33.2025.25
Restituzione delle pretazioni complementari, delle spese mediche e della RIPAM indebitamente percepite per non avere dichiarato nei formulari di revisione l'acquisito di un immobile in Italia. Confermati gli elementi oggettivi e soggettivi della truffa
26 settembre 2025Italiano94 min
(cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.25
CS/IR/sc
Lugano
26 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22
luglio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione su
opposizione del 17 giugno 2025 emanata da
Cassa
cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1952, è stato posto al beneficio di prestazioni complementari dal 1°
maggio 1999 (pag. 7 – 43).
1.2. In
seguito alla compilazione del formulario per la revisione delle prestazioni
complementari sottoscritto il 28 giugno 2022 (pag. 108 – 9), la Cassa cantonale
di compensazione ha rilevato che RI 1 il 2 luglio 2004 ha acquistato un
immobile in Italia, poi venduto il 23 agosto 2022 ad un prezzo di Euro 170'000.
1.3. Con
decisione del 1° dicembre 2022, confermata dalla decisione su opposizione del
17 giugno 2025, la Cassa cantonale di compensazione, considerati adempiuti i
requisiti oggettivi e soggettivi costitutivi del reato di truffa ai sensi
dell’art. 146 CP, e ritenuto, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 seconda frase
LPGA, il termine di prescrizione di 15 anni previsto dal diritto penale, ha
chiesto la restituzione dell’importo complessivo di CHF 182'582.45, composto di
CHF 18'773 per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1°
dicembre 2007 al 31 gennaio 2017, di CHF 1'133 per prestazioni complementari
indebitamente percepite dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2022, di CHF
137'927.50 per la riduzione dei premi dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie
dal 1° dicembre 2007 al 31 dicembre 2010, dal 1° luglio 2012 al 31 gennaio 2017
e dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2022, di CHF 16'615.15 per spese di
malattia dal 1° dicembre 2007 al 31 gennaio 2017 e di CHF 8'133.80 di spese di
malattia dal 1° febbraio 2017 al 30 novembre 2022 (doc. C e).
1.4. RI 1,
rappresentato dall’avv. dr. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendone in via principale il suo annullamento ed in via
subordinata il suo annullamento ed il rinvio degli atti alla Cassa per
l’emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).
Il
ricorrente, che richiama l’intero incarto dalla Cassa di compensazione e chiede
la propria audizione, citate le norme e la giurisprudenza applicabili al caso
di specie, contesta di aver commesso una truffa nei confronti dello Stato,
rispettivamente di aver indebitamente riscosso prestazioni che gli spettavano.
Il suo
comportamento, puramente omissivo e negligente, posto in atto da lui e sua
moglie, lo è sempre stato in buona fede. In generale egli non era neppure a
conoscenza della possibilità di ottenere delle prestazioni complementari e solo
l’intervento di terze persone ha portato all’inoltro della richiesta.
L’insorgente contesta l’adempimento degli elementi oggettivi e soggettivi della
truffa di cui all’art. 146 CP. Relativamente ai requisiti oggettivi,
l’assicurato sostiene che manca l’elemento costitutivo dell’inganno astuto.
L’esistenza del bene immobile in Italia è stata segnalata anni orsono
all’autorità fiscale cantonale perlomeno nella dichiarazione dei redditi per
l’anno 2017, con un valore fiscale di CHF 60'000. La cassa avrebbe agito con
leggerezza non avendo accertato la presenza dell’immobile. Neppure l’elemento
soggettivo sarebbe realizzato nel caso di specie, considerato come il
ricorrente e sua moglie non hanno mai agito con dolo diretto e/o eventuale, ma
semmai in maniera negligente. L’assicurato sostiene inoltre che sia stato
violato il suo diritto di essere sentito poiché la Cassa nella decisione su
opposizione ha fatto riferimento a “successivi formulari delle Revisioni
periodiche delle PC” che però “non vengono meglio specificati”.
Egli, nel formulario di revisione compilato il 28 giugno 2022, ha tuttavia
indicato di possedere proprietà fondiaria in Svizzera o all’estero. Gli importi
indicati dalla Cassa sono precauzionalmente integralmente contestati poiché non
sostenuti da pezze giustificative che permettono una verifica approfondita da
parte del destinatario della decisione di restituzione. In merito agli stessi,
il ricorrente sostiene che comprendono prestazioni erogate anche in favore
della figlia __________. Infine, l’insorgente afferma che non è dato a sapere
se il ricorrente e la moglie nonostante il bene immobiliare in Italia negli
anni toccati dalla decisione di restituzione avrebbero comunque avuto diritto a
determinate prestazioni. La Cassa non ha esaminato la questione, violando il
suo diritto di essere sentito.
Ne
segue che la prescrizione di 15 anni non potrebbe essere applicata.
In
ogni caso, l’insorgente sostiene che il reato di truffa è un reato istantaneo e
il termine di prescrizione inizia a decorrere da quando l’autore lo ha commesso
adempiendone i presupposti. Il termine di prescrizione avrebbe di conseguenza
dovuto iniziare a decorrere nel corso dell’estate 2004, ossia dal momento
dell’acquisto del bene in Italia. Il reato sarebbe prescritto dal 1° luglio
2019. Il ricorrente afferma poi che, comunque, accertato che nel 2017 ha
dichiarato a livello fiscale la presenza dell’immobile, nulla può essergli
chiesto a partire da tale data. La decisione di restituzione del 1° dicembre
2022 non può essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione.
Nulla muterebbe l’eventuale applicazione dei termini di prescrizione di cui
agli art. 148a CP, non applicabile fino al 30 settembre 2016 e 31 LPC, poiché
anche tali reati sarebbero prescritti.
A
titolo abbondanziale RI 1 richiama l’art. 23 OPC-AVS/AI e sostiene che,
contrariamente al contenuto di questo disposto, la Cassa avrebbe effettuato un
calcolo diverso per determinare l’importo chiesto in restituzione,
rispettivamente il diritto ad eventuali prestazioni in suo favore mentre il
calcolo andava fatto per stabilire l’eventuale diritto effettivo a prestazioni
complementari in suo favore per il periodo dal 2 luglio 2004 (acquisto
dell’immobile) al 23 agosto 2022 (vendita del bene) tenendo conto dei redditi
determinanti ottenuti nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della
sostanza al 1° gennaio dell’anno in cui è stata assegnata la prestazione.
In
alternativa la Cassa avrebbe dovuto considerare il valore ritenuto nella
dichiarazione fiscale del ricorrente, considerando un valore di sostanza
dell’immobile in Italia di CHF 60'000. Ciò non è però avvenuto. La Cassa
avrebbe omesso di accertare con esattezza e retroattivamente il reddito
determinante del ricorrente e della sua famiglia che non sarebbe stato
sufficiente per coprire le spese annuali riconosciute, con la conseguenza che
lo stesso avrebbe avuto diritto a prestazioni da parte dell’amministrazione.
Per l’assicurato la Cassa ha agito in maniera arbitraria ed errata, ritenendo
con effetto retroattivo un valore dell’immobile non corrispondente al valore
ufficiale di stima dell’anno corrente, ma il prezzo di vendita.
1.5. Con
risposta del 6 agosto 2025, cui ha allegato l’intero incarto, la Cassa ha
proposto la reiezione del ricorso (doc. III). L’amministrazione afferma che,
nell’ambito delle assicurazioni sociali, l’astuzia può essere commessa anche
mediante atti concludenti, quando l’autore fornisce informazioni incomplete
all’autorità amministrativa, che danno luogo ad un errato quadro complessivo
della situazione, rispettivamente lo avvalorano quando quest’ultima non dispone
di alcun mezzo per controllarne la veridicità (STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio
2019). In concreto il ricorrente e sua moglie sono stati proprietari della
sostanza immobiliare all’estero, a __________ (Italia) dal momento
dell’acquisto il 2 luglio 2004 fino al momento della vendita il 23 agosto 2022
al prezzo di euro 170'000. Nel formulario di prestazioni del 2 dicembre 1999 e
in quello di revisione del 14 aprile 2003 la sostanza non è stata dichiarata in
quanto non ancora acquistata. Tuttavia, perlomeno dall’anno 2005 il ricorrente
avrebbe dovuto notificare alla Cassa l’acquisto dell’immobile ma essa non è
neppure stata dichiarata nei formulari di revisione del 2009, 2013 e 2018. In
base alla documentazione in possesso della Cassa nulla permetteva di ritenere
che l’opponente fosse proprietario di un immobile. con la procedura di
revisione dell’anno 2018 il ricorrente ha allegato la tassazione 2016 dove non
era ancora indicato l’immobile all’estero.
La
decisione di tassazione 2017 (ambito nel quale egli ha denunciato l’esistenza
dell’immobile in Italia) è stata ricevuta dal ricorrente il 17 ottobre 2018.
Egli avrebbe dovuto segnalare alla Cassa questa circostanza ciò che non è
avvenuto in quel momento ma soltanto con l’inoltro del formulario di revisione
del 2022, al quale è stata allegata la decisione di tassazione del 2020. La
Cassa è venuta a conoscenza della presenza della sostanza all’estero solo in
quell’occasione.
Circa
il valore dell’immobile, l’amministrazione richiama il contenuto dell’art. 17
cpv. 4 OPC-AVS/AI secondo cui la sostanza immobiliare che non serve da
abitazione viene valutata al valore commerciale ed evidenzia di aver
correttamente preso in considerazione il valore della vendita del bene poiché
essendo stato alienato nel 2022 non è più possibile far allestire una perizia.
1.6. Dopo
aver visionato gli atti (doc. IV), il 21 agosto 2025 il ricorrente ha prodotto
una replica spontanea (doc. V), ribadendo di non aver messo in atto alcun agire
truffaldino, evidenziando come i formulari di revisione trasmessi nel 2009,
2013 e 2018 non contengono il riferimento esplicito ad eventuale sostanza
all’estero ma “solamente” a eventuali rendite o pensioni estere
percepite dal richiedente. Unicamente il formulario del 2022, al punto 8,
chiede espressamente di precisare se una persona “possiede della proprietà
fondiaria in Svizzera o all’estero”. Ritenendo di avere agito in buona fede
l’assicurato, nel 2022, ha indicato l’immobile in Italia. Egli rileva che mai
in precedenza l’amministrazione aveva specificato la necessità di indicare
eventuali beni immobili detenuti all’estero. La Cassa non si sarebbe resa
diligente ed avrebbe dovuto formulare domande più chiare. Non sussisterebbe in
concreto neppure una violazione dell’obbligo di informare poiché RI 1 avrebbe
comunicato alla Cassa tutto quello che gli era stato chiesto con i relativi
formulari di revisione.
Nelle
sue osservazioni l’assicurato ritiene che l’amministrazione, come aveva fatto
nel 2009, avrebbe potuto chiedere direttamente e per “default” alla
competente autorità fiscale l’invio delle annuali dichiarazioni dei redditi e
delle relative decisioni di tassazione. Ciò che non è avvenuto, ciò che
connoterebbe leggerezza da parte della Cassa. Neppure con la lettera di riesame
dell’11 febbraio 2021 l’amministrazione ha domandato l’invio delle tassazioni,
ciò che avrebbe permesso di ritenere la sostanza dichiarata e detenuta
all’estero. RI 1 contesta poi quanto indicato dalla Cassa in merito alla
tassazione del 2017 (del 17 giugno 2018): la dichiarazione era già rientrata al
competente Ufficio di tassazione al momento della revisione e poteva essere
richiesta dall’amministrazione all’UT competente.
In
merito al valore dell’immobile in Italia, il ricorrente ribadisce il suo
ricorso e, con riferimento alla STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020, osserva
come la Cassa non abbia intrapreso alcun passo per stabilire il valore
dell’immobile all’estero e non abbia formulato alcuna richiesta né al
ricorrente né ad altre persone, potendo domandare lallestimento di una perizia
a posteriori. L’amministrazione non potrebbe quindi ritenere il valore della
vendita della proprietà ed un valore locativo di CHF 4'000 per tutto il periodo
2007-2022 così come fatto nella relativa tabella di autodenuncia, così facendo
l’amministrazione avrebbe violato il diritto e deciso in maniera arbitraria. In
merito alla determinazione dei redditi computabili ed al calcolo della sostanza
il ricorrente cita anche la STF 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 e ribadisce la
contestazione degli importi chiesti in restituzione siccome non sostenuti da
pezze giustificative.
1.7. Con
osservazioni del 3 settembre 2025 (doc. VII), trasmesse al ricorrente per
conoscenza l’8 settembre 2025 (doc. VIII), la Cassa ha ribadito a richiesta di
respingere il ricorso.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. Il
ricorrente fa valere una doppia violazione del suo diritto di essere sentito.
Da una parte la Cassa avrebbe fatto riferimento a “successivi formulari
delle Revisioni periodiche delle PC” che però “non vengono meglio
specificati”. D’altra parte l’amministrazione non avrebbe esaminato se il
ricorrente (e la moglie), malgrado la presenza del bene immobile all’estero
negli anni per i quali è stata chiesta la restituzione avrebbe comunque avuto
diritto alle prestazioni.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere
sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di
massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020
del 4 gennaio 2022, consid. 3)). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende
tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per
l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24
gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
2.2. Per
quanto concerne la censura secondo cui la Cassa non avrebbe esaminato se,
malgrado la presenza della sostanza estera, l’interessato (e sua moglie)
avrebbe comunque avuto diritto a prestazioni, questo Tribunale evidenzia che
precedentemente alla decisione di restituzione del 1° dicembre 2022, il 29
novembre 2022 la Cassa ha emesso le decisioni formali di ricalcolo delle
prestazioni per il periodo litigioso, riformulando i calcoli delle prestazioni
tenendo conto della sostanza in Italia (cfr. pag. 112 e seguenti). Per questa
ragione non è stata commessa alcuna violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente da parte dell’amministrazione.
Neppure
in relazione al fatto che nella decisione su opposizione impugnata la Cassa ha
affermato che “lo stesso è beneficiario di PC dall’anno 1999, pertanto nei
successivi formulari di Revisione periodiche della PC, a partire dall’anno
2004, nella parte relativa alle sue condizioni economiche, l’opponente non ha
mai dichiarato il possesso di tale immobile”, senza meglio specificare in
cosa consistono i “successivi formulari delle Revisioni periodiche delle PC”,
si palesa una violazione del suo diritto di essere sentito. La Cassa ha infatti
chiaramente indicato che nei moduli di revisione compilati regolarmente
dall’interessato egli non ha inserito la sostanza immobiliare italiana. Su
questo punto il ricorrente ha potuto esprimersi e prendere posizione senza che
il suo diritto ad una decisione motivata sia stato violato. Certo,
l’amministrazione non ha indicato precisamente la loro data. Tuttavia da una
parte i formulari sono stati firmati dal medesimo ricorrente, e dunque doveva
esserne a conoscenza. D’altra parte, dopo aver visionato gli atti, lo stesso
insorgente li ha citati nella replica del 21 agosto 2025 (cfr. pag. 3, doc. V),
prendendo posizione in merito ed esprimendosi nuovamente e approfonditamente su
questo aspetto.
Ora,
come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid.
4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere
sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la
possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta
liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un
tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)
dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;
STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2). Si può prescindere da un
rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione
del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se
l’annullamento della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte di essere
sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF
142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
In
concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Per questa ragione, anche se per pura
ipotesi di lavoro si volesse ritenere che l’assenza dell’indicazione delle date
dei formulari di revisione nella decisione su opposizione impugnata costituisse
una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, si tratterebbe di
una violazione lieve, che è stata sanata innanzi a questo Tribunale. Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.3. Oggetto
della contestazione è la correttezza della decisione su opposizione del 17
giugno 2025 dell’amministrazione con cui è stata ordinata ad RI 1 (cfr. doc. E)
la restituzione dell’importo complessivo di CHF 182'582.45 per il periodo dal
1° dicembre 2007 al 30 novembre 2022 a titolo di prestazioni complementari,
RIPAM e spese di malattia.
2.4. Fondandosi
sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans.
all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato l’art. 112a
Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e l’art. 112c
Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore il 1°
gennaio 2008. Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i
Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale
non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e
la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e
le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In virtù dell'art. 112c
Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli
anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello
nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare
fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In
effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) –
tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto
quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di
garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni
vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed.
e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo
art. 112a Cost. fed.
Questa
nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal
diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un
reddito minimo per le persone anziane e per le persone invalide (su queste
questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag.
606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,
"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza
sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.
460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e
meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V
204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992
pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge
federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.5. In virtù
dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente
in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una
rendita di vecchiaia dell'AVS o una rendita dell’invalidità. L'importo della
prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che
eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC). Per quanto concerne le spese
riconosciute, le stesse sono determinate conformemente all'art. 10 cpv. 1 LPC.
In particolare, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono in
casa che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un
istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:
"
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza
del ricavo lordo dell'immobile.”
L'art.
11 cpv. 1 LPC enumera invece esaustivamente i redditi computabili, fra i quali
vi sono, oltre alle rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche
(comprese le rendite dell’AVS e dell’AI):
" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo
della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di
vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi
per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e
Fatti
i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se
l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a
un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve
quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore
dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale
sostanza.”
Dal 1°
gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo art. 9a LPC secondo cui hanno diritto
alle prestazioni complementari le persone la cui sostanza netta è inferiore
agli importi seguenti: a. 100 000 franchi per le persone sole; b. 200 000
franchi per le coppie sposate e c. 50 000 franchi per gli orfani che hanno
diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI. Gli immobili che servono quale abitazione al beneficiario
di prestazioni complementari o a una persona compresa nel calcolo di queste
prestazioni e di cui una di queste persone è proprietaria non sono componenti
della sostanza netta appena indicata.
2.6. In base
alla Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni
complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LaLPC), del 23 ottobre 2007 (RL851.200), e ciò analogamente al
previgente testo legale in vigore, una domanda deve essere formulata, tramite
l’Agenzia AVS competente, che accerti lo stato di famiglia e le condizioni del
reddito e di sostanza del richiedente (art. 28 LALPC). La Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG, cui compete l’applicazione della LPC (art. 26 LALPC)
può disporre dell’accesso ai dati fiscali del richiedente per accertare il
diritto all’aiuto che è finanziato, in Ticino, oltre che dalla Confederazione e
dal Cantone, anche dai Comuni (art. 31 LALPC).
Al
fine di ottenere la prestazione, l’assicurato deve, in base all’art. 20
dell’Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC qui di
seguito), presentare una domanda tramite il modulo ufficiale di richiesta
debitamente riempito, che, analogamente a quanto impone l’art. 67 cpv. 1 OAVS,
Ordinanza della Legge sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, va inoltrato
alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG competente. Per il cpv. 2
dell’art. 20 OPC il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle
generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone
incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.
Il
diritto alle PC è sottoposto a riesame periodico che ha per oggetto le
condizioni economiche per beneficiare del diritto. In base all’art. 30 OPC gli
organi incaricati di fissare e pagare le prestazioni complementari devono
riesaminare periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni
economiche dei beneficiari. In base all’art. 24 OPC (Obbligo di informare), la
persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o
l’autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare, senza
ritardo, all’organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni
mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della
situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di
informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia
dell’avente diritto. In questo senso anche il tenore dell’art. 31 cpv. 1 LPGA
(Legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali) per cui l'avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. A norma dell'art. 31 cpv. 2
LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche.
2.7. Secondo l’art.
25 LPGA, applicabile in forza degli articoli 2 LPGA e 1 LPC, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2, nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che il diritto di esigere la restituzione
si estingue dopo 3 anni (fino al 31 dicembre 2020: 1 anno) a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni
(cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8
giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF
8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF
129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del
19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL
Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Analogamente alla revisione delle
sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla
revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione
giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF
8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF
C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag.
469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del
14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF
8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. STF 8C_108/2022
del 22 settembre 2022, consid. 3.2: STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF
8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre
2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; DTF 138 V 324, consid.
3.3).
Questi principi si applicano anche
quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale, ma
con una decisione informale presa nell’ambito della procedura semplificata di
cui all’art. 51 cpv. 1 LPGA (STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2. =
SVR 2021 UV n. 30; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF
8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007;
DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in
quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica
esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi
allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 147 V
167, consid. 4.2; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389
con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di
giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 147 V 167;
DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314).
Per motivi
legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi
uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto
a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (“zweifellos
unrichtig”; STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).
L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento
della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del
22 settembre 2022, consid. 3.3). In particolare non vi è inesattezza manifesta
se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni
materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a
certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla
luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi
sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un
riesame (cfr. sentenza 9C_308/2018 del 17 agosto 2018, consid. 2.2; sentenza
8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28
febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).
Diversa la
situazione invece nell’ipotesi in cui le prestazioni siano state attribuite in
assenza di valida decisione. L’Alta Corte (STF 9C_684/2023 del 20 giugno 2024,
consid. 5.1.2., pubblicata in SVR 2025 IV n. 3) ha ritenuto come non si debba
procedere ad una riconsiderazione o revisione “pour exiger la restitution de
prestations qui ne reposent sur aucun fondement juridique … ou … qui n’ont fait
l’objet d'aucune décision entrée en force (cf. arrêt 9C_564/2009 du 22
janvier 2010 consid. 6.4 et les références in: SVR 2010 IV n° 45 p. 141)”.
2.8. In
concreto non vi è alcun dubbio in merito all’adempimento dei requisiti per
procedere con una revisione delle decisioni formali ed informali emesse nel
corso degli anni e con le quali sono state riconosciute le prestazioni al
ricorrente. Infatti, in presenza di un fatto nuovo e non conosciuto, quale la
presenza di un immobile in Italia acquisito nel 2004 e venduto nel 2022 a Euro
170'000, con incidenza sulle prestazioni complementari, la Cassa ha
correttamente proceduto alla revisione delle decisioni emesse nel corso degli
anni e chiesto la restituzione delle prestazioni ritenute indebitamente
percepite.
Il
ricorrente sostiene tuttavia che la decisione formale del 29 novembre 2022
sarebbe tardiva. Da una parte egli non avrebbe commesso alcun reato. D’altra
parte, anche se avesse perpetrato una truffa, il termine di prescrizione di 15
anni sarebbe spirato nel 2019.
2.9. Nel caso di specie dalle tavole
processuali emerge che il ricorrente, al beneficio delle prestazioni
complementari ad una rendita d’invalidità dal 1° maggio 1999, il 2 luglio 2004
ha acquistato un immobile in Italia per un importo di euro 61'975 (doc. F). Va
qui evidenziato come detto acquisto non sia stato sin qui oggetto di puntuale
verifica da parte della Cassa. Va in effetti evidenziato come il cambio euro/franco
dell’epoca dell’acquisto era di 1,5208 (Fonte; Banca d’Italia, www.bancaditalia.it,
si veda anche Banca Centrale Europea www.eob.europa.ev) e, dunque, l’immobile è
stato pagato l’equivalente di CHF 94'251,08, senza considerare le spese che
l’atto pone a carico dell’acquirente. Va osservato come, dagli atti prodotti
dall’amministrazione, emerga che, in occasione della prima revisione del
diritto alle PC (doc. 6-2/50), RI 1 abbia dichiarato, e comprovato, di disporre
di (soli) CHF 53'246 (doc. 6-5/50) su un conto presso __________, importo
insufficiente a pagare interamente il prezzo dell’immobile siccome equivalente
a poco più del 50% di prezzo e spese. Dal doc. F (rogito solo parzialmente
prodotto) emerge come il venditore attesti ricevuta dell’importo complessivo
prima dell’atto. Non solo. Gli atti trasmessi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni indicano come, successivamente all’acquisto, il conto bancario
presso __________ era ancora in essere (non estinto quindi) e mostrava ancora
un attivo non indifferente (CHF 18'028 al 31.12.2008, doc. 14-1/11 e 14-11/11;
21'306 al 1. gennaio 2019, doc. 49-7/12).
Nel
corso degli anni, nel compilare i moduli delle revisioni periodiche, il 13
giugno 2009 (pag. 14-2), il 22 marzo 2013 (pag. 49-2), e il 28 maggio 2018
(pag. 77 – 2), l’interessato non ha mai dichiarato beni all’estero, fino alla
revisione delle prestazioni complementari sottoscritta il 30 giugno 2022 (pag.
103-3). Il 23 agosto 2022 ha poi venduto l’immobile a Euro 170'000 (pag. 111
-37 e seguenti).
2.10. Il tema
dell’applicazione dei termini di prescrizione penale nell’ambito dell’emersione
di sostanza, mai dichiarata, e del conseguente obbligo di restituire
prestazioni è stato oggetto, nel recente passato, di diversi giudizi emessi da
di questo Tribunale (cfr. STCA 33.2025.17 del 22 settembre 2025; 33.2025.20 del
4 settembre 2025; 33.2025.6 del 12 maggio 2025 [in ambito di condono];
33.2023.34 del 18 marzo 2024, 33.2023.12 del 25 settembre 2023, 33.2021.17 del
21 febbraio 2022; 33.2021.1-2 del 9 marzo 2020 e 33.2020.11 del 29 maggio
2020).
Nelle
citate sentenze è stato rammentato che, in base all’art. 28 cpv.
2 LPGA, colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente
tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le
prestazioni assicurative e far valere il diritto di regresso. Per richiedere le
PC “la persona che vuol far valere il diritto a una
prestazione complementare annua deve presentare una domanda tramite il modulo
ufficiale. L’articolo 67 capoverso 1 OAVS è applicabile per analogia” (art. 20 OPC). Il formulario di domanda deve dare indicazioni sulle
generalità e sulle condizioni di reddito e di sostanza di tutte le persone
incluse nel calcolo della prestazione complementare annua.
Nell'art.
31 cpv. 1 LPGA è invece ancorato un ulteriore importante principio che impone all'avente
diritto, ai suoi congiunti o ai terzi ai quali è versata la prestazione l’obbligo
di notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l'erogazione di una prestazione. L'art. 24 OPC-AVS/AI,
concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il medesimo concetto e
prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo rappresentante legale o,
nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare,
deve comunicare senza
ritardo all'organo cantonale competente per le
prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni
variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle
prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che
riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio
la sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di
notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che
l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un
prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022
dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di
comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il
percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian
Meyer e Philipp Egli in SK
ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano
come
" Die Meldung
hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive Kenntnisnahme der
Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen Erklärung der
betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem jeweils zuständigen
Durchführungsorgan.”
In
questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un
giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio,
la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza
e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach
Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una
tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un
determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e
stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel
caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4, sul tema in
generale si vedano le STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024; STFA P 27/05 del 14
marzo 2006, STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Va qui
ribadito che la presentazione di una domanda di PC deve avvenire mediante la
presentazione di un modulo ufficiale che deve dare indicazioni (tra altro)
sulle condizioni di reddito e sostanza delle persone incluse nel calcolo. Il
modulo è un elemento essenziale per la trattazione della domanda e reca
informazioni che debbono essere veritiere e complete (come alle avvertenze che
lo stesso reca). I funzionari debbono potersi fidare delle informazioni che
esso contiene e che, spesso, non sono verificabili.
2.11. Come
evidenziato nella STCA 33.2020.1-2 del 9 marzo 2020 in ottica penale il
comportamento del beneficiario di prestazioni complementari che postula,
sottacendo circostanze importanti per la determinazione del diritto alle
prestazioni rispettivamente per la quantificazione delle stesse, fatti che egli
è chiamato comunque a riferire all’amministrazione in virtù dell’obbligo
impostogli dall’art. 31 cpv. 1 LPGA, è sanzionabile. La qualifica giuridica
penale del comportamento dipende però dall’agire specifico dell’autore, ossia
dal suo comportamento concreto. Da un lato la LPC punisce con una pena
pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, all’art. 31 cpv. 1 (che istituisce
quindi il comportamento a delitto a norma dell’art. 10 cpv. 3 CP; cfr. a questo
proposito la STF 8C_579/2024 del 7 luglio 2025), sempre che non sia dato un
crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave,
chiunque:
"
a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro
modo, ottiene
indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o
per altri, una prestazione in virtù della presente legge;
b. mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;
c. (…)
d. non
ottempera all’obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).”
Mentre
è elevata a contravvenzione (art. 31 cpv. 2 LPC), e sanzionata con una multa
sino a CHF 5'000, la violazione degli obblighi che incombono all’autore in base
alla legge rispettivamente se l’autore fornisce scientemente informazioni
inesatte o rifiuta di dare informazioni. Con la medesima sanzione è punito chi
si oppone a un controllo ordinato dall’autorità competente o in qualsiasi modo
lo impedisce.
Il 1°
ottobre 2016 è entrato in vigore l’art. 148a CP relativo alla punibilità in
caso di ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o
dell’aiuto sociale. La norma erge a delitto il comportamento teso
all’ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un’assicurazione sociale
o dell’aiuto sociale a cui l’autore, o il terzo beneficiario, non hanno
diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete,
sottacendo fatti o in altro modo”, l’autore “inganna una persona o ne
conferma l’errore”. La norma trova applicazione a partire dalla sua entrata
in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP),
per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen: Le disposizioni penali
in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I p. 347
ad. 3.1.4.).
L’ottenimento
indebito di prestazioni dell’aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è
però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le
assicurazioni sociali o regolanti l’aiuto sociale, rispettivamente dall’art.
148a CP appena evocato. In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da
un’assicurazione sociale o dall’assistenza sociale, l’autore inganna
astutamente un collaboratore dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico
preposto all’aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul
patrimonio dell’assicurazione sociale o dell’ente pubblico chiamato a versare
la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa
a norma dell’art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.
La
giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della
delimitazione tra il reato di truffa e l’infrazione alle norme istituenti le
assicurazioni sociali rispettivamente l’aiuto sociale, come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., p.
331), ponendo l’attenzione sull’elemento costitutivo dell’inganno astuto,
caratterizzante il reato di truffa. L’esame ha avuto per oggetto in particolare
la natura dell’inganno, se cioè dato con un comportamento attivo o passivo, da
parte dell’autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall’altro la
possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il Lügengebäude
evocato dal TF da ultimo nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017),
rispettivamente ancora del silenzio qualificato. Come ricorda la dottrina e
come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo,
laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto (Garantenstellung)
può realizzare un inganno astuto (Margaret
Kuelen, op. cit., p. 331 sub. 1.4.2.1.; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Précis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad
art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca
alla DTF 127 IV 163 emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente
giudizio da parte dell’alta Corte (STF 6S.288/2000), dove il Tribunale federale
espone quanto, per completezza, occorre riprendere qui di seguito:
" (…). La
tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux,
mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on
distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission
(improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur
se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi,
d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de
renseigner (cf. ATF 121 IV 353 consid. 2b; 120 IV 98
consid. 2c; 117 IV 130 consid. 2a; 113 IV 68 consid. 5a; 106 IV 276;
Trechsel/Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I,
5e éd., Zurich 1998, p. 242 ss; Corboz, op. cit. nos 10 et 12 ad art. 146 CP p.
141 s.; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7e éd., Zurich 1997, n. 1.12 § 18 p.
171 ss; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil
I, 2e éd., Berne 1996, § 14 nos 8 ss p. 406 ss; même auteur, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 19 ss p. 320 ss; Noll, op. cit. n° 1 p. 194
s…).
Ainsi, d'un côté, celui
qui déclare faussement, par des affirmations expresses, qu'un fait n'existe
pas, réalise une tromperie par commission. D'un autre côté, celui qui se borne
à se taire, à savoir à ne pas révéler un fait, agit par omission. Entre ces
deux extrêmes, toutes les nuances sont possibles. En particulier, le silence
peut constituer dans certaines circonstances un acte concluant, partant, une
tromperie par commission (silence dit qualifié; Stratenwerth, op. cit. Bes. Teil I, § 15 n° 14 p. 318; Schubarth, op. cit. n° 20 ad art.
148 aCP p. 140).”
Nel
medesimo giudizio il TF ha analizzato anche la condizione dell’astuzia che deve
caratterizzare l’inganno, esprimendosi come segue:
" Selon la
jurisprudence, l'astuce suppose que l'auteur recourt, pour induire autrui en
erreur, à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène. Il y a également astuce lorsque l'auteur donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut être raisonnablement exigée, de même que s'il dissuade
la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle
renoncera à un tel contrôle, notamment en raison d'un rapport de confiance
particulier (ATF 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; 122 II
422 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133, 186 consid. 1a; 119
IV 28 consid. 3a et les arrêts cités).
(…). L'astuce n'est pas
réalisée lorsque la dupe pouvait se protéger en faisant preuve d'un minimum
d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait
attendre d'elle (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 122 consid. 6a/bb p. 133 et
la jurisprudence citée).”
A
conferma di questa giurisprudenza, ed a complemento della stessa, il TF nella
DTF 131 IV 83 (consid. 2.1.3.) ha indicato, nell’ambito di una procedura
relativa all’ottenimento di PC, come il semplice tacere non costituisca un
inganno astuto siccome non possa essere dedotta, in particolare dall’art. 24
OPC una posizione di garante (“Das Bundesgericht hat in einem neueren Urteil
eingehend dargelegt, dass Art. 24 ELV keine Garantenstellung zu begründen
vermag (Urteil 6S.288/2000 vom 28. September 2000, E. 4”). In quest’ultimo
giudizio l’Alta Corte ha infatti considerato che:
" l'art. 24 OPC-AVS/AI impose à l'ayant droit de
"communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement
dans (sa) situation personnelle et toute modification sensible dans (sa)
situation matérielle". Or, aucune de ces dispositions ne suffit à placer
l'assuré dans une position de garant envers l'autorité, dans la mesure où il
n'a aucune responsabilité particulière envers celle-ci (cf. Thomas Homberger,
Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, Berne 1993, p. 61, selon
lequel on pourrait considérer que l'art. 70bis RAVS, dont les versions successives
[RO 1969 135 165 et RO 1992 1251 1262] sont analogues à l'art. 24
OPC-AVS/AI), ne crée pas de devoir de garant, en l'absence de relation
particulière et étroite entre l'assuré et l'autorité ou de responsabilité
accrue de l'assuré pour une mise en œuvre de l'assurance conforme à la loi).”
Ancora
in questa importante sentenza l’Alta Corte (consid. 4.cc) evidenzia come
occorra distinguere il semplice e puro silenzio da un agire che è attivo per
atti concludenti:
" En revanche, si l'Office cantonal des
personnes âgées ne s'est pas contenté de verser de manière routinière ses
prestations au recourant, mais l'a conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois
sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié,
par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il faut admettre que le
recourant a commis des tromperies par action …”
Questa
giurisprudenza è stata confermata nella DTF 140 IV 11 in cui l’Alta Corte ha ribadito
come la truffa per omissione presupponga che l'autore abbia un
obbligo giuridico qualificato di agire, e come gli obblighi legali e
contrattuali dell'avente diritto a prestazioni assicurative di notificare
modifiche delle condizioni personali rilevanti per la rendita non creino alcuna posizione di garante. Nel lungo considerando 4
l’Alta Corte ne spiega in dettaglio le ragioni, facendo rinvio alla dottrina
(si veda al proposito Salome Krieger
Aebli, Sozialhilfe zu Unrecht bezogen, aber dennoch nicht betrogen,
forumpoenale 2010 p. 169 ss in particolare p. 170), e conclude (richiamando la
STF 6S.288/2000 consid. 4.cc appena citata), ricordando che:
"
Die Versicherer haben es in der Hand, den Leistungsbezüger
durch gelegentliche Nachfragen zu Angaben betreffend seine persönlichen,
gesundheitlichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse zu veranlassen. Äußert sich
der Leistungsbezüger auf Nachfragen nicht wahrheitsgemäß und legt er seine
verbesserten Verhältnisse nicht offen, geht es nicht mehr um die Frage eines
Betrugs durch Unterlassen. Der Leistungsbezüger täuscht dies falls
aktiv.”
Questa giurisprudenza è stata
confermata nella DTF 140 IV 206 che ha ritenuto come la violazione dell'obbligo
legale di comunicare ogni modifica importante di circostanze suscettibili
d'influenzare il diritto alle prestazioni è punito, in caso di atto per
omissione, con le disposizioni penali speciali relative alle leggi sulle
assicurazioni sociali (consid. 6.3.2.2). Il fatto di non dare seguito a una
lettera di informazioni, ricordando l'obbligo di comunicare ogni cambiamento di
circostanze, non costituisce un inganno per commissione e pertanto una truffa
ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP (consid. 6.4). Con sentenza del 13 dicembre
2013 il TF (9C_232/2013) ha indicato come:
" Une personne
mise au bénéfice de prestations complémentaires après avoir sciemment fourni à
l'administration des indications erronées sur sa situation patrimoniale ne
confirme pas mois après mois son indigence et, partant ne répète pas à chaque
fois une tromperie par commission, si elle se borne à passivement percevoir
lesdites prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière
réelle ni être interrogée à ce propos. Son silence est en revanche constitutif
d'une tromperie par commission si elle a été conduite par l'administration à
s'exprimer sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence
qualifié.”
Nella
STF 6B_99/2015 del 27 novembre 2015 il TF ha analizzato il caso di una persona
che ha chiesto all’assistenza sociale delle prestazioni sottacendo di essere
titolare di una relazione bancaria su cui erano depositati importi di tutto
rilievo (per un caso del tutto simile si veda la STCA 33.2006.7 del 17 luglio
2007). In quel giudizio l’Alta Corte ha ritenuto come la persona interessata
avesse:
" (…) complété
et signé une formule de « Demande de prestations d'aide financière et de
subside de l'assurance-maladie ou d'aide à la gestion de revenus » ainsi qu'un
document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice
général » (ci-après: formulaires de demande de prestations et d'engagement),
lequel précise les devoirs des personnes souhaitant bénéficier de prestations
d'aide financière. A la rubrique idoine, X.________ a indiqué être titulaire
d'un seul compte privé postal Sur cette base, X.________ a perçu un montant
total de 74'624 fr. 50 versé à titre de prestations d'aide financière durant la
période du 1er décembre 2007 au 30 juin 2011. A la suite d'un rapport d'enquête
établi le 3 juin 2011, l'Hospice général a découvert que X.________ était
titulaire d'un compte privé auprès de la banque A.________, lequel présentait
un solde créancier (…) Ces montants dépassaient la limite de fortune permettant
à une personne vivant seule de bénéficier d'une aide financière de l'institution
précitée. (…)”
L’Alta
Corte ha formulato le seguenti considerazioni:
" Aux termes de
l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. (…)
Cette infraction se
commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par
actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). L'assuré qui, en vertu de
l'art. 31 LPGA (RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante
des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas
cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement
à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de
continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété comme
la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la
situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente
lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions
permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant
l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque
l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions
explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la
situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question
alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 p. 209 et les références citées) …
Une escroquerie par actes
concluants a également été retenue dans le cas d'un bénéficiaire de prestations
d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite
à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa
situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors
qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré
(ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166; plus récemment arrêt 6B_1115/2014 du 28 août
2015 consid. 2.1.1) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de
prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée
par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa
situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s.; cf. également
arrêt 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3).”
2.12. Va quindi
ritenuto che, mediante la compilazione di formulari, cui l’amministrazione si
affida e cui deve potere credere in mancanza spesso di possibilità di una
verifica completa, l’autore inganna l’amministrazione. Per la realizzazione del
reato dell’art. 146 cpv. 1 CP occorre non solo un inganno ma lo stesso deve
essere astuto. A questo proposito, nell’ultimo giudizio citato, il TF ha
esposto quanto segue:
" Il y a
tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid.
5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée
si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur
avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est
cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou
qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).
Ces principes sont
également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière
légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à
celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses
revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision
de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu
du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à
l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus
ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en
contiennent pas (arrêts 6B_125/2012 du 28 juin 2012 consid. 5.3.3; 6B_576/2010
du 25 janvier 2011 consid. 4.1.2 et les références citées).”
Nello stesso senso la STF 6B_1255/2018 del 22 gennaio 2019.
Quanto
all’ulteriore condizione legale, quella del danno al patrimonio altrui, nel
medesimo giudizio l’Alta Corte ha ribadito i concetti già esposti in precedenti
giudizi, ossia che:
" Un dommage
temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans
le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir
escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse
et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus,
conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce
cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte
consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un
dommage (arrêts 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150; 6B_1115/2014 précité consid. 2.1.3 et les références citées).”
La
Corte, in quel caso, ha concluso che:
" En tout état
de cause, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis
en l'espèce. Le recourant a menti à l'Hospice général en ne déclarant pas qu'il
disposait d'une fortune représentant 20 ans d'économies.”
In
sostanza dunque se l’inganno dell’autore è posto in atto mediante semplice
omissione, fatti salvi altri comportamenti confermativi, non potrà essere
ritenuto un inganno astuto da parte dell’autore, ma unicamente una violazione
dell’art. 31 LPC (per rimanere nel cotesto di tale legge). Al contrario della
truffa commessa per atti concludenti. Come ricorda Margaret Kuelen, op. cit., p. 331 e ss. secondo cui:
" l’agire dell’autore è omissivo unicamente se non è accompagnato da
altri comportamenti che tendono oggettivamente a confermare che nulla è
cambiato nella situazione del beneficiario delle prestazioni … (se) l’autore
agisce (attivamente) per atti concludenti e il reato di truffa (art. 146 CP),
in presenza di un inganno astuto, può dunque essere ipotizzato. Si tratta in
particolare delle situazioni in cui il beneficiario delle prestazioni, a fronte
di una richiesta specifica d’informazioni dell’istituto assicurativo relativa a
(nuovi) elementi, spesso riferiti alla sua situazione finanziaria o personale
con incidenza sul diritto a prestazioni assicurative sociali, conferma una
situazione precedente senza indicare la mutazione intervenuta, inducendo così
il collaboratore dell’assicuratore sociale e riconoscergli, o confermargli, una
indebita (o parzialmente indebita) prestazione.”
A
questo proposito si faccia riferimento alla STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012
ed anche alla DTF 9C_171/2014 pubblicata in DTF 140 IV 206 citata in precedenza
di cui occorre però riprodurre un passaggio del consid. 6.3.1.3.:
" Il convient
en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception
de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement
d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère
inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas
de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur
destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle,
médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie
par omission, mais d'une tromperie active
(ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1
p. 15 et consid. 2.4.6 in fine p. 18; voir également arrêt 6B_791/2013 du 3
mars 2014 consid. 3.1.1; imprécis sur cette question, arrêt 9C_232/2013 du 13
décembre 2013 consid. 4.1.3).” (evidenziazione del redattore)
Per
Kuelen:
"
Ciò avviene, in particolare, quando il beneficiario delle prestazioni
ottempera alla specifica richiesta dall’istituto assicurativo. In questa
costellazione l’autore compie un inganno astuto mediante un silenzio
qualificato. Altra ipotesi è invece data in caso di risposte fallaci a precise
richieste o domande dell’assicuratore sociale, con l’omissione di indicare gli
elementi rilevanti ai fini dell’ottenimento della prestazione.”
2.13. Anche
l’autrice ticinese ritiene che la punibilità del comportamento dell’autore
possa avvenire se l’inganno sia astuto, e tale è l’inganno che, fondandosi su
una menzogna semplice e non su un castello di menzogne, non sia facilmente
smascherabile dalla vittima e quindi quando la verifica non sia possibile o non
è ragionevolmente esigibile, rispettivamente se l’autore dissuade la vittima
dal compierla od ancora se è prevedibile che l’ingannato rinuncerà a compierla
(DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3.). Quali accertamenti e quali verifiche sono
esigibili o possono essere posti in atto dall’assicurazione sociale è stato in
parte evocato in precedenza. Da un lato la giurisprudenza indica che il minimo
esame è esigibile, in STF 6B_22/2011 del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2., il TF
ha rammentato come:
" (…) n’examine
pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des
prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa fortune
comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des
extraits de comptes bancaire.”
Se
all’amministrazione sono prodotti documenti che lasciano planare il sospetto di
contenuto non veritiero o non autenticità e non sono eseguite verifiche,
l’inganno è semplice e non può ritenersi astuto (STF 6B_576/2010 del 25 gennaio
2011). In sostanza l’assenza di reazione a fronte di una situazione di sospetto
potrebbe fare decadere la truffa in danno dell’assicuratore sociale. L’esigenza
di diligenza non è comunque eccessiva, come rammenta il TF infatti:
" On ne saurait
effectivement lui reprocher d’avoir fait preuve de négligence puisque, selon la
jurisprudence … , celle-ci avait satisfait à son obligation d’établir la
situation financière de l’assuré (revenus, fortune, dépenses) lors de la
détermination initiale du droit aux prestations et que, par la suite, compte
tenu du nombre de demandes de prestations complémentaires et du comportement de
l’intimé vis-à-vis des nombreux rappels concernant l’obligation de renseigner,
absolument rien ne lui permettait d’envisager la modification considérable
survenue dans la situation financière de l’assuré.”
(STF 9C_622/2011 del 3 febbraio 2012,
consid. 6.)
Da
ultimo va nuovamente ripreso un passaggio della pubblicazione di Margaret Kuelen (p. 335) che ricorda
come, anche per la giurisprudenza federale, la risposta fallace del
beneficiario a precise domande dell’assicurazione sociale adempie il
presupposto dell’inganno astuto in considerazione del fatto che “l’amministrazione
difficilmente avrebbe potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore”
(si veda anche DTF 127 IV 163 consid. 2b).
Va
ancora evidenziato come i fatti su cui si fonda la menzogna, che assurge a
inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della determinazione del
diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione. Per un caso relativo
alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011 in particolare consid.
2.4.2.
2.14. In
concreto va evidenziato che titolare delle prestazioni complementari e del
conseguente obbligo di restituzione è il ricorrente a cui è stata notificata la
decisione su opposizione. Per cui determinante è l’agire dell’assicurato. Va
pure rammentato che l’assenza di una condanna penale non impedisce al Giudice
delle assicurazioni sociali di verificare se la persona alla quale è stata
chiesta la restituzione di prestazioni sociali ha commesso un reato. In una STF
8C_579/2024 del 7 luglio 2025, al consid. 4.2 il Tribunale federale ha ribadito
che quando statuisce in merito alla restituzione di prestazioni indebitamente
versate, il giudice deve esaminare, a titolo pregiudiziale, se gli elementi
costitutivi di un’infrazione penale sono adempiuti e di conseguenza se va
applicato un termine di prescrizione più lungo rispetto ai termini relativo
(tre anni) e assoluto (cinque anni) previsti dall’art. 25 cpv. 2 prima frase
LPGA. Affinché il termine di prescrizione più lungo del diritto penale sia
Considerandi
applicato, non è necessario che l’autore del reato sia stato condannato (DTF
140.
IV 406, consid. 6.2). Un atto punibile ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 seconda
frase LPGA presuppone l’adempimento degli elementi oggettivi e soggettivi
dell’infrazione.
2.15
Nel caso
di specie l’assicurato, al momento dell’acquisto dell’immobile in Italia il 2
luglio 2004, non ha avvisato la Cassa di essere divenuto proprietario di
sostanza all’estero (e non ha spiegato come ha finanziato il suo acquisto).
Come indicato in precedenza (consid. 2.9) il ricorrente ha acquistato il fondo
da __________ (__________) pagandolo anticipatamente ed interamente. L’importo
nella disponibilità dell’acquirente non risulta prelevato dal conto __________
e comunque su quel conto non vi era la disponibilità per un tale pagamento
oltre alle spese ad esso concesse. Si ha così sospetto dell’esistenza di
provvigione di denaro apparentemente non dichiarato alla Cassa.
Il 13
giugno 2009, quando l’assicurato, per la prima volta dopo l’acquisto del bene,
è stato chiamato dalla Cassa a compilare il formulario di revisione delle
prestazioni complementari, alla domanda 8 relativa alla “sostanza posseduta
al 1. gennaio 2009”, ha lasciato in bianco la finca concernente la “proprietà
fondiaria al valore di stima ufficiale (allegare copia catastrino)”, così
come lo spazio preposto dove indicare “altri fattori della sostanza (incluse
le partecipazioni a comunioni ereditarie)” (pag. 14-1). Egli invece ha
allegato la tassazione 2007 dove non figura alcuna sostanza immobiliare
all’estero. L’insorgente ha agito allo stesso modo in occasione della revisione
per l’anno 2013 (formulario compilato il 22 marzo 2013, pag. 49-1), quando ha allegato
la tassazione 2011 priva di sostanza estera e per l’anno 2018 (modulo firmato
il 28 maggio 2018, pag. 77-1), dove ha allegato la tassazione 2016 del 25
ottobre 2017 nella quale non figurava l’immobile all’estero (pag. 77-5).
In
altre parole, la risposta relativa al quesito circa il possesso di proprietà
fondiaria non è mai stata compilata, a mò di risposta negativa. Ai formulari
non sono mai stati allegati documenti che avrebbero potuto far riferimento
all’acquisto e/o al possesso di un immobile in Italia. Ancora nell’ambito della
revisione avviata nel 2018 il ricorrente ha allegato la tassazione 2016, che
non prevedeva, nel riparto, averi in Italia, rafforzando l’inganno sull’assenza
di averi esteri. Egli non ha invece prodotto la dichiarazione fiscale redatta
per l’anno di competenza (2017) in cui ha annunciato l’esistenza del bene
all’autorità fiscale. La sostanza immobiliare in Italia non era mai stata
dichiarata a livello fiscale, fino alla tassazione 2017, ciò che dimostra la
deliberata intenzione di non inserirla tra i beni soggetti alla determinazione
degli importi delle imposte, da un lato, e delle PC dall’altro.
Il
comportamento dell’assicurato, a non averne dubbio, è stato attivo, ripetuto e,
perlomeno, avvenuto per atti concludenti. L’interessato ha in effetti negato di
disporre di proprietà fondiarie con le sue risposte lasciate in bianco.
Indubbiamente questo agire è costitutivo di un inganno astuto nei confronti
della Cassa di compensazione e dei suoi funzionari, siccome confortato dalla
produzione delle tassazioni fiscali dove non era stato dichiarato alcun bene
immobile in Italia, e dunque non verificabile da parte dei collaboratori
dell’amministrazione, i quali sono stati indotti a commettere un errore ed a
calcolare e versare all’assicurato prestazioni alle quali non avrebbe avuto
diritto se avesse dichiarato correttamente tutti i suoi beni, come dimostrano i
calcoli eseguiti dalla Cassa.
I
funzionari hanno eseguito le verifiche che ci si poteva attendere da loro,
hanno interpellato l’assicurato dove hanno avuto necessità di accertare precise
situazioni, ma nulla poteva permettere loro di avere dubbi in merito
all’esistenza di immobili all’estero, non essendo neppure stati dichiarati a
livello fiscale.
La
circostanza che nei formulari relativi alle revisioni compilati il 13 giugno
2009, il 22 marzo 2013 ed il 28 maggio 2018, vi fosse una domanda specifica
anche relativa alle rendite o pensioni estere, mentre per la sostanza era
prevista una domanda unica relativa agli immobili, senza che fosse specificata
la loro ubicazione, non è d’aiuto al ricorrente.
Infatti,
la questione circa la sostanza posseduta al 1° gennaio dell’anno per il quale
era esaminata la prestazione, prevedeva l’obbligo di segnalare la “proprietà
fondiaria al valore di stima ufficiale” senza distinzione tra averi
svizzeri o esteri ed imponeva di conseguenza al ricorrente di segnalare la
presenza di qualsiasi sostanza, anche quella posseduta in Italia od in altre
parti del mondo. Non poteva certamente sfuggire al ricorrente l’importanza di
beni immobiliari per determinare il diritto o meno ad un aiuto sociale da parte
dello Stato e pagato con le imposte dei contribuenti. Del resto, a comprova che
non è l’assenza di una domanda specifica relativa alla sostanza posseduta
all’estero che ha fatto desistere il ricorrente dall’indicare l’immobile
acquistato nel 2004, vi è la circostanza che anche a livello fiscale, fino al
2017, l’insorgente non ha mai dichiarato l’immobile acquistato in Italia,
malgrado nelle dichiarazioni fiscali sia previsto uno spazio apposito per
indicare gli immobili stranieri e che solo a partire dall’anno dell’entrata in
vigore dell’accordo sullo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali
tra la Svizzera e l’Unione Europea (1.1.2017), l’interessato abbia proceduto
con l’autodenuncia a livello fiscale.
Nessun
elemento permetteva quindi all’amministrazione di sospettare di essere
confrontata con una menzogna, ripetuta e ribadita, e con una sostanza
occultata. Di più ai collaboratori della Cassa non era possibile fare in assenza
di elementi indizianti. In particolare, con la revisione 2018, il qui
ricorrente non ha dato indicazioni alla Cassa di avere dichiarato al fisco
l’esistenza dell’immobile in Italia, egli ha infatti prodotto
all’amministrazione la decisione di tassazione precedente al 2017. I funzionari
della Cassa non avevano quindi alcun motivo per approfondire questo aspetto,
per andare a chiedere (come pretende il ricorrente, dimenticando che le PC
costituiscono pur sempre un’amministrazione di massa) all’UT come era stata
compilata la dichiarazione d’imposta del 2017. La verità, agli occhi della
Cassa cantonale di compensazione, è emersa solo con la compilazione del modulo
di revisione per l’anno 2022, il 28 giugno 2022 (pag. 108-3), che ha portato
alla decisione formale di restituzione del 1° dicembre 2022 emessa nel termine
relativo di 3 anni di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA. Va quindi ribadito che alla
Cassa non può essere mosso il rimprovero di essere stata negligente e passiva nelle
sue verifiche.
Va
ribadito, in maniera chiara, che la circostanza secondo cui l’insorgente, a
partire dalla dichiarazione fiscale 2017, abbia dichiarato l’immobile
all’estero all’UT competente e che dalla tassazione 2017 (emessa l’anno
successivo) esso figuri quale elemento nella ripartizione fiscale, non modifica
l’esito della procedura. L’immobile doveva essere segnalato e notificato non
solo all’UT ma anche alla Cassa cantonale. In assenza di elementi concreti di
sospetto non era pretendibile dai funzionari preposti alle PC procedere ad una
verifica puntuale dei dati fiscali e men che meno, delle dichiarazioni fiscali
non ancora elaborate dall’UT competente.
Il
ricorrente, a partire dal suo acquisto immobiliare, nella misura in cui non ha
avvisato la Cassa nei tempi più brevi come da suo obbligo, si è reso colpevole
del reato di cui all’art. 31 cpv. 1 lett. d LPC (impregiudicate le ulteriori
indagini della Cassa in merito al finanziamento dell’acquisto del 2 luglio
2004), reato oggi prescritto. A partire dalla prima revisione successiva
all’acquisto (2009), e più precisamente con l’inoltro del modulo doc. 14-1/11
(pervenuto alla Cassa il 25 giugno 2009) egli ha concretizzato il suo inganno
astuto. La Cassa non aveva alcun elemento e motivo per verificare la fondatezza
della dichiarata assenza di immobili in Svizzera ed all’estero. Essa non è
stata messa a conoscenza della presenza di altra sostanza, non vi erano indizi
circa il possesso da parte dell’insorgente di immobili in Italia e doveva
fidarsi di quanto affermato dal ricorrente che aveva sempre prodotto le
tassazioni fiscali prive della sostanza estera.
L’assenza
della dichiarazione della sostanza immobiliare (per circa CHF 60'000 di valore
di stima, per un immobile venduto nel 2022 a Euro 170'000) ha causato un danno
non solo all’erario ma anche alla Cassa, che ha erogato PC non dovute, ed un
vantaggio all’assicurato che ha beneficiato di PC indebite. Se dichiarata la
sostanza alla Cassa l’interessato non avrebbe avuto diritto alle prestazioni
complementari, alla RIPAM ed al rimborso delle spese di malattia per
complessivi CHF 182'582.45 (su questo punto si vedano le considerazioni che
seguono).
L’elemento
oggettivo dell’art. 146 CP è pertanto pacificamente adempiuto.
2.16
L’interessato
era inoltre cosciente del suo obbligo di dichiarare la sua proprietà fondiaria,
siccome esplicitamente richiesto nei vari formulari da lui compilati. Inoltre
egli sapeva che un ammontare della sostanza diverso da quello da lui dichiarato
avrebbe comportato una modifica dei suoi diritti e che nascondendo elementi
patrimoniali avrebbe ottenuto indebitamente delle prestazioni, poiché la
sostanza è sempre stata indicata dalla Cassa nel calcolo delle decisioni di
prestazioni complementari. Per cui una sua modifica avrebbe conseguentemente
portato ad un nuovo calcolo degli importi a suo favore. Non solo il ricorrente
era, come indicato, consapevole del rilievo della sostanza immobiliare
(circostanza che non poteva sfuggirgli) ed ha volontariamente omesso di
segnalare l’acquisto (e la disponibilità dei denari per procedervi) non solo
alla Cassa ma anche al fisco, ma era anche pienamente consapevole del fatto che
la sostanza sottaciuta, se computata, avrebbe impedito di riconoscergli le PC
come invece ha fatto la Cassa. RI 1 ha quindi agito con dolo, ossia con
coscienza e volontà riferita a tutti gli elementi costitutivi della truffa
nonostante egli invochi una pretesa buona fede che non ha fondamento alcuno.
L’elusione fiscale ed il conseguimento di prestazioni sociali senza averne
diritto nulla hanno a che vedere con la pretesa buona fede dell’assicurato che
avrebbe così agito siccome la Cassa non gli avrebbe domandato di sostanza
estera ma ha lasciato planare un interesse unicamente per quella in Svizzera,
l’argomento è senza pregio.
Anche
l’elemento soggettivo è di conseguenza manifestamente adempiuto. Non può
essergli riconosciuta alcuna buona fede.
2.17
In
presenza di una truffa ai sensi dell’art.146 CP, va di conseguenza di principio
applicato il termine di prescrizione di 15 anni (cfr. art. 97 CP e art. 25 cpv.
2.
LPGA).
Nel
caso di specie la truffa tuttavia è stata commessa, al più presto il 13 giugno
2009, ossia quando l’insorgente ha compilato per la prima volta, dopo
l’acquisto dell’immobile il 2 luglio 2004, il formulario di revisione delle
prestazioni complementari, e quando detto modulo è pervenuto il 25 giugno 2009 all’amministrazione
(doc. 14-1/11).
Alla
luce degli atti prodotti dall’amministrazione e dall’assenza di verifiche
specifiche sull’acquisto dell’immobile in Italia, relative al suo finanziamento,
sull’eventuale esistenza di conti bancari all’estero, il reato di truffa, allo
stato attuale degli atti, deve invece escluso per il periodo precedente il
giugno 2009. In quel periodo (2 luglio 2004 al 25 giugno 2009) l’assicurato era
già al beneficio delle prestazioni complementari e non avrebbe avuto alcun
comportamento attivo, nè gli potrebbe essere attribuito un comportamento
omissivo giacché l’amministrazione, in precedenza, ossia dopo il 2 luglio 2004
sino al giugno 2009 non gli ha chiesto alcunché (cfr. anche STCA 33.2022.8
dell’8 giugno 2022). L’eventuale reato di cui all’art. 31 LPC appare oggi prescritto
mentre inapplicabile, per la non retroattività delle norme penali, sarebbe il
reato di cui all’art. 148a CP (entrato in vigore il 1 ottobre 2016).
Come
però evidenziato in precedenza, la Cassa non ha accertato la modalità di
finanziamento dell’acquisto immobiliare in Italia ad un prezzo di quasi 62'000
euro (con un cambio di oltre CHF 1,5 per euro). Il finanziamento della compera,
per oltre CHF 94'000, cui si aggiungono le spese, di cui il ricorrente non
aveva la disponibilità dichiarata andrà semmai verificato da parte dell’amministrazione,
ma non consente di ritenere un obbligo restitutivo per il periodo antecedente
il 25 giugno 2009 (momento in cui l’amministrazione è stata ingannata
astutamente) allo stato attuale degli atti.
2.18
La truffa
è un reato che vede decorrere il termine di prescrizione dalla sua commissione
e quindi dalla realizzazione delle condizioni legali. Quando l’autore abbia
commesso atti ripetuti il termine è calcolato per ogni infrazione (v. Garboski/Barodi
in CR-CP, II éd. 2025, ad art. 146 nr. 132).
In
concreto l’inganno astuto posto in atto la prima volta nel giugno 2009 (e
ripetuto nel 2013 e nel 2018) ha condotto ad atti pregiudizievoli per la Cassa
che ha riconosciuto prestazioni indebite in favore del ricorrente in maniera
continuata sino alla decisione di restituzione e delle decisioni relative al
ricalcolo del diritto alle PC del ricorrente.
Correttamente
quindi la Cassa ha applicato il periodo di prescrizione di quindici anni ma
tale termine decorre dall’agire illecito del 25 giugno 2009, per stabilire il
periodo ed il conseguente importo della restituzione. Di conseguenza
l’insorgente, in applicazione dell’art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, è tenuto a
restituire le prestazioni indebitamente percepite dal 25 giugno 2009, giorno a
partire dal quale ha commesso il reato di cui all’art. 146 CP.
In merito al reato di truffa in danno di
assicurazioni sociali in relazione all’omessa informazione alla Cassa di
possedere della sostanza (all'estero) nella compilazione dei moduli ed in tema
di restituzione di prestazioni indebitamente percepite, cfr. pure le STCA
33.2022.8
dell'8 giugno 2022; STCA 33.2021.17 del 21 febbraio 2022; STCA
33.2020.11
del 29 maggio 2020; STCA 36.2019.121-125 del 26 maggio 2020 in
ambito di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia, confermata con
giudizio 8C_422/2020 del 7 ottobre 2020; STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio
2020.
riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima
infanzia, confermata dal Tribunale federale con STF 8C_421/2020 del 7
ottobre 2020; STCA 33.2019.23+24 del 25 maggio 2020; STCA 33.2020.3 del 10
marzo 2020; STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020.
2.19
Come
accennato in precedenza, dal momento in cui il ricorrente, nel corso del 2018,
nell’ambito della dichiarazione fiscale 2017, ha proceduto all’autodenuncia
fiscale del bene posseduto in Italia, l’inganno astuto non è venuto meno. I
funzionari preposti della Cassa sono stati ingannati astutamente dal
ricevimento del modulo di revisione il 25 giugno 2009 sino alla notifica alla
Cassa medesima dell’esistenza del bene, e non certo sino all’inclusione del
medesimo nella dichiarazione fiscale dell’anno 2017. Poco importa, infatti, se
l’Ufficio di tassazione competente in materia di imposizione fiscale è venuto a
conoscenza della circostanza, in precedenza rispetto alla Cassa, dell’esistenza
del bene patrimoniale. Non può infatti essere seguito il ricorrente quando
ritiene che l’inganno astuto posto in atto in danno dei funzionari della Cassa
sia venuto meno nel momento in cui egli ha dichiarato la sostanza italiana
all’autorità fiscale, rispettivamente nel momento in cui l’UT competente ha
tassato (per l’anno 2017) il ricorrente inserendo l’immobile italiano nella tassazione.
RI 1,
in occasione della revisione del suo diritto alle PC posto in atto nel corso
del 2018, con la trasmissione del modulo datato 14 maggio 2018 (doc. 77), non
ha segnalato l’esistenza di sostanza immobiliare estera alla Cassa cantonale,
indicando unicamente di possedere delle liquidità. A conferma e giustificazione
della sua situazione economica egli ha prodotto alla Cassa, il 5 giugno 2018,
una copia della decisione di tassazione 2016 emessa dall’UT di __________ il 25
ottobre 2017. Questo documento (doc. 77-5/15) attesta l’inesistenza di
proprietà immobiliare estera, non è accompagnato da alcun riparto
internazionale e da nessuna parte l’assicurato, nelle sue comunicazioni
relative a tale revisione, indica alla Cassa di avere dichiarato all’UT una
proprietà immobiliare all’estero. La conseguenza di ciò è che la Cassa ha
emesso una decisione di fissazione delle PC il 7 giugno 2018 senza considerare
sostanza immobiliare straniera.
I
funzionari, anche se possono operare una verifica diretta per via digitale dei
dati fiscali (riassuntivi) degli assicurati a beneficio delle PC (per un
esempio pratico si veda il doc. 15), in assenza di elementi indizianti
l’incompletezza o la non corrispondenza alla realtà delle informazioni fornite
dall’assicurato, non avevano motivo di eseguire una puntuale verifica per
accertare la veridicità dei dati inseriti nel modulo. Successivamente alla
revisione del diritto alle PC, al momento in cui l’autorità fiscale ha tassato
(anno di tassazione 2017) il signor RI 1 comprendendo l’immobile a livello di
riparto, i funzionari della Cassa cantonale di compensazione non avevano
motivo, in assenza di qualsivoglia di accertamento pendente rispettivamente di indizio
di senso contrario alle risultanze della documentazione sin lì prodotta ed in
assenza di informazioni da parte di terzi, di andare a controllare le
tassazioni successive a quella del 2016 per via informatica. Si annoti qui che
i dati ritenuti nelle decisioni di tassazione sono, come detto, accessibili (in
maniera tracciata) da parte dei funzionari della Cassa preposti, sono
accessibili però dati riassuntivi raccolti sotto numeri identificativi per cui
è pure dubbio che i collaboratori della Cassa avrebbero potuto, in concreto,
rilevare dalle indicazioni loro accessibili, l’esistenza di beni all’estero
notificati all’autorità fiscale al fine di determinare l’aliquota applicabile a
reddito e sostanza ma, come tale, non soggetta ad imposizione (per un esempio
della modalità di tassazione di beni all’estero si vedano le decisioni di
tassazione 2020 e 2021 del ricorrente contenute ai doc. 108 e 111).
Ne
deriva che l’inganno astuto posto in atto dal ricorrente in danno della Cassa è
cessato unicamente quando il signor RI 1 ha annunciato all’amministrazione
l’esistenza della sostanza (autodenuncia) nel 2022. La truffa posta in atto
dall’assicurato è quindi iniziata, come descritto in precedenza, in occasione
della revisione del 2009 ed è terminata con l’autodenuncia.
Con la
propria decisione formale, e con la decisione su opposizione che l’ha
confermata, l’amministrazione ha, quindi, correttamente ritenuto la commissione
del reato di truffa commesso da parte dell’assicurato. Una truffa posta in atto
mediante l’inganno astuto descritto, non verificabile da parte dei funzionari
dell’amministrazione in assenza di concreti elementi di sospetto
d’incompletezza rispettivamente di falsità contenuta nei moduli cui essi
debbono potersi attenere. L’errore indotto nei collaboratori
dell’amministrazione che ha condotto gli stessi a ritenere una capacità
economica del ricorrente inferiore a quella reale ed a riconoscergli PC non
dovute, ciò che ha avuto quale conseguenza di riconoscere in suo favore, ed in
favore dei suoi famigliari le riduzioni dei premi di assicurazione malattia
obbligatoria (RIPAM) ed il rimborso delle spese di malattia per un importo di
tutto rilievo. Come indicato l’agire truffaldino non è andato ad unico
beneficio del ricorrente ma anche delle altre persone che, nel tempo, sono
state considerate nel calcolo della PC e sono state beneficiarie di
prestazioni. Da questo agire è derivato un danno alla Cassa per un importo di
tutto rilievo.
2.20
Qui di
seguito occorre ribadire che, per il periodo compreso tra il 1. dicembre 2007
(data dalla quale l’amministrazione fa partire l’obbligo di restituzione) ed il
25.
giugno 2009 (data qui ritenuta a partire dalla quale l’assicurato ha posto
in atto un inganno astuto rilevabile dagli atti), non si può ritenere la
commissione di altro reato (art. 31 LPC rispettivamente 148a CP). In quel lasso
temporale, come accertato, il ricorrente non ha trasmesso, alcun modulo
contenente una menzogna relativa al possesso della proprietà fondiaria italiana
(già nella sua disponibilità a partire dal 2 luglio 2004). La revisione del
2003.
(doc. 6) contiene un modulo prodotto alla Cassa che indica una sostanza
per depositi bancari cifrati in CHF 53'246,35 e nega l’esistenza di proprietà
immobiliari. Al medesimo modulo sono allegati documenti, in particolare,
l’estratto bancario del __________ (__________, conto di risparmio) che
attesta, valuta 31 dicembre 2002, un deposito di CHF 53’246,35, sostanza anche
dichiarata nel modulo della revisione del 2009 (sostanza dichiarata CHF
25'390), in quella del 4 marzo 2013 (doc. 49) dove assomma a CHF 21'306,93 ed
ancora nella tassazione 2016 dove assomma a CHF 24'445 (doc. 77-6/15). Il
ricorrente non ha dichiarato altri averi o depositi bancari tra il 1.12.2007 ed
il 13.06.2009.
Come
evidenziato nel consid. 2.9. però, l’acquisto della casa in Italia nel luglio
del 2004 (come appare dall’atto di compravendita prodotto in maniera parziale
con il ricorso, doc. F) è avvenuto mediante il pagamento di una cifra rilevante
(oltre CHF 94'000 dell’epoca, senza considerare le spese correlate) e non
risulta dagli atti che siano stati contratti debiti, garantiti o meno, per far
fronte all’acquisto. Ciò fa nascere il sospetto che l’assicurato,
rispettivamente sua moglie, al momento della domanda delle PC rispettivamente
al momento dell’acquisto dell’immobile, disponessero di mezzi economici non
dichiarati alla Cassa.
Va in
particolare osservato che, come rileva pure il doc. 111 a pag. 40 in
particolare, in Italia, all’epoca dell’acquisto dell’immobile da parte
dell’assicurato, i pagamenti in contanti superiori agli euro 2'000 (in base
alla legge 197/1991 e s.m.l.) dovevano avvenire mediante specifiche modalità
riferite, in particolare, al tracciamento del danaro. Si osserva qui che detta
normativa ha istituito norme tese al contrasto del riciclaggio di denaro e la
limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore (come evoca il
sito: https://def.finanze.it/) voleva consentire il tracciamento preciso dei
pagamenti e dei versamenti. Il contratto di vendita della casa del ricorrente
(doc. 111) ne è chiaro esempio. Al momento dell’acquisto, per quanto emerga
dagli atti, non è stato indicato che il danaro fosse depositato sul conto del __________
citato (unica relazione segnalata alla Cassa) ed appare quindi probabile, ma la
circostanza non è qui dimostrata e sarà compito della Cassa provvedere a tale
accertamento mediante le adeguate modalità, che fosse depositato su altra
relazione bancaria. Questo pagamento dei signori __________ deve comunque
essere avvenuto conformemente alle rigorose normative italiane (non solo la
legge citata ma anche il DPR 28 dicembre 2000 n. __________ citato dal notaio __________
nel doc. 111).
La
Cassa, cui gli atti sono ritornati per i necessari accertamenti riferiti al
periodo temporale qui in discussione (1.12.2007 -25.06.2009) nel senso delle
considerazioni esposte, provvederà ad accertare da dove sono provenuti i fondi
per pagare la casa e verificherà ciò sia attraverso documentazione da acquisire
presso il __________, sia interpellando o facendo interpellare il notaio __________,
sia acquisendo presso il medesimo la necessaria documentazione attestante le
verifiche poste in atto dal notaio secondo i suoi obblighi legali dell’epoca,
sia acquisendo, presso le competenti autorità italiane (in particolare
l’Agenzia delle entrate) le informazioni utili e necessarie. Si annota qui che
il notaio __________ ha attestato, sia nell’atto del 2 luglio 2004 sia
nell’atto di vendita del 23 agosto 2022, che RI 1 è/era “residente a __________,
pensionato ...” rispettivamente in “__________”, si annota ancora
come, nell’atto di compera, la signora __________ (moglie di RI 1) non compare
(la lista dei comparenti termina a fine della pagina 1 del doc. F e non
comprende la signora) mentre compare nell’atto di vendita. Ne viene che
l’amministrazione dovrà pure (eventualmente) verificare le ragioni di tali
indicazioni apparentemente contraddittorie, se rilevanti per la determinazione
del diritto alle PC, che costituiscono aiuti sociali non esportabili (in questo
senso STCA 33.2023.5 del 17 aprile 2023 consid. 2.6).
In
considerazione di tale aspetto il ricorso va, su questo punto, ammesso come si
dirà più oltre.
2.21
Il
ricorrente, cita ulteriormente l’art. 23 OPC-AVS/AI, relativo ai redditi e alla
sostanza nel corso del tempo e sostiene che, contrariamente al contenuto di
questo disposto, la Cassa avrebbe effettuato un calcolo diverso per determinare
l’importo chiesto in restituzione, rispettivamente il diritto ad eventuali
prestazioni in suo favore. A suo avviso la Cassa avrebbe dovuto effettuare un
calcolo per stabilire l’eventuale diritto effettivo a prestazioni complementari
in suo favore per il periodo dal 2 luglio 2004 (acquisto dell’immobile) al 23
agosto 2022 (vendita del bene) tenendo conto dei redditi determinanti ottenuti
nel corso dell’anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio
dell’anno in cui è stata assegnata la prestazione. In alternativa la Cassa
avrebbe dovuto considerare la dichiarazione dei redditi del ricorrente,
ritenendo un valore di sostanza dell’immobile in Italia di CHF 60'000. Ciò non
è però avvenuto. La Cassa, secondo l’assicurato, ha omesso di accertare con
esattezza e retroattivamente il suo reddito determinante che non sarebbe stato
sufficiente per coprire le spese annuali riconosciute, con la conseguenza che
lo stesso avrebbe avuto diritto a prestazioni da parte dell’amministrazione.
Per l’insorgente la Cassa ha agito in maniera arbitraria ed errata, ritenendo
con effetto retroattivo un valore dell’immobile non corrispondente al valore
ufficiale di stima dell’anno corrente, ma il prezzo di vendita.
La
censura del ricorrente è manifestamente infondata (cfr. anche consid. 2.2).
L’amministrazione, il 29 novembre 2022, ha infatti emesso
le decisioni formali di ricalcolo delle prestazioni per il periodo litigioso,
rifacendo i calcoli delle prestazioni tenendo conto del bene in Italia (cfr.
pag. 112 e seguenti) e di tutti gli altri elementi di reddito e sostanza
conosciuti nei rispettivi periodi di calcolo. Sulla base dei risultati, la
Cassa ha poi proceduto all’emissione della decisione di restituzione del 1°
dicembre 2022. Per quanto concerne il valore dell’immobile in Italia,
l’insorgente sostiene che la Cassa avrebbe dovuto prendere in considerazione il
valore di stima figurante nelle tassazioni fiscali e pari a CHF 60'000, citando
la STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020 e la STF 9C_751/2018 del 16 aprile
2019, egli ritiene che la Cassa non avrebbe invece potuto utilizzare l’importo
di euro 170'000 corrispondente al prezzo di vendita dell’immobile nel 2022, né
il valore locativo di CHF 4'000.
2.22
La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al
richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni
complementari deve essere computata al valore corrente (art. 17 cpv. 4
OPC-AVS/AI). Nella STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020 il Tribunale
federale ha rammentato che la legislazione non
definisce il modo di calcolo del valore per un immobile di questa natura.
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) aveva avuto modo di precisare che per determinare il valore, inteso
quale valore commerciale, ovvero di mercato, l'amministrazione doveva ricorrere
a una perizia da elaborare da un ufficio competente in materia e, al fine di
rispettare l'uguaglianza di trattamento, era auspicabile conferire mandato al
medesimo ufficio di stima (cfr. STFA P 9/04 del 7 aprile 2004 consid. 3.2; in
tal senso sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid. 3.1 con riferimenti).
Il Tribunale federale ha successivamente precisato i requisiti necessari
affinché una perizia sia affidabile, ritenendo in particolare che il valore può
essere stimato solo con sufficiente precisione rispetto a oggetti simili e che
pertanto in tal senso criteri decisivi, oltre alle dimensioni della proprietà e
al numero di locali, sono la posizione (con particolare riguardo ai
collegamenti stradali e alle peculiarità ambientali della zona) e la qualità
della vita e degli alloggi (quartiere tranquillo o rumoroso, elegante o
modesto). È pure rilevante se l'oggetto è per turisti o per abitanti indigeni,
come le possibilità di sviluppo della zona (cfr. sentenza 9C_540/2009 del 17
settembre 2009 consid. 5.3).
Su
questi aspetti le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
(DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024 emesse dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS qui di seguito), forniscono le
indicazioni (riprese recentemente anche nella STCA 33.2025.20 del 4 settembre
2025) da ritenere. Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC
comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali
e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante. Dalla
sostanza lorda vanno dedotti i debiti comprovati, nella misura in cui esistono
effettivamente e non soltanto potenzialmente al momento determinante e se la
causa giuridica e la causa dell’obbligazione sussistono. Non occorre invece che
essi siano giunti a scadenza ma devono però gravare sulla sostanza economica
del patrimonio. La valutazione delle componenti computabili della sostanza deve
essere effettuata secondo i principi della legislazione sull'imposta cantonale
diretta nel Cantone di domicilio. Fanno stato i valori patrimoniali stabiliti
dalle autorità fiscali prima dell'applicazione delle deduzioni fiscali legali
(N. 3445.01 DPC).
Secondo
il N. 3445.02 DPC gli immobili e i beni fondiari vanno valutati secondo i
principi della legislazione sull’imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio solo se servono da abitazione alla persona beneficiaria di PC o a
un’altra persona inclusa nel calcolo delle PC (abitazioni ad uso proprio). Gli
immobili e i beni fondiari che non servono da abitazione né alla persona
beneficiaria di PC né a un'altra persona inclusa nel calcolo delle PC vanno
computati al loro valore venale attuale (valore di mercato, N. 3445.03). Il N.
3445.04
DPC prevede che se il valore venale attuale (valore di mercato) di un
immobile non è noto, può essere computata la media tra il valore ai sensi della
legislazione sull'imposta cantonale diretta e il valore assicurativo, a
condizione che il risultato non sia palesemente anomalo. Se l'immobile è
situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non
ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (STF 9C_540/2009 del 17
settembre 2009).
2.23
Nel
caso di un immobile situato all'estero, non è possibile una valutazione da
parte di periti attivi in Svizzera, quali per esempio quelli di un ufficio
cantonale di stima. In tale contesto ci si può riferire alle Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) edite dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS), le quali precisano che se l'immobile è
situato all'estero, ci si può basare su una stima effettuata all'estero, se non
ci si può procurare un'altra stima a costi ragionevoli (nota marginale 3444.03
seconda frase). Tale facoltà è stata ripresa dalla giurisprudenza del Tribunale
federale, sia nella menzionata sentenza 9C_540/2009 come pure in altre
successive (cfr. sentenza 9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 con
riferimento; sentenza 9C_776/2019 del 17 novembre 2020, consid. 4.2).
La
giurisprudenza citata ritiene quindi determinante il valore commerciale, ossia
quello di mercato, dell’immobile e non il valore di stima. Nella STF
9C_776/2019 (in un caso del Cantone dei Grigioni) l’Alta Corte ha
esplicitamente ritenuto che:
"
… per determinare il valore,
inteso quale valore commerciale, ovvero di mercato, l'amministrazione doveva
ricorrere a una perizia da elaborare da un ufficio competente in materia e, al
fine di rispettare l'uguaglianza di trattamento, era auspicabile conferire
mandato al medesimo ufficio di stima (cfr STFA P 9/04 del 7 aprile 2004 consid.
3.2; in tal senso sentenza 9C_801/2018 del 28 giugno 2019 consid. 3.1 con
riferimenti).” (consid. 4.1.)
In
quella costellazione l’assicurato aveva prodotto una valutazione peritale
allestita da un tecnico incaricato dal ricorrente che il Tribunale cantonale
delle assicurazioni del Cantone dei Grigioni non aveva ritenuto attendibile. La
Corte ha condiviso invece l’agire dell’amministrazione che aveva ritenuto il
valore derivato dal valore catastale (inferiore a quello di mercato)
moltiplicandolo per 2, determinando poi il valore di resa dell’immobile con
l’applicazione di un tasso del 5%. L’insorgente ha contestato tale modo di
procedere davanti al TF evidenziando completezza la perizia allestita da un
tecnico italiano. Il TF ha quindi rammentato la sua giurisprudenza (e quella
dell’allora TFA) che imponeva l’allestimento di una perizia avente i seguenti
requisiti (necessari):
"
… il valore può essere stimato solo con sufficiente precisione rispetto
a oggetti simili e che pertanto in tal senso criteri decisivi, oltre alle
dimensioni della proprietà e al numero di locali, sono la posizione (con
particolare riguardo ai collegamenti stradali e alle peculiarità ambientali
della zona) e la qualità della vita e degli alloggi (quartiere tranquillo o
rumoroso, elegante o modesto). È pure rilevante se l'oggetto è per turisti o
per abitanti indigeni, come le possibilità di sviluppo della zona (cfr.
sentenza 9C_540/2009 del 17 settembre 2009 consid. 5.3).” (consid. 4.1. in
fine)
Con la
successiva precisazione:
"
Nel caso di un immobile
situato all'estero, non è possibile una valutazione da parte di periti attivi
in Svizzera, quali per esempio quelli di un ufficio cantonale di stima. …
facoltà è stata ripresa dalla giurisprudenza del Tribunale federale, sia nella
menzionata sentenza 9C_540/2009 come pure in altre successive (cfr. sentenza
9C_751/2018 del 16 aprile 2019 consid. 7.2 con riferimento).” (consid.
4.2.)
Nelle
sue contestazioni (come evidenzia il consid. 5.2.) l’assicurato ha ritenuto che
il procedere del Tribunale cantonale delle assicurazioni non potesse essere
condiviso e che, nel caso la perizia fatta allestire da un tecnico in Italia
non fosse stata sufficiente, doveva essere richiesto un complemento. L’Alta
Corte ha ritenuto ancora:
"
Conformemente all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI ci si deve fondare sul
valore di mercato, se questo è probante. Ora, nel caso in rassegna la Corte
cantonale ha dato gran peso alle informazioni tratte da alcuni portali
immobiliari per corroborare la valutazione alla quale sono giunti sulla base
del loro metodo di calcolo. Essa conclude che i valori determinati secondo il
loro schema di determinazione "sembrano rispecchiare la situazione di
mercato locale, per cui non possono essere contestati" (giudizio cantonale,
consid. 4 in fine, pag. 8). Tale modo di procedere non può essere condiviso in
quanto si tratta di dati molto parziali.”
Concludendo
poi (consid. 5.3.) che:
"
Viste le particolarità del
caso di specie, contraddistinto dall'impossibilità di stabilire un valore
corrente per l'immobile all'estero, di cui peraltro si ignora anche la data e
il prezzo d'acquisto, si giustifica basarsi sul valore fiscale, rispettivamente
catastale.”
Ritenuto
comunque che detto valore fosse manifestamente inferiore a quello ipotetico
senza però moltiplicare per due il valore come fatto dal TCA-GR, ma adattando
il valore alla luce delle regole intercantonali sulla ripartizione dei valori
immobiliari (con richiamo alla STF 9C_665/2019).
In
base a questa giurisprudenza si deduce che la perizia allestita all’estero, su
incarico impartito dall’assicurato medesimo, costituisce un procedere adeguato
per determinare il valore dei fondi all’estero. Detta valutazione peritale deve
però essere adeguatamente sorretta da valide giustificazioni e da sufficienti
elementi concreti a sostegno. Nella procedura sfociata nella STCA 33.2025. 20
del 4 settembre 2025 (consid. 2.8 e 2.10), questa Corte ha ritenuto il lavoro
del tecnico italiano incaricato minuzioso e dettagliato, presentato con
numerosi estratti a sostegno, allestito su ben 36 pagine di motivazione, dopo
esecuzione di sopralluoghi, con descrizione degli immobili da valutare in quel
caso, esprimendo valutazioni specifiche. Questa Corte, in quell’occasione ha
evidenziato come il perito abbia espresso:
"
degli apprezzamenti generali e valutato la destinazione urbanistica, ha
eseguito quindi la scelta del criterio di stima ed operato le valutazioni
necessarie redigendo delle conclusioni generali”
rilevando
in particolare per uno degli immobili problematiche a livello:
"
dei serramenti interni ed esterni come pure infiltrazioni di umidità dal
tetto … ubicazione, lontana dalla strada carrozzabile e posta su un pendio
particolarmente scosceso … poco fruibile in particolare durante la stagione
invernale” … riscaldato attraverso una stufa a legna.”
Specificando
i criteri posti alla base delle sue valutazioni:
"
tenuto conto che lo scopo ultimo della presente perizia è quello di
determinare il valore complessivo delle proprietà … ritengo giusto applicare il
metodo di comparazione. I principi tecnici che verranno adottati sono quelli
dell’estimo inteso come l’insieme di principi logici e metodologici che
regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida,
formulazione del giudizio di stima. Nel caso specifico, le caratteristiche
intrinseche ed estrinseche, in particolare lo stato del bene, la richiesta da
parte del mercato e la sua ubicazione permettono di conoscere con un ordine di
grandezza ragionevole più attendibile il valore di mercato.”
Il
perito è quindi giunto ad una valutazione concreta, credibile, adeguatamente
motivata, verificata con situazioni analoghe e fatta propria dal Tribunale che
ha concluso come la valutazione fosse concreta, motivata, munita di un sostrato
di descrizioni di specificità (e non è quindi frutto di raffronto di dati di
natura fiscale …).
2.24
La
giurisprudenza non impone però necessariamente all’amministrazione di ottenere
una valutazione tecnica allestita in loco da un tecnico del posto. Per
stabilire il valore di mercato del fondo del qui ricorrente una perizia non è
apparsa, e non è, necessaria. Il valore di mercato è stato dato dal mercato
medesimo, ossia dal valore di compravendita del fondo ad opera del ricorrente.
Non vi sono elementi (a differenza di altre situazioni analizzate da questa
Corte, si veda al proposito la STCA 33.2025.22 del 10 settembre 2025 ove un
immobile in Italia era stato venduto ad un valore di quasi 1/3 rispetto a
quello di una valutazione tecnica fatta allestire dall’assicurato) per ritenere
che il valore della compravendita non corrisponda a quello del mercato e d’altra
parte il ricorrente non apporta elementi utili ad inficiare detto valore, come
meglio si vedrà nel considerando seguente.
2.25
Nel caso
di specie la Cassa ha considerato quale valore commerciale dell’immobile per
tutto il periodo per il quale ha chiesto in restituzione le prestazioni (2007 –
2022), l’importo di euro 170'000 corrispondente al prezzo con il quale
l’insorgente ha venduto la sua proprietà il 23 agosto 2022, aggiornandolo
annualmente al tasso di cambio ufficiale tra franco ed euro. L’amministrazione
ha affermato che una perizia non può più essere effettuata anche alla luce
dell’avvenuto trapasso immobiliare.
Come
evidenziato nel considerando precedente nella citata STF 9C_776/2019 del 17
novembre 2020 il Tribunale federale, accertato che la perizia non poteva fornire una base sufficiente per procedere a una
valutazione del valore di mercato del bene immobiliare, aveva stabilito
che per la valutazione del valore commerciale dell’immobile per il periodo dal
1° agosto 2013 al 28 febbraio 2018 non sarebbe stato più possibile allestire
una perizia con effetto retroattivo, “visto il
tempo trascorso con i mutamenti correlati insorti” (consid. 5.1 in fine).
Come
indicato l’Alta Corte non ha neppure ritenuto condivisibile il metodo
utilizzato dal Tribunale amministrative del Canton Grigioni. Il TF non ha
confermato il valore accertato dalle istanze inferiori poiché “tali dati enunciati sommariamente e sprovvisti di
qualsivoglia descrizione dell'immobile, rispettivamente della zona in cui è
ubicato, non adempiono i presupposti necessari per potere operare confronti con
cognizione di causa e non possono essere ritenuti validi presupposti per poter
avallare i dati ritenuti dalla Cassa” (consid. 5.2). Al
consid. 5.3 l’Alta Corte ha affermato che viste “le
particolarità del caso di specie, contraddistinto dall'impossibilità di
stabilire un valore corrente per l'immobile all'estero, di cui peraltro si
ignora anche la data e il prezzo d'acquisto”,
fosse giustificato ritenere il valore fiscale aggiornandolo secondo le
disposizioni fiscali svizzere per l’imposizione degli immobili negli altri
Cantoni.
Alla
luce della giurisprudenza federale, considerato che nel caso di specie occorre
stabilire il valore commerciale dell’immobile per il periodo dal giugno 2009 al
mese di novembre 2022 e che l’assicurato non ha prodotto alcun referto e
nessuna valutazione, l’allestimento di una perizia retroattiva, come chiesta
dal ricorrente, non entra in linea di conto sia alla luce del tempo trascorso
(il Tribunale federale nel 2020 non ha ritenuto possibile effettuare una
perizia retroattiva per il periodo dal 1° agosto 2013 al 28 febbraio 2018), sia
alla luce dei mutamenti nel frattempo intervenuti, tra i quali, in particolare,
la vendita del bene il 23 agosto 2022.
Il
metodo utilizzato dalla Cassa nel caso concreto, che consiste nell’utilizzare
quale valore commerciale il prezzo di vendita dell’immobile, deve qui essere
condiviso. Nella citata sentenza il Tribunale federale non ha infatti escluso
di prendere in considerazione l’importo conseguito con l’alienazione
dell’immobile, ma ha unicamente rifiutato di ritenere quale paragone il prezzo
di vendita di altri immobili, poiché i dati erano “enunciati sommariamente e sprovvisti di qualsivoglia descrizione dell'immobile,
rispettivamente della zona in cui è ubicato” e non era possibile operare
confronti con cognizione di causa. In concreto, invece, l’importo preso in
considerazione è proprio quello del fondo di proprietà dell’assicurato. Non vi
può di conseguenza essere alcun dubbio circa il suo valore commerciale.
Certo,
nel corso del tempo l’immobile ha acquisito valore. Il ricorrente, nel 2004 lo
aveva acquistato per Euro 61'975 (cfr. doc. F, rogito di compravendita del 2
luglio 2004), che all’epoca corrispondevano a CHF 94'251.08 (61'975 X 1.5208;
cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambio/cambi_rif_20040702),
mentre il 23 agosto 2022 lo ha rivenduto per Euro 170'000 (pag. 111-40), pari a
CHF 168'995.20 (170'000 x 0.9602; cfr. https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambio/cambi_rif_20220823/).
Tuttavia,
considerato che l’allestimento di una perizia non è più possibile (STF
9C_776/2019 del 17 novembre 2020, consid. 5.1 in fine) e che l’insorgente, cui
compete l’obbligo di collaborare (cfr. a proposito del principio inquisitorio,
dell’obbligo di collaborare delle parti e delle conseguenze concrete dell’applicazione di tali principi: sentenza
9C_384/2019 del 1° ottobre 2019, consid. 4.1 e seguenti), non ha prodotto
alcuna valutazione specialistica circa il valore commerciale dell’immobile e
non ha proposto valori diversi tramite documentazione specifica, se non
l’applicazione del valore di stima, che tuttavia non è utilizzabile, non vi è
alcun motivo per scostarsi dalla soluzione adottata dalla Cassa.
Non vi è neppure alcun dubbio
circa la correttezza dell’ammontare del valore locativo di CHF 4'000, poiché
corrisponde a quello figurante nelle tassazioni fiscali successive
all’autodenuncia (cfr. pag. 108 - 26/28), le quali non risultano essere state
contestate dal ricorrente.
2.26
Il ricorrente a pag. 6 del suo
ricorso afferma che “gli importi indicati dalla Cassa di cui al dettaglio
della richiesta di restituzione sono precauzionalmente (integralmente)
contestati poiché non sostenuti da pezze giustificative che permettono una
verifica approfondita da parte del destinatario della decisione di
restituzione. In merito agli stessi, si rileva che comprendono prestazioni
erogate anche in favore della figlia __________” (pag. 6).
Questo
Tribunale ribadisce che il 29 novembre 2022 la Cassa di compensazione ha emesso
le decisioni formali di ricalcolo delle prestazioni
per il periodo litigioso, rifacendo i calcoli delle prestazioni tenendo conto
del bene in Italia (cfr. pag. 112 e seguenti) e di tutti gli altri elementi di
reddito e sostanza conosciuti nei rispettivi periodi di calcolo. Sulla base dei
risultati, la Cassa ha poi proceduto all’emissione della decisione di
restituzione del 1° dicembre 2022. I calcoli, esposti su tre pagine per
ogni periodo di riferimento, sono dettagliati ed approfonditi, con
l’indicazione precisa della sostanza e dei redditi, delle entrate e delle
uscite e permettono di conseguenza un esame accurato dell’importo chiesto in
restituzione. Gli stessi appaiono corretti. Il ricorrente non può limitarsi ad
una contestazione precauzionale, generica, priva di elementi concreti di contestazione.
La sua censura non merita, di conseguenza, accoglimento siccome immotivata.
2.27
In queste
condizioni, la decisione su opposizione impugnata va modificata nel senso che
il periodo soggetto a restituzione va dal 25 giugno 2009 al 30 novembre 2022.
Gli atti vanno rinviati alla Cassa per le verifiche necessarie indicate nei
considerandi (ossia come indicato nel consid. 2.20 in fine), e tese ad
accertare con quali mezzi sia stato acquistato il bene immobile. Nel caso
sussistessero elementi per ritenere la commissione di una (ulteriore) truffa la
Cassa determinerà gli importi soggetti a restituzione per detto periodo.
Parallelamente, vista la conferma qui dell’ordine di restituzione delle PC e
delle prestazioni percepite dal 25 giugno 2009 alla fine novembre 2022, la
Cassa determinerà (mediante decisione soggetta ad opposizione) l’esatto importo
della restituzione per tale periodo.
2.28
Oltre al
richiamo dell’intero incarto, prodotto dalla Cassa con la risposta di causa e
visionato dal medesimo presso questo Tribunale il 21 agosto 2025, l’interessato
ha chiesto genericamente, senza tuttavia indicarne l’utilità, la sua audizione.
Circa
l’audizione, va rammentato che ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha
diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un
tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della
determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Nel campo di
applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni
delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del
2.
novembre 2012 consid. 2.3.). Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid.
3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai
ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid.
2.1.; STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 = SVR 2024 BVG Nr. 30 pag. 104; STF 8C_810/2023 del 7 marzo 2024 consid. 2.1.; STF
8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022
consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021
del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19;
STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF
8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020.
consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,
8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre
2017.
consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°
settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF
9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con
riferimenti). Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio
istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una
richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece
se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze
probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle
parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare
un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio
2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009
IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2). L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata). In proposito si vedano le STCA 38.2024.7 del 2 aprile
2024.
consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del
6.
luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.;
STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato
un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza, né una richiesta di
audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze
probatorie, ma ha semplicemente indicato quali prove “audizione di RI 1”
(doc. I, pag. 9). L’insorgente, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29
cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie
argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti,
in particolare, a questa Corte che gode di pieno potere d’esame in fatto e in
diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF
9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019
consid. 3.3.). Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost.
non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente,
bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a
meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale
(cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26
ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Conformemente, poi,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.;
STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo
2022.
consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF
9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020
consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017
del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6;
STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017.
consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF
9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),
senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
Nella presente
evenienza, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA
di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del
ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della
risoluzione della vertenza. Si prescinde, pertanto, dal sentire
l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.29
La
procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis
LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto». Al ricorrente, rappresentato da un avvocato e parzialmente
vincente in causa, vanno assegnate ripetibili ridotte (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte:
Di
conseguenza:
1.1 La
decisione su opposizione impugnata è modificata nel senso che RI 1 deve
restituire le prestazioni ottenute indebitamente dal 25 giugno 2009 al 30
novembre 2022.
1.2 Gli
atti sono rinviati alla Cassa affinché determini l’importo della restituzione
per il periodo confermato dal 25 giugno 2009 al 30 novembre 2022.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà ad RI 1 CHF 800 di ripetibili parziali.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti