33.2024.23
Domanda di condono.Seppure l'ass. abbia trasmesso il contratto di locazione da cui risultava la coabitazione,la Cassa non l'ha erroneamente considerata.L'ass. doveva controllare il foglio PC e chiedere info alla Cassa.Anche se scarsa scolarizzazione e disturbi psichici,doveva accorgersi dell'errore
24 febbraio 2025Italiano43 min
negligenza. L'errore è stato invece commesso dalla Cassa di compensazione ma, considerata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.23
TB
Lugano
24 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 29
novembre 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° gennaio 2007 (doc. 15-7/20) RI
1, nata nel 1960, è al beneficio di prestazioni complementari all'AI. Il 2
agosto 2022 (doc. 106) l'Agenzia comunale AVS di __________ ha notificato alla
Cassa cantonale di compensazione il nuovo indirizzo di domicilio
dell'assicurata dal 1° agosto 2022 e alcuni giorni dopo l'amministrazione ha chiesto
all'interessata di produrre il contratto di locazione e di segnalare se nel nuovo
appartamento convivevano altre persone.
1.2. Ricevuto il contratto di locazione
sottoscritto dall'assicurata e dalla sua coinquilina (doc. 108), con decisione
del 9 settembre 2022 (doc. 109) "emessa a seguito del nuovo contratto
d'affitto valido a decorrere dal 1. agosto 2022" la Cassa ha
modificato dal 1° agosto 2022 il suo diritto alle prestazioni complementari riconoscendo
fra le spese una pigione annua di Fr. 16'320.-, che le ha computato interamente
nell'importo massimo di Fr. 13'200.
1.3. Con la decisione emessa a seguito
del corretto computo dal 1° agosto 2022 della quota coinquilino di Fr. 8'160.-
rispettivamente di Fr. 8'502.- dal 1° novembre 2023, il 9 novembre 2023 (doc.
118) la Cassa ha chiesto all'assicurata di restituire Fr. 6'691.- per
prestazioni complementari versatele in eccesso dal 1° agosto 2022 al 30
novembre 2023.
1.4. Il 30 novembre 2023 (doc. 125) la
beneficiaria di PC ha chiesto il condono dell'importo da restituire, poiché non
si è mai accorta di ricevere più di quanto di sua spettanza avendo sempre
inviato in buona fede tutte le informazioni richieste, come il contratto di
locazione intestato a due persone, perciò era evidente che c'era una
coinquilina e quindi l'errore è stato commesso dalla Cassa, non ha mai nascosto
questa informazione e ha usato i soldi per le sue spese correnti e per le cure
dentarie. Inoltre, l'assicurata ha rilevato di non disporre della somma richiesta.
1.5. Il 13 dicembre 2023 (doc. 128) la
Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono, rilevando di avere
appreso solo nel mese di novembre 2023, a seguito della richiesta di riesame stante
il nuovo importo della pigione dal 1° ottobre 2023, che nel calcolo di PC non aveva
considerato la coabitazione e quindi il costo per l'affitto non era stato
ripartito in parti uguali fra le due persone costituenti l'economia domestica. Avendo
computato la pigione intera, l'assicurata ha quindi ricevuto dal 1° agosto 2022
una prestazione complementare non corretta e questo errore, evidente e
facilmente identificabile, doveva farle sorgere il dubbio di beneficiare di una
prestazione illecita che andava segnalata alla Cassa. La violazione commessa
dall'assicurata costituisce dunque una grave negligenza, perciò la buona fede
non poteva essere riconosciuta. Mancando la prima condizione cumulativa per
ottenere il condono, la Cassa l'ha negato.
1.6. Nell'opposizione del 27 dicembre
2023 (doc. 129) l'assicurata ha fatto presente di avere diritto a una rendita
di invalidità a causa di una malattia psichica che influisce molto sulle sue
capacità cognitive e di attenzione, perciò non sempre è in grado di occuparsi
delle sue questioni amministrative e quindi per lei non sempre è facile capire
e interpretare gli scritti della Cassa.
L'opponente ha rilevato che nell'agosto agosto 2022 ha cambiato
appartamento insieme alla sua amica e coinquilina e che ha inviato alla Cassa
tutta la documentazione necessaria per il ricalcolo delle prestazioni
complementari, da cui risultava chiaramente che il contratto di locazione era
intestato ad entrambe. Essa non si è invece accorta che c'era poi stato un
aumento ingiustificato delle PC, avendo notificato una nuova situazione che
pensava avesse dato luogo all'aumento del suo diritto. L'assicurata ha altresì
ricordato che quando in passato ha commesso un errore ha sempre rimborsato la
Cassa, ma ora non le si può attribuire una colpa di quanto è successo e quindi
non ritiene di dovere rimborsare alcunché, anche perché non dispone della somma
richiesta, avendola spesa per delle cure dentarie non rimborsatele. Tenuto
dunque conto del suo scarso grado di istruzione e delle sue capacità, va riconosciuta
la buona fede e che non ha commesso nessuna negligenza grave.
1.7. Con decisione su opposizione del 29
novembre 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione, poiché l'evidente errore che essa ha commesso doveva fare
sorgere il dubbio all'opponente di beneficiare indebitamente di una prestazione
e quindi l'assicurata doveva segnalarglielo. Infatti, la differenza fra la pigione
che è stata erroneamente ritenuta per determinare il suo diritto alle PC nel
2022 e nel 2023 (Fr. 16'320.-) e la pigione da lei effettivamente versata al
locatore (Fr. 8'160.-) poteva e doveva essere facilmente riconoscibile
dall'opponente. La Cassa ha ricordato che è gravemente negligente colui che non
controlla con dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa
ragione non segnala alla Cassa un errore di cui avrebbe potuto facilmente
accorgersi (N. 4652.03 DPC).
La violazione commessa configura una negligenza grave, perciò la
buona fede non può essere ammessa e il condono va negato.
1.8. Nel ricorso del 27 dicembre 2024
(doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di concederle il condono dell'importo di
Fr. 6'691.- preteso in restituzione dalla Cassa, essendo adempiute le
condizioni della buona fede e della grave difficoltà. La ricorrente si è
riconfermata nelle sue motivazioni addotte con l'opposizione (doc. A2),
ribadendo che l'errore è stato commesso dalla Cassa di compensazione e che
dunque essa non ha alcuna colpa. Peraltro, ha utilizzato i soldi ricevuti per
necessità (doc. A3) e non dispone della somma richiesta.
La ricorrente ha poi analizzato la decisione su opposizione,
rilevando degli errori rispettivamente delle imprecisioni proferite
dall'amministrazione. L'assicurata ha osservato che non era vero che la Cassa
non era al corrente della coabitazione, avendole trasmesso subito il contratto
di locazione intestato a lei e alla sua amica, perciò sin dall'inizio
l'amministrazione doveva sapere che condivideva la pigione. Per questo motivo,
non la si può neppure accusare di non avere immediatamente comunicato ogni
mutazione della sua situazione personale. All'affermazione secondo cui
l'evidente errore della Cassa avrebbe dovuto farle sorgere un dubbio, la
ricorrente ha osservato che aveva appena cambiato appartamento e che sì, aveva
notato l'aumento della rendita, ma aveva pensato che era dovuto alla nuova situazione
abitativa. Infine, sulla critica di non avere controllato con la dovuta
diligenza i fogli di calcolo e di non avere segnalato un errore di cui avrebbe
potuto facilmente accorgersi, l'interessata ha fatto presente la sua scarsa
istruzione scolastica e i suoi problemi psichici che l'hanno portata a non
essere in grado di lavorare e di mantenersi, perciò non vede come poteva capire
qualcosa degli incomprensibili conteggi, dovendo poi chiedere sempre aiuto a
qualcuno se deve leggere o scrivere una lettera. Comunque, nemmeno la Cassa si
è accorta dell'errore.
1.9. Nella risposta del 9 gennaio 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere
il ricorso, rinviando alla decisione impugnata siccome il ricorso ripropone
sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
1.10. La ricorrente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è verificare
se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono formulata dall'assicurata il 30 novembre 2023 relativa alla
restituzione di Fr. 6'691.- per prestazioni complementari indebitamente percepite
dal 1° agosto 2022 al 30 novembre 2023, stabilita con decisione del 9 novembre
2023, cresciuta incontestata in giudicato.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa
è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per
esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione
in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado
di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche
se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la
persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il
livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024
del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid.
5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del
27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1;
STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio
2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7;
STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6).
Inoltre, i comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla
violazione dell'obbligo di informare o di notifica. In caso di conteggi errati di
prestazioni complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona
assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso
e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11
ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF
9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023,
consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021
del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in
SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere
presi in considerazione anche altri comportamenti, quale la mancata richiesta
di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva
verso l'amministrazione (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio
2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF
9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio
2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata
in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF
9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e
dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid.
3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.3; STF
8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid. 3.2; STF 8C_353/2018 consid. 5
pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la
grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25).
Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in
modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è
modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli
impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in
ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293
consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.
21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006 e
un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente
per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,
l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora
ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni
complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La situazione
era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di
febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora
un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di
natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva,
perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla
Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24
OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo
di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr.
consid. 7.2).
Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha
ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare
all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che
esclude la buona fede.
2.6. Il 2 agosto 2022
l'Agenzia comunale di __________ ha notificato alla Cassa cantonale di
compensazione il nuovo indirizzo dell'assicurata valido dal 1° agosto 2022, la
quale le ha quindi subito chiesto di trasmettere il nuovo contratto di
locazione, che le è pervenuto pochi giorni dopo. Al punto 3 di detto contratto figurano
chiaramente quali locatari i nomi di __________ e di RI 1, con le rispettive
date di nascita, e l'osservazione che "Tutte le persone indicate sono responsabili
in solido per tutte le obbligazioni". Il punto 5 indica la pigione di Fr.
16'320.- annui rispettivamente di Fr. 1'360.- al mese.
È indubbio che, benché l'istante abbia correttamente
informato la Cassa di compensazione della sua nuova situazione abitativa,
questa non ne ha tenuto conto il 9 settembre 2022 (doc. 109) quando ha
ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata. Infatti,
l'amministrazione ha considerato fra le sue spese riconosciute una pigione di
Fr. 16'320.-, che ha computato nell'importo plafonato di Fr. 13'200.- secondo
l'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC nel tenore in vigore nel 2022, anziché di
Fr. 8'160.- in applicazione dell'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi non ha tenuto
conto che le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo PC, come
la sua coinquilina, non sono prese in considerazione nel calcolo della
prestazione complementare annua.
Anche la decisione che l'amministrazione ha emanato il
12 dicembre 2022 (doc. 112), valida dal 1° gennaio 2023, ha inserito fra le
spese riconosciute una pigione di Fr. 13'200.-.
Poi, con la segnalazione da parte dell'assicurata
dell'aumento della pigione a far data dal 1° ottobre 2023 (doc. 117), la Cassa
ha realizzato di avere commesso un errore e perciò ha emesso la decisione del 9
novembre 2023 (doc. 118) con cui ha rivisto il diritto alla PC retroattivamente
dal 1° agosto 2022 computando nelle spese l'importo di Fr. 8'160.- annui e dal
1° novembre 2023 di Fr. 8'502.-. L'amministrazione ha di conseguenza chiesto la
restituzione di Fr. 6'691.- per le prestazioni complementari maggiori incassate
dall'assicurata rispetto a quanto essa avrebbe avuto diritto se avesse considerato
Fatti
i summenzionati dati corretti dal 1° agosto 2022 al 30 novembre 2023.
2.7. Nel proprio ricorso l'assicurata ha
contestato che sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le
prestazioni ricevute in più, avendo sin da subito debitamente dichiarato la
nuova pigione e la coabitazione, quindi non le si può imputare nessuna
negligenza. L'errore è stato invece commesso dalla Cassa di compensazione ma, considerata
la sua scarsa formazione e i suoi disturbi psichici, non era in grado di
capirlo dalla lettura dei fogli di calcolo, che non sono di facile comprensione.
Inoltre, non si può non rilevare come la stessa amministrazione non si sia
accorta subito dell'errore compiuto.
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso
in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere
che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo
giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si
risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per
vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio
del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della
rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo
stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita
per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle
prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di
una rendita di invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i
bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle
prestazioni complementari ha preso in considerazione fra i redditi gli assegni
per i figli nella misura di Fr. 500.- invece di Fr. 6'000.- (Fr. 500.- al mese
per 12 mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il
versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute.
L'amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo
e ha negato il condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto
del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti
all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti,
secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza
lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo
delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava, per le
differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un
altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro,
senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla
base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria
di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non
era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato
su base annua.
D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità
con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di avere
commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht
sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens
eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf
die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein
mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse
zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin
nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-
statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die
EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass
die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders
dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine
Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet
worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der
Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.
beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend
eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es
sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt
umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular
bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von
Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand
zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die
Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden
folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der
Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte,
hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen.
Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von
einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte
auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019
(vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal
wiederholt hatte.".
2.8. Occorre ancora rilevare che le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1°
aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta
giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o
dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto
tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo
consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14
luglio 2008).
2.9. Gli artt. 31 LPGA e
24 OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare
immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle
condizioni personali e/o economiche della sua famiglia.
Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire
immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il
diritto alle prestazioni complementari.
In concreto, è pacifico che, a richiesta della Cassa, il 12 agosto
2022 l'assicurata ha prodotto il nuovo contratto di locazione da
cui palesemente emergeva che i conduttori erano due, perciò la documentazione agli
atti era chiara e completa sin da subito.
Pertanto, l'avere riportato nelle sue spese
una pigione errata - ovvero non suddivisa fra le singole persone che occupavano
il nuovo appartamento - costituisce, senza alcun dubbio, un grave errore
commesso dalla Cassa, che non ha prestato la dovuta attenzione agli allegati
prodotti dall'assicurata. Una disattenzione dell'amministrazione, in sé banale,
che però l'ha portata a computare una pigione sbagliata nella decisione del 9
settembre 2022 di ricalcolo del diritto susseguente al cambiamento di domicilio,
e pure nella successiva del 12 dicembre 2022, che ha fissato il diritto alle PC
dal 1° gennaio 2023; entrambe queste decisioni sono quindi manifestamente
errate. L'inesatta valutazione della situazione economica della ricorrente ha comportato
il versamento di prestazioni maggiori a quelle dovute e la successiva richiesta
di restituzione quando, nel novembre 2023, la Cassa si è accorta dell'errore commesso
un anno prima.
Come già indicato in precedenti decisioni di questa Corte (STCA
33.2024.4 del 23 maggio 2024, consid. 2.9; STCA 33.2024.5 del 22 aprile 2024,
consid. 2.9; STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024, consid. 2.10 e 2.11; STCA
33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid. 2.13; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre
2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante
mole di lavoro con cui è confrontata, la Cassa deve prestare maggiore
attenzione nell'evasione delle domande e delle revisioni di prestazioni
complementari. Ciò, soprattutto, quando sin da subito tutti i necessari
documenti e le opportune informazioni sono, come in specie, debitamente
forniti. Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito non solo dei
beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati a
restituire le prestazioni indebitamente ricevute, magari di importi elevati e a
distanza di più anni dalla segnalazione corretta, ma anche della Cassa stessa,
che rischia di non riuscire più a recuperare le prestazioni che ha versato.
2.10. Ad ogni modo, l'errore commesso
dalla Cassa non esonerava comunque l'assicurata dall'obbligo di verifica che le
incombe, come richiamano espressamente i fogli di calcolo per le prestazioni
complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione complementare,
dove gli assicurati sono resi attenti che "Il calcolo è da verificare.
Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi
giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la
"restituzione" sono descritti sulla decisione allegata".
La ricorrente non vi ha però dato seguito, visto che la Cassa si è
accorta autonomamente, poco più di un anno dopo, esaminando il modulo ufficiale
di notifica dell'aumento della pigione dal 1° ottobre 2023, che l'importo computato
fino a quel momento non era stato suddiviso fra l'assicurata e la sua
coinquilina. Infatti, la beneficiaria di PC non le aveva segnalato che la
pigione ritenuta non era corretta e quindi non le aveva fatto presenti le
"eventuali differenze" fra quanto essa ha realmente pagato al
proprietario di casa (Fr. 8'160.- e dal 1° novembre 2023 Fr. 8'502.-) e quanto le
ha conteggiato la Cassa a titolo di pigione (Fr. 13'200.-).
Considerato che soltanto un anno prima, il 7 luglio 2021 (doc.
98), la Cassa cantonale di compensazione aveva emesso la "Decisione (…)
in seguito al cambiamento di indirizzo ed alla convivenza con la signora __________
(dal 1.12.2020) e suo fratello (dal 1.1.2021)", ricalcolando il suo
diritto alle prestazioni complementari suddividendo la pigione per due oppure
per tre coabitanti (docc. 99-101), e chiedendole la restituzione di Fr. 2'900.-
di PC indebitamente percepite dal 1° dicembre 2020 al 31 luglio 2021, anche
questa circostanza, simile, doveva fare immediatamente reagire l'assicurata ed
indurla ad informarsi presso l'amministrazione per verificare se le cifre
inserite fossero corrette. Infatti, avendo nuovamente debitamente notificato alla
Cassa la convivenza, il computo della pigione intera, seppure plafonata, ma senza
l'indicazione della "Quota coinquilino" come nei fogli di
calcolo allegati alla decisione del 7 luglio 2021, doveva attirare l'attenzione
della ricorrente e portarla ad interrogarsi sulla correttezza delle voci
inserite.
Proprio perché soltanto alcuni mesi prima si era ripetuta una
identica situazione, l'insorgente doveva rendersi conto, nel settembre 2022,
che la conseguenza dell'errore della Cassa si riverberava sull'importo delle PC
di sua spettanza. Infatti, ciò comportava la necessità di correggere
retroattivamente i calcoli e di chiedere la restituzione delle prestazioni versate
in eccesso. Non va dimenticato che i fogli di calcolo allegati alla decisione
del 9 settembre 2022, come pure i successivi acclusi alla decisione del 12
dicembre 2022, recavano l'esplicito invito a controllare il calcolo al fine di
assicurarsi che corrispondeva alla situazione reale e di comunicare
Considerandi
all'amministrazione le eventuali differenze (STF 8C_664/2023 del
15.
luglio 2024, consid. 6.3; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid.
6).
All'assicurata non poteva perciò sfuggire che il computo di una
spesa maggiore comportava il riconoscimento di PC maggiori rispetto a quelle di
diritto e, dunque, come indicato sui fogli di calcolo stessi e
conformemente alla citata giurisprudenza (fra le ultime: STF 8C_441/2023
del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023,
consid. 2.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1), ciò le
imponeva di attivarsi nei confronti della Cassa di compensazione per segnalare
la questione della pigione e informarsi sulla correttezza
dell'importo inserito, siccome palesemente non corrispondente a quanto da lei
effettivamente pagato.
Il comportamento omissivo della ricorrente (mancata
notifica alla Cassa dell'errore nel computo della pigione) esclude dunque
la sua buona fede.
In effetti, come evidenziato nella recente STF 8C_264/2024 del 14
novembre 2024 concernente una fattispecie giudicata da questo TCA, al
considerando 4.2 il Tribunale federale ha ricordato che:
" In caso di conteggi di prestazioni complementari
erronei, la buona fede è generalmente negata se l'assicurato non controlla il
foglio di calcolo o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala
un errore grave facilmente riconoscibile. Anche la mancata richiesta di
informazioni all'amministrazione può essere presa in considerazione.".
Anche nella citata STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024 l'Alta Corte
ha ritenuto al considerando 6.2 come:
" Les comportements excluant la bonne foi ne
sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner. Peuvent
entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment
l'omission de se renseigner auprès de l'administration
(arrêts 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 8C_535/2018 du 29 octobre
2018.
consid. 5.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence). Dans le
contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne
concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler
ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas,
de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt 9C_318/2021 précité consid.
3.2
et les arrêts cités).".
Si veda anche la STF 9C_532/2022, dove
al considerando 2.2 il Tribunale federale ha affermato che:
" Als Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst,
fällt auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen, in
Betracht (SVR 2022 EL Nr. 7 S. 21, 9C_318/2021 E. 3.1).".
2.11
Come
rammenta la giurisprudenza, ogni nuova spesa computabile, o variazione di spesa
già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento
rilevante della situazione materiale (STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024,
consid. 6; STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve
essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile
2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza
ritardo (art. 24 OPC-AVS/AI; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 6; STF
P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
Inoltre, si deve ammettere che la ricorrente non
poteva ignorare l'aumento importante, dal 1° agosto 2022, delle sue prestazioni
complementari parallelamente alla segnalazione del cambio di domicilio. Questo
aumento, come indicato nella decisione del 9 settembre 2022, era di Fr. 660.-
al mese e quindi non poteva non essere notato dall'interessata, anche se
dipendeva dal suo trasferimento nel nuovo appartamento e poteva in effetti avere
dato luogo ad un incremento del suo diritto alle PC. Ma, proprio perché già
prima l'assicurata condivideva l'appartamento con la sua amica, e con il (di
lei) fratello, così anche al nuovo domicilio, stante la coabitazione con
l'amica, la situazione rimaneva simile e quindi una maggiorazione di Fr. 660.-
al mese doveva attirare l'attenzione della ricorrente e portarla a controllare
i fogli di calcolo. L'invito fatto all'assicurata di controllare i calcoli è
stato riproposto dalla Cassa anche a fine anno 2022 nella decisione successiva,
senza però reazione della ricorrente mentre i fogli di calcolo erano
manifestamente e in modo riconoscibile fondati su uno stato di fatto che non
corrispondeva più alla realtà dal 1° agosto 2022 (STF 8C_664/2023 del 15 luglio
2024, consid. 6.3). L'errore, grave, della Cassa non poteva perciò essere
ignorato dalla ricorrente, essendo facilmente riconoscibile anche da una
persona senza una particolare conoscenza della materia e quindi
del metodo di calcolo adottato per determinare il diritto alle prestazioni
complementari (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio
2022, consid. 6.3; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). La
ricorrente avrebbe infatti potuto facilmente rilevare che la cifra riportata
nelle sue spese alla voce "Affitto" non
corrispondeva alla sua quota parte versata al proprietario di casa e doveva
perciò segnalarlo alla Cassa, avendo un obbligo di verifica dei calcoli
dell'amministrazione (STCA 33.2024.4 del 23 maggio 2024, consid. 2.11; STCA
33.2023.36
del 2 aprile 2024; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid.
2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del
17.
ottobre 2022, consid. 2.12).
2.12
La ricorrente ha sostenuto che
questa discrepanza non le era facilmente riconoscibile a causa
della scarsa scolarizzazione (5a elementare), che le avrebbe impedito di capire
dai fogli di calcolo PC che la Cassa aveva commesso un grave errore.
Il TCA evidenzia che l'assicurata non poteva, nella
fattispecie, ignorare l'influenza della sua situazione locativa sul calcolo
delle prestazioni complementari, dimostrando l'attenzione che le era richiesta,
esaminata alla luce di quanto ragionevolmente si poteva richiedere a una
persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle stesse
circostanze. Anche se aveva un livello di formazione poco elevato e scarse conoscenze
della materia, l'assicurata doveva comunque accorgersi che la pigione versata
dal mese di agosto 2022 (Fr. 8'160.- annui) non figurava in questi stessi termini
alla voce "Affitto" (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.2; STCA 33.2024.4 del 23 maggio 2024; STCA 33.2023.36 del 2 aprile
2024; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). Un errore così
manifesto, palese e grossolano commesso dall'amministrazione, se solo avesse
confrontato la sua quota parte di pigione pagata al locatore con l'importo
ritenuto dalla Cassa a titolo di affitto, sarebbe stato facilmente riconosciuto
dall'assicurata. Ciò, soprattutto, se si pone mente, come indicato, che già la
precedente locazione era stata suddivisa tra gli occupanti l'appartamento e che
la Cassa aveva di conseguenza considerato per la ricorrente una pigione ridotta
della metà o di due terzi.
Non si può dunque sostenere che, su questo punto, i
fogli di calcolo ricevuti con le decisioni della Cassa non siano ben
comprensibili, dato che non vi era chiaramente indicato, come in occasione
della precedente locazione in essere dal 1° dicembre 2020, la cui situazione è
stata ridefinita e corretta dalla decisione del 7 luglio 2021, che veniva
computata una "Quota coinquilino".
Va comunque rilevato che la voce "Affitto"
non presta il fianco ad alcuna incomprensione e/o interpretazione di sorta e
che l'importo ritenuto dall'amministrazione è facilmente leggibile e
comprensibile anche per chi ha soltanto una scolarizzazione elementare. Non va
infatti dimenticato che, nel caso concreto, dovevano essere solo verificati i
parametri ritenuti dalla Cassa - fosse anche capire perché è stato conteggiato
a titolo di affitto l'importo di Fr. 13'200.-, quando la pigione
dell'appartamento locato era dal 1° agosto 2022 di complessivi Fr. 16'320.- e
dal 1° ottobre 2023 di Fr. 17'004.- - e, rilevata la palese incongruenza
nell'affitto, ciò doveva indurre l'assicurata a informarsi e a segnalare la
differenza alla Cassa cantonale di compensazione.
2.13
L'affermazione della
ricorrente di essere al beneficio di una rendita di invalidità per motivi
psichici, tanto che non ha mai lavorato e non è mai stata in grado di
mantenersi, non la mette al riparo dal dover trarre comunque la conclusione che
essa ha commesso una negligenza grave nell'omettere di controllare i fogli di
calcolo e di attivarsi presso la Cassa di compensazione segnalandole un errore
grave facilmente riconoscibile.
Non va infatti dimenticato che la capacità di discernimento deve
essere presunta (art. 16 CC) e che colui che ne sostiene l'assenza deve provare
l'incapacità di discernimento con il grado della verosimiglianza preponderante.
Per contro, quando l'esperienza generale della vita fa presumere (per esempio
per i giovani ragazzi, in presenza di certe affezioni psichiche o per le
persone indebolite a causa dell'età) che la persona in questione, a dipendenza
della sua costituzione, non deve essere ritenuta capace di discernimento, la
prova è considerata come sufficientemente apportata e la presunzione legale
dell'art. 16 CC è ribaltata. Spetta allora alla controparte tentare di portare
la controprova, pure con verosimiglianza preponderante, che l'interessato ha
agito in un momento di lucidità (DTF 124 III 5 consid. 1b; STF 9C_493/2022 del
28.
settembre 2023, consid. 4.2; STF 5A_914/2019 del 15 aprile 2021, consid. 3.2;
STCA 33.2023.32 del 5 marzo 2024). La presunzione di una incapacità di
discernimento, secondo la giurisprudenza (STF 9C_493/2022 del 28 settembre
2023, consid. 4.2; STF 5A_926/ 2021 del 19 maggio 2022, consid. 3.1.1.1; STF
5A_951/2016 del 14 settembre 2016, consid. 3.1.3.1), riguarda i casi in cui la
persona in questione si trova, al momento di agire, menomata psichicamente in
maniera durevole a causa dell'età o di una malattia, come è notoriamente il
caso per le demenze senili (per esempio, sindrome psico-organica causata
dall'arteriosclerosi senile, disturbo delirante persistente o demenza senile
tipo Alzheimer).
In ambito di condono, va rilevato che, secondo la giurisprudenza,
lo stato depressivo influisce sulla capacità di discernimento solo se si tratta
di turbe psichiche costanti, aventi valore di malattia, la cui intensità
osterebbe al rispetto dell'obbligo di annunciare (STF 8C_865/2008 del 27
gennaio 2009, consid. 6.5; STF 8C_1/2007 dell'11
maggio 2007, consid. 3 in SVR 2007 EL Nr. 8).
In specie, l'assicurata non ha comprovato che il suo stato di
salute fosse tale da influire sulla sua capacità di comprendere i suoi obblighi
e di gestirsi a livello personale e amministrativo. Essa non ha comprovato che,
per determinati specifici motivi psichici, la capacità di discernimento era
assente tanto da necessitare di un aiuto costante nell'amministrarsi e quindi
nella gestione delle pratiche burocratiche con cui si deve confrontare necessariamente
nella sua quotidianità. Un semplice dubbio sullo stato mentale non è
sufficiente a confutare la presunzione di capacità di discernimento (STF
9C_493/2022 del 28 settembre 2023, consid. 4.2; STF 6B_869/2010 del 16
settembre 2011, consid. 4.5; STCA 33.2023.32 del 5 marzo 2024). Non si può
quindi confermare la presenza di una incapacità di discernimento che non le
permetteva di capire gli scritti della Cassa cantonale di compensazione (STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 6.2).
Allo stesso modo, riguardo all'indicazione secondo cui
l'assicurata avrebbe difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative,
tanto da dovere, all'occasione, fare capo a terzi, va ribadito che il semplice
e facile confronto fra le cifre inserite nel foglio di calcolo relative
all'affitto ritenuto dall'amministrazione con quanto da lei realmente pagato le
avrebbe permesso, anche per una persona con poca dimestichezza con le questioni
in ambito di prestazioni complementari, di segnalare alla Cassa le discrepanze esistenti
(STCA 33.2024.4 del 23 maggio 2024, consid. 2.12).
Ad ogni modo, stante l'avviso contenuto nelle
decisioni relativo alla necessità di verificare il calcolo, se la ricorrente riteneva
di non essere in grado di comprendere le cifre stabilite nei fogli di calcolo,
avrebbe dovuto domandare assistenza a terzi, come ha d'altronde osservato di
fare regolarmente quando riceve o deve scrivere una lettera.
2.14
Nemmeno può essere
accolta la censura dell'insorgente per cui durante un anno la Cassa di compensazione
non si è accorta del suo errore malgrado sia avvezza a queste pratiche, ciò che
dimostrerebbe, invece, la sua difficoltà, siccome non cognita in materia, di
capire che qualcosa era sbagliato nel calcolo.
In specie, l'assenza di modifiche notificate dalla ricorrente alla
Cassa riguardo alla sua situazione materiale e personale ha portato
l'amministrazione, a fine anno 2022, a non rivedere complessivamente la
posizione dell'assicurata su base aggiornata come si farebbe nel caso di una
revisione periodica (art. 25 cpv. 1 lett. d OPC-AVS/AI e art. 30 OPC-AVS/AI),
ma solo la voce dell'assicurazione malattia che, è noto, cambia ogni anno.
Infatti, le altre voci non vengono invece modificate, a meno che
la persona interessata le segnali un adeguamento (aumento, riduzione o
soppressione) nel corso dell'anno civile che, nell'ambito dell'art. 17 cpv. 2
LPGA (revisione materiale della prestazione di lunga durata in caso di cambiamento
significativo delle circostanze) o dell'art. 25 cpv. 1 OPC-AVS/AI (in caso di
cambiamento delle circostanze personali o economiche), porta l'amministrazione
a concentrarsi su un cambiamento specifico delle circostanze rilevanti per il
diritto e rivedere una determinata voce di spesa o di reddito (STF 9C_365/2022 dell'11
novembre 2022, consid. 2.2.1).
Per tale ragione, sino a quando l'interessata le ha notificato la
modifica della pigione dal 1° ottobre 2023, la Cassa cantonale di compensazione
non ha avuto motivo di rivedere la sua situazione e quindi non si è accorta del
suo stesso errore compiuto nel settembre 2022.
2.15
In conclusione, ribadito che la
beneficiaria di PC ha avuto due occasioni per eseguire le verifiche dei calcoli
e per attivarsi interpellando l'amministrazione, le si può rimproverare di non
avere prestato il minimo di attenzione che ci si può aspettare da una persona
ragionevole nella stessa situazione e nelle stesse circostanze. La sua
omissione non può quindi essere qualificata solo come lieve negligenza (STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 8C_243/2016 del 7 luglio
2016, consid. 6.2).
L'assicurata, non facendosi parte attiva nei confronti
dell'amministrazione e quindi non segnalandole l'errore manifesto della pigione
che risultava dai fogli di calcolo, ha commesso una negligenza grave, che esclude
a priori la buona fede come requisito per il condono. In queste condizioni, il
rifiuto di accordare il condono dell'obbligo di restituire la somma di Fr.
6'691.- deve essere confermato (STF 8C_664/2023 del 15 luglio
2024, consid. 6.3; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA
33.2024.4
del 23 maggio 2024, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre
2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
L'errore commesso dall'amministrazione nel computo della pigione non
può ripristinare la mancanza di buona fede della ricorrente (STF 8C_243/2016
del 7 luglio 2016 consid. 6.2; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid.
3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17
ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16).
Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro
cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio
2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.16
Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere pertanto confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti