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Decisione

33.2025.19

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13 ottobre 2025Italiano41 min

essere ridotte in seguito al computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico,

Source ti.ch

Fatti

I servizi PC che non delegano all'URC l'accertamento degli sforzi

intrapresi per trovare lavoro devono basarsi sull'indicazione fornita loro

dall'URC riguardo al numero di candidature adeguato per la persona in questione

in considerazione della situazione locale del mercato del lavoro (N. 3521.19

DPC).

Infine, il N. 3521.21 DPC recita che se le PC correnti devono

essere ridotte in seguito al computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico,

si applicano i seguenti termini:

– per le persone parzialmente invalide: sei mesi;

– per i coniugi non invalidi: un congruo termine;

– per i lavoratori indipendenti: al massimo 12 mesi.

L'articolo 25 capoverso 4 OPC-AVS/AI non è applicabile. Per quanto

concerne la procedura sono applicabili per analogia i N. 4130.05 e 4130.06.

2.7. Nell'evenienza concreta, il 22

gennaio 2025 la Cassa cantonale di compensazione ha constatato che il grado di

invalidità era aumentato dal 54% al 60% e che, essendo l'assicurato invalido parzialmente,

era tenuto a mettere a frutto la sua capacità di guadagno residua, altrimenti gli

avrebbe computato un reddito ipotetico giusta l'art. 14a cpv. 2 lett. a

OPC-AVS/AI.

In tali circostanze v'era infatti la presunzione che, non

esercitando un'attività lucrativa malgrado disponesse di una capacità di

guadagno residua del 40%, l'assicurato avesse rinunciato a dei redditi ai sensi

dell'art. 11a cpv. 1 LPC.

L'insorgente può rovesciare questa presunzione, prevista dall'art.

14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, portando la prova che delle circostanze oggettive e

soggettive estranee all'invalidità ostacolano o complicano la realizzazione di

questo reddito (SVR 2022 EL Nr. 4; STF 9C_251/2019 consid. 5.2 = SVR 2020 EL

Nr. 6; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 343 consid.

3.3; DTF 140 V 267 consid. 2.2). Quali fattori a cui l'assicurazione invalidità

non fa capo per stabilire la capacità di guadagno di un assicurato, che sono

per contro determinanti in ambito di prestazioni complementari per ribaltare la

presunzione della rinuncia di reddito giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI, la

giurisprudenza, come evidenziato, elenca l'età, l'assenza di formazione o le

scarse conoscenze linguistiche, le circostanze personali e la situazione del

mercato del lavoro. L'assicurato deve apportare la prova che questi fattori

impediscono od ostacolano l'utilizzo della restante capacità di guadagno.

Con decisione del 2 aprile 2025 (doc. 39) la Cassa ha ritenuto che

queste circostanze oggettive e soggettive non fossero date, perciò dal 1°

novembre 2025 computerà all'assicurato un reddito ipotetico minimo secondo

l'art. 14a cpv. 2 lett. a OPC-AVS/AI.

2.8. Il ricorrente si è annunciato

all'Ufficio regionale di collocamento come richiestole dalla Cassa di

compensazione (doc. 33), ma a ciò ha fatto (quasi immediato) seguito la

conferma del 6 marzo 2025 (doc. 34) di annullamento dal sistema COLSTA, in cui

viene osservato che l'assicurato "non disponibile al collocamento".

Per l'assicurato, sia i certificati medici di gennaio e febbraio

2025 in cui i curanti attestano un'inabilità lavorativa del 100% dal profilo

psichiatrico e la presenza di patologie agli occhi e al fegato, prodotti al Tribunale

pendente causa (docc. V/1-4), sia la cancellazione della sua iscrizione dalla

banca dati COLSTA, costituiscono un valido motivo che gli impedisce di svolgere

una qualsiasi attività lucrativa e quindi per essere risultato non collocabile

sul mercato del lavoro a causa delle sue limitazioni fisiche e psichiche. Non gli

si dovrebbe pertanto imputare alcun reddito ipotetico dal 1° novembre 2025.

Ai disturbi psicosomatici che lo rendono totalmente inabile al

lavoro, l'insorgente ha aggiunto che vi sono delle circostanze oggettive e

soggettive che non concernono l'invalidità, quali la sua capacità residua, il

mercato del lavoro e l'impossibilità di cercare un lavoro, che gli impediscono

di mettere a frutto la sua restante capacità di guadagno.

Non risultando adempiute la capacità lavorativa e la disponibilità

sul mercato del lavoro dal profilo oggettivo e soggettivo, egli non andrebbe

ritenuto idoneo al collocamento, come l'ha considerato l'Ufficio regionale di

collocamento, anche se l'Ufficio assicurazione invalidità, in presenza di un

certificato di inabilità lavorativa del 100%, ha stabilito soltanto nel 60% il

suo grado di invalidità. A suo dire, spetterebbe unicamente all'Ufficio

regionale di collocamento, che occupa una posizione privilegiata in

quell'ambito, giudicare se sia adatto a lavorare malgrado le sue gravi

malattie.

2.9. Il referto del 4 febbraio 2025

(doc. V/2) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, indica di

avere in cura l'assicurato dal 2009 per un disturbo psichiatrico cronico, per

cui assume da anni una terapia neurolettica a basso dosaggio. Egli presenta

inoltre una malattia agli occhi e un problema epatico. Il curante ha precisato

che al suo paziente è riconosciuta una rendita AI del 60%, ma che risulta

inabile al lavoro al 100%.

Il certificato del 30 gennaio 2025 (doc. V/3) del dr. med. __________,

specialista FMH in medicina tropicale e medico generico, attesta che

l'interessato è affetto da persistente epatopatia citolitica su epatopatia

alcolica (ALD) e malattia da fegato grasso e di averlo visto l'ultima volta nel

giugno 2024.

Lo specialista non ha però certificato un'inabilità lavorativa.

Così neppure gli specialisti FMH in oftalmologia della Clinica

oculistica __________ di __________, che il 30 gennaio 2025 (doc. V/4) hanno

diagnosticato all'occhio destro cheratocono in stadio avanzato con attuale

ipovisione OD>OS e all'occhio sinistro uno stato dopo trapianto perforante con

il paziente che porta LAC minisclerale. Alla visita del 21 gennaio 2025 questi

mostrava un quadro di cheratocono avanzato bilaterale, con indicazione ad una

cheratoplastica penetrante (PKP) nell'occhio destro al fine di migliorare la

situazione visiva, che era molto ridotta. Nell'occhio sinistro si è evidenziato

un iniziale scompenso stromale corneale, in contesto di un pregresso trapianto

corneale, perciò consigliavano una stretta osservazione clinica.

Infine, il medico curante dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna, il 28 gennaio 2025 (doc. V/1) ha indicato di avere in cura l'assicurato

per problemi di natura fisica, fra cui un'epatopatia, un'ipertensione arteriosa

e disturbi intestinali. A ciò si aggiungono disturbi psichiatrici cronici e

severi problemi oculari, che comportano un'importante riduzione della capacità

lavorativa, tuttavia non quantificata, e per i quali è in cura presso

specialisti.

2.10. Dai certificati esposti non risulta,

quindi, e l'assicurato nemmeno lo sostiene, che dal profilo fisico e/o psichico

vi sia stato un peggioramento delle sue condizioni di salute che avrebbe

compromesso la sua capacità lavorativa e di guadagno tanto da avere chiesto la

revisione del suo diritto alla rendita AI. I citati referti medici non

stabiliscono, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle

assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4), l'esistenza di una

incapacità di lavoro totale, anche in attività adeguate, che giustifica di fare

astrazione dal computo di un reddito ipotetico nel calcolo delle prestazioni

complementari (STF 8C_722/2007 del 17 luglio 2008, consid. 3.3; STF 8C_68/2007

del 14 marzo 2008, consid. 5.3).

Pertanto, considerato che poco prima dell'emanazione della

decisione del 2 aprile 2025 con cui la Cassa ha computato un reddito ipotetico,

la situazione valetudinaria dell'assicurato è stata valutata dall'Ufficio

assicurazione invalidità, che ha aumentato (retroattivamente) al 60% il grado

di invalidità, per le condizioni di salute e l'incapacità di guadagno causata

dall'invalidità la scrivente Corte è vincolata alla valutazione effettuata

dall'Ufficio AI il 22 gennaio 2025 (DTF 141 V 343 consid. 5.7).

Di conseguenza, conformemente alla giurisprudenza esposta, si deve

ritenere che questi referti medici non comprovano il sussistere di un motivo

estraneo all'invalidità (un peggioramento) che è in grado di rovesciare la

presunzione legale del computo di un reddito ipotetico data dalla parziale

incapacità di guadagno dell'assicurato (STF 9C_179/2021 dell'8 luglio 2021; STF

9C_251/2019 del 9 gennaio 2020; STCA 33.2021.12 del 28 novembre 2022, consid.

2.16). Essi non portano dunque a scostarsi dal principio di attenersi alle

conclusioni dell'Ufficio AI.

Contrariamente al parere del ricorrente, in ambito di prestazioni

complementari non ci si deve pertanto affidare alle conclusioni dell'Ufficio

regionale di collocamento, non essendo questa autorità competente in materia di

fissazione del grado di invalidità sulla cui base viene stabilito il reddito

dell'attività lucrativa computabile ai sensi dell'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

2.11. Lo stato di salute non è il solo

criterio decisivo per esaminare se si può esigere dall'assicurato che eserciti

un'attività lucrativa e, in tal caso, per fissare il salario che potrebbe

conseguire facendo prova di buona volontà. Occorre verificare gli altri criteri

posti dalla giurisprudenza (citata STF 8C_68/2007, consid. 5.4).

Le Casse di compensazione devono infatti analizzare gli aspetti

estranei all'invalidità, come l'età, la scarsa formazione, le conoscenze

linguistiche insufficienti e il mercato del lavoro concreto, che impediscono di

mettere a frutto la capacità lavorativa residua.

Il ricorrente ha sollevato dei motivi sia oggettivi sia soggettivi

per giustificare la sua impossibilità ad esercitare un'attività lavorativa.

Egli ha affermato, per i primi, che "Il

reddito ipotetico viene calcolato solo nel caso in cui la persona potrebbe

ottenere un potenziale guadagno, ma tenendo conto delle sue capacità residue,

del mercato del lavoro e non da ultimo ma non per questo meno importante, l'impossibilità

di adempiere all'obbligo di ricerca lavoro che nel caso in oggetto, non

dipendono e sono comunque estranei alla mia persona.". Per i

motivi soggettivi, ha ritenuto di essere una persona onesta e corretta, in

Considerandi

buona fede e quindi di non potere "essere

tacciato di negligenza, ovverossia atteggiamento passivo, in quantoché nella

mia situazione attuale non sono in grado di soddisfare le vostre richieste."

(doc. I pagg. 3 e 4). È perciò corretto che l'URC l'ha definito non collocabile

nel mercato del lavoro.

Secondo costante giurisprudenza, in materia di computo di reddito

ipotetico per le prestazioni complementari occorre disporre della prova che, a

causa di circostanze personali e della situazione concreta del mercato del

lavoro, per l'interessato era difficoltoso o impossibile realizzare un reddito

da lavoro.

L'assicurato si è in effetti annunciato all'Ufficio regionale di

collocamento per cercare lavoro, ma il 6 marzo 2025 l'URC l'ha ritenuto non

disponibile al collocamento, non essendo adempiuti gli elementi necessari per

l'idoneità al collocamento (la capacità lavorativa e la disponibilità sul

mercato del lavoro sia dal profilo oggettivo che soggettivo).

Questo Ufficio ha ritenuto sufficienti le verosimili dichiarazioni

dell'interessato di non avere intenzione di cercare un lavoro adeguato a causa

delle gravi malattie di cui soffriva e di essersi iscritto soltanto poiché gli

era stato chiesto di farlo dalla Cassa cantonale di compensazione. L'aspetto

soggettivo di volere cercare un posto di lavoro era dunque chiaramente assente

e così pure l'aspetto oggettivo, stante il certificato dello psichiatra di

inabilità lavorativa al 100%. Pertanto, la competente autorità non poteva che

concludere per una non idoneità al collocamento e annullare la sua iscrizione

al sistema di collocamento COLSTA, ciò che ha pure comportato che l'interessato

"non è più sottoposto agli obblighi di

controllo (art. 17 LADI) e contemporaneamente non adempie più ai presupporti

per beneficiare delle indennità di disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. g LADI).".

In sostanza, quindi, malgrado la comunicazione appena giunta

dall'Ufficio AI che il suo grado di invalidità era del 60%, dichiarandosi soggettivamente

non idoneo a lavorare (l'art. 15 cpv. 1 LADI recita che "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto,

capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a

provvedimenti di reintegrazione.") il ricorrente non ha

intrapreso delle ricerche di lavoro e neppure si è annunciato presso un'agenzia

temporanea di collocamento.

In altre parole, l'interessato ha violato il principio valido

nelle assicurazioni sociali dell'obbligo di ridurre il danno, avendo da subito

rifiutato di svolgere un'attività lucrativa e di mettersi a disposizione

dell'Ufficio regionale di collocamento per un impiego compatibile con lo stato

di salute appena accertato dall'Ufficio AI.

A ben vedere, infatti, alla luce della recente conferma del diritto

a una rendita AI del 60%, a quel momento non v'erano validi motivi per ritenere

l'assicurato non idoneo al collocamento dal profilo oggettivo (per

l'art. 15 cpv. 2 LADI, "Gli impediti fisici

o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in condizione equilibrate

del mercato del lavoro e tenuto conto della loro infermità, potrebbe essere

loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio federale disciplina il

coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.").

Da ciò discende che non essendo già soggettivamente disposto a

cercare un'attività lucrativa visto che ha comprovato di essere inabile al

lavoro al 100%, il ricorrente non ha saputo dimostrare che sussistevano dei

motivi oggettivi e soggettivi estranei all'invalidità, quali l'età, le circostanze

personali o la situazione del mercato del lavoro, che rendevano difficile o

impossibile per lui utilizzare la sua restante capacità di guadagno e quindi

potere conseguire un reddito da attività lucrativa.

2.12

La cancellazione dal sistema COLSTA

ha di fatto comportato che non si possono considerare comprovati gli sforzi che

l'assicurato avrebbe dovuto effettuare per trovare un impiego se fosse rimasto

registrato.

Infatti, come indicato dal N. 3521.14 DPC, si rinuncia al computo

di un reddito da attività lucrativa ipotetico se il beneficiario di PC non

trova un posto nonostante sforzi sufficienti intrapresi per trovare lavoro;

questa condizione è considerata adempiuta se la persona si è iscritta presso

l'URC ai fini di un collocamento, dimostra di aver inviato il numero di

candidature prescritto dall'URC e queste adempiono i requisiti posti dallo

stesso Ufficio di collocamento.

In specie, il fatto di essere stato cancellato dall'URC attesta

già la sua inidoneità al collocamento e quindi l'impossibilità di comprovare di

avere attivamente cercato un lavoro in modo quantitativamente e

qualitativamente sufficiente. Per un disoccupato sono considerate sufficienti

da dieci a dodici domande di lavoro al mese (STF 9C_677/2023 del 1° febbraio

2024, consid. 4.3.2 pubblicata n SVR 2024 BVG Nr. 22; STF 9C_376/2021 del 19

gennaio 2022, consid. 4.3.3; DTF 141 V 365 consid. 4.1; STCA 33.2022.12 del 18

luglio 2022, consid. 2.18).

L'iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento comporta dei

doveri a cui l'interessato non ha dato seguito stante la sua quasi immediata

inidoneità al collocamento motivata con l'inabilità al lavoro, soggettiva ed

oggettiva, impedendogli così di fatto di cercare un posto di lavoro secondo

quanto prescritto dall'URC.

D'altronde, l'insorgente nemmeno ha presentato prove di ricerche

di lavoro non andate a buon fine durante il breve periodo in cui è stato

iscritto all'Ufficio regionale di collocamento.

Non basta, quindi, essere stato iscritto all'URC per concludere di

avere ottemperato ai propri obblighi in ambito di prestazioni complementari per

evitare il computo di un reddito ipotetico.

Al ricorrente nemmeno viene in aiuto la circostanza che siano

state delle autorità competenti in materia, l'Ufficio regionale di collocamento

- e la Cassa di disoccupazione -, a considerarlo inidoneo al collocamento. Come

visto, queste autorità non sono competenti in materia di fissazione del grado

di invalidità sulla cui base viene stabilito, giusta l'art. 14a cpv. 2

OPC-AVS/AI, il reddito ipotetico minimo computabile in ambito di PC.

La sua non collocabilità dal 6 marzo 2025 fa infatti sì che

l'interessato, malgrado la sua invalidità parziale del 60%, ad oggi non possa

rovesciare la presunzione del conseguimento di un reddito ipotetico sulla base

dell'art. 14a OPC-AVS/AI.

In effetti, non avendo effettuato ricerche di lavoro tra l'inizio

della disoccupazione e la conferma dell'annullamento dal sistema COLSTA e non

avendo percepito, in conseguenza alla sua decretata inidoneità al collocamento,

neppure indennità di disoccupazione (N. 3521.14 DPC), l'assicurato non è

riuscito a dimostrare di avere fatto tutti gli sforzi possibili per mettere a

frutto la sua capacità di guadagno residua del 40% e reinserirsi nel mondo del

lavoro. Non ha dunque comprovato che non ha volutamente rinunciato a conseguire

un reddito da lavoro.

Non va infine dimenticato che se l'assicurazione invalidità, per

determinare il grado di invalidità, si riferisce al mercato equilibrato del

lavoro, nel campo delle PC si deve fare riferimento alle circostanze effettive

non solo dell'assicurato, ma anche del mercato del lavoro. Infatti, se è

comprovato che, a causa delle condizioni personali e del concreto mercato del

lavoro, non è possibile realizzare il reddito ipotetico computato, la Cassa di

compensazione deve riconoscerlo e stralciare questo importo (DTF 140 V 267 = SVR

2014.

EL Nr. 11 consid. 5.3).

Inoltre, per valutare se si possa rinunciare per altri motivi al

computo di un reddito da attività lucrativa ipotetico ci si deve basare sulla

situazione individuale della persona, quali gli obblighi familiari, l'età, lo stato

di salute, le conoscenze linguistiche, la formazione, l'attività

precedentemente svolta, la situazione effettiva sul mercato del lavoro ed

eventualmente la durata del periodo in cui la persona è stata fuori dal mondo

del lavoro (N. 3521.17 DPC).

In concreto, la sua onestà e buona fede come pure il mercato del

lavoro, che lo ostacolerebbero nella ricerca di un'attività lucrativa

unitamente ai gravi problemi di salute con conseguente non utilizzabilità della

sua capacità di guadagno residua, come preteso dalla giurisprudenza esposta,

non configurano, per contro, dei validi fattori soggettivi e oggettivi estranei

all'invalidità.

2.13

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, il certificato di inabilità al lavoro del 100%, così come gli altri

referti, non sono idonei, dal profilo del diritto alle prestazioni

complementari, a esonerare l'assicurato dall'obbligo di ridurre il danno e

quindi dal mettere a frutto la sua capacità di guadagno residua del 40% per

conseguire un reddito da lavoro nel mercato concreto del lavoro.

Inoltre, ad oggi - tenuto conto che la Cassa di compensazione

conteggerà all'assicurato dal 1° novembre 2025 un reddito da lavoro ipotetico

solo dopo averlo correttamente informato con lettera del 22 gennaio 2025 che

doveva cercare un posto di lavoro (STF 9C_251/2019 del 9 gennaio 2020, consid.

7.3.3) annunciandosi all'Ufficio regionale di collocamento entro 30 giorni,

affinché fosse valutata la possibilità di trovare un'attività lucrativa

adeguata e nuovamente l'ha informato con decisione del 2 aprile 2025, con cui

ha stabilito che in caso di mancata iscrizione all'URC o di annullamento della

stessa avrebbe computato il reddito ipotetico dopo sei mesi - il ricorrente non

ha saputo rovesciare la presunzione del conseguimento di un reddito ipotetico

prevista dall'art. 14a OPC-AVS/AI, secondo cui, malgrado un'invalidità parziale

del 60%, poteva ancora esercitare un'attività lucrativa e conseguire il reddito

minimo ivi stabilito.

L'interessato aveva tutto l'interesse, dopo che è stato informato

nel mese di gennaio e di aprile 2025 che gli sarebbe stato computato un reddito

ipotetico da attività lucrativa, di dimostrare alla Cassa che, malgrado tutta

la sua buona volontà, non era in grado, per motivi estranei all'invalidità, di

effettivamente conseguire il reddito ipotetico indicato nella decisione della

Cassa di compensazione.

Ne precede discende che la presunzione di rinuncia volontaria di

un reddito ai sensi dell'art. 11a cpv. 1 LPC non è stata dunque confutata dall'insorgente

e pertanto la Cassa di compensazione non ha violato la legge federale computandogli

un reddito ipotetico da lavoro giusta l'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI.

2.14

Sulla scorta di quanto precede è

corretto che, fra le entrate dell'insorgente, conformemente all'art. 14a cpv. 2

lett. c OPC-AVS/AI in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 4 OPC-AVS/AI, dal

1° novembre 2025 dovrà essere considerato un reddito ipotetico da lavoro di Fr.

13'780.-, pari al fabbisogno per persona sola valido nel 2025, preso in ragione

di due terzi stante un grado AI del 60%. Trattandosi di un reddito privilegiato

allo stesso modo dei redditi provenienti dall'esercizio di un'attività

lucrativa (DTF 150 V 7; DTF 117 V 292 consid. 3c), la Cassa cantonale di

compensazione ha poi correttamente considerato nella decisione formale del 2

aprile 2025 l'ammontare di Fr. 8'320.- ([Fr. 13'780 - Fr. 1'300] x 2/3).

La decisione impugnata deve pertanto essere integralmente

confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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