33.2025.18
Conferma della richiesta di restituzione di prestazioni complementari inebitamente riscosse ad eredi di un'assicurata che non aveva dichiarato immobili e sostanza all'estero. Applicazione del termine di prescrizione di 15 anni poiché adempiuti elementi oggettivi e soggettivi della truffa
4 settembre 2025Italiano93 min
prestazioni complementari versate e che comunque non concerneva né gli averi (circa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.18
cs
Lugano
4 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
maggio 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. __________, nata nel 1926 e
deceduta il __________ __________ 2019, vedova, ha beneficiato di prestazioni
complementari dal mese di giugno 1997 al mese di agosto 2019.
1.2. Con e-mail dell’11 novembre 2021
l’avv. RA 1, in rappresentanza di 2 dei 3 eredi di __________ (__________ e __________),
ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, che nell’ambito della successione era in atto una procedura di
regolarizzazione di beni che non erano mai stati dichiarati fiscalmente dall’assicurata
ed ha chiesto quale documentazione necessitasse l’amministrazione per il
recupero delle eventuali prestazioni complementari percepite indebitamente
(pag. 74-1). Il 17 dicembre 2021 l’avv. RA 1 ha precisato che gli averi bancari
non dichiarati consistevano in un conto deposito titoli in Italia presso la
banca __________ (valore alla data del decesso di circa fr. 166’000) e di quote
di comproprietà di beni immobili in Italia (fabbricati e terreni, che non hanno
prodotto reddito e del valore di circa fr. 9'904.18). All’e-mail è stato
allegato il saldo dei conti dal 31 dicembre 2016 e copia dell’estratto di
catasto con una perizia immobiliare (pag. 93-1).
1.3. Il 20 dicembre 2021, su richiesta
della Cassa, l’avv. RA 1 ha prodotto una perizia con estratto del catasto dei
beni immobili detenuti in Italia e gli estratti conto degli averi a risparmio
dei conti detenuti il 31 dicembre 2013, 2014 e 2015 (pag. 94-1).
Il 24 febbraio 2022 la Cassa ha
chiesto copia degli estratti bancari e postali dal 2006 al 2012 (pag. 104-1).
L’avv. RA 1 ha informato l’amministrazione circa l’impossibilità di recuperare
la documentazione anteriore al 2012, poiché per legge in Italia i documenti
possono essere distrutti dopo 10 anni (pag. 109-1/109-3). Chiesta ed ottenuta
una proroga, il 25 luglio 2022 l’avv. RA 1 ha aggiunto che “mediante la
presente sono a informare che, nonostante le richieste, non è possibile
recuperare in Italia altra documentazione bancaria oltre a quella già in vostro
possesso. Per quanto attiene all’autodichiarazione, rilevo come la titolare dei
conti è defunta. Propongo pertanto di voler riprendere per la revisione, come
riferimento per gli anni dove la documentazione è mancante, il saldo del primo
estratto bancario disponibile in linea di tempo” (pag. 110 -3).
Richiesto di indicare da quando
la defunta assicurata era proprietaria degli immobili all’estero, il 5
settembre 2022 l’avv. RA 1 ha affermato che è diventata proprietaria delle sue
quote di immobili nel settembre 1995, per successione (pag. 110-1).
1.4. Il 15 maggio 2023 la Cassa ha
nuovamente chiesto gli estratti dei conti dal 2006 al 2012 (pag. 111-1). Il 17
maggio 2023 l’avv. RA 1 ha ribadito che gli eredi non sanno a quanto
ammontavano gli averi prima del 2012 e per questo motivo aveva proposto di
riprendere, per la revisione, come riferimento per gli anni dove la
documentazione è mancante, il saldo del primo estratto bancario disponibile in
linea di tempo (pag. 112-1).
1.5. Con decisione del 23 agosto 2023 la
Cassa ha considerato adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi costituivi
del reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e, ritenuto, in applicazione
dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA, il termine di prescrizione di 15 anni
previsto dal diritto penale, ha chiesto all’erede avv. RI 1, in virtù dell’art.
2 cpv. 1 lett. a OPGA, la restituzione delle prestazioni complementari
percepite dalla defunta assicurata dal 1° agosto 2008 al 31 agosto 2019 per un
importo di fr. 79'136, oltre a fr. 55'696.40 di RIPAM e fr. 43'005.85 di spese
di malattia (pag. 136).
1.6. Con decisione su opposizione del 14
maggio 2025 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le censure
sollevate dall’erede avv. RI 1 in relazione alla perenzione della pretesa (art.
25 cpv. 2 LPGA), al termine più lungo di prescrizione in presenza di una truffa
ai sensi dell’art. 146 CP per non avere dichiarato nel formulario di richiesta
del 25 giugno 1997 la sostanza immobiliare di cui era proprietaria a __________
(__________, Italia) almeno dal 1995 e il conto corrente e il conto di deposito
titoli obbligazionari e fondi di investimento presso la Banca __________ in
Italia, alla sproporzione tra l’importo emerso e la somma richiesta e alla
carenza di motivazione, avendo indicato le ragioni alla base della richiesta di
restituzione (doc. A).
1.7. L’avv. RI 1 è insorto al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, con la richiesta di trasmettere ogni
corrispondenza all’avv. RA 1 (doc. I). L’insorgente domanda che la decisione su
opposizione sia annullata e che preliminarmente al ricorso venga concesso
l’effetto sospensivo.
In primo luogo il ricorrente
sostiene che al caso di specie va applicato l’art. 25 cpv. 1 LPGA nella
versione in vigore prima del 1° gennaio 2021, poiché i fatti rilevanti si sono
svolti interamente prima del 31 dicembre 2020. Di conseguenza il termine per
emanare la decisione formale di restituzione è di un anno e non di tre anni dal
momento in cui la Cassa è venuta a conoscenza dei motivi della restituzione.
L’insorgente rileva che il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica
della LPC che tuttavia non trova applicazione, come indicato nella STCA
33.2021.17 del 21 febbraio 2022, poiché la domanda di restituzione concerne il
diritto alle prestazioni complementari per un periodo antecedente alla riforma
della LPC. Ciò deve valere anche per la LPGA, in assenza di norme transitorie
specifiche (STF 9C_238/2022; STF 9C_104/2022; STF 9C_275/2022; STF 9C_96/2022).
Considerato che l’autodenuncia da parte degli eredi è avvenuta tra il 12
novembre 2021 ed il 20 dicembre 2021, la decisione della Cassa del 23 agosto
2023 è tardiva. L’art. 5 della Costituzione federale garantisce il rispetto
dello stato di diritto e del principio dell’irretroattività. Anche la Corte EDU
ammette solo in alcuni casi la retroattività, in presenza di ragioni cogenti e
proporzionate e in caso di assenza di grave ingiustizia.
Il ricorrente afferma che non è
applicabile neppure il termine di prescrizione di 15 anni poiché non è mai
intervenuta alcuna condanna penale, non vi è certezza circa la sussistenza
oggettiva e soggettiva del reato in capo alla de cuius e la responsabilità
penale non è trasmissibile agli eredi. Secondo l’insorgente il TCA (cfr. STCA
33.2022.19 del 27 maggio 2013) ha precisato che l’estensione del termine di
prescrizione penale non può essere applicata agli eredi se la persona deceduta
non è stata formalmente condannata né destinataria di una decisione di
restituzione prima del decesso. In tal caso vale il termine di prescrizione
quinquennale.
Per il ricorrente l’art. 2 cpv. 1
lett. a OPGA stabilisce la successione nell’obbligo di restituzione ma non
anche nella responsabilità penale, che è personale e si estingue con la morte.
Nel caso di esame non si può ritenere che __________, ultraottantenne, avesse
piena consapevolezza della fattispecie, né vi è prova di dolo.
Non va poi dimenticato come la
Cassa inizialmente avesse chiesto solo la documentazione relativa agli ultimi 5
anni precedenti il decesso, sostenendo pure che vi fosse una franchigia non
computabile. Solo a fine febbraio 2022 l’amministrazione ha poi chiesto i
documenti dal 2006.
L’insorgente evidenzia che la
somma complessiva non dichiarata ammonta a fr. 168'000, comprensiva di conti
correnti e titoli bancari in euro presso __________ a __________ (Italia) e la
quota di un immobile fatiscente, venduto per soli euro 6'000, la cui quota
spettante alla defunta era pari a fr. 2'000 circa. Dopo la svalutazione
dell’euro il valore residuo degli averi bancari si attesta attualmente a circa
fr. 134'000. La somma totale da restituire è di fr. 177'838.25. Gli eredi,
oltre a non ricevere nulla dell’eredità, dovrebbero impiegare il loro
patrimonio personale a copertura del debito.
Secondo il ricorrente, se __________
non avesse conseguito le prestazioni complementari e gli altri aiuti come
ricevuti, avrebbe dovuto far capo alla sostanza per il suo sostentamento e
quindi, tale consumo, va computato per la determinazione del suo diritto alle
prestazioni complementari e per stabilire l’eventuale importo da restituire.
Per l’insorgente vi è una sproporzione tra l’importo non dichiarato e la cifra
richiesta in restituzione.
Con riferimento alla STCA
33.2021.17 del 21 febbraio 2022 il ricorrente sostiene che per la
giurisprudenza cantonale qualora l’interessato avesse fatto capo al proprio
patrimonio, questo si sarebbe consumato per il sostentamento quotidiano e tale
erosione patrimoniale deve essere computata per determinare l’importo
eventualmente da restituire.
Il ricorrente elenca il dettaglio
dell’utilizzo della somma non dichiarata, ossia: spese funerarie per circa fr.
20'000, svalutazione dei titoli bancari con perdita di circa fr. 23'000,
franchigia applicabile di fr. 37'500 (confermata via email il 17 novembre
2021), per cui la somma sarebbe già stata interamente erosa prima del decesso,
in quanto destinata a esigenze primarie.
In caso di conferma dell’obbligo
di restituzione, il ricorrente chiede una riduzione dell’importo chiesto in
restituzione, applicando i principi appena menzionati, considerando che la
giacenza finale sul conto __________ utilizzato dalla defunta era di soli fr.
1'900, come parte residua delle prestazioni complementari ricevute.
In conclusione l’insorgente
chiede che il Tribunale accerti e dichiari la decadenza per perenzione
dell’azione restitutoria, in via subordinata che accerti l’applicazione del
termine quinquennale di prescrizione e la sua maturazione ed in ogni caso che riduca
drasticamente l’importo eventualmente dovuto.
Quali prove il ricorrente oltre
ai documenti prodotti, richiama l’intero incarto della Cassa e propone
l’interrogatorio delle parti e di testimoni.
1.8. Con risposta del 23 giugno 2025,
cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
1.9. Dopo aver visionato gli atti, con
replica del 7 luglio 2025 il ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. V).
1.10. Con decreto del 10 luglio 2025 il
Giudice delegato del TCA ha dichiarato priva di oggetto l’istanza di ripristino
dell’effetto sospensivo poiché il ricorso ha effetto sospensivo, trattandosi di
una decisione sulla restituzione di prestazioni (doc. VII).
1.11. Con scritto del 16 luglio 2025 la
Cassa ha nuovamente chiesto di respingere il ricorso, aggiungendo, in merito
alla tematica dell’erosione patrimoniale, che essa è stata oggetto di presa di
posizione al punto 3 della decisione su opposizione (doc. VIII).
L’amministrazione, in tale contesto, ha affermato che non può essere computata
una modifica di sostanza che oggettivamente non è avvenuta. La Cassa deve
computare quanto effettivamente detenuto dalla defunta negli anni in questione.
1.12. Con osservazioni del 28 luglio 2025
(doc. X), trasmesse per conoscenza alla Cassa il 29 luglio 2025 (doc. XI),
l’insorgente ha insistito nel ritenere necessario prendere in considerazione la
progressiva erosione del patrimonio non dichiarato, che la defunta assicurata
avrebbe inevitabilmente utilizzato per far fronte alle spese di sostentamento e
sanitarie in assenza delle prestazioni complementari. Le prestazioni
complementari sarebbero comunque divenute legittimamente esigibili nel tempo
con il progressivo esaurirsi della sostanza. L’omesso riconoscimento di tale
dinamica conduce a una ricostruzione contabile eccessiva e scollegata dalla
realtà fattuale ed economica.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente fa valere una carenza
nella motivazione della decisione su opposizione della Cassa nella misura in
cui sostiene che “non vi è stata alcuna presa di posizione concreta sulla
tematica dell’erosione patrimoniale”.
Per l'art. 29 cpv.
2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale
diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono
essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa
difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la
parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata
dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il
giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale
misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete
(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel
caso di specie nella decisione su opposizione impugnata del 14 maggio 2025 la
Cassa al punto 3, a pag. 5, ha spiegato le ragioni per le quali, a suo parere,
una modifica della sostanza che oggettivamente non c’è stata, non può essere
presa in considerazione dall’amministrazione nel calcolo delle prestazioni
complementari (doc. A).
La
Cassa ha indicato i motivi alla base della reiezione della censura.
Il
ricorrente è stato in grado di comprenderne le ragioni, tant’è che le ha contestate
con un ricorso motivato, con il quale ha esposto le argomentazioni alla base
delle sue lagnanze.
L’amministrazione ha del resto
ulteriormente spiegato le sue motivazioni nello scritto del 16 luglio 2025
(doc. VIII), sul quale il ricorrente si è espresso con le osservazioni del 28
luglio 2025 (doc. X).
Ne segue che non vi è alcuna
violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.
Del resto, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5
gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità
precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:
una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata
comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione
condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)
interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.
2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova
comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a
LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente
e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di
chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto
2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Oggetto della contestazione è la
correttezza della decisione su opposizione del 14 maggio 2025
dell’amministrazione con cui è stata ordinata all’avv. RI 1, coerede della
defunta __________, la restituzione dell’importo di complessivi CHF 177'838.25,
pari alla somma di:
a. CHF 79'136
versati a torto all’assicurata a titolo di PC per il periodo dal 1° agosto 2008
sino al 31 agosto 2019;
b. CHF 55'696.40
versati a torto in favore dell’assicurata a titolo di riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM) per il periodo dal 1°
agosto 2008 sino al 31 agosto 2019; e
c. CHF 43'005.85
di spese di malattia versate a torto nel periodo dal 1° agosto 2008 sino al 31
agosto 2019.
2.3. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.,
l'Assemblea federale ha adottato l’art. 112a Cost. fed. specifico
per le prestazioni complementari e l’art. 112c Cost. fed. relativo
all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta
l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano
prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto
dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge
stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e per le persone invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280
(285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II
pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.4. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o
una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.
9 cpv. 1 LPC). Per quanto concerne le spese riconosciute, le stesse sono
determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art.
10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non
vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale,
sono riconosciute le spese seguenti:
" b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile.”
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera
invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite
dell’AVS e dell’AI):
"
b. i proventi della sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza.”
Dal 1° gennaio 2021 è entrato in
vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore agli importi
seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le
coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di
prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti
della sostanza netta appena indicata.
2.5. In base alla Legge di applicazione
della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione
federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre
2007 (RL851.200), e ciò analogamente al previgente testo legale in vigore, una
domanda deve essere formulata, tramite l’Agenzia AVS competente, che accerti lo
stato di famiglia e le condizioni del reddito e di sostanza del richiedente
(art. 28 LALPC). La Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG, cui compete
l’applicazione della LPC (art. 26 LALPC) può disporre dell’accesso ai dati
fiscali del richiedente per accertare il diritto all’aiuto che è finanziato, in
Ticino, oltre che dalla Confederazione e dal Cantone, anche dai Comuni (art. 31
LALPC).
Al fine di ottenere la
prestazione, l’assicurato deve, in base all’art. 20 dell’Ordinanza sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC qui di seguito), presentare una domanda
tramite il modulo ufficiale di richiesta debitamente riempito, che,
analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS, Ordinanza della Legge
sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato alla Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG competente. Per il cpv. 2 dell’art. 20 OPC il formulario
di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle condizioni di reddito
e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo della prestazione
complementare annua.
Il diritto alle PC è sottoposto a
riesame periodico che ha per oggetto le condizioni economiche per beneficiare
del diritto. In base all’art. 30 OPC gli organi incaricati di fissare e pagare
le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno ogni
quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.
In base all’art. 24 OPC (Obbligo
di informare), la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel
caso, il terzo o l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve
comunicare, senza ritardo, all’organo cantonale competente per le prestazioni
complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione
importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri
della famiglia dell’avente diritto. In questo senso anche il tenore dell’art.
31 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) per cui
l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione
sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2
LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche.
2.6. Secondo l’art. 25 LPGA, applicabile
in forza degli articoli 2 LPGA e 1 cpv. 1 LPC, le prestazioni indebitamente
riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se
l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv.
1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021,
prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo 3 anni (fino
al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
Per l’art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA
sono tenuti a restituzione il beneficiario della prestazione indebitamente
concessa o i suoi eredi.
L'art. 3 cpv. 1 OPGA (Ordinanza
della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) prevede che
l'ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale
federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state
decise e versate (cfr. consid. 4.2).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.
3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28
giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b;
cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno
2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò non è il caso – e la
restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di
riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una prestazione
alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_684/2023 del 20
giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid.
2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF
143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011 consid. 4).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 144 V
245 consid. 5.3 succitata; 127 V 353 consid. 5b succitata).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157; RCC 1970 p. 457 consid. 3).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022
del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF
8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.
3.3).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021
consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.
3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF
140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.
2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento
che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni
di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;
STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può
procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un
esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,
consid. 3.3).
In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17
agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid.
5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF
138 V 324).
2.7. In concreto il ricorrente non
contesta che nel caso di specie vi siano i presupposti per una revisione delle
decisioni emesse nel corso degli anni e con le quali sono state riconosciute
alla defunta __________ prestazioni complementari fino al mese di agosto 2019.
Infatti, in seguito
all’autodenuncia degli eredi che hanno segnalato all’amministrazione, in data 11
novembre 2021, la presenza di sostanza immobiliare e mobiliare non dichiarata
in precedenza, la Cassa, accertata l’entità dei beni immobiliari (per un valore
di circa fr. 10'000 a __________, __________, Italia; cfr. pag. 102-4,
tassazione 2019 su reclamo dell’8 dicembre 2021) e mobiliari (per un valore di
circa fr. 166'000 consistenti in conti correnti e titoli bancari depositati
presso __________ a __________, Italia; cfr. pag. 102-4, tassazione 2019 su
reclamo dell’8 dicembre 2021), effettuati i necessari accertamenti, ha
proceduto al ricalcolo delle prestazioni complementari effettivamente dovute.
In presenza di un fatto nuovo non
conosciuto (sostanza immobiliare e mobiliare detenuta all’estero e mai
dichiarata), con incidenza sul diritto alle prestazioni complementari (che sono
in sostanza state soppresse), di principio a ragione la Cassa ha pertanto
proceduto alla revisione delle decisioni emesse nel corso degli anni, e chiesto
la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
Questa circostanza è del resto
rimasta incontestata dall’insorgente. Quest’ultimo sostiene tuttavia che la
decisione formale di restituzione del 23 agosto 2023 sarebbe tardiva poiché gli
eredi avevano segnalato la situazione economica della defunta assicurata nei
mesi di novembre e dicembre 2021. Per cui il termine di un anno, previsto
dall’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 e, a suo dire,
applicabile in concreto, ritenuto che i fatti si sono svolti prima della
modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2021, è spirato prima dell’emanazione
della decisione di restituzione. A questo proposito l’insorgente sostiene che
la modifica della LPC entrata in vigore il 1° gennaio 2021 prevede
l’applicazione del vecchio diritto per tre anni se più favorevole rispetto al
nuovo diritto. Tale norma dovrebbe valere anche per la modifica dell’art. 25
cpv. 2 LPGA.
2.8. Per
l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere
la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui
l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un
atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione
più lungo, quest’ultimo è determinante.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la
restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha
avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il
diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
Come rammentato dal TF con
sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V
217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23
aprile 2015) il termine (annuo, ora triennale) di perenzione comincia
normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF
8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF
146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica
quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso
concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (STF 8C_593/2024 del 28
maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF 150 V 305, consid.
6.2, DTF 148 V 217, consid. 5.1.1; DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag.
17). Il termine annuo (ora triennale) di perenzione comincia in ogni caso a
decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della
corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza
9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106;
consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se
per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre
2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto
alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative
incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza
anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V
431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag.
558).
In caso di errore
dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non
decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui
l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione
di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti
atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto
dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile
(sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF
124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01]
consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza
del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso
illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di
prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1
in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi
principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito
che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione
della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio,
quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza
suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di
perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra
una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento
successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03
del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non
può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di
compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di
restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente
esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione
possano cominciare a prescriversi prima della scoperta dei fatti all'origine
della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle
pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in
grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF 9C_522/2021 del 29 giugno 2022
= SVR 2022 EL Nr. 14).
In DTF 150 V 305 il Tribunale federale ha stabilito che la prassi specifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA in
base alla quale, in caso di richiesta di restituzione in seguito alla
soppressione di una rendita, la crescita in giudicato della soppressione della
rendita vale di regola come l'inizio della decorrenza del termine di perenzione
relativo, è abbandonata. D'ora in poi, in conformità con la giurisprudenza di
lunga data introdotta con la DTF 110 V 304, l'inizio della decorrenza del
termine dovrà essere determinato sulla base delle circostanze concrete del
singolo caso, in funzione della presa di conoscenza secondo l'attenzione dovuta
e ragionevolmente esigibile (consid. 6).
2.9. Per quanto concerne la modifica dei
termini di perenzione e/o di prescrizione, con sentenza del 29 novembre 2023,
pubblicata in DTF 150 V 89, in ambito di LPP ed in relazione con la modifica
dell’art. 35a LPP, simile all’art. 25 LPGA, che ha portato il termine (relativo)
di perenzione della restituzione da 1 a 3 anni a partire dal 1° gennaio 2021,
il Tribunale federale ha stabilito che in assenza di norme di conflitto di
diritto intertemporale nelle basi legali determinanti, la questione del dritto
applicabile è disciplinata dai principi generali (consid. 3.2.1). Nell'ambito
di applicazione dell’art. 6 LPP, si deve anche considerare che - se esiste -
una disposizione del regolamento è applicabile se fosse più favorevole
all'assicurato rispetto alla legge (consid. 3.2.2). Conformemente alla
giurisprudenza, per quanto attiene alla decorrenza del termine relativo del
(vecchio) art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza relativa al (vecchio) art. 25
cpv. 2 LPGA è applicabile per analogia (consid. 3.3.1). L'art. 135 CO si
applica (per analogia) all'interruzione o alla salvaguardia del termine
relativo (consid. 3.3.2).
Al
consid. 3.1.3. il Tribunale federale ha rilevato che la modifica dell’art. 35a
LPP che ha cambiato il termine relativo di prescrizione di un anno
trasformandolo in un termine relativo di perenzione di tre anni, è
avvenuta alfine di coordinare il secondo pilastro con il primo pilastro e
meglio con l’art. 25 LPGA, anch’esso modificato a partire dal 1° gennaio 2021.
Al
consid. 3.2 l’alta Corte ha rilevato che nel caso allora giudicato occorreva
esaminare quale diritto era applicabile, ritenuto che si trattava di una richiesta
di restituzione di prestazioni emanata successivamente al 1° gennaio 2021 per
rendite percepite nel periodo dal 1° maggio 2016 al 31 maggio 2021.
Accertata
l’assenza di norme transitorie, il Tribunale federale ha deciso che al caso di
specie vanno applicati i principi generali, conformemente a quanto stabilito
nella DTF 134 V 353: si applicano i nuovi termini della prescrizione,
rispettivamente della perenzione anche per pretese del vecchio diritto se queste
sono sorte e sono diventate esigibili prima dell’entrata in vigore del nuovo
diritto ma che non sono ancora prescritte o perente prima di tale momento. Il
tempo trascorso durante il diritto
previgente deve essere preso in considerazione ai fini del computo del nuovo termine
(consid. 3.2.1).
L’Alta
Corte ha accertato che la Cassa avrebbe dovuto accorgersi dell’errore commesso
già il 7 agosto 2018 (consid. 5.2.2) e pertanto per le prestazioni già versate
a quella data, era applicabile il termine di prescrizione di un anno. La
petizione della Cassa del 23 novembre 2021, primo atto che poteva interrompere
la prescrizione (art. 135 CO), era di conseguenza tardiva per le prestazioni
versate dal 1° maggio 2016 al 7 agosto 2018 (consid. 5.2.3.1).
Per
quanto concerne le prestazioni versate dall’8 agosto 2018 al 31 maggio 2021 il
Tribunale federale ha rammentato che esse non possono prescriversi,
rispettivamente perimersi, prima del loro versamento. Ciò significa che per la
richiesta di restituzione delle prestazioni pagate tra l’8 agosto 2018 ed il 31
dicembre 2019, il termine di un anno è spirato il 31 dicembre 2020. Per contro,
le prestazioni versate dal 1° gennaio 2020 fino al momento dell’entrata in
vigore della modifica dell’art. 35a LPP (1° gennaio 2021) di per sé non erano
ancora prescritte. Alle medesime si dovrebbe applicare il nuovo diritto, ossia
il termine di perenzione di tre anni, salvo se una norma regolamentare della
Cassa prevede una soluzione più favorevole (art. 6 LPP). Poiché nel regolamento
della Cassa figurava ancora il termine di prescrizione di un anno, alla
prescrizione delle prestazioni continuava ad applicarsi il termine più corto
(consid. 5.2.3.2).
Per
cui solo le prestazioni versate dal 23 novembre 2020 al 31 maggio 2021 non
erano ancora perente, mentre quelle dal 1° maggio 2016 al 22 novembre 2020 erano
ormai prescritte.
Analogamente,
anche nella presente procedura, accertato che neppure per quanto concerne
l’art. 25 LPGA sono state previste norme transitorie, va applicato il principio
generale secondo cui il termine di un anno di cui al vecchio art. 25 cpv. 2
LPGA si applica fino al 31 dicembre 2020, mentre il nuovo termine di tre anni trova
applicazione dal 1° gennaio 2021 alle pretese non ancora perente (DTF 150 V 89,
consid. 3.2.1).
In
queste condizioni, considerato che l’autodenuncia degli eredi è stata inoltrata
nel corso del mese di novembre 2021 e che solo a partire da tale data la Cassa
è venuta a conoscenza dell’omessa dichiarazione di elementi patrimoniali
detenuti all’estero e determinanti per il calcolo della prestazione, non vi può
essere alcun dubbio in merito all’applicabilità del nuovo termine di
perenzione, giacché la pretesa di restituzione è sorta e diventata esigibile
solo dopo il 1° gennaio 2021 (cfr. anche DTF 150 V 89, consid. 5.2.1).
Non
può essere d’aiuto al ricorrente la circostanza che le disposizioni transitorie
della modifica del 22 marzo 2019 della LPC prevedono che il diritto anteriore
si applica per tre anni a partire dall’entrata in vigore della modifica ai
beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC
comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua
o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Questo disposto,
che concerne solo la LPC, si applica infatti agli assicurati beneficiari di
prestazioni complementari prima del 31 dicembre 2020 e che hanno continuato a
chiedere prestazioni tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, per
stabilire se il calcolo delle prestazioni per tale periodo è più favorevole
secondo il nuovo diritto o secondo il vecchio diritto, ritenuto che alla
persona assicurata veniva di norma riconosciuto l’importo più elevato.
In
concreto l’assicurata è deceduta nel mese di __________ 2019 e pertanto non ha
più diritto a prestazioni nel periodo di applicazione delle disposizioni
transitorie.
La
circostanza che le prestazioni chieste in restituzione sono state ottenute
precedentemente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA
non è pertanto d’aiuto al ricorrente (cfr. DTF 150 V 89).
Va
pure qui segnalata la sentenza 9C_684/2023 del 20 giugno 2024 dove il Tribunale
federale al consid. 5.2.4 ha applicato il nuovo termine di tre anni ad una
richiesta di restituzione di prestazioni versate prima del 31 dicembre 2020 (“Compte tenu de ce qui précède, le délai
relatif de péremption de l'art. 25 al. 2 LPGA a en l'occurrence commencé à courir au plus tôt
à l'époque où l'office recourant a pris connaissance des résultats du
complément d'instruction (soit les 19 janvier et 15 février 2021, lorsque
l'administration a obtenu le dernier rapport d'enquête économique sur le ménage
et que le SMR a apprécié les nouveaux rapports médicaux récoltés) dans la
mesure où le droit à la rente n'était pas clairement établi (ni par conséquent
l'obligation de restituer) au moment du renvoi. En réclamant pour la première
fois la restitution de 59'083 fr. dans sa décision du 10 août 2021, l'office
recourant a agi dans le délai relatif de trois ans (en vigueur depuis le 1er
janvier 2021). En revanche, comme la créance en restitution portait sur la
demi-rente versée depuis le 1er avril 2016, l'administration ne pouvait
réclamer le remboursement des prestations allouées avant le mois d'août 2016,
le délai absolu de péremption de cinq ans étant acquis pour ces prestations. Il
convient dès lors d'annuler la décision administrative litigieuse et de
renvoyer la cause à l'office recourant pour qu'il établisse le montant à
restituer conformément à ce qui précède”).
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto la decisione di restituzione del 23 agosto 2023 è tempestiva.
2.10. Il ricorrente sostiene che la Cassa
non può applicare il termine di 15 anni poiché non vi è stata alcuna condanna
penale e non vi è certezza circa la sussistenza degli elementi oggettivi e
soggettivi costitutivi del reato di truffa (art. 146 CP) in capo alla de cuius.
Nel caso di specie __________ ha
inoltrato la sua richiesta di prestazioni il 25 giugno 1997 senza indicare la
presenza della sostanza immobiliare e mobiliare estera (pag. 1-1/1-8). Il 17
ottobre 1997 aveva presentato ricorso a questo Tribunale contestando la
sostanza a deposito presa in considerazione dall’amministrazione nel calcolo
delle prestazioni complementari poiché “in base alla ripartizione della
successione, la mia quota parte è di 3/6 del capitale”. La causa è stata
stralciata dai ruoli in seguito all’emissione di una nuova decisione da parte
della Cassa cantonale di compensazione (STCA 33.97.104 del 2 dicembre 1997;
cfr. pag. 3-3/3-7). Il 9 gennaio 2001 l’assicurata ha comunicato alla Cassa una
modifica delle condizioni personali, facendo valere che il deposito a risparmio
si era ridotto da fr. 28'947 a fr. 17'524 e chiedendo di adattare il calcolo
della prestazione complementare (pag. 3-1). Il 13 aprile 2011 l’interessata ha
chiesto un adeguamento delle prestazioni complementari in seguito alla modifica
della locazione dal novembre 2010 (pag. 18-1), mentre il 12 marzo 2014 ha
notificato l’aumento dell’acconto mensile delle spese da fr. 100 a fr. 200
(pag. 41-1).
Nel corso degli anni, nel
compilare i moduli delle revisioni periodiche, l’interessata non ha mai
dichiarato gli averi stranieri (cfr. pag. 1-22/1-23; 1-37/1-38; 14-1/14-2;
37-1/37/2; 59-1).
Il 22 marzo 2018 l’assicurata ha
allegato un estratto di un conto bancario per il periodo dal 18 dicembre 2017
al 14 marzo 2018, della Banca __________ in Italia, dove veniva versata la
rendita INPS estera regolarmente dichiarata, con un saldo disponibile di euro
2’528.98 (pag. 64-2).
Il __________ __________ 2019 __________
è deceduta.
Con e-mail dell’11 novembre 2021
due dei tre eredi dell’assicurata, rappresentati dall’avv. RA 1, hanno
comunicato alla Cassa che nell’ambito della procedura di successione era in
atto una regolarizzazione di beni che non erano stati dichiarati fiscalmente e
che la pratica era in via di definizione presso gli uffici competenti. Essi
hanno chiesto all’amministrazione di informarli circa i dati necessari per un
eventuale recupero delle prestazioni complementari (pag. 74-1). Il 17 novembre
2021 la Cassa ha chiesto il saldo di tutti i conti posseduti al 31 dicembre di
ogni anni dal 2013 e in caso di sostanza immobiliare, copia dell’estratto di
catasto e una perizia immobiliare con il valore commerciale e il valore
locativo delle particelle (pag. 76).
Il 17 dicembre 2021 l’avv. RA 1
ha precisato che gli averi bancari non dichiarati consistevano in un conto
deposito titoli in Italia presso la banca __________ (valore alla data del
decesso di circa fr. 166’00) e di quote di comproprietà di beni immobili in
Italia (fabbricati e terreni, che non hanno prodotto reddito e del valore di
circa fr. 9'904.18). All’e-mail è stato allegato il saldo dei conti dal 31
dicembre 2016 e copia dell’estratto di catasto con una perizia immobiliare
(pag. 93-1).
Il 20 dicembre 2021 l’avv. RA 1
ha trasmesso gli estratti dei conti dal 31 dicembre 2013, consistenti in titoli
obbligazionari e fondi di investimento, oltre ad una lettera dell’ufficio di
tassazione con il saldo dei conti dal 31 dicembre 2016 e la decisione di
tassazione 2019 da cui si evince che il valore degli immobili in Italia è stato
fissato in fr. 10'000 (pag. 94).
Il 24 febbraio 2022 la Cassa ha
chiesto copia degli estratti bancari e postali dal 2006 al 2012 (pag. 104-1). L’avv.
RA 1 ha informato l’amministrazione circa l’impossibilità di recuperare la
documentazione anteriore al 2012, poiché per legge in Italia i documenti
possono essere distrutti dopo 10 anni (pag. 109-1/109-3). Chiesta e ottenuta
una proroga, l’avv. RA 1 ha aggiunto che “mediante la presente sono a
informare che, nonostante le richieste, non è possibile recuperare in Italia
altra documentazione bancaria oltre a quella già in vostro possesso. Per quanto
attiene all’autodichiarazione, rilevo come la titolare dei conti è defunta.
Propongo pertanto di voler riprendere per la revisione, come riferimento per
gli anni dove la documentazione è mancante, il saldo del primo estratto
bancario disponibile in linea di tempo” (pag. 110 -3).
Richiesto di indicare da quando
la defunta assicurata era proprietaria degli immobili all’estero, l’avv. RA 1
ha affermato che è diventata proprietaria delle sue quote di immobili nel
settembre 1995, per successione (pag. 110-1).
Il 15 maggio 2023 la Cassa ha
nuovamente chiesto gli estratti dei conti dal 2006 al 2012 (pag. 111-1). Il 17
maggio 2023 l’avv. RA 1 ha ribadito che gli eredi non sanno a quanto
ammontavano gli averi prima del 2012 e per questo motivo aveva proposto di
riprendere, per la revisione, come riferimento per gli anni dove la
documentazione è mancante, il saldo del primo estratto bancario disponibile in
linea di tempo (pag. 112-1).
Con decisione formale del 23
agosto 2023 la Cassa, ritenuti realizzati gli elementi costituivi oggettivi e
soggettivi del reato di truffa ai sensi dell’art. 146 CP ed ha chiesto la
restituzione delle prestazioni complementari, delle RIPAM e delle spese di
malattia dal mese di agosto 2008 al mese di agosto 2019 (pag. 136-1).
2.11. Il tema della prescrizione penale
nell’ambito dell’emersione di sostanza mai dichiarata in precedenza è stato
oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi da parte di questo Tribunale
(cfr. STCA 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.20230.12 del 25 settembre 2023,
33.2021.17 del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del
29 maggio 2020; in ambito di condono cfr. la STCA 33.2025.6 del 12 maggio
2025).
Nelle citate sentenze è stato
rammentato che in base all’art. 28 cpv. 2 LPGA colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative
e far valere il diritto di regresso. Per richiedere le PC “la persona che vuol far valere il diritto a una prestazione
complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo ufficiale.
L’articolo 67 capoverso 1 OAVS è applicabile per analogia” (art. 20 OPC). Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle
generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone
incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.
Nell'art. 31 cpv. 1
LPGA è invece ancorato un ulteriore importante principio che impone all'avente
diritto, ai suoi congiunti o ai terzi ai quali è versata la prestazione l’obbligo
di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI,
concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e
prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o,
nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare,
deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le
prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni
variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la
sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di
notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che
l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un
prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022
dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di
comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il
percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian
Meyer e Philipp Egli in SK
ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano
come
" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive
Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen
Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem
jeweils zuständigen Durchführungsorgan.“
In questo
senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un giudizio
non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la
comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e
comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach
Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una
tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un
determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e
stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel
caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4, sul tema in
generale si vedano le STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STFA P 27/05 del 14
marzo 2006, STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Va qui ribadito che la
presentazione di una domanda di PC deve avvenire mediante la presentazione di
un modulo ufficiale che deve dare indicazioni (tra altro) sulle condizioni di
reddito e sostanza delle persone incluse nel calcolo. Il modulo è un elemento
essenziale per la trattazione della domanda e reca informazioni che debbono
essere veritiere e complete (come alle avvertenze che lo stesso reca). I
funzionari debbono potersi fidare delle informazioni che esso contiene e che,
spesso, non sono verificabili.
2.12. Come evidenziato nella STCA
33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 in ottica penale il comportamento del beneficiario
di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per
la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la
quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire
all’amministrazione in virtù dell’obbligo impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA,
è sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento dipende però
dall’agire specifico dell’autore, ossia dal suo comportamento concreto. Da un
lato la LPC punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere,
all’art. 31 cpv. 1 (che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma
dell’art. 10 cpv. 3 CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per
cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque:
" a. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…)
d. non ottempera
all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”
Mentre è elevata a
contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF
5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge
rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta
di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un
controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce
(cfr. a questo proposito la STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025).
Il 1° ottobre 2016 è entrato in
vigore l’art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito
di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La norma erge
a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé o per terzi, di
prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o
il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni
false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna
una persona o ne conferma l’errore”. La norma trova applicazione a partire
dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività
(art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in
vigore (Margaret Kuelen: Le
disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in
RTiD 2019-I p. 347 ad. 3.1.4.).
L’ottenimento indebito di
prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però
punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le
assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art.
148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da
un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna
astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico
preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul
patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare
la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa
a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.
La giurisprudenza, sia cantonale
sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di
truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali
rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento
costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha
avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un
comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire
indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o
del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF da ultimo nella
STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio
qualificato. Come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza
federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione
di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung) può
realizzare un inganno astuto (Margaret
Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad
art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca
alla DTF 127 IV 163 emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente
giudizio da parte dell’alta Corte (STF 6S.288/2000), dove il Tribunale federale
espone quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito:
" (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce
dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de
celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il
a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une
obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid.
5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12
ad art. 146 CP p. 141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997,
n. 1.12 § 18 p. 171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op.
cit. Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op.
cit. n° 1 p. 194 s…).
Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par
commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas
révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances
sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines
circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence
dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15
n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).”
Nel
medesimo giudizio il TF ha analizzato anche la condizione dell’astuzia che deve
caratterizzare l’inganno, esprimendosi come segue:
" Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour
induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de
même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246
consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.
1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).
(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe
pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).”
A
conferma di questa giurisprudenza, ed a complemento della stessa, il TF nella
DTF 131 IV 83 (consid. 2.1.3.) ha indicato, nell’ambito di una procedura
relativa all’ottenimento di PC, come il semplice tacere non costituisca un
inganno astuto siccome non possa essere dedotta, in particolare dall’art. 24
OPC una posizione di garante (“Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil
eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen
vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4”). In quest’ultimo
giudizio l’Alta Corte ha infatti considerato che:
" l'art. 24 OPC-AVS/AI impose à l'ayant droit de
"communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement
dans (sa) situation personnelle et toute modification sensible dans (sa)
situation matérielle". Or, aucune de ces dispositions ne suffit à placer
l'assuré dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il
n'a aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. Thomas Homberger,
Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, Berne 1993, p. 61, selon
lequel on pourrait considérer que l'art. 70bis RAVS, dont les versions successives
[RO 1969 135 165 et RO 1992 1251 1262] sont analogues à l'art. 24
OPC-AVS/AI), ne crée pas de devoir de garant, en l'absence de relation
particulière et étroite entre l'assuré et l'autorité ou de responsabilité
accrue de l'assuré pour une mise en œuvre de l'assurance conforme à la loi).”
Ancora in
questa importante sentenza l’Alta Corte (consid. 4.cc) evidenzia come occorra
distinguere il semplice e puro silenzio da un agire che è attivo per atti
concludenti:
" En revanche, si l'Office
cantonal des personnes âgées ne s'est pas contenté de verser de manière
routinière ses prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou
plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence
qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre
que le recourant a commis des tromperies par action …”
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha ribadito
come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un
obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e
contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare
modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4
l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina
(si veda al proposito Salome Krieger
Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen,
forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170), e conclude (richiamando la
STF 6S.288/2000 consid. 4.cc appena citata), ricordando che:
" Die
Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch gelegentliche
Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen, gesundheitlichen oder
wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger
auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse
nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen.
Der Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv.”
Questa giurisprudenza è stata
confermata nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo
legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili
d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per
omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle
assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una
lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di
circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa
ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).
Con
sentenza del 13 dicembre 2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:
" Une personne mise au bénéfice de prestations complémentaires après
avoir sciemment fourni à l'administration des indications erronées sur sa
situation patrimoniale ne confirme pas mois après mois son indigence et,
partant ne répète pas à chaque fois une tromperie par commission, si elle se
borne à passivement percevoir lesdites prestations sans jamais spontanément
déclarer sa situation financière réelle ni être interrogée à ce propos. Son
silence est en revanche constitutif d'une tromperie par commission si elle a
été conduite par l'administration à s'exprimer sur sa situation financière, au
moins par acte concluant ou silence qualifié.”
Nella STF
6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che
ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere
titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto
rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio
2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata
avesse:
" (…) complété et signé une formule de « Demande de prestations d'aide
financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de
revenus » ainsi qu'un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général » (ci-après: formulaires de demande de
prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs des personnes
souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la rubrique idoine,
X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé postal Sur cette
base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50 versé à titre de
prestations d'aide financière durant la période du 1er décembre 2007 au 30 juin
2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3 juin 2011, l'Hospice
général a découvert que X.________ était titulaire d'un compte privé auprès de
la banque A.________, lequel présentait un solde créancier (…) Ces montants
dépassaient la limite de fortune permettant à une personne vivant seule de
bénéficier d'une aide financière de l'institution précitée. (…)”
L’Alta Corte ha formulato le
seguenti considerazioni:
" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. (…)
Cette infraction se commet en principe par action.
Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11
consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a
l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation
et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre,
n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir
les prestations allouées ne saurait être interprété comme la manifestation
positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il
convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la
perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant
objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la
situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question
alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …
Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b
p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou
dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires
tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre
2013 consid. 4.1.3).”
2.13. Va quindi ritenuto che, mediante la
compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere
credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore
inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art. 146 cpv. 1
CP occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A questo
proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:
" Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si
leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce
n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de
la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles
pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que
dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées).”
Nello stesso senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.
Quanto
all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel
medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti
giudizi, ossia che:
" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte
litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la
loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait
la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par
l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce
n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité
pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat
et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid.
3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les
références citées).”
La Corte, in
quel caso, ha concluso che:
" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction
d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général
en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans
d'économies.”
In
sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice
omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere
ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione
dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della
truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:
"
l’agire dell’autore è omissivo
unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti che tendono
oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione del
beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti
concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno
astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni
in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica
d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso
riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto
a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza
indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore
dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o
parzialmente indebita) prestazione.”
A questo proposito si faccia
riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF
9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 citata in precedenza di cui occorre
però riprodurre un passaggio del consid. 6.3.1.3.:
" Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la
situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question
alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active
(ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également
arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question,
arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).” (evidenziazione del
redattore)
Per Kuelen:
" Ciò
avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera
alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione
l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra
ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande
dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti
ai fini dell’ottenimento della prestazione.”
2.14. Anche l’autrice ticinese ritiene che
la punibilità del comportamento dell’autore possa avvenire se l’inganno sia
astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un
castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi
quando la verifica non sia possibile o non è ragionevolmente esigibile, rispettivamente
se l’autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è prevedibile che
l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3.). Quali
accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere posti in atto
dall’assicurazione sociale è stato in parte evocato in precedenza. Da un lato
la giurisprudenza indica che il minimo esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del
23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF ha rammentato come:
" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui
qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses
revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de
taxation ou des extraits de comptes bancaire.”
Se
all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di
contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche,
l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio
2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto
potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza
di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:
" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de
négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son
obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune,
dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que,
par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires
et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant
l’obligation de renseigner, absolument rien ne lui permettait d’envisager la
modification considérable survenue dans la situation financière de l’assuré.”
(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)
Da ultimo va nuovamente ripreso
un passaggio della pubblicazione di Margaret
Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale,
la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione
sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto
che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del
reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
Va ancora evidenziato come i
fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere
rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla
loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF
6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.
2.15. Preliminarmente va evidenziato che
l’assenza di una condanna penale dell’assicurata non impedisce al Giudice delle
assicurazioni sociali di verificare se la persona alla quale è stata chiesta la
restituzione di prestazioni sociali ha commesso un reato.
In una STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025, al consid. 4.2 il
Tribunale federale ha ribadito che quando statuisce in merito alla restituzione
di prestazioni indebitamente versate, il giudice deve esaminare, a titolo
pregiudiziale, se gli elementi costitutivi di un’infrazione penale sono
adempiuti e di conseguenza se va applicato un termine di prescrizione più lungo
rispetto ai termini relativo (tre anni) e assoluto (cinque anni) previsti
dall’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA. Affinché il termine di prescrizione più
lungo del diritto penale sia applicato, non è necessario che l’autore del reato
sia stato condannato (DTF 140 IV 406, consid. 6.2). Un atto punibile ai sensi
dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA presuppone l’adempimento degli elementi
oggettivi e soggettivi dell’infrazione.
In concreto è manifesto che la
defunta assicurata, sin dal momento in cui ha inoltrato la richiesta di
prestazioni complementari nel mese di giugno 1997 ha taciuto di essere
proprietaria di immobili in Italia per un valore di circa fr. 10'000. Ella non
ha infatti compilato la finca 44.02 relativa alle “altre proprietà fondiarie
al valore di stima ufficiale” dove figurava che deve essere indicato anche
“il valore di sostanze possedute fuori dal comune di domicilio, fuori
cantone e all’estero” e che l’interessata possedeva dal 1995.
Inoltre l’assicurata non ha
neppure indicato i valori bancari (conto corrente, obbligazioni e fondi
d’investimento) detenuti presso la Banca __________ a __________ (Italia).
Ella, sia nella richiesta di prestazioni che nelle revisioni che si sono succedute
nel tempo a partire dal mese di marzo 2001 fino al 23 febbraio 2018, ha sempre
e solo prodotto gli estratti dei conti detenuti in Svizzera (cfr. pag.
1-22/1-23; 1-37/1-38; 14-1/14-2; 37-1/37/2; 59-1). In questi moduli figura la
domanda tesa a conoscere l’entità della sostanza, compresa la “proprietà
fondiaria al valore di stima ufficiale”, “libretti di risparmio e di
deposito”, “titoli” o “altri fattori della sostanza (comprese le
partecipazioni a comunioni ereditarie)” (cfr. domanda 8 delle revisioni).
La risposta, tranne per quanto concerne gli averi svizzeri, non è mai stata
compilata, a mo’ di risposta negativa, ossia senza nulla dichiarare in merito,
e ai formulari sono sempre stati allegati solo i documenti bancari svizzeri
unitamente alla tassazione fiscale che non prevedeva, nel riparto, averi in
Italia (cfr. pag. 37-13, tassazione 2011), rafforzando l’inganno sull’assenza
di averi esteri.
D’altra parte la medesima
sostanza non era nemmeno dichiarata a livello fiscale (cfr. a questo proposito
l’email dell’11 novembre 2021), ciò che dimostra la deliberata intenzione di
non inserirla tra i beni soggetti alla determinazione degli importi delle
imposte e alla determinazione del calcolo delle PC.
Il comportamento dell’assicurata,
è stato attivo, ripetuto e perlomeno avvenuto per atti concludenti. L’interessata
ha in effetti negato di disporre di proprietà fondiarie all’estero con le sue
risposte in bianco e non ha indicato di possedere conti, depositi o titoli in
Italia. Indubbiamente questo agire è costitutivo di un inganno astuto nei
confronti della Cassa di compensazione e dei suoi funzionari, siccome
confortato dalla produzione dei soli documenti bancari svizzeri, e non
verificabile da parte dei collaboratori dell’amministrazione, i quali sono
stati indotti a commettere un errore ed a calcolare e versare all’assicurata prestazioni
alle quali non avrebbe avuto diritto se avesse dichiarato correttamente tutti i
suoi beni, come dimostrano i calcoli eseguiti dalla Cassa.
Fatti
I funzionari hanno eseguito le
verifiche che ci si poteva attendere da loro, hanno interpellato l’assicurata
dove hanno avuto necessità di accertare precise situazioni, ma nulla poteva
permettere alla Cassa e ai suoi collaboratori di avere dubbi in merito
all’esistenza di fondi immobiliari e mobiliari all’estero, non essendo neppure
stati dichiarati a livello fiscale. Solo il 22 marzo 2018 l’assicurata ha
allegato un estratto di un conto bancario per il periodo dal 18 dicembre 2017
al 14 marzo 2018, della Banca __________ in Italia, dove veniva versata la
rendita INPS estera regolarmente dichiarata, con un saldo disponibile di euro
2’528.98 (pag. 64-2), che tuttavia non avrebbe modificato l’importo delle
prestazioni complementari versate e che comunque non concerneva né gli averi (circa
fr. 166'000 al momento del decesso) depositati presso un’altra banca italiana (__________
a __________), né gli immobili detenuti in Italia e che dunque non avrebbe
potuto indurre la Cassa a sospettare la presenza di ulteriori beni all’estero.
Nessun elemento permetteva quindi
all’amministrazione di sospettare di essere confrontata con menzogne e con una
sostanza occultata. Di più ai collaboratori della Cassa non era possibile fare
in assenza di elementi indizianti. La verità è emersa solo con l’autodenuncia degli
eredi dell11 novembre 2021. Alla Cassa non può essere mosso il rimprovero di
essere stata negligente nelle sue verifiche.
L’assenza della dichiarazione
della sostanza immobiliare (per circa fr. 10'000) e mobiliare (per circa fr. 166'000)
ha causato un danno alla Cassa ed un vantaggio all’assicurata, poiché in
presenza di tali importi l’interessata non avrebbe avuto diritto alle
prestazioni complementari, alla RIPAM ed al rimborso delle spese di malattia
per complessivi fr. 177’838.25.
L’elemento oggettivo dell’art.
146 CP è pertanto pacificamente adempiuto.
L’interessata era inoltre
cosciente del suo obbligo di dichiarare anche gli averi esteri, giacché
esplicitamente indicato nei vari formulari da lei compilati. Inoltre ella
sapeva che un ammontare della sostanza diverso da quello da lei dichiarato
avrebbe comportato una modifica dei suoi diritti e che nascondendo elementi
patrimoniali avrebbe ottenuto indebitamente delle prestazioni. Ella è infatti
insorta a questo Tribunale quando con la prima decisione emessa dalla Cassa
cantonale di compensazione era stato preso in considerazione un importo
eccessivo poiché comprendente anche parti di sostanza di suoi coeredi (cfr.
STCA 33.97.104 del 2 dicembre 1997, pag. 3-3/3-7) ed il 9 gennaio 2001 ha subìto
scritto alla Cassa per far presente la riduzione del suo deposito a risparmio presso
la Banca __________ da fr. 28'947 a fr. 17'524, chiedendo di voler adattare il
calcolo della prestazione (pag. 3 – 1). L’assicurata inoltre, anche quando si è
trattato di modifiche relative al suo reddito, in particolare perché l’ammontare
dell’affitto o delle spese accessorie avevano subito un aumento, ha informato
l’amministrazione per un adeguamento delle prestazioni.
Anche l’elemento soggettivo è di
conseguenza manifestamente adempiuto.
In presenza di una truffa ai
sensi dell’art.146 CP, va di conseguenza applicato il termine di prescrizione
di 15 anni (cfr. art. 97 CP e art. 25 cpv. 2 LPGA). Considerato che la
decisione di restituzione è stata emessa il 23 agosto 2023, a giusta ragione la
Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni per il periodo dal 1° agosto
2008 – 31 agosto 2019 (__________).
Questo Tribunale non ignora che
gli eredi di __________ non sono stati in grado di produrre gli estratti
bancari con i saldi antecedenti al 31 dicembre 2013 (cfr. pag. 98-6 dove
risulta che il conto corrente di __________ esisteva già perlomeno al 31
dicembre 2012). Tuttavia il ricorrente non contesta che i depositi bancari
esteri erano già detenuti dall’interessata perlomeno dal mese di agosto 2008.
Inoltre l’avv. RA 1, in rappresentanza di almeno due dei tre eredi, richiesto
dalla Cassa di produrre gli estratti bancari dal 2006, ha, in due occasioni,
affermato che per i periodi della revisione antecedenti il 31 dicembre 2013 per
il calcolo delle prestazioni, in assenza di documentazione, l’amministrazione
poteva far riferimento al saldo dell’ultimo periodo. Essi hanno pertanto,
implicitamente, confermato che l’assicurata possedeva gli averi bancari durante
tutto il periodo per il quale è stata chiesta la restituzione.
2.16. L’insorgente, con riferimento alla
STCA 33.2012.19 del 27 maggio 2013, sostiene che agli eredi non può essere
applicata la prescrizione di 15 anni, non avendo commesso alcun reato.
In quell’occasione, dopo aver
esaminato la dottrina e la giurisprudenza allora vigenti, questo Tribunale al
consid. 2.15 aveva affermato:
" Riportando
le summenzionate considerazioni al caso di specie, __________ è la sola ed
unica responsabile dal profilo penale del reato che le ha permesso di ottenere,
a torto, delle prestazioni complementari dal 2001 al 2011.
Tuttavia, l'autrice delle infrazioni di cui all'art. 146 cpv. 1
CP, è deceduta. Di conseguenza, l'azione penale nei suoi confronti, neppure
aperta, non è possibile ed è estinta.
L'insorgente, da parte sua, non ha commesso alcun reato.
In virtù delle argomentazioni esposte, d'avviso del
Tribunale, non è pertanto possibile estendere all'erede i
termini della perenzione penale che sarebbe stata applicata all'assicurata.
Come visto, infatti, il termine più lungo della prescrizione
penale può unicamente essere adottato nei confronti dell'autore dell'atto
punibile, dunque non anche esteso alla nipote per il solo fatto che essa ha
ereditato, alla morte dell'assicurata, i crediti ed i debiti della defunta
parente (art. 560 cpv. 2 CC; citata STFA P 32/06 consid. 3.3).
In conclusione, la prescrizione penale più lunga derivante
dall'art. 146 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non può
essere estesa anche all'insorgente, siccome non è possibile attribuirle un atto
oggettivamente e soggettivamente punibile penalmente che è stato commesso da
terzi e per il fatto che una decisione formale nei confronti dell'assicurata
tesa alla restituzione delle rendite PC versate non è stata emanata prima della
morte della stessa.
In queste circostanze, va ritenuto il termine di perenzione
generale di cinque anni di cui all'art. 25 cpv. 2 prima frase
LPGA.
Non va dimenticato che il debito della defunta di restituire le
prestazioni indebitamente percepite diventa un debito personale degli eredi e,
di conseguenza, l'obbligo di restituzione del de cujus passa agli eredi (citata
STFA P 32/06 consid. 3.3) in virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a OPGA.
Per contro, l'estensione del termine di prescrizione se v'è un
reato per il quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più
lunga, non può dunque entrare in linea di conto.
Ne discende, dunque, che il termine assoluto di perenzione del
credito della Cassa di compensazione è fissato in cinque anni e
va calcolato conformemente alle regole ordinarie dell'art. 25 cpv. 2 LPGA.
L'obbligo di restituzione delle prestazioni può essere fatto valere
retroattivamente di cinque anni dal settembre 2012, ossia da quando la Cassa di
compensazione, venuta a conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione, ha
emesso la decisione formale di restituzione delle prestazioni indebitamente
ricevute dall'assicurata (DTF 138 V 74 consid. 5.2), e non dal giugno 2011 come
ritenuto nella decisione impugnata.
Ciò porta ad ammettere la perenzione di una parte delle pretese
dell'amministrazione (citata STF 8C_592/2007 consid. 5.4.4).”
Questo TCA rileva che
successivamente alla citata sentenza cantonale, in una sentenza 9C_321/2020 del
2 luglio 2021, pubblicata in DTF 147 V 417, il Tribunale federale ha invece
stabilito che il termine di
prescrizione più lungo del diritto penale secondo l'art. 25 cpv. 2 seconda
frase LPGA è applicabile agli eredi del beneficiario delle prestazioni
indebitamente riscosse a seguito di un reato perseguibile penalmente (consid.
7).
Nel caso giudicato dal Tribunale
federale si trattava di un assicurato che aveva percepito delle prestazioni
complementari dal marzo 2003 all’aprile 2016, quando è deceduto. Dopo la sua
scomparsa la Cassa di compensazione ha scoperto che l’assicurato aveva un conto
bancario sul quale erano depositati oltre 1,2 milioni di franchi svizzeri ed ha
chiesto agli eredi la restituzione di oltre fr. 140'000.
L’Alta Corte ha confermato
l’obbligo di restituzione degli eredi applicando il termine di restituzione più
lungo previsto dal diritto penale, affermando al consid. 7.3.3:
" (…) Nicht
anders verhält es sich, soweit für die Rückerstattung nicht die ordentliche
fünfjährige Verwirkungsfrist, sondern die längere strafrechtliche Frist zur
Anwendung gelangt.
Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer stellt die
Rückforderung, soweit sie die fünfjährige Frist übersteigt, nicht eine (etwa)
mit einer Steuerbusse vergleichbare Strafsanktion dar, welche
höchstpersönlicher Natur wäre (vgl. E. 7.2.2 in fine).
Vielmehr soll auch diesbezüglich lediglich dem Legalitätsprinzip
zur Durchsetzung verholfen werden, allerdings mit der Erweiterung, dass bei
dessen deliktischer Verletzung die Wohltat der Verjährung (resp. hier der
Verwirkung) erst später zum Tragen kommen soll. Es gilt somit auch hier der
Zweckgedanke der Wiederherstellung der gesetzlichen Ordnung, wobei die
strafrechtliche Frist gemäss Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG gleichzeitig
der Harmonisierung mit anderen Rechtsvorschriften dient.
So bezweckt diese Frist einerseits, die Vorschriften des
Sozialversicherungs- und des Strafrechts im Bereich der Verjährung aufeinander
abzustimmen. Es soll vermieden werden, dass der sozialversicherungsrechtliche
Anspruch verwirkt, bevor die Verfolgungsverjährung des Strafrechts eintritt;
denn es erschiene unbefriedigend, wenn der Täter zwar noch bestraft werden
könnte, die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen aber nicht mehr
verlangt werden dürfte (BGE 138 V 74 E. 5.2). Andererseits führt Art. 25 Abs. 2 Satz 2
ATSG auch im Zusammenhang mit der prozessualen Revision
gemäss Art.
53 Abs. 1 ATSG zu einer Angleichung. Die Revision zieht eine
uneingeschränkte materielle Neuprüfung nach sich, wobei auch eine rückwirkende
Korrektur (ex tunc) möglich ist (BGE 129 V 211 E. 3.2.2; Urteil 8C_365/2019 vom
25. September 2019 E. 3.1). Dabei gilt die (grundsätzlich) auf die prozessuale
Revision anwendbare Frist von zehn Jahren gemäss Art. 67 Abs. 1 VwVG (SR
172.021) nicht, wenn der zu revidierende Entscheid - wie vorliegend - durch ein
Verbrechen oder Vergehen beeinflusst wurde (vgl. nicht publ. E.
4.1). Diesem Umstand wird mit der - längeren - strafrechtlichen Frist in Art. 25 Abs.
2 Satz 2 ATSG Rechnung getragen.
7.4
Mit Blick auf das
Dargelegte, namentlich aufgrund der fehlenden höchstpersönlichen Natur der
(Gegen-)Einwendung der längeren strafrechtlichen Frist, ergibt sich, dass Art. 25 Abs.
2 Satz 2 ATSG auf die Erben des Empfängers
der unrechtmässigen Leistungen anwendbar ist. Diese Regelung hat keinen
Sanktionscharakter (vgl. E. 7.3.3), womit der beschwerdeweise erhobenen Rüge
einer Verletzung von Art. 6 und 7 EMRK die Grundlage entzogen ist. (…)”
Alla luce della più recente
giurisprudenza federale, le conclusioni della STCA 33.2012.19 del 27 maggio
2013 invocata dall’insorgente non sono più attuali. A giusta ragione la Cassa
ha pertanto applicato al ricorrente la prescrizione più lunga prevista dal
codice penale.
2.17. L’insorgente ritiene che vi sia una
sproporzione tra l’importo dissimulato dall’assicurata (fr. 166'000 di titoli e
depositi e fr. 10'000 di immobili) e l’importo chiesto in restituzione pari a
fr. 177'838.25.
Egli evidenzia che se la defunta
assicurata non avesse dissimulato i beni, avrebbe dovuto consumare la sostanza
in assenza dell’aiuto pubblico. Di questo fatto la Cassa non ne avrebbe tenuto
conto a torto.
La questione è già stata
affrontata da questo Tribunale nella STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022, al
consid. 2.24, dove sono state citate le seguenti sentenze federali.
Nella STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012 il Tribunale federale ha
giudicato il caso di un giovane assicurato che beneficiava di prestazioni
complementari e che nel febbraio 2008 ha ereditato una grossa somma di denaro
alla morte della mamma (oltre CHF 300'000), somma che egli ha dichiarato alla
Cassa di compensazione soltanto nel mese di dicembre 2019 e che ha dato quindi
luogo a un ordine di restituzione delle PC percepite indebitamente in quel
lasso di tempo. Sul ricorso della Cassa il Tribunale federale si è così
espresso:
" 3.
L'instance cantonale a retenu, sans qu'une preuve
correspondante n'ait été rapportée, une diminution constante de la fortune de
l'intimé entre février 2008 et décembre 2009 au motif qu'il n'aurait pas pu
assurer sa subsistance sans puiser régulièrement dans son patrimoine. (…)
4.
(…) Les revenus déterminants sont fixés par
l'art. 11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière
et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu'une quote-part de la
fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a précisé que dans le cadre
d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte
des faits susceptibles d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus
déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne
permet de procéder à l'amortissement systématique - et indépendant des
circonstances du cas d'espèce - de la fortune de l'intimé tel que retenu par
les premiers juges. (…)"
Considerandi
Nella successiva STF 9C_45/2013 del 23 agosto 2013, la Cassa ha
soppresso le prestazioni complementari a un'assicurata che le ha dichiarato
soltanto nel febbraio 2011 di avere ereditato un bene immobile nel giugno 2009.
In quel caso l’Alta Corte non ha dovuto affrontare la questione, evidenziando
come:
" 4. (…) il apparaît que le litige est
compris dans le contexte de la restitution des prestations complémentaires
versées indûment depuis le 1er juin 2009 en raison de la perception d'un
héritage par le bénéficiaire des prestations; il porte en particulier sur le
point de savoir si, dans le calcul rétroactif des prestations complémentaires,
le tribunal cantonal pouvait exiger que, chaque début d'année à compter de la
deuxième année, soient déduites du montant de la fortune les prestations
complémentaires servies au cours de l'année précédente à titre de dépenses
auxquelles le bénéficiaire aurait dû nécessairement faire face pour pourvoir à
son entretien à défaut de percevoir des prestations complémentaires.
5.
5.1
Comme
déjà évoqué, la juridiction cantonale soutient que, lorsqu'il réalise le calcul
rétroactif de prestations complémentaires en raison de la perception d'un
héritage par le bénéficiaire des prestations, le service recourant doit prendre
en considération les dépenses engagées par le bénéficiaire pour couvrir ses
besoins en puisant dans sa fortune afin de compenser les prestations qui ne
sont désormais plus versées. Elle estime que la couverture des besoins vitaux
qui sont restés inchangés engendre une diminution de la fortune équivalant à
chaque début d'année à compter de la seconde dans la période couverte par le
calcul rétroactif au montant des prestations versées l'année précédente, ce qui
selon elle ne constitue nullement un amortissement systématique de la fortune
mais ne fait que de prendre en compte les besoins vitaux réels de l'ancien
bénéficiaire des prestations complémentaires.
5.2
Le
service recourant réfute cette thèse, en se contentant
de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février
2012, selon lequel ni la loi ni la jurisprudence ne
permet de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des
circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'ancien bénéficiaire de
prestations complémentaires.
6.
Dans le cas d'espèce, on relèvera toutefois qu'il
n'est pas indispensable de trancher ce point puisque le renvoi à
l'administration pour qu'elle effectue un nouveau calcul était totalement
superflu. En effet, à supposer que les prestations complémentaires allouées
correspondent réellement à la part des dépenses destinées à la couverture des
besoins personnels que l'ancien bénéficiaire de prestations complémentaires
aurait dû assumer en puisant dans sa fortune, l'intégration de ces montants
dans les calculs rétroactifs effectuées par le service recourant permettrait
dans le cas particulier de retenir un revenu déterminant toujours largement
suffisant pour couvrir toutes les dépenses reconnues durant la période
considérée."
Il 22 ottobre 2013 (STF 9C_968/2012) il Tribunale federale si è pronunciato
su una vertenza simile, in cui l'assicurata ha ereditato oltre CHF 100'000 e ne
ha informato la Cassa poco più di un anno dopo. I primi giudici hanno ritenuto
di dovere computare un consumo di sostanza, mentre la Cassa di compensazione si
è rivolta al TF chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale. In questa occasione
la nostra Massima istanza ha evaso il ricorso evocando la STF 9C_20/2011 del 20
febbraio 2012 e rilevando come:
" 6.
(…) l'arrêt en question n'exclut pas
l'intégration d'une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit
aux prestations complémentaires consécutif à la perception d'un héritage par le
bénéficiaire de celles-ci. Une telle interdiction serait contraire au principe
selon lequel y a lieu dans ce contexte de tenir compte des faits susceptibles
d'affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). L'arrêt évoqué prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des
circonstances particulières, telle l'intégration dans le calcul rétroactif du
seul montant de l'héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la
somme touchée l'année précédente à titre de prestations complémentaires."
Nella STCA 33.2021.17 del 21 febbraio
2022.
il Tribunale al consid. 2.24, dopo aver citato le predette sentenze, ha
concluso che:
" Con il rilievo che l’Alta Corte impone, in simili casi, di
considerare: “l'évolution de tous les éléments de fortune à la hausse et à la
baisse, notamment ceux qui n'ont pas encore été investigués (comptes bancaires,
actions, etc.), et en refaisant des calculs“. Va quindi ritenuto che
l’applicazione, così come chiesta dalla ricorrente, di procedere a un
ammortamento sistematico e annuale non può essere ritenuta.
La Cassa ha correttamente operato invece, accertando la situazione
concreta a fine di ogni anno, in maniera precisa, sulla scorta degli elementi
già acquisiti nel corso degli anni e sulla base della documentazione attestante
l’avere in conto per ogni anno durante il quale la restituzione è stata
chiesta.
La Cassa ha fatto riferimento alla situazione reale, nulla
permette effettivamente di ritenere che l’assicurata avrebbe fatto capo ai
depositi, se noti e incidenti sulla quantificazione delle PC, per il suo
sostentamento e per l’entità da essa richiesta. Dovendo considerare sia gli
aumenti sia le diminuzioni del patrimonio, per il calcolo retrospettivo delle
prestazioni complementari si deve considerare la situazione finanziaria
effettiva dell'assicurato nel periodo in esame, considerando tutti i fattori che
incidono su di essa (STF 9C_20/2011 del 20 febbraio 2012, consid. 4) la Cassa
ha agito correttamente anche in considerazione della STCA 33.2019.23-24 del 25
maggio 2020 dove questa Corte, dopo avere citato per esteso la giurisprudenza
federale appena esposta, ha considerato, in un giudizio reso in composizione
completa, che
In effetti, nei tre summenzionati giudizi si trattava di sostanza
mobile o immobile che inizialmente non esisteva e che è apparsa solo in seguito
nella sostanza dei beneficiari di PC a titolo di eredità. In altre parole, vi è
stato un concreto aumento della sostanza dei beneficiari delle PC, sia sotto
forma di denaro contante sia di un immobile, che in seguito è stato venduto ed
è stato quindi monetizzato. L'incremento del patrimonio degli assicurati è
dunque stato reale, essendosi essi effettivamente arricchiti.
Nell'evenienza concreta, invece, le proprietà … esistono dal 1977,
appartengono alla sostanza degli assicurati da quell'anno, seppure non siano
mai state dichiarate alla Cassa di compensazione. L'autodenuncia
all'amministrazione non ha comportato un reale aumento della sostanza dei
ricorrenti, nel senso che tali proprietà fondiarie già erano parte del
patrimonio non sono state vendute, non v'è stato alcun ricavo da maggior valore
che è entrato nel patrimonio degli insorgenti, arricchendoli all'insaputa della
Cassa …. l'esistenza di tali beni non ha influito sul fabbisogno vitale dei
ricorrenti. Ne discende che, nell'evenienza concreta, non è possibile
applicare il principio secondo cui per il calcolo retroattivo del diritto alle
PC si devono prendere in considerazione le spese sostenute dagli assicurati per
fare fronte ai loro bisogni attingendo alla sostanza al fine di compensare le
prestazioni complementari che non sono ormai più versate."
Il TCA, nella STCA 33.2021.17 del 21
febbraio 2022 al consid. 2.24 ha concluso affermando che in “concreto, pur
trattandosi di crediti e non di immobili, non v’è ragione per scostarsi da tali
conclusioni. Gli averi in concreto non sono stati ritirati e non sono
diminuiti, esistevano già prima della domanda di PC, come nel caso citato”.
Alla luce della giurisprudenza
cantonale questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla
decisione della Cassa che non ha tenuto conto di alcun ammortamento e che non
ha ridotto l’ammontare delle prestazioni da restituire. Non vi è pertanto stata
alcuna violazione del principio di proporzionalità e di equità.
Come rilevato dall’amministrazione in
sede di decisione su opposizione, l’art. 23 OPC-AVS/AI definisce i redditi e la
sostanza determinanti nel tempo. Il cpv. 1 prevede che di regola per il calcolo
della prestazione complementare annua sono considerati i redditi determinanti
ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1°
gennaio dell’anno in cui è assegnata la prestazione. Secondo il cpv. 2 per gli
assicurati la cui sostanza e i redditi da considerare ai sensi della LPC possono
essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi
cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui
si basa l’ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna
modifica della situazione economica dell’assicurato.
Ne segue che nel caso di specie a
giusta ragione la Cassa ha preso in considerazione la sostanza effettivamente
esistente al 1° gennaio di ogni anno contestato (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI;
cfr. pag. 117-135 incarto della Cassa [cfr. averi a risparmio/titoli]).
Non può pertanto essere computata una
modifica della sostanza che oggettivamente non c’è stata. La Cassa ha
rettamente computato gli averi detenuti dall’assicurata negli anni in esame.
2.18
In queste condizioni, la decisione
su opposizione impugnata merita conferma, senza la necessità di assumere
ulteriori prove.
A questo proposito il TCA
evidenzia che oltre al richiamo dell’intero incarto, prodotto dalla Cassa con
la risposta di causa e visionato sia dall’insorgente che dal suo legale,
l’interessato ha chiesto genericamente, senza tuttavia indicarne partitamente
l’utilità, l’interrogatorio e la deposizione delle parti e di testimoni di cui
non ha indicato le generalità.
Questo Tribunale, alla luce del
contenuto degli atti dell’incarto, di per sé non contestati e delle evidenze
istruttorie indicate nei precedenti considerandi, rinuncia all’assunzione di
nuove prove poiché non modificherebbero l’esito della procedura.
Per quanto concerne la
deposizione delle parti, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ogni
persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile,
sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.
2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022
consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021
del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;
STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di
prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si
traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di
prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale
sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di
interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019
del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.;
SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2024.7 del 2 aprile 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42
del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.;
STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10
ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel
caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza
federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica
udienza, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di
vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quali prove “interrogatorio
e deposizione delle parti/testimoni” (doc. I, pag. 11).
L’insorgente,
del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il
diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto
(cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa
Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF
9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022.
consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il
diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende,
infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita
la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una
norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr.
STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre
2022.
consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto
2023.
consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF
8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio
2021.
consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF
8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018
consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del
21.
novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;
STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo
2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente evenienza, ritenuto
che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il
proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non
metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Si
prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26
ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.19
La procedura non è soggetta a spese,
poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti