33.2025.24
Restituzione di PC indebitamente percepite.Se v'è un contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata,allora è la stessa determinante,non il valore locativo.La non segnalazione all'autorità fiscale dell'introito della pigione non deve ricadere sull'inquilino se comprova il pagamento
20 ottobre 2025Italiano32 min
2022 al 31 ottobre 2023 che tenga conto di tutta la documentazione trasmessa e delle
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.24
TB
Lugano
20 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 luglio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'11 giugno 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° febbraio 2019 (doc. 14) RI 1,
nata nel 1992, è al beneficio di prestazioni complementari all'AI. A seguito
della comunicazione che dal 1° aprile 2022 (doc. 70) l'assicurata ha preso in
locazione la casa della nonna per Fr. 1'100.- al mese, con decisione del 14
aprile 2022 (doc. 71) la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito da
inizio mese il nuovo diritto alle PC computando una pigione di Fr. 13'200.-. All'opposizione
del 25 aprile 2022 (doc. 73), completata il 2 maggio 2022 (doc. 74), ha fatto
seguito la decisione del 5 maggio 2022 (doc. 76) con cui la Cassa di
compensazione ha riconosciuto all'assicurata una pigione plafonata di Fr. 15'900.-
per il mese di aprile 2022 stante una pigione lorda di Fr. 18'000.-, mentre dal
1° maggio 2022 di Fr. 13'200.-, a cui ha aggiunto il forfait per le spese di
riscaldamento di Fr. 1'260.-. Anche per gli anni 2023 (doc. 83) e 2024 (doc.
92) la Cassa ha considerato la spesa della pigione netta di Fr. 13'200.- e del
forfait per le spese di riscaldamento di Fr. 1'530.-.
1.2. Il 4 marzo 2024 (doc. 102) la Cassa
cantonale di compensazione ha rivisto il diritto alle PC dell'assicurata stante
l'adeguamento dal 1° ottobre 2023 del diritto alla rendita (intera) di
invalidità, di cui ha ricevuto comunicazione il 22 dicembre 2023 (doc. 94-1/9)
dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Nel frattempo, l'amministrazione ha avviato una revisione
periodica del diritto alla prestazione complementare (doc. 95) e in data 26
febbraio 2024 (doc. 98) ha chiesto alla beneficiaria di PC dei chiarimenti
riguardo alla sua situazione abitativa, a cui ha fatto seguito, il 12 marzo
2024 (doc. 103), l'invio di numerosa documentazione relativa al contratto di
locazione stipulato con la nonna, al conto postale e alla notifica di
tassazione fiscale di quest'ultima relativi all'anno 2022 e al suo estratto
conto postale dell'intero anno 2023.
Il 29 marzo 2024 (doc. 104), il 7 maggio 2024 (doc. 105), il 16
(doc. 107) e il 25 settembre 2024 (doc. 109) la Cassa le ha chiesto di produrre
ulteriori documenti, anche relativi alla sua precedente attività lavorativa
(docc. 106, 108 e 110).
1.3. Con decisione dell'8 ottobre 2024
(doc. 111) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle
prestazioni complementari di RI 1 dal 1° aprile 2022 "a seguito del riconoscimento del valore locativo e
delle spese accessorie per quanto riguarda la pigione in quanto da una verifica
risulta che l'affitto da lei pagato e incassato dai proprietari non è mai stato
dichiarato fiscalmente. Inoltre ricalcolo a seguito del computo dello stipendio
presso __________ da 1.10.2022 al 30.09.2023, e al computo delle indennità di
disoccupazione per il mese di ottobre 2023, redditi comunicati al nostro
Servizio unicamente in sede di accertamento della revisione periodica 2024.".
La Cassa ha quindi chiesto all'assicurata di restituire le PC indebitamente
ricevute dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023 che ha determinato in Fr. 14'551.
1.4. Il 18 ottobre 2024 (doc. 119-1/54)
l'assicurata si è opposta alla restituzione richiesta, osservando di avere
sempre pagato un affitto ai genitori di Fr. 1'000, i quali l'hanno sempre
dichiarato.
Inoltre, l'affitto che paga va a
coprire le spese della nonna, deceduta a fine anno 2022, come risulta dai
giustificativi prodotti. L'opponente ha pure precisato di riscaldare la casa
con la legna e che da quando riceve la rendita intera non lavora più.
1.5. Con decisione su opposizione dell'11
giugno 2025 (doc. B) la Cassa ha respinto l'opposizione. L'amministrazione ha rilevato
che se il beneficiario di PC vive nella medesima abitazione del proprietario e
le parti hanno stipulato un contratto di locazione, di principio va
riconosciuta quale spesa la pigione che è stata stabilita. Se però non è stata
stabilita una pigione oppure questa non viene pagata o è palesemente eccessiva,
fra le singole persone va suddiviso il valore locativo dell'abitazione e il
forfait per le spese accessorie. Citando poi il considerando 2.5 della STCA
33.2013.5, che si è basata sulla STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, la Cassa ha concluso
che poiché nei moduli 7 delle dichiarazioni fiscali del 2022 della nonna,
proprietaria della casa in cui abita l'assicurata, è stato esposto un valore
locativo di Fr. 9'084 e non una pigione, e in quello del papà, divenuto
proprietario alla morte della nonna, il reddito esposto è il valore locativo di
Fr. 12'980, non era possibile computare una pigione di Fr. 12'000. Non era
infatti stata rispettata la condizione del versamento della pigione pattuita e
la conseguente dichiarazione fiscale da parte del proprietario dell'immobile della
pigione incassata. Per l'anno 2023, la Cassa ha invece computato il valore
locativo di Fr. 12'980, siccome superiore ai Fr. 12'000 previsti dal contratto.
Inoltre, la Cassa ha osservato di essere venuta a conoscenza soltanto nel
settembre 2024 dell'attività lavorativa svolta fino al mese di settembre 2023 e
che per il mese di ottobre 2023 ella ha beneficiato di indennità giornaliere
della disoccupazione. Ritenuto che, sulla base dell'art. 23 cpv. 4 OPC-AVS/AI,
Fatti
i redditi vanno convertiti in redditi annui, gli importi computati a titolo di
reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC sono corretti.
1.6. L'11 luglio 2025 (doc. I) RI 1,
patrocinata dall'avv. dott. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo di
annullare la decisione su opposizione e di rinviare gli atti alla Cassa di
compensazione per emettere una nuova decisione per il periodo dal 1° ottobre
2022 al 31 ottobre 2023 che tenga conto di tutta la documentazione trasmessa e delle
argomentazioni sollevate. La ricorrente ha ribadito che dai documenti già
prodotti risultava che aveva sempre pagato il canone di locazione, dapprima a
favore della nonna e poi del papà, come indicato nelle rispettive dichiarazioni
di imposta. Riguardo alla verifica dell'effettivo pagamento delle pigioni con l'avvenuta
esposizione di questo reddito, come ha ritenuto l'amministrazione, nella
dichiarazione d'imposta, l'insorgente ha sostenuto che ci si può pure fondare
sugli estratti bancari prodotti, in cui risultano i versamenti effettuati
tramite banca. L'ulteriore verifica tramite l'esame della dichiarazione d'imposta
del beneficiario dei versamenti, a dire dell'assicurata, dovrebbe essere
indispensabile soltanto quando i versamenti non sono avvenuti tramite bonifico
bancario, ma per esempio brevi manu e senza ricevuta. In tal caso, al
locatore si potrebbe tutt'al più imputare una dichiarazione inveritiera. Per la
ricorrente, la conclusione della Cassa secondo cui non è stata comprovata la
seconda condizione, ossia la dichiarazione fiscale dei Fr. 12'000 da parte del
locatore, costituisce un formalismo eccessivo. Ella ha infatti comprovato di
avere versato alla nonna a mezzo di bonifico sul di lei conto almeno Fr. 940 (recte:
950) mensili a partire da giugno 2022 che, riportati su 12 mesi, danno una
spesa di Fr. 11'400 per la locazione, "per
cui "l'errore" commesso per imperizia dal padre nella dichiarazione
non può penalizzarla.". Per l'anno 2023, la decisione impugnata ha
riconosciuto come provato un versamento di Fr. 12'980 quale valore locativo,
mentre il padre, nel modulo 7, definendolo impropriamente valore locativo, ha
inserito la cifra di Fr. 13'200. Infine, l'insorgente ha evidenziato gli errori
commessi dalla Cassa nel citare il periodo oggetto della restituzione delle PC
e nell'affermare di essere venuta a sapere dell'attività lavorativa svolta
soltanto nel settembre 2024, visto che è stata l'assicurata stessa a riferirlo
spontaneamente il 12 marzo 2024.
1.7. Nella risposta del 24 luglio 2025
(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere
il ricorso.
L'amministrazione ha innanzitutto osservato che il periodo
corretto di restituzione va dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023. In seguito,
essa ha specificato che per il mese di aprile 2022 ha considerato la pigione di
Fr. 13'200 come comunicato nella procedura di riesame con l'invio del nuovo
contratto di locazione. Dal 1° maggio 2022, a seguito della richiesta dell'assicurata,
è stato riconosciuto anche il forfait di Fr. 1'260 di cui all'art. 16b
vOPC-AVS/AI. È solo dopo avere esaminato la documentazione trasmessa dall'assicurata
con il formulario di revisione del 30 gennaio 2024, in cui era indicato che il
costo della locazione ammontava a Fr. 1'000, che ha potuto appurare che
nonostante fosse stata stipulata una pigione di Fr. 1'100 al mese, l'assicurata
ha sempre versato Fr. 1'000. Inoltre, dai moduli 7 che la Cassa ha richiesto, è
emerso che la proprietaria dell'immobile ha esposto fiscalmente un valore
locativo di Fr. 9'084 e non la pigione incassata. Stessa prassi è stata
adottata con il modulo 7 del papà della ricorrente, diventato proprietario dell'immobile
al decesso della mamma/nonna, giacché nei suoi redditi è stato esposto il
valore locativo di Fr. 12'980. Non essendo dunque stata rispettata la
condizione del versamento della pigione pattuita e della dichiarazione fiscale
della pigione lorda da parte del proprietario dell'immobile, la Cassa non ha
potuto che ritenere il valore locativo e il forfait delle spese.
Quanto all'aspetto dell'attività lavorativa, l'amministrazione ha
osservato come è solo il 12 marzo 2024 che l'assicurata gliel'ha comunicato.
1.8. La ricorrente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la
restituzione dell'importo di Fr. 14'551.- per prestazioni complementari
indebitamente percepite dalla ricorrente dal 1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023.
2.2. Per l'art. 25 cpv. 1 LPGA,
applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto
d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo
il versamento della prestazione.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 OPGA, l'ammontare della restituzione è
stabilito mediante decisione.
I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la
quale sono state attribuite le prestazioni (STF 8C_108/2022 del 22 settembre
2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell'8 giugno 2021 consid. 3.2; STF
8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126
V 42 consid. 2b).
Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità
giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una
decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53
cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre
2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio
2007; SVR 2004 ALV Nr. 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più
precisamente, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/ 2011 del
14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata
formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è
pronunciata nel merito, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza
rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid.
3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019
consid. 2.2; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1; STF U 408/06 del
25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid. 3.3).
Per
determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente
erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della
sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF
8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V 167, consid. 4.2; DTF
140 V 77 consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 con riferimenti), tenuto conto
del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di
regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167; DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308
consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi legati alla
sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento
che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni
di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos unrichtig”;
STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3). L'amministrazione non può
procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un
esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022,
consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione
della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame
presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o
elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della
situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere
erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF
9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012, consid. 5.1; STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con
riferimenti; DTF 138 V 324).
Diversa la situazione invece
nell'ipotesi in cui l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto e la prestazione è versata in
assenza di formale o informale decisione. L'Alta Corte nella STF
9C_684/2023 del 20 giugno 2024, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 3, ha affermato al
considerando 5.1.2 che "selon
la jurisprudence, il n'est pas nécessaire d'avoir un motif de révision, de
reconsidération ou de révision procédurale pour exiger la restitution de
prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique ou, autrement dit,
qui n'ont fait l'objet d'aucune décision entrée en force.".
2.3. In concreto
si è in presenza di fatti nuovi e non conosciuti in precedenza dalla Cassa con
incidenza sulle prestazioni complementari, perciò non vi è alcun dubbio in
merito all'adempimento dei requisiti per procedere con una revisione delle
decisioni emesse nel corso degli anni con cui sono state riconosciute alla
ricorrente le prestazioni. L'agire della Cassa di rivederle e di chiedere la
restituzione delle prestazioni ritenute percepite indebitamente è quindi
corretto.
La Cassa cantonale di compensazione, dopo essere venuta a
conoscenza, a metà marzo 2024 (doc. 103), che dal 1° aprile 2022 l'assicurata
aveva stipulato un contratto di locazione con la nonna avente per oggetto la
sua casa di abitazione per una pigione di Fr. 1'100.- al mese, spese comprese,
e che aveva svolto un'attività lucrativa fino a pochi mesi prima, le ha chiesto
ulteriore documentazione al riguardo (doc. D). Sulla base delle informazioni
ricevute, la Cassa ha emesso la decisione dell'8 ottobre 2024 (doc. C) con cui ha
ricalcolato, da un lato, le prestazioni complementari di diritto dal 1° aprile 2022
tenendo in particolare conto, quale pigione, del valore locativo dell'immobile
di proprietà della nonna e del reddito da attività lucrativa dal 1° ottobre
2022 al 30 settembre 2023 e, d'altro lato, le prestazioni versate di troppo dal
1° aprile 2022 al 31 ottobre 2023, per una differenza indebitamente ricevuta,
da restituire, di Fr. 14'551.-.
La ricorrente non ha contestato il computo del reddito da attività
lucrativa e delle indennità giornaliere per la disoccupazione, entrambi riportati
sull'anno (art. 25 OPC-AVS/AI), ma ha rilevato l'erroneità dell'importo della pigione
che l'amministrazione ha considerato nel suo fabbisogno. A suo dire, a titolo
di pigione deve essere ritenuto l'ammontare effettivamente pagato ogni mese ai
proprietari e non il valore locativo dell'immobile.
2.4. Per
l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che
adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per
coprire il fabbisogno esistenziale.
Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c
LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA)
hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita
dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione
complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i
redditi computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti dalle
lettere a e b.
Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono
durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che
vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese
accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo.
L'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC dispone, in luogo della pigione, il
valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di
cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si
applica per analogia.
Secondo l'art. 16a OPC-AVS/AI concernente il forfait per spese
accessorie,
1 Nei confronti di persone che abitano un immobile di
loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait.
Considerandi
2.
Il capoverso 1 si applica pure alle persone che
beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile
che esse abitano.
3.
L'importo annuo del forfait è di 3480 franchi.
4.
La limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1
lettera b LPC deve essere rispettata.
Quanto al forfait per spese di
riscaldamento, l'art. 16b cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che
oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è
concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse
riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai
sensi dell'articolo 257b cpv. 1 CO.
L'art.
16b cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce che l'ammontare annuo del forfait è uguale
alla metà dell'ammontare di cui all'art. 16a.
2.5
Nel caso concreto la Cassa di
compensazione ha ritenuto che, siccome i proprietari dell'immobile in cui
l’assicurata si è trasferita ad abitare non hanno dichiarato all'autorità
fiscale la pigione che hanno incassato, ma unicamente il valore locativo del
fondo, non si poteva considerare quale spesa l’importo della pigione stipulato
né quello effettivamente pagato dovendo ritenere il valore locativo dell'immobile.
L'amministrazione ha tratto questa conclusione basandosi su un
precedente giudizio di questa Corte (STCA 33.2013.15 del 18 dicembre 2013), che
si è fondata sulla giurisprudenza federale (STFA P 62/00 del 1° giugno 2001).
2.6
Va qui evidenziato che la
giurisprudenza cui la Cassa fa riferimento per giustificare il computo del
valore locativo in luogo della pigione effettivamente pagata, concerne una
fattispecie differente da quella in esame.
La prassi su cui si è basata la Cassa si riferisce, infatti, all'art.
16c OPC-AVS/AI e quindi alla regola della suddivisione della pigione fra le
persone che condividono gli stessi spazi abitativi, il cui scopo è di impedire
il cofinanziamento indiretto della quota di affitto delle persone che non hanno
diritto alle prestazioni complementari (STFA P 75/02 del 16 febbraio 2005,
consid. 4.1; DTF 127 V 10 consid. 5d).
A questo riguardo, nella DTF 127 V 10 l'Alta Corte ha stabilito,
al considerando 6b, che, mutatis mutandis, l'articolo 16c OPC-AVS/AI è
applicabile anche nei casi in cui i membri di una comunità domestica o
abitativa vivono in un immobile di proprietà di un coinquilino e quindi non
devono pagare alcun canone di locazione.
Il 1° giugno 2001 (STFA P 62/00) l'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è chinato sul caso
di un assicurato che viveva al piano superiore (composto da 3 stanze ed un
bagno e non tale da potere essere considerato un alloggio indipendente) della
casa di proprietà di una sua amica (ed acquistata anche grazie al suo aiuto
finanziario), la quale utilizzava invece il piano terra. Questa coabitazione
era stata regolata da un contratto di locazione. La Cassa di compensazione non
ha riconosciuto come spese di pigione la somma concordata fra gli interessati e
indicata nel contratto di locazione ( e non dichiarata fiscalmente), ma ha
considerato la metà del valore locativo della casa dove abitava il ricorrente,
calcolata secondo i criteri della legislazione fiscale cantonale, e vi ha
aggiunto l'ammontare di Fr. 840.- per le spese accessorie.
Dopo aver citato l'art. 16c OPC-AVS/AI relativo alla suddivisione
della pigione se l'abitazione familiare è occupata da persone non comprese nel
calcolo delle prestazioni complementari, il TFA ha ricordato al considerando 3a
quanto segue:
" Cette règle est applicable par analogie lorsque les membres d'une
communauté d'habitation ou de ménage habitent dans un immeuble propriété de l'un
d'eux. Il convient alors de se fonder sur la valeur locative brute de l'immeuble,
estimée selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du
canton de domicile ou, à défaut, selon ceux de l'impôt fédéral direct (cf. art.
12.
OPC-AVS/AI), et de répartir celle-ci entre les membres de la communauté
domestique (arrêt T. du 30 mars 2001 [P 2/01], consid. 2). De même, on
répartira entre eux le forfait annuel de 1680 fr. déductible à titre de frais
accessoires par les personnes habitant leur propre immeuble (art. 16a al. 3
OPC-AVS/AI, introduit par la modification citée de l'OPC-AVS/AI).
Toutefois, si un contrat de bail a été conclu
entre le propriétaire de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer brut convenu
est effectivement payé, ce loyer est déterminant pour le calcul de la
prestation complémentaire annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré de
façon manifestement abusive (arrêt cité; cf. également Pra 1996 p. 972 consid. 3).".
I medesimi concetti sono ripresi nella STFA P 75/02 del 16
febbraio 2005. Dopo avere ricordato che l'art. 16c OPC-AVS/AI è applicabile per
analogia anche nei casi in cui i membri di una comunità domestica o abitativa
vivono in un immobile di proprietà di un coinquilino e quindi non devono pagare
alcun canone di locazione, ha stabilito al considerando 4.2 che se tra i membri
della comunità domestica non è stato concordato alcun canone di locazione, si deve
partire dal valore locativo dell'immobile, determinato secondo i principi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio o, in
mancanza di tale legislazione, secondo quelli sull'imposta federale diretta
(cfr. art. 12 OPC-AVS/AI). Il valore locativo determinante per il calcolo delle
prestazioni complementari deve quindi essere stabilito proporzionalmente in
base al numero dei membri della comunità domestica, per analogia con l'art. 16c
cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Se, però, come l’Alta Corte espone al considerando 4.3, esiste un
contratto di locazione per l'uso condiviso dell'immobile tra il
richiedente le prestazioni complementari ed, eventualmente, altri coinquilini
da un lato, e il proprietario dell'appartamento o della casa dall'altro, lo
stesso deve essere preso in considerazione. Tuttavia, non si deve ignorare il
rischio di un abuso che comporti un aumento arbitrario del fabbisogno vitale di
un coinquilino concordando dei costi di alloggio non conformi al mercato.
Pertanto, il canone di locazione pattuito contrattualmente è considerato
determinante solo se è effettivamente pagato e non appare manifestamente
eccessivo. In caso contrario, si deve seguire la procedura descritta al considerando
4.2
Non ci si può dunque fondare sull'esposta giurisprudenza per
risolvere il caso in esame, sia poiché non si tratta di suddividere la pigione
fra più persone che vivono nella medesima abitazione quale inquilini, sia
perché non vi sono una o più persone che convivono con il proprietario dell'immobile.
2.7
La summenzionata giurisprudenza va
invece seguita laddove esprime il concetto, peraltro di carattere generale in
ambito di prestazioni complementari, secondo cui le
spese riconosciute per la prestazione complementare annua, che sono elencate
singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; DTF
147.
V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF
9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1), sono riconosciute come
spesa soltanto nella misura in cui è dimostrato che sono state effettivamente pagate
(cfr. per i contributi di mantenimento del diritto civile che sono stati effettivamente versati: DTF 147 V 441 = SVR
2022.
EL Nr. 5 consid. 3.3.2; STF 9C_638/2009 del 12 luglio 2010, consid. 2; STFA
P 12/04 del 14 settembre 2005, consid. 4.3; STFA P 53/03 del 2 marzo 2004, consid.
2.
e 3 = Pratique VSI 2004 pag. 149; N. 3491.01 DPC; per il contributo minimo AVS/AI/IPG per le persone senza attività
lucrativa che è stato effettivamente pagato dall'assicurato: DTF 150 V 7; per un
riassunto riguardo a questo principio e a dei casi di applicazione: STCA
33.2025.17
del 22 settembre 2025).
La citata STFA P 75/02 afferma che il
presupposto per una considerazione proporzionale del canone locativo
(complessivo) dovuto nei rapporti esterni è che questo sia tuttavia effettivamente
pagato (RCC 1977 pag. 568 consid. 2 in fine). In caso contrario, alla persona
che richiede prestazioni complementari verrebbero imputate spese di
sostentamento che in realtà non sono mai state sostenute. Ciò a differenza dei
casi in cui un terzo ha effettivamente sopportato le spese a titolo
assistenziale.
Anche nella STFA P 3/06 del 30 maggio 2006 concernente un caso
ticinese in cui l'assicurato risiedeva nell'immobile di cui era proprietaria la
convivente (STCA 33.2005.9 del 6 dicembre 2005), al considerando 2 l'Alta Corte
ha confermato il giudizio cantonale, che ha tutelato l'operato dell'amministrazione
che aveva stabilito la pigione dividendo per due il valore locativo dell'immobile
e le spese accessorie riconosciute dalla legge:
" Fondandosi sulla giurisprudenza di questa
Corte, segnatamente sulla sentenza 1° giugno 2001 in re A. (P 62/00), il primo
giudice ha a buon diritto ritenuto non poter essere data adesione alle
allegazioni del ricorrente secondo cui deducibile sarebbe la somma concordata
con la convivente e indicata in un contratto di locazione, in quanto dagli atti
non poteva essere dedotto che l'interessato avesse effettivamente versato gli
importi pattuiti e il medesimo mai su tutto l'arco della procedura aveva fatto
valere elementi suffraganti l'avvenuto versamento di simili importi.".
Nella STF 9C_638/2009 una persona
beneficiaria di PC viveva in un appartamento di proprietà della figlia cui si
era impegnata a versare un canone di locazione in realtà pagato solo per metà.
L’Alta Corte ha ribadito che:
" … seul le montant du loyer effectivement payé doit entrer en ligne
de compte dans le calcul de la prestation complémentaires (arrêt 8C_259/2008 du
11.
août 2008; arrêt P 58/05 du 9 octobre 2006 consid. 6). Si un contrat de bail
a été conclu entre le propriétaire de l'immeuble et l'assuré, et si le loyer
brut convenu est effectivement payé, ce loyer est déterminant pour le calcul de
la prestation complémentaire annuelle, à moins qu'il n'apparaisse comme majoré
de façon manifestement abusive (arrêt P 62/00 du 1er juin 2001 consid. 3a).
(…)”
Pure nel giudizio del 13 aprile 2017 (9C_157/2017) concernente un'altra
fattispecie ticinese (STCA 33.2016.7 del 19 gennaio 2017), il Tribunale
federale ha considerato:
" che il
Tribunale cantonale, nell'ambito della determinazione delle prestazioni
complementari, segnatamente della definizione della pigione da computare nelle
spese riconosciute, ha applicato la prassi federale secondo cui se vi è un
contratto di locazione e la pigione lorda è effettivamente pagata, allora è la
stessa determinante per il calcolo delle prestazioni complementari annue, a
meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva,
altrimenti è decisivo il valore locativo fiscale (cfr. sentenza P 2/02 del 23
settembre 2003 consid. 2.2.1 e 2.2.2; sentenza P 62/00 del 1° giugno 2001
consid. 3a; sentenza P 2/01 del 30 marzo 2001 consid. 2 con riferimenti),
che la Corte cantonale ha accertato l'assenza dell'effettivo
pagamento della pigione pattuita e stabilito quella computabile alla ricorrente
sulla base del valore locativo fiscale dell'immobile,
che la ricorrente non contesta in concreto l'assenza di pagamento
effettivo della pigione pattuita ma si limita a elencare i motivi per i quali
il Tribunale cantonale avrebbe apprezzato in modo "arbitrario, cioè
illogico il mancato effettivo pagamento del canone",
che la ricorrente
restringe le proprie censure a disapprovazione apodittica sulle conclusioni, a
suo dire, ingiuste e semplicistiche della Corte cantonale - di ritenere
determinante il non pagamento effettivo della pigione - senza spiegare il
motivo per il quale il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o si
fonderebbe su accertamenti manifestamente inesatti,",
concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
Quanto alla già menzionata STFA P 62/00, a cui si è riferita la
Cassa di compensazione per basarsi sul valore locativo dell'immobile anziché sulla
pigione pagata, il TFA ha condiviso la valutazione dei giudici cantonali e ha ritenuto
che da diversi anni il ricorrente non pagava regolarmente la pigione pattuita.
La Cassa si era quindi, a giusta ragione, pronunciata per
riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo della casa del
ricorrente e la metà del forfait annuo per le spese accessorie.
2.8
Nel caso concreto, fra la
ricorrente e la proprietaria dell'immobile, un contratto di locazione era in
essere dal 1° aprile 2022, la pigione concordata era di Fr. 1'100.- (doc. 70).
Alla morte della nonna, a fine anno 2022, quale locatore è subentrato il papà
dell'assicurata, unico erede della proprietaria (doc. 119-35/54).
Secondo la prassi federale, in presenza, dunque, di un contratto
di locazione, la pigione concordata fra le parti deve essere di principio riconosciuta
come spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, se e solo se il
richiedente le PC ha effettivamente versato gli importi pattuiti e a tal fine
ha fatto valere elementi suffraganti l'avvenuto versamento di simili importi (STFA
9C_157/2017 del 13 aprile 2017; STFA P 3/06 del 30 maggio 2006, consid. 2; STFA
P 75/02 del 16 febbraio 2005, consid. 4.1; STFA P 62/00 del 1° giugno 2001,
consid. 3b)bb).
Dalla documentazione agli atti risulta che dal mese di giugno 2022
al mese di dicembre 2022 sul conto della nonna dell'assicurata, proprietaria
dell'immobile, sono confluiti regolarmente tutti i mesi Fr. 950 quale accredito
da parte della ricorrente (doc. 103-18/149, 103-19/149 e 103-20/149).
Dagli estratti conto dell'assicurata relativi all'anno 2023
risulta che, anche dopo il decesso della nonna avvenuto a fine anno 2022, la
conduttrice ha continuato a versare la pigione sul conto corrente postale (doc.
119-41/54 - 119-43/54), aumentata da gennaio a Fr. 1'000 al mese (doc.
103-27/149 - 103-149/149).
L'insorgente ha dichiarato che la pigione versata sul conto
corrente della nonna, seppure deceduta, è servita dapprima per pagare le
fatture della casa anziani rimaste scoperte per i mesi da settembre a dicembre
2022, che sono state dilazionate fino a dicembre 2023 (doc. 103-13/149);
dopodiché, i mille franchi sono stati utilizzati per rimborsare le prestazioni
complementari legalmente ricevute dalla nonna (Fr. 12'228), che sono state
chieste in restituzione al papà, il quale il 29 agosto 2023 (doc. 103-14/149)
ha ottenuto una rateizzazione del pagamento che prevedeva il pagamento mensile
di Fr. 1'000 per tutto il 2024, visto che fino a fine 2023 doveva sostenere il
pagamento della retta della casa anziani in cui ha vissuto la mamma (doc. F).
Agli atti vi sono le ricevute postali degli avvenuti pagamenti del
debito dell'erede nei confronti della Cassa di compensazione, che la ricorrente
sostiene di avere saldato con il pagamento della pigione (doc. 119-31/54).
Ora, benché le ricevute siano forzatamente intestate al papà,
essendo egli, in qualità di erede, debitore delle PC legalmente percepite da
sua mamma, non va però dimenticato che questi era diventato proprietario della
casa in cui abitava la figlia. Si può quindi validamente ritenere che per tutto
il 2023 l'insorgente ha continuato a versare la pigione sul conto della nonna al
fine di saldare le fatture della casa anziani e che nel 2024 l'assicurata ha
continuato a pagare la pigione al proprietario dell'immobile, ma indirettamente,
sotto forma di restituzione delle PC di cui la nonna ha beneficiato mediante
versamento diretto alla Cassa, ancorché con polizze di versamento a nome del
papà.
La ricorrente ha quindi comprovato di avere effettivamente pagato la
pigione ai proprietari per la locazione dell'immobile in cui si era domiciliata
dal 1° aprile 2022, dapprima a favore della nonna, poi del papà.
2.9
Come indicato, secondo
l’amministrazione l’effettivo pagamento della pigione non sarebbe sufficiente, siccome
gli introiti conseguiti non sono stati dichiarati all'autorità fiscale.
La mancata indicazione della pigione nelle dichiarazioni fiscali è
elemento evocato nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 citata in precedenza e
ritenuta dalla Cassa. La dichiarazione fiscale costituisce un elemento
indiziante il pagamento o meno di una pigione ma non assurge a condizione
cumulativa con l’effettivo versamento della pigione per ritenere l’importo ai
fini delle PC.
Lo stesso Tribunale federale ha evidenziato, nel giudizio citato,
come il ricorrente avesse prodotto poche ricevute di pagamento della pigione per
più anni di locazione e, parallelamente, la locatrice proprietaria di casa non
aveva indicato nelle proprie dichiarazioni di imposta, per quattro anni, di
avere incassato delle pigioni. Questi elementi fattuali avevano reso verosimile
in maniera preponderante l’assenza sostanziale del pagamento della pigione da
parte dell’assicurato (cfr. consid. 3b bb).
2.10
Da
quanto precede discende che, in concreto, l’assenza nelle dichiarazioni fiscali
degli introiti derivanti dalla locazione del fondo da parte della nonna prima e
del figlio poi, sono comportamenti che non possono ricadere sulla ricorrente
nella misura in cui, come indicato, dagli atti acquisiti emerge con sufficiente
chiarezza il versamento delle pigioni da parte della ricorrente destinate alla
nonna prima ed al padre poi.
La
Cassa, cui gli atti sono rinviati, dovrà segnalare all’autorità fiscale
competente (in base al tenore dell’art. 185 LT secondo cui: “Le autorità
amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni,
anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su
richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente
legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. Esse segnalano
spontaneamente all’autorità fiscale tutti i casi, constatati nella loro
attività, che possono configurare un’infrazione ai doveri fiscali”) la
possibile violazione degli obblighi fiscali. In effetti quando una pigione sia
pagata ma non compaia nella dichiarazione fiscale del beneficiario del
pagamento (ed in sua vece sia sostituita dal valore locativo) può essere data
una violazione degli obblighi fiscali da parte di quest’ultimo.
2.11
A proposito della pigione da
conteggiare si osserva che l'importo pattuito con la nonna era di Fr. 1'100 al
mese (doc. 71), ma l’importo effettivamente versato è stato di Fr. 950 mensili dal
1° giugno 2022, aumentato a Fr. 1'000 dal 1° gennaio 2023. La Cassa, cui gli
atti sono rinviati per i necessari conteggi, dovrà ritenere questi ultimi importi,
siccome determinante è quanto è stato effettivamente pagato. Il canone locativo
dal 1° aprile 2022 al 31 maggio 2022, in base al contratto stabilito in Fr.
1'100 mensili, dovrà invece essere verificato dall’amministrazione
puntualmente. Alla pigione stabilita dal 1° aprile 2022 andrà aggiunto il
forfait per le spese di riscaldamento previsto dall'art. 16b OPC-AVS/AI. Va qui
osservato come, erroneamente, la Cassa abbia ritenuto, nei suoi conteggi, il
forfait per le spese accessorie previsto dall'art. 16a OPC-AVS/AI, applicabile
unicamente per le persone che abitano un immobile di loro proprietà (cpv. 1) e
per quelle che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di
abitazione sull'immobile che abitano (cpv. 2), circostanza che non è data in
concreto.
2.12
La decisione impugnata deve essere
di conseguenza parzialmente annullata e gli atti ritornati all’amministrazione
per svolgere gli accertamenti ancora necessari e per ricalcolare il diritto
alle prestazioni complementari dell'assicurata tenendo conto delle pigioni
effettivamente versate.
Visto l'esito favorevole del ricorso a fronte dell’oggetto
impugnato (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria,
DTF 141 V 281 consid. 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7 con
rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1), la Cassa di compensazione verserà all'insorgente,
patrocinata da un avvocato, un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto,
limitatamente al computo delle pigioni, nel senso delle considerazioni esposte.
Di conseguenza:
1.1. La
decisione impugnata è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione, affinché proceda conformemente alle considerazioni
esposte.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di compensazione rifonderà alla ricorrente Fr. 2'000 (IVA inclusa) per
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti