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Decisione

33.2025.23

Restituzione di PC indebitamente percepite per non avere avvisato la Cassa della convivenza con figlia e nipote.Suddivisione della pigione su figlia e nipote,anche se quest'ultima è neonata.Non valgono le eccezioni alla suddivisione per teste:né obbligo giuridico né obbligo morale di ospitare figlia

20 ottobre 2025Italiano40 min

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.23

TB

Lugano

20 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 17

giugno 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Saputo della convivenza con la

neonata nipotina, con decisione del 12 marzo 2025 (doc. A3) la Cassa di

compensazione ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari di RI 1,

nato nel 1945, suddividendo la pigione fra quattro persone (assicurato, moglie,

figlia e nipote) e chiedendogli quindi di restituire per il periodo dal 1°

febbraio 2024 al 31 marzo 2025 Fr. 3'646.- per prestazioni complementari

indebitamente ricevute.

1.2. Il 4 aprile 2024 (doc. A2)

l'assicurato si è opposto a questo provvedimento, lamentando che la riduzione

delle prestazioni di Fr. 265.- al mese rappresentava una grave difficoltà

economica per la sua famiglia, perciò ha chiesto che gli fosse concesso il

condono della restituzione di Fr. 3'646.-, anche perché non sapeva come era

stato determinato il suo diritto alle PC.

1.3. A richiesta del 20 maggio 2025

(doc. 136) della Cassa cantonale di compensazione se questo scritto era da

intendere come una domanda di condono, il 10 giugno 2025 (doc. 137) l'opponente

ha ribadito che la restituzione l'avrebbe messo in gravi difficoltà, perciò ha chiesto

"anche il condono"

invocando la buona fede.

1.4. Con decisione su opposizione del 17

giugno 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione e confermato che poiché l'assicurato condivideva l'abitazione con

tre persone e non erano dati motivi per scostarsi dal principio dell'art. 16c

OPC-AVS/AI della suddivisione della pigione fra le singole persone non

considerando quelle che non sono incluse nel calcolo della PC, la pigione

pagata dall'assicurato doveva essere computata per 2/4, essendo la figlia e la

nipote escluse dal calcolo. Il nuovo calcolo ha comportato la riduzione del

diritto e quindi la restituzione delle prestazioni complementari percepite indebitamente

dall'inizio del mese in cui è iniziata la convivenza con la nipotina. Compensate

con il nuovo diritto alle PC dal 1° giugno 2022 al 31 gennaio 2024, per il

periodo dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025 si ha la restituzione di Fr.

3'646.-.

1.5. Il 10 luglio 2025 (doc. I) RI 1 si

è rivolto al TCA chiedendo di "respingere" la decisione della Cassa e

di non dovere restituire l'ammontare di Fr. 3'646.-. Il ricorrente ha rilevato

che è solo il 17 giugno 2025 che è venuto a conoscenza dei veri motivi per cui

la Cassa di compensazione ha emesso l'ordine di restituzione, precisando che la

figlia __________ non aveva avuto scelta ed era andata ad abitare con i

genitori, occupando però un solo locale per sé e la figlia __________ e

lavorando al 50% non era in grado di contribuire ai costi per l'affitto. L'assicurato

ha contestato che l'amministrazione ha conteggiato nel calcolo PC una pigione

di Fr. 9'558.-, pari a 2/4 di Fr. 19'116.-, che è il costo annuo del suo

affitto e delle spese accessorie. Egli ha inoltre criticato che la sua economia

domestica fosse composta di quattro persone, lamentando che una neonata di un

mese, ma anche di 12 mesi, non va considerata al pari di un adulto

sull'incidenza dell'affitto. Pertanto, il ricorrente ha proposto di considerare

una pigione di Fr. 14'337.-, pari a 3/4 di Fr. 19'116.-.

1.6. Nella risposta del 16 luglio 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto al Tribunale di

respingere il ricorso, ricordando che la decisione di restituzione si basa sul

principio che quando un'abitazione è occupata anche da persone escluse dal

calcolo della prestazione complementare, i costi computabili della locazione

devono essere ripartiti fra le singole persone e le parti di pigione delle

persone escluse non vanno considerate.

In concreto, stante la composizione dell'economia domestica di

quattro persone, di cui due escluse dal calcolo, dal 1° febbraio 2024 i costi

della locazione sono computati in ragione di 2/4.

1.7. Il 25 luglio 2025 (doc. V) il

ricorrente ha comunicato al TCA di non avere nulla da aggiungere e ha ribadito

la sua richiesta di computare una pigione di Fr. 14'337.- anziché di Fr.

9'558.-.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la

restituzione dell'importo di Fr. 3'646.- per prestazioni complementari

indebitamente percepite dal ricorrente dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025.

2.2. Per l’art. 25

cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma,

nella versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la

restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. L'art. 3 cpv. 1 Ordinanza della legge sulla parte generale delle

assicurazioni sociali (OPGA qui di seguito) prevede che l'ammontare della

restituzione è stabilito mediante decisione.

Nella STF 9C_795/2009 del 21

giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale

federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla

riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr.

consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione

non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state

decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante,

nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni

presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 cons. 2b).

2.3. Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore

può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza.

L'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha stabilito che, in ambito di restituzione delle

prestazioni, i principi applicabili al diritto precedentemente in vigore sono

ancora attuali (STFA K 147/03 del 12 marzo 2004 = DTF 130 V 318). Dalla

riconsiderazione (o riesame) va dunque distinta la revisione processuale delle

decisioni amministrative.

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando siano scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre a ritenere una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA;

cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4;

STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV

N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le

decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere

sottoposte a revisione se l'assicurato o l'amministrazione scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid.

3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno

2011 consid. 4).

La nozione di fatti

o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer

2007/1 pag. 62 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 642/04

del 6 dicembre 2005]). Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano

stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i

fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in

cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere

addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda

di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag. 321; 118 II

199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag.

171; Elisabeth Escher, Revision

und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter

Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e

Francoforte 1998, n. 8.21; René A.

Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto.

Per quanto concerne

Fatti

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente

(DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare

dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non

essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere

considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il

giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella

procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva

solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non

basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; DTF

118 II 199 consid. 5 pag. 205).

L'amministrazione

può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale

un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia

senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole. Questi

principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state

accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro

versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110,

DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a;

STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio

considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita,

in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione

errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179; a

livello cantonale si veda, da ultimo, la STCA 33.2019.18 del 12 febbraio 2020).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio

2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la

decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466

consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione

in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica

esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi

allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto

conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica

di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308

consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per

evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di

riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga

durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;

STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è

inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende

dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo

margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione

iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto.

Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale,

non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008

consid. 3.1; 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2;

9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza 8C_113/2012 del 21

dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid.

3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

Come indicato non si procede

invece mediante una revisione o un riesame quando l’assicurato ha beneficiato

di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la

prestazione sia versata in assenza di formale o informale decisione (STF

9C_684/2023 del 20 giugno 2024 = SVR 2025 IV n. 3; STF 9_C/233/2007 del 28

giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; STCA 32.2011.285 del 14 giugno

2012). Il TF nella STF 9C_684/2023 consid. 5.1.2 ha indicato

come:

" selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de

révision, de reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la

restitution de prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou,

autrement dit, qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force (cf.

arrêt 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 6.4 et les références in:

SVR 2010 IV n° 45 p. 141).”

Per

determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente

erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della

sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF

8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF

140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti),

tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non

giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid.

2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).

Per quanto attiene il tema

dell’importanza notevole (condizione posta dall’art. 53 cpv. 2 LPGA) la

giurisprudenza, per una rendita dell’AI ha considerato che la possibilità di

procedere ad una riconsiderazione di una rendita stabilita ad un tasso preciso

può aver luogo solo laddove la differenza del grado d'invalidità rispetto alla

decisione ritenuta manifestamente erronea raggiunga almeno il 5% (DTF 140 V 85

consid. 4). In merito a questi aspetti ci si riferisca alle STF 9C_633/2015 del

3 novembre 2015. In merito la dottrina (Margit

Moser-Szeless, CR-LPGA, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2018, ad

art. 53 n. 83 a 86) rammenta che:

" Cette exigence n’a pas été concrétisée de manière générale par le

Tribunal fédéral, selon lequel il n’est pas possible de fixer une limite

quantitative généralement valable en deçà de laquelle le seuil de l’importance

notable ne serait pas atteint. Selon la jurisprudence, la valeur de la

prestation d’assurance sociale allouée à tort est déterminante dans la mesure

où l’intérêt de l’administration à l’application correcte des normes juridiques

est, en règle générale, d’autant plus réduit que sont moindres les prestations

allouées à tort. C’est l’ensemble des circonstances du cas concret, dont le

laps de temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de la décision rendue à tort,

qui est déterminant. Dans le cas de prestations uniques ou versées pendant une

période de temps restreinte, la limite de l’importance notable se situe à

quelques centaines de francs. Des montants de CHF 165.90, CHF 265.20, CHF

324.–, CHF 494.–, CHF 568.10 et CHF 606.20 n’ont pas été jugés suffisamment

importants pour justifier une reconsidération, à l’inverse d’un montant de CHF

706.25 dont la restitution était demandée moins d’une année après l’octroi de

la prestation. Lorsqu’il s’agit en revanche d’une prestation périodique, la

condition de l’importance notable de la rectification est généralement

considérée comme de toute évidence réalisée. L’importance du montant doit être

appréciée en fonction non pas de chaque montant partiel (périodique) versé à

tort, mais sur le montant total des prestations allouées en trop.”

Per le PC la condizione legale

è stata, come rammenta la medesima dottrina:

" … en quelque sorte concrétisée à l’art. 25 al. 1 let. D OPC-AVS/AI,

dans la mesure où l’organe d’exécution peut renoncer à une rectification de la

prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à CHF

120.– par an126.”

In merito ci si riferisca alla

STF 9C_321/2013 del 19 settembre 2013 consid. 4.4.

2.4. In specie la Cassa cantonale di

compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, il 18 settembre 2024 (doc.

117), che era nata la nipote dell'assicurato e che la neonata conviveva con la

mamma e i nonni, il 12 marzo 2025 (doc. A3) ha ricalcolato, da un lato, le

prestazioni complementari di diritto dal 1° giugno 2022 tenendo in particolare

conto, dal 1° febbraio 2024, dell'aggiunta della convivenza della piccola __________

e, d'altro lato, le prestazioni versate di troppo dal 1° febbraio 2024 al 31

marzo 2025, per una differenza indebitamente ricevuta, e quindi da restituire,

di Fr. 3'646.-. Essa ha pure stabilito in Fr. 1'431.- il nuovo diritto alle PC

dal 1° aprile 2025 per l'assicurato e la moglie.

Poiché il ricorrente ha contestato che la nipotina debba essere

considerata nel calcolo delle prestazioni complementari al pari di un adulto visto

che era appena una neonata di un mese, o anche quando aveva 12 mesi, occorre

esaminare se sia effettivamente dovuto dal ricorrente l'importo di Fr. 3'646.-

in virtù dell'art. 25 cpv. 1 LPGA e quindi se è corretto che la pigione sia

suddivisa su quattro teste anziché, come chiede ora l'assicurato, su tre.

2.5. Per

l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che

adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per

coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a

LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA)

hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di

vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione

complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i

redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle

lettere a e b.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono

durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che

vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un

appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese

accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le

spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC),

non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.

2.6. Secondo l'art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI,

quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse

dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le

singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC

non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare

annua.

Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali

(art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Nel caso evaso nel 1979 pubblicato in DTF 105 V 272, l'allora TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ammesso l'eccezione alla suddivisione

in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di

locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente

delle cure erogatele dall'infermiere in pensione che divideva con lei l'appartamento;

in caso contrario essa avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure

risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso

debito di riconoscenza nei confronti dell'amico. Per tenere conto delle

condizioni reali, era possibile una deroga al principio (Carigiet/ Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Urs Müller, op.

cit., pag. 80).

Nella DTF 127 V 10 l'Alta Corte ha stabilito il 3 gennaio 2021 che

il nuovo (dal 1° gennaio 1998) art. 16c OPC-AVS/AI è conforme alla legge e

persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non

beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola

generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita

per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567,

RCC 1974 pag. 512 consid. 2), anche nel caso in cui il contratto di locazione è

intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a

beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977

pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone

locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la

questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (DTF

142 V 299; DTF 105 V 272).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno

però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad

esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure

quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è

obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 142 V 299; DTF 130 V 263; DTF 127 V

10; DTF 105 V 272; STFA P 21/02 dell'8 gennaio 2003; Urs Müller, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum ELG, Zurigo/Basilea/Ginevra 2015, pag. 78).

Il TFA ha ribadito questi concetti con sentenza del 9 gennaio 2003

(P 76/01) in un caso di convivenza con figlio maggiorenne:

" 1.2 (…) La

disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata

in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che

non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.

1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione

non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati

insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI

2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una

ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata

solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono

incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di

coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure

partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv.

4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito

non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore

dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior

parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un

obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione

rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b;

sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF

105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere

senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di

mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC Se così non

fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando

l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non

inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione

sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella

copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle

circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del

resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza

di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita

sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche

nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237

consid. 2b).

(…).

2.

In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il

figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi

un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo

mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni

al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti.

In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita,

il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della

prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8

OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un

obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC Nel ricorso, infine,

non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte

dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re

W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).

Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza

inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei

ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente

parte del calcolo della prestazione complementare.

Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso

dev'essere respinto.

3.

I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC

secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le

sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero

per cadere nel bisogno.

Considerandi

3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il

Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un

eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi

dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo

il suddetto onere a norma dell'art.

329.

cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni

economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa

norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non

costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in

colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo,

a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).

La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche

dopo l'entrata in vigore dell'art.

16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo,

come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti

parte del calcolo della prestazione complementare.

3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo

all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo

dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti

essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due

terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare

unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo

della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione

complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)"

Nella STF

9C_210/2014 del 6 maggio 2014, l'Alta Corte ha precisato che l'eccezione

alla suddivisione paritaria permessa dall'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI, che

prevede appunto che, di principio, la ripartizione della pigione deve

avvenire in uguali parti, non va applicata quando in un'abitazione

coabitano degli adulti e dei bambini piccoli. È infatti soltanto il fabbisogno

vitale che viene per legge distinto fra adulti e bambini, mentre nessuna

distinzione è prevista in ambito di suddivisione della pigione.

Il Tribunale federale ha ribadito nella DTF

142.

V 299 (SVR 2016 EL Nr. 5) che, di principio, il canone di locazione deve

essere suddiviso in parti uguali fra le singole persone, se una casa

unifamiliare o un appartamento è abitato anche da persone che non sono

incluse nel calcolo delle PC. Dopo avere ricordato e spiegato nel dettaglio

l'eccezione al principio della divisione paritaria applicata nella DTF 105 V

271, giurisprudenza che è stata confermata numerose volte anche in seguito,

l'Alta Corte ha adottato il principio della suddivisione in parti uguali della

pigione quando v'è una condivisione con persone non incluse nel calcolo

delle PC anche nel caso esaminato, in cui l'abiatica viveva nella medesima

economia domestica della nonna beneficiaria di prestazioni complementari, di

cui si prendeva cura, e per tale ragione non versava un contributo per la

locazione. Per il Tribunale federale, la parte di pigione della persona non

beneficiaria di PC non deve essere di conseguenza considerata nelle

spese annue del beneficiario, perché la pigione ha il carattere di una

prestazione di cura e di aiuto domestico, ma un tale indennizzo delle

prestazioni di assistenza oltre ai rimborsi per cure e assistenza previsti

imperativamente dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC è contrario al sistema e quindi

è inammissibile. In specie non era dunque data l'eccezione al principio

dell'art. 16c OPC-AVS/AI della suddivisione in parti uguali della pigione,

perciò la Cassa di compensazione ha correttamente computato all'assicurata la

metà della pigione.

Nella STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 la Cassa di

compensazione ha calcolato la pigione in funzione delle persone che occupavano

l'abitazione, considerando una bambina piccola.

Il Tribunale federale ha considerato che vivere insieme genera già

una suddivisione della pigione. L'età del bambino che vive con la persona che

ha diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna importanza. Anche un

bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione, soprattutto perché

occupa già lo spazio abitativo e lo utilizza almeno indirettamente, in

particolare la cucina e il bagno. Il fatto che un bambino si muova più

intensamente nell'appartamento rispetto a un neonato non porta a una situazione

di partenza significativamente diversa e non giustifica un'eccezione al

principio della suddivisione della pigione per teste. Il fatto che il bambino

che convive abbia eventualmente meno di dodici mesi non può essere paragonato

alle circostanze eccezionali riconosciute, come l'obbligo giuridico o morale di

vivere insieme o l'utilizzo della maggior parte dell'abitazione da parte di un

singolo inquilino. Con ciò decade anche, come ammette la stessa Corte

cantonale, un limite di età per la suddivisione della pigione quando c'è il

coinvolgimento di bambini piccoli (cfr. consid. 4.1).

Per l'Alta Corte, dunque, non v'erano validi motivi per modificare

la prassi in vigore. In particolare, non era chiaro fino a che punto non sarebbero

state possibili eccezioni al principio della suddivisione della pigione per

teste (cfr. consid. 4.2).

Il ricorso della Cassa è stato pertanto accolto.

Nella STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, l'Alta Corte ha richiamato

la sua giurisprudenza (v. STFA P 53/01 del 13 marzo 2002 consid. 3a/cc), rammentando

che è irrilevante come viene pagato il canone di locazione all'interno dell'appartamento

condiviso e come la suddivisione della pigione per teste abbia luogo quando

sono coinvolti figli piccoli (STF 9C_242/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 4) salvo

eccezioni.

Nella STF 9C_153/2022 del 26 aprile 2023 l’Alta Corte riassume la

giurisprudenza sul tema della suddivisione della pigione:

" 7.2.

7.2.1

Selon la

jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de l'art. 16c OPC-AVS/AI au

1er janvier 1998, la pratique administrative selon laquelle le montant total du

loyer des appartements loués en commun par plusieurs personnes devaient être,

en règle générale, réparti à parts égales entre chacune de ces personnes -

indépendamment du point de savoir au nom de laquelle le contrat de bail avait

été conclu et qui payait le loyer - devait être suivie (arrêt du TFA du 15

juillet 1974, in RCC 1974 p. 510; voir aussi ATF 105 V 271 consid. 2 [dont la portée s'agissant de la situation concrète

de vie commune entre un ayant droit et une personne qui prend soin de lui a été

fortement relativisée; voir à ce sujet ATF 142 V 299 consid. 5.2.3]). Il s'agissait cependant d'une règle générale,

à laquelle il était possible de déroger dans des situations particulières, une

exception à la répartition du montant du loyer à parts égales ne devant être

admise qu'avec prudence pour éviter le risque de graves abus. Une telle

situation pouvait se présenter lorsque l'intéressé avait des motifs valables de

supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partageât l'appartement avec un

tiers, et de ne demander aucune participation de la part de celui-ci au loyer;

ces motifs pouvaient être d'ordre juridique (p. ex. une obligation

d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services

rendus gratuitement). La jurisprudence avait ainsi admis une dérogation au

partage du loyer dans le cas où la bénéficiaire des prestations complémentaires

vivait avec son petit-fils âgé d'un peu plus de six mois au moment où elle

l'avait accueilli chez elle. Selon le Tribunal fédéral, il ne pouvait être

raisonnablement question d'une location commune d'un appartement, voire d'un

rapport de location payant entre l'assurée et son petit-fils (arrêt P 21/90 du

16.

novembre 1990). Ce cas a conduit à l'adaptation du ch. 3023 des Directives

concernant les prestations complémentaires à l'Assurance-vieillesse, survivants

et invalidité (DPC), dans leur version en vigueur à partir du 1er janvier 1992

(jusqu'au 31 décembre 1997) : à titre d'exemple d'une dérogation à la règle du

partage du loyer à parts égales, il a été mentionné que les enfants placés chez

des parents nourriciers de moins de seize ans n'ont pas à être pris en

considération pour la répartition du loyer.

7.2.2

L'art. 16c

al. 1 OPC-AVS/AI a été adopté pour ancrer dans la réglementation

d'exécution les principes de la pratique administrative en matière de

répartition du loyer. Le but de la disposition est d'éviter le financement par

les prestations complémentaires de personnes qui ne sont pas incluses dans le

calcul des PC (VSI 1998 p. 34). Le ch. 3023 des DPC (dans sa version en vigueur

de janvier 1992 à mars 2011), devenu par la suite le ch. 3231.03 (DPC dans leur

version à partir d'avril 2011) a été adapté en conséquence: en conformité au

texte réglementaire, il indique que les parts du loyer des personnes non

comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte.

Depuis l'adoption de l'art. 16c OPC-AVS/AI -

qui a été jugé conforme à la législation supérieure (ATF 127 V 10) -, le Tribunal fédéral a considéré que même après l'entrée en

vigueur de la disposition, la vie commune sous un même toit ne conduit pas dans

tous les cas à la répartition du loyer. D'une part, selon la lettre de la règle

d'exécution, le partage ne doit être effectué que si les personnes qui vivent

sous le même toit ne sont pas incluses dans le calcul des prestations

complémentaires. Une répartition du loyer n'entre dès lors pas en considération

pour des conjoints ou des personnes qui vivent avec des orphelins ayant droit à

une rente ou des enfants donnant droit à une rente pour enfant de

l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (cf. art. 10

al. 1 let. b ch. 2 LPC). D'autre part, la jurisprudence rendue jusque-là en

matière de répartition du loyer n'a pas perdu toute sa signification, de sorte

que des exceptions restent possibles. Notamment, le fait que la cohabitation

est dictée par un devoir (d'entretien) juridique ou moral peut conduire à une

autre répartition du loyer, voire même - exceptionnellement - à une

renonciation à toute répartition du loyer. La jurisprudence rendue sous

l'ancien droit reste d'actualité sous l'empire de l'art. 16c OPC-AVS/AI (ATF 142 V 299 consid. 3.2.1; arrêt P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in

VSI 2001 p. 237).

7.2.3

En

particulier, le Tribunal fédéral a retenu que des exceptions doivent en tout

cas être admises lorsque la cohabitation (gratuite) repose sur une obligation

d'entretien du droit civil. A défaut, une répartition du loyer devrait être

opérée même lorsque l'ayant droit des prestations complémentaires ferait ménage

commun avec ses propres enfants (non compris dans le calcul des prestations

complémentaires) dans un appartement commun, ce qui ne saurait manifestement

être le sens voulu par l'art. 16c OPC-AVS/AI. Le but de la disposition est

d'empêcher que les prestations complémentaires aient également à intervenir à

l'endroit de personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul des prestations

complémentaires. Or indépendamment du fait qu'il ne paraît guère approprié

d'évoquer des parts de loyer dans un tel contexte, la répartition du loyer ne

serait pas compatible avec le but des prestations complémentaires, qui est de

couvrir de manière appropriée les besoins vitaux compte tenu des circonstances

concrètes personnelles et économiques. Elle aurait de plus pour conséquence une

inégalité de traitement flagrante, en tant que des bénéficiaires avec des

enfants sans droit à une rente seraient en règle générale prétérités non

seulement envers des bénéficiaires sans enfants mais également en règle

générale envers des bénéficiaires avec des enfants qui ouvrent le droit à une

rente (ATF 142 V 299 consid. 3.2.2 et les références; arrêts P 53/01 du 13 mars

2002.

consid. 3a/bb et P 56/00 du 5 juillet 2001 consid. 2b, in VSI 2001 p.

237). La pratique administrative prend en compte ces principes: le ch. 3231.04

DPC prévoit qu'une répartition différente du loyer est possible dans des cas

spéciaux. Ainsi, pour les bénéficiaires de prestations complémentaires qui font

ménage commun avec des enfants qui n'ont pas droit à une rente pour enfant,

mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d'entretien, aucun partage de

loyer n'est en principe opéré.".

2.7

Nel caso in

esame, la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato condivideva

l'abitazione con altre tre persone, di cui due, la figlia e la nipotina, non

avevano un diritto alle prestazioni complementari. Essendo quindi queste

conviventi escluse dal calcolo delle PC dell'interessato, in virtù dell'art.

16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno soltanto due quarti della

pigione dell'abitazione in cui i quattro familiari vivevano e ha pertanto

conteggiato dal 1° febbraio 2024, ovvero dall'inizio del mese in cui è nata la

nipote, una spesa di Fr. 9'558.- (Fr. 19'116 x 2 : 4) anziché i precedenti Fr.

12'744.-.

Il ricorrente ha contestato la presa in considerazione della

nipote e quindi la suddivisione della pigione per due quarti, sostenendo che la

ripartizione degli spazi con la propria nipotina non poteva essere ritenuta

paritaria, ma che andava considerato come la stessa, avente pochi mesi di vita,

non utilizzasse l'abitazione al pari di un adulto e quindi che la quota della

pigione ad essa attribuibile doveva essere nulla. Di conseguenza, la pigione

andava suddivisa per tre quarti, quindi fra quattro persone, ma computata per

tre e quindi andava considerata la spesa di Fr. 14'337.- (Fr. 19'116 x 3 : 4) in

luogo di soli Fr. 9'558.-.

2.8

La richiesta del ricorrente non può

essere accolta.

La fattispecie ricalca infatti i casi esposti in precedenza

analizzati dal Tribunale federale, in cui è stato chiaramente affermato che l'eccezione

alla suddivisione paritaria non va applicata quando in

un'abitazione coabitano adulti e bambini piccoli, poiché l'età del

bambino che vive con la persona che ha diritto alle prestazioni complementari

non ha rilievo. Una suddivisione della pigione per teste può in particolare

anche avere luogo quando sono coinvolti figli piccoli. Di conseguenza, anche un

bambino di pochi giorni deve essere preso in considerazione per il calcolo

della pigione. La distinzione fra adulti e bambini viene infatti effettuata

dalla legge soltanto per il fabbisogno vitale (art. 10 cpv. 1

lett. a LPC), mentre nessuna distinzione è prevista per la suddivisione della

pigione (STF 9C_103/2021 del 15 marzo 2021, consid. 2.3; STF 9C_242/2018

del 21 febbraio 2019, consid. 4.1; STF 9C_210/ 2014 del 6

maggio 2014, consid. 1.2).

Si deve pertanto concludere che, in concreto l'assicurato e la

nipotina condividevano in maniera paritaria l'abitazione familiare. Il fatto

che la figlia e la nipote occupavano soltanto una stanza dei 4,5 locali

dell'appartamento di 105 mq, non porta a una ripartizione diversa degli spazi.

Non sarebbe peraltro realistico ritenere che i familiari del

ricorrente non usufruissero del gabinetto e della cucina, come pure del

soggiorno.

La convivenza, gratuita, fra l'assicurato, la

moglie, la figlia e la nipote non ricade dunque nelle suesposte eccezioni

riconosciute in applicazione dell'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

Ne discende che la pigione annua lorda di Fr. 19'116.- pagata dal

ricorrente va ripartita su quattro persone (assicurato, moglie, figlia e

nipote), due delle quali sono però escluse dal calcolo delle prestazioni

complementari (figlia e nipote) e quindi deve essere correttamente computata

nelle spese riconosciute dell'assicurato in ragione di Fr. 9'558.- (Fr. 19'116

: 4 x 2).

La soluzione che il ricorrente ha chiesto di adottare, ovvero di escludere

la nipotina e di suddividere la pigione su tre teste, computando perciò

l'importo di Fr. 14'337.- (Fr. 19'116 : 4 x 3), non può invece essere tutelata,

essendo contraria alla suesposta giurisprudenza relativa alla suddivisione,

paritaria, della pigione anche quando vi sono neonati o bambini piccoli.

2.9

Non può essere accolta neppure la

richiesta del ricorrente tesa a considerare una ripartizione su tre teste del

canone locativo, senza computare cioè la figlia __________ siccome non in grado

di sopperire ai suoi bisogni per introiti insufficienti. Secondo il ricorrente

la convivenza con la figlia sarebbe dettata da motivi di ordine giuridico.

In concreto la figlia del ricorrente non è beneficiaria di una

rendita (AVS per figli agli studi quale diritto derivato dal papà o di invalidità

come diritto proprio), e non ha un diritto proprio alle PC (art. 4 LPC). Essa non

è compresa nel calcolo della PC del padre, perciò, di principio si deve

ripartire la pigione tra i coabitanti (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI), e questo

come avvenuto prima della nascita della figlia di __________ (ovvero il

ricorrente e sua moglie, per una spesa annua di Fr. 12'744, ossia: Fr. 19'116 :

3.

x 2). Il padre non ha più alcun obbligo nei confronti di __________ siccome

sua figlia è maggiorenne e non più agli studi e non sussiste un obbligo di

mantenimento del diritto civile giusta l'art. 276 CC e l'art. 277 CC.

Non può neppure trovare applicazione l'art. 328 CC relativo

all'assistenza fra parenti, siccome questo disposto legale si riferisce a chi

vive in condizioni agiate e può essere perciò tenuto a soccorrere i parenti in

linea ascendente e discendente in difficoltà, quando senza di ciò essi cadrebbero

nel bisogno.

Questa circostanza è senz'altro esclusa nel caso di specie siccome

il ricorrente al beneficio di prestazioni complementari, e non in grado di

mantenere la figlia. Non può di conseguenza essere ritenuto un obbligo

giuridico per una diversa ripartizione delle spese di locazione rispetto a

quanto impone l'art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.

2.10

Il ricorrente invoca pure il

sussistere di una vita in comune fondata su un obbligo morale, tale da ritenere

un'eccezione alla suddivisione paritaria della pigione. In concreto non

sussistono i presupposti per concludere che la figlia convivente si prendesse

cura dell'assicurato e che dunque egli avesse un dovere morale di ospitarla

gratuitamente in casa propria per potere beneficiare del suo indispensabile

aiuto così come ritenuto nella giurisprudenza esposta in precedenza,

rispettivamente evocata dalla dottrina (Michel

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, pag. 94 seg. ad art. 10). Il Tribunale

federale ha riconosciuto l'eccezione a una suddivisione paritaria dei costi di

un'abitazione sulla base dell'esistenza di un obbligo morale per un’assicurata

malata psichicamente, rientrata a casa da un soggiorno in ambito psichiatrico, che

ha locato un piccolo appartamento e qualche mese più tardi l'ha raggiunta

l'infermiere ormai in pensione che si era occupato di lei in istituto. Poiché

l'assicurata non poteva vivere da sola a causa delle sue condizioni di salute,

le cure professionali fornite dal convivente erano molto importanti per

l'interessata, che ha così contratto nei confronti del suo amico un enorme

debito di riconoscenza. Era inoltre indiscusso che solo la presenza di

quest'ultimo le permetteva di continuare a vivere nel suo appartamento. Si

faccia riferimento alle DTF 105 V 272, confermata in DTF 142 V 299; STF

8C_939/2008 del 25 agosto 2009, consid. 2.2; STFA P 26/00 del 19 gennaio 2001,

consid. 2b; STFA P 76/01 del 9 gennaio 2003, consid. 2.

Nella STFA P 53/01 del

13.

marzo 2002, in cui dei beneficiari di PC avevano accolto la figlia e la

famiglia che necessitavano di cure durante la gravidanza, che era associata a

gravi complicazioni, e durante il periodo iniziale dopo l'aborto spontaneo, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso diversamente. È giunto alla

conclusione che né un obbligo legale né, date le condizioni economiche dei richiedenti

PC, in quelle circostanze, era dato un obbligo morale di accogliere

gratuitamente la famiglia della figlia. La Corte ha affermato che la situazione

era diversa da quella della DTF 105 V 271, dove l'obbligo morale nasceva dall'apporto

di una controprestazione gratuita.

In concreto la convivenza fra padre e figlia non si fonda su

obblighi morali come ritenuti dalla giurisprudenza. La coabitazione non è

imposta da bisogni di cure del padre cui la figlia ha provveduto. La

circostanza non emerge dagli atti e non è nemmeno stata sostenuta dal

ricorrente, che riconosce piuttosto un bisogno di natura economica della figlia

a fondamento della sua richiesta. Le difficoltà economiche non possono

fondare un dovere morale da parte del padre di ospitare in casa, a titolo

gratuito, la figlia maggiorenne che vive un periodo di difficoltà. Come

indicato questa circostanza non rientra fra le eccezioni ammesse dall'art. 16c

cpv. 2 OPC-AVS/AI (sul tema si veda anche la STCA 33.2024.15 del 30 dicembre

2024, consid. 2.8).

2.11

Da quanto precede discende che il

ricorso va respinto e la decisione impugnata (volta alla

restituzione di Fr. 3'646.- per le prestazioni complementari ricevute in

eccesso dal ricorrente dal 1° febbraio 2024 al 31 marzo 2025) deve essere confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del

19.

settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF

9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del

Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare

presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina

Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti

al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008

(Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti