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Decisione

33.2024.4

Condono PC indebitamente ricevute.Ass.ha correttamente indicato gli interessi ipotecari pagati,ma per errore la Cassa ha riportato nei fogli di calcolo un importo maggiore.Ric.doveva verificare i calcoli e segnalare l'errore,facilmente riconoscibile,anche se poco istruita.Grave negligenza.No condono

23 maggio 2024Italiano42 min

l'insorgente ha puntualizzato che il fatto che la Cassa ha atteso un anno dopo essere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2024.4

TB

Lugano

23 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Nel febbraio 2018 (doc. 40) RI 1,

nata nel 1945, ha chiesto le prestazioni complementari, che le sono state

concesse il 5 marzo 2018 (doc. 43) nella misura di CHF 351 al mese considerando

un interesse ipotecario annuo di CHF 1'965.

1.2. Il 20 settembre 2018 (doc. 48)

l'assicurata ha informato la Cassa cantonale di compensazione della variazione

della sua ipoteca, allegando i relativi documenti bancari (capitale, tasso,

interessi).

Con decisione del 25 settembre 2018 (doc. 49) la Cassa di

compensazione ha quindi ricalcolato il diritto dell'assicurata dal 1° settembre

2018 computando, in particolare, degli interessi ipotecari di CHF 15'230

all'anno, con conseguente diritto mensile alle PC di Fr. 689.

1.3. Nelle successive decisioni la Cassa

ha continuato a computare un interesse ipotecario di CHF 15'230 per gli anni

2019, 2020 e 2021 (docc. 33, 37 e 61).

1.4. Nel febbraio 2021 (doc. 65)

l'amministrazione ha avviato una revisione periodica della prestazione

complementare e, allegato al relativo formulario, compilato il 23 febbraio 2021

(doc. 67), l'assicurata ha prodotto anche i giustificativi bancari attestanti,

stato al 31 dicembre 2020, il debito in capitale (CHF 88'000) e gli interessi

debitori (CHF 1'520,94) pagati nel 2020.

1.5. Con decisione del 29 marzo 2021

(doc. 69) la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC modificando in CHF 3'360

il forfait delle spese accessorie e fissandolo in CHF 830 al mese.

Un mese dopo, il 20 aprile 2021 (doc. 75), la Cassa ha rivisto il

diritto dell'assicurata rimodificando in CHF 1'680 il forfait delle spese accessorie

e ristabilendolo in CHF 690 al mese.

1.6. Il medesimo diritto è stato deciso il

3 gennaio 2022 (doc. 79) per l'anno 2022 sulla base degli stessi parametri di

calcolo.

1.7. Con decisione del 31 marzo 2022

(doc. 91) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC

dell'assicurata dal 1° febbraio 2018 al 30 aprile 2022 aggiornando "sostanza, rendita estera, rendita di previdenza

professionale ed il valore locativo della proprietà in cui vive, come da

documentazione inviataci in fase di Revisione periodica" e le ha chiesto in restituzione la somma di CHF

31'121 indebitamente versata. Inoltre, ha fissato in CHF 32 il diritto alle

prestazioni complementari dal 1° maggio 2022.

1.8. Il 3 maggio 2022 (doc. 96)

l'assicurata ha chiesto di condonarle l'importo da restituire, avendo agito in

modo corretto fornendo le informazioni necessarie e non sottacendo alcunché, quindi

era in buona fede. L'errore l'ha commesso la Cassa, che ha riportato nei suoi

calcoli un interesse ipotecario dieci volte superiore a quello effettivo. Non avendo

essa dimestichezza con le questioni burocratiche né con i conteggi, non aveva

motivo di dubitare della correttezza dei calcoli eseguiti dalla Cassa.

Peraltro, di questo errore l'amministrazione non si è neppure

accorta nella decisione del 29 marzo 2021, in cui ha riportato degli interessi

ipotecari di CHF 15'230.

Infine, la restituzione dell'importo di CHF 31'121 comporterebbe

per l'istante una grave difficoltà economica, disponendo infatti di capitali a

risparmio pari a circa CHF 14'000.

1.9. Con decisione del 31 maggio 2022

(doc. 97) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'istanza di condono,

poiché dall'esame del formulario di revisione periodica e della documentazione

trasmessa è emerso che gli interessi ipotecari dovuti erano inferiori a quelli

computati per determinare il suo diritto alle prestazioni complementari. Tuttavia,

malgrado l'assicurata abbia ricevuto le comunicazioni del 17 dicembre 2018, del

16 dicembre 2019 e del 18 dicembre 2020, non l'ha informata dell'errore, benché

fosse evidente che l'importo computato nel calcolo PC era diverso da quello

effettivamente pagato dall'assicurata. Non avendo prestato quel minimo di

accuratezza che si poteva pretendere nell'adempimento dell'obbligo di

informazione non segnalando alla Cassa l'errore di computo degli interessi

ipotecari dovuti, l'assicurata è stata gravemente negligente (N. 4652.03 DPC), perciò

la buona fede non può essere riconosciuta e il condono va quindi negato.

1.10. L'opposizione del 24 giugno 2022

(doc. 99) è stata respinta il 25 luglio 2023 (doc. A) dalla Cassa di

compensazione, che ha confermato la violazione dell'obbligo di informare.

L'amministrazione ha rilevato che a seguito dell'indicazione, nel

formulario di revisione compilato dall'assicurata il 23 febbraio 2021, che gli

interessi ipotecari ammontavano a CHF 1'521 annui, ha esperito degli

accertamenti fiscali per stabilire il corretto interesse ipotecario e, rilevato

che era inferiore a quanto ritenuto nei calcoli, ha emesso l'ordine di

restituzione. La Cassa ha riconosciuto di avere erroneamente considerato degli

interessi ipotecari di CHF 15'230 in luogo di CHF 1'530, errore apparso nella

decisione del 5 marzo 2018 e continuato fino alla decisione di restituzione.

Fra i due interessi ipotecari v'è una differenza di CHF 13'700, importo che non

poteva passare inosservato all'assicurata. Pertanto, di per sé l'errore che

essa ha commesso era riconoscibile da parte dell'interessata, anche perché

benché l'importo dell'interesse ipotecario computato sia stato plafonato a CHF

7'009, tuttavia nel foglio di calcolo figurava comunque chiaramente

l'indicazione di CHF 15'230.- per l'interesse ipotecario, ciò che rendeva

ancora più facile per l'assicurata accorgersi che tale importo era sbagliato.

L'opponente non poteva ignorare che dopo la predetta decisione di

riesame ne sono seguite altre cinque, ciascuna per ogni anno successivo, in cui

nei fogli di calcolo allegati v'era un interesse ipotecario di CHF 15'230

anziché di CHF 1'530 per il 2018, CHF 1'517 per gli anni 2019 e 2020, CHF 1'521

per il 2021 e il 2022.

Non avendo controllato con la dovuta diligenza i fogli di calcolo

e non avendo segnalato un errore di cui poteva facilmente accorgersi (N.

4652.03 DPC), la violazione commessa dall'assicurata configura una negligenza

grave, perciò la buona fede non è stata ammessa e il condono è stato negato.

1.11. Il 6 febbraio 2024 (doc. I) RI 1 si

è rivolta al TCA, sempre assistita dall'avv. RA 1, riproponendo le

argomentazioni esposte nell'opposizione, rilevando quindi che, 79enne e in

possesso soltanto della quinta elementare, ha sempre svolto lavori manuali e

non intellettuali (doc. C), perciò non è mai stata avvezza alle questioni

burocratiche per le quali si rivolgeva al __________. La negligenza grave

imputatale dalla Cassa si sarebbe potuta realizzare solo se avesse potuto

"facilmente accorgersi" dell'errore riportato nel foglio di

calcolo, circostanza che non è invece occorsa stante la sua bassa

scolarizzazione, in presenza della quale era difficile credere che avrebbe

potuto facilmente accorgersi dell'errore, tanto più che i termini utilizzati

erano tecnici e che la decisione non riporta i calcoli dettagliati posti a

fondamento delle cifre riportate nel foglio di calcolo. La ricorrente ha

rimproverato alla Cassa di non solo aver commesso l'errore in questione per un

anno, ma che sia perdurato negli anni; ciò comprova che non era semplice da

individuare nemmeno per un funzionario formato e istruito. La notifica di

tassazione si riferisce a "interessi passivi privati" e non a

"interessi ipotecari", perciò senza una specifica non avrebbe

potuto identificare la voce nel controllo del conteggio e quindi non le si può

rimproverare alcunché. Con un conteggio non dettagliato che può apparire di

difficile lettura anche a professionisti non si può imputarle una negligenza,

men che meno grave. La sua correttezza nell'informare la Cassa e la sua

trasparenza depongono a favore della sua buona fede.

L'insorgente ha poi analizzato frase per frase le affermazioni

della Cassa, precisando di avere sempre indicato gli interessi ipotecari

effettivi nell'apposito formulario, che la Cassa ha atteso oltre un anno

dall'accertamento fiscale prima di emettere la decisione di restituzione, che

se l'errore fosse stato così evidente mal di comprende come per cinque anni un

funzionario non se ne sia accorto e che la Cassa non ha minimamente tenuto

conto della sua scarsa istruzione e delle sue capacità specifiche.

Infine, un obbligo di restituzione le comporterebbe un grave

pregiudizio economico e sarebbe impossibile da realizzare.

1.12. Nella risposta del 27 febbraio 2024

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso.

Essa ha ribadito che la buona fede non sussiste se la persona

assicurata non controlla il foglio di calcolo PC. Quanto alle comunicazioni di

fine anno che riportano il diritto alle PC per l'anno seguente, la Cassa ha

osservato che sono decise sulla base degli elementi comunicati dall'assicurato

e proprio per questo motivo sui fogli di calcolo allegati alle decisioni di PC

gli assicurati sono resi espressamente attenti che il calcolo è da verificare e

che eventuali differenze le vanno notificate entro 30 giorni. Il comportamento

che esclude la buona fede non deve infatti necessariamente consistere nella

violazione dell'obbligo di segnalare o informare, ma anche nella mancata

richiesta di informazioni all'amministrazione, se un assicurato non controlla

il foglio di calcolo o solo poco accuratamente. Pertanto, quando ha ricevuto la

decisione PC del 25 settembre 2018, l'assicurata doveva esaminare anche i fogli

di calcolo allegati. Se avesse effettuato questa verifica con l'attenzione e

alla pari di quanto può essere ragionevolmente esigibile da una persona capace

di discernimento in una situazione identica, avrebbe rilevato che v'era un

errore nel computo dell'interesse ipotecario e quindi avrebbe dovuto

segnalarglielo o chiederle dei chiarimenti in caso di dubbi. Per contro, le

comunicazioni di fine anno sono state accettate senza alcun controllo e non è

vero che l'assicurata ogni anno, dopo il 2018, le ha trasmesso gli

aggiornamenti del tasso d'interesse. È pertanto pretestuoso sostenere che la

Cassa avrebbe commesso un errore quando ha emanato le comunicazioni di fine

anno, visti gli obblighi di verifica spettanti alla ricorrente e che quest'ultima

ha disatteso. La violazione che ha commesso configura perciò una grave negligenza,

per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

Quanto alla censura ricorsuale di avere violato il diritto di

essere sentita per non avere considerato la sua scarsa istruzione scolastica e

le sue capacità, che non le avrebbero permesso di controllare il calcolo delle

PC, la Cassa ha affermato che era priva di fondamento, avendo invece essa

motivato la decisione impugnata, concludendo che l'errore era ben

riconoscibile, ma che la ricorrente non ha controllato con la dovuta diligenza

Fatti

i fogli di calcolo. Prova ne è che anche le successive cinque decisioni sono

passate inosservate agli occhi dell'assicurata, mentre una significativa

incongruenza nell'importo degli interessi ipotecari non poteva sfuggirle a

prescindere dal suo livello di istruzione.

1.13. Alla richiesta del giudice delegato

a sapere se ha segnalato al Ministero pubblico l'agire della ricorrente, che ha

comportato l'ordine di restituzione (doc. II), il 27 febbraio 2024 (doc. IV) la

Cassa ha risposto di attendere il termine della procedura di condono.

1.14. Il 18 marzo 2024 (doc. VI)

l'insorgente ha puntualizzato che il fatto che la Cassa ha atteso un anno dopo essere

venuta a conoscenza dell'errore prima di emanare l'ordine di restituzione ha

comportato un maggiore importo da restituire. Inoltre, si è domandata se

l'errore era così palese e facile da riconoscere anche da una persona non

istruita come lei, come mai i funzionari incaricati non se ne sono accorti già

nel 2018. La Cassa non può inoltre trascurare che per lei era impossibile

identificare gli interessi ipotecari nella tassazione fiscale.

1.15. La Cassa si è riconfermata

integralmente nella sua risposta l'8 aprile 2024 (doc. VIII) e ha precisato che

nel 2017, per il tramite di una fiduciaria, la ricorrente si è autodenunciata

all'autorità fiscale per i beni mobili e immobili detenuti all'estero, ma che dall'esame

degli atti risulta che ha compilato e firmato diversi documenti, perciò era

perfettamente in grado di gestire e amministrare la propria sostanza e di

comprenderne il valore, a prescindere dal suo grado di istruzione.

1.16. Nelle osservazioni del 18 aprile

2024 (doc. X) la ricorrente ha ritenuto pretestuose, infondate e non pertinenti

le motivazioni addotte dall'amministrazione, ribadendo di non essere in grado

di gestire autonomamente le pratiche burocratiche, tanto che l'autodenuncia

fiscale è stata presentata tramite professionisti e, come per altri documenti,

una volta compilati da terzi si limitava a firmarli. Ha una formazione di

scuola elementare, ma non è analfabeta. Ad ogni modo, non si può paragonare la

difficoltà di queste operazioni, per effettuare le quali si è affidata a dei professionisti,

con i conteggi della Cassa, che essa aveva letto e che riteneva fossero

corretti, sia perché aveva fornito i documenti necessari sia perché allestiti

da funzionari formati e preparati che, per cinque anni, non sono però stati in

grado di correggere l'errore - sperando che non si siano limitati a un semplice

"copia e incolla" dei dati senza verificare gli allegati.

1.17. La resistente ha informato il

Tribunale di non avere ulteriori considerazioni da proporre (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di

condono formulata dall'assicurata il 3 maggio 2022 nei confronti della

restituzione di CHF 31'121.- per prestazioni complementari indebitamente

percepite dal 1° febbraio 2018 al 30 aprile 2022.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento

in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo

di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave

negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza

distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").

Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle

circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione

che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe

potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i

figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,

dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in

quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la

notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare

il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto

di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o

servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo

di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione

di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per

le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.

21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del

cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le

modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6

gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente

per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,

l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora

ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni

complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La

situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI).

Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo

di restituzione dei due importi per febbraio (CHF 188) e marzo (CHF 188) (cfr.

consid. 7.2).

Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha

ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare

all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che

esclude la buona fede.

2.5. Il 5 marzo 2018 (doc.

43) la Cassa di compensazione ha stabilito il diritto dell'assicurata alle

prestazioni complementari a far data dal 1° febbraio 2018 in CHF 351 al mese. In particolare, essa ha ritenuto quale interesse

ipotecario annuo l'importo di CHF 1'965, che ha desunto dal

formulario di richiesta delle PC (domanda n. 35) e che ha verificato nella

notifica di tassazione per l'anno 2015 (doc. 42). Il 20 settembre 2018 (doc.

48) l'assicurata le ha trasmesso l'offerta di __________ del 6 marzo 2018 (doc.

48-2/4) per una nuova ipoteca fissa, il contratto del 18 aprile 2018 (doc.

48-3/4) confermante l'apertura di un'ipoteca di CHF 88'000

con tasso di interesse dell'1,70% annui, valida per sette anni dal 19 aprile

2018 e il preavviso del 4 settembre 2018 (doc. 48-4/4) della scadenza degli

interessi di CHF 382,31 per il periodo dal 30 giugno 2018

al 30 settembre 2018. Sulla scorta di questi atti, la Cassa di compensazione ha

ricalcolato il 25 settembre 2018 (doc. 49) il suo diritto alle prestazioni

complementari dall'inizio di quel mese stabilendolo in CHF

689 e considerando, per ciò che concerne gli interessi ipotecari, l'importo di CHF 15'230 (doc. 31).

È indubbio che, benché l'istante abbia correttamente

informato la Cassa di compensazione dell'importo degli interessi ipotecari a

suo carico a far data dal 19 aprile 2018, e che per il terzo trimestre

dell'anno ammontava a CHF 382,31, nella decisione del 25

settembre 2018 l'amministrazione ha invece tenuto conto di un importo

corrispondente a dieci volte il reale interesse ipotecario versato

dall'assicurata (CHF 15'230 contro CHF 1'529 circa).

Tutte le decisioni che l'amministrazione ha emanato negli

anni seguenti hanno continuato a inserire fra le spese riconosciute l'importo più

elevato a titolo di interessi ipotecari, che però era manifestamente sbagliato

(docc. 33, 37 e 61).

Poi, nell'ambito della revisione periodica, nel

febbraio 2021 (doc. 67) l'assicurata ha trasmesso alla Cassa l'attestato

fiscale dei suoi debiti per l'anno 2020, da cui risultava chiaramente che, al

31 dicembre 2020, il debito in capitale era pari a CHF

88'000.- e gli interessi ipotecari pagati a CHF 1'520,94

(doc. 67-10/22).

Quando, oltre un anno dopo, nel marzo 2021 (doc. 91)

la Cassa ha esaminato il modulo di revisione e i relativi allegati, si è

accorta per la prima volta - ma ne avrebbe avuto la possibilità già nel

settembre 2018 - di avere computato degli interessi ipotecari più elevati,

oltre ad altri errori e ad aggiornare dei dati. Pertanto, il 31 marzo 2022

(doc. 91) ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurata emettendo una

decisione di restituzione, stante un indebito incasso di prestazioni complementari

maggiori rispetto a quanto avrebbe avuto diritto se avesse considerato i dati

corretti sin dal 1° febbraio 2018 e fino al 30 aprile 2022.

2.6. Nel proprio

ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che

debba restituire le prestazioni ricevute in più, avendo sin da subito

debitamente dichiarato gli interessi ipotecari a suo carico e quindi non le si

può imputare nessuna negligenza. L'errore è stato invece commesso dalla Cassa

di compensazione ma, considerata la sua scarsa formazione, anche prestando

molta attenzione i fogli di calcolo non erano di facile comprensione, visto che

la stessa amministrazione ha perorato nell'errore per ben cinque anni prima di

accorgersene.

La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurata facendo leva sul N. 4652.03 DPC, osservando che

malgrado dal 2018 abbia ricevuto diverse decisioni che stabilivano il suo

diritto alle PC, essa non l'ha mai avvisata che il dato concernente gli

interessi ipotecari inserito nei fogli allegati non era corretto. A suo dire, il

fatto che gli interessi ipotecari ritenuti erano di gran lunga superiori a

quelli effettivamente pagati avrebbe dovuto fare sorgere all'interessata, a

prescindere dal suo livello di istruzione, un dubbio su una simile incongruenza,

che non poteva passare inosservata e quest'ultima avrebbe pertanto potuto e

dovuto interpellarla per segnalare la differenza di calcolo. La

violazione dell'obbligo di informazione commessa dalla ricorrente configurerebbe

dunque una negligenza grave, perciò la Cassa non ha riconosciuto la sua buona

fede e neppure il condono, venendo a mancare una delle due condizioni cumulative.

2.7. Secondo consolidata giurisprudenza

federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza

del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non

deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un

lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado

di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se

non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la

persona interessata, ovvero capacità di giudizio, stato di salute, livello di

istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024,

consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022

del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid.

5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2;

STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

Considerandi

8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I

comportamenti che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo

di informare o di notifica; possono essere presi in considerazione anche altri

comportamenti, in particolare l'omissione nel farsi

parte attiva verso l'amministrazione (STF 8C_441/2023 del 21 dicembre

2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre

2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018,

consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona

fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni

complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o

lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave

facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF

9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5

giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005,

consid. 4.3).

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso

in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere

che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo

giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo.

Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.

Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire

per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di

compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore

pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti

che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento

della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle

prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di

una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i

bambini.

L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle

prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli

nella misura di CHF 500.- invece di CHF 6'000.- (CHF 500.- al mese per 12 mesi),

e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di

prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha

chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il

condono.

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale

delle assicurazioni del Canton Zurigo che aveva annullato la decisione di

rifiuto del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli

atti all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso.

Infatti, secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una

negligenza lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il

foglio di calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non

indicava, per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili.

Sebbene in un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo

pilastro, senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate

sulla base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la

beneficiaria di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene

conto, poiché non era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo

andava effettuato su base annua.

D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità

con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver

commesso un errore:

" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht

sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens

eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf

die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein

mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse

zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin

nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-

statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die

EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass

die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war.

Anders dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine

Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet

worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der

Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.

beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend

eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es

sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt

umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular

bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von

Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand

zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die

Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden

folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der

Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte,

hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen.

Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von

einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte

auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019

(vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal

wiederholt hatte.".

2.8

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta

giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.9

Gli artt. 31 LPGA e

24.

OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare

immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle

condizioni personali e/o economiche della sua famiglia.

Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire

immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il

diritto alle prestazioni complementari.

In concreto, dagli atti è indubbio che, nel settembre 2018 (doc.

48-4/4) quando la ricorrente ha saputo a quanto ammontavano i nuovi interessi

ipotecari trimestrali (CHF 382,31) del nuovo finanziamento

stipulato nell'aprile 2018 valido dal 19 aprile 2018 al 22 aprile 2025, ha

informato l'amministrazione producendo la relativa documentazione bancaria, chiara e completa. L’amministrazione doveva ricalcolare il

diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari ma ha compiuto un errore

siccome ha ritenuto, nelle spese riconosciute dell'assicurata, l'importo di CHF

15'230 in luogo di circa CHF 1'530 (CHF 382,31 x 4).

Una disattenzione, banale, dell’amministrazione, da ricondurre,

verosimilmente, ad un errore di battitura. L’errore è stato riportato nelle decisioni

successive che sono, di conseguenza, tutte manifestamente errate. L'errata valutazione

della situazione economica dell’assicurata ha comportato il versamento alla

ricorrente di prestazioni maggiori a quelle dovute ed alla successiva richiesta

di restituzione quando, nel marzo 2022, l’amministrazione si è accorta dello

sbaglio esaminando il formulario di revisione periodica del 2021 giunto nel febbraio

2021, quindi un anno prima.

Come già indicato in precedenti decisioni di questa Corte (STCA

33.2024.5

del 22 aprile 2024, consid. 2.9; STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024,

consid. 2.10 e 2.11; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid. 2.13; STCA

33.2022.20

del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid.

2.9), nonostante l'importante mole di lavoro con cui è confrontata, la Cassa

deve prestare maggiore attenzione nell'evasione delle domande e delle revisioni

di prestazioni complementari ed operare verifiche puntuali dei conteggi.

2.10

L’errore commesso dalla Cassa non

esime comunque l’assicurato dall’obbligo di verifica che gli incombe, come

richiamano i fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI

allegati alle decisioni di prestazione complementari, dove gli assicurati sono

resi attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci

eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30

giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono

descritti sulla decisione allegata".

In concreto la ricorrente non ha segnalato alla Cassa di

compensazione che gli interessi computati nelle sue spese non erano corretti e quindi

che non ha segnalato le "eventuali differenze" esistenti fra

quanto realmente pagato alla banca (CHF 1'530) e quanto riconosciuto a titolo

di interesse ipotecario (CHF 15'230). La cifra è 10 volte quella computabile,

la differenza è abissale e manifesta. La Cassa si è accorta

autonomamente, esaminando il formulario di revisione periodica del 2021 il 31

marzo 2022, che gli interessi ipotecari realmente pagati dalla ricorrente divergevano

dalla cifra inserita nei fogli di calcolo sin dal 25 marzo 2018 e fino a quel

momento.

Come indicato la differenza tra i due importi non è di poco conto

ma di ben CHF 13'700 ciò che doveva fare immediatamente reagire l'assicurata ed

indurla ad informarsi presso la Cassa per verificare se le cifre inserite

fossero corrette.

L'insorgente doveva rendersi conto che la conseguenza dell’errore

della Cassa si riverberava sull’importo delle PC che le erano riconosciute con

necessità di correggere retroattivamente i calcoli e con la relativa domanda di

restituzione delle prestazioni percepite in eccesso. Va evidenziato che il

foglio di calcolo allegato alla decisione del 25 settembre 2018, come pure i

successivi, recavano l’invito a controllare il calcolo al fine di assicurarsi

che corrispondeva alla situazione reale e di comunicarle le eventuali

differenze (STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 6).

All'assicurata non poteva perciò sfuggire che il computo di una

spesa maggiore comportava il riconoscimento di PC maggiori rispetto a quelle di

diritto, ciò che le imponeva di attivarsi nei confronti della Cassa e di

segnalare la circostanza (in questo senso: STF 8C_441/2023

del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023,

consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021

del 21 settembre 2021, consid. 3.1).

Il comportamento omissivo (mancata notifica degli

errori presenti nel computo degli interessi ipotecari) esclude la buona

fede.

Nella STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2 l’Alta

Corte ha ritenuto come:

" Les comportements excluant la bonne foi ne

sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent

entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment

l'omission de se renseigner auprès de l'administration";

Si veda anche la STF 9C_532/2022

consid. 2.2. dove è indicato come:

" Als Verhalten, das den guten Glauben

ausschliesst, fällt auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu

erkundigen, in Betracht (SVR 2022 EL Nr. 7 S. 21, 9C_318/2021 E. 3.1).").

Come rammenta la giurisprudenza ogni nuova spesa computabile o

variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta

un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_640/2023 del 19

aprile 2024, consid. 6; STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e

quindi deve essere tempestivamente notificata (art. 24 OPC-AVS/AI) alla Cassa

di compensazione (STF 9C_720/ 2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF

9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF 8C_640/2023 del

19.

aprile 2024, consid. 6; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14

marzo 2006). Ciò anche se l'informazione iniziale fornita dall'assicurata era

corretta e corroborata dalla relativa documentazione. L’assicurata, confrontata

con un errore della Cassa, doveva informarsi e rivolgersi all’amministrazione

per chiedere chiarimenti sulla correttezza dell'importo

inserito, siccome palesemente non corrispondente all'interesse ipotecario da

lei pagato (fra le ultime, citata STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid.

3.2.2).

2.11

L'errore della

Cassa nell'inserimento degli interessi ipotecari era facilmente riconoscibile in

ogni decisione ricevuta anche da una persona senza una

particolare conoscenza della materia e quindi del metodo di calcolo adottato

per determinare il diritto alle prestazioni complementari (STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). La ricorrente avrebbe infatti

potuto facilmente rilevare che la cifra riportata nelle sue spese alla voce

"interessi ipotecari" non corrispondeva a quanto

versato alla banca dal 19 aprile 2018 e doveva perciò rilevarlo e segnalarlo

alla Cassa, avendo un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA

33.2023.36

del 2 aprile 2024; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid.

2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17

ottobre 2022, consid. 2.12).

2.12

La ricorrente ha sostenuto che questa

discrepanza non le era facilmente riconoscibile, ritenuto che nella notifica di

tassazione non è indicata la voce "interessi ipotecari", ma di

"interessi passivi privati" e quindi le sarebbe stato

impossibile notare l'errore di riporto nei fogli di calcolo delle prestazioni

complementari.

L’argomento è privo di pregio. Dalla notifica di tassazione IC

2019.

(doc. 72-15/22) prodotta con la revisione periodica non risultano altri

debiti della ricorrente se non quelli ipotecari, la posta degli "interessi

passivi privati" doveva forzatamente riguardare quindi solo gli

interessi ipotecari versati alla banca. Inoltre, nei fogli di calcolo, questi

interessi ipotecari erano ben definiti come tali nelle "uscite"

sotto la voce "Costi della proprietà primaria". Alla

ricorrente non poteva perciò sfuggire che l'importo di CHF 15'230 ivi indicato

si riferiva, solo e soltanto, agli interessi che versava alla sua banca per

l'ipoteca accesa sull'abitazione in cui vive e che quindi le due poste dovevano

per forza coincidere.

Nemmeno l’argomento della scarsa formazione scolastica,

che le avrebbe impedito di capire dai fogli di calcolo PC che la Cassa aveva

commesso un errore, può essere ritenuto. Anche ammettendo un livello di

formazione poco elevato, l'assicurata doveva accorgersi di un errore così

manifesto, palese e grossolano, se solo avesse raffrontato il valore degli

interessi passivi con l’importo del debito contratto con la banca, errore

ripetuto nel tempo. L’omissione della ricorrente costituisce almeno una grave

negligenza (STF 9C_455/ 2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA

33.2023.36

del 2 aprile 2024; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid.

2.12).

La ricorrente (che si dichiara non analfabeta ed ha

completato il ciclo scolastico primario sino alla fine delle elementari,

secondo suo dire, circostanza comunque non corroborata dalla produzione di

adeguata documentazione completa relativa alla formazione professionale svolta),

rileva di avere difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative, tanto

da dovere, all'occasione, fare capo a terzi (quali il __________). Anche se

questa costellazione fosse dimostrata, il semplice e facile confronto fra le

cifre inserite nel foglio di calcolo relative agli interessi passivi ritenuti

dalla Cassa con l'attestato fiscale rilasciato dalla banca (relativo agli

interessi debitori pagati ed il saldo del debito) per la compilazione della tassazione

era illuminante e chiaro anche per una persona con una formazione scolastica

basilare. Ad ogni modo, alla luce dell’avviso contenuto nelle decisioni

relativo alla necessità di verifica del calcolo da parte dell’assicurato, se la

ricorrente riteneva di non essere in grado comprendere calcolo, avrebbe dovuto

domandare assistenza a terzi. Si ribadisce qui comunque che l’espressione "interessi

ipotecari" non presti il fianco ad alcuna incomprensione e/o interpretazione

di sorta e l’importo in cifre ritenuto dalla Cassa facilmente leggibile e

comprensibile per chi ha finito le elementari. In concreto dovevano essere solo

verificati parametri ritenuti dalla Cassa e rilevate la palese incongruenza più

volte evidenziata in precedenza.

2.13

La censura

dell'insorgente per cui la Cassa di compensazione non si è accorta del suo

errore per ben cinque anni ciò che dimostrerebbe la difficoltà di capire che qualcosa

era sbagliato nel calcolo, non può essere recepita.

Va ribadito qui che la procedura relativa alle PC della ricorrente

è uno dei molti incarti che la Cassa deve affrontare annualmente. Un errore,

riportato nel corso del tempo, è – seppur deprecabile – possibile. Il fatto che

la Cassa abbia riportato le medesime cifre degli interessi passivi (errate) nel

tempo, non rende leggera la negligenza dell’assicurata (confrontata con

un’unica procedura di PC, la sua) e non dimostra la complessità delle verifiche

da porre in atto da parte della ricorrente.

Nel caso in esame, l'assenza di modifiche notificate dalla

ricorrente alla Cassa riguardo alla sua situazione materiale e personale ha

portato l'amministrazione, ogni fine anno, a non rivedere complessivamente la

posizione dell'assicurata come si farebbe nel caso di una revisione periodica

(art. 25 cpv. 1 lett. d OPC-AVS/AI), ma solo la voce dell'assicurazione

malattia, per tale ragione, per un lungo periodo e sino alla messa in atto

della revisione periodica, la Cassa non si è accorta del suo stesso errore

compiuto nel 2018. L’assicurata ha avuto invece molteplici occasioni per

eseguire le sue verifiche ricevendo una serie di calcoli del suo diritto

relativi ad ogni anno entrante (per la modifica dei valori del premio LAMal).

2.14

In concreto è pacifico che l'assicurata

non ha informato la Cassa, come prevede la giurisprudenza, dell'errore negli

importi degli interessi ipotecari. Ne discende che la negligenza

in cui è incorsa la ricorrente nel controllo dei fogli di calcolo PC non può

perciò essere qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.2; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA

33.2022.20

del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). La grave negligenza

dell’assicurata non può essere controbilanciata dall'errore a sua volta

commesso dall'amministrazione (STF 8C_243/ 2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.;

STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno

2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA

39.2015.6

del 7 ottobre 2015, consid. 2.16).

2.15

Visto quanto precede

la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto. La

procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti