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Decisione

33.2025.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 marzo 2025Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

2.12. La procedura non è soggetta a spese,

poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

La

richiesta della ricorrente volta alla

concessione dell'assistenza giudiziaria (doc. I pag. 7) deve dunque essere intesa solo come domanda di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazioni

complementari è per principio gratuita.

Considerandi

L'insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito

patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato (STCA 42.2024.13 del 10

giugno 20224, consid. 2.8).

In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005

consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA

42.2021.75

del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio

2020.

consid. 2.12; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

La ricorrente, del resto, ha dimostrato di saper difendere

adeguatamente i propri interessi (docc. I e V), non necessitava quindi di un

difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 Lptca (STF 8C_392/2017

consid. 9.1-9.2, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell'8

novembre 2004; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.12; STCA

38.2022.67

del 14 dicembre 2022 consid. 2.12; STCA 42.2021.75 del 13

dicembre 2021 consid. 2.7; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018

consid. 2.2; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30

luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2; STCA 42.2017.49

del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5

luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa

cantonale di compensazione per procedere, in relazione alla contestazione

relativa al diritto all'aiuto e all'assistenza domiciliare ai sensi dell'art.

18 LaLPC, come indicato al considerando 2.1.

3. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e alla designazione di un difensore

d'ufficio è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti