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Decisione

33.2025.10

Domanda di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF irricevibile

17 aprile 2025Italiano15 min

assicurazioni di disconoscere, a norma dell’art. 83 cpv. 2 LEF, i debiti dell’istante

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.10

IR/sc

Lugano

17

aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici, PhD

vista la domanda 14/15 aprile

2025 di disconoscimento del debito formulata da

RI 1

rappr. da: RA

1

avente per

oggetto le decisioni di rigetto dell’opposizione, emesse dalla Pretura del

distretto di __________, entrambe datate 24 marzo 2025, formanti gli incarti __________

e __________, aventi per oggetto il rigetto definitivo dell’opposizione

interposta dall’escussa al PE __________ (per un credito di CHF 5'059,39

oltre accessori), rispettivamente PE __________ (per un credito di CHF 57'893

oltre accessori), fatti spiccare dalla creditrice

Cassa

cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

ed emessi

entrambi il 23 maggio 2024

considerato in

fatto e in diritto

Fatti

1. Con

scritto del 14 aprile 2025 (pervenuto il giorno successivo) a questa Corte, cui

è stato espressamente indirizzato, RI 1 di __________, con il patrocinio

dell’avv. RA 1 di __________, ha chiesto a questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni di disconoscere, a norma dell’art. 83 cpv. 2 LEF, i debiti dell’istante

nei confronti della Cassa CO 1 (Cassa qui di seguito) derivati da un obbligo di

restituzione di prestazioni complementari (PC qui di seguito).

Più

specificatamente, per quanto deducibile dall’esposto del patrocinatore

dell’assicurata e dalla documentazione allegata al medesimo, con il PE __________

la Cassa ha rivendicato un credito di CHF 5'059,30 (doc. 1) in base alla “decisione

di restituzione del 24 marzo 2023 quali spese di malattia” con la specifica

“Decisione di dilazione del 04 luglio 2023”, con il PE __________,

invece, l’amministrazione ha chiesto il pagamento di CHF 57'893 in conseguenza

alla decisione di restituzione delle PC datata 23 marzo 2023, con la specifica

che la dilazione 17 luglio 2023 non è stata rispettata.

Considerandi

2.

Formulata

l’opposizione ai due atti esecutivi da parte dell’escussa, la Cassa ne ha

postulato il rigetto definitivo con istanze (entrambe del 20 gennaio 2025, non

prodotte agli atti in questa sede) che sono state pienamente ammesse dalla

competente Pretura di __________ con le decisioni 24 marzo 2025, note alle

parti e prodotte dalla ricorrente (doc.1). Di queste decisioni occorre qui

riprendere alcuni brevi passaggi importanti. Il Pretore rammenta come si sia confrontati

con un caso di “rigetto definitivo dell’opposizione” alla cui base è

posta una decisione amministrativa esecutiva siccome non impugnata (mediante

dapprima opposizione ed eventualmente mediante ricorso a questa Corte) si

annoti qui che il Giudice delegato del TCA ha acquisito copia delle decisioni

d’interesse presso la Cassa, copia ne sarà trasmessa alla parte qui ricorrente

in uno con il presente giudizio (ancorché la signora RI 1 se le sia viste

intimate a suo tempo). Le decisioni (di tenore del tutto simile) del Pretore

rammentano gli scritti con cui l’amministrazione competente ha domandato il

pagamento dei suoi crediti (del 19 giugno e 3 luglio 2023), ha evocato le

decisioni di dilazione del 3 luglio rispettivamente del 17 luglio 2023 con cui

l’amministrazione ha “autorizzato la concessione del piano rateale proposto

dalla contribuente, fermo restando l’esigibilità dell’intero saldo residuo in

caso di mancato rispetto dell’impegno di dilazione assunto” (con importi

differenziati per i due distinti crediti). I provvedimenti pretorili evocano

poi: per la procedura __________ il versamento di acconti per complessivi CHF

700, mentre per la procedura __________ il versamento di acconti per

complessivi CHF 2'800. Le due decisioni del giudice dell’esecuzione espongono

di seguito i principi del diritto che regge la materia (che il patrocinatore

della ricorrente dovrebbe conoscere), ossia che il rigetto definitivo

dell’opposizione è pronunciato dal giudice quando il credito sia fondato su una

decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato. Il Pretore fa

riferimento all’art. 80 LEF.

Va

ricordato qui che, laddove il credito sia fondato su una decisione esecutiva di

un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via

definitiva a meno che l’escusso non provi, con documenti, che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Quelle

dell’art. 81 LEF sono le uniche eccezioni previste dalla legge al rigetto

dell’opposizione definitivo a fronte di una decisione esecutiva. Su questi

aspetti si tornerà in corso di motivazione.

3.

Gli atti

prodotti dalla ricorrente contemplano, oltre alla procura allestita sul modulo

dell’OATI, una copia di ulteriore PE (__________ del 12 dicembre 2023) fatto

spiccare dall’assicuratore malattie __________ per un importo di CHF 31'264,80

oltre ad accessori.

4.

Nelle

argomentazioni dell’esposizione 14/15 aprile 2025, dopo avere evocato i fatti

qui riassunti, il patrocinatore dell’assicurata rammenta come la “convenuta”

sia persona anziana, malata e priva di reddito con aiuti da parte della sorella

per il sostentamento (a questo proposito sono prodotte attestazioni che qui non

torna utile dettagliare ulteriormente). L’avv. RA 1, dopo avere indicato

l’esistenza della procedura esecutiva incoata anche da __________, evidenzia

che “Quanto ritenuto dall’IAS, non corrisponde alla realtà fattuale e

giuridica” indicando come gli elementi posti alla base delle decisioni

dell’assicuratore sociale (che, lo si ripete, non hanno fatto oggetto di una

opposizione rispettivamente di impugnativa al Tribunale cantonale delle

assicurazioni), non sarebbero corrette, le decisioni dell’amministrazione

sarebbero quindi nulle o annullabili, la richiesta di restituzione non sarebbe

pertanto corretta, non sussisterebbero prove di richiami o diffide e “l’attrice”

sarebbe persona anziana con difficoltà a gestire le comunicazioni. L’onere

della prova del ricevimento di queste comunicazioni (l’avv. RA 1 si riferisce

verosimilmente alle decisioni dell’amministrazione) spetterebbe

all’amministrazione e, secondo il patrocinatore della ricorrente, il pagamento

di alcune rate dei debiti non dimostrerebbero ricevuta delle decisioni. Nella

parte finale del gravame il patrocinatore ritiene che “IAS, anche per non

peggiorare ulteriormente le condizioni della convenuta dovesse procedere con

idoneo giudizio di merito ed accertamento, anche ai fini della verosimiglianza

e fondatezza delle pretese poste”. Il sostrato giuridico della domanda di

disconoscimento del debito invocato dal legale della signora RI 1 è l’art. 83

cpv. 2 LEF, norma riferita specificatamente al rigetto provvisorio

dell’opposizione ad un PE.

5.

L’atto

non è stato trasmesso all’amministrazione interessata (Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari) per la formulazione di una

risposta di causa e la produzione dell’intero incarto alla luce dell’esito

della procedura, per non causare all’amministrazione (già oberata) un inutile

impegno amministrativo.

Come

indicato in precedenza il TCA ha chiesto alla Cassa la trasmissione delle

decisioni amministrative soggiacenti alle sue esecuzioni, per completezza,

decisioni in possesso della ricorrente e che la medesima ha implicitamente

discusso nella sua esposizione, provvedimenti comunque ininfluenti ai fini del

giudizio.

6.

Il

presente giudizio è emesso monocraticamente stante la sua irricevibilità, così

come dispone l’art. 4 cpv. 1 Lptca (Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni), infatti, il Giudice delegato esamina

immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o

irricevibile.

A

prescindere da quanto precede, il Tribunale cantonale delle assicurazioni può

sempre emettere giudizi monocratici in base all’art. 49 cpv. 2 LOG quando la

vertenza, come in casu (domanda di disconoscimento di credito nell’ambito di un

rigetto definitivo dell’opposizione ad un PE), non ponga questioni giuridiche

di principio e non sia di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte),

e questo sulla scorta di costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su

questi temi si veda Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della

recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg.

7.

Va

anzitutto evidenziato come le competenze di questa Corte, siano esplicitate

dall’art. 1 e 2 Lptca secondo cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica,

come istanza unica, i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai

sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza

professionale. Il Tribunale è pure competente per statuire sulle altre

contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli

sono attribuite dalle singole leggi, con il rilievo che il ricorso deve essere

presentato entro 30 giorni. Per l’art. 2 Lptca è data una competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni a giudicare sui ricorsi formulati

nell’ipotesi in cui l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante domanda

dell’assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o

su reclamo (ricorsi per denegata o ritardata giustizia). Non è invece data una

competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare in materia

di azioni fondate sull’art. 83 cpv. 2 LEF come vorrebbe invece la signora RI 1.

L’esposizione dell’avv. RA 1 non spiega in nessun modo per quale motivo ritenga

questa Corte competente in materia. L’apodittica affermazione (doc. I pag. 1)

secondo cui “Competente il Tribunale adito” non è sorretta da alcuna

indicazione, analisi e specifica e si rileva senza sostrato come si dirà. Già

per questa ragione l’esposto non è ammissibile.

8.

La

Cassa cantonale di compensazione ha emesso le citate decisioni in materia di

restituzione delle prestazioni complementari ottenute indebitamente da RI 1.

Questi provvedimenti, come accerta il Pretore di __________ nei suoi giudizi,

sono cresciuti in giudicato. Lo dimostra, d’avviso del Pretore adito, il fatto

che le decisioni sono state ricevute dall’assicurata (consenziente e

consapevole) cui è stata accordata, in entrambe i casi, la possibilità di

pagamento rateale da essa postulata, di cui la signora RI 1 ha usufruito. Detto

versamento rateale del debito è successivamente stato interrotto – come

ritenuto nelle decisioni pretorili e non contestato dalla ricorrente – così da

rendere il credito residuo interamente esigibile. Le decisioni della Cassa,

tema del gravame, non sono state oggetto di opposizione da parte

dell’assicurata.

Il

fatto che la signora RI 1 possa avere (rispettivamente avere avuto nel 2023

quando ha ricevuto le decisioni in materia di PC) problemi di età e salute,

come paventato dall’avv. RA 1 nel ricorso all’esame, non sembra avere impedito

l’assicurata nel conferire il mandato di rappresentarla in sede civile: nelle

procedure __________ e __________ la signora era rappresentata dal legale che

oggi ancora la rappresenta. Quindi la signora RI 1 ha ricevuto le decisioni qui

d’interesse, le ha, almeno parzialmente, eseguite pagando le rate ricordate in

precedenza e concordate con la Cassa, motivo per cui, in assenza di

qualsivoglia concreto elemento di natura medica attestante una incapacità di

discernimento dell’assicurata e assenza di conseguente rappresentanza imposta

in base al diritto civile (curatela di rappresentanza), l’argomento, per quanto

possa essere invocato in questa sede, è privo di sostrato.

Le

decisioni della Cassa sono state regolarmente emanate e notificate, dalla

competente autorità assicurativo sociale, e la ricorrente non spiega quali

oneri probatori mancati essa rimproveri alla Cassa (punto 14 del ricorso).

L’onere probatorio dell’intimazione di una decisione formale da parte di un

assicuratore sociale tocca al medesimo, ma non necessariamente la comprova deve

avvenire mediante la produzione di una attestazione di ricevuta bastando altri

elementi (quali la contestazione del provvedimento, l’esecuzione del medesimo,

la parziale esecuzione dello stesso, ad esempio) per dimostrarne la debita

ricevuta (su questi aspetti: STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024). Una

decisione si considera notificata, infatti, il giorno in cui viene debitamente

comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo

destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. STF

2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid.

4.2). Si annoti ancora che se la notificazione è avvenuta per posta semplice,

l’amministrazione interessata deve apportare, in maniera adeguata, la prova del

fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata.

Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto. Nell’ambito

dell’apprezzamento delle prove è sufficiente che, in base a circostanze

concrete, sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro l’avvenuta

notifica ed il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato

nella sfera di competenza del destinatario (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio

2006, consid. 2.1, con riferimento alla STF 2A.271/1999 del 17 novembre 1999,

consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173). La prova indiretta di una notifica di una

decisione può risultare in particolare dallo scambio di corrispondenza oppure

dall’assenza di impugnativa contro una messa in mora (sentenza 5A_38/2018 del

14.

maggio 2018 consid. 3.4.3.). In concreto discende dalla richiesta di

rateizzazione del debito concordata con l’amministrazione come ritenuto anche

dal Pretore.

9.

Le

decisioni dell’amministrazione in materia di PC, se non condivise, dovevano essere

tempestivamente contestate da parte dell’assicurata mediante opposizione. Le stesse

sono cresciute in giudicato, in effetti almeno al momento della richiesta di

dilazione del pagamento (luglio 2023) la signora RI 1 che era a conoscenza.

Queste decisioni definitive hanno consentito alla Cassa di domandare il rigetto

definitivo dell’opposizione formulata dall’escussa ai PE evocati. A

fondamento della sua richiesta processuale (la signora RI 1 postula che la sua domanda

di disconoscimento del debito sia accolta con l’annullamento dei due PE evocati

e protesta di tasse e spese nonché rifusione delle ripetibili) l’assicurata

pone l’art. 83 cpv. 2 LEF secondo cui nell’ambito del rigetto provvisorio

dell’opposizione al precetto esecutivo l’escusso, entro venti giorni dal

rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il

disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Tale norma non

è applicabile in concreto, per di più davanti a questa Corte ed in questa

costellazione. Rigetto definitivo e rigetto provvisorio dell’opposizione al PE

sono diversi tra loro, si fondano su titoli diversi e sono sorretti da basi

legali diverse: per il rigetto definitivo si vedano gli art. 80 e 81 LEF per il

rigetto provvisorio dell’opposizione, invece, ci si rifaccia all’art. 82 LEF

(gli effetti sono invece regolati all’art. 83 LEF). Il tema non deve comunque

essere qui ulteriormente approfondito. Le vie di ricorso contro la decisione

del Pretore di __________ (decisioni nelle procedure __________ e __________)

sono indicate in calce alle medesime ma il legale della signora RI 1 non le ha

fatte proprie, senza renderne ragione nelle sue motivazioni.

10.

Alla

luce di quanto precede il ricorso (intestato: “Domanda di disconoscimento

del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF”) non è ricevibile. Non si fa,

eccezionalmente, carico di tasse di giustizia e spese (alla luce della

superficialità e leggerezza con cui è stato presentato l’atto a questa autorità

giudiziaria) per non gravare ulteriormente l’assicurata. Il legale

patrocinatore è comunque avvisato pro futuro.

11.

Con la sua esposizione il

patrocinatore della signora RI 1 postula l’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della

difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il

principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei

mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la

possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e

amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG. I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In

particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando

le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una

causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236

consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op.

cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

In concreto, manifestamente e sin

dall’inizio, la procedura qui all’esame era assolutamente priva di possibilità

di esito favorevole. Le vie di diritto indicate nelle decisioni del Pretore

dovevano, semmai, essere ossequiate se dati gli estremi di legge così come

sviluppati dalla giurisprudenza e precisati dalla dottrina. Alla signora RI 1

erano eventualmente date le altre possibilità offerte dalle norme del diritto

pubblico applicabili (che non occorre qui indicare, siccome dovrebbero essere

note al suo patrocinatore). Certamente confondere rigetto provvisorio

dell’opposizione al PE e rigetto definitivo, e non rilevare le competenze del

Tribunale cantonale delle assicurazioni non permettono di concedere alcuna

assistenza giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La “Domanda

di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF” presentata

da RI 1, __________, contro la Cassa cantonale di compensazione, in materia di prestazioni

complementari, non è ricevibile.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

sono prelevate tasse giudiziarie mentre le spese rimangono a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici, PhD Gianluca

Menghetti