33.2025.17
Soppressione delle prestazioni complementari in seguito alla cessazione del versamento degli interessi ipotecari. Conferma della restituzione delle spese mediche nel frattempo versate
22 settembre 2025Italiano36 min
Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.17
cs
Lugano
22 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
maggio 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 19 gennaio 2023 RI 1, nato nel
1963, al beneficio di una rendita AI e di PC, ha informato la Cassa cantonale
di compensazione del decesso di suo padre avvenuto il __________, chiedendo di
ricalcolare le prestazioni complementari a suo favore. Il 17 febbraio 2023
l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione, rilevando che sua madre,
vittima di un ictus, non vive più a domicilio con lui, ma è stata trasferita
presso una casa anziani.
1.2. Con decisione del 24 aprile 2023,
calcolata un’eccedenza di uscite pari a fr. 6'657, la Cassa ha riconosciuto
all’assicurato il pagamento del premio dell’assicurazione malattie dal 1°
febbraio 2023 e delle spese mediche.
1.3. Il 10 agosto 2024 RI 1 ha scritto
alla Cassa, descrivendo quanto accaduto nell’ultimo anno e mezzo, rilevando che
sua madre è deceduta il __________ e che a partire da tale data non ha più il
sostegno dei propri genitori. Unitamente alla lettera, ha prodotto numerosa
documentazione.
1.4. Dopo aver chiesto all’assicurato
alcune precisazioni, con decisione del 4 dicembre 2024 la Cassa ha modificato
il calcolo delle prestazioni complementari con effetto dal 1° luglio 2023,
indicando che essa “viene emessa a seguito dello stralcio degli interessi
ipotecari in quanto non risultano essere stati regolarmente pagati alla Banca
rispettivamente all’aggiornamento della rendita di Cassa pensione”. In
seguito al nuovo calcolo è emersa un’eccedenza di entrate di fr. 8'375 che non
dà diritto né al rimborso del premio di cassa malati, né al rimborso delle
spese di malattia. L’amministrazione ha precisato che il “premio della cassa
malati pagato direttamente al suo assicuratore malattia verrà, secondo le
disposizioni della legge federale sull’assicurazione malattie e le prestazioni
complementari dell’AVS e dell’AI, richiesto in restituzione direttamente al suo
assicuratore”.
Con conteggio del 7 dicembre 2024
la Cassa ha domandato a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 2'538.15 corrispondente
alle spese di malattia versate dal 1° luglio 2023.
1.5. Con decisione su opposizione del 9
maggio 2025 la Cassa ha confermato il rifiuto di versare prestazioni
complementari dal 1° luglio 2023 e la richiesta di restituzione delle spese di
malattia. L’amministrazione ha affermato che “con scritto del 5 settembre
2024, l’opponente ha comunicato alla Cassa che dal 1° luglio 2023 non sta più facendo
fronte al pagamento degli interessi ipotecari” e quindi non essendo più
corrisposto alcun importo per tale scopo, la Cassa ha ricalcolato le
prestazioni senza tenere conto di tale spesa. Ciò ha portato al rifiuto delle
prestazioni complementari.
1.6. RI 1 è insorto al TCA contro la
predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento ed il
riconoscimento delle prestazioni complementari a titolo retroattivo (doc. I). Il
ricorrente sostiene che non esistono eccedenze, “la banca, smise di addebitare
il cto c/c, vista l’insufficienza di mezzi finanziari, onde permettermi di
vivere ed applica interessi maggiorati, aumentando il debito ipotecario (vedi
allegati), che equivale ad un addebito. Nel 2022 eravamo in tre, ma nel __________,
morirono i miei cari __________, il che causò spese, oltre alla rottura della
caldaia avvenuta a Nov 2023. Richiamare l’art. 14 LPC, per le spese mediche,
l’art. 25 LPGA, per la restituzione, è infondato, in quanto, si inasprisce una
situazione già grave, omettendo di subordinare il calcolo PC alla situazione
economica, un abuso. Fu concessa la rendita al 100%, con 4 anni di ritardo,
senza applicare la retroattività. Fu concessa la PC, ma dopo 2 anni, la si
revoca retroattivamente, causando un danno. Per anni, nonostante il ricorso, i
referti medici, ho percepito la rendita a 3/4, visto l’agire disonesto, che,
costrinse i miei cari, a sostenermi finanziariamente. Revocare la PC, causa un
danno enorme, CHF 2'538.15 spese malattia da restituire, premi CM 2023-2024 CHF
11'875.45 da pagare, a cui non posso far fronte. Perdo, la PC comunale, la
copertura CM, le terapie, il recupero delle spese di malattia, di trasporto, di
diabete e le cure dentarie. 2 anni in ritardo, emettere una decisione che
contraddice, la precedente, senza vagliare attentamente la situazione economica
è inammissibile e all’oscuro di tutto, venir accusato di aver indebitamente
percepito le PC, è inaccettabile ed un reato (art. 173 CP), vista l’interazione
con terzi come [sic!]. L’invio della decisione di revoca PC, per i modi e
tempi, causò uno stress psicologico e fisico devastante, con ripercussioni
tali, da dover assumere un altro farmaco, si è esposto, senza scrupoli a
pericolo, la mia vita (art. 129 CP). La decisione emessa, è riconducibile
all’invio del Modulo 2 PC – Proprietà fondiaria, trasmessa dopo la scomparsa
dei miei cari, che sfociò nella revoca della PC. Ennesima prevaricazione, tesa
a negarmi, diritti ed aiuti”. Nel merito il ricorrente contesta
l’applicazione delle norme di legge citate dall’amministrazione e lamenta
un’applicazione errata dell’art. 10 cpv. 3 lett. b LPC. Egli contesta l’invio
della decisione tramite posta B, invece che con raccomandata, sostiene di
essere in buona fede ed in grave difficoltà ai sensi dell’art. 25 LPGA ed afferma
che la Cassa ha omesso i costi di manutenzione dello stabile. L’insorgente
conclude affermando che l’agire dell’amministrazione “messo in atto fin
dall’inizio, subdolo e criminale, ha violato leggi, diritti e la sicurezza
sociale, causando danni fisici, piscologici e finanziari ingenti, istigando al
peggio. Se la giustizia, è amministrata bene, come sostenuto, è vostro dovere e
responsabilità porre rimedio a questa situazione indegna”.
1.7. Con risposta del 24 giugno 2025 la
Cassa ha proposto la reiezione del ricorso, sostenendo che con scritto del 5
settembre 2024 lo stesso insorgente ha affermato di non corrispondere gli
interessi ipotecari (doc. III). L’amministrazione afferma che se si vogliono
includere le spese riconosciute nel calcolo delle prestazioni complementari,
non solo il beneficiario deve essere tenuto al loro pagamento, ma occorre
comprovare che esse siano state effettivamente sostenute. La Cassa non può
riconoscere una spesa fittizia; ciò equivarrebbe a destinare la prestazione
sociale ad altri scopi non considerati dal legislatore (STCA 33.2024.17 del 20
gennaio 2025: i contributi AVS/AI/IPG oltre ad essere dovuti e fatturati devono
anche essere stati effettivamente pagati; STF 9C_181/2018 del 30 luglio 2018
dove i premi LAMal non erano dovuti per la persona assicurata era affiliata
all’estero per il rischio malattia; STF 9C_42/2021 del 1° settembre 2021 per i
contributi di mantenimento di cui all’art. 10 cpv. 3 lett. e, riconosciuti, ma
solo se dovuti e nella misura in cui è dimostrato che sono stati versati).
L’amministrazione rammenta inoltre che anche nel precedente ricorso
dell’assicurato, sfociato nella STCA 33.2022.26 del 24 gennaio 2023 questo
Tribunale ha affermato che non si potevano considerare spese per le quali non
fosse possibile comprovare un versamento (pigioni e spese di manutenzione: consid.
2.6-9). Infine la Cassa ha affermato che è possibile pronunciare una decisione
di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione
di restituzione (ininfluenti si rilevano le argomentazioni relative a buona
fede e gravi difficoltà). Per l’amministrazione l’avere consapevolmente
interrotto il versamento degli interessi ipotecari esclude il loro
riconoscimento quale spesa nel calcolo.
1.8. L’invio del 26 giugno 2025,
contenente la risposta di causa, unitamente al termine di 10 giorni per
produrre nuove prove e visionare gli atti è stato ritornato al Tribunale in
quanto non ritirato dal ricorrente. La documentazione è stata nuovamente
trasmessa per posta A l’8 luglio 2025 (cfr. busta d’intimazione).
1.9. Il 12 luglio 2025 l’insorgente ha
ribadito le sue censure ed ha trasmesso un riepilogo dei fatti “dal quale si
evince, che dal 2009, sono stato costretto ad inoltrare ripetuti ricorsi, per
difendere i miei diritti, il che non mi sembra normale. Si sostiene, sempre
IAS, negando tutte le mie ragioni e diritti, permettendo ripetuti abusi e
prevaricazioni, pur di distruggermi anche psicologicamente, definendo
ininfluenti, la mia buona fede, le gravi difficoltà, pur di non concedere
quanto previsto dalla legge.
Considerato che di
assicurazione obbligatoria si tratta, queste prevaricazioni tese a non
concedere gli aiuti previsti, sono inaccettabili, visto che non ho voluto
ammalarmi ed i premi assicurativi, mi sono sempre stati dedotti durante la mia
vita professionale. Auspico che, almeno una volta, si giudichi con correttezza,
senza ledere persone già in difficoltà e sfiancate da questo agire vergognoso
messo in atto a mio danno” (doc. V).
1.10. Con scritto del 7 agosto 2025,
trasmesso al ricorrente per conoscenza il 18 agosto 2025 (doc. VIII), la Cassa
ha rilevato di non avere ulteriori considerazioni da formulare al riguardo di
questa causa, ritenuto come sulla questione del computo degli interessi ipotecari
si sia già espressa (doc. VII).
1.11. Il 25 agosto 2025 il TCA ha chiesto
alla Cassa la documentazione non prodotta con la risposta di causa, affermando:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine, rileviamo che sia nella decisione su
opposizione che nella risposta di causa la Cassa fa riferimento ad uno scritto
del 5 settembre 2024 di RI 1, dove quest’ultimo avrebbe affermato che dal 1°
luglio 2023 non sta più facendo fronte al pagamento degli interessi ipotecari
(punto 4 della decisione su opposizione impugnata e punto 1 della risposta di
causa).
Tale scritto non è tuttavia stato prodotto
dalla Cassa. Nel fascicolo allegato alla risposta di causa vi è infatti uno
scritto del 21 agosto 2024 della Cassa a RI 1, con la richiesta di produrre
della documentazione (pag. 18/1-2) e uno scritto del 22 novembre 2024 della
Cassa a RI 1 con cui si chiede ulteriore documentazione (doc. 19/1-2). Mancano
tuttavia le, eventuali, risposte dell’assicurato.
Rammentato che con ordinanza del 6 giugno
2025 il Giudice delegato del TCA ha assegnato alla Cassa un termine di 20
giorni per produrre la risposta “unitamente all’incarto completo”
(sottolineatura del sottoscritto) e ricordato l’obbligo per l'assicuratore
competente, rispettivamente l’amministrazione, di costituire un incarto
completo contenente tutti i documenti pertinenti
(STF K35/05
del 17 agosto 2005, da ultimo citata nella STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023),
Le chiediamo di trasmettere a questo Tribunale, a stretto giro di
posta ma al più tardi entro 5 giorni, la documentazione mancante e
segnatamente lo scritto del 5 settembre 2024 cui la Cassa fa riferimento in due
occasioni, ma che non è stato allegato.” (doc. VIII)
1.12. Il 26 agosto 2025 la Cassa ha trasmesso
la documentazione richiesta (doc. X + 1).
1.13. Il 28 agosto 2025 il TCA ha scritto
al ricorrente, affermando:
" (…) con
riferimento alla vertenza a margine in allegato le trasmettiamo lo scritto del
Tribunale alla Cassa cantonale di compensazione del 25 agosto 2025 (doc. IX) e
la risposta della Cassa del 26 agosto 2025 (doc. X) e le assegniamo un termine
scadente l’8 settembre 2025 per, se lo desidera, visionare i
documenti prodotti dalla Cassa e formulare osservazioni scritte in merito,
ritenuto che la nuova documentazione consiste segnatamente nei Suoi scritti,
con i relativi allegati, in risposta alle richieste dell’amministrazione del 21
agosto 2024 e del 22 novembre 2024.” (doc XI)
1.14. Lo scritto del 28 agosto 2025 del
Tribunale al ricorrente è stato ritornato al TCA in quanto non ritirato (cfr.
busta d’intimazione).
1.15. In data 11 settembre 2025 è
pervenuto al TCA uno scritto del 2 settembre 2025 del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:
" (…) Abbiamo
in cura il Signor RI 1, che era stato __________, oggi 62enne.
Il paziente è arrivato presso il nostro
Studio indirizzato dal Dr. __________ in quanto preoccupato per la sua
situazione psicologica.
L’annullamento delle Prestazioni
Complementari e la mancanza di aiuto per la casa hanno aggravato il suo stato
già fragilizzato dalla situazione fisica precaria.
Dal 16 giugno 2025 la situazione clinica
del paziente, dal profilo psichiatrico, è tale per cui un riconoscimento da
parte Vostra mi pare essenziale. Oltre agli svariati problemi fisici, ora si
aggiunge anche la messa all’asta della casa, ciò che rende il suo stato
psichico ancora più aggravato.” (doc XII)
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se a giusta ragione la Cassa ha soppresso con effetto
retroattivo le prestazioni complementari dal 1° luglio 2023 e se l’insorgente
deve restituire l’importo di fr. 2'538.15 per spese di malattia, ritenuto che
il premio della cassa malati verrà richiesto in restituzione direttamente
dall’assicuratore LAMal (cfr. decisione su opposizione, punto 1: “[…] Per
quanto concerne il premio di cassa malati lo stesso è già stato recuperato
dall’assicuratore malattia, il quale procederà nei confronti dell’opponente […]”).
2.2. Il ricorrente contesta
preliminarmente la notifica della decisione formale del 4 dicembre 2024 tramite
posta B e non per raccomandata.
Va qui rammentato che in una
sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 in ambito AI, il Tribunale federale ha affermato
che la LPGA non prescrive un metodo di notifica degli atti amministrativi,
segnatamente delle decisioni. L’invio di una decisione di soppressione di
rendita tramite posta “A Plus” non è pertanto criticabile.
Con sentenza 2C_1126/2014 del 20
febbraio 2015, relativa ad una decisione di revoca del permesso di soggiorno,
il TF, al consid. 2.4 ha respinto la contestazione secondo cui utilizzando la
posta “A Plus” in luogo della raccomandata, l’amministrazione violerebbe il
principio della parità di trattamento, influendo sul termine di ricorso. Nel
suo giudizio il TF ha rilevato che il termine di ricorso rimane lo stesso e
comincia sempre a decorrere a partire dal momento in cui l’invio entra nella
sfera di possesso dell’interessato che può prendere conoscenza del suo
contenuto. In caso di raccomandata il termine inizia a decorrere con il ritiro
dell’invio allo sportello, in caso di invio non raccomandato, quando l’invio è
depositato nella casella postale o nella buca delle lettere. Con il solo avviso
della raccomandata il destinatario non ha alcun vantaggio poiché non può
conoscere né il contenuto né le motivazioni della decisione, prima del ritiro
dell’invio.
In DTF 142 III 599 il TF ha
stabilito che gli assicuratori malattie possono notificare le decisioni con le
quali tolgono l’opposizione ad un precetto esecutivo per Posta A Plus. Al
consid. 2.4.1 l’Alta Corte ha evidenziato che la LPGA e la LAMal non prevedono
alcun metodo specifico di notifica degli atti. L’invio tramite posta A Plus è
pertanto ammesso. In tal caso il termine di ricorso inizia a decorrere da
quando l’atto rientra nella sfera di possesso del destinatario. Poco importa
quando l’interessato prende effettivamente conoscenza del contenuto.
Nell’ambito del diritto civile invece il CPC prevede all’art. 138 cpv. 1 che la
notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio
postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.
Per l’Alta Corte le divergenze
tra l’invio tramite A Plus e l’invio raccomandato non sono così importanti da
imporre agli assicuratori l’applicazione analogica dell’art. 138 cpv. 1 CPC nel
caso in cui sono chiamati a togliere l’opposizione ad un precetto esecutivo.
Considerato che neppure la LPC contiene
norme relative al metodo di notifica delle decisioni, alla Cassa non può essere
mosso alcun rimprovero nell’avere trasmesso la decisione formale del 4 dicembre
2024 tramite posta B.
Del resto il ricorrente non ne ha
avuto alcun nocumento, ritenuto come egli si sia tempestivamente opposto,
inoltrando le sue censure già il 3 gennaio 2025, ossia, tenuto conto delle
ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025 [art. 38 cpv. 4 lett.
c LPGA]), ben prima del termine di 30 giorni previsto dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.
2.3. La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame
giudiziale (STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018
del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.
3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30
novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV
Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha
oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF
125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 9
maggio 2025 è la soppressione delle prestazioni complementari dal 1° luglio
2023 e la conferma della restituzione delle spese mediche da tale data (doc.
A1).
Ne discende che le ulteriori contestazioni del ricorrente (quali ad
esempio i tempi procedurali della decisione AI o delle decisioni di prestazioni
complementari già cresciute in giudicato, così come il rifiuto di altre
prestazioni [ad esempio quelle per diabetici]), non vanno esaminate, siccome
esulano dal periodo di calcolo preso in considerazione dalla Cassa di
compensazione e non sono quindi oggetto della decisione impugnata. Esse sono di
conseguenza irricevibili.
2.4. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la
Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni
di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno
esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e
dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle
prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione
vecchiaia e superstiti.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle
lettere a e b.
Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente
o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a
casa), l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede, oltre all'importo destinato alla copertura
del fabbisogno generale vitale (lett. a) e alla pigione di un appartamento e le
relative spese accessorie (lett. b), (lett. c) i premi versati alle
assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie
e (lett. e) l'importo per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, al massimo però il premio
effettivo.
L'art. 11 LPC elenca i redditi computabili, fra cui vi sono le
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite
dell'AVS e dell'AI.
2.5. Le spese riconosciute per la
prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo
nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio
2022, consid. 6.1; STF 9C_945/ 2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011
EL Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Il Tribunale federale ha stabilito che questa
disposizione è di diritto federale imperativo (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 467), perciò non è possibile derogarvi.
Trattandosi di un elenco esaustivo, non è ammissibile scostarsene,
anche se ciò apparisse giustificato nel singolo caso. Ne discende che tutte le
spese sostenute da un assicurato, ma che non sono elencate nell'art. 10 LPC (ad
esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i costi per la ricezione della
radio e della televisione, della via cavo, per i generi alimentari, i vestiti,
le spese di pulizie, le spese di trasporto, le spese telefoniche, per le
vacanze, il tempo libero e le imposte), non possono essere riconosciute
specificatamente nel fabbisogno degli assicurati e fanno pertanto parte del
fabbisogno generale vitale (STCA 33.2024.1 dell'11 aprile 2024, consid. 2.7 e
2.9).
È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che
vivono a casa che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite
Fatti
i costi speciali previsti dalla legge (p. es. il vitto, i vestiti, il mobilio,
il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, il gas,
l'elettricità, i rifiuti, l'automobile, la tassa di circolazione, ecc.),
essendo un importo che è destinato appositamente a coprire il fabbisogno minimo
degli assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda
e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il
conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli
interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della
Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
(ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni
alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la
custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli
11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile
riconoscere agli assicurati altre spese che esulano da questa lista.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura
delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento
fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il
riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con
la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di
garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA
33.2023.17 del 6 novembre 2023; STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
2.6. Nel caso concreto, l’insorgente
chiede che nel calcolo delle sue prestazioni complementari venga computata la
spesa relativa agli interessi ipotecari e delle spese di manutenzione
dell’immobile, segnatamente della caldaia, in applicazione dell’art. 10 cpv. 3
LPC per il quale sono riconosciute le spese di manutenzione di fabbricati e
interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile.
A questo proposito la dottrina rammenta che per gli interessi
ipotecari soltanto l’onere effettivo deve essere posto in deduzione delle
spese. Gli importi versati per l’ammortamento dell’ipoteca non possono essere
riconosciuti come spesa (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3.a edizione 2021, pag. 239, n. 614 in fine).
Nel caso in cui il richiedente le
prestazioni complementari sia proprietario di un immobile, o beneficiario di un
diritto di usufrutto o di abitazione, nelle spese vanno di principio inserite
(art. 10 cpv. 3 LPC), come visto, anche le spese di manutenzione dei fabbricati
che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso
forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o,
qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa
stato quella dell'imposta federale diretta.
La deduzione delle spese di
manutenzione dell'immobile prevista dall'art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla
legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).
Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (SVR 2018 EL Nr. 14), il
Tribunale federale ha ricordato che le spese di manutenzione dei fabbricati e
gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese fino a concorrenza
dell'importo del reddito lordo dell'immobile, mentre per le spese di
manutenzione degli immobili si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta
cantonale diretta nel Cantone di domicilio. L'Alta Corte, citando un suo
precedente giudizio del 2010 relativo alla sorte delle spese di manutenzione
per un usufruttuario, ha concluso che non v'era motivo per cui il titolare di
un diritto d'abitazione dovesse essere trattato differentemente per la
deduzione delle spese di manutenzione degli immobili. Infatti, nel caso di un
usufrutto e di un diritto di abitazione (esclusivo), la legge prevede che il
beneficiario si assume le spese di manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e
art. 778 cpv. 1 CC). Poiché quest'ultima norma è di natura dispositiva, occorre
verificare l'attuazione concreta del diritto di abitazione in ogni caso. Solo
se l'avente diritto deve effettivamente sostenere le spese di manutenzione dei
fabbricati, allora è giustificata la deduzione forfettaria giusta l'art. 16
OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2).
Al riguardo, va ricordato che le spese di manutenzione ordinaria,
quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell'avente diritto
(art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all'utilizzo dell'alloggio
(acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle
assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l'immobile spetta, per
contro, al nudo proprietario.
Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il
proprietario), anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (art.
778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2;
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.; Steinauer, Les droits réels, Vol. III,
4a edizione, Berna 2012, n. 2508; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021, consid. 2.7).
Per quanto concerne le spese di manutenzione per un immobile su
cui è costituito un usufrutto e/o un diritto di abitazione, la Circolare n.
7/2020 della Divisione delle contribuzioni dell'aprile 2020 evidenzia, al punto
15 a pagina 15, che secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza
gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale
dell'usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale vale per la sostanza
gravata da un diritto d'abitazione, essendo quest'ultimo, dal profilo fiscale,
assimilabile all'usufrutto.
Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per
l'usufruttuario, rispettivamente secondo l'art. 778 cpv. 1 CC per il
beneficiario del diritto d'abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di
un immobile (di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la
riparazione di vetri o le piccole riparazioni; art. 259 CO) incombe
all'usufruttuario o all'avente diritto d'abitazione. La manutenzione straordinaria
che concerne lavori più importanti (ad es. la sostituzione di un impianto di
riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è invece a carico del nudo
proprietario (art. 764 cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC a contrario).
Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di
ripartizione degli oneri, la Circolare in materia fiscale precisa che la
deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che
comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell'art. 31
cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.
L'art. 31 cpv. 4 LT, applicabile su rinvio dell'art. 16
OPC-AVS/AI, dispone che invece della somma effettiva delle spese e dei premi
concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una
deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.
L'art. 2 cpv. 1 RLT fissa la deduzione forfettaria nel 10% del
reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del
periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima, mentre nel 20%
se la costruzione, alla fine del periodo fiscale, ha più di 10 anni.
Questi concetti sono stati ripresi al punto
12 a pagina 14 della predetta Circolare.
2.7. Nell'evenienza concreta, il
ricorrente il 5 settembre 2024 ha affermato che “dal 30.06.2023 non pago più
interessi ipotecari causa rendita esigua”. Ciò è confermato anche dalla
documentazione prodotta dall’assicurato in sede di ricorso (doc. A5).
A giusta ragione la Cassa non li
ha pertanto più considerati nel calcolo della prestazione complementare. Per
costante giurisprudenza le spese riconosciute dalla LPC possono essere incluse
nel calcolo delle prestazioni complementari non solo se il beneficiario è
tenuto al pagamento per decisione di un’autorità o contrattualmente, ma anche
se esse sono state effettivamente sostenute.
Il Tribunale federale ha ad
esempio già deciso che i contributi AVS/AI/IPG figuranti nell’art. 10 cpv. 3
lett. c LPC, per essere riconosciuti, devono essere anche stati pagati (cfr.
STCA 33.2024.17 del 20 gennaio 2025, con i rinvii alla giurisprudenza federale
al consid. 2.6, in particolare la STF 9C_805/2016 del 21 giugno 2017, consid. 5).
In
una STCA 33.2017.3 del 16 gennaio 2018, confermata dalla STF 9C_181/2018 del 30
luglio 2018, il Tribunale cantonale ha stabilito che non potevano essere presi
in considerazione i premi LAMal ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 lett. d LPC se
l’assicurato non era astretto al loro pagamento poiché non affiliato alla LAMal
in quanto beneficiario di una sola rendita pensionistica italiana e di
conseguenza non li versava.
Infine,
in DTF 147 V 441 il Tribunale federale ha stabilito che nel caso di persone che percepiscono la
loro PC sulla base di un assegno per grandi invalidi o di un'indennità
giornaliera dell'AI, una pensione alimentare versata in virtù del diritto di
famiglia per i figli minorenni che vivono nella stessa economia domestica deve
per l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC e n. 3272.04 DPC essere presa in
considerazione come spesa anche senza accertamento giuridicamente vincolante e
quindi in deroga alla giurisprudenza anteriore (consid. 3.3.1). Il suo importo
corrisponde alla differenza tra l'importo della PC effettivamente versato e
quello della PC che risulterebbe da un calcolo globale della PC con il figlio
nel senso dell'art. 9 cpv. 2 LPC, fermo restando che
i contributi di mantenimento effettivamente versati non devono essere superati
(consid. 4.4).
A
questo proposito le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI
(DPC) prevedono al marginale 3271.1 (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017)
che i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia approvati o
fissati da un’autorità o da un tribunale sono riconosciuti come spese, nella
misura in cui è dimostrato che sono stati versati. Sono fatti salvi i casi di
cui ai N. 3271.02 e 3271.03. Per il marginale 3271.02 DPC (nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2017), se la situazione economica del beneficiario di PC peggiora
in modo notevole e duraturo, il servizio PC deve esortarlo a chiedere la
modifica della sentenza di divorzio o della convenzione. Egli va informato per
iscritto delle conseguenze previste al N. 3271.03. Secondo il marginale 3271.03
DPC (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017) se l’assicurato non ottempera
alla richiesta entro tre mesi, il servizio PC decide in base agli atti
disponibili. In tal caso, quest’ultimo è autorizzato a computare un contributo
di mantenimento dell’importo di zero franchi.
Infine il marginale 3271.04 DPC
prevede che se, successivamente alla fissazione dei contributi di mantenimento
per i figli, il loro debitore acquisisce il diritto a nuove rendite per figli
dell’AVS/AI o a rendite per i figli dell’AVS/AI più elevate, i contributi di
mantenimento precedentemente dovuti vanno ridotti in misura corrispondente. Se
il beneficiario di PC continua comunque a versare i contributi di mantenimento
precedenti, nel calcolo delle PC vanno computati come spese soltanto i
contributi ridotti, ossia quelli dovuti.
Considerandi
In concreto il ricorrente ha affermato
di aver cessato di versare gli interessi ipotecari dal 30 giugno 2023 (doc. X+
1). Il 26 febbraio 2024 il __________ ha notificato all’insorgente l’immediata
disdetta del contratto di credito ipotecario di nominali fr. 600'000 e
dell’ipoteca (doc. A4). La banca ha poi spiccato un precetto esecutivo nei
confronti dell’interessato (cfr. doc. A5).
A giusta ragione
l’amministrazione ha pertanto proceduto ad un nuovo calcolo retroattivo delle
prestazioni dal 1° luglio 2023, senza più prendere in considerazione l’importo
di fr. 11'594 di interessi ipotecari, giungendo ad un’eccedenza di fr. 9'087
nel 2023 e di fr. 8'375 nel 2024 che non dà più diritto al rimborso dei premi
di cassa malati e delle spese di malattia.
Da rilevare che l’esito non
sarebbe diverso neppure se si volessero prendere in considerazione i pagamenti
di fr. 1'000 del 4 agosto 2023 e del 3 ottobre 2023, nonché di fr. 724.65 del 7
luglio 2023 per il pagamento di parte degli interessi in scadenza per il
secondo trimestre 2023, e meglio per il 30 giugno 2023, ma pagati
successivamente e figuranti nell’estratto conto del 6 dicembre 2023 del __________
(cfr. doc. A3 e pag. 17 – 9), ritenuto che comunque vi sarebbe ancora un’eccedenza,
dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di fr. 6'362.35 (9'087 – 2'724.65).
Per quanto concerne altre spese
fatte valere in sede di ricorso, ossia le spese di manutenzione dello stabile e
segnatamente della caldaia ed in sede di opposizione (cfr. pag. 28-1 e
seguenti), va rilevato che se per pura ipotesi di lavoro si deducesse l’importo
di fr. 3'100 effettivamente versato nel 2024 per la sostituzione della caldaia
(costata complessivamente fr. 15'458.55; cfr. pag. 28-11/13), vi sarebbe
comunque un’eccedenza di fr. 5'275 (8'375 – 3’100) che non darebbe diritto ad
alcuna prestazione.
Altre spese, segnatamente quelle
di malattia per il padre (cfr. pag. 28 -10), quelle del cimitero, le tasse per
i rifiuti, assicurazione di responsabilità civile, ecc., non vanno computate,
poiché non comprese nella lista esaustiva di cui all’art. 10 LPC e già comprese
nel fabbisogno di base (cfr. consid. 2.5).
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni prende atto della precaria situazione fisica e psichica del
ricorrente, descritta dal suo medico curante dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia nel referto del 2 settembre 2025 (cfr. doc. XII).
Questa condizione non può, però, essere considerata e condurre ad una soluzione
diversa a livello finanziario siccome il riconoscimento delle prestazioni
complementari non dipende dallo stato di salute dell’assicurato, ma dalle sue condizioni
economiche, come rilevabile dal calcolo allestito dalla Cassa che è
assoggettato ai severi criteri della legge.
Nella misura in cui RI 1 necessiti
di sostegno finanziario potrà fare riferimento allo sportello LAPS del suo
Comune di domicilio, che potrà fornirgli le necessarie ed utili informazioni
per potere domandare prestazioni dell’assistenza sociale. Egli può ad esempio
chiedere immediatamente il sussidio per il pagamento dei premi di cassa malati
(RIPAM) oppure domandare l’assistenza pubblica.
2.8
Va ora esaminato se
la Cassa può chiedere la restituzione delle spese di malattia di fr. 2'538.15,
ritenuto che il premio di cassa malati pagato direttamente all’assicuratore
malattie è chiesto in restituzione da quest’ultimo.
2.9
Secondo l’art.
25.
LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.
3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;
cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno
2010.
pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF
143.
V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011.
consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto
di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha
un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022 del 22
settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF
8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012.
consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.
3.3).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021
consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.
3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF
140.
V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.
2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento
che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni
di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;
STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può
procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un
esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,
consid. 3.3).
In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17
agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid.
5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF
138.
V 324).
Diversa la situazione invece
nell’ipotesi in cui le prestazioni siano state attribuite in assenza di valida
decisione. L’Alta Corte (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024, consid. 5.1.2.,
pubblicata in SVR 2025 IV n. 3) ha ritenuto come non si debba procedere ad una
riconsiderazione o revisione “pour exiger la restitution de prestations qui
ne reposent sur aucun fondement juridique … ou … qui n’ont fait l’objet d'aucune
décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid.
6.4
et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141)”.
2.10
Nel caso di specie i
presupposti per procedere ad una revisione delle decisioni formali ed informali
emesse dalla Cassa con il versamento delle prestazioni complementari dal 1°
luglio 2023 sono adempiute. L’amministrazione con lo scritto del 5 settembre
2024.
è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia che l’assicurato dal 1° luglio
2023.
non ha più versato gli interessi ipotecari o solo in misura minore ed in
relazione al trimestre precedente (cfr. pag. 17 – 9). Ciò ha determinato il
ricalcolo delle prestazioni effettivamente dovute ed ha portato alla loro
soppressione ed alla richiesta della restituzione delle spese di malattia
versate in quel periodo, il cui importo non è contestato, e dei premi
dell’assicurazione malattie.
In presenza di un fatto nuovo non
conosciuto (cessazione del versamento degli interessi ipotecari), con incidenza
sul diritto alle prestazioni complementari (che sono state soppresse), a
ragione la Cassa ha pertanto proceduto alla revisione delle decisioni emesse e
chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
Accertato che la decisione del 4
dicembre 2024 è stata emessa nel termine relativo di tre anni da quando l’amministrazione
ha scoperto il fatto nuovo (e nel termine assoluto di cinque anni), la
richiesta di restituzione è tempestiva.
Ne segue che a giusta
ragione la Cassa ha chiesto la restituzione dell’importo indebitamente
percepito.
La decisione su
opposizione impugnata va pertanto confermata.
2.11
Il ricorrente invoca
l’art. 25 cpv. 1 LPGA ed afferma di essere in buona fede e che la restituzione
lo metterebbe in gravi difficoltà.
A questo
stadio non è rilevante sapere se l'interessato era in buona fede oppure no ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA quando ha ricevuto l'indebita prestazione e se
la restituzione costituisce un onere troppo grave (cfr. STCA 42.2022.42 del 3
ottobre 2022, consid. 2.4).
Infatti, la
questione della buona fede e dell’onere gravoso è oggetto di esame nell'ambito
della procedura successiva di condono (cfr. STF 8C_264/2024 del 14 novembre
2024; STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio
2022.
consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF
8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF
122.
V 134 consid. 2e), nella misura in cui l’insorgente lo chiederà nei modi e
nei tempi previsti dalla legge (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA per il quale il
condono, se dati i presupposti, è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30.
giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in
giudicato).
Ne segue che
su questo punto il ricorso è irricevibile.
2.12
La procedura non è soggetta a spese,
poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021
del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022);
STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto
sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata
da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese
giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti