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Decisione

33.2025.12

Domanda di condono. È determinante il momento in cui la decisione di restituzione cresce in giudicato.A quel momento,l'ass. era coniugata,perciò si devono considerare le spese e i redditi dei coniugi.L'eccedenza di redditi significa che non c'è il criterio della grave difficoltà.Il condono va negato

11 giugno 2025Italiano25 min

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.12

TB

Lugano

11 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 2 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 3 aprile 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 16 ottobre 2020

(doc. 14) la Cassa cantonale di compensazione, a seguito del computo dei

redditi e della sostanza del marito stante il matrimonio del giugno 2019, ha

chiesto a RI 1, nata nel 1973 e dal 2018 (doc. 5) al beneficio di prestazioni

complementari all'AI per sé, di restituire le prestazioni complementari

indebitamente ricevute dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020 (Fr. 6'093.-).

1.2. Il 6 novembre 2020 (doc. A3) l'assicurata,

rappresentata dal curatore RA 1, ha chiesto il condono dell'importo da

restituire poiché sia era all'oscuro dei fondi posseduti in nero dal marito sia

ciò le avrebbe comportato gravi difficoltà economiche (doc. 15-19/24).

Con decisione del 21 giugno 2022 (doc. 18) la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto la domanda, rilevando che dal nuovo foglio di calcolo

allegato (doc. 17) risultava che il reddito determinante superava il limite di

reddito stabilito secondo l'art. 5 cpv. 1 OPGA, perciò il secondo requisito

della grave difficoltà non era soddisfatto. Mancando questa condizione

cumulativa per ottenere il condono, la Cassa non ha quindi esaminato se la

prestazione complementare era stata percepita in buona fede.

1.3. L'assicurata si è opposta il 19

luglio 2022 (doc. A2) al rifiuto del condono, ritenendo essere dati entrambi i

presupposti legali.

La buona fede sussisterebbe poiché, quando il suo curatore ha

richiesto le prestazioni complementari per i coniugi, questi era convinto che

il diritto alle PC sarebbe stato loro concesso e la scoperta del conto del

marito mai dichiarato è avvenuta solo con la richiesta dei documenti bancari

per l'allestimento della dichiarazione di imposta 2019 e con il fatto che dal

12 ottobre 2020 egli è stato designato (anche) curatore del coniuge.

L'onere troppo grave sarebbe dovuto ai soli Fr. 454.- presenti sul

suoi conti bancari e postali al 31 dicembre 2021, non potendo quindi nemmeno

essere in grado di far fronte ai premi della polizza vita di Fr. 5'088.- annui

che a fine anno 2021 presentava un valore di riscatto di Fr. 96'535.-, che preferirebbe

però non riscattare fino al 2037 fungendo da suo secondo e terzo pilastro. Non

vanno poi dimenticati i premi LAMal (Fr. 5'786,40) e le partecipazioni ai costi

(Fr. 5'891.-) che ha pagato l'anno precedente a fronte della sola rendita di

invalidità di Fr. 19'560.-. L'assicurata ha infine sottolineato che dovrebbe essere

ritenuta la sua massima trasparenza avuta sempre nei confronti dello Stato e

che avrebbe avuto diritto alle prestazioni complementari ben prima della

richiesta che ha inoltrato nel maggio 2018.

1.4. Con decisione su opposizione del 3

aprile 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.

Esposte le norme legali sui requisiti per il condono, ha lasciato in sospeso l'esame

a sapere se la prestazione complementare è stata percepita in buona fede non

essendo già adempiuto il criterio della grave difficoltà, visto che il reddito

determinante, essendoci un'eccedenza di entrate di Fr. 1'211.-, supera il

limite di reddito stabilito dall'art. 5 cpv. 1 OPGA.

1.5. Con ricorso del 2 maggio 2025 (doc.

I) RI 1, sempre rappresentata dal curatore RA 1, ha chiesto al Tribunale di

annullare la decisione della Cassa e di concederle il condono integrale, o

almeno parziale, dell'importo da restituire.

In merito al requisito della buona fede, la ricorrente ha rilevato

di avere tempestivamente informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto

matrimonio, tanto che il 10 luglio 2019 questa le ha inviato un nuovo

formulario per la richiesta delle PC (doc. A9). Tuttavia, vista la difficoltà a

raccogliere i documenti completi del marito, essendo stato designato suo

curatore solo dal 12 ottobre 2020, la documentazione completa è stata trasmessa

alla Cassa il 30 dicembre 2019 (doc. A10), perciò per l'assicurata sarebbe

stato meglio interrompere a quel momento il versamento delle PC anziché

continuare a versargliele fino a marzo 2020.

La ricorrente ha rilevato che disponendo quale sua unica entrata della

rendita di invalidità, la situazione economica peggiora di anno in anno (il

disavanzo è di Fr. 15'000.-) indipendentemente dal continuo aumento del valore

di riscatto della polizza vita. Essa ha evidenziato di non avere nemmeno la

liquidità per pagare i premi di questa polizza (Fr. 5'088.-) - che preferirebbe

non riscattare fino alla sua scadenza -, che sono quindi a carico del marito

(doc. A6). Ha inoltre osservato che gli oneri in ambito medico (premio LAMal e

partecipazioni ai costi) rappresentano il 40% dei redditi dei coniugi.

Infine, la ricorrente ha precisato che benché con il decesso dell'usufruttuaria

nel 2023 il marito sia diventato proprietario dell'abitazione in cui abitano, l'esiguo

reddito non renderebbe possibile la concessione di un'ipoteca per lavori di

miglioria.

1.6. Nella risposta dell'8 maggio 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso, visto che ha riproposto le stesse argomentazioni sollevate con l'opposizione,

e ha ribadito che il rifiuto del condono dipende dal mancato riconoscimento del

requisito dell'onere troppo grave.

1.7. Il 21 maggio 2025 (doc. V) la

ricorrente ha prodotto diversa documentazione per evidenziare che benché

fossero in corso accertamenti patrimoniali del marito necessari per la

richiesta di PC per i coniugi, la Cassa le ha inviato il 16 dicembre 2019 la

decisione di attribuzione delle prestazione dal 1° gennaio 2020, importo di Fr.

677.- che le è stato versato fino a marzo compreso (doc. B2).

L'assicurata ha poi osservato di non essersi indebitamente

arricchita, visto che con la sola rendita AI non riesce a far fronte al

pagamento degli oneri assicurativi (doc. B3).

Inoltre, fino all'invio della nuova richiesta di PC per coniugi,

essa non aveva alcuna certezza del patrimonio del marito e quindi poteva

presumere, in buona fede, che anche per lui, quale beneficiario di una rendita

AI, potesse sussistere il diritto alle prestazioni complementari. I fondi non

dichiarati al fisco sono emersi solo dopo che anche per il marito è stata istituita

la curatela amministrativa (docc. B4 e B5). In tal senso, la ricorrente poteva

in buona fede presumere che il suo diritto alle PC sarebbe proseguito anche

dopo il matrimonio.

1.8. La Cassa di compensazione ha

comunicato al TCA il 27 maggio 2025 (doc. VII) di non avere ulteriori

osservazioni da formulare.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è verificare

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di

condono formulata dall'assicurata il 6 novembre 2020 per la restituzione di Fr.

6'093.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° luglio

2019 al 31 marzo 2020, stabilita con decisione del 16 ottobre 2020 cresciuta incontestata

in giudicato.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Marco Reichmuth in: Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

5a ed. 2024, pag. 542 n. 63 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa

è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per

esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione

in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado

Fatti

di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche

se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la

persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il

livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_507/2024 del

29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2;

STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,

consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021

del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio

2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Inoltre, i comportamenti che escludono

la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di notifica.

In caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona fede è

generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo

PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave

facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14

novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2;

STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio

2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021

del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del

21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04

del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche

altri comportamenti, quale la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione

e quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione (STF 8C_507/2024

del 29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid.

4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15

luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2;

STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1

pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid.

5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e

dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid.

3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_341/2024

del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid.

2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid. 3.2; STF 8C_353/ 2018 consid. 5

pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).

2.4. Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave

difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari di cui all'art. 5 cpv.

4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: la pigione di un

appartamento se la persona vive a casa, le spese personali se vive in un

istituto o in un ospedale e per tutti l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, indicando l'importo massimo ascrivibile a ognuna di queste

voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

infine le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando

Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Dal punto di vista temporale, è determinante il

momento in cui la decisione di restituzione cresce in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA; DTF 150 V 57 consid. 5.4), perciò eventuali cambiamenti delle condizioni

economiche non incidono sulla data determinante per valutare la grave

difficoltà (STF 8C_94/2025 del 20 marzo 2025, consid. 2).

Il N. 4653.03 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI, edite dall'UFAS e valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024

(DPC), ha concretizzato questo principio, prevedendo che per determinare le

spese riconosciute ci si deve basare sulla situazione al momento in cui la

decisione di restituzione passa in giudicato. Per determinare i redditi e la

sostanza computabili vanno di regola considerati i redditi conseguiti nell'anno

civile precedente e la sostanza disponibile al 1° gennaio dell'anno in cui la

decisione di restituzione passa in giudicato. In deroga a questo principio, va

sempre computato l'importo corrente delle rendite, delle pensioni e di altre

prestazioni ricorrenti (v. N. 3413.03). Se tuttavia la situazione economica è

cambiata nel periodo che intercorre fino al passaggio in giudicato della

decisione di restituzione, bisogna tenere conto della nuova situazione.

2.5. In base all'art. 31

cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la

prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Christian meyer/Philipp egli, in: Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG,

5a ed. 2024, n. 24 pag. 655 ad art. 31, ha affermato che, di principio, la comunicazione

del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può

ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato

momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere

un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili

(STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

2.6. Nella

decisione di restituzione del 16 ottobre 2020 (doc. 14) la Cassa di

compensazione ha informato l'assicurata che, a seguito dell'avvenuto matrimonio

il __________ giugno 2019, ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni

complementari dal 1° luglio 2019, tuttavia includendo i redditi e la sostanza dei

coniugi.

In particolare, per ciò che concerne le entrate dei coniugi, dal

1° luglio al 31 dicembre 2019 l'amministrazione ha computato a titolo di

sostanza degli "Averi a risparmio/Titoli" di Fr. 330'002.-, Fr. 300'003.-

e Fr. 300'004.-, degli "Averi di libero passaggio" di Fr. 16'360.-

per luglio e di Fr. 15'520.- da agosto a dicembre 2019 e il valore di riscatto

delle "Assicurazioni sulla vita" di Fr. 77'073.-, per un patrimonio

lordo di Fr. 423'436.- per luglio rispettivamente di Fr. 422'595.- per agosto e

settembre 2019 e di Fr. 422'597.- da ottobre a dicembre 2019.

Dedotta la franchigia per coniugi di Fr. 60'000.- e ritenuto 1/15

della sostanza netta, la Cassa ha computato un patrimonio di Fr. 24'229.- per

luglio, di Fr. 24'173.- per i mesi di agosto e settembre e di Fr. 24'173.- da

ottobre a dicembre 2019, ciò che ha comportato, per questi sei mesi del 2019,

che il diritto alle PC è stato negato essendo in presenza di un'eccedenza di

Considerandi

redditi di Fr. 17'422.-, di Fr. 23'163.- e di Fr. 18'542.-.

Per l'anno 2020, gli "Averi a risparmio/Titoli" sono

stati computati in Fr. 222'992.-, gli "Averi di libero passaggio LPP"

in Fr. 15'520.- e le "Assicurazioni sulla vita" in Fr. 83'419.-, per

una sostanza lorda di Fr. 321'931.- computabile in Fr. 17'462.-. Anche in tal

caso, il diritto alle PC è stato rifiutato stante un'eccedenza di redditi di

Fr. 11'363.- dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e di Fr. 14'963.- dal 1° giugno

2020.

Ne è quindi scaturita la decisione di restituzione del 16 ottobre

2020, che ha negato il diritto alle prestazioni complementari per i coniugi dal

1° luglio 2019 (doc. 18) e che ha perciò comportato la richiesta di

restituzione delle PC che erano state riconosciute e versate all'assicurata

come persona sola dal 1° gennaio 2019 (doc. 9) e dal 1° gennaio al 31 marzo 2020

(doc. 11) (Fr. 677.-).

2.7

Nell'esaminare la domanda di

condono del 6 novembre 2020 (doc. A3) dell'importo da restituire di Fr. 6'093.-,

prima di analizzare il requisito della buona fede l'amministrazione, vista la

presenza di una consistente sostanza, ha dapprima verificato se era data la

condizione della grave difficoltà dell'assicurata nel restituire le prestazioni

complementari indebitamente ricevute dal 1° luglio 2019 al 31 marzo 2020. In

tal senso, il 9 giugno 2022 (doc. 17) ha allestito il foglio di calcolo per i

mesi di novembre e dicembre 2020 secondo quanto previsto dall'art. 5 OPGA ed è giunta

a un'eccedenza di redditi di Fr. 1'211.-, motivo per cui il 21 giugno 2022

(doc. 18) le ha negato il condono.

La ricorrente ha contestato il rifiuto del condono facendo valere

la sua precaria situazione economica, potendo infatti contare unicamente sulla

sola entrata della rendita di invalidità, visto che dall'aprile 2020 non

beneficia più delle prestazioni complementari (doc. B2) e i saldi dei suoi

conti erano quasi pari a zero franchi al 31 dicembre 2024 (doc. A5), tanto che i

suoi modesti redditi non le permettono di far fronte al pagamento del premio

dell'assicurazione sulla vita (doc. A6) al punto da dovere chiedere un aiuto economico

al marito, essendo i suoi redditi per la gran parte assorbiti dai costi per le

spese mediche (doc. B3).

Occorre dunque verificare se siano dati i presupposti del criterio

cumulativo dell'art. 25 cpv. 1 LPGA di una grave difficoltà.

2.8

Determinante per il riconoscimento

di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione delle

prestazioni indebitamente ricevute passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA; DTF

150.

V 57 consid. 4.3 e 5.4). Vi è grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1

OPGA quando le spese riconosciute secondo la LPC e le spese supplementari

secondo l'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC

(art. 5 cpv. 1 OPGA).

Conformemente al principio secondo cui il criterio decisivo per

valutare se sussista una grave difficoltà è il momento in cui viene presa una

decisione giuridicamente vincolante sulla restituzione (art. 4 cpv. 2 OPGA),

nel caso concreto è rilevante la situazione finanziaria a novembre 2020 (DTF

150.

V 57 consid. 5.4), come ha correttamente ritenuto la Cassa di compensazione

nel foglio di calcolo del 9 giugno 2022 (doc. 17), in cui ha ricalcolato il

diritto alle PC dell'assicurata considerando i redditi e le spese posizionandosi

a ottobre e novembre 2020. A nulla valgono quindi i documenti bancari

posteriori a questa data (docc. A5 e A6) e la dichiarazione fiscale concernente

l'anno 2023 (doc. A4) prodotti dalla ricorrente, poiché eventuali cambiamenti

delle condizioni economiche non incidono sulla data determinante per valutare

la grave difficoltà (STF 8C_94/2025 del 20 marzo 2025, consid. 2).

Ritenuto inoltre che dal giugno 2019 la ricorrente è sposata, il

calcolo delle PC non va più fatto soltanto con riferimento all'assicurata come

persona sola, come implicitamente sostiene quest'ultima producendo unicamente

documenti concernenti la sua personale situazione economica, ma ai fini della

determinazione di una grave difficoltà a giusta ragione si devono considerare le

spese e i redditi computabili dei coniugi.

Per la moglie va considerata una sostanza, al 31 dicembre 2019, di

Fr. 949,25 conto privato, di Fr. 7'832,96 conto risparmio e di Fr. 843,09 conto

di libero passaggio, per un totale presso la Banca __________ di Fr. 9'625,30

(doc. 4-42/49). I Fr. 1'500,96 del conto risparmio cauzione e affitti non vanno

considerati, non potendo l'assicurata disporne. A ciò si aggiungono Fr. 3'278,10

del conto privato (doc. 4-47/49) e Fr. 103,56 del conto privato (spillatico)

(doc. 4-48/49) presso __________, oltre al valore di riscatto di una polizza assicurativa

sulla vita di Fr. 83'419,70 al 1° gennaio 2020 (doc. 13-20/20).

Per il marito si ha una sostanza di Fr. 1'043.- presso __________

(doc. 13-13/20), di Fr. 209'986,27 presso Banca __________ (doc. 13-14/20) e un

conto di libero passaggio di Fr. 15'529,14 (doc. 4-49/49).

Complessivamente si avrebbe una sostanza mobile appartenente ai

coniugi di Fr. 223'193,14 quali averi a risparmio (Fr. 12'163,87 della moglie +

Fr. 211'029,27 del marito), di Fr. 16'372,23 di averi di libero passaggio LPP

(Fr. 843,09 della ricorrente + Fr. 15'529,14 del marito [N. 3443.03 DPC]) e di

Fr. 83'419,70 di assicurazioni sulla vita, per una sostanza lorda totale di Fr.

322'985,07, a cui va dedotta la franchigia di Fr. 60'000.- per coniugi, per

ottenere una sostanza netta di Fr. 262'985.- che, presa in ragione di 1/15, darebbe

una sostanza computabile di Fr. 17'532.-.

Sommata ai redditi dei coniugi, che per quanto concerne le rendite

andrebbero ritenute nell'importo corrente (N. 4653.03 DPC) e non riferite all'anno

2020.

in cui ci si deve porre per verificare il requisito della grave difficoltà,

si otterrebbero dei redditi computabili totali di almeno Fr. 68'430.- (la Cassa

ha infatti considerato le rendite AI dei coniugi ritenendo quanto percepito nel

2020.

anziché aggiornare il dato, sicuramente superiore, al 2022 al momento dell'emanazione

della decisione di rifiuto del condono rispettivamente al 2025 con la decisione

su opposizione). Paragonati alle spese riconosciute giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA

(Fr. 55'149.-), che vanno aumentate delle spese supplementari di Fr. 12'000.-

per coniugi secondo l'art. 5 cpv. 4 OPGA (Fr. 67'149.-), si avrebbe una

eccedenza di redditi di almeno Fr. 1'281.- (Fr. 67'149 - Fr. 68'430).

Questo importo è superiore a quello di Fr. 1'211.- stabilito dalla

Cassa di compensazione considerando una sostanza lorda di Fr. 321'931.- e una

sostanza computabile di Fr. 17'462.- (doc. 17). Ritenuto che già con questa

eccedenza di redditi si ha il non riconoscimento del criterio della grave

difficoltà per la ricorrente nel restituire i Fr. 6'093.- di prestazioni complementari

indebitamente ricevute avendo i coniugi un margine nelle loro entrate per far

fronte al rimborso delle PC, il TCA rinuncia ad adottare gli elementi di

calcolo corretti sopra individuati perché altrimenti peggiorerebbe la loro situazione.

Ne discende che non essendo adempiuta la condizione cumulativa

dell'onere troppo grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA, la domanda di condono

deve essere respinta senza che occorra verificare anche il secondo requisito

della buona fede.

2.9

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l'oggetto della lite sottoposta all'esame del

TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C_639/2011 del 30

agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è

in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di

prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst,

Brigitte Pfiffner, Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429,

punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione

2024, n. 197 ad art. 61, pag.).

In concreto, la questione

di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni

secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori

approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su

prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC

non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni.

D'altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1

ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata

di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre

in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese

giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3, “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni