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Decisione

33.2025.13

L'ass. ha informato subito la Cassa dell'entrata in casa anziani e della retta,ma non le ha mai notificato che la retta nei fogli di calcolo era superiore a quanto pagato. L'omissione va qualificata come negligenza grave e non consente di tutelare la sua buona fede. No condono delle PC da restituire

22 settembre 2025Italiano43 min

dell'istituto così come ogni cambiamento. Confidando nella gestione corretta della

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.13

TB

Lugano

22 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'8

aprile 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario di prestazioni

complementari dal 2010 (doc. 8), l'11 settembre 2019 (doc. 48) __________, nato

nel 1933, è entrato in casa anziani dandone subito avviso alla Cassa cantonale

di compensazione trasmettendole la dichiarazione dell'istituto (doc. 49) secondo

cui la retta a suo carico era di Fr. 84.- al giorno (doc. A1a).

1.2. Con decisione del 2 ottobre 2019

(docc. 55 e V/1) la Cassa ha quindi ricalcolato il diritto alle prestazioni

complementari dell'assicurato dal 1° settembre 2019, ma considerando una tassa

giornaliera di Fr. 100.- per il soggiorno in istituto.

Quest'identica situazione si è protratta fino al suo decesso

(docc. 59, 61, 63, 66, 68, 76, 83, 86, 92), avvenuto il __________ febbraio

Fatti

2024.

1.3. Nell'ambito del ricalcolo del

diritto alle prestazioni complementari dall'assicurato da eventualmente

restituirle dagli eredi in virtù dell'art. 16a LPC, la Cassa di compensazione

ha chiesto alla Comunione ereditaria fu RI 1 diversa documentazione (docc. 91,

94, 96, 97 e 98), fra cui, il 9 aprile 2024 (docc. 94 e A13), copia della

fattura della casa anziani per il mese di febbraio 2024. L'indicazione della

tassa giornaliera di Fr. 84.- ha comportato il ricalcolo del diritto alle PC

dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2024 e la conseguente richiesta di

restituzione del 10 settembre 2024 (docc. 110 e A22) di Fr. 11'755.- per

prestazioni indebitamente percepite dall'assicurato.

1.4. Il 3 ottobre 2024 (docc. 115-5/21 e

A23) RA 1, in rappresentanza della Comunione ereditaria, ha inoltrato alla

Cassa di compensazione una domanda di condono per l'importo da restituire dal

padre, avendo già a suo tempo comunicatole l'ammontare corretto della retta

dell'istituto così come ogni cambiamento. Confidando nella gestione corretta della

pratica da parte di specialisti, che per anni non hanno ravvisato l'errore ora

emerso, l'istante ha sostenuto quindi di essere stata in buona fede nella

percezione delle PC e ha inoltre evidenziato la precaria situazione

finanziaria, chiedendo il condono del dovuto.

1.5. Con decisione del 14 gennaio 2025

(docc. 119 e A24) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono

degli eredi dell'assicurato, poiché dalle decisioni di PC che sono state

intimate in passato era evidente che tale diritto si fondava anche sul computo

della retta per la casa per anziani e quindi "l'indebito

versamento della PC per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2024 doveva e

poteva essere inequivocabilmente chiaro.". Mancando la prima

condizione cumulativa della buona fede per ottenere il condono, la Cassa non ha

esaminato la grave difficoltà.

1.6. L'opposizione del 12 febbraio 2025

(docc. 120 e A25) degli eredi che hanno contestato di essere stati consapevoli

dell'indebita percezione delle prestazioni complementari, visto che nemmeno la

Cassa si è accorta dell'errore per diversi anni, è stata respinta con decisione

su opposizione dell'8 aprile 2025 (doc. A26).

L'amministrazione ha rilevato che "L'evidente errore commesso,

doveva far sorgere il dubbio all'opponente di beneficare di un'illecita

prestazione e pertanto doveva essere segnalato alla Cassa." (pag.

4). Infatti, il suo diritto alle PC è stato determinato considerando

erroneamente una retta giornaliera di Fr. 100.- anziché dell'importo

effettivamente dovuto di Fr. 84.- e la differenza fra le rette poteva e doveva

essere facilmente riconoscibile dall'opponente. La Cassa ha ricordato che è

gravemente negligente colui che non controlla con dovuta diligenza il foglio di

calcolo delle PC e per questa ragione non le segnala un errore di cui avrebbe

potuto facilmente accorgersi (N. 4652.03 DPC).

La violazione commessa configura una negligenza grave, perciò la

buona fede non può essere ammessa e il condono va negato.

1.7. Nel ricorso del 6 maggio 2025 (doc.

I) la Comunione ereditaria fu RI 1, rappresentata sempre da RA 1, ha chiesto al

Tribunale di concederle il condono dell'importo di Fr. 11'755.- preteso in

restituzione dalla Cassa, essendo adempiuta la condizione della buona fede. La

ricorrente si è riconfermata nelle sue motivazioni addotte con l'opposizione,

ribadendo di avere subito informato l'amministrazione che la retta giornaliera della

casa per anziani era di Fr. 84.- (docc. A1 e A3), ciò che ha comportato

l'emanazione della nuova decisione del 2 ottobre 2019 (doc. V/1). Essa ha poi

elencato le diverse corrispondenze avute con la Cassa di compensazione dal 2021

fino al decesso del beneficiario delle prestazioni complementari, rilevando che

malgrado le numerose telefonate, email, richieste di revisione (docc. A4 e A7)

e invii di documentazione, l'errore commesso nel 2019 dalla Cassa di

compensazione si è protratto fino a dopo la scomparsa dell'assicurato. L'insorgente

ha quindi chiesto al TCA di valutare l'iter procedurale della pratica,

rilevando che pur ammettendo di avere involontariamente percepito un importo maggiorato

per la retta dell'istituto, a suo parere sarebbe molto più grave l'errore,

reiterato nel tempo, commesso dalla Cassa di compensazione, che non l'ha mai

rilevato malgrado ne abbia avuto più occasioni, motivo per cui ha respinto le

accuse offensive contenute nella decisione su opposizione.

In conclusione, stante la sua totale buona fede, la ricorrente ha

postulato il totale o parziale accoglimento del ricorso, mentre nel caso in cui

sia respinto ha chiesto che sia verificato il calcolo dell'importo da

restituire.

1.8. Nella risposta del 14 maggio 2025

(doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso.

Rilevando che il ricorso ripropone sostanzialmente le medesime

argomentazioni sollevate con l'opposizione, la Cassa ha rinviato alla decisione

impugnata, ma ha comunque precisato che dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio

2024 l'assicurato ha ricevuto delle prestazioni complementari evidentemente

errate, avendo essa erroneamente computato una retta giornaliera di Fr. 100.-

in luogo di Fr. 84.-.

L'amministrazione ha inoltre rilevato che il debito di Fr.

11'755.- del defunto è stato considerato nella decisione del 26 settembre 2024

di restituzione delle prestazioni legalmente percepite.

Infine, ha sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza

(DTF 139 V 570), non ha rivisto tutte le voci di calcolo quando la ricorrente,

in un paio di occasioni, ha richiesto il ricalcolo della prestazione

complementare a seguito della diminuzione degli averi a risparmio dell'assicurato,

ma ha emesso la nuova decisione unicamente sulla base della diminuzione degli

averi.

1.9. Il 21 maggio 2025 (doc. VIII),

pronunciandosi sulla decisione del 2 ottobre 2019 (doc. V/1) trasmessa dalla

ricorrente, la Cassa ha osservato come il foglio di calcolo ad essa allegato

sia stato a suo tempo analizzato, prova ne sono le spunte figuranti accanto ad

alcune voci, come quella del "soggiorno in istituto". Di conseguenza,

non è data la buona fede dell'insorgente, visto che l'errore poteva essere facilmente

rilevato.

1.10. La ricorrente ha replicato il 3

giugno 2025 (doc. X) alle spiegazioni addotte dall'amministrazione,

evidenziando come non sia stata apportata alcuna prova concreta di un comportamento

doloso. Va invece ritenuto, a comprova della buona fede a fondamento dell'agire

dell'assicurato, di avere sempre fornito alla Cassa tutta la documentazione

necessaria per effettuare un calcolo corretto e che non è l'aver apposto una

spunta, a posteriori, sul foglio di calcolo che comprova tale agire.

Inoltre, "La PC si basa su

logiche ingannevoli e su presupposti errati e giunge a conclusioni illogiche.

Se per anni ha commesso (gli ammessi) errori, la loro ostinazione nel voler

scaricare la loro responsabilità su di noi, dimostrando una difesa poco razionale,

sembra più un tentativo di proteggersi piuttosto che un'accusa fondata su prove

oggettive da parte di un Ufficio dello Stato" che, "per eludere la propria responsabilità, proiettando sul

cittadino gravi accuse di malafede.".

1.11. Il 7 luglio 2025 (doc. XII)

l'amministrazione ha comunicato al TCA di non avere ulteriori considerazioni da

formulare.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è verificare

se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di

condono formulata dalla Comunione ereditaria fu RI 1 il 3 ottobre 2024 per la

restituzione di Fr. 11'755.- per prestazioni complementari indebitamente

percepite dall'assicurato dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2024, stabilita

con decisione del 10 settembre 2024 cresciuta incontestata in giudicato.

2.2. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e

si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte

alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il

momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.

4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Marco Reichmuth,

SK ATSG, 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, n. 60 e seguenti, in particolare n.

66 e n. 74 ad art. 25):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

2.3. Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova

ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.

1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale

per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.

4.1).

Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato

ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere

l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa

è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per

esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono

imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione

in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado

di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche

se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la

persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il

livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_507/2024 del

29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2;

STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,

consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021

del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021,

consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio

2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Inoltre, i comportamenti che escludono

la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di

notifica. In caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona

fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di

calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un

errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024

del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid.

2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27

luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021

del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.

5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del

21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04

del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche

altri comportamenti, quale la mancata richiesta di informazioni

all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione

(STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_264/2024 del 14

novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2;

STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21

dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/ 2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018

del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid.

2).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e

dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid.

3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio

2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_341/2024

del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid.

2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid. 3.2; STF 8C_353/ 2018 consid. 5

pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).

2.4. Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave

difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari di cui all'art. 5 cpv.

4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: la pigione di un

appartamento se la persona vive a casa, le spese personali se vive in un

istituto o in un ospedale e per tutti l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, indicando l'importo massimo ascrivibile a ognuna di queste

voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

infine le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando

Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Dal punto di vista temporale, è determinante il

momento in cui la decisione di restituzione cresce in giudicato (art. 4 cpv. 2

OPGA; DTF 150 V 57 consid. 5.4), perciò eventuali cambiamenti delle condizioni

economiche non incidono sulla data determinante per valutare la grave

difficoltà (STF 8C_94/2025 del 20 marzo 2025, consid. 2).

Il N. 4653.03 delle Direttive sulle prestazioni complementari

all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS e valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2024 (DPC), ha concretizzato questo principio, prevedendo che per

determinare le spese riconosciute ci si deve basare sulla situazione al momento

in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Per determinare i

redditi e la sostanza computabili vanno di regola considerati i redditi

conseguiti nell'anno civile precedente e la sostanza disponibile al 1° gennaio

dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. In deroga a

questo principio, va sempre computato l'importo corrente delle rendite, delle

pensioni e di altre prestazioni ricorrenti (v. N. 3413.03). Se tuttavia la

situazione economica è cambiata nel periodo che intercorre fino al passaggio in

giudicato della decisione di restituzione, bisogna tenere conto della nuova

situazione.

2.5. In base all'art. 31

cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la

prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al

competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle

condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni

personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del

beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare

tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti

per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Christian meyer/Philipp egli, in: Kommentar

zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG

[SK ATSG], 5a ed. 2024, n. 24 pag. 655 ad art. 31, ha affermato che, di

principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a

conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e

consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF

118 V 214 consid. 2b).

Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello

stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un

miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi,

che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid.

4.4).

2.6. Nella

decisione di rifiuto del condono del 14 gennaio 2025 (doc. A24) la Cassa di

compensazione, dopo avere realizzato - nell'ambito della raccolta di documenti

necessari per verificare se erano dati i presupposti per chiedere in

restituzione agli eredi le prestazioni complementari versate a __________, deceduto

il __________ febbraio 2024 - che la tassa giornaliera pagata dal beneficiario

di PC per l'istituto ammontava a Fr. 84.- e non a Fr. 100.- come erroneamente computato

dall'inizio della degenza, ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni

complementari.

Conteggiando l'importo corretto del costo della casa per anziani dal

1° settembre 2019 al 29 febbraio 2024 è risultato che, eccetto per i mesi da

settembre a dicembre 2019 in cui sono state considerate sia la retta

dell'istituto sia la pigione (doc. 109), il diritto alle PC è stato limitato al

pagamento del premio LAMal. Conformemente all'art. 25 cpv. 1

LPGA, la Cassa ha dunque emesso la decisione di restituzione del 10

settembre 2024 per complessivi Fr. 11'755.-, che l'assicurata non ha contestato

ed è cresciuta in giudicato.

La Cassa ha poi osservato che nonostante in precedenza avesse

notificato all'assicurato delle decisioni sul suo diritto alle prestazioni

complementari, egli non l'ha informata del costo esatto della retta della casa

anziani e "l'indebito versamento della

PC per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2024 doveva e poteva essere

inequivocabilmente chiaro". Essa ha perciò ritenuto che la

notifica intempestiva dell'evidente errore nei calcoli della prestazione

complementare ha portato al mancato riconoscimento della sua buona fede e,

facendo difetto la prima condizione cumulativa, ha respinto l'istanza di

condono.

2.7. Nel proprio ricorso la comunione

ereditaria ha contestato il rifiuto del condono e l'obbligo di restituire le

prestazioni ricevute in eccesso. La ricorrente ha sostenuto di avere sempre

trasmesso all'amministrazione tutta la documentazione inerente la propria

situazione, di averla informata di ogni cambiamento personale ed economico e quindi

che non le si potrebbe imputare nessuna negligenza. Semmai, invece, una

negligenza va attribuita alla Cassa, visto che in più occasioni l'ha informata

che la retta della casa per anziani in cui risiedeva il papà ammontava a Fr.

84.- al giorno, ma ne ha invece computati Fr. 100.-.

2.8. In base alla giurisprudenza

federale, non solo nell'ipotesi di un ritardo nell'informare l'amministrazione

(art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS AI), ma anche in caso di avviso tempestivo di

una mutazione da parte di un assicurato, l'errore della Cassa che non ritiene l'informazione

ricevuta rispettivamente che la inserisce in modo errato nei fogli di calcolo o

che reagisce con ritardo nel recepirla e nell'attuare l'aggiornamento dei

calcoli, non comporta automaticamente il riconoscimento della buona fede e l'ammissione

del condono.

Nella citata STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, l'Alta

Corte ha ricordato al considerando 3.1 che:

" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in

einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,

sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018

vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015 E. 2).".

Questo concetto è

stato ribadito nella menzionata STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023 al

considerando 2.2:

" Als Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst,

fällt auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen, in

Betracht (SVR 2022 EL Nr. 7 S. 21, 9C_318/2021 E. 3.1).",

come anche ai considerandi 3.2.2 della STF 8C_441/2023 del 21

dicembre 2023 e 6.2 della STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024:

" Les comportements excluant la bonne foi ne

sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent

entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment

l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt 9C_318/2021 du 21

septembre 2021 consid. 3.1)."

e

al considerando 4.1 della STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025:

" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst,

braucht nicht in einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch

ein anderes Verhalten, z.B. die Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu

erkundigen, fällt in Betracht (Urteil 8C_102/2020 vom 1. Mai 2020 E. 4.1 mit

Hinweisen).".

Inoltre,

Johanna Dormann, BSK ATSG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, n. 73 ad art. 25,

rammenta come:

" An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen,

wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die

unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht.

Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den

Fehler hätte erkennen und melden müssen.".

Ed ancora al numero 76 l'autrice

specifica che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è

l'assenza o l'insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di

calcolo e la mancata segnalazione di un grave errore che l'assicurato può

facilmente riconoscere.

Considerandi

Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha

confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,

in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso

in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere

che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo

giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.

L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,

ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni

complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria

attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una

persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante

il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è

stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità

competente.

Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il

Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del

condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica

dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove

nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per

vedovo.

Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di

condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite

indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere

negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello

stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si

risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per

vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio

del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della

rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo

stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita

per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.

Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle

prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di

una rendita di invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i

bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle

prestazioni complementari ha preso in considerazione fra i redditi gli assegni

per i figli nella misura di Fr. 500.- invece di Fr. 6'000.- (Fr. 500.- al mese

per 12 mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il

versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute.

L'amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo

e ha negato il condono.

Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale

delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto

del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti

all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti,

secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza

lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di

calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava,

per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in

un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro,

senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla

base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria

di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non

era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato

su base annua.

D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità

con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di

avere commesso un errore:

" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht

sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens

eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf

die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein

mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse

zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin

nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-

statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die

EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass

die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders

dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine

Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet

worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der

Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.

beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend

eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es

sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt

umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular

bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von

Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand

zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die

Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden

folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der

Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte,

hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen.

Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von

einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte

auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019

(vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal

wiederholt hatte.".

2.9

Occorre ancora rilevare che le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal

1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue

l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle

PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva

riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da

lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è

invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento

doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il

caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati

fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o

dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto

tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo

consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al

momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.10

Gli artt. 31 LPGA e 24

OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare immediatamente

alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche della sua famiglia che potrebbe modificare il

diritto alle prestazioni complementari. Quest'obbligo è

ampiamente descritto e ricordato in ogni decisione che viene trasmessa agli assicurati,

in cui sono resi attenti che "Il calcolo

è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti

con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo

d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione

allegata".

L'assicurato non vi ha però dato seguito, visto che la Cassa si è

accorta autonomamente, quasi cinque anni dopo, esaminando la documentazione

raccolta per ricalcolare le sue prestazioni complementari legalmente ricevute

che i suoi eredi sarebbero stati semmai chiamati a restituire giusta l'art. 16a

LPC, che l'importo computato fino a quel momento a titolo di retta per degenti

in istituto non era stato correttamente inserito. Infatti, il beneficiario di

PC pagava giornalmente Fr. 84.- e non le aveva segnalato che l'importo di Fr.

100.- computato dal 1° settembre 2019 non era corretto e quindi non le aveva

fatto presenti le "eventuali differenze" fra quanto egli ha

realmente pagato e quanto gli ha conteggiato la Cassa come spese riconosciute.

È pacifico che già l'11 settembre 2019, giorno in cui l'assicurato

è entrato definitivamente in casa anziani, l'assicurato ha trasmesso alla Cassa

di compensazione la dichiarazione dell'istituto in cui era chiaramente indicato

che "La retta a suo carico è di fr. 84.-

(ottantaquattro) per giornata effettiva di presenza.", perciò la documentazione agli atti era chiara e completa sin da subito.

Pertanto, l'avere riportato nelle sue spese

una retta sbagliata costituisce, senza alcun dubbio, un grave errore commesso dalla

Cassa, che non ha prestato la dovuta attenzione agli allegati prodotti

dall'assicurato. Una disattenzione dell'amministrazione, in sé banale, che però

l'ha portata a computare una spesa errata non solo nella decisione del 2 ottobre

2019.

di ricalcolo del diritto susseguente all'entrata definitiva in istituto,

ma pure in tutte le successive emesse fino alla sua morte. Tutte queste

decisioni sono quindi manifestamente errate. L'inesatta valutazione delle spese

riconosciute all'assicurato ha comportato il versamento di prestazioni maggiori

a quelle dovute e la successiva richiesta di restituzione quando, nel settembre

2024, la Cassa si è accorta dell'errore commesso cinque anni prima.

Come già indicato in precedenti decisioni di questa Corte (STCA

33.2024.23

del 24 febbraio 2025; STCA 33.2024.4 del 23 maggio 2024, consid.

2.9; STCA 33.2024.5 del 22 aprile 2024, consid. 2.9; STCA 33.2023.26 del 22

marzo 2024, consid. 2.10 e 2.11; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid.

2.13; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021,

consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro con cui è confrontata, la

Cassa deve prestare maggiore attenzione nell'evasione delle domande e delle

revisioni di prestazioni complementari. Ciò, soprattutto, quando sin da subito

tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono, come in specie,

debitamente forniti. Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito non

solo dei beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati a

restituire le prestazioni indebitamente ricevute, magari di importi elevati e a

distanza di più anni dalla segnalazione corretta, ma anche della Cassa stessa,

che rischia di non riuscire più a recuperare le prestazioni che ha versato.

2.11

Ad ogni modo, l'errore commesso

dalla Cassa non esonerava comunque l'assicurato dall'obbligo di verifica che gli

incombeva, come richiamano espressamente i fogli di calcolo per le prestazioni

complementari all'AVS/AI allegati alle numerose decisioni di prestazione

complementare che ha ricevuto nel corso degli anni in cui è stato beneficiario

di PC (STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3; STF

8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 6; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre

2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre

2021, consid. 3.1).

All'assicurato non poteva sfuggire che il computo di una spesa

maggiore comportava il riconoscimento di PC superiori rispetto a quelle di

diritto. Ciò gli imponeva di controllare il calcolo al fine di assicurarsi che

corrispondeva alla situazione reale e di attivarsi nei confronti della Cassa di

compensazione per informarsi sulla correttezza dell'importo inserito, siccome

non corrispondente a quanto da lui effettivamente pagato.

Considerato, infatti, che solo qualche settimana prima le aveva debitamente

trasmesso la dichiarazione della struttura indicante il costo giornaliero per

il suo soggiorno, il computo di un importo diverso doveva attirare l'attenzione

dell'interessato - o di chi si occupava delle sue questioni amministrative,

come è stato per la segnalazione stessa dell'entrata in casa anziani - e

portarlo ad interrogarsi sulla correttezza delle voci inserite. Per contro, la questione

non verteva a sapere se si trattava di un istituto di cura per persone invalide

(Fr. 100.-) o per anziani (Fr. 84.-).

Il comportamento omissivo dell'assicurato non

consente dunque la tutela della sua buona fede.

In effetti, come evidenziato nella STF 8C_264/2024 del 14 novembre

2024.

concernente una fattispecie giudicata da questo TCA, al considerando 4.2

il Tribunale federale ha ricordato che:

" In caso di conteggi di prestazioni complementari

erronei, la buona fede è generalmente negata se l'assicurato non controlla il

foglio di calcolo o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala

un errore grave facilmente riconoscibile. Anche la mancata richiesta di

informazioni all'amministrazione può essere presa in considerazione.".

Anche nella menzionata STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024 l'Alta

Corte ha ritenuto al considerando 6.2 come:

" Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires,

la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis

de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne

constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt 9C_318/2021 précité

consid. 3.2 et les arrêts cités).".

2.12

Il TCA rileva che l'invito

fatto all'assicurato di controllare i calcoli è stato riproposto dalla Cassa da

ultimo ancora con la decisione del 12 gennaio 2024 (doc. 86), in cui è stato

rivisto il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2024 a

seguito dell'indicazione della nuova situazione patrimoniale al 31 dicembre

2023.

(doc. 84).

L'interessato non ha però manifestato alcuna

reazione, sebbene il foglio di calcolo allegato fosse in modo facilmente riconoscibile

fondato su uno stato di fatto - la retta giornaliera di Fr. 100.-

rispettivamente di Fr. 36'600.- annui - che non corrispondeva alla realtà (STF

8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3).

L'assicurato, rispettivamente chi si occupava delle sue pratiche

amministrative, avrebbe pertanto potuto agevolmente rilevare che la cifra

riportata nelle "uscite" alla voce "Soggiorno in istituto"

e "Retta giornaliera CHF 100.00" non

corrispondeva a quanto effettivamente pagato e doveva perciò segnalarlo alla

Cassa, avendo un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA

33.2024.23

del 24 febbraio 2025, consid. 2.11; STCA 33.2024.4 del 23 maggio

2024, consid. 2.11; STCA 33.2023.36 del 2 aprile 2024; STCA 33.2023.22 del 27

novembre 2023, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14;

STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). L'errore, grave, della

Cassa non poteva perciò essere ignorato, essendo facilmente individuabile anche

da una persona senza una particolare conoscenza della

materia e quindi del metodo di calcolo adottato per determinare il diritto alle

prestazioni complementari (STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 6.3; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2;

STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1). Su questo

punto, i fogli di calcolo ricevuti con le decisioni della Cassa sono infatti

ben comprensibili e la voce in questione non presta il fianco a incomprensioni

e/o interpretazioni di sorta.

Per di più, l'interessato non ha neppure reagito

durante più anni a seguito della notifica dei vari fogli di calcolo, perciò gli

si può rimproverare di non avere prestato il minimo di attenzione che ci

si può aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione e nelle

stesse circostanze. L'omissione di cui ha fatto prova nel

controllo dei fogli di calcolo non può pertanto essere qualificata solo come

lieve negligenza (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF

8C_243/2016 del 7 luglio 2016, consid. 6.2).

2.13

La censura

dell'insorgente secondo cui durante quasi cinque anni la Cassa di compensazione

non si è accorta del suo errore, malgrado sia avvezza a queste pratiche e in

più occasioni ne abbia avuto l'occasione, non le è di alcun aiuto.

Va infatti evidenziato che ogni modifica notificata

dall'interessato alla Cassa riguardo alla sua situazione materiale e personale

ha portato l'amministrazione a rivedere quella specifica voce e non a

riesaminare complessivamente la posizione dell'assicurato su base aggiornata,

come si farebbe nel caso di una revisione periodica (art. 25 cpv. 1 lett. d

OPC-AVS/AI e art. 30 OPC-AVS/AI).

Infatti, le altre voci non vengono invece modificate, a meno che

la persona interessata le segnali un adeguamento (aumento, riduzione o

soppressione) nel corso dell'anno civile che, nell'ambito dell'art. 17 cpv. 2

LPGA (revisione materiale della prestazione di lunga durata in caso di cambiamento

significativo delle circostanze) o dell'art. 25 cpv. 1 OPC-AVS/AI (in caso di

cambiamento delle circostanze personali o economiche), porta l'amministrazione

a concentrarsi su un cambiamento specifico delle circostanze rilevanti per il

diritto e rivedere una determinata voce di spesa o di reddito (STF 9C_365/2022 dell'11

novembre 2022, consid. 2.2.1).

Per tale ragione, di volta in volta, l'amministrazione rivedeva

unicamente, correttamente, la posta relativa alla specifica contestazione e/o

alla richiesta del beneficiario delle prestazioni complementari e non aveva

motivo di rivedere l'intera situazione dell'assicurato.

Per esempio, nelle ultime due occasioni le è stata fatta presente

la diminuzione degli averi a risparmio, con conseguente emanazione di una nuova

decisione che l'ha poi tenuta in considerazione. Infatti, nel mese di ottobre

2023.

(doc. 71) la Cassa cantonale di compensazione ha ricevuto dall'assicurato

delle fatture della casa per anziani, in cui era chiaramente indicata la tassa

giornaliera di Fr. 84.- (docc. 71-6/15, 71-7/15 e 71-8/15, 7-8/15 e 71-14/15).

L'invio di questi giustificativi da parte dell'assicurato era però per

comprovare la richiesta della struttura di pagare delle mensilità rimaste

insolute e quindi per dimostrare che la maggior spesa di oltre Fr. 20'000.- ha

inciso sui suoi averi a risparmio e quindi di volerne tenere conto nel calcolo

del diritto alle PC quale consumo di sostanza. La Cassa non era perciò tenuta a

rivedere, a quel momento, l'intero diritto alle prestazioni complementari

dell'assicurato e verificare quindi se l'importo di Fr. 84.- figurante sulle

fatture fosse corretto.

Di conseguenza, è legittimo che la Cassa cantonale di

compensazione, in quell'occasione, non si sia accorta del suo stesso errore

compiuto già nel settembre 2019.

Questa situazione è perdurata sino a quando la comunione

ereditaria le ha inviato la fattura per la casa anziani relativa al mese di

febbraio 2024 per il ricalcolo del diritto ai fini dell'art. 16a LPC; in quel

documento è indicato chiaramente che la retta era di Fr. 84.- al giorno.

Nella DTF 139 V 570, pubblicata in SVR 2014

EL Nr. 4, il Tribunale federale ha ribadito al considerando 3.1 che

nel caso di ricalcolo del diritto alle PC, occorre di principio

considerare soltanto le modifiche di fatto o di diritto che danno luogo al

nuovo calcolo. Per contro, non è necessario verificare ogni volta

rispettivamente solamente in presenza di indizi rilevanti, se le informazioni fornite

nel formulario di richiesta sono state correttamente applicate all'epoca.

Diverso è il caso per la revisione periodica della situazione economica, che

deve avere luogo almeno ogni quattro anni. Al più tardi in quel momento,

un'eventuale prestazione indebita è considerata riconoscibile, cosicché il

termine relativo di prescrizione di un anno (dal 2021 di tre anni) decorre non

appena il diritto alla restituzione è accertato in quanto tale e per quanto

riguarda l'importo (art. 30 OPC-AVS/AI). Tuttavia, tenuto conto del fatto che

la prestazione complementare è di norma fissata per la durata di un anno (art.

9.

cpv. 1 LPC) e deve quindi essere ricalcolata ogni anno, non si può presumere

che l'organo di esecuzione delle PC sia ragionevolmente a conoscenza di un

eventuale errore nel calcolo iniziale del diritto e nella fissazione della

prestazione (questione lasciata aperta). Una verifica annuale di ogni singola

voce nel calcolo delle PC rappresenterebbe uno sforzo difficilmente gestibile

nell'ambito dell'amministrazione di massa, circostanza di cui il legislatore ha

tenuto conto in modo conforme alla legge con l'art. 30 OPC-AVS/AI, secondo cui

la situazione economica deve essere verificata periodicamente, almeno ogni

quattro anni.

Il TCA osserva che la summenzionata richiesta dell'interessato del

25.

ottobre 2023 (doc. 71) di considerare la diminuzione di sostanza si è sovrapposta

alla revisione periodica avviata dalla Cassa nel luglio 2022 (doc. 67), che è

terminata il 14 dicembre 2023 (doc. 76).

Di conseguenza, benché fosse autorizzata a rivedere l'intera

situazione del beneficiario PC e nell'apposito formulario di revisione questi

avesse correttamente indicato che soggiornava in casa anziani, allegando anche gli

estratti dei conti bancari in cui figurava chiaramente la spesa per l'istituto,

la Cassa non ha reputato di richiedere una (nuova) dichiarazione relativa alla

retta pagata, verosimilmente anche perché la struttura era rimasta la stessa e

quindi non ha ritenuto che l'importo potesse essere cambiato.

Da questa circostanza rispettivamente agire della Cassa, la

ricorrente non può dunque trarre alcun vantaggio.

2.14

In conclusione, si

deve ritenere che, nonostante l'assicurato abbia correttamente informato

immediatamente la Cassa di compensazione in merito al costo del suo soggiorno

in casa per anziani, questo elemento non lo liberava dal suo obbligo di

verificare i fogli di calcolo ricevuti e di informarsi presso l'amministrazione

visto che la posta della retta era riportata in maniera palesemente errata (STF

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand

hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen

Ausgleichskasse veranlassen müssen."). Ribadito

che il beneficiario di PC ha avuto più occasioni per eseguire le verifiche dei

calcoli e per attivarsi, non segnalando l'errore manifesto della retta

dell'istituto che risultava dai fogli di calcolo ha commesso una negligenza

grave, che esclude a priori la buona fede come requisito per il condono. In

queste condizioni, il rifiuto di accordare il condono dell'obbligo di

restituire la somma di Fr. 11'755.- deve essere confermato (STF

8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre

2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2024.23 del 24 febbraio 2024, consid. 2.15; STCA

33.2024.4

del 23 maggio 2024, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre

2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).

L'errore commesso dall'amministrazione nel computo della retta non

può ripristinare la mancanza di buona fede dell'assicurato (STF 8C_243/2016 del

7.

luglio 2016 consid. 6.2; STF 9C_184/ 2015 dell'8 maggio 2015, consid. 3.4.3;

STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre

2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16).

Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro

cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.15

Nel caso in cui il TCA dovesse

respingere il ricorso, la ricorrente ha chiesto di verificare il calcolo alla

base della determinazione dell'ammontare da restituire.

Nella misura in cui la ricorrente contesta la decisione di

restituzione, va rammentato che il TCA non si può esprimere nel merito. La

correttezza della decisione di restituzione non può fare oggetto di un esame da

parte di questa Corte in questa procedura. La decisione del 10 settembre 2024 è

infatti cresciuta incontestata in giudicato.

Va inoltre rammentato che, per costante

giurisprudenza, la decisione impugnata

costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019

del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid.

2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2;

DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b

e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36

consid. 1b). Oggetto del contendere, in questa sede, è quindi unicamente il

condono postulato dalla comunione ereditaria.

2.16

Stanti le considerazioni esposte, la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l'oggetto della lite sottoposta all'esame del

TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C_639/2011 del 30

agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è

in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di

prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd,

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a

edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024 [SK ATSG], n. 197 ad art. 61).

In concreto, la questione

di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni

secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori

approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su

prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC

non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni.

D'altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1

ha evidenziato che "(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la

libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale

contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per

alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se

però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve

prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I

227.

consid. 4.3.1; 124 I

241.

consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.

61.

LPGA)".

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3, "vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)".

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti