33.2024.9
Condono negato.Solo con la revisione periodica l'ass.ha informato la Cassa che condivideva la casa con il fratello.Le decisioni avvisano gli ass.su tale obbligo.L'aver informato l'Ufficio controllo abitanti e autorità fiscale non è sufficiente,manca la Cassa.La negligenza grave esclude la buona fede
21 ottobre 2024Italiano29 min
situazione personale pregiudicasse il suo diritto di ottenere il condono, poiché
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2024.9
TB
Lugano
21 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24
giugno 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 settembre 2021
(doc. 82) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione a RI 1,
nato nel 1954, l'importo di Fr. 3'510.- a titolo di prestazioni complementari versategli
in eccesso dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, pari a Fr. 270.- al mese
siccome non ha considerato, non essendone al corrente, che l'assicurato
condivideva la sua abitazione con il fratello e che quindi il valore locativo
andava suddiviso per teste giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI.
1.2. L'assicurato ha impugnato l'ordine
di restituzione dapprima davanti a questa Corte (STCA 33.2021.20 dell'11 aprile
2022) e poi al Tribunale federale (STF 9C_233/2022 del 23 giugno 2022),
vedendosi respinti i ricorsi da entrambe le istanze (docc. 117 e 119).
1.3. Alla richiesta di pagamento del 3
agosto 2022 (doc. 127-3/10) della Cassa cantonale di compensazione di Fr.
3'510.-, pena l'emissione di un precetto esecutivo, il 4 agosto 2022 (docc. 122
e 127) l'assicurato ha chiesto il condono dell'importo da restituire,
essendogli impossibile darvi seguito con la sola entrata della rendita AVS di
Fr. 1'593.- al mese, ritenuto che il fratello già l'aiuta versandogli tutti i
mesi Fr. 312.- per coprire il fabbisogno minimo stante la riduzione delle
prestazioni complementari.
1.4. Con decisione del 5 settembre 2022
(doc. 130) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono
dell'assicurato, non avendola informata per tempo, ma solo con la revisione
periodica del marzo 2019, che condivideva l'abitazione con il fratello __________.
L'amministrazione ha rimproverato all'assicurato di non averla informata immediatamente
di questo cambiamento e quindi di avere commesso una grave negligenza. Ciò comporta
che la buona fede non può essere ammessa e, senza verificare la seconda
condizione cumulativa della grave difficoltà, la Cassa ha negato il condono.
Essa ha infine ricordato che la restituzione è stata limitata a un anno stante
la perenzione del termine per l'emanazione della relativa decisione e l'ha
informato della possibilità di concordare un pagamento rateale.
1.5. Il 2 settembre (recte:
ottobre) 2022 (doc. A2) l'assicurato, sempre tramite il fratello RA 1, si è
opposto al rifiuto del condono, lamentando che la sua buona fede era già stata
accertata in precedenti scritti. A sostegno della stessa, egli ha inoltre
evidenziato che, quando è giunto in paese, il fratello __________ ha avvisato
immediatamente l'ufficio competente di __________ e ha dovuto produrre un
documento in cui egli, titolare del diritto di abitazione, acconsentiva a che il
fratello vivesse presso di lui. Inoltre, in occasione del raggiungimento
dell'età pensionabile, nel 2019 l'opponente si è recato in Comune, nel medesimo
ufficio, per formulare domanda di rendita AVS. L'assicurato ha poi rilevato di
non avere mai omesso, né a livello fiscale né a livello del controllo abitanti,
di dichiarare la sua condizione personale e abitativa. La buona fede è dunque
data.
Quanto alla grave difficoltà, l'assicurato ha ricordato che in
paese era noto il profondo disagio che la sua famiglia ha vissuto sin da quando
egli aveva 17 anni ma, ciò nonostante, il sistema sociale non è stato in grado
di aiutarlo prendendolo a carico e attivandosi per alleviargli le conseguenze
del suo agire.
Infine, l'opponente si è detto dispiaciuto perché, nonostante le
ripetute richieste, nessuno ha mai effettuato un sopralluogo per vedere di
persona in quale condizioni fisiche e ambientali vive.
1.6. Con decisione su opposizione del 24
giugno 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire.
Essa ha ricordato l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei
beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato su tutte le decisioni
di PC e che discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI, di cui ne ha
riportato il testo, unitamente ai presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e
giurisprudenziali per l'ottenimento del condono.
L'amministrazione ha rilevato di essere stata messa al corrente
della convivenza dell'opponente soltanto con la procedura di revisione
periodica per l'anno 2019 e ha precisato che le spese riconosciute per la
pigione (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) devono essere suddivise fra i singoli
individui (art. 16c OPC-AVS/AI).
Considerato che sia le decisioni sia le comunicazioni di PC
attirano espressamente l'attenzione dei beneficiari sul fatto che sono tenuti a
informare tempestivamente la Cassa, in particolare nel caso di "Variazione
del numero di coinquilini", l'opponente avrebbe potuto e dovuto informarla
della convivenza, indipendentemente dal motivo per cui ha deciso di condividere
l'abitazione con il fratello. La violazione commessa configura quindi una
negligenza grave, perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa così come
il condono, senza che si esamini la condizione cumulativa dell'onere troppo
grave.
1.7. Il 4 luglio 2024 (doc. I) RI 1, sempre
assistito dal fratello RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di accogliere la sua
richiesta di condono. Il rappresentante del ricorrente ha osservato di essere un
familiare curante e non un curatore, che gli uffici non comunicano tra di loro
visto che il fratello __________ aveva subito segnalato il suo arrivo a __________,
che la buona fede del ricorrente non può essere messa in discussione essendo incapace
di discernimento, che richiedere la restituzione al fratello significa metterlo
in grave difficoltà, che il saldo del conto postale del ricorrente è attivo
soltanto grazie ai suoi regolari bonifici (doc. A3), che le autorità non hanno
conoscenza del grande disagio a livello fisico e mentale di cui l'assicurato
soffre e che quest'ultimo non è in grado di restituire quanto richiesto.
Infine, il ricorrente ha osservato che i familiari curanti
andrebbero aiutati moralmente e finanziariamente per mantenere al proprio
domicilio le persone bisognose come suo fratello.
1.8. Nella risposta di causa del 6
settembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al
Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le
medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione. Inoltre, l'amministrazione
ha riesposto il tenore dell'art. 24 OPC-AVS/AI relativo all'obbligo di
informare da parte dei beneficiari PC di ogni mutamento delle condizioni
personali e materiali.
1.9. In merito alla mancata
segnalazione, secondo la Cassa, dell'arrivo del fratello __________, nel
frattempo deceduto, il 16 settembre 2024 (doc. V) il ricorrente ha chiesto al
TCA che gli sia almeno riconosciuta la buona fede nonché la grave difficoltà
finanziaria e quindi che gli sia concesso il condono secondo l'art. 25 cpv. 1
LPGA.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire
se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono formulata dall'assicurato il 4 agosto 2022 relativa alla restituzione
di Fr. 3'510.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° settembre
2020 al 30 settembre 2021.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,
ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo
di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave
negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.
2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza
distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").
Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle
circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione
che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe
potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.
25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le
spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo
la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque,
non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale
misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica
della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo
giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di
essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;
DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,
Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni
sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art.
31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire
quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua
realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore
(DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un
miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento
e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un
periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili
(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le
modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio
2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede
dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente
per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,
l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora
ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni
complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La
situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per
Fatti
i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire
da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che
era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le
incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di
situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo
(art. 24 OPC-AVS/AI).
Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa
grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo
di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr.
consid. 7.2).
Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha
ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare
all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che
esclude la buona fede.
2.5. Nella
decisione di rifiuto del condono del 5 settembre 2022 (doc. 130) la Cassa di
compensazione ha osservato che è solo nel corso del mese di marzo 2019 che è
venuta a sapere che l'assicurato condivideva l'abitazione con il fratello. Essa
ha perciò ritenuto che la notifica intempestiva della modifica della sua
situazione personale pregiudicasse il suo diritto di ottenere il condono, poiché
egli avrebbe dovuto informarla immediatamente del cambiamento abitativo. La
violazione dell'obbligo di informare essendo riconducibile a una grave
negligenza, la Cassa non ha ammesso la condizione della buona fede e ha
respinto l'istanza del 4 agosto 2022 (doc. 122) dell'interessato di condonargli
l'importo di Fr. 3'510.- stabilito con la decisione di restituzione del 10
settembre 2021, cresciuta in giudicato il 23 giugno 2022 con l'emanazione della
STF 9C_233/2022.
Nella decisione su opposizione del 24 giugno 2024 (doc. A1) la
Cassa di compensazione ha inoltre evidenziato che le decisioni e le
comunicazioni trasmesse all'interessato riportano l'obbligo per l'avente
diritto di informarla tempestivamente.
Fra gli esempi di situazioni che impongono l'avviso alla Cassa,
v'è la "Variazione del numero di coinquilini", perciò l'opponente
avrebbe dovuto informarla della convivenza.
Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato
rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute.
Il ricorrente, e per esso suo fratello RA 1 che lo rappresenta, ha
infatti rilevato di essere in buona fede poiché non è specialista in materia
("sono un famigliare curante e non un curatore"), che il fratello
__________ ha segnalato agli uffici comunali il suo arrivo e che la sua
situazione personali e abitativa era nota all'Ufficio controllo abitanti e
all'autorità fiscale.
2.6. Nel determinare il
diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date
dall'assicurato, il quale ancora dalla revisione del 2015 (doc. 41) risultava
vivere da solo, la Cassa di compensazione ha ritenuto fra le sue spese
riconosciute una pigione lorda di Fr. 6'480.- (doc. 53), pari al valore
locativo dell'immobile su cui ha un diritto di abitazione (Fr. 4'800.-) sommato
al forfait per le spese accessorie (Fr. 1'680.-).
Nell'ambito della revisione periodica per l'anno
2019, nel relativo formulario l'assicurato ha risposto alla domanda n. 12
"Ha un'economia domestica
propria?" affermando di sì e indicando il nome,
il cognome e la data di nascita del fratello __________. Alla domanda n. 13
relativa all'ammontare della pigione ha precisato che il valore locativo
ammontava a Fr. 1'200.- e che "con mio fratello __________ contribuiamo (?) al pagamento delle spese
della casa" (doc. 56-2/11).
Al momento di esaminare i documenti trasmessi con il
formulario di revisione periodica, nel giugno 2021 (doc. 77) la Cassa ha
chiesto informazioni all'assicurato su dove e con chi abitava e con lo scritto
del 23 giugno 2021 (doc. 79) egli ha ulteriormente confermato che il fratello __________
coabitava con lui.
A non averne dubbio, la Cassa di compensazione è
stata quindi informata che l'assicurato condivideva la propria abitazione con
una terza persona, circostanza di cui non era però al corrente, tanto che fino
ad allora non ha - erroneamente - proceduto a computargli metà della pigione in
virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI.
Ciò ha dunque comportato un indebito versamento di
maggiori prestazioni complementari dal giorno in cui è iniziata la coabitazione
- che la Cassa ha stabilito al 1° maggio 2016 - fino al mese in cui ha emesso la
decisione di restituzione dopo avere esaminato il formulario di revisione
periodica ricevuto nel 2019.
Questa scoperta ha dato luogo alla necessità
di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari, sfociato nella
decisione del 10 settembre 2021. Tuttavia, stante il termine di
perenzione di un anno previsto dall'allora art. 25 cpv. 2 LPGA,
l'amministrazione ha emesso la decisione di restituzione solo per l'ultimo anno
e quindi per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, per un
importo dovuto di Fr. 3'510.-.
2.7. Il fatto che
il fratello si sia trasferito a vivere con il ricorrente rappresenta sostanzialmente
un cambiamento rilevante delle circostanze e quindi doveva essere notificato
alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3;
STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come prescrivono
l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo diritto alle PC fosse subito
rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi elementi di
calcolo (STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021;
STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).
Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta, o
variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta
un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio
2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione
(STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre
2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05
del 14 marzo 2006).
Il ricorrente non ha invece informato subito la Cassa che ospitava
presso di sé il fratello, anche se a titolo gratuito.
Sennonché, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari,
la coabitazione ha modificato la situazione economica del ricorrente, giacché le
spese riconosciute dell'assicurato non dovevano più computare, ai sensi
dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, una pigione intera (valore locativo + forfait
di spese accessorie), ma ridotta in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI ([valore
locativo + forfait di spese accessorie] : 2), secondo cui il fratello, non
incluso nel calcolo delle PC dell'assicurato, doveva essere escluso dal calcolo
delle sue prestazioni complementari.
In queste circostanze, il mancato computo della
coabitazione del fratello dell'assicurato fra le sue spese ha avuto
quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale e
dunque un indubbio errato calcolo del diritto alle prestazioni complementari.
2.8. Per quanto concerne
l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che lo concerne -
dovere di cui il ricorrente ha implicitamente sostenuto di non essere stato al
corrente non conoscendo le norme che regolano la materia -, va osservato che la
Cassa di compensazione è stata lineare e generosa nello spiegargli i suoi
doveri.
In effetti, sulle numerose decisioni di prestazione complementare
che l'assicurato ha ricevuto da quando è beneficiario di PC (dal 1999), il
capitoletto in grassetto relativo all' "Obbligo
d'informare" indica chiaramente l'obbligo di "comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di
compensazione (…)
ogni cambiamento
delle condizioni personali e/o economiche" ed elenca quasi una
ventina di situazioni possibili che danno luogo a quest'obbligo (STF
8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2), fra cui, per quel che concerne
la fattispecie in esame, la voce "Variazione
del numero di coinquilini".
Va inoltre rilevato che anche nei fogli di calcolo allegati alle
decisioni di prestazione complementare gli assicurati sono resi attenti che
"Il calcolo è da verificare. Si prega di
comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi
giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la
"restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.",
Considerandi
perciò c'è un rinvio espresso al succitato capitoletto.
Il ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo
di comunicare alla Cassa che ospitando il fratello in casa propria v'era stata
una modifica della sua situazione economica, trattandosi di una voce che ha
incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF
9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3).
Se ancora in occasione della revisione del 2015 l'assicurato ha
indicato il 5 maggio 2015 (doc. 41-2/8) di vivere da solo perché il tentativo
di essere affiancato dalla sorella non ha funzionato (doc. 43-3/17), un anno dopo
egli ha iniziato a condividere la sua abitazione con il fratello, di cui però
non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 10
dicembre 2016 (doc. 48) valida dal 1° gennaio 2017 e nelle successive valide
per gli anni 2017 (doc. 50) e 2018 (doc. 52), è stata ancora computata una
pigione lorda, integrale, di Fr. 6'480.-.
L'assicurato ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei
confronti della Cassa cantonale di compensazione previsto dall'art. 31 LPGA e
dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.
2.9
Secondo consolidata giurisprudenza
federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza
del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non
deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un
lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata
concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97
consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato
secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è
soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità
di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del
21.
dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid.
2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4
agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26
luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono
la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di
notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in
particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF
8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio
2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF
8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio
2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di
calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non
controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e
quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023,
consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021
del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid.
5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR
2022.
EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
2.10
Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,
stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta
giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o
dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto
tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo
consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14
luglio 2008).
2.11
Quanto alla giustificazione
avanzata dal ricorrente di avere debitamente dichiarato all'autorità fiscale e
all'Ufficio controllo abitanti del Comune "la sua condizione personale e abitativa"
(doc. A2) e dunque la coabitazione con il fratello, e che
pertanto egli credeva che vi fosse un automatismo nella condivisione dei dati
fra i diversi enti interessati cosicché non dovesse notificare a più autorità
interessate le medesime informazioni, la stessa non gli è di alcun aiuto.
Questa affermazione comporta, infatti, che il
beneficiario delle PC fosse cosciente che la presenza del suo ospite andava
segnalata alle autorità, tuttavia non soltanto all'Ufficio controllo abitanti e
all'autorità fiscale ma, come previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, "deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale
competente per le prestazioni complementari ogni mutamento" e
quindi alla Cassa cantonale di compensazione.
Infatti, nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il Tribunale
federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:
" (…) Le fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence
d'une demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs,
il avait informé l'autorité fiscale, ne le libérait pas de son devoir d'annoncer
à la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier
lui avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa
situation matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que
la caisse le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du
fisc « suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave,
ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de
restituer les montants en cause.".
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF 9C_834/2010 del 2
dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può sottrarsi
all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui ha avuto a
che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI, altri uffici)
avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un cambiamento di
reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere le
informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di informazione della persona
assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio a garantire,
indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle autorità - scambio
che non avviene automaticamente e senza ritardi, in particolare tra gli organi PC
e le persone rispettivamente gli organi non incaricati dell'esecuzione delle
assicurazioni sociali (comprese le autorità fiscali) (art. 31 cpv. 2 a
contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle basi necessarie per un
calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche in termini di tempo). Pertanto,
la persona assicurata commette una violazione dell'obbligo di informare, che
non può essere definita di lieve entità, se presume che la corretta notifica
alle autorità fiscali abbia adempiuto anche agli obblighi nei confronti dell'organo
di esecuzione delle PC.
2.12
Stante queste considerazioni, è
dunque pacifico che l'assicurato non ha immediatamente informato la Cassa di
compensazione della coabitazione con il fratello __________ - iniziata il 1°
maggio 2016 -, come invece prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI.
Una notifica corrispondente è stata effettuata solo il 28 febbraio
2019.
in occasione della revisione periodica e quindi quasi tre anni dopo il
trasferimento del parente presso la sua abitazione. Questo comportamento
costituisce una grave negligenza, che esclude la sua buona fede (STF P 64/06
del 30 ottobre 2007, consid. 7.2; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, consid. 3.3).
La circostanza che il ricorrente sia incapace di discernimento -
ancorché non sia debitamente comprovata e non occorre approfondirla
ulteriormente -, viene superata dal fatto che era ed è il fratello RA 1 che da decenni
si occupa delle sue numerose e variegate incombenze, non solo di carattere
amministrativo ed in particolare anche di quelle attinenti alle prestazioni
complementari, come risulta chiaramente dal folto incarto della Cassa di
compensazione.
Pertanto, in questo caso, è ininfluente che il beneficiario PC
fosse, nel 2016, semmai, incapace di discernimento e quindi non consapevole e
non in grado di notificare alla Cassa l'arrivo del fratello in casa propria.
Quanto al fatto di non essere un curatore, ma solo un familiare
curante, questo lodevole comportamento del rappresentante del ricorrente nei
suoi confronti non lo mette comunque al riparo dal non avere segnalato anche
alla Cassa di compensazione la coabitazione dell'assicurato con una terza
persona. Seppure non curatore, va segnalato che egli ha comunque -
correttamente - informato e l'Ufficio controllo abitanti e l'autorità fiscale
di questa novità.
In conclusione, facendo difetto una delle due
condizioni cumulative previste dall'art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA, il condono deve
essere negato, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento
delle gravi difficoltà economiche del richiedente (STFA P 64/06 del 30 ottobre
2007, consid. 7.2).
La decisione impugnata deve pertanto essere
confermata.
La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.
61.
lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires
pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21
juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti