33.2025.23
Restituzione di PC indebitamente percepite per non avere avvisato la Cassa della convivenza con figlia e nipote.Suddivisione della pigione su figlia e nipote,anche se quest'ultima è neonata.Non valgono le eccezioni alla suddivisione per teste:né obbligo giuridico né obbligo morale di ospitare figlia
20 ottobre 2025Italiano40 min
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.23
TB
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Saputo della convivenza con la
neonata nipotina, con decisione del 12 marzo 2025 (doc. A3) la Cassa di
compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari di RI 1,
nato nel 1945, suddividendo la pigione fra quattro persone (assicurato, moglie,
figlia e nipote) e chiedendogli quindi di restituire per il periodo dal 1°
febbraio 2024 al 31 marzo 2025 Fr. 3'646.- per prestazioni complementari
indebitamente ricevute.
1.2. Il 4 aprile 2024 (doc. A2)
l'assicurato si è opposto a questo provvedimento, lamentando che la riduzione
delle prestazioni di Fr. 265.- al mese rappresentava una grave difficoltà
economica per la sua famiglia, perciò ha chiesto che gli fosse concesso il
condono della restituzione di Fr. 3'646.-, anche perché non sapeva come era
stato determinato il suo diritto alle PC.
1.3. A richiesta del 20 maggio 2025
(doc. 136) della Cassa cantonale di compensazione se questo scritto era da
intendere come una domanda di condono, il 10 giugno 2025 (doc. 137) l'opponente
ha ribadito che la restituzione l'avrebbe messo in gravi difficoltà, perciò ha chiesto
"anche il condono"
invocando la buona fede.
1.4. Con decisione su opposizione del 17
giugno 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione e confermato che poiché l'assicurato condivideva l'abitazione con
tre persone e non erano dati motivi per scostarsi dal principio dell'art. 16c
OPC-AVS/AI della suddivisione della pigione fra le singole persone non
considerando quelle che non sono incluse nel calcolo della PC, la pigione
pagata dall'assicurato doveva essere computata per 2/4, essendo la figlia e la
nipote escluse dal calcolo. Il nuovo calcolo ha comportato la riduzione del
diritto e quindi la restituzione delle prestazioni complementari percepite indebitamente
dall'inizio del mese in cui è iniziata la convivenza con la nipotina. Compensate
con il nuovo diritto alle PC dal 1° giugno 2022 al 31 gennaio 2024, per il
periodo dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025 si ha la restituzione di Fr.
3'646.-.
1.5. Il 10 luglio 2025 (doc. I) RI 1 si
è rivolto al TCA chiedendo di "respingere" la decisione della Cassa e
di non dovere restituire l'ammontare di Fr. 3'646.-. Il ricorrente ha rilevato
che è solo il 17 giugno 2025 che è venuto a conoscenza dei veri motivi per cui
la Cassa di compensazione ha emesso l'ordine di restituzione, precisando che la
figlia __________ non aveva avuto scelta ed era andata ad abitare con i
genitori, occupando però un solo locale per sé e la figlia __________ e
lavorando al 50% non era in grado di contribuire ai costi per l'affitto. L'assicurato
ha contestato che l'amministrazione ha conteggiato nel calcolo PC una pigione
di Fr. 9'558.-, pari a 2/4 di Fr. 19'116.-, che è il costo annuo del suo
affitto e delle spese accessorie. Egli ha inoltre criticato che la sua economia
domestica fosse composta di quattro persone, lamentando che una neonata di un
mese, ma anche di 12 mesi, non va considerata al pari di un adulto
sull'incidenza dell'affitto. Pertanto, il ricorrente ha proposto di considerare
una pigione di Fr. 14'337.-, pari a 3/4 di Fr. 19'116.-.
1.6. Nella risposta del 16 luglio 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di
respingere il ricorso, ricordando che la decisione di restituzione si basa sul
principio che quando un'abitazione è occupata anche da persone escluse dal
calcolo della prestazione complementare, i costi computabili della locazione
devono essere ripartiti fra le singole persone e le parti di pigione delle
persone escluse non vanno considerate.
In concreto, stante la composizione dell'economia domestica di
quattro persone, di cui due escluse dal calcolo, dal 1° febbraio 2024 i costi
della locazione sono computati in ragione di 2/4.
1.7. Il 25 luglio 2025 (doc. V) il
ricorrente ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere e ha ribadito
la sua richiesta di computare una pigione di Fr. 14'337.- anziché di Fr.
9'558.-.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la
restituzione dell'importo di Fr. 3'646.- per prestazioni complementari
indebitamente percepite dal ricorrente dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025.
2.2. Per l’art. 25
cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma,
nella versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la
restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. L'art. 3 cpv. 1 Ordinanza della legge sulla parte generale delle
assicurazioni sociali (OPGA qui di seguito) prevede che l'ammontare della
restituzione è stabilito mediante decisione.
Nella STF 9C_795/2009 del 21
giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale
federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla
riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.
consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione
non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state
decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per giurisprudenza costante,
nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni
presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).
2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore
può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza.
L'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle
prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono
ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla
riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle
decisioni amministrative.
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando siano scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre a ritenere una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA;
cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4;
STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV
N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.
3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno
2011 consid. 4).
La nozione di fatti
o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer
2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04
del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano
stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i
fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in
cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere
addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda
di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II
199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.
171; Elisabeth Escher, Revision
und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter
Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e
Francoforte 1998, n. 8.21; René A.
Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto.
Per quanto concerne
Fatti
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi
che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente
(DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare
dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non
essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere
considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il
giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella
procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva
solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non
basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF
118 II 199 consid. 5 pag. 205).
L'amministrazione
può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale
un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia
senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi
principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state
accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro
versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,
DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;
STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio
considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,
in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione
errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a
livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).
Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio
2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la
decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466
consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione
in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto
conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica
di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per
evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di
riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga
durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;
STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è
inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende
dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo
margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione
iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.
Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,
non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008
consid. 3.1; 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2;
9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21
dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.
3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
Come indicato non si procede
invece mediante una revisione o un riesame quando l’assicurato ha beneficiato
di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la
prestazione sia versata in assenza di formale o informale decisione (STF
9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28
giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno
2012). Il TF nella STF 9C_684/2023 consid. 5.1.2 ha indicato
come:
" selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de
révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la
restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou,
autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force (cf.
arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in:
SVR 2010 IV n° 45 p. 141).”
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF
140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),
tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non
giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.
2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per quanto attiene il tema
dell’importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la
giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di
procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso
può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla
decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85
consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del
3 novembre 2015. In merito la dottrina (Margit
Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad
art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:
" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le
Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite
quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance
notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la
prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure
où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques
est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations
allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le
laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort,
qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une
période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à
quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF
324.–, CHF 494.–, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment
importants pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF
706.25 dont la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de
la prestation. Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation périodique, la
condition de l’importance notable de la rectification est généralement
considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du montant doit être
appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à
tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.”
Per le PC la condizione legale
è stata, come rammenta la medesima dottrina:
" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI,
dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la
prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF
120.– par an126.”
In merito ci si riferisca alla
STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4.
2.4. In specie la Cassa cantonale di
compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, il 18 settembre 2024 (doc.
117), che era nata la nipote dell'assicurato e che la neonata conviveva con la
mamma e i nonni, il 12 marzo 2025 (doc. A3) ha ricalcolato, da un lato, le
prestazioni complementari di diritto dal 1° giugno 2022 tenendo in particolare
conto, dal 1° febbraio 2024, dell'aggiunta della convivenza della piccola __________
e, d'altro lato, le prestazioni versate di troppo dal 1° febbraio 2024 al 31
marzo 2025, per una differenza indebitamente ricevuta, e quindi da restituire,
di Fr. 3'646.-. Essa ha pure stabilito in Fr. 1'431.- il nuovo diritto alle PC
dal 1° aprile 2025 per l'assicurato e la moglie.
Poiché il ricorrente ha contestato che la nipotina debba essere
considerata nel calcolo delle prestazioni complementari al pari di un adulto visto
che era appena una neonata di un mese, o anche quando aveva 12 mesi, occorre
esaminare se sia effettivamente dovuto dal ricorrente l'importo di Fr. 3'646.-
in virtù dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e quindi se è corretto che la pigione sia
suddivisa su quattro teste anziché, come chiede ora l'assicurato, su tre.
2.5. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA)
hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di
vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle
lettere a e b.
Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono
durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che
vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le
spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC),
non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.
2.6. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,
quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse
dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le
singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC
non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare
annua.
Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali
(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Nel caso evaso nel 1979 pubblicato in DTF 105 V 272, l'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ammesso l'eccezione alla suddivisione
in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di
locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente
delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento;
in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure
risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso
debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle
condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.
cit., pag. 80).
Nella DTF 127 V 10 l'Alta Corte ha stabilito il 3 gennaio 2021 che
il nuovo (dal 1° gennaio 1998) art. 16c OPC-AVS/AI è conforme alla legge e
persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non
beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola
generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita
per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,
RCC 1974 pag. 512 consid. 2), anche nel caso in cui il contratto di locazione è
intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a
beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977
pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone
locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la
questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF
142 V 299; DTF 105 V 272).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno
però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad
esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure
quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è
obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V
10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).
Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003
(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:
" 1.2 (…) La
disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata
in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che
non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione
non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati
insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI
2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una
ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata
solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono
incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di
coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure
partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.
4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito
non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore
dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior
parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un
obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione
rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b;
sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF
105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere
senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di
mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se così non
fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando
l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non
inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione
sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella
copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle
circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del
resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza
di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita
sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche
nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237
consid. 2b).
(…).
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il
figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi
un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo
mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni
al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti.
In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita,
il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della
prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8
OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un
obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,
non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte
dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re
W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza
inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei
ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente
parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso
dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC
secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le
sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero
per cadere nel bisogno.
Considerandi
3.1
A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il
Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un
eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi
dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo
il suddetto onere a norma dell'art.
329.
cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni
economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa
norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non
costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in
colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,
a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche
dopo l'entrata in vigore dell'art.
16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,
come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti
parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2
Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo
all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo
dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti
essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due
terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare
unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo
della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione
complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)"
Nella STF
9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione
alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che
prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve
avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione
coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno
vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre nessuna
distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.
Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF
142.
V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve
essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa
unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono
incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio
l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V
271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,
l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della
pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo
delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima
economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di
cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la
locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non
beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle
spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una
prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle
prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti
imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e quindi
è inammissibile. In specie non era dunque data l'eccezione al principio
dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,
perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato all'assicurata la
metà della pigione.
Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di
compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano
l'abitazione, considerando una bambina piccola.
Il Tribunale federale ha considerato che vivere insieme genera già
una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che
ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un
bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché
occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in
particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più
intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione
di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al
principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino
che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato
alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di
vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un
singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte
cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il
coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).
Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare
la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero
state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per
teste (cfr. consid. 4.2).
Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.
Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, l'Alta Corte ha richiamato
la sua giurisprudenza (v. STFA P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), rammentando
che è irrilevante come viene pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento
condiviso e come la suddivisione della pigione per teste abbia luogo quando
sono coinvolti figli piccoli (STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 4) salvo
eccezioni.
Nella STF 9C_153/2022 del 26 aprile 2023 l’Alta Corte riassume la
giurisprudenza sul tema della suddivisione della pigione:
" 7.2.
7.2.1
Selon la
jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au
1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du
loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devaient être,
en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes -
indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait
été conclu et qui payait le loyer - devait être suivie (arrêt du TFA du 15
juillet 1974, in RCC 1974 p. 510; voir aussi ATF 105 V 271 consid. 2 [dont la portée s'agissant de la situation concrète
de vie commune entre un ayant droit et une personne qui prend soin de lui a été
fortement relativisée; voir à ce sujet ATF 142 V 299 consid. 5.2.3]). Il s'agissait cependant d'une règle générale,
à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une
exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être
admise qu'avec prudence pour éviter le risque de graves abus. Une telle
situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de
supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un
tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer;
ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation
d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services
rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au
partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires
vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle
l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être
raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un
rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (arrêt P 21/90 du
16.
novembre 1990). Ce cas a conduit à l'adaptation du ch. 3023 des Directives
concernant les prestations complémentaires à l'Assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (DPC), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992
(jusqu'au 31 décembre 1997) : à titre d'exemple d'une dérogation à la règle du
partage du loyer à parts égales, il a été mentionné que les enfants placés chez
des parents nourriciers de moins de seize ans n'ont pas à être pris en
considération pour la répartition du loyer.
7.2.2
L'art. 16c
al. 1 OPC-AVS/AI a été adopté pour ancrer dans la réglementation
d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de
répartition du loyer. Le but de la disposition est d'éviter le financement par
les prestations complémentaires de personnes qui ne sont pas incluses dans le
calcul des PC (VSI 1998 p. 34). Le ch. 3023 des DPC (dans sa version en vigueur
de janvier 1992 à mars 2011), devenu par la suite le ch. 3231.03 (DPC dans leur
version à partir d'avril 2011) a été adapté en conséquence: en conformité au
texte réglementaire, il indique que les parts du loyer des personnes non
comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte.
Depuis l'adoption de l'art. 16c OPC-AVS/AI -
qui a été jugé conforme à la législation supérieure (ATF 127 V 10) -, le Tribunal fédéral a considéré que même après l'entrée en
vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans
tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de la règle
d'exécution, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent
sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations
complémentaires. Une répartition du loyer n'entre dès lors pas en considération
pour des conjoints ou des personnes qui vivent avec des orphelins ayant droit à
une rente ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de
l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (cf. art. 10
al. 1 let. b ch. 2 LPC). D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en
matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte
que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation
est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une
autre répartition du loyer, voire même - exceptionnellement - à une
renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous
l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêt P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in
VSI 2001 p. 237).
7.2.3
En
particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout
cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation
d'entretien du droit civil. A défaut, une répartition du loyer devrait être
opérée même lorsque l'ayant droit des prestations complémentaires ferait ménage
commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des prestations
complémentaires) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement
être le sens voulu par l'art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est
d'empêcher que les prestations complémentaires aient également à intervenir à
l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations
complémentaires. Or indépendamment du fait qu'il ne paraît guère approprié
d'évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne
serait pas compatible avec le but des prestations complémentaires, qui est de
couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances
concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une
inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des
enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non
seulement envers des bénéficiaires sans enfants mais également en règle
générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une
rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références; arrêts P 53/01 du 13 mars
2002.
consid. 3a/bb et P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p.
237). La pratique administrative prend en compte ces principes: le ch. 3231.04
DPC prévoit qu'une répartition différente du loyer est possible dans des cas
spéciaux. Ainsi, pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font
ménage commun avec des enfants qui n'ont pas droit à une rente pour enfant,
mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d'entretien, aucun partage de
loyer n'est en principe opéré.".
2.7
Nel caso in
esame, la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva
l'abitazione con altre tre persone, di cui due, la figlia e la nipotina, non
avevano un diritto alle prestazioni complementari. Essendo quindi queste
conviventi escluse dal calcolo delle PC dell'interessato, in virtù dell'art.
16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno soltanto due quarti della
pigione dell'abitazione in cui i quattro familiari vivevano e ha pertanto
conteggiato dal 1° febbraio 2024, ovvero dall'inizio del mese in cui è nata la
nipote, una spesa di Fr. 9'558.- (Fr. 19'116 x 2 : 4) anziché i precedenti Fr.
12'744.-.
Il ricorrente ha contestato la presa in considerazione della
nipote e quindi la suddivisione della pigione per due quarti, sostenendo che la
ripartizione degli spazi con la propria nipotina non poteva essere ritenuta
paritaria, ma che andava considerato come la stessa, avente pochi mesi di vita,
non utilizzasse l'abitazione al pari di un adulto e quindi che la quota della
pigione ad essa attribuibile doveva essere nulla. Di conseguenza, la pigione
andava suddivisa per tre quarti, quindi fra quattro persone, ma computata per
tre e quindi andava considerata la spesa di Fr. 14'337.- (Fr. 19'116 x 3 : 4) in
luogo di soli Fr. 9'558.-.
2.8
La richiesta del ricorrente non può
essere accolta.
La fattispecie ricalca infatti i casi esposti in precedenza
analizzati dal Tribunale federale, in cui è stato chiaramente affermato che l'eccezione
alla suddivisione paritaria non va applicata quando in
un'abitazione coabitano adulti e bambini piccoli, poiché l'età del
bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari
non ha rilievo. Una suddivisione della pigione per teste può in particolare
anche avere luogo quando sono coinvolti figli piccoli. Di conseguenza, anche un
bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione per il calcolo
della pigione. La distinzione fra adulti e bambini viene infatti effettuata
dalla legge soltanto per il fabbisogno vitale (art. 10 cpv. 1
lett. a LPC), mentre nessuna distinzione è prevista per la suddivisione della
pigione (STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, consid. 2.3; STF 9C_242/2018
del 21 febbraio 2019, consid. 4.1; STF 9C_210/ 2014 del 6
maggio 2014, consid. 1.2).
Si deve pertanto concludere che, in concreto l'assicurato e la
nipotina condividevano in maniera paritaria l'abitazione familiare. Il fatto
che la figlia e la nipote occupavano soltanto una stanza dei 4,5 locali
dell'appartamento di 105 mq, non porta a una ripartizione diversa degli spazi.
Non sarebbe peraltro realistico ritenere che i familiari del
ricorrente non usufruissero del gabinetto e della cucina, come pure del
soggiorno.
La convivenza, gratuita, fra l'assicurato, la
moglie, la figlia e la nipote non ricade dunque nelle suesposte eccezioni
riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Ne discende che la pigione annua lorda di Fr. 19'116.- pagata dal
ricorrente va ripartita su quattro persone (assicurato, moglie, figlia e
nipote), due delle quali sono però escluse dal calcolo delle prestazioni
complementari (figlia e nipote) e quindi deve essere correttamente computata
nelle spese riconosciute dell'assicurato in ragione di Fr. 9'558.- (Fr. 19'116
: 4 x 2).
La soluzione che il ricorrente ha chiesto di adottare, ovvero di escludere
la nipotina e di suddividere la pigione su tre teste, computando perciò
l'importo di Fr. 14'337.- (Fr. 19'116 : 4 x 3), non può invece essere tutelata,
essendo contraria alla suesposta giurisprudenza relativa alla suddivisione,
paritaria, della pigione anche quando vi sono neonati o bambini piccoli.
2.9
Non può essere accolta neppure la
richiesta del ricorrente tesa a considerare una ripartizione su tre teste del
canone locativo, senza computare cioè la figlia __________ siccome non in grado
di sopperire ai suoi bisogni per introiti insufficienti. Secondo il ricorrente
la convivenza con la figlia sarebbe dettata da motivi di ordine giuridico.
In concreto la figlia del ricorrente non è beneficiaria di una
rendita (AVS per figli agli studi quale diritto derivato dal papà o di invalidità
come diritto proprio), e non ha un diritto proprio alle PC (art. 4 LPC). Essa non
è compresa nel calcolo della PC del padre, perciò, di principio si deve
ripartire la pigione tra i coabitanti (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), e questo
come avvenuto prima della nascita della figlia di __________ (ovvero il
ricorrente e sua moglie, per una spesa annua di Fr. 12'744, ossia: Fr. 19'116 :
3.
x 2). Il padre non ha più alcun obbligo nei confronti di __________ siccome
sua figlia è maggiorenne e non più agli studi e non sussiste un obbligo di
mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC.
Non può neppure trovare applicazione l'art. 328 CC relativo
all'assistenza fra parenti, siccome questo disposto legale si riferisce a chi
vive in condizioni agiate e può essere perciò tenuto a soccorrere i parenti in
linea ascendente e discendente in difficoltà, quando senza di ciò essi cadrebbero
nel bisogno.
Questa circostanza è senz'altro esclusa nel caso di specie siccome
il ricorrente al beneficio di prestazioni complementari, e non in grado di
mantenere la figlia. Non può di conseguenza essere ritenuto un obbligo
giuridico per una diversa ripartizione delle spese di locazione rispetto a
quanto impone l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
2.10
Il ricorrente invoca pure il
sussistere di una vita in comune fondata su un obbligo morale, tale da ritenere
un'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione. In concreto non
sussistono i presupposti per concludere che la figlia convivente si prendesse
cura dell'assicurato e che dunque egli avesse un dovere morale di ospitarla
gratuitamente in casa propria per potere beneficiare del suo indispensabile
aiuto così come ritenuto nella giurisprudenza esposta in precedenza,
rispettivamente evocata dalla dottrina (Michel
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 94 seg. ad art. 10). Il Tribunale
federale ha riconosciuto l'eccezione a una suddivisione paritaria dei costi di
un'abitazione sulla base dell'esistenza di un obbligo morale per un’assicurata
malata psichicamente, rientrata a casa da un soggiorno in ambito psichiatrico, che
ha locato un piccolo appartamento e qualche mese più tardi l'ha raggiunta
l'infermiere ormai in pensione che si era occupato di lei in istituto. Poiché
l'assicurata non poteva vivere da sola a causa delle sue condizioni di salute,
le cure professionali fornite dal convivente erano molto importanti per
l'interessata, che ha così contratto nei confronti del suo amico un enorme
debito di riconoscenza. Era inoltre indiscusso che solo la presenza di
quest'ultimo le permetteva di continuare a vivere nel suo appartamento. Si
faccia riferimento alle DTF 105 V 272, confermata in DTF 142 V 299; STF
8C_939/2008 del 25 agosto 2009, consid. 2.2; STFA P 26/00 del 19 gennaio 2001,
consid. 2b; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2.
Nella STFA P 53/01 del
13.
marzo 2002, in cui dei beneficiari di PC avevano accolto la figlia e la
famiglia che necessitavano di cure durante la gravidanza, che era associata a
gravi complicazioni, e durante il periodo iniziale dopo l'aborto spontaneo, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso diversamente. È giunto alla
conclusione che né un obbligo legale né, date le condizioni economiche dei richiedenti
PC, in quelle circostanze, era dato un obbligo morale di accogliere
gratuitamente la famiglia della figlia. La Corte ha affermato che la situazione
era diversa da quella della DTF 105 V 271, dove l'obbligo morale nasceva dall'apporto
di una controprestazione gratuita.
In concreto la convivenza fra padre e figlia non si fonda su
obblighi morali come ritenuti dalla giurisprudenza. La coabitazione non è
imposta da bisogni di cure del padre cui la figlia ha provveduto. La
circostanza non emerge dagli atti e non è nemmeno stata sostenuta dal
ricorrente, che riconosce piuttosto un bisogno di natura economica della figlia
a fondamento della sua richiesta. Le difficoltà economiche non possono
fondare un dovere morale da parte del padre di ospitare in casa, a titolo
gratuito, la figlia maggiorenne che vive un periodo di difficoltà. Come
indicato questa circostanza non rientra fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI (sul tema si veda anche la STCA 33.2024.15 del 30 dicembre
2024, consid. 2.8).
2.11
Da quanto precede discende che il
ricorso va respinto e la decisione impugnata (volta alla
restituzione di Fr. 3'646.- per le prestazioni complementari ricevute in
eccesso dal ricorrente dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025) deve essere confermata.
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del
19.
settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF
9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares
Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais
judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la
LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del
Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare
presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina
Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008
(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti