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Decisione

33.2024.22

Domanda di condono respinta.Sebbene gli ass.abbiano segnalato correttamente alla Cassa la nuova pigione,questa ha erroneamente computato un altro importo e gli ass.non l'hanno avvisata dell'errore,facilmente riconoscibile.Anche l'errore dell'assenza della rendita estera era evidente.Negligenza grave

24 marzo 2025Italiano46 min

percepita dalla moglie, nonché il contratto di locazione per l'appartamento di __________

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2024.22

TB/IR

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 dicembre 2024 di

1. RI 1

2. RI

2

contro

la decisione su opposizione del 5 dicembre

2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1° ottobre 2018 (doc. 16) RI 1,

1949, è stato posto al beneficio di prestazioni complementari per sé e la

moglie. Il 21 settembre 2020 (doc. 31) l'Agenzia comunale di __________ ha

trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione il nuovo contratto di

locazione, valido dal 1° ottobre 2020, per un appartamento locato dai coniugi a

__________, con una pigione mensile di CHF 1'200 oltre a CHF 300 di spese

accessorie, pari a CHF 18'000 annui. Con decisione 4 novembre 2020 (doc. 40) la

Cassa ha adattato il diritto alle PC a contare dal 1° ottobre 2020 in

conseguenza della diversa spesa per la locazione. In luogo però di considerare

l’importo di locazione e spese l’amministrazione ha conteggiato una cifra

superiore, ossia CHF 18'720 annui.

1.2. Per procedere al riesame completo

delle PC spettanti ai signori RI 1, il 21 settembre 2022 (doc. 60), la Cassa

aveva chiesto all'assicurato di produrre il certificato della rendita

pensionistica estera per l'anno 2022 per sé e la moglie. L'indomani (doc. 61 e

A10) il signor RI 1 ha comunicato alla Cassa che, fino a quel momento, né lui

né la moglie ricevevano una pensione estera, precisando che alcuni mesi prima

quest'ultima aveva fatto richiesta della rendita per il periodo in cui ha

lavorato in Germania.

1.3. Il 1° ottobre 2023 (doc. 69) la

Cassa ha avviato la revisione periodica del diritto alle prestazioni

complementari e l'8 ottobre 2023 l'assicurato ha trasmesso all’amministrazione

Fatti

i giustificativi delle rendite AVS dei coniugi e della rendita tedesca

percepita dalla moglie, nonché il contratto di locazione per l'appartamento di __________

in essere dal 1° ottobre 2020.

1.4. Il 23 novembre 2023 (doc. 72 e A8)

l'amministrazione ha chiesto all'assicurato la documentazione "in

merito alla rendita estera Germania, eventualmente da inviare copia della

decisione" e il 29 novembre seguente (doc. 73) il signor RI 1 ha

trasmesso quanto richiesto, evidenziando di avere già spedito quanto domandato,

in precedenza.

1.5. Dopo avere computato la rendita

estera della moglie dal 1° ottobre 2022 e l'importo corretto della pigione (CHF

1'200 + CHF 300 di spese accessorie), con decisione del 3 settembre 2024 (doc.

80 e A7) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto all'assicurato di

restituire CHF 3'690 per le prestazioni complementari versategli in eccesso dal

1° gennaio 2021 al 30 settembre 2024.

1.6. Il 20 settembre 2024 (doc. 88 e A4)

gli assicurati hanno chiesto il condono dell'importo da restituire, rilevando

di avere sempre ottemperato ai loro obblighi di informazione notificando ogni

cambiamento. Il contratto di locazione di CHF 1'500 al mese è il medesimo dal

2020 ed era in possesso della Cassa; inoltre, essi hanno inviato subito la

conferma della rendita estera della moglie da ottobre 2022. Non essendo esperti

in materia essi indicano di non essere stati in grado di valutare se, nei fogli

di calcolo, vi fossero degli errori. Gli assicurati hanno poi invocato

l’assenza di mezzi per potere restituire quanto richiesto, ritenuto come il

conto in banca presenti sempre un saldo nullo e di non essere riusciti a

rimborsare il debito della carta di credito, perciò anche un rimborso rateale

li porterebbe al di sotto del minimo vitale.

1.7. Il 24 ottobre 2024 (doc. 90 e A3)

la Cassa ha respinto l'istanza di condono, rilevando di avere appreso solo dal

formulario di revisione periodica che la pigione realmente pagata era inferiore

a quella ritenuta per calcolare il diritto alle PC e che dal 1° ottobre 2022 la

moglie percepisce una rendita dalla Germania. L'amministrazione ha osservato

che, nonostante in diverse occasioni avesse notificato delle comunicazioni

relative al diritto alle prestazioni complementari, l'assicurato non l'ha

informata che l'importo della pigione era errato e che la rendita estera

percepita dalla moglie non era computata. La sua buona fede non poteva perciò

essere riconosciuta. Inoltre la Cassa non sarebbe stata tempestivamente

avvisata che la signora RI 2 percepiva una rendita estera.

1.8. Nell'opposizione dell'11 novembre

2024 (doc. 91 e A2) gli assicurati hanno contestato di essere stati negligenti

avendo sempre inviato per tempo tutte le informazioni. Non sarebbe quindi

corretto ritenerli responsabili per errori non commessi da loro personalmente e

penalizzarli. La loro buona fede deve dunque essere salvaguardata, e la grave

difficoltà riconosciuta, perché anche la possibilità offerta di pagare

ratealmente comporterebbe un peggioramento delle loro condizioni di vita.

1.9. Con decisione su opposizione del 5

dicembre 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione, siccome l'opponente non le ha tempestivamente comunicato i vari

cambiamenti della propria situazione economica, tra cui la nascita, dal 1°

ottobre 2022, del diritto a una rendita estera per la moglie e che la pigione

dovuta era inferiore rispetto all'importo ritenuto per determinare il suo

diritto alle PC. La Cassa ha poi osservato che il 18 dicembre 2020 e il 3

gennaio 2022 ha comunicato all'opponente il suo diritto alle PC, ma che nei

relativi calcoli non era computata la rendita estera, mentre l'importo della

pigione era diverso da quello effettivamente pagato dall'assicurato. Queste

circostanze avrebbero dovuto far sorgere un dubbio all'assicurato ed egli

avrebbe quindi potuto e dovuto interpellare la Cassa per comunicarle le

differenze di calcolo. L’amministrazione rileva come sia gravemente negligente

colui che non comunica una variazione del canone d'affitto o un cambiamento

della rendita o non segnala alla Cassa un errore (N. 4652.03 DPC). La

violazione commessa configura una negligenza grave, perciò la buona fede non

può essere ammessa e il condono va negato.

1.10. Con ricorso 21 dicembre 2024 (doc.

I) RI 1 e RI 2 chiedono al Tribunale di concedere loro il condono dell'importo

di CHF 3'690 preteso in restituzione dalla Cassa, essendo adempiute le

condizioni della buona fede e della grave difficoltà. Per quanto concerne la

buona fede, i ricorrenti sostengono di avere sempre inviato tempestivamente

tutte le informazioni all’amministrazione. Quando hanno traslocato il 1°

ottobre 2020, hanno spedito il nuovo contratto di locazione alla Cassa in cui

era chiaramente indicato che il canone di locazione era di CHF 1'200 più CHF

300 di spese accessorie. Erroneamente la Cassa stessa ha aggiunto CHF 60 al

mese e, trattandosi di un importo modesto (pari a CHF 720 annui), essi non si

sarebbero accorti dello sbaglio.

Anche quando la signora RI 2 ha

ottenuto la rendita estera (01.10.2022) gli assicurati hanno subito trasmesso

all’amministrazione copia della decisione, l’invio è però avvenuto nelle mani

del Servizio rendite e non del Servizio PC (doc. X e allegati). L’errore nel

recapito è verosimilmente da ricondurre all’assenza di specifiche nella lettera

d’accompagnamento della comunicazione della cassa pensione tedesca da parte

della ricorrente. La Cassa non ha quindi computato quella rendita

pensionistica, provvedendo solo successivamente al momento della revisione

avviata nell’ottobre 2023. L’amministrazione è così nuovamente incorsa in un

errore non avendo inserito l’importo nel foglio di calcolo. Siccome, d’avviso

dei ricorrenti, la rendita era riferita ad un importo esiguo (480 euro annui)

essi non si sarebbero accorti dello sbaglio dell’amministrazione.

I ricorrenti rilevano di non

avere le competenze per leggere e comprendere i dettagli dei calcoli ed avendo

poi piena fiducia nell'operato del Servizio prestazioni complementari, non

hanno ritenuto necessario approfondire nel dettaglio le decisioni. Per i

signori RI 1 non sarebbe corretto essere considerati responsabili ed essere

penalizzati per errori non commessi da loro ma dall’amministrazione.

Quand'anche si sostenesse che sono stati negligenti, semmai la loro negligenza

sarebbe lieve e quindi ciò confermerebbe la loro buona fede come nel caso

giudicato il 21 settembre 2021 dal Tribunale federale (9C_318/2021, pubblicata

in SVR 2022 EL Nr. 7).

Quanto alla grave difficoltà, gli insorgenti hanno ribadito che

anche il pagamento rateale offerto dalla Cassa li porterebbe a peggiorare le

loro condizioni di vita e li porrebbe al di sotto del minimo vitale, non avendo

alcun risparmio e beneficiando degli aiuti finanziari di __________ quando

devono affrontare spese straordinarie. I ricorrenti osservano poi che la

decisione di restituzione potrebbe essere perenta, siccome emessa il 3

settembre 2024 per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2024.

1.11. Nella risposta del 9 gennaio 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso, rinviando alla decisione impugnata siccome il ricorso ricalca

sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.

L’amministrazione rileva poi che la sua pretesa di restituzione non è perenta,

giacché il formulario di revisione le è giunto soltanto il 17 ottobre 2023 e

l'art. 25 LPGA prevede che la restituzione si estingue tre anni dopo la

conoscenza del fatto.

1.12. Nelle osservazioni del 16 gennaio

2025 (doc. V) i signori RI 1 hanno ricordato di essersi trasferiti a __________

il 1° settembre 2020, ma che la Cassa ha continuato ad inviare i documenti in

copia al comune di __________. Essi hanno poi ribadito di avere sempre

segnalato alla Cassa i cambiamenti delle condizioni di vita della loro

famiglia, ottemperando così agli obblighi di informazione. Gli assicurati hanno

infatti precisato che l’informazione relativa alla rendita pensionistica

tedesca ricevuta dalla signora RI 2 è stata trasmessa alla Cassa in tre

distinte occasioni, senza seguito da parte dell’amministrazione interessata ciò

che ha fatto loro ritenere che, vista l'esiguità dell'importo, la situazione

fosse in ordine dal punto di vista dei documenti prodotti. Il loro dossier era,

secondo loro, completo e corretto. I signori RI 1 hanno inoltre ribadito che

l’amministrazione, e non loro, è incorsa nell’errore. Essi indicano di avere

trasmesso alla Cassa il contratto di locazione da cui l’amministrazione ha

tratto un dato sbagliato (un canone locativo, con spese, di CHF 1560 invece di

CHF 1'500), errore scoperto soltanto nel 2024. Non v'era alcuna intenzione da

parte loro di approfittare della situazione, visto che sia il contratto sia le

prove dei pagamenti delle pigioni erano state messe a disposizione della Cassa.

Gli insorgenti chiedono al Tribunale cantonale delle assicurazioni di

riesaminare la richiesta di restituzione. Infatti, la grave situazione

finanziaria li ha condotti a vivere in periferia con conseguenti difficoltà di

spostamento dovute anche alla difficile situazione fisica del signor RI 1, che,

a causa della sua invalidità motoria, ha dovuto acquistare un veicolo adatto.

1.13. Il 7 febbraio 2025 (doc. IX) il

Tribunale ha interpellato il Servizio rendite della Cassa cantonale di

compensazione per sapere se, nel mese di ottobre 2022, il signor RI 1 avesse

trasmesso dei documenti relativi alla rendita tedesca della moglie e se poi i

servizi PC o altri servizi della Cassa, fossero stati informati in merito.

L’amministrazione interpellata ha evaso la richiesta e le parti hanno potuto

prendere posizione sulla documentazione trasmessa (doc. X/1 e X/2, XII e XIII).

Il Servizio rendite ha confermato la ricezione, il 7 ottobre 2022, della

comunicazione relativa ad una pensione versata alla signora RI 2 da parte della

Deutsche Rentenversicherung Baden-Wurttemberg, non avendo informato le

PC, in assenza, verosimilmente, di indicazioni relative ad una procedura avente

per oggetto le prestazioni complementari nella lettera di accompagnamento (doc.

X/1). L’amministrazione qui interessata ha evidenziato come la documentazione

con l’informazione utile non le sia stata direttamente trasmessa. Dal canto

loro i ricorrenti hanno ribadito le loro ragioni chiedendo di ottenere il

condono del versamento dell’importo preteso dall’amministrazione.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è verificare

se correttamente, o meno, la Cassa cantonale di compensazione, Servizio

prestazioni complementari, abbia respinto la domanda di condono formulata dagli

assicurati il 20 settembre 2024 relativa all’importo di CHF 3'690 per prestazioni

complementari indebitamente percepite dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2024,

restituzione stabilita con decisione del 3 settembre 2024, cresciuta

incontestata in giudicato.

Il TCA non si può invece esprimere sulla correttezza della decisione

di restituzione, come sembrano richiedere i ricorrenti nello scritto del 16

gennaio 2024 (recte: 2025), quando affermano che "spero che le

mie spiegazioni dimostrino una chiara volontà di onestà da parte nostra e

chiedo pertanto di rivalutare la richiesta di restituzione del montante e delle

relative modalità, calcolato dall'IAS." (doc. V pag. 2). Questa

decisione è cresciuta in giudicato siccome non contestata e non è stata

oggetto, da parte della Cassa, di una riconsiderazione a norma dell’art. 53 cpv.

2 LPGA (su questi aspetti si veda STA 33.2024.21 del 27 febbraio 2025).

Va inoltre rammentato come, per costante

giurisprudenza, la decisione impugnata

costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019

del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid.

2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2;

DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b

e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid.

1b).

L’amministrazione interessata si è espressa, nella sua decisione

resa su opposizione il 5 dicembre 2024, esclusivamente in merito al postulato

condono del pagamento dell’importo di CHF 3'690, e non su altri aspetti.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (su questi aspetti si vedano: SK

ATSG, 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, Marco

Reichmut, ad art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR

1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa

è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per

esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione

in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado

di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche

se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la

persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il

livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024

del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid.

5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del

27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1;

STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio

2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7;

STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6).

Per quanto di rilievo nel caso concreto va evidenziato come, i

comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione

dell'obbligo di informare o di notifica. Infatti, in caso di conteggi errati di

prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona

assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso

e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11

ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF

9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023,

consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in

SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere

presi in considerazione anche altri comportamenti, quali la mancata richiesta

di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva

verso l'amministrazione (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio

2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF

9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio

2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata

in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF

9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e

dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid.

3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024

dell'11 ottobre 2024, consid. 2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid.

3.2; STF 8C_353/2018 consid. 5 pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la

grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci. L'art. 5 cpv. 3 OPGA

definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in

virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000

per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Marco Reichmut, op. cit., ad art. 25 n.74). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).

2.5. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche

che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento intervenuto

nelle condizioni rilevanti per il percepimento di prestazioni assicurativo

sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian Meyer e Philipp Egli in SK ATSG 5a edizione,

Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come

" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive

Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen

Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem

jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”

In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte

(riprendendo un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce

che di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene

a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (unverzüglich

nach Eintritt der Änderung zu erfolgen) e consiste in una dichiarazione una

tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e stabile, non si

deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di

miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 l’interessato aveva ereditato della sostanza non

rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo

le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era

stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007). L'assicurata,

in quell’occasione, ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa di compensazione che

il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva

riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata

versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006 e un importo di

CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28

febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata

avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della

previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto la somma

dall'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Nella STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024 il TF ha ribadito che un

ritardo di più di due mesi e mezzo per dar seguito all'obbligo di comunicare

all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che

esclude la buona fede.

2.6. Come indicato non

solo l’omessa notifica o comunicazione di una mutazione rilevante nelle

condizioni per l’ottenimento di una prestazione dell’assicurazione sociale è

rilevante, ma – in base alla giurisprudenza – anche l’omessa notifica alla

Cassa di eventuali errori nella determinazione del calcolo o del calcolo

medesimo, debbono essere segnalati senza ritardo. Nella STF 9C_318/2021 l’Alta

Corte ha ricordato infatti come (consid. 3.1.) che:

" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in

einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,

sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018

vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015

E. 2).”

Nello stesso

senso la STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022. Johanna Dormann, BSK ATSG,

Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2020, ad art. 25 n. 73 rammenta come:

" An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen,

wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die

unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht.

Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den

Fehler hätte erkennen und melden müssen.”

Ed ancora al numero 76

specifica che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è

l’assenza o l’insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di

calcolo e la mancata segnalazione di un grave errore che l’assicurato può

Considerandi

facilmente riconoscere.

2.7

RI 1 e RI 2

beneficiano delle prestazioni complementari da fine 2018. Come indicato il 21

settembre 2020 l'Agenzia comunale di __________ ha trasmesso alla Cassa

cantonale di compensazione il nuovo contratto di locazione degli assicurati per

un appartamento a __________ valido dal 1° ottobre 2020, che prevedeva una

pigione di CHF 1'200 al mese oltre a CHF 300 di spese accessorie.

Il signor RI 1 ha quindi correttamente informato la

Cassa di compensazione della sua nuova situazione abitativa e della differenza

di canone locativo. L’amministrazione ha, conseguentemente, ricalcolato, il 4

novembre 2020 (doc. 40), il diritto alle prestazioni complementari degli

assicurati computando erroneamente, fra le spese riconosciute, in luogo della

pigione segnalata, un canone locativo (comprese le spese accessorie) di CHF

18'720 annui invece dei CHF 18'000 previsti dal contratto ed effettivamente

pagati dagli assicurati. La differenza corrisponde al 4% annuo dell’importo

della locazione.

Analogamente, nelle tre decisioni che ha emanato

negli anni seguenti per l’adattamento delle PC ai nuovi valori dei premi

dell’assicurazione malattie per l’anno a venire, la Cassa ha riportato l’errore

continuando ad inserire nel calcolo, fra le spese riconosciute, l'importo annuo

errato e superiore di CHF 720 rispetto a quello reale (doc. 45, 57 e 64).

Si annoti qui che i fogli di calcolo che

accompagnano le decisioni della Cassa, in particolare il foglio di calcolo

accompagnante la decisione del 4 novembre 2020, precisa e specifica chiaramente

l’obbligo, per le persone destinatarie della decisione (in quel caso il signor RI

1) di verificare “Il calcolo …. Si prega di comunicarci eventuali differenze

o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni”. In

concreto queste ingiunzioni sono rimaste senza seguito.

In nessuna delle occasioni in cui i beneficiari di

PC hanno ricevuto le decisioni indicate, vi è stata reazione da parte loro,

essi non hanno avvisato la Cassa dell’errore in cui era incorsa, errore

comunque facilmente rilevabile per i debitori del canone di locazione. Si

annoti già qui che il foglio di calcolo allestito dalla Cassa prevede (sotto il

titolo delle uscite), quale seconda posta dopo il premio LAMal, la “Locazione”

(in grassetto nella decisione) con l’indicativo dell’importo esposto ed ammesso,

nonché la specifica dell’importo massimo ammissibile tra le uscite.

Nell'ambito della revisione periodica avviata il 1°

ottobre 2023 (doc. 69), l'8 ottobre 2023 (doc. 71), l'assicurato ha trasmesso

alla Cassa ulteriore copia del contratto di locazione in essere (doc. 71-20/27)

ed ha pure inviato, finalmente al corretto destinatario ossia alla Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG Servizio PC, copia della “Rentenentscheid”

della Deutsche Rentenversicherung Baden Württemberg (doc. 71 17/27).

Solo quando, quasi un anno dopo, l’amministrazione ha posto mano all’esame del

dossier relativo alla revisione periodica, ed è stato esaminato il formulario

con la relativa documentazione allegata, l’amministrazione si è accorta di avere

commesso un errore riconoscendo un importo della locazione errato, superiore al

dovuto, ed ha appurato la mancata corretta notifica dell’introito della rendita

tedesca a contare dal 1 ottobre 2022.

Ciò ha condotto l’amministrazione ad emanare la

decisione 3 settembre 2024 (doc. 80) con cui ha ricalcolato, retroattivamente,

il diritto alla PC computando nelle spese l'importo corretto della pigione e

integrando pure (con effetto, come indicato, al 1 ottobre 2022) il valore delle

rendite della Deutsche Rentenversicherung del Baden Württemberg che la

Cassa non aveva recepito in precedenza siccome la comunicazione del

percepimento delle stesse trasmesso ad un servizio non competente

dell’amministrazione.

Al signor RI 1 è così stata imposta la restituzione

di CHF 3'690 per prestazioni complementari indebitamente incassate dal 1°

gennaio 2021 al 30 settembre 2024, ossia un periodo di un certo rilievo.

Come esposto nelle considerazioni di fatto questa

decisione, corroborata dai relativi fogli di calcolo (doc. 81 a 87), è

cresciuta in giudicato senza contestazione. Gli assicurati hanno quindi

formulato domanda di condono il 23 settembre 2024 (doc. 88). Il 24 ottobre 2024

l’amministrazione ha respinto la domanda di condono (doc. 90) cui gli

assicurati si sono opposti il successivo 11 novembre. La Cassa ha quindi

confermato, mediante la decisione su opposizione qui contestata, il suo rifiuto

del condono in data 5 dicembre 2024 (doc. 94).

2.8

Con il loro ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni gli assicurati hanno contestato il rifiuto del

condono, ritenendo di avere, sin da subito, debitamente e correttamente

dichiarato la nuova pigione e quindi non si potrebbe loro imputare nessuna

negligenza. L'errore sarebbe stato invece commesso unicamente dalla Cassa di

compensazione ma, non essendo esperti in materia, essi non sarebbero stati in

grado di capirlo dalla lettura dei fogli di calcolo, che non sarebbero di

facile comprensione.

La giurisprudenza del Tribunale federale, oltre a quella

cantonale, ha più volte affrontato il tema delle condizioni da realizzare per

concedere il condono. Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima

Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite

a torto, negando la buona fede dell'assicurato. Questi aveva ottenuto il

versamento di PC versate in favore della madre (e sul conto della medesima) nel

frattempo deceduta. Al medesimo risultato si sarebbe giunti anche se

l’interessato avesse avvisato (tempestivamente) l'autorità competente della

morte della madre, beneficiaria delle PC, perché il figlio avrebbe dovuto

riconoscere l’errore della Cassa e verificare che, anche dopo il decesso, le prestazioni

continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della

madre, di cui egli poteva disporre.

Nella STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 l’Alta Corte ha pure

confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto

matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle

PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze

specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio, nel calcolo

non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto

di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente.

Nella DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il Tribunale

federale ha negato la buona fede (condizione per ottenere il

condono) anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo. L’Alta Corte ha stabilito che, nel caso di una domanda di condono dell'obbligo

di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un

secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere

di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato

adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede

continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi

informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove

nozze fosse pervenuto e se l'ulteriore versamento della rendita fosse corretto.

Va evocata ancora la STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 (pubblicata

in SVR 2022 EL Nr. 7), citata anche dai ricorrenti. In quel caso delle

prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di

una rendita di invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i

bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle

prestazioni complementari ha preso in considerazione fra i redditi gli assegni

per i figli nella misura di CHF 500 invece di CHF 6'000 (CHF 500 al mese per 12

mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento

di prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha

chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il

condono. Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del

condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti

all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti,

secondo l'Alta Corte, in quello specifico caso, sarebbe stata commessa solo una

negligenza lieve alla luce della particolarità dell’esposizione del calcolo nel

relativo foglio che non indicava, per le differenti poste, se si trattava di

importi annuali o mensili. Sebbene in un altro punto del foglio di calcolo le

rendite AVS/AI e del secondo pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano

state manifestamente fissate sulla base di un importo annuale.

D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità

con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di

avere commesso un errore.

Nella STF 5 giugno 2023 9C_585/2022 l’Alta Corte ha rilevato come

la giurisprudenza abbia già avuto modo di specificare che la buona fede è

generalmente negata in caso di calcoli di prestazioni complementari erronei se

l'assicurato non controlla il foglio di calcolo o lo verifica in modo poco

coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (sul

tema cfr. sentenza 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4 e rinvio al DTF

138.

V 218 consid. 4).

Nella recente STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 (nello stesso

senso la STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018 consid. 3) il TF ha rammentato come

(consid. 4.2):

" L'assicurato

può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione

costituiscono una negligenza lieve. In questo caso, il grado di diligenza

richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche se non si può

ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona

interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di

istruzione, ecc. … In caso di conteggi di prestazioni complementari erronei, la

buona fede è generalmente negata se l'assicurato non controlla il foglio di

calcolo o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore

grave facilmente riconoscibile. Anche la mancata richiesta di informazioni

all'amministrazione può essere presa in considerazione (cfr. la citata sentenza

9C_318/2021 consid. 3; cfr. anche sentenza 8C_353/2018 del 26 luglio 2018

consid. 3. Per entrambe, si vedano gli esempi ivi menzionati).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede

intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente.”

In quel caso l’assicurato aveva

notificato alla Cassa il decesso del padre e diritti successori con una

reazione tardiva dell’amministrazione nel riformulare i calcoli. Nelle more

della procedura l’assicurato si era visto versare prestazioni come in

precedenza, e quindi non dovute.

Va ancora evidenziato che la

nostra Massima istanza ha avuto modo di precisare per la prima volta nella STF

9C_385/2013 del 19 settembre 2013, al considerando. 4.4, che quando si riceve

una prestazione complementare solo leggermente superiore, si devono imporre

requisiti meno rigorosi per quanto riguarda la diligenza da porre in atto

rispetto a quando si riceve una prestazione più significativa. Nel caso esaminato

una rendita della Cassa pensione di CHF 7'128 annui era stata correttamente

notificata dall'assicurato all'amministrazione la quale, però, non l'ha

conteggiata; per il Tribunale federale, l'assenza nei calcoli di un simile

importo non poteva non essere notato dal ricorrente:

" (…) Anders als in dem in der Beschwerde zitierten, in SVR 1996 AHV

Nr. 102 S. 313 publizierten Entscheid eines kantonalen Gerichts ging es im

vorliegenden Fall nicht um eine (ausländische) Altersrente in geringer Höhe,

welche die versicherte Person angezeigt hatte, die aber von der Amtsstelle in

der Folge nicht angerechnet wurde. Vielmehr stand im hier zu beurteilenden Fall

eine Altersrente der Pensionskasse in der Höhe von Fr. 7'128.- im Jahr zur

Diskussion; schon aus diesem Grund sind die beiden Fälle nicht vergleichbar.

Denn beim Bezug einer lediglich geringfügig zu hohen Ergänzungsleistung sind

hinsichtlich Kontrolle der Abrechnungen an die gebotene Aufmerksamkeit und die

Pflicht, den Fehler zu melden, weniger strenge Anforderungen zu stellen als bei

der Entgegennahme einer Leistung, die jeden Monat mehrere Hundert Franken zu

hoch ausfällt, was ohne weiteres bemerkt werden müsste."

Questo principio è stato

ribadito nella STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, in cui al considerando 4.5 la

nostra Massima Istanza ha concluso che non si poteva parlare di una negligenza

grave commessa dalla ricorrente, poiché il computo della parte di canone di

locazione imputabile al marito (art. 16c OPC-AVS/AI) avrebbe ridotto la

prestazione complementare annua dell'assicurata di soli 150 franchi. E, per un

tale importo, ha ricordato il Tribunale federale, non sono da porre requisiti

rigorosi per quanto riguarda il livello di attenzione richiesto e l'obbligo di

segnalare l'errore all'amministrazione. Si veda anche SVR 1996 AHV Nr. 102.

Come esposto in precedenza, la

dottrina (Johanna Dormann, BSK

ATSG, Helbing & Lichtenhehn, Basilea, 2020, ad art. 25 n. 76) ritiene,

sulla base della giurisprudenza federale, che:

" Der gute Glaube ist – unabhängig von einer allfälligen

Meldepflichtverletzung … regelmäßig zu verneinen, wenn die versicherte Person

die Verfügung betreffend Ergänzungsleistungen und die dazugehörigen

Berechnungsblätter nicht oder nur unsorgfältig kontrolliert und deshalb einen

darin enthaltenen gravierenden, für sie leicht erkennbaren Fehler nicht meldet

(BGer, 21. 6. 2016, 9C_269/2016, E. 2;

19.

9. 2013, 9C_385/2013, E. 4.4; 14. 7. 2008,

8C_391/2008, E. 4.4.1; Kritik an dieser Rechtsprechung bei Sennhauser,

Jusletter 25. 11. 2013, Rz 8 ff.). Dabei wird dem

Leistungsbezüger das Wissen und Handeln seines Vormundes angerechnet (BGer,

22.

10. 2014, 9C_496/2014, E. 4.2).”

2.9

Vanno, per completezza, richiamate

le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS,

valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come

segue l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile

da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.10

In

concreto, è pacifico, dalla documentazione prodotta dagli

assicurati per il tramite dell'Agenzia comunale AVS di __________, che la

notifica di una nuova pigione mensile di CHF 1'500 e quindi a CHF 18'000 annui

è stata segnalata alla Cassa in maniera tempestiva e corretta. È altrettanto

accertato e chiarito che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha,

invece di quell’importo, inserito nel suo calcolo, alla voce” affitto”

un importo di CHF 720 annui superiore. Non solo ciò è avvenuto in una

occasione, ma l’errore è stato ripetuto più volte. Il foglio di calcolo 4

novembre 2020, quello del successivo 18 dicembre 2020, quello del 3 gennaio

2022, il 12 dicembre 2022 ed ancora l’11 dicembre 2023 presentano calcoli che

non considerano la pigione corretta. Si deve ritenere come il versamento

indebito è durato nel tempo a lungo (come indicato per quasi 3 anni) e gli

assicurati hanno ricevuto ben 5 decisioni accompagnate dai relativi fogli di

calcolo che, tutti, indicavano, sulla prima pagina, ben visibile e facilmente

comprensibile, l’importo della pigione in CHF 18'720 quando questo importo

doveva essere invece di CHF 18'000. Una differenza per loro facilmente

riconoscibile, evidente (non era necessario procedere a calcoli, gli addendi

medesimi erano sbagliati), non ambigua e che doveva subito essere segnalata

all’amministrazione.

L'inesatta valutazione della situazione economica dei ricorrenti

ha comportato il versamento di prestazioni maggiori a quelle dovute e la

successiva richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito quando,

nel settembre 2024, la Cassa si è accorta dell'errore commesso anni prima. Come

si dirà meglio nelle considerazioni che seguono l’amministrazione si è

sbagliata non solo quando ha computato l’importo della pigione, ma lo ha fatto

anche successivamente (ed in costanza del primo errore) quando le è stato

notificato (invero ad un Ufficio non competente della Cassa) il percepimento

della pensione tedesca da parte della signora RI 2. Anche in quel caso

l’importo della pensione tedesca non appariva nelle decisioni e nei relativi

fogli di calcolo. Alla pagina 2 del foglio di calcolo relativo alla decisione

11.

dicembre 2023 (che fissa le PC per l’anno 2024 adeguandole alle mutazioni

intervenute) l’importo sotto la voce: “pensioni estere” non compare. La

medesima osservazione vale per la determinazione delle PC 2023 comunicate con

la decisione del 12 dicembre 2022 in cui, alla posta “pensioni estere”

non compare la pensione tedesca, errore facilmente rilevabile in un calcolo in

sé semplice.

Per quel che attiene all’importo relativo alla locazione, con un

canone sempre rimasto costante, non aumentato o diminuito dal locatore, e noto

ai ricorrenti, a fronte di un errore ribadito e confermato in ben 5 decisioni

della Cassa, accompagnate da espliciti fogli di calcolo dove l’errore era

palese e facilmente visibile, e di fronte ad una indicazione sbagliata che ha

comportato il versamento di PC eccessive per un lungo periodo di tempo, non si

può ritenere la buona fede dei ricorrenti. Essi sono stati gravemente

negligenti pur avendo le competenze per le verifiche necessarie e per segnalare

l’errore alla Cassa come avrebbero dovuto fare.

Va rilevato che l’importo complessivo domandato in restituzione

dalla Cassa è di CHF 3'690, costituisce una PC superiore al dovuto di

(mediamente) CHF 1340 annui (arrotondati per difetto) nell’arco temporale

considerato, cifra che si rileva inoltre superiore al limite fissato dalla

giurisprudenza federale in materia penale per ritenere la contravvenzione

dell’art. 148a cpv. 2 CP che sanziona l’ottenimento illecito di prestazioni di

un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La cifra non può essere quindi

ritenuta bagatellare come apparentemente intendono i ricorrenti (DTF 149 IV

273).

2.11

Va

qui ribadito comunque, come già segnalati in precedenti decisioni di questa

Corte (STCA 33.2024.4 del 23 maggio 2024, consid. 2.9; STCA 33.2024.5 del 22

aprile 2024, consid. 2.9; STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024, consid. 2.10 e

2.11; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid. 2.13; STCA 33.2022.20 del

17.

ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), che,

nonostante la Cassa sia confrontata con un’importante mole di lavoro, deve

essere prestata migliore attenzione nell'evasione delle domande e delle

revisioni di prestazioni complementari. Questo, soprattutto, quando, come in

concreto per il contratto di locazione, i necessari documenti e le opportune

informazioni sono forniti. Un errore commesso dall’amministrazione può avere

implicazioni importanti, per via della restituzione che deve essere postulata,

sugli assicurati, già bisognosi di aiuti statali.

2.12

Come

anticipato la signora RI 2 ha ottenuto, a contare dall’inizio del mese di

ottobre 2022, il versamento di una rendita pensionistica tedesca, l’importo

mensile supera di poco i 40 euro. Dagli atti risulta che, il 21 febbraio 2020,

l'Agenzia comunale AVS di __________ aveva trasmesso alla Cassa di

compensazione la documentazione relativa al rifiuto della rendita tedesca,

poiché, a quel momento, l'assicurata non aveva ancora l'età pensionabile, che

avrebbe raggiunto il __________ agosto 2022 (doc. 29). Alla Cassa era nota

quindi l’aspettativa della rendita pensionistica della signora RI 2. Il 21

settembre 2022 (doc. 59) l’amministrazione ha dunque chiesto all'interessata di

trasmetterle il certificato della pensione estera per l'anno 2022 e, qualora

non fosse stata al beneficio di tale rendita, di compilare il formulario

allegato. Il documento, nell’ambito della procedura di revisione, è stato

spedito all’amministrazione. L'8 ottobre 2023 (doc. 71) l'assicurato ha inviato

alla Cassa la decisione estera di fissazione della rendita per la moglie (Rentenbescheid)

del 29 settembre 2022 (doc. 71-17/27). Il 23 novembre 2023 (doc. A8) la Cassa

ha nuovamente richiesto le "comunicazioni in merito alla rendita estera

Germania, eventualmente da inviare copia della decisione" e il 29

novembre seguente (doc. 73) il signor RI 1 ha risposto allegando copia della

decisione e ricordando alla Cassa di avere già trasmesso in precedenza copia

della medesima decisione (in particolare nel luglio precedente). A questa

affermazione la Cassa non ha reagito. In sostanza i ricorrenti hanno trasmesso

alla Cassa, con "3 distinti invii" (doc. V), le informazioni

relative alla pensione tedesca, ma, ciò nonostante "Da parte di IAS non

abbiamo ricevuto nessun riscontro" (doc. V).

Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha eseguito, su questo aspetto (il 7

febbraio 2025, doc. IX), l'11 febbraio 2025 (doc. X) un accertamento presso il

Servizio Rendite della Cassa (e quindi non il Servizio PC responsabile della

procedura). Questo Ufficio ha comunicato, dopo le opportune ricerche, che al

Servizio Rendite, l'assicurata (e non il beneficiario delle PC destinatario

della corrispondenza della Cassa) ha trasmesso, con scritto 7 ottobre 2022,

copia della documentazione inerente all'assegnazione di una pensione da parte

della Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg. Il Servizio non ha dato

comunicazione di ciò al Servizio PC.

Non

occorre accertare se i qui ricorrenti abbiano correttamente e tempestivamente

trasmesso le informazioni relative al percepimento di una rendita estera alla

Cassa, o meno (siccome gli invii, perlomeno uno come descritto, trasmesso ad un

ufficio incompetente). In effetti, anche volendo ritenere che i signori RI 1

abbiano sufficientemente informato l’amministrazione del percepimento della

rendita, gli stessi non hanno adeguatamente controllato i fogli di calcolo loro

trasmessi in più occasioni, successivamente all’ottobre 2022, in cui non era

riportata la rendita. Con la decisione 3 settembre 2024 (doc. 81 -87) è poi

stato computato il valore corretto sia della pigione sia della rendita tedesca.

Da notare però che l’11 dicembre 2023 (fissazione delle PC 2024 con adeguamento

alle mutazioni intervenute), il foglio di calcolo, alla la voce: “pensioni

estere” è lasciato in bianco, come pure nella decisione 12 dicembre 2022 dove,

nuovamente, il foglio di calcolo non reca importi (in luogo e vece dei CHF 500

circa che dovrebbero comparire) alla posta delle pensioni estere (posta

specificatamente prevista nel modulo.

Questo

errore della Cassa, riportato in 2 decisioni dell’amministrazione era

facilmente accertabile e verificabile da parte dei ricorrenti e doveva essere

subito segnalato all’amministrazione, come del resto invita a fare il foglio di

calcolo dove, dopo l’intestazione, si può leggere l’invito agli assicurati a “(…)

comunicarci eventuali differenze o dati mancanti

con i rispettivi

giustificativi entro 30 giorni. L’ <obbligo di informare> e la

<restituzione> sono descritti sulla decisione allegata”.

Il

tema della pensione tedesca era, inoltre, stato, da un lato, oggetto di alcuni

scambi di corrispondenza tra le parti e la Cassa (sin dall’estate del 2022),

ribadendo le richieste di produzione della documentazione relativa a tale

pensione, aveva manifestamente dimostrato di non disporre delle informazioni

necessarie. Il foglio di calcolo di 2 specifiche decisioni successive al

percepimento di detta rendita, non reca poi alcun importo per dette pensioni

estere, l’errore dell’amministrazione di conseguenza era, per i ricorrenti,

evidente anche se l’incidenza dell’omissione del computo della pensione non di

grande rilievo.

Questo

errore si è poi accumulato a quello relativo all’importo della pigione. Due

errori insieme sui medesimi fogli di calcolo per le PC 2023 e 2024 ed i

ricorrenti che non hanno operato diligentemente la loro (facile) verifica.

Quindi, il fatto che in più decisioni sia ribadito l’errore da parte

dell’amministrazione, senza reazione alcuna da parte dei ricorrenti, e la

ripetuta omessa considerazione della pensione tedesca su un lasso temporale di

certa durata (dall’ottobre 2022 alla decisione di restituzione del novembre

2024) non permettono di considerare la negligenza dei ricorrenti lieve come

essi assumono.

2.13

Gli errori commessi dalla Cassa non

esoneravano gli assicurati dall'obbligo di verifica che incombe loro, come

ribadito da ultimo dal Tribunale federale nella STF 8C_264 /2024 del 14

novembre 2024, consid. 4.2, e come richiamano espressamente i fogli di calcolo

per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di

prestazione complementare, dove gli assicurati sono resi attenti alla necessità

di verificare il calcolo e di segnalare eventuali sbagli.

I signori RI 1 non hanno però dato seguito a questa (per loro facile)

verifica e la Cassa si è accorta autonomamente, purtroppo anni dopo, degli

sbagli commessi, esaminando il formulario di revisione periodica nel 2024 e

prodotto un anno prima dai ricorrenti. L’agire impreciso della Cassa, la

mancata attenzione alla documentazione trasmessa, non possono giustificare la

grave negligenza dei ricorrenti. Non va dimenticato che l’amministrazione è

confrontata con un numero di procedure decisamente elevato e con un continuo

flusso di documenti relativo ad ogni caso di PC pendente. L’amministrazione è

comunque ancora qui invitata a migliore diligenza.

2.14

La gravità della negligenza, a

fronte dell’evidenza (per i ricorrenti) degli errori commessi

dall’amministrazione e l’omessa segnalazione dei medesimi, durante un lasso

temporale lungo (dal 1 gennaio 2021 sino al settembre 2024) e dopo avere

ricevuto numerose decisioni della Cassa che li riportavano, non può neppure

trovare una giustificazione nell’esigenza di controllo meno severo previsto

dalla giurisprudenza nei casi di restituzione importi limitati e con impatto

non rilevante sulle rendite di PC (per cui i requisiti relativi al controllo

dei conteggi e all'obbligo di segnalare l'errore da parte degli assicurati sono,

come indicato, meno rigorosi, si vedano le STF 9C_269/ 2016 del 21 giugno 2016,

consid. 3.2; STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.5; STF 9C_385/2013

del 19 settembre 2013, consid. 4.4). Come indicato in precedenza l’importo

complessivo domandato in restituzione (e di cui i signori RI 1 domandano il

condono) è superiore ai CHF 1340 annui.

Se anche si volesse considerare

l’importo modesto ed in base alla giurisprudenza appena citata tale da imporre

un controllo dei conteggi (ed il conseguente obbligo di segnalare l'errore da

parte degli assicurati) meno rigoroso rispetto a quanto imposto per importi

rilevanti di PC annue, in concreto la negligenza dei ricorrenti permarrebbe

grave. Come indicato a più riprese, la durata dei versamenti indebiti è stata

decisamente lunga, le decisioni sbagliate trasmesse molte, riportanti tutte i

medesimi errori come descritto ed accompagnate dall’invito a volere controllare

i conteggi e segnalare eventuali incongruenze (non certamente solo a favore

dell’assicurato ma anche errori a suo svantaggio). Gli errori commessi dalla

Cassa erano poi evidenti per i ricorrenti trattandosi di cifre a loro ben note

per la locazione e per l’effettiva ricezione della rendita tedesca. La facilità

per i signori RI 1 di rilevare questi sbagli deriva dal fatto che nessun

calcolo era loro imposto, bastando il rilievo della non corrispondenza del

valore del canone di locazione e la totale e manifesta assenza delle rendite

germaniche nella finca: “rendite estere” ciò che non prestava il fianco

ad alcuna ambiguità e non permetteva di avere dubbio alcuno. La negligenza deve

quindi essere ritenuta grave e tale da non consentire il condono postulato. La

decisione su opposizione del 5 dicembre 2024 della Cassa cantonale di

compensazione deve pertanto essere confermata.

2.15

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura avendo per oggetto una richiesta di prestazioni complementari e non

prevedendo la LPC la possibilità di prelevare spese, è quindi gratuita

dovendosi escludere un comportamento temerario o sconsiderato dei ricorrenti.

Sul

tema si vedano: STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. ARES BERNASCONI, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio N. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti