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Decisione

33.2025.16

La restituzione di PC legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non del de cujus che passa agli eredi.Spetta agli eredi che accettano la successione restituire le PC dopo il decesso del beneficiario PC,ma solo se l'eredità supera la franchigia.Ric. è erede e deve restituire le PC

13 ottobre 2025Italiano39 min

franchigia di Fr. 40'000.-. Una restituzione è dovuta solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, ed è

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Incarto

n.

33.2025.16

TB

Lugano

13 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 18

ottobre 2024 emanata da

Ausgleichskasse des Kantons

Bern, 3007 Berna

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 3 marzo 2022 (doc. 21) RI 1 ha

ricevuto dalla Ausgleichskasse des Kantons Bern (di seguito: Cassa cantonale di

compensazione) uno scritto informativo riguardante la restituzione delle

prestazioni complementari legalmente ricevute dalla mamma __________, deceduta

il 6 gennaio 2022. Per potere stabilire la sostanza netta esistente al momento

del decesso e quindi le eventuali PC da restituire, il 30 agosto 2022 (doc. 22)

la Cassa di compensazione ha chiesto all'erede di produrre le fatture relative ai

costi sostenuti fino alla scomparsa del genitore.

1.2. Con decisione del 13 dicembre 2022

(doc. 25) la Cassa di compensazione, visto che, malgrado due inviti,

l'interessato non ha prodotto delle fatture, non ha ritenuto i debiti esposti

nella dichiarazione d'imposta e ha stabilito in Fr. 70'380.- l'eredità relitta

e in Fr. 30'031.- l'importo delle prestazioni complementari da restituire

tenuto conto dell'importo esente di Fr. 40'000.-.

1.3. Nell'opposizione del 3 gennaio 2023

(doc. 26) il figlio della beneficiaria delle prestazioni complementari ha

contestato la sostanza netta, affermando che dopo il saldo di tutti i conti gli

sono stati versati Fr. 55'492.-, perciò va considerata la differenza di Fr.

14'888.-. Inoltre, l'erede ha rilevato di non ritenersi debitore nei confronti

della Cassa, non essendo mai stato accreditato alcun importo sui suoi conti personali.

1.4. Esaminata la folta documentazione

prodotta dal debitore a sostegno del consumo della sostanza della mamma (docc. 26-10/112

- 112/112), con decisione del 17 luglio 2024, che sostituiva la precedente, la

Cassa di compensazione ha accolto l'opposizione nella misura in cui ha calcolato

in Fr. 19'111.- l'importo da restituire partendo da una massa ereditaria di Fr.

59'455,45, indicando i beni componenti la massa ereditaria e i costi che ha/non

ha considerato deducibili. L'amministrazione ha infine precisato che è

irrilevante se egli non ha mai ricevuto dei pagamenti delle prestazioni

complementari né ha insistito affinché sua mamma ricevesse le prestazioni

complementari. Dopo la morte del beneficiario, le PC legalmente ricevute devono

essere restituite dagli eredi (art. 16a cpv. 1 LPC).

1.5. Il 30 luglio 2024 (doc. 29) l'erede

si è fermamente opposto alla richiesta di restituzione, rilevando che i suoi

genitori hanno duramente lavorato tutta la vita in Svizzera e hanno cresciuto

due figli, costituendo un bel capitale che doveva servire per la loro

vecchiaia, ma la morte prematura del papà e la successiva demenza della mamma

rispettivamente il ricovero in istituto, hanno eroso completamente la loro

sostanza. Fintanto che la Svizzera continuerà a mantenere economicamente

migliaia di asilanti e rifugiati che non hanno mai mosso un dito per il nostro

Paese, egli non verserà nemmeno un franco alla Cassa.

Peraltro, non capisce perché il nuovo conteggio è uguale a quello

di dicembre 2022 e ha ribadito di non ritenersi affatto debitore nei confronti

della Cassa di compensazione.

Infine, l'erede ha chiesto il condono dell'importo da restituire.

1.6. Con decisione su opposizione del 18

ottobre 2024 (doc. 30) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione.

Dopo avere esposto il principio legale della restituzione, la

Cassa ha spiegato che la massa ereditaria si determina al giorno del decesso e

che i costi che insorgono dopo la morte del beneficiario delle prestazioni

complementari non sono considerati. La valutazione della massa ereditaria alla

data del decesso è riportata nella decisione impugnata. Le circostanze esposte

dall'opponente sono irrilevanti dal profilo del diritto alle prestazioni

complementari. La sostanza determinante ammonta a Fr. 59'455,45 e sono state

richieste le PC percepite legalmente per un importo pari a Fr. 19'111. Questa

restituzione non intacca l'importo esente di Fr. 40'000.-, perciò la decisione

formale è corretta e il predetto importo deve essere restituito.

La Cassa ha infine respinto l'istanza di condono di Fr. 19'111.-,

la restituzione non potendo essere condonata (N. 4750.01 DPC).

1.7. L'11 novembre 2024 (doc. 33) RI 1 ha

interposto ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Berna - Corte delle

assicurazioni sociali (Verwaltungsgericht des Kantons Bern -

Sozialversicherungsrechtliche Abteilung), osservando che le prestazioni

complementari sono state richieste dall'ente pubblico stanti le condizioni

finanziarie di sua mamma, che la sostanza dei suoi genitori non è stata sufficiente

per le cure della mamma in una struttura a causa dei continui aumenti dei costi

sanitari e che di ciò non possono essere ritenuti responsabili né i suoi

genitori deceduti né lui, che i suoi genitori hanno sempre gestito

responsabilmente i loro averi pensionistici, che il Canton Berna non l'ha

aiutato nella ricerca di una struttura di cura adeguata né nel liberare

l'appartamento dei suoi genitori, sostenendo egli tutte le spese con il

patrimonio familiare e suo, che se dovesse rimborsare l'importo di Fr. 19'111.-

sarebbe come diseredarsi, che egli non ha mai ricevuto nulla dalla Cassa di

compensazione perciò non si ritiene suo debitore e che, trattandosi di un caso

particolare, si dovrebbe derogare alla richiesta di rimborso.

Il ricorrente ha contestato fermamente la restituzione rilevando

di aver sempre adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti dello Stato,

di non avere debiti e di lavorare duramente come artigiano, ma che se la Cassa

insisterà ancora nel richiedergli il rimborso è disposto ad andare in prigione

per scontare l'importo.

1.8. Il 13 novembre 2024 (doc. III) il Tribunale

amministrativo ha chiesto al ricorrente il certificato ereditario (doc. B) e ha

invitato la Cassa a formulare la risposta (doc. VI). Con sentenza del 13 maggio

2025 (doc. I) il Tribunale, stante il domicilio del ricorrente in Ticino al

momento del ricorso, visto l'art. 58 cpv. 1 LPGA ha accertato l'incompetenza

territoriale e trasmesso gli atti al TCA.

1.9. A richiesta del giudice delegato di

tradurre il ricorso (docc. VIII e XI), il ricorrente vi ha dato seguito il 30

giugno 2025 (doc. XIV/2) e si è riconfermato nelle sue contestazioni,

osservando che le autorità dovrebbero vergognarsi di avere riconosciuto di

essere incompetenti dopo quasi due anni. Malgrado lavori duramente come

artigiano, egli non riesce ad arrivare a fine mese e quindi per il suo

sostentamento deve intaccare la propria sostanza. Se lo Stato continuerà a

richiedere la somma dovuta, creerà un altro caso sociale, perciò ha chiesto che

la sua situazione venga valutata con più umanità (doc. XIV).

1.10. Nella risposta del 17 luglio 2025

(doc. XVI) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle dettagliate

motivazioni esposte nella sua decisione su opposizione del 18 ottobre 2024 e

nella risposta data al Tribunale amministrativo del Canton Berna il 6 dicembre

2024, chiedendo ora anche al TCA di respingere il ricorso.

1.11. Il 28 luglio 2025 (doc. XVIII) il

ricorrente ha osservato di avere richiesto alla Cassa cantonale la restituzione

dei documenti originali (doc. XVIII/2) prodotti con l'opposizione del 3 gennaio

2023 (doc. XVIII/3) e che può produrre tutti i documenti raccolti quando era

curatore della mamma, che contengono anche le revisioni finanziarie allestite

dall'autorità tutoria.

1.12. A sua richiesta (doc. XVIII), il

giudice delegato ha concesso al ricorrente una proroga del termine fino all'8

settembre 2025 (doc. XIX), entro cui non è però giunta ulteriore

documentazione.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è esaminare

se è corretto che il ricorrente debba restituire l'ammontare delle prestazioni

complementari percepite da __________ dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022, cifrate

in Fr. 19'111.-.

2.2. Con il 1° gennaio 2021 è stata

introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni

percepite legalmente.

Per quanto concerne l'entità della restituzione, l'art. 16a cpv. 1

LPC dispone che "le prestazioni percepite

legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità

del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte

della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".

Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede

che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo

che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi

però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la

restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a

capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della

decisione di restituzione.

Per quanto concerne la "valutazione

dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione

sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente

versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:

" 1 Per calcolare le prestazioni percepite

legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti

regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone

di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari

vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge

prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del

valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".

2.3. Occorre innanzitutto rilevare che

la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia

che si discosta dai termini impiegati nel diritto successorio. Anche nelle

altre lingue ufficiali. Apparentemente il legislatore esprime così un concetto della

materia autonomo per la LPC. I termini usati nel testo legale di Lingua

italiana non sono precisi e non corrispondono pienamente a quelli in lingua

tedesca e francese.

In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la

dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1

devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario

delle prestazioni complementari.

Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:

" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach

dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass

zurückzuerstatten.",

come pure quello in lingua francese:

" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1,

doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du

bénéficiaire." (le sottolineature entrambe sono della redattrice).

L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le

prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità

secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

L'aggettivo "pertinenti"

sembra così intendere che per determinare l' "eredità"

il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione

e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.

Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un

chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone

Ticino, dagli artt. 40-47 LT:

" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener

Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die

direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im

Wohnsitzkanton zu bewerten.".

" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues,

la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt

cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la

fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)

2.4. Il Messaggio del 16 settembre 2016

del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva norme relative

alla restituzione delle prestazioni. Solo nel corso dei lavori parlamentari il

legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le

prestazioni complementari legalmente ricevute, unicamente però se la sostanza

del beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione

parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in

particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere

posseduti durante la percezione della PC.

Mentre il Consiglio Nazionale voleva fissare l’importo di

esenzione a Fr. 50'000.-, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr.

40'000.-. Nella procedura di conciliazione l'importo stabilito dalla Camera dei

Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del

computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte

und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi

fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral

2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).

Il Parlamento federale ha quindi concretizzato queste norme con la

Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020

con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

Il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021 impone la restituzione

delle prestazioni complementari percepite legalmente, ossia le prestazioni

complementari annue ai sensi degli artt. 9 segg. LPC ed il rimborso delle spese

di malattia e d'invalidità giusta gli art. 14 segg. LPC, unicamente però quelle

versate successivamente al 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se

il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo

decesso (Steinauer, op. cit., N.

18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).

2.5. Contrariamente ai beneficiari di

prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le

prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto

accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149). Va tuttavia rilevato

che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta

fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale.

Storicamente, le prestazioni complementari sono state concepite come prestazioni

assicurative (DTF 146 V 306; DTF 141 II 401) e non come prestazioni di aiuto

sociale, poiché servono per raggiungere lo scopo costituzionale di copertura

adeguata del fabbisogno vitale previsto dal primo pilastro (cfr. art. 112 cpv.

2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier

Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 11).

Come hanno osservato Carigiet/Koch,

op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali – diversamente

rispetto all'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le prestazioni

ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite

indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù,

introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (STF

8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.1; per una critica di questa nuova

regolamentazione: Carigiet/Koch,

op. cit., N. 74 segg. pag. 31).

2.6. Le norme fissano comunque una

franchigia di Fr. 40'000.- sulla "massa

ereditaria". Ciò comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi

rimane una quota dei beni relitti dal de cujus. Se la sostanza lasciata in

eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di restituzione decade (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 384 pag.

149, N. 387 pag. 150).

La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde

del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.

Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle

PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-,

lasciando a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione (STF

8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3).

Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza

diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere

posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece

applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge,

laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento

del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non

considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la

fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux

frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).

Come risulta dal testo legale (e meglio come evocano le versioni

tedesca e francese della norma: "aus dem

Nachlass" e "à la charge

de la succession"), la restituzione delle prestazioni

legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non un

debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta dunque agli eredi che

accettano la successione farsi carico della restituzione delle prestazioni

complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.

Fatti

I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli

altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione,

non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno l’importo della

franchigia di Fr. 40'000.-. Una restituzione è dovuta solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, ed è

quindi sussidiario ai debiti del defunto che devono assumersi gli eredi (Steinauer, op. cit., N. 23 pag. 219, N. 34

pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch,

op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a

posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente

dalle condizioni dell'art. 328 CC, le prestazioni complementari diventano in

questo modo una sorta di (parziale) mutuo, non fruttifero, soggetto a

restituzione post mortem, che si riverbera sugli eredi, fatta salva la

franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer,

op. cit., N. 9 pag. 214).

Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità",

costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del

debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (STF

8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3; Steinauer,

op. cit., N. 35 pag. 223). È importante sottolineare che gli eredi non devono

restituire le prestazioni complementari ricevute dai beneficiari attingendo

alla propria sostanza ma rispondono in base alla loro quota di eredità (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag.

149) ritenuta la franchigia di Fr. 40'000.-.

Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del

defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della loro

responsabilità personale si porrà quindi soprattutto se, tra il momento del

decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile secondo l'art. 27

cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subìto una diminuzione del valore

tale che essa non sia più sufficiente per coprire il debito.

Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito

di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in

cui l'autorità competente emana la decisione.

Un simile caso non sarà tuttavia frequente poiché, da una parte,

l'importo di Fr. 40'000.- rappresenta un margine importante e, d'altra parte il

debito di restituzione dovrebbe concretizzarsi in particolare nei casi in cui

l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC, il

cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer,

op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).

L'entità della restituzione è dunque determinata in base

all'importo delle prestazioni percepite e alla "massa ereditaria".

2.7. Per definire la "massa ereditaria" da considerare per

fissare l'obbligo di restituzione di cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre, in

primo luogo, osservare che essa non corrisponde né al patrimonio determinante

per definire la soglia d'entrata della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC

quale condizione di base per avere diritto alle prestazioni complementari, né

alla massa successoria determinante dal punto di vista del diritto successorio

(Steinauer, op. cit., N. 20 pag.

217).

Per valutare la "massa

ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente

non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per

decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della

sostanza prevista dall'art. 9a LPC.

Determinante per la valutazione dell'eredità è il giorno del

decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto delle

variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle prestazioni

complementari annue.

Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta

sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi

chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di

restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della tassazione

fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario fiscale della

successione.

Per valutare il valore della "massa

ereditaria", gli immobili devono essere computati non al valore

fiscale, ma al loro valore venale all'apertura della successione, fatte salve

le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv. 3 OPC-AVS/AI.

Per determinare l’entità della massa

ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, l’amministrazione deve considerare

l'immobile che serviva da abitazione al beneficiario delle prestazioni

complementari o al suo coniuge, mentre un tale immobile non è computato come

elemento della sostanza netta per stabilire la soglia d'entrata della sostanza

per avere diritto alle prestazioni (art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario

delle PC è proprietario dell'immobile in cui abita, questo nuovo elemento

comporta, in generale, che la "massa

ereditaria" supererà la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 21 e N. 22, pag.

217 seg.).

D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l'

"eredità" determinante per la

restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite

dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di

domicilio, discende implicitamente che il termine "massa ereditaria" dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC

concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla sua morte, ossia i suoi

attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili

(contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute,

che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito

in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de cujus è un debito

trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della successione ai sensi

dell'art. 16a cpv. 1 LPC) (STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3,

destinata alla pubblicazione; STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7,

destinata alla pubblicazione). Non sono dunque considerati né gli importi che,

secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per

determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che

devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni

legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e

neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente

(per esempio le spese funerarie) (Steinauer,

op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).

Ciò facilita la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase

LPC, ma concede pure al beneficiario delle prestazioni complementari la

possibilità di fare delle liberalità tra vivi che ridurranno il suo patrimonio

alla sua morte.

Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus ai

sensi dell'art. 16a LPC, alla sua morte, nel nostro Cantone, si deve fare

riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che

prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale

(cpv. 1).

Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art.

41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la

sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive

(cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il

valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv.

1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento

del decesso della persona beneficiaria. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i

debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente

ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in

particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a

carico degli eredi. Il N. 4720.03 DPC è dunque conforme alla legge (STF

8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 4.3, destinata alla pubblicazione; STF

8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7, destinata alla pubblicazione; Carigiet/Koch, op. cit., N. 386 pag. 149

seg.).

2.8. Come precisato nel Commento alla

Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni

d'esecuzione della riforma delle PC, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con

riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza

relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è effettuata, normalmente

secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel

periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque, al diritto fiscale cantonale. Infatti,

l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art. 17a cpv. 1

OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve essere

effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a

cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, per

cui la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o

a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore

venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI, che

stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un

diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le

aziende e i fondi agricoli.

Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può

più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo

valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge

prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà

determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario

rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.

Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio

della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI,

secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

2.9. La "Perenzione" della pretesa di restituzione, giusta l'art.

16b LPC, ossia la richiesta di rimborso, decade un anno dopo che l'ufficio PC

competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC. Il diritto di

richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento

della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), secondo la dottrina

da ciò discende che vanno rimborsate, al massimo, le prestazioni riscosse negli

ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier

Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1). Da ciò che precede discende

che, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa

percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate

nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state

nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).

Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite,

la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile

che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da

saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.

Nella citata STF 8C_593/2024 del 28 maggio 2025, destinata alla

pubblicazione, il Tribunale federale si è chinato sulla questione a sapere se

il credito in restituzione del Servizio delle prestazioni complementari era

perento al momento in cui, il 19 maggio 2023, ha reso la sua decisione di

restituzione.

Il TF ha ricordato che l'art. 16b LPC prevede dei termini,

relativi e assoluti, di perenzione, che non possono essere interrotti. Il

termine di perenzione è salvaguardato una volta per tutte quando l'organo di

cui all'art. 21 cpv. 2 LPC - ovvero l'organo incaricato di ricevere le domande

e di determinare e versare le prestazioni complementari - ha effettuato l'atto

di conservazione previsto dalla legge. Per salvaguardare il termine di

perenzione è dunque determinante il momento in cui il Servizio delle prestazioni

complementari ha reso la decisione di restituzione (cfr. consid. 6.2).

L'Alta Corte ha poi osservato che per determinare il punto di

partenza di questo termine di perenzione, se la versione francese dell'art. 16b

LPC ("moment où l'organe visé à

l'art. 21, al. 2, a eu connaissance du fait") non è chiara, giacché la

nozione di "fait" può

dare luogo a discussioni, ciò non è il caso delle versioni tedesca ("davon Kenntnis erhalten hat") e

italiana ("ne ha avuto conoscenza").

In effetti, i termini "davon"

e "ne", fanno

indiscutibilmente riferimento al "diritto

di chiedere la restituzione". L'interpretazione letterale

permette quindi di concludere che il diritto alla restituzione decade allo

scadere del termine di un anno dopo che l'organo competente "ne ha avuto conoscenza", ossia ha

avuto conoscenza del diritto alla restituzione, ma al più tardi dieci anni dopo

il versamento della prestazione (cfr. consid. 6.2.1).

Gli articoli 16a e 16b LPC sono stati introdotti dal Parlamento e

non su proposta del Consiglio federale e, dunque, non figurano nel Messaggio

(cfr. consid. 6.2.2). Non ci sono quindi lavori preparatori utili per

intraprendere queste norme.

Nel suo giudizio il Tribunale federale ha ricordato che le

prestazioni complementari hanno come scopo di assicurare che la qualità di vita

delle persone bisognose resti garantita per tutta la loro vita. Per contro,

esse non hanno come obiettivo di mantenere la massa successoria degli eredi a

discapito delle collettività pubbliche che finanziano queste prestazioni. Il

diritto di domandare la restituzione delle prestazioni complementari legalmente

percepite presuppone dunque il decesso del beneficiario delle prestazioni, ma

pure la valutazione della sua sostanza netta, sulla base di un inventario o di

documenti fiscali. Soltanto in assenza di questi documenti giustificativi è

possibile fondarsi sulla sostanza presa in considerazione per l'ultimo calcolo

delle prestazioni complementari, poiché l'entità degli averi deve essere

determinata solamente al momento del decesso del beneficiario (cfr. consid.

6.2.3).

Considerandi

Gli artt. 16a e 16b LPC derogano al principio secondo cui le

prestazioni sono soggette a restituzione soltanto quando sono percepite a

torto. Tuttavia nel promulgare l'art. 16b LPC il legislatore si è ispirato all'art.

25.

cpv. 2 LPGA, visto che le due norme sono quasi identiche nella loro

formulazione. Il termine di perenzione relativo di tre anni dell'art. 25 cpv. 2

LPGA inizia a decorrere dal momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto

conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituire facendo prova dell'attenzione

che si poteva ragionevolmente esigere da esso. Il momento della conoscenza

effettiva non è dunque determinante per l'inizio del termine. L’amministrazione

deve disporre di tutti gli elementi rilevanti e decisivi nel caso concreto la cui

conoscenza fonda la richiesta di restituzione nei confronti del debitore. Se

l'assicuratore dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un

diritto al rimborso, ma gli elementi disponibili non sono sufficienti a

stabilirne la fondatezza o l’ampiezza, per esempio per quanto riguarda la sua

entità o altri aspetti rilevanti, deve procedere entro un tempo ragionevole

agli accertamenti necessari. In caso contrario, il punto di partenza del

termine di perenzione deve essere fissato nel momento in cui l'assicuratore

avrebbe dovuto essere a conoscenza di tutte le circostanze essenziali per determinare

l'importo da restituire facendo prova della dovuta diligenza. Le circostanze concrete

di ogni caso sono sempre decisive per stabilire quando l'assicuratore deve

essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità del diritto alla restituzione.

Ne discende che il termine di perenzione di un anno dell'art. 16b LPC non può

decorrere prima che il Servizio PC sia venuto a conoscenza non soltanto del

decesso del beneficiario, ma anche degli elementi di fatto essenziali che

fondano il suo diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 16a LPC. Il termine

di perenzione relativo di un anno è breve e mira a obbligare l'autorità ad

agire in fretta non appena venga a conoscenza degli elementi necessari che

fondano il suo credito di restituzione. In ogni caso, il termine assoluto di

dieci anni consente di evitare che nel caso di successioni che si dilungano, il

recupero delle prestazioni complementari avvenga oltre dieci anni dopo il loro

versamento (cfr. consid. 6.2.4).

Considerato che, in quel giudizio del TF, il figlio del defunto ha

allestito il 4 luglio 2022 la dichiarazione fiscale del padre per il periodo

dal 1° gennaio al 26 aprile 2022 (giorno della morte), è dunque in tale data

che il Servizio PC ha potuto venire a conoscenza, al più presto, di tutti gli

elementi a sostegno della sua richiesta di restituzione per quanto riguarda il

principio e l'ammontare, nei confronti della massa successoria. La decisione

del 19 maggio 2023 rispettava dunque il termine di perenzione di un anno (cfr.

consid. 7.1).

L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal

passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi

per effettuare la restituzione.

Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più

immobili confluiti nella "massa ereditaria"

relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo

tempo, agli eredi è concesso un periodo di un anno per la restituzione delle

prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza

di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal

trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.10

Per determinare la somma da

restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al

momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del

secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta.

Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente

da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da

restituire.

Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della

modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si

applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio

2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire

mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non

oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 387 p. 150).

Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari

annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione

malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il

medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità

da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli

eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.

Per un esempio di calcolo della restituzione si veda l'Opuscolo

"Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve",

edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).

2.11

Sul tema della restituzione delle PC

percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che

concretizzano le norme esposte.

Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere

restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo

vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N.

4710.02

DPC).

Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne

soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.

Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1°

gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.

Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo

sull'eredità disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).

A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite

attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia

sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall'ammontare

dell'eredità, previa deduzione della franchigia di 40'000 franchi. Si rinvia

all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.

Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente

soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico

inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante

la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso

del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del

secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es.

quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è

quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.

Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di

assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali

passivi (N. 4720.04 DPC).

Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre

prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali

attivi.

Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle

prestazioni complementari percepite legalmente venga compensata con questi

arretrati.

Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve

essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite

dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio

(art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale

(valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC

prevede che possono essere considerati:

– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario

successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario

compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini

fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione

d'imposta o la tassazione fiscale in corso d'anno.

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla

sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.

Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si

estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del

fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione

(art. 16b LPC).

Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere

compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS,

LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il

computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.

La restituzione non può essere

condonata (N. 4750.01 DPC).

Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in

merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve

contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei

rimedi giuridici.

Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre

mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art.

27.

cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più

immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni

dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.12

Nell'evenienza concreta, appreso

l'11 gennaio 2022 (doc. 18) che __________ era deceduta, la Cassa cantonale di

compensazione ha informato il figlio che le prestazioni complementari ricevute

dalla mamma dal 1° gennaio 2021 dovevano essere restituite dagli eredi se la "massa ereditaria" era superiore a Fr.

40'000.-, avvisandolo che avrebbe calcolato l'importo della restituzione ed

emanato una decisione.

Poiché determinante per stabilire questo importo è la sostanza

netta al momento della morte della persona beneficiaria, il 30 agosto 2022

(doc. 22) la Cassa ha chiesto all'erede di produrre tutti i conti al giorno del

decesso e le fatture che a quel momento erano ancora aperte. Dopodiché, il 17

luglio 2024 (doc. 28), con decisione che sostituiva la precedente del 13

dicembre 2022 (doc. 25), che non aveva considerato le spese sostenute

dall'erede insorte prima del decesso, l'amministrazione ha stabilito in Fr.

19'111.- le prestazioni complementari da restituire.

Occorre dunque verificare dapprima se l'amministrazione si è

rivolta a buon diritto al ricorrente per chiedere la restituzione delle

prestazioni complementari legalmente percepite dalla mamma e, in un secondo

momento, se l'importo richiestogli sia corretto.

2.13

Al primo quesito va risposto

positivamente e ciò in virtù del chiaro testo di legge, oltre che della

giurisprudenza esposta in precedenza.

L'art. 16a cpv. 1 LPC indica, infatti, che le prestazioni

percepite legalmente devono essere restituite dall'eredità del beneficiario

delle stesse. Dal testo legale nelle versioni tedesca e francese ("aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession") risulta

che la restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito

della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta

dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione

delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC, perciò

gli eredi rispondono del debito soltanto nella misura in cui traggono profitto

dall'eredità. Essi non devono restituire le prestazioni complementari ricevute

dai beneficiari attingendo alla propria sostanza; si riduce soltanto la loro

quota di eredità.

In effetti, il debito della restituzione è dovuto solo se l'

"eredità netta" supera la

franchigia di Fr. 40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto

che devono assumersi gli eredi. Questi, infatti, se accettano l'eredità, trattandosi

di un debito della successione sono chiamati a restituire le prestazioni

complementari percepite legalmente dal beneficiario, restituzione che è però

esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-. A disposizione

degli eredi rimane quindi una franchigia sulla successione che serve, laddove

fosse il caso, a far fronte ai costi che sorgono dopo il decesso del

beneficiario delle PC, diminuendo pertanto la sostanza di Fr. 40'000.- che

spetta loro.

Considerato che dal certificato ereditario del 4 febbraio 2022

(doc. B) il ricorrente risulta essere l'unico erede di __________ e che ha

accettato l'eredità relitta dalla mamma - nella opposizione del 3 gennaio 2023

(doc. 26-1/112) contro la prima decisione di restituzione del 13 dicembre 2022,

l'interessato ha affermato che, dopo la chiusura di tutti i conti, gli sono

stati versati Fr. 55'492.- ("Tatsächlich

sind mir nach der Saldierung aller Konten Fr. 55'492.- ausbezahlt worden."),

contestando, quindi, che la sostanza relitta dalla mamma ammontasse a Fr.

70'380.- -, non v'è alcun dubbio che RI 1 debba essere ritenuto erede dell'assicurata.

Di conseguenza, dopo il decesso e in quanto suo erede, in virtù dell'art. 16a

cpv. 1 LPC egli deve essere tenuto a restituire, nella misura in cui la "massa ereditaria" supera la franchigia di

Fr. 40'000.-, le prestazioni complementari che la beneficiaria ha legalmente

ricevuto.

Ne discende che, anche se il ricorrente non ha avuto un rapporto

legale diretto con la Cassa cantonale di compensazione resistente, nel senso

che non ha mai ricevuto da parte sua dei versamenti concernenti la mamma, in

qualità di sua erede deve restituire le PC che questa ha legalmente percepito.

2.14

Va di seguito esaminata la

correttezza dell'importo richiestogli in restituzione (Fr. 19'111.-).

Come risulta dal retro della decisione formale del 17 luglio 2024,

la Cassa di compensazione, sulla base dei documenti trasmessi dal figlio della

defunta, ha accertato essere presenti al 6 gennaio 2022, giorno del decesso

dell'assicurata, degli averi pari a Fr. 71'226,45. L'amministrazione ha poi

tenuto conto dei pagamenti di Fr. 11'771.-, comprovati con pezze

giustificative, concernenti delle prestazioni insorte prima del decesso della

beneficiaria, ma effettuati dopo la morte della mamma del ricorrente.

Altre spese, descritte a pagina 3 della decisione di restituzione,

non sono invece state considerate, trattandosi di costi sostenuti in relazione alla

morte della mamma del ricorrente.

Pertanto, dai beni della successione relitti dalla beneficiaria di

PC quantificati, al giorno del decesso giusta l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI (STF

8C_669/2023 del 1° aprile 2025, consid. 7 destinata alla pubblicazione), in Fr.

59'455,45, l'amministrazione ha dedotto la franchigia di Fr. 40'000.-, per

concludere che gli averi della successione ammontavano a Fr. 19'455,45 e

corrispondevano all'importo massimo che poteva essere richiesto in restituzione

all'erede secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC.

Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso

(N. 4720.02 DPC), e che corrisponde all'ultimo mese, gennaio 2022, per il quale

la Cassa ha versato le prestazioni complementari, essa ha sommato ogni mese

l'importo della PC corrisposta fino a giungere al mese di luglio 2021 (Fr.

2'731 per gennaio 2022 e Fr. 2'730 x 6 mesi da dicembre a luglio 2021) per un

totale di prestazioni complementari versate di Fr. 19'111.-.

Tenuto conto che l'amministrazione ha stabilito che gli attivi

disponibili che potevano essere chiesti in restituzione ammontavano a Fr.

19'455,45 - importo non contestato - e che solo i mesi interi possono essere

chiesti in restituzione in senso cronologico inverso a partire dal mese del

decesso (N. 4720.02 DPC), l'importo da restituire di Fr. 19'111.- risulta

essere stato correttamente calcolato dalla Cassa.

2.15

Sulla scorta di quanto precede, la

decisione impugnata deve essere confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti