33.2025.22
Resituzione PC versate in eccesso. Valutazione immobili ereditati in Italia. Determinazione del valore locativo. Cessione di un appartamento all'estero a prezzo nettamente inferiore al valore commerciale. Ripresa della sostanza e modalità da seguire in questi casi. Reformatio in pejus, rinuncia
10 settembre 2025Italiano56 min
nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della modifica.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.22
IR/sc
Lugano
10 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 4
giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
considerato in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1960,
manutentore di giardini, coniugato dal 2001 con __________ (1979), ha
postulato, l’11 aprile 2012, il riconoscimento di prestazioni complementari (PC
qui di seguito) ad una rendita dell’invalidità. Dopo talune verifiche poste in
atto dall’amministrazione (doc. 3) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG ha riconosciuto in suo favore una PC di CHF 1'827 mensili (doc. 5).
L’importo della rendita PC è aumentato nel tempo a: CHF 1'844 per l’anno 2013,
CHF 2'686 per il 2014; CHF 2'720 per il 2015; CHF 2'756 per il 2016; importi
poi rettificati (diminuiti) a seguito della revisione posta in atto nel 2016
(doc. 27). Per l’anno 2018 le PC sono state fissate in complessivi CHF 2'568
(di cui CHF 998 quale premio forfettario dell’assicurazione malattie).
Il matrimonio con __________ è
stato sciolto per divorzio il 6 luglio 2018 come appare dalla sentenza di
divorzio del Pretore di __________ (doc. 37). A contare dal 1 agosto 2018 le PC
riconosciute in favore dell’assicurato sono state fissate a CHF 2'459 (RIPAM
compresa, doc. 46) mentre per il 2019 sono aumentate a CHF 2'487 (RIPAM
compresa, doc. 51).
1.2. Il diritto alle PC del signor RI 1
è stato oggetto di una seconda revisione il 4 settembre 2019 (doc. 55). In
quell’occasione l’assicurato ha indicato la disponibilità di proprietà
immobiliare in Italia del valore che egli ha stabilito in EUR 83'000, intestata
a suo nome ed a nome dei suoi due fratelli (per quanto qui d’interesse egli ha
indicato di possedere immobili per un valore di EUR 27'666 con riferimento alla
sua quota, doc. 55-1/7). A sostegno di ciò l’assicurato ha prodotto una scheda
catastale aggiornata al 26 giugno 2019 accompagnata da una “perizia
estimativa sommaria” relativa a immobile nel comune di __________ (__________
– Italia) che ritiene il valore di EUR 83'000 (doc. 55-11/17). Nel frattempo le
PC sono state fissate in CHF 2'555,50 per il 2021 (doc. 59) e per il 2022
(RIPAM compresa).
Mediante revisione avviata il 5
luglio 2022 (doc. 70) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
stabilito in CHF 2'617,50 le PC dal settembre al dicembre 2021, in CHF 2'625,50
quelle a partire dal 2022 (doc. 75), dal 1. gennaio 2023 le PC sono state
fissate in CHF 2'728,50 (RIPAM compresa, doc. 76) e per l’anno successivo in
CHF 2'787 (sempre RIPAM compresa, doc. 81). Quest’ultima è stata
successivamente rettificata a seguito dell’aumento della pigione (doc. 87) e
cifrata in CHF 3'270 mensili (RIPAM compresa).
Dalla notifica dell’esistenza
della proprietà fondiaria in Italia la medesima è stata computata ma, siccome
di valore inferiore alla franchigia da imputare sulla sostanza, non ha inciso
nel diritto del signor RI 1 alle PC.
Il 23 settembre 2024 l’assicurato
ha notificato alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG la vendita del
bene immobiliare in __________ ad un prezzo di 30'000 EUR, quindi EUR 10'000
per ogni erede (doc. 92), importo nettamente inferiore a quello della stima
(EUR 27'666 per la quota dell’assicurato).
1.3. A seguito degli accertamenti tesi a
verificare tale vendita la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
domandato all’assicurato di volere produrre copia dell’atto ed altra
documentazione (doc. 93). Con risposta del 28 ottobre 2024 il signor RI 1 ha
informato l’amministrazione che “mia sorella, mia nipote e io abbiamo
ricevuto in eredità da nostra madre defunta, un piccolo appartamento … nel
Comune di __________ Italia” di cui ha allegato la visura catastale
indicando il valore della sua quota in EUR 13'600 (doc. 95 – 1/3). Il fondo è
un appartamento sito a __________ (in provincia di __________, __________,
Italia). Questo bene è stato ereditato dall’assicurato unitamente alla sorella __________
e con la nipote __________.
La Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha quindi richiesto, il 14 novembre 2024,
all’assicurato di produrre una perizia da cui si rilevasse il valore
commerciale del fondo e la sua redditività. (doc. 100) ed il 6 dicembre 2024 ha
dato avvio al riesame del diritto alle PC del ricorrente (doc. 101). Il 16
dicembre 2024, senza computare la nuova sostanza ed in attesa della
documentazione richiesta, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
notificato al signor RI 1 quella che sarebbe stata la sua PC nel 2025 stabilita
in CHF 3'374 (doc. 103). Il 1 febbraio 2025 le PC, in conseguenza al
percepimento della rendita di vecchiaia dell’AVS da parte dell’assicurato, sono
state ricondotte a CHF 2'159 (doc. 109 e 110) e successivamente rivalutate a
CHF 2'069 (doc. 114), ciò in considerazione di un “patrimonio lordo”
superiore di CHF 4'010 rispetto alla franchigia computata (doc. 115).
L’immobile sito nel __________ è
stato oggetto di una perizia commissionata dall’assicurato, su richiesta della
Cassa, all’ing. __________, iscritto all’ordine degli ingegneri di Viterbo
(doc. V/2). Il tecnico ha stilato il suo rapporto in data 28 febbraio 2025. Il
fondo è pervenuto al ricorrente, quale erede legale, in conseguenza al decesso
di __________, deceduta il 27 agosto 2023, con trascrizione del trapasso in
atti dal 30 agosto 2024 (doc. V/2). Il tecnico incaricato, nel suo rapporto, ha
presentato la proprietà, l’ha descritta e ne ha esposto la scheda in base ai
dati dell’Agenzia delle entrate, ha esaminato gli impianti, eseguito il calcolo
della superficie lorda, indicato le metodologie usate per la valutazione ed ha
operato delle valutazioni comparative con altri oggetti simili in vendita nella
medesima zona. Nelle sue conclusioni egli stima il valore complessivo
dell’appartamento in EUR 48'600.
Il valore riportato alla quota
del ricorrente è quindi pari a EUR 48'600:3 = EUR 16'200. La perizia non indica
un valore locativo che non è stato comunicato alla Cassa nonostante le
sollecitazioni della stessa. Per tale ragione l’amministrazione ha determinato
essa stessa il valore locativo dell’appartamento in questione come si dirà più
avanti.
1.4. Alla luce dell’emergenza dei due
fondi e delle informazioni acquisite, con decisione dell’11 aprile 2025, la
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito – per il periodo
corrente dal 1 settembre 2023 sino a fine gennaio 2025 – un obbligo di restituzione
cifrandola in CHF 2'214 (doc. 116-2/4), per prestazioni complementari versate
in eccesso. A fondamento della richiesta i calcoli eseguiti
dall’amministrazione e contenuti nei doc. 117 a 121. Per il periodo corrente
dal 1 febbraio 2025 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha stabilito
le nuove PC in CHF 2'069 sulla base dei nuovi parametri di calcolo (doc. 124).
1.5. Con scritti 24 aprile 2025
(repertoriati nel doc. 122) l’assicurato ha contestato il “ricalcolo e
vostra decisione” mediante una “Contestazione Periodo 1.1.2024 –
30.6.2024” (rispettivamente per i periodi successivi sino a fine gennaio
2025) avente il seguente tenore:
" (…)
·
Dalla perizia immobiliare estimativa del 14.3.2025 che vi ho
trasmesso precedentemente, il valore complessivo dell'appartamento è di Euro
48'600, suddiviso tra i tre eredi, ne risulta un valore di Euro 16'200 per
ciascuno degli eredi.
·
Nella vostra tabella di ricalcolo alla voce Entrate - Patrimonio,
vengono menzionate due proprietà fondiarie secondarie, una di CHF 27'666 e l'altra
di CHF 15'439.
Io al momento sono erede di solo di
una proprietà (__________) del valore di CHF 15'439.
Ma non risulto erede della proprietà fondiaria di CHF
27'666.
·
Viene anche menzionato un reddito locativo di CHF 1157.00. Tengo
a precisare che non percepisco nessun reddito locativo dall'appartamento.
Anzi l'appartamento ereditato mi ha
causato fino a ora solo spese (tassa sulla successione di Euro 1'619, perizia
immobiliare estimativa stilata da __________ (Euro 500) e in futuro noi eredi saremo
anche chiamati a pagare la tassa immobiliare (IMU).
·
Il reddito percepito da AVS e prestazione complementare
corrisponde al minimo vitale per vivere e non ci sono molti margini per
affrontare altre spese addizionali legati alla gestione dell'appartamento
ereditato.”
1.6. Il 4 giugno 2025 l’amministrazione
ha emanato la decisione su opposizione (doc. 125) con cui ritiene quanto, per
completezza, si riporta qui di seguito:
"
(…) Ritenuto come la sostanza
immobiliare in oggetto si tratta di un elemento non verificabile per la Cassa,
poiché la stessa non ha libero accesso ai registri fondiari siti all'estero, ha
richiesto all'opponente di fornire una perizia che attestasse il valore
commerciale e il relativo valore locativo della sostanza ereditata all'estero.
Nella fattispecie in esame, la
Cassa ha pertanto computato il valore commerciale per la quota di possesso pari
a euro 16'200.00. Essendo i suddetti valori in valuta estera, per la
conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo
tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente a quello
dell'inizio del diritto (marg. 3452.01 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (DPC); sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni ine. n. 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, consid. 5).
(…) Relativamente al reddito
della sostanza immobiliare, si evidenzia che questo comprende pigioni e canoni
d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della
propria abitazione (marg, 3433.01 DPC; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 99).
Vista la mancata collaborazione
da parte dell’opponente per quanto attiene al dato riferito al valore locativo,
la Cassa, procede d'ufficio in base ai dati agli atti alla determinazione di
detto valore, che è peraltro notoriamente inferiore rispetto al valore
commerciale.
(…).
Esaminando la notifica di
tassazione IC per l’anno 2023, si rileva che la proprietà immobiliare posseduta
in Italia non risulta essere stata dichiarata fiscalmente.
Per questo motivo la Cassa ha
chiesto all'opponente la perizia immobiliare, indicando oltre al valore
commerciale, anche il valore locativo, in caso contrario la Cassa ha proceduto
alla determinazione d'ufficio di tate valore.
Con invio dell'11 marzo 2023,
l'opponente ha trasmesso la perizia estimativa della proprietà immobiliare sita
a __________, tuttavia sulla stessa non è stato indicato alcun valore locativo.
Per questo motivo lo stesso è stato determinato d'ufficio e meglio utilizzando
il metodo di calcolo stabilito dalla Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello con la sentenza del 21 dicembre 2017 n. 80.2015.225 …
(…).
Nel caso di specie, per quanto
esposto, il valore locativo della sostanza
immobiliare in Italia - di cui
l'opponente è comproprietario per 1/3 - e da
ritenere nel calcolo della PC
ammonta a EURO 911.00. Essendo i suddetti valori in valuta estera, per la
conversione in franchi occorre riferirsi per ogni periodo di calcolo al primo
tasso giornaliero disponibile per il mese immediatamente precedente a quello
dell'inizio del diritto (marg. 3452.01 delie Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI (DPC); sentenza del Tribunale cantonale delle
assicurazioni ine. n. 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, consid. 5). (…)” (doc.
125)
Per quanto riguarda il secondo
immobile (sito in __________) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG si
è così espressa nella decisione su opposizione (doc. 125 pag. 6-7/8):
" (…) Per
quanto concerne la lamentela relativa alla proprietà fondiaria secondaria pari
a CHF 27’666.00 e alla conseguente rinuncia alla sostanza la Cassa fa osservare
che fino al 31 agosto 2024 l'opponente era proprietario di sostanza immobiliare
a __________ la quale da perizia estimativa a suo tempo trasmessa attestava un
valore commerciale di EURO 83'000. La quota di possesso di 1/3
dell'opponente ammontava a EURO 27’666.66. Per quanto riguarda le specifiche
del computo della sostanza e del valore locativo si rimanda ai punti a e b.
Nel corso del mese di agosto 2023 tale sostanza è stata venduta
per l'importo di EURO 30'000. La Cassa ha pertanto computato quale rinuncia
alla sostanza la differenza tra il valore reale dell'immobile e l'effettivo
incasso dalla vendita.
(…)
Nel caso concreto, è pacifica la rinuncia dell'opponente in quanto
in seguito alla vendita ha incassato unicamente euro 10'000.00 e non euro 25’743.80
quale quota di diritto. E pertanto pacifico affermare che vi è stata una
rinuncia di EURO 15’743.80 pari a CHF 14'649.60. (…)”
La Cassa ha quindi confermato il
suo provvedimento.
1.7. La decisione è stata avversata
dall’assicurato con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni datato 3
luglio 2025 che contesta le cifre considerate dall’amministrazione per determinare
l’importo della restituzione richiesta (doc. I). Laddove necessario, in corso
di motivazione, gli argomenti del ricorrente saranno ripresi nel dettaglio. Egli
ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia ritenuto, per l’immobile in __________,
venduto, il valore peritale considerando la differenza tra tale importo e
quello di realizzo dichiarato quale una rinuncia a sostanza. Per l’immobile nel
__________ la Cassa ha considerato il valore di resa dell’appartamento mentre
il ricorrente indica che lo stesso è stato dato in uso alla sorella rimasta da
poco vedova ed in difficoltà finanziarie, contestando quindi una rinuncia
all’introito. Il ricorrente ritiene poi di avere agito in buona fede.
L’amministrazione è stata
invitata ad esprimersi in merito ed a produrre l’intero incarto (doc. II del 4
luglio 2025), ciò che ha fatto il 16 luglio 2025 (doc. III) postulando, con
argomenti che laddove necessario saranno ripresi in corso di motivazione, la
reiezione del gravame.
Alle parti (doc. IV del 17 luglio
2025) è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di chiedere
l’acquisizione di prove non offerte in precedenza. Nelle more della procedura
la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha prodotto la perizia del fondo
di __________, ed una attestazione del Fondazione Istituto Collettore LPP a
complemento del dossier già presentato (doc. V e allegati). Il ricorrente non
si è ulteriormente espresso.
considerato in diritto
2.1. Questa Corte è chiamata a stabilire
se, correttamente o meno, l’amministrazione abbia domandato all’assicurato la
restituzione dell’importo di CHF 2'214 in conseguenza al computo di una quota
di sostanza alla quale il ricorrente avrebbe rinunciato.
2.2. Occorre anzitutto rammentare come,
fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp.
Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.
112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo
art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in
vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la
Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui
fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e
invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni
complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni
(cpv. 2). In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono
all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la
Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei
disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia,
superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale
sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo
1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006
in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito
minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui
al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a
Cost. fed.
Questa nozione è più ampia
rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo
(art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le
persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC
1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo
garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II
pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di
reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei
bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg.
52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio
concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni
complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto
alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS o
una rendita dell’invalidità. L'importo della prestazione complementare annua è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art.
9 cpv. 1 LPC). Per quanto le spese riconosciute le stesse sono determinate
conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC. In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3
LPC, sia per le persone che vivono in casa che per quelle che non vivono
durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono
riconosciute le spese seguenti:
"
b. spese di manutenzione di
fabbricati e interessi ipotecari, fino a c concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile.”
L'art.
11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali
vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche
(comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):
"
b. i proventi della sostanza
mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta,
oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi
37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000
franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno
diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al
beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel
calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una
di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi è
preso in considerazione quale sostanza.”
Dal 1. gennaio 2021 è entrato in
vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto alle prestazioni
complementari le persone a cui sostanza netta è inferiore agli importi
seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000 franchi per le
coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una
rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI.
Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario di prestazioni
complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste prestazioni e di
cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti della sostanza
netta appena indicata.
Per quanto attiene la sostanza
immobiliare, occorre fare riferimento alle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°
gennaio 2024 emesse dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui
di seguito). Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC
comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali
e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla
sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono
effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la
causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono. Non occorre invece che
essi siano giunti a scadenza. Devono però gravare sulla sostanza economica del
patrimonio. Non si può pertanto tenere conto di debiti che non derivano da
crediti garantiti da pegno e il cui rimborso diventerà esigibile soltanto al
momento del decesso del beneficiario di PC; di debiti derivanti da crediti
prescritti; e da debiti sospesi condizionalmente, vale a dire crediti nei
confronti del beneficiario di prestazioni transitorie la cui nascita dipende
dal realizzarsi di un evento futuro incerto. La valutazione delle componenti
computabili della sostanza deve essere effettuata secondo i principi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. Fanno
stato i valori patrimoniali stabiliti dalle autorità fiscali prima
dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali (N. 3445.01 DPC).
Secondo il N. 3445.02 DPC
gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo
Fatti
i principi della legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a
un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). Gli
immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona
beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno
computati al loro valore venale attuale (valore di mercato, N. 3445.03). Il N.
3445.04 DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un
immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a
condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è
situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero,
se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009
del 17 settembre 2009).
2.4. Più specificatamente l'importo
della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese
riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC, ossia nel
tenore in vigore sino alla fine del 2020). Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC
(vigente dal 1 gennaio 2021), l'importo della prestazione complementare annua è
pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma
almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la
riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non
beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b.
il 60% dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
L’art. 11 cpv. 1 LPC prescrive la
modalità di computo della sostanza mobiliare ed immobiliare, dal canto suo
l’art. 11a LPC disciplina la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede
che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui
l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver
ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la
rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2). È altresì computata una rinuncia alla
sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti
dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido
motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi,
il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i
dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3). In virtù delle
Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3
nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della modifica.
2.5. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il
capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo tre anni (dal 1° gennaio 2021; in precedenza 1 anno) a
decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.
I principi applicabili alla
restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42
consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007;
STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non
presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando
l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo
oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid.
2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione
processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti
nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid.
2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre
2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza
allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione
amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale
(art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137
lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).
Inoltre, l'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla
quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che
sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art.
53 cpv. 2 LPGA). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a
seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata
valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi
fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è
possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).
Per quanto attiene il tema della
importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la
giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di
procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso
può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla
decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85
consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del
3 novembre 2015. IN merito la dottrina (Margit Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing
& Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:
" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le
Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite
quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance
notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la
prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure
où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques
est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations
allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le
laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort,
qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une
période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à
quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF 324.-,
CHF 494.-, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment importants
pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF 706.25 dont
la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de la
prestation.
Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation
périodique, la condition de l’importance notable de la rectification est
généralement considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du
montant doit être appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel
(périodique) versé à tort, mais sur le montant total des prestations allouées
en trop.”
Per le PC
la condizione legale è stata, come rammenta la medesima dottrina:
" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI,
dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la
prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF
120.– par an.”
In merito
ci si riferisca alla STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4. In concreto
la condizione appare manifestamente data e correttamente la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha proceduto mediante il riesame delle proprie
decisioni siccome manifestamente errate.
Si annoti qui che i principi appena
esposti non sono applicabili nel caso in cui le prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale (o informale) se
il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129
V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid.
2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).
2.6. In concreto d’interesse è sapere se
il ricorrente abbia rinunciato a sostanza mediante un’alienazione a valori
decisamente inferiori rispetto alla valutazione del bene operata dall’esperto
con riferimento all’appartamento sito in __________. Occorre quindi esaminare
il tema della rinuncia alla sostanza.
Le DPC, cui è stato fatto
richiamo in precedenza, nel capitolo 3.5.3.1 pongono il principio della
rinuncia a parti di sostanza. Per il N.3531.01 l’importo della sostanza
computabile cui si è rinunciato si compone della sostanza cui si è rinunciato
in seguito all’alienazione di parti di sostanza secondo il capitolo 3.5.3.2,
ossia in caso di alienazione senza che esista un obbligo giuridico a procedervi
e la controprestazione sia inferiore al 90% della prestazione (art. 17b lett. a
OPC- AIS/AI) e della sostanza cui si è rinunciato in seguito al dispendio
eccessivo secondo il capitolo 3.5.3.3 (STF 9C_589/2015 del 5 aprile 2016). Per
il calcolo delle PC, l’importo delle parti di sostanza cui si è rinunciato va
computato, riportandolo invariato al 1° gennaio dell’anno seguente e quindi
ridotto annualmente di 10 000 franchi. La riduzione è tuttavia applicabile
soltanto a partire dal 1° gennaio 1990.
L’importo della rinuncia, in caso
di alienazione, corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e
quello della controprestazione. Per obbligo giuridico s’intende un obbligo
derivante da norme giuridiche o sentenze giudiziarie (DTF 122 V 394). Si può
trattare ad esempio del pagamento di una pena pecuniaria, di un’indennità in
capitale in caso di divorzio o di un’imposta diretta. Il momento della rinuncia
è determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale
controprestazione.
I N. 3532.05 a 08 trattano il
tema dell’alienazione di un immobile. In questa costellazione il valore venale
(valore di mercato) è determinante per stabilire se si è in presenza di una
rinuncia a parti di sostanza (art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI).
Le DPC espongono, in conseguenza
alla rinuncia alla sostanza, anche gli aspetti legati ai redditi della stessa
al N. 3510.01 e 02 e rammentano come, di principio, vadano computati come
redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel
calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono
computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato. Per il N.
3510.02: si deve, di regola, presumere una rinuncia se il beneficiario di PC o
una persona inclusa nel calcolo delle PC ha rinunciato a proventi
rispettivamente ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi
interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o
se non è stata convenuta una controprestazione equivalente o ha speso la sua
sostanza in misura eccessiva.
Per il N. 3524.02 in caso di
rinuncia a beni mobili o immobili, i proventi che avrebbero potuto essere
realizzati investendo con interessi i beni ceduti o cui si è rinunciato sono computati
come reddito. Il reddito ipotetico è stabilito applicando il tasso d’interesse
medio sui risparmi dell’anno precedente quello in cui sono versate le PC.
2.7. Per quanto attiene al reddito
procurato dagli immobili occorre ritenere come lo stesso sia composto dal
valore delle pigioni che il bene procura rispettivamente dei canoni d’affitto,
dell’usufrutto o di diritti d’abitazione rispettivamente ancora del valore
locativo se abitato dal beneficiario (si vedano le DPC ai N. appena richiamati
e si faccia riferimento alla dottrina Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento 2000, p. 99). Questi valori (art.
12 cpv. 1 OPC-AVS/AI), per gli immobili siti in Svizzera, sono determinati
secondo i criteri validi in materia d’imposta cantonale del Cantone di
domicilio.
2.8. Per il diritto fiscale svizzero,
federale e cantonale, le persone fisiche sono assoggettate all’imposta in virtù
della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali in
Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD) e/o nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). L’assoggettamento
in virtù dell’appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia
alle imprese, agli stabilimenti d’impresa e ai fondi siti all’estero (art. 6
cpv. 1 LIFD) e/o fuori Cantone (art. 5 cpv. 1 LT). Giusta gli articoli 7 cpv. 1
LIFD e 6 cpv. 1 LT, le persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta
sul reddito e sulla sostanza in Svizzera/nel Cantone devono l’imposta sugli
elementi imponibili in Svizzera/nel Cantone all’aliquota corrispondente alla
totalità dei loro redditi e della sostanza.
Quando un bene (immobile) sia
situato in Italia, come in casu, l’implicazione internazionale ha effetti che
sono retti dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
Italiana per evitare la doppia imposizione e per regolare talune altre
questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9
marzo 1976 (CDI CH-I; RS 0.672.945.41).
L’art. 6 par. 1 CDI prevede che i
redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in
cui detti beni sono situati. Tale disposizione si applica ai redditi derivanti
dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonché da ogni
altra forma di utilizzazione di beni immobili (art. 6 par. 3 CDI CH-I). Alfine
di evitare la doppia imposizione, l’art. 24 par. 3 CDI CH-I prevede che, se un
residente della Svizzera percepisce redditi o possiede un patrimonio che,
conformemente alle disposizioni della Convenzione, sono imponibili in Italia,
la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, ma può, per
determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio
di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o
all’intero patrimonio senza tener conto dell’esenzione.
In quanto elemento imponibile in
Svizzera (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e art. 20 cpv. 1 lett. b
LT), il valore locativo del fondo sito all’estero viene preso in
considerazione, sia per l’IFD sia per l’IC, ma unicamente per la determinazione
dell’aliquota dei contribuenti (esenzione con riserva di progressività; art. 7
cpv. 1 LIFD; sentenza TF 2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid.
5.1 e riferimenti; per l’imposta cantonale, art. 6 cpv. 1 LT). L’art. 21 cpv. 2
LIFD sancisce che il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle
condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al
domicilio del contribuente. Secondo questa disposizione e la giurisprudenza in
materia di imposta federale diretta, il valore locativo deve essere stimato in
base al valore di mercato (cfr. art. 16 cpv. 2 in fine LIFD; DTF 123 II
consid. 4b), prendendo in considerazione le condizioni locali (sentenza TF
2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 7.1; 2C_757/2015 dell’8
dicembre 2016 consid. 5.1). Il valore locativo deve inoltre corrispondere
all’ammontare che il proprietario o il detentore dei diritti di godimento
dovrebbe pagare sul mercato per occupare il bene immobile nelle stesse
condizioni (sentenza TF 2C_829/2016 del 10 ottobre 2017 consid. 7.1 e
riferimenti). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore
locativo fissato dal Cantone in materia di imposta federale diretta non deve
essere al di sotto del 70% (del 60% per l’imposta cantonale e comunale) del
valore di mercato (sentenza TF 2C_829/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.1 e
riferimenti). In una recente sentenza, il Tribunale federale ha negato che
l’art. 21 cpv. 2 LIFD, che fa riferimento alle condizioni locali, vieti di calcolare
il valore locativo servendosi di un metodo forfetario basato su una percentuale
del valore fiscale dell’immobile. Su questi presupposti, l’Alta Corte ha
respinto il ricorso di un contribuente, proprietario di una casa in Portogallo,
il cui valore locativo era stato commisurato nel 4,5% del valore fiscale
dell’immobile, già al netto delle spese di manutenzione forfetarie (sentenza TF
2C_829/2016 e 2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.2).
Sempre in base al diritto fiscale
svizzero, per la sola imposta cantonale, il valore dell’immobile all’estero
viene considerato per la determinazione della sostanza complessiva al fine di
definire l’aliquota applicabile per determinare l’imposta sulla sostanza ai
sensi dell’art. 42 cpv. 1, prima frase LT.
Nella sentenza CDT 80.2023.81/82
del 7 ottobre 2024 la Camera di diritto tributario del Tribunale d’Appello, ha
indicato di essersi:
" già
chinata sulla questione a sapere se tali valori possano essere impiegati per il
calcolo dell’imposta sulla sostanza e se da questi possa essere ricavato il
valore locativo ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito, rispondendo
affermativamente (CDT, sentenza n. 80.2015.225). È` fatto notorio che il valore
catastale degli immobili in Italia non corrisponda al valore venale degli
stessi.”
La CDT, a conferma della sentenza
80.2015.225 citata anche dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG
nella decisione su opposizione, ha rilevato, a proposito del valore locativo,
come (consid. 4.7.)
" … il
Tribunale federale abbia recentemente ritenuto giustificato determinarlo nella
misura di una percentuale del valore fiscale o del valore venale. (…) che
l’art. 21 cpv. 2 LIFD non impone un metodo di calcolo preciso e che le stesse
direttive dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 25 marzo 1969
concernenti la determinazione del valore locativo delle case d’abitazione (ASA
38 p. 121 ss.) prevedono che i Cantoni possano fissare il valore locativo in
una percentuale del valore fiscale o venale. Secondo le direttive citate, il
valore locativo lordo rappresenterebbe in generale il 6% del valore fiscale o,
a titolo di controllo, un rendimento netto corrispondente al 3% o al 4% del
capitale proprio investito nell’immobile (v. sentenza TF 2C_829/2016 e
2C_830/2016 del 10 maggio 2017 consid. 7.2 e 7.3).”
Osservando ancora come:
"
in una sentenza di principio risalente al 9 maggio 2008 (CDT, sentenza
n. 80.2007.173, in: RtiD II-2008 n. 3t), questa Camera ha esaminato la prassi
consistente nel servirsi del valore di reddito secondo il calcolo della stima
ufficiale, già applicata a partire dal periodo fiscale 2006, sulla base di una
circolare della Divisione delle contribuzioni, concludendo per la sua
illegalità. Esigenze di praticabilità impongono pertanto di stabilire il valore
locativo degli immobili situati all’estero, che serve unicamente a determinare
l’aliquota per il calcolo dell’imposta in Svizzera e/o nel Cantone, nella
misura di una percentuale del loro valore fiscale. Considerato il fatto che
l’autorità fiscale ticinese deduce ancora dal valore locativo le spese di
manutenzione (forfetarie), si giustifica l’applicazione del tasso del 6%,
proposto dalle citate direttive dell’AFC.”
2.9. Come visto in caso di immobili siti
all’estero per la determinazione del valore commerciale dello stesso, e della
sua redditività, la Cassa può fondarsi su di una stima effettuata all’estero
(STF 9C_540/2009 citata). In genere l’amministrazione domanda all’interessato
la trasmissione di una perizia, allestita da un geometra autorizzato, che
attesti il valore venale dell’immobile e la sua redditività (in merito si veda
anche la STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025). In tale modo è accertato il
valore commerciale del fondo in maniera accettabile, anche senza una perizia
ordinata dall’amministrazione interessata, compito che all’estero appare di
difficile attuazione e concretizzazione. La valutazione domandata
all’assicurato medesimo deve essere eseguita da un geometra o tecnico
riconosciuto ed autorizzato in base alle norme estere (qui: italiane). La
valutazione peritale di stima estera deve contenere una motivazione ed una
giustificazione della fissazione dei valori dell’immobile esaminato
(indicazione dei criteri di stima scelti), dell’indicazione della composizione
dei beni, del loro stato, della manutenzione, del loro uso ed utilizzo, le
valutazioni debbono essere coerenti, attendibili e, soprattutto, giustificate
adeguatamente.
Questo modo di procedere è
ammesso, come indicato, dalla giurisprudenza federale. Rifacendosi alla STF 9C_540/2009 del 17 settembre 2009, concernente la
contestazione della valutazione di un immobile sito in Tunisia l'Alta Corte ha
Considerandi
ribadito la possibilità di fare riferimento a una perizia realizzata all'estero
per determinare il valore di un immobile se non è ragionevolmente possibile
procedere a un'altra valutazione (STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid.
7.2
= SVR 2019 EL Nr. 11). Tale modo di procedere è usuale, in casi analoghi a
quello qui all’esame, e tale prassi dell’amministrazione è stata implicitamente
condivisa da questa Corte in numerose decisioni (tra tante: STCA 33.2025.6 del
12.
maggio 2025 e la citata 33.2025.20). Nella STF 9C_776/2019 del 17 novembre
2020.
(in italiano) l’Alta Corte ha infatti specificato come:
" 4.1.
(…)
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale) aveva avuto modo di precisare che per determinare il
valore, inteso quale valore commerciale, ovvero di mercato, l'amministrazione
doveva ricorrere a una perizia da elaborare da un ufficio competente in materia
e, al fine di rispettare l'uguaglianza di trattamento, era auspicabile
conferire mandato al medesimo ufficio di stima (cfr STFA P 9/04 del 7 aprile
2004.
consid. 3.2; in tal senso sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid.
3.1
con riferimenti). Il Tribunale federale ha successivamente precisato i
requisiti necessari affinché una perizia sia affidabile, ritenendo in
particolare che il valore può essere stimato solo con sufficiente precisione
rispetto a oggetti simili e che pertanto in tal senso criteri decisivi, oltre
alle dimensioni della proprietà e al numero di locali, sono la posizione (con
particolare riguardo ai collegamenti stradali e alle peculiarità ambientali
della zona) e la qualità della vita e degli alloggi (quartiere tranquillo o
rumoroso, elegante o modesto). È pure rilevante se l'oggetto è per turisti o
per abitanti indigeni, come le possibilità di sviluppo della zona (cfr.
sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 consid. 5.3). …
4.2
Nel caso di un immobile situato all'estero, non è
possibile una valutazione da parte di periti attivi in Svizzera, quali per
esempio quelli di un ufficio cantonale di stima. In tale contesto ci si può
riferire alle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC)
edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), le quali
precisano che se l'immobile è situato all'estero, ci si può basare su una stima
effettuata all'estero, se non ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli
(nota marginale 3444.03 seconda frase). Tale facoltà è stata ripresa dalla
giurisprudenza del Tribunale federale, sia nella menzionata sentenza
9C_540/2009 come pure in altre successive (cfr. sentenza 9C_751/2018 del 16
aprile 2019 consid. 7.2 con riferimento).”
L’agire dell’amministrazione
appare quindi corretto come si dirà nelle considerazioni seguenti.
2.10
Nel caso concreto, per quanto riguarda
il primo immobile, ossia all’appartamento ereditato a __________ (__________,
Italia) in __________, gli atti contemplano la valutazione allestita dal
geometra __________, iscritto nel Collegio dei Geometri della Provincia di __________
(con il numero __________).
Il bene, che il ricorrente ha
ereditato unitamente alle sorelle __________ e __________, è costituito da un
appartamento (descritto nel dettaglio nel doc. 55-8/17), di 3,5 locali (part.
240.
sub. 4) in zona categoria A/3, di 80 mq circa in ottimale stato di
manutenzione, ristrutturato (doc. 55-9/17). Il perito incaricato ha valutato,
al 3 settembre 2019, il bene in EUR 83'000. Non v’è motivo concreto per
distanziarsi da tale valutazione che il ricorrente medesimo ha fatto propria
nelle sue comunicazioni alla Cassa. Alla luce di ciò va qui ritenuto che
l’appartamento di __________ aveva un valore (sostanza) di EUR 83'000 che
andava suddiviso tra i tre eredi, e quindi EUR 27'666 per ognuno degli eredi.
Per quanto attiene invece il
secondo immobile, sito a __________, si tratta del foglio __________,
particella __________, subalterno __________, ossia un appartamento con una
superficie totale di 54 m2 ed aree scoperte per altri 52 m2
sito in __________, scala A al quarto piano. Anche per tale bene il perito
incaricato (ing. __________) ha eseguito una valutazione completa, riprendendo l’estratto
dell’Agenzia delle entrate, descrivendo l’immobile, ha eseguito il sopralluogo
il 18 febbraio 2025, ha accertato un livello delle finiture e lo stato
complessivo che ha descritto in dettaglio, ha descritto gli impianti ed ha
indicato le metodologie utilizzate nella valutazione, ha eseguito in
particolare indagini di mercato ed ha ritenuto i valori della banca dati
dell’Agenzia delle entrate. Il tecnico è giunto alla valutazione di EUR 48'600.
Considerato come il bene è in comproprietà con la sorella e la nipote, il
valore della sostanza attribuibile al ricorrente è di EUR 48'600:3 = EUR
16'200.
2.11
In merito alla cessione di un fondo
ad un prezzo nettamente inferiore al valore venale, come ha ritenuto in
concreto la Cassa per l’appartamento a Satriano, circostanza contestata dal
ricorrente, va evidenziato che, in base all’art. 17a cpv. 5 OPC-AVS/AI in tale
costellazione (alienazione di un immobile a titolo oneroso o gratuito), il
valore venale è determinante per sapere se ci si trova in presenza di una
rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell’art. 11a cpv. 2 LPC. Il valore
venale non è applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un
immobile a un valore inferiore. Per l’art. 17b OPC-AVS/AI si è in presenza di
una rinuncia alla sostanza se una persona aliena parti di sostanza senza
esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione equivale a meno del 90%
del valore della prestazione oppure se nel periodo da considerare ha speso la
sostanza in misura superiore al limite consentito dall’articolo 11a capoverso 3
LPC.
In merito alla cessione della
sostanza in assenza di obbligo giuridico o con una controprestazione inferiore
al 90% del valore della prestazione, le direttive (citate in precedenza), al
capitolo 3.5.3.2, ricordano come sussista una rinuncia (queste due condizioni
non sono cumulative ma alternative, STF 8C_463/2024 consid. 4.2, riportato più
avanti in esteso). L’importo della rinuncia, in caso di alienazione,
corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e quello della
controprestazione (art. 17c OPC-AVS/AI). Il momento della rinuncia è
determinante per la valutazione della sostanza alienata e dell’eventuale
controprestazione.
Al N. 3532.05 le DPC rammentano
come, per l’alienazione di un immobile, il valore venale (valore di mercato) è
determinante per stabilire se si è in presenza di una rinuncia a parti di
sostanza.
In una sentenza (destinata alla
pubblicazione) resa il 27 maggio 2025 (STF 8C_463/2024), il Tribunale federale
ha ricordato come:
" L'art. 11a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, contient une
définition claire de la notion de dessaisissement. Il prévoit que si une
personne renonce volontairement à exercer une activité lucrative que l'on
pourrait raisonnablement exiger d'elle, le revenu hypothétique correspondant
est pris en compte comme revenu déterminant (al. 1). Les autres revenus, parts
de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé
sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte
dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2).
Les conditions relatives à l'absence d'obligation
légale et à l'absence de contre-prestation adéquate ne sont pas cumulatives
mais alternatives (Message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 relatif à la
modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme PC], FF
2016.
7322; ATF 134 I 65 consid. 3.2; 131 V 329 consid. 4.3 s.).
Ce dispositif légal est complété par l'art. 17b let. a OPC-AVS/AI. Selon cette disposition,
il y a dessaisissement de fortune lorsqu'une personne aliène des parts de
fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au
moins 90 % de la valeur de la prestation. Le montant du dessaisissement en cas
d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la
valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).”
Sulla
base delle norme vigenti sino alla fine del 2020, di tenore analogo a quelle in
vigore dal 1 gennaio 2021 (si veda l’art. 11 cpv. 2 vLPC), tra i redditi
computabili erano elencati, alla lettera g., i: “proventi e i beni a cui
l'assicurato ha rinunciato". In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I
1994.
pag. 189 consid. 3a) considera che sussista una rinuncia (di sostanza e/o
di reddito) come già regolato dalle norme della LPC ancora precedenti (art. 3c
cpv. 1 lett. g dell’abrogata, a fine dicembre 2007, legge federale del 19 marzo
1965.
sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l’invalidità). Su questi aspetti si veda la STCA 33.2019.14 del 27
gennaio 2020 e la giurisprudenza ivi citata: DTF 140 V 267; DTF 123 V 37
consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR
2007.
EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b;
Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC
1988.
pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita,
per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267
consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid.
5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225
consid. 3a).
Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1
lett. g v.LPC consisteva (non diversamente dalle norme attualmente in vigore
art. 11a LPC e le norme dell’Ordinanza citate in precedenza) nell'evitare che
un assicurato si spogliasse di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di
terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina
il diritto alle prestazioni (nei limiti ricordati dalla giurisprudenza, si veda
in merito la DTF 115 V 353 consid. 5c). Sempre con riferimento alle norme
previgenti, va evocato come la giurisprudenza si sia limitata a riconoscere
l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008 sino alla
fine dell’anno 2020) se la rinuncia fosse intervenuta senza obbligo legale e
senza controprestazione adeguata, ribadendo più volte che il sistema delle PC
non offriva la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita
dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente avesse vissuto al
di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI
1995.
pag. 173 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a
ed. 2009, pag. 173). Con la STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF
131.
V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale
federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico,
rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non
sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2). Secondo
il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato aveva rinunciato non poteva
essere limitato nel tempo: la rinuncia essendo rilevante anche quando precedente
di oltre cinque anni prima della richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a
tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che
limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della
prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V
84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002). Sempre
con riferimento alle previgenti norme l’Alta Corte aveva stabilito che, per la
valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore
nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia,
trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI
1994.
pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008
del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1;
STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).
Per quanto attiene invece al
reddito la dottrina (Carigiet/Koch,
2a edizione citata, pag. 102) menzionava la rinuncia a prestazioni sotto forma
di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato
rinunciava a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni
complementari doveva prenderle in considerazione. La rinuncia corrispondeva
quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile (anche, ad
esempio, il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio
importanti somme di denaro rinunciando alla percezione dell’interesse
normalmente corrisposto mediante un deposito bancario). La rinuncia di reddito
corrispondeva quindi, ed ancora corrisponde in base alle nuove norme, ad un
interesse teorico. Il principio alla base di questa soluzione è che ogni
assicurato che rinuncia a redditi o a sostanza deve essere trattato allo stesso
modo di colui che non vi ha rinunciato e dispone ancora di tali mezzi od
entrate. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono
computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.
Come rammenta ancora la STCA 33.2019.14
del 27 gennaio 2020, la giurisprudenza, con la STF 9C_180/2010 del 15 giugno
2010, ha osservato che il tema della rinuncia di sostanza era stato
regolamentato al fine di evitare abusi, ossia per impedire i casi di rinuncia a
dei beni finalizzati ad ottenere delle prestazioni complementari, con il
giudizio citato però il TF ha rinunciato a questo elemento soggettivo siccome difficile
da determinare (Erwin Carigiet/Uwe Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).
In merito alle norme vigenti dal
1.
gennaio 2021 si vedano Erwin
Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3 edizione, 2021,
alle pagine 242 – 267, in particolare, per il tema qui d’interesse, i n. 635 e
seguenti. Nella citata STF 8C_463/2024 (consid. 7.1) l’Alta Corte ribadisce i
principi appena esposti rilevando come:
" Chacun est en principe libre de disposer de
son patrimoine comme il l'entend. Cependant, les prestations complémentaires ne
couvrent pas les besoins d'existence des personnes qui ont renoncé sans
nécessité à des éléments de fortune ou à des revenus. À cet égard, il importe
peu que la personne assurée ait eu, au moment de la renonciation à un revenu ou
à une part de fortune, l'intention ou non d'obtenir des PC. Il n'appartient en
effet pas à l'assureur social et partant à la collectivité, d'assumer
l'éventuel "découvert" dans les comptes de l'assuré lorsque celui-ci
l'a provoqué sans motif valable. L'art. 11a al. 2 LPC tient compte de ce genre de situation
en prescrivant qu'il y a lieu d'ajouter aux revenus les ressources et les parts
de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Autrement dit, les ressources
auxquelles la personne a renoncé et les biens cédés sont pris en compte comme
si la personne assurée en était encore titulaire (MICHEL VALTERIO, op. cit., n°
94.
ad art. 11 LPC). On se trouve en présence d'une renonciation
lorsqu'une personne remet ou abandonne des éléments de fortune sans qu'elle y
soit obligée. Ces actes de dessaisissement peuvent revêtir plusieurs formes
dont les principales sont la cession ou l'abandon de biens à titre gratuit
(comme les donations, l'avancement d'hoirie ou des placements risqués) ou la
remise moyennant une contre-prestation ne correspondant manifestement pas à
leur valeur (donations mixtes, constitution d'un droit d'usufruit ou
d'habitation lors d'un transfert de propriété [MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 103
ad art. 11 LPC]). Il y a lieu de retenir un dessaisissement lorsque
la personne assurée a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune "sans
obligation juridique", respectivement "sans avoir reçu en échange une
contre-prestation équivalente", ces conditions n'étant pas cumulatives
mais alternatives. Par ailleurs, avec la réforme des PC intervenue au 1er
janvier 2021, non seulement l'abandon de patrimoine mais aussi la consommation
excessive de fortune est désormais prise en compte dans le calcul des prestations
complémentaires.”
In
sostanza deve essere considerata quindi una rinuncia a sostanza immobiliare la
cessione di immobili, o quote di essi, ad un prezzo inferiore al 90% del valore
commerciale accertato.
2.12
In concreto l’amministrazione ha
ritenuto i due valori degli immobili citati per eseguire il proprio calcolo
retroattivo al fine di determinare la restituzione delle PC percepite in
eccesso dall’assicurato in conseguenza all’aumento della propria sostanza a
seguito della successione. Per la sua valutazione, e quindi per determinare
l’incidenza della sostanza, la Cassa ha preso atto della annunciata vendita
dell’appartamento in __________ (doc. 92) per un importo complessivo di EUR
30'000 (e quindi con una quota destinata al ricorrente cifrata in Euro 10'000).
Per questa vendita non risulta essere stata prodotta agli atti
dell’amministrazione documentazione adeguata nonché l’atto notarile.
Sia come sia, la Cassa ha
considerato questa vendita come avvenuta ad un prezzo decisamente inferiore al
90% del valore commerciale della proprietà allestita dal geometra __________
pochi mesi prima dell’alienazione, ed ha quindi ritenuto la differenza (ridotta
però come si vedrà) tra prezzo incassato e valore commerciale della quota del
ricorrente alla stregua di una rinuncia a parte della sostanza.
Alla luce del tenore delle norme
applicabili e della volontà del legislatore (ci si riferisca al Messaggio concernente
la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari
all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [Riforma delle
PC] FF 2012 6735 e ss.) quanto posto in atto dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG, ossia il computo di parte della sostanza cui
l’assicurato ha rinunciato, è in sé corretto e giustificato, il calcolo svolto
non può però essere seguito come si vedrà nelle considerazioni seguenti.
2.13
L’art. 11a LPC, esposto in
precedenza, è completato dagli art. 17b lett. a nonché 17c OPC-AVS/AI. Il primo stabilisce in modo chiaro che si è in presenza di una
rinuncia a sostanza “lorsqu'une personne aliène des parts de fortune sans
obligation légale et que la contre-prestation n'atteint pas au moins 90 % de la
valeur de la prestation” ed il secondo che l’importo “du dessaisissement
en cas d'aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation
et la valeur de la contre-prestation” (come ricorda il TF nella STF
8C_463/2024 consid. 4.2., sentenza destinata alla pubblicazione).
La Cassa, nell’operare il suo
calcolo, è partita dal valore della quota spettante al qui ricorrente,
determinata in base alla valutazione del tecnico __________, ossia:
- EUR
83'000 (valore peritale): 3 (eredi) = EUR 27'666,66 ciascuno.
L’amministrazione ha quindi
dedotto il valore dichiarato incassato dalla vendita di EUR 10'000 per ogni
erede, non dall’importo appena calcolato, ma dal 90% del medesimo (EUR
27'666.66 x 90%). In altre parole l’amministrazione ha determinato la quota del
ricorrente in EUR 27'666,66, ne ha determinato il 90% ossia, in base al calcolo
riportato nel doc. 94, EURO 25'743,80 (in realtà il 90 per cento di 27'666,66 corrisponde
a EUR 24'899,99, il calcolo della Cassa non è corretto, ciò che non ha
conseguenza come si vedrà più avanti). L’amministrazione ha poi dedotto
dall’importo da essa determinato (EUR 25'743,80) l’introito dichiarato della
vendita (con riferimento la quota del ricorrente: EUR 10'000) per considerare
la sostanza da riprendere cifrata in EUR 15'743,80, ha quindi applicato il
tasso di conversione euro – franco (0.9305) per ottenere l’importo della
ripresa cifrato in CHF 14'649,60.
L’agire dell’amministrazione non
può essere seguito e non appare, come detto, corretto. L’art. 17c OPC-AVS/AI
prevede che l’importo della rinuncia, in caso di alienazione, corrisponda alla
differenza tra il valore della prestazione e quello della controprestazione,
concetto è ripreso nelle DPC che al n. 3532.02 – 1/21 precisano che l’importo
della rinuncia in caso di alienazione corrisponde alla differenza tra il valore
della prestazione e quello della controprestazione (e non al valore della
prestazione dedotto del 10% e determinato nel 90%). L’esempio riportato nelle
DPC (p. 334 sub. lettera b) è chiaro in merito.
In sostanza, quindi, dal valore
del tecnico __________ riportato in capo al ricorrente (EUR 83'000 : 3 = EUR
27'666.66) occorreva sottrarre la quota del prezzo pagato dall’acquirente
riferita al signor RI 1: EUR 27'666,66 – 10'000 = 17'666,66. Questa cifra
rappresenta l’importo della rinuncia, che andava convertito in CHF al tasso
indicato in precedenza, conformemente alle DPC marginale 3453.01 e come evocato
da questa Corte nella STCA 33.2018.2-3 del 14 novembre 2019, per un importo di
rinuncia pari a CHF 16'438,83 (e non CHF 14'649,60).
2.14
L’importo della rinuncia alla
sostanza qui determinato, come detto superiore rispetto a quello considerato
dalla Cassa, se applicato comporterebbe per l’assicurato una riforma
peggiorativa dell’obbligo restitutivo (reformatio in pejus). Il TCA può, in
linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo
avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso
attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 20 cpv. 2 Lptca; DTF 119
V 241 consid. 5). Questa Corte, considerate le circostanze del caso, l’importo contenuto
della sostanza supplementare in questione e la sua incidenza sull’importo da
restituire limitata, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, considerato
come ciò costituisca unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante e
non un obbligo giuridico (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del
17.
giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile
2003; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 4; DTF 119 V 249; STCA 36.2013.82
del 14 marzo 2014; STCA del 4 marzo 2009, 33.2008.6; STCA del 23 aprile 2008,
33.2008.3
consid. 2.9; STCA del 23 novembre 2007, 30.2007.32 consid. 13; STCA
del 16 agosto 2007, 36.2007.69 consid. 9).
2.15
Alla luce di quanto precede la
decisione della Cassa su questo aspetto va qui confermata. L’amministrazione ha
correttamente ritenuto il sussistere di una rinuncia a sostanza.
2.16
Occorre ora verificare se,
correttamente o meno, l’amministrazione abbia ritenuto il reddito (valore
locativo) derivante dall’appartamento in __________ dell’assicurato in
comproprietà con terzi coeredi. Il ricorrente contesta il computo siccome non
percepisce redditi dalla sua quota dell’appartamento ed anzi ha speso danari
per la valutazione peritale rispettivamente per le spese di successione.
Le spese rammentate
dall’assicurato non possono essere considerate quali elementi di riduzione del
valore locativo che la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG ha
correttamente stabilito in applicazione della prassi della CDT più sopra
evocata in assenza di indicazioni specifiche da parte del perito (geom. __________)
incaricato. In effetti dette spese non sono in relazione al valore locativo e
non ne consentono il conseguimento, ma sono spese di successione che hanno
consentito all’assicurato di entrare in possesso della sua quota di
comproprietà del fondo.
La Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha stabilito l’importo del valore locativo in EUR 911
poi convertiti in franchi (STCA 33.2018.2-3). La determinazione di tale importo
netto è stata eseguita, come indicato, sulla scorta della prassi di valutazione
del valore locativo per fondi all’estero posta in atto dalla giurisprudenza
della CDT (CDT 80.2015.225 pubblicata in RtiD I-2018 n. 4t, si vedano anche CDT
80.2023.223
del 16 agosto 2024, consid. 3.3. che richiama la STF 9C_646/2022
del 7 febbraio 2023 consid. 8.2). Il reddito è conseguibile e non deve essere
necessariamente conseguito, non ottenendo dall’appartamento una pigione,
l’importo del valore locativo, suddiviso tra i tre comproprietari, deve essere
considerato e computato per quanto riguarda la quota del signor RI 1 al fine di
determinare le sue PC e, soprattutto, il suo obbligo di restituzione. Come
indicato la rinuncia al conseguimento di un reddito deve comportarne comunque la
ripresa ai fini della determinazione dei diritti alle prestazioni in base alla
LPC.
Anche in questo caso l’agire
della Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG è corretto e deve essere qui
confermato.
2.17
Il
ricorrente invoca la sua buona fede per ostare all’obbligo di restituzione
delle prestazioni indebitamente percepite. La buona fede è elemento ostativo
dell’effettiva restituzione di prestazioni PC che siano state accertate
formalmente come dovute dall’amministrazione o dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni. Come indicato in precedenza l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che
le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era
in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Invocare, in sede di contestazione dell’ordine di restituzione la
buona fede, è prematuro. In effetti, come evoca l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda
di condono motivata con la grande difficoltà e la sussistenza della buona fede,
può essere presentata, in forma scritta, nei 30 giorni dal momento in cui la
decisione di restituzione è passata in giudicato.
La
buona fede, la cui sussistenza in concreto non deve essere vagliata, non è,
come indicato, elemento che permetta all’assicurato di opporsi alla
restituzione della prestazione, ma potrà (semmai) permettergli di non dare
seguito all’ordina di restituzione definitivo. Anche questo argomento del
ricorrente si rileva inconsistente.
2.18
Alla luce di quanto precede il
ricorso va interamente respinto. Non si percepiscono tasse e le spese
permangono a carico dello Stato. Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In
casu si tratta di prestazioni PC per le quali non è previsto il prelievo di
spese (diversamente da quanto stabilito dalla LAI).
Sul
tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2
giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di
Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4
maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la
modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Non
sono quindi prelevate tasse e spese e non sono attribuite ripetibili
all’amministrazione vincente in causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia,
mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti