33.2025.3
Solidarietà fra eredi. La restituzione di PC legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non del de cujus che passa agli eredi. È determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso del beneficiario.Riferirsi alle norme fiscali sulla sostanza e non sulla successione
14 aprile 2025Italiano49 min
i conti del figlio siano stati alimentati unicamente dalle di lui entrate non muta
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.3
TB
Lugano
14 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20
dicembre 2024 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. __________, nato nel 1967, è stato
al beneficio di prestazioni complementari all'AI dal 1985 fino al suo decesso.
Un mese dopo, il 23 agosto 2023 (doc. 38) la Cassa di compensazione ha chiesto
alla sorella __________ di inviarle il certificato ereditario, il saldo dei
conti bancari dell'assicurato al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei
debiti, l'inventario degli attivi e dei passivi o la notifica di tassazione di
quell'anno e ha accennato alla richiesta di restituzione delle PC legalmente
percepite.
1.2. Sulla scorta della documentazione
ricevuta, con decisione del 27 ottobre 2023 (doc. 39-4/7) la Cassa cantonale di
compensazione ha chiesto a RI 1 di restituire entro 90 giorni le prestazioni
complementari legalmente percepite dal figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio
2023 pari a Fr. 33'902.- (art. 16a LPC).
1.3. Il 24 novembre 2023 (doc. 39-1/7) il
padre dell'assicurato ha formulato opposizione, lamentando in primo luogo che
non rappresentava il figlio, motivo per cui ha chiesto che la decisione di
restituzione fosse intimata anche agli altri eredi che figuravano sul
certificato ereditario. Inoltre, l'opponente ha fatto presente che il figlio
conviveva con il fratellastro, anch'egli beneficiario di prestazioni
complementari, e che le rendite AVS/AI di entrambi sarebbero dunque solo
servite parzialmente per vivere e che i risparmi accumulati sono confluiti sui
conti bancari intestati al defunto, motivo per cui questi spetterebbero in
ragione di metà al fratellastro. In tal caso, la decisione di restituzione
dovrebbe vertere tutt'al più su al massimo Fr. 6'863,67 ([Fr. 93'727,34 : 2] -
Fr. 40'000). Egli ha altresì sollevato l'ipotesi della perenzione della
richiesta di restituzione (art. 16b LPC), non essendo noto quando l'amministrazione
è venuta a conoscenza della sostanza.
1.4. L'11 settembre 2024 (doc. 40-1/29)
l'opponente ha trasmesso alla Cassa gli estratti conto bancari dell'assicurato
dal 2016 al 2023, riassumendo la movimentazione tra il conto privato e il conto
risparmio e osservando che soprattutto dal 28 ottobre 2022 non risultano prelevamenti,
motivo per cui i due conviventi avrebbero vissuto con le rendite AVS e PC del
fratellastro, visto anche che dal 2016 al 20 luglio 2023 l'assicurato ha
versato sul conto risparmio Fr. 30'500.-. I risparmi accumulati formalmente dal
defunto spetterebbero perciò in ragione di metà al fratellastro e l'importo da
restituire andrebbe dunque stabilito in Fr. 6'863,67.
1.5. Con decisione su opposizione del 30
dicembre 2024 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione,
rilevando che con il decesso del beneficiario delle prestazioni complementari,
ha accertato presso l'Agenzia comunale AVS che la sorella __________ era la
rappresentante degli eredi, perciò il 23 agosto 2023 la Cassa le ha chiesto di
produrre diversa documentazione. Ricevuti il 13 ottobre 2023 il certificato
ereditario del 29 agosto 2023, da cui risultavano eredi il padre, due sorelle e
un fratellastro, e la dichiarazione bancaria attestante il saldo al giorno
della morte dell'assicurato (Fr. 93'527,34), essendo superiore alla franchigia
di Fr. 40'000.- ha emesso la decisione di restituzione delle PC.
L'amministrazione ha precisato che secondo il N. 4720.04 DPC per l'importo
da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti)
disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC. In concreto, a quel
momento v'era un saldo di Fr. 93'727,45 (recte: Fr. 93'527,34) sui suoi
conti, i quali erano alimentati unicamente dalle entrate del defunto. Inoltre,
dal conto privato risultano esservi regolari prelevamenti di Fr. 4'900.- al
mese. Non essendovi giustificativi atti a dimostrare la tesi dell'opponente, la
Cassa è dunque tenuta a considerare la totalità degli averi a risparmio.
1.6. Con ricorso del 30 gennaio 2024
(doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo
l'accoglimento del ricorso e, in via principale, stante l'intervenuta
perenzione, di annullare integralmente l'obbligo di restituzione di Fr. 33'902.-;
in via subordinata, di riformare la decisione su opposizione limitando l'obbligo
di restituzione all'importo massimo di Fr. 6'863,67, la cui restituzione andrà
chiesta alla rappresentante __________; in via ancora più subordinata, di
rinviare gli atti alla Cassa di compensazione per emanare una nuova decisione
sulla restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite dal
defunto figlio dopo avere proceduto ad accertare le esatte entrate ed uscite
del beneficiario di PC e del fratellastro e per acquisire gli estratti conto
bancari di quest'ultimo.
In primo luogo, il ricorrente ha contestato che gli sia stata
intimata sia la decisione del 27 ottobre 2023 e, malgrado sia stato fatto
presente alla Cassa che egli non era il rappresentante né dell'assicurato né
degli eredi, la decisione su opposizione del 30 dicembre 2024. Invocando l'art
20 LPAmm, l'insorgente ha ravvisato una notifica difettosa delle due decisioni,
perciò nessun pregiudizio può derivargli da ciò, tanto che entrambe queste
decisioni vanno considerate come non avvenute e la procedura di restituzione va
riiniziata, con la conseguenza dell'intervenuta perenzione giusta l'art. 16b
LPC, avendo la Cassa ricevuto il 13 ottobre 2023 la dichiarazione bancaria
attestante il saldo dei conti bancari del defunto.
Nel merito, l'insorgente ha esaminato nel dettaglio gli estratti
bancari dei due conti del figlio che ha prodotto già in sede amministrativa
relativi al periodo dal 31 dicembre 2016 al 20 luglio 2023. In particolare,
egli ha rilevato che dal 31 dicembre 2017 al 20 luglio 2023 ci sono stati dei
trasferimenti dal conto privato al conto risparmio per complessivi Fr. 30'500.-,
mentre in senso inverso vi sono stati accrediti per Fr. 4'000.-.
Pertanto, sul conto risparmio sono stati accumulati Fr. 26'500.- e
il saldo è passato da Fr. 32'244.- al 31 dicembre 2016 a Fr. 60'346,99 al 30
maggio 2023. In tal modo, il ricorrente ha ritenuto di avere reso altamente
verosimile che i risparmi presenti sui conti bancari del figlio sono stati
accumulati grazie al fatto che per vivere il defunto e il fratellastro
utilizzavano principalmente le rendite AVS e le prestazioni complementari di
quest'ultimo e solo parzialmente gli introiti dell'assicurato. Per l'insorgente,
il fatto che vi siano stati regolari prelevamenti mensili di Fr. 4'900.- e che
Fatti
i conti del figlio siano stati alimentati unicamente dalle di lui entrate non muta
il fatto che i risparmi accumulati spettano in ragione di metà al fratellastro.
Questi regolari prelevamenti in atto fino al 28 ottobre 2022, evidenziati dall'amministrazione,
non spiegano però minimamente come siano state coperte le spese mensili del
defunto nel mese di luglio 2022 e dal novembre 2022 al luglio 2023, ritenuti
dei prelevamenti per soli Fr. 13'000.-. Pertanto, in via subordinata, la
decisione di restituzione deve essere limitata all'importo massimo di Fr. 6'863,67.
Ad ogni modo, non può essere pretesa dal ricorrente la
dimostrazione che i risparmi accumulati sui conti del defunto siano stati
possibili solo grazie al fatto che i due fratelli vivevano utilizzando soltanto
parzialmente le rispettive rendite AVS/AI e le prestazioni complementari e che
dunque i risparmi accumulati formalmente dal defunto siano materialmente di
spettanza del fratello in ragione della metà. Non va dimenticato che il
ricorrente non viveva con i due figli, perciò egli non è a conoscenza delle
entrate e delle uscite di entrambi e non può per esempio produrre gli estratti
bancari di __________ per corroborare le tesi ricorsuali. Spettava all'amministrazione,
in forza dell'art. 43 LPGA, intraprendere i necessari approfondimenti. Egli ha
perciò chiesto, in via ancora più subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa
per accertare quanto precede.
1.7. Nella risposta di causa del 17
febbraio 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale
di respingere il ricorso. Essa ha evidenziato di avere correttamente notificato
al ricorrente, secondo il N. 4762.04 DPC, siccome è erede, la decisione di
restituzione. Inoltre, l'amministrazione ha sostenuto che non v'è prova che la
metà degli averi depositati sui conti del beneficiario di prestazioni
complementari spetterebbero al fratellastro, poiché non è stato stipulato alcun
contratto di prestito/debito tra i due fratelli. Infatti, questi risparmi
risultano essere sostanza attiva detenuta unicamente a nome del defunto.
1.8. Il 28 febbraio 2025 (doc. VI) l'insorgente
ha osservato che l'Agenzia comunale AVS, espressamente interpellata dalla
Cassa, le ha comunicato chi era rappresentante degli eredi, perciò la Cassa
doveva intimare alla stessa la decisione indipendentemente dalla Direttiva
citata dall'amministrazione.
Inoltre, egli ha rilevato che un contratto di prestito/debito tra
i due fratelli non necessitava di alcuna forma scritta.
Dai fogli di calcolo PC risultano poi delle modeste entrate del
defunto e quale era la sua quota parte di pigione (Fr. 590.- al mese), ma dagli
estratti conto non risulta alcun addebito per la pigione. A maggior ragione,
quindi, quanto affermato nel ricorso trova conferma, in particolare dopo il 28
ottobre 2022.
Qualora il TCA dovesse decidere per il rinvio degli atti alla
Cassa per ulteriori accertamenti, il ricorrente ha chiesto che sia ordinato
alla Cassa di produrre gli incarti relativi alla rendita AVS e alle prestazioni
complementari di __________, nonché di ordinare direttamente a quest'ultimo di
produrre i suoi estratti conto bancari completi dal 31 dicembre 2016 al 31
luglio 2023 e le sue notifiche di tassazione 2021, 2022 e 2023 e di, semmai,
sentirlo.
1.9. Nella presa di posizione del 7
marzo 2025 (doc. VIII) la Cassa ha osservato che in assenza di un contratto di
prestito/debito fra i due fratelli, non può considerare che il defunto avesse
un debito con il fratellastro, mancando il relativo giustificativo attestante l'eventuale
controprestazione adeguata o l'obbligo legale. Ad ogni modo, essa ha rilevato
che sia a livello fiscale sia in ambito di PC, il defunto dichiarava l'interezza
dei propri averi priva di qualsiasi debito nei confronti del fratellastro.
Riguardo al mancato addebito della pigione, la Cassa ha rilevato
che tale mancanza non va a supportare il fatto che la pigione non sia stata
corrisposta in ragione della sua metà, poiché si può anche ipotizzare che il
fratellastro abbia corrisposto al locatore l'intera pigione e successivamente
si sia rifatto sull'assicurato per richiedere la propria quota parte. Prova ne
è che sul conto privato di quest'ultimo confluivano tutte le sue entrate e vi
erano anche dei prelevamenti, i quali è verosimile ritenere che servissero per
far fronte alle proprie spese (fabbisogno minimo vitale e pagamento della quota
parte di pigione al fratellastro).
1.10. Il 20 marzo 2025 (doc. X)
l'insorgente ha ribadito che i due fratelli vivevano insieme senza avere
formalizzato la situazione di prestito/debito e che la tesi della Cassa a
giustificazione dell'assenza di addebiti della quota parte di affitto del de
cujus non va seguita almeno dal 29 ottobre 2022, visti i prelevamenti mensili
successivi medi che erano insufficienti per vivere.
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'insorgente ha sollevato l'ipotesi
della perenzione del diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni
complementari legalmente percepite da __________ lamentando un'errata notifica
della decisione di restituzione del 27 ottobre 2023, siccome egli né
rappresentava il figlio né gli altri eredi. Oltretutto, l'Agenzia comunale AVS,
espressamente interpellata dalla Cassa, le ha indicato che una sorella del
beneficiario PC era la rappresentante degli eredi ma, ciò nonostante, la
richiesta di restituzione è stata effettuata nei suoi confronti, allora 92enne.
Saputo del decesso dell'assicurato, la Cassa di compensazione ha
interpellato l'Agenzia comunale AVS il 21 luglio 2023 (doc. 37) per sapere chi
era il rappresentante degli eredi e, se già noto, avere l'elenco degli eredi.
Agli atti non v'è la risposta data dall'Agenzia comunale AVS, ma
il 23 agosto 2023 (doc. 38) l'amministrazione ha scritto a __________, sorella
del defunto e, così come indicato nella decisione su opposizione del 30
dicembre 2024, rappresentante degli eredi, chiedendole varia documentazione
necessaria per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari da
restituire dagli eredi.
Come emerge inoltre dalla citata decisione su opposizione, la
Cassa ha precisato di avere ricevuto il 13 ottobre 2023 quanto richiesto alla
sorella, fra cui il certificato ereditario del 29 agosto 2023 - non agli atti
-, in cui la Pretura competente ha designato quali eredi di __________ il padre
- qui ricorrente -, due sorelle - di cui la rappresentante degli eredi indicata
dall'Agenzia comunale AVS - e il fratellastro __________ - convivente con il
beneficiario delle prestazioni.
È pacifico che la Cassa di compensazione ha intimato a RI 1 la
decisione di restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente
dal defunto figlio e non alla rappresentante degli eredi indicata dall'Agenzia
comunale AVS.
2.2. Il N. 4762.04 DPC (Direttive sulle
prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024), su
cui si è fondata l'amministrazione per giustificare la correttezza del suo
operato nei confronti del ricorrente, prevede che la decisione di restituzione
va notificata ad almeno uno degli eredi.
Questa direttiva si confà all'art. 603 cpv. 1 CC, che sancisce il
principio secondo cui gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti
della successione.
Ciò significa che, per il pagamento dell'intero credito, i
creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti di una
pluralità di debitori (i membri della comunione ereditaria), ma possono anche
agire a loro scelta contro uno o più eredi (DTF 101 II 219-220, consid. 2; Rouiller in:
Commentaire du droit des successions, 2012, n. 61 ad art. 602 CC; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 5 ad art. 49 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 49 LEF; CEF 15.2014.88
del 2 febbraio 2015, consid. 4.1).
Laddove si tratti di debiti della successione, gli eredi ne
rispondono solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC), ciò che legittima il creditore ad
agire a sua scelta nei confronti di uno solo di essi per il pagamento dell'intero
debito (art. 144 CO; Steinauer, Le
droit des successions, 2ª edizione, pag. 629 n. 1229).
Nella DTF 129 V 70 (pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 2 e in Pratique
2003 p. 174), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2003: Tribunale federale) ha modificato la sua giurisprudenza riguardo al
diritto del creditore di rivalersi su uno o più eredi di un beneficiario di PC.
Dapprima ha ricordato l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI nel tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2002, secondo cui le prestazioni complementari indebitamente
riscosse dovevano essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. A tal
proposito, ha ricordato la giurisprudenza secondo cui alla morte del debitore, il debito di
restituzione - se non si è rinunciato all'eredità - passa agli eredi, anche se
il credito di restituzione non è stato fatto valere mentre il debitore era in
vita. Poi ha ricordato la sua precedente giurisprudenza, che prevedeva che la decisione
doveva essere comunicata personalmente a ogni singolo erede se la pretesa di
rimborso veniva fatta valere solo dopo la morte del beneficiario della
prestazione. In determinati casi, tuttavia, si poteva rinunciare alla
notificazione dell'atto di disposizione a ciascun singolo erede, ad esempio se
non era possibile raggiungere tutti gli eredi o se questi avevano un
rappresentante comune (cfr. consid. 3.1).
Analizzati
al considerando 3.2 l'art. 603 cpv. 1 CC e la solidarietà fra eredi prevista
dagli artt. 143 e 144 CO in relazione con l'art. 27 OPC-AVS/AI, l'Alta
Corte ha stabilito che la decisione mediante la quale l'amministrazione, dopo il decesso del
beneficiario, domanda la restituzione di prestazioni complementari riconosciute
a torto è valida anche se viene fatta valere nei confronti di un singolo erede.
2.3. Nel caso in esame si tratta delle
prestazioni complementari legalmente ricevute dall'assicurato che, in virtù
dell'art. 16a LPC, devono essere restituite da parte dei suoi eredi.
La Cassa cantonale di compensazione ha scelto di notificare
singolarmente al padre del beneficiario delle prestazioni complementari, anziché
alla comunione stessa o alla sua rappresentante, la decisione di restituzione
delle PC percepite legalmente dal figlio. Ritenuto che i creditori della
successione non sono obbligati a procedere nei confronti di tutti gli eredi che
compongono la comunione ereditaria, l'amministrazione era quindi legittimata,
ai sensi dell'art. 144 cpv. 1 CO, a chiedere al solo papà dell'assicurato, in
qualità di suo coerede, di restituire integralmente le prestazioni
complementari legalmente percepite da quest'ultimo. Spetterà poi al ricorrente,
siccome debitore solidale con gli altri eredi in virtù dell'art. 603 cpv. 1 CC
e dell'art. 143 cpv. 2 CO, chiedere a questi la restituzione della loro quota
ereditaria che egli ha anticipato.
Laddove il ricorrente pretende che la Cassa avrebbe dovuto agire
nei confronti della rappresentante della comunione ereditaria fu __________ non
può dunque essere seguito. Infatti, la circostanza che una sorella del
beneficiario delle prestazioni complementari sia stata designata dalla
comunione ereditaria come rappresentante della comunione stessa nulla muta nei
confronti del creditore, il quale ha diritto di pretendere da uno solo degli
eredi, che non per forza sia il rappresentante degli eredi, il pagamento di
tutto il debito. Di conseguenza, la decisione del 27 agosto 2023 di
restituzione delle prestazioni complementari è stata validamente intimata all'insorgente.
Occorre dunque esaminare se è corretto che l'ammontare delle PC da
restituire legalmente percepite da __________ dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio
2023 sia stato cifrato in Fr. 33'902.-.
nel merito
2.4. Con il 1° gennaio 2021 è stata
introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni
percepite legalmente.
L'art. 16a LPC concerne l'entità della restituzione e al cpv. 1
dispone che "le prestazioni percepite
legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità
del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte
della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".
Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede
che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo
che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi
però dieci anni dopo il versamento della prestazione.
Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la
restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a
capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della
decisione di restituzione.
Per quanto concerne la "valutazione
dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione
sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente
versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:
" 1 Per calcolare le prestazioni percepite
legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti
regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone
di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.
2 I beni fondiari
vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge
prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.
3 Invece del
valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".
2.5. Occorre innanzitutto rilevare che
la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia
nuova - eredità e massa ereditaria - che si discosta da quella usata normalmente -
successione - anche nelle altre lingue
ufficiali e sembra esprimere un concetto a sé stante per la LPC; inoltre, non è
precisa e non corrisponde pienamente a quella in lingua tedesca e francese.
In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la
dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1
devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario
delle prestazioni complementari.
Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:
" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach
dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass
zurückzuerstatten.",
come pure quello in lingua francese:
" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1,
doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du
bénéficiaire." (le sottolineature sono della redattrice).
L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le
prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità
secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
L'aggettivo "pertinenti"
sembra così intendere che per determinare l' "eredità"
il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione
e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.
Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un
chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone
Ticino, dagli artt. 40-47 LT:
" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener
Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die
direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im
Wohnsitzkanton zu bewerten.".
" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues,
la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt
cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la
fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)
2.6. Il Messaggio del 16 settembre 2016
del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla
restituzione delle prestazioni; è solo nel corso dei lavori parlamentari che il
legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le
prestazioni complementari legalmente ricevute, ma solo se la sostanza del
beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione parlamentare è
stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare
gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante
la percezione della PC.
Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di
esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli
Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l'importo
stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione
dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario
di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a
cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana,
Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et
16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit
successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).
Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con
la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio
2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.
Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo
di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la
prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il
rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC,
ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è
dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al
momento del suo decesso (Steinauer,
op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).
Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i
beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro
situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle
PC si estingua (Carigiet/Koch, op.
cit., N. 384 pag. 149).
Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non
percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza
sociale soltanto dall'aiuto sociale. Storicamente, le prestazioni complementari
sono state concepite come prestazioni assicurative (DTF 146 V 306; DTF 141 II
401) e non come prestazioni di aiuto sociale, poiché servono per raggiungere lo
scopo costituzionale di copertura adeguata del fabbisogno vitale previsto dal
primo pilastro (cfr. art. 112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier Michael E./Renker Jana, op. cit.,
pag. 11).
Come hanno osservato Carigiet/Koch,
op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali - a
differenza che nell'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le
prestazioni ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite
indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù,
introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (per
una critica di questa nuova regolamentazione: Carigiet/Koch,
op. cit., N. 74 segg. pag. 31).
Deve però essere restituita solo la parte dell' "eredità" che supera i Fr. 40'000.- e
dunque la franchigia sulla "massa
ereditaria" comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi
rimane una parte dell' "eredità".
Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di
restituzione decade (Carigiet/ Koch,
op. cit., N. 384 pag. 149, N. 387 pag. 150).
La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde
del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.
Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle
PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-,
lasciando quindi a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione.
Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza
diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere
posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece
applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge,
laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento
del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non
considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la
fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux
frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).
Come risulta dal testo legale (e meglio, come visto, come evocano
più precisamente le versioni tedesca e francese della norma: "aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession"), la
restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito
della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta
dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione
delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.
I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli
altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione,
non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno il patrimonio di Fr.
40'000.- che pertocca agli eredi. Il debito della restituzione è dovuto solo se
l' "eredità netta" supera i Fr.
40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto che devono
assumersi gli eredi (Steinauer, op.
cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).
Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a
posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente
dalle condizioni dell'art. 328 CC. Da un sistema analogo a un'assicurazione che
completa l'AVS/AI, le prestazioni complementari diventano in questo modo una
sorta di mutuo, non fruttifero, soggetto a restituzione post mortem, che
si riverbera sugli eredi, fatta salva la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 9 pag. 214).
Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità",
costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del
debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (Steinauer, op. cit., N. 35 pag. 223). È
importante sottolineare che gli eredi non devono restituire le prestazioni
complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza. Si
riduce soltanto la loro quota di eredità (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 384 pag. 149).
Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del
defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della
responsabilità personale degli eredi si porrà quindi soprattutto se, tra il
momento del decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile
secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subìto una
diminuzione del valore tale che essa non è più sufficiente per coprire il
debito.
Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito
di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in
cui l'autorità competente emana la decisione.
Un simile caso sarà tuttavia raro poiché, da una parte, l'importo
di Fr. 40'000.- rappresenta un margine di sicurezza importante e, dall'altra
parte, il debito di restituzione dovrebbe soprattutto portare su dei casi in
cui l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC,
il cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer,
op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).
Inoltre, l'obbligo di restituzione concerne soltanto i casi in cui
le prestazioni complementari sono accordate, ciò che presuppone in particolare
che la soglia di sostanza di entrata dell'art. 9a LPC (Fr. 100'000.- per le
persone sole, Fr. 200'000.- per le coppie sposate e Fr. 50'000.- per gli orfani
che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita
per figli dell'AVS o dell'AI) non sia superata. Tuttavia, la restituzione è
dovuta soltanto se la "massa ereditaria"
supera i Fr. 40'000.-, perciò questo istituto concerne di principio soltanto i
beneficiari che hanno una sostanza netta inferiore a Fr. 100'000.- e un' "eredità" superiore alla franchigia di Fr.
40'000.-.
Rimangono riservate due eccezioni: la prima, prevista dall'art. 9a
cpv. 3 LPC, relativa alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, che riduce i
casi in cui le PC sono versate e, quindi, quelli in cui una restituzione sarà
dovuta dagli eredi; la seconda, contemplata dall'art. 9a cpv. 2 LPC, che
dispone che l'immobile che serve da abitazione al beneficiario non è
Considerandi
considerato come elemento della sostanza netta, proprio per evitare che le
persone debbano vendere la casa in cui abitano.
Ciò aumenta, però, il numero dei casi in cui si realizza una
restituzione post mortem (Steinauer,
op. cit., N. 13 pag. 215). Infatti, la circostanza che l'immobile abitato dal
richiedente o dal suo coniuge non sia preso in considerazione nel calcolo della
soglia di entrata (art. 9a cpv. 2 LPC) può condurre, al decesso, a dovere rimborsare
un importo importante (Michel Mooser,
op. cit., N. 65 pag. 128).
L'entità della restituzione è dunque determinata in base all'importo
delle prestazioni percepite e alla "massa
ereditaria".
Per definire la "massa
ereditaria" da considerare per fissare l'obbligo di restituzione di
cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre in primo luogo osservare che essa non
corrisponde né al patrimonio determinante per definire la soglia d'entrata
della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC quale condizione di base per avere
diritto alle prestazioni complementari, né alla massa successoria determinante
dal punto di vista del diritto successorio (Steinauer,
op. cit., N. 20 pag. 217).
Da una parte, per valutare la "massa
ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente
non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per
decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della
sostanza prevista dall'art. 9a LPC che esclude il diritto alle prestazioni
complementari.
In primo luogo, essendo determinante per la valutazione dell'eredità
il giorno del decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto
delle variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle
prestazioni complementari annue.
Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta
sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi
chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di
restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della
tassazione fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario
fiscale della successione.
Va tuttavia osservato che per valutare il valore della "massa ereditaria", gli immobili devono
essere computati non al valore fiscale, ma al loro valore venale all'apertura
della successione, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv.
3.
OPC-AVS/AI.
In seguito, la valutazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase
LPC deve prendere in considerazione l'immobile che serviva da abitazione al
beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale
immobile non è computato come elemento della sostanza netta determinante per
valutare la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni
(art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile
in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la "massa ereditaria" supererà la franchigia di
Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit.,
N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.).
2.7
D'altra parte, dal testo dell'art.
27a OPC-AVS/AI, secondo cui l' "eredità"
determinante per la restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo
le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla
sostanza del Cantone di domicilio, discende implicitamente che il termine
"massa ereditaria" dell'art.
16a cpv. 1 2a frase LPC concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla
sua morte, ossia i suoi attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti
trasmissibili (contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente
ricevute, che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un
eventuale credito in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de
cujus è un debito trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della
successione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC). Non sono dunque considerati né
gli importi che, secondo il diritto successorio, devono essere collazionati
dagli eredi per determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né
gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare
le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art.
475.
CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del
disponente (per esempio le spese funerarie) (Steinauer,
op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).
Ciò facilita molto la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a
cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari
la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio
alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della
sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono
sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni
(per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer, op. cit., NN. 24-27, pag. 219
seg.).
Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus alla
sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare
riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che
prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale
(cpv. 1).
Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art.
41.
LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la
sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive
(cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il
valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).
Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv.
1.
LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.
È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento
del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda
meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente
ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in
particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a
carico degli eredi (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 386 pag. 149 seg.).
Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle
prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS
nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la
valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è
effettuata, per principio, secondo gli stessi criteri applicati per la
valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque,
al diritto fiscale cantonale.
Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art.
17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve
essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio.
Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a
cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giusta
il quale la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di
PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al
valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI,
che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un
diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per
le aziende e i fondi agricoli.
Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può
più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo
valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge
prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà
determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario
rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.
Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio
della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI,
secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di
ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.
2.8
Per quanto concerne la "Perenzione" della restituzione, giusta l'art.
16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC
competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto
di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento
della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate
al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il
decesso (Meier Michael E./Renker Jana,
op. cit., pag. 1). Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una
persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere
restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha
immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni
antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).
Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite,
la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile
che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da
saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.
L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal
passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi
per effettuare la restituzione.
Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più
immobili confluiti nella "massa ereditaria"
relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo
tempo, agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione delle
prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza
di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal
trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.9
Per determinare la somma da
restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al
momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del
secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta.
Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente
da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da
restituire.
Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della
modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si
applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio
2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire
mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non
oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch,
op. cit., N. 387 p. 150).
Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari
annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione
malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il
medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità
da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli
eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.
Per un esempio di calcolo della restituzione, cfr. l'Opuscolo
"Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve",
edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).
2.10
Sul tema della restituzione delle PC
percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS
e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che
concretizzano le norme esposte.
Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere
restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo
vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.
L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua,
compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N.
4710.02
DPC).
Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne soltanto
la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.
Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1°
gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.
Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità
disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).
A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite
attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia
sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:
– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e
– dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia
di 40'000 franchi.
Si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.
Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente
soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua,
compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico
inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.
Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante
la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso
del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del
secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es.
quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è
quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.
Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di
assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali
passivi (N. 4720.04 DPC).
Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre
prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali
attivi. Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni
complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.
Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve essere
effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite dalla
legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 27a
cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di
mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC
prevede che possono essere considerati:
– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario
successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario
compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini
fiscali ecc.);
– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta
o la tassazione fiscale in corso d'anno.
Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla
sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.
Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si
estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del
fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione
(art. 16b LPC).
Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire,
compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere
compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS,
LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il
computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.
La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC).
Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in
merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve
contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei
rimedi giuridici.
Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre
mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art.
27.
cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più
immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni
dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.11
Nell'evenienza concreta, appreso che
l'assicurato era deceduto il __________ luglio 2023, la Cassa cantonale di
compensazione ha chiesto alla rappresentante della comunione ereditaria di
produrre le attestazioni bancarie relative ai saldi dei conti posseduti dal de
cujus al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei debiti relitti dal defunto,
la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi oppure della notifica di
tassazione dell'anno del decesso.
Come risulta dalla decisione formale del 27 ottobre 2023, con cui
l'amministrazione ha chiesto a RI 1, padre e coerede, la restituzione delle
prestazioni complementari legalmente percepite dal figlio, essa ha accertato
essere presenti al giorno del decesso dell'assicurato, sulla base delle
dichiarazioni bancarie inviatele dalla sorella del defunto, dei beni pari a Fr.
93'727,34. La Cassa ha poi tenuto conto dei debiti (inesistenti), dei pagamenti
arretrati di prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-), delle richieste di
restituzione per prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-) e della franchigia
secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC (Fr. 40'000.-), per concludere che i beni della
successione determinanti relitti dal beneficiario di PC (sostanza netta
determinante) ammontavano a Fr. 53'727,34.
A questo importo essa ha dedotto le prestazioni complementari da
restituire di Fr. 33'902.-, che ha calcolato considerando gli importi versati
all'assicurato nel 2021 (Fr. 12'984.-), nel 2022 (Fr. 13'008.-) e dal 1°
gennaio al 31 luglio 2023 (Fr. 7'910.-), incluso il rimborso dei premi dell'assicurazione
malattie, per giungere a degli attivi della successione rimanenti di Fr. 19'825,34.
Gli importi da restituire determinati il 27 ottobre 2023 dalla
Cassa cantonale di compensazione sono il risultato della somma delle
prestazioni complementari annue a cui l'assicurato ha avuto diritto dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2023.
Infatti, dagli atti, risulta che il 28 luglio 2021 (doc. 26) la
Cassa ha stabilito in Fr. 1'082.- il diritto mensile dell'assicurato alle
prestazioni complementari dal 1° gennaio 2021, che il 3 gennaio 2022 (doc. 32)
l'ha fissato in Fr. 1'084.- al mese dal 1° gennaio 2022 e il 12 dicembre 2022
in Fr. 1'130.- mensili per l'anno 2023; questi importi sono tutti comprensivi
del premio forfettario per l'assicurazione malattia, che va anch'esso
rimborsato alla Cassa.
Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso, e
che corrisponde all'ultimo mese, luglio 2023, per il quale gli ha versato le
prestazioni complementari, la Cassa ha sommato ogni mese l'importo della PC
annua corrisposta a __________ fino a giungere al mese di gennaio 2021 in virtù
del capoverso 2 delle Disposizioni transitorie della modifica del
22.
marzo 2019 (Riforma delle PC) (N. 4710.04 DPC). In questo arco di
tempo, si ottengono in effetti Fr. 12'984.- (Fr. 1'082 x 12 mesi), Fr. 13'008.-
(Fr. 1'084 x 12 mesi) e Fr. 7'910.- (Fr. 1'130 x 7 mesi), per delle prestazioni
complementari totali versategli di Fr. 33'902.-.
Questo importo, in quanto tale non contestato dagli eredi e correttamente
calcolato dall'amministrazione, deve essere restituito dagli eredi dall'assicurato
in virtù dell'art. 16a LPC in presenza di una sufficiente eredità relitta.
2.12
Considerato che, conformemente all'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per calcolare le prestazioni
percepite legalmente da restituire è determinante la sostanza al giorno del
decesso, è a quel momento, ossia al __________ luglio 2023, che ci si deve
porre per valutare l'entità dell' "eredità"
secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta
del Cantone di domicilio in materia di valutazione della sostanza.
Infatti, per determinare la "massa
ereditaria" che __________ deteneva quel giorno, occorre fare
riferimento, come indicato al considerando 2.5, alle norme fiscali cantonali
sulla sostanza (artt. 40-47 LT) e non sulle successioni (artt. 157-161 LT):
infatti, occorre stabilire l'entità della sostanza netta del beneficiario di PC
quando ancora era in vita ("eredità")
e non dopo la sua morte.
Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per
oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso
applicabile su rinvio dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata
al suo valore venale.
L'amministrazione si è quindi subito attivata chiedendo non solo
gli estratti bancari, ma anche, come detto, l'eventuale elenco dei suoi debiti,
la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi o della notifica di
tassazione del de cujus dell'anno del decesso.
Dagli estratti bancari prodotti dal ricorrente all'amministrazione
(doc. 40) risulta chiaramente che presso la Banca __________ gli averi attivi
al __________ luglio 2023 sul conto privato erano di Fr. 33'180,35 (Fr. 42'472,15
- Fr. 9'291,80 accreditati il 20 luglio 2023 (doc. 40-24/29 e quindi
posteriormente al decesso, dunque da non prendere in considerazione nella
valutazione dell'eredità nella misura in cui si tratta di spese connesse con la
morte dell'assicurato e sorte dopo questo evento, costituendo dei debiti a
carico degli eredi legati alla liquidazione della successione [N. 4720.03 DPC]),
mentre sul conto risparmio di Fr. 60'346,99 (doc. 40-29/29). Gli attivi lordi erano
dunque di complessivi Fr. 93'727,34.
Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati, sorti
prima della morte della persona assicurata, anche se divenuti esigibili in
seguito, visto che concorrono a stabilire la sostanza netta del defunto (art.
47.
cpv. 1 LT).
2.13
Nel caso in esame, prima di
procedere con la deduzione di eventuali debiti, il TCA ritiene che la "massa ereditaria" dell'assicurato non sia
stata adeguatamente accertata (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022, consid. 2.9),
prova ne è che la contestazione del ricorrente verte proprio su tale censura,
non essendo, a suo dire, chiaro a quanto ammonta l' "eredità" del figlio deceduto.
Per avere un quadro preciso della situazione economica del de
cujus, la Cassa di compensazione avrebbe infatti dovuto entrare in possesso di
un inventario dei suoi attivi e dei passivi, allestito per esempio, se del
caso, nell'ambito del beneficio d'inventario (art. 580 CC) o ai fini fiscali
(artt. 171-178 LT). In assenza di un simile inventario, la Cassa avrebbe allora
dovuto chiederne l'allestimento agli eredi od ottenere dagli stessi o dall'autorità
fiscale la dichiarazione fiscale - solitamente l'Ufficio di tassazione invia
agli eredi poco dopo il decesso del contribuente la dichiarazione fiscale da
compilare, mentre non fa più loro allestire un inventario - oppure la notifica
di tassazione di __________ per l'anno 2023, se già emessa, dato che entrambe
attestano i suoi redditi e la sua sostanza netta al momento del decesso ed è
con la morte che cessa l'assoggettamento fiscale (art. 7 cpv. 2 LT). Se fosse
entrata in possesso di questi dati sin da subito, l' "eredità" corretta sarebbe stata accertata già
allora.
D'altronde, già il 23 agosto 2023 l'amministrazione aveva
richiesto tali documenti alla rappresentante della comunione ereditaria, poi però
si è accontentata degli estratti bancari che le sono stati trasmessi. Tuttavia,
questi non sono sufficienti per definire con esattezza l' "eredità" netta da cui dedurre l'importo
esente da restituzione (Fr. 40'000.-) e ottenere così l'importo massimo che gli
eredi del beneficiario delle prestazioni complementari devono restituire alla
Cassa di compensazione.
Non va poi dimenticato che l'assicurato aveva un curatore (doc.
3-2/10), peraltro nella persona del fratellastro __________ (le cui prestazioni
costituiscono un debito del de cujus), il quale alla fine del suo ufficio doveva
rimettere all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del
caso, consegnare il conto finale (art. 425 cpv. 1 CC), che l'autorità esaminava
e approvava come fa con i rapporti e i conti periodici (art. 425 cpv. 2 CC),
notificandoli ai suoi eredi (art. 425 cpv. 3 CC). Pertanto, la Cassa cantonale
di compensazione avrebbe pure potuto chiedere agli eredi rispettivamente all'autorità
di protezione degli adulti o, se del caso, al curatore stesso, giacché coerede,
il rapporto sullo stato degli attivi e dei passivi dell'assicurato alla
chiusura del mandato, avvenuta con la sua morte (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio
2022, consid. 2.9).
2.14
L'istruttoria e gli accertamenti
svolti dalla Cassa risultano quindi lacunosi. Gli atti vanno pertanto rinviati
all'amministrazione affinché determini, al giorno della sua morte, la sostanza
netta dell'assicurato - e quindi l'entità della sua "eredità" - sulla scorta di quanto
indicato.
Dalla "massa ereditaria"
netta che determinerà, l'amministrazione dedurrà la franchigia di Fr. 40'000.-
(art. 16a cpv. 1 LPC) per ottenere l'importo massimo restituibile dagli eredi.
Se questo importo sarà positivo, partendo dal mese in cui è
deceduto, la Cassa scalerà dunque mensilmente a ritroso le prestazioni
complementari annue che l'assicurato ha legalmente ricevuto fino al 1° gennaio
2021.
Benché beneficiario di PC da tanto tempo, l'amministrazione non può
comunque andare oltre tale data (Disp. Trans. del 22 marzo 2019 cpv. 2).
Dal bilancio intermedio che prevede dunque un importo massimo da
restituire, pari alla differenza fra l' "eredità
netta" e la franchigia di Fr. 40'000.-, qualora rimanga della
sostanza a favore della "massa ereditaria"
la Cassa dedurrà le PC annue (prestazioni complementari e premio forfettario
all'assicurazione malattie) da restituire, pari, al massimo, ai già accertati
Fr. 33'902.-.
In tale evenienza, la Cassa di compensazione rettificherà quindi, se
del caso, i calcoli - qualora l'ammontare dell' "eredità" si discosti da quello ritenuto nella decisione formale
del 27 ottobre 2023 - e accerterà, mediante una nuova formale decisione, l'importo
che è possibile chiedere in restituzione all'insorgente a norma dell'art. 16a
LPC.
2.15
Da ultimo, al fine di facilitare la
valutazione della successione relitta da un beneficiario di PC secondo quanto
previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene qui
opportuno ribadire le indicazioni minime che dovrebbe contenere il primo
scritto che l'amministrazione invia a uno o più eredi del defunto assicurato, già
suggerite nella STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022.
In concreto, lo scritto del 23 agosto 2023 non adempie pienamente
questi criteri.
La Cassa cantonale di compensazione deve perciò comunicare con
chiarezza agli eredi dell'assicurato l'importo totale delle prestazioni
soggette alla restituzione, invitarli ad allestire un inventario dei beni, dei
crediti e dei debiti del de cujus per potere determinare quali importi della
successione possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e
informarli in maniera semplice e comprensibile, appena possibile che, se dati i
presupposti dei summenzionati disposti della legge sulle prestazioni
complementari, avvierà nei loro confronti, essendo suoi eredi, la procedura di
restituzione delle prestazioni legalmente ricevute dall'assicurato.
In tal modo, nell'attesa di ricevere la decisione di restituzione
della Cassa cantonale di compensazione, gli eredi potranno evitare di
suddividere i beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della "massa ereditaria" tra il momento della
morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del
caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione (Steinauer, op. cit., N. 36 pag. 223 e N.
39.
pag. 224 seg.).
Considerato, inoltre, che gli eredi legittimi ed istituiti possono
rinunciare entro tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC) alla successione loro devoluta
(art. 566 cpv. 1 CC) - se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, acquista
incondizionatamente l'eredità (art. 571 CC) - e che il termine decorre, per gli
eredi legittimi, dal momento in cui hanno conoscenza della morte del loro
autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della
successione, mentre per gli eredi istituiti dal momento in cui hanno ricevuto
la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda, la Cassa
cantonale di compensazione dovrà tenere presenti questi termini prima di
emanare le decisioni di restituzione nei confronti degli eredi del beneficiario
di PC.
2.16
Sulla scorta di quanto precede, la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione per procedere come descritto.
Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre
2018.
consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinato da un
legale, al ricorrente vanno riconosciute delle indennità per ripetibili (art.
61.
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede
(art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda
come indicato al considerando 2.11 ricalcolando, dopo avere accertato l' "eredità" relitta dall'assicurato, l'importo
delle prestazioni complementari legalmente versate a __________ che il ricorrente
deve restituire per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023 ed emani di
conseguenza una nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo
di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti