33.2024.5
Ass.ha correttamente informato Cassa che percepiva rendita LPP,ma Cassa,per anni,non l'ha computata nei redditi.Ass.si doveva però accorgere di questo grave errore,facilmente riconoscibile da persona senza istruzione.Violazione obbligo informare.Doveva chiedere alla Cassa.Negligenza grave.No Condono
22 aprile 2024Italiano46 min
i salari effettivamente ricevuti dalla moglie e gli ha chiesto in restituzione la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.5
TB
Lugano
22 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 gennaio 2024 emanata
da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel novembre 2014 (doc. 1) RI 1,
nato nel 1967, ha chiesto le prestazioni complementari (doc. 1-9/59), indicando
in particolare alla domanda n. 25 del formulario di richiesta, che le pensioni
e le rendite di ogni specie erano "in fase
di calcolo". Il 7 aprile 2015 (doc. 6) la Cassa gli ha chiesto una
dichiarazione della Cassa pensione sulla rendita ricevuta e il 21 aprile 2015
(doc. 7-1/22) egli ha prodotto i conteggi della Fondazione collettiva LPP __________
per i periodi dal 21 al 31 dicembre 2014 e per il primo trimestre 2015 (doc. 7).
1.2. Con decisione del 9 maggio 2015
(doc. 11) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito il diritto dell'assicurato
alle prestazioni complementari dal 1° dicembre 2013 computando, in particolare,
un reddito da attività lavorativa dipendente della moglie nullo nel dicembre
2023, pari a Fr. 18'900.- per l'anno 2014 e di Fr. 17'971.- dal 1° gennaio
2015, oltre a una rendita LPP pari a Fr. 0.-.
1.3. Nelle successive decisioni la Cassa
ha continuato a computare un reddito da attività lucrativa della moglie di Fr.
17'971.- per gli anni 2015, 2016 e 2017 (doc. 18, 20, 24, 26), finché il 23
febbraio 2017 (doc. 28) ha chiesto all'assicurato gli ultimi conteggi di
stipendio del coniuge, a seguito dei quali dal 1° maggio 2017 (doc. 31) ha
rivisto il diritto alle PC computando un reddito da lavoro di Fr. 21'240.- e,
come in precedenza, una rendita nulla della Cassa pensione, così anche per gli
anni 2018 e 2019 (docc. 33, 35, 40, 42).
1.4. Nel gennaio 2019 (doc. 44) l'amministrazione
ha avviato una revisione periodica della prestazione complementare e nel
relativo formulario, compilato il 22 febbraio 2019 (doc. 46-1/14), l'assicurato
ha indicato di percepire una rendita da __________ e ha allegato l'attestazione
delle rendite per il 2018 (doc. 46-5/14) e il conteggio per il primo trimestre
del 2019 (doc. 46-6/14). Egli ha pure fornito i certificati di salario per il
2018 (doc. 46-3/14).
1.5. Il 15 aprile 2020 (doc. 55) la
Cassa di compensazione ha chiesto all'interessato una dichiarazione di __________
attestante l'inizio del diritto alla rendita di invalidità, i certificati delle
rendite dall'inizio del diritto al 2019 e i certificati di salario per la
moglie per l'anno 2019, che l'assicurato le ha trasmesso a fine aprile 2020
(doc. 57), il 19 giugno 2020 (doc. 59) e a fine luglio 2020 (docc. 60 e 61).
1.6. Con decisione del 10 settembre 2020
(doc. 66) la Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato
dal 1° gennaio 2015 al 30 settembre 2020 computando le rendite di __________ e
Fatti
i salari effettivamente ricevuti dalla moglie e gli ha chiesto in restituzione la
somma di Fr. 23'724.- indebitamente ricevuta dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno
2020.
1.7. Il 5 ottobre 2020 (doc. 93) l'assicurato
ha chiesto di condonargli l'importo da restituire, avendo agito in modo
corretto fornendo le informazioni necessarie e quindi non gli si può
rimproverare una negligenza grave. La sua buona fede va invece ammessa.
1.8. Con decisione del 4 agosto 2022
(doc. 111) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'istanza di
condono, poiché dall'esame del formulario di revisione periodica, e dalla
successiva documentazione trasmessa, è emerso che egli riceveva una rendita LPP
da __________ e che i redditi da attività lucrativa della moglie erano maggiori
rispetto a quelli computati. L'assicurato ha però violato il suo obbligo di
informazione non segnalando alla Cassa queste modifiche, perciò non era
possibile riconoscere la buona fede e ha negato il condono.
1.9. L'opposizione del 1° settembre 2022
(doc. 113) è stata respinta l'11 gennaio 2024 (doc. A) dalla Cassa di
compensazione, che ha confermato la violazione dell'obbligo di informare.
L'amministrazione ha inoltre rilevato che in diverse occasioni ha
trasmesso all'opponente delle decisioni nei cui calcoli non era computata la
rendita percepita da __________ rispettivamente figurava un importo diverso per
l'attività lucrativa del coniuge. Queste circostanze avrebbero dovuto far
sorgere un dubbio all'assicurato, il quale avrebbe potuto e dovuto interpellare
la Cassa per comunicarle queste differenze. La violazione commessa dall'assicurato
configura una negligenza grave, perciò la buona fede non è stata ammessa e il
condono negato.
1.10. Il 7 febbraio 2024 (doc. I) RI 1 si è
rivolto al TCA rilevando che nel 2015, quando ha richiesto le prestazioni
complementari, aveva ben documentato la sua situazione finanziaria e già allora
si poteva evincere la rendita del II pilastro. Considerato che, di regola, tale
rendita viene riconosciuta dopo 12-24 mesi dall'insorgere dell'invalidità, per
il ricorrente la Cassa, con un minimo di accuratezza, avrebbe dovuto prevedere
questa imminente entrata e pianificare la richiesta di un aggiornamento della
sua situazione finanziaria e non solo dopo cinque anni. Inoltre, questa rendita
è sempre stata regolarmente esposta nelle notifiche di tassazione, perciò per
il ricorrente era lecito pensare che sarebbe stata direttamente comunicata al
Servizio PC e considerata poi nel calcolo del diritto.
Per quanto concerne la variazione del salario percepito dalla
moglie, il tipo di attività e di contratto comportavano l'incasso di
retribuzioni diverse ogni mese, perciò difficilmente era opportuno darne
comunicazione alla Cassa ogni mese. Il fatto che la moglie, titolare di un
permesso B di dimora, sia tassata alla fonte, comportava un reddito netto
inferiore e diverso da quello che avrebbe ritenuto la Cassa di compensazione.
Posto che solo le notifiche di tassazione possono confermare gli importi del
reddito netto da attività lucrativa, ma che giungono diverso tempo dopo, per l'assicurato
era pertanto impossibile adempiere all'obbligo di informare tempestivamente la
Cassa.
Peraltro, avendole trasmesso i relativi contratti di lavoro,
questa ultima era a conoscenza della variabilità delle entrate mensili e quindi
egli si aspettava che essa gli avrebbe man mano chiesto la documentazione
aggiornata.
Quanto alla facilità, secondo la Cassa, di accorgersi dell'errore,
il ricorrente ha osservato che per sé e la moglie le decisioni e i relativi
calcoli non erano di facile lettura e comprensione: la provenienza dall'estero,
il non essere di madre lingua italiana e le formazioni scolastiche di entrambi
non rendevano affatto facile, anche con la dovuta diligenza, accorgersi di un
errore di calcolo, pure se fosse stato stabilito il diritto a delle PC
inferiori.
L'assicurato credeva che i redditi esposti nelle dichiarazioni d'imposta
sarebbero stati comunicati alla Cassa e quindi si attendeva un maggiore automatismo
di condivisione dei dati tra i diversi enti interessati.
Il ricorrente ha rilevato che con la revisione periodica del marzo
2019, la Cassa è venuta a conoscenza, da una sua notifica di tassazione, delle
variazioni salariali e della rendita LPP, ma nonostante fosse in possesso di
tutta la documentazione a quel momento, ha emanato la decisione di restituzione
soltanto a settembre 2020. Il ritardo con cui la Cassa ha ricalcolato il
diritto alle PC ha comportato che l'assicurato ora deve restituire un importo
più elevato, con un ulteriore peggioramento delle condizioni finanziarie della
famiglia.
In conclusione, il ricorrente ha contestato di aver agito in modo
intempestivo, di avere assunto un comportamento doloso o di avere commesso una negligenza
grave, ribadendo la richiesta di procedere con l'esame della condizione delle
gravi difficoltà, motivo per cui ha chiesto il condono totale o almeno relativo
agli anni seguenti l'ultima revisione. È infatti semmai da marzo 2019 che si
può entrare nel merito della richiesta di condono, poiché quando la Cassa è
entrata in possesso dei dati completi non può essergli oggettivamente
riconosciuta una negligenza.
1.11. Nella risposta del 29 febbraio 2024
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso.
Essa ha ribadito che il ricorrente non ha dato seguito all'obbligo
di comunicare tempestivamente ogni cambiamento rilevante, come l'aumento di
salario della moglie. Poco importa se queste entrate sono state notificate all'autorità
fiscale. Sarebbe stato semplice inviarle ogni mese i conteggi di stipendio
della moglie, che riportano il salario netto, senza necessità di attendere la
crescita in giudicato delle notifiche di tassazione.
Egli non poteva, inoltre, contare su uno scambio di informazioni
tra la Cassa, l'istituto di previdenza e l'autorità fiscale, essendo delle autorità
distinte che svolgono compiti differenti in base a normative diverse. Peraltro,
non poteva sottrarsi all'obbligo di notifica adducendo che altre autorità
avrebbero dovuto notificare alla Cassa un cambiamento di reddito o di sostanza
a loro noto. Presumere che vi sia un simile scambio costituisce, per la Cassa,
una grave violazione dell'obbligo di informare.
L'amministrazione ha rilevato di avere pianificato la richiesta di
informazioni rivedendo il diritto dell'assicurato nel 2019 e durante detta
revisione è emerso che egli non aveva segnalato degli elementi di reddito e che
i relativi documenti, necessari per definire l'ordine di restituzione, le sono
pervenuti soltanto il 24 agosto 2020.
Quanto alle comunicazioni di fine anno che riportano il diritto
alle PC per l'anno seguente, la Cassa ha osservato che sono decise sulla base
degli elementi comunicati dall'assicurato e proprio per questo motivo sui fogli
di calcolo allegati alle decisioni di PC gli assicurati sono resi espressamente
attenti che il calcolo è da verificare e che eventuali differenze le vanno
notificate entro 30 giorni. Il comportamento che esclude la buona fede non deve
infatti necessariamente consistere nella violazione dell'obbligo di segnalare o
informare, ma anche nella mancata richiesta di informazioni all'amministrazione,
se un assicurato non controlla il foglio di calcolo o solo poco accuratamente. Pertanto,
quando ha ricevuto la decisione PC del 9 maggio 2015, l'assicurato doveva
esaminare anche i fogli di calcolo allegati, tanto più che questa decisione
evidenziava l'obbligo di informarla immediatamente sui cambiamenti intervenuti
e forniva una serie di esempi. Se egli avesse effettuato tale verifica, avrebbe
di certo rilevato una incongruenza importante con la realtà dei fatti (nessuna
rendita LPP e salario della moglie inferiore a quello incassato), anche senza
una particolare conoscenza dei calcoli della PC e avrebbe perciò dovuto
segnalarlo o chiedere dei chiarimenti alla Cassa.
La violazione dell'obbligo di informare, che configura una grave
negligenza, non può portare alla tutela della buona fede.
1.12. Alla richiesta del giudice delegato
a sapere se ha segnalato al Ministero pubblico l'agire del ricorrente, che ha
comportato l'ordine di restituzione (doc. II), il 29 febbraio 2024 (doc. IV) la
Cassa ha risposto di attendere il termine della procedura di condono.
1.13. Il ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono formulata dall'assicurato il 6 ottobre 2020 relativa alla restituzione
di Fr. 23'724.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1°
gennaio 2015 al 30 giugno 2020.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo
di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave
negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza distingue
due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").
Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle
circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione
che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe
potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice,
dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in
quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la
notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare
il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto
di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Va ricordato qui come, in base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o
servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo
di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione
di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n.
21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del
cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato
momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere
un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente
per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,
l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora
ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni
complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La
situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per
i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire
da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che
era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le
incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di
situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo
(art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo
di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr.
consid. 7.2).
2.5. Il 9 maggio 2015
(doc. 11) la Cassa di compensazione ha stabilito per la prima volta il diritto
dell'assicurato alle prestazioni complementari retroattivamente dal 1° dicembre
2013.
In particolare, dagli atti è desumibile che, a
richiesta della Cassa di compensazione stessa (doc. 6), il 21 aprile 2015 l'assicurato
le ha trasmesso le distinte della Fondazione collettiva LPP __________ relative
al versamento della rendita di invalidità.
Secondo questi conteggi, dal 21 dicembre 2014 l'assicurato
aveva diritto a una rendita di invalidità del 100% di Fr. 591,35 al trimestre
per sé e a una rendita per figli di Fr. 118,25 al trimestre per il figlio __________
(docc. 7-3/22 e 7-4/22).
È indubbio che, benché l'istante abbia correttamente
informato la Cassa di compensazione della sua rendita di invalidità del II
pilastro, la Cassa non ne ha tenuto conto nella decisione del 9 maggio 2015 -
la prima che ha emanato a seguito della richiesta di PC dell'assicurato -,
visto che, fra le voci computate, le "Rendite LPP/Casse pensioni"
erano pari a zero.
Nemmeno la decisione del 7 luglio 2015 (doc. 18) l'ha
inserita fra i redditi e così pure tutte le decisioni che l'amministrazione ha
emanato gli anni seguenti riguardanti la famiglia dell'assicurato.
Poi, nell'ambito della prima revisione periodica, l'assicurato
ha trasmesso alla Cassa, nel marzo 2019 (doc. 46), il relativo formulario in
cui ha segnalato di percepire una rendita da __________, allegando l'attestazione
delle rendite per il 2018.
Quando, oltre un anno dopo, il 15 aprile 2020 (doc.
55) la Cassa ha per la prima volta esaminato il modulo di revisione e si è
accorta di questa (nuova) entrata, ha chiesto all'interessato di farle avere
una dichiarazione della Cassa pensioni attestante l'inizio del diritto della
rendita di invalidità della previdenza professionale e i certificati relativi a
quando ha iniziato a percepirla fino al 2019.
Con la ricezione, il 31 luglio 2020 (doc. 61), di
tutti i documenti richiesti, l'amministrazione era in grado di riesaminare il
diritto alle PC dell'assicurato e di emettere una decisione di restituzione -
il 10 settembre 2020 (doc. 65) - stante un indubbio indebito incasso di
prestazioni supplementari.
Analogamente, quando con la citata revisione l'assicurato
ha prodotto i certificati di salario concernenti il lavoro svolto nel 2018 dalla
moglie per __________ (doc. 46-3/14) e __________ (doc. 46-4/14) e la disdetta
del contratto di lavoro al 31 gennaio 2020 per il primo datore di lavoro (doc.
47), il 3 dicembre 2019 (doc. 48) l'amministrazione gli ha chiesto informazioni
riguardanti l'iscrizione della moglie presso l'Ufficio regionale di collocamento
e il 15 aprile 2020 (doc. 55) il certificato di salario per l'anno 2019,
pervenuto a inizio maggio 2020 (doc. 57-8/11). Dopodiché, il 7 luglio 2020
(doc. 61) gli ha pure chiesto i certificati di salario dal 2014 al 2017, che le
sono arrivati il 31 luglio 2020 (doc. 62) e il 24 agosto 2020 (doc. 64).
Da questa documentazione è emerso che,
complessivamente, l'insorgente ha incassato delle prestazioni complementari
maggiori rispetto a quanto avrebbe avuto diritto se fossero stati considerati
la rendita LPP percepita e i redditi effettivamente incassati dalla moglie. Il
mancato rispettivamente errato computo di queste prestazioni ha avuto quindi
quale conseguenza una variazione favorevole della situazione materiale dell'assicurato
e dunque un indubbio errato calcolo del diritto alle prestazioni complementari.
Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta, o
variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta
un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29
maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di
compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010
del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre
2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
2.6. Nel proprio
ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che
debba restituire le prestazioni ricevute in più, avendo sin da subito
debitamente dichiarato fiscalmente le rendite LPP che ha ricevuto e i salari
guadagnati dalla moglie. A suo dire, una migliore comunicazione fra gli enti
interessati (Cassa pensione, Cassa di compensazione e autorità fiscale) avrebbe
comportato che le necessarie informazioni sarebbero arrivate automaticamente a
chi di competenza e quindi senza che egli dovesse avvisare nuovamente.
Non va poi dimenticato, ha affermato l'insorgente, che un lavoro a
ore come quello di ausiliaria di pulizie porta a dei salari variabili ogni mese
e quindi era difficoltoso notificare ogni cambiamento alla Cassa, se non con le
notifiche di tassazione, che però richiedono tempo nell'evasione e quindi
pervengono tardi. Inoltre, considerata la sua scarsa formazione, anche
prestando molta attenzione gli errori nei fogli di calcolo non erano di facile
comprensione.
La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurato facendo leva sul N. 4652.03 DPC, osservando che malgrado
egli abbia ricevuto diverse decisioni che stabilivano il suo diritto alle PC, non
l'ha avvisata che mancavano le rendite di invalidità LPP e che i salari
conseguiti dalla moglie non erano corretti. A suo dire, queste circostanze
avrebbero dovuto fargli sorgere un dubbio ed egli avrebbe pertanto potuto e
dovuto interpellarla per comunicare la differenza di calcolo.
La violazione che l'assicurato ha commesso configura
una negligenza grave, perciò l'amministrazione non ha ammesso la buona fede e
neppure il condono, venendo a mancare una delle due condizioni cumulative.
2.7. Secondo consolidata giurisprudenza
federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza
del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non
deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza.
Considerandi
Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando
la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una
violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di annunciare o di
fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può
invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo
lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene
valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che
è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 9C_585/ 2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del
4.
agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio
2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Il comportamento che esclude la buona
fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare
o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di
informazioni all'amministrazione (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.
2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7;
STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio
2015, consid. 2).
La giurisprudenza ha già avuto modo di specificare che la buona
fede è generalmente negata in caso di calcoli errati di prestazioni
complementari se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o
lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave
facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio
2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA
P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso
in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere
che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo
giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato.
Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire
per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di
compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore
pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti
che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento
della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle
prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di
una rendita d'invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i
bambini.
L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle
prestazioni complementari ha preso in considerazione gli assegni per i figli
nella misura di Fr. 500.- invece di Fr. 6'000.- (Fr. 500.- al mese per 12 mesi),
e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il versamento di
prestazioni complementari superiori a quelle dovute. L'amministrazione ha
chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo e ha negato il
condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto del
condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti all'amministrazione
per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti, secondo l'Alta Corte,
nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza lieve. La nostra
Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di calcolo delle
prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava, per le
differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in un
altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro,
senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla
base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria
di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non
era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato
su base annua.
D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità
con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di aver
commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht
sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens
eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf
die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein
mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse
zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin
nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-
statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die
EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass
die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders
dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine
Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet
worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der
Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.
beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend
eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es
sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt
umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular
bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von
Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand zuerst
erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die Tabelle
Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden folgenden
Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der Betrag
von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte, hätte dies
doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen. Bei dieser
Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von einem
offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte auffallen
müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019 (vgl.
Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal
wiederholt hatte.".
2.8
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue l'esposta
giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento
della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.9
In concreto, dagli atti risulta
indubbio che sin dalla richiesta di prestazioni complementari, la
documentazione prodotta dall'assicurato era chiara e completa e non dovevano quindi
esservi dubbi riguardo al computo della rendita del II pilastro.
L'interessato ha infatti trasmesso alla Cassa i conteggi del 28
novembre 2014 di __________ relativi al diritto alla rendita di invalidità del
100% per sé e per il figlio __________ dal 21 dicembre 2014 al 31 marzo 2015. Sulla
scorta anche di tale informazione, l'amministrazione aveva il compito di
calcolare il suo diritto alle PC e l'avere dimenticato di inserire questa posta
nei redditi del richiedente costituisce, senza alcun dubbio, un grave errore commesso
dalla Cassa, che ha portato l'assicurato a beneficiare di prestazioni
complementari maggiori a quanto era di suo diritto.
Nessun rimprovero di non avere fornito tutte le necessarie
informazioni alla Cassa riguardo ai suoi redditi quando ha richiesto le
prestazioni complementari può dunque essere mosso al ricorrente, mentre una
disattenzione va attribuita per certo soltanto all'amministrazione. Non
prestando la dovuta attenzione agli allegati prodotti dall'assicurato, peraltro
a sua stessa richiesta, la Cassa ha commesso questo sbaglio nella prima
decisione di PC poi riportato in quelle successive, che pertanto sono tutte
manifestamente errate. L'errata comprensione della situazione economica del
ricorrente ha perciò portato la Cassa ad attribuire al ricorrente indebitamente
delle prestazioni maggiori e poi a chiederle in restituzione quando si è
accorta dell'errore esaminando, nell'aprile 2020, il formulario di revisione
periodica del 2019 pervenutole nel marzo di quell'anno.
Come già più volte evidenziato (STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024,
consid. 2.10 e 2.11; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid. 2.13; STCA
33.2022.20
del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid.
2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata, la Cassa deve
prestare sicuramente maggiore attenzione nell'evasione delle domande e delle
revisioni di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da subito,
tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono, come in specie,
debitamente forniti. Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito dei
beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a
restituire prestazioni indebitamente ricevute, magari anche in maniera
importante.
2.10
Già in occasione della prima
decisione della Cassa che ha riconosciuto le prestazioni (doc. 11),
l’amministrazione non ha considerato, così come nelle successive decisioni della
Cassa di fissazione del diritto alle PC, l’importo della rendita LPP (doc. 11)
e ciò senza che il ricorrente segnalasse la circostanza alla Cassa.
Gli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato
è obbligato a comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione
ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche della sua famiglia.
A questo proposito va osservato che sui fogli di calcolo per le
prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione
complementari, gli assicurati sono resi attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci
eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30
giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono
descritti sulla decisione allegata.".
Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire
immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il
diritto alle prestazioni complementari.
Il ricorrente non vi ha però mai dato seguito, visto
che la Cassa si è accorta autonomamente, solo esaminando il formulario di
revisione periodica del 2019 un anno dopo, il 15 aprile 2020, che mancava la
rendita del II pilastro e che i redditi conseguiti dalla moglie lavorando non
erano corretti.
Tuttavia, per quanto concerne quest'obbligo, va
segnalato che la Cassa di compensazione ha più volte spiegato all'assicurato i
suoi doveri. In effetti, dal 2015 al 2020 ha emanato numerose decisioni
sul diritto alle prestazioni complementari e quindi il beneficiario di PC era
stato debitamente informato sui suoi obblighi. Infatti, tutte
queste decisioni segnalavano, in grassetto, a pagina 3, l'obbligo per
gli assicurati di comunicare "immediatamente
alla Cassa cantonale di compensazione (…) ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche".
In particolare, esse elencano una ventina di situazioni che danno
luogo a quest'obbligo (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2).
Per quel che concerne la fattispecie in esame, in questa distinta
figuravano proprio le voci "Aumento o
diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità
giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)" e "Avvio o cessazione di un'attività lucrativa".
Il ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo
di comunicare alla Cassa che con l'incasso della rendita della previdenza
professionale v'era stata una modifica della sua situazione economica,
trattandosi di una voce che senza dubbio ha incidenza sulla determinazione del
diritto alle prestazioni complementari (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013,
consid. 4.2). Inoltre, non va dimenticato che proprio alcuni giorni prima dell'emanazione
della decisione del 9 maggio 2015 di fissazione del suo diritto alle
prestazioni complementari, egli aveva trasmesso alla Cassa di compensazione, a specifica
richiesta di quest'ultima, l'attestazione della Cassa pensione della rendita
versatagli, che però non è stata inserita nei redditi.
All'assicurato non poteva pertanto sfuggire che la percezione
della rendita di invalidità del II pilastro avrebbe modificato la sua
condizione economica e che dunque, come prescrivono l'art. 31 LPGA
e l'art. 24 OPC-AVS/AI, avrebbe dovuto, senza indugio, informare la
Cassa cantonale di compensazione di questa modifica delle sue entrate (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007), poiché ciò avrebbe comportato già da subito un
ricalcolo del suo diritto alle PC conformemente all'art. 25 OPC-AVS/AI, con
conseguente diminuzione del suo diritto stante un aumento dell'eccedenza di
entrate (STCA 33.2023.21 del 27 novembre 2023, consid. 2.8; STCA 33.2023.7 del
24.
aprile 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022; STCA
33.2022.20
del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA
33.2021.1
del 1° aprile 2021).
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento
rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o
la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la
determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato
alla Cassa di compensazione.
Non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art.
24.
OPC-AVS/AI, il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione
nei confronti della Cassa cantonale di compensazione e la grave negligenza che
ha commesso non permette pertanto che la sua buona fede sia di principio
tutelata (citata STF 8C_1032/2012, consid. 4.2).
2.11
La medesima conclusione deve essere
tratta per quanto concerne il reddito da attività lucrativa dipendente
conseguito dalla coniuge del ricorrente.
Va riconosciuto che, unitamente alla richiesta di PC, egli ha
prodotto le buste paga della moglie per il 2014 e la disdetta del contratto di
lavoro per la fine del 2014. Il 7 aprile 2015 (doc. 6) la Cassa ha poi chiesto
ulteriori informazioni sugli introiti conseguiti e l'assicurato le ha trasmesso
un nuovo contratto di lavoro a ore, a cui in seguito si sono aggiunti i
conteggi di stipendio del 2015 di cui l'amministrazione ha tenuto conto nella
decisione del 9 maggio 2015, annualizzando gli stipendi mensili e ritenendo dal
1° gennaio 2015 un reddito da attività dipendente di Fr. 17'971.-. Questo
importo è però stato riportato pure per gli anni seguenti fino a quando, con
decisione del 1° maggio 2017 (doc. 31), la Cassa ha ritenuto l'importo di F. 21'240.-,
corrispondente alla somma dei salari conseguiti da gennaio a marzo 2017
lavorando per __________ e __________, annualizzati.
Da quel momento in poi, come risulta dalle decisioni che sono
seguite negli anni, la Cassa ha computato sempre l'ammontare di Fr. 21'240.- a
titolo di reddito da attività lucrativa della moglie.
Se è vero, da un lato, che il lavoro a ore non è prevedibile e
facilmente quantificabile se il monte ore varia continuamente, come in specie -
prova ne sono le buste paga agli atti che riportano salari mensili differenti
-, d'altro lato non si può non rilevare che l'assicurato, proprio per evitare
di percepire delle prestazioni complementari eccessive o inferiori al suo
diritto, poteva e doveva mensilmente, o comunque almeno ogni tre mesi,
trasmettere alla Cassa i conteggi di stipendio al fine di vedersi ricalcolato
il diritto alle PC o ancora interpellare la Cassa a sapere come doveva procedere
in tal caso stante la variabilità delle entrate della famiglia.
Ad ogni modo, per certo il ricorrente doveva produrre alla Cassa i
certificati di salario che, per legge, riceveva dai vari datori di lavoro all'inizio
dell'anno seguente l'anno in cui ha lavorato.
In ogni caso, in possesso di questi certificati, per l'assicurato
non era difficile comparare i salari ivi indicati con quelli ritenuti dalla
Cassa. Già il solo fatto, come dallo stesso osservato, che il lavoro a ore non
permette di avere un salario costante, lo stesso ragionamento doveva essere effettuato
con l'importo iscritto nei fogli di calcolo allegati alle varie decisioni
ricevute: non era infatti possibile che per due o tre anni il reddito da
attività lavorativa dipendente della moglie fosse il medesimo.
Anche questa circostanza avrebbe dovuto fare sorgere un dubbio all'assicurato
e portarlo a informarsi presso la Cassa per verificare se i redditi e i calcoli
effettuati fossero corretti.
Se poi, come il ricorrente ha evidenziato, egli aveva
dichiarato regolarmente all'autorità fiscale gli introiti conseguiti dalla
moglie, a maggior ragione il fatto che per alcuni anni la cifra figurante nei
fogli di calcolo per le PC fosse la stessa doveva portarlo a chiedere
spiegazioni alla Cassa di compensazione.
Anche la circostanza che le notifiche di tassazione
giungono tempo dopo la dichiarazione dei redditi e della sostanza
rispettivamente dopo l'anno di riferimento del loro conseguimento, ciò che, a
suo dire, non gli avrebbe permesso di rispettare l'obbligo di segnalazione tempestiva
nei confronti dell'amministrazione, non può portare il TCA a difendere il suo
comportamento passivo di mancata notifica degli evidenti errori presenti nel
computo dei salari.
Quanto alla giustificazione avanzata dal ricorrente
di avere debitamente dichiarato all'autorità fiscale la rendita LPP e i salari,
come risulterebbe dalle notifiche di tassazione agli atti (di cui però non v'è
traccia nell'incarto prodotto dalla Cassa), e che pertanto egli credeva che vi
fosse un automatismo nella condivisione dei dati fra i diversi enti interessati
cosicché non dovesse notificare a più autorità interessate le medesime
informazioni, la stessa non gli è comunque di alcun aiuto.
Nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il Tribunale federale ha
affermato quanto segue al considerando 7.3:
" (…) Le fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence
d'une demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs,
il avait informé l'autorité fiscale, ne le libérait pas de son devoir d'annoncer
à la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier
lui avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa
situation matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que
la caisse le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du
fisc « suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave,
ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de
restituer les montants en cause.".
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF 9C_834/2010 del 2
dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può sottrarsi all'obbligo
legale di notifica adducendo che altre autorità con cui ha avuto a che fare
(autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI, altri uffici) avrebbero
dovuto notificare alla Cassa di compensazione un cambiamento di reddito o di
sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere le informazioni
di propria iniziativa. L'obbligo di informazione della persona assicurata secondo
l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio a garantire, indipendentemente dallo scambio
di informazioni da parte delle autorità - scambio che non avviene
automaticamente e senza ritardi, in particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente
gli organi non incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese
le autorità fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il
reperimento delle basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni
complementari (anche in termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata
commette una violazione dell'obbligo di informare, che non può essere definita
di lieve entità, se presume che la corretta notifica alle autorità fiscali
abbia adempiuto anche agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle
PC.
2.12
Per quanto concerne l'obbligo di
informare, la Cassa, nella sua risposta di causa, ha fatto riferimento alle
comunicazioni con cui è fissato, ogni fine anno, il diritto alle PC per l’anno
entrante (16 dicembre 2015 (doc. 20), del 10 dicembre 2016 (doc. 26), dell'11
dicembre 2017 (doc. 35), del 17 dicembre 2018 (doc. 42) e del 16 dicembre 2019
(doc. 49), dove sempre è rammentato l’obbligo di verifica del calcolo (che non
considera eventuali “modifiche per mutazioni, revisioni o eventuali mezzi di
diritto”). Informazione ribadita cui l’assicurato non ha dato seguito.
In concreto, quando il ricorrente
ha ricevuto sia le decisioni periodiche stabilenti il diritto alle prestazioni
complementari per l'anno seguente, sia le decisioni che facevano seguito a una
modifica delle condizioni personali e/o materiali della famiglia, non ha reagito,
è rimasto passivo di fronte agli evidenti errori presenti nei relativi fogli di
calcolo allegati a queste decisioni. Egli aveva però i mezzi per accorgersi che
la rendita di invalidità LPP non era stata inserita nei suoi redditi e che
quanto guadagnato dalla moglie non corrispondeva al reddito annuo riportato. Infatti, un semplice esame dei fogli di calcolo PC allegati alle numerose
decisioni che ha ricevuto dal 2015 al 2020, effettuato con l'attenzione che
può essere richiesta ragionevolmente a una persona capace di discernimento in
una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C_455/ 2021 del 1°
dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza
con la realtà dei fatti.
L'assenza della rendita LPP fra i suoi redditi,
oltretutto visto che è elencata nei fogli di calcolo insieme ad altri tipi di
redditi, era infatti facilmente riconoscibile in ogni decisione ricevuta anche
da una persona senza una particolare conoscenza della
materia e quindi del metodo di calcolo adottato per determinare il diritto alle
prestazioni complementari (STF 8C_1032/2012 del 17
dicembre 2013, consid. 4.2).
L'errore della Cassa nel computo dei redditi da
attività lavorativa della moglie era invece individuabile anch’esso, al più
tardi, a inizio anno, non appena i datori di lavoro le rilasciavano il certificato
di salario. Come già rilevato, un semplice e facile confronto fra le cifre
inserite nel foglio di calcolo per un determinato anno con il certificato di
salario per l'anno precedente, avrebbe permesso all'assicurato, anche senza
particolari nozioni scolastiche e anche se non è di lingua madre italiana - ma che
vive nel nostro Paese sin dal 1999 e i cui figli, a quel tempo conviventi,
frequentavano le scuole nel Cantone -, di segnalare alla Cassa le discrepanze
osservate, avendo egli un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA
33.2023.22
del 27 novembre 2023; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid.
2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
Non va dimenticato che devono essere controllati i
parametri ritenuti e, se non corrispondenti, è responsabilità del richiedente
le PC avvisare la Cassa di una incongruenza o di un errore. Questa circostanza
avrebbe dovuto quindi indurre il ricorrente ad informarsi e a rivolgersi alla
Cassa cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011
del 15 settembre 2011, consid. 4.1 e 4.2; STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024 e STCA
33.2022.20
del 17 ottobre 2022, consid. 2.12) in merito all'errato computo
delle entrate della sua famiglia.
Stante queste considerazioni, è pacifico che l'assicurato non ha immediatamente
informato la Cassa di compensazione, come prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI, dell'aumento
dei redditi da attività lucrativa, e ciò indipendentemente dalla sua
scolarizzazione e dalle sue conoscenze linguistiche, che non gli sono state di
ostacolo stante la facilità nell'individuare gli errori della Cassa.
Ne discende che la negligenza in cui è incorso l'assicurato
nel controllo dei fogli di calcolo PC non può perciò essere qualificata come
lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2022.22 del
14.
novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
E l'assenza di buona fede da parte dell'insorgente, che deriva da
questa omissione di notificare gli errori facilmente individuabili, non può
essere controbilanciata dall'errore a sua volta commesso dall'amministrazione di
avere dimenticato la rendita LPP regolarmente segnalatale dall'assicurato sin
da subito (STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 6.2.; STF 9C_184/2015 dell'8
maggio 2015, consid. 3.4.3; STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4;
STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre
2015, consid. 2.16).
2.13
Sulla scorta delle
considerazioni esposte, si deve ritenere che, benché l'assicurato abbia
correttamente informato la Cassa di compensazione sulla percezione di una
rendita di invalidità da __________, l'omissione in cui è però incorso nel
comunicarle sia che proprio questa rendita non era stata inserita nei suoi
redditi computabili, sia che gli importi dei salari conseguiti dalla moglie non
corrispondevano a quelli ritenuti dall'amministrazione, tacendo così la modifica
delle sue condizioni materiali, non può perciò essere qualificata come una
lieve negligenza.
Occorre infatti ricordare come il comportamento che
esclude la buona fede non deve consistere, necessariamente, in una violazione
dell'obbligo di denuncia o notifica. Viene presa in considerazione anche la
mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_267/2021
del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; citata STF 9C_318/2021,
consid. 3.1, pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7:
" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst, braucht nicht in
einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,
sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht." e citata STF 9C_453/2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand
hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen
Ausgleichskasse veranlassen müssen."."
Determinante è, poi, la buona fede e non la dimostrazione di un
particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola ignoranza dell'assicurato
sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1;
STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid.
2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro cui il ricorso al Tribunale
federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_824/2016 del 29 dicembre
2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA
39.2012.10
del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.14
Visto quanto precede la
decisione impugnata deve essere confermata (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007,
consid. 7.2) ed il ricorso respinto.
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata
la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti