33.2024.18
Cittadino UE ha diritto a PC allo stesso modo dei cittadini svizzeri.Gli stranieri devono dimorare legalmente in CH per aver diritto alle PC.I perodi in cui una persona soggiorna illegalmente in CH non sono considerati per il calcolo della durata della dimora.Permesso L scaduto.Dimora illegale.No PC
10 febbraio 2025Italiano55 min
ticinese). Non sono considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.18
TB
Lugano
10 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 14 marzo 2019 (doc. 1) RI 1, nato
nel 1954, cittadino germanico, ha richiesto le prestazioni complementari alla
rendita di vecchiaia appena accordatagli (doc. 1-18/51). Fra i documenti che ha
allegato v'era il permesso di dimora temporaneo L UE/AELS valido fino al 13
dicembre 2015 (doc. 3), perciò il 4 aprile 2019 (doc. 4) la Cassa di
compensazione gli ha chiesto di produrre un permesso valido per stranieri.
1.2. Il 18 aprile 2019 (doc. 7) l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento, che versava prestazioni assistenziali
al richiedente (doc. 1-15/51), ha trasmesso alla Cassa la decisione negativa
del 7 giugno 2018 (doc. 7-3/6) con cui l'Ufficio della migrazione ha stabilito
che "il rinnovo del permesso di dimora temporaneo L UE/AELS (…) è
negato e il permesso a suo tempo concesso è revocato". Di
conseguenza, l'interessato è "tenuto a lasciare la Svizzera al più
tardi entro il 7 agosto 2018".
1.3. Contro questa decisione il
richiedente le PC ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (doc. 7-2/6), che
con decisione del 17 aprile 2019 (doc. 14), trasmessa il 22 maggio 2019 (doc.
13) alla Cassa cantonale di compensazione dall'Ufficio della migrazione, ha
confermato la decisione del 7 giugno 2018 di rifiuto del rinnovo del permesso L
UE/AELS.
1.4. Il 24 maggio 2019 (doc. 15) ha
ricevuto dall'USSI il ricorso che l'interessato ha formulato al Tribunale
cantonale amministrativo il 23 maggio 2019 (doc. 16) contro la decisione del
Consiglio di Stato, perciò con decisione del 27 giugno 2019 (doc. 23) la Cassa
cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le prestazioni
complementari retroattivamente dal 1° febbraio 2019.
1.5. Il 20 gennaio 2020 (doc. 31) e il
28 giugno 2020 (doc. 33) l'amministrazione ha chiesto al beneficiario di PC di
informarlo sull'esito del ricorso riguardante il suo permesso per stranieri e
in entrambi i casi egli ha risposto che la causa era ancora pendente al
Tribunale cantonale amministrativo (doc. 32 e 34).
1.6. L'Ufficio della migrazione ha
trasmesso il 7 agosto 2024 (doc. 72) alla Cassa di compensazione la
comunicazione di pari data (doc. 73) riguardante la richiesta dell'assicurato
del 15 luglio 2024 di un nuovo permesso B UE/AELS, con cui lo informava che visto
che a seguito della sentenza del 12 ottobre 2020 del Tribunale cantonale
amministrativo gli è stato più volte ordinato di lasciare la Svizzera (ultimo
termine di partenza il 27 ottobre 2021) e che non ha ottemperato a questi
ordini, non avendo poi sollevato nella nuova domanda di permesso nuove
particolari circostanze, non v'erano motivi per rilasciare un permesso di
dimora per caso di rigore. L'Ufficio della migrazione ha quindi avvertito l'assicurato
che l'avrebbe allontanato dal territorio.
1.7. Con decisione del 20 agosto 2024
(doc. 76) la Cassa cantonale ha interrotto il versamento delle prestazioni
complementari dal 1° settembre 2024 "in seguito al decreto di
allontanamento forzato dalla Svizzera" e per superamento della soglia
di sostanza.
1.8. Il 10 settembre 2024 (doc. 77) l'assicurato
si è opposto alla soppressione delle PC, poiché nei suoi confronti non era
stato pronunciato un decreto di allontanamento forzato dalla Svizzera e non
disponeva di sostanza, perciò ha chiesto di annullare la decisione,
manifestamente infondata ed errata, e di riconoscergli le prestazioni
complementari dal 1° settembre 2024.
1.9. Con decisione su opposizione del 10
ottobre 2024 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione
di soppressione del diritto alle prestazioni complementari.
Citando il Messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 2016 (FF
2016 2621) relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri, entrata
in vigore il 1° luglio 2018, la Cassa cantonale di compensazione ha evidenziato
che il nuovo art. 5 cpv. 1 LPC permette di rifiutare le prestazioni
complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera e ha
eliminato la situazione che verrebbe a crearsi con l'applicazione del solo art.
4 cpv. 1 LPC, che riconosce la residenza in Svizzera anche se lo straniero non
è più titolare di un permesso di dimora, cosicché non dovrebbe più essere
possibile percepire le prestazioni complementari una volta revocato il permesso
di dimora (FF 2016 2651). In concreto, l'amministrazione ha evidenziato che il
7 agosto 2024 l'Ufficio della migrazione non ha rilasciato all'opponente un nuovo
permesso di dimora B, confermando perciò il decreto di allontanamento che era
previsto per il 27 ottobre 2021. Di conseguenza, almeno da ottobre 2021 l'assicurato
non dispone di un valido titolo per rimanere in Svizzera e quindi, in assenza
dell'adempimento dei presupposti della dimora legale in Svizzera previsti dagli
artt. 4 e 5 LPC, la prestazione complementare non può essere concessa.
La Cassa ha altresì osservato che l'indicazione del superamento
della soglia di sostanza previsto dall'art. 9a LPC non modifica quanto deciso
il 20 agosto 2024.
1.10. Il
13 novembre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto
al Tribunale postulando il riconoscimento del diritto alle prestazioni
complementari dal 1° settembre 2024.
Il ricorrente ha rilevato che gli
è stato revocato il permesso di dimora L UE/AELS, ma che è tuttora pendente la
domanda di permesso di dimora B UE/AELS. Il 7 agosto 2024 l'Ufficio della
migrazione ha precisato che quella sua lettera non era da considerare una
decisione formale, perciò sulla domanda del 15 luglio 2024 (doc. B) di nuovo
permesso di dimora B UE/AELS non è ancora stata emessa una decisione formale.
Al momento la sua presenza in
Svizzera è tollerata e nei suoi confronti non sono state adottate concrete
misure di esecuzione forzata per l'eventuale allontanamento. Pertanto, fintanto
che ha la facoltà di risiedere in Svizzera, è pendente la sua domanda di
permesso di dimora e non è stata pronunciata nei suoi confronti una misura di
esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ritiene di avere diritto alle
prestazioni complementari. È a suo dire inammissibile negargli le prestazioni
complementari malgrado risieda ancora sul nostro territorio, ritenuto che
riceve solo la rendita AVS di Fr. 139.- al mese e quindi non può provvedere al
suo mantenimento. Ciò è pure contrario all'art. 12 Cost. fed. e dunque gli
vanno garantite le PC finché risiede qui.
1.11. La
Cassa di compensazione ha chiesto il 27 novembre 2024 (doc. VI) al Tribunale di
respingere il ricorso e poiché ripropone sostanzialmente le medesime
argomentazioni sollevate con l'opposizione, ha rinviato ai contenuti della
decisione su opposizione.
1.12. Il
5 dicembre 2024 il TCA ha ricevuto lo scritto del 28 novembre 2024 (doc. VIII)
del Municipio di __________, che ha spiegato e comprovato (docc. VI/4-13) che
il 7 giugno 2018 è stata emessa la decisione negativa del rinnovo del permesso
L dell'assicurato e che, a seguito della sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo, il 3 marzo 2021 l'Ufficio della migrazione ha impartito a quest'ultimo
un termine di partenza. Dopo una richiesta di proroga di questo termine, il 17
marzo 2021 l'Ufficio della migrazione ha confermato che il ricorrente doveva
lasciare la Svizzera entro il 3 aprile 2021; nell'ottobre seguente gli è stato
impartito un nuovo termine di partenza per il 27 ottobre 2021, mai rispettato. Il
Municipio ha allegato il certificato, che non ha vidimato, per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria (doc. VI/1-3).
1.13. Il
giudice delegato del TCA ha invitato il ricorrente, l'11 dicembre 2024 (doc.
IX), a produrre la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo a cui fa
riferimento il Municipio di __________, così pure le sentenze di natura penale
emanate a suo carico.
1.14. Il 12 dicembre 2024 (doc. XI)
l'insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare
e di non doversi esprimere sulla risposta di causa, mentre si è riconfermato nelle
proprie allegazioni e richieste ricorsuali ed è rimasto silente sui documenti
da produrre richiestigli dal Tribunale.
1.15. Il 10 gennaio 2025 (doc. XIII) il
giudice delegato del Tribunale ha chiesto all'assicurato se aveva ancora un
interesse al ricorso.
Inoltre, l'ha informato che non avendo ricevuto riscontro al suo
precedente scritto, avrebbe interpellato direttamente le autorità penali e il
Tribunale cantonale amministrativo (docc. XIV e XV).
Il 13 gennaio 2025 (doc. XVI) il TCA ha ricevuto la sentenza del
12 ottobre 2020 del TRAM (inc. n. 52.2019.246) e uno scritto del Procuratore
Generale del Ministero Pubblico (doc. XVII).
1.16. Il 15 gennaio 2025 (doc. XIX) il
ricorrente ha confermato di risiedere a tutti gli effetti in Svizzera e di
avere perciò ancora pieno interesse al ricorso e al suo accoglimento.
Riguardo alla documentazione richiamata, l'assicurato ha precisato
il 20 gennaio 2025 (doc. XXI) di avere inoltrato opposizione nei confronti del
decreto d'accusa del 7 gennaio 2025 per soggiorno illegale.
1.17. La Cassa di compensazione ha osservato
il 21 gennaio 2025 (doc. XXIII) che il ricorrente risulta tuttora privo di
permesso di soggiorno e quindi privo di autorizzazione a restare nel nostro
Paese, perciò il requisito del domicilio e della dimora legale non è dato già
da ottobre 2021. Inoltre, l'amministrazione ha indicato che secondo la
comunicazione dell'Ufficio della migrazione (doc. XXIII/1) l'assicurato sarebbe
stato allontanato dal territorio elvetico entro due settimane.
considerato in diritto
2.1. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. In
virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle
persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni
complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti.
Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPC,
gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se
dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre avere dimorato
ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della
data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).
2.3. La
concessione delle prestazioni complementari è subordinata alla condizione che
la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater e c LPC) o, in precise circostanze, avrebbe
diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni complementari all'AVS/AI
e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv.
1 LPC).
Delle condizioni supplementari, ossia la dimora legale in Svizzera
e il termine d'attesa prima di avere diritto alle prestazioni, sono inoltre
richieste per determinate categorie di cittadini stranieri (art. 5 LPC).
Oltre a queste condizioni
personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre poi adempiere
alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC)
(Michel Valterio, Commentaire de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n.
1 ad art. 4 pag. 27).
Se, quindi, l'art. 4 LPC è applicabile
a tutte le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che
richiedono le prestazioni complementari, l'art. 5 LPC si riferisce soltanto
agli stranieri, ma unicamente a quelli ai quali non si applica né l'Accordo
del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
(Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS
(art. 32 LPC).
Va a questo proposito
evidenziato che il Tribunale federale ha infatti da tempo stabilito che i cittadini
di uno Stato contraente dell'ALC hanno diritto alle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle condizioni
previste all'art. 2 cpv. 1 vLPC (attuale art. 4 cpv. 1 LPC), allo stesso modo
dei cittadini svizzeri (DTF 133 V 265 consid. 5.3: "En soumettant l'octroi de prestations
complémentaires aux ressortissants étrangers non seulement aux conditions
posées pour les ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires
de résidence en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces
prestations, l'art. 2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle
a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir
prétendre l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses, conformément aux art. 3 par. 1 et 10bis par. 1 du
règlement n° 1408/71. L'intimée et l'OFAS ne le contestent d'ailleurs pas.
Aussi convient-il d'examiner le droit aux prestations litigieuses en faisant
abstraction de la nationalité étrangère de l'intimée et des conditions posées
par l'art. 2 al. 2 LPC.".).
Questo principio è stato
confermato anche con le nuove norme in essere dal 1° gennaio 2008 in materia di
condizioni generali (art. 4 LPC) e condizioni supplementari per gli stranieri
(art. 5 LPC) per ottenere le prestazioni complementari.
Infatti, nella
STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019 concernente un richiedente PC portoghese che
viveva a Ginevra da oltre 10 anni, al considerando 4.3 "le Tribunal
fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ayant leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations
complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la
condition du délai de carence de l'art. 5 al. 1 LPC sous peine de
discrimination directe.".
Il medesimo concetto, ma in
termini opposti, è stato espresso nella STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020
relativa a una cittadina brasiliana abitante a Ginevra, in cui l'Alta Corte ha
confermato la condizione del termine di attesa di 10 anni per i cittadini di
Stati terzi:
" La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il
s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC (dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela
constitue une discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid.
5.3 p. 272 avec les références; arrêt 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid.
4.3).".
2.4. Le
Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS,
valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue
Fatti
i concetti esposti sul diritto alle prestazioni complementari da parte di
cittadini stranieri.
Per il N. 2110.01 DPC, un
assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti
condizioni:
- ha
diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe
se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste
assicurazioni;
- è
domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera;
- possiede
la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato
per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli
Stati membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento
(CE) n. 883/04 sono però equiparati agli svizzeri);
- la sua
sostanza è inferiore a un determinato importo e
- le sue
spese riconosciute superano le sue entrate computabili.
Il N. 2310.01 DPC dispone che
il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e
la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il
versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in
Svizzera.
Per il N. 2320.01 DPC, è
considerata dimora abituale solo la presenza effettiva e legale in Svizzera. I
periodi in cui una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera non sono
presi in considerazione per il calcolo della durata della dimora (STFA P 42/90
dell'8 gennaio 1992 e STF 9C_423/2013 del 27 agosto 2014 concernente un caso
ticinese). Non sono considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata,
per un motivo qualsiasi, all'obbligo assicurativo nell'AVS/AI.
Giusta il N. 2410.01 DPC, per
la concessione di PC ai cittadini svizzeri, ai cittadini degli Stati membri
dell'UE, dell'AELS oppure a quelli del Regno Unito assoggettati al regolamento
(CE) n. 883/04 non è richiesta una durata minima del domicilio o della dimora
in Svizzera.
Secondo il N. 2410.02 DPC, per
tutti gli altri cittadini stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono
invece previsti termini d'attesa. Per poter richiedere una PC, queste persone
devono cioè essere state domiciliate e aver avuto la dimora abituale in
Svizzera senza interruzione per un certo periodo immediatamente prima dell'inizio
del diritto (v. N. 2420.01–2420.03).
2.5. Con l'introduzione, il 1° luglio
2018, della prima frase dell'art. 5 cpv. 1 LPC ("Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni
complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera."),
il legislatore ha voluto espressamente rifiutare il versamento delle
prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera
(FF 2016 2675).
In particolare, nel Messaggio del 4 marzo 2016 concernente la
modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016 2621), entrata in vigore
il 1° gennaio 2019 con il nuovo titolo di Legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il Consiglio federale ha sottolineato
che:
" (…) il presente
disegno di legge prevede che non debba essere più possibile percepire
prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora o di
soggiorno di breve durata. Si propone di modificare la LPC di conseguenza."
(FF 2016 2651).
Inoltre, l'Esecutivo federale
ha precisato che:
" Secondo l'articolo
5 capoverso 1 LPC gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera
durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è
chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa). Per i cittadini delle
parti contraenti, per i quali la convenzione di sicurezza sociale applicabile
prevede una rendita straordinaria, il termine d'attesa è in alcuni casi di
cinque anni. Anche per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di
cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC). Secondo la giurisprudenza [STFA P 42/90 dell'8
gennaio 1992], nel determinare la durata del soggiorno non vanno calcolati i
periodi in cui lo straniero ha dimorato illegalmente in Svizzera. Per la
concessione di prestazioni complementari ai cittadini svizzeri e UE, che
sottostanno al regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai cittadini AELS, che sottostanno
al regolamento (CEE) n. 1408/71, non è prevista invece alcuna durata di
residenza o di soggiorno minima.
Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LPC, solamente gli stranieri
domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a
prestazioni complementari. La presente disposizione vale anche per gli
stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi
sottostanno." (FF
2016 2675).
Per il Consiglio federale, la
modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1 LPC mirava a eliminare la situazione che
derivava dal riconoscimento, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della
residenza in Svizzera anche per lo straniero non più titolare di un permesso di
dimora (FF 2016 2676).
Nel caso di cittadini
comunitari, conformemente all'Accordo sulla libera circolazione, uno straniero
senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di un'assicurazione
malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC). In caso contrario, il
diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se lo straniero percepisce le
prestazioni complementari.
Tuttavia, spesso alle autorità
competenti in materia di migrazione mancano tutte le informazioni necessarie
per il ritiro del permesso di dimora. Lo scambio di dati previsto con gli
organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari è stato
perciò codificato sia nell'art. 26a LPC "Comunicazione di dati alle
autorità di migrazione", sia nel capoverso 4 dell'art. 97 LStrI
"Assistenza amministrativa e comunicazione di dati", entrambi in
vigore dal 1° luglio 2018, che prevedono una comunicazione spontanea fra le
autorità competenti nel settore della migrazione e gli organi incaricati di determinare
e di versare le prestazioni complementari.
Il citato Messaggio (FF 2016
2674) si esprime così al riguardo:
" Se, in
applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia
di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione
complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale
revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la
prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di
prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi
concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli
stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa. I
permessi per i cittadini di uno Stato terzo possono essere vincolati a delle
condizioni. In tal caso, se la condizione per cui è stato rilasciato il
permesso non è più adempiuta e se il diritto federale non prevede il diritto a
un permesso, è possibile revocarlo. Ciò vale anche qualora lo straniero, per
cui era stata presupposta l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, faccia
successivamente richiesta di un aiuto sociale o prestazioni
complementari.".
L'Esecutivo ha inoltre
ricordato che
" A livello
federale non esiste, al momento, nessuna disposizione legale che disciplini la
concessione o il rifiuto dell'aiuto sociale agli stranieri che arrivano in
Svizzera in cerca di un impiego. Si propone pertanto, conformemente all'ALC, di
uniformare la prassi e di escludere dall'aiuto sociale gli stranieri e i loro
familiari che giungono in Svizzera al solo scopo di trovare un impiego." (FF 2016 2624).
Al fine di completare queste ed
altre misure suggerite,
" si
propongono uno scambio di dati in caso di versamento di prestazioni
complementari nonché di revoca dei permessi di dimora. Gli stranieri senza
permesso di dimora in Svizzera sono inoltre espressamente esclusi dal
versamento di prestazioni complementari." (FF
2016 2626).
2.6. Sul
tema della dimora legale in Svizzera da parte di stranieri quale condizione
necessaria per potere ottenere le prestazioni complementari, questo Tribunale
si è già pronunciato il 15 maggio 2013 con la STCA 33.2012.15, confermata dal
Tribunale federale il 26 agosto 2014 con STF 9C_423/2013.
In quel suo giudizio la
scrivente Corte ha analizzato il caso di una cittadina kosovara, vedova dal
2004 di un cittadino svizzero, che ha vissuto illegalmente in
Svizzera dal 1992 fino al 31 marzo 2006, ossia fino all'ottenimento di un
permesso di dimora B concesso dalle autorità ticinesi dal 1° aprile dal
2006, e che ha lavorato nel nostro Paese assolvendo il suo obbligo
contributivo. Dal 1° marzo 2012 era al beneficio di una rendita di invalidità e
il mese seguente ha chiesto le prestazioni complementari, che la Cassa
cantonale di compensazione le ha rifiutato dopo avere accertato che il
soggiorno legale sussisteva unicamente dal 1° aprile 2006 e non
precedentemente.
Il TCA ha
analizzato, al considerando 2.6, la giurisprudenza federale sul domicilio e la dimora
abituale in Svizzera di uno straniero, evidenziando che, oltre alla condizione del domicilio secondo il Codice
civile e la dimora abituale in Svizzera, non doveva essere (soprattutto)
dimenticata la condizione - ritenuta già nella STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992, ripresa
4 mesi dopo nella DTF 118 V 79 consid. 4a e ribadita nella
DTF 133 V 265 consid. 7.3.2 -
che lo straniero che chiede le prestazioni complementari deve essere in
possesso di un'autorizzazione di soggiorno e deve quindi risiedere legalmente
in Svizzera.
Questa
Corte ha rilevato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI,
dell'IPG ed anche della LAINF, le prestazioni complementari sono esclusivamente
finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati (trattandosi di
prestazioni speciali a carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi
dell'art. 10bis e Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71
rispettivamente dell'art. 70 cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE)
n. 883/04; DTF 143 V 81 = SVR 2017 EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR
2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265 = SVR 2008 EL Nr. 3). Per tale ragione, la
giurisprudenza sviluppata in ambito di assicurazione invalidità o infortunio,
in cui è stata relativizzata l'esigenza di un permesso di soggiorno, non può
essere applicata alla LPC.
Nel suo giudizio, il TCA ha
inoltre ritenuto che non si potesse dedurre un diritto alle prestazioni
complementari per il fatto che l'assicurata, benché sprovvista di un regolare
permesso di dimora e di lavoro, avesse esercitato un'attività lucrativa sul cui
salario percepito sono stati prelevati i contributi.
Alla luce della
giurisprudenza analizzata, la scrivente Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che sia la condizione del domicilio secondo il Codice civile
sia quella della dimora abituale potessero essere adempiute in quel caso,
giacché la condizione della dimora dell'art. 5 cpv. 1 LPC presuppone il
possesso di un permesso di soggiorno valido. Pertanto, unicamente
i periodi durante i quali l'assicurata aveva dimorato in Svizzera in virtù di
un'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità per gli stranieri
potevano essere presi in considerazione nel computo dei 10 anni. I soggiorni
trascorsi in Svizzera da uno straniero senza autorizzazione non costituiscono
dei periodi di presenza e di domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1
LPC e ciò a prescindere dalla
volontà dell'assicurata di costituirsi un domicilio nel nostro Paese secondo il
Codice civile. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi respinto la
richiesta di prestazioni complementari formulata dalla ricorrente in assenza
dei presupposti di legge (termine d'attesa di 10 anni) stante la non
computabilità dei periodi del soggiorno illegale in Svizzera.
Il ricorso
interposto dagli eredi dell'assicurata contro il giudizio cantonale è stato
respinto dal Tribunale federale, che il 26 agosto 2014 (STF
9C_423/2013) ha condiviso il ragionamento giuridico della Corte
cantonale:
" 4.2.
Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi Tribunale federale) ha
stabilito il principio secondo cui i presupposti della residenza in Svizzera di
un cittadino straniero sono adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni
lecitamente (STFA 1962 pag. 26). Tale massima è imposta dal principio di legalità
(art. 5 cpv. 1 Cost.) che domina tutte le istituzioni statali svizzere, il
quale esige che le condizioni dell'evento assicurato siano riempite in modo
conforme all'ordinamento giuridico vigente di questo Stato, nella misura in cui
ad esso non deroghino norme del diritto internazionale. Tale prassi è sempre
stata mantenuta e deve essere confermata anche in questo caso. Sarebbe infatti
ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera
nei confronti dei suoi connazionali che ottemperano all'obbligo di lasciare il
territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (sentenze H 261/95 del 25 giugno 1997 consid. 3b; P 42/90 dell'8 gennaio 1992 consid. 3b; H 12/80 del 9 febbraio 1981 consid. 1 e I 49/71 dell'8 giugno 1971 consid. b).
Tanto basterebbe quindi per respingere il ricorso che non invoca, a ragione,
motivi oggettivi atti a giustificare un cambiamento di giurisprudenza, quali
una conoscenza più approfondita dell'intenzione del legislatore, la modifica
delle circostanze esterne o cambiamento della concezione giuridica (DTF 134 V
359 consid. 8.1 pag. 366).
4.3. Nella misura in cui il ricorso tenta di collegare il periodo
di dimora in Svizzera con il periodo di contribuzione all'AVS, che in concreto
sarebbe superiore a 10 anni, esso è volto all'insuccesso. Il legislatore ha
scelto esplicitamente i termini di "domicilio" o "dimora":
se avesse voluto introdurre un periodo minimo di contribuzione o da ciò farne
dipendere la dimora sul territorio elvetico lo avrebbe fatto (sentenza P 41/96
del 4 luglio 1998 consid. 4, pubblicata in SVR 1999 EL n. 1 pag. 1).".
2.7. Nella sentenza 9C_885/2018 del 16
agosto 2019, l'Alta Corte si è pronunciata sul ricorso di un cittadino
portoghese che dal 23 giugno 2003 soggiornava a Ginevra in virtù di un permesso
di soggiorno di breve durata (permesso L) rilasciatogli per lavorare come
cuoco. Vittima di un incidente a fine estate, è stato licenziato per il 30
novembre 2003 e non ha mai più ripreso l'attività lavorativa. Il permesso L è
stato tuttavia rinnovato regolarmente per permettergli di seguire le cure
mediche e attendere l'esito delle procedure giudiziarie avviate in materia di
assicurazioni infortuni e invalidità; quest'ultima è terminata nell'estate 2016
con l'attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2004. La richiesta di
prestazioni complementari del 22 novembre 2016 è stata sospesa dal Servizio
delle prestazioni complementari del Canton Ginevra non avendo egli prodotto il
suo permesso B o C. Il 16 gennaio 2018 detto Servizio ha respinto l'opposizione
dell'assicurato, a motivo che, essendo egli titolare di un permesso L, non
aveva diritto all'aiuto sociale ordinario né, a maggior ragione, alle
prestazioni complementari. Il 10 aprile 2018 l'interessato ha ottenuto un'autorizzazione
di soggiorno di lunga durata (permesso B).
La Corte
cantonale ha considerato che tutti gli anni durante i quali il ricorrente è
stato titolare di un permesso L non potevano essere assimilati a un soggiorno
"legale" o "conforme al diritto" in Svizzera e che questa
durata non poteva perciò essere presa in considerazione nel calcolo del termine
d'attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. La prima istanza ha perciò
confermato il rifiuto di concedere le prestazioni complementari (cfr. consid.
3.1).
Per l'insorgente, invece,
cittadino portoghese titolare di un permesso L rinnovato dalla competente
autorità per più di dieci anni, il suo soggiorno in Svizzera non poteva essere
assimilato a un soggiorno illegale né a un soggiorno tollerato la cui durata
non può essere presa in considerazione nel calcolo del termine di attesa
previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. Inoltre, il Tribunale cantonale ha commesso
una discriminazione ai sensi dell'ALC imputandogli un termine di attesa (cfr.
consid. 3.2).
Il Tribunale federale ha
precisato dapprima che il caso andava esaminato alla luce dell'art. 5 cpv. 1
LPC in vigore fino al 30 giugno 2018, visto che la decisione impugnata è stata
emessa il 16 gennaio 2018 (cfr. consid. 4.1). Poi, che trattandosi di un
cittadino di uno Stato parte dell'ALC che ha il suo domicilio e la sua
residenza abituale in Svizzera, giusta l'art. 4 del regolamento (CE) n.
883/2004 il ricorrente aveva diritto alle prestazioni complementari alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, nei confronti del cittadino
portoghese non si poteva fare valere la condizione del termine di attesa dell'art.
5 cpv. 1 LPC, altrimenti si commetteva una discriminazione diretta (cfr.
consid. 4.3). Infine, per quanto concerne la condizione del soggiorno legale
introdotta dal 1° luglio 2018 nella LPC (art. 5 cpv. 1), il Tribunale federale
si è così pronunciato:
" 5.
Dans la mesure où la notion de séjour
"légal" a été introduite par le ch. II de l'annexe de la modification
du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration
et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des
personnes à partir du 1er juillet 2018 (RO 2018 738; voir aussi FF 2018 2891),
elle ne trouve pas application en l'occurrence. Reste donc à examiner la
condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 LPC. Selon cette disposition, seules les personnes qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA
qui renvoie aux art. 23 à 26 CC) en Suisse (sur cette
notion, cf. également ATF 141 V 530 consid. 5 p. 534 ss) peuvent prétendre des prestations
complémentaires à certaines conditions. A cet égard, la juridiction cantonale a
constaté que le recourant - au bénéfice d'un permis L - résidait à Genève de
manière ininterrompue depuis au moins dix ans au moment du dépôt de sa demande
de prestations complémentaires, état de fait qui n'était pas contesté ni
contestable. Il apparaît dès lors que la condition du domicile et de la
résidence habituelle en Suisse est remplie.".
Di conseguenza, l'Alta Corte ha
annullato la sentenza cantonale e la decisione impugnata e ha rinviato la causa
all'autorità amministrativa per determinare se le altre condizioni del diritto
alle prestazioni complementari erano adempiute (cfr. consid. 6).
Nella successiva STF 9C_38/2020
del 20 ottobre 2020, l'Alta Corte si è espressa sul rifiuto dei giudici di
prima istanza di concedere le prestazioni complementari a una cittadina
brasiliana. Secondo il Tribunale cantonale, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1
LPC nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2018 e della STF 9C_423/2013 del 26
agosto 2014 consid 4.2 e 4.3, soltanto il periodo durante il quale il
richiedente straniero è a beneficio di un permesso di soggiorno valido può
contare come periodo di residenza in Svizzera (cfr. consid. 3).
La ricorrente non ha contestato
che non era a beneficio di un titolo di soggiorno durante tutto il periodo d'attesa
di dieci anni precedente la sua domanda del 29 giugno 2018. Essa ha però
affermato che era in grado di provare la sua presenza a Ginevra dal 2005 e ha
sostenuto, menzionando gli artt. 4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 e 2 LPC, che l'obbligo
di un titolo di soggiorno non figura nella legge (cfr. consid. 4).
Il Tribunale federale ha
precisato al considerando 5 che la ricorrente non è cittadina di uno Stato
parte all'ALC e che perciò il termine di attesa di dieci anni previsto dall'art.
5 cpv. 1 LPC può esserle opposto senza che ciò costituisca una discriminazione
diretta vietata dall'ALC; inoltre, questo termine non può essere ridotto a
cinque anni, perché non è né rifugiata né apolide, ma ha soggiornato in
Svizzera con un permesso F dal 24 giugno 2010. L'Alta Corte ha così risolto la
questione della legalità del soggiorno in Svizzera:
" (…) En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal
en Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne
figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable
au cas d'espèce dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin
2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). La recourante
oublie toutefois que cette exigence découlait de la jurisprudence rappelée par
l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et
4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992;
voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle
n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal fédéral à revenir sur
cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant des prestations
complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en
vigueur à partir du 1er juillet 2018).
Si l'existence d'une résidence à Genève
depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été
reconnue par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué),
elle résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être
intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à
partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse
sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas
remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date
fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le
recours est infondé.".
Il 23 dicembre 2024 (STF 8C_314/2024) il Tribunale federale ha deciso
il caso di un cittadino marocchino arrivato in Svizzera l'8 luglio 1994 e che quello
stesso giorno si è sposato con una cittadina svizzera, ottenendo un'autorizzazione
di soggiorno per ricongiungimento familiare che non gli è stata rinnovata alla
sua scadenza, avvenuta il 7 luglio 1998. Dal 1° gennaio 1998 ha vissuto separato
dalla moglie, ma ha continuato a risiedere nel Canton Ginevra, anche dopo il
divorzio nel 1999 e un nuovo matrimonio nel 2007, sciolto per divorzio nel
novembre 2011. Nel 2000 è stato condannato a una pena detentiva accompagnata da
espulsione dal territorio svizzero, esecuzione della pena che è stata sospesa
nel 2003 a favore di cure mediche e nel 2006 è stata ordinata la sua liberazione
condizionale. Dopo avere lavorato dal 2007 al 2015, nel 2019 è stato messo al
beneficio di una rendita intera di invalidità retroattivamente dal 1° dicembre
2015. Con decisione del 12 luglio 2019 il Servizio ginevrino delle prestazioni
complementari gli ha negato il diritto alle prestazioni complementari non
essendo in possesso di un'autorizzazione di soggiorno. Nel settembre 2023 ha
respinto una nuova domanda, indicando che il diritto alle PC dipendeva dal
domicilio civile e dalla dimora abituale in Svizzera. Con decisione su
opposizione del 9 novembre 2023 il Servizio PC ha concluso che sebbene i documenti
prodotti attestassero un domicilio e una dimora a Ginevra, il richiedente non
aveva risieduto in maniera ininterrotta in Svizzera, con un permesso di
soggiorno valevole, durante i dieci anni immediatamente precedenti il deposito
della domanda di prestazioni complementari.
La Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra ha
respinto il ricorso e l'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di
riconoscergli le prestazioni complementari dal 24 agosto 2023.
La nostra Massima Istanza ha ricordato al considerando 4 che la
condizione del soggiorno legale in Svizzera prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPC riprende
semplicemente la giurisprudenza federale già applicabile prima dell'entrata in
vigore di questa norma (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2 e 4.3; STFA
P 42/90 dell'8 gennaio 1992).
I primi giudici hanno constatato che il ricorrente aveva reso
verosimile che dimorava in Svizzera da più di dieci anni al momento in cui ha
depositato la sua ultima richiesta di prestazioni complementari. Tuttavia, era
pacifico che egli non era mai stato messo al beneficio di un permesso di
soggiorno durante il termine di attesa e che questa situazione era sempre
attuale al momento della decisione litigiosa. Per la Corte cantonale, la
giurisprudenza resa in materia di assicurazione invalidità (DTF 118 V 79),
secondo cui l'assenza di un permesso di lavoro richiesto dal diritto pubblico
non esclude il diritto a delle prestazioni dall'assicurazione invalidità quando
un lavoratore straniero si ammala o è vittima di un infortunio, non si
applicherebbe nel caso di specie. In effetti, le prestazioni complementari non
sarebbero finanziate dai contributi come in materia di AVS e di AI, ma dalle
finanze generali della Confederazione e dei Cantoni. Il fatto che uno straniero
che dimora illegalmente in Svizzera abbia versato dei contributi AVS durante un
periodo superiore a quello del termine di attesa dell'art. 5 cpv. 1 LPC non supplirebbe
all'esigenza della dimora legale in Svizzera (STF 9C_423/2013 consid. 4.2 e 4.3).
Peraltro, per i giudici cantonali, non è perché l'Ufficio della migrazione gli
ha rifiutato un permesso di soggiorno, ma ha rinunciato a pronunciare la sua
espulsione amministrativa, che questa autorità gli avrebbe concesso, così
facendo, la garanzia che il suo soggiorno, tollerato di fatto in Svizzera,
sarebbe considerato come legale nell'ottica di un diritto a delle prestazioni
complementari (cfr. consid. 5).
Il ricorrente ha sollevato la violazione degli artt. 7 e 12 Cost.
fed., così come degli artt. 4 e 5 LPC. Fondandosi sulla DTF 118 V 79, ha
sostenuto che avrebbe diritto alle prestazioni complementari a motivo del suo
assoggettamento fiscale durante tutto il periodo in cui ha lavorato in Svizzera
e quindi avrebbe partecipato al bilancio generale della Confederazione e dei
Cantoni che finanzia le prestazioni di cui ha fatto richiesta. Inoltre,
ritenuto che un'autorità giudiziaria gli avrebbe imposto di non lasciare la
Svizzera, sarebbe errato ritenere che il suo soggiorno sarebbe soltanto
"tollerato" dalle autorità (cfr. consid. 6.1).
Per il Tribunale federale, le censure dell'insorgente sono
infondate. In assenza di un permesso di soggiorno, questo non può essere
considerato come legale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPC. Il fatto che il
ricorrente non potesse essere espulso o che fosse in corso l'esecuzione di un
provvedimento penale non consente di ritenere il contrario. Tali elementi
potrebbero tutt'al più essere rilevanti nell'ambito della procedura di rilascio
di un permesso di soggiorno, ovvero in una fase antecedente la richiesta di
prestazioni complementari. Pertanto, come ha correttamente ricordato la Corte
cantonale, la fondatezza di tale richiesta presuppone il soggiorno legale del
ricorrente, ciò che rende irrilevante l'argomento relativo alle circostanze del
soggiorno prolungato del ricorrente in Svizzera. Lo stesso vale per le censure
basate sulla DTF 118 V 79, dirette a
trasporre puramente e semplicemente nella fattispecie i principi sviluppati in
quella sentenza, sebbene la presente controversia non riguardi né il diritto a
delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, né l'esistenza di un
permesso di lavoro (cfr. anche STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 3).
Infine, le critiche relative alla presunta violazione degli artt. 7 e 12 Cost.
fed. non soddisfacevano i requisiti di motivazione accresciuta di cui all'art.
106 cpv. 2 LTF e quindi erano inammissibili (cfr. consid. 6.2). Il ricorso è
stato pertanto respinto (cfr. consid. 7).
2.8. Nel caso di specie il ricorrente, di nazionalità tedesca, è cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea e vive in Svizzera dal dicembre 2014. Dal 15 dicembre 2014 al 13
dicembre 2015 (doc. 3) egli ha beneficiato di un permesso di dimora temporanea
L UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa, che è cessata a fine gennaio 2015
per l'insorgenza di un'incapacità lavorativa per malattia. Terminato, dopo due
anni, il diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno, il 17
maggio 2017 ha presentato una domanda di rinnovo (recte: rilascio) di
detto permesso L per soggiornare in Svizzera senza esercitare un'attività
lucrativa. Inoltre, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2017 ha percepito
delle indennità di disoccupazione (doc. 14).
Con decisione del 7 giugno 2018 (doc. 7-3/6) l'Ufficio
della migrazione gli ha negato il rinnovo e gli ha revocato il permesso a suo
tempo concesso, impartendogli di lasciare la Svizzera al più tardi entro il 7
agosto 2018 (doc. 14). L'assicurato ha impugnato questa decisione fino al
Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 52.2019.246 del 12 ottobre
2020 (doc. XV/1) ha respinto il ricorso contro la risoluzione n. __________ del
17 aprile 2019 (doc. 14) del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione
del 7 giugno 2018.
Il termine di
partenza dalla Svizzera per il 3 aprile 2021 è stato prorogato al 27 ottobre
2021, ma non è mai stato rispettato.
Infatti, il 15
luglio 2024 (doc. B) l'assicurato ha presentato una domanda di rilascio di un
permesso B UE/AELS per motivi particolari e il 7 agosto 2024 (doc. 73) l'Ufficio
della migrazione gli ha comunicato in via informale che non v'erano ragioni per
giustificare il rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore.
Dal 1° gennaio
2018 l'assicurato ha beneficiato di prestazioni dell'assistenza sociale fino
alla nascita del diritto delle prestazioni complementari, che si è protratto
dal 1° febbraio 2019 (doc. 23) al 31 agosto 2024, quando ha esplicato effetto la
soppressione decisa dalla Cassa il 20 agosto 2024 (doc. 76).
2.9. In merito ai rapporti
con il diritto europeo, l'art. 32 cpv. 1 LPC prevede che:
" Ai
cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono
stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera
o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi
residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai
familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che
rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i
seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato
Considerandi
II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle
persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.".
Il richiedente è cittadino di
uno Stato membro della Comunità europea (campo di applicazione
personale) e risiede in Svizzera. Vi è inoltre un elemento
transfrontaliero, avendo l'interessato esercitato il suo diritto alla libera
circolazione trasferendosi in Svizzera il 15 dicembre 2014 per esercitare un'attività
lucrativa (DTF 143 V 81 consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid.
4.3.2
nonché, tra le altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09
McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et
aliud, punto 69). È pertanto applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno
1999.
tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati
membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il
relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti
applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1)
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative
modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1
Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti
(UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n.
465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra
la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio
2015.
Le prestazioni
complementari di cui alla LPC rientrano poi nel campo materiale dell'Allegato
II ALC (DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e
del regolamento (CE) n. 883/2004 (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid.
4.3; DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 402). L'art. 3 par. 3
del regolamento (CE) n. 883/2004 menziona che lo stesso si applica anche alle
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'art.
70, quest'ultimo al suo par. 2 lett. c rinvia all'elenco di cui all'Allegato X,
in cui per la Svizzera alla lett. a sono menzionate le PC previste dalla legge
federale (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 401 seg.). Il
Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito (DTF
143.
V 81 consid. 7.1).
Per quanto concerne il diritto
applicabile, l'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede
che le persone alle quali lo stesso si applica sono soggette alla legislazione
di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del
medesimo regolamento.
L'art. 11 par. 2 dispone che ai
fini dell'applicazione "del presente titolo", le persone che
ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività
subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se
esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di
vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro,
malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che
contemplano cure di durata illimitata.
Inoltre, secondo l'art. 11 par.
3.
lett. e, fatti salvi gli art. 12-16, qualsiasi altra persona che non rientri
nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione
dello Stato membro di residenza, "fatte salve le altre disposizioni del
presente regolamento" che le garantiscono l'erogazione di prestazioni
in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.
L'art. 70 del
regolamento (CE) n. 883/2004 dispone, al paragrafo 4, che le prestazioni di cui
al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli
interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono
erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico (STF 9C_624/2018
del 15 aprile 2019, consid. 7.2.1).
Da quanto precede discende che
l'insorgente, beneficiario di una rendita di vecchiaia che ha chiesto il
versamento di prestazioni complementari all'AVS, è assoggettato al diritto
svizzero, e meglio alla LPC e all'OPC-AVS/AI.
2.10
L'assicurato,
di nazionalità germanica, è dunque cittadino dell'Unione Europea titolare di
una rendita di vecchiaia e può postulare il riconoscimento delle prestazioni
complementari alle stesse condizioni di un cittadino svizzero in virtù dell'ALC
e dell'art. 4 regolamento (CE) n. 883/2004 (DTF 133 V 265 consid. 5.3; STF
9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; N. 2410.01 DPC).
L'art. 4 LPC pone, quale
condizione generale per tutti i richiedenti le prestazioni complementari che,
cumulativamente (STF 9C_940/2015 del 16 luglio 2016 consid. 3.3; DTF 110 V 170
consid. 2a; Michel Valterio,
Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, 2015, N. 15 ad art. 4 pag. 34), la persona sia domiciliata e
dimorante abitualmente in Svizzera secondo l'art. 13 LPGA.
L'art. 5 LPC concerne le
condizioni supplementari che devono adempiere i cittadini stranieri che non
sono cittadini di uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione
europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito (DTF 141 V 396 consid. 4.2;
DTF 133 V 265 consid. 5.3). L'art. 5 cpv. 1 LPC richiede un periodo
ininterrotto di domicilio e di dimora legale in Svizzera prima di avere diritto
alle prestazioni complementari (STF 8C_314/2024 del 23 dicembre 2024, consid.
5; STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 5; STF 9C_423/2013 del 26 agosto
2014, consid. 4.2 e 4.3 con riferimenti).
Nel caso concreto, il termine
di attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC, preteso per certe categorie di
cittadini stranieri oltre alle condizioni generali previste all'art. 4 LPC (Valterio, op. cit., N. 1 ad art. 4 pag.
27; NN. 2410.01 e 2410.02 DPC), non è dunque opponibile al ricorrente,
cittadino tedesco, pena altrimenti una discriminazione diretta (STF 9C_885/2018
del 16 agosto 2019, consid. 4.3).
2.11
Secondo
il citato art. 4 LPC, soltanto le persone che hanno il loro domicilio e la
dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (su questa nozione, DTF 141 V 530
consid. 5) possono pretendere delle prestazioni complementari a certe
condizioni.
Conformemente all'art. 13 LPGA,
il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli
23-26 CC (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui
vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio
limitata (cpv. 2).
Per giurisprudenza
costante, la dimora abituale implica la dimora effettiva in Svizzera e la
volontà di conservare questa dimora; inoltre, il centro di tutte le relazioni
dell'interessato deve situarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, n. 412; Valterio, op. cit., n. 24 ad art. 4).
Non va dimenticato che il
Tribunale federale (STF 8C_314/2024 del 23 dicembre 2024, consid. 4; STF
9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2) ha ricordato il principio secondo
cui i presupposti della residenza in Svizzera di un cittadino straniero sono
adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni lecitamente. Tale massima è imposta
dal principio di legalità previsto dall'art. 5 cpv. 1 Cost. fed., che prevede
che le condizioni dell'evento assicurato devono essere adempiute in modo
conforme all'ordinamento giuridico vigente. Pertanto, solo la presenza
effettiva e conforme al diritto vale quale dimora abituale in Svizzera (N.
2320.01
DPC; Valterio, op. cit.,
n. 2 ad art. 5). L'Alta Corte ha in effetti giudicato che non è ammissibile,
pena il rischio di avvantaggiare lo straniero che non ottempera all'obbligo di
lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del permesso di soggiorno a
discapito di suoi connazionali che si sottomettono a tale obbligo, considerare
la dimora effettiva quando questa dimora non è conforme alle autorizzazioni
rilasciate dall'autorità competente. E, ciò, indipendentemente dal fatto che lo
straniero dimorante illegalmente in Svizzera è tenuto a versare i contributi
alle assicurazioni sociali (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.3).
Questa giurisprudenza è stata
consacrata nella LPC con la modifica legislativa dell'art. 5 cpv. 1 in essere dal
1° luglio 2018 (STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 5).
A proposito del requisito della dimora legale, in una sentenza PC
3/20 - 12/2022 del 5 maggio 2022 della Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale del Canton Vaud relativa a un cittadino europeo a cui era stato
revocato un permesso di dimora B e che ha postulato le prestazioni
complementari, dopo avere concluso, sulla scorta dell'evidenziata giurisprudenza
federale, che la dimora del ricorrente non era più legale, al considerando 4b i
giudici vodesi hanno osservato che:
" Or il se justifiait in casu d'appliquer la condition de la
légalité du séjour prévue par l'art. 5 al. 1 LPC, première phrase, comme l'a
fait l'intimée. Ceci de manière directe, si l'on considère que la première
phrase de cette disposition s'applique également aux ressortissants d'États
parties à l'ALCP, ce que ni la loi ni la jurisprudence ne semblent exclure
(voir en particulier TF 8C_885 précité, consid. 5 et TF 9C_38/2020 du 20
octobre 2020 consid. 5), ou par analogie, au vu des principes développés
ci-avant. Ce d'autant plus qu'à la lecture du Message accompagnant la révision
de cette disposition en 2018, il est manifeste que l'intention du législateur
était d'éviter qu'un assuré ayant perdu son droit de séjour mais conservé son
domicile en Suisse au sens du droit civil, puisse remplir la condition de la
résidence de l'art. 4 al. 1 LPC et percevoir des prestations complémentaires.
Or la situation du recourant correspond précisément à cet écueil que le
législateur a voulu éviter.".
Per il TCA, richiamata la STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, e
quindi il principio di legalità ivi ricordato, si deve dedurre che l'esigenza
di una dimora abituale in Svizzera prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPC presuppone che
gli stranieri vi soggiornino legalmente, come per l'art. 5 cpv. 1 LPC,
che invece lo esplicita (sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra
del 12 maggio 2022, consid. 7.5, a proposito di un assicurato tunisino, in
ATAS/430/2022; Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016, FF 2016
2651).
La nozione di dimora legale
deve essere infatti compresa nel senso che la dimora è conforme alla legge. Pertanto,
una dimora non formalmente autorizzata non può, per definizione, essere
considerata come legale, anche se è tollerata durante l'istruzione della
procedura di autorizzazione (sentenza della Corte di giustizia del Canton
Ginevra del 4 novembre 2022 consid. 4 in ATAS/962/2022).
In assenza di un permesso di
dimora valido, la giurisprudenza considera che lo straniero si trova quindi in
Svizzera sulla base di una semplice tolleranza, dovuta in particolare all'effetto
sospensivo del procedimento che ha eventualmente avviato al fine di ottenere la
regolarizzazione della sua situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2; sentenza
della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 28 aprile 2022, consid. 10 in
ATAS/448/2022).
In questo senso, anche per uno
straniero che ha ottenuto in precedenza un permesso di dimora, ora scaduto, non
è sufficiente depositare una domanda di rilascio di un (nuovo) permesso di
dimora affinché, nell'attesa dell'esito dell'istruttoria della procedura di
autorizzazione del soggiorno, benché l'autorità tolleri la sua dimora in Svizzera,
gli organi di esecuzione della LPC debbano considerare, proprio per questa
tolleranza, che questa persona soddisfi la condizione di avere la dimora
abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC (sentenze della Corte di
giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022 consid. 10 in ATAS/430/2022 e
21.
luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).
2.12
In concreto, va evidenziato che
oggetto della lite è il diritto del ricorrente, beneficiario di una rendita
AVS, di continuare a percepire le prestazioni complementari dal 1° settembre
2024.
Pertanto, occorre esaminare se, a quel momento, era domiciliato e
dimorante abitualmente in Svizzera.
È pacifico che il ricorrente è entrato legalmente in Svizzera e
che vi ha soggiornato legalmente, almeno in un primo momento, essendo al
beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS dal 15 dicembre 2014 al
13.
dicembre 2015.
Non è contestato che egli ha vissuto in Svizzera, in Canton
Ticino, senza interruzioni dal 2014, con l'intenzione di stabilirvisi.
Per contro, è litigiosa la natura giuridica del suo soggiorno dopo
la scadenza del suo permesso di breve durata.
Infatti, il 17 maggio 2017 l'assicurato ha avviato una nuova
procedura per il rilascio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS, che è
terminata il 12 ottobre 2020 con la sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo (52.2019.246), cresciuta incontestata in giudicato.
L'autorità giudiziaria ha confermato la decisione del 7 giugno
2018.
dell'Ufficio della migrazione che prevedeva sia di negare il rinnovo (recte:
rilascio) dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata L UE/AELS per
soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, sia di revocare il permesso
che gli era stato concesso il 15 dicembre 2014 fino al 13 dicembre 2015
(decisione che, però, su quest'ultimo punto non esplica alcun effetto, essendo
detto permesso scaduto 3 anni prima).
Stante dunque il rifiuto del rilascio di un nuovo permesso di
dimora L UE/AELS, all'assicurato è stato ordinato di lasciare la Svizzera entro
il 27 ottobre 2021 (doc. VIII/12).
Il 15 luglio 2024 (doc. B) l'assicurato ha domandato il rilascio
di un permesso di dimora B UE/AELS per motivi particolari. Questa procedura non
risulta però ancora essere sfociata in una decisione che esplica effetti
giuridici. In effetti, il 7 agosto 2024 (doc. VIII/13) l'Ufficio della
migrazione l'ha informato che, non avendo rispettato il termine di partenza che
era stato prorogato fino al 27 ottobre 2021, e che era tuttora in essere, egli ha
manifestamente contravvenuto al suo obbligo di collaborare.
Inoltre, ha rilevato "che è ad ogni modo pacifico che i
motivi che hanno condotto alla revoca o al mancato rilascio/rinnovo del
precedente permesso non perdono di rilevanza.".
Considerate, poi, altre circostanze, l'autorità amministrativa non
ha dunque scorto "motivi particolari atti a giustificare il rilascio di
un permesso di dimora per caso di rigore." e l'ha reso edotto che era
tenuto ad attendere l'esito della richiesta all'estero. "Conseguentemente,
nei prossimi giorni verranno avviate le modalità per l'allontanamento del
signor RI 1 dal nostro territorio", avvertendolo che "Il
presente scritto, esente da ogni violazione di diritto, non è da
considerarsi una decisione formale.".
Pendente causa, la Cassa di compensazione ha informato il
Tribunale che il 17 gennaio 2025 (doc. XXIII/1) l'Ufficio della migrazione le
ha comunicato che "lo straniero citato in oggetto verrà allontanato dal
nostro territorio entro le prossime due settimane.".
Si deve pertanto concludere che
l'unico permesso di soggiorno che il ricorrente ha ottenuto è scaduto il 13
dicembre 2015 e perciò, da allora, in assenza di altre misure provvisorie, egli
dimora illegalmente nel nostro Paese. La domanda del 17 maggio 2017 di rilascio
di un permesso breve non è infatti andata a buon fine e l'assicurato ha perciò continuato
a dimorare in Svizzera sulla base di una semplice tolleranza e non di una
valida autorizzazione. La sua dimora nel nostro Paese è, di fatto, meramente
tollerata dalle preposte autorità, ma questa tolleranza non fonda un diritto di
dimora, fosse anche di natura processuale, che farebbe nascere in favore del
ricorrente i diritti derivanti da un permesso di dimora.
Ne discende che il 20 agosto
2024, quando la Cassa cantonale di compensazione ha deciso di sopprimere il
versamento delle prestazioni complementari dal 1° settembre 2024, la dimora del
ricorrente in Svizzera, anche se può essere ritenuta effettiva, tuttavia non
era più legale (N. 2320.01 DPC).
Da
quanto precede discende che quando la Cassa cantonale di compensazione ha
emanato il 20 agosto 2024 la decisione valida dal 1° settembre 2024, l'insorgente
non dimorava legalmente in Svizzera e, perciò, non ha diritto alle prestazioni
complementari.
La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere
confermata.
2.13
La procedura non è soggetta a spese,
poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
2.14
Occorre da
ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurato ha chiesto al TCA di essere
messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Pendente
causa, il Municipio di __________ ha trasmesso al Tribunale il "Certificato
per l'ammissione all'assistenza giudiziaria" compilato dall'assicurato
il 9 novembre 2024 (doc. VIII/1), ma che l'autorità comunale non ha espressamente
voluto vidimare (doc. VIII).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio
e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto il
ricorso, già ad un sommario esame iniziale, appariva del tutto privo di
possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021,
consid. 5) non essendo l'assicurato
in possesso di un valido permesso di dimora, come confermato dalla
summenzionata sentenza del Tribunale cantonale amministrativo.
La domanda di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una
delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti