33.2025.21
Minorenne collocata in istituto all'estero.Diritto a PC presuppone domicilio e dimora abituale in Svizzera.Se soggiorno all'estero PER un valido motivo,ok PC per un anno.Non c'è un valido motivo,perché la malattia non rende impossibile il rientro in Svizzera.No dimora abituale in Svizzera. No D a PC
13 ottobre 2025Italiano27 min
Svizzera. L'art. 13 cpv. 1 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.21
TB
Lugano
13 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2025 di
RI 1
rappr. dalla tutrice: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11
giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° febbraio 2023 (doc. 1-33/35)
RI 1, nata nel 2009, è stata collocata in un Centro educativo per minorenni in
Italia nell'ambito di un progetto educativo di affidamento (doc. A4). Il 23
agosto 2024 (doc. A5) la sua tutrice, RA 1, ha richiesto le prestazioni
complementari alla rendita completiva per figli che la ragazza riceve dal 1°
aprile 2024 (doc. A6) dall'assicurazione invalidità.
1.2. Con decisione del 14 marzo 2025
(doc. A7) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di PC, giacché
il soggiorno all'estero dal 1° febbraio 2023 supera i 90 giorni di cui all'art.
1 OPC-AVS/AI, perciò non è adempiuta la condizione del domicilio e della dimora
abituale in Svizzera giusta l'art. 4 LPC.
1.3. Il 24 marzo 2025 (doc. 7) l'interessata
si è opposta a tale rifiuto, rilevando che non essendoci strutture presenti sul
territorio ticinese ed elvetico in grado di offrire la necessaria presa a
carico specialistica, su indicazione medica le preposte autorità cantonali
l'hanno collocata presso la Comunità terapeutica __________ a __________.
Considerato che una malattia rende quindi impossibile il rientro in Svizzera, come
previsto dai NN. 2340.01-2340.03 DPC v'è dunque un motivo valido al riconoscimento
e al versamento delle prestazioni complementari.
1.4. Con decisione su opposizione
dell'11 giugno 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione.
L'amministrazione ha esposto le norme applicabili, citando l'art.
4 cpv. 3 LPC e l'art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI concernenti la dimora abituale in
Svizzera, che va considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero per
oltre tre mesi, e le direttive N. 1310.02 e N. 1310.03 DPC riguardanti il
soggiorno in un istituto all'estero. Rilevato che l'opponente soggiornava
all'estero dal 1° febbraio 2023, e quindi da ben oltre 90 giorni, la Cassa non
ha ritenuto adempiuta la condizione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera.
Inoltre, per la Cassa di compensazione, nemmeno era dato un valido
motivo ai sensi dell'art. 1a OPC-AVS/AI, perciò ha confermato la decisione di
rifiuto del 14 marzo 2025.
1.5. Il 1° luglio 2025 (doc. I) RI 1,
sempre rappresentata dalla tutrice RA 1, ha chiesto al TCA di concederle le
prestazioni complementari. La ricorrente ha evidenziato che il domicilio dei
minorenni sotto tutela, come prescrive l'art. 25 cpv. 2 CC, è nella sede dell'Autorità
regionale di protezione, perciò in concreto a __________. Inoltre, secondo
l'art. 23 cpv. 1 2a frase CC, il collocamento di una persona in un istituto di
educazione o di cura non costituisce di per sé domicilio. Anche il N. 1310.01
DPC recita che il soggiorno di una persona maggiorenne (e, in virtù del rimando
del N. 1330.01 DPC, applicabile ai minorenni) in un istituto disposto
dall'autorità non fonda una nuova competenza. Di conseguenza, il suo
collocamento in Italia, ordinato dall'ARP, non è da intendere quale nuovo
domicilio e quindi resta valido il domicilio formale dove ha sede l'Autorità
regionale di protezione.
L'insorgente ha rilevato che, giusta l'art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI,
le prestazioni complementari sono sospese dopo un anno di soggiorno all'estero
per un valido motivo, fra cui v'è la malattia.
Ritenuto che nel suo caso il soggiorno all'estero in istituto è
stato disposto per comprovate ragioni mediche e terapeutiche (docc. A8 e A9),
l'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI è adempiuto e quindi la ricorrente ha
diritto alle PC, almeno per 365 giorni.
Infine, l'assicurata ha lamentato una disparità di trattamento con
altri minori collocati presso un istituto situato nel Cantone, giacché le loro
domande di PC sarebbero state verosimilmente accolte. Il fatto che soggiorni
invece all'estero dal febbraio 2023, seppure per motivi esclusivamente
terapeutici, nonostante il suo domicilio sia a __________, ha portato a
respingere la domanda di prestazioni, penalizzandola ingiustamente a causa
dell'assenza in Ticino di strutture idonee a garantire una presa a carico
adeguata al suo stato di salute.
1.6. Nella risposta del 22 agosto 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di
respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che al momento in cui ha formulato la
domanda di PC, l'istante dimorava in un istituto in Italia sin dal 1° febbraio
2023. Pertanto, pur avendo mantenuto il proprio domicilio in Svizzera, la
ricorrente si trovava già all'estero da 19 mesi e quindi da ben oltre 90 giorni
(art. 4 cpv. 3 LPC). Al momento dell'inoltro della domanda la condizione della
dimora abituale non era perciò adempiuta e dunque ha correttamente rifiutato le
prestazioni complementari.
Inoltre, la Cassa non ha ritenuto adempiuta nemmeno la condizione
di cui all'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI invocata dalla ricorrente. A suo
dire, non v'erano elementi tali per concludere che lo stato di salute della
ricorrente costituisse una malattia tale da rendere impossibile il suo rientro
in Svizzera. D'altronde, l'interessata stessa ha ammesso che il suo soggiorno
all'estero era dovuto all'assenza in Ticino, ma non in Svizzera, di strutture
idonee a garantirle una presa a carico adeguata al suo stato di salute. Non v'è
pertanto un valido motivo che giustifichi l'interruzione della dimora abituale.
1.7. La ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA)
hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione
invalidità.
A norma dell'art. 4 cpv. 3 LPC, la dimora abituale in Svizzera
secondo il capoverso 1 è considerata interrotta se una persona:
a. soggiorna
all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi; o
b. soggiorna
all'estero per oltre tre mesi complessivi nel corso di un anno civile.
Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPC, il Consiglio federale stabilisce il
momento in cui le prestazioni sono sospese e quello in cui riprendono a essere
versate nonché i casi eccezionali in cui un soggiorno all'estero della durata
di un anno al massimo non determina l'interruzione della dimora abituale in
Svizzera.
L'art. 1 OPC-AVS/AI concerne l' "Interruzione della dimora
abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo":
" 1 Se una persona soggiorna all'estero
ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni
complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni
complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la
persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.
2 Se una persona si reca
nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso
all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese
dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.
3 Il versamento delle
prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.
4 I giorni della partenza e
del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.".
Fatti
I "Soggiorni all'estero per un valido motivo"
sono regolati dall'art. 1a OPC-AVS/AI, che prevede:
" 1 Se una persona soggiorna all'estero per oltre
un anno per un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese con
effetto dalla fine del mese in cui la persona ha trascorso il 365° giorno
all'estero.
2 Il versamento delle
prestazioni complementari riprende dal mese del rientro in Svizzera.
3 I giorni della partenza e
del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.
4 Sono considerati validi
motivi:
a. una
formazione ai sensi dell'articolo 49bis dell'ordinanza del 31 ottobre 1947
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), per la quale è
indispensabile un soggiorno all'estero;
b. una malattia
o un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies
della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti (LAVS) recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che
rende impossibile il rientro in Svizzera;
c. l'impedimento
a tornare in Svizzera per cause di forza maggiore.
5 Se il soggiorno all'estero
viene proseguito sebbene il valido motivo su cui basava sia venuto meno, gli
ulteriori giorni di soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero
senza un valido motivo.".
La concessione delle prestazioni complementari è dunque
subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett.
a, abis, ater e c LPC) o, in precise
circostanze, avrebbe diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni
complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale
in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC).
Oltre a queste condizioni
personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre poi adempiere
alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC)
(Michel Valterio, Commentaire de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n.
1 ad art. 4 pag. 27).
2.2. Su questa
tematica si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
emanando le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC),
valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024.
Per il N. 2110.01 DPC, un
assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti
condizioni:
- ha
diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe
se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste
assicurazioni;
- è
domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera;
- possiede
la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato
per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli
Stati membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento
(CE) n. 883/04 sono però equiparati agli svizzeri);
- la sua
sostanza è inferiore a un determinato importo e
- le sue
spese riconosciute superano le sue entrate computabili.
Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il
domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera.
In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è sospeso e
riprende soltanto al rientro in Svizzera (v. cap. 2.3.3 e 2.3.4).
Il capitolo 2.3.3 si riferisce alla sospensione del versamento
delle PC in caso di soggiorni all'estero senza un valido motivo.
Secondo il N. 2330.01 DPC, la dimora abituale in Svizzera è
considerata interrotta se una persona soggiorna all'estero senza un valido
motivo per oltre tre mesi (90 giorni), in blocco o complessivamente, nel corso
di un anno civile.
Il N. 2330.02 DPC prevede che le PC sono sospese retroattivamente
dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 91° giorno all'estero.
Il giorno della partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni
di soggiorno all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).
Se nel corso di un anno civile una persona si reca più volte
all'estero, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Se la persona
soggiorna all'estero a cavallo di due anni civili, per verificare se nello
stesso anno civile abbia trascorso oltre 90 giorni all'estero sono computati
soltanto i giorni di soggiorno dell'anno corrispondente (N. 2330.03 DPC).
Per il N. 2330.04 DPC, se una persona si reca nuovamente
all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero
almeno 90 giorni, le PC vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona
ha lasciato nuovamente la Svizzera.
Secondo il N. 2330.05 DPC, il versamento delle PC riprende a
partire dal mese seguente il rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di
cui al N. 2310.02.
Il capitolo 2.3.4 concerne la sospensione delle PC in caso di
soggiorni all'estero per un valido motivo.
Giusta il N. 2340.01 DPC, se una persona soggiorna all'estero per
un valido motivo, il versamento delle PC prosegue al massimo per un anno. Se il
soggiorno dura più di 365 giorni, il versamento delle PC è sospeso a partire
dal mese civile seguente. In caso di più soggiorni all'estero per lo stesso
valido motivo, i giorni dei singoli soggiorni vanno sommati. Il giorno della
partenza e quello del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno
all'estero (v. esempi negli allegati 3.1–3.3).
Il N. 2340.02 DPC indica che il versamento delle prestazioni
riprende a partire dal mese del rientro in Svizzera. Sono fatti salvi i casi di
cui al N. 2310.02.
Per il N. 2340.03 DPC sono considerati validi motivi segnatamente:
– una formazione
che corrisponde alla nozione di formazione dell'articolo 49bis OAVS e che non
può essere conclusa senza un soggiorno all'estero (p. es. studi linguistici
presso un'università);
– una malattia o
un infortunio del beneficiario o di un familiare secondo l'articolo 29septies
LAVS recatosi all'estero insieme con il beneficiario, che rende impossibile il
rientro in Svizzera;
– l'impedimento a
tornare in Svizzera per cause di forza maggiore (catastrofi naturali, pandemie,
eventi bellici ecc.).
Il valido motivo deve sussistere per l'intera durata del soggiorno
all'estero. Se una persona prosegue il suo soggiorno all'estero sebbene il
valido motivo su cui si basava sia venuto meno, gli ulteriori giorni di
soggiorno all'estero sono considerati soggiorno all'estero senza un valido
motivo (N. 2340.04 DPC).
2.3. Per potere avere diritto alle
prestazioni complementari l'assicurata, beneficiaria di una rendita di
invalidità completiva per figli, doveva essere domiciliata e dimorante
abitualmente in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC). L'art. 4 cpv. 3 LPC precisa che
la dimora abituale in Svizzera è considerata interrotta se una persona
soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (lett. a) o se
soggiorna all'estero per oltre tre mesi complessivi nell'arco di un anno civile
(lett. b), mentre l'art. 4 cpv. 4 LPC prevede che vi possano essere delle
eccezioni in cui un soggiorno all'estero della durata di al massimo un anno non
comporta l'interruzione della dimora abituale in Svizzera.
Nel Messaggio n. 16.065 del Consiglio federale del 16 settembre
2016 concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni
complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma delle PC, FF 2016 6705), l'Esecutivo ha evidenziato che le PC non sono
versate all'estero, perciò una persona ha diritto alle prestazioni
complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in
Svizzera. L'art. 13 cpv. 1 LPGA prevede che il domicilio di una persona è determinato
secondo le disposizioni degli artt. 23-26 CC, mentre per l'art. 13 cpv. 2 LPGA,
a cui rinvia l'art. 4 cpv. 1 LPC, una persona ha la propria dimora abituale nel
luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è
fin dall'inizio limitata.
La ricorrente, minorenne e sotto tutela, in virtù dell'art. 25
cpv. 2 CC ha il proprio domicilio nella sede dell'autorità di protezione dei
minori (N. 1240.01DPC) e quindi a __________, in Svizzera.
Quanto al requisito della dimora abituale pure in Svizzera, è
indubbio, e la ricorrente non lo contesta, che dal 1° febbraio 2023 fino almeno
al 1° luglio 2025 - stante la decisione del 13 febbraio 2024 (doc. 1-33/35) dell'Ufficio
del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani di prolungare il
pagamento del costo del suo collocamento presso il Centro educativo per minorenni
a __________ - ella ha soggiornato all'estero.
Occorre quindi domandarsi se la dimora abituale, al momento in cui
ha chiesto le prestazioni complementari, era in Svizzera.
2.4. Nel citato Messaggio, con la
Riforma delle PC il Consiglio federale ha voluto precisare che in caso di
soggiorno all'estero di durata superiore a tre mesi la dimora sarebbe stata
considerata interrotta e quindi il versamento delle PC sarebbe stato sospeso temporaneamente.
Tuttavia, "In alcuni casi vi possono essere
validi motivi per cui è necessario un soggiorno prolungato all'estero, come ad
esempio la malattia di un familiare stretto o un soggiorno all'estero
prescritto nel quadro di una formazione riconosciuta. Determinate circostanze,
quali l'intrasportabilità in seguito a malattia o infortunio, possono rendere
persino impossibile un rientro in Svizzera a breve termine." (FF
2016 6757).
Con l'art. 4 cpv. 4 LPC, all'Esecutivo federale è stata quindi conferita
la competenza di prevedere un elenco esaustivo di eccezioni in cui è possibile
lasciare la Svizzera per un periodo prolungato, ma di regola per al massimo un
anno, che non determinano l'interruzione della dimora abituale in Svizzera e
quindi senza che il versamento delle prestazioni complementari venga sospeso
(FF 2016 6757).
Il Consiglio federale ha dunque distinto i soggiorni all'estero
senza un valido motivo (art. 1 OPC-AVS/AI) da quelli per un valido motivo (art.
1a OPC-AVS/AI).
Per i soggiorni all'estero avvenuti senza un valido motivo,
le PC sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha
trascorso il 91° giorno all'estero (art. 1 cpv. 1 OPC-AVS/AI). In altre parole,
per i primi 90 giorni le PC continuano ad essere versate, poi sono sospese.
Per i casi in cui la persona soggiorna all'estero per un valido
motivo, la durata massima consentita durante la quale le prestazioni
complementari sono comunque versate è di un anno (art. 1a cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Considerandi
Quali validi motivi l'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI elenca tre casi:
una formazione scolastica (lett. a), una malattia o un infortunio del
beneficiario delle PC o di un suo familiare che rende impossibile il rientro in
Svizzera (lett. b) oppure un impedimento a tornare in Svizzera per cause di
forza maggiore (lett. c).
2.5
Nel Commento del gennaio 2020 alla
Modifica dell'ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione
della riforma delle PCp, a pagina 5, l'UFAS indica che il capoverso 4 dell'art.
1a definisce esaustivamente i validi motivi per i quali una persona può
soggiornare all'estero fino a un anno senza che ciò comporti la sospensione
delle PC. Inoltre, puntualizza che sono considerati validi motivi:
- le formazioni
per le quali è indispensabile un soggiorno all'estero. Quest'ultimo è
indispensabile, se in mancanza di esso la formazione non può essere conclusa
regolarmente, come ad esempio nel caso di un percorso di studi linguistici. La
formazione deve inoltre essere conforme alla nozione di formazione ai sensi
dell'art. 49bis OAVS;
- una malattia o
un infortunio che rende impossibile il rientro in Svizzera. Può trattarsi di
una malattia o di un infortunio del beneficiario di PC o di un familiare
secondo l'art. 29septies LAVS che si è recato all'estero insieme con il
beneficiario;
- l'impedimento a
tornare in Svizzera per cause di forza maggiore. Vi rientrano tutti gli
avvenimenti sui quali il beneficiario di PC non ha alcun controllo, come ad
esempio il differimento del rientro a causa di eventi bellici o di catastrofi
naturali.
Nella STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, il Tribunale federale
si è pronunciato sul caso di un cittadino di nazionalità turca entrato in
Svizzera nel 1997, titolare di un permesso di domicilio C, che nel 2022 ha
presentato domanda di prestazioni complementari alla rendita AVS. Per la Cassa
di compensazione non era dato il rispetto del periodo di attesa di dieci anni
previsto dall'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC, così per il TCA del Canton Zurigo e il
Tribunale federale, che hanno respinto il ricorso dell'assicurato.
L'Alta Corte ha ricordato che in virtù della Convenzione sulla
sicurezza sociale tra la Svizzera e la Repubblica di Turchia del 1° maggio
1969, i cittadini turchi hanno diritto alle rendite straordinarie dell'AVS alle
stesse condizioni dei cittadini svizzeri e che i cittadini turchi residenti in
Svizzera che non lasciano la Svizzera per più di tre mesi complessivi per anno
civile non interrompono il loro periodo di dimora in Svizzera (art. 11).
Dopo avere citato le norme legali per i cittadini stranieri (art.
5.
LPC) (cfr. consid. 3.2.2) e per le persone che soggiornano all'estero per 365
giorni (art. 1a OPC-AVS/AI) (cfr. consid. 3.2.3), il TF ha osservato che l'istanza
inferiore ha stabilito che il ricorrente ha trascorso 169 giorni all'estero,
superando così i tre mesi consentiti. Occorreva perciò stabilire se la
malattia, in quanto valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 lett. b
OPC-AVS/AI, abbia reso impossibile il suo rientro in Svizzera. Sulla base dei
vari certificati medici relativi ai problemi di salute dell'assicurato, il
Tribunale cantonale ha ritenuto che, al momento della partenza per la Turchia
(novembre 2020), il ricorrente non fosse a conoscenza del fatto che diverse
operazioni e trattamenti sarebbero stati necessari entro un periodo di tempo
molto breve. La sua situazione abitativa non indicava un soggiorno all'estero
pianificato e prolungato e stante altre problematiche di salute non gli si
poteva imputare di essersi recato in Turchia esclusivamente a scopo terapeutico
o chirurgico (cfr. consid. 4.1). Per quanto riguarda l'esame della durata della
sua impossibilità di viaggiare a causa della malattia, che gli avrebbe reso
impossibile il rientro in Svizzera, il TCA ha ritenuto che non era presente
alcun certificato medico o altra prova che non potesse viaggiare. Pertanto, il
periodo di attesa ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 lett. d LPC ha iniziato a
decorrere nuovamente al suo ritorno in Svizzera (cfr. consid. 4.2).
Per il Tribunale federale, le conclusioni dei primi giudici non
erano manifestamente errate né violavano il diritto federale. Il periodo di
attesa di dieci anni non era scaduto da tempo poiché, come prevede chiaramente
l'art. 5 cpv. 1 2a frase LPC, non inizia automaticamente con l'ingresso in
Svizzera (11 agosto 1997), ma deve iniziare immediatamente prima della data in
cui viene richiesta la prestazione complementare, quindi il 7 giugno 2022.
Durante il periodo di attesa, giusta gli art. 5 cpv. 1 LPC e 11 della
Convenzione è richiesta la "dimora ininterrotta" (cfr. consid. 5.1). Il
Tribunale cantonale ha ritenuto l'impossibilità di viaggiare fino all'inizio di
gennaio 2021 al più tardi, ma per il ricorrente non era ragionevole rientrare
in Svizzera a causa delle sue condizioni mediche preesistenti, di una grave
infezione da COVID-19 e della depressione. Il TF ha rilevato che, come ha già
sottolineato l'autorità giudiziaria cantonale, non v'erano documenti agli atti
che dimostravano l'impossibilità di viaggiare oltre tale data. Nemmeno v'erano
prove di un abuso del suo potere di apprezzamento o di una valutazione arbitraria
delle prove quando non ha ritenuto sufficienti come giustificativi determinati
certificati medici sull'impossibilità di viaggiare dopo gennaio 2021 (cfr.
consid. 5.2).
Infine, per l'Alta Corte era irrilevante l'argomentazione secondo
cui sussisterebbe un caso di forza maggiore, previsto dall'art. 1a cpv. 4 lett.
c OPC-AVS/AI, perché il rientro in Svizzera per gli anziani in Turchia sarebbe
stato impossibile a causa del lockdown dal 20 marzo 2020 al 1° giugno 2021. Con
tale affermazione, il ricorrente non ha spiegato in dettaglio perché tale
misura gli avrebbe reso completamente impossibile il rientro in Svizzera né ha
fornito alcuna prova a sostegno di ciò. Pertanto, il diniego da parte del TCA
del rispetto del periodo di attesa di dieci anni era conforme alla legge
federale, perciò la sentenza impugnata restava valida (cfr. consid. 5.3).
2.6
Nel caso in esame, la condizione
della dimora abituale in Svizzera va dunque verificata nell'agosto 2024, quando
l'assicurata ha presentato la domanda di PC. Questo requisito, come visto, può
essere temporaneamente interrotto se l'interessata soggiornava all'estero per
90.
giorni (art. 4 cpv. 3 LPC) oppure se, sino al 365° giorno di assenza dalla
Svizzera, v'era un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI per
dimorare fuori dai confini nazionali.
Il tenore dell'art. 1a cpv. 4 lett. b OPC-AVS/AI invocato dalla
ricorrente è molto chiaro e porta unicamente sull'impossibilità, per il
beneficiario di PC o di un suo familiare che si sono recati all'estero insieme,
di fare rientro in Svizzera a causa di una malattia o di un infortunio
(STF 8C_116/2024 del 10 settembre 2024, consid. 5.2).
In concreto, dagli atti non risulta, e nemmeno la ricorrente l'ha
sostenuto, che, a seguito della sua malattia, come richiede il citato Messaggio
del Consiglio federale, il suo stato di salute era tale che non era possibile
trasportarla e quindi che addirittura rendeva impossibile un suo rientro in
Svizzera a breve termine (FF 2016 6757). L'assicurata non era impedita, a causa
delle sue patologie psichiche, di rientrare nel nostro Paese. Questa
particolare circostanza, oltre a non essere stata sollevata, non è stata d'altronde
comprovata con validi certificati medici (STF 8C_116/2024 del 10 settembre
2024, consid. 5.2 e 5.3). I referti allegati (docc. A8 e A9) non fanno infatti alcun
riferimento alla possibilità che le condizioni di salute dell'interessata erano
tali dall'impedirla a tutti gli effetti di rientrare in territorio svizzero per
continuare a dimorarvi. Da questi documenti non emerge dunque una sua
intrasportabilità in Svizzera, nel senso di impossibilità, dovuta alla sua
malattia, di effettuare il viaggio di rientro in Patria e che l'ha perciò
bloccata all'estero per oltre 365 giorni.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le ragioni
mediche, logistiche e organizzative che l'hanno portata a soggiornare
all'estero per oltre un anno, seppure si trattasse di un ricovero in una
struttura specializzata e adeguata alle problematiche inerenti al suo stato di
salute, non costituiscono un valido motivo ai sensi dell'art. 1a cpv. 4
OPC-AVS/AI. Le motivazioni addotte dall'insorgente non rientrano pertanto né nel
concetto di malattia previsto alla lettera b, né in una o nell'altra ipotesi di
cui alle lettere a e c del medesimo disposto.
Dal profilo del diritto alle prestazioni complementari viene quindi
meno l'imprescindibile requisito della dimora ininterrotta in Svizzera
contemplato dall'art. 4 cpv. 1 LPC per potere postulare le prestazioni
complementari. Va infatti ricordato che una persona ha diritto alle prestazioni
complementari solo se e fintantoché è domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera.
Stante quanto precede, la lamentela secondo cui nel Cantone Ticino
non vi sarebbero delle strutture adeguate a curare l'assicurata, esula dalla
nozione di malattia - e di infortunio - che, in ambito LPC, deve rendere
impossibile il rientro in Svizzera.
Va rilevato che la medesima giustificazione dell'impossibilità di
rientrare in Svizzera è stata pure inserita alla lettera c dell'art. 1a cpv. 4
OPC-AVS/AI, laddove vi deve essere un impedimento per cause di forza maggiore,
come catastrofi naturali, pandemie, eventi bellici (N. 2340.03 DPC), ossia tutti
eventi indipendenti dalla persona assicurata, che le impediscono di tornare in
Svizzera e riattivare la dimora abituale (STF 8C_116/2024 del 10 settembre
2024, consid. 5.3), circostanze in specie non date.
2.7
L'insorgente ha da ultimo sollevato
una disparità di trattamento con altri minorenni collocati in istituti nel
Cantone Ticino, che verosimilmente si vedrebbero accolta la domanda di
prestazioni complementari, mentre il suo soggiorno all'estero, dovuto
esclusivamente per motivi terapeutici, la penalizzerebbe.
Il riferimento all'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost. fed.)
non le viene in aiuto.
Il principio della parità di trattamento è disatteso soltanto
quando, tra casi simili, vi sono distinzioni che nessun ragionevole motivo in
relazione alla situazione da regolare giustifica di fare o sottopone a un
regime identico situazioni che presentano tra loro differenze rilevanti e di
natura tale da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid.
3.3). Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche
sotto ogni aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda
i fatti pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata
inuguaglianza, rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad
un aspetto sostanziale (DTF 142 V 316 consid.
6.1.1; 141 I 235 consid. 7.1
e 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti).
Nella presente fattispecie, l'assicurata ha paragonato due
situazioni diverse, dove un assicurato vive in Svizzera e l'altro, anche se
temporaneamente, all'estero. Va ribadito che solo eccezionalmente le
prestazioni complementari continuano a essere versate a un assicurato che va
all'estero: per al massimo 90 giorni senza che sia necessario un motivo per
esservisi recato o per 365 giorni se v'è invece un valido motivo fra quelli
elencati esaustivamente all'art. 1a cpv. 4 OPC-AVS/AI.
Non va dimenticato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS,
dell'AI, dell'IPG e della LAINF, le prestazioni complementari sono
esclusivamente finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati,
perciò non sono versate all'estero (trattandosi di prestazioni speciali a
carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art. 10bis e
Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art. 70
cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 = SVR
2017.
EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265 =
SVR 2008 EL Nr. 3; da ultimo STCA 33.2024.18 del 10 febbraio 2025, consid. 2.6).
Di conseguenza la ricorrente, che dal 1° febbraio 2023 ha spostato
la sua dimora abituale in Italia, e quindi era ancora all'estero quando
nell'agosto 2024 ha postulato le prestazioni complementari, non può pretendere
di essere trattata allo stesso modo di chi, invece, vive ininterrottamente in
Svizzera oppure con un'interruzione di al massimo per 90/365 giorni permessa
dalla legge (art. 4 cpv. 3 e 4 LPC). Si tratta di due situazioni in cui i presupposti
alla base sono diversi e che pertanto non possono portare a un trattamento uguale.
Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è infatti spazio per fare
valere la pretesa violazione del principio generale dell'uguaglianza di
trattamento. Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme
diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse
conclusioni (STCA 30.2024.6 del 30 settembre 2024, consid. 2.7).
Nel caso concreto, la circostanza che il suo domicilio è rimasto
in Svizzera è solo una delle due condizioni cumulative richieste dall'art. 4
cpv. 1 LPC per avere diritto alle PC.
Dovendo porsi nell'agosto 2024, si ha che vivendo in Italia e non
essendovi un valido motivo, nel senso inteso dal diritto sulle prestazioni
complementari, per non potere ritornare in Svizzera, di fatto l'assicurata ha
costituito la sua dimora abituale all'estero e quindi si è preclusa il diritto
di potere beneficiare di prestazioni complementari.
Da quanto precede discende che, venendo
meno la condizione della dimora abituale in Svizzera, il ricorso va respinto.
Il diritto alle prestazioni complementari è stato, a giusta
ragione, rifiutato dalla Cassa cantonale di compensazione. La decisione
impugnata deve pertanto essere confermata.
2.8
La procedura non è soggetta a
spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti