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Decisione

33.2024.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 gennaio 2025Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I valori patrimoniali sono

computati come redditi secondo quanto previsto dall'art. 11 cpv. 1 lett. b e c

LPC nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020; queste vecchie norme sono da

applicare in specie fino all'anno 2022 compreso (STCA 33.2023.12 del 25

settembre 2023, consid. 2.10). In particolare, per la lettera c sono computati

come reddito un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37'500 franchi per le

persone sole; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni

complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione

complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,

soltanto il valore dell'immobile eccedente 112'500 franchi è preso in

considerazione quale sostanza.

Giusta l'art. 17 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza

computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Per l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non

serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle

PC deve essere computata al valore corrente.

2.3. Sul tema della sostanza si è

pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le

Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1°

aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, che concretizzano le norme esposte.

Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC

comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali

e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

In virtù del N. 3443.06 DPC, non vanno in particolare computati:

– le normali

suppellettili domestiche nonché gli strumenti, le macchine e gli apparecchi che

servono all'esercizio della professione;

– i beni sui

quali il beneficiario di PC ha un diritto di usufrutto o di abitazione (per il

computo del diritto di usufrutto o di abitazione quale reddito v. N. 3433.02);

– immobili di

proprietà del beneficiario di PC gravati da un diritto di usufrutto o di

abitazione che include l'intero immobile (per gli immobili gravati solo parzialmente

da un diritto di usufrutto o di abitazione v. N. 3444.06);

– i

beni che si trovano all'estero e non possono essere trasferiti in Svizzera o

che non possono essere realizzati per una ragione qualsiasi (se il ricavato

della vendita di un bene immobile può essere trasferito in Svizzera, il bene

immobile deve essere computato come sostanza).

La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve

essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale

diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti

dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali

(N. 3444.01 DPC).

Secondo il N. 3444.02 DPC, gli immobili e i beni fondiari che non

servono da abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona

inclusa nel calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale

(valore di mercato).

Il N. 3444.03 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore

di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media tra il

valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore

assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile

è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se

non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli.

2.4. Quanto alla sostanza posseduta all'estero

dall'insorgente, oggetto del contendere, il 2 febbraio 2022 (doc. 51) la Cassa

cantonale di compensazione le ha chiesto la "copia di una perizia immobiliare che attesti il valore commerciale e il

relativo valore locativo per gli anni dal 2007 ad oggi, dettagliata per ogni

particella posseduta, e tradotta in lingua italiana (la perizia può essere

stilata, da un perito, un geometra, un ingegnere o una persona preposta).".

Il 23 marzo 2022 (doc. 52) l'assicurata le ha trasmesso una "relazione

della perizia" riferita ai due edifici residenziali in cui abita il

figlio della ricorrente e un "protocollo sulla valutazione del valore

di mercato degli immobili - terreni agricoli". Questi atti, prodotti

in lingua originale e tradotti da un interprete giurato per la lingua italiana

per dei Tribunali in Serbia, sono stati allestiti il 24 rispettivamente il 23

febbraio 2022 e tradotti l'11 marzo 2022.

In particolare, il 17 febbraio 2022 un ingegnere in architettura

ha effettuato un sopralluogo degli edifici da peritare, mentre per valutare i

terreni agricoli un ingegnere in agricoltura si è basato sui dati del catasto

immobiliare e sulle ortofoto dei fondi.

Il primo perito, dopo avere visitato i luoghi, esaminato gli

edifici, ispezionato la situazione di fatto e i documenti catastali, ha stabilito

un valore di mercato del primo edificio di € 13'300.- (95 mq x 140 €/mq) e del

secondo di € 16'995.- (103mq x 165 €/mq), precisando che, trattandosi di

edifici residenziali non locali, ma che costituivano l'abitazione di un nucleo

familiare, non c'era un reddito da locazione.

Il secondo perito ha valutato gli altri 13 fondi di proprietà

della ricorrente, alcuni adibiti a campi colti, altri a vigneto, frutteto,

pascoli, boschi o prati e nella sua relazione ha precisato che "Il compito dell'esperto è quello di determinare il

valore di mercato delle parcelle in oggetto per gli anni nel periodo dal 2007

al 2022, per cui si stima solo il valore del terreno, senza stimare le colture,

le piantagioni e la massa legnosa.". L'ingegnere in agricoltura

ha concluso la sua valutazione come segue:

" Risultati

e opinioni:

Sulla base dei dati necessari raccolti caratteristici per le

particelle (locazione, culture, qualità del terreno, configurazione del

terreno, complessità del terreno, vicinanza di strade di accesso e altre reti

stradali), analisi dei prezzi di acquisto dal Registro dei prezzi immobiliari

dell'Istituto geodetico della Repubblica, e raccogliendo i dati sui prezzi di

mercato nel periodo dal 2007 al 2022, è stata effettuata una valutazione del

valore di mercato di questi appezzamenti, riportata nella Tabella 1.".

Questa tabella riporta dal 2007 al 2022 per ognuno dei tredici i

fondi di proprietà della ricorrente l'ubicazione, il numero della particella,

il tipo di coltura a cui è adibito, la classe in cui è classificato, la

superficie, il valore al metro quadro e il valore del fondo (docc. 52-6/12 e

52-7/12).

Sulla base dei valori indicati, espressi in moneta locale, la

Cassa di compensazione ha allestito una "Tabella autodenuncia -

Conversioni valori", suddividendola a sua volta in due tabelle: una

per gli immobili e l'altra per i terreni in Serbia.

Nella prima tabella, la Cassa ha riportato dal 2007 al 2022 il

valore commerciale di € 30'295.- dei due edifici e, tenendo conto del tasso di

cambio al 1° gennaio di ogni anno, ne ha indicato il valore corrispettivo in

Considerandi

franchi. Il valore locativo, invece, è sempre stato ritenuto in Fr. 1'746.- riprendendolo

dai dati fiscali.

La seconda tabella concerne il valore commerciale di tutti i fondi

e riporta direttamente, per ogni anno dal 2007 al 2022, il valore in franchi

per l'insieme dei 13 terreni.

La somma dei valori venali degli edifici e dei terreni convertiti

in franchi dalla Cassa dà una sostanza di Fr. 50'256,13 nel 2007 e negli anni

seguenti di Fr. 55'935,03, Fr. 51'484,72, Fr. 52'109,90, Fr. 45'057,63, Fr. 44'625,44,

Fr. 44'927,04, Fr. 46'704,32, Fr. 46'416,82, Fr. 43'663,59, Fr. 43'979,34, Fr.

48'492,68, Fr. 48'124,32, Fr. 47'820,05, Fr. 49'711,49 e di Fr. 50'594,87 nel

2022.

Questi ammontari sono stati inseriti dall'amministrazione per ogni

anno nella sostanza dell'assicurata per determinare il suo diritto alle

prestazioni complementari dal 1° ottobre 2007 al 30 ottobre 2022 e quindi l'importo

da restituire, siccome la Cassa non era al corrente che l'insorgente possedeva

della sostanza all'estero.

Basandosi su questi dati, la scrivente Corte ha confermato che l'assicurata

doveva restituire le prestazioni complementari che ha indebitamente ricevuto,

avallando sostanzialmente i valori individuati dalla Cassa e rinviandole gli

atti solo per modificare una voce di calcolo (il valore locativo) nel 2012 e

nel 2018 (spese accessorie). Per il resto, la decisione è stata confermata.

2.5

La ricorrente non ha impugnato il

giudizio del 25 settembre 2023 del Tribunale, ma la successiva decisione di

restituzione, con cui il 28 novembre 2023 la Cassa cantonale di compensazione

ha ricalcolato l'ammontare da rimborsare tenendo conto delle indicazioni del

TCA per gli anni 2012 e 2018.

Con l'opposizione l'assicurata si è limitata ad evidenziare che

"non corrisponde assolutamente alla

realtà dei fatti" (doc. 121) i valori venali computati dall'amministrazione,

senza però fornire altre cifre e fondare la propria contestazione su delle

prove.

Dopo che l'amministrazione le ha chiesto di produrre la perizia su

cui essa si basava per non ritenere validi i dati inseriti nei fogli di calcolo

dal 2007 al 2022, e che l'interessata ha riconosciuto non esservene una

seconda, ma solo quella del (recte: prodotta il) 21 novembre 2022 (doc.

48), che ha ritrasmesso, è solo con il ricorso che ha prodotto una nuova perizia,

datata 11 novembre 2024 (doc. A2), in lingua originale e tradotta in italiano.

Questa nuova valutazione è stata allestita da una persona di cui

non sono specificati i titoli di studio e le competenze, che per "La valutazione del valore di mercato dell'immobile è

stata effettuata senza recarsi sul campo e senza il valore delle colture

ubicate su di esso ". Non è però noto se tale precisazione si

riferisca alla valutazione dei 13 terreni che precede al punto 1, facente

seguito all'indicazione del valore totale dei terreni, oppure se si debba

intendere che essa concerna i due edifici valutati al punto 2 che segue, visto

che la descrizione degli stessi è comunque piuttosto dettagliata.

Ad ogni modo, l’incaricato ha individuato per ogni fondo un valore

di mercato in moneta locale e in euro e ha infine indicato per i terreni

rispettivamente per i due edifici il valore di € 7'729,96 e di € 12'386,76, per

un valore di mercato complessivo dei beni immobili appartenenti alla ricorrente

di € 20'116,72.

2.6

D'avviso dell'insorgente, questa

sostanza immobiliare non ha dunque alcuna influenza per determinare il suo

diritto alle PC, poiché il suo valore è inferiore alla franchigia per persona

sola di Fr. 30'000.- prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC e quindi ne risulterebbe

che la sostanza all'estero non ha alcun influsso sul calcolo delle prestazioni

complementari.

Va ricordato che la sostanza determinante ingloba gli attivi che l'assicurata

ha ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni. Gli immobili e i titoli

che l'assicurata possiede devono dunque essere presi in considerazione nel

calcolo delle PC qualunque sia la loro situazione.

Tuttavia, la sostanza situata all'estero e che non può essere

trasferita in Svizzera o realizzata per una qualsiasi ragione non deve essere

presa in considerazione nella sostanza determinante (N. 3443.06 DPC). Questo

principio è stato ritenuto conforme al diritto federale (STF 9C_751/2018 del 16

aprile 2019 consid. 6.2 = SVR 2019 EL Nr. 11; STF 9C_333/2016 del 3 novembre

2016.

consid. 4.3.1 = SVR 2017 EL Nr. 1; STFA P 82/02 del 26 maggio 2003 consid.

2.

).

Rifacendosi alla giurisprudenza risultante dalla STF

9C_540/ 2009 del 17 settembre 2009 portante sulla contestazione della

valutazione di un immobile sito in Tunisia, codificata nel N. 3444.03 DPC, l'Alta

Corte ha infatti ribadito la possibilità di fare riferimento a una perizia

realizzata all'estero per determinare il valore di un immobile se non è

ragionevolmente possibile procedere a un'altra valutazione (STF 9C_751/2018 del

16.

aprile 2019 consid. 7.2 = SVR 2019 EL Nr. 11).

In specie, è pacifico che la ricorrente è proprietaria di diversi

immobili siti in Serbia ed è indubbio che questa proprietà non le

serva da abitazione, perciò detta sostanza deve essere computata al valore venale

giusta l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Fondandosi sulla citata giurisprudenza che ha riconosciuto che, se

l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero

(STF 9C_530/2009 del 17 settembre 2009; N. 3444.03 DPC), a suo tempo la Cassa ha

correttamente chiesto alla diretta interessata di fare allestire in loco una

perizia "che attesti il valore

commerciale e il relativo valore locativo per gli anni dal 2007 ad oggi"

(doc. 51).

Questo compito è stato ben effettuato il 23 febbraio 2022 da una

persona esperta in materia, la quale ha indicato espressamente nella sua

relazione riguardante la stima dei terreni agricoli che doveva "determinare il valore di mercato delle parcelle in

oggetto per gli anni nel periodo dal 2007 al 2022" (doc.

52-4/12).

La valutazione eseguita l'11 novembre 2024, invece, non reca

alcuna dicitura che faccia riferimento a uno stato passato da stimare e quindi

non può essere posta alla base della verifica della decisione di restituzione

del 28 novembre 2023. La stessa non motiva, inoltre, le differenze -

sostanziali - riscontrate rispetto al primo rapporto estimativo del 2022.

In effetti, a giusta ragione la Cassa cantonale di compensazione

ha osservato nella sua risposta di causa che la nuova stima prodotta

dall'insorgente si riferisce, senza una diversa specifica, alla valutazione al

valore di mercato dei suoi immobili secondo lo stato constatato nel mese di

novembre 2024.

Per contro, oggetto del contendere, va ricordato, è il periodo dal

2007.

al 2022, che è stato rivisto dall'amministrazione a seguito della scoperta

di sostanza immobiliare all'estero.

Ne discende che, per la valutazione al valore venale della

sostanza della ricorrente in Serbia, fanno stato gli importi stabiliti anno per

anno dalla valutazione del 23 febbraio 2022 da parte di un esperto locale e che

sono stati a buon diritto inseriti dalla Cassa cantonale di compensazione nei

calcoli dei rispettivi anni per determinare il diritto alle prestazioni

complementari dell'assicurata rispettivamente l'importo da restituire.

Ciò stante, anche considerando che per il periodo dal 2007 al 2022

la franchigia da ritenere, come visto, dovendo applicare il diritto in vigore

fino al 31 dicembre 2020 (STCA 33.2023.12 del 25 settembre 2023, consid. 2.2), ammonta

a Fr. 37'500.-, e non a Fr. 30'000.- come sostenuto dall'assicurata, non è

comunque possibile accogliere la lamentela della ricorrente di non considerare

alcuna sostanza.

2.7

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti