33.2025.20
Restituzione PC per emersione di sostanza immobiliare estera. Valutazione della sostanza e relativo reddito
4 settembre 2025Italiano97 min
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.20
IR/sc
Lugano
4 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2025 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4
giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
considerato in fatto
1.1. RI 1 in __________, 1941, già
inserviente, domiciliata a __________, in Svizzera dal 29 agosto 1963, ha
postulato il beneficio delle prestazioni complementari unitamente al marito __________
il 20 giugno 2001 (doc. 1-9/27). Nel modulo compilato, alla domanda relativa
alle proprietà immobiliari, “anche all’estero” la risposta è stata
lasciata in bianco, lasciando così ritenere ai preposti funzionari, il fatto di
non avere proprietà immobiliari (doc. 1-12/27).
La richiesta è stata accolta. Dal
1. maggio 2002 (doc. 2-11/18) alla signora RI 1 sono stati riconosciuti CHF 1'625
mensili (di cui CHF 50 versati all’assicuratore malattia), dal 1 giugno 2002
CHF 1'577 (doc. 2-15/18) mentre con effetto al 1. luglio 2024 (doc. 2) sono
stati riconosciuti CHF 570 di cui 67 versati all’assicuratore malattia. I fogli
di calcolo, che accompagnano le decisioni, non contemplano l’esistenza di
proprietà immobiliare computata (doc. 2 – 3/18; 2-5/18; 2-13/18; 2-7/18; 2-9/18,
2-17/18; 4-1/2).
Il 31 gennaio 2006 è stato dato
avvio, ad opera della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ad una
revisione del diritto alle PC della signora RI 1. Il modulo inviato alla Cassa,
compilato dall’assicurata (doc. 5-1/6), risponde negativamente alle domande
relative al possesso di sostanza (risposta barrata). Dal 1. aprile 2006 le PC
sono state determinate in CHF 573 di cui 75 versati all’assicuratore malattie
(doc. 6-1/4), ancora una volta il calcolo eseguito dalla Cassa per determinare
l’importo del diritto alle PC non ritiene sostanza immobiliare (doc. 6-3/4).
Analogamente ha fatto l’amministrazione nei doc. 7 e 8 in cui nessuna sostanza
immobiliare è stata computata.
Per il periodo corrente dal
gennaio 2009 la Cassa ha determinato il diritto a CHF 492 a titolo di PC, anche
in questo caso il calcolo non ritiene sostanza immobiliare alcuna (plico doc.
9).
Il 12 marzo 2010 la Cassa ha
operato una ulteriore revisione delle PC e, nuovamente, alle domande poste dal
modulo trasmesso all’assicurata la stessa ha risposto negativamente ai quesiti
tendenti a sapere se disponesse di sostanza immobiliare (doc. 13-1/11). A
sostegno la signora RI 1 ha prodotto la decisione di tassazione 2008 dove,
nelle poste destinate alla sostanza, è indicato unicamente un avere di titoli e
capitali, ma non l’esistenza di una sostanza immobiliare estera (doc.
13-11/11). Il 26 ottobre 2010 le PC sono state determinate in CHF 438 mensili
senza computo di sostanza immobiliare alcuna (doc. 14), importo aumentato a CHF
543 per il 2013 (doc. 17) ed a CHF 964 nel 2014 (doc. 20) sempre senza computo
di alcuna sostanza immobiliare.
Il 20 settembre 2014 la Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG ha posto in atto una nuova revisione del
diritto alle PC dell’assicurata che, ancora, ha negato – dando le risposte alle
domande formulate nel modulo – la disponibilità di altra sostanza rispetto al
risparmio di CHF 31'095 (doc. 22-1/12). A sostegno della sua condizione
economica la qui ricorrente ha prodotto la decisione di tassazione 2013 che non
ritiene sostanza immobiliare indicata a livello di riparto. Dal 1 ottobre 2014
le PC sono state stabilite in CHF 978 mensili (senza ritenere altra sostanza
oltre al risparmio), di cui CHF 421 destinati al pagamento dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (doc. 26). Per il
2015 la Cassa ha determinato il diritto alle PC in CHF 991, anche qui senza
computo di sostanza immobiliare (doc. 27 e 28) e per l’anno successivo, sempre
alle medesime condizioni, l’importo mensile riconosciuto è aumentato a CHF
1'099 (doc. 29), per il 2017 a CHF 1’034 (doc. 31), per il 2018 a CHF a 1'056
(doc. 33), importi stabiliti senza computare sostanza immobiliare.
Mediante modulo compilato il 5
novembre 2018 (doc. 35-1/16) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
sottoposto a nuova revisione il diritto dell’assicurata. Alle domande del
modulo tese a stabilire l’esistenza di sostanza immobiliare l’assicurata ha
risposto negativamente. Essa ha prodotto la decisione di tassazione 2017 che
non ritiene sostanza immobiliare. Il diritto alle PC per il 2019 è quindi stato
stabilito in CHF 1'073 (doc. 37 e 41), dal 2020 la PC è aumentata a CHF 1'091
(doc. 47), per il 2021 è salita a CHF 1'104 mensili (doc. 49 e 50), per il 2022
è stata stabilita in CHF 1'106 (doc. 61), mentre nel 2023 (doc. 63) è
ulteriormente cresciuta a CHF 1'192 (doc. 63 e 67) per poi essere rettificata a
CHF 1'151 (doc. 70) inutile appare qui ribadire che, sempre, la Cassa ha
ritenuto, a livello della sostanza solo numerario e titoli e mai ha considerato
una sostanza immobiliare mai dichiarata fiscalmente e mai annunciata alle PC
(doc. 51 a 74).
1.2. Il 22 giugno 2023 l’assicurata ha,
nuovamente, compilato (tramite il figlio che qui la rappresenta) un modulo
richiestole dall’amministrazione e teso alla revisione del suo diritto alle PC
(doc. 75 1/33). In quella sede l’assicurata ha annunciato liquidità e depositi
per CHF 71'480, ed alla domanda tesa a sapere se disponesse di proprietà
immobiliare in Svizzera o all’estero (doc. 75-4/33, domanda n. 8), la signora
ha risposto affermativamente. Allegato al modulo è stato prodotto un estratto
delle visure riferito ai “Fabbricati siti in tutta la provincia di __________”.
L’attestazione dell’Agenzia delle entrate rileva a __________ (Comune in
provincia di __________ - Italia, 753 abitanti e sito ad un’altitudine pari quasi
a quella di __________, ossia 285 mslm [fonte: wikipedia, consultata il 25
agosto 2025 ore 09:15]), in sezione urbana, le particelle __________ intestate
alla ricorrente, mentre in capo al marito __________ le particelle __________
(doc. 75-27/33).
Il 27 novembre 2023 (doc. 77) la
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha domandato all’assicurata di
fornire specifica documentazione ed ha determinato le PC dal 1 giugno 2023 in
CHF 818, ancora però senza considerare la sostanza immobiliare non ancora
determinata nel suo valore (doc. 78 a 88). Le PC dal 1 gennaio 2024 sono state
annunciate all’assicurata l’11 dicembre 2023 (doc. 90) e stabilite in CHF 824,
nuovamente senza computo della sostanza nel frattempo annunciata (doc. 91 a
93).
Con comunicazione intestata “riesame”
la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha preso atto del trasferimento
della signora RI 1 in casa anziani ed ha chiesto la trasmissione di specifica
documentazione (doc. 94) ed il successivo 8 gennaio 2024 ha chiesto la
trasmissione di “una perizia immobiliare attestante il valore commerciale
delle particelle possedute in Italia e il relativo valore di reddito delle
stesse”, questo oltre ad altra documentazione relativa ai citati fondi
(doc. 97). La richiesta ha fatto oggetto di un richiamo l’8 febbraio successivo
(doc. 98) ed è stata evasa con scritto che si è incrociato con il sollecito
(doc. 99-3/27). Sono emersi così 17 immobili iscritti a catasto (doc. 99-5 a
14/27) suddivisi tra __________, __________ (comune di 201 abitanti in
provincia di __________ sito ad un’altitudine di 1210 mslm [fonte: wikipedia,
come sopra]).
Mediante scritto 1. marzo 2024
(doc. 100) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha comunicato
all’assicurata che “dalla documentazione trasmessa … ha potuto stabilire il
valore venale della proprietà all’estero in EUR 293'511,71. Non avendo
trasmesso alcuna perizia attestante il valore commerciale … la Cassa concede un
termine sino al 1. Aprile 2024 per trasmettere il documento richiesto”.
Agli atti è presente (apparentemente trasmessa dall’Agenzia AVS di __________
il 2 aprile 2024) copia dello scritto doc. 100 e copia delle visure già
acquisite sub. doc. 99 e trasmesse dal figlio dell’assicurata con scritto 7
febbraio precedente. È inoltre stato acquisito un estratto della banca dati
dell’Agenzia delle entrate (doc. 102-17) ed una attestazione della Commissione
provinciale espropri (doc. 102-19) rispettivamente due fogli intestanti “Valutazioni
fabbricati di proprietà RI 1”, non si sa redatti da chi, che considerano un
valore complessivo superiore a EUR 240'000 (doc. 102-20 e 21). Repertato sub.
doc. 102-23 vi è uno scritto 30 marzo 2024 del figlio dell’assicurata teso a
spiegare “come si è giunti a una pur molto ottimistica valutazione di EUR
240’000”. Mediante altro scritto sempre del 30 marzo 2024 (doc. 103-3) il
figlio dell’assicurata ha trasmesso all’amministrazione altri documenti di
natura bancaria (__________ e __________) repertati sub. doc. 103-6/36.
Il 16 aprile 2024 la Cassa ha
indicato la necessità di disporre di una perizia allestita da un
geometra/architetto/perito italiano in difetto di che sarebbe stato ritenuto
non il valore richiesto dall’assicurata (EUR 240'000) ma quello stabilito in
base alla documentazione trasmessa in precedenza ossia: EUR 293'511,71 (doc.
104). Il 15 maggio successivo il figlio dell’assicurata ha trasmesso alla Cassa
una valutazione redatta dal Geometra __________ che “valuta in EUR
221'843,83 il valore complessivo” delle proprietà immobiliari (doc.
105-4/40).
Con scritto 16 dicembre 2024
(doc. 108 a 112) la Cassa ha annunciato le PC previste per l’anno 2025
cifrandole in CHF 742,20 (senza ancora avere ritenuto la sostanza nel frattempo
emersa)
1.3. Con decisione 15 aprile 2025
l’amministrazione, ritenendo una sostanza immobiliare di CHF 210'634,06 ed una
sostanza mobiliare (Titoli) di CHF 35'199, ossia complessivamente CHF
245’833,06 ha deciso che l’assicurata, disponendo di una sostanza che supera i
valori limite dell’art. 9a LPC non aveva più diritto alle PC a partire dal 1.
maggio 2025 (doc. 113).
Con decisione coeva (doc. 114) ha
ordinato all’assicurata la restituzione dei seguenti importi versati a torto
siccome non considerata la sostanza mai dichiarata prima del 2023:
a. CHF
91'369 a titolo di PC per il periodo dal 1. aprile 2010 sino al 30 aprile 2025;
b. CHF
8'901 a titolo di RIPAM per il periodo 1. aprile 2010 al 31 dicembre 2011;
c. CHF
5'783 a titolo di spese rimborsate dal 1. aprile 2010 sino a 30 aprile 2025.
La Cassa ha tolto l’effetto
sospensivo all’opposizione, senza ulteriore specifica. I calcoli sono indicati
nei fogli doc. 115-9 a 49.
1.4. L’assicurata, rappresentata dal
figlio RA 1, si è opposta alla decisione con motivazioni che non occorre
riprendere qui in dettaglio circa i rapporti economici tra i coniugi relativi
all’edificazione di una particella, richiamando chiarimenti in merito alla
valutazione fiscale, invocando la buona fede, la trasparenza e la
proporzionalità e postulando una rivalutazione della pretesa di restituzione,
il ripristino dell’effetto sospensivo ed il riconoscimento della buona fede
(doc. 115).
Con decisione resa su opposizione
del 4 giugno 2025 la Cassa ha respinto le tesi dell’assicurata richiamando la
rilevanza penale del comportamento della qui ricorrente (sussumibile alla
truffa), evocando le proprietà immobiliare sempre taciute, i valori delle
medesime e rilevando come non sia possibile entrare nel merito di una buona
fede se non nel contesto di una richiesta di condono a quello stadio prematura
(doc. 116).
1.5. Mediante ricorso 27 giugno 2025
(doc. I) l’assicurata, per il tramite del figlio, contesta le conclusioni cui è
giunta l’amministrazione. Il gravame ribadisce che la valutazione degli
immobili non sarebbe ritenibile e sarebbe scollegata dalla realtà, e questo
siccome le proprietà:
" (…)
·
hanno un ridotto valore di mercato reale,
·
si trovano in una zona soggetta a spopolamento, assenza di
domanda immobiliare e sovrabbondanza di case in vendita e in stato di
abbandono,
·
non hanno mai generato alcun reddito.
Il valore inizialmente stimato da parte della IAS (oltre EUR
293'000) risulta fortemente sovrastimato rispetto a:
·
stima dell’autorità fiscale cantonale (CHF 150'000) desunta dalle
visure catastali,
· perizia … commissionata (EUR 221'000,
basata su indicatori provinciali),
· la totale non liquidabilità pratica
degli immobili in tempi ragionevoli.
A tal proposito, desidero sottolineare che ho sempre considerato
la stima effettuata dall'autorità fiscale ticinese pari a CHF 150'000 come valore
corretto e attendibile. (…)” (doc. I pag. 2)
A sostegno della propria tesi
l’assicurata ha prodotto una attestazione integrativa del geometra a suo tempo
incaricato di stimare i beni immobili e giunto ad un valore già nettamente
inferiore a quello desunto dai valori trasmessi da parte della Cassa. Il
geometra __________ (doc. A7) ha spiegato di avere basato la sua valutazione
sui valori immobiliari desunti dai dati pubblici dell’Agenzia delle entrate
allestiti in ultima analisi secondo “le metodologie comunemente adottate
nella pratica estimativa” che non terrebbe conto della “puntuale …
specificità dei locali della zona di __________”, considerando il mercato
immobiliare di __________, atipico rispetto alla provincia, alle numerose
abitazioni vuote. Il valore di EUR 221'843,83 sarebbe stato determinato con “l’intento
di offrire un valore orientativo nell’interesse del committente” con il
rilievo qui che tale valore (EUR 221'843,83) è di molto inferiore a quello
indicato dalla Cassa e dalla stessa determinato sulle basi de redditi catastali
(superiore ai EUR 293'000). Per __________ la stima degli immobili non
costituirebbe una stima dell’effettiva possibilità di realizzo a fronte del
mercato locale. Il tecnico italiano, contraddicendo sé stesso, indica come –
tenuto conto della particolare situazione di __________ (che verosimilmente
egli già conosceva al momento della redazione della sua valutazione), una stima
più aderente sarebbe attorno agli EUR 140'000 – 150'000.
Il ricorrente indica come la
madre avrebbe “agito quindi in assoluta buona fede” siccome
ragionevolmente convinta di essere in regola ritenendo che CHF 150'000 fosse il
valore effettivamente rilevante di tutte le proprietà. I valori sarebbero poi
teorici siccome i beni avrebbero carattere affettivo.
Nel suo gravame la ricorrente
ribadisce la sua buona fede, la trasparenza e la sua ragionevole convinzione,
l’assenza di intento elusivo. Asserisce che l’immobile di __________ sarebbe
stato costruito su di un fondo della ricorrente ma ad opera del marito, e
questo nel 1996 /1997 successivamente al trasferimento della residenza in
Italia (del 1992) de parte del signor __________ che vi avrebbe abitato sino al
decesso nel maggio 2023. L’intestazione del fondo sarebbe sempre rimasta alla
ricorrente che non ne avrebbe mai tratto beneficio, per “evitare oneri di
trapasso”. La ricorrente non avrebbe dichiarato il bene (come del resto
tutti gli altri) siccome convinta che non fosse soggetto a dichiarazione.
Il ricorso contesta inoltre il
sussistere di un’astuzia in capo alla ricorrente e, quindi, l’applicazione del
termine “straordinario” per la restituzione fissato in 15 anni dalla
Cassa. Si tratterebbe di una interpretazione priva di fondamento siccome il
figlio, redattore del gravame, avrebbe egli stesso indicato l’esistenza dei
fondi italiani, non vi sarebbe alcuna intenzione di occultamento:
" … anche
perché ho ritenuto corretta e attendibile la stima effettuata dall'autorità
fiscale cantonale, che innanzitutto non ha determinato alcun cambiamento a
livello fiscale per mia madre, ma che a mio avviso non avrebbe neppure
compromesso il diritto di mia madre a beneficiare delle prestazioni
complementari.
È quindi contraddittorio sostenere che l'omissione iniziale
potesse rappresentare una forma di astuzia, laddove tutta la mia condotta è
sempre stata improntata a trasparenza e buona fede, e su questa base far valere
un termine di prescrizione derivante da norme di diritto penale. (…)” (doc. I
pag. 3)
Il gravame rileva le gravi
conseguenze dell’effetto sospensivo alla decisione che revoca il diritto a PC
future, ossia successivamente (e compreso) il 1. maggio 2025, questo siccome
l’assicurata:
" … in
ragione del suo stato di salute è ricoverata presso la casa di riposo __________
dal novembre 2023, senza altre fonti di sostentamento oltre alla rendita AVS e
alle prestazioni contestate. L'applicazione rigida di una misura retroattiva e
la sospensione della rendita complementare comportano rischi concreti e
immediati per la sua sopravvivenza dignitosa. (…)” (doc. I pag. 3)
In conclusione il ricorso postula
l’annullamento della decisione con cui è imposta la restituzione di complessivi
CHF 106'053, che sia disposta una nuova valutazione degli immobili sulla scorta
della “corretta ubicazione geografica …. Stima realistica e non teorica”
accertata assenza di dolo o occultamento da parte della beneficiaria
rispettivamente del figlio che la rappresenta.
1.6. Il ricorso è stato notificato alla
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG il 30 giugno 2025 (doc. II) per la
presentazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto.
L’amministrazione si è espressa il 10 luglio (doc. III) postulando la reiezione
del gravame, indicando di avere ritenuto, per la determinazione del diritto
alle PC della ricorrente, i valori della valutazione peritale forniti dalla
stessa ricorrente pari a EUR 186'975 per i fabbricati e EUR 34'868,83 per i
terreni. La Cassa ribadisce come sia applicabile il termine della prescrizione
dell’azione penale (15 anni) alla luce del comportamento dell’assicurata che
adempirebbe le condizioni dell’art. 146 cpv. 1 CP come a nota giurisprudenza
che l’amministrazione riprende in dettaglio.
Alle parti è stata concessa la
possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare l’eventuale acquisizione
di ulteriori prove non richieste od offerte in precedenza (doc. IV del 14
luglio 2025).
Il rappresentante della
ricorrente ha preso posizione il 18/21 luglio 2025 sulla risposta di causa
della Cassa ribadendo, nella sostanza, quanto più volte sostenuto in precedenti
allegati e scritti (in particolare contestando gli estremi della truffa ed il
valore attribuito dall’amministrazione ai fondi all’estero). Egli ha prodotto
una sua attestazione in tal senso e copia del modulo che egli ha compilato per
conto della madre il 22 giugno 2023 teso alla revisione del diritto alle PC e
dove, per la prima volta, sono indicate le proprietà fondiarie italiane. Egli
evoca poi sue personali difficoltà e chiede che la Corte decida in applicazione
del principio di proporzionalità.
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non ha acquisito ulteriori mezzi di prova d’ufficio.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della contestazione è la
correttezza della decisione su opposizione del 4 giugno 2025
dell’amministrazione con cui è stato revocato il diritto a PC in favore della
ricorrente a contare dal 1. maggio 2025 e mediante la quale è stata ordinata a RI
1 nata __________ la restituzione dell’importo di complessivi CHF 106'053, così
composti:
a. CHF 91'369
versati a torto all’assicurata a titolo di PC per il periodo dal 1. aprile 2010
sino al 30 aprile 2025;
b. CHF 8'901
versati a torto in favore della ricorrente a titolo di riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per
il periodo 1. aprile 2010 al 31 dicembre 2011; e
c. CHF 5'783
pagati a titolo di spese rimborsate in favore della signora RI 1 nata __________
nel periodo corrente dal 1. aprile 2010 sino a 30 aprile 2025.
2.2. L’assicurata, come rilevato nelle
considerazioni di fatto, è stata posta, già oltre 20 anni fa, al beneficio di
prestazioni complementari, provvedimenti concepiti dal legislatore quale aiuto
alle persone il cui fabbisogno non è coperto dall’assicurazione vecchiaia e
superstiti rispettivamente dall’assicurazione invalidità (art. 112a Cost.
fed.). Mediante la legge sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006
(entrata in vigore il 1. gennaio 2008 in sostituzione del precedente testo
legale del 19 marzo 1965), il legislatore ha previsto che Confederazione e
Cantoni accordino prestazioni complementari, tese a coprire il fabbisogno
esistenziale, quando le condizioni degli art. 4 - 6 LPC siano realizzate.
In base alla Legge cantonale
ticinese di applicazione della legge federale concernente le prestazioni
complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre 2007 (RL851.200), e ciò analogamente alla
previgente testo legale, la domanda di PC deve essere formulata, tramite
l’Agenzia AVS competente, e deve accertare lo stato di famiglia e le condizioni
del reddito e di sostanza del richiedente (art. 28 LALPC), la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG, cui compete l’applicazione della LPC (art. 26
LALPC), può disporre dell’accesso ai dati fiscali del richiedente per
verificare il diritto all’aiuto che è finanziato, in Ticino, oltre che dalla
Confederazione e dal Cantone, anche dai Comuni (art. 31 LALPC).
Al fine di ottenere la
prestazione l’assicurato deve, in base all’art. 20 dell’Ordinanza sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI qui di seguito), presentare una domanda
tramite il modulo ufficiale di richiesta debitamente compilato, che,
analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS, Ordinanza della Legge
sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato alla Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG, competente. Per il cpv. 2 dell’art. 20 OPC-AVS/AI il
formulario di domanda deve fornire indicazioni sulle generalità e sulle
condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo
della prestazione complementare annua.
Il diritto alle PC è sottoposto a
riesame periodico che ha per oggetto le condizioni economiche per beneficiare
dell’aiuto. In base all’art. 30 OPC-AVS/AI gli organi incaricati di fissare e
pagare le prestazioni complementari devono riesaminare periodicamente, ma almeno
ogni quattro anni, le condizioni economiche dei beneficiari.
Per l’art. 24 OPC-AVS/AI (Obbligo
di informare), la persona che ha diritto alle PC, il suo rappresentante legale
o, se del caso il terzo rispettivamente ancora l’autorità a cui è versata la
prestazione complementare, devono comunicare, senza ritardo, all’organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell’avente diritto. In
questo senso anche il tenore dell’art. 31 cpv. 1 LPGA (Legge sulla parte
generale delle assicurazioni sociali) per cui l'avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2 Legge sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA qui di seguito),
qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni
sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
2.3. Per l’art. 25 cpv. 1 LPGA le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma, nella
versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la restituzione
si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1
Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA
qui di seguito) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante
decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale
federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state
decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.4. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla
riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando siano scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre a ritenere una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA;
cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4;
STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV
N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011 consid. 4).
La nozione di fatti
o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204;
110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und
Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A.
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti
nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale
da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre
a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto.
Per quanto concerne
Fatti
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi
che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b
pag. 358, 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170
consid. 1 pag. 171; DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale
un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia
senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata
senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in
conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata
di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a livello
cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid.
4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che
la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare
liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata,
l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”; STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2;
9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
Questi principi si applicano
anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione
formale, ma con una decisione informale presa nell’ambito della procedura
semplificata di cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021
consid. 3.2. = SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid.
3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Come indicato non si procede
invece mediante una revisione o un riesame quando l’assicurato ha beneficiato
di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la
prestazione sia versata in assenza di formale o informale decisione (STF
9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno
2012). Il TF nella STF 9C_684/2023 consid. 5.1.2 ha indicato
come:
" selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de
révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la
restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou,
autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force (cf.
arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in:
SVR 2010 IV n° 45 p. 141).”
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF
140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.
2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per quanto attiene il tema dell’importanza
notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la giurisprudenza, per una
rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di procedere ad una
riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso può aver luogo
solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla decisione
ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85 consid.
4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del 3
novembre 2015. In merito la dottrina (Margit
Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad
art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:
" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le
Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite
quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance
notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la
prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure
où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques
est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations
allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le
laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort,
qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une
période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à
quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF
324.–, CHF 494.–, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment
importants pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF
706.25 dont la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de
la prestation. Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation périodique, la
condition de l’importance notable de la rectification est généralement
considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du montant doit être
appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à
tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.”
Per le PC la condizione legale
è stata, come rammenta la medesima dottrina:
" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI,
dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la
prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF
120.– par an126.”
In merito ci si riferisca alla
STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4.
2.5. In concreto la decisione formale
del 15 aprile 2025 con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
richiesto la restituzione la restituzione delle PC, RIPAM e spese indebitamente
percepite, siccome riconosciute in base ad una situazione economica non
corretta poiché non completa, riesamina il diritto alle PC della ricorrente e
questo a seguito dell’emersione di sostanza immobiliare dell’assicurata in
territorio italiano (provincia di __________), fondi mai dichiarati prima del
2023 all’amministrazione interessata ed alla autorità fiscale competente. La
Cassa è venuta a conoscenza, come descritto nelle considerazioni precedenti,
dell’esistenza di elementi di sostanza tali da determinare una significativa ed
importante, a livello economico, diminuzione rispettivamente esclusione, del
diritto a beneficiare di PC da parte della ricorrente. L’amministrazione ha
determinato un versamento indebito di prestazioni per complessivi CHF 106'053,
e questo nel lasso temporale computabile di 15 anni 1 aprile 2010 al 30 aprile
2025.
L’esistenza di sostanza
immobiliare in territorio italiano nella disponibilità di RI 1 nata __________,
non dichiarata al fisco ed alla Cassa, è circostanza non smentita, le
contestazioni dell’assicurata vertono su altri aspetti (determinazione
dell’importo della sostanza e periodo della prescrizione applicabile, oltre
alla buona fede dell’assicurata). Indubbiamente le PC riconosciute durante il
lasso temporale ritenuto dall’amministrazione (15 anni) sono errate, appare
rilevante porre rimedio a questa mancata considerazione di beni immobiliari nel
calcolo per la fissazione delle PC e, correttamente, la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha proceduto al ricalcolo del diritto della ricorrente
determinando un obbligo restitutivo.
Il presupposto formale per
procedere al ricalcolo che ha determinato l’obbligo di restituzione come la
Cassa ha fatto è certamente dato in concreto. L’amministrazione, constatato un
indebito riconoscimento di prestazioni dal 1 aprile 2010 al 30 aprile 2025, ha
chiesto la restituzione degli importi indebitamente percepiti dall’assicurata.
2.6. Fondandosi sull'art. 112
cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed.,
l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed.
specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost.
fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1. gennaio
2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni
versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è
coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la
legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le
competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1. gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1. gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un
"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di
cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.
93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone
anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991
pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo
della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448
nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia
funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito
(DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225;
RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della
Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.7. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o una
rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è pari
alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9
cpv. 1 LPC). Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate
conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3
LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono
riconosciute le spese seguenti:
" b. spese
di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile.”
L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera
invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono, oltre alle
rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche (comprese le rendite
dell’AVS e dell’AI):
"
b. i proventi della sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza.”
Dal 1. gennaio 2021 è entrato in
vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone a cui sostanza netta è inferiore agli importi
seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le
coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di
prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti
della sostanza netta appena indicata.
Per quanto attiene la sostanza
immobiliare, occorre fare riferimento alle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2024 emesse dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui
di seguito). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC
comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali
e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla
sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono
effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la
causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono. Non occorre invece che
essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del
patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di debiti che non derivano da
crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al
momento del decesso del beneficiario di PC; di debiti derivanti da crediti
prescritti; e da debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei
confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende
dal realizzarsi di un evento futuro incerto. La valutazione delle componenti
computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno
stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima
dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3445.01 DPC).
Secondo
il N. 3445.02 DPC gli
immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i principi della legislazione sull’imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio solo se servono da abitazione alla
persona beneficiaria di PC o a un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC
(abitazioni ad uso proprio). Gli immobili e i beni fondiari che non servono da
abitazione né alla persona beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel
calcolo delle PC vanno computati al loro valore venale attuale (valore di
mercato, N. 3445.03). Il N. 3445.04 DPC prevede che se il valore venale attuale
(valore di mercato) di un immobile non è noto, può essere computata la media
tra il valore ai sensi della legislazione sull'imposta cantonale diretta e il
valore assicurativo, a condizione che il risultato non sia palesemente anomalo.
Se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima
effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi
ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009).
Più specificatamente l'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC, ossia nel
tenore in vigore sino alla fine del 2020). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC
(vigente dal 1. gennaio 2021), l'importo della prestazione complementare annua
è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma
almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la
riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non
beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60%
dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Come
indicato nelle considerazioni precedenti l’art. 11 cpv. 1 LPC prescrive la
modalità di computo della sostanza mobiliare ed immobiliare, dal canto suo
l’art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede
che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui
l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver
ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la
rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia
alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per
superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un
valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100’000
franchi, il limite è di 10’000 franchi all'anno. Il Consiglio federale
disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In
virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art.
11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in
vigore della presente modifica e quindi non è applicabile al caso concreto.
2.8. Come indicato nelle considerazioni
di fatto RI 1 nata __________ è stata posta al beneficio di prestazioni
complementari da numerosi anni. Gli atti prodotti dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG recano, quale primo documento prodotto, la richiesta
di PC del 20 giugno 2001 inserito negli atti relativi alla revisione del
diritto alle PC della qui ricorrente avvenuto il 28 febbraio 2002 (oltre 23
anni fa). In quel primo modulo compilato dall’assicurata contenuto agli atti,
ed in tutti i moduli successivi (dettagliatamente descritti nelle
considerazioni di fatto precedenti), sino al formulario di revisione periodica
del diritto ritornato dall’assicurata alla Cassa il 4 luglio 2023 (doc.
75-4/33), mai la signora RI 1 nata __________ ha dichiarato all’amministrazione
l’esistenza di una sostanza immobiliare in territorio italiano. Detta sostanza
immobiliare non risulta neppure stata dichiarata all’autorità fiscale sino al
2023.
L’omissione è avvenuta nonostante
i moduli, a ripetizione sottoposti alla signora per la revisione del diritto
alle sue PC, non solo evocassero, tutti, l’obbligo di informare e l’obbligo di
completezza delle risposte, ma contenessero sistematicamente domande relative
all’esistenza (da dichiararsi) di sostanza immobiliare in Svizzera o
all’estero. In questo senso in particolare il doc. 35-1/16, sottoscritto dalla
ricorrente il 31 ottobre 2018; il doc. 22-1/2, sottoscritto dall’assicurata il
26 settembre 2014 e trasmesso dal figlio __________ alla Cassa (doc. 22-5/12);
il doc. 13-1/11 sottoscritto dall’assicurata personalmente in data 5 maggio 2010;
il doc. 5-1/6 sottoscritto dalla signora RI 1 nata __________ in data 6 marzo
2006 ed il doc. 1-1/27 firmato dall’assicurata e datato 8 aprile 2002.
Indubbiamente l’assicurata ha
fornito all’amministrazione risposte false siccome neganti l’esistenza di
sostanza immobiliare di sua proprietà. Tali risposte sono consistite in tratti
di penna nella finca riservata alla risposta alla questione, rispettivamente la
medesima finca è stata lasciata in bianco come a dire che non vi era nulla da
dichiarare in merito. Il fatto che la sostanza immobiliare fosse all’estero e
che colà sussistesse un obbligo contributivo di natura fiscale non cambia nulla
nell’obbligo della qui ricorrente di dovere indicare i suoi immobili e questo
siccome sempre esplicitamente richiesto nei moduli.
Solo il 22 giugno 2023, a firma
del figlio RA 1, alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è stato
trasmesso un modulo con risposta veritiera in merito alla disponibilità della
sostanza immobiliare italiana (doc. 75-4/33). Sostanza che mai, come indicato,
in precedenza era stata dichiarata alla Cassa ed all’autorità fiscale Svizzera
(come da obblighi legali al fine di determinare l’aliquota mediante la quale
imporre redditi e sostanza imponibili in Svizzera). Le menzogne, ripetutesi e
seguitesi nel tempo, sono state tali da ingannare i funzionari della Cassa per
i quali un accertamento dell’esistenza di sostanza estera a nome della qui
ricorrente, rispettivamente con il suo nome da nubile, non sarebbe stato
assolutamente possibile fattualmente e giuridicamente e nemmeno esigibile in
assenza di qualsiasi elemento indiziante l’esistenza di sostanza immobiliare
estera, come si dirà.
A fronte di tale notifica operata
dal figlio della ricorrente il 22 giugno 2023, la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha reagito nel termine legale previsto dall’art. 25
cpv. 2 LPGA di tre anni, vigente dal 1. gennaio 2021. La decisione formale 15
aprile 2025 in effetti è tempestiva ed è stata emessa dopo che
l’amministrazione ha avuto piena contezza dei valori da applicare, e quindi
dopo avere acquisito la completa “Perizia di stima” 15 maggio 2024 del
geometra __________, perizia che attesta “il valore di mercato delle
proprietà immobiliari detenute da mia madre” come scriveva il figlio RA 1 alla
Cassa il 15 maggio 2024 (doc. 105-3/40) allegando una valutazione minuziosa e
dettagliata, con numerosi estratti a sostegno, allestita su ben 36 pagine.
2.9. Con il proprio ricorso l’assicurata
contesta i calcoli eseguiti dalla Cassa per determinare l’importo da restituire
criticando, da un lato, l’importo dei valori dei fondi in Italia ritenuto
dall’amministrazione, che sarebbe eccessivo alla luce della comunicazione dal
geometra incaricato eseguita pendente causa, e ritiene che non si possa
considerare l’agire della signora RI 1 in __________ come truffaldino. La
ricorrente ritiene dunque che la retroattività del calcolo sia da censurare e
che sia considerato non il termine prescrittivo dell’azione penale bensì quello
ordinario dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.
2.10. Per quel che attiene al valore degli
immobili l’amministrazione, dopo avere ricevuto per la prima volta in oltre 20
anni, l’informazione dell’esistenza di fondi esteri (giugno 2023), ha chiesto
(e poi sollecitato) la trasmissione di una valutazione immobiliare (perizia sul
valore commerciale: doc. 97 dell’8 gennaio 2024). Nel sollecito dell’8 febbraio
2024 la Cassa ha fatto presente che, in caso di mancato invio del documento
richiesto, avrebbe provveduto a determinare il valore “sulla base degli atti
a disposizione” (richiamando l’art. 43 cpv. 3 LPGA). Il figlio
dell’assicurata ha comunicato alla Cassa che nessuna autodenuncia fiscale era
stata eseguita, allegando “la visura dettagliata del catasto comprendente i
valori di rendita di tutti gli immobili”, segnalando di avere presentato la
medesima documentazione all’autorità fiscale competente “che ha determinato
il valore … di CHF 150’000” per la sostanza della qui ricorrente.
L’autorità fiscale, per quanto emerge dagli atti acquisiti, non ha eseguito
rispettivamente fatto eseguire o richiesto alcuna perizia sul valore degli
immobili, la determinazione della sostanza dell’assicurata è avvenuta,
empiricamente, sulla scorta della documentazione prodotta (visure).
Il 1. marzo 2024
l’amministrazione ha comunicato che, sulla base della documentazione trasmessa
(specie le visure catastali) il “valore venale delle proprietà all’estero” sarebbe
stato di “EUR 293'511.71. Non avendo trasmesso alcuna perizia … la Cassa
concede un termine sino al 1 aprile 2024 per trasmettere il documento richiesto
… Se tale termine non verrà rispettato … il valore sarà stabilito (in) EUR
293'511.71”. Altrimenti detto la valutazione della sostanza è stata
demandata direttamente all’assicurata cui è stato esclusivamente chiesto di
produrre un atto ufficiale allestito da un geometra autorizzato secondo le
norme del diritto italiano. Il 15 maggio 2024 il rappresentante dell’assicurata
ha trasmesso una perizia, di pari data, allestita dal geometra scelto dalla
ricorrente: __________ con uffici a __________ e __________ (__________ –
Italia). Una semplice verifica in Internet attraverso un motore di ricerca
permette di reperire (verifica eseguita il 25 agosto 2025, ore 10.30) il sito __________
in cui è consultabile il CV del tecnico, oggi 53enne, da cui si desume (tra le
attività svolte) l’allestimento di stime, rilievi, consulenze tecniche ed altro
mentre, per quanto attiene alle competenze acquisite, si rileva l’ottenimento
del certificato relativo allo “Schema di certificazione delle competenze per
la valutazione di immobili residenziali a garanzia di un’esposizione creditizia”
(2015). La valutazione di __________ è contenuta nel doc. 105 della Cassa,
documento trasmesso dal rappresentante della ricorrente con lettera 15 maggio
2024 che precisa di allegare “la perizia di stima redatta dal Geometra __________
riguardante il valore di mercato delle proprietà immobiliari detenute da … RI 1.
La stessa valuta in EUR 221'843.83 il valore complessivo di tali proprietà”.
Lo scritto non contiene nessuna riserva, alcuna eccezione, non espone nessuna
esigenza e non presenta alcun dubbio sul lavoro del perito incaricato dalla
stessa assicurata.
La perizia si compone di 37
pagine comprensive degli allegati giustificativi e, nella sua intestazione,
reca la dicitura: “Perizia di stima. Valore di mercato immobili” e la
data d’esecuzione (15.05.2024). Nella sua prima pagina il perito presenta se
stesso ed illustra le sue qualifiche e delimita l’incarico che gli è stato
attribuito: “… incaricato di redigere la presente perizia riguardante le
proprietà immobiliari della Sig.a RI 1 ubicate in __________, sui comuni di __________
e __________ in provincia di __________”. Per il corretto svolgimento della
sua attività il perito ha eseguito una individuazione dei beni, ha proceduto
alla consistenza e descrizione degli immobili, ha espresso degli apprezzamenti
generali e valutato la destinazione urbanistica, ha eseguito quindi la scelta
del criterio di stima ed operato le valutazioni necessarie redigendo delle
conclusioni generali (doc. 105-5/40). Si rinuncia in questa sede a riprendere
nel dettaglio il lavoro peritale, basti qui evidenziare taluni aspetti. Negli apprezzamenti
generali e destinazione urbanistica (doc. 105-9/40) il perito rileva, ad
esempio, come l’appartamento presso il Condominio __________ presenti: “alcune
problematiche di carattere generale … a livello dei serramenti interni ed
esterni come pure infiltrazioni di umidità dal tetto” considerando comunque
lo stato compatibile con quello esterno dell’edificio. Per quanto attiene alla
baita il tecnico accenna a “condizioni accettabili” rilevando tuttavia “la
sua ubicazione, lontana dalla strada carrozzabile e posta su un pendio
particolarmente scosceso” per cui la baita sarebbe “poco fruibile in
particolare durante la stagione invernale” rilevando ulteriormente che la
baita è collegata alla rete idrica ma non a quella fognaria e che l’immobile
può essere “riscaldato attraverso una stufa a legna”. Analogamente
l’analisi della casa famigliare in __________ che meriterebbe un cambio di
serramenti per una migliore fruibilità invernale, privo di accesso carrabile ma
accessibile attraverso un sentiero che è definito “sterrato sconnesso”.
Rilevante poi è il capitolo
relativo alla scelta del criterio di stima (doc. 105-10/40). Il perito indica
che “tenuto conto che lo scopo ultimo della presente perizia è quello di
determinare il valore complessivo delle proprietà della Sig.a RI 1, ritengo
giusto applicare il metodo di comparazione. I principi tecnici che verranno
adottati sono quelli dell’estimo inteso come l’insieme di principi logici e
metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente
valida, formulazione del giudizio di stima. Nel caso specifico, le
caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene,
la richiesta da parte del mercato e la sua ubicazione permettono di
conoscere con un ordine di grandezza ragionevole più attendibile il valore di
mercato” (sottolineatura del redattore). La conclusione cui giunge il
tecnico è che il valore di mercato degli edifici assomma a EUR 186'975 per i di
5 fabbricati di cui sono fornite ubicazione, categoria, consistenza, superfici
totali, e scoperte, i valori al metro quadrato e la quota di proprietà
rispettivamente usufrutto. A questo valore si aggiungono poi i 12 terreni di
proprietà della ricorrente che sono stimati, complessivamente per EUR
34'868,83. Anche per i terreni il perito fornisce indicazioni relativi
all’intavolazione, alla superficie, alla qualità, alla classe ed al reddito
dominicale e quello agrario (il reddito dominicale di un fondo non edificato è
concetto usato nel sistema catastale italiano per determinare il valore
reddituale teorico di un terreno agricolo, così come prevedono le norme del
Regio decreto legge del 13 aprile 1939 n. 652 [ci si riferisca qui al sito: www.normattiva.it
rispettivamente al sito: www.agenziaentrate.gov.it]).
Alla valutazione peritale il
geometra ha allegato le visure aggiornate, gli estratti di mappa catastale, le
planimetrie dei fabbricati, le ricerche OMI (osservatorio immobiliare
dell’agenzia delle entrate) e la tabella valori terreni provinciali.
2.11. Solo in sede di ricorso l’assicurata
ha prodotto una “Dichiarazione integrativa alla perizia …” richiesta al
medesimo geometra in cui l’estensore dichiara di avere svolto la perizia “su
valori immobiliari desunti da dati pubblici dell’agenzia delle entrate …
secondo le metodologie comunemente adottate nella pratica estimativa” ma
dichiara che ciò “non tiene conto in modo puntuale delle specificità locali
della zona di __________”, richiama poi il mercato immobiliare locale che
sarebbe fortemente atipico rispetto alla provincia con una domanda molto bassa,
a fronte di letti vuoti e di richiesta estiva di abitazioni ciò che
svaluterebbe i valori rispetto a quelli indicati nella perizia. Indica inoltre
che il valore complessivo determinato in perizia è stato fissato “con l’intento
di offrire un valore orientativo nell’interesse del committente, ma non
costituisce una stima dell’effettiva possibilità di realizzo economico in
relazione al mercato locale”. Il tecnico non indica alcun motivo concreto,
elemento sostanziale preciso, non evidenzia quali beni, come e perché sarebbero
stati sopravvalutati, ma conclude indicando un valore ragionevole di realizzo
degli immobili di EUR 140'000 – 150'000.
Il geometra __________ , con uno
scritto di poche righe e con una motivazione del tutto priva di sostrato,
insostenibile e contraddittoria con le sue precedenti attestazioni, diminuisce
il valore, che egli stesso ha fissato mediante specifici parametri e visite in
loco, con raffronti e paragoni con tanto di relazione dettagliata e sostenuta
da un insieme di allegati, dove evidenzia (come riportato nelle considerazioni
che precedono) anche una serie importante di elementi atti a contrarre i valori
dei fabbricati (insolazione delle finestre ed accessi non carrabili per non
citarne che due), di ben il 34,63% il valore stimato.
Il geometra ha redatto una
perizia su mandato dell’assicurata rappresentata dal figlio, lo scopo della
perizia era valutare degli immobili per determinarne il valore commerciale, e
questo siccome tale valore di rilievo per determinare il diritto o meno di
percepire un aiuto sociale. La perizia indica specificatamente che il mandato
conferito era teso a stabilire il valore di mercato dei fondi, e non certamente
– come indicato nel documento prodotto con il gravame – per “offrire un
valore orientativo nell’interesse del committente” negando poi (venendo
contra factum proprium) che la sua primigenia stima costituisca una “stima
dell’effettiva possibilità di realizzo economico in relazione al concreto
andamento del mercato locale”. Si ribadisce che il doc. 105-4 a 40 è
intestato: “perizia di stima valore di mercato degli immobili” della
ricorrente e si evidenzia come, nell’indicazione (in sede di perizia) dei
criteri dell’estimo il geometra abbia specificato di avere considerato: “Nel
caso specifico, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, in
particolare lo stato del bene, la richiesta da parte del mercato e la sua
ubicazione
(che) permettono di conoscere con un ordine di grandezza
ragionevole più attendibile il valore di mercato”, proprio ciò che la
ricorrente (e lo scritto successivo di __________) cercano di negare.
La dichiarazione prodotta con il
gravame si rileva manifestamente allestita ai fini della causa e non può essere
qui ritenuta siccome non argomentata, priva di sostrato e contraddittoria
rispetto alla perizia e questo senza valida motivazione. La perizia appare
concreta, motivata, ha sostrato di descrizioni di specificità (e non è quindi
frutto di raffronto di dati di natura fiscale come sostiene il geometra
incaricato nella sua integrazione), il criterio di stima è specificato e
ritiene, come indicato e contrariamente all’assunto della dichiarazione
integrativa, anche “la richiesta da parte del mercato” che, con altri
criteri (si rimanda a quanto già evidenziato in precedenza nel consid. 2.10)
permette di ritenere “il più attendibile valore di mercato”.
Il doc. A7, ossia la
dichiarazione integrativa del geometra __________, non può conseguentemente
essere ritenuta. I valori ritenuti e considerati dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG per l’allestimento dei suoi calcoli, vanno qui
pienamente confermati.
2.12. Con
il ricorso l’assicurata rileva come l’immobile di __________, dove il marito
avrebbe vissuto sino alla morte avvenuta nel 2023, sarebbe stato edificato su
di un suo fondo ma ad opera del marito. L’intestazione del fondo non sarebbe
mai stata cambiata per evitare spese di trapasso. Questa tesi non è suffragata
da alcun elemento probatorio rilevabile dagli atti. Il perito ha valutato
questo immobile siccome di proprietà della ricorrente. L’edificazione del
mappale mediante mezzi economici e/o materiali a carico del marito defunto non
è dimostrata. Neppure a livello fiscale è stata dimostrata l’esistenza di un
credito del signor __________ nei confronti della moglie per eventuali lavori o
spese. Come evidenziato in precedenza, a livello fiscale, nemmeno la signora ha
indicato un debito nei confronti del marito (domiciliato all’estero) tale da
ricondurre il valore del mappale (siccome non ha mai dichiarato proprietà
fondiarie prima del decesso del marito). Ne viene che la contestazione non può
essere ritenuta siccome non resa verosimile.
2.13. Ulteriore argomento sollevato dalla
ricorrente è il tema della retroattività ed in particolare della durata della
retroattività della restituzione. L’assicurata contesta che si possa ritenere
il termine della prescrizione dell’azione penale riferita al reato di truffa,
secondo suo avviso la retroattività dovrebbe limitarsi a 5 anni.
L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede che
il diritto di esigere la restituzione si estingua tre anni dopo che l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per
il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante. RI 1 nata __________ ritiene che il suo
comportamento non sia stato truffaldino.
Il tema posto all’esame di questa
Corte è stato oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi. Vanno qui
evocati in particolare le STCA 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.20230.12 del 25
settembre 2023, 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e
33.2020.11 del 29 maggio 2020 (senza citare le numerose sentenze in materia di
condono conseguenti a riprese operate dalla Cassa a seguito di emergenza di
sostanza mai dichiarata in precedenza, ricordando comunque la recente STCA
33.2025.6 del 12 maggio 2025). In questi casi il tema era quello dell’emersione
di sostanza (immobiliare perlopiù) mai dichiarata in precedenza ed oggetto di
nuovi calcoli da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.
Come
anticipato nel considerando 2.3. che precede secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in
vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre
anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Come rammentato dal TF con
sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V
217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23
aprile 2015) il termine (annuo, ora triennale) di perenzione comincia
normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando
l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze,
avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF
8C_593/2024 del 28 maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF
146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica
quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso
concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare
l'obbligo di restituzione di una determinata persona (STF 8C_593/2024 del 28
maggio 2025, consid. 6.2.4, destinata a pubblicazione; DTF 150 V 305, consid.
6.2, DTF 148 V 217, consid. 5.1.1; DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag.
17). Il termine annuo (ora triennale) di perenzione comincia in ogni caso a
decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della
corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid.
3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza
9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106;
consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se
per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre
2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto
alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative
incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza
anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V
431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag.
558).
In caso di errore
dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non
decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui
l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione
di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti
atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto
dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile
(sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF
124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01]
consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza
del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso
illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di
prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3
febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1
in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi
principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito
che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione
della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio,
quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza
suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di
perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra
una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento
successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03
del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).
Il termine relativo di un anno (ora tre anni dal 1 gennaio 2021) di
cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire
dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti
fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si
potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della
Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta
dei fatti all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe
considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che
la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (STF
9C_522/2021 del 29 giugno 2022 = SVR 2022 EL Nr. 14).
In DTF 150 V 305 il Tribunale federale ha stabilito che la prassi specifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA
in base alla quale, in caso di richiesta di restituzione in seguito alla
soppressione di una rendita, la crescita in giudicato della soppressione della
Considerandi
rendita vale di regola come l'inizio della decorrenza del termine di perenzione
relativo, è abbandonata. D'ora in poi, in conformità con la giurisprudenza di
lunga data introdotta con la DTF 110 V 304, l'inizio della decorrenza del
termine dovrà essere determinato sulla base delle circostanze concrete del
singolo caso, in funzione della presa di conoscenza secondo l'attenzione dovuta
e ragionevolmente esigibile (consid. 6).
2.14
Per
quanto concerne la modifica dei termini di perenzione e/o di prescrizione, con
sentenza del 29 novembre 2023, pubblicata in DTF 150 V 89, in ambito di LPP ed
in relazione con la modifica dell’art. 35a LPP, simile all’art. 25 LPGA, che ha
portato il termine (relativo) di perenzione della restituzione da 1 a 3 anni a
partire dal 1° gennaio 2021, il Tribunale federale ha stabilito che in
assenza di norme di conflitto di diritto intertemporale nelle basi legali
determinanti, la questione del dritto applicabile è disciplinata dai principi
generali (consid. 3.2.1). Nell'ambito di applicazione dell’art. 6 LPP, si deve anche
considerare che - se esiste - una disposizione del regolamento è applicabile se
fosse più favorevole all'assicurato rispetto alla legge (consid. 3.2.2).
Conformemente alla giurisprudenza, per quanto attiene alla decorrenza del
termine relativo del (vecchio) art. 35a cpv. 2 LPP, la giurisprudenza relativa
al (vecchio) art. 25 cpv. 2 LPGA è applicabile per analogia (consid. 3.3.1).
L'art. 135 CO si applica (per analogia) all'interruzione o alla salvaguardia
del termine relativo (consid. 3.3.2). Al consid. 3.1.3. il Tribunale
federale ha rilevato che la modifica dell’art. 35a LPP che ha cambiato il
termine relativo di prescrizione di un anno trasformandolo in un termine
relativo di perenzione di tre anni, è avvenuta alfine di coordinare il
secondo pilastro con il primo pilastro e meglio con l’art. 25 LPGA, anch’esso
modificato a partire dal 1° gennaio 2021. Al consid. 3.2 l’alta Corte ha
rilevato che nel caso allora giudicato occorreva esaminare quale diritto era
applicabile, ritenuto che si trattava di una richiesta di restituzione di
prestazioni emanata successivamente al 1° gennaio 2021 per rendite percepite
nel periodo dal 1° maggio 2016 al 31 maggio 2021. Accertata l’assenza di norme
transitorie, il Tribunale federale ha deciso che al caso di specie andavano
applicati i principi generali, conformemente a quanto stabilito nella DTF 134 V
353: si applicano i nuovi termini della prescrizione, rispettivamente della
perenzione anche per pretese del vecchio diritto se queste sono sorte e sono
diventate esigibili prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto ma che non
sono ancora prescritte o perente prima di tale momento. Il tempo trascorso
durante il diritto previgente deve
essere preso in considerazione ai fini del computo del nuovo termine
(consid. 3.2.1). L’Alta Corte ha accertato, in quel caso, che la Cassa avrebbe
dovuto accorgersi dell’errore commesso già il 7 agosto 2018 (consid. 5.2.2) e
pertanto per le prestazioni già versate a quella data, era applicabile il
termine di prescrizione di un anno. La petizione della Cassa del 23 novembre
2021, primo atto che poteva interrompere la prescrizione (art. 135 CO), era di
conseguenza tardiva per le prestazioni versate dal 1° maggio 2016 al 7 agosto
2018.
(consid. 5.2.3.1).
Sempre
con riferimento al citato giudizio federale, per quanto concerne le prestazioni
versate dall’8 agosto 2018 al 31 maggio 2021, il Tribunale federale ha
rammentato che esse non possono prescriversi, rispettivamente perimersi, prima
del loro versamento. Ciò significa che per la richiesta di restituzione delle
prestazioni pagate tra l’8 agosto 2018 ed il 31 dicembre 2019, il termine di un
anno è spirato il 31 dicembre 2020. Per contro, le prestazioni versate dal 1°
gennaio 2020 fino al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’art.
35a LPP (1° gennaio 2021) di per sé non erano ancora prescritte. Alle medesime
si dovrebbe applicare il nuovo diritto, ossia il termine di perenzione di tre
anni, salvo se una norma regolamentare della Cassa prevede una soluzione più
favorevole (art. 6 LPP). Poiché nel regolamento della Cassa figurava ancora il
termine di prescrizione di un anno, alla prescrizione delle prestazioni
continuava ad applicarsi il termine più corto (consid. 5.2.3.2). Per cui solo
le prestazioni versate dal 23 novembre 2020 al 31 maggio 2021 non erano ancora
perente, mentre quelle dal 1° maggio 2016 al 22 novembre 2020 lo erano.
Analogamente,
anche nella presente procedura, accertato che neppure per quanto concerne
l’art. 25 LPGA sono state previste norme transitorie, va applicato il principio
generale secondo cui il termine di un anno di cui al vecchio art. 25 cpv. 2
LPGA si applica fino al 31 dicembre 2020, mentre il nuovo termine di tre anni
trova applicazione dal 1° gennaio 2021 alle pretese non ancora perente (DTF 150
V 89, consid. 3.2.1).
In
queste condizioni, considerato che la segnalazione alla Cassa da parte del
figlio dell’assicurata è datata 22 giugno 2023 ed è pervenuta alla Cassa il 4
luglio successivo, data a partire dalla quale la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha avuto cognizione (senza dettagli) dell’esistenza di
sostanza immobiliare dell’assicurata mai dichiarata in precedenza (elementi
patrimoniali detenuti all’estero e determinanti per il calcolo della
prestazione), non vi può essere alcun dubbio in merito all’applicabilità del
nuovo termine di perenzione, giacché la pretesa di restituzione è sorta e
diventata esigibile solo dopo il 1° gennaio 2021 (cfr. anche DTF 150 V 89,
consid. 5.2.1). Il fatto che le disposizioni transitorie della modifica del 22
marzo 2019 della LPC prevedono che il diritto anteriore si applica per tre anni
a partire dall’entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni
complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una
diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla
prestazione complementare annua, non muta questa conclusione. Questo disposto,
che concerne solo la LPC, si applica infatti agli assicurati beneficiari di
prestazioni complementari prima del 31 dicembre 2020 e che hanno continuato a
chiedere prestazioni tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, per
stabilire se il calcolo delle prestazioni per tale periodo è più favorevole
secondo il nuovo diritto o secondo il vecchio diritto, ritenuto che alla persona
assicurata veniva di norma riconosciuto l’importo più elevato, non ha attinenza
con le prestazioni ottenute illecitamente a causa della mancata indicazione
relativa a proprietà immobiliare estera. Se applicata in questa costellazione
la norma transitoria creerebbe una situazione paradossale per cui un vantaggio
illecito verrebbe riconosciuto all’assicurata, ciò che indubbiamente il
legislatore non ha voluto. La circostanza che le prestazioni chieste in
restituzione sono state ottenute precedentemente all’entrata in vigore della
modifica dell’art. 25 cpv. 2 LPGA non è pertanto d’aiuto al ricorrente (cfr DTF
150.
V 89). Su questo tema specifico ci si riferisca qui anche alla STF
9C_684/2023 del 20 giugno 2024 dove il Tribunale federale al consid. 5.2.4 ha
applicato il nuovo termine di tre anni ad una richiesta di restituzione di
prestazioni versate prima del 31 dicembre 2020 (in questo senso anche la STCA
33.2025.18).
2.15
La ricorrente sostiene che la Cassa
non possa applicare il termine di 15 anni di prescrizione dell’azione penale in
assenza di un comportamento penalmente rilevante siccome non sussisterebbero
gli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di truffa (art. 146
CP) in capo all’assicurata e siccome in presenza della sua buona fede (e di
quella di suo figlio).
Nelle considerazioni di fatto
si è detto che l’assicurata ha domandato ed ottenuto PC nascondendo e tacendo
l’esistenza di immobili suoi in Italia, confermando tale circostanza ad ogni
richiesta della Cassa ed allegando, a sostegno di tali affermazioni fallaci, le
decisioni di tassazione emesse via via negli anni, dalle quali emergeva assenza
di sostanza immobiliare ritenuta dall’UT competente per la determinazione dei
redditi scaturiti dalla medesima e dal valore di detta sostanza necessario per
la determinazione dell’aliquota da applicarsi.
Per
il diritto fiscale svizzero, federale e cantonale, le persone fisiche sono
assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno domicilio o dimora fiscali in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD) e/o nel
Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento in virtù dell’appartenenza
personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli
stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6 cpv. 1 LIFD) e/o
fuori Cantone (art. 5 cpv. 1 LT). Giusta gli articoli 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1
LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta sul reddito e
sulla sostanza in Svizzera/nel Cantone devono l’imposta sugli elementi imponibili
in Svizzera/nel Cantone all’aliquota corrispondente alla totalità dei loro
redditi e della sostanza. Quando un bene (immobile) sia situato in Italia, come
in casu, l’implicazione internazionale ha effetti che sono retti dalla
Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare
la doppia imposizione e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9 marzo 1976 (CDI CH-I; RS
0.672.945.41). L’art. 6 par. 1 CDI prevede che i redditi derivanti da beni
immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
Tale disposizione si applica ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta,
dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di
beni immobili (art. 6 par. 3 CDI CH-I). Alfine di evitare la doppia
imposizione, l’art. 24 par. 3 CDI CH-I prevede che, se un residente della
Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle
disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia, la Svizzera esenta
da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per determinare l’imposta
afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente,
applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o all’intero patrimonio
senza tener conto dell’esenzione.
Da qui l’evidenza del rilievo
della dichiarazione fiscale, non indicante beni immobiliari all’estero ed i
redditi ad essi afferenti, in concreto.
2.16
Il tema della prescrizione penale
nell’ambito dell’emersione di sostanza mai dichiarata in precedenza è stato
oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi da parte di questo Tribunale
(cfr. STCA 33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.2023.12 del 25 settembre 2023;
33.2021.17
del 21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del
29.
maggio 2020; in ambito di condono cfr. la STCA 33.2025.6 del 12 maggio
2025).
Nelle citate sentenze di questa
Corte è stato rammentato che, in base all’art. 28 cpv. 2 LPGA,
chi postula prestazioni assicurativo sociali deve fornire gratuitamente tutte
le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le
prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. Per richiedere le
PC “la persona che vuol far valere il diritto … deve
presentare una domanda tramite il modulo ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1
OAVS è applicabile per analogia” (art. 20 OPC-AVS/AI).
Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle generalità e sulle
condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone incluse nel calcolo
della prestazione complementare annua.
Nell'art. 31 cpv. 1
LPGA è invece ancorato un ulteriore importante principio che impone all'avente
diritto, ai suoi congiunti o ai terzi ai quali è versata la prestazione
l’obbligo di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente
organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI,
concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e
prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o,
nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare,
deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le
prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni
variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la
sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di
notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che
l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un
prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022
dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di
comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il
percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian
Meyer e Philipp Egli in SK
ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano
come
" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive
Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen
Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem
jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”
In questo
senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un giudizio
non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la
comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e
comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach
Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una
tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un
determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e
stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel
caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4, sul tema in
generale si vedano le STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STFA P 27/05 del 14
marzo 2006, STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Va qui ribadito che la
presentazione di una domanda di PC deve avvenire mediante la presentazione di
un modulo ufficiale che deve dare indicazioni (tra altro) sulle condizioni di
reddito e sostanza delle persone incluse nel calcolo. Il modulo è elemento
essenziale per la trattazione della domanda e reca informazioni che debbono
essere veritiere e complete (come alle avvertenze che lo stesso reca). I
funzionari debbono potersi fidare delle informazioni che esso contiene e che,
spesso, non sono verificabili.
2.17
In concreto è manifesto che
l’assicurata ricorrente, sin dal momento in cui ha postulato le PC, ben più di
20.
anni fa, ha taciuto il fatto di essere proprietaria di beni immobili nella
sua patria (Italia) per un valore del tutto consistente, beni che avrebbero
dovuto essere computati. Il computo di tali valori avrebbe ricondotto le PC
della richiedente a quanto determinato dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG nei suoi calcoli contenuti nel doc. 115 9 a 49 ossia a 0. Occorre
ora esaminare se il comportamento dell’assicurata possa essere sussunto al
reato di truffa (ripetutamente compiuta in danno della Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG).
2.18
Come evidenziato nella STCA
33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 in ottica penale il comportamento del beneficiario
di prestazioni complementari che postula, sottacendo circostanze importanti per
la determinazione del diritto alle prestazioni rispettivamente per la
quantificazione delle stesse, fatti che egli è chiamato comunque a riferire
all’amministrazione in virtù dell’obbligo impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA,
è certamente sanzionabile. La qualifica giuridica penale del comportamento
dipende però, come la giurisprudenza federale evoca, dall’agire specifico
dell’autore, ossia dal suo comportamento concreto. Da un lato la LPC punisce
con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1
(che istituisce quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3
CP), sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale
commina una pena più grave, chiunque:
" a. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene indebitamente da un
Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una
prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…)
d. non ottempera
all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”
Mentre è elevata a
contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa sino a CHF
5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base alla legge
rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni inesatte o
rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a
un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo lo
impedisce.
Il tenore della norma è quello in
vigore dal 1° gennaio 2008. Di rilievo è l’entrata in vigore, dal 1° ottobre
2016, del nuovo art. 148a CPS relativo alla punibilità in caso di ottenimento
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. La
norma erge a delitto il comportamento teso all’ottenimento, per sé o per terzi,
di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale a cui l’autore,
o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni
false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna
una persona o ne conferma l’errore”. La norma, come rammenta la dottrina,
trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del
principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi
successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret
Kuelen: Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di
aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347 ad. 3.1.4.).
L’ottenimento indebito di
prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però
punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le
assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art.
148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da
un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna
astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico
preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul
patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare la
prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa a
norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.
La giurisprudenza, sia cantonale
sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di
truffa e l’infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali
rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen
nel suo contributo (op. cit., p. 331), ponendo l’attenzione sull’elemento
costitutivo dell’inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha
avuto per oggetto in particolare la natura dell’inganno, se cioè dato con un
comportamento attivo o passivo, da parte dell’autore che tende a conseguire
indebite prestazioni, e dall’altro la possibilità di verifica delle menzogne o
del castello di bugie (il Lügengebäude evocato dal TF nella STF
6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio
qualificato. L’astuzia deve qualificare l’inganno. Come ricorda la dottrina e
come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo,
laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung)
può realizzare un inganno astuto (Margaret
Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad
art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca
alla DTF 127 IV 163; emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente
giudizio da parte dell’alta Corte con la STF 6S.288/2000), dove l’Alta Corte
espone quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito:
" (…). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce
dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de
celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il
a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une
obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98 consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid.
5a; 106 IV 276; Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12
ad art. 146 CP p. 141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997,
n. 1.12 § 18 p. 171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit.
Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n°
1.
p. 194 s…).
Ainsi, d'un côté, celui qui déclare faussement, par
des affirmations expresses, qu'un fait n'existe pas, réalise une tromperie par
commission. D'un autre côté, celui qui se borne à se taire, à savoir à ne pas
révéler un fait, agit par omission. Entre ces deux extrêmes, toutes les nuances
sont possibles. En particulier, le silence peut constituer dans certaines
circonstances un acte concluant, partant, une tromperie par commission (silence
dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15
n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art. 148 aCP p. 140).”
Nel
medesimo giudizio il TF ha analizzato anche la condizione dell’astuzia che deve
caratterizzare l’inganno, esprimendosi come segue:
" Selon la jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour
induire autrui en erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de
même que s'il dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246
consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid.
1a; 119 IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).
(…). L'astuce n'est pas réalisée lorsque la dupe
pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum d'attention ou éviter
l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et la jurisprudence citée).”
A
conferma di questa giurisprudenza, ed a complemento della stessa, il TF nella
DTF 131 IV 83 (consid. 2.1.3.) ha indicato, nell’ambito di una procedura
relativa all’ottenimento di PC, come il semplice tacere non costituisca un
inganno astuto siccome non possa essere dedotta, in particolare dall’art. 24
OPC una posizione di garante (“Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil
eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen
vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4”). In quest’ultimo
giudizio l’Alta Corte ha infatti considerato che:
" l'art. 24 OPC-AVS/AI impose à l'ayant droit de
"communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement
dans (sa) situation personnelle et toute modification sensible dans (sa)
situation matérielle". Or, aucune de ces dispositions ne suffit à placer
l'assuré dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il
n'a aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. Thomas Homberger,
Die Strafbestimmungen im
Sozialversicherungsrecht, Berne 1993, p. 61, selon lequel on pourrait
considérer que l'art. 70bis RAVS, dont les versions successives [RO 1969
135.
165 et RO 1992 1251 1262] sont analogues à l'art. 24 OPC-AVS/AI), ne crée pas de devoir de garant, en
l'absence de relation particulière et étroite entre l'assuré et l'autorité ou
de responsabilité accrue de l'assuré pour une mise en œuvre de l'assurance
conforme à la loi).”
Ancora in
questa importante sentenza l’Alta Corte (consid. 4.cc) evidenzia come occorra
distinguere il semplice e puro silenzio da un agire che è attivo per atti
concludenti:
" En revanche, si l'Office cantonal des
personnes âgées ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses
prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois
sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié,
par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que le recourant a
commis des tromperies par action …”
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha
ribadito come la truffa per omissione presupponga che l'autore
abbia un obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e
contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare
modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4
l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina
(si veda al proposito Salome Krieger
Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen,
forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170), e conclude (richiamando la
STF 6S.288/2000 consid. 4.cc appena citata) ricordando che:
" Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger durch
gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine
persönlichen, gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu
veranlassen. Äußert sich der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht
wahrheitsgemäß und legt er seine verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es
nicht mehr um die Frage eines Betrugs durch Unterlassen. Der
Leistungsbezüger täuscht dies falls aktiv.”
Giurisprudenza
ribadita nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo
legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili
d'influenzare il diritto alle prestazioni è comportamento punito, in caso di
atto per omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi
sulle assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a
una lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni
cambiamento di circostanze, non costituisce un inganno per commissione e
pertanto una truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4).
Con
sentenza del 13 dicembre 2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:
" Une personne mise au
bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à
l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne
confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque
fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir
lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière
réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif
d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à
s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence
qualifié.”
Nella STF
6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona che
ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere
titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto
rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio
2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata
avesse:
" (…) complété et signé une formule de « Demande de prestations d'aide
financière et de subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de
revenus » ainsi qu'un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide
financière à l'Hospice général » (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement), lequel précise les devoirs
des personnes souhaitant bénéficier de prestations d'aide financière. A la
rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire d'un seul compte privé
postal Sur cette base, X.________ a perçu un montant total de 74'624 fr. 50
versé à titre de prestations d'aide financière durant la période du 1er
décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête établi le 3
juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était titulaire d'un
compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait un solde
créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant à une
personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution
précitée. (…)”
L’Alta Corte ha formulato le
seguenti considerazioni:
" Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un
tiers. (…)
Cette infraction se commet en principe par action.
Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11
consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a
l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les
prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement
actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées
ne saurait être interprété comme la manifestation positive - par acte concluant
- du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la
situation de façon différente lorsque la perception de prestations est
accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le
comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la
situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière
conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir
l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou
économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par
omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et
les références citées) …
Une escroquerie par actes concluants a également été
retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement
accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité
compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la
production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune
non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b
p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1) ou
dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires
tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies
l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83
consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre
2013.
consid. 4.1.3).”
2.19
Va quindi ritenuto che, mediante la
compilazione di formulari, cui l’amministrazione si affida e cui deve potere
credere in mancanza spesso di possibilità di una verifica completa, l’autore
inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del reato dell’art. 146 cpv. 1
CPS occorre non solo un inganno ma lo stesso deve essere astuto. A questo
proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha esposto quanto segue:
" Il y a tromperie
astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de
mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est
pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid.
5.2
p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée
si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont également applicables en matière
d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations
les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par
exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses
comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide
sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces
ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune
non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêts
6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010 du 25 janvier 2011
consid. 4.1.2 et les références citées).”
Nello stesso senso la STF 1255/2018 del 22 gennaio 2019.
Quanto
all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel
medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti
giudizi, ossia che:
" Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte
litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la
loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait
la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par
l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce
n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité
pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat
et donc lui cause un dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid.
3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les
références citées)”
La Corte, in
quel caso, ha concluso che:
" En tout état de cause, les éléments constitutifs de l'infraction
d'escroquerie sont réunis en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général
en ne déclarant pas qu'il disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.”
In
sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice
omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere
ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente il reato
dell’art. 148a CPS rispettivamente una violazione dell’art. 31 LPC (per
rimanere nel contesto di tale legge) e non invece la truffa.
Tale reato può però essere
commesso per atti concludenti. Come ricorda Margaret
Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:
" l’agire
dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da altri comportamenti
che tendono oggettivamente a confermare che nulla è cambiato nella situazione
del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore agisce (attivamente) per atti
concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP), in presenza di un inganno
astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in particolare delle situazioni
in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte di una richiesta specifica
d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a (nuovi) elementi, spesso
riferiti alla sua situazione finanziaria o personale con incidenza sul diritto
a prestazioni assicurative sociali, conferma una situazione precedente senza
indicare la mutazione intervenuta, inducendo così il collaboratore
dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una indebita (o
parzialmente indebita) prestazione.”
A questo proposito si faccia
riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012 ed anche alla DTF
9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 citata in precedenza di cui occorre
però riprodurre un passaggio del consid. 6.3.1.3.:
" Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la
situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission,
mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1 p. 15 et consid. 2.4.6
in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1;
imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid.
4.1.3).”
Per Kuelen:
" Ciò
avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni ottempera
alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa costellazione
l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio qualificato. Altra
ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise richieste o domande
dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli elementi rilevanti
ai fini dell’ottenimento della prestazione.”
2.20
Anche l’autrice ticinese ritiene che
la punibilità del comportamento dell’autore possa avvenire se l’inganno sia
astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su una menzogna semplice e non su un
castello di menzogne, non sia facilmente smascherabile dalla vittima e quindi
quando la verifica non sia possibile o non è ragionevolmente esigibile,
rispettivamente se l’autore dissuade la vittima dal compierla od ancora se è
prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla (DTF 133 IV 256 consid.
4.4.3.). Quali accertamenti e quali verifiche sono esigibili o possono essere
posti in atto dall’assicurazione sociale è stato in parte evocato in
precedenza. Da un lato la giurisprudenza indica che il minimo esame è
esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF ha
rammentato come:
" (…) n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui
qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses
revenus et sa fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de
taxation ou des extraits de comptes bancaire.”
Se
all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di
contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche,
l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio
2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto
potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza
di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:
" On ne saurait effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de
négligence puisque, selon la jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son
obligation d’établir la situation financière de l’assuré (revenus, fortune,
dépenses) lors de la détermination initiale du droit aux prestations et que,
par la suite, compte tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires
et du comportement de l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l’obligation de renseigner, absolument rien ne
lui permettait d’envisager la modification considérable survenue dans la
situation financière de l’assuré.”
(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 6.)
Da ultimo va nuovamente ripreso
un passaggio della pubblicazione di Margaret
Kuelen (p. 335) che ricorda come, anche per la giurisprudenza federale,
la risposta fallace del beneficiario a precise domande dell’assicurazione
sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto
che “l’amministrazione difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del
reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
Va ancora evidenziato come i
fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere
rilevanti ai fini della determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla
loro quantificazione. Per un caso relativo alla LADI si veda la STF
6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid. 2.4.2.
2.21
Va evidenziato che l’assenza di una
condanna penale dell’assicurata non impedisce al Giudice delle assicurazioni
sociali di verificare se la persona alla quale è stata chiesta la restituzione
di prestazioni sociali abbia o mano commesso un reato.
In una STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025, al consid. 4.2 il
Tribunale federale ha ribadito che quando statuisce in merito alla restituzione
di prestazioni indebitamente versate, il giudice deve esaminare, a titolo
pregiudiziale, se gli elementi costitutivi di un’infrazione penale sono
adempiuti e di conseguenza se va applicato un termine di prescrizione più lungo
rispetto ai termini relativo (tre anni) e assoluto (cinque anni) previsti
dall’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA. Affinché il termine di prescrizione più
lungo del diritto penale sia applicato, non è necessario che l’autore del reato
sia stato condannato (DTF 140 IV 406, consid. 6.2). Un atto punibile ai sensi
dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA presuppone l’adempimento degli elementi
oggettivi e soggettivi dell’infrazione.
2.22
Nel caso all’esame la ricorrente ha
postulato il beneficio di prestazioni complementari e, come esposto
dettagliatamente nelle considerazioni di fatto, ha compilato un numero
importante di moduli tesi alla verifica del suo diritto alle prestazioni
(revisioni del diritto) nel corso degli anni a partire dal giugno 2001. In
tutti questi moduli è presente la domanda tesa a sapere se l’assicurata fosse
proprietaria di immobili, in Svizzera o all’estero, per 22 anni, sino al 22
giugno 2023, la risposta è sempre stata negativa. In ogni occasione alla
domanda posta la risposta è stata lasciata in bianco, a mo’ di risposta
negativa ossia senza nulla dichiarare in merito, mentre in diversi moduli la
domanda è stata barrata mediante una riga a significare assenza di proprietà o
diritti immobiliari in Svizzera o all’estero. D’altra parte la medesima
sostanza non era nemmeno dichiarata a livello fiscale, ciò che dimostra la
deliberata intenzione di non inserirla tra i beni soggetti alla determinazione
degli importi delle imposte (per l’applicazione della relativa aliquota come
detto) e alla determinazione del calcolo delle PC. Nelle procedure di revisione
poste in atto dalla Cassa l’assicurata ha accompagnato spesso il modulo con la
copia della decisione di tassazione più prossima nel tempo, come a richiesta
della Cassa. L’assenza di sostanza immobiliare e di redditi ad essa riferibili
in quella sede confermava le risposte inserite nei moduli e rafforzava
l’inganno posto in atto nei confronti dell’amministrazione interessata
privandola anche di elementi di verifica e controllo.
Il comportamento della ricorrente
è stato attivo, ripetuto nel tempo e, perlomeno, avvenuto per atti concludenti.
L’assicurata ha negato di disporre di proprietà fondiarie all’estero con le sue
risposta (in bianco o barrate) consegnate nei moduli dalla richiesta di PC ai
quali i funzionari della Cassa debbono potersi attenere. Indubbiamente questo
agire è costitutivo di un inganno astuto, siccome confortato dalla produzione
delle decisioni di tassazione, e non verificabile da parte dei collaboratori
della Cassa.
2.23
Con la sottoscrizione del formulario
di richiesta di PC lasciando in bianco la risposta relativa ai fondi
immobiliari, e ripetere tale comportamento per tutte le volte in cui il diritto
alle PC è stato oggetto di riesame, l’assicurata non ha fatto che ingannare
astutamente i preposti funzionari della Cassa e indurre gli stessi a concederle
prestazioni complementari cui la stessa non avrebbe altrimenti avuto diritto
come dimostrano i calcoli operati dall’amministrazione e non contestati, come
tali, in questa sede. La decisione della Cassa che ha riconosciuto il diritto
alle PC dell’assicurata e tutte quelle a seguire che hanno consentito alla
ricorrente di beneficiare di importi notevoli, mediante fondi alimentati
dall’erario pubblico, per complessivi:
a. CHF 91'369
a titolo di PC per il periodo dal 1 aprile 2010 sino al 30 aprile 2025;
b. CHF 8'901
a titolo di RIPAM per il periodo 1 aprile 2010 al 31 dicembre 2011;
c. CHF 5'783
a titolo di spese rimborsate dal 1 aprile 2010 sino a 30 aprile 2025
in totale CHF 106'053 oltre
accessori.
Il tacere, nonostante esplicita
richiesta di informazioni relative a proprietà immobiliare, attestando
implicitamente, per atti concludenti, il non possesso di proprietà all’estero
realizza i presupposti della giurisprudenza di un inganno astuto a norma
dell’art. 146 cpv. 1 CP. Si ripete che la ricorrente quando deliberatamente non
ha risposto alla domanda posta sul formulario relativo all’esistenza di
proprietà immobiliari o ha barrato la risposta, ha agito attivamente, per atti
concludenti, e certamente in maniera consapevole in danno della Cassa.
2.24
Come indicato in precedenza
l’inganno, consistente in una semplice menzogna, non poteva essere scoperto
dalla Cassa. I funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva
attendere da loro, hanno interpellato l’assicurata dove hanno avuto necessità
di accertare precise situazioni, ma nulla poteva permettere alla Cassa e ai
suoi collaboratori di avere dubbi in merito all’esistenza di fondi immobiliari all’estero.
Va ribadito che nessun immobile era stato, in passato, segnalato, men che meno
all’autorità fiscale ticinese. Nessun elemento emergente dagli atti della Cassa
permetteva all’amministrazione di sospettare di essere confrontata con menzogne
e con una sostanza taciuta ed occultata. Di più ai collaboratori della Cassa
non era possibile fare in assenza di elementi di sospetto. La verità è emersa
solo con la denuncia del figlio nel modulo di revisione del 22 giugno 2023.
Alla Cassa non può essere mosso il rimprovero di essere stata negligente nelle
sue verifiche.
2.25
L’agire dell’assicurata, nonostante
la contestazione relativa a questo aspetto da parte del figlio in sede di
ricorso, è stato manifestamente truffaldino ed ha causato un danno alla Cassa,
danno consistente (CHF 106'053).
La ricorrente ha infatti non solo
adempiuto le condizioni oggettive della truffa, ma anche le condizioni
soggettive (dolo; su questo aspetto si veda la STF 8C_579/2024 del 7 luglio
2025.
consid. 6.2.). In effetti l’esistenza e l’entità delle proprietà
immobiliari italiane erano note all’assicurata, così come – per la ripetizione
sistematica dell’obbligo ricordata ad ogni decisione e ad ogni compilazione di
un modulo di richiesta o verifica – anche l’obbligo di indicarle nelle
richieste e nelle verifiche. D’altro canto anche a persona poco formata o
minata nella salute (circostanze qui neppure invocate dal ricorrente) non può
sfuggire che il possesso di terreni, case e baite per un valore consistente
(già solo alla lettura della documentazione relativa alle volture) incide sulla
condizione economica e quindi sul diritto a percepire le prestazioni
complementari. La ricorrente era pure perfettamente consapevole di ingannare la
Cassa sottacendo gli immobili in Italia e consapevole pure che i funzionari non
avrebbero potuto scoprire una tale menzogna. Alla ricorrente era peraltro pure
ben noto di beneficiare del versamento di PC indebite, cui non avrebbe avuto
diritto o perlomeno non nella misura in cui le sono state versate e di creare
in questo modo un danno alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG.
2.26
Correttamente quindi, nella
decisione relativa alla determinazione degli importi da restituire siccome
indebitamente versati in favore della ricorrente, la Cassa ha ritenuto il
termine di prescrizione dell’azione penale. La truffa (art. 146 cpv. 1 CP) è un
crimine siccome sanzionata con la pena (edittale) detentiva sino a 5 anni. Per
l’art. 10 cpv. 2 CP sono crimini i reati cui è comminata una pena detentiva di
oltre tre anni. In base all’art. 97 CP l’azione penale si prescrive in 15 anni,
se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni.
Come rammenta l’art. 25 cpv. 2 2a
frase LPGA se il credito di restituzione deriva da un atto punibile per il
quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo,
quest’ultimo è determinante. Qui la Cassa ha fatto risalire la data della
restituzione al termine massimo della prescrizione dell’azione penale ossia al
1.
aprile 2010 in applicazione dell’art. 97 CP in relazione con l’art. 146 cpv.
1.
CP.
2.27
Da quanto precede la decisione
impugnata appare corretta, i calcoli come tali non sono revocati in dubbio
dalla ricorrente a giusto titolo siccome corretti. In questa sede va quindi confermata
pienamente la decisione impugnata ed il ricorso deve essere respinto.
L’invocazione della pretesa buona
fede appare, oltre che priva di sostrato alla luce delle considerazioni che
precedono e che ritengono la realizzazione del reato di truffa ad opera
dell’assicurata ricorrente (con adempimento delle condizioni sia oggettive, sia
soggettive), anche intempestiva siccome tale aspetto deve essere valutato nell’ambito
della eventuale domanda di condono della restituzione di una prestazione.
Alla luce del fatto che l’agire
dell’assicurata, come descritto in precedenza, adempie i presupposti del reato
di truffa ripetuto nel tempo, non si capisce dove potrebbe essere riscontrata
una buona fede della ricorrente. La segnalazione dell’esistenza delle proprietà
immobiliari in Italia è avvenuta per cura del figlio e non consente, in
generale, di ritenere una buona fede ma solo un agire resipiscente ininfluente
ai fini della restituzione.
Come indicato il gravame va
respinto sia con riferimento alla decisione tesa a negare dal 1 maggio 2025 il
diritto di RI 1 in __________ a percepire PC, sia riferito all’obbligo di
restituzione delle PC indebitamente percepite.
Non si fa carico di tasse e spese
e non sono attribuite ripetibili.
La procedura non è soggetta a
spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti