33.2024.21
Istanza di riconsiderazione di decisione.Cassa non entra nel merito della domanda.Dottrina e giurisprudenza sulla riconsiderazione.La Cassa non ha svolto un esame di merito delle condizioni della R.,ma si è limitata a richiamare le norme applicabili nel merito.L'esame non è sufficiente. Irricevibile
27 febbraio 2025Italiano34 min
della domanda di riesame. In concreto, l’amministrazione ha proceduto unicamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.21
TB/IR
Lugano
27 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 24 febbraio 2021
(doc. 26) la Cassa cantonale di compensazione (di seguito: Cassa), in
conseguenza al computo, nella sostanza, di un immobile in __________, ha
chiesto a RI 1, nato nel 1966, domiciliato a __________ (assicurato o
ricorrente qui di seguito), di restituire, per prestazioni complementari versate
in eccesso, CHF 19'212 riferite al periodo corrente dal 1° febbraio 2006 al 28
febbraio 2021, CHF 14'954,10 per le riduzioni dei premi della Cassa malati dal
1° luglio 2007 al 31 marzo 2011 e dal 1° febbraio 2019 al 30 aprile 2019, CHF
216,70 sempre per la riduzione dei premi LAMal dal 1° aprile 2011 al 30 ottobre
2013 e CHF 1'910.- per le spese di malattia che gli sono state rimborsate dal 1°
luglio 2007 al 31 marzo 2011.
1.2. Il 1° marzo 2021 (doc. 27)
l'assicurato ha sottoposto alla Cassa dei quesiti in merito alla decisione e in
particolare ha fatto presente al punto 3 che: "Per quanto concerne la
casa in __________, nella tabella di calcolo PC inserite sia il valore di
rinuncia di CHF 56'756.00 e che la quota della sostanza dei miei figli __________
e __________ di CHF 47'207.00. In questo modo però, tale sostanza viene
computata 2 volte, sia come rinuncia che come sostanza in possesso dei miei
figli che fanno parte della tabella PC. Chiedo cortesemente di voler
riverificare tale importo.".
In risposta a questa richiesta, l'8 marzo 2021 (doc. 29), la Cassa
ha precisato che "Esattamente la sostanza viene computata due volte in
quanto lei ha rinunciato alla sua abitazione secondaria e l'ha donata senza
contropartita, pertanto il valore di tale sostanza viene computato quale
rinuncia. Di conseguenza il bene è stato poi donato ai suoi figli che anche
loro fanno parte del suo calcolo di PC per cui a ogni figlio viene esposto il
suo 1/3 di possesso del bene." e gli ha trasmesso tutte le tabelle di
calcolo conseguenti all'autodenuncia. La decisione è cresciuta in giudicato.
1.3. Con scritto dell'8 ottobre 2024
(doc. 30) l'amministrazione ha preso posizione su una lettera 1° ottobre 2024
dell'avv. RA 1 (non consegnata agli atti) ed ha comunicato al patrocinatore
dell’assicurato che: "la proprietà fondiaria esposta nel calcolo di
prestazione complementare valido dal 1. marzo 2021 è relativa alla proprietà
fondiaria che i figli degli assicurati, __________ e __________, possiedono in __________
nella misura di 1/3 ciascuno".
1.4. Il 17 ottobre 2024 (doc. 31) il
patrocinatore ha contestato che nel calcolo PC, a suo tempo allestito, fosse computato
sia il valore della sostanza a cui RI 1 aveva rinunciato, sia il valore della
donazione ricevuta dai figli che fanno parte del nucleo di riferimento per il
calcolo. Considerando il calcolo riferito al 1° marzo 2021, in cui oltre
all'importo di CHF 56'753 relativo alla sua rinuncia di sostanza, la Cassa ha
computato, due volte, l'importo di CHF 23'604 quale quota parte del valore
della donazione effettuata a favore di ciascun figlio, il patrocinatore
dell’assicurato ha ritenuto che il medesimo immobile sia stato conteggiato,
erroneamente, due volte. Secondo l'assicurato, la motivazione addotta dalla
Cassa l'8 marzo 2021 sarebbe stata non solo errata, ma anche arbitraria, non
potendo l’amministrazione computare sia la rinuncia della sostanza sia il bene
immobile riconosciuto ai figli. Per tale ragione l’assicurato ritiene che, nel
calcolo del diritto alle PC dal 1° marzo 2021, così come per i periodi
precedenti oggetto della decisione del 24 febbraio 2021 e per quelli successivi
a questa decisione, debba essere eliminato l'importo di CHF 47'208 relativo al
valore della donazione ritenuta per i figli.
Stante, dunque, un chiaro e manifesto errore commesso dalla Cassa,
con effetti rilevanti per l’assicurato, errore che deve essere sanato,
l'assicurato ha chiesto alla Cassa di riesaminare la decisione 24 febbraio
2021, di ricalcolare le prestazioni complementari e di rimborsargli gli importi
della restituzione delle PC e ciò in applicazione dell’art. 53 cpv. 2 LPGA.
1.5. Con scritto riferito alla “Richiesta
di informazioni” del 17 ottobre 2024, in data 28 ottobre 2024 (doc. A1)
l’amministrazione ha esposto i precetti del diritto applicabile in materia di rinuncia
alla sostanza (art. 11a LPC, art. 17b e art. 17e OPC-AVS/AI), rilevando che
all'assicurato è stata computata la sostanza cui ha rinunciato come se la
rinuncia non fosse mai avvenuta. La Cassa ha poi ricordato che, in virtù
dell'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente, perciò ha conteggiato ai figli __________
e __________ al valore venale la sostanza da loro posseduta e non utilizzata
quale abitazione. Ritenendo corretto il suo operato, la Cassa ha comunicato al
richiedente la non entrata in materia di fronte alla richiesta di
riconsiderazione "… secondo l'art. 53 cpv. 2 della Legge federale sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in quanto la
decisione emessa in data 24 febbraio 2021 non è ritenuta manifestamente errata".
1.6. Con ricorso del 27 novembre 2024
(doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di ammettere
il riesame della situazione e quindi che sia ricalcolato il suo diritto alle
prestazioni complementari successivo alla notifica dell'esistenza dell'immobile
in __________ e che dai fogli di calcolo siano defalcati i redditi e la
sostanza relativi alla parte del valore dell'immobile donato ai figli che sono
considerati nel nucleo familiare. Il ricorrente ha perciò postulato che i
versamenti che egli ha già effettuato a titolo di restituzione gli siano
restituiti, siccome derivano da un errato calcolo effettuato dalla Cassa. Più
specificatamente il ricorrente evidenzia come:
" La
decisione avversata non reca i mezzi di ricorso contro la medesima. Questa in
realtà neppure figura essere denominata decisione, nondimeno conferma che
l’Ufficio delle prestazioni complementari non intende entrare nel merito della
domanda di riesame presentata il 17.10.2024 dal richiedente, ritenendo che i
motivi della medesima non configurino un errore, rispettivamente un errore
sufficientemente grave, per giustificarla.
Ciò in realtà non è, come vedremo di seguito, l’errore commesso
dall’amministrazione è perlomeno evidente e le conseguenze del medesimo sono
molto importanti, in special modo per una persona nella situazione
dell’indigenza sostanziale nella quale si trova il ricorrente.
… i presupposti per dar seguito ad un gravame avverso un’istanza
per un rimedio straordinario di diritto è senz’altro data secondo la
giurisprudenza del TF che ha sancito che si tratta di un diritto soggettivo del
ricorrente ottenere il ripristino di una situazione manifestamente erronea.
Pertanto il presente ricorso è ammissibile ed è tempestivo …
… si richiede che il presente gravame, comunque esauriente, possa
essere completato in quanto la stesura del medesimo ha dovuto essere fatta in
condizioni del tutto precarie a motivo dell’assenza fisica dallo studio del
legale del patrocinatore, per il che il presente viene sottoscritto per ordine
esplicito del medesimo previa dettatura. (…)” (doc. I)
Il gravame si spende poi, come
indicato, per dimostrare la correttezza, nel merito, della propria tesi, ossia
un doppio computo della sostanza nel calcolo delle PC del ricorrente. Nelle
proprie conclusioni l’assicurato chiede l’ammissione del riesame nel senso del
computo corretto della sostanza e la restituzione al signor RI 1 degli importi
restituiti all’amministrazione in seguito all’esecuzione della decisione di cui
è chiesto il riesame.
1.7. Nella propria risposta 8 gennaio
2025 (doc. III) la Cassa ha chiesto al TCA di respingere il ricorso non
ritenendo adempiuti i presupposti per una riconsiderazione giusta l'art. 53
cpv. 2 LPGA, giacché la decisione del 24 febbraio 2021 non presentava alcuna
irregolarità manifesta e di conseguenza non v'era un'importante rettifica da
riconoscere. L'amministrazione ha ricordato i fatti che hanno portato
all'emanazione della decisione di restituzione del 24 febbraio 2021
(l'autodenuncia fiscale dell'immobile in __________ di cui l'assicurato è stato
proprietario dal 2000 fino alla donazione ai tre figli il 3 gennaio 2018),
cresciuta incontestata in giudicato, e le norme alla base del computo, al
valore venale, della sostanza immobiliare a cui si è rinunciato e che non serve
da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo (art. 11 cpv.
1 lett. g LPC, art. 17a cpv. 4 e 5 OPC-AVS/AI, art. 7 cpv. 1 lett. a
OPC-AVS/AI). Considerato che la donazione è avvenuta nel 2018, e che a quel
momento il valore venale peritale era di CHF 76'752,90, deducendo poi l'ammortamento
di CHF 20'000, al 1° gennaio 2021 la sostanza alienata ammontava dunque a CHF
56'752,90. A ciò è stata aggiunta sia la sostanza che non è utilizzata quale
abitazione dai figli __________ e __________ che sono compresi nel calcolo
delle PC, per un importo di CHF 23'603,65 per ciascuno, sia il relativo valore locativo
di CHF 1'375,86 per ogni figlio.
1.8. Il 23 gennaio 2025 (doc. V) il
ricorrente ha osservato che la Cassa ha riconosciuto di essere incorsa in
errore computando due volte il valore dello stesso bene immobile, ma che non
l'ha ritenuto tale da motivare il riesame giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA e quindi
non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione, impedendogli così
di adire l'autorità giudiziaria. Essa avrebbe statuito in ordine alla
ricevibilità del ricorso, motivandola però con argomentazioni di merito del
riesame, perciò è come se si fosse pronunciata sulla domanda di riesame,
rendendo quindi il ricorso ricevibile. Nel merito, l'insorgente ha contestato
che sia stata sommata la ripresa del valore della sostanza donata al valore
della sostanza pervenuta ai figli con la donazione e che tale modo errato di
procedere non debba essere oggetto di riesame. Infatti, la Cassa ha computato
due volte il medesimo valore di sostanza, raddoppiando quindi gli importi in
deduzione al fabbisogno, agendo però così contra legem. A suo dire, la
Cassa ha applicato erroneamente l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC conteggiando la
sostanza non solo a titolo di rinuncia dell'assicurato, ma anche quale sostanza
dei figli facenti parte dello stesso nucleo familiare.
Inoltre, le conseguenze di questo errore sono importanti, vista la
restituzione richiesta di oltre CHF 35'000 e la riduzione del diritto alle
prestazioni complementari. Sono perciò dati entrambi i presupposti per
procedere con una riconsiderazione della decisione di restituzione del 24
febbraio 2021. Dal canto suo, il 3 febbraio 2025 (doc. VII), la Cassa ha
rilevato che nel 2012 il ricorrente ha omesso di dichiarare l'immobile in __________.
considerato in diritto
2.1. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
Giusta l'art. 53 cpv. 2 LPGA, l'assicuratore può invece tornare
sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che le stesse erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
Sia la revisione procedurale, sia la riconsiderazione, ai sensi
dell'art. 53 LPGA, presuppongono che una decisione o una decisione su
opposizione sia formalmente passata in giudicato (STF 8C_252/2022 dell'11
gennaio 2023, consid. 3.2).
2.2. La
riconsiderazione, nel caso in cui una decisione formale o resa su opposizione sia
senza dubbio errata e la correzione rivesta un'importanza rilevante a norma dell'art.
53 cpv. 2 LPGA, non è ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo
giudiziale nel merito (STF 9F_14/2023 del 31 ottobre 2023, consid. 5; (cfr. STF
8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012;
STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01 del 28 novembre 2003; STFA C 81/03
del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466,
consid. 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40,
pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag.
309 consid. 2a e riferimenti)).
La
giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata né
dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr.
STF 9C_680/2023 del 1° maggio 2024, consid. 4.3; STF I 61/04 del 20 settembre
2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007).
Inoltre va evidenziato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04
del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata
entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante
opposizione, rispettivamente reclamo (STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024,
consid. 5 e 6.1, pubblicata in SVR 2024 AHV nr. 27).
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso.
Pertanto, il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione
non può fare l'oggetto di un controllo giudiziale (STF 9C_229/2024 del 27
giugno 2024, consid 5 e 6.1, pubblicata in SVR 2024 AHV nr. 27; STF 9C_680/2023
del 1° maggio 2024, consid. 4.3; STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF
9C_517/2011 del 12 settembre 2011; si vedano anche le sentenze 9C_188/2012 del
28 marzo 2012; 8C_691/2014 del 16 ottobre 2015, consid. 4 e 8C_210/2017 del 22
agosto 2017, consid. 8.2).
Se l'amministrazione entra nel merito della domanda,
e la respinge, oggetto della procedura di ricorso è la questione di sapere se a
giusta ragione l'amministrazione ha respinto la richiesta (Diana Oswald in Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a
edizione, 2024, a cura di Ueli Kieser,
Matthias Kradolfer e Miriam Lendfers [di seguito: SK ATSG
2024], n. 76 ad art. 53, pag. 1049; SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06).
È quindi la differenza tra l'entrata in materia e la
non entrata in materia della domanda di riconsiderazione che determina la facoltà
dell'assicurato di impugnare o meno la decisione. Mentre la semplice presa in
conto (registrazione negli atti) della richiesta inoltrata da un assicurato non
significa ancora un'entrata in materia della richiesta, diversa è la questione
quando l'amministrazione esegue un esame sostanziale delle condizioni di
riconsiderazione della decisione (SK ATSG 2024
- Diana Oswald Art. 53 n.79). Più specificatamente la dottrina appena
citata rammenta come:
" Tritt demgegenüber der Versicherungsträger auf ein entsprechendes
Begehren ein, lehnt er hingegen in der Folge die Wiedererwägung ab (was in eine
Verfügung zu fassen ist), wird in einem gegen die Verfügung bzw. den
Einspracheentscheid gerichteten Beschwerdeverfahren lediglich überprüft, ob die
Voraussetzungen für eine Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 119 V 475 E.
1b/cc; 146 V 364 E. 5.1; teilweise kritische Auseinandersetzung mit der
Rechtsprechung bei Rumo-Jungo, 288
f.; *Kieser, Verwaltungsverfahren,
N 629 f.; Offenlassen einer Korrektur der Rechtsprechung in SVR 1997 EL Nr.
36). Thema eines solchen Beschwerdeverfahrens bildet also einzig die Frage, ob
der Versicherungsträger zu Recht die ursprüngliche Verfügung (nicht) als
zweifellos unrichtig und/oder deren Korrektur als von erheblicher Bedeutung
qualifiziert hat (vgl. SVR 2008 IV Nr. 54, I 896/06 vom 19. März 2007, mit
Hinweis auf BGE 119 V 475).”
Diana Oswald (op. cit., no. 80) ne
deduce che:
" Damit kommt der Abgrenzung des Eintretens auf ein Wiedererwägungsgesuch
vom Tatbestand des Nichteintretens zentrale Bedeutung zu. Während das blosse
Entgegennehmen und Akturieren des Wiedererwägungsgesuchs noch kein Eintreten
auf das Gesuch bedeuten kann, verhält es sich anders, wenn der
Versicherungsträger mit der materiellen Prüfung der
Wiedererwägungsvoraussetzungen einsetzt (vgl. für ein anschauliches Beispiel
BGE 119 V 475 E. 1b).”
Se, quindi,
l’amministrazione interessata entra nel merito dell’esame delle condizioni
dell’art. 53 cpv. 2 LPGA allora la decisione sarà impugnabile mediante
opposizione e la successiva decisione su opposizione impugnabile al Tribunale
cantonale delle assicurazioni al fine di verificare se le condizioni della
riconsiderazione siano date o meno. Su questi aspetti, per completezza, occorre
nuovamente riportare, per esteso, quanto la dottrina (con richiamo alla
giurisprudenza federale) ritiene:
" Soweit allerdings der Versicherungsträger auf ein Wiedererwägungs-begehren
nicht eingetreten ist (was aufgrund des ihm zustehenden Ermessens zulässig
ist), wird durch die bisherige Rechtsprechung eine Anfechtung ausgeschlossen
(vgl. BGE 119 V 475 E. Ib/cc; 146 V 364 E. 5.1). Diese Rechtsprechung ist auch
im Anwendungsbereich von Art. 53 Abs. 2ATSG bestätigt worden, wobei offengelassen
wurde, ob der Versicherungsträger bezüglich des Nichteintretens eine förmliche
Verfügung zu erlassen hat oder nicht (vgl. BGE 133 V 50 E. 4.1). Es ist - beim
Fehlen eines Anspruchs auf das Eintreten – anzunehmen, dass der Entscheid, auf
ein Wiederwägungsbegehren nicht einzutreten, formlos erfolgen kann; trotz der
Formlosigkeit wird damit grundsätzlich ein Anfechtungsobjekt geschaffen. Auf
ein hiergegen erhobenes Rechtsmittel wird folglich regelmässig zwar einzutreten
sein, es wird aber abzuweisen sein, da nur unter extrem restriktiven
Bedingungen ein Anspruch auf Wiedererwägung bestünde.”
Similmente si
esprime Margit Moser-Szeless (in
Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, a cura
di Anne-Sylvie Dupont e Margit Moser-Szeless, Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2018 ad art. 53 n. 90:
" La faculté de l’assureur social de reconsidérer ou non sa décision a
pour corollaire qu’il n’existe pas de droit à la reconsidération que l’assuré
pourrait faire valoir en justice. Si l’administration rend une décision de
non-entrée en matière sur une demande de reconsidération présentée par la
personne assurée, voire ne rend pas de décision, aucune voie de droit n’est
ouverte et le refus d’entrer en matière ne peut pas faire l’objet d’un contrôle
en justice. Le tribunal qui serait saisi d’un recours contre une décision
portant sur un refus de l’assureur social d’entrer en matière sur une demande
de reconsidération doit le déclarer irrecevable. Une telle manière de procéder
a été jugée compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant
une autorité judiciaire (au sens des art. 29a et 30 Cst., ainsi que de l’art.6
§1 CEDH), les personnes concernées ayant eu la possibilité d’attaquer la
décision initiale de l’assureur social devant le tribunal cantonal des
assurances compétent.”
Questa
dottrina illustra di seguito i casi di figura che si possono presentare in
queste situazioni:
" Lorsque l’assureur social entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les
conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle
décision, deux cas de figure se présentent:
si l’assureur social considère qu’il n’y a pas
lieu à reconsidération et rend une décision (matérielle) de refus, cette
décision est susceptible d’être attaquée en justice (cas échéant, après
opposition et décision sur opposition). Dans la procédure de recours
subséquente, le contrôle juridictionnel se limite cependant au point de savoir
si les conditions d’une reconsidération sont réunies. Lorsque le juge considère
que tel est le cas, il doit renvoyer la cause à l’assureur social pour que ce
dernier revienne sur sa décision sous l’angle de la reconsidération et se
prononce sur le droit aux prestations de la personne assurée ; le juge
n’est pas habilité à rendre lui-même une décision par laquelle il reconsidérerait
la décision administrative. Il n’a pas le pouvoir non plus de prescrire à
l’administration les modalités de la reconsidération et ne peut pas étendre le
réexamen à un objet différent de celui pris en considération par l’assureur
social.
si l’assureur social considère que les conditions
de la reconsidération sont données et rend dès lors une décision qui s’écarte
de son prononcé initial, cette nouvelle décision est soumise aux voies de droit
ordinaire et le juge peut, sur recours, la contrôler de manière étendue.”
La
giurisprudenza ricorda pure che, quando l’amministrazione entra in materia su
una domanda di riconsiderazione ed esamina se le condizioni richieste dalla
norma sono adempiute, prima di decidere nel merito con un nuovo provvedimento
di rifiuto della prestazione chiesta, la decisione sulla riconsiderazione è
impugnabile in giustizia (decisione TAF 26 settembre 2023 C-5168/2021, che ha
trovato conferma nella STF 9C_680/2023 del 1 maggio 2023, DTF 133 V 50 consid. 4.1
p. 52, 119 V 475 consid. 1b/cc, 117 V 8 consid. 2a; STF 8C_866/2009 del 27 aprile
2010 consid. 2.2; 9C_447/2007 del 10 luglio 2008 consid., 9C_901/2007 dell’8 ottobre
2008 consid. 3, non pubblicato in DTF 134 V 401).
L’assicuratore sociale rifiuta di
riconsiderare una sua decisione od una sua decisione su opposizione, quando si
limita, mediante un esame sommario della richiesta, a ripetere, nel suo
provvedimento di non entrata in materia, i motivi che erano stati determinanti
per la decisione iniziale ed a spiegare le ragioni per cui non sia possibile
entrare in materia sulla domanda (STF 9C_680/2023 del 1° maggio 2024, consid.
4.3; STF 9C_229/2024 del 27 giugno 2024, consid 5 e 6.1, pubblicata in SVR 2024
AHV nr. 27; DTF 117 V 8 consid. 2b/aa p. 14; STF 8C_609/2010 del 22 marzo 2011
consid. 2.1; Margit Moser-Szeless,
op. cit., art. 53 n. 91 e la citata STAF 26 settembre 2023 C-5168/2021). Nel
giudizio pubblicato in DTF 117 V 8 consid. 2b/aa, l’Alta Corte così si è
espressa:
" b) Zunächst fragt sich, ob die Ausgleichskasse mit ihrer Verfügung
vom 3. April 1989 Eintreten auf das Wiedererwägungsgesuch abgelehnt oder ob sie
dieses materiell geprüft und abgewiesen hat.
aa) Die Vorinstanz
führt in diesem Zusammenhang unter Berufung auf LGVE 1983 II Nr. 1 aus, es ergäben
sich dann keine Probleme, wenn aus dem Verfügungsdispositiv klar hervorgehe,
"ob die Behörde eine Wiedererwägung vorgenommen oder diese
verweigert" habe. Dies lasse sich in der Praxis indessen nicht immer
eindeutig sagen, weil die Verwaltung oftmals ihre materiellrechtliche
Auffassung ein weiteres Mal darlege und im Übrigen an der ursprünglichen
Verfügung festhalte. In diesem Falle müsse durch Auslegung ermittelt werden, ob
die Verwaltung "eine Wiedererwägung verweigert, d.h. dem Sinne nach darauf
nicht eingetreten ist, oder ob sie diese durchgeführt und gleichzeitig einen
neuen, mit der ursprünglichen Verfügung übereinstimmenden Sachentscheid gefällt
hat". Nach der Rechtsprechung liege ein neuer Sachentscheid vor, wenn die
Verwaltung auf das Wiedererwägungsgesuch eintrete und sich mit den im früheren
Entscheid beurteilten Fragen nochmals auseinandersetze. Zu diesen Überlegungen
ist folgendes zu erwägen. Wie die Vorinstanz sinngemäss ausführt, sind drei
Fälle auseinanderzuhalten, nämlich:
a. ob die Verwaltung
auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eintritt, b. ob sie die
Wiedererwägungsvoraussetzungen zwar prüft, diese aber verneint und das
Wiedererwägungsgesuch mit einem erneut ablehnenden Sachentscheid beantwortet
oder c. ob sie die Wiedererwägungsvoraussetzungen prüft und bejaht sowie einen
neuen, von der ursprünglichen Verfügung abweichenden Sachentscheid trifft.
Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass sich im Falle c keine
Abgrenzungsprobleme stellen. In den beiden anderen Fällen kann jedoch auch ein
an sich klares Verfügungsdispositiv nicht ausschlaggebend, sondern höchstens
ein Indiz dafür sein, in welchem Sinne die Verwaltung ein Wiedererwägungsgesuch
behandelt hat. Wiewohl das Eidg. Versicherungsgericht verschiedentlich auf das
auf Nichteintreten erkennende Verfügungsdispositiv abgestellt hat (vgl. ZAK
1989 S. 159 Erw. 4b, 1985 S. 232 und 329), ist es in andern Fällen trotz
dispositivmässigen Nichteintretens näher der Frage nachgegangen, wie die
Begründung der neuen Verfügung zu verstehen ist (in ZAK 1983 S. 453 nicht
veröffentlichte Erw. 2b des Urteils Schulheim L. vom 16. Juni 1983; ferner
unveröffentlichtes Urteil H. vom 6. Juni 1988). In beiden Urteilen hat das
Gericht festgehalten, dass keine materielle Neubeurteilung im Sinne von Fall b
vorliegt, wenn die Verwaltung bloss die für die seinerzeitige Verfügung
ausschlaggebend gewesenen Gründe wiederholt und unter Hinweis darauf darlegt,
weshalb auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten werden könne. Mit
andern Worten führt auch eine summarische Prüfung nicht ohne weiteres dazu,
eine Gesuchserledigung im Sinne von Fall b anzunehmen (vgl. in diesem
Zusammenhang Rz. 3017 des Kreisschreibens des BSV über die Rechtspflege, gültig
ab 1. Juli 1988). Es ist hier sodann daran zu erinnern, dass sich eine
vergleichbare Abgrenzungsfrage auch im Rahmen von Art. 87 IVV stellt.
Diesbezüglich hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil I. vom 18. Oktober
1983 erkannt, dass selbst dann ein erneut ablehnender Sachentscheid (Fall b)
vorliegen kann, wenn die Verwaltung das Revisionsgesuch formell durch
Nichteintreten erledigt hat ( BGE
109 V 263 Erw.
2a).”
Come ritiene
il TF l’espressione di un dispositivo chiaro, in sé, non costituisce che un
indizio di un rifiuto di esame nel merito della domanda di riconsiderazione,
occorre comunque un’interpretazione del provvedimento emesso: se
l’amministrazione “… se borne à procéder à un examen sommaire de la requête
et répète les motifs invoqués dans la décision initiale” (STF 8C_866/2009
consid. 2.2.) rispettivamente accorda: “un entretien à un
administré qui conteste le bien-fondé d'une décision entrée en force le
concernant, n'équivaut pas ipso iure à entrer en matière sur la demande de
reconsidération qu'il a introduite (arrêt non publié E. du 12 février 1998, I 190/97)” in questo senso STF K 172/04 del 13 marzo 2006. L’amministrazione
che, pur rifiutando di entrare nel merito della richiesta di riconsiderazione,
svolge degli accertamenti (come nella DTF 109 V 263 c. 2a) e riesamina il
diritto ad una rendita (idem), contrariamente alla sua conclusione, decide in
merito al sussistere o meno dei presupposti della riconsiderazione.
Anche in una sentenza del 20
novembre 2002 (STF U 139/02 consid. 3.1.) l’allora Tribunale federale delle
Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato come non sussista
rivalutazione materiale se l'amministrazione si limiti a ripetere le ragioni
che sono state determinanti per la decisione precedente e a spiegare perché la
richiesta di riesame non può essere accolta.
2.3. Oltre
a quanto esposto sin qui occorre evidenziare cosa sia un errore manifesto in
cui l’amministrazione sia incorsa e che costituisce la prima delle due
condizioni poste dall’art. 53 cpv. 2 LPGA. La nozione è definita in maniera
restrittiva da parte della giurisprudenza siccome l’art. 53 cpv. 2 LPGA non
deve diventare lo strumento che permetta di cortocircuitare le vie ordinarie di
diritto rispettivamente che in questo modo si autorizzi “sans autres
limitations un nouvel examen (plus approfondi) des conditions à la base des
prestations de longue durée” (Margit
Moser-Szeless, op. cit. ad art. 53 n. 71). Come evoca
la giurisprudenza (DTF 140 V 77, c. 3.1; DTF 138 V 324, c. 3.3.), per
riprendere nuovamente le parole dell’autrice citata “L’exigence du caractère
manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le
droit à la prestation d’assurance sociale a été admis en application des
fausses bases légales ou que les normes déterminantes n’ont pas été appliquées
ou l’ont été de manière incorrecte”. Per valutare l’esistenza di un
errore di apprezzamento del diritto occorre fondarsi sulla situazione esistente
al momento in cui fu resa la decisione, eventuali cambiamenti di giurisprudenza
successivi non conducono alla riconsiderazione della decisione (DTF 141 V 585,
consid. 5.4). Tra gli esempi di errore ammesso dalla giurisprudenza vi è il
calcolo di una rendita AVS senza considerare periodi di contribuzione
all’estero conformemente ai principi di totalizzazione e integrazione previsti
dalla convenzione bilaterale di sicurezza sociale (SVR 1996 AHV n . 90 277).
La condizione per il sussistere di un errore manifesto è pure realizzata,
secondo la giurisprudenza, quando una decisione sia resa sulla scorta di una
situazione di fatto non stabilita in maniera completa in base al principio
inquisitorio (STF, 3. 11. 2015, 9C_633/2015, consid. 3.2; STF,
20. 10. 2015, 9C_317/2015, consid. 3). La dottrina Margit Moser-Szeless, (op. cit. ad art.
53 n. 76 e 77) ci rammenta quindi come:
" En particulier, lorsque l’octroi de la prestation dépend de
conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation,
comme c’est le cas, par exemple, pour le droit à une rente de
l’assurance-invalidité, une inexactitude manifeste ne saurait être admise
lorsque l’appréciation des différentes étapes pour établir les conditions du
droit à la prestation (évaluation de l’incapacité de travail et de
l’invalidité, appréciation des preuves, appréciation des questions relatives à
l’exigibilité) apparaît admissible, compte tenu de la situation de fait et de
droit telle qu’elle se présentait au moment de la décision entrée en force.
L’irrégularité de la décision est alors manifeste lorsqu’il n’existe aucun
doute raisonnable sur le fait que la décision était erronée, la seule
conclusion possible étant que tel est le cas ; s’il subsiste des doutes
raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, l’exigence de
l’erreur manifeste n’est pas réalisée.”
Ed ancora:
" En d’autres termes, pour pouvoir qualifier une décision de
manifestement erronée, il ne suffit pas que l’assureur social, en réexaminant
l’un ou l’autre aspect du droit à la prestation d’assurance, procède simplement
à une appréciation différente de celle qui avait été effectuée à l’époque et
qui était, en soi, soutenable. Il faut, bien plus, que la reconnaissance du droit
à la prestation se révèle manifestement erronée également dans son résultat.
Ainsi, pour qu’une décision de rente de l’assurance-invalidité puisse être
reconsidérée en raison d’une évaluation incorrecte de l’invalidité, il doit
être établi, au regard de la situation juridique et de fait prévalant à
l’époque, qu’une évaluation correcte de l’invalidité en relation avec le droit
à la prestation aurait conduit à un autre résultat.”
Come
indicato nell’esposizione che precede l’errore manifesto deve accompagnarsi con
la “notevole importanza” che presenta la rettifica della decisione
erronea. La condizione legale non è stata concretizzata dalla giurisprudenza
federale per la quale non è possibile fissare un limite quantitativo oltre il
quale l’importanza sia notevole. Per Moser-Szeless
(op. cit. ad art. 53 n.83):
" Selon la jurisprudence, la valeur de la prestation d’assurance
sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure où l’intérêt de
l’administration à l’application correcte des normes juridiques est, en règle
générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations allouées à
tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le laps de temps
qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort, qui est
déterminant.”
La determinazione della notevole
importanza dipenderà allora dell’unicità, o della periodicità, della
prestazione e dall’ambito in cui essa avviene. Per quanto attiene alle PC la
condizione è stata sostanzialmente quantificata all’art. 25 cpv 1 lett. d OPC
AVS-AI per cui “quando, durante un controllo periodico, viene constatato un
cambiamento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e
della sostanza; se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l’anno, si può
rinunciare all’adattamento”. Altrimenti detto è importante ogni importo
superiore ai CHF 120.
2.4. In concreto, la Cassa di
compensazione ha concluso lo scritto del 28 ottobre 2024 intitolato "Richiesta
informazioni 17 ottobre 2024", affermando che "Per le
motivazioni indicate in precedenza, il nostro Servizio non entra nel merito di
una riconsiderazione secondo l'art. 53 cpv. 2 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) in quanto la decisione
emessa in data 24 febbraio 2021 non è ritenuta manifestamente errata".
Alla base del suo provvedimento l’amministrazione si esprime nei seguenti
termini:
"
… Secondo l’articolo 11a cpv. 2 della Legge federale sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(in seguito: LPC), la sostanza a cui si è rinunciato senza esserne
giuridicamente tenuti e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata è
computata come reddito, come se la rinuncia non fosse mai avvenuta, in aggiunta
secondo l’art. 17b dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (in seguito,
OPC-AVS/AI) che recita “Vi è rinuncia alla sostanza se una persona:
a) Aliena
parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione
equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o
b) Nel
periodo da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite
consentito dall’articolo 11a capoverso 3 LPC.”
Infine l’art. 17e OPC-AVS/AI sancisce il computo della sostanza
cui si è rinunciato e indica che:
“ 1Per
il calcolo delle prestazioni complementari, l’importo computabile della
sostanza cui si è rinunciato secondo l’articolo 11a capoversi 2 e 3 LPC è
ridotto annualmente di 10 000 franchi.
2L’importo della
sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1°
gennaio dell’anno che segue la rinuncia e in seguito ridotto ogni anno.
3Per il calcolo della
prestazione complementare annua è determinante l’importo ridotto della sostanza
al 1° gennaio dell’anno per cui è assegnata la prestazione.”
Ne consegue che, a seguito di quanto esposto sopra, al signor RI 1
venga giustamente computata la sostanza a cui ha rinunciato come se la rinuncia
non fosse ma avvenuta.” (doc. A1)
In seguito l’amministrazione
evidenzia gli aspetti del diritto riferiti alla sostanza pervenuta ai figli del
ricorrente, __________ e __________, rilevando come:
" … secondo
l’art. 17a cpv. 4 indica che “La sostanza immobiliare che non serve di
abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve
essere computata al valore corrente” in aggiunta come indicato dalle
Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC) e segnatamene
la marginale 3445.03 “Gli immobili e i beni che non servono da abitazione nè
alla persona beneficiaria di PC né a un’altra persona inclusa nel calcolo delle
PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di mercato)”.
Perciò ai figli __________ e __________ è computata la sostanza da
loro posseduta e non utilizzata quale abitazione al suo valore venale.
Stante quanto indicato ed entrando nel merito del Suo scritto, la
Cassa ritiene la correttezza del suo operato e del computo della sostanza nel
calcolo di PC del signor RI 1.” (doc. A1)
2.5. In concreto l'amministrazione non è
entrata nel merito della domanda di riconsiderazione dell'assicurato ma, ha
esposto nuovamente le norme del diritto applicabile alla materia ribadendo le
conclusioni della decisione del 24 febbraio 2021. L’amministrazione ha
richiamato i principi del diritto che reggono, il tema giuridico del computo
della sostanza cui l’assicurato rinuncia e che regolano il tema della sostanza
ricevuta in donazione, concludendo, senza approfondire e riesaminare nel merito
Fatti
i fatti, il proprio provvedimento.
Il fatto di riportare le
motivazioni giuridiche a suo tempo addotte, non costituisce esame del merito
della domanda di riesame. In concreto, l’amministrazione ha proceduto unicamente
ad una riepilogazione normativa ed a riproporre le conclusioni in maniera
sommaria. L’esame delle argomentazioni presentate dall’istante è avvenuto in
maniera sommaria, e la Cassa altro non ha fatto altro che ribadire i motivi addotti
nella decisione iniziale, senza svolgere accertamenti, rispettivamente senza
procedere all’audizione dell’assicurato.
Limitarsi a richiamare le norme applicabili (ed applicate nella
decisione del 2021) concludendo semplicemente che, a seguito della loro
applicazione, è stata correttamente conteggiata la sostanza, da un lato al qui
ricorrente per la rinuncia operata e, dall’altro, ai i suoi figli, per avere
beneficiato della cessione, non è esame sufficiente per ritenere che
l’amministrazione sia entrata nel merito della domanda dell’assicurato.
Con la sua richiesta di riesame
l’assicurato ha chiesto di applicare le norme giuridiche in maniera diversa da
quanto fatto dalla Cassa: “Se ritenete la rinuncia al bene, non potete
conteggiare il bene riconosciuto ai figli e viceversa poiché nei fatti equivale
a considerare due volte lo stesso valore”. In sostanza l’assicurato ha
domandato alla Cassa di applicare diversamente il diritto rispetto a quanto
avvenuto nella decisione del 20021. La Cassa, come detto, si è limitata a
richiamare quel diritto ed a concludere come appena esposto.
La Cassa non ha svolto un esame di
merito delle condizioni della riconsiderazione, ciò che è pure confermato dalle
conclusioni cui perviene (la non entrata in materia di una riconsiderazione).
Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato irricevibile. Da un lato siccome
interposto contro una presa di posizione relativa ad una domanda di
riconsiderazione, e non invece contro una decisione resa su opposizione (art.
56 cpv. 1 LPGA), dall’altro siccome – come ampiamente esposto in precedenza, le
decisioni che non entrano nel merito di una domanda di riconsiderazione non
sono comunque soggette a controllo giudiziario.
2.6. In
via abbondanziere va comunque rilevato qui come, in base all'art. 11 cpv. 1
lett. g vLPC, erano computati, quale reddito, i proventi e i beni a cui
l'assicurato aveva rinunciato. Il nuovo art. 11a LPC disciplina la
rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1
lett. g LPC in essere fino al 31 dicembre 2020 e al capoverso 2 prevede che gli
altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente
diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto
una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia
non fosse avvenuta.
Indipendentemente dal diritto applicabile (la Cassa di
compensazione ha citato sia il vecchio sia il nuovo diritto), il ricorrente contesta
non il principio del computo della sostanza (che il ricorrente ha donato ai
suoi tre figli il 3 gennaio 2018), ma unicamente il conteggio di questa stessa
Considerandi
sostanza nei suoi redditi, una seconda volta, a titolo di sostanza che i figli
hanno ricevuto in donazione. Vedere conteggiato
due volte il medesimo bene immobile poteva in effetti apparire errato.
Tuttavia, vivendo a quel momento i figli nella
medesima economia domestica del ricorrente, la soluzione a cui è pervenuta
la Cassa di compensazione deve essere confermata.
È infatti corretto che l'immobile in __________ sia stato
considerato una prima volta nella sostanza dell'assicurato quale rinuncia (art.
11.
cpv. 1 lett. g vLPC o art. 11a cpv. 2 LPC) avendolo donato ai figli e una
seconda volta quale sostanza detenuta in proprietà da questi ultimi siccome
compresi nel suo calcolo PC.
L'art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI dispone infatti che la
prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per
figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione
per l'invalidità è calcolata globalmente, se i figli vivono con i genitori. Ciò significa che, poiché dal 2012 fino al 31
dicembre 2020 (docc. 4-7/8 e 9) la composizione dell'economia domestica del
ricorrente includeva, oltre alla moglie, anche i tre figli (doc. 6-4/11) i
quali avevano diritto a una rendita completiva per figli dell'assicurazione
invalidità derivante da quella del padre, conformemente all'art. 11 LPC i loro
redditi e la loro sostanza dovevano essere considerati nel calcolo globale
della famiglia.
Valutata dunque al valore venale, in
virtù dell'art. 17 cpv. 4 vOPC-AVS/AI rispettivamente dell'art. 17a cpv. 4
OPC-AVS/AI, la sostanza che essi hanno ricevuto in donazione dal padre, l'importo
stabilito dalla perizia estera deve essere computato fra i redditi della
famiglia secondo l'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC in connessione con il citato art.
7.
cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI.
Va infine rilevato che in entrambe le situazioni, applicando sia in
caso di rinuncia l'art. 17 cpv. 5 vOPC-AVS/AI (art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI) sia in
caso di abitazione che non serve a una persona compresa nel calcolo delle PC l'art.
17.
cpv. 4 vOPC-AVS/AI (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI), la sostanza da considerare
è al valore venale. La differenza fra queste due situazioni risiede nel fatto
che soltanto nell'ipotesi della rinuncia di sostanza il valore venale (accertato
da una perizia) beneficia di una riduzione di CHF 10'000 annui dovuta
all'ammortamento (art. 17a vOPC-AVS/AI e art. 17e OPC-AVS/AI), di cui la Cassa
ha tenuto conto nei suoi calcoli.
2.7
Da
quanto precede discende che la decisione di restituzione del 24 febbraio 2021 emessa
dalla Cassa cantonale di compensazione non era manifestamente errata nel
principio del computo dell’immobile come descritto. Di conseguenza, la
richiesta di riconsiderazione del ricorrente sarebbe stata comunque da
respingere se analizzata nel merito da parte dell’amministrazione.
2.8
La
procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis
LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti