33.2025.1
Ordine di restituzione dei rimborsi delle spese di cura a domicilio (badante) con l'entrata definitiva in casa anziani,venendo meno la necessità di aiuto domiciliare.Le indennità giornaliere versate da assicuratore malattia LCA sono computate nei redditi,il premio per la copertura LCA va nelle spese
17 marzo 2025Italiano24 min
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.1
TB
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
novembre 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1941, beneficiaria
di un assegno per grandi invalidi di grado medio, dal 1° marzo 2014 ha ottenuto
il riconoscimento di Fr. 1'676.- al mese per spese di malattia ricorrenti sotto
forma di "costi di cure a domicilio" per far fronte al
pagamento della badante, ma l'effettivo rimborso di tale importo poteva unicamente
avvenire dopo avere ammortizzato l'eccedenza dei redditi (nel 2014 pari a Fr. 2'378.-
annui).
1.2. L'aumento delle ore di occupazione
della badante (doc. 15-1/9) ha portato la Cassa cantonale di compensazione a
riconoscere dal 1° ottobre 2014 il costo di Fr. 2'700.- al mese per il personale
domestico che, dedotto l'assegno per grandi invalidi di Fr. 588.-, dava un
importo sussidiabile di Fr. 2'112.- mensili, rimborsati dopo aver ammortizzato l'eccedenza
dei redditi (doc. 17).
1.3. Il diritto al solo rimborso di Fr.
2'112.- al mese per i costi di cura a domicilio quali spese di malattia è
proseguito dal 2016 al 2020 (docc. 18, 20, 22, 25 e 33), poi dal 1° gennaio
2021 (doc. 36) l'assicurata ha avuto diritto anche al pagamento del premio di
cassa malati.
1.4. Nel marzo 2021 (doc. 39) l'amministrazione
ha avviato la revisione periodica della prestazione complementare e in quell'occasione
è emerso, dallo scritto del 12 maggio 2021 (doc. 41-1/29) del suo curatore, che
l'assicurata viveva in casa anziani e che continuava a far capo a una badante.
Il 22 febbraio 2022 (doc. 48-1/8) egli ha confermato che dall'agosto 2020 la
mamma era in casa anziani in maniera definitiva, che il contratto di locazione era
cessato il 30 novembre 2020 e che i contratti di lavoro con le tre badanti
erano terminati, l'ultimo il 31 luglio 2021.
1.5. Raccolte l'attestazione dell'assicuratore
malattia complementare relativa alla copertura __________, secondo cui l'assicurata
ha diritto a delle prestazioni per ogni giorno di degenza in casa di cura
medicalizzata (doc. 52-4/12) e la dichiarazione della __________ di __________,
che ha confermato che la degenza dell'assicurata è iniziata il 24 agosto 2020
ed era definitiva (doc. 55), con decisione del 22 settembre 2022 (doc. 67) la
Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni
complementari dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2022, chiedendo la
restituzione di Fr. 52'800.-, pari a 25 mensilità di spese di malattia
riconosciute (Fr. 2'112 x 25).
1.6. Il 24 ottobre 2022 (doc. 68) l'assicurata
si è opposta al rifiuto delle prestazioni complementari e alla richiesta di
restituzione, evidenziando che "la prestazione della cassa malati è
versata direttamente alla casa per anziani __________, per cui la signora RI 1
non dispone liberamente di questo importo. In ogni caso, l'assicurazione
complementare copre i costi di vitto, alloggio e assistenza in case cura
medicalizzate e cronicari unicamente in ragione di Fr. 100.- per i primi
180 giorni e poi di Fr. 50.- al giorno dal 181° al 540° giorno",
perciò tali importi sono insufficienti per far fronte ai costi di soggiorno di
Fr. 84.-/giorno.
1.7. A richiesta del 31 ottobre 2022
(doc. 69) dell'amministrazione, il 26 maggio 2023 (doc. 75), e nuovamente il 19
settembre 2024 (doc. 80), l'assicurata le ha tramesso i conteggi dell'assicuratore
malattia, da cui risulta che le prestazioni erogate concernevano solo le cure
medico-sanitarie dell'assicurazione malattia di base e le fatture della retta mensile
della casa anziani indirizzate al figlio dell'assicurata. Inoltre, il 21
novembre 2024 (doc. 93) la beneficiaria di prestazioni complementari ha
prodotto i conteggi dell'assicurazione complementare relativi alla
partecipazione ai costi di degenza non dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre
2021, siccome perenti, ma dal 1° gennaio 2022 fino a decorrenza dei 540 giorni,
per un totale ricevuto di Fr. 36'000.-.
L'opponente ha quindi ribadito la richiesta di annullare la
decisione del 22 settembre 2022 e di riconoscerle il diritto alle PC dal 1°
settembre 2020.
1.8. Con decisione su opposizione del 29
novembre 2024 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
Esposte le norme sul riconoscimento del costo della retta
giornaliera per il soggiorno in un istituto (art. 10 cpv. 2 LPC) e le Direttive
applicabili (N. 3390.02 e N. 3320.05 DPC), la Cassa ha spiegato che, con la
degenza definitiva in casa anziani dal 24 agosto 2020, il diritto al costo per
la badante è stato limitato al 31 dicembre 2020. Essa ha perciò rivisto il
calcolo delle PC in funzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione
malattia complementare e ha riportato degli estratti dei fogli di calcolo
suddividendoli in vari periodi: dal 1° settembre al 30 novembre 2020, dal 1° al
31 dicembre 2020, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, dal 1° marzo al 31
dicembre 2021, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 e dal 1° marzo 2022. Da ciò è
risultato che il diritto alla PC dell'opponente è passato da Fr. 2'112.- a zero
franchi stante l'eccedenza di entrate dal 1° settembre 2020.
L'amministrazione ha osservato di avere considerato il rimborso da
parte dell'assicuratore malattia del costo della retta anche se l'assicurata
non ha realmente beneficiato di tali partecipazioni essendo ormai prescritte.
Se l'interessata avesse trasmesso per tempo al suo assicuratore le fatture
relative alla degenza avrebbe potuto richiedere il pagamento delle prestazioni
di diritto. Detta mancanza costituisce una rinuncia di reddito. In presenza,
quindi, di un'eccedenza di entrate, la Cassa non può concedere una prestazione
complementare.
1.9. Il 17 gennaio 2025 (doc. I) RI 1,
sempre patrocinata da RA 1, ha chiesto al Tribunale di accogliere il ricorso e
di annullare la decisione su opposizione.
La ricorrente ha postulato, in via principale, di riconoscerle il
diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2020 e, in via
subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa per ricalcolarlo computando le
indennità giornaliere solo dal 1° gennaio 2022.
Considerato che, conformemente all'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC,
vanno computati soltanto i redditi che la persona assicurata ha effettivamente
percepito e di cui può disporre legalmente senza restrizioni, la ricorrente ha
contestato che dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021 le siano state conteggiate
nei redditi delle prestazioni assicurative di partecipazione ai costi di
degenza presso la casa anziani. Nemmeno si può ritenere che si sia in presenza
di un atto di rinuncia, non avendo essa rinunciato al diritto alla
partecipazione dell'assicurazione complementare ai costi di degenza, ancorché
fatto valere solo a posteriori, credendo che, come per le cure mediche, la casa
anziani provvedesse a trasmettere al suo assicuratore malattia le fatture
relative ai costi mensili di vitto e alloggio. Infatti, il diritto alle
prestazioni assicurate è stato riconosciuto dal 1° gennaio 2022 al 31 agosto
2023, perciò la dicitura nei conteggi dell'assicuratore malattia di intervenuta
prescrizione ha comportato unicamente la posticipazione della data di inizio di
erogazione delle prestazioni e non la perdita del diritto alle stesse.
1.10. Nella risposta del 22 gennaio 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al TCA di respingere
il ricorso.
Essa ha osservato che l'opponente era già in possesso del
documento del 17 maggio 2022 rilasciato dalla Cassa malati che ha attestato il
contributo di diritto per i costi di degenza dal 1° al 180° giorno (Fr. 100.-/giorno)
e dal 181° al 540° giorno (Fr. 50.-/giorno). La Cassa ha inoltre rilevato che l'assicurata
si trova degente in casa anziani dal 24 agosto 2020 e che nel frattempo, visto
che occupava una badante, le è stato riconosciuto un diritto di Fr. 2'112.- al
mese fino al mese di settembre 2022. Ritenuto l'ingresso definitivo in casa
anziani, il costo della badante è stato limitato al 31 dicembre 2020, perciò il
diritto alla PC è passato da Fr. 2'112.- a Fr. 0.- vista l'eccedenza di entrate
dal 1° settembre 2020. La Cassa di compensazione ha infine osservato che la
comunicazione dell'entrata in casa anziani è avvenuta quasi due anni dopo l'effettivo
ingresso, perciò anche la richiesta di rimborso presentata alla Cassa malati,
caduta in prescrizione, non può essere imputata quale errore della Cassa. La
ricorrente avrebbe dovuto trasmettere per tempo alla Cassa malati le fatture
della casa anziani e richiederle il rimborso delle prestazioni di diritto.
Detta mancanza configura una rinuncia di reddito che va tenuta in
considerazione.
1.11. L'insorgente non ha formulato
ulteriori considerazioni né ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la
restituzione dell'importo di Fr. 52'800.- per prestazioni complementari
indebitamente percepite dalla ricorrente dal 1° settembre 2020 al 30 settembre
2022.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite.
Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
Fatti
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato
ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non
aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF
126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01
del 29 novembre 2002).
La nozione di
fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA).
Una decisione è stata
considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una
rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento
di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di
apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale
appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se
persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
Questi principi sono pure
applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza
essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque
validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b,
DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11
febbraio 2004).
2.3. In
virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle
persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari
per coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle
lettere a e b.
Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un
istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale),
l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che le spese riconosciute sono:
a. la tassa
giornaliera per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale;
i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del
soggiorno in un istituto o in un ospedale; provvedono affinché di norma il
soggiorno in un istituto riconosciuto non causi una dipendenza dall'aiuto
sociale;
b. un importo per
le spese personali, stabilito dal Cantone.
A norma dell'art. 1 RLaLPC (Regolamento della legge di
applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione
federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità), il Consiglio di Stato
stabilisce mediante decreto esecutivo:
a. la tassa
giornaliera presa in considerazione a causa di un soggiorno in un istituto o in
un ospedale;
b. l'importo per le
spese personali riconosciute agli assicurati che soggiornano in istituto o in
ospedale (spillatico).
Il Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
del 16 ottobre 2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, così come i Decreti emanati
negli anni seguenti, prevedono all'art. 1 che la retta giornaliera massima
computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che
sono ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.
Giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. a
LPC, per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese per il
conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività
lucrativa.
L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI.
A quest'ultimo proposito, le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2024, prevedono al N. 3456.01 che le prestazioni periodiche, tranne
quelle menzionate al capitolo 3.4.1.2, vanno computate interamente quale
reddito, con riserva delle disposizioni seguenti.
Per il N. 3457.01 DPC, le indennità giornaliere dell'AMal, dell'AINF,
dell'AI, dell'AD o di un'assicurazione assoggettata alla LCA versate
direttamente al beneficiario di PC vanno computate interamente come reddito.
Giusta il N. 3457.02 DPC, se comprovati, i premi correnti versati
a un'assicurazione di indennità giornaliera secondo la LCA e direttamente
connessi alle prestazioni percepite vanno dedotti quali spese per il
conseguimento del reddito.
2.4. Per quanto concerne il rimborso
delle spese di malattia e d'invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i
Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le
spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui le spese di aiuto, di cure
e di assistenza a domicilio e in strutture diurne (lett. b).
L'art. 19 cpv. 1 RLaLPC prevede che le spese per il personale di cura assunto
direttamente sono rimborsate ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi
di grado medio o elevato che vivono a domicilio fino a concorrenza delle spese
Considerandi
di cura e di assistenza che non possono essere prese a carico da un'organizzazione
Spitex riconosciuta ai sensi dell'articolo 51 OAMal.
Infine, secondo l'art. 14 cpv. 6
LPC, le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a
una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di
malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.
2.5
Nell'evenienza concreta, è pacifico
che la ricorrente è degente in casa anziani dal 24 agosto 2020 in modo
definitivo (doc. 55).
È inoltre indubbio che le sue condizioni di salute erano tali che
già dal 2014 l'assicurata ha dovuto fare capo all'aiuto di una persona esterna
per la cura e l'assistenza, assumendosi i costi dapprima di una e poi di tre badanti
contemporaneamente.
La Cassa cantonale di compensazione le ha riconosciuto, la prima
volta il 23 aprile 2014 (doc. 12), un importo sussidiabile di Fr. 20'105.-
annui, ossia Fr. 1'675,40 al mese dal 1° marzo 2014, fermo restando che tale
somma poteva esserle corrisposta solo parzialmente stante un'eccedenza dei
redditi di Fr. 2'378.- annui.
Poi, a richiesta dell'assicurata le cui condizioni di salute erano
peggiorate necessitando di un aiuto più intenso da parte delle badanti, il 22
aprile 2015 (doc. 17) la Cassa cantonale di compensazione ha aumentato tale
diritto dal 1° ottobre 2014, avendo accertato che il costo per il personale
domestico era di circa Fr. 2'700.- al mese. A questo importo ha dedotto l'assegno
per grandi invalidi di Fr. 588.- e ha dunque ritenuto sussidiabile un importo
mensile di Fr. 2'112.-.
L'amministrazione ha quindi concesso all'assicurata una
prestazione complementare di Fr. 2'112.- al mese, indicando in calce ai fogli
di calcolo, dopo la determinazione dell'eccedenza di entrate, che i "costi
di cure a domicilio" erano pari a Fr. 25'344.-, perciò le spese di
malattia ricorrenti al mese erano di Fr. 2'112.-.
Fino al mese di settembre 2022, la Cassa ha continuato a versare
mensilmente all'assicurata questo importo, non essendo al corrente che il 24
agosto 2020 era entrata in casa anziani e che la degenza presso __________ a __________
era definitiva.
Secondo il citato art. 19 RLaLPC, la Cassa di compensazione
rimborsa al beneficiario di un assegno per grandi invalidi di grado medio o
elevato che vive a domicilio le spese per il personale di cura assunto
direttamente. Con l'entrata del beneficiario in un istituto o in un ospedale,
viene a decadere, per definizione, la necessità di "aiuto, cura e
assistenza a domicilio".
Ciò significa che, dal 1° settembre 2020, il riconoscimento delle spese
per la/e badante/i come spesa di malattia e di invalidità sotto forma di "costi
di cure a domicilio" ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC e dell'art.
19.
RLaLPC, non era più giustificato e ciò indipendentemente dal fatto che l'assicurata
continuava ad assumersi queste spese facendo ancora capo a questi aiuti esterni
anche se viveva definitivamente in una struttura medicalizzata.
Si deve pertanto concludere che il versamento di Fr. 2'112.- al
mese non era da allora più dovuto e, di conseguenza, risultando indebitamente percepite
dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2022, dette prestazioni complementari
devono essere restituite.
2.6
Per quanto concerne il diritto
dell'assicurata alle prestazioni riconosciute dalla copertura complementare __________,
dalla decisione del 22 settembre 2022 (doc. 67) emerge che a partire dal 1°
settembre 2020 l'amministrazione ha computato alla beneficiaria di PC le
indennità giornaliere di sua spettanza sulla base di quanto indicato dallo
scritto del 17 maggio 2022 (doc. 52-4/12) dell'assicuratore malattia. Sebbene l'assicurata
non abbia in realtà incassato queste prestazioni, la Cassa ha considerato che
andavano comunque computate nei redditi della beneficiaria di PC a titolo di rinuncia
di reddito.
Su tale scorta, la decisione di ricalcolo del diritto alle
prestazioni complementari e di restituzione ha quindi ritenuto fra i redditi per
il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2020 (doc. 64) le indennità
giornaliere di diritto per i primi 180 giorni secondo detta copertura
complementare, riportate sull'anno, per un importo di Fr. 36'500.-. Dal 1° dicembre
2020.
(doc. 61) al 28 febbraio 2021 (doc. 62) la Cassa ha computato ancora le
prestazioni intere della copertura complementare (Fr. 36'500.-), mentre dal 1°
marzo 2021 in ragione di metà (Fr. 18'250.-). Dal 1° marzo 2022 (doc. 63) l'amministrazione
non ha più inserito le indennità giornaliere LCA, essendo tale diritto esaurito
dopo 540 giorni.
Inoltre, per tutti questi periodi, nelle spese riconosciute essa
ha conteggiato il costo annuo della copertura complementare LCA.
L’agire della Cassa non può
essere seguito e condiviso in concreto, alla luce del fatto che __________,
nonostante abbia ritenuto prescritte le prestazioni assicurative derivanti
dalla copertura __________ per quanto attiene i periodi descritti in
precedenza, ha comunque pagato le prestazioni massime previste
contrattualmente. In sostanza, in base alla documentazione prodotta agli atti
(doc. 52 – 4/12), e comunque come rilevabile dalle CC della polizza ottenibili
nel sito internet dell’assicuratore () emerge che la prestazione massima che
l’assicuratore riconosce per questa polizza assomma a CHF 36'000.-. In effetti
sono versati CHF 100 giornalieri per i primi 180 giorni di degenza, quindi – dal
181.
giorno compreso sino al 540 giorno – sono versati CHF 50 giornalieri.
L’importo totale massimo che la polizza riconosce in caso di degenza prolungata
è di Fr. 18'000 + Fr. 18'000 ossia, complessivamente, Fr. 36'000. Detto importo
è stato in effetti versato, e la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG lo
deve computare con riferimento ai periodi specifici dei versamenti deducibili
dal doc. 93.
Certo, la ricorrente avrebbe potuto chiedere, sin dal 20 agosto
2020, il versamento delle indennità di sua spettanza riconosciute dalla
copertura LCA __________ ma, non vi ha provveduto con l'entrata in casa
anziani, lo ha fatto solo successivamente.
Quando si è attivata, era troppo tardi pretenderle dal 1°
settembre 2020, motivo per cui nei conteggi delle prestazioni il suo
assicuratore malattia ha indicato, per ogni fattura mensile ricevuta ed emessa
dalla casa anziani, che "I costi non possono essere presi a carico dall'assicurazione
complementare perché le prestazioni sono cadute in prescrizione conformemente
all'art. 46 LCA." (doc. 93-55/70). Questa dicitura è stata adottata
dal 24 agosto 2020 (doc. 93-55/70) al 31 dicembre 2021 (doc. 93-61/70), tanto
che gli stessi importi fatturati da __________ sono stati riportati nella
colonna "Importo non assicurato" e quindi sono stati posti a
carico dell'assicurata medesima. In altre parole, __________ ha rifiutato di
riconoscere all'assicurata Fr. 100.- al giorno per i primi 180 giorni di
degenza in istituto e poi Fr. 50.- al giorno dal 181esimo al 540esimo giorno.
Dal 1° gennaio 2022 (doc. 93-61/70) al 31 agosto 2022 (doc.
93-62/70) l'assicuratore malattia ha riconosciuto integralmente le fatture
mensili della casa anziani come "Prestazioni __________ LCA", iscrivendo
lo stesso importo fatturato nella colonna "A suo favore". Dal
1° settembre 2022 (doc. 93-62/70) al 28 febbraio 2023, invece, l'importo a
favore dell'assicurata era pari alla metà del costo della fattura, perciò nella
colonna "Importo non assicurato" figurava l'altra metà della
retta per vitto, alloggio e cura. Infine, dal mese di marzo al mese di luglio
2023.
compreso l'assicuratore malattia ha riconosciuto a favore dell'interessata
un importo superiore alla metà della fattura (doc. 93-64/70). Complessivamente,
dall'inizio del suo soggiorno in istituto al 12 novembre 2024 (doc. 93-69/70) l'assicuratore
malattia ha versato alla ricorrente la somma di Fr. 36'000.- per prestazioni
derivanti dalla citata copertura complementare, importo corrispondente al
diritto massimo determinato come descritto in entrata a questo considerando.
2.7
Da quanto precede discende che materialmente
la ricorrente non ha rinunciato a fare valere il suo diritto alle indennità
giornaliere secondo la copertura LCA, ma ne ha praticamente posticipato la richiesta
e la percezione.
Di conseguenza, i calcoli eseguiti dalla Cassa non sono corretti e
vanno rifatti eliminando dai redditi dell'insorgente le indennità giornaliere
conteggiate dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2021, mentre vanno considerate
dal 1° gennaio 2022 in poi, tenendo presente che l'importo massimo stabilito
dalla polizza è di Fr. 36'000.-, e non a Fr. 36'500.-.
Parimenti, dalle spese riconosciute deve essere eliminata la voce
relativa al costo del premio annuo della copertura LCA dal 1° settembre 2020 al
31.
dicembre 2021, mentre va inserita dal 1° gennaio 2022 fino alla scadenza dei
540.
giorni di diritto alle indennità previste dalla copertura __________.
2.8
Visto quanto precede il ricorso va
parzialmente accolto, la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ricalcolare il diritto dell'insorgente
alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2022
essendo comunque confermata la restituzione delle prestazioni
complementari di Fr. 2'112.- ricevuti dalla ricorrente a titolo di spese di
malattia per costi di cure a domicilio non avendone più diritto con l'entrata
in casa anziani.
Parzialmente vincente in causa e patrocinata da un legale, alla
ricorrente vanno riconosciute delle ridotte indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda
come indicato al considerando 2.8 ricalcolando il diritto alle prestazioni
complementari della ricorrente per il periodo dal 1° settembre 2020 al 30
settembre 2022 ed emani una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo
di Fr. 1'300.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti