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Decisione

33.2025.2

Il diritto alle PC retroattive avviene da quando l'int. ha presentato domanda di rendita di vedovanza e non da quando decorre il D alla rendita vedovile.Poiché l'USSI ha anticipato le prestazioni all'ass.,la Cassa può compensare (versare) direttamente le PC dell'ass. con le prestazioni assistenziali

31 marzo 2025Italiano31 min

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.2

TB

Lugano

31 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 19

dicembre 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. A seguito della domanda del 17

ottobre 2023, il 9 gennaio 2024 (doc. 1-45/98) la Cassa __________ ha

riconosciuto ad RI 1, nata nel 1972, il diritto alla rendita di vedovanza, compensando

però l'ammontare di Fr. 115'455.- di sua spettanza dal 1° ottobre 2018 al 31

dicembre 2023 con le prestazioni, di pari importo, anticipatele dall'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento. Inoltre, ha stabilito in Fr. 1'877.-

al mese dal 1° gennaio 2024 il suo diritto alla rendita di vedovanza, con

versamento però diretto all'assicurata.

1.2. Il 12 gennaio 2024 (doc. 1)

l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all'AVS, rilevando

di ricevere gli aiuti dell'assistenza sociale dal dicembre 2017 (doc. 1-23/98).

Dopo avere raccolto la necessaria documentazione, la Cassa cantonale

di compensazione - Servizio prestazioni complementari ha interpellato il 22

agosto 2024 (doc. 14) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

chiedendo di definire, per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024,

l'importo che doveva essere compensato. Il 9 settembre 2024 (doc. 16) l'USSI ha

indicato di avere versato all'interessata Fr. 11'221,65 dal 1° ottobre 2023 al

31 agosto 2024.

1.3. Con decisione del 13 settembre 2024

(doc. 17) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito in Fr. 1'081.- al

mese il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1° ottobre

2023 e in Fr. 1'037.- dal 1° gennaio 2024, oltre al pagamento del premio

dell'assicurazione malattia. Inoltre, la Cassa ha indicato che il pagamento

retroattivo dell'ammontare di diritto di Fr. 11'539.- per il periodo dal 1°

ottobre 2023 al 31 agosto 2024 veniva versato, nella misura di Fr. 11'221,65, a

titolo di compensazione, all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

mentre la differenza di Fr. 317,35 all'assicurata, così come la prestazione

futura di Fr. 1'037.- al mese.

1.4. Il 21 ottobre 2024 (doc. 24)

l'assicurata si è opposta contro questo provvedimento, contestando in primo

luogo che il riconoscimento retroattivo delle prestazioni complementari non sia

avvenuto dall'inizio del diritto alla rendita per superstiti (1° ottobre 2018)

come previsto dall'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI.

Inoltre, l'opponente non si è detta d'accordo con la compensazione

degli arretrati avvenuta con l'USSI, "perché la loro richiesta di 11'221.65

non è reale in base alla legge, le Direttive COSAS e certe somme che mi sono

già state trattenute" (pag. 2) e ha riportato degli estratti di queste

Direttive concernenti la "Restituzione". Infine, ha concluso che dal

2012 convive con diversi problemi muscolo scheletrici, la depressione e altri

disturbi a causa di negligenze mediche, che il suo stato di salute è peggiorato

dal 2016, che per due volte le è stata negata la rendita di invalidità e che ha

attestati di carenza beni per circa Fr. 80'000.-. In conclusione, l'assicurata ha

chiesto di rivalutare la sua situazione tenendo conto di tutti questi aspetti.

1.5. Con decisione su opposizione del 19

dicembre 2024 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione dell'assicurata.

Per quanto concerne l'inizio del diritto alle PC contestato dalla

beneficiaria, l'amministrazione ha rilevato che l'assicurata ha presentato il

17 ottobre 2023 la richiesta per una rendita di vedovanza, perciò conformemente

all'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI il diritto alle PC sorge nel mese in cui è stata

presentata la richiesta di AVS, cioè nell'ottobre 2023. Non è pertanto

possibile concedere un diritto retroattivo come postulato dall'interessata.

In merito all'importo della compensazione effettuata, la Cassa ha

esposto l'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI e l'art. 33 lett. a Las concernenti

l'anticipo e il rimborso di prestazioni concludendo che, tenuto conto della

data a partire dalla quale è stato riconosciuto il diritto alle prestazioni

complementari, è a giusta ragione che ha rimborsato all'USSI, come da sua richiesta

del 22 agosto 2024, quanto da esso versato all'opponente a titolo di anticipo

nel periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024.

Per quanto concerne l'importo trattenuto dalla PC per il rimborso

delle prestazioni assistenziali, con conteggio del 22 agosto 2024 l'USSI ha

confermato la correttezza dell'importo di Fr. 11'221,65, perciò l'amministrazione

ha concluso che la contestazione dell'opponente è priva di fondamento.

1.6. Con ricorso del 18 ottobre 2024

(doc. I) RI 1 si è rivolta al TCA contestando nuovamente l'inizio del diritto

alle prestazioni complementari e l'avvenuta compensazione di queste sue

prestazioni con le prestazioni assistenziali ricevute a suo tempo.

Inoltre, la ricorrente si è lamentata che le sia stato negato il

diritto al rimborso delle spese di aiuto domestico giusta l'art. 18 LaLPC.

L'assicurata, vedova dal 2016, ha ricordato di aver fatto

richiesta della rendita di vedovanza nel mese di ottobre 2023 e che il 9 gennaio

2024, le sono stati riconosciuti gli arretrati di cinque anni (Fr. 115'455.-), che

però sono stati interamente versati all'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento senza tenere conto della sua situazione economica, delle

Direttive COSAS e dell'art. 20 LAVS. Dopodiché, viste quindi le sue ristrettezze

economiche, nel gennaio 2024 essa ha chiesto di beneficiare delle prestazioni

complementari sin dall'inizio del diritto alla rendita AVS e quindi dal 1°

ottobre 2018 in conformità dell'art. 22 cpv. 1 OPC-AVS/AI. La ricorrente ha

inoltre rilevato che malgrado avesse l'obbligo di decidere entro 90 giorni sulla

sua domanda di PC (art. 21 OPC-AVS/AI), nel luglio 2024 la Cassa di

compensazione ha preteso i documenti relativi alla richiesta della sua rendita estera

sebbene non spettasse a lei tale compito; oltre a ciò, nell'agosto 2024 le ha

chiesto di firmare un accordo secondo cui accettava di compensare il suo

diritto alle PC qualora avesse poi ricevuto gli arretrati per la rendita estera

(doc. A5).

La decisione del 13 settembre 2024 ha sì accolto la sua richiesta

di prestazioni complementari, ma soltanto dal 1° ottobre 2023 anziché, in virtù

dell'art. 22 OPC-AVS/AI, dal 1° ottobre 2018.

Inoltre, la prestazione in denaro di diritto dal 1° ottobre 2023

di Fr. 11'539.- è stata trasferita all'USSI in ragione di Fr. 11'221,65 come

compensazione sulla base di una tabella di calcolo in gran parte errata, "dove

mi sono trattenni importi già trattenuti dalla assistenza (esempio garanzia di

affitto spese malattie…anche SES per anni 50.-/m), senza tener conto della

situazione personale o delle direttive COSAS come richiesto". Anche

"l'assicurazione malattia sarà pagata direttamente alla mia cassa

malati - non è successo, qui aggiungo che premio cassa malati è stato pagato

per quel periodo da RIPAM, ma con calcolo PC mi viene trattenuto ancora

l'importo premi cassa malati e ancora una volta come compenso con USSI."

(pag. 4). Malgrado la sua opposizione, nella decisione su opposizione la Cassa

non ha calcolato la compensazione in base alle Direttive COSAS né le ha fornito

una spiegazione su come ha proceduto.

Quanto all'aiuto domestico riconosciutole solo in parte, la

ricorrente ha rilevato che dal 2021 al giugno 2024 le fatture dell'aiuto

domiciliare SPITEX sono state regolarmente pagate dall'assistenza sociale, che

le concedeva Fr. 400.- al mese. Uscita dall'assistenza al 31 agosto 2024, le

fatture SPITEX per luglio e agosto sono arrivate nel mese di settembre 2024 e

quindi l'USSI non gliele ha più saldate, perciò ha chiesto al Servizio PC di

prenderle a carico, il quale ha però risposto che riconosceva il diritto

all'aiuto domestico soltanto da ottobre 2024 e dopo una nuova valutazione

medica, che ha portato ad ammettere al massimo 6 ore al mese nonostante sin dal

2020 il peggioramento di salute risultante dai certificati medici (doc. A7),

che portava il suo bisogno a 12 ore al mese. Alle osservazioni di dicembre 2024

l'amministrazione non ha risposto e si ritrova perciò ora con la sospensione

dell'aiuto SPITEX a causa delle fatture arretrate e dal novembre 2024 senza un

aiuto domestico.

La ricorrente ha inoltre rilevato che dal 1° novembre 2019 l'USSI

le avrebbe trattenuto degli importi maggiori dalle prestazioni assistenziali

(Fr. 200.-/mese) a compensazione dei suoi debiti nei confronti della Cassa

malati senza che però essa ne fosse al corrente. Non è perciò sua intenzione

pagare due volte un debito di circa Fr. 5'000.- per l'assicurazione malattia.

L'assicurata ha pure chiesto, tenuto conto della STCA 42.2024.13

del 10 giugno 2024, del fatto che è debitrice verso l'USSI, delle sue

condizioni economiche e delle Direttive COSAS, una revisione del calcolo

complessivo delle prestazioni pretese in restituzione dal 1° dicembre 2017.

Infine, la ricorrente ha postulato che si modifichi l'estratto

conto dell'USSI dal 1° dicembre 2017 al 2024 (doc. A8), eliminando gli importi

già trattenuti come recupero di prestazioni e che sia cancellato dall'attestato

di carenza beni il debito che ha nei confronti della Cassa malati.

1.7. Nella risposta del 5 febbraio 2024

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso rinviando alle spiegazioni fornite con la decisione su

opposizione avendo il ricorso proposto sostanzialmente le medesime critiche

sollevate con l'opposizione. L'amministrazione ha però precisato, per quanto

concerne la richiesta di rimborso delle spese per l'aiuto domestico, che tale

questione non è oggetto della decisione su opposizione e che comunque non le è

pervenuta alcuna richiesta di riesame di quanto stabilito dalla Commissione

medica.

1.8. Il 18 febbraio 2025 (doc. V) la

ricorrente ha evidenziato che il suo diritto alle PC è sorto il 1° ottobre 2023

e che da allora doveva ricevere circa Fr. 1'000.- al mese, oltre al premio di

Cassa malati e le spese di malattia a complemento della rendita AVS anziché

pagare lei queste spese, perciò la tabella dell'USSI è sbagliata. L'assicurata

ha poi rilevato che la Cassa non si è pronunciata sulla sua richiesta di

beneficiare sin dal 1° ottobre 2018 delle prestazioni complementari. Ha inoltre

ribadito il suo diritto all'aiuto domestico nella stessa misura in cui glielo

riconosceva l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e non in ragione

di solo sei ore per al massimo Fr. 25.-/ora, osservando come la situazione non

si sia ancora sbloccata malgrado il suo stato di salute peggiori e necessiti di

questi aiuti.

1.9. Il 28 febbraio 2025 (doc. VII) la

Cassa ha comunicato al Tribunale di non avere ulteriori considerazioni da

formulare.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante

giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame

giudiziale (STF 9C_775 /2019 del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018

del 14 gennaio 2019, consid. 2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid.

3.1; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30

novembre 2010, consid. 1 e 2; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV

Nr. 19). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha

oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF

125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

Nel caso in esame, oggetto della decisione su opposizione del 19

dicembre 2024 che la ricorrente ha impugnato è unicamente il suo diritto alle

prestazioni complementari rispettivamente l'inizio di questo suo diritto - che

la Cassa ha fissato al 1° ottobre 2023 - e il versamento delle prestazioni di

sua spettanza dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 - che l'amministrazione ha

quasi interamente riversato, a titolo di compensazione, all'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento anziché all'assicurata.

Ne discende che le ulteriori richieste della ricorrente (quali la

verifica del calcolo delle prestazioni pretese in restituzione dall'USSI dal 1°

dicembre 2017 al 2024 come da STCA 42.2024.13, la modifica dell'estratto conto

rilasciato dall'USSI sempre per questo periodo (doc. A8), la cancellazione

dagli attestati di carenza di beni del debito della Cassa malati, la revisione

del calcolo complessivo delle prestazioni pretese in restituzione dall'USSI dal

1° dicembre 2017, la denuncia penale nei confronti dei funzionari della Cassa),

non vanno esaminate, siccome esulano dalla fissazione del diritto alle

prestazioni complementari dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 stabilito il 13

settembre 2024 e confermato dalla decisione su opposizione del 19 dicembre

2024. Sono perciò irricevibili.

Per quanto concerne la questione dell'aiuto domiciliare giusta

l'art. 18 LaLPC, il 13 novembre 2024 (doc. A7) la Cassa cantonale di

compensazione ha informato l'assicurata di avere sottoposto il suo certificato medico

del 9 ottobre 2024 ed altra documentazione al suo medico fiduciario, il quale

ha richiesto un rapporto medico dettagliato sul suo stato di salute.

Il 18 dicembre 2024 (doc. A7) l'amministrazione si è pronunciata

affermando che dopo esame dell'intera documentazione medica, il suo medico

fiduciario ha ritenuto di poterle accordare un rimborso delle spese di aiuto

domestico per un massimo di 6 ore al mese dal 1° ottobre 2024. La Cassa ha

inoltre informato l'assicurata che se non fosse stata d'accordo con questa

presa di posizione doveva chiederne il riesame, eventualmente producendo

ulteriori atti medici.

Con email del 24 dicembre 2024 (doc. A7) l'assicurata "chiedo

gentilmente di essere rivalutato la mia situazione complessiva e di accettare

le 12 ore mensili di aiuto domestico come prima. Nel referto medico del Signor __________

è specificato peggioramenti di salute e verso ultima sua valutazione del 2020,

come la prescrizione del Signor __________ il medico di famiglia dove è

specificato che ho bisogno 2 volte la settimana visto anche LPC art. 14 che non

supera il importo annuale previsto.".

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, non v'è dunque

alcun dubbio che l'assicurata ha chiesto di rivedere la questione dell'aiuto

domiciliare concessole nella misura di sei ore al mese contro le 12 pretese,

motivo per cui l'amministrazione, a cui gli atti vanno trasmessi, dovrà

procedere celermente in tal senso.

nel merito

2.2. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In

virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle

persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni

complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. abis

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto

alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS

finché non hanno ancora raggiunto l'età di riferimento secondo l'art. 21 cpv. 1

LAVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Ciò che è computato come spesa riconosciuta è previsto dall'art.

10 LPC, ciò che rientra fra i redditi computabili dall'art. 11 LPC.

2.4. La

ricorrente ha presentato il 12 gennaio 2024 una domanda di prestazioni

complementari, e meglio tre giorni dopo avere ricevuto la decisione della Cassa

cantonale di compensazione che le ha riconosciuto, retroattivamente dal 1°

ottobre 2018, la rendita di vedovanza postulata il 17 ottobre 2023. Tuttavia,

nessun ammontare le è stato versato, siccome gli arretrati di sua spettanza sono

stati tutti compensati con le prestazioni, di pari importo, che le ha

anticipato l'assistenza sociale per il periodo decorrente dall'inizio del

diritto alla rendita di vedovanza al 31 dicembre 2023 (STCA 42.2024.13 del 10

giugno 2024).

Questa compensazione non è stata impugnata dall'assicurata, perciò

è cresciuta incontestata in giudicato e non può più essere messa in discussione

dall'interessata.

2.5. Secondo l'art. 22 cpv. 1

OPC-AVS/AI, se la domanda di una prestazione complementare annua è presentata

entro i 6 mesi a partire dalla notifica di una decisione di rendita dell'AVS o

dell'AI, il diritto sorge il mese in cui è stata presentata la domanda di

rendita, ma al più presto all'inizio del diritto alla rendita.

Fondandosi su questa norma, la Cassa di compensazione ha concesso

all'assicurata le prestazioni complementari retroattivamente dal 1° ottobre

2023, facendo dunque decorrere il diritto alle PC dal mese in cui l'interessata

ha presentato la domanda di rendita di vedovanza.

L'agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.

In effetti, poiché l'assicurata ha presentato la sua domanda di PC

il 12 gennaio 2024, e quindi entro sei mesi a partire dalla notifica della

decisione del 9 gennaio 2024 di rendita di vedovanza, giusta l'art. 22 cpv. 1

OPC-AVS/AI il diritto alle prestazioni complementari sorge il mese in cui è

stata presentata la domanda di rendita e quindi nel mese di ottobre 2023, visto

che l'assicurata ha formulato il 17 ottobre 2023 la domanda di rendita di

vedovanza.

Per quanto concerne la pretesa della ricorrente di far decorrere

il suo diritto alle prestazioni complementari già dal 1° ottobre 2018, come per

la rendita di vedovanza, la stessa va respinta.

L'ipotesi di cui chiede l'applicazione l'assicurata, prevista

dall'art. 22 cpv. 1 in fine OPC-AVS/AI, va applicata ad un'altra casistica, in

cui la domanda di rendita (AVS/AI) è stata presentata prima

dell'insorgenza del diritto alla rendita e quindi evidentemente non è possibile

retroagire con il riconoscimento delle prestazioni complementari a un momento antecedente

all'insorgenza del diritto stesso alla rendita, motivo per cui la PC può

decorrere soltanto "al più presto all'inizio del diritto alla rendita".

Il caso in esame contempla invece una diversa situazione, poiché la

ricorrente ha chiesto nel 2023 di beneficiare della rendita di vedovanza di cui

poteva già avere diritto nel 2016. In tale evenienza, la domanda di rendita è

stata presentata dopo l'insorgenza del diritto alla rendita e quindi il

diritto alle prestazioni complementari può retroagire soltanto fino alla

presentazione della domanda di rendita di vedovanza (2023), ma non pure fino

all'inizio del diritto alla rendita di vedovanza (2018).

La pretesa della ricorrente di fare retroagire il suo diritto alle

prestazioni complementari al 1° ottobre 2018 deve pertanto essere respinta.

2.6. L'insorgente ha inoltre contestato la

compensazione effettuata il 13 settembre 2024 dalla Cassa cantonale di

compensazione dell'ammontare delle prestazioni complementari di suo diritto per

il periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 (Fr. 11'539.-) con le

prestazioni assistenziali che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

le ha versato nel medesimo lasso di tempo (Fr. 11'221,65).

Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può

essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in

pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni

dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti:

a. al datore di

lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

A norma dell'art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI se, in attesa dell'assegnazione

di prestazioni complementari, un ente assistenziale pubblico o privato ha

concesso a una persona anticipi destinati al suo sostentamento durante un

periodo per il quale sono versate retroattivamente prestazioni complementari,

l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in questione al momento

del pagamento posticipato.

L'art. 32 Laps (Legge sull'armonizzazione

e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 [RL 870.100],

che ha quale scopo (art. 1) di armonizzare e

coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle

prestazioni sociali erogate dal Cantone) regola il versamento diretto di

prestazioni arretrate a terzi che hanno effettuato anticipi e dispone che:

1L'organismo

pubblico che, in vista della concessione di un'altra prestazione sociale ai

sensi della presente legge, di un sussidio per la riduzione dei premi per l'assicurazione

di base contro le malattie o di una prestazione delle assicurazioni sociali, ha

effettuato anticipi di prestazioni sociali ai sensi della presente legge, può

esigere che gli si versi direttamente l'arretrato, fino a concorrenza dei suoi

anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati concessi.

2Alla

procedura sono applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali in materia di prestazioni AVS e AI.

Secondo l'art. 33 lett. a Las (Legge sull'assistenza sociale

dell'8 marzo 1971 [RL 871.100], che ha per scopo (art. 1) che lo Stato provvede

all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione

federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per

cadere o siano caduti nel bisogno affinché si favorisca l'inserimento sociale e

professionale dei beneficiari), le prestazioni assistenziali corrisposte a

maggiorenni vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo

di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in

cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le

si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps).

Le Linee guida della Conferenza svizzera dell'azione sociale

(CSIAS), che la stessa ricorrente ha più volte citato denominandole COSAS, sono

raccomandazioni destinate agli organi dell'aiuto sociale della Confederazione,

dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private (punto A.1. par. 1),

che contribuiscono a garantire una maggiore sicurezza giuridica e l'uguaglianza

giuridica, acquisiscono carattere vincolante per il tramite della legislazione

cantonale o comunale e della giurisprudenza (A.1. par. 2).

Per quanto concerne la restituzione di prestazioni percepite

debitamente (punto E.2.), il punto E.2.2. sull'anticipo delle prestazioni

prevede che:

1Le prestazioni

in entrata corrisposte retroattivamente da terzi sono poste in compensazione

sulle prestazioni anticipate dall'aiuto sociale.

2Possono

essere poste in compensazione solo le prestazioni del medesimo genere e

riferite al medesimo lasso di tempo (cosiddetta congruenza).

2.7. Sulla scorta di queste norme, il 27

giugno 2024 (doc. 9) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha

informato il Servizio prestazioni complementari della Cassa cantonale di

compensazione che "al/la citato/a vostro/a assicurato/a il nostro

ufficio ha concesso e concede sussidi assistenziali, in attesa del riconoscimento

della prestazione complementare. Per tale motivo ed in base agli accordi,

rivendichiamo la prestazione complementare che sarà riconosciuta al/la summenzionato/a

per il periodo della nascita del diritto e fino al mese di pagamento.

Prestazione complementare da versare a: Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento, Bellinzona" e segue l'IBAN.

In un'email del 20 agosto 2024 (doc. 13), la Cassa cantonale di

compensazione ha anticipato all'assicurata che la sua domanda di prestazioni

complementari sarebbe stata accolta e che "una volta pronto il calcolo

dovremo fare la compensazione con l'Ufficio del sostegno sociale",

compensazione che è stata formalizzata il 22 agosto 2024 (doc. 14) con la

richiesta da parte del Servizio prestazioni complementari all'USSI di indicare

dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 l'importo che ha anticipato.

Il 9 settembre 2024 (doc. 16) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

ha compilato questo formulario indicando che dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024

ha versato Fr. 11'221,65, chiedendo perciò di riversare tale somma sul suo

conto.

A richiesta dell'assicurata, l'USSI ha allestito una lista con le

prestazioni che le ha riconosciuto da ottobre 2023 ad agosto 2024, indicando

gli importi che le sono stati pagati e per quali spese e quelli che sono stati

accreditati, per concludere che l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento ha riconosciuto e pagato per l'assicurata in quel lasso di

tempo delle spese pari a Fr. 16'852,65 e ha incassato la somma di Fr. 5'631.-,

perciò per il suo mantenimento ha anticipato l'ammontare di Fr. 11'221,65, che

ha fatto quindi valere a titolo di compensazione con le prestazioni

complementari (doc. 25-8/8).

D'avviso della ricorrente, questa tabella è totalmente errata,

perché "non sono detratti da parte della Signora __________ le somme

gia trattenute di USSI dalle mie prestazioni per esempio garanzia di affitto,

casa malattie, sussidi… alloggi ecc. in più si deve tenere conto che mi avete

preso tutto degli arretrati rendita superstiti e vi chiedo di agire legalmente"

(doc. 26-2/2).

A seguito di questo scritto, il 23 ottobre 2024 (doc. 26-1/2) la

Cassa di compensazione ha chiesto alla funzionaria che si è occupata della

compensazione delle prestazioni di trasmetterle il dettaglio delle prestazioni

anticipate all'assicurata e di confermale se erano corrette. L'indomani (doc.

30-1/3), essa ha trasmesso alla Cassa la medesima lista inoltrata

all'assicurata (doc. 31), precisando che in questo estratto "è

riportato il dettaglio delle prestazioni erogate per la signora, nel periodo di

compensazione (al netto delle rendite vedovili già compensate per singolo

mese). Da parte nostra è da considerarsi corretto.".

Il 19 dicembre 2024 la Cassa di compensazione ha perciò emesso la

decisione su opposizione con cui ha confermato la correttezza dell'avvenuta

compensazione di Fr. 11'221,65.

2.8. L'agire della Cassa cantonale di

compensazione è corretto, ovvero a giusta ragione il Servizio prestazioni

complementari ha versato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

anziché all'assicurata, le prestazioni complementari di diritto dal 1° ottobre

2023 al 31 agosto 2024 fino a concorrenza di quanto l'USSI ha riconosciuto e

versato all'assicurata sotto forma di prestazioni assistenziali ordinali e

speciali.

La ricorrente ha contestato che, nell'effettuare questo calcolo,

non sia stato tenuto conto di quanto prescritto dalle Direttive CSIAS, e meglio

che non si sia prestata attenzione alle sue condizioni economiche e a quali

sono le prestazioni soggette all'obbligo di restituzione. Tuttavia,

l'assicurata sbaglia nel ritenere che si debbano applicare queste linee guida

sulla restituzione. In effetti, non si è di fronte a una pura restituzione di

prestazioni percepite indebitamente e nemmeno di prestazioni percepite

debitamente che devono essere restituite.

L'oggetto della lite verte, invece, sulla compensazione fra

prestazioni erogate da due differenti enti pubblici, poiché un ente (USSI) ha

anticipato delle prestazioni che poi sono state riconosciute e corrisposte

retroattivamente da un altro ente (Servizio PC). In tal caso, non si effettua

nessuna verifica delle condizioni economiche dell'assicurata né delle

prestazioni erogate per capire se sono soggette all'obbligo di restituzione,

non trattandosi, per l'appunto, contrariamente a quanto inteso dalla

ricorrente, della pura restituzione di prestazioni (punto E.2.1. CSIAS). Occorre

per contro considerare che, essendo in presenza di "prestazioni in

entrata corrisposte retroattivamente da terzi", ovvero dalla Cassa di

compensazione, queste "sono poste in compensazione sulle prestazioni

anticipate dall'aiuto sociale" (punto E.2.2. CSIAS) e, dunque, non

vanno chieste materialmente in restituzione all'assicurata.

Lo stesso art. 22 cpv. 4 OPC-AVS/AI prevede espressamente che se

un ente assistenziale pubblico, quindi l'USSI, ha concesso all'assicurata degli

anticipi destinati al sostentamento durante un periodo per il quale sono

versate retroattivamente prestazioni complementari, ovvero dal 1° ottobre 2023

al 31 agosto 2024 - dopodiché l'assicurata ha beneficiato delle prestazioni

complementari -, l'anticipo può essere rimborsato direttamente all'ente in

questione, e dunque all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, al

momento del pagamento posticipato, ossia il 13 settembre 2024, quando è stata

emanata la decisione di fissazione del diritto alle prestazioni complementari.

2.9. Per quanto concerne l'ammontare

della compensazione in lite, lo stesso deve essere confermato.

Come risulta dalla decisione del 20 dicembre 2023 (doc. A1) di

accoglimento della prestazione assistenziale per il periodo dal 1° gennaio al

30 giugno 2024, l'ammontare totale di Fr. 2'200.- stabilito mensilmente per

prestazioni ordinarie di diritto non è stato interamente versato

all'assicurata, ma è stato suddiviso in Fr. 952,10 quale "prestazione

ordinaria COSAS", Fr. 1'238,40 per "affitto/oneri ipotecari" che

sono stati versati direttamente al locatore e Fr. 29,50 che sono stati versati

alla sezione sostegno sociale dell'USSI a titolo di "ricupero deposito di

garanzia appartamento", che ha anticipato il pagamento del premio per

l'assicurazione deposito di garanzia. La somma di queste tre voci dà l'importo

di Fr. 2'220.-, che è stato riconosciuto mensilmente all'assicurata

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

La distinta dei pagamenti che l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento ha allestito all'indirizzo dell'assicurata prima e della Cassa

di compensazione poi, include la data di pagamento, la causale, il mese di

diritto, l'importo addebitato (nel senso di anticipato), l'importo accreditato

(nel senso di entrata a favore dell'assicurata) e il saldo ad ogni mese di

diritto. Le spese che vi figurano sono dunque state pagate dall'USSI a favore

della ricorrente per il suo sostentamento, sotto forma di versamento sia di

prestazioni a terzi (pagamento dell'elettricità, della pigione, delle cure a

domicilio, del deposito di garanzia per l'appartamento, dell'assicurazione RC

immobiliare, del contributo minimo AVS, del premio dell'assicurazione

complementare LCA), sia di prestazione ordinaria CSIAS all'assicurata.

Di conseguenza, avendo dunque quest'ultima beneficiato del

pagamento diretto o indiretto di queste spese da parte dell'assistenza, che in

parte ha trattenuto i relativi importi dalla prestazione ordinaria, è corretto

che la Cassa di compensazione le abbia poi rimborsate all'ente assistenziale

che le ha anticipate. È pertanto a giusta ragione che se l'USSI ha anticipato

questi importi per il sostentamento dell'assicurata, questi stessi anticipi

devono essergli rimborsati direttamente dalla Cassa cantonale di compensazione

al momento in cui effettua il pagamento delle prestazioni arretrate (art. 22

cpv. 4 OPC-AVS/AI).

2.10. Nell'evenienza concreta, è pacifico

che dal 1° gennaio 2023 la ricorrente con il riconoscimento delle prestazioni

complementari, dispone di una copertura per l'assicurazione malattia di base

LAMal che prevede una franchigia ordinaria di Fr. 300.- (art. 103 cpv. 1 OAMal)

e un'aliquota percentuale massima di Fr. 700.- (art. 103 cpv. 2 OAMal) (doc. 2-7/11).

Sulla scorta dell'art. 11 LaLPC, la beneficiaria di PC ha diritto

al rimborso della partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal e quindi

sia alla franchigia sia all'aliquota percentuale (art. 64 cpv. 2 LAMal).

Sottoscrivendo un'assicurazione ordinaria delle cure

medico-sanitarie, la ricorrente può dunque chiedere alla Cassa cantonale di

compensazione il rimborso di Fr. 300.- (franchigia) e di al massimo Fr. 700.-

(aliquota percentuale), per un totale massimo di Fr. 1'000.- all'anno (STCA

33.2023.27 del 22 gennaio 2024), entro quindici mesi dalla fatturazione (art. 15 lett. a LPC e art. 7 lett. a LaLPC) e nei

limiti dell'art. 14 cpv. 6 LPC.

Sennonché, nella lista che l'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento ha trasmesso all'assicurata e alla Cassa di compensazione, per

il periodo dal 1° ottobre 2023 al 13 agosto 2024 figurano già le voci

"premio cassa malati" e "franchigia e partecipazioni CM"

(doc. 31). Ciò significa che l'USSI si è già assunto queste spese e quindi le

ha direttamente pagate alla Cassa malati dell'assicurata come prestazioni

speciali. Si tratta, quindi, di prestazioni che sono state concesse in più

della prestazione ordinaria mensile versata all'assicurata.

Ne discende che, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente,

anche questi importi, pagati dall'USSI per conto dell'interessata, vanno

coperti dalle prestazioni complementari che retroattivamente la Cassa cantonale

di compensazione gli versa direttamente a titolo di rimborso di quanto

anticipato a favore dell'assicurata in quello stesso lasso di tempo (art. 22

cpv. 4 OPC-AVS/AI).

Anche su questo punto il ricorso dell'assicurata deve dunque

essere respinto.

2.11. Stanti le considerazioni esposte, la

decisione del 13 settembre 2024 di fissazione del diritto alle prestazioni

complementari dell'assicurata è dunque conforme all'art. 22 LPGA, all'art. 22

cpv. 4 OPC-AVS/AI, all'art. 33 lett. a Las e all'art. 32 Laps, oltre che al

punto E.2.2. delle Direttive CSIAS.

La Cassa cantonale di compensazione era dunque legittimata a

compensare le prestazioni complementari spettanti di diritto dell'assicurata

per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2024 (Fr. 11'539.-) con le

prestazioni assistenziali che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento

ha anticipato all'interessata nel medesimo arco temporale, come da lista

dettagliata agli atti (doc. 31), per un totale di Fr. 11'221,65.

La decisione su opposizione del 19 dicembre 2024 è confermata e gli

atti vanno trasmessi alla Cassa di compensazione affinché si pronunci sulla

richiesta di aiuto e assistenza a domicilio come indicato al considerando 2.1.

Fatti

2.12. La procedura non è soggetta a spese,

poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

La

richiesta della ricorrente volta alla

concessione dell'assistenza giudiziaria (doc. I pag. 7) deve dunque essere intesa solo come domanda di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazioni

complementari è per principio gratuita.

Considerandi

L'insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito

patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato (STCA 42.2024.13 del 10

giugno 20224, consid. 2.8).

In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (STF

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005

consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4;

STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA

42.2021.75

del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio

2020.

consid. 2.12; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

La ricorrente, del resto, ha dimostrato di saper difendere

adeguatamente i propri interessi (docc. I e V), non necessitava quindi di un

difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 Lptca (STF 8C_392/2017

consid. 9.1-9.2, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell'8

novembre 2004; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.12; STCA

38.2022.67

del 14 dicembre 2022 consid. 2.12; STCA 42.2021.75 del 13

dicembre 2021 consid. 2.7; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018

consid. 2.2; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30

luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2; STCA 42.2017.49

del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6, il cui

ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5

luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa

cantonale di compensazione per procedere, in relazione alla contestazione

relativa al diritto all'aiuto e all'assistenza domiciliare ai sensi dell'art.

18 LaLPC, come indicato al considerando 2.1.

3. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria e alla designazione di un difensore

d'ufficio è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti