 2024 di Fr. 119,50 al mese corrispondenti a Fr.
1'075,50 per 9 mesi di diritto, dovendo a suo dire considerare delle spese
riconosciute di Fr. 65'640,60 e dei redditi computabili di Fr. 40'776.-,
computando in particolare la franchigia della Cassa malati di Fr. 600.- per
coniugi e i contributi AVS di Fr. 939,80 dovuti per gli anni 2009 e 2010 pagati
nel 2024, oltre ai normali contributi di Fr. 526.- per l'anno 2024), non vanno
esaminate, siccome esulano dal periodo di calcolo preso in considerazione dalla
Cassa di compensazione e non sono quindi oggetto della decisione impugnata,
perciò sono irricevibili.
nel merito
2.2. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle
prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle
lettere a e b.
Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono
durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che
vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede, oltre all'importo destinato alla
copertura del fabbisogno generale vitale (lett. a) e alla pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie (lett. b), (lett. c) i premi
versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione
malattie e (lett. e) l'importo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al massimo però il premio
effettivo.
L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI.
2.3. Per quanto concerne la pretesa
ricorsuale di vedersi riconosciuta nel calcolo del suo diritto alle prestazioni
complementari la spesa relativa alla franchigia della Cassa malati pagata nel
2024 da ciascun coniuge (Fr. 300.- x 2), la stessa non può essere accolta.
In effetti, le spese riconosciute per la prestazione complementare
annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147
V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/
2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Il
Tribunale federale ha stabilito che questa disposizione è di diritto federale
imperativo (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 467), perciò non è possibile
derogarvi.
Di conseguenza, trattandosi di un elenco esaustivo, non è ammissibile
discostarsi, anche se ciò apparisse giustificato nel singolo caso. Ne discende
che tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art.
10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la
ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i generi
alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese
telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte), non possono essere
riconosciute specificatamente nel fabbisogno degli assicurati e fanno pertanto
parte del fabbisogno generale vitale (STCA 33.2024.1 dell'11 aprile 2024,
consid. 2.7 e 2.9).
È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che
vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte
tramite i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il
mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il
gas, l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.; Carigiet,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un
importo che è destinato appositamente a coprire il fabbisogno minimo degli
assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda
e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il
conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli
interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la
custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli
11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile
riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura
delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di
trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero
pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere
personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che
è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni
vitali (STCA 33.2023.17 del 6 novembre 2023; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio
2017).
In altre parole, non contemplando l'art. 10 LPC la franchigia
della Cassa malati fra le spese riconosciute, non è possibile ritenere tale
voce fra quelle ammesse per determinare il diritto alle prestazioni
complementari del ricorrente.
2.4. L'ammontare della franchigia della
Cassa malati può invece essere separatamente rimborsato all'assicurato a titolo
di spese di malattia e di invalidità, ritenuto che l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone
che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua
delle spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui le spese di
partecipazione ai costi secondo l'articolo 64 LAMal (lett. g).
Per l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono
essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle
spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e
appropriata.
L'art. 4 LaLPC dispone che il Consiglio di Stato disciplina le
competenze che la legislazione federale sulle prestazioni complementari
conferisce ai Cantoni.
L'art. 5 LaLPC prevede che le spese
di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla
LPC.
Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese
di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono
rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato
fatto l'acquisto.
L'art. 7 lett. a LaLPC riprende l'art. 15 lett. a LPC e dispone che le spese sono rimborsate se la
domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione.
Un diritto al rimborso delle spese
può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a
carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC).
Secondo l'art. 2 Reg. LaLPC, le spese di malattia e d'invalidità
sono rimborsate soltanto se comprovate da fatture o da ricevute di pagamento.
L'art. 10 cpv. 1 LaLPC prevede che le spese di malattia, d'invalidità
e per i mezzi ausiliari insorte in Svizzera sono rimborsate.
A norma dell'art. 11 LaLPC, la partecipazione ai costi ai sensi
dell'articolo 64 LAMal è rimborsata per le prestazioni assunte dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l'articolo 24 LAMal.
In virtù dell'art. 64 cpv. 1 LAMal, gli assicurati partecipano ai
costi delle prestazioni ottenute.
Per l'art. 64 cpv. 2 LAMal, la partecipazione ai costi comprende:
a. un importo
fisso per anno (franchigia); e
b. il 10 per
cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale).
Il Consiglio federale stabilisce la franchigia e l'importo annuo
massimo dell'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 3 LAMal).
Inoltre, può prevedere una partecipazione ai costi più alta
per determinate prestazioni (art. 64 cpv. 6 lett. a LAMal).
Secondo l'art. 103 cpv. 1 OAMal, la franchigia prevista nell'articolo
64 capoverso 2 lettera a della legge ammonta a 300 franchi per anno civile.
Giusta l'art. 103 cpv. 2 OAMal, l'importo annuo massimo dell'aliquota
percentuale secondo l'articolo 64 cpv. 2 lettera b della legge ammonta a 700
franchi per gli assicurati adulti.
Per la riscossione della franchigia e dell'aliquota percentuale è
determinante la data della cura (cpv. 3).
2.5. Nell'evenienza concreta, è pacifico
che per l'anno 2024 il ricorrente e sua moglie avevano una copertura per l'assicurazione
malattia di base LAMal che prevedeva una franchigia di Fr. 300.- (art. 103 cpv.
1 OAMal) e un'aliquota percentuale massima di Fr. 700.- (art. 103 cpv. 2
OAMal).
Sulla scorta dell'art. 11 LaLPC, il beneficiario di PC ha diritto
al rimborso della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal e quindi
sia alla franchigia sia all'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal). Per l'anno
2024 il ricorrente poteva dunque chiedere alla Cassa cantonale di compensazione
il rimborso di Fr. 300.- (franchigia) e di al massimo Fr. 700.- (aliquota
percentuale), per un totale massimo di Fr. 1'000.- all'anno (STCA 33.2023.27
del 22 gennaio 2024, consid. 2.4.2).
Al riguardo, va però ricordato l'art. 14 cpv. 6 LPC correttamente
evidenziato dalla Cassa di compensazione, secondo cui le persone che in seguito
a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare
annua, hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che
superano l'eccedenza dei redditi.
Ciò significa che il rimborso delle franchigie potrà aver luogo, a
richiesta dell'interessato, soltanto dopo che le relative spese di malattia,
debitamente giustificate dall'assicurato, supereranno l'eventuale eccedenza di
reddito che si otterrà dal calcolo PC.
2.6. Per quanto concerne la lamentela
del mancato riconoscimento dei contributi personali AVS/AI/IPG per gli anni
2009 e 2010 che la Cassa cantonale di compensazione gli ha fatturato nel mese
di ottobre 2023, e che egli ha pagato nel corso del 2024 dopo avere ottenuto
una dilazione di pagamento (docc. A2 e A3), la stessa va risolta sulla base dell'art.
10 cpv. 3 lett. c LPC.
Su questa tematica si è pronunciato l'allora Tribunale federale
delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il 29 dicembre 1981
(STFA P 11/81 parzialmente pubblicata in RCC 1982 pag. 223), con il caso di una
vedova che nel febbraio 1980 ha ottenuto Fr. 2'908.- all'anno di prestazioni
complementari dal 1° gennaio 1980, ma a cui il 2 maggio 1980 una Cassa
professionale di compensazione, dopo avere constatato che il defunto marito
dell'assicurata non aveva pagato i contributi dovuti per un importo di Fr. 2'577.-,
ha ordinato la compensazione dei contributi del marito con le rendite mensili
di vedova che le spettavano da maggio 1980 a gennaio 1981.
L'Alta Corte si è pronunciata sulla questione a sapere se i
contributi arretrati di Fr. 2'577.-, dovuti secondo la decisione del 2 maggio
1980, potevano essere dedotti dal reddito determinante. Il giudice cantonale ha
negato che una simile deduzione fosse possibile, ritenendo che il pagamento di
contributi arretrati costituisse un rimborso di debito, per il quale una
deduzione non è ammissibile secondo la giurisprudenza. La ricorrente ha invece chiesto
la deduzione dei contributi arretrati, adducendo che ha dovuto accettare la
compensazione di questi contributi con la sua rendita per impedire la riduzione
dell'importo di questa prestazione.
Il TFA ha stabilito al considerando 2 che l'art. 3 cpv. 4 lett. d
LPC (attuale art. 10 cpv. 3 lett. c LPC) prevede la deduzione dal reddito dei
contributi alle assicurazioni sociali della Confederazione, senza escludere da
questa regola il pagamento dei contributi arretrati. Se tale eccezione fosse stata
nelle intenzioni del legislatore, sarebbe stata prevista dalla legge. La tesi del
giudice cantonale, secondo cui il pagamento di contributi arretrati equivale al
rimborso di debiti, per il quale delle deduzioni non sono ammesse, non trova
dunque fondamento nella LPC.
La nostra Massima Istanza ha osservato che l'assicurata ha
ricevuto l'ordine di pagare i contributi dovuti dal marito deceduto (sotto
forma di compensazione con la sua rendita di vedova), soltanto con la decisione
del 2 maggio 1980. Questi contributi, di Fr. 2'577.-, potevano dunque, in virtù
dell'art. 3 cpv. 4 lett. d LPC, essere dedotti dal reddito determinante.
Da questa giurisprudenza l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali ha tratto il N. 3280.02 delle Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, secondo
cui i pagamenti di contributi arretrati dovuti vanno presi in considerazione,
salvo se sono già stati computati.
Questa direttiva, così
come il summenzionato giudizio dell'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (STFA P 11/81 in RCC 1982 pag. 223), sono stati oggetto
della STF 9C_805/2016 del 21 giugno
2017, in cui il Tribunale federale ha fatto chiarezza sull'art. 10 cpv. 3 lett.
c LPC e sul principio del computo dei contributi arretrati effettivamente
versati:
" 5.
5.1. Schliesslich
hat die Vorinstanz - wie zuvor die Ausgleichskasse - von der Beschwerdeführerin
geschuldete Sozialversicherungs-beiträge nicht als Ausgaben im Sinne von Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG anerkannt.
Dagegen wehrt sich die Versicherte unter Berufung
auf Rz. 3280.02 WEL und die "Zürcher Praxis". Aus den Beilagen zur
Verfügung der Geschäftsstelle für Zusatzleistungen, Gemeinde U.________, vom 2.
September 2015 ergibt sich, dass diese die ausstehenden Sozialversicherungsbeiträge
als Ausgaben anerkannte.
5.2. Nach Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG werden
insbesondere Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes (unter Ausschluss
der Prämien für die Krankenversicherung, die im Rahmen von Art. 10 Abs. 3 lit.
d ELG berücksichtigt werden) als Ausgaben anerkannt.
Laut Rz. 3280.02 WEL sind Nachzahlungen
geschuldeter Beiträge zu berücksichtigen, sofern sie nicht bereits einmal
vergütet wurden. Die Weisung erfolgte unter Hinweis auf ZAK 1982 S. 231, P 11/81. Mit diesem Urteil entschied das Eidg. Versicherungsgericht, dass die
Nachzahlung geschuldeter Beiträge an die Sozialversicherungen des Bundes auch
dann vom anrechenbaren Einkommen abziehbar ist, wenn es sich um ausstehende und
nachzuzahlende AHV-Beiträge handelt (ZAK 1982 S. 231, P 11/81 E. 2).
5.3. Das
Bundesgericht prüft die Frage nach dem Gehalt von Art.
10 Abs. 3 lit. c ELG als Rechtsfrage frei und von Amtes wegen (vgl. E. 1.2).
5.4. Dass Art. 10 Abs. 3 lit. c ELG die aktuellen
Beiträge erfasst, ist unbestritten. Fraglich ist, ob die nachzuzahlenden
Beiträge bei der Ergänzungsleistungsberechnung ab September 2015 als Ausgaben
zu anerkennen sind. In concreto geht es um offene Beiträge für die Jahre 2013
und 2014. Anders als in ZAK 1982 S. 231, P 11/81, wurden die Beiträge im
jeweiligen Beitragsjahr und nicht erst im (späteren) Jahr der
Ergänzungsleistungsberechnung erstmals in Rechnung gestellt.
Es leuchtet nicht ein, weshalb eine
Leistungsansprecherin vom Zahlungsverzug bei Sozialversicherungsbeiträgen
profitieren können soll, indem dadurch die anerkannten Ausgaben erhöht werden.
Anders ausgedrückt: Würde der Auffassung der Beschwerdeführerin gefolgt, könnte
sie aus der Perpetuierung der Beitragsschulden finanzielle Vorteile erzielen,
die der Gesetzgeber mit dem ELG nicht bezweckte (vgl. JÖHL/USINGER-EGGER,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl.
2016, S. 1703 f. Rz. 4 f.). Schon deshalb können unbezahlte Schulden nicht über
mehrere Jahre als anerkannte Ausgaben gelten. Zudem sind die anrechenbaren
Einnahmen und anerkannten Ausgaben für die Ergänzungsleistungsberechnung
grundsätzlich periodengerecht zu berücksichtigen (vgl. Art. 23 ELV; vgl. auch
JÖHL/USINGER-EGGER, a.a.O., S. 1788 Rz. 106, wonach Beitragsforderungen in dem
Jahr anzurechnen sind, in dem sie in Rechnung gestellt werden). Die Weisung von
Rz. 3280.02 WEL enthält denn auch den Vorbehalt, dass die Nachzahlungen nicht
"bereits einmal vergütet" wurden. Er kann nur so verstanden werden,
dass Beitragsschulden nur in einem Berechnungsjahr als Ausgaben angerechnet
werden können.
Die Beschwerdeführerin macht insbesondere nicht
geltend, dass die von ihr geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge in den
Ergänzungsleistungsberechnungen der Jahre 2013 resp. 2014 nicht berücksichtigt
wurden resp. hätten berücksichtigt werden können. Nach dem Gesagten ist kein
Grund ersichtlich, sie für den Anspruch der Jahre 2015 und 2016 nicht wie
andere Schulden (die nur im Rahmen von Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG Bedeutung
erlangen können) zu behandeln. Die Beschwerde ist auch in diesem Punkt
unbegründet.".
Nel 2017 il Tribunale federale ha dunque precisato quando i
contributi arretrati effettivamente versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione possono essere considerati come spesa riconosciuta ai sensi dell'art.
10 cpv. 3 lett. c LPC.
In primo luogo, l'Alta Corte ha evidenziato che nel giudizio del
1981 il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che anche il
pagamento successivo dei contributi arretrati dovuti alle assicurazioni sociali
della Confederazione può essere dedotto dal reddito computabile se si tratta di
contributi AVS arretrati e da pagare (cfr. consid. 5.2).
Per il TF (cfr. consid. 5.4), è pacifico che l'art. 10 cpv. 3
lett. c LPC riguardi i contributi attuali. La questione litigiosa era se i
contributi arretrati dovevano essere riconosciuti come spese nel calcolo delle
prestazioni complementari a partire da settembre 2015, visto che si trattava
dei contributi arretrati per gli anni 2013 e 2014 che, a differenza di quanto
occorso nella STFA P 11/81, sono stati fatturati per la prima volta nel
rispettivo anno di contribuzione e non nell'anno (successivo) del calcolo della
prestazione complementare.
Dopo avere ricordato che i redditi computabili e le spese
riconosciute per il calcolo della prestazione complementare devono essere
generalmente considerati in base al periodo determinante (art. 23 OPC-AVS/AI),
il Tribunale federale ha osservato che il N. 3280.02 DPC contiene anche la
condizione che i pagamenti dei contributi arretrati non devono essere "già
stati computati". Tale concetto può dunque essere solo inteso nel senso che
Fatti
i debiti di contributi possono essere riconosciuti come spesa soltanto in un
anno di calcolo.
Considerato che la ricorrente non ha sostenuto che i contributi da
lei dovuti non erano stati presi in considerazione o avrebbero potuto essere
presi in considerazione nel calcolo delle PC per il 2013 e il 2014, non v'era
alcuna ragione apparente per cui essi non dovessero essere trattati come altri
debiti (che possono essere considerati solo ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett.
c LPC) per la richiesta di prestazioni complementari per il 2015 e il 2016.
2.7. Sulla scorta della giurisprudenza
esposta, il caso in esame va risolto applicando il principio enunciato nella
RCC 1982 pag. 223 e concretizzato nel N. 3280.02 DPC, giacché il ricorrente ha
ricevuto per la prima volta soltanto il 13 ottobre 2023 la decisione di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti per gli anni 2009 e 2010 e, quindi,
in quegli anni di competenza (2009 e 2010), la Cassa di compensazione non aveva
potuto tenere conto del contributo minimo AVS/AI/IPG quale spesa nel calcolo
del suo diritto alle prestazioni complementari (docc. 70 e 98).
In altre parole, il contributo minimo arretrato di Fr. 469,90 per
gli anni 2009 e 2010 è stato chiesto per la prima volta all'assicurato soltanto
il 13 ottobre 2023.
Ne consegue che il ricorrente poteva fare valere la spesa dei
contributi arretrati soltanto nell'anno 2023 (STF 9C_805/2016 del 21 giugno
2017, consid. 5.4), fermo restando che in quell'anno non siano stati solo
fatturati, ma anche effettivamente pagati.
Tuttavia, il 1° dicembre 2023 (docc. A2 e A3) l'autorità
competente ha accolto le richieste di dilazione di pagamento, indicando che la
prima delle quattro rate mensili di Fr. 100.- per i contributi personali del
2009 doveva essere pagata entro il 2 gennaio 2024 e l'ultima, di Fr. 69,90,
entro il 2 maggio 2024; per i contributi dell'anno 2010, il primo pagamento
doveva avvenire entro il 31 maggio 2024 e l'ultimo entro il 30 settembre 2024.
Il ricorrente ha comprovato di avere saldato tutte e dieci le
rate, anche se non rispettando sostanzialmente mai le scadenze fissate dalla
Cassa di compensazione. In particolare, per l'anno 2009 ha saldato l'ultima
rata il 7 maggio 2024 e per l'anno 2010 il 4 ottobre 2024, peraltro utilizzando
una polizza di versamento di Fr. 100.- destinata a un'altra rata anziché quella
di Fr. 69.-.
Ne discende, dunque, che nel corso del 2024 l'assicurato ha pagato
il contributo minimo AVS/AI/IPG che la Cassa cantonale di compensazione gli ha
fatturato nel 2023.
Di principio, è quindi corretto che giusta l'art. 10 cpv. 3 lett.
c LPC i contributi arretrati per gli anni 2009 e 2010 siano considerati come
spesa per l'anno 2024 per il calcolo delle prestazioni complementari (STF
9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5.2 e 5.4; RCC 1982 pag. 223 consid. 2),
essendo stati sostanzialmente fatturati - considerando che la dilazione di
pagamento sostituisce la fattura originale - e pagati quell'anno.
Sennonché, il ricorrente non ha fatto valere il riconoscimento di
tali spese per il suo diritto alle PC per l'anno 2023 quando ha ricevuto le
relative fatture di pagamento il 1° dicembre 2023, né per il suo futuro diritto
per l'anno 2024.
L'assicurato non ha chiesto alla Cassa di compensazione nemmeno nel
mese di gennaio 2024 di considerare per l'anno 2024 il costo del contributo
minimo per gli anni 2009 (Fr. 469,90) e 2010 (Fr. 469,90), adducendo che lo doveva
pagare con dieci rate mensili nel corso di quell'anno.
Egli ha invece fatto valere la spesa di Fr. 939,80 soltanto dopo l'emanazione
della decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 con cui l'amministrazione
gli ha rifiutato il diritto alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2024,
e meglio solo con il ricorso a questo Tribunale, ovvero il 28 ottobre 2024 e
dunque quando questi debiti erano già stati integralmente soluti.
Sulla scorta dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI, la
prestazione complementare annua deve essere aumentata, ridotta o soppressa ad
ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi
determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo
abbastanza lungo; determinanti sono i nuovi redditi e spese duraturi, calcolati
su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento.
Conformemente all'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC-AVS/AI, nel caso in cui vi sia l'aumento
dell'eccedenza delle spese, la prestazione complementare annua deve essere
oggetto di una nuova decisione dall'inizio del mese in cui è stato annunciato
il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto.
Nel caso in esame, l'aumento delle spese riconosciute, notificato il
28 ottobre 2024, non durava prevedibilmente per un periodo abbastanza lungo,
visto che è stato precedente a quella data e al momento della sua comunicazione
era addirittura terminato, nel senso che il contributo minimo era una spesa ormai
passata.
In quanto tale, non è dunque possibile riconoscerla al ricorrente
nel fabbisogno, che rimane invariato come l'eccedenza di redditi.
2.8. Qualora si volesse comunque
ritenere che l'aumento delle spese riconosciute durava per un tempo
prevedibilmente abbastanza lungo dovendo il ricorrente sopportare il pagamento
del contributo minimo AVS/AI/IPG per nove mesi (da gennaio a settembre 2024),
il TCA considera però che solo l'ultima rata, semmai, può essere computata come
spesa riconosciuta, essendo stata pagata - in ritardo rispetto alla scadenza
fissata dalla Cassa di compensazione creditrice - il 4 ottobre 2024 (doc. A2).
Come tale, quindi, rientrerebbe nel periodo di calcolo oggetto della decisione
impugnata che, va ricordato, porta sul diritto alle PC dal 1° ottobre 2024.
In tale evenienza, nelle spese riconosciute del ricorrente si
dovrebbe considerare a titolo di contributo minimo AVS/AI/IPG per l'anno 2010 l'importo
di Fr. 100.- che egli ha effettivamente versato. Una sua annualizzazione, in
questo caso, non è possibile, perché il contributo minimo massimo riconoscibile
di Fr. 469,90 è già annuo e quindi non deve essere - ulteriormente - convertito
nell'importo annuo di Fr. 1'200.- (Fr. 100.- x 12).
Con il riconoscimento della spesa di Fr. 100.- si ridurrebbe a Fr.
477.- l'eccedenza dei redditi, che non permetterebbe però di ripristinare il
diritto alle prestazioni complementari.
Infine, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, considerare l'intero
contributo minimo annuo del 2010 di Fr. 469,90 a motivo che il ricorrente ha
terminato di pagarne l'ultima rata nel corso del mese in cui è avvenuta la
modifica dei suoi redditi (1° ottobre 2024) e che ha comportato l'emanazione
della decisione del 5 settembre 2024, poi impugnata, il risultato finale non
muterebbe. Il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente sarebbe
sempre respinto, essendo ancora in presenza di una eccedenza di redditi di Fr.
108.- (Fr. 577 - Fr. 469).
2.9. In conclusione, benché l'Alta Corte
abbia recentemente stabilito che i premi versati alle assicurazioni sociali
della Confederazione devono essere riconosciuti come spese per tutte le
persone, comprese le persone parzialmente invalide per le quali si deve tenere
conto di un reddito ipotetico secondo l'art. 14a OPC-AVS/AI (DTF 150 V 7
consid. 3.2.2), nel caso concreto, anche l'ipotesi di riconoscere al ricorrente
questa spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LPC per i contributi
arretrati degli anni 2009 e 2010 non porta alla riattivazione del suo diritto
alle PC.
2.10. L'insorgente ha infine chiesto il
riconoscimento di un importo di Fr. 1'700.- per fare fronte ai maggiori costi
per prodotti dietetici, suffragando la sua pretesa con i certificati medici del
dr. __________ del 1° ottobre 2024 (doc. B2) e del 4 novembre 2024 (doc. B1).
La Cassa di compensazione ha respinto la richiesta di un forfait
per le spese per la dieta, affermando che la giurisprudenza federale ha già
stabilito che il diabete mellito non causa spese supplementari per alimentarsi,
potendo sostituire determinati alimenti con altri meno cari.
Il primo referto certifica unicamente che l'assicurato è affetto
da diabete mellito dal 1999 e che per questa patologia deve seguire un regime
alimentare particolare, su prescrizione medica, senza però indicare quali
Considerandi
alimenti egli sia autorizzato/non autorizzato a consumare.
Il secondo documento è il formulario ufficiale rilasciato dalla
Cassa cantonale di compensazione intitolato "Accertamento spese
supplementari per prodotti dietetici d'importanza vitale - per beneficiari di
PC". Il curante ha risposto alle domande ivi contenute ponendo la
diagnosi di diabete mellito di tipo 2, ha indicato che la dieta a cui il
paziente si deve attenere è di importanza vitale, che la stessa comporta l'acquisto
di prodotti dietetici/alimenti speciali che provocano una spesa supplementare
ai normali costi per l'alimentazione, ha precisato che si tratta di "carboidrati
a basso indice glicemico (integrali), abbondanti verdure e prodotti a base di
fibre" e che deve seguirla per tutta la vita, altrimenti vi sarebbe un
"peggioramento del diabete e di conseguenza complicazioni diabetiche
(ictus, infarti, nefropatia, retinopatia, …)".
Il già citato art. 14 cpv. 1 LPC prevede alla lettera e che i Cantoni
rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese
comprovate per le diete e il legislatore cantonale, a cui rinvia l'art. 14 cpv.
2.
LPC, ha espressamente fissato, nell'ambito di una fornitura di prestazioni
economica e appropriata, il riconoscimento di un forfait annuo di Fr. 2'100.-
per i prodotti dietetici (art. 14 LaLPC).
2.11
Su questa tematica, in effetti, come
ha osservato la Cassa di compensazione - citando però un'altra STCA concernente
sempre il ricorrente -, questo TCA si era già pronunciato con giudizio del 6
giugno 2014 (STCA 33.2013.10 consid. 2.12, sfociata nella STF 9C_534/2014 del
19.
agosto 2014).
In quell'occasione, la scrivente Corte ha ricordato i principi
posti dalla sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni del 6
aprile 2006 (P 47/05), che ha giudicato che un regime o una dieta
non è necessariamente legato a delle spese più elevate. Nel caso di un certo
numero di malattie, solo alcuni alimenti devono essere evitati. Altre malattie necessitano,
rispetto ad una "alimentazione variata normale" (regime completo), un'alimentazione differente, senza però che ciò
comporti delle spese supplementari. Solo qualche rara malattia obbliga a una
dieta più onerosa rispetto al regime completo tradizionale, ma ciò non è per
esempio il caso del diabete.
Il TCA ha pure esposto la STF 8C_553/2008 del 12 gennaio 2009, in
cui l'Alta Corte, vincolata dalle constatazioni dell'autorità cantonale,
secondo cui il fatto di dovere evitare gli alimenti fritti e ricchi
di grasso, i prodotti contenenti il rosso d'uovo così come certi tipi di formaggio, non era di natura a comportare
dei costi supplementari malgrado le dichiarazioni contrarie del medico curante
del ricorrente e, inoltre, anche la suddivisione dei pasti non comportava delle
spese supplementari, ha ammesso che il ricorrente non adempiva una delle
condizioni cumulative d'applicazione
dell'art. 9 vOMPC e che, pertanto,
non aveva diritto al rimborso dell'importo forfetario annuo di Fr. 2'100.-.
Sulla scorta di queste considerazioni, nel caso
riguardante il qui ricorrente, nel 2014 il TCA aveva ritenuto opportuno che l'amministrazione
accertasse presso l'assicurato e il suo medico curante, avvalendosi dell'apposito
formulario, i motivi per cui una dieta sarebbe stata indispensabile.
Indipendentemente dall'esito di quella procedura,
nella vertenza attuale, come detto, l'assicurato ha prodotto due certificati
che attestano che egli è affetto da diabete mellito di tipo 2, fra cui lo specifico
formulario in cui il curante ha indicato la dieta a cui il ricorrente si deve
attenere onde evitare un peggioramento del diabete con conseguenti complicanze
diabetiche.
2.12
Nella STF 9C_718/2017
del 24 novembre 2017, il Tribunale federale si è pronunciato sul caso di un'assicurata
che doveva seguire una dieta alimentare a base di prodotti biologici. I giudici
cantonali hanno accertato che nessuno dei medici curanti ha certificato che il
regime alimentare seguito dall'assicurata a causa di un diabete insulinodipendente
era indispensabile alla sua sopravvivenza, anche se il ricorso a un'alimentazione
proveniente dall'agricoltura biologica poteva permettere di attenuare certi
sintomi e quindi di migliorare la sua qualità di vita.
Inoltre, la dieta alimentare prescritta non occasionava dei costi
supplementari rispetto a un'alimentazione normale che avrebbe seguito una
persona in buona salute. Non erano quindi date le condizioni della norma
cantonale neocastellana per riconoscere il forfait per la dieta.
L'Alta Corte, sulla base delle constatazioni cantonali, che la
vincolano, ha ritenuto che, come per l'autorità giudiziaria cantonale, si
doveva riconoscere che la ricorrente non adempiva le condizioni d'applicazione cumulative
della legislazione cantonale alle quali era subordinato il rimborso delle spese
supplementari occasionate da una dieta alimentare particolare, in special modo
perché la dieta prescritta non poteva essere considerata come qualificata, nel
senso di "indispensabile alla sopravvivenza della persona assicurata"
e quindi non aveva diritto alla concessione dell'importo forfettario annuo. Il
TF ha osservato che l'autorità giudiziaria cantonale ha esaminato approfonditamente
l'insieme dei rapporti dei medici curanti della ricorrente e avendo constatato
che questi non avevano affermato che il regime alimentare seguito dalla loro
paziente era necessario alla sua sopravvivenza, ne hanno dedotto che le
condizioni alle quali una dieta alimentare speciale può dare luogo alla
concessione di un importo forfettario non erano adempiute nel caso di specie.
Infine, riferendosi alle sentenze federali dianzi citate, il
Tribunale federale ha concluso al considerando 4 confermando il principio
secondo cui le persone diabetiche che sono tenute a seguire una dieta non devono
sopportare dei costi supplementari rispetto a una alimentazione definita
normale tenuto conto dei prodotti che si trovano nel commercio al dettaglio:
" (…) On relèvera encore que la recourante ne
saurait tirer argument des arrêts P 16/03 du 30 novembre 2004 et P 29/91 du 27
août 1991 quant au régime en cas de diabète, dans la mesure où le Tribunal
fédéral a depuis lors jugé que le régime alimentaire devant être suivi par les
personnes diabétiques n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à
une alimentation dite normale compte tenu des produits que l'on trouve dans le
commerce de détail (cf. notamment, arrêts 9C_482/2009 du 19 février 2010
consid. 3.5.2, 8C_553/2008 du 12 janvier 2009 consid. 4.2 et P 47/05 du 6 avril 2006 consid. 3).".
2.13
Nel caso in esame, il dr. med. __________,
diabetologo, ha indicato il 4 novembre 2024 che la dieta a cui il ricorrente si
deve attenere è di importanza vitale (domanda n. 1) e che deve consistere in
"Carboidrati a basso indice glicemico (integrali), Abbondanti verdure e
prodotti a base di fibre". Una simile dieta, però, non dà luogo a
costi supplementari rispetto a un regime alimentare per una persona in buona
salute.
Inoltre, benché sia stata definita dallo specialista di importanza
vitale, e quindi si tratti di un regime alimentare che può essere considerato
come qualificato (STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017, consid. 4), tuttavia la
dieta che il ricorrente deve seguire non si differenzia in modo particolare
dalle indicazioni valide per qualsiasi persona che sceglie una alimentazione
definita normale. Non vi sono delle grandi restrizioni alimentari. Eccetto l'indicazione
di mangiare carboidrati integrali, verdure e alimenti a base di fibre, una
grande varietà di cibi resta in effetti accessibile al ricorrente. Malgrado le
dichiarazioni contrarie del suo medico curante (domanda n. 2), dovere evitare
questi tipi di alimenti, al giorno d'oggi, non comporta dei costi supplementari
per l'acquisto di derrate che non gli peggiorino il diabete.
Il Tribunale federale ha negato ancora nel 2017 che
un diabetico debba sopportare maggiori costi per alimentarsi in modo corretto
(STF 9C_718/2017 del 24 novembre 2017). Infatti, una dieta scientificamente
consigliata per una persona sofferente di diabete mellito corrisponde in
generale ad una alimentazione sana composta di cibo variato ed equilibrato o ad
una alimentazione ridotta consigliata per la normalizzazione del peso. Con
dei piccoli e semplici accorgimenti (come prediligere frutta e verdura fresca, carne
magra di manzo e di maiale, pesce d'acqua dolce in luogo di pesce di mare,
carne di vitello e verdure biologiche), i costi per l'alimentazione di un
diabetico possono raggiungere un livello simile al costo del vitto per il
fabbisogno vitale generale di una persona. In queste circostanze, come ha
spiegato l'Alta Corte nella STFA P 47/05 del 6 aprile 2006, non v'è pertanto motivo
di continuare a elargire alle persone affette da diabete mellito un forfait per
spese supplementari di vitto che in realtà non hanno ragione d'essere.
Ciò stante, anche nel caso riguardante il ricorrente, non si fa
luogo al riconoscimento del forfait di Fr. 2'100.- previsto dall'art. 14 LaLPC
in connessione con l'art. 14 cpv. 1 lett. d LPC.
Non va comunque dimenticato che tale importo va semmai concesso
nell'ambito dell'art. 14 cpv. 6 LPC e quindi soltanto nella misura in cui le
spese di malattia dell'insorgente superino l'eccedenza di reddito stabilita nei
considerandi 2.7-2.9.
2.14
Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto integralmente confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti