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Decisione

33.2025.22

Resituzione PC versate in eccesso. Valutazione immobili ereditati in Italia. Determinazione del valore locativo. Cessione di un appartamento all'estero a prezzo nettamente inferiore al valore commerciale. Ripresa della sostanza e modalità da seguire in questi casi. Reformatio in pejus, rinuncia

10 settembre 2025Italiano56 min

nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della modifica.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.22

IR/sc

Lugano

10 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 4

giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

considerato in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1960,

manutentore di giardini, coniugato dal 2001 con __________ (1979), ha

postulato, l’11 aprile 2012, il riconoscimento di prestazioni complementari (PC

qui di seguito) ad una rendita dell’invalidità. Dopo talune verifiche poste in

atto dall’amministrazione (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI

IPG ha riconosciuto in suo favore una PC di CHF 1'827 mensili (doc. 5).

L’importo della rendita PC è aumentato nel tempo a: CHF 1'844 per l’anno 2013,

CHF 2'686 per il 2014; CHF 2'720 per il 2015; CHF 2'756 per il 2016; importi

poi rettificati (diminuiti) a seguito della revisione posta in atto nel 2016

(doc. 27). Per l’anno 2018 le PC sono state fissate in complessivi CHF 2'568

(di cui CHF 998 quale premio forfettario dell’assicurazione malattie).

Il matrimonio con __________ è

stato sciolto per divorzio il 6 luglio 2018 come appare dalla sentenza di

divorzio del Pretore di __________ (doc. 37). A contare dal 1 agosto 2018 le PC

riconosciute in favore dell’assicurato sono state fissate a CHF 2'459 (RIPAM

compresa, doc. 46) mentre per il 2019 sono aumentate a CHF 2'487 (RIPAM

compresa, doc. 51).

1.2. Il diritto alle PC del signor RI 1

è stato oggetto di una seconda revisione il 4 settembre 2019 (doc. 55). In

quell’occasione l’assicurato ha indicato la disponibilità di proprietà

immobiliare in Italia del valore che egli ha stabilito in EUR 83'000, intestata

a suo nome ed a nome dei suoi due fratelli (per quanto qui d’interesse egli ha

indicato di possedere immobili per un valore di EUR 27'666 con riferimento alla

sua quota, doc. 55-1/7). A sostegno di ciò l’assicurato ha prodotto una scheda

catastale aggiornata al 26 giugno 2019 accompagnata da una “perizia

estimativa sommaria” relativa a immobile nel comune di __________ (__________

– Italia) che ritiene il valore di EUR 83'000 (doc. 55-11/17). Nel frattempo le

PC sono state fissate in CHF 2'555,50 per il 2021 (doc. 59) e per il 2022

(RIPAM compresa).

Mediante revisione avviata il 5

luglio 2022 (doc. 70) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha

stabilito in CHF 2'617,50 le PC dal settembre al dicembre 2021, in CHF 2'625,50

quelle a partire dal 2022 (doc. 75), dal 1. gennaio 2023 le PC sono state

fissate in CHF 2'728,50 (RIPAM compresa, doc. 76) e per l’anno successivo in

CHF 2'787 (sempre RIPAM compresa, doc. 81). Quest’ultima è stata

successivamente rettificata a seguito dell’aumento della pigione (doc. 87) e

cifrata in CHF 3'270 mensili (RIPAM compresa).

Dalla notifica dell’esistenza

della proprietà fondiaria in Italia la medesima è stata computata ma, siccome

di valore inferiore alla franchigia da imputare sulla sostanza, non ha inciso

nel diritto del signor RI 1 alle PC.

Il 23 settembre 2024 l’assicurato

ha notificato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG la vendita del

bene immobiliare in __________ ad un prezzo di 30'000 EUR, quindi EUR 10'000

per ogni erede (doc. 92), importo nettamente inferiore a quello della stima

(EUR 27'666 per la quota dell’assicurato).

1.3. A seguito degli accertamenti tesi a

verificare tale vendita la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha

domandato all’assicurato di volere produrre copia dell’atto ed altra

documentazione (doc. 93). Con risposta del 28 ottobre 2024 il signor RI 1 ha

informato l’amministrazione che “mia sorella, mia nipote e io abbiamo

ricevuto in eredità da nostra madre defunta, un piccolo appartamento … nel

Comune di __________ Italia” di cui ha allegato la visura catastale

indicando il valore della sua quota in EUR 13'600 (doc. 95 – 1/3). Il fondo è

un appartamento sito a __________ (in provincia di __________, __________,

Italia). Questo bene è stato ereditato dall’assicurato unitamente alla sorella __________

e con la nipote __________.

La Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG ha quindi richiesto, il 14 novembre 2024,

all’assicurato di produrre una perizia da cui si rilevasse il valore

commerciale del fondo e la sua redditività. (doc. 100) ed il 6 dicembre 2024 ha

dato avvio al riesame del diritto alle PC del ricorrente (doc. 101). Il 16

dicembre 2024, senza computare la nuova sostanza ed in attesa della

documentazione richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha

notificato al signor RI 1 quella che sarebbe stata la sua PC nel 2025 stabilita

in CHF 3'374 (doc. 103). Il 1 febbraio 2025 le PC, in conseguenza al

percepimento della rendita di vecchiaia dell’AVS da parte dell’assicurato, sono

state ricondotte a CHF 2'159 (doc. 109 e 110) e successivamente rivalutate a

CHF 2'069 (doc. 114), ciò in considerazione di un “patrimonio lordo”

superiore di CHF 4'010 rispetto alla franchigia computata (doc. 115).

L’immobile sito nel __________ è

stato oggetto di una perizia commissionata dall’assicurato, su richiesta della

Cassa, all’ing. __________, iscritto all’ordine degli ingegneri di Viterbo

(doc. V/2). Il tecnico ha stilato il suo rapporto in data 28 febbraio 2025. Il

fondo è pervenuto al ricorrente, quale erede legale, in conseguenza al decesso

di __________, deceduta il 27 agosto 2023, con trascrizione del trapasso in

atti dal 30 agosto 2024 (doc. V/2). Il tecnico incaricato, nel suo rapporto, ha

presentato la proprietà, l’ha descritta e ne ha esposto la scheda in base ai

dati dell’Agenzia delle entrate, ha esaminato gli impianti, eseguito il calcolo

della superficie lorda, indicato le metodologie usate per la valutazione ed ha

operato delle valutazioni comparative con altri oggetti simili in vendita nella

medesima zona. Nelle sue conclusioni egli stima il valore complessivo

dell’appartamento in EUR 48'600.

Il valore riportato alla quota

del ricorrente è quindi pari a EUR 48'600:3 = EUR 16'200. La perizia non indica

un valore locativo che non è stato comunicato alla Cassa nonostante le

sollecitazioni della stessa. Per tale ragione l’amministrazione ha determinato

essa stessa il valore locativo dell’appartamento in questione come si dirà più

avanti.

1.4. Alla luce dell’emergenza dei due

fondi e delle informazioni acquisite, con decisione dell’11 aprile 2025, la

Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito – per il periodo

corrente dal 1 settembre 2023 sino a fine gennaio 2025 – un obbligo di restituzione

cifrandola in CHF 2'214 (doc. 116-2/4), per prestazioni complementari versate

in eccesso. A fondamento della richiesta i calcoli eseguiti

dall’amministrazione e contenuti nei doc. 117 a 121. Per il periodo corrente

dal 1 febbraio 2025 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito

le nuove PC in CHF 2'069 sulla base dei nuovi parametri di calcolo (doc. 124).

1.5. Con scritti 24 aprile 2025

(repertoriati nel doc. 122) l’assicurato ha contestato il “ricalcolo e

vostra decisione” mediante una “Contestazione Periodo 1.1.2024 –

30.6.2024” (rispettivamente per i periodi successivi sino a fine gennaio

2025) avente il seguente tenore:

" (…)

·

Dalla perizia immobiliare estimativa del 14.3.2025 che vi ho

trasmesso precedentemente, il valore complessivo dell'appartamento è di Euro

48'600, suddiviso tra i tre eredi, ne risulta un valore di Euro 16'200 per

ciascuno degli eredi.

·

Nella vostra tabella di ricalcolo alla voce Entrate - Patrimonio,

vengono menzionate due proprietà fondiarie secondarie, una di CHF 27'666 e l'altra

di CHF 15'439.

Io al momento sono erede di solo di

una proprietà (__________) del valore di CHF 15'439.

Ma non risulto erede della proprietà fondiaria di CHF

27'666.

·

Viene anche menzionato un reddito locativo di CHF 1157.00. Tengo

a precisare che non percepisco nessun reddito locativo dall'appartamento.

Anzi l'appartamento ereditato mi ha

causato fino a ora solo spese (tassa sulla successione di Euro 1'619, perizia

immobiliare estimativa stilata da __________ (Euro 500) e in futuro noi eredi saremo

anche chiamati a pagare la tassa immobiliare (IMU).

·

Il reddito percepito da AVS e prestazione complementare

corrisponde al minimo vitale per vivere e non ci sono molti margini per

affrontare altre spese addizionali legati alla gestione dell'appartamento

ereditato.”

1.6. Il 4 giugno 2025 l’amministrazione

ha emanato la decisione su opposizione (doc. 125) con cui ritiene quanto, per

completezza, si riporta qui di seguito:

"

(…) Ritenuto come la sostanza

immobiliare in oggetto si tratta di un elemento non verificabile per la Cassa,

poiché la stessa non ha libero accesso ai registri fondiari siti all'estero, ha

richiesto all'opponente di fornire una perizia che attestasse il valore

commerciale e il relativo valore locativo della sostanza ereditata all'estero.

Nella fattispecie in esame, la

Cassa ha pertanto computato il valore commerciale per la quota di possesso pari

a euro 16'200.00. Essendo i suddetti valori in valuta estera, per la

conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo

tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente a quello

dell'inizio del diritto (marg. 3452.01 delle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (DPC); sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni ine. n. 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, consid. 5).

(…) Relativamente al reddito

della sostanza immobiliare, si evidenzia che questo comprende pigioni e canoni

d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della

propria abitazione (marg, 3433.01 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur

AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).

Vista la mancata collaborazione

da parte dell’opponente per quanto attiene al dato riferito al valore locativo,

la Cassa, procede d'ufficio in base ai dati agli atti alla determinazione di

detto valore, che è peraltro notoriamente inferiore rispetto al valore

commerciale.

(…).

Esaminando la notifica di

tassazione IC per l’anno 2023, si rileva che la proprietà immobiliare posseduta

in Italia non risulta essere stata dichiarata fiscalmente.

Per questo motivo la Cassa ha

chiesto all'opponente la perizia immobiliare, indicando oltre al valore

commerciale, anche il valore locativo, in caso contrario la Cassa ha proceduto

alla determinazione d'ufficio di tate valore.

Con invio dell'11 marzo 2023,

l'opponente ha trasmesso la perizia estimativa della proprietà immobiliare sita

a __________, tuttavia sulla stessa non è stato indicato alcun valore locativo.

Per questo motivo lo stesso è stato determinato d'ufficio e meglio utilizzando

il metodo di calcolo stabilito dalla Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello con la sentenza del 21 dicembre 2017 n. 80.2015.225 …

(…).

Nel caso di specie, per quanto

esposto, il valore locativo della sostanza

immobiliare in Italia - di cui

l'opponente è comproprietario per 1/3 - e da

ritenere nel calcolo della PC

ammonta a EURO 911.00. Essendo i suddetti valori in valuta estera, per la

conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo

tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente a quello

dell'inizio del diritto (marg. 3452.01 delie Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI (DPC); sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni ine. n. 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, consid. 5). (…)” (doc.

125)

Per quanto riguarda il secondo

immobile (sito in __________) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG si

è così espressa nella decisione su opposizione (doc. 125 pag. 6-7/8):

" (…) Per

quanto concerne la lamentela relativa alla proprietà fondiaria secondaria pari

a CHF 27’666.00 e alla conseguente rinuncia alla sostanza la Cassa fa osservare

che fino al 31 agosto 2024 l'opponente era proprietario di sostanza immobiliare

a __________ la quale da perizia estimativa a suo tempo trasmessa attestava un

valore commerciale di EURO 83'000. La quota di possesso di 1/3

dell'opponente ammontava a EURO 27’666.66. Per quanto riguarda le specifiche

del computo della sostanza e del valore locativo si rimanda ai punti a e b.

Nel corso del mese di agosto 2023 tale sostanza è stata venduta

per l'importo di EURO 30'000. La Cassa ha pertanto computato quale rinuncia

alla sostanza la differenza tra il valore reale dell'immobile e l'effettivo

incasso dalla vendita.

(…)

Nel caso concreto, è pacifica la rinuncia dell'opponente in quanto

in seguito alla vendita ha incassato unicamente euro 10'000.00 e non euro 25’743.80

quale quota di diritto. E pertanto pacifico affermare che vi è stata una

rinuncia di EURO 15’743.80 pari a CHF 14'649.60. (…)”

La Cassa ha quindi confermato il

suo provvedimento.

1.7. La decisione è stata avversata

dall’assicurato con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni datato 3

luglio 2025 che contesta le cifre considerate dall’amministrazione per determinare

l’importo della restituzione richiesta (doc. I). Laddove necessario, in corso

di motivazione, gli argomenti del ricorrente saranno ripresi nel dettaglio. Egli

ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia ritenuto, per l’immobile in __________,

venduto, il valore peritale considerando la differenza tra tale importo e

quello di realizzo dichiarato quale una rinuncia a sostanza. Per l’immobile nel

__________ la Cassa ha considerato il valore di resa dell’appartamento mentre

il ricorrente indica che lo stesso è stato dato in uso alla sorella rimasta da

poco vedova ed in difficoltà finanziarie, contestando quindi una rinuncia

all’introito. Il ricorrente ritiene poi di avere agito in buona fede.

L’amministrazione è stata

invitata ad esprimersi in merito ed a produrre l’intero incarto (doc. II del 4

luglio 2025), ciò che ha fatto il 16 luglio 2025 (doc. III) postulando, con

argomenti che laddove necessario saranno ripresi in corso di motivazione, la

reiezione del gravame.

Alle parti (doc. IV del 17 luglio

2025) è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere

l’acquisizione di prove non offerte in precedenza. Nelle more della procedura

la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha prodotto la perizia del fondo

di __________, ed una attestazione del Fondazione Istituto Collettore LPP a

complemento del dossier già presentato (doc. V e allegati). Il ricorrente non

si è ulteriormente espresso.

considerato in diritto

2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire

se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia domandato all’assicurato la

restituzione dell’importo di CHF 2'214 in conseguenza al computo di una quota

di sostanza alla quale il ricorrente avrebbe rinunciato.

2.2. Occorre anzitutto rammentare come,

fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp.

Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la

Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui

fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e

invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni

complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni

(cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono

all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la

Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei

disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito

minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui

al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo

(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le

persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC

1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo

garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II

pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di

reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei

bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.

52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio

concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni

complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto

alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o

una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.

9 cpv. 1 LPC). Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate

conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3

LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono

durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono

riconosciute le spese seguenti:

"

b. spese di manutenzione di

fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza

del ricavo lordo dell'immobile.”

L'art.

11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali

vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche

(comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):

"

b. i proventi della sostanza

mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta,

oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi

37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000

franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno

diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al

beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel

calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una

di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è

preso in considerazione quale sostanza.”

Dal 1. gennaio 2021 è entrato in

vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni

complementari le persone a cui sostanza netta è inferiore agli importi

seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le

coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una

rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.

Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni

complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di

cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza

netta appena indicata.

Per quanto attiene la sostanza

immobiliare, occorre fare riferimento alle Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2024 emesse dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui

di seguito). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC

comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali

e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla

sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono

effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la

causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono. Non occorre invece che

essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del

patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di debiti che non derivano da

crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al

momento del decesso del beneficiario di PC; di debiti derivanti da crediti

prescritti; e da debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei

confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende

dal realizzarsi di un evento futuro incerto. La valutazione delle componenti

computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della

legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno

stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima

dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3445.01 DPC).

Secondo il N. 3445.02 DPC

gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo

Fatti

i principi della legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di

domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a

un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). Gli

immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona

beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno

computati al loro valore venale attuale (valore di mercato, N. 3445.03). Il N.

3445.04 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un

immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della

legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a

condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è

situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero,

se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009

del 17 settembre 2009).

2.4. Più specificatamente l'importo

della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese

riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC, ossia nel

tenore in vigore sino alla fine del 2020). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC

(vigente dal 1 gennaio 2021), l'importo della prestazione complementare annua è

pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma

almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la

riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non

beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b.

il 60% dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L’art. 11 cpv. 1 LPC prescrive la

modalità di computo della sostanza mobiliare ed immobiliare, dal canto suo

l’art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede

che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui

l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver

ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la

rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia alla

sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti

dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido

motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi,

il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i

dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In virtù delle

Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3

nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della modifica.

2.5. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il

capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione

si estingue dopo tre anni (dal 1° gennaio 2021; in precedenza 1 anno) a

decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

I principi applicabili alla

restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42

consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;

STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non

presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando

l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo

oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid.

2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle

sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione

processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti

nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione

giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.

2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre

2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza

allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale

(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137

lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla

quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che

sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.

53 cpv. 2 LPGA). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a

seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata

valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi

fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è

possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

Per quanto attiene il tema della

importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la

giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di

procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso

può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla

decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85

consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del

3 novembre 2015. IN merito la dottrina (Margit Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing

& Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:

" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le

Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite

quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance

notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la

prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure

où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques

est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations

allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le

laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort,

qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une

période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à

quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 324.-,

CHF 494.-, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment importants

pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF 706.25 dont

la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de la

prestation.

Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation

périodique, la condition de l’importance notable de la rectification est

généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du

montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel

(périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées

en trop.”

Per le PC

la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina:

" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI,

dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la

prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF

120.– par an.”

In merito

ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4. In concreto

la condizione appare manifestamente data e correttamente la Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG ha proceduto mediante il riesame delle proprie

decisioni siccome manifestamente errate.

Si annoti qui che i principi appena

esposti non sono applicabili nel caso in cui le prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale (o informale) se

il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129

V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid.

2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

2.6. In concreto d’interesse è sapere se

il ricorrente abbia rinunciato a sostanza mediante un’alienazione a valori

decisamente inferiori rispetto alla valutazione del bene operata dall’esperto

con riferimento all’appartamento sito in __________. Occorre quindi esaminare

il tema della rinuncia alla sostanza.

Le DPC, cui è stato fatto

richiamo in precedenza, nel capitolo 3.5.3.1 pongono il principio della

rinuncia a parti di sostanza. Per il N.3531.01 l’importo della sostanza

computabile cui si è rinunciato si compone della sostanza cui si è rinunciato

in seguito all’alienazione di parti di sostanza secondo il capitolo 3.5.3.2,

ossia in caso di alienazione senza che esista un obbligo giuridico a procedervi

e la controprestazione sia inferiore al 90% della prestazione (art. 17b lett. a

OPC- AIS/AI) e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio

eccessivo secondo il capitolo 3.5.3.3 (STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016). Per

il calcolo delle PC, l’importo delle parti di sostanza cui si è rinunciato va

computato, riportandolo invariato al 1° gennaio dell’anno seguente e quindi

ridotto annualmente di 10 000 franchi. La riduzione è tuttavia applicabile

soltanto a partire dal 1° gennaio 1990.

L’importo della rinuncia, in caso

di alienazione, corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e

quello della controprestazione. Per obbligo giuridico s’intende un obbligo

derivante da norme giuridiche o sentenze giudiziarie (DTF 122 V 394). Si può

trattare ad esempio del pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in

capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta. Il momento della rinuncia

è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale

controprestazione.

I N. 3532.05 a 08 trattano il

tema dell’alienazione di un immobile. In questa costellazione il valore venale

(valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una

rinuncia a parti di sostanza (art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI).

Le DPC espongono, in conseguenza

alla rinuncia alla sostanza, anche gli aspetti legati ai redditi della stessa

al N. 3510.01 e 02 e rammentano come, di principio, vadano computati come

redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono

computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato. Per il N.

3510.02: si deve, di regola, presumere una rinuncia se il beneficiario di PC o

una persona inclusa nel calcolo delle PC ha rinunciato a proventi

rispettivamente ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi

interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o

se non è stata convenuta una controprestazione equivalente o ha speso la sua

sostanza in misura eccessiva.

Per il N. 3524.02 in caso di

rinuncia a beni mobili o immobili, i proventi che avrebbero potuto essere

realizzati investendo con interessi i beni ceduti o cui si è rinunciato sono computati

come reddito. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d’interesse

medio sui risparmi dell’anno precedente quello in cui sono versate le PC.

2.7. Per quanto attiene al reddito

procurato dagli immobili occorre ritenere come lo stesso sia composto dal

valore delle pigioni che il bene procura rispettivamente dei canoni d’affitto,

dell’usufrutto o di diritti d’abitazione rispettivamente ancora del valore

locativo se abitato dal beneficiario (si vedano le DPC ai N. appena richiamati

e si faccia riferimento alla dottrina Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento 2000, p. 99). Questi valori (art.

12 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per gli immobili siti in Svizzera, sono determinati

secondo i criteri validi in materia d’imposta cantonale del Cantone di

domicilio.

2.8. Per il diritto fiscale svizzero,

federale e cantonale, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù

della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali in

Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD) e/o nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento

in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia

alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6

cpv. 1 LIFD) e/o fuori Cantone (art. 5 cpv. 1 LT). Giusta gli articoli 7 cpv. 1

LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta

sul reddito e sulla sostanza in Svizzera/nel Cantone devono l’imposta sugli

elementi imponibili in Svizzera/nel Cantone all’aliquota corrispondente alla

totalità dei loro redditi e della sostanza.

Quando un bene (immobile) sia

situato in Italia, come in casu, l’implicazione internazionale ha effetti che

sono retti dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica

Italiana per evitare la doppia imposizione e per regolare talune altre

questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9

marzo 1976 (CDI CH-I; RS 0.672.945.41).

L’art. 6 par. 1 CDI prevede che i

redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in

cui detti beni sono situati. Tale disposizione si applica ai redditi derivanti

dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni

altra forma di utilizzazione di beni immobili (art. 6 par. 3 CDI CH-I). Alfine

di evitare la doppia imposizione, l’art. 24 par. 3 CDI CH-I prevede che, se un

residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,

conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia,

la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per

determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio

di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o

all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.

In quanto elemento imponibile in

Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1 lett. b

LT), il valore locativo del fondo sito all’estero viene preso in

considerazione, sia per l’IFD sia per l’IC, ma unicamente per la determinazione

dell’aliquota dei contribuenti (esenzione con riserva di progressività; art. 7

cpv. 1 LIFD; sentenza TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid.

5.1 e riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). L’art. 21 cpv. 2

LIFD sancisce che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle

condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al

domicilio del contribuente. Secondo questa disposizione e la giurisprudenza in

materia di imposta federale diretta, il valore locativo deve essere stimato in

base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine LIFD; DTF 123 II

consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali (sentenza TF

2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 7.1; 2C_757/2015 dell’8

dicembre 2016 consid. 5.1). Il valore locativo deve inoltre corrispondere

all’ammontare che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento

dovrebbe pagare sul mercato per occupare il bene immobile nelle stesse

condizioni (sentenza TF 2C_829/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 7.1 e

riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore

locativo fissato dal Cantone in materia di imposta federale diretta non deve

essere al di sotto del 70% (del 60% per l’imposta cantonale e comunale) del

valore di mercato (sentenza TF 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1 e

riferimenti). In una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato che

l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle condizioni locali, vieti di calcolare

il valore locativo servendosi di un metodo forfetario basato su una percentuale

del valore fiscale dell’immobile. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha

respinto il ricorso di un contribuente, proprietario di una casa in Portogallo,

il cui valore locativo era stato commisurato nel 4,5% del valore fiscale

dell’immobile, già al netto delle spese di manutenzione forfetarie (sentenza TF

2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.2).

Sempre in base al diritto fiscale

svizzero, per la sola imposta cantonale, il valore dell’immobile all’estero

viene considerato per la determinazione della sostanza complessiva al fine di

definire l’aliquota applicabile per determinare l’imposta sulla sostanza ai

sensi dell’art. 42 cpv. 1, prima frase LT.

Nella sentenza CDT 80.2023.81/82

del 7 ottobre 2024 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello, ha

indicato di essersi:

" già

chinata sulla questione a sapere se tali valori possano essere impiegati per il

calcolo dell’imposta sulla sostanza e se da questi possa essere ricavato il

valore locativo ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, rispondendo

affermativamente (CDT, sentenza n. 80.2015.225). È` fatto notorio che il valore

catastale degli immobili in Italia non corrisponda al valore venale degli

stessi.”

La CDT, a conferma della sentenza

80.2015.225 citata anche dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG

nella decisione su opposizione, ha rilevato, a proposito del valore locativo,

come (consid. 4.7.)

" … il

Tribunale federale abbia recentemente ritenuto giustificato determinarlo nella

misura di una percentuale del valore fiscale o del valore venale. (…) che

l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso e che le stesse

direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 25 marzo 1969

concernenti la determinazione del valore locativo delle case d’abitazione (ASA

38 p. 121 ss.) prevedono che i Cantoni possano fissare il valore locativo in

una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le direttive citate, il

valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6% del valore fiscale o,

a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente al 3% o al 4% del

capitale proprio investito nell’immobile (v. sentenza TF 2C_829/2016 e

2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.2 e 7.3).”

Osservando ancora come:

"

in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT, sentenza

n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi

consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima

ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una

circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua

illegalità. Esigenze di praticabilità impongono pertanto di stabilire il valore

locativo degli immobili situati all’estero, che serve unicamente a determinare

l’aliquota per il calcolo dell’imposta in Svizzera e/o nel Cantone, nella

misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato il fatto che

l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le spese di

manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del 6%,

proposto dalle citate direttive dell’AFC.”

2.9. Come visto in caso di immobili siti

all’estero per la determinazione del valore commerciale dello stesso, e della

sua redditività, la Cassa può fondarsi su di una stima effettuata all’estero

(STF 9C_540/2009 citata). In genere l’amministrazione domanda all’interessato

la trasmissione di una perizia, allestita da un geometra autorizzato, che

attesti il valore venale dell’immobile e la sua redditività (in merito si veda

anche la STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025). In tale modo è accertato il

valore commerciale del fondo in maniera accettabile, anche senza una perizia

ordinata dall’amministrazione interessata, compito che all’estero appare di

difficile attuazione e concretizzazione. La valutazione domandata

all’assicurato medesimo deve essere eseguita da un geometra o tecnico

riconosciuto ed autorizzato in base alle norme estere (qui: italiane). La

valutazione peritale di stima estera deve contenere una motivazione ed una

giustificazione della fissazione dei valori dell’immobile esaminato

(indicazione dei criteri di stima scelti), dell’indicazione della composizione

dei beni, del loro stato, della manutenzione, del loro uso ed utilizzo, le

valutazioni debbono essere coerenti, attendibili e, soprattutto, giustificate

adeguatamente.

Questo modo di procedere è

ammesso, come indicato, dalla giurisprudenza federale. Rifacendosi alla STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009, concernente la

contestazione della valutazione di un immobile sito in Tunisia l'Alta Corte ha

Considerandi

ribadito la possibilità di fare riferimento a una perizia realizzata all'estero

per determinare il valore di un immobile se non è ragionevolmente possibile

procedere a un'altra valutazione (STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid.

7.2

= SVR 2019 EL Nr. 11). Tale modo di procedere è usuale, in casi analoghi a

quello qui all’esame, e tale prassi dell’amministrazione è stata implicitamente

condivisa da questa Corte in numerose decisioni (tra tante: STCA 33.2025.6 del

12.

maggio 2025 e la citata 33.2025.20). Nella STF 9C_776/2019 del 17 novembre

2020.

(in italiano) l’Alta Corte ha infatti specificato come:

" 4.1.

(…)

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale) aveva avuto modo di precisare che per determinare il

valore, inteso quale valore commerciale, ovvero di mercato, l'amministrazione

doveva ricorrere a una perizia da elaborare da un ufficio competente in materia

e, al fine di rispettare l'uguaglianza di trattamento, era auspicabile

conferire mandato al medesimo ufficio di stima (cfr STFA P 9/04 del 7 aprile

2004.

consid. 3.2; in tal senso sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid.

3.1

con riferimenti). Il Tribunale federale ha successivamente precisato i

requisiti necessari affinché una perizia sia affidabile, ritenendo in

particolare che il valore può essere stimato solo con sufficiente precisione

rispetto a oggetti simili e che pertanto in tal senso criteri decisivi, oltre

alle dimensioni della proprietà e al numero di locali, sono la posizione (con

particolare riguardo ai collegamenti stradali e alle peculiarità ambientali

della zona) e la qualità della vita e degli alloggi (quartiere tranquillo o

rumoroso, elegante o modesto). È pure rilevante se l'oggetto è per turisti o

per abitanti indigeni, come le possibilità di sviluppo della zona (cfr.

sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 consid. 5.3). …

4.2

Nel caso di un immobile situato all'estero, non è

possibile una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera, quali per

esempio quelli di un ufficio cantonale di stima. In tale contesto ci si può

riferire alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC)

edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), le quali

precisano che se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima

effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli

(nota marginale 3444.03 seconda frase). Tale facoltà è stata ripresa dalla

giurisprudenza del Tribunale federale, sia nella menzionata sentenza

9C_540/2009 come pure in altre successive (cfr. sentenza 9C_751/2018 del 16

aprile 2019 consid. 7.2 con riferimento).”

L’agire dell’amministrazione

appare quindi corretto come si dirà nelle considerazioni seguenti.

2.10

Nel caso concreto, per quanto riguarda

il primo immobile, ossia all’appartamento ereditato a __________ (__________,

Italia) in __________, gli atti contemplano la valutazione allestita dal

geometra __________, iscritto nel Collegio dei Geometri della Provincia di __________

(con il numero __________).

Il bene, che il ricorrente ha

ereditato unitamente alle sorelle __________ e __________, è costituito da un

appartamento (descritto nel dettaglio nel doc. 55-8/17), di 3,5 locali (part.

240.

sub. 4) in zona categoria A/3, di 80 mq circa in ottimale stato di

manutenzione, ristrutturato (doc. 55-9/17). Il perito incaricato ha valutato,

al 3 settembre 2019, il bene in EUR 83'000. Non v’è motivo concreto per

distanziarsi da tale valutazione che il ricorrente medesimo ha fatto propria

nelle sue comunicazioni alla Cassa. Alla luce di ciò va qui ritenuto che

l’appartamento di __________ aveva un valore (sostanza) di EUR 83'000 che

andava suddiviso tra i tre eredi, e quindi EUR 27'666 per ognuno degli eredi.

Per quanto attiene invece il

secondo immobile, sito a __________, si tratta del foglio __________,

particella __________, subalterno __________, ossia un appartamento con una

superficie totale di 54 m2 ed aree scoperte per altri 52 m2

sito in __________, scala A al quarto piano. Anche per tale bene il perito

incaricato (ing. __________) ha eseguito una valutazione completa, riprendendo l’estratto

dell’Agenzia delle entrate, descrivendo l’immobile, ha eseguito il sopralluogo

il 18 febbraio 2025, ha accertato un livello delle finiture e lo stato

complessivo che ha descritto in dettaglio, ha descritto gli impianti ed ha

indicato le metodologie utilizzate nella valutazione, ha eseguito in

particolare indagini di mercato ed ha ritenuto i valori della banca dati

dell’Agenzia delle entrate. Il tecnico è giunto alla valutazione di EUR 48'600.

Considerato come il bene è in comproprietà con la sorella e la nipote, il

valore della sostanza attribuibile al ricorrente è di EUR 48'600:3 = EUR

16'200.

2.11

In merito alla cessione di un fondo

ad un prezzo nettamente inferiore al valore venale, come ha ritenuto in

concreto la Cassa per l’appartamento a Satriano, circostanza contestata dal

ricorrente, va evidenziato che, in base all’art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI in tale

costellazione (alienazione di un immobile a titolo oneroso o gratuito), il

valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una

rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’art. 11a cpv. 2 LPC. Il valore

venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un

immobile a un valore inferiore. Per l’art. 17b OPC-AVS/AI si è in presenza di

una rinuncia alla sostanza se una persona aliena parti di sostanza senza

esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90%

del valore della prestazione oppure se nel periodo da considerare ha speso la

sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3

LPC.

In merito alla cessione della

sostanza in assenza di obbligo giuridico o con una controprestazione inferiore

al 90% del valore della prestazione, le direttive (citate in precedenza), al

capitolo 3.5.3.2, ricordano come sussista una rinuncia (queste due condizioni

non sono cumulative ma alternative, STF 8C_463/2024 consid. 4.2, riportato più

avanti in esteso). L’importo della rinuncia, in caso di alienazione,

corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della

controprestazione (art. 17c OPC-AVS/AI). Il momento della rinuncia è

determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale

controprestazione.

Al N. 3532.05 le DPC rammentano

come, per l’alienazione di un immobile, il valore venale (valore di mercato) è

determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a parti di

sostanza.

In una sentenza (destinata alla

pubblicazione) resa il 27 maggio 2025 (STF 8C_463/2024), il Tribunale federale

ha ricordato come:

" L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une

définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une

personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on

pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant

est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts

de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé

sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte

dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2).

Les conditions relatives à l'absence d'obligation

légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives

mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la

modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF

2016.

7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.).

Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition,

il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de

fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au

moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas

d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la

valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).”

Sulla

base delle norme vigenti sino alla fine del 2020, di tenore analogo a quelle in

vigore dal 1 gennaio 2021 (si veda l’art. 11 cpv. 2 vLPC), tra i redditi

computabili erano elencati, alla lettera g., i: “proventi e i beni a cui

l'assicurato ha rinunciato". In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I

1994.

pag. 189 consid. 3a) considera che sussista una rinuncia (di sostanza e/o

di reddito) come già regolato dalle norme della LPC ancora precedenti (art. 3c

cpv. 1 lett. g dell’abrogata, a fine dicembre 2007, legge federale del 19 marzo

1965.

sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i

superstiti e l’invalidità). Su questi aspetti si veda la STCA 33.2019.14 del 27

gennaio 2020 e la giurisprudenza ivi citata: DTF 140 V 267; DTF 123 V 37

consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR

2007.

EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b;

Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC

1988.

pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita,

per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267

consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid.

5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1

lett. g v.LPC consisteva (non diversamente dalle norme attualmente in vigore

art. 11a LPC e le norme dell’Ordinanza citate in precedenza) nell'evitare che

un assicurato si spogliasse di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni (nei limiti ricordati dalla giurisprudenza, si veda

in merito la DTF 115 V 353 consid. 5c). Sempre con riferimento alle norme

previgenti, va evocato come la giurisprudenza si sia limitata a riconoscere

l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008 sino alla

fine dell’anno 2020) se la rinuncia fosse intervenuta senza obbligo legale e

senza controprestazione adeguata, ribadendo più volte che il sistema delle PC

non offriva la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita

dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente avesse vissuto al

di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI

1995.

pag. 173 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a

ed. 2009, pag. 173). Con la STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF

131.

V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,

rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non

sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Secondo

il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato aveva rinunciato non poteva

essere limitato nel tempo: la rinuncia essendo rilevante anche quando precedente

di oltre cinque anni prima della richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a

tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che

limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della

prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V

84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002). Sempre

con riferimento alle previgenti norme l’Alta Corte aveva stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia,

trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI

1994.

pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008

del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1;

STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Per quanto attiene invece al

reddito la dottrina (Carigiet/Koch,

2a edizione citata, pag. 102) menzionava la rinuncia a prestazioni sotto forma

di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato

rinunciava a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni

complementari doveva prenderle in considerazione. La rinuncia corrispondeva

quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile (anche, ad

esempio, il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio

importanti somme di denaro rinunciando alla percezione dell’interesse

normalmente corrisposto mediante un deposito bancario). La rinuncia di reddito

corrispondeva quindi, ed ancora corrisponde in base alle nuove norme, ad un

interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni

assicurato che rinuncia a redditi o a sostanza deve essere trattato allo stesso

modo di colui che non vi ha rinunciato e dispone ancora di tali mezzi od

entrate. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono

computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.

Come rammenta ancora la STCA 33.2019.14

del 27 gennaio 2020, la giurisprudenza, con la STF 9C_180/2010 del 15 giugno

2010, ha osservato che il tema della rinuncia di sostanza era stato

regolamentato al fine di evitare abusi, ossia per impedire i casi di rinuncia a

dei beni finalizzati ad ottenere delle prestazioni complementari, con il

giudizio citato però il TF ha rinunciato a questo elemento soggettivo siccome difficile

da determinare (Erwin Carigiet/Uwe Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

In merito alle norme vigenti dal

1.

gennaio 2021 si vedano Erwin

Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3 edizione, 2021,

alle pagine 242 – 267, in particolare, per il tema qui d’interesse, i n. 635 e

seguenti. Nella citata STF 8C_463/2024 (consid. 7.1) l’Alta Corte ribadisce i

principi appena esposti rilevando come:

" Chacun est en principe libre de disposer de

son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne

couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans

nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe

peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou

à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en

effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer

l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci

l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation

en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts

de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources

auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme

si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, op. cit., n°

94.

ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation

lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y

soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes

dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit

(comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la

remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à

leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou

d'habitation lors d'un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103

ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque

la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans

obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une

contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives

mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er

janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation

excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations

complémentaires.”

In

sostanza deve essere considerata quindi una rinuncia a sostanza immobiliare la

cessione di immobili, o quote di essi, ad un prezzo inferiore al 90% del valore

commerciale accertato.

2.12

In concreto l’amministrazione ha

ritenuto i due valori degli immobili citati per eseguire il proprio calcolo

retroattivo al fine di determinare la restituzione delle PC percepite in

eccesso dall’assicurato in conseguenza all’aumento della propria sostanza a

seguito della successione. Per la sua valutazione, e quindi per determinare

l’incidenza della sostanza, la Cassa ha preso atto della annunciata vendita

dell’appartamento in __________ (doc. 92) per un importo complessivo di EUR

30'000 (e quindi con una quota destinata al ricorrente cifrata in Euro 10'000).

Per questa vendita non risulta essere stata prodotta agli atti

dell’amministrazione documentazione adeguata nonché l’atto notarile.

Sia come sia, la Cassa ha

considerato questa vendita come avvenuta ad un prezzo decisamente inferiore al

90% del valore commerciale della proprietà allestita dal geometra __________

pochi mesi prima dell’alienazione, ed ha quindi ritenuto la differenza (ridotta

però come si vedrà) tra prezzo incassato e valore commerciale della quota del

ricorrente alla stregua di una rinuncia a parte della sostanza.

Alla luce del tenore delle norme

applicabili e della volontà del legislatore (ci si riferisca al Messaggio concernente

la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Riforma delle

PC] FF 2012 6735 e ss.) quanto posto in atto dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG, ossia il computo di parte della sostanza cui

l’assicurato ha rinunciato, è in sé corretto e giustificato, il calcolo svolto

non può però essere seguito come si vedrà nelle considerazioni seguenti.

2.13

L’art. 11a LPC, esposto in

precedenza, è completato dagli art. 17b lett. a nonché 17c OPC-AVS/AI. Il primo stabilisce in modo chiaro che si è in presenza di una

rinuncia a sostanza “lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans

obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la

valeur de la prestation” ed il secondo che l’importo “du dessaisissement

en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation

et la valeur de la contre-prestation” (come ricorda il TF nella STF

8C_463/2024 consid. 4.2., sentenza destinata alla pubblicazione).

La Cassa, nell’operare il suo

calcolo, è partita dal valore della quota spettante al qui ricorrente,

determinata in base alla valutazione del tecnico __________, ossia:

- EUR

83'000 (valore peritale): 3 (eredi) = EUR 27'666,66 ciascuno.

L’amministrazione ha quindi

dedotto il valore dichiarato incassato dalla vendita di EUR 10'000 per ogni

erede, non dall’importo appena calcolato, ma dal 90% del medesimo (EUR

27'666.66 x 90%). In altre parole l’amministrazione ha determinato la quota del

ricorrente in EUR 27'666,66, ne ha determinato il 90% ossia, in base al calcolo

riportato nel doc. 94, EURO 25'743,80 (in realtà il 90 per cento di 27'666,66 corrisponde

a EUR 24'899,99, il calcolo della Cassa non è corretto, ciò che non ha

conseguenza come si vedrà più avanti). L’amministrazione ha poi dedotto

dall’importo da essa determinato (EUR 25'743,80) l’introito dichiarato della

vendita (con riferimento la quota del ricorrente: EUR 10'000) per considerare

la sostanza da riprendere cifrata in EUR 15'743,80, ha quindi applicato il

tasso di conversione euro – franco (0.9305) per ottenere l’importo della

ripresa cifrato in CHF 14'649,60.

L’agire dell’amministrazione non

può essere seguito e non appare, come detto, corretto. L’art. 17c OPC-AVS/AI

prevede che l’importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponda alla

differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione,

concetto è ripreso nelle DPC che al n. 3532.02 – 1/21 precisano che l’importo

della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore

della prestazione e quello della controprestazione (e non al valore della

prestazione dedotto del 10% e determinato nel 90%). L’esempio riportato nelle

DPC (p. 334 sub. lettera b) è chiaro in merito.

In sostanza, quindi, dal valore

del tecnico __________ riportato in capo al ricorrente (EUR 83'000 : 3 = EUR

27'666.66) occorreva sottrarre la quota del prezzo pagato dall’acquirente

riferita al signor RI 1: EUR 27'666,66 – 10'000 = 17'666,66. Questa cifra

rappresenta l’importo della rinuncia, che andava convertito in CHF al tasso

indicato in precedenza, conformemente alle DPC marginale 3453.01 e come evocato

da questa Corte nella STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, per un importo di

rinuncia pari a CHF 16'438,83 (e non CHF 14'649,60).

2.14

L’importo della rinuncia alla

sostanza qui determinato, come detto superiore rispetto a quello considerato

dalla Cassa, se applicato comporterebbe per l’assicurato una riforma

peggiorativa dell’obbligo restitutivo (reformatio in pejus). Il TCA può, in

linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo

avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso

attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 Lptca; DTF 119

V 241 consid. 5). Questa Corte, considerate le circostanze del caso, l’importo contenuto

della sostanza supplementare in questione e la sua incidenza sull’importo da

restituire limitata, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, considerato

come ciò costituisca unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante e

non un obbligo giuridico (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del

17.

giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile

2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82

del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008,

33.2008.3

consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA

del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).

2.15

Alla luce di quanto precede la

decisione della Cassa su questo aspetto va qui confermata. L’amministrazione ha

correttamente ritenuto il sussistere di una rinuncia a sostanza.

2.16

Occorre ora verificare se,

correttamente o meno, l’amministrazione abbia ritenuto il reddito (valore

locativo) derivante dall’appartamento in __________ dell’assicurato in

comproprietà con terzi coeredi. Il ricorrente contesta il computo siccome non

percepisce redditi dalla sua quota dell’appartamento ed anzi ha speso danari

per la valutazione peritale rispettivamente per le spese di successione.

Le spese rammentate

dall’assicurato non possono essere considerate quali elementi di riduzione del

valore locativo che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha

correttamente stabilito in applicazione della prassi della CDT più sopra

evocata in assenza di indicazioni specifiche da parte del perito (geom. __________)

incaricato. In effetti dette spese non sono in relazione al valore locativo e

non ne consentono il conseguimento, ma sono spese di successione che hanno

consentito all’assicurato di entrare in possesso della sua quota di

comproprietà del fondo.

La Cassa cantonale di

compensazione AVS AI IPG ha stabilito l’importo del valore locativo in EUR 911

poi convertiti in franchi (STCA 33.2018.2-3). La determinazione di tale importo

netto è stata eseguita, come indicato, sulla scorta della prassi di valutazione

del valore locativo per fondi all’estero posta in atto dalla giurisprudenza

della CDT (CDT 80.2015.225 pubblicata in RtiD I-2018 n. 4t, si vedano anche CDT

80.2023.223

del 16 agosto 2024, consid. 3.3. che richiama la STF 9C_646/2022

del 7 febbraio 2023 consid. 8.2). Il reddito è conseguibile e non deve essere

necessariamente conseguito, non ottenendo dall’appartamento una pigione,

l’importo del valore locativo, suddiviso tra i tre comproprietari, deve essere

considerato e computato per quanto riguarda la quota del signor RI 1 al fine di

determinare le sue PC e, soprattutto, il suo obbligo di restituzione. Come

indicato la rinuncia al conseguimento di un reddito deve comportarne comunque la

ripresa ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni in base alla

LPC.

Anche in questo caso l’agire

della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e deve essere qui

confermato.

2.17

Il

ricorrente invoca la sua buona fede per ostare all’obbligo di restituzione

delle prestazioni indebitamente percepite. La buona fede è elemento ostativo

dell’effettiva restituzione di prestazioni PC che siano state accertate

formalmente come dovute dall’amministrazione o dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni. Come indicato in precedenza l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che

le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era

in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse. Invocare, in sede di contestazione dell’ordine di restituzione la

buona fede, è prematuro. In effetti, come evoca l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda

di condono motivata con la grande difficoltà e la sussistenza della buona fede,

può essere presentata, in forma scritta, nei 30 giorni dal momento in cui la

decisione di restituzione è passata in giudicato.

La

buona fede, la cui sussistenza in concreto non deve essere vagliata, non è,

come indicato, elemento che permetta all’assicurato di opporsi alla

restituzione della prestazione, ma potrà (semmai) permettergli di non dare

seguito all’ordina di restituzione definitivo. Anche questo argomento del

ricorrente si rileva inconsistente.

2.18

Alla luce di quanto precede il

ricorso va interamente respinto. Non si percepiscono tasse e le spese

permangono a carico dello Stato. Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

casu si tratta di prestazioni PC per le quali non è previsto il prelievo di

spese (diversamente da quanto stabilito dalla LAI).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di

Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4

maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la

modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Non

sono quindi prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili

all’amministrazione vincente in causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti