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Decisione

33.2025.21

Minorenne collocata in istituto all'estero.Diritto a PC presuppone domicilio e dimora abituale in Svizzera.Se soggiorno all'estero PER un valido motivo,ok PC per un anno.Non c'è un valido motivo,perché la malattia non rende impossibile il rientro in Svizzera.No dimora abituale in Svizzera. No D a PC

13 ottobre 2025Italiano27 min

Svizzera. L'art. 13 cpv. 1 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.21

TB

Lugano

13 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2025 di

RI 1

rappr. dalla tutrice: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'11

giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dal 1° febbraio 2023 (doc. 1-33/35)

RI 1, nata nel 2009, è stata collocata in un Centro educativo per minorenni in

Italia nell'ambito di un progetto educativo di affidamento (doc. A4). Il 23

agosto 2024 (doc. A5) la sua tutrice, RA 1, ha richiesto le prestazioni

complementari alla rendita completiva per figli che la ragazza riceve dal 1°

aprile 2024 (doc. A6) dall'assicurazione invalidità.

1.2. Con decisione del 14 marzo 2025

(doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di PC, giacché

il soggiorno all'estero dal 1° febbraio 2023 supera i 90 giorni di cui all'art.

1 OPC-AVS/AI, perciò non è adempiuta la condizione del domicilio e della dimora

abituale in Svizzera giusta l'art. 4 LPC.

1.3. Il 24 marzo 2025 (doc. 7) l'interessata

si è opposta a tale rifiuto, rilevando che non essendoci strutture presenti sul

territorio ticinese ed elvetico in grado di offrire la necessaria presa a

carico specialistica, su indicazione medica le preposte autorità cantonali

l'hanno collocata presso la Comunità terapeutica __________ a __________.

Considerato che una malattia rende quindi impossibile il rientro in Svizzera, come

previsto dai NN. 2340.01-2340.03 DPC v'è dunque un motivo valido al riconoscimento

e al versamento delle prestazioni complementari.

1.4. Con decisione su opposizione

dell'11 giugno 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione.

L'amministrazione ha esposto le norme applicabili, citando l'art.

4 cpv. 3 LPC e l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI concernenti la dimora abituale in

Svizzera, che va considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero per

oltre tre mesi, e le direttive N. 1310.02 e N. 1310.03 DPC riguardanti il

soggiorno in un istituto all'estero. Rilevato che l'opponente soggiornava

all'estero dal 1° febbraio 2023, e quindi da ben oltre 90 giorni, la Cassa non

ha ritenuto adempiuta la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.

Inoltre, per la Cassa di compensazione, nemmeno era dato un valido

motivo ai sensi dell'art. 1a OPC-AVS/AI, perciò ha confermato la decisione di

rifiuto del 14 marzo 2025.

1.5. Il 1° luglio 2025 (doc. I) RI 1,

sempre rappresentata dalla tutrice RA 1, ha chiesto al TCA di concederle le

prestazioni complementari. La ricorrente ha evidenziato che il domicilio dei

minorenni sotto tutela, come prescrive l'art. 25 cpv. 2 CC, è nella sede dell'Autorità

regionale di protezione, perciò in concreto a __________. Inoltre, secondo

l'art. 23 cpv. 1 2a frase CC, il collocamento di una persona in un istituto di

educazione o di cura non costituisce di per sé domicilio. Anche il N. 1310.01

DPC recita che il soggiorno di una persona maggiorenne (e, in virtù del rimando

del N. 1330.01 DPC, applicabile ai minorenni) in un istituto disposto

dall'autorità non fonda una nuova competenza. Di conseguenza, il suo

collocamento in Italia, ordinato dall'ARP, non è da intendere quale nuovo

domicilio e quindi resta valido il domicilio formale dove ha sede l'Autorità

regionale di protezione.

L'insorgente ha rilevato che, giusta l'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI,

le prestazioni complementari sono sospese dopo un anno di soggiorno all'estero

per un valido motivo, fra cui v'è la malattia.

Ritenuto che nel suo caso il soggiorno all'estero in istituto è

stato disposto per comprovate ragioni mediche e terapeutiche (docc. A8 e A9),

l'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI è adempiuto e quindi la ricorrente ha

diritto alle PC, almeno per 365 giorni.

Infine, l'assicurata ha lamentato una disparità di trattamento con

altri minori collocati presso un istituto situato nel Cantone, giacché le loro

domande di PC sarebbero state verosimilmente accolte. Il fatto che soggiorni

invece all'estero dal febbraio 2023, seppure per motivi esclusivamente

terapeutici, nonostante il suo domicilio sia a __________, ha portato a

respingere la domanda di prestazioni, penalizzandola ingiustamente a causa

dell'assenza in Ticino di strutture idonee a garantire una presa a carico

adeguata al suo stato di salute.

1.6. Nella risposta del 22 agosto 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di

respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che al momento in cui ha formulato la

domanda di PC, l'istante dimorava in un istituto in Italia sin dal 1° febbraio

2023. Pertanto, pur avendo mantenuto il proprio domicilio in Svizzera, la

ricorrente si trovava già all'estero da 19 mesi e quindi da ben oltre 90 giorni

(art. 4 cpv. 3 LPC). Al momento dell'inoltro della domanda la condizione della

dimora abituale non era perciò adempiuta e dunque ha correttamente rifiutato le

prestazioni complementari.

Inoltre, la Cassa non ha ritenuto adempiuta nemmeno la condizione

di cui all'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI invocata dalla ricorrente. A suo

dire, non v'erano elementi tali per concludere che lo stato di salute della

ricorrente costituisse una malattia tale da rendere impossibile il suo rientro

in Svizzera. D'altronde, l'interessata stessa ha ammesso che il suo soggiorno

all'estero era dovuto all'assenza in Ticino, ma non in Svizzera, di strutture

idonee a garantirle una presa a carico adeguata al suo stato di salute. Non v'è

pertanto un valido motivo che giustifichi l'interruzione della dimora abituale.

1.7. La ricorrente non ha prodotto nuovi

mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Per

l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che

adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per

coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA)

hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione

invalidità.

A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera

secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:

a. soggiorna

all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o

b. soggiorna

all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.

Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il

momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere

versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata

di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in

Svizzera.

L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora

abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo":

" 1 Se una persona soggiorna all'estero

ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni

complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni

complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la

persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.

2 Se una persona si reca

nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso

all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese

dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.

3 Il versamento delle

prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.

4 I giorni della partenza e

del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.".

Fatti

I "Soggiorni all'estero per un valido motivo"

sono regolati dall'art. 1a OPC-AVS/AI, che prevede:

" 1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre

un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con

effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno

all'estero.

2 Il versamento delle

prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.

3 I giorni della partenza e

del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.

4 Sono considerati validi

motivi:

a. una

formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è

indispensabile un soggiorno all'estero;

b. una malattia

o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies

della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che

rende impossibile il rientro in Svizzera;

c. l'impedimento

a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.

5 Se il soggiorno all'estero

viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli

ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero

senza un valido motivo.".

La concessione delle prestazioni complementari è dunque

subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett.

a, abis, ater e c LPC) o, in precise

circostanze, avrebbe diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni

complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale

in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC).

Oltre a queste condizioni

personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre poi adempiere

alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC)

(Michel Valterio, Commentaire de

la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n.

1 ad art. 4 pag. 27).

2.2. Su questa

tematica si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

emanando le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC),

valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024.

Per il N. 2110.01 DPC, un

assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti

condizioni:

- ha

diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe

se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste

assicurazioni;

- è

domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera;

- possiede

la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato

per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli

Stati membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento

(CE) n. 883/04 sono però equiparati agli svizzeri);

- la sua

sostanza è inferiore a un determinato importo e

- le sue

spese riconosciute superano le sue entrate computabili.

Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il

domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera.

In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è sospeso e

riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).

Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento

delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo.

Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è

considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido

motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso

di un anno civile.

Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente

dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero.

Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni

di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).

Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte

all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona

soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, per verificare se nello

stesso anno civile abbia trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati

soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC).

Per il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente

all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero

almeno 90 giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona

ha lasciato nuovamente la Svizzera.

Secondo il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a

partire dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di

cui al N. 2310.02.

Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di

soggiorni all'estero per un valido motivo.

Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per

un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il

soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire

dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso

valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della

partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno

all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).

Il N. 2340.02 DPC indica che il versamento delle prestazioni

riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di

cui al N. 2310.02.

Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente:

– una formazione

che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non

può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici

presso un'università);

– una malattia o

un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies

LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il

rientro in Svizzera;

– l'impedimento a

tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie,

eventi bellici ecc.).

Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno

all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il

valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di

soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido

motivo (N. 2340.04 DPC).

2.3. Per potere avere diritto alle

prestazioni complementari l'assicurata, beneficiaria di una rendita di

invalidità completiva per figli, doveva essere domiciliata e dimorante

abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC precisa che

la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona

soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o se

soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno civile

(lett. b), mentre l'art. 4 cpv. 4 LPC prevede che vi possano essere delle

eccezioni in cui un soggiorno all'estero della durata di al massimo un anno non

comporta l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.

Nel Messaggio n. 16.065 del Consiglio federale del 16 settembre

2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni

complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma delle PC, FF 2016 6705), l'Esecutivo ha evidenziato che le PC non sono

versate all'estero, perciò una persona ha diritto alle prestazioni

complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in

Svizzera. L'art. 13 cpv. 1 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato

secondo le disposizioni degli artt. 23-26 CC, mentre per l'art. 13 cpv. 2 LPGA,

a cui rinvia l'art. 4 cpv. 1 LPC, una persona ha la propria dimora abituale nel

luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è

fin dall'inizio limitata.

La ricorrente, minorenne e sotto tutela, in virtù dell'art. 25

cpv. 2 CC ha il proprio domicilio nella sede dell'autorità di protezione dei

minori (N. 1240.01DPC) e quindi a __________, in Svizzera.

Quanto al requisito della dimora abituale pure in Svizzera, è

indubbio, e la ricorrente non lo contesta, che dal 1° febbraio 2023 fino almeno

al 1° luglio 2025 - stante la decisione del 13 febbraio 2024 (doc. 1-33/35) dell'Ufficio

del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani di prolungare il

pagamento del costo del suo collocamento presso il Centro educativo per minorenni

a __________ - ella ha soggiornato all'estero.

Occorre quindi domandarsi se la dimora abituale, al momento in cui

ha chiesto le prestazioni complementari, era in Svizzera.

2.4. Nel citato Messaggio, con la

Riforma delle PC il Consiglio federale ha voluto precisare che in caso di

soggiorno all'estero di durata superiore a tre mesi la dimora sarebbe stata

considerata interrotta e quindi il versamento delle PC sarebbe stato sospeso temporaneamente.

Tuttavia, "In alcuni casi vi possono essere

validi motivi per cui è necessario un soggiorno prolungato all'estero, come ad

esempio la malattia di un familiare stretto o un soggiorno all'estero

prescritto nel quadro di una formazione riconosciuta. Determinate circostanze,

quali l'intrasportabilità in seguito a malattia o infortunio, possono rendere

persino impossibile un rientro in Svizzera a breve termine." (FF

2016 6757).

Con l'art. 4 cpv. 4 LPC, all'Esecutivo federale è stata quindi conferita

la competenza di prevedere un elenco esaustivo di eccezioni in cui è possibile

lasciare la Svizzera per un periodo prolungato, ma di regola per al massimo un

anno, che non determinano l'interruzione della dimora abituale in Svizzera e

quindi senza che il versamento delle prestazioni complementari venga sospeso

(FF 2016 6757).

Il Consiglio federale ha dunque distinto i soggiorni all'estero

senza un valido motivo (art. 1 OPC-AVS/AI) da quelli per un valido motivo (art.

1a OPC-AVS/AI).

Per i soggiorni all'estero avvenuti senza un valido motivo,

le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha

trascorso il 91° giorno all'estero (art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI). In altre parole,

per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi sono sospese.

Per i casi in cui la persona soggiorna all'estero per un valido

motivo, la durata massima consentita durante la quale le prestazioni

complementari sono comunque versate è di un anno (art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Considerandi

Quali validi motivi l'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI elenca tre casi:

una formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del

beneficiario delle PC o di un suo familiare che rende impossibile il rientro in

Svizzera (lett. b) oppure un impedimento a tornare in Svizzera per cause di

forza maggiore (lett. c).

2.5

Nel Commento del gennaio 2020 alla

Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione

della riforma delle PCp, a pagina 5, l'UFAS indica che il capoverso 4 dell'art.

1a definisce esaustivamente i validi motivi per i quali una persona può

soggiornare all'estero fino a un anno senza che ciò comporti la sospensione

delle PC. Inoltre, puntualizza che sono considerati validi motivi:

- le formazioni

per le quali è indispensabile un soggiorno all'estero. Quest'ultimo è

indispensabile, se in mancanza di esso la formazione non può essere conclusa

regolarmente, come ad esempio nel caso di un percorso di studi linguistici. La

formazione deve inoltre essere conforme alla nozione di formazione ai sensi

dell'art. 49bis OAVS;

- una malattia o

un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera. Può trattarsi di

una malattia o di un infortunio del beneficiario di PC o di un familiare

secondo l'art. 29septies LAVS che si è recato all'estero insieme con il

beneficiario;

- l'impedimento a

tornare in Svizzera per cause di forza maggiore. Vi rientrano tutti gli

avvenimenti sui quali il beneficiario di PC non ha alcun controllo, come ad

esempio il differimento del rientro a causa di eventi bellici o di catastrofi

naturali.

Nella STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, il Tribunale federale

si è pronunciato sul caso di un cittadino di nazionalità turca entrato in

Svizzera nel 1997, titolare di un permesso di domicilio C, che nel 2022 ha

presentato domanda di prestazioni complementari alla rendita AVS. Per la Cassa

di compensazione non era dato il rispetto del periodo di attesa di dieci anni

previsto dall'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC, così per il TCA del Canton Zurigo e il

Tribunale federale, che hanno respinto il ricorso dell'assicurato.

L'Alta Corte ha ricordato che in virtù della Convenzione sulla

sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia del 1° maggio

1969, i cittadini turchi hanno diritto alle rendite straordinarie dell'AVS alle

stesse condizioni dei cittadini svizzeri e che i cittadini turchi residenti in

Svizzera che non lasciano la Svizzera per più di tre mesi complessivi per anno

civile non interrompono il loro periodo di dimora in Svizzera (art. 11).

Dopo avere citato le norme legali per i cittadini stranieri (art.

5.

LPC) (cfr. consid. 3.2.2) e per le persone che soggiornano all'estero per 365

giorni (art. 1a OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 3.2.3), il TF ha osservato che l'istanza

inferiore ha stabilito che il ricorrente ha trascorso 169 giorni all'estero,

superando così i tre mesi consentiti. Occorreva perciò stabilire se la

malattia, in quanto valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. b

OPC-AVS/AI, abbia reso impossibile il suo rientro in Svizzera. Sulla base dei

vari certificati medici relativi ai problemi di salute dell'assicurato, il

Tribunale cantonale ha ritenuto che, al momento della partenza per la Turchia

(novembre 2020), il ricorrente non fosse a conoscenza del fatto che diverse

operazioni e trattamenti sarebbero stati necessari entro un periodo di tempo

molto breve. La sua situazione abitativa non indicava un soggiorno all'estero

pianificato e prolungato e stante altre problematiche di salute non gli si

poteva imputare di essersi recato in Turchia esclusivamente a scopo terapeutico

o chirurgico (cfr. consid. 4.1). Per quanto riguarda l'esame della durata della

sua impossibilità di viaggiare a causa della malattia, che gli avrebbe reso

impossibile il rientro in Svizzera, il TCA ha ritenuto che non era presente

alcun certificato medico o altra prova che non potesse viaggiare. Pertanto, il

periodo di attesa ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC ha iniziato a

decorrere nuovamente al suo ritorno in Svizzera (cfr. consid. 4.2).

Per il Tribunale federale, le conclusioni dei primi giudici non

erano manifestamente errate né violavano il diritto federale. Il periodo di

attesa di dieci anni non era scaduto da tempo poiché, come prevede chiaramente

l'art. 5 cpv. 1 2a frase LPC, non inizia automaticamente con l'ingresso in

Svizzera (11 agosto 1997), ma deve iniziare immediatamente prima della data in

cui viene richiesta la prestazione complementare, quindi il 7 giugno 2022.

Durante il periodo di attesa, giusta gli art. 5 cpv. 1 LPC e 11 della

Convenzione è richiesta la "dimora ininterrotta" (cfr. consid. 5.1). Il

Tribunale cantonale ha ritenuto l'impossibilità di viaggiare fino all'inizio di

gennaio 2021 al più tardi, ma per il ricorrente non era ragionevole rientrare

in Svizzera a causa delle sue condizioni mediche preesistenti, di una grave

infezione da COVID-19 e della depressione. Il TF ha rilevato che, come ha già

sottolineato l'autorità giudiziaria cantonale, non v'erano documenti agli atti

che dimostravano l'impossibilità di viaggiare oltre tale data. Nemmeno v'erano

prove di un abuso del suo potere di apprezzamento o di una valutazione arbitraria

delle prove quando non ha ritenuto sufficienti come giustificativi determinati

certificati medici sull'impossibilità di viaggiare dopo gennaio 2021 (cfr.

consid. 5.2).

Infine, per l'Alta Corte era irrilevante l'argomentazione secondo

cui sussisterebbe un caso di forza maggiore, previsto dall'art. 1a cpv. 4 lett.

c OPC-AVS/AI, perché il rientro in Svizzera per gli anziani in Turchia sarebbe

stato impossibile a causa del lockdown dal 20 marzo 2020 al 1° giugno 2021. Con

tale affermazione, il ricorrente non ha spiegato in dettaglio perché tale

misura gli avrebbe reso completamente impossibile il rientro in Svizzera né ha

fornito alcuna prova a sostegno di ciò. Pertanto, il diniego da parte del TCA

del rispetto del periodo di attesa di dieci anni era conforme alla legge

federale, perciò la sentenza impugnata restava valida (cfr. consid. 5.3).

2.6

Nel caso in esame, la condizione

della dimora abituale in Svizzera va dunque verificata nell'agosto 2024, quando

l'assicurata ha presentato la domanda di PC. Questo requisito, come visto, può

essere temporaneamente interrotto se l'interessata soggiornava all'estero per

90.

giorni (art. 4 cpv. 3 LPC) oppure se, sino al 365° giorno di assenza dalla

Svizzera, v'era un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI per

dimorare fuori dai confini nazionali.

Il tenore dell'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI invocato dalla

ricorrente è molto chiaro e porta unicamente sull'impossibilità, per il

beneficiario di PC o di un suo familiare che si sono recati all'estero insieme,

di fare rientro in Svizzera a causa di una malattia o di un infortunio

(STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, consid. 5.2).

In concreto, dagli atti non risulta, e nemmeno la ricorrente l'ha

sostenuto, che, a seguito della sua malattia, come richiede il citato Messaggio

del Consiglio federale, il suo stato di salute era tale che non era possibile

trasportarla e quindi che addirittura rendeva impossibile un suo rientro in

Svizzera a breve termine (FF 2016 6757). L'assicurata non era impedita, a causa

delle sue patologie psichiche, di rientrare nel nostro Paese. Questa

particolare circostanza, oltre a non essere stata sollevata, non è stata d'altronde

comprovata con validi certificati medici (STF 8C_116/2024 del 10 settembre

2024, consid. 5.2 e 5.3). I referti allegati (docc. A8 e A9) non fanno infatti alcun

riferimento alla possibilità che le condizioni di salute dell'interessata erano

tali dall'impedirla a tutti gli effetti di rientrare in territorio svizzero per

continuare a dimorarvi. Da questi documenti non emerge dunque una sua

intrasportabilità in Svizzera, nel senso di impossibilità, dovuta alla sua

malattia, di effettuare il viaggio di rientro in Patria e che l'ha perciò

bloccata all'estero per oltre 365 giorni.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le ragioni

mediche, logistiche e organizzative che l'hanno portata a soggiornare

all'estero per oltre un anno, seppure si trattasse di un ricovero in una

struttura specializzata e adeguata alle problematiche inerenti al suo stato di

salute, non costituiscono un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4

OPC-AVS/AI. Le motivazioni addotte dall'insorgente non rientrano pertanto né nel

concetto di malattia previsto alla lettera b, né in una o nell'altra ipotesi di

cui alle lettere a e c del medesimo disposto.

Dal profilo del diritto alle prestazioni complementari viene quindi

meno l'imprescindibile requisito della dimora ininterrotta in Svizzera

contemplato dall'art. 4 cpv. 1 LPC per potere postulare le prestazioni

complementari. Va infatti ricordato che una persona ha diritto alle prestazioni

complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera.

Stante quanto precede, la lamentela secondo cui nel Cantone Ticino

non vi sarebbero delle strutture adeguate a curare l'assicurata, esula dalla

nozione di malattia - e di infortunio - che, in ambito LPC, deve rendere

impossibile il rientro in Svizzera.

Va rilevato che la medesima giustificazione dell'impossibilità di

rientrare in Svizzera è stata pure inserita alla lettera c dell'art. 1a cpv. 4

OPC-AVS/AI, laddove vi deve essere un impedimento per cause di forza maggiore,

come catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici (N. 2340.03 DPC), ossia tutti

eventi indipendenti dalla persona assicurata, che le impediscono di tornare in

Svizzera e riattivare la dimora abituale (STF 8C_116/2024 del 10 settembre

2024, consid. 5.3), circostanze in specie non date.

2.7

L'insorgente ha da ultimo sollevato

una disparità di trattamento con altri minorenni collocati in istituti nel

Cantone Ticino, che verosimilmente si vedrebbero accolta la domanda di

prestazioni complementari, mentre il suo soggiorno all'estero, dovuto

esclusivamente per motivi terapeutici, la penalizzerebbe.

Il riferimento all'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.)

non le viene in aiuto.

Il principio della parità di trattamento è disatteso soltanto

quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun ragionevole motivo in

relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a un

regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di

natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid.

3.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche

sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda

i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata

inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad

un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid.

6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1

e 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti).

Nella presente fattispecie, l'assicurata ha paragonato due

situazioni diverse, dove un assicurato vive in Svizzera e l'altro, anche se

temporaneamente, all'estero. Va ribadito che solo eccezionalmente le

prestazioni complementari continuano a essere versate a un assicurato che va

all'estero: per al massimo 90 giorni senza che sia necessario un motivo per

esservisi recato o per 365 giorni se v'è invece un valido motivo fra quelli

elencati esaustivamente all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Non va dimenticato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS,

dell'AI, dell'IPG e della LAINF, le prestazioni complementari sono

esclusivamente finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati,

perciò non sono versate all'estero (trattandosi di prestazioni speciali a

carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art. 10bis e

Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art. 70

cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 = SVR

2017.

EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265 =

SVR 2008 EL Nr. 3; da ultimo STCA 33.2024.18 del 10 febbraio 2025, consid. 2.6).

Di conseguenza la ricorrente, che dal 1° febbraio 2023 ha spostato

la sua dimora abituale in Italia, e quindi era ancora all'estero quando

nell'agosto 2024 ha postulato le prestazioni complementari, non può pretendere

di essere trattata allo stesso modo di chi, invece, vive ininterrottamente in

Svizzera oppure con un'interruzione di al massimo per 90/365 giorni permessa

dalla legge (art. 4 cpv. 3 e 4 LPC). Si tratta di due situazioni in cui i presupposti

alla base sono diversi e che pertanto non possono portare a un trattamento uguale.

Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è infatti spazio per fare

valere la pretesa violazione del principio generale dell'uguaglianza di

trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme

diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse

conclusioni (STCA 30.2024.6 del 30 settembre 2024, consid. 2.7).

Nel caso concreto, la circostanza che il suo domicilio è rimasto

in Svizzera è solo una delle due condizioni cumulative richieste dall'art. 4

cpv. 1 LPC per avere diritto alle PC.

Dovendo porsi nell'agosto 2024, si ha che vivendo in Italia e non

essendovi un valido motivo, nel senso inteso dal diritto sulle prestazioni

complementari, per non potere ritornare in Svizzera, di fatto l'assicurata ha

costituito la sua dimora abituale all'estero e quindi si è preclusa il diritto

di potere beneficiare di prestazioni complementari.

Da quanto precede discende che, venendo

meno la condizione della dimora abituale in Svizzera, il ricorso va respinto.

Il diritto alle prestazioni complementari è stato, a giusta

ragione, rifiutato dalla Cassa cantonale di compensazione. La decisione

impugnata deve pertanto essere confermata.

2.8

La procedura non è soggetta a

spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti