33.2025.15
Prestazioni complementari. Divisione spese locazione. Contestazione. La Cassa erra il calcolo. Decisione annullata
5 giugno 2025Italiano9 min
l’amministrazione rammenta come il Comune di __________ ha trasmesso il formulario
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
33.2025.15
IR/sc
Lugano
5
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 12 maggio 2025 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 aprile 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
considerato in fatto
· che, mediante decisione resa su
opposizione il 16 aprile 2025, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG
Servizio delle prestazioni complementari, ha confermato sua precedente
decisione formale (12 aprile 2024) con cui ha imposto a RI 1, beneficiaria di
PC, la restituzione di prestazioni ricevute a torto, a seguito di convivenza
con la figlia, nel periodo 1 settembre 2022 – 31 dicembre 2023;
· che, con il provvedimento impugnato
l’amministrazione rammenta come il Comune di __________ ha trasmesso il formulario
di revisione periodica della prestazione complementare e, dopo gli accertamenti
svolti, la Cassa “ha appreso che l’opponente ha condiviso l’appartamento con
la figlia e ciò per il periodo dal 26 agosto 2022 al 31 dicembre 2023”;
· che la Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG ha considerato la mancata tempestività dell’avviso che ha imposto la
decisione del 12 aprile 2024 di restituzione, cui l’assicurata si è opposta
tempestivamente il 6 maggio successivo;
· che la Cassa ha ritenuto come sia
sussistita una convivenza tra madre (beneficiaria di PC) e figlia nel periodo
citato in precedenza e considerato di non potere condividere la contestazione
sollevata dal legale della ricorrente ossia:
"
… che la figlia __________ ha trascorso gran parte del tempo
all’estero per ragioni professionali, il che l’hanno mantenuta distante
dall’economia domestica della mamma e pertanto la stessa non è da considerare
quale quota coinquilino …” (doc. A);
· che l’assicurata si è aggravata al
Tribunale cantonale delle assicurazioni contro detto provvedimento segnalando
come l’amministrazione sia incorsa in un errore e come i periodi di assenza
della figlia della ricorrente (attestati da atti ufficiali con le entrate e le
uscite dalla Svizzera per un paese terzo) siano stati i seguenti:
"
… dai documenti ufficiali risultano i seguenti movimenti
transfrontalieri:
·
19/10/2022 uscita – 02/11/2022 entrata
·
11/12/2022 uscita – 28/12/2022 entrata
·
04/04/2023 uscita – 20/04/2023 entrata
·
05/05/2023 uscita – 08/05/2023 entrata
·
08/08/2023 uscita – 31/08/2023 entrata
·
26/03/2024 uscita – 10/04/2024 entrata
(…)
Alla luce di quanto sopra, è del
tutto infondata e inammissibile qualsiasi ipotesi che prefiguri l’ingresso di __________
nell’economia domestica della mamma.
(…)
… è poi doveroso correggere i
calcoli effettuati dalla cassa cantonale di compensazione i quali sono viziati
da un evidente errore di interpretazione dei dati documentali che risultano
dalle pagine del passaporto ...” (doc. I pag. 3);
· segue un elenco preciso e dettagliato
delle entrate e delle uscite indicate dal passaporto della figlia della
ricorrente per un paese terzo a conferma dell’assenza dal Paese della figlia e
della non convivenza tra madre e figlia. Il gravame spiega poi che la scelta di
indicazione del domicilio della figlia presso la madre ha ragioni pratiche
finalizzate al rientro definitivo in Svizzera;
· che la ricorrente ha postulato
l’annullamento del provvedimento impugnato protestando spese e ripetibili;
· che, con risposta di causa del 20/26
maggio 2025 l’amministrazione ha riconosciuto di avere operato un errore nella
determinazione dei periodi di convivenza tra madre e figlia. In conclusione la
Cassa, senza però emanare una formale decisione sostitutiva di quella
impugnata, ha chiesto che “la decisione di restituzione del 12 aprile 2025”
fosse “annullata”, invitando così – implicitamente – ad accogliere il
ricorso dell’assicurata;
· che, alla luce della risposta di causa il
Giudice ha interpellato la ricorrente, trasmettendole l’atto formulato dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG concedendo un termine di 10 giorni
per la richiesta di eventuali nuove prove e per esercitare il suo diritto di
essere sentita a fronte della risposta di causa (doc. IV), ritenuto come non
fosse applicabile l’art. 6 LPTCA in assenza dell’emanazione di un provvedimento
sostitutivo di quello impugnato;
in diritto
Considerandi
· che, alla luce dell’esito della procedura
e del fatto che la stessa non presenta difficoltà fattuali, istruttorie o
giuridiche, la procedura può essere evasa monocraticamente in applicazione
della costante giurisprudenza del TF (STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio
2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti) così come analizzata dalla dottrina (su questi temi si veda
Ivano Ranzanici: La possibilità
concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale
di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3
pag. 328 e segg.);
· che, fra le spese riconosciute per la determinazione
del diritto alle PC vi sono quelle riferite alla locazione, spese che sono
soggette alla divisione, tranne eccezioni qui non considerabili, tra i locatari
rispettivamente occupanti dell’ente locato. In merito a questi aspetti, come
evocato nella STCA 33.2023.33 dell’11 marzo 2024, va ricordato che, per l'art.
2.
cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale. Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili. Fra le spese riconosciute per le
persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un
ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la
pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di
conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né
di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono
riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di
un'abitazione;
· che, per l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le
singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC
non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua. Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (art.
16.
cpv. 2 OPC-AVS/AI). L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto
stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale. In merito l'UFAS ha
commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 in Pratique VSI
1998.
pag. 35;
· che la regola della ripartizione paritaria
dell’onere derivante dal canone di locazione soffre di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V
10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; URS MÜLLER, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78 e 80; CARIGIET/
KOCH, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86). Per
una esposizione dell’evoluzione della giurisprudenza recente in materia si veda
la STCA 33.2023.33 citata in precedenza;
· che in concreto la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha considerato il sussistere di una convivenza, che
imponeva la suddivisione della pigione tra la ricorrente e la figlia, alla luce
delle date di permanenza esposte nella documentazione acquisita agli atti;
· che tali date sono state contestate dalla
ricorrente e la Cassa ha, in sede ricorsuale, ammesso di avere commesso un
errore nella lettura degli atti a disposizione;
· che, in effetti, come sostenuto in sede di
ricorso e come evidenziato dall’amministrazione in sede di osservazioni al
gravame (doc. III) “Dalla documentazione trasmessa, la Cassa ha potuto
appurare che la figlia __________, nel corso del 2022, ha soggiornato
all’estero 92 giorni su 122 … considerati … mentre nel 2023 325 giorni su 365
totali all’estero”;
· che questi periodi limitati di presenza
(visite alla madre in provenienza da un Paese terzo) non sono stati
correttamente ritenuti dalla Cassa che ha proposto al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, implicitamente, di accogliere il gravame ed annullare il
provvedimento impugnato che ha confermato la decisione 12 aprile 2024;
· che tale proposta, correttamente valutata
dall’amministrazione, deve essere ammessa ed il ricorso accolto con il
conseguente annullamento della decisione impugnata. Non si percepiscono tasse e
spese, siccome non previste dalla legislazione d’interesse e dalle normative
cantonali applicabili in concreto, mentre parte attrice, vincente in causa e
patrocinata, ha diritto a ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso 12 maggio 2025 formulato da RI 1 è accolto.
2. La
decisione 16 aprile 2025 emessa dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG in materia di restituzione di prestazioni complementari è annullata.
3. Non
sono percepite tasse e spese giudiziarie.
4. La
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG verserà a RI 1 l’importo di CHF 1'200
a titolo di ripetibili.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni