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Decisione

33.2024.21

Istanza di riconsiderazione di decisione.Cassa non entra nel merito della domanda.Dottrina e giurisprudenza sulla riconsiderazione.La Cassa non ha svolto un esame di merito delle condizioni della R.,m

27 febbraio 2025Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti, il proprio provvedimento.

Il fatto di riportare le

motivazioni giuridiche a suo tempo addotte, non costituisce esame del merito

della domanda di riesame. In concreto, l’amministrazione ha proceduto unicamente

ad una riepilogazione normativa ed a riproporre le conclusioni in maniera

sommaria. L’esame delle argomentazioni presentate dall’istante è avvenuto in

maniera sommaria, e la Cassa altro non ha fatto altro che ribadire i motivi addotti

nella decisione iniziale, senza svolgere accertamenti, rispettivamente senza

procedere all’audizione dell’assicurato.

Limitarsi a richiamare le norme applicabili (ed applicate nella

decisione del 2021) concludendo semplicemente che, a seguito della loro

applicazione, è stata correttamente conteggiata la sostanza, da un lato al qui

ricorrente per la rinuncia operata e, dall’altro, ai i suoi figli, per avere

beneficiato della cessione, non è esame sufficiente per ritenere che

l’amministrazione sia entrata nel merito della domanda dell’assicurato.

Con la sua richiesta di riesame

l’assicurato ha chiesto di applicare le norme giuridiche in maniera diversa da

quanto fatto dalla Cassa: “Se ritenete la rinuncia al bene, non potete

conteggiare il bene riconosciuto ai figli e viceversa poiché nei fatti equivale

a considerare due volte lo stesso valore”. In sostanza l’assicurato ha

domandato alla Cassa di applicare diversamente il diritto rispetto a quanto

avvenuto nella decisione del 20021. La Cassa, come detto, si è limitata a

richiamare quel diritto ed a concludere come appena esposto.

La Cassa non ha svolto un esame di

merito delle condizioni della riconsiderazione, ciò che è pure confermato dalle

conclusioni cui perviene (la non entrata in materia di una riconsiderazione).

Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato irricevibile. Da un lato siccome

interposto contro una presa di posizione relativa ad una domanda di

riconsiderazione, e non invece contro una decisione resa su opposizione (art.

56 cpv. 1 LPGA), dall’altro siccome – come ampiamente esposto in precedenza, le

decisioni che non entrano nel merito di una domanda di riconsiderazione non

sono comunque soggette a controllo giudiziario.

2.6. In

via abbondanziere va comunque rilevato qui come, in base all'art. 11 cpv. 1

lett. g vLPC, erano computati, quale reddito, i proventi e i beni a cui

l'assicurato aveva rinunciato. Il nuovo art. 11a LPC disciplina la

rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1

lett. g LPC in essere fino al 31 dicembre 2020 e al capoverso 2 prevede che gli

altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente

diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto

una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia

non fosse avvenuta.

Indipendentemente dal diritto applicabile (la Cassa di

compensazione ha citato sia il vecchio sia il nuovo diritto), il ricorrente contesta

non il principio del computo della sostanza (che il ricorrente ha donato ai

suoi tre figli il 3 gennaio 2018), ma unicamente il conteggio di questa stessa

Considerandi

sostanza nei suoi redditi, una seconda volta, a titolo di sostanza che i figli

hanno ricevuto in donazione. Vedere conteggiato

due volte il medesimo bene immobile poteva in effetti apparire errato.

Tuttavia, vivendo a quel momento i figli nella

medesima economia domestica del ricorrente, la soluzione a cui è pervenuta

la Cassa di compensazione deve essere confermata.

È infatti corretto che l'immobile in __________ sia stato

considerato una prima volta nella sostanza dell'assicurato quale rinuncia (art.

11.

cpv. 1 lett. g vLPC o art. 11a cpv. 2 LPC) avendolo donato ai figli e una

seconda volta quale sostanza detenuta in proprietà da questi ultimi siccome

compresi nel suo calcolo PC.

L'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI dispone infatti che la

prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per

figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione

per l'invalidità è calcolata globalmente, se i figli vivono con i genitori. Ciò significa che, poiché dal 2012 fino al 31

dicembre 2020 (docc. 4-7/8 e 9) la composizione dell'economia domestica del

ricorrente includeva, oltre alla moglie, anche i tre figli (doc. 6-4/11) i

quali avevano diritto a una rendita completiva per figli dell'assicurazione

invalidità derivante da quella del padre, conformemente all'art. 11 LPC i loro

redditi e la loro sostanza dovevano essere considerati nel calcolo globale

della famiglia.

Valutata dunque al valore venale, in

virtù dell'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI rispettivamente dell'art. 17a cpv. 4

OPC-AVS/AI, la sostanza che essi hanno ricevuto in donazione dal padre, l'importo

stabilito dalla perizia estera deve essere computato fra i redditi della

famiglia secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con il citato art.

7.

cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI.

Va infine rilevato che in entrambe le situazioni, applicando sia in

caso di rinuncia l'art. 17 cpv. 5 vOPC-AVS/AI (art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI) sia in

caso di abitazione che non serve a una persona compresa nel calcolo delle PC l'art.

17.

cpv. 4 vOPC-AVS/AI (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI), la sostanza da considerare

è al valore venale. La differenza fra queste due situazioni risiede nel fatto

che soltanto nell'ipotesi della rinuncia di sostanza il valore venale (accertato

da una perizia) beneficia di una riduzione di CHF 10'000 annui dovuta

all'ammortamento (art. 17a vOPC-AVS/AI e art. 17e OPC-AVS/AI), di cui la Cassa

ha tenuto conto nei suoi calcoli.

2.7

Da

quanto precede discende che la decisione di restituzione del 24 febbraio 2021 emessa

dalla Cassa cantonale di compensazione non era manifestamente errata nel

principio del computo dell’immobile come descritto. Di conseguenza, la

richiesta di riconsiderazione del ricorrente sarebbe stata comunque da

respingere se analizzata nel merito da parte dell’amministrazione.

2.8

La

procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti