33.2025.14
Coniugi conviventi o separati?Calcolo PC congiunto o separato?Marito vive da solo dove ha ufficio,moglie vive altrove con i suoi 2 figli.Non ha reso verosimile la vita familiare condivisa.Ric.è persona sola.Solo da dic.2023 i coniugi vivono nella stessa economia domestica.Figli esclusi da calcolo PC
22 settembre 2025Italiano36 min
cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. In quella fattispecie, l'allora
Source ti.ch
Incarto
n.
33.2025.14
TB
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8
aprile 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 1° gennaio 2022 (doc. 1-13/53) RI
1, nato nel 1950, ha chiesto di beneficiare delle prestazioni complementari e
la Cassa cantonale di compensazione, dopo avergli richiesto numerosa
documentazione durante gli anni 2022, 2023 e 2024, con decisione del 25
settembre 2024 (doc. 41) ha stabilito il suo diritto alle PC dal 1° marzo 2022
al 30 novembre 2023 come persona sola e dal 1° dicembre 2023 come coppia, includendo
la moglie, ma non anche i di lei due figli minorenni.
1.2. Il 13 ottobre 2024 (doc. 46)
l'assicurato ha contestato che nel calcolo delle PC la moglie e i bambini non
siano stati considerati dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2023 e i bambini dal
1° dicembre 2023 in poi, imputando l'errore dell'esclusione di alcuni membri
della famiglia alla confusione sorta con l'abitazione ad __________ e l'ufficio
a __________.
1.3. Con decisione su opposizione del 2
aprile 2025 (doc. R) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione.
Innanzitutto, l'amministrazione ha confermato che, in virtù
dell'art. 12 cpv. 1 LPC, il diritto alle prestazioni complementari è sorto il
1° marzo 2022 e non il 1° gennaio 2022, visto l'inoltro della domanda il 22
marzo 2022.
Quanto all'esclusione dei figli della moglie, la Cassa ha
precisato sia che non dando diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI
essi non possono rientrare nel calcolo delle PC dei coniugi (art. 9 cpv. 2 LPC),
sia che dal calcolo della PC sono esclusi i concubini e i loro figli di altro
letto (N. 3121.01 DPC).
Inoltre, ritenuto che dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 era
domiciliato e viveva da solo a __________, l'opponente va considerato persona
sola e quindi né la moglie né i di lei due figli possono rientrare nel calcolo
delle prestazioni complementari.
1.4. Con ricorso del 6 maggio 2025 (doc.
I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la
decisione della Cassa e, in via principale, di considerare nel calcolo dal 1°
gennaio 2022 al 2024 sia il coniuge sia i di lei figli rispettivamente, in via
subordinata, anche di retrocedere gli atti all'amministrazione per accertare
l'esistenza dell'effettivo legame con il coniuge e i due ragazzi.
Il ricorrente ha in primo luogo osservato che la domanda PC è
stata presentata il 1° gennaio 2022 e non il 22 marzo 2022, perciò il suo
diritto decorre sin dall'inizio dell'anno.
L'assicurato ha inoltre sostenuto che la Cassa ha arbitrariamente
escluso la moglie dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 a motivo che egli
viveva da solo a __________, circostanza che ha contestato affermando che il
solo motivo per cui si è domiciliato e ha locato dei locali altrove non significa
che vivesse separato dalla moglie, anche perché in quel paese egli aveva semmai
l'ufficio, circostanza che, peraltro, non è stata né accertata né smentita
dall'amministrazione. A suo dire, la necessità di domiciliarsi in quel paese
era data dalla concessione da parte del Comune di un parcheggio pubblico solo
ai domiciliati, prova ne è che quando ha spostato il domicilio gli è stata
negata la possibilità di parcheggiare su suolo comunale.
Non è quindi corretto considerare i coniugi come due concubini,
visto che sono sposati dal 2013 (docc. D ed E) e il matrimonio non si è mai
interrotto. La moglie, che ha in custodia esclusiva i figli avuti dal
precedente marito (doc. F), li accudisce insieme al ricorrente e i costi che
insorgono sono a carico del nucleo coniugale. I di lei due figli, che
beneficiano di un permesso di soggiorno (doc. G, H e M), sono dunque parte
integrante della famiglia e abitano con i coniugi. Non v'è mai stato un periodo
di separazione, né di fatto né giudiziario, condividendo sempre i coniugi gli
spazi comuni della famiglia. Essi hanno pure sempre avuto un conto bancario
congiunto e sono comproprietari, in ragione del 50%, della ditta __________
(doc. O). Sua moglie è proprietaria dell'immobile a __________ (doc. P), che
funge unicamente da ufficio, e ha locato a suo nome, stanti le sue (di lui) esposizioni
debitorie all'Ufficio esecuzione, l'appartamento ad __________ per quattro
persone quale abitazione familiare (doc. Q).
L'insorgente ha infine contestato l'arbitrario declassamento della
moglie a concubina, i cui figli, essendo di altro letto, sarebbero esclusi dal
calcolo PC dell'assicurato.
1.5. Il 13 maggio 2025 (doc. IV) il
ricorrente ha ritirato la domanda di assistenza giudiziaria relativa alla dispensa
dal pagamento di tasse e spese di giudizio formulata con il ricorso (doc. IV).
1.6. Con risposta del 28 maggio 2025
(doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto la reiezione del
ricorso.
Sulla determinazione del diritto alle PC, l'amministrazione ha
citato il principio della somma delle spese riconosciute e dei redditi
computabili dei coniugi previsto dall'art. 9 cpv. 2 LPC e il principio valido
per i coniugi separati ai sensi dell'art. 3 OPC-AVS/AI, oltre alla
giurisprudenza in materia. Per la Cassa, a contrario, non si determina
congiuntamente il diritto alle PC per una coppia che è tuttora formalmente
sposata, ma che vive separata, non essendo determinante lo stato civile, ma la
situazione concreta. In specie, ritenuto che sin da subito il ricorrente ha
precisato di vivere da solo e che la situazione che si è creata ha portato gli
interessati a scostarsi dagli obblighi di cui all'art. 163 CC e a rendere credibile
che la separazione di fatto era destinata a durare a lungo (art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI),
come la sottoscrizione del contratto di locazione a partire dal 2022 con la
moglie, proprietaria dell'immobile, malgrado le difficoltà economiche del
marito, le spiegazioni fornite dall'assicurato in un secondo momento, che
contraddicono quando indicato nel formulario di richiesta delle PC, non sono dunque
credibili.
L'assicurato non ha poi nemmeno indicato il motivo per cui doveva
forzatamente svolgere la propria attività lavorativa a __________ né è
convincente sostenere che vi abbia eletto domicilio unicamente per ottenere un
parcheggio. Inoltre, l'appartamento di __________ è stato locato unicamente
dalla moglie e l'addotta motivazione non convince stante la necessità, se
ritenuta abitazione familiare, della firma di entrambi i coniugi. Ne consegue
che sino al termine della separazione effettiva della coppia, il ricorrente e
la moglie non vanno considerati conviventi.
Quanto ai figli del coniuge, non avendo nessun legame con il
ricorrente, non danno diritto a una rendita per figli, perciò non possono
essere compresi nel calcolo, né separato né congiunto, delle prestazioni
complementari.
Il diritto del ricorrente decorre infine correttamente dal 1°
marzo 2022, avendo egli presentato la domanda il 22 marzo 2022 e completata il
mese seguente.
1.7. L'insorgente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova né ha formulato ulteriori considerazioni (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Cassa cantonale di compensazione poteva correttamente
considerare l'assicurato come persona sola dal 1° marzo 2022 al 30 novembre
2023 e coniugata dal 1° dicembre 2023 e comunque senza mai computare i due
figli di lei quali membri della famiglia.
2.2. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost.
fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a
persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle
prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e
Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato
art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112
Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC
1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In
virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle
persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni
complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari
se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Giusta l'art. 4 cpv. 2 LPC, hanno
diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone
divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se
ricevono una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.
Secondo l'art. 3 OPC-AVS/AI, che
concerne i coniugi separati,
" 1 Se una rendita dell'assicurazione per
la vecchiaia e i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità è versata a
entrambi i coniugi o se una rendita completiva dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti è versata a un coniuge secondo l'articolo 22bis
capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ciascuno dei coniugi ha un diritto proprio
a prestazioni complementari se vivono separati.
2 I coniugi che non hanno diritto né a una
rendita né al versamento di una rendita completiva dell'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti, non possono esigere l'assegnazione di prestazioni
complementari se vivono separati.
4 I
coniugi sono considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:
a. se
la separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
b. se è
in corso un'istanza di divorzio o di separazione, o
c. se
la separazione di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
d. se è
reso credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo".
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle
lettere a e b.
Secondo l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i
redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto ad
una rendita o con figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI sono sommati.
Per l'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina
la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri
della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i
figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
L'art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che per il calcolo della
prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per
legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non
possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Per quanto qui di rilevanza, va
segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare,
per il 2022, che:
" 1 Per
le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in
un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:
1. 19 610
franchi per le persone sole,
2. 29 415 franchi
per i coniugi, (…)
b. la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
1. 16 440
franchi nella regione 1, 15 900 franchi nella regione 2 e 14 520 franchi nella
regione 3 per le persone che vivono sole,
(…)
3 Per tutte le persone sono inoltre
riconosciute le spese seguenti:
(…)
b. spese di
manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo
lordo dell'immobile;
(…)
d. importo
per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde
a un importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o
regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(compresa la copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo;
(…)".
L'art. 11 cpv. 1 LPC, nel tenore in vigore nel 2022, enumera
esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:
" a. due
terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di
un'attività
lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e
1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a
una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o
dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il
reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per
gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato
interamente;
b. i
proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un
usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un
immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra
persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone;
c. un
quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di
rendite di vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50
000 franchi per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o
un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di
un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone,
soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in
considerazione quale sostanza;
d. le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI; (…)".
Infine, l'art. 12 cpv. 1 LPC dispone che il diritto a una
prestazione complementare annua sorge il primo giorno del mese in cui è stata
presentata la domanda, purché tutte le condizioni legali siano adempiute.
2.4. Il 1° gennaio 2022 (doc. 1-13/53) l'assicurato,
unitamente alla moglie, ha in effetti sottoscritto il formulario principale di
richiesta di prestazioni complementari all'AVS/AI, poi il 28 gennaio 2022 (doc.
1-20/53) la moglie ha firmato il Modulo 1 Stranieri e il 26 aprile 2022 l'interessato
il Modulo 2 Proprietà fondiaria. Dagli atti risulta, inoltre, che il 22 marzo
2022 (doc. 1-52/53) il Comune di __________ ha ricevuto la richiesta di
prestazioni complementari e il 27 aprile 2022 (doc. 1-53/53) il Modulo 2 con
gli allegati.
Non è quindi giusto affermare che la domanda di prestazioni
complementari è stata depositata il 1° gennaio 2022 e che perciò il versamento
delle prestazioni di sua spettanza debba decorrere da quel giorno. L'Agenzia
AVS del Comune di domicilio del ricorrente ha infatti ricevuto il 22 marzo 2022
(doc. 1-52/53) un'apposita lettera accompagnatoria con il formulario di
richiesta e i relativi allegati, mentre il 27 aprile 2022 (doc. 1-53/53) il complemento
concernente le proprietà immobiliari.
D'altronde, la stessa Agenzia comunale AVS ha indicato sul
formulario di richiesta che la data di consegna della domanda era il 22 marzo
2022 (doc. 1-14/53) e che la documentazione era completa il 27 aprile 2022,
giorno in cui poi l'ha spedita alla Cassa cantonale di compensazione.
È dunque corretto che, in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 LPC, il
diritto alle prestazioni complementari del ricorrente decorra dal 1° marzo
2022, trattandosi del primo giorno del mese in cui ha presentato la domanda.
Su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto.
2.5. Il __________ agosto 2013 (docc. D
ed E) RI 1 si è unito in matrimonio con __________, nata nel 1970, di
nazionalità greca, divorziata dal 2012 da un cittadino germanico (doc.
34-15/49) che dal 2020 non provvede più al mantenimento suo e dei loro due
figli minorenni (doc. 34-27/49).
La Cassa cantonale di compensazione ha tuttavia considerato che
l'assicurato e sua moglie vivono separati - il primo a __________, la seconda
ad __________ - e che perciò vanno applicati i criteri per il calcolo del
diritto alle PC per persona sola per l'assicurato finché ha vissuto separato, di
fatto, dalla moglie; dopodiché, non appena si è domiciliato presso
l'indirizzo del coniuge, essi vanno ritenuti una coppia convivente.
2.6. Nel caso concreto, i coniugi hanno
adottato il 10 febbraio 2022 (doc. 5-9/10) il regime della separazione dei
beni, ciò che è ininfluente per quanto concerne il diritto alle prestazioni
complementari. Non risulta che essi abbiano inoltrato dinanzi al competente
Pretore un'azione tesa alla separazione né tanto meno è stata emanata alcuna
sentenza di separazione coniugale, il ricorrente non è separato giudizialmente
dalla moglie. Ne discende che, dal profilo del diritto civile, l'assicurato e sua
moglie sono a tutti gli effetti ancora sposati e perciò si devono ancora
assistenza e mantenimento reciproci ai sensi dell'art. 163 CC. Nell’ottica
delle prestazioni complementari, essi devono essere di principio considerati
come coniugi per il calcolo delle prestazioni e ricadono dunque senza dubbio
nel campo applicativo dell'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui le spese riconosciute
e i redditi computabili dei coniugi sono sommati.
In concreto però la Cassa
cantonale di compensazione non li ha ritenuti quali coniugi che abitano in
comunione domestica, ed ha ritenuto l'assicurato quale persona sola. In tal
senso ha determinato il suo diritto alle prestazioni complementari fino
all'effettivo ricongiungimento con la moglie.
Il signor RI 1 fa valere di disporre, a __________, solo di un ufficio,
di vivere unitamente alla sua famiglia ad __________, condividendo, senza soluzione
di continuità, gli spazi ivi locati con la moglie e i di lei figli. Mai vi
sarebbe dunque stato un periodo di separazione, né di fatto né legale, perciò sarebbe
errato ritenere il sussistere di una convivenza solo per determinati periodi. Il
motivo per cui il contratto di locazione per l'appartamento di __________ è
stato sottoscritto soltanto dalla coniuge risiederebbe nella precaria
situazione economica dell’assicurato, oggetto di numerose procedure esecutive. Sussisterebbe
dunque un’unione di fatto e giuridica come dimostrerebbe la disponibilità di un
unico conto bancario sin dal loro matrimonio.
Occorre qui analizzare se, correttamente o meno, la
Cassa abbia considerato l'assicurato
quale persona sola, pur essendo sposato, finché è stato domiciliato nel Comune
di __________ e quale persona coniugata e convivente successivamente al
trasferimento del domicilio ad __________, nell’appartamento locato dalla
consorte assieme ai di lei figli minorenni.
2.7. Le Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, nella versione valida
dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, illustrano quando l'importo della
PC è determinato con un calcolo comune e quando invece debba essere eseguito
separatamente.
Di principio, in base al N. 3131.01 DPC, l'importo annuo delle PC
delle coppie coniugate, delle persone con figli e degli orfani che vivono in
comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo
calcolo i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o che danno
diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi
destinati alla copertura del fabbisogno vitale). Giusta il N. 3132.01 DPC, se
una coppia sposata non vive separata, i redditi computabili e le spese
riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati. Questo vale anche per i
coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione
domestica (RCC 1986 pag. 143).
L’eccezione al calcolo separato è prevista in casi specifici (N.
3131.02 DPC). Il N. 3141.01 DPC, al capitolo "Coniugi separati",
riprende il tenore dell'art. 3 cpv. 4 OPC-AVS/AI, secondo cui i coniugi sono
considerati come viventi separati secondo i capoversi 1 e 2:
a. se la
separazione è stata pronunciata con una decisione giudiziaria o
b. se è in corso un'istanza
di divorzio o di separazione, o
c. se la separazione
di fatto dura ininterrottamente da almeno un anno, o
d. se è reso
credibile che la separazione di fatto durerà relativamente a lungo.
Le direttive (N. 3141.03 DPC che pure si riferisce all'art. 3 cpv.
1 OPC-AVS/AI relativo ai "Coniugi separati") precisano che se
entrambi i coniugi hanno un diritto proprio alle PC, in caso di separazione i
redditi computabili e le spese riconosciute sono calcolati separatamente. A
ciascun coniuge è computato l'importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale vitale valido per le persone sole. L'importo della pigione massima
dipende dalla forma abitativa, dalle dimensioni dell'economia domestica e dalla
regione della pigione. A ogni coniuge viene attribuita la propria rendita come
reddito.
Per quanto concerne le persone sole, il N. 3222.01 DPC prevede che
l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone
sole si applichi ai celibi ed alle nubili, vedove e divorziate. Per il N.
3222.02 DPC, tale importo si applica anche ai coniugi separati (v. N. 3141.01 e
3141.02) ed alle persone il cui coniuge soggiorna per un lungo periodo all'estero
o la cui dimora è ignota. È inoltre applicabile alle persone che vivono in
concubinato.
Per le coppie sposate, il N. 3223.01 DPC precisa che l'importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per i coniugi si
applica a tutte le persone sposate, eccettuati i coniugi separati (v. N.
3141.01 e 3141.02), detto importo è ritenuto anche se solo uno dei coniugi ha
diritto a una rendita (N. 3223.02 DPC). Giusta il N. 3232.04 DPC, sono
considerate persone che vivono sole tutte le persone che vivono in un'economia
domestica composta da una sola persona, compresi i coniugi separati secondo il
Fatti
N. 3141.01 e le persone il cui coniuge vive in un istituto o in un ospedale.
2.8. La direttiva N. 3132.01 DPC, che
concerne il caso in cui i coniugi separati giudizialmente continuano o tornano
a vivere in comunione domestica, concretizza la STFA del 18 novembre 1985, di
cui è pubblicato un estratto in RCC 1986 pag. 143. In quella fattispecie, l'allora
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha
ritenuto che per il calcolo
separato delle PC
si considera come determinante
non il fatto stesso della separazione dei coniugi, bensì il cambiamento della
situazione economica che ne risulta. Senza una tale modifica, il calcolo
separato delle prestazioni complementari - nonostante la separazione effettiva
della coppia - non si giustificherebbe (DTF 103 V 25; RCC 1977 pag. 410). In
quel caso, malgrado continuassero a convivere nello stesso appartamento, i
coniugi erano formalmente e legalmente
separati al momento in cui la
Cassa ha reso la sua decisione nel 1984. In queste condizioni, il TFA ha giudicato
corretto fondarsi sulle circostanze effettive
e non soltanto su quelle
giuridiche. Così, poiché i due coniugi conducevano ancora una vita comune,
nonostante la separazione pronunciata dal giudice, la situazione economica non
era mutata. Siccome determinanti le circostanze economiche, le PC dovevano
quindi essere calcolate secondo le regole valide per i coniugi conviventi.
Il Tribunale federale nella DTF 137 V 82 (= SVR 2012 EL Nr. 1) relativa
al calcolo dei redditi computabili e delle spese riconosciute di una persona divorziata
che ha continuato a vivere in comunione domestica con l'ex coniuge nel medesimo
appartamento di 4½ locali per motivi contingenti, non ha ritenuto di dovere
applicare il principio ritenuto nella sentenza pubblicata in RCC 1986 pag. 143
(che concerneva il calcolo della PC di due coniugi legalmente separati che
continuavano a convivere) siccome l'Alta Corte in quest’ultimo giudizio citato,
seguendo l'orientamento dell'ordinamento in materia, nel 1985, aveva ritenuto
determinante, per il calcolo
separato della PC, non tanto il fatto della
separazione formale dei coniugi, quanto il cambiamento della situazione
economica risultante, sicché senza una tale modifica il calcolo separato -
malgrado la separazione effettiva della coppia - non si giustificava (cfr.
consid. 5.4). Nella sentenza del 2011 il TF ha inoltre considerato che la
soluzione contenuta nella RCC 1986 pag. 143 si conciliasse con il tenore
letterale del disposto legale all’esame, che prevedeva espressamente - come
l'attuale art. 9 cpv. 2 LPC - la possibilità di sommare i redditi e i
fabbisogni dei coniugi. Inoltre, sebbene ciò non trasparisse esplicitamente
dalla sentenza del 1985, l’Alta Corte ha ritenuto come fosse chiara la ragione
che aveva indotto il TFA a porre l'accento sulle circostanze economiche e non
sull'aspetto formale della separazione, e a ritenere invariata la situazione
economica dei coniugi legalmente separati
ma conviventi con effetti
analoghi al matrimonio (obbligo di assistenza e di mantenimento reciproci secondo
l’art. 163 CC; cfr. consid. 5.4).
Il cumulo per determinare il diritto alle PC va
applicata anche ai coniugi che sono separati legalmente
e continuano a
vivere insieme o tornano a vivere insieme dopo una breve separazione. Infatti,
alla base del sistema delle PC, vi è la prospettiva economica. Per il calcolo
separato delle prestazioni complementari non è determinante, come tale, la vita
separata (o una separazione legale), ma la modifica dei rapporti economici che
ne deriva. Se essi non cambiano, non è giustificato procedere con un calcolo
separato (RCC 1986 pag. 143).
2.9. Sulla scorta della
giurisprudenza del TF esposta il ricorrente deve essere considerato quale
persona coniugata e non separata giudizialmente, così come conferma lo stesso signor
RI 1 il 19 ottobre 2022 (doc. 8-2/3) in risposta alla richiesta della Cassa di
inviare la sentenza di divorzio o di separazione in uno con l’eventuale
convenzione alimentare omologata. Nel suo scritto di risposta l’assicurato ha
infatti indicato che "io non sono divorziato da mia moglie __________ e
nemmeno separato a forma di legge. Di conseguenza non esiste nessuna sentenza
ufficiale ma solo la nostra separazione dei beni".
La Cassa ritiene che dal 1° aprile 2021, e quindi anche nel
periodo successivo al 1° marzo 2022, l’assicurato debba essere ritenuto quale
persona sola, vivendo a __________ in spazi separati e indipendenti da quelli
occupati dalla moglie ad __________.
Come specificato in precedenza in base all’art. 3 cpv. 4 lett. c
OPC-AVS/AI i coniugi vivono separati se la separazione di fatto dura
ininterrottamente da almeno un anno. Di conseguenza, in deroga al principio del
calcolo comune per i coniugi l’amministrazione ha ritenuto di calcolare i
redditi computabili e le spese riconosciute di ciascun coniuge separatamente
(N. 3141.03 DPC), non considerando, in particolare, l'importo destinato alla
copertura del fabbisogno generale vitale per le coppie sposate (N. 3223.01
DPC), ma quello per persone sole (N. 3143.03 e N. 3222.02 DPC).
Questa Corte deve qui verificare se l’operato della Cassa sia
corretto e se l'insorgente debba essere considerato effettivamente quale
coniuge che vive separato dalla moglie.
2.10. Con il trasferimento della famiglia
dal Canton Grigioni in Ticino (doc. 1-18/53) il 22 marzo 2021 (doc. I), la
moglie del signor RI 1 ha preso domicilio, insieme ai suoi figli, ad __________
dove, a partire dal 1° aprile 2021 (doc. Q), ha locato per CHF 1'650 al mese,
spese accessorie comprese, un appartamento di 4½ locali quale abitazione
familiare per quattro persone. Il marito ha preso invece domicilio, sempre dal
1° aprile 2021 (doc. L), nel Comune di __________, a __________, dove ha locato,
dalla società __________ Sagl di cui è socio e presidente della gerenza insieme
alla moglie che ne è socia e gerente, un appartamento di 3½ locali con giardino,
immobile di proprietà della signora __________ (doc. P). Il contratto di
locazione concluso dal ricorrente con la __________ Sagl, per tempo
indeterminato, datato 22 dicembre 2021 riprende quello in essere dall’aprile
2021 e prevede, dal 1° gennaio 2022, una pigione mensile di CHF 1'000, di cui CHF
100 per il parcheggio, oltre alle spese accessorie forfettarie fissate al 30
giugno (doc. 1-21/53). A sua volta, dal 1° novembre 2021 (doc. 28-8/23), la signora
__________, moglie dell’assicurato e proprietaria dell’immobile, l'ha concesso
in locazione per tre anni alla __________ Sagl (di cui è socia gerente mentre
il marito è socio e presidente della gerenza), sempre per CHF 1'000 al mese
oltre al costo delle spese accessorie effettive.
Come correttamente rilevato dall'amministrazione, nel formulario
di richiesta delle prestazioni complementari l'assicurato ha indicato che dal
1° aprile 2021 abitava a __________ (doc. 1-2/53), mentre la moglie ad __________
dal 22 marzo 2021 (doc. 1-3/53) producendo il certificato di domicilio del
coniuge (doc. 1-19/53). Il ricorrente ha inoltre indicato che la sua pigione
era di CHF 12'000 (doc. 1-21/53), seppure abbia inserito, in questo importo,
pure il costo del parcheggio (CHF 1'200) che, invece, come espressamente
indicato alla domanda n. 3, non doveva essere incluso nella pigione annua lorda,
e non ha inserito invece l’importo di CHF 19'800, pari alla pigione annua lorda
pagata dalla signora __________ per l'appartamento di __________, siccome abitato
dalla moglie e dai di lei figli. Alla domanda n. 4 egli ha poi specificato che
una sola persona, compreso il richiedente, viveva nella sua economia domestica
e con essa si riferiva all'appartamento di 3½ locali a __________, dove abitava
quindi solo.
Nei documenti allegati alla richiesta di PC v'è pure l'estratto
dell'Ufficio di esecuzione rilasciato all'assicurato il 13 settembre 2021 (doc.
1-26/53), da cui emerge l'indirizzo del debitore in __________. Medesimo
indirizzo fornito dal ricorrente quando ha presentato la domanda PC all'Agenzia
comunale AVS e quando, in un secondo momento, ha trasmesso ulteriori documenti.
Anche per l’assicuratore sociale malattie l'assicurato il signor RI 1 era
domiciliato a __________ e su tale base ha fissato il premio LAMal per l'anno
2022 (doc. 2-3/4).
A fronte della richiesta dell’amministrazione qui interessata di
ottenere copia della sentenza di separazione con l’eventuale convenzione
sottoscritta dai coniugi, alla luce della situazione di fatto illustrata,
l’assicurato, il 19 ottobre 2022 (doc. 8-2/3), ha comunicato alla Cassa di non
essere divorziato o separato legalmente ma che i coniugi avevano "…
indirizzi diversi, io a __________ in __________, mia moglie con i figli ad __________
in via __________", ribadendo questa affermazione il 25 aprile 2023
(doc. 14). Allo scritto del 9 maggio 2023 (doc. 17) della Cassa di rivolgersi
alla Pretura per ottenere una sentenza di fissazione dei contributi di
mantenimento non essendoci ancora una sentenza di divorzio o di separazione, perché
altrimenti avrebbe provveduto essa stessa a determinarli in base alla
situazione economica (N. 3491.06 DPC), il 17 agosto 2023 (doc. 25-3/11)
l'interessato ha precisato quanto segue:
" Noi
Considerandi
siamo sposati a tutti gli effetti e non esiste nemmeno l'intenzione di
separazione o divorzio. Coabitiamo normalmente ai due indirizzi ma visto che i
nostri bambini frequentano il __________, __________ si presta meglio per loro.
Vale a dire che abbiamo due abitazioni per motivi pratici e non personali. È stata
costituita una separazione per motivi tecnici, che non ha niente da fare con il
nostro stato civile."
Il 17 novembre 2023 (doc. 29) la Cassa ha nuovamente
invitato l’assicurato a volere dare avvio alle pratiche di separazione o
divorzio ed a trasmettere la relativa sentenza con la convenzione alimentare
omologata, e questo siccome "dai documenti che ci ha trasmesso ci
risulta che si tratta di una separazione di fatto in quanto lei abita a __________
mentre sua moglie abita con i figli ad __________. Tuttavia, nell'ambito della
Prestazione complementare in caso di separazione di fatto occorre stabilire un
eventuale contributo di mantenimento tra coniugi tenuto conto che sua moglie
oltre a svolgere un'attività lucrativa è proprietaria di una proprietà
immobiliare". L’interessato ha risposto (doc. 32-2/2 del 4 dicembre
2023) ribadendo che non sussisteva nessuna separazione o divorzio e nemmeno la
volontà di farlo. Egli ha spiegato le ragioni dell'esistenza delle due
abitazioni separate sino al 30 novembre 2023 quando la residenza è divenuta
quella di __________):
" In dicembre del 2020 abitavamo ancora in __________ Grigioni, in casa
affittata ma inabitabile a causa di ripetute inondazioni di acque luride (…) e
abbiamo deciso di ritornare in Ticino.
In gennaio 2021 affittò io la casa a __________
per iniziare le opere di spostamento e cercare una struttura adatta per la
famiglia e scuola per i bambini in Ticino. Di conseguenza mi registro a __________.
Febbraio 2021 avviene il trasloco temporaneo della famiglia a __________.
Troviamo un appartamento ad __________ per aprile 2021 e scuola per i bambini.
L'ufficio rimane a __________ perché le due località sono troppo piccoli per
contenere famiglia e attività lavorativa.
Fine novembre 2023, in un colloquio telefonico
con il Signor __________ della AVS lui mi consiglia di spostare il mio domicilio
da __________ ad __________. Questo passo, secondo lui, mette fine alle lunghe
trattative e permette all'AVS di sistemare la mia richiesta.
30.
novembre 2023 mando la notifica di arrivo al
municipio di __________ al indirizzo di mia moglie, __________, Via __________."
Con il ricorso, l'assicurato ha poi sostenuto, ma
non reso verosimile, di avere preso domicilio a __________, dove è sito
l'ufficio, per un motivo "impellente e del tutto comprensibile, siccome
il Comune di __________ concedeva uno stallo di parcheggio sul suolo comunale
solo ai domiciliati. Giocoforza istituire una presa di domicilio in loco. Prova
ne sia che dopo aver tolto il domicilio a __________, il ricorrente si è visto
negare la possibilità di parcheggiare" (doc. I punto 2.2). L'abitazione
familiare sarebbe invece unicamente ad __________ nell'appartamento di 4½ locali, il cui contratto è stato sottoscritto
soltanto dalla moglie a causa dei suoi di lui ingenti debiti, sfociati in
procedure esecutive.
2.11
Alla luce di quanto precede questa Corte
ritiene che dal 1° marzo 2022 al 30 novembre 2023 non si possa ritenere la
sussistenza di una vita familiare condivisa ad __________ fra i il ricorrente,
la moglie ed i figli della stessa. Non si spiegherebbe, altrimenti il motivo
per cui, sin dalla richiesta di PC, l'assicurato abbia indicato di vivere, da
solo, a __________ nell'appartamento di 3½ locali e di pagare una pigione di CHF
12'000. Se il ricorrente riteneva, come oggi sostiene, di convivere con i
familiari sin dal 2021 ad __________, avrebbe invece dovuto inoltrare in questo
Comune la sua domanda PC, peraltro controfirmata dalla moglie, indicando la
pigione pagata per l'appartamento di 4½ ammontava a CHF 19'800 spese accessorie
comprese, allegando dunque quel contratto di locazione al formulario di
richiesta delle prestazioni complementari e non quello con la sua Sagl (doc.
1-21/53).
È soltanto in un secondo momento, nell'estate 2023, che l'assicurato
ha accennato ad una normale coabitazione ma “ai due indirizzi" specificando
che "abbiamo due abitazioni per motivi pratici e non personali"
siccome "le due località sono troppo piccoli per contenere famiglia e
attività lavorativa", riferendosi verosimilmente all'abitazione di 3½
locali a __________.
Va ancora osservato che, sebbene __________ sia proprietaria
dell'appartamento locato dalla società per cui lavora (anche) il ricorrente, nulla
impediva al ricorrente di risiedere stabilmente ad __________ siccome
l’appartamento è adatto a 4 persone. L’appartamento di __________ poteva essere
d’altra parte locato a terzi dalla proprietaria rispettivamente l’ufficio del
ricorrente non doveva necessariamente trovarsi in quella località per ragioni
di natura professionale o personale prioritari. RI 1 non aveva poi la necessità
di risiedervi stabilmente.
L’affermazione secondo cui i coniugi avrebbero avuto a
disposizione due "abitazioni per motivi pratici e non personali",
non giova alla tesi del ricorrente, potendo la sua datrice di lavoro locare
spazi adatti in prossimità del luogo di domicilio della moglie e potendo essere
messi a frutto mediante locazione a terzi gli spazi di __________.
Quanto posto in atto dal ricorrente, ossia la sua domiciliazione a
__________; la locazione da parte della Sagl alla moglie del ricorrente (che ne
è proprietaria) dell’appartamento di __________; la società che mette a
disposizione del ricorrente per (sostanzialmente) il medesimo canone locativo
l’appartamento ottenuto dalla moglie del ricorrente per viverci; con il rilievo
ancora che la Sagl con cui il ricorrente collabora non gli versa salario mentre
lo versa alla moglie del signor RI 1 che incassa pure le pigioni dell’appartamento,
non è costruzione che permette di ritenere, anche nel suo insieme, che i
signori RI 1 condividessero la vita ad __________, confermando ulteriormente la
correttezza della decisione della Cassa.
Va al riguardo osservato che l'affermazione contenuta nel ricorso
secondo cui il marito utilizza l'appartamento a __________ quale ufficio stride
con il fatto che nè nel 2022 nè nel 2023 (doc. 12-3/4), egli non ha percepito
un compenso per le sue prestazioni in qualità di socio e presidente della
gerenza, mentre la moglie, socia e gerente della società, sì. Come risulta
dalla distinta dei salari (doc. 22-3/3), essa è stata attiva professionalmente
per la __________ Sagl e per il 2022 e il 2023 ha ricevuto un salario mensile
di CHF 900 (doc. 12-4/4). Per quanto si desuma la moglie dell’assicurato ha
potuto conseguire il suo reddito pur essendo domiciliata ad __________, luogo
imposto dalla necessità di stare con i figli minorenni. Si aggiunga qui che la __________
Sagl, con sede a __________, è una sagl di cui il ricorrente detiene una quota
di CHF 10'000 e la moglie altra quota dello stesso valore.
La circostanza poi che la moglie sia proprietaria dell'immobile in
__________ non muta le cose, visto che, come detto, la signora avrebbe potuto locare
a terzi i locali e la società avvicinarsi all'appartamento di __________. In
realtà la sede societaria era presso il luogo di domicilio del qui ricorrente.
Invocare poi la necessità di domiciliarsi a ____________________ solo
per potere disporre del parcheggio comunale, è motivazione non utile al ricorrente,
visto che il contratto di locazione aveva per oggetto l’appartamento di 3½
locali al piano terra con giardino e sul parcheggio n. 14. Se, dunque, già la
società disponeva di un parcheggio, che ha locato al conduttore, non si vede
per quale motivo questi si dovesse domiciliare per potere disporre di un
parcheggio (la __________ Sagl, locataria dell’appartamento in discussione, è
domiciliata a __________ come rileva l’esame del RC on line). Il ricorrente non
ha saputo, nonostante il patrocinio di una legale, portare alcun elemento
probatorio concreto in tal senso, nessuna attestazione del Municipio o scritto
di analogo valore.
2.12
Stanti le considerazioni esposte, ed
evidenziato che l'insorgente non ha ad ogni buon conto reso verosimile in alcun
modo la sua presenza e convivenza con la moglie ad __________ dal 1° aprile 2021,
si deve concludere, secondo il grado di prova della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, sempre che la
legge non disponga altrimenti (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che i coniugi
non vivevano nella medesima economia domestica, ovvero non condividevano gli
stessi spazi anche se erano sposati, ma vanno perciò ritenuti separati di fatto.
In questo senso, il ricorrente
va quindi senza dubbio considerato come persona coniugata, che tuttavia viveva
separato dalla moglie ininterrottamente da almeno un anno (art. 3 cpv. 4 lett.
c OPC-AVS/AI). Di conseguenza, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPC-AVS/AI,
l'insorgente ha un diritto proprio alle prestazioni complementari e in quanto
tale gli si deve computare l'importo destinato alla copertura del fabbisogno
generale valido per le persone sole.
La soluzione adottata dalla Cassa cantonale di compensazione di
effettuare un calcolo separato dei redditi computabili e delle spese
riconosciute dei coniugi almeno fino al 30 novembre 2023 va tutelata, con
conseguente respingimento del ricorso.
2.13
Il ricorrente contesta il mancato
computo del fabbisogno dei figli minorenni della coniuge per la determinazione
del diritto alle PC. A torto. I figli della moglie non possono essere computati
nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari del ricorrente a
differenza della loro mamma, e questo né dal 1° marzo 2022 e nemmeno dal 1°
dicembre 2023.
__________ (2006) e __________ (2007) non danno infatti diritto a una
rendita per figli dell'AVS o dell'AI, essendo figli di __________ e del primo
marito di quest'ultima. Essi non hanno legame giuridico di filiazione con
l'assicurato, perciò non beneficiano di alcuna rendita completiva per figli
dell'AVS derivante dal diritto del ricorrente a una rendita di vecchiaia. Ne
discende che, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LPC, per il calcolo della prestazione
complementare annua la Cassa non deve tenere conto delle loro spese
riconosciute, dei loro redditi determinanti e della loro sostanza (N. 3124.07
DPC). Essi sono esclusi dal calcolo PC sia dell'assicurato quale persona sola (1°
marzo 2022 al 30 novembre 2023), sia della coppia, dal 1° dicembre 2023. Il
ricorso è respinto anche su questo punto.
2.14
Sulla scorta di quanto precede, la
decisione impugnata deve pertanto essere integralmente confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti