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Decisione

33.2025.15

Prestazioni complementari. Divisione spese locazione. Contestazione. La Cassa erra il calcolo. Decisione annullata

5 giugno 2025Italiano9 min

l’amministrazione rammenta come il Comune di __________ ha trasmesso il formulario

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Incarto

n.

Fatti

33.2025.15

IR/sc

Lugano

5

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2025 formulato da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16 aprile 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

considerato in fatto

· che, mediante decisione resa su

opposizione il 16 aprile 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG

Servizio delle prestazioni complementari, ha confermato sua precedente

decisione formale (12 aprile 2024) con cui ha imposto a RI 1, beneficiaria di

PC, la restituzione di prestazioni ricevute a torto, a seguito di convivenza

con la figlia, nel periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2023;

· che, con il provvedimento impugnato

l’amministrazione rammenta come il Comune di __________ ha trasmesso il formulario

di revisione periodica della prestazione complementare e, dopo gli accertamenti

svolti, la Cassa “ha appreso che l’opponente ha condiviso l’appartamento con

la figlia e ciò per il periodo dal 26 agosto 2022 al 31 dicembre 2023”;

· che la Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG ha considerato la mancata tempestività dell’avviso che ha imposto la

decisione del 12 aprile 2024 di restituzione, cui l’assicurata si è opposta

tempestivamente il 6 maggio successivo;

· che la Cassa ha ritenuto come sia

sussistita una convivenza tra madre (beneficiaria di PC) e figlia nel periodo

citato in precedenza e considerato di non potere condividere la contestazione

sollevata dal legale della ricorrente ossia:

"

… che la figlia __________ ha trascorso gran parte del tempo

all’estero per ragioni professionali, il che l’hanno mantenuta distante

dall’economia domestica della mamma e pertanto la stessa non è da considerare

quale quota coinquilino …” (doc. A);

· che l’assicurata si è aggravata al

Tribunale cantonale delle assicurazioni contro detto provvedimento segnalando

come l’amministrazione sia incorsa in un errore e come i periodi di assenza

della figlia della ricorrente (attestati da atti ufficiali con le entrate e le

uscite dalla Svizzera per un paese terzo) siano stati i seguenti:

"

… dai documenti ufficiali risultano i seguenti movimenti

transfrontalieri:

·

19/10/2022 uscita – 02/11/2022 entrata

·

11/12/2022 uscita – 28/12/2022 entrata

·

04/04/2023 uscita – 20/04/2023 entrata

·

05/05/2023 uscita – 08/05/2023 entrata

·

08/08/2023 uscita – 31/08/2023 entrata

·

26/03/2024 uscita – 10/04/2024 entrata

(…)

Alla luce di quanto sopra, è del

tutto infondata e inammissibile qualsiasi ipotesi che prefiguri l’ingresso di __________

nell’economia domestica della mamma.

(…)

… è poi doveroso correggere i

calcoli effettuati dalla cassa cantonale di compensazione i quali sono viziati

da un evidente errore di interpretazione dei dati documentali che risultano

dalle pagine del passaporto ...” (doc. I pag. 3);

· segue un elenco preciso e dettagliato

delle entrate e delle uscite indicate dal passaporto della figlia della

ricorrente per un paese terzo a conferma dell’assenza dal Paese della figlia e

della non convivenza tra madre e figlia. Il gravame spiega poi che la scelta di

indicazione del domicilio della figlia presso la madre ha ragioni pratiche

finalizzate al rientro definitivo in Svizzera;

· che la ricorrente ha postulato

l’annullamento del provvedimento impugnato protestando spese e ripetibili;

· che, con risposta di causa del 20/26

maggio 2025 l’amministrazione ha riconosciuto di avere operato un errore nella

determinazione dei periodi di convivenza tra madre e figlia. In conclusione la

Cassa, senza però emanare una formale decisione sostitutiva di quella

impugnata, ha chiesto che “la decisione di restituzione del 12 aprile 2025”

fosse “annullata”, invitando così – implicitamente – ad accogliere il

ricorso dell’assicurata;

· che, alla luce della risposta di causa il

Giudice ha interpellato la ricorrente, trasmettendole l’atto formulato dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG concedendo un termine di 10 giorni

per la richiesta di eventuali nuove prove e per esercitare il suo diritto di

essere sentita a fronte della risposta di causa (doc. IV), ritenuto come non

fosse applicabile l’art. 6 LPTCA in assenza dell’emanazione di un provvedimento

sostitutivo di quello impugnato;

in diritto

Considerandi

· che, alla luce dell’esito della procedura

e del fatto che la stessa non presenta difficoltà fattuali, istruttorie o

giuridiche, la procedura può essere evasa monocraticamente in applicazione

della costante giurisprudenza del TF (STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio

2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti) così come analizzata dalla dottrina (su questi temi si veda

Ivano Ranzanici: La possibilità

concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale

di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad

4.3.3

pag. 328 e segg.);

· che, fra le spese riconosciute per la determinazione

del diritto alle PC vi sono quelle riferite alla locazione, spese che sono

soggette alla divisione, tranne eccezioni qui non considerabili, tra i locatari

rispettivamente occupanti dell’ente locato. In merito a questi aspetti, come

evocato nella STCA 33.2023.33 dell’11 marzo 2024, va ricordato che, per l'art.

2.

cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che

adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per

coprire il fabbisogno esistenziale. Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo

della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese

riconosciute che eccede i redditi computabili. Fra le spese riconosciute per le

persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un

ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la

pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di

conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né

di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono

riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di

un'abitazione;

· che, per l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le

singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC

non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua. Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art.

16.

cpv. 2 OPC-AVS/AI). L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto

stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. In merito l'UFAS ha

commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 in Pratique VSI

1998.

pag. 35;

· che la regola della ripartizione paritaria

dell’onere derivante dal canone di locazione soffre di eccezioni, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V

10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; URS MÜLLER, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78 e 80; CARIGIET/

KOCH, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Per

una esposizione dell’evoluzione della giurisprudenza recente in materia si veda

la STCA 33.2023.33 citata in precedenza;

· che in concreto la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG ha considerato il sussistere di una convivenza, che

imponeva la suddivisione della pigione tra la ricorrente e la figlia, alla luce

delle date di permanenza esposte nella documentazione acquisita agli atti;

· che tali date sono state contestate dalla

ricorrente e la Cassa ha, in sede ricorsuale, ammesso di avere commesso un

errore nella lettura degli atti a disposizione;

· che, in effetti, come sostenuto in sede di

ricorso e come evidenziato dall’amministrazione in sede di osservazioni al

gravame (doc. III) “Dalla documentazione trasmessa, la Cassa ha potuto

appurare che la figlia __________, nel corso del 2022, ha soggiornato

all’estero 92 giorni su 122 … considerati … mentre nel 2023 325 giorni su 365

totali all’estero”;

· che questi periodi limitati di presenza

(visite alla madre in provenienza da un Paese terzo) non sono stati

correttamente ritenuti dalla Cassa che ha proposto al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, implicitamente, di accogliere il gravame ed annullare il

provvedimento impugnato che ha confermato la decisione 12 aprile 2024;

· che tale proposta, correttamente valutata

dall’amministrazione, deve essere ammessa ed il ricorso accolto con il

conseguente annullamento della decisione impugnata. Non si percepiscono tasse e

spese, siccome non previste dalla legislazione d’interesse e dalle normative

cantonali applicabili in concreto, mentre parte attrice, vincente in causa e

patrocinata, ha diritto a ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso 12 maggio 2025 formulato da RI 1 è accolto.

2. La

decisione 16 aprile 2025 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI

IPG in materia di restituzione di prestazioni complementari è annullata.

3. Non

sono percepite tasse e spese giudiziarie.

4. La

Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG verserà a RI 1 l’importo di CHF 1'200

a titolo di ripetibili.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni