33.2025.13
L'ass. ha informato subito la Cassa dell'entrata in casa anziani e della retta,ma non le ha mai notificato che la retta nei fogli di calcolo era superiore a quanto pagato. L'omissione va qualificata come negligenza grave e non consente di tutelare la sua buona fede. No condono delle PC da restituire
22 settembre 2025Italiano43 min
dell'istituto così come ogni cambiamento. Confidando nella gestione corretta della
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.13
TB
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8
aprile 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni
complementari dal 2010 (doc. 8), l'11 settembre 2019 (doc. 48) __________, nato
nel 1933, è entrato in casa anziani dandone subito avviso alla Cassa cantonale
di compensazione trasmettendole la dichiarazione dell'istituto (doc. 49) secondo
cui la retta a suo carico era di Fr. 84.- al giorno (doc. A1a).
1.2. Con decisione del 2 ottobre 2019
(docc. 55 e V/1) la Cassa ha quindi ricalcolato il diritto alle prestazioni
complementari dell'assicurato dal 1° settembre 2019, ma considerando una tassa
giornaliera di Fr. 100.- per il soggiorno in istituto.
Quest'identica situazione si è protratta fino al suo decesso
(docc. 59, 61, 63, 66, 68, 76, 83, 86, 92), avvenuto il __________ febbraio
Fatti
2024.
1.3. Nell'ambito del ricalcolo del
diritto alle prestazioni complementari dall'assicurato da eventualmente
restituirle dagli eredi in virtù dell'art. 16a LPC, la Cassa di compensazione
ha chiesto alla Comunione ereditaria fu RI 1 diversa documentazione (docc. 91,
94, 96, 97 e 98), fra cui, il 9 aprile 2024 (docc. 94 e A13), copia della
fattura della casa anziani per il mese di febbraio 2024. L'indicazione della
tassa giornaliera di Fr. 84.- ha comportato il ricalcolo del diritto alle PC
dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2024 e la conseguente richiesta di
restituzione del 10 settembre 2024 (docc. 110 e A22) di Fr. 11'755.- per
prestazioni indebitamente percepite dall'assicurato.
1.4. Il 3 ottobre 2024 (docc. 115-5/21 e
A23) RA 1, in rappresentanza della Comunione ereditaria, ha inoltrato alla
Cassa di compensazione una domanda di condono per l'importo da restituire dal
padre, avendo già a suo tempo comunicatole l'ammontare corretto della retta
dell'istituto così come ogni cambiamento. Confidando nella gestione corretta della
pratica da parte di specialisti, che per anni non hanno ravvisato l'errore ora
emerso, l'istante ha sostenuto quindi di essere stata in buona fede nella
percezione delle PC e ha inoltre evidenziato la precaria situazione
finanziaria, chiedendo il condono del dovuto.
1.5. Con decisione del 14 gennaio 2025
(docc. 119 e A24) la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di condono
degli eredi dell'assicurato, poiché dalle decisioni di PC che sono state
intimate in passato era evidente che tale diritto si fondava anche sul computo
della retta per la casa per anziani e quindi "l'indebito
versamento della PC per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2024 doveva e
poteva essere inequivocabilmente chiaro.". Mancando la prima
condizione cumulativa della buona fede per ottenere il condono, la Cassa non ha
esaminato la grave difficoltà.
1.6. L'opposizione del 12 febbraio 2025
(docc. 120 e A25) degli eredi che hanno contestato di essere stati consapevoli
dell'indebita percezione delle prestazioni complementari, visto che nemmeno la
Cassa si è accorta dell'errore per diversi anni, è stata respinta con decisione
su opposizione dell'8 aprile 2025 (doc. A26).
L'amministrazione ha rilevato che "L'evidente errore commesso,
doveva far sorgere il dubbio all'opponente di beneficare di un'illecita
prestazione e pertanto doveva essere segnalato alla Cassa." (pag.
4). Infatti, il suo diritto alle PC è stato determinato considerando
erroneamente una retta giornaliera di Fr. 100.- anziché dell'importo
effettivamente dovuto di Fr. 84.- e la differenza fra le rette poteva e doveva
essere facilmente riconoscibile dall'opponente. La Cassa ha ricordato che è
gravemente negligente colui che non controlla con dovuta diligenza il foglio di
calcolo delle PC e per questa ragione non le segnala un errore di cui avrebbe
potuto facilmente accorgersi (N. 4652.03 DPC).
La violazione commessa configura una negligenza grave, perciò la
buona fede non può essere ammessa e il condono va negato.
1.7. Nel ricorso del 6 maggio 2025 (doc.
I) la Comunione ereditaria fu RI 1, rappresentata sempre da RA 1, ha chiesto al
Tribunale di concederle il condono dell'importo di Fr. 11'755.- preteso in
restituzione dalla Cassa, essendo adempiuta la condizione della buona fede. La
ricorrente si è riconfermata nelle sue motivazioni addotte con l'opposizione,
ribadendo di avere subito informato l'amministrazione che la retta giornaliera della
casa per anziani era di Fr. 84.- (docc. A1 e A3), ciò che ha comportato
l'emanazione della nuova decisione del 2 ottobre 2019 (doc. V/1). Essa ha poi
elencato le diverse corrispondenze avute con la Cassa di compensazione dal 2021
fino al decesso del beneficiario delle prestazioni complementari, rilevando che
malgrado le numerose telefonate, email, richieste di revisione (docc. A4 e A7)
e invii di documentazione, l'errore commesso nel 2019 dalla Cassa di
compensazione si è protratto fino a dopo la scomparsa dell'assicurato. L'insorgente
ha quindi chiesto al TCA di valutare l'iter procedurale della pratica,
rilevando che pur ammettendo di avere involontariamente percepito un importo maggiorato
per la retta dell'istituto, a suo parere sarebbe molto più grave l'errore,
reiterato nel tempo, commesso dalla Cassa di compensazione, che non l'ha mai
rilevato malgrado ne abbia avuto più occasioni, motivo per cui ha respinto le
accuse offensive contenute nella decisione su opposizione.
In conclusione, stante la sua totale buona fede, la ricorrente ha
postulato il totale o parziale accoglimento del ricorso, mentre nel caso in cui
sia respinto ha chiesto che sia verificato il calcolo dell'importo da
restituire.
1.8. Nella risposta del 14 maggio 2025
(doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere
il ricorso.
Rilevando che il ricorso ripropone sostanzialmente le medesime
argomentazioni sollevate con l'opposizione, la Cassa ha rinviato alla decisione
impugnata, ma ha comunque precisato che dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio
2024 l'assicurato ha ricevuto delle prestazioni complementari evidentemente
errate, avendo essa erroneamente computato una retta giornaliera di Fr. 100.-
in luogo di Fr. 84.-.
L'amministrazione ha inoltre rilevato che il debito di Fr.
11'755.- del defunto è stato considerato nella decisione del 26 settembre 2024
di restituzione delle prestazioni legalmente percepite.
Infine, ha sottolineato che, conformemente alla giurisprudenza
(DTF 139 V 570), non ha rivisto tutte le voci di calcolo quando la ricorrente,
in un paio di occasioni, ha richiesto il ricalcolo della prestazione
complementare a seguito della diminuzione degli averi a risparmio dell'assicurato,
ma ha emesso la nuova decisione unicamente sulla base della diminuzione degli
averi.
1.9. Il 21 maggio 2025 (doc. VIII),
pronunciandosi sulla decisione del 2 ottobre 2019 (doc. V/1) trasmessa dalla
ricorrente, la Cassa ha osservato come il foglio di calcolo ad essa allegato
sia stato a suo tempo analizzato, prova ne sono le spunte figuranti accanto ad
alcune voci, come quella del "soggiorno in istituto". Di conseguenza,
non è data la buona fede dell'insorgente, visto che l'errore poteva essere facilmente
rilevato.
1.10. La ricorrente ha replicato il 3
giugno 2025 (doc. X) alle spiegazioni addotte dall'amministrazione,
evidenziando come non sia stata apportata alcuna prova concreta di un comportamento
doloso. Va invece ritenuto, a comprova della buona fede a fondamento dell'agire
dell'assicurato, di avere sempre fornito alla Cassa tutta la documentazione
necessaria per effettuare un calcolo corretto e che non è l'aver apposto una
spunta, a posteriori, sul foglio di calcolo che comprova tale agire.
Inoltre, "La PC si basa su
logiche ingannevoli e su presupposti errati e giunge a conclusioni illogiche.
Se per anni ha commesso (gli ammessi) errori, la loro ostinazione nel voler
scaricare la loro responsabilità su di noi, dimostrando una difesa poco razionale,
sembra più un tentativo di proteggersi piuttosto che un'accusa fondata su prove
oggettive da parte di un Ufficio dello Stato" che, "per eludere la propria responsabilità, proiettando sul
cittadino gravi accuse di malafede.".
1.11. Il 7 luglio 2025 (doc. XII)
l'amministrazione ha comunicato al TCA di non avere ulteriori considerazioni da
formulare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è verificare
se correttamente la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di
condono formulata dalla Comunione ereditaria fu RI 1 il 3 ottobre 2024 per la
restituzione di Fr. 11'755.- per prestazioni complementari indebitamente
percepite dall'assicurato dal 1° settembre 2019 al 29 febbraio 2024, stabilita
con decisione del 10 settembre 2024 cresciuta incontestata in giudicato.
2.2. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e
si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte
alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Marco Reichmuth,
SK ATSG, 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, n. 60 e seguenti, in particolare n.
66 e n. 74 ad art. 25):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
2.3. Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova
ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv.
1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale
per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Secondo giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato
ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere
l'esistenza della buona fede. In quanto condizione necessaria per il condono, essa
è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per
esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono
imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione
in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare). In questo caso, il grado
di diligenza richiesto viene valutato in base a un parametro oggettivo, anche
se non si può ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la
persona interessata, ovvero la capacità di giudizio, lo stato di salute, il
livello di istruzione, ecc. (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_507/2024 del
29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2;
STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21
dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,
consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021
del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021,
consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio
2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Inoltre, i comportamenti che escludono
la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di
notifica. In caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona
fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di
calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un
errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024
del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid.
2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022 del 27
luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_557/2021
del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid.
5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del
21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04
del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere presi in considerazione anche
altri comportamenti, quale la mancata richiesta di informazioni
all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva verso l'amministrazione
(STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_264/2024 del 14
novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2;
STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21
dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/ 2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018
del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid.
2).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e
dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid.
3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025, consid. 4.1; STF 8C_341/2024
del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid.
2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid. 3.2; STF 8C_353/ 2018 consid. 5
pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).
2.4. Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave
difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari di cui all'art. 5 cpv.
4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: la pigione di un
appartamento se la persona vive a casa, le spese personali se vive in un
istituto o in un ospedale e per tutti l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, indicando l'importo massimo ascrivibile a ognuna di queste
voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
infine le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando
Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Dal punto di vista temporale, è determinante il
momento in cui la decisione di restituzione cresce in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA; DTF 150 V 57 consid. 5.4), perciò eventuali cambiamenti delle condizioni
economiche non incidono sulla data determinante per valutare la grave
difficoltà (STF 8C_94/2025 del 20 marzo 2025, consid. 2).
Il N. 4653.03 delle Direttive sulle prestazioni complementari
all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS e valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2024 (DPC), ha concretizzato questo principio, prevedendo che per
determinare le spese riconosciute ci si deve basare sulla situazione al momento
in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. Per determinare i
redditi e la sostanza computabili vanno di regola considerati i redditi
conseguiti nell'anno civile precedente e la sostanza disponibile al 1° gennaio
dell'anno in cui la decisione di restituzione passa in giudicato. In deroga a
questo principio, va sempre computato l'importo corrente delle rendite, delle
pensioni e di altre prestazioni ricorrenti (v. N. 3413.03). Se tuttavia la
situazione economica è cambiata nel periodo che intercorre fino al passaggio in
giudicato della decisione di restituzione, bisogna tenere conto della nuova
situazione.
2.5. In base all'art. 31
cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la
prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al
competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle
condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni
personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del
beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare
tempestivamente, in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti
per il diritto (STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Christian meyer/Philipp egli, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG
[SK ATSG], 5a ed. 2024, n. 24 pag. 655 ad art. 31, ha affermato che, di
principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a
conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e
consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF
118 V 214 consid. 2b).
Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello
stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un
miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi,
che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid.
4.4).
2.6. Nella
decisione di rifiuto del condono del 14 gennaio 2025 (doc. A24) la Cassa di
compensazione, dopo avere realizzato - nell'ambito della raccolta di documenti
necessari per verificare se erano dati i presupposti per chiedere in
restituzione agli eredi le prestazioni complementari versate a __________, deceduto
il __________ febbraio 2024 - che la tassa giornaliera pagata dal beneficiario
di PC per l'istituto ammontava a Fr. 84.- e non a Fr. 100.- come erroneamente computato
dall'inizio della degenza, ha ricalcolato il suo diritto alle prestazioni
complementari.
Conteggiando l'importo corretto del costo della casa per anziani dal
1° settembre 2019 al 29 febbraio 2024 è risultato che, eccetto per i mesi da
settembre a dicembre 2019 in cui sono state considerate sia la retta
dell'istituto sia la pigione (doc. 109), il diritto alle PC è stato limitato al
pagamento del premio LAMal. Conformemente all'art. 25 cpv. 1
LPGA, la Cassa ha dunque emesso la decisione di restituzione del 10
settembre 2024 per complessivi Fr. 11'755.-, che l'assicurata non ha contestato
ed è cresciuta in giudicato.
La Cassa ha poi osservato che nonostante in precedenza avesse
notificato all'assicurato delle decisioni sul suo diritto alle prestazioni
complementari, egli non l'ha informata del costo esatto della retta della casa
anziani e "l'indebito versamento della
PC per i mesi da settembre 2019 a febbraio 2024 doveva e poteva essere
inequivocabilmente chiaro". Essa ha perciò ritenuto che la
notifica intempestiva dell'evidente errore nei calcoli della prestazione
complementare ha portato al mancato riconoscimento della sua buona fede e,
facendo difetto la prima condizione cumulativa, ha respinto l'istanza di
condono.
2.7. Nel proprio ricorso la comunione
ereditaria ha contestato il rifiuto del condono e l'obbligo di restituire le
prestazioni ricevute in eccesso. La ricorrente ha sostenuto di avere sempre
trasmesso all'amministrazione tutta la documentazione inerente la propria
situazione, di averla informata di ogni cambiamento personale ed economico e quindi
che non le si potrebbe imputare nessuna negligenza. Semmai, invece, una
negligenza va attribuita alla Cassa, visto che in più occasioni l'ha informata
che la retta della casa per anziani in cui risiedeva il papà ammontava a Fr.
84.- al giorno, ma ne ha invece computati Fr. 100.-.
2.8. In base alla giurisprudenza
federale, non solo nell'ipotesi di un ritardo nell'informare l'amministrazione
(art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS AI), ma anche in caso di avviso tempestivo di
una mutazione da parte di un assicurato, l'errore della Cassa che non ritiene l'informazione
ricevuta rispettivamente che la inserisce in modo errato nei fogli di calcolo o
che reagisce con ritardo nel recepirla e nell'attuare l'aggiornamento dei
calcoli, non comporta automaticamente il riconoscimento della buona fede e l'ammissione
del condono.
Nella citata STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, l'Alta
Corte ha ricordato al considerando 3.1 che:
" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in
einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,
sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018
vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015 E. 2).".
Questo concetto è
stato ribadito nella menzionata STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023 al
considerando 2.2:
" Als Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst,
fällt auch eine Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu erkundigen, in
Betracht (SVR 2022 EL Nr. 7 S. 21, 9C_318/2021 E. 3.1).",
come anche ai considerandi 3.2.2 della STF 8C_441/2023 del 21
dicembre 2023 e 6.2 della STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024:
" Les comportements excluant la bonne foi ne
sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner; peuvent
entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment
l'omission de se renseigner auprès de l'administration (arrêt 9C_318/2021 du 21
septembre 2021 consid. 3.1)."
e
al considerando 4.1 della STF 8C_507/2024 del 29 aprile 2025:
" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschliesst,
braucht nicht in einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch
ein anderes Verhalten, z.B. die Unterlassung, sich bei der Verwaltung zu
erkundigen, fällt in Betracht (Urteil 8C_102/2020 vom 1. Mai 2020 E. 4.1 mit
Hinweisen).".
Inoltre,
Johanna Dormann, BSK ATSG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2020, n. 73 ad art. 25,
rammenta come:
" An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen,
wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die
unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht.
Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den
Fehler hätte erkennen und melden müssen.".
Ed ancora al numero 76 l'autrice
specifica che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è
l'assenza o l'insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di
calcolo e la mancata segnalazione di un grave errore che l'assicurato può
facilmente riconoscere.
Considerandi
Nella STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha
confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto,
in quanto non ha ammesso la buona fede dell'assicurato il quale, anche nel caso
in cui avesse avvisato effettivamente tempestivamente l'autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, avrebbe dovuto riconoscere
che anche dopo il suo decesso le PC continuavano a essere versate, senza titolo
giuridico, sul conto postale della madre, di cui egli poteva disporre.
L'Alta Corte, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011,
ha pure confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni
complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria
attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una
persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante
il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è
stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità
competente.
Nella citata DTF 138 V 218 (= SVR 2012 AHV Nr. 12), nel 2012 il
Tribunale federale ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove
nozze ma, ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per
vedovo.
Il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di una domanda di
condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite
indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere
negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello
stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si
risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per
vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio
del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della
rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo
stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita
per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Va infine ricordata la summenzionata STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021 (pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7). In quel caso, delle
prestazioni complementari alla rendita per i figli di un padre al beneficio di
una rendita di invalidità erano state versate alla madre, che viveva con i
bambini. L'amministrazione, in maniera errata, nel calcolo annuale delle
prestazioni complementari ha preso in considerazione fra i redditi gli assegni
per i figli nella misura di Fr. 500.- invece di Fr. 6'000.- (Fr. 500.- al mese
per 12 mesi), e questo per più anni. L'errore di calcolo ha comportato il
versamento di prestazioni complementari superiori a quelle dovute.
L'amministrazione ha chiesto la restituzione della differenza pagata in troppo
e ha negato il condono.
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza del Tribunale
delle assicurazioni del Canton Zurigo che ha annullato la decisione di rifiuto
del condono, riconoscendo la buona fede dell'assicurata e rinviando gli atti
all'amministrazione per l'esame della condizione dell'onere gravoso. Infatti,
secondo l'Alta Corte, nel caso di specie era stata commessa solo una negligenza
lieve. La nostra Massima Istanza ha esaminato minuziosamente il foglio di
calcolo delle prestazioni complementari e ha accertato che esso non indicava,
per le differenti poste, se si trattava di importi annuali o mensili. Sebbene in
un altro punto del foglio di calcolo le rendite AVS/AI e del secondo pilastro,
senza tuttavia alcuna indicazione, erano state manifestamente fissate sulla
base di un importo annuale, il Tribunale federale ha negato che la beneficiaria
di PC, nel preciso caso di specie, fosse tenuta a rendersene conto, poiché non
era evidente che anche per gli assegni per i figli il calcolo andava effettuato
su base annua.
D'altro canto la stessa amministrazione, che aveva più familiarità
con il proprio foglio di calcolo, non aveva rilevato, in più occasioni, di
avere commesso un errore:
" 5.4. Aufgrund des wie dargelegt nicht
sehr übersichtlichen Aufbaus des Berechnungsblattes, insbesondere des Fehlens
eines klaren und an der richtigen Stelle angebrachten textlichen Hinweises auf
die Massgeblichkeit der Jahresbetreffnisse, und mit Blick darauf, dass ihr kein
mit den Kinderzulagen im Zusammenhang stehendes, entsprechende Rückschlüsse
zulassendes Erwerbseinkommen anzurechnen war, konnte die Beschwerdegegnerin
nicht ohne weiteres erkennen, dass die Kinderzulagen irrtümlich mit dem Monats-
statt mit dem Jahresbetreffnis (d.h. mit Fr. 500.- statt mit Fr. 6000.-) in die
EL-Berechnung einbezogen worden waren. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass
die betragliche Abweichung mit Fr. 5500.- pro Jahr nicht unerheblich war. Anders
dürfte es sich wohl verhalten, wenn bei der Beschwerdegegnerin eine
Einkommens-position von mehreren tausend Franken überhaupt nicht angerechnet
worden wäre, weil das vollständige Fehlen einer Einkommensquelle bei der
Durchsicht des EL-Berechnungsblattes in der Regel sofort auffallen müsste (vgl.
beispielsweise Urteil 9C_385/2013 vom 19. September 2013 E. 4.4 [betreffend
eine Altersrente der beruflichen Vorsorge von Fr. 7128.- pro Jahr]). Dass es
sich hier nicht um einen gravierenden, leicht erkennbaren Fehler handelte, gilt
umso mehr, als das Versehen nicht einmal von der - mit ihrem eigenen Formular
bestens vertrauten - Ausgleichskasse selbst bemerkt wurde: Obwohl sie von
Anfang an wusste (anders als die Beschwerdegegnerin, der sich dieser Umstand
zuerst erschliessen musste), dass nur Jahresausgaben und -einnahmen in die
Tabelle Eingang finden können, entging der Kasse auch im Rahmen der beiden
folgenden Neuberechnungen vom 14. Dezember 2017 und 20. Dezember 2018, dass der
Betrag von Fr. 500.- bei den Kinder-/Familienzulagen nicht stimmen konnte,
hätte dies doch einer Zulage von rund Fr. 21.- pro Kind und Monat entsprochen.
Bei dieser Sachlage überzeugt in keiner Weise, dass die Ausgleichskasse von
einem offensichtlichen Fehler ausgeht, welcher der Beschwerdegegnerin hätte
auffallen müssen, entdeckte sie doch den Fehler selber erst im November 2019
(vgl. Berechnungsblatt vom 4. November 2019), nachdem sie ihn zweimal
wiederholt hatte.".
2.9
Occorre ancora rilevare che le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal
1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue
l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle
PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva
riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da
lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è
invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento
doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il
caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati
fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o
dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto
tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo
consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al
momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14
luglio 2008).
2.10
Gli artt. 31 LPGA e 24
OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare immediatamente
alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche della sua famiglia che potrebbe modificare il
diritto alle prestazioni complementari. Quest'obbligo è
ampiamente descritto e ricordato in ogni decisione che viene trasmessa agli assicurati,
in cui sono resi attenti che "Il calcolo
è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti
con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo
d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione
allegata".
L'assicurato non vi ha però dato seguito, visto che la Cassa si è
accorta autonomamente, quasi cinque anni dopo, esaminando la documentazione
raccolta per ricalcolare le sue prestazioni complementari legalmente ricevute
che i suoi eredi sarebbero stati semmai chiamati a restituire giusta l'art. 16a
LPC, che l'importo computato fino a quel momento a titolo di retta per degenti
in istituto non era stato correttamente inserito. Infatti, il beneficiario di
PC pagava giornalmente Fr. 84.- e non le aveva segnalato che l'importo di Fr.
100.- computato dal 1° settembre 2019 non era corretto e quindi non le aveva
fatto presenti le "eventuali differenze" fra quanto egli ha
realmente pagato e quanto gli ha conteggiato la Cassa come spese riconosciute.
È pacifico che già l'11 settembre 2019, giorno in cui l'assicurato
è entrato definitivamente in casa anziani, l'assicurato ha trasmesso alla Cassa
di compensazione la dichiarazione dell'istituto in cui era chiaramente indicato
che "La retta a suo carico è di fr. 84.-
(ottantaquattro) per giornata effettiva di presenza.", perciò la documentazione agli atti era chiara e completa sin da subito.
Pertanto, l'avere riportato nelle sue spese
una retta sbagliata costituisce, senza alcun dubbio, un grave errore commesso dalla
Cassa, che non ha prestato la dovuta attenzione agli allegati prodotti
dall'assicurato. Una disattenzione dell'amministrazione, in sé banale, che però
l'ha portata a computare una spesa errata non solo nella decisione del 2 ottobre
2019.
di ricalcolo del diritto susseguente all'entrata definitiva in istituto,
ma pure in tutte le successive emesse fino alla sua morte. Tutte queste
decisioni sono quindi manifestamente errate. L'inesatta valutazione delle spese
riconosciute all'assicurato ha comportato il versamento di prestazioni maggiori
a quelle dovute e la successiva richiesta di restituzione quando, nel settembre
2024, la Cassa si è accorta dell'errore commesso cinque anni prima.
Come già indicato in precedenti decisioni di questa Corte (STCA
33.2024.23
del 24 febbraio 2025; STCA 33.2024.4 del 23 maggio 2024, consid.
2.9; STCA 33.2024.5 del 22 aprile 2024, consid. 2.9; STCA 33.2023.26 del 22
marzo 2024, consid. 2.10 e 2.11; STCA 33.2023.22 del 27 novembre 2023, consid.
2.13; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021,
consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro con cui è confrontata, la
Cassa deve prestare maggiore attenzione nell'evasione delle domande e delle
revisioni di prestazioni complementari. Ciò, soprattutto, quando sin da subito
tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono, come in specie,
debitamente forniti. Una negligenza della Cassa, infatti, va a discapito non
solo dei beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati a
restituire le prestazioni indebitamente ricevute, magari di importi elevati e a
distanza di più anni dalla segnalazione corretta, ma anche della Cassa stessa,
che rischia di non riuscire più a recuperare le prestazioni che ha versato.
2.11
Ad ogni modo, l'errore commesso
dalla Cassa non esonerava comunque l'assicurato dall'obbligo di verifica che gli
incombeva, come richiamano espressamente i fogli di calcolo per le prestazioni
complementari all'AVS/AI allegati alle numerose decisioni di prestazione
complementare che ha ricevuto nel corso degli anni in cui è stato beneficiario
di PC (STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3; STF
8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 6; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre
2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre
2021, consid. 3.1).
All'assicurato non poteva sfuggire che il computo di una spesa
maggiore comportava il riconoscimento di PC superiori rispetto a quelle di
diritto. Ciò gli imponeva di controllare il calcolo al fine di assicurarsi che
corrispondeva alla situazione reale e di attivarsi nei confronti della Cassa di
compensazione per informarsi sulla correttezza dell'importo inserito, siccome
non corrispondente a quanto da lui effettivamente pagato.
Considerato, infatti, che solo qualche settimana prima le aveva debitamente
trasmesso la dichiarazione della struttura indicante il costo giornaliero per
il suo soggiorno, il computo di un importo diverso doveva attirare l'attenzione
dell'interessato - o di chi si occupava delle sue questioni amministrative,
come è stato per la segnalazione stessa dell'entrata in casa anziani - e
portarlo ad interrogarsi sulla correttezza delle voci inserite. Per contro, la questione
non verteva a sapere se si trattava di un istituto di cura per persone invalide
(Fr. 100.-) o per anziani (Fr. 84.-).
Il comportamento omissivo dell'assicurato non
consente dunque la tutela della sua buona fede.
In effetti, come evidenziato nella STF 8C_264/2024 del 14 novembre
2024.
concernente una fattispecie giudicata da questo TCA, al considerando 4.2
il Tribunale federale ha ricordato che:
" In caso di conteggi di prestazioni complementari
erronei, la buona fede è generalmente negata se l'assicurato non controlla il
foglio di calcolo o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala
un errore grave facilmente riconoscibile. Anche la mancata richiesta di
informazioni all'amministrazione può essere presa in considerazione.".
Anche nella menzionata STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024 l'Alta
Corte ha ritenuto al considerando 6.2 come:
" Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires,
la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis
de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne
constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt 9C_318/2021 précité
consid. 3.2 et les arrêts cités).".
2.12
Il TCA rileva che l'invito
fatto all'assicurato di controllare i calcoli è stato riproposto dalla Cassa da
ultimo ancora con la decisione del 12 gennaio 2024 (doc. 86), in cui è stato
rivisto il suo diritto alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2024 a
seguito dell'indicazione della nuova situazione patrimoniale al 31 dicembre
2023.
(doc. 84).
L'interessato non ha però manifestato alcuna
reazione, sebbene il foglio di calcolo allegato fosse in modo facilmente riconoscibile
fondato su uno stato di fatto - la retta giornaliera di Fr. 100.-
rispettivamente di Fr. 36'600.- annui - che non corrispondeva alla realtà (STF
8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3).
L'assicurato, rispettivamente chi si occupava delle sue pratiche
amministrative, avrebbe pertanto potuto agevolmente rilevare che la cifra
riportata nelle "uscite" alla voce "Soggiorno in istituto"
e "Retta giornaliera CHF 100.00" non
corrispondeva a quanto effettivamente pagato e doveva perciò segnalarlo alla
Cassa, avendo un obbligo di verifica dei calcoli dell'amministrazione (STCA
33.2024.23
del 24 febbraio 2025, consid. 2.11; STCA 33.2024.4 del 23 maggio
2024, consid. 2.11; STCA 33.2023.36 del 2 aprile 2024; STCA 33.2023.22 del 27
novembre 2023, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14;
STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12). L'errore, grave, della
Cassa non poteva perciò essere ignorato, essendo facilmente individuabile anche
da una persona senza una particolare conoscenza della
materia e quindi del metodo di calcolo adottato per determinare il diritto alle
prestazioni complementari (STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 6.3; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2;
STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1). Su questo
punto, i fogli di calcolo ricevuti con le decisioni della Cassa sono infatti
ben comprensibili e la voce in questione non presta il fianco a incomprensioni
e/o interpretazioni di sorta.
Per di più, l'interessato non ha neppure reagito
durante più anni a seguito della notifica dei vari fogli di calcolo, perciò gli
si può rimproverare di non avere prestato il minimo di attenzione che ci
si può aspettare da una persona ragionevole nella stessa situazione e nelle
stesse circostanze. L'omissione di cui ha fatto prova nel
controllo dei fogli di calcolo non può pertanto essere qualificata solo come
lieve negligenza (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF
8C_243/2016 del 7 luglio 2016, consid. 6.2).
2.13
La censura
dell'insorgente secondo cui durante quasi cinque anni la Cassa di compensazione
non si è accorta del suo errore, malgrado sia avvezza a queste pratiche e in
più occasioni ne abbia avuto l'occasione, non le è di alcun aiuto.
Va infatti evidenziato che ogni modifica notificata
dall'interessato alla Cassa riguardo alla sua situazione materiale e personale
ha portato l'amministrazione a rivedere quella specifica voce e non a
riesaminare complessivamente la posizione dell'assicurato su base aggiornata,
come si farebbe nel caso di una revisione periodica (art. 25 cpv. 1 lett. d
OPC-AVS/AI e art. 30 OPC-AVS/AI).
Infatti, le altre voci non vengono invece modificate, a meno che
la persona interessata le segnali un adeguamento (aumento, riduzione o
soppressione) nel corso dell'anno civile che, nell'ambito dell'art. 17 cpv. 2
LPGA (revisione materiale della prestazione di lunga durata in caso di cambiamento
significativo delle circostanze) o dell'art. 25 cpv. 1 OPC-AVS/AI (in caso di
cambiamento delle circostanze personali o economiche), porta l'amministrazione
a concentrarsi su un cambiamento specifico delle circostanze rilevanti per il
diritto e rivedere una determinata voce di spesa o di reddito (STF 9C_365/2022 dell'11
novembre 2022, consid. 2.2.1).
Per tale ragione, di volta in volta, l'amministrazione rivedeva
unicamente, correttamente, la posta relativa alla specifica contestazione e/o
alla richiesta del beneficiario delle prestazioni complementari e non aveva
motivo di rivedere l'intera situazione dell'assicurato.
Per esempio, nelle ultime due occasioni le è stata fatta presente
la diminuzione degli averi a risparmio, con conseguente emanazione di una nuova
decisione che l'ha poi tenuta in considerazione. Infatti, nel mese di ottobre
2023.
(doc. 71) la Cassa cantonale di compensazione ha ricevuto dall'assicurato
delle fatture della casa per anziani, in cui era chiaramente indicata la tassa
giornaliera di Fr. 84.- (docc. 71-6/15, 71-7/15 e 71-8/15, 7-8/15 e 71-14/15).
L'invio di questi giustificativi da parte dell'assicurato era però per
comprovare la richiesta della struttura di pagare delle mensilità rimaste
insolute e quindi per dimostrare che la maggior spesa di oltre Fr. 20'000.- ha
inciso sui suoi averi a risparmio e quindi di volerne tenere conto nel calcolo
del diritto alle PC quale consumo di sostanza. La Cassa non era perciò tenuta a
rivedere, a quel momento, l'intero diritto alle prestazioni complementari
dell'assicurato e verificare quindi se l'importo di Fr. 84.- figurante sulle
fatture fosse corretto.
Di conseguenza, è legittimo che la Cassa cantonale di
compensazione, in quell'occasione, non si sia accorta del suo stesso errore
compiuto già nel settembre 2019.
Questa situazione è perdurata sino a quando la comunione
ereditaria le ha inviato la fattura per la casa anziani relativa al mese di
febbraio 2024 per il ricalcolo del diritto ai fini dell'art. 16a LPC; in quel
documento è indicato chiaramente che la retta era di Fr. 84.- al giorno.
Nella DTF 139 V 570, pubblicata in SVR 2014
EL Nr. 4, il Tribunale federale ha ribadito al considerando 3.1 che
nel caso di ricalcolo del diritto alle PC, occorre di principio
considerare soltanto le modifiche di fatto o di diritto che danno luogo al
nuovo calcolo. Per contro, non è necessario verificare ogni volta
rispettivamente solamente in presenza di indizi rilevanti, se le informazioni fornite
nel formulario di richiesta sono state correttamente applicate all'epoca.
Diverso è il caso per la revisione periodica della situazione economica, che
deve avere luogo almeno ogni quattro anni. Al più tardi in quel momento,
un'eventuale prestazione indebita è considerata riconoscibile, cosicché il
termine relativo di prescrizione di un anno (dal 2021 di tre anni) decorre non
appena il diritto alla restituzione è accertato in quanto tale e per quanto
riguarda l'importo (art. 30 OPC-AVS/AI). Tuttavia, tenuto conto del fatto che
la prestazione complementare è di norma fissata per la durata di un anno (art.
9.
cpv. 1 LPC) e deve quindi essere ricalcolata ogni anno, non si può presumere
che l'organo di esecuzione delle PC sia ragionevolmente a conoscenza di un
eventuale errore nel calcolo iniziale del diritto e nella fissazione della
prestazione (questione lasciata aperta). Una verifica annuale di ogni singola
voce nel calcolo delle PC rappresenterebbe uno sforzo difficilmente gestibile
nell'ambito dell'amministrazione di massa, circostanza di cui il legislatore ha
tenuto conto in modo conforme alla legge con l'art. 30 OPC-AVS/AI, secondo cui
la situazione economica deve essere verificata periodicamente, almeno ogni
quattro anni.
Il TCA osserva che la summenzionata richiesta dell'interessato del
25.
ottobre 2023 (doc. 71) di considerare la diminuzione di sostanza si è sovrapposta
alla revisione periodica avviata dalla Cassa nel luglio 2022 (doc. 67), che è
terminata il 14 dicembre 2023 (doc. 76).
Di conseguenza, benché fosse autorizzata a rivedere l'intera
situazione del beneficiario PC e nell'apposito formulario di revisione questi
avesse correttamente indicato che soggiornava in casa anziani, allegando anche gli
estratti dei conti bancari in cui figurava chiaramente la spesa per l'istituto,
la Cassa non ha reputato di richiedere una (nuova) dichiarazione relativa alla
retta pagata, verosimilmente anche perché la struttura era rimasta la stessa e
quindi non ha ritenuto che l'importo potesse essere cambiato.
Da questa circostanza rispettivamente agire della Cassa, la
ricorrente non può dunque trarre alcun vantaggio.
2.14
In conclusione, si
deve ritenere che, nonostante l'assicurato abbia correttamente informato
immediatamente la Cassa di compensazione in merito al costo del suo soggiorno
in casa per anziani, questo elemento non lo liberava dal suo obbligo di
verificare i fogli di calcolo ricevuti e di informarsi presso l'amministrazione
visto che la posta della retta era riportata in maniera palesemente errata (STF
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2: "Dieser Umstand
hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen
Ausgleichskasse veranlassen müssen."). Ribadito
che il beneficiario di PC ha avuto più occasioni per eseguire le verifiche dei
calcoli e per attivarsi, non segnalando l'errore manifesto della retta
dell'istituto che risultava dai fogli di calcolo ha commesso una negligenza
grave, che esclude a priori la buona fede come requisito per il condono. In
queste condizioni, il rifiuto di accordare il condono dell'obbligo di
restituire la somma di Fr. 11'755.- deve essere confermato (STF
8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre
2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2024.23 del 24 febbraio 2024, consid. 2.15; STCA
33.2024.4
del 23 maggio 2024, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre
2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
L'errore commesso dall'amministrazione nel computo della retta non
può ripristinare la mancanza di buona fede dell'assicurato (STF 8C_243/2016 del
7.
luglio 2016 consid. 6.2; STF 9C_184/ 2015 dell'8 maggio 2015, consid. 3.4.3;
STFA C 196/05 dell'8 giugno 2006, consid. 6.2.4; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre
2019, consid. 2.9; STCA 39.2015.6 del 7 ottobre 2015, consid. 2.16).
Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro
cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio
2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.15
Nel caso in cui il TCA dovesse
respingere il ricorso, la ricorrente ha chiesto di verificare il calcolo alla
base della determinazione dell'ammontare da restituire.
Nella misura in cui la ricorrente contesta la decisione di
restituzione, va rammentato che il TCA non si può esprimere nel merito. La
correttezza della decisione di restituzione non può fare oggetto di un esame da
parte di questa Corte in questa procedura. La decisione del 10 settembre 2024 è
infatti cresciuta incontestata in giudicato.
Va inoltre rammentato che, per costante
giurisprudenza, la decisione impugnata
costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019
del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid.
2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6
dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2;
DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b
e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36
consid. 1b). Oggetto del contendere, in questa sede, è quindi unicamente il
condono postulato dalla comunione ereditaria.
2.16
Stanti le considerazioni esposte, la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, l'oggetto della lite sottoposta all'esame del
TCA concerne una richiesta di condono.
Questo Tribunale rileva che nella sentenza 9C_639/2011 del 30
agosto 2012, al considerando 3.2 l'Alta Corte ha stabilito che non si è
in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di
prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 3a
edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione 2024 [SK ATSG], n. 197 ad art. 61).
In concreto, la questione
di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni
secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori
approfondimenti ritenuto, d'un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su
prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC
non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni.
D'altro lato, anche qualora
la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale
federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1
ha evidenziato che "(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la
libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale
contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per
alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se
però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione
dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve
prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I
227.
consid. 4.3.1; 124 I
241.
consid. 4a, con
riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art.
61.
LPGA)".
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3, "vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)".
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti