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Decisione

33.2025.3

Solidarietà fra eredi. La restituzione di PC legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non del de cujus che passa agli eredi. È determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso del beneficiario.Riferirsi alle norme fiscali sulla sostanza e non sulla successione

14 aprile 2025Italiano49 min

i conti del figlio siano stati alimentati unicamente dalle di lui entrate non muta

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.3

TB

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20

dicembre 2024 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. __________, nato nel 1967, è stato

al beneficio di prestazioni complementari all'AI dal 1985 fino al suo decesso.

Un mese dopo, il 23 agosto 2023 (doc. 38) la Cassa di compensazione ha chiesto

alla sorella __________ di inviarle il certificato ereditario, il saldo dei

conti bancari dell'assicurato al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei

debiti, l'inventario degli attivi e dei passivi o la notifica di tassazione di

quell'anno e ha accennato alla richiesta di restituzione delle PC legalmente

percepite.

1.2. Sulla scorta della documentazione

ricevuta, con decisione del 27 ottobre 2023 (doc. 39-4/7) la Cassa cantonale di

compensazione ha chiesto a RI 1 di restituire entro 90 giorni le prestazioni

complementari legalmente percepite dal figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio

2023 pari a Fr. 33'902.- (art. 16a LPC).

1.3. Il 24 novembre 2023 (doc. 39-1/7) il

padre dell'assicurato ha formulato opposizione, lamentando in primo luogo che

non rappresentava il figlio, motivo per cui ha chiesto che la decisione di

restituzione fosse intimata anche agli altri eredi che figuravano sul

certificato ereditario. Inoltre, l'opponente ha fatto presente che il figlio

conviveva con il fratellastro, anch'egli beneficiario di prestazioni

complementari, e che le rendite AVS/AI di entrambi sarebbero dunque solo

servite parzialmente per vivere e che i risparmi accumulati sono confluiti sui

conti bancari intestati al defunto, motivo per cui questi spetterebbero in

ragione di metà al fratellastro. In tal caso, la decisione di restituzione

dovrebbe vertere tutt'al più su al massimo Fr. 6'863,67 ([Fr. 93'727,34 : 2] -

Fr. 40'000). Egli ha altresì sollevato l'ipotesi della perenzione della

richiesta di restituzione (art. 16b LPC), non essendo noto quando l'amministrazione

è venuta a conoscenza della sostanza.

1.4. L'11 settembre 2024 (doc. 40-1/29)

l'opponente ha trasmesso alla Cassa gli estratti conto bancari dell'assicurato

dal 2016 al 2023, riassumendo la movimentazione tra il conto privato e il conto

risparmio e osservando che soprattutto dal 28 ottobre 2022 non risultano prelevamenti,

motivo per cui i due conviventi avrebbero vissuto con le rendite AVS e PC del

fratellastro, visto anche che dal 2016 al 20 luglio 2023 l'assicurato ha

versato sul conto risparmio Fr. 30'500.-. I risparmi accumulati formalmente dal

defunto spetterebbero perciò in ragione di metà al fratellastro e l'importo da

restituire andrebbe dunque stabilito in Fr. 6'863,67.

1.5. Con decisione su opposizione del 30

dicembre 2024 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,

rilevando che con il decesso del beneficiario delle prestazioni complementari,

ha accertato presso l'Agenzia comunale AVS che la sorella __________ era la

rappresentante degli eredi, perciò il 23 agosto 2023 la Cassa le ha chiesto di

produrre diversa documentazione. Ricevuti il 13 ottobre 2023 il certificato

ereditario del 29 agosto 2023, da cui risultavano eredi il padre, due sorelle e

un fratellastro, e la dichiarazione bancaria attestante il saldo al giorno

della morte dell'assicurato (Fr. 93'527,34), essendo superiore alla franchigia

di Fr. 40'000.- ha emesso la decisione di restituzione delle PC.

L'amministrazione ha precisato che secondo il N. 4720.04 DPC per l'importo

da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti)

disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC. In concreto, a quel

momento v'era un saldo di Fr. 93'727,45 (recte: Fr. 93'527,34) sui suoi

conti, i quali erano alimentati unicamente dalle entrate del defunto. Inoltre,

dal conto privato risultano esservi regolari prelevamenti di Fr. 4'900.- al

mese. Non essendovi giustificativi atti a dimostrare la tesi dell'opponente, la

Cassa è dunque tenuta a considerare la totalità degli averi a risparmio.

1.6. Con ricorso del 30 gennaio 2024

(doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo

l'accoglimento del ricorso e, in via principale, stante l'intervenuta

perenzione, di annullare integralmente l'obbligo di restituzione di Fr. 33'902.-;

in via subordinata, di riformare la decisione su opposizione limitando l'obbligo

di restituzione all'importo massimo di Fr. 6'863,67, la cui restituzione andrà

chiesta alla rappresentante __________; in via ancora più subordinata, di

rinviare gli atti alla Cassa di compensazione per emanare una nuova decisione

sulla restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite dal

defunto figlio dopo avere proceduto ad accertare le esatte entrate ed uscite

del beneficiario di PC e del fratellastro e per acquisire gli estratti conto

bancari di quest'ultimo.

In primo luogo, il ricorrente ha contestato che gli sia stata

intimata sia la decisione del 27 ottobre 2023 e, malgrado sia stato fatto

presente alla Cassa che egli non era il rappresentante né dell'assicurato né

degli eredi, la decisione su opposizione del 30 dicembre 2024. Invocando l'art

20 LPAmm, l'insorgente ha ravvisato una notifica difettosa delle due decisioni,

perciò nessun pregiudizio può derivargli da ciò, tanto che entrambe queste

decisioni vanno considerate come non avvenute e la procedura di restituzione va

riiniziata, con la conseguenza dell'intervenuta perenzione giusta l'art. 16b

LPC, avendo la Cassa ricevuto il 13 ottobre 2023 la dichiarazione bancaria

attestante il saldo dei conti bancari del defunto.

Nel merito, l'insorgente ha esaminato nel dettaglio gli estratti

bancari dei due conti del figlio che ha prodotto già in sede amministrativa

relativi al periodo dal 31 dicembre 2016 al 20 luglio 2023. In particolare,

egli ha rilevato che dal 31 dicembre 2017 al 20 luglio 2023 ci sono stati dei

trasferimenti dal conto privato al conto risparmio per complessivi Fr. 30'500.-,

mentre in senso inverso vi sono stati accrediti per Fr. 4'000.-.

Pertanto, sul conto risparmio sono stati accumulati Fr. 26'500.- e

il saldo è passato da Fr. 32'244.- al 31 dicembre 2016 a Fr. 60'346,99 al 30

maggio 2023. In tal modo, il ricorrente ha ritenuto di avere reso altamente

verosimile che i risparmi presenti sui conti bancari del figlio sono stati

accumulati grazie al fatto che per vivere il defunto e il fratellastro

utilizzavano principalmente le rendite AVS e le prestazioni complementari di

quest'ultimo e solo parzialmente gli introiti dell'assicurato. Per l'insorgente,

il fatto che vi siano stati regolari prelevamenti mensili di Fr. 4'900.- e che

Fatti

i conti del figlio siano stati alimentati unicamente dalle di lui entrate non muta

il fatto che i risparmi accumulati spettano in ragione di metà al fratellastro.

Questi regolari prelevamenti in atto fino al 28 ottobre 2022, evidenziati dall'amministrazione,

non spiegano però minimamente come siano state coperte le spese mensili del

defunto nel mese di luglio 2022 e dal novembre 2022 al luglio 2023, ritenuti

dei prelevamenti per soli Fr. 13'000.-. Pertanto, in via subordinata, la

decisione di restituzione deve essere limitata all'importo massimo di Fr. 6'863,67.

Ad ogni modo, non può essere pretesa dal ricorrente la

dimostrazione che i risparmi accumulati sui conti del defunto siano stati

possibili solo grazie al fatto che i due fratelli vivevano utilizzando soltanto

parzialmente le rispettive rendite AVS/AI e le prestazioni complementari e che

dunque i risparmi accumulati formalmente dal defunto siano materialmente di

spettanza del fratello in ragione della metà. Non va dimenticato che il

ricorrente non viveva con i due figli, perciò egli non è a conoscenza delle

entrate e delle uscite di entrambi e non può per esempio produrre gli estratti

bancari di __________ per corroborare le tesi ricorsuali. Spettava all'amministrazione,

in forza dell'art. 43 LPGA, intraprendere i necessari approfondimenti. Egli ha

perciò chiesto, in via ancora più subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa

per accertare quanto precede.

1.7. Nella risposta di causa del 17

febbraio 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale

di respingere il ricorso. Essa ha evidenziato di avere correttamente notificato

al ricorrente, secondo il N. 4762.04 DPC, siccome è erede, la decisione di

restituzione. Inoltre, l'amministrazione ha sostenuto che non v'è prova che la

metà degli averi depositati sui conti del beneficiario di prestazioni

complementari spetterebbero al fratellastro, poiché non è stato stipulato alcun

contratto di prestito/debito tra i due fratelli. Infatti, questi risparmi

risultano essere sostanza attiva detenuta unicamente a nome del defunto.

1.8. Il 28 febbraio 2025 (doc. VI) l'insorgente

ha osservato che l'Agenzia comunale AVS, espressamente interpellata dalla

Cassa, le ha comunicato chi era rappresentante degli eredi, perciò la Cassa

doveva intimare alla stessa la decisione indipendentemente dalla Direttiva

citata dall'amministrazione.

Inoltre, egli ha rilevato che un contratto di prestito/debito tra

i due fratelli non necessitava di alcuna forma scritta.

Dai fogli di calcolo PC risultano poi delle modeste entrate del

defunto e quale era la sua quota parte di pigione (Fr. 590.- al mese), ma dagli

estratti conto non risulta alcun addebito per la pigione. A maggior ragione,

quindi, quanto affermato nel ricorso trova conferma, in particolare dopo il 28

ottobre 2022.

Qualora il TCA dovesse decidere per il rinvio degli atti alla

Cassa per ulteriori accertamenti, il ricorrente ha chiesto che sia ordinato

alla Cassa di produrre gli incarti relativi alla rendita AVS e alle prestazioni

complementari di __________, nonché di ordinare direttamente a quest'ultimo di

produrre i suoi estratti conto bancari completi dal 31 dicembre 2016 al 31

luglio 2023 e le sue notifiche di tassazione 2021, 2022 e 2023 e di, semmai,

sentirlo.

1.9. Nella presa di posizione del 7

marzo 2025 (doc. VIII) la Cassa ha osservato che in assenza di un contratto di

prestito/debito fra i due fratelli, non può considerare che il defunto avesse

un debito con il fratellastro, mancando il relativo giustificativo attestante l'eventuale

controprestazione adeguata o l'obbligo legale. Ad ogni modo, essa ha rilevato

che sia a livello fiscale sia in ambito di PC, il defunto dichiarava l'interezza

dei propri averi priva di qualsiasi debito nei confronti del fratellastro.

Riguardo al mancato addebito della pigione, la Cassa ha rilevato

che tale mancanza non va a supportare il fatto che la pigione non sia stata

corrisposta in ragione della sua metà, poiché si può anche ipotizzare che il

fratellastro abbia corrisposto al locatore l'intera pigione e successivamente

si sia rifatto sull'assicurato per richiedere la propria quota parte. Prova ne

è che sul conto privato di quest'ultimo confluivano tutte le sue entrate e vi

erano anche dei prelevamenti, i quali è verosimile ritenere che servissero per

far fronte alle proprie spese (fabbisogno minimo vitale e pagamento della quota

parte di pigione al fratellastro).

1.10. Il 20 marzo 2025 (doc. X)

l'insorgente ha ribadito che i due fratelli vivevano insieme senza avere

formalizzato la situazione di prestito/debito e che la tesi della Cassa a

giustificazione dell'assenza di addebiti della quota parte di affitto del de

cujus non va seguita almeno dal 29 ottobre 2022, visti i prelevamenti mensili

successivi medi che erano insufficienti per vivere.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'insorgente ha sollevato l'ipotesi

della perenzione del diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni

complementari legalmente percepite da __________ lamentando un'errata notifica

della decisione di restituzione del 27 ottobre 2023, siccome egli né

rappresentava il figlio né gli altri eredi. Oltretutto, l'Agenzia comunale AVS,

espressamente interpellata dalla Cassa, le ha indicato che una sorella del

beneficiario PC era la rappresentante degli eredi ma, ciò nonostante, la

richiesta di restituzione è stata effettuata nei suoi confronti, allora 92enne.

Saputo del decesso dell'assicurato, la Cassa di compensazione ha

interpellato l'Agenzia comunale AVS il 21 luglio 2023 (doc. 37) per sapere chi

era il rappresentante degli eredi e, se già noto, avere l'elenco degli eredi.

Agli atti non v'è la risposta data dall'Agenzia comunale AVS, ma

il 23 agosto 2023 (doc. 38) l'amministrazione ha scritto a __________, sorella

del defunto e, così come indicato nella decisione su opposizione del 30

dicembre 2024, rappresentante degli eredi, chiedendole varia documentazione

necessaria per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari da

restituire dagli eredi.

Come emerge inoltre dalla citata decisione su opposizione, la

Cassa ha precisato di avere ricevuto il 13 ottobre 2023 quanto richiesto alla

sorella, fra cui il certificato ereditario del 29 agosto 2023 - non agli atti

-, in cui la Pretura competente ha designato quali eredi di __________ il padre

- qui ricorrente -, due sorelle - di cui la rappresentante degli eredi indicata

dall'Agenzia comunale AVS - e il fratellastro __________ - convivente con il

beneficiario delle prestazioni.

È pacifico che la Cassa di compensazione ha intimato a RI 1 la

decisione di restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente

dal defunto figlio e non alla rappresentante degli eredi indicata dall'Agenzia

comunale AVS.

2.2. Il N. 4762.04 DPC (Direttive sulle

prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024), su

cui si è fondata l'amministrazione per giustificare la correttezza del suo

operato nei confronti del ricorrente, prevede che la decisione di restituzione

va notificata ad almeno uno degli eredi.

Questa direttiva si confà all'art. 603 cpv. 1 CC, che sancisce il

principio secondo cui gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti

della successione.

Ciò significa che, per il pagamento dell'intero credito, i

creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti di una

pluralità di debitori (i membri della comunione ereditaria), ma possono anche

agire a loro scelta contro uno o più eredi (DTF 101 II 219-220, consid. 2; Rouiller in:

Commentaire du droit des successions, 2012, n. 61 ad art. 602 CC; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 5 ad art. 49 LEF; Gillié­ron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 49 LEF; CEF 15.2014.88

del 2 febbraio 2015, consid. 4.1).

Laddove si tratti di debiti della successione, gli eredi ne

rispondono solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC), ciò che legittima il creditore ad

agire a sua scelta nei confronti di uno solo di essi per il pagamento dell'intero

debito (art. 144 CO; Steinauer, Le

droit des successions, 2ª edizione, pag. 629 n. 1229).

Nella DTF 129 V 70 (pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 2 e in Pratique

2003 p. 174), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2003: Tribunale federale) ha modificato la sua giurisprudenza riguardo al

diritto del creditore di rivalersi su uno o più eredi di un beneficiario di PC.

Dapprima ha ricordato l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI nel tenore in vigore fino

al 31 dicembre 2002, secondo cui le prestazioni complementari indebitamente

riscosse dovevano essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. A tal

proposito, ha ricordato la giurisprudenza secondo cui alla morte del debitore, il debito di

restituzione - se non si è rinunciato all'eredità - passa agli eredi, anche se

il credito di restituzione non è stato fatto valere mentre il debitore era in

vita. Poi ha ricordato la sua precedente giurisprudenza, che prevedeva che la decisione

doveva essere comunicata personalmente a ogni singolo erede se la pretesa di

rimborso veniva fatta valere solo dopo la morte del beneficiario della

prestazione. In determinati casi, tuttavia, si poteva rinunciare alla

notificazione dell'atto di disposizione a ciascun singolo erede, ad esempio se

non era possibile raggiungere tutti gli eredi o se questi avevano un

rappresentante comune (cfr. consid. 3.1).

Analizzati

al considerando 3.2 l'art. 603 cpv. 1 CC e la solidarietà fra eredi prevista

dagli artt. 143 e 144 CO in relazione con l'art. 27 OPC-AVS/AI, l'Alta

Corte ha stabilito che la decisione mediante la quale l'amministrazione, dopo il decesso del

beneficiario, domanda la restituzione di prestazioni complementari riconosciute

a torto è valida anche se viene fatta valere nei confronti di un singolo erede.

2.3. Nel caso in esame si tratta delle

prestazioni complementari legalmente ricevute dall'assicurato che, in virtù

dell'art. 16a LPC, devono essere restituite da parte dei suoi eredi.

La Cassa cantonale di compensazione ha scelto di notificare

singolarmente al padre del beneficiario delle prestazioni complementari, anziché

alla comunione stessa o alla sua rappresentante, la decisione di restituzione

delle PC percepite legalmente dal figlio. Ritenuto che i creditori della

successione non sono obbligati a procedere nei confronti di tutti gli eredi che

compongono la comunione ereditaria, l'amministrazione era quindi legittimata,

ai sensi dell'art. 144 cpv. 1 CO, a chiedere al solo papà dell'assicurato, in

qualità di suo coerede, di restituire integralmente le prestazioni

complementari legalmente percepite da quest'ultimo. Spetterà poi al ricorrente,

siccome debitore solidale con gli altri eredi in virtù dell'art. 603 cpv. 1 CC

e dell'art. 143 cpv. 2 CO, chiedere a questi la restituzione della loro quota

ereditaria che egli ha anticipato.

Laddove il ricorrente pretende che la Cassa avrebbe dovuto agire

nei confronti della rappresentante della comunione ereditaria fu __________ non

può dunque essere seguito. Infatti, la circostanza che una sorella del

beneficiario delle prestazioni complementari sia stata designata dalla

comunione ereditaria come rappresentante della comunione stessa nulla muta nei

confronti del creditore, il quale ha diritto di pretendere da uno solo degli

eredi, che non per forza sia il rappresentante degli eredi, il pagamento di

tutto il debito. Di conseguenza, la decisione del 27 agosto 2023 di

restituzione delle prestazioni complementari è stata validamente intimata all'insorgente.

Occorre dunque esaminare se è corretto che l'ammontare delle PC da

restituire legalmente percepite da __________ dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio

2023 sia stato cifrato in Fr. 33'902.-.

nel merito

2.4. Con il 1° gennaio 2021 è stata

introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni

percepite legalmente.

L'art. 16a LPC concerne l'entità della restituzione e al cpv. 1

dispone che "le prestazioni percepite

legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità

del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte

della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".

Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede

che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo

che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi

però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la

restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a

capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della

decisione di restituzione.

Per quanto concerne la "valutazione

dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione

sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente

versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:

" 1 Per calcolare le prestazioni percepite

legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti

regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone

di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari

vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge

prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del

valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".

2.5. Occorre innanzitutto rilevare che

la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia

nuova - eredità e massa ereditaria - che si discosta da quella usata normalmente -

successione - anche nelle altre lingue

ufficiali e sembra esprimere un concetto a sé stante per la LPC; inoltre, non è

precisa e non corrisponde pienamente a quella in lingua tedesca e francese.

In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la

dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1

devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario

delle prestazioni complementari.

Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:

" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach

dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass

zurückzuerstatten.",

come pure quello in lingua francese:

" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1,

doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du

bénéficiaire." (le sottolineature sono della redattrice).

L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le

prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità

secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

L'aggettivo "pertinenti"

sembra così intendere che per determinare l' "eredità"

il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione

e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.

Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un

chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone

Ticino, dagli artt. 40-47 LT:

" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener

Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die

direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im

Wohnsitzkanton zu bewerten.".

" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues,

la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt

cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la

fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)

2.6. Il Messaggio del 16 settembre 2016

del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla

restituzione delle prestazioni; è solo nel corso dei lavori parlamentari che il

legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le

prestazioni complementari legalmente ricevute, ma solo se la sostanza del

beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione parlamentare è

stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare

gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante

la percezione della PC.

Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di

esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli

Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l'importo

stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione

dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario

di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a

cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana,

Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et

16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit

successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).

Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con

la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio

2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo

di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la

prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il

rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC,

ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è

dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al

momento del suo decesso (Steinauer,

op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).

Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i

beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro

situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle

PC si estingua (Carigiet/Koch, op.

cit., N. 384 pag. 149).

Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non

percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza

sociale soltanto dall'aiuto sociale. Storicamente, le prestazioni complementari

sono state concepite come prestazioni assicurative (DTF 146 V 306; DTF 141 II

401) e non come prestazioni di aiuto sociale, poiché servono per raggiungere lo

scopo costituzionale di copertura adeguata del fabbisogno vitale previsto dal

primo pilastro (cfr. art. 112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier Michael E./Renker Jana, op. cit.,

pag. 11).

Come hanno osservato Carigiet/Koch,

op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali - a

differenza che nell'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le

prestazioni ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite

indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù,

introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (per

una critica di questa nuova regolamentazione: Carigiet/Koch,

op. cit., N. 74 segg. pag. 31).

Deve però essere restituita solo la parte dell' "eredità" che supera i Fr. 40'000.- e

dunque la franchigia sulla "massa

ereditaria" comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi

rimane una parte dell' "eredità".

Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di

restituzione decade (Carigiet/ Koch,

op. cit., N. 384 pag. 149, N. 387 pag. 150).

La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde

del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.

Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle

PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-,

lasciando quindi a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione.

Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza

diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere

posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece

applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge,

laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento

del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non

considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la

fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux

frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).

Come risulta dal testo legale (e meglio, come visto, come evocano

più precisamente le versioni tedesca e francese della norma: "aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession"), la

restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito

della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta

dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione

delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.

I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli

altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione,

non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno il patrimonio di Fr.

40'000.- che pertocca agli eredi. Il debito della restituzione è dovuto solo se

l' "eredità netta" supera i Fr.

40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto che devono

assumersi gli eredi (Steinauer, op.

cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a

posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente

dalle condizioni dell'art. 328 CC. Da un sistema analogo a un'assicurazione che

completa l'AVS/AI, le prestazioni complementari diventano in questo modo una

sorta di mutuo, non fruttifero, soggetto a restituzione post mortem, che

si riverbera sugli eredi, fatta salva la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 9 pag. 214).

Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità",

costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del

debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (Steinauer, op. cit., N. 35 pag. 223). È

importante sottolineare che gli eredi non devono restituire le prestazioni

complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza. Si

riduce soltanto la loro quota di eredità (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 384 pag. 149).

Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del

defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della

responsabilità personale degli eredi si porrà quindi soprattutto se, tra il

momento del decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile

secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subìto una

diminuzione del valore tale che essa non è più sufficiente per coprire il

debito.

Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito

di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in

cui l'autorità competente emana la decisione.

Un simile caso sarà tuttavia raro poiché, da una parte, l'importo

di Fr. 40'000.- rappresenta un margine di sicurezza importante e, dall'altra

parte, il debito di restituzione dovrebbe soprattutto portare su dei casi in

cui l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC,

il cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer,

op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).

Inoltre, l'obbligo di restituzione concerne soltanto i casi in cui

le prestazioni complementari sono accordate, ciò che presuppone in particolare

che la soglia di sostanza di entrata dell'art. 9a LPC (Fr. 100'000.- per le

persone sole, Fr. 200'000.- per le coppie sposate e Fr. 50'000.- per gli orfani

che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita

per figli dell'AVS o dell'AI) non sia superata. Tuttavia, la restituzione è

dovuta soltanto se la "massa ereditaria"

supera i Fr. 40'000.-, perciò questo istituto concerne di principio soltanto i

beneficiari che hanno una sostanza netta inferiore a Fr. 100'000.- e un' "eredità" superiore alla franchigia di Fr.

40'000.-.

Rimangono riservate due eccezioni: la prima, prevista dall'art. 9a

cpv. 3 LPC, relativa alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, che riduce i

casi in cui le PC sono versate e, quindi, quelli in cui una restituzione sarà

dovuta dagli eredi; la seconda, contemplata dall'art. 9a cpv. 2 LPC, che

dispone che l'immobile che serve da abitazione al beneficiario non è

Considerandi

considerato come elemento della sostanza netta, proprio per evitare che le

persone debbano vendere la casa in cui abitano.

Ciò aumenta, però, il numero dei casi in cui si realizza una

restituzione post mortem (Steinauer,

op. cit., N. 13 pag. 215). Infatti, la circostanza che l'immobile abitato dal

richiedente o dal suo coniuge non sia preso in considerazione nel calcolo della

soglia di entrata (art. 9a cpv. 2 LPC) può condurre, al decesso, a dovere rimborsare

un importo importante (Michel Mooser,

op. cit., N. 65 pag. 128).

L'entità della restituzione è dunque determinata in base all'importo

delle prestazioni percepite e alla "massa

ereditaria".

Per definire la "massa

ereditaria" da considerare per fissare l'obbligo di restituzione di

cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre in primo luogo osservare che essa non

corrisponde né al patrimonio determinante per definire la soglia d'entrata

della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC quale condizione di base per avere

diritto alle prestazioni complementari, né alla massa successoria determinante

dal punto di vista del diritto successorio (Steinauer,

op. cit., N. 20 pag. 217).

Da una parte, per valutare la "massa

ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente

non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per

decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della

sostanza prevista dall'art. 9a LPC che esclude il diritto alle prestazioni

complementari.

In primo luogo, essendo determinante per la valutazione dell'eredità

il giorno del decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto

delle variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle

prestazioni complementari annue.

Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta

sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi

chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di

restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della

tassazione fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario

fiscale della successione.

Va tuttavia osservato che per valutare il valore della "massa ereditaria", gli immobili devono

essere computati non al valore fiscale, ma al loro valore venale all'apertura

della successione, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv.

3.

OPC-AVS/AI.

In seguito, la valutazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase

LPC deve prendere in considerazione l'immobile che serviva da abitazione al

beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale

immobile non è computato come elemento della sostanza netta determinante per

valutare la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni

(art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile

in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la "massa ereditaria" supererà la franchigia di

Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit.,

N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.).

2.7

D'altra parte, dal testo dell'art.

27a OPC-AVS/AI, secondo cui l' "eredità"

determinante per la restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo

le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla

sostanza del Cantone di domicilio, discende implicitamente che il termine

"massa ereditaria" dell'art.

16a cpv. 1 2a frase LPC concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla

sua morte, ossia i suoi attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti

trasmissibili (contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente

ricevute, che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un

eventuale credito in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de

cujus è un debito trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della

successione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC). Non sono dunque considerati né

gli importi che, secondo il diritto successorio, devono essere collazionati

dagli eredi per determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né

gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare

le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art.

475.

CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del

disponente (per esempio le spese funerarie) (Steinauer,

op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).

Ciò facilita molto la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a

cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari

la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio

alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della

sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono

sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni

(per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer, op. cit., NN. 24-27, pag. 219

seg.).

Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus alla

sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare

riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che

prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale

(cpv. 1).

Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art.

41.

LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la

sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive

(cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il

valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv.

1.

LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento

del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda

meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente

ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in

particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a

carico degli eredi (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 386 pag. 149 seg.).

Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle

prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS

nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la

valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è

effettuata, per principio, secondo gli stessi criteri applicati per la

valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque,

al diritto fiscale cantonale.

Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art.

17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve

essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta

cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a

cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giusta

il quale la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di

PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al

valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI,

che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un

diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per

le aziende e i fondi agricoli.

Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può

più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo

valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge

prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà

determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario

rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.

Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio

della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI,

secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di

ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

2.8

Per quanto concerne la "Perenzione" della restituzione, giusta l'art.

16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC

competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto

di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento

della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate

al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il

decesso (Meier Michael E./Renker Jana,

op. cit., pag. 1). Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una

persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere

restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha

immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni

antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).

Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite,

la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile

che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da

saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.

L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal

passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi

per effettuare la restituzione.

Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più

immobili confluiti nella "massa ereditaria"

relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo

tempo, agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione delle

prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza

di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal

trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.9

Per determinare la somma da

restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al

momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del

secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta.

Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente

da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da

restituire.

Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della

modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si

applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio

2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire

mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non

oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 387 p. 150).

Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari

annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione

malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il

medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità

da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli

eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.

Per un esempio di calcolo della restituzione, cfr. l'Opuscolo

"Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve",

edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).

2.10

Sul tema della restituzione delle PC

percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS

e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che

concretizzano le norme esposte.

Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere

restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo

vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N.

4710.02

DPC).

Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne soltanto

la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.

Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1°

gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.

Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità

disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).

A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite

attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia

sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia

di 40'000 franchi.

Si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.

Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente

soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico

inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante

la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso

del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del

secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es.

quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è

quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.

Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di

assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali

passivi (N. 4720.04 DPC).

Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre

prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali

attivi. Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni

complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.

Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve essere

effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite dalla

legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 27a

cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di

mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC

prevede che possono essere considerati:

– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario

successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario

compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini

fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta

o la tassazione fiscale in corso d'anno.

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla

sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.

Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si

estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del

fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione

(art. 16b LPC).

Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire,

compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere

compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS,

LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il

computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.

La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC).

Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in

merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve

contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei

rimedi giuridici.

Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre

mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art.

27.

cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più

immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni

dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.11

Nell'evenienza concreta, appreso che

l'assicurato era deceduto il __________ luglio 2023, la Cassa cantonale di

compensazione ha chiesto alla rappresentante della comunione ereditaria di

produrre le attestazioni bancarie relative ai saldi dei conti posseduti dal de

cujus al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei debiti relitti dal defunto,

la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi oppure della notifica di

tassazione dell'anno del decesso.

Come risulta dalla decisione formale del 27 ottobre 2023, con cui

l'amministrazione ha chiesto a RI 1, padre e coerede, la restituzione delle

prestazioni complementari legalmente percepite dal figlio, essa ha accertato

essere presenti al giorno del decesso dell'assicurato, sulla base delle

dichiarazioni bancarie inviatele dalla sorella del defunto, dei beni pari a Fr.

93'727,34. La Cassa ha poi tenuto conto dei debiti (inesistenti), dei pagamenti

arretrati di prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-), delle richieste di

restituzione per prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-) e della franchigia

secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC (Fr. 40'000.-), per concludere che i beni della

successione determinanti relitti dal beneficiario di PC (sostanza netta

determinante) ammontavano a Fr. 53'727,34.

A questo importo essa ha dedotto le prestazioni complementari da

restituire di Fr. 33'902.-, che ha calcolato considerando gli importi versati

all'assicurato nel 2021 (Fr. 12'984.-), nel 2022 (Fr. 13'008.-) e dal 1°

gennaio al 31 luglio 2023 (Fr. 7'910.-), incluso il rimborso dei premi dell'assicurazione

malattie, per giungere a degli attivi della successione rimanenti di Fr. 19'825,34.

Gli importi da restituire determinati il 27 ottobre 2023 dalla

Cassa cantonale di compensazione sono il risultato della somma delle

prestazioni complementari annue a cui l'assicurato ha avuto diritto dal 1°

gennaio 2021 al 31 luglio 2023.

Infatti, dagli atti, risulta che il 28 luglio 2021 (doc. 26) la

Cassa ha stabilito in Fr. 1'082.- il diritto mensile dell'assicurato alle

prestazioni complementari dal 1° gennaio 2021, che il 3 gennaio 2022 (doc. 32)

l'ha fissato in Fr. 1'084.- al mese dal 1° gennaio 2022 e il 12 dicembre 2022

in Fr. 1'130.- mensili per l'anno 2023; questi importi sono tutti comprensivi

del premio forfettario per l'assicurazione malattia, che va anch'esso

rimborsato alla Cassa.

Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso, e

che corrisponde all'ultimo mese, luglio 2023, per il quale gli ha versato le

prestazioni complementari, la Cassa ha sommato ogni mese l'importo della PC

annua corrisposta a __________ fino a giungere al mese di gennaio 2021 in virtù

del capoverso 2 delle Disposizioni transitorie della modifica del

22.

marzo 2019 (Riforma delle PC) (N. 4710.04 DPC). In questo arco di

tempo, si ottengono in effetti Fr. 12'984.- (Fr. 1'082 x 12 mesi), Fr. 13'008.-

(Fr. 1'084 x 12 mesi) e Fr. 7'910.- (Fr. 1'130 x 7 mesi), per delle prestazioni

complementari totali versategli di Fr. 33'902.-.

Questo importo, in quanto tale non contestato dagli eredi e correttamente

calcolato dall'amministrazione, deve essere restituito dagli eredi dall'assicurato

in virtù dell'art. 16a LPC in presenza di una sufficiente eredità relitta.

2.12

Considerato che, conformemente all'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per calcolare le prestazioni

percepite legalmente da restituire è determinante la sostanza al giorno del

decesso, è a quel momento, ossia al __________ luglio 2023, che ci si deve

porre per valutare l'entità dell' "eredità"

secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta

del Cantone di domicilio in materia di valutazione della sostanza.

Infatti, per determinare la "massa

ereditaria" che __________ deteneva quel giorno, occorre fare

riferimento, come indicato al considerando 2.5, alle norme fiscali cantonali

sulla sostanza (artt. 40-47 LT) e non sulle successioni (artt. 157-161 LT):

infatti, occorre stabilire l'entità della sostanza netta del beneficiario di PC

quando ancora era in vita ("eredità")

e non dopo la sua morte.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per

oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso

applicabile su rinvio dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata

al suo valore venale.

L'amministrazione si è quindi subito attivata chiedendo non solo

gli estratti bancari, ma anche, come detto, l'eventuale elenco dei suoi debiti,

la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi o della notifica di

tassazione del de cujus dell'anno del decesso.

Dagli estratti bancari prodotti dal ricorrente all'amministrazione

(doc. 40) risulta chiaramente che presso la Banca __________ gli averi attivi

al __________ luglio 2023 sul conto privato erano di Fr. 33'180,35 (Fr. 42'472,15

- Fr. 9'291,80 accreditati il 20 luglio 2023 (doc. 40-24/29 e quindi

posteriormente al decesso, dunque da non prendere in considerazione nella

valutazione dell'eredità nella misura in cui si tratta di spese connesse con la

morte dell'assicurato e sorte dopo questo evento, costituendo dei debiti a

carico degli eredi legati alla liquidazione della successione [N. 4720.03 DPC]),

mentre sul conto risparmio di Fr. 60'346,99 (doc. 40-29/29). Gli attivi lordi erano

dunque di complessivi Fr. 93'727,34.

Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati, sorti

prima della morte della persona assicurata, anche se divenuti esigibili in

seguito, visto che concorrono a stabilire la sostanza netta del defunto (art.

47.

cpv. 1 LT).

2.13

Nel caso in esame, prima di

procedere con la deduzione di eventuali debiti, il TCA ritiene che la "massa ereditaria" dell'assicurato non sia

stata adeguatamente accertata (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022, consid. 2.9),

prova ne è che la contestazione del ricorrente verte proprio su tale censura,

non essendo, a suo dire, chiaro a quanto ammonta l' "eredità" del figlio deceduto.

Per avere un quadro preciso della situazione economica del de

cujus, la Cassa di compensazione avrebbe infatti dovuto entrare in possesso di

un inventario dei suoi attivi e dei passivi, allestito per esempio, se del

caso, nell'ambito del beneficio d'inventario (art. 580 CC) o ai fini fiscali

(artt. 171-178 LT). In assenza di un simile inventario, la Cassa avrebbe allora

dovuto chiederne l'allestimento agli eredi od ottenere dagli stessi o dall'autorità

fiscale la dichiarazione fiscale - solitamente l'Ufficio di tassazione invia

agli eredi poco dopo il decesso del contribuente la dichiarazione fiscale da

compilare, mentre non fa più loro allestire un inventario - oppure la notifica

di tassazione di __________ per l'anno 2023, se già emessa, dato che entrambe

attestano i suoi redditi e la sua sostanza netta al momento del decesso ed è

con la morte che cessa l'assoggettamento fiscale (art. 7 cpv. 2 LT). Se fosse

entrata in possesso di questi dati sin da subito, l' "eredità" corretta sarebbe stata accertata già

allora.

D'altronde, già il 23 agosto 2023 l'amministrazione aveva

richiesto tali documenti alla rappresentante della comunione ereditaria, poi però

si è accontentata degli estratti bancari che le sono stati trasmessi. Tuttavia,

questi non sono sufficienti per definire con esattezza l' "eredità" netta da cui dedurre l'importo

esente da restituzione (Fr. 40'000.-) e ottenere così l'importo massimo che gli

eredi del beneficiario delle prestazioni complementari devono restituire alla

Cassa di compensazione.

Non va poi dimenticato che l'assicurato aveva un curatore (doc.

3-2/10), peraltro nella persona del fratellastro __________ (le cui prestazioni

costituiscono un debito del de cujus), il quale alla fine del suo ufficio doveva

rimettere all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del

caso, consegnare il conto finale (art. 425 cpv. 1 CC), che l'autorità esaminava

e approvava come fa con i rapporti e i conti periodici (art. 425 cpv. 2 CC),

notificandoli ai suoi eredi (art. 425 cpv. 3 CC). Pertanto, la Cassa cantonale

di compensazione avrebbe pure potuto chiedere agli eredi rispettivamente all'autorità

di protezione degli adulti o, se del caso, al curatore stesso, giacché coerede,

il rapporto sullo stato degli attivi e dei passivi dell'assicurato alla

chiusura del mandato, avvenuta con la sua morte (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio

2022, consid. 2.9).

2.14

L'istruttoria e gli accertamenti

svolti dalla Cassa risultano quindi lacunosi. Gli atti vanno pertanto rinviati

all'amministrazione affinché determini, al giorno della sua morte, la sostanza

netta dell'assicurato - e quindi l'entità della sua "eredità" - sulla scorta di quanto

indicato.

Dalla "massa ereditaria"

netta che determinerà, l'amministrazione dedurrà la franchigia di Fr. 40'000.-

(art. 16a cpv. 1 LPC) per ottenere l'importo massimo restituibile dagli eredi.

Se questo importo sarà positivo, partendo dal mese in cui è

deceduto, la Cassa scalerà dunque mensilmente a ritroso le prestazioni

complementari annue che l'assicurato ha legalmente ricevuto fino al 1° gennaio

2021.

Benché beneficiario di PC da tanto tempo, l'amministrazione non può

comunque andare oltre tale data (Disp. Trans. del 22 marzo 2019 cpv. 2).

Dal bilancio intermedio che prevede dunque un importo massimo da

restituire, pari alla differenza fra l' "eredità

netta" e la franchigia di Fr. 40'000.-, qualora rimanga della

sostanza a favore della "massa ereditaria"

la Cassa dedurrà le PC annue (prestazioni complementari e premio forfettario

all'assicurazione malattie) da restituire, pari, al massimo, ai già accertati

Fr. 33'902.-.

In tale evenienza, la Cassa di compensazione rettificherà quindi, se

del caso, i calcoli - qualora l'ammontare dell' "eredità" si discosti da quello ritenuto nella decisione formale

del 27 ottobre 2023 - e accerterà, mediante una nuova formale decisione, l'importo

che è possibile chiedere in restituzione all'insorgente a norma dell'art. 16a

LPC.

2.15

Da ultimo, al fine di facilitare la

valutazione della successione relitta da un beneficiario di PC secondo quanto

previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene qui

opportuno ribadire le indicazioni minime che dovrebbe contenere il primo

scritto che l'amministrazione invia a uno o più eredi del defunto assicurato, già

suggerite nella STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022.

In concreto, lo scritto del 23 agosto 2023 non adempie pienamente

questi criteri.

La Cassa cantonale di compensazione deve perciò comunicare con

chiarezza agli eredi dell'assicurato l'importo totale delle prestazioni

soggette alla restituzione, invitarli ad allestire un inventario dei beni, dei

crediti e dei debiti del de cujus per potere determinare quali importi della

successione possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e

informarli in maniera semplice e comprensibile, appena possibile che, se dati i

presupposti dei summenzionati disposti della legge sulle prestazioni

complementari, avvierà nei loro confronti, essendo suoi eredi, la procedura di

restituzione delle prestazioni legalmente ricevute dall'assicurato.

In tal modo, nell'attesa di ricevere la decisione di restituzione

della Cassa cantonale di compensazione, gli eredi potranno evitare di

suddividere i beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della "massa ereditaria" tra il momento della

morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del

caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione (Steinauer, op. cit., N. 36 pag. 223 e N.

39.

pag. 224 seg.).

Considerato, inoltre, che gli eredi legittimi ed istituiti possono

rinunciare entro tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC) alla successione loro devoluta

(art. 566 cpv. 1 CC) - se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, acquista

incondizionatamente l'eredità (art. 571 CC) - e che il termine decorre, per gli

eredi legittimi, dal momento in cui hanno conoscenza della morte del loro

autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della

successione, mentre per gli eredi istituiti dal momento in cui hanno ricevuto

la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda, la Cassa

cantonale di compensazione dovrà tenere presenti questi termini prima di

emanare le decisioni di restituzione nei confronti degli eredi del beneficiario

di PC.

2.16

Sulla scorta di quanto precede, la

decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione per procedere come descritto.

Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre

2018.

consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinato da un

legale, al ricorrente vanno riconosciute delle indennità per ripetibili (art.

61.

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda

come indicato al considerando 2.11 ricalcolando, dopo avere accertato l' "eredità" relitta dall'assicurato, l'importo

delle prestazioni complementari legalmente versate a __________ che il ricorrente

deve restituire per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023 ed emani di

conseguenza una nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo

di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti