33.2025.16
La restituzione di PC legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non del de cujus che passa agli eredi.Spetta agli eredi che accettano la successione restituire le PC dopo il decesso del beneficiario PC,ma solo se l'eredità supera la franchigia.Ric. è erede e deve restituire le PC
13 ottobre 2025Italiano39 min
franchigia di Fr. 40'000.-. Una restituzione è dovuta solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, ed è
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.16
TB
Lugano
13 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2024 emanata da
Ausgleichskasse des Kantons
Bern, 3007 Berna
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 3 marzo 2022 (doc. 21) RI 1 ha
ricevuto dalla Ausgleichskasse des Kantons Bern (di seguito: Cassa cantonale di
compensazione) uno scritto informativo riguardante la restituzione delle
prestazioni complementari legalmente ricevute dalla mamma __________, deceduta
il 6 gennaio 2022. Per potere stabilire la sostanza netta esistente al momento
del decesso e quindi le eventuali PC da restituire, il 30 agosto 2022 (doc. 22)
la Cassa di compensazione ha chiesto all'erede di produrre le fatture relative ai
costi sostenuti fino alla scomparsa del genitore.
1.2. Con decisione del 13 dicembre 2022
(doc. 25) la Cassa di compensazione, visto che, malgrado due inviti,
l'interessato non ha prodotto delle fatture, non ha ritenuto i debiti esposti
nella dichiarazione d'imposta e ha stabilito in Fr. 70'380.- l'eredità relitta
e in Fr. 30'031.- l'importo delle prestazioni complementari da restituire
tenuto conto dell'importo esente di Fr. 40'000.-.
1.3. Nell'opposizione del 3 gennaio 2023
(doc. 26) il figlio della beneficiaria delle prestazioni complementari ha
contestato la sostanza netta, affermando che dopo il saldo di tutti i conti gli
sono stati versati Fr. 55'492.-, perciò va considerata la differenza di Fr.
14'888.-. Inoltre, l'erede ha rilevato di non ritenersi debitore nei confronti
della Cassa, non essendo mai stato accreditato alcun importo sui suoi conti personali.
1.4. Esaminata la folta documentazione
prodotta dal debitore a sostegno del consumo della sostanza della mamma (docc. 26-10/112
- 112/112), con decisione del 17 luglio 2024, che sostituiva la precedente, la
Cassa di compensazione ha accolto l'opposizione nella misura in cui ha calcolato
in Fr. 19'111.- l'importo da restituire partendo da una massa ereditaria di Fr.
59'455,45, indicando i beni componenti la massa ereditaria e i costi che ha/non
ha considerato deducibili. L'amministrazione ha infine precisato che è
irrilevante se egli non ha mai ricevuto dei pagamenti delle prestazioni
complementari né ha insistito affinché sua mamma ricevesse le prestazioni
complementari. Dopo la morte del beneficiario, le PC legalmente ricevute devono
essere restituite dagli eredi (art. 16a cpv. 1 LPC).
1.5. Il 30 luglio 2024 (doc. 29) l'erede
si è fermamente opposto alla richiesta di restituzione, rilevando che i suoi
genitori hanno duramente lavorato tutta la vita in Svizzera e hanno cresciuto
due figli, costituendo un bel capitale che doveva servire per la loro
vecchiaia, ma la morte prematura del papà e la successiva demenza della mamma
rispettivamente il ricovero in istituto, hanno eroso completamente la loro
sostanza. Fintanto che la Svizzera continuerà a mantenere economicamente
migliaia di asilanti e rifugiati che non hanno mai mosso un dito per il nostro
Paese, egli non verserà nemmeno un franco alla Cassa.
Peraltro, non capisce perché il nuovo conteggio è uguale a quello
di dicembre 2022 e ha ribadito di non ritenersi affatto debitore nei confronti
della Cassa di compensazione.
Infine, l'erede ha chiesto il condono dell'importo da restituire.
1.6. Con decisione su opposizione del 18
ottobre 2024 (doc. 30) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione.
Dopo avere esposto il principio legale della restituzione, la
Cassa ha spiegato che la massa ereditaria si determina al giorno del decesso e
che i costi che insorgono dopo la morte del beneficiario delle prestazioni
complementari non sono considerati. La valutazione della massa ereditaria alla
data del decesso è riportata nella decisione impugnata. Le circostanze esposte
dall'opponente sono irrilevanti dal profilo del diritto alle prestazioni
complementari. La sostanza determinante ammonta a Fr. 59'455,45 e sono state
richieste le PC percepite legalmente per un importo pari a Fr. 19'111. Questa
restituzione non intacca l'importo esente di Fr. 40'000.-, perciò la decisione
formale è corretta e il predetto importo deve essere restituito.
La Cassa ha infine respinto l'istanza di condono di Fr. 19'111.-,
la restituzione non potendo essere condonata (N. 4750.01 DPC).
1.7. L'11 novembre 2024 (doc. 33) RI 1 ha
interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Berna - Corte delle
assicurazioni sociali (Verwaltungsgericht des Kantons Bern -
Sozialversicherungsrechtliche Abteilung), osservando che le prestazioni
complementari sono state richieste dall'ente pubblico stanti le condizioni
finanziarie di sua mamma, che la sostanza dei suoi genitori non è stata sufficiente
per le cure della mamma in una struttura a causa dei continui aumenti dei costi
sanitari e che di ciò non possono essere ritenuti responsabili né i suoi
genitori deceduti né lui, che i suoi genitori hanno sempre gestito
responsabilmente i loro averi pensionistici, che il Canton Berna non l'ha
aiutato nella ricerca di una struttura di cura adeguata né nel liberare
l'appartamento dei suoi genitori, sostenendo egli tutte le spese con il
patrimonio familiare e suo, che se dovesse rimborsare l'importo di Fr. 19'111.-
sarebbe come diseredarsi, che egli non ha mai ricevuto nulla dalla Cassa di
compensazione perciò non si ritiene suo debitore e che, trattandosi di un caso
particolare, si dovrebbe derogare alla richiesta di rimborso.
Il ricorrente ha contestato fermamente la restituzione rilevando
di aver sempre adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti dello Stato,
di non avere debiti e di lavorare duramente come artigiano, ma che se la Cassa
insisterà ancora nel richiedergli il rimborso è disposto ad andare in prigione
per scontare l'importo.
1.8. Il 13 novembre 2024 (doc. III) il Tribunale
amministrativo ha chiesto al ricorrente il certificato ereditario (doc. B) e ha
invitato la Cassa a formulare la risposta (doc. VI). Con sentenza del 13 maggio
2025 (doc. I) il Tribunale, stante il domicilio del ricorrente in Ticino al
momento del ricorso, visto l'art. 58 cpv. 1 LPGA ha accertato l'incompetenza
territoriale e trasmesso gli atti al TCA.
1.9. A richiesta del giudice delegato di
tradurre il ricorso (docc. VIII e XI), il ricorrente vi ha dato seguito il 30
giugno 2025 (doc. XIV/2) e si è riconfermato nelle sue contestazioni,
osservando che le autorità dovrebbero vergognarsi di avere riconosciuto di
essere incompetenti dopo quasi due anni. Malgrado lavori duramente come
artigiano, egli non riesce ad arrivare a fine mese e quindi per il suo
sostentamento deve intaccare la propria sostanza. Se lo Stato continuerà a
richiedere la somma dovuta, creerà un altro caso sociale, perciò ha chiesto che
la sua situazione venga valutata con più umanità (doc. XIV).
1.10. Nella risposta del 17 luglio 2025
(doc. XVI) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle dettagliate
motivazioni esposte nella sua decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 e
nella risposta data al Tribunale amministrativo del Canton Berna il 6 dicembre
2024, chiedendo ora anche al TCA di respingere il ricorso.
1.11. Il 28 luglio 2025 (doc. XVIII) il
ricorrente ha osservato di avere richiesto alla Cassa cantonale la restituzione
dei documenti originali (doc. XVIII/2) prodotti con l'opposizione del 3 gennaio
2023 (doc. XVIII/3) e che può produrre tutti i documenti raccolti quando era
curatore della mamma, che contengono anche le revisioni finanziarie allestite
dall'autorità tutoria.
1.12. A sua richiesta (doc. XVIII), il
giudice delegato ha concesso al ricorrente una proroga del termine fino all'8
settembre 2025 (doc. XIX), entro cui non è però giunta ulteriore
documentazione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è esaminare
se è corretto che il ricorrente debba restituire l'ammontare delle prestazioni
complementari percepite da __________ dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022, cifrate
in Fr. 19'111.-.
2.2. Con il 1° gennaio 2021 è stata
introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni
percepite legalmente.
Per quanto concerne l'entità della restituzione, l'art. 16a cpv. 1
LPC dispone che "le prestazioni percepite
legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità
del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte
della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".
Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede
che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo
che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi
però dieci anni dopo il versamento della prestazione.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la
restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a
capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della
decisione di restituzione.
Per quanto concerne la "valutazione
dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione
sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente
versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:
" 1 Per calcolare le prestazioni percepite
legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti
regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone
di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.
2 I beni fondiari
vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge
prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.
3 Invece del
valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".
2.3. Occorre innanzitutto rilevare che
la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia
che si discosta dai termini impiegati nel diritto successorio. Anche nelle
altre lingue ufficiali. Apparentemente il legislatore esprime così un concetto della
materia autonomo per la LPC. I termini usati nel testo legale di Lingua
italiana non sono precisi e non corrispondono pienamente a quelli in lingua
tedesca e francese.
In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la
dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1
devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario
delle prestazioni complementari.
Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:
" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach
dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass
zurückzuerstatten.",
come pure quello in lingua francese:
" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1,
doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du
bénéficiaire." (le sottolineature entrambe sono della redattrice).
L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le
prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità
secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
L'aggettivo "pertinenti"
sembra così intendere che per determinare l' "eredità"
il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione
e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.
Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un
chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone
Ticino, dagli artt. 40-47 LT:
" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener
Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die
direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im
Wohnsitzkanton zu bewerten.".
" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues,
la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt
cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la
fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)
2.4. Il Messaggio del 16 settembre 2016
del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva norme relative
alla restituzione delle prestazioni. Solo nel corso dei lavori parlamentari il
legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le
prestazioni complementari legalmente ricevute, unicamente però se la sostanza
del beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione
parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in
particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere
posseduti durante la percezione della PC.
Mentre il Consiglio Nazionale voleva fissare l’importo di
esenzione a Fr. 50'000.-, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr.
40'000.-. Nella procedura di conciliazione l'importo stabilito dalla Camera dei
Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del
computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte
und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral
2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).
Il Parlamento federale ha quindi concretizzato queste norme con la
Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020
con la revisione dell'OPC-AVS/AI.
Il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021 impone la restituzione
delle prestazioni complementari percepite legalmente, ossia le prestazioni
complementari annue ai sensi degli artt. 9 segg. LPC ed il rimborso delle spese
di malattia e d'invalidità giusta gli art. 14 segg. LPC, unicamente però quelle
versate successivamente al 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se
il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo
decesso (Steinauer, op. cit., N.
18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).
2.5. Contrariamente ai beneficiari di
prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le
prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto
accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149). Va tuttavia rilevato
che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta
fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale.
Storicamente, le prestazioni complementari sono state concepite come prestazioni
assicurative (DTF 146 V 306; DTF 141 II 401) e non come prestazioni di aiuto
sociale, poiché servono per raggiungere lo scopo costituzionale di copertura
adeguata del fabbisogno vitale previsto dal primo pilastro (cfr. art. 112 cpv.
2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier
Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 11).
Come hanno osservato Carigiet/Koch,
op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali – diversamente
rispetto all'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le prestazioni
ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite
indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù,
introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (STF
8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.1; per una critica di questa nuova
regolamentazione: Carigiet/Koch,
op. cit., N. 74 segg. pag. 31).
2.6. Le norme fissano comunque una
franchigia di Fr. 40'000.- sulla "massa
ereditaria". Ciò comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi
rimane una quota dei beni relitti dal de cujus. Se la sostanza lasciata in
eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di restituzione decade (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 384 pag.
149, N. 387 pag. 150).
La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde
del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.
Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle
PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-,
lasciando a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione (STF
8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3).
Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza
diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere
posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece
applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge,
laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento
del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non
considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la
fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux
frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).
Come risulta dal testo legale (e meglio come evocano le versioni
tedesca e francese della norma: "aus dem
Nachlass" e "à la charge
de la succession"), la restituzione delle prestazioni
legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non un
debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta dunque agli eredi che
accettano la successione farsi carico della restituzione delle prestazioni
complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.
Fatti
I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli
altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione,
non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno l’importo della
franchigia di Fr. 40'000.-. Una restituzione è dovuta solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, ed è
quindi sussidiario ai debiti del defunto che devono assumersi gli eredi (Steinauer, op. cit., N. 23 pag. 219, N. 34
pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch,
op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).
Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a
posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente
dalle condizioni dell'art. 328 CC, le prestazioni complementari diventano in
questo modo una sorta di (parziale) mutuo, non fruttifero, soggetto a
restituzione post mortem, che si riverbera sugli eredi, fatta salva la
franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer,
op. cit., N. 9 pag. 214).
Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità",
costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del
debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (STF
8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3; Steinauer,
op. cit., N. 35 pag. 223). È importante sottolineare che gli eredi non devono
restituire le prestazioni complementari ricevute dai beneficiari attingendo
alla propria sostanza ma rispondono in base alla loro quota di eredità (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag.
149) ritenuta la franchigia di Fr. 40'000.-.
Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del
defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della loro
responsabilità personale si porrà quindi soprattutto se, tra il momento del
decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile secondo l'art. 27
cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subìto una diminuzione del valore
tale che essa non sia più sufficiente per coprire il debito.
Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito
di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in
cui l'autorità competente emana la decisione.
Un simile caso non sarà tuttavia frequente poiché, da una parte,
l'importo di Fr. 40'000.- rappresenta un margine importante e, d'altra parte il
debito di restituzione dovrebbe concretizzarsi in particolare nei casi in cui
l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC, il
cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer,
op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).
L'entità della restituzione è dunque determinata in base
all'importo delle prestazioni percepite e alla "massa ereditaria".
2.7. Per definire la "massa ereditaria" da considerare per
fissare l'obbligo di restituzione di cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre, in
primo luogo, osservare che essa non corrisponde né al patrimonio determinante
per definire la soglia d'entrata della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC
quale condizione di base per avere diritto alle prestazioni complementari, né
alla massa successoria determinante dal punto di vista del diritto successorio
(Steinauer, op. cit., N. 20 pag.
217).
Per valutare la "massa
ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente
non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per
decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della
sostanza prevista dall'art. 9a LPC.
Determinante per la valutazione dell'eredità è il giorno del
decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto delle
variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle prestazioni
complementari annue.
Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta
sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi
chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di
restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della tassazione
fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario fiscale della
successione.
Per valutare il valore della "massa
ereditaria", gli immobili devono essere computati non al valore
fiscale, ma al loro valore venale all'apertura della successione, fatte salve
le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv. 3 OPC-AVS/AI.
Per determinare l’entità della massa
ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, l’amministrazione deve considerare
l'immobile che serviva da abitazione al beneficiario delle prestazioni
complementari o al suo coniuge, mentre un tale immobile non è computato come
elemento della sostanza netta per stabilire la soglia d'entrata della sostanza
per avere diritto alle prestazioni (art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario
delle PC è proprietario dell'immobile in cui abita, questo nuovo elemento
comporta, in generale, che la "massa
ereditaria" supererà la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 21 e N. 22, pag.
217 seg.).
D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l'
"eredità" determinante per la
restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite
dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di
domicilio, discende implicitamente che il termine "massa ereditaria" dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC
concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla sua morte, ossia i suoi
attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili
(contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute,
che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito
in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de cujus è un debito
trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della successione ai sensi
dell'art. 16a cpv. 1 LPC) (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3,
destinata alla pubblicazione; STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7,
destinata alla pubblicazione). Non sono dunque considerati né gli importi che,
secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per
determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che
devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni
legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e
neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente
(per esempio le spese funerarie) (Steinauer,
op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).
Ciò facilita la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase
LPC, ma concede pure al beneficiario delle prestazioni complementari la
possibilità di fare delle liberalità tra vivi che ridurranno il suo patrimonio
alla sua morte.
Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus ai
sensi dell'art. 16a LPC, alla sua morte, nel nostro Cantone, si deve fare
riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che
prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale
(cpv. 1).
Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art.
41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la
sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive
(cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il
valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv.
1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.
È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento
del decesso della persona beneficiaria. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i
debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente
ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in
particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a
carico degli eredi. Il N. 4720.03 DPC è dunque conforme alla legge (STF
8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3, destinata alla pubblicazione; STF
8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7, destinata alla pubblicazione; Carigiet/Koch, op. cit., N. 386 pag. 149
seg.).
2.8. Come precisato nel Commento alla
Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni
d'esecuzione della riforma delle PC, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con
riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza
relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è effettuata, normalmente
secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel
periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque, al diritto fiscale cantonale. Infatti,
l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art. 17a cpv. 1
OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve essere
effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a
cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, per
cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o
a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore
venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI, che
stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un
diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le
aziende e i fondi agricoli.
Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può
più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo
valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge
prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà
determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario
rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.
Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio
della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI,
secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
2.9. La "Perenzione" della pretesa di restituzione, giusta l'art.
16b LPC, ossia la richiesta di rimborso, decade un anno dopo che l'ufficio PC
competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC. Il diritto di
richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento
della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), secondo la dottrina
da ciò discende che vanno rimborsate, al massimo, le prestazioni riscosse negli
ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier
Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1). Da ciò che precede discende
che, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa
percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate
nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state
nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).
Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite,
la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile
che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da
saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.
Nella citata STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, destinata alla
pubblicazione, il Tribunale federale si è chinato sulla questione a sapere se
il credito in restituzione del Servizio delle prestazioni complementari era
perento al momento in cui, il 19 maggio 2023, ha reso la sua decisione di
restituzione.
Il TF ha ricordato che l'art. 16b LPC prevede dei termini,
relativi e assoluti, di perenzione, che non possono essere interrotti. Il
termine di perenzione è salvaguardato una volta per tutte quando l'organo di
cui all'art. 21 cpv. 2 LPC - ovvero l'organo incaricato di ricevere le domande
e di determinare e versare le prestazioni complementari - ha effettuato l'atto
di conservazione previsto dalla legge. Per salvaguardare il termine di
perenzione è dunque determinante il momento in cui il Servizio delle prestazioni
complementari ha reso la decisione di restituzione (cfr. consid. 6.2).
L'Alta Corte ha poi osservato che per determinare il punto di
partenza di questo termine di perenzione, se la versione francese dell'art. 16b
LPC ("moment où l'organe visé à
l'art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait") non è chiara, giacché la
nozione di "fait" può
dare luogo a discussioni, ciò non è il caso delle versioni tedesca ("davon Kenntnis erhalten hat") e
italiana ("ne ha avuto conoscenza").
In effetti, i termini "davon"
e "ne", fanno
indiscutibilmente riferimento al "diritto
di chiedere la restituzione". L'interpretazione letterale
permette quindi di concludere che il diritto alla restituzione decade allo
scadere del termine di un anno dopo che l'organo competente "ne ha avuto conoscenza", ossia ha
avuto conoscenza del diritto alla restituzione, ma al più tardi dieci anni dopo
il versamento della prestazione (cfr. consid. 6.2.1).
Gli articoli 16a e 16b LPC sono stati introdotti dal Parlamento e
non su proposta del Consiglio federale e, dunque, non figurano nel Messaggio
(cfr. consid. 6.2.2). Non ci sono quindi lavori preparatori utili per
intraprendere queste norme.
Nel suo giudizio il Tribunale federale ha ricordato che le
prestazioni complementari hanno come scopo di assicurare che la qualità di vita
delle persone bisognose resti garantita per tutta la loro vita. Per contro,
esse non hanno come obiettivo di mantenere la massa successoria degli eredi a
discapito delle collettività pubbliche che finanziano queste prestazioni. Il
diritto di domandare la restituzione delle prestazioni complementari legalmente
percepite presuppone dunque il decesso del beneficiario delle prestazioni, ma
pure la valutazione della sua sostanza netta, sulla base di un inventario o di
documenti fiscali. Soltanto in assenza di questi documenti giustificativi è
possibile fondarsi sulla sostanza presa in considerazione per l'ultimo calcolo
delle prestazioni complementari, poiché l'entità degli averi deve essere
determinata solamente al momento del decesso del beneficiario (cfr. consid.
6.2.3).
Considerandi
Gli artt. 16a e 16b LPC derogano al principio secondo cui le
prestazioni sono soggette a restituzione soltanto quando sono percepite a
torto. Tuttavia nel promulgare l'art. 16b LPC il legislatore si è ispirato all'art.
25.
cpv. 2 LPGA, visto che le due norme sono quasi identiche nella loro
formulazione. Il termine di perenzione relativo di tre anni dell'art. 25 cpv. 2
LPGA inizia a decorrere dal momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto
conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituire facendo prova dell'attenzione
che si poteva ragionevolmente esigere da esso. Il momento della conoscenza
effettiva non è dunque determinante per l'inizio del termine. L’amministrazione
deve disporre di tutti gli elementi rilevanti e decisivi nel caso concreto la cui
conoscenza fonda la richiesta di restituzione nei confronti del debitore. Se
l'assicuratore dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un
diritto al rimborso, ma gli elementi disponibili non sono sufficienti a
stabilirne la fondatezza o l’ampiezza, per esempio per quanto riguarda la sua
entità o altri aspetti rilevanti, deve procedere entro un tempo ragionevole
agli accertamenti necessari. In caso contrario, il punto di partenza del
termine di perenzione deve essere fissato nel momento in cui l'assicuratore
avrebbe dovuto essere a conoscenza di tutte le circostanze essenziali per determinare
l'importo da restituire facendo prova della dovuta diligenza. Le circostanze concrete
di ogni caso sono sempre decisive per stabilire quando l'assicuratore deve
essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità del diritto alla restituzione.
Ne discende che il termine di perenzione di un anno dell'art. 16b LPC non può
decorrere prima che il Servizio PC sia venuto a conoscenza non soltanto del
decesso del beneficiario, ma anche degli elementi di fatto essenziali che
fondano il suo diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 16a LPC. Il termine
di perenzione relativo di un anno è breve e mira a obbligare l'autorità ad
agire in fretta non appena venga a conoscenza degli elementi necessari che
fondano il suo credito di restituzione. In ogni caso, il termine assoluto di
dieci anni consente di evitare che nel caso di successioni che si dilungano, il
recupero delle prestazioni complementari avvenga oltre dieci anni dopo il loro
versamento (cfr. consid. 6.2.4).
Considerato che, in quel giudizio del TF, il figlio del defunto ha
allestito il 4 luglio 2022 la dichiarazione fiscale del padre per il periodo
dal 1° gennaio al 26 aprile 2022 (giorno della morte), è dunque in tale data
che il Servizio PC ha potuto venire a conoscenza, al più presto, di tutti gli
elementi a sostegno della sua richiesta di restituzione per quanto riguarda il
principio e l'ammontare, nei confronti della massa successoria. La decisione
del 19 maggio 2023 rispettava dunque il termine di perenzione di un anno (cfr.
consid. 7.1).
L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal
passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi
per effettuare la restituzione.
Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più
immobili confluiti nella "massa ereditaria"
relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo
tempo, agli eredi è concesso un periodo di un anno per la restituzione delle
prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza
di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal
trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.10
Per determinare la somma da
restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al
momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del
secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta.
Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente
da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da
restituire.
Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della
modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si
applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio
2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire
mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non
oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 387 p. 150).
Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari
annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione
malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il
medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità
da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli
eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.
Per un esempio di calcolo della restituzione si veda l'Opuscolo
"Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve",
edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).
2.11
Sul tema della restituzione delle PC
percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che
concretizzano le norme esposte.
Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere
restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo
vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.
L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua,
compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N.
4710.02
DPC).
Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne
soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.
Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1°
gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.
Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo
sull'eredità disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).
A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite
attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia
sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:
– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e
– dall'ammontare
dell'eredità, previa deduzione della franchigia di 40'000 franchi. Si rinvia
all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.
Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente
soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua,
compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico
inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.
Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante
la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso
del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del
secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es.
quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è
quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.
Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di
assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali
passivi (N. 4720.04 DPC).
Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre
prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali
attivi.
Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle
prestazioni complementari percepite legalmente venga compensata con questi
arretrati.
Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve
essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite
dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio
(art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale
(valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC
prevede che possono essere considerati:
– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario
successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario
compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini
fiscali ecc.);
– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione
d'imposta o la tassazione fiscale in corso d'anno.
Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla
sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.
Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si
estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del
fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione
(art. 16b LPC).
Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire,
compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere
compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS,
LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il
computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.
La restituzione non può essere
condonata (N. 4750.01 DPC).
Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in
merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve
contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei
rimedi giuridici.
Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre
mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art.
27.
cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più
immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni
dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.12
Nell'evenienza concreta, appreso
l'11 gennaio 2022 (doc. 18) che __________ era deceduta, la Cassa cantonale di
compensazione ha informato il figlio che le prestazioni complementari ricevute
dalla mamma dal 1° gennaio 2021 dovevano essere restituite dagli eredi se la "massa ereditaria" era superiore a Fr.
40'000.-, avvisandolo che avrebbe calcolato l'importo della restituzione ed
emanato una decisione.
Poiché determinante per stabilire questo importo è la sostanza
netta al momento della morte della persona beneficiaria, il 30 agosto 2022
(doc. 22) la Cassa ha chiesto all'erede di produrre tutti i conti al giorno del
decesso e le fatture che a quel momento erano ancora aperte. Dopodiché, il 17
luglio 2024 (doc. 28), con decisione che sostituiva la precedente del 13
dicembre 2022 (doc. 25), che non aveva considerato le spese sostenute
dall'erede insorte prima del decesso, l'amministrazione ha stabilito in Fr.
19'111.- le prestazioni complementari da restituire.
Occorre dunque verificare dapprima se l'amministrazione si è
rivolta a buon diritto al ricorrente per chiedere la restituzione delle
prestazioni complementari legalmente percepite dalla mamma e, in un secondo
momento, se l'importo richiestogli sia corretto.
2.13
Al primo quesito va risposto
positivamente e ciò in virtù del chiaro testo di legge, oltre che della
giurisprudenza esposta in precedenza.
L'art. 16a cpv. 1 LPC indica, infatti, che le prestazioni
percepite legalmente devono essere restituite dall'eredità del beneficiario
delle stesse. Dal testo legale nelle versioni tedesca e francese ("aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession") risulta
che la restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito
della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta
dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione
delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC, perciò
gli eredi rispondono del debito soltanto nella misura in cui traggono profitto
dall'eredità. Essi non devono restituire le prestazioni complementari ricevute
dai beneficiari attingendo alla propria sostanza; si riduce soltanto la loro
quota di eredità.
In effetti, il debito della restituzione è dovuto solo se l'
"eredità netta" supera la
franchigia di Fr. 40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto
che devono assumersi gli eredi. Questi, infatti, se accettano l'eredità, trattandosi
di un debito della successione sono chiamati a restituire le prestazioni
complementari percepite legalmente dal beneficiario, restituzione che è però
esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-. A disposizione
degli eredi rimane quindi una franchigia sulla successione che serve, laddove
fosse il caso, a far fronte ai costi che sorgono dopo il decesso del
beneficiario delle PC, diminuendo pertanto la sostanza di Fr. 40'000.- che
spetta loro.
Considerato che dal certificato ereditario del 4 febbraio 2022
(doc. B) il ricorrente risulta essere l'unico erede di __________ e che ha
accettato l'eredità relitta dalla mamma - nella opposizione del 3 gennaio 2023
(doc. 26-1/112) contro la prima decisione di restituzione del 13 dicembre 2022,
l'interessato ha affermato che, dopo la chiusura di tutti i conti, gli sono
stati versati Fr. 55'492.- ("Tatsächlich
sind mir nach der Saldierung aller Konten Fr. 55'492.- ausbezahlt worden."),
contestando, quindi, che la sostanza relitta dalla mamma ammontasse a Fr.
70'380.- -, non v'è alcun dubbio che RI 1 debba essere ritenuto erede dell'assicurata.
Di conseguenza, dopo il decesso e in quanto suo erede, in virtù dell'art. 16a
cpv. 1 LPC egli deve essere tenuto a restituire, nella misura in cui la "massa ereditaria" supera la franchigia di
Fr. 40'000.-, le prestazioni complementari che la beneficiaria ha legalmente
ricevuto.
Ne discende che, anche se il ricorrente non ha avuto un rapporto
legale diretto con la Cassa cantonale di compensazione resistente, nel senso
che non ha mai ricevuto da parte sua dei versamenti concernenti la mamma, in
qualità di sua erede deve restituire le PC che questa ha legalmente percepito.
2.14
Va di seguito esaminata la
correttezza dell'importo richiestogli in restituzione (Fr. 19'111.-).
Come risulta dal retro della decisione formale del 17 luglio 2024,
la Cassa di compensazione, sulla base dei documenti trasmessi dal figlio della
defunta, ha accertato essere presenti al 6 gennaio 2022, giorno del decesso
dell'assicurata, degli averi pari a Fr. 71'226,45. L'amministrazione ha poi
tenuto conto dei pagamenti di Fr. 11'771.-, comprovati con pezze
giustificative, concernenti delle prestazioni insorte prima del decesso della
beneficiaria, ma effettuati dopo la morte della mamma del ricorrente.
Altre spese, descritte a pagina 3 della decisione di restituzione,
non sono invece state considerate, trattandosi di costi sostenuti in relazione alla
morte della mamma del ricorrente.
Pertanto, dai beni della successione relitti dalla beneficiaria di
PC quantificati, al giorno del decesso giusta l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI (STF
8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7 destinata alla pubblicazione), in Fr.
59'455,45, l'amministrazione ha dedotto la franchigia di Fr. 40'000.-, per
concludere che gli averi della successione ammontavano a Fr. 19'455,45 e
corrispondevano all'importo massimo che poteva essere richiesto in restituzione
all'erede secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC.
Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso
(N. 4720.02 DPC), e che corrisponde all'ultimo mese, gennaio 2022, per il quale
la Cassa ha versato le prestazioni complementari, essa ha sommato ogni mese
l'importo della PC corrisposta fino a giungere al mese di luglio 2021 (Fr.
2'731 per gennaio 2022 e Fr. 2'730 x 6 mesi da dicembre a luglio 2021) per un
totale di prestazioni complementari versate di Fr. 19'111.-.
Tenuto conto che l'amministrazione ha stabilito che gli attivi
disponibili che potevano essere chiesti in restituzione ammontavano a Fr.
19'455,45 - importo non contestato - e che solo i mesi interi possono essere
chiesti in restituzione in senso cronologico inverso a partire dal mese del
decesso (N. 4720.02 DPC), l'importo da restituire di Fr. 19'111.- risulta
essere stato correttamente calcolato dalla Cassa.
2.15
Sulla scorta di quanto precede, la
decisione impugnata deve essere confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti