Lexipedia

Decisione

33.2024.9

Condono negato.Solo con la revisione periodica l'ass.ha informato la Cassa che condivideva la casa con il fratello.Le decisioni avvisano gli ass.su tale obbligo.L'aver informato l'Ufficio controllo abitanti e autorità fiscale non è sufficiente,manca la Cassa.La negligenza grave esclude la buona fede

21 ottobre 2024Italiano29 min

situazione personale pregiudicasse il suo diritto di ottenere il condono, poiché

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2024.9

TB

Lugano

21 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 24

giugno 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 settembre 2021

(doc. 82) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto in restituzione a RI 1,

nato nel 1954, l'importo di Fr. 3'510.- a titolo di prestazioni complementari versategli

in eccesso dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, pari a Fr. 270.- al mese

siccome non ha considerato, non essendone al corrente, che l'assicurato

condivideva la sua abitazione con il fratello e che quindi il valore locativo

andava suddiviso per teste giusta l'art. 16c OPC-AVS/AI.

1.2. L'assicurato ha impugnato l'ordine

di restituzione dapprima davanti a questa Corte (STCA 33.2021.20 dell'11 aprile

2022) e poi al Tribunale federale (STF 9C_233/2022 del 23 giugno 2022),

vedendosi respinti i ricorsi da entrambe le istanze (docc. 117 e 119).

1.3. Alla richiesta di pagamento del 3

agosto 2022 (doc. 127-3/10) della Cassa cantonale di compensazione di Fr.

3'510.-, pena l'emissione di un precetto esecutivo, il 4 agosto 2022 (docc. 122

e 127) l'assicurato ha chiesto il condono dell'importo da restituire,

essendogli impossibile darvi seguito con la sola entrata della rendita AVS di

Fr. 1'593.- al mese, ritenuto che il fratello già l'aiuta versandogli tutti i

mesi Fr. 312.- per coprire il fabbisogno minimo stante la riduzione delle

prestazioni complementari.

1.4. Con decisione del 5 settembre 2022

(doc. 130) la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza di condono

dell'assicurato, non avendola informata per tempo, ma solo con la revisione

periodica del marzo 2019, che condivideva l'abitazione con il fratello __________.

L'amministrazione ha rimproverato all'assicurato di non averla informata immediatamente

di questo cambiamento e quindi di avere commesso una grave negligenza. Ciò comporta

che la buona fede non può essere ammessa e, senza verificare la seconda

condizione cumulativa della grave difficoltà, la Cassa ha negato il condono.

Essa ha infine ricordato che la restituzione è stata limitata a un anno stante

la perenzione del termine per l'emanazione della relativa decisione e l'ha

informato della possibilità di concordare un pagamento rateale.

1.5. Il 2 settembre (recte:

ottobre) 2022 (doc. A2) l'assicurato, sempre tramite il fratello RA 1, si è

opposto al rifiuto del condono, lamentando che la sua buona fede era già stata

accertata in precedenti scritti. A sostegno della stessa, egli ha inoltre

evidenziato che, quando è giunto in paese, il fratello __________ ha avvisato

immediatamente l'ufficio competente di __________ e ha dovuto produrre un

documento in cui egli, titolare del diritto di abitazione, acconsentiva a che il

fratello vivesse presso di lui. Inoltre, in occasione del raggiungimento

dell'età pensionabile, nel 2019 l'opponente si è recato in Comune, nel medesimo

ufficio, per formulare domanda di rendita AVS. L'assicurato ha poi rilevato di

non avere mai omesso, né a livello fiscale né a livello del controllo abitanti,

di dichiarare la sua condizione personale e abitativa. La buona fede è dunque

data.

Quanto alla grave difficoltà, l'assicurato ha ricordato che in

paese era noto il profondo disagio che la sua famiglia ha vissuto sin da quando

egli aveva 17 anni ma, ciò nonostante, il sistema sociale non è stato in grado

di aiutarlo prendendolo a carico e attivandosi per alleviargli le conseguenze

del suo agire.

Infine, l'opponente si è detto dispiaciuto perché, nonostante le

ripetute richieste, nessuno ha mai effettuato un sopralluogo per vedere di

persona in quale condizioni fisiche e ambientali vive.

1.6. Con decisione su opposizione del 24

giugno 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione e confermato il rifiuto del condono dell'importo da restituire.

Essa ha ricordato l'importanza dell'obbligo di informare da parte dei

beneficiari di prestazioni complementari, che è indicato su tutte le decisioni

di PC e che discende dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI, di cui ne ha

riportato il testo, unitamente ai presupposti legali (artt. 25 LPGA e 4 OPGA) e

giurisprudenziali per l'ottenimento del condono.

L'amministrazione ha rilevato di essere stata messa al corrente

della convivenza dell'opponente soltanto con la procedura di revisione

periodica per l'anno 2019 e ha precisato che le spese riconosciute per la

pigione (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) devono essere suddivise fra i singoli

individui (art. 16c OPC-AVS/AI).

Considerato che sia le decisioni sia le comunicazioni di PC

attirano espressamente l'attenzione dei beneficiari sul fatto che sono tenuti a

informare tempestivamente la Cassa, in particolare nel caso di "Variazione

del numero di coinquilini", l'opponente avrebbe potuto e dovuto informarla

della convivenza, indipendentemente dal motivo per cui ha deciso di condividere

l'abitazione con il fratello. La violazione commessa configura quindi una

negligenza grave, perciò l'invocata buona fede non può essere ammessa così come

il condono, senza che si esamini la condizione cumulativa dell'onere troppo

grave.

1.7. Il 4 luglio 2024 (doc. I) RI 1, sempre

assistito dal fratello RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di accogliere la sua

richiesta di condono. Il rappresentante del ricorrente ha osservato di essere un

familiare curante e non un curatore, che gli uffici non comunicano tra di loro

visto che il fratello __________ aveva subito segnalato il suo arrivo a __________,

che la buona fede del ricorrente non può essere messa in discussione essendo incapace

di discernimento, che richiedere la restituzione al fratello significa metterlo

in grave difficoltà, che il saldo del conto postale del ricorrente è attivo

soltanto grazie ai suoi regolari bonifici (doc. A3), che le autorità non hanno

conoscenza del grande disagio a livello fisico e mentale di cui l'assicurato

soffre e che quest'ultimo non è in grado di restituire quanto richiesto.

Infine, il ricorrente ha osservato che i familiari curanti

andrebbero aiutati moralmente e finanziariamente per mantenere al proprio

domicilio le persone bisognose come suo fratello.

1.8. Nella risposta di causa del 6

settembre 2024 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al

Tribunale di respingere il ricorso, visto che ripropone sostanzialmente le

medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione. Inoltre, l'amministrazione

ha riesposto il tenore dell'art. 24 OPC-AVS/AI relativo all'obbligo di

informare da parte dei beneficiari PC di ogni mutamento delle condizioni

personali e materiali.

1.9. In merito alla mancata

segnalazione, secondo la Cassa, dell'arrivo del fratello __________, nel

frattempo deceduto, il 16 settembre 2024 (doc. V) il ricorrente ha chiesto al

TCA che gli sia almeno riconosciuta la buona fede nonché la grave difficoltà

finanziaria e quindi che gli sia concesso il condono secondo l'art. 25 cpv. 1

LPGA.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di

condono formulata dall'assicurato il 4 agosto 2022 relativa alla restituzione

di Fr. 3'510.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° settembre

2020 al 30 settembre 2021.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser,

ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo

di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave

negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid.

2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

Nell'ambito della buona fede, la giurisprudenza

distingue due aspetti. Da un lato v'è la non coscienza dell'illecito ("Unrechts-bewusstsein").

Da un altro lato si pone la questione di sapere se l'interessato nelle

circostanze concrete possa richiamarsi alla buona fede o se, facendo uso dell'attenzione

che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe

potuto riconoscere l'errore giuridico (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art.

25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le

spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo

la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque,

non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale

misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica

della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo

giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di

essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c;

DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser,

Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni

sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art.

31, ha affermato che, di principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire

quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua

realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore

(DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un

miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento

e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un

periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le

modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di Fr. 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio

2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede

dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente

per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo,

l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora

ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché le prestazioni

complementari le erano state versate a buon diritto (cfr. consid. 7.1). La

situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per

Fatti

i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire

da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che

era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le

incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di

situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo

(art. 24 OPC-AVS/AI).

Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa

grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo

di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188) e marzo (Fr. 188) (cfr.

consid. 7.2).

Nella recente STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, l'Alta Corte ha

ribadito che un ritardo di due mesi per conformarsi all'obbligo di comunicare

all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che

esclude la buona fede.

2.5. Nella

decisione di rifiuto del condono del 5 settembre 2022 (doc. 130) la Cassa di

compensazione ha osservato che è solo nel corso del mese di marzo 2019 che è

venuta a sapere che l'assicurato condivideva l'abitazione con il fratello. Essa

ha perciò ritenuto che la notifica intempestiva della modifica della sua

situazione personale pregiudicasse il suo diritto di ottenere il condono, poiché

egli avrebbe dovuto informarla immediatamente del cambiamento abitativo. La

violazione dell'obbligo di informare essendo riconducibile a una grave

negligenza, la Cassa non ha ammesso la condizione della buona fede e ha

respinto l'istanza del 4 agosto 2022 (doc. 122) dell'interessato di condonargli

l'importo di Fr. 3'510.- stabilito con la decisione di restituzione del 10

settembre 2021, cresciuta in giudicato il 23 giugno 2022 con l'emanazione della

STF 9C_233/2022.

Nella decisione su opposizione del 24 giugno 2024 (doc. A1) la

Cassa di compensazione ha inoltre evidenziato che le decisioni e le

comunicazioni trasmesse all'interessato riportano l'obbligo per l'avente

diritto di informarla tempestivamente.

Fra gli esempi di situazioni che impongono l'avviso alla Cassa,

v'è la "Variazione del numero di coinquilini", perciò l'opponente

avrebbe dovuto informarla della convivenza.

Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato

rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute.

Il ricorrente, e per esso suo fratello RA 1 che lo rappresenta, ha

infatti rilevato di essere in buona fede poiché non è specialista in materia

("sono un famigliare curante e non un curatore"), che il fratello

__________ ha segnalato agli uffici comunali il suo arrivo e che la sua

situazione personali e abitativa era nota all'Ufficio controllo abitanti e

all'autorità fiscale.

2.6. Nel determinare il

diritto alle prestazioni complementari sulla base delle indicazioni date

dall'assicurato, il quale ancora dalla revisione del 2015 (doc. 41) risultava

vivere da solo, la Cassa di compensazione ha ritenuto fra le sue spese

riconosciute una pigione lorda di Fr. 6'480.- (doc. 53), pari al valore

locativo dell'immobile su cui ha un diritto di abitazione (Fr. 4'800.-) sommato

al forfait per le spese accessorie (Fr. 1'680.-).

Nell'ambito della revisione periodica per l'anno

2019, nel relativo formulario l'assicurato ha risposto alla domanda n. 12

"Ha un'economia domestica

propria?" affermando di sì e indicando il nome,

il cognome e la data di nascita del fratello __________. Alla domanda n. 13

relativa all'ammontare della pigione ha precisato che il valore locativo

ammontava a Fr. 1'200.- e che "con mio fratello __________ contribuiamo (?) al pagamento delle spese

della casa" (doc. 56-2/11).

Al momento di esaminare i documenti trasmessi con il

formulario di revisione periodica, nel giugno 2021 (doc. 77) la Cassa ha

chiesto informazioni all'assicurato su dove e con chi abitava e con lo scritto

del 23 giugno 2021 (doc. 79) egli ha ulteriormente confermato che il fratello __________

coabitava con lui.

A non averne dubbio, la Cassa di compensazione è

stata quindi informata che l'assicurato condivideva la propria abitazione con

una terza persona, circostanza di cui non era però al corrente, tanto che fino

ad allora non ha - erroneamente - proceduto a computargli metà della pigione in

virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI.

Ciò ha dunque comportato un indebito versamento di

maggiori prestazioni complementari dal giorno in cui è iniziata la coabitazione

- che la Cassa ha stabilito al 1° maggio 2016 - fino al mese in cui ha emesso la

decisione di restituzione dopo avere esaminato il formulario di revisione

periodica ricevuto nel 2019.

Questa scoperta ha dato luogo alla necessità

di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari, sfociato nella

decisione del 10 settembre 2021. Tuttavia, stante il termine di

perenzione di un anno previsto dall'allora art. 25 cpv. 2 LPGA,

l'amministrazione ha emesso la decisione di restituzione solo per l'ultimo anno

e quindi per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2021, per un

importo dovuto di Fr. 3'510.-.

2.7. Il fatto che

il fratello si sia trasferito a vivere con il ricorrente rappresenta sostanzialmente

un cambiamento rilevante delle circostanze e quindi doveva essere notificato

alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3;

STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come prescrivono

l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo diritto alle PC fosse subito

rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi elementi di

calcolo (STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021;

STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).

Va al riguardo evidenziato che ogni nuova spesa riconosciuta, o

variazione di spesa già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta

un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio

2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione

(STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre

2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05

del 14 marzo 2006).

Il ricorrente non ha invece informato subito la Cassa che ospitava

presso di sé il fratello, anche se a titolo gratuito.

Sennonché, dal profilo del diritto alle prestazioni complementari,

la coabitazione ha modificato la situazione economica del ricorrente, giacché le

spese riconosciute dell'assicurato non dovevano più computare, ai sensi

dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, una pigione intera (valore locativo + forfait

di spese accessorie), ma ridotta in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI ([valore

locativo + forfait di spese accessorie] : 2), secondo cui il fratello, non

incluso nel calcolo delle PC dell'assicurato, doveva essere escluso dal calcolo

delle sue prestazioni complementari.

In queste circostanze, il mancato computo della

coabitazione del fratello dell'assicurato fra le sue spese ha avuto

quale conseguenza una variazione favorevole della sua situazione materiale e

dunque un indubbio errato calcolo del diritto alle prestazioni complementari.

2.8. Per quanto concerne

l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni modifica che lo concerne -

dovere di cui il ricorrente ha implicitamente sostenuto di non essere stato al

corrente non conoscendo le norme che regolano la materia -, va osservato che la

Cassa di compensazione è stata lineare e generosa nello spiegargli i suoi

doveri.

In effetti, sulle numerose decisioni di prestazione complementare

che l'assicurato ha ricevuto da quando è beneficiario di PC (dal 1999), il

capitoletto in grassetto relativo all' "Obbligo

d'informare" indica chiaramente l'obbligo di "comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di

compensazione (…)

ogni cambiamento

delle condizioni personali e/o economiche" ed elenca quasi una

ventina di situazioni possibili che danno luogo a quest'obbligo (STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2), fra cui, per quel che concerne

la fattispecie in esame, la voce "Variazione

del numero di coinquilini".

Va inoltre rilevato che anche nei fogli di calcolo allegati alle

decisioni di prestazione complementare gli assicurati sono resi attenti che

"Il calcolo è da verificare. Si prega di

comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi

giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la

"restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.",

Considerandi

perciò c'è un rinvio espresso al succitato capitoletto.

Il ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo

di comunicare alla Cassa che ospitando il fratello in casa propria v'era stata

una modifica della sua situazione economica, trattandosi di una voce che ha

incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3).

Se ancora in occasione della revisione del 2015 l'assicurato ha

indicato il 5 maggio 2015 (doc. 41-2/8) di vivere da solo perché il tentativo

di essere affiancato dalla sorella non ha funzionato (doc. 43-3/17), un anno dopo

egli ha iniziato a condividere la sua abitazione con il fratello, di cui però

non ha fatto menzione all'amministrazione, tanto che nella decisione del 10

dicembre 2016 (doc. 48) valida dal 1° gennaio 2017 e nelle successive valide

per gli anni 2017 (doc. 50) e 2018 (doc. 52), è stata ancora computata una

pigione lorda, integrale, di Fr. 6'480.-.

L'assicurato ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei

confronti della Cassa cantonale di compensazione previsto dall'art. 31 LPGA e

dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.

2.9

Secondo consolidata giurisprudenza

federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza

del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non

deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un

lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata

concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente

negligente dell'obbligo di annunciare o di fornire informazioni. D'altro lato,

la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo

comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97

consid. 2c). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato

secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è

soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero capacità

di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del

21.

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid.

2.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4

agosto 2022, consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26

luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). I comportamenti che escludono

la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di

notifica; possono essere presi in considerazione anche altri comportamenti, in

particolare l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF

8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio

2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF

8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio

2015, consid. 2). Inoltre, la buona fede è generalmente negata in caso di

calcoli errati di prestazioni complementari se la persona assicurata non

controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e

quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023,

consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021

del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR

2022.

EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

2.10

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011,

stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue l'esposta

giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.11

Quanto alla giustificazione

avanzata dal ricorrente di avere debitamente dichiarato all'autorità fiscale e

all'Ufficio controllo abitanti del Comune "la sua condizione personale e abitativa"

(doc. A2) e dunque la coabitazione con il fratello, e che

pertanto egli credeva che vi fosse un automatismo nella condivisione dei dati

fra i diversi enti interessati cosicché non dovesse notificare a più autorità

interessate le medesime informazioni, la stessa non gli è di alcun aiuto.

Questa affermazione comporta, infatti, che il

beneficiario delle PC fosse cosciente che la presenza del suo ospite andava

segnalata alle autorità, tuttavia non soltanto all'Ufficio controllo abitanti e

all'autorità fiscale ma, come previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, "deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale

competente per le prestazioni complementari ogni mutamento" e

quindi alla Cassa cantonale di compensazione.

Infatti, nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il Tribunale

federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:

" (…) Le fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence

d'une demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs,

il avait informé l'autorité fiscale, ne le libérait pas de son devoir d'annoncer

à la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier

lui avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa

situation matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que

la caisse le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du

fisc « suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave,

ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de

restituer les montants en cause.".

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza (STF 9C_834/2010 del 2

dicembre 2010, consid. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può sottrarsi

all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui ha avuto a

che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI, altri uffici)

avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un cambiamento di

reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere le

informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di informazione della persona

assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio a garantire,

indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle autorità - scambio

che non avviene automaticamente e senza ritardi, in particolare tra gli organi PC

e le persone rispettivamente gli organi non incaricati dell'esecuzione delle

assicurazioni sociali (comprese le autorità fiscali) (art. 31 cpv. 2 a

contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle basi necessarie per un

calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche in termini di tempo). Pertanto,

la persona assicurata commette una violazione dell'obbligo di informare, che

non può essere definita di lieve entità, se presume che la corretta notifica

alle autorità fiscali abbia adempiuto anche agli obblighi nei confronti dell'organo

di esecuzione delle PC.

2.12

Stante queste considerazioni, è

dunque pacifico che l'assicurato non ha immediatamente informato la Cassa di

compensazione della coabitazione con il fratello __________ - iniziata il 1°

maggio 2016 -, come invece prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI.

Una notifica corrispondente è stata effettuata solo il 28 febbraio

2019.

in occasione della revisione periodica e quindi quasi tre anni dopo il

trasferimento del parente presso la sua abitazione. Questo comportamento

costituisce una grave negligenza, che esclude la sua buona fede (STF P 64/06

del 30 ottobre 2007, consid. 7.2; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, consid. 3.3).

La circostanza che il ricorrente sia incapace di discernimento -

ancorché non sia debitamente comprovata e non occorre approfondirla

ulteriormente -, viene superata dal fatto che era ed è il fratello RA 1 che da decenni

si occupa delle sue numerose e variegate incombenze, non solo di carattere

amministrativo ed in particolare anche di quelle attinenti alle prestazioni

complementari, come risulta chiaramente dal folto incarto della Cassa di

compensazione.

Pertanto, in questo caso, è ininfluente che il beneficiario PC

fosse, nel 2016, semmai, incapace di discernimento e quindi non consapevole e

non in grado di notificare alla Cassa l'arrivo del fratello in casa propria.

Quanto al fatto di non essere un curatore, ma solo un familiare

curante, questo lodevole comportamento del rappresentante del ricorrente nei

suoi confronti non lo mette comunque al riparo dal non avere segnalato anche

alla Cassa di compensazione la coabitazione dell'assicurato con una terza

persona. Seppure non curatore, va segnalato che egli ha comunque -

correttamente - informato e l'Ufficio controllo abitanti e l'autorità fiscale

di questa novità.

In conclusione, facendo difetto una delle due

condizioni cumulative previste dall'art. 25 cpv. 1 2a frase LPGA, il condono deve

essere negato, senza che occorra verificare ulteriormente il secondo elemento

delle gravi difficoltà economiche del richiedente (STFA P 64/06 del 30 ottobre

2007, consid. 7.2).

La decisione impugnata deve pertanto essere

confermata.

La procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art.

61.

lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires

pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21

juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti