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33.2025.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 marzo 2025Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva

pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato

ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non

aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF

126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01

del 29 novembre 2002).

La nozione di

fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I

642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA).

Una decisione è stata

considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una

rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione

di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento

di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di

apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale

appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se

persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

Questi principi sono pure

applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza

essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque

validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b,

DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11

febbraio 2004).

2.3. In

virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle

persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari

per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto

alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione

vecchiaia e superstiti.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle

lettere a e b.

Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un

istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale),

l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che le spese riconosciute sono:

a. la tassa

giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale;

i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del

soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il

soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto

sociale;

b. un importo per

le spese personali, stabilito dal Cantone.

A norma dell'art. 1 RLaLPC (Regolamento della legge di

applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione

federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), il Consiglio di Stato

stabilisce mediante decreto esecutivo:

a. la tassa

giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in

un ospedale;

b. l'importo per le

spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in

ospedale (spillatico).

Il Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

del 16 ottobre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, così come i Decreti emanati

negli anni seguenti, prevedono all'art. 1 che la retta giornaliera massima

computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che

sono ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.

Giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. a

LPC, per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese per il

conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività

lucrativa.

L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le

rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite

dell'AVS e dell'AI.

A quest'ultimo proposito, le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2024, prevedono al N. 3456.01 che le prestazioni periodiche, tranne

quelle menzionate al capitolo 3.4.1.2, vanno computate interamente quale

reddito, con riserva delle disposizioni seguenti.

Per il N. 3457.01 DPC, le indennità giornaliere dell'AMal, dell'AINF,

dell'AI, dell'AD o di un'assicurazione assoggettata alla LCA versate

direttamente al beneficiario di PC vanno computate interamente come reddito.

Giusta il N. 3457.02 DPC, se comprovati, i premi correnti versati

a un'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LCA e direttamente

connessi alle prestazioni percepite vanno dedotti quali spese per il

conseguimento del reddito.

2.4. Per quanto concerne il rimborso

delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i

Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le

spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui le spese di aiuto, di cure

e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b).

L'art. 19 cpv. 1 RLaLPC prevede che le spese per il personale di cura assunto

direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi

Considerandi

di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese

di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un'organizzazione

Spitex riconosciuta ai sensi dell'articolo 51 OAMal.

Infine, secondo l'art. 14 cpv. 6

LPC, le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a

una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di

malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

2.5

Nell'evenienza concreta, è pacifico

che la ricorrente è degente in casa anziani dal 24 agosto 2020 in modo

definitivo (doc. 55).

È inoltre indubbio che le sue condizioni di salute erano tali che

già dal 2014 l'assicurata ha dovuto fare capo all'aiuto di una persona esterna

per la cura e l'assistenza, assumendosi i costi dapprima di una e poi di tre badanti

contemporaneamente.

La Cassa cantonale di compensazione le ha riconosciuto, la prima

volta il 23 aprile 2014 (doc. 12), un importo sussidiabile di Fr. 20'105.-

annui, ossia Fr. 1'675,40 al mese dal 1° marzo 2014, fermo restando che tale

somma poteva esserle corrisposta solo parzialmente stante un'eccedenza dei

redditi di Fr. 2'378.- annui.

Poi, a richiesta dell'assicurata le cui condizioni di salute erano

peggiorate necessitando di un aiuto più intenso da parte delle badanti, il 22

aprile 2015 (doc. 17) la Cassa cantonale di compensazione ha aumentato tale

diritto dal 1° ottobre 2014, avendo accertato che il costo per il personale

domestico era di circa Fr. 2'700.- al mese. A questo importo ha dedotto l'assegno

per grandi invalidi di Fr. 588.- e ha dunque ritenuto sussidiabile un importo

mensile di Fr. 2'112.-.

L'amministrazione ha quindi concesso all'assicurata una

prestazione complementare di Fr. 2'112.- al mese, indicando in calce ai fogli

di calcolo, dopo la determinazione dell'eccedenza di entrate, che i "costi

di cure a domicilio" erano pari a Fr. 25'344.-, perciò le spese di

malattia ricorrenti al mese erano di Fr. 2'112.-.

Fino al mese di settembre 2022, la Cassa ha continuato a versare

mensilmente all'assicurata questo importo, non essendo al corrente che il 24

agosto 2020 era entrata in casa anziani e che la degenza presso __________ a __________

era definitiva.

Secondo il citato art. 19 RLaLPC, la Cassa di compensazione

rimborsa al beneficiario di un assegno per grandi invalidi di grado medio o

elevato che vive a domicilio le spese per il personale di cura assunto

direttamente. Con l'entrata del beneficiario in un istituto o in un ospedale,

viene a decadere, per definizione, la necessità di "aiuto, cura e

assistenza a domicilio".

Ciò significa che, dal 1° settembre 2020, il riconoscimento delle spese

per la/e badante/i come spesa di malattia e di invalidità sotto forma di "costi

di cure a domicilio" ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC e dell'art.

19.

RLaLPC, non era più giustificato e ciò indipendentemente dal fatto che l'assicurata

continuava ad assumersi queste spese facendo ancora capo a questi aiuti esterni

anche se viveva definitivamente in una struttura medicalizzata.

Si deve pertanto concludere che il versamento di Fr. 2'112.- al

mese non era da allora più dovuto e, di conseguenza, risultando indebitamente percepite

dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2022, dette prestazioni complementari

devono essere restituite.

2.6

Per quanto concerne il diritto

dell'assicurata alle prestazioni riconosciute dalla copertura complementare __________,

dalla decisione del 22 settembre 2022 (doc. 67) emerge che a partire dal 1°

settembre 2020 l'amministrazione ha computato alla beneficiaria di PC le

indennità giornaliere di sua spettanza sulla base di quanto indicato dallo

scritto del 17 maggio 2022 (doc. 52-4/12) dell'assicuratore malattia. Sebbene l'assicurata

non abbia in realtà incassato queste prestazioni, la Cassa ha considerato che

andavano comunque computate nei redditi della beneficiaria di PC a titolo di rinuncia

di reddito.

Su tale scorta, la decisione di ricalcolo del diritto alle

prestazioni complementari e di restituzione ha quindi ritenuto fra i redditi per

il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2020 (doc. 64) le indennità

giornaliere di diritto per i primi 180 giorni secondo detta copertura

complementare, riportate sull'anno, per un importo di Fr. 36'500.-. Dal 1° dicembre

2020.

(doc. 61) al 28 febbraio 2021 (doc. 62) la Cassa ha computato ancora le

prestazioni intere della copertura complementare (Fr. 36'500.-), mentre dal 1°

marzo 2021 in ragione di metà (Fr. 18'250.-). Dal 1° marzo 2022 (doc. 63) l'amministrazione

non ha più inserito le indennità giornaliere LCA, essendo tale diritto esaurito

dopo 540 giorni.

Inoltre, per tutti questi periodi, nelle spese riconosciute essa

ha conteggiato il costo annuo della copertura complementare LCA.

L’agire della Cassa non può

essere seguito e condiviso in concreto, alla luce del fatto che __________,

nonostante abbia ritenuto prescritte le prestazioni assicurative derivanti

dalla copertura __________ per quanto attiene i periodi descritti in

precedenza, ha comunque pagato le prestazioni massime previste

contrattualmente. In sostanza, in base alla documentazione prodotta agli atti

(doc. 52 – 4/12), e comunque come rilevabile dalle CC della polizza ottenibili

nel sito internet dell’assicuratore () emerge che la prestazione massima che

l’assicuratore riconosce per questa polizza assomma a CHF 36'000.-. In effetti

sono versati CHF 100 giornalieri per i primi 180 giorni di degenza, quindi – dal

181.

giorno compreso sino al 540 giorno – sono versati CHF 50 giornalieri.

L’importo totale massimo che la polizza riconosce in caso di degenza prolungata

è di Fr. 18'000 + Fr. 18'000 ossia, complessivamente, Fr. 36'000. Detto importo

è stato in effetti versato, e la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG lo

deve computare con riferimento ai periodi specifici dei versamenti deducibili

dal doc. 93.

Certo, la ricorrente avrebbe potuto chiedere, sin dal 20 agosto

2020, il versamento delle indennità di sua spettanza riconosciute dalla

copertura LCA __________ ma, non vi ha provveduto con l'entrata in casa

anziani, lo ha fatto solo successivamente.

Quando si è attivata, era troppo tardi pretenderle dal 1°

settembre 2020, motivo per cui nei conteggi delle prestazioni il suo

assicuratore malattia ha indicato, per ogni fattura mensile ricevuta ed emessa

dalla casa anziani, che "I costi non possono essere presi a carico dall'assicurazione

complementare perché le prestazioni sono cadute in prescrizione conformemente

all'art. 46 LCA." (doc. 93-55/70). Questa dicitura è stata adottata

dal 24 agosto 2020 (doc. 93-55/70) al 31 dicembre 2021 (doc. 93-61/70), tanto

che gli stessi importi fatturati da __________ sono stati riportati nella

colonna "Importo non assicurato" e quindi sono stati posti a

carico dell'assicurata medesima. In altre parole, __________ ha rifiutato di

riconoscere all'assicurata Fr. 100.- al giorno per i primi 180 giorni di

degenza in istituto e poi Fr. 50.- al giorno dal 181esimo al 540esimo giorno.

Dal 1° gennaio 2022 (doc. 93-61/70) al 31 agosto 2022 (doc.

93-62/70) l'assicuratore malattia ha riconosciuto integralmente le fatture

mensili della casa anziani come "Prestazioni __________ LCA", iscrivendo

lo stesso importo fatturato nella colonna "A suo favore". Dal

1° settembre 2022 (doc. 93-62/70) al 28 febbraio 2023, invece, l'importo a

favore dell'assicurata era pari alla metà del costo della fattura, perciò nella

colonna "Importo non assicurato" figurava l'altra metà della

retta per vitto, alloggio e cura. Infine, dal mese di marzo al mese di luglio

2023.

compreso l'assicuratore malattia ha riconosciuto a favore dell'interessata

un importo superiore alla metà della fattura (doc. 93-64/70). Complessivamente,

dall'inizio del suo soggiorno in istituto al 12 novembre 2024 (doc. 93-69/70) l'assicuratore

malattia ha versato alla ricorrente la somma di Fr. 36'000.- per prestazioni

derivanti dalla citata copertura complementare, importo corrispondente al

diritto massimo determinato come descritto in entrata a questo considerando.

2.7

Da quanto precede discende che materialmente

la ricorrente non ha rinunciato a fare valere il suo diritto alle indennità

giornaliere secondo la copertura LCA, ma ne ha praticamente posticipato la richiesta

e la percezione.

Di conseguenza, i calcoli eseguiti dalla Cassa non sono corretti e

vanno rifatti eliminando dai redditi dell'insorgente le indennità giornaliere

conteggiate dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021, mentre vanno considerate

dal 1° gennaio 2022 in poi, tenendo presente che l'importo massimo stabilito

dalla polizza è di Fr. 36'000.-, e non a Fr. 36'500.-.

Parimenti, dalle spese riconosciute deve essere eliminata la voce

relativa al costo del premio annuo della copertura LCA dal 1° settembre 2020 al

31.

dicembre 2021, mentre va inserita dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza dei

540.

giorni di diritto alle indennità previste dalla copertura __________.

2.8

Visto quanto precede il ricorso va

parzialmente accolto, la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente

alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2022

essendo comunque confermata la restituzione delle prestazioni

complementari di Fr. 2'112.- ricevuti dalla ricorrente a titolo di spese di

malattia per costi di cure a domicilio non avendone più diritto con l'entrata

in casa anziani.

Parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale, alla

ricorrente vanno riconosciute delle ridotte indennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda

come indicato al considerando 2.8 ricalcolando il diritto alle prestazioni

complementari della ricorrente per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30

settembre 2022 ed emani una nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo

di Fr. 1'300.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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