33.2025.30
Restituzione PC, retroattività, azione penale. Truffa. Inganno astuto. La Cassa aveva elementi per accorgersi del proprio errore
26 novembre 2025Italiano23 min
il patrocinio del suo legale il 15 settembre 2025 (doc. I), intimato il giorno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.30
IR/sc
Lugano
26
novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 formulato da
RI1,
______
rappr. da: avv.
RA1,
______
contro
la decisione su opposizione del 10
luglio 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
considerato in fatto e in diritto
· che RI1, ______,
1947, cittadino italiano in Svizzera dal 1973, ha domandato di essere posto al
beneficio di prestazioni complementari in particolare a partire dal marzo 2003
a più riprese;
· che, al momento in
cui ha postulato il beneficio delle PC, l’assicurato ha dichiarato di non possedere
sostanza in Svizzera o all’e-stero (doc. 1-5/80);
· che la Cassa
cantonale di compensazione ha concesso a RI1,
con decisione del 14 aprile 1995 (doc. 2-14/17), prestazioni;
· che, mediante
scritto del 30 ottobre 2007, per quanto gli atti permettano di ritenere, il signor
RI1 ha chiesto di rivedere “la
decisione di complementare” alla luce dei nuovi premi dell’assicurazione
malattie e delle sue entrate (doc. 4);
· che gli atti
trasmessi dalla Cassa (doc. 8) permettono di ritenere che il signor RI1 ha postulato, nuovamente il 16 aprile
2010, di essere posto al beneficio delle PC (nuovamente egli non ha indicato il
possesso di proprietà immobiliare in Italia o in Svizzera, doc. 8-5/14). Egli
ha prodotto, in uno con la sua domanda, una copia della decisione di tassazione
2008 che non ritiene alcuna sostanza immobiliare (doc. 8-13);
· che la domanda è
stata accolta nella misura in cui il premio dell’assicurazione contro le
malattie del postulante e della moglie è stato assunto dalle PC (doc. 12-4/4;
13-2/2; 14-2/2; 19-2/2; 23; 24; 26-1/2; 27; 33-1/2; 334-1/2; 36 e 37) e questo
a partire dal 1. aprile 2010 sino a fine 2015;
· che, il 25 gennaio
2016, la Cassa ha posto mano ad una revisione del diritto alle PC di RI1 trasmettendogli il relativo modulo da
compilare (doc. 39);
· che, il 22 febbraio
2016, il modulo è rientrato con le risposte alle domande poste
dall’amministrazione. Alla domanda numero 8 (doc. 41-1/4) l’assicurato non ha
crociato le risposte relative al possesso di sostanza. A pagina 2 del modulo
egli indica di non essere più stato, in quel momento, in possesso della
decisione di tassazione (doc. 41-2/4). L’Agenzia comunale AVS di ______ gli ha
chiesto di volere completare la produzione della documentazione in particolare
trasmettendo la tassazione fiscale, il contratto di locazione ed estratti conto
(doc. 41-3/4). Il 16 febbraio 2016 (doc. 41-4/4) ha indicato all’Agenzia
comunale AVS di avere richiesto una copia della sua decisione di tassazione (da
ultimo resa) al fine di sua produzione agli atti della Cassa;
· che, il 17 marzo
2016, l’Agenzia comunale AVS, ricevuta dall’assicurato la decisione di
tassazione d’interesse, l’ha prodotta agli atti;
· che la decisione è
riferita all’anno 2014 (doc. 42-3/6 e 4/6), data del 22 aprile 2015, ed indica
un reddito di CHF 42'200 imponibile (con aliquota determinata in base ad un
reddito di CHF 52'200) ed una sostanza imponibile di CHF 111'000 ed una
sostanza determinante per l’aliquota stabilita in CHF 563'000;
· che, nonostante
questo nuovo e rilevante elemento, la Cassa non ha proceduto ad accertamento
alcuno in merito alla natura di tale sostanza e non ha verificato ulteriormente
il dato scaturente dalla decisione di tassazione emanando unicamente una
decisione in data 26 marzo 2016 con cui in favore del signor RI1 e della
consorte è stata riconosciuta la riduzione dei premi (doc. 43 e 44) senza
computo di sostanza immobiliare straniera;
· che, il 16 dicembre
2016, la Cassa ha confermato la sua precedente decisione aggiornandola
all’aumento dei premi LAMal per il successivo anno 2017 riconoscendo
all’assicurato ed alla moglie la riduzione del premio forfettario LAMal in
ragione di CHF 954 mensili (doc. 45 e 46), ancora una volta senza computare una
sostanza immobiliare in Italia;
· che, analogamente,
la Cassa cantonale di compensazione ha fatto per il successivo anno 2018
(sempre senza computo di sostanza in Italia), comunicando una RIPAM (riduzione
dei premi dell’assicurazione contro le malattie) della PC in ragione di CHF 998
mensili (doc. 47 e 48);
· che, il 30 gennaio
2019, l’amministrazione ha dato seguito alla revisione del diritto alle PC di
RI1 e della consorte trasmettendo loro il modulo da compilare (doc. 54). Il 13
marzo 2019 alla Cassa cantonale di compensazione è rientrato il modulo
compilato che indica, in risposta alla domanda numero 8, l’esistenza di una
sostanza in Italia per la quale è stata prodotta specifica documentazione (doc.
55);
· che, nonostante
queste informazioni comunque non ancora dettagliate, la Cassa cantonale di
compensazione ha determinato il diritto alla RIPAM della PC per il signor RI1
il 16 dicembre 2019 per l’anno successivo (2020) in CHF 1'064 (doc. 56 e 57)
senza il computo della sostanza immobiliare in Italia;
· che, il 20 febbraio
2020, l’amministrazione ha dato avvio, sulla scorta del modulo rammentato,
all’approfondimento degli elementi inseriti nella revisione ed ha chiesto
all’assicurato di trasmettere specifica documentazione (doc. 58) ed ancora il 4
dicembre 2020 l’amministrazione ha chiesto di spedire ulteriori elementi
necessari alla valutazione del caso (doc. 68). A queste richieste l’assicurato
ha dato seguito trasmettendo i documenti da 60 a 67 nonché 73 e 74 ed ancora 82
e seguenti;
· che, nelle more di
questa procedura, la Cassa ha trasmesso all’assicurato, in vista dell’anno
2021, la comunicazione che il diritto alla RIPAM della PC sarebbe ammontato a
CHF 1'088 (doc. 69) ed ancora una volta l’amministrazione non ha computato
alcuna sostanza immobiliare italiana;
· che, sempre senza il
computo della sostanza immobiliare in Italia, il 29 marzo 2021 la Cassa ha
stabilito, mediante decisione, che il signor RI1 aveva diritto alla RIPAM della
PC per CHF 1'088 (doc. 85 e 86);
· che, il 28 marzo
2021, l’amministrazione ha dato avvio ad ulteriore revisione del diritto
dell’assicurato alle PC (doc. 87), con richieste di documentazione specifica
(doc. 89, sollecitata il successivo 3 agosto 2021, doc. 93 ed ulteriormente –
almeno in parte – il 25 ottobre 2021, doc. 98), evasa mediante una trasmissione
il 17 novembre 2021 di una valutazione del geometra ______ (doc. 100) relativa
ai fondi in Italia;
· che, nonostante la
documentazione trasmessa all’amministrazione, la medesima, il 3 gennaio 2022, ha
comunicato all’assicurato il suo diritto alla RIPAM della PC cifrandola in CHF
1'092 senza computare la sostanza immobiliare italiana (doc. 101 e 102);
· che, sulla scorta
del valore immobiliare estero accertato e di una tabella allestita
dall’amministrazione in base alla conversione dei valori da euro in franchi
(doc. 104), la Cassa ha riesaminato le precedenti decisioni in materia di PC
del signor RI1 a contare dal 2010 sino al 2012 (doc. 106 a 109) e ha accertato
che, con il computo della sostanza estera, l’assicurato non avrebbe avuto diritto
(negli anni citati) alla RIPAM PC (doc. 110);
· che, a mano dei
conteggi doc. da 111 a 125, l’amministrazione ha emesso una decisione l’11
gennaio 2022 con cui ha stabilito (doc. 126) come il signor RI1 non avesse
diritto, negli anni d’interesse (ossia dal 1. aprile 2010 al 2022) ad alcuna
RIPAM della PC.
Con
decisione sempre dell’11 gennaio 2022 l’amministrazione (doc. 127 e 128) ha
negato all’assicurato le PC (e la RIPAM delle PC) a contare dal 1. febbraio
2022;
· che, con decisione
di restituzione del 18 gennaio 2022, l’amministrazione ha domandato
all’assicurato di rimborsare complessivamente CHF 122'553,60 a titolo di RIPAM
PC indebitamente percepite e CHF 8’369,65 a titolo di rimborso spese di cura,
considerando per la retroattività la prescrizione di 15 anni della truffa che
ha ritenuto commessa dall’assicurato (art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA). A questa
decisione si è opposto l’assicurato con il patrocinio dell’avv. RA1 (doc. 133).
Dopo un riesame da parte della Cassa, il 10 luglio 2025 l’amministrazione ha
emesso la decisione su opposizione attesa che respinge l’opposizione
dell’assicurato;
· che detta decisione
è stata impugnata al Tribunale cantonale delle assicurazioni dal signor RI1 con
Fatti
il patrocinio del suo legale il 15 settembre 2025 (doc. I), intimato il giorno
successivo all’amministrazione (doc. II). La Cassa ha fatto pervenire la sua
risposta di causa con gli atti il 3 ottobre 2025 (doc. III) chiedendo la
reiezione del gravame;
· che il Giudice
delegato ha trasmesso all’assicurato (e per esso al suo patrocinatore) la
risposta di causa (e messo a disposizione gli atti) l’8 ottobre 2025 (doc. IV)
ed il successivo 10 ottobre 2025 ha scritto all’amministrazione la lettera che,
per completezza, va ripresa qui di seguito integralmente:
"
Dagli atti prodotti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG
al Tribunale cantonale delle assicurazioni risulta che il diritto del signor
RI1 alle PC è stato oggetto di revisione non solo nel corso del 2019 (doc. 54)
ma anche in precedenza, ossia nel corso del 2016 (doc. 39). Più
specificatamente il 25 gennaio 2016 la Cassa ha trasmesso all’assicurato
direttamente un modulo da compilare intestato “Revisione delle prestazioni
complementari AVS – AI anno 2016”. Il signor RI1 ha trasmesso il documento il 2
febbraio 2016 (doc. 41) ed il medesimo è pervenuto alla Cassa il successivo 22
febbraio 2016. Annoto qui che il signor RI1 non ha indicato di possedere
sostanza immobiliare in quel modulo (risposta alla domanda n. 8).
La Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG ha chiesto all’assicurato di produrre una copia dell’ultima
decisione di tassazione emessa (doc.41 – 2/4) ed il signor RI1 ne ha richiesto
copia il 16 febbraio 2016 alla Città di ______ (doc. 41 – 4/4).
In corso della revisione del 2016
l’assicurato ha prodotto:
a. L’estratto
conto ______ relativo alla sostanza mobiliare posseduta in Svizzera (CHF
105'215 in quel momento);
b. Copia
della decisione di tassazione 2014 IFD (doc. 42 – 3/6) e IC (doc. 42 – 2/6);
c. Attestazione del locatore ed
altra qui non di rilievo.
Annoto qui che la decisione di
tassazione IC prodotta, relativa come indicato all’anno 2014, indica un reddito
di CHF 52'200 valido per l’aliquota da applicarsi al reddito imponibile di CHF
42'200 e specifica una sostanza di CHF 563'000 per la determinazione
dell’aliquota da applicarsi alla sostanza in Svizzera pari a CHF 111'000.
La copia della decisione di
tassazione 2014 è pervenuta alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG il
17 marzo 2016. Il 26 marzo 2016 l’amministrazione ha stabilito il diritto alle
PC dal 1 aprile successivo fissandole in CHF 904 mensili (doc. 43) il foglio di
calcolo ritiene, quale sostanza, l’importo di CHF 105'215 mentre non fa accenno
alcuno alla sostanza emergente dalla tassazione 2014.
Chiedo quindi alla Cassa
di volere precisare le ragioni per cui:
1. Una
sostanza estera desumibile dalla decisione di tassazione per l’IC relativa
all’anno 2016, pervenuta alla Cassa il 17 marzo 2016, non è stata considerata e
ritenuta nel calcolo.
Considerandi
2.
Cosa
la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG abbia intrapreso, dopo i 17
marzo 2016 (in base alla giurisprudenza federale in materia) per determinare la
composizione della sostanza emergente da quell’atto, quali verifiche, quali
accertamenti e con quale risultato.
Annoto qui che nelle decisioni
successive:
· 26
marzo 2016 doc. 43 (citato)
· 10
dicembre 2016 doc. 46
· 11
dicembre 2017 doc. 47
· 17
dicembre 2018 doc. 49
non è ritenuta alcuna sostanza
estera nei calcoli eseguiti dalla Cassa. La sostanza mobiliare svizzera è
sempre stata ritenuta ad un valore costante (CHF 105'215) mentre,
verosimilmente, la stessa è aumentata (come i documenti successivi hanno
permesso di stabilire).
Dagli atti si rileva ancora come, a
seguito della revisione del diritto alle PC del ricorrente avviata il 30
gennaio 2019 (doc. 54) il signor RI1 ha trasmesso alla Cassa il modulo con
risposta positiva alla domanda numero 8 relativa alla sostanza immobiliare
(doc. 55 – 1/11), egli ha inoltre precisato che la sostanza mobiliare
depositata sul conto ______ era aumentata a CHF 108'199,94.
Al modulo sono state allegate delle
copie (fotostatiche?) che appaiono in nero nel loro sfondo con scritte in
contrasto. La carta intestata su cui sono redatte alcuni dei documenti fotocopiati
è quella del geometra ______ di ______ (______/______/Italia). Questi documenti
(doc. 55 – 5/11 datato 28 settembre 2017) indicano che il geometra ______,
“iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di ______ al n. ___ ha redatto
la seguente valutazione dei beni del Signor RI1 nato a ______ il __.__.____”.
Il geometra indica il “Calcolo del valore fiscale dei beni” delle particelle
308, 818 e 315 che stabilisce in Euro 94'860,36 (doc. 55 – 5/11). Il doc. 55 –
6/11 è una (pessima) copia fotostatica della decisione di tassazione IC 2017
dei signori RI1 da cui emerge un valore della sostanza netta complessiva
imponibile di CHF 211'000.
Il documento 55 – 9/11 (non numerato
ma successivo al doc. 55 – 8/11) indica il valore fiscale delle particelle 818
e 315 indicato dal geometra ______.
(…).
Rilevo che la Cassa (doc. 58 – 1 /
4) scrive unicamente il 21 febbraio 2020 che da un’analisi della tassazione
2013.
(si annoti che l’amministrazione dispone dal 17 marzo 2016 copia della
decisione di tassazione IC 2014, doc. 42 citato in precedenza) che è “comparsa
una sostanza immobiliare estera dal valore fiscale di CHF 500’000” chiedendone
ragione all’assicurato.
Chiedo alla Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG, richiamando le precedenti domande, le
ragioni per le quali (apparentemente) ad RI1 è stata chiesta ragione della
sostanza oltre 3 anni dopo avere ricevuto copia della decisione di tassazione
IC 2014). (…)”;
· che la Cassa non ha risposto
allo scritto ed in data 11 novembre 2025 le parti sono state convocate ad
un’udienza di discussione nel corso della quale è stato verbalizzato quanto
segue:
"
Il sig. RI1 precisa che il papà ha acquisito quando ancora c’era la
lira il fondo in ______ e che man mano l’ha poi messo a posto.
Non avendolo mai dichiarato fiscalmente
si è poi trovato nella situazione attuale. Va rilevato comunque che con la
decisione di tassazione del 22.4.2015 relativa all’anno 2014 il papà ha
indicato l’esistenza di una sostanza oltre a quella qui posseduta e dichiarata
sempre anche del valore dell’immobile in Italia. La cifra indicata in quel
momento era esorbitante sia oggettivamente ma soprattutto riferita al valore
del bene. È stato dichiarato infatti un importo complessivo di oltre fr.
560’000.-. Questa somma poi è stata adeguatamente rivalutata e l’importo oggi
considerato dalla Cassa non è più contestato come tale.
In effetti oggi la Cassa ritiene
l’equivalente in franchi Svizzeri del valore di 80'000 euro ai quali si
aggiunge il valore locativo.
La determinazione dell’importo della
sostanza deriva dalla perizia acquisita agli atti.
Il fatto di avere trasmesso alla
Cassa la decisione di tassazione 2014, atto ricevuto il 17.3.2016
dall’amministrazione fa decadere l’ipotesi di truffa in assenza del sussistere
di un inganno astuto. Questo in base alla nota giurisprudenza, e ciò anche se
l’importo dichiarato è superiore a quello effettivo.
In questa sede la Cassa precisa che
applicando una retroattività di 5 anni a contare dall’emanazione della
decisione ossia 2022 e retroagendo al 2017 l’importo delle PC indebitamente
percepite assomma a fr. 60'405.60 per la parte della RIPAM/PC e fr. 1'000.- per
la parte delle spese di malattia.
In questa sede la Cassa aderisce
quindi alla proposta di una richiesta di rinvio con annullamento della propria
decisione ritenuto che in tale ipotesi emanerà una decisione formale che
ritenga questo importo.
L’avv. RA1 per il sig. RI1 ne prende
atto e aderisce alla richiesta di annullamento della decisione con protesta di
ripetibili adeguate.”;
· che non sono state acquisite ulteriori
prove;
· che il giudizio nel caso in esame può
essere emanato monocraticamente alla luce della possibilità conferita dall’art.
49.
cpv. 2 LOG. Sul tema si faccia riferimento a Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e
segg. Oggetto del litigio è la restituzione di RIPAM delle PC apparentemente indebitamente
riconosciute in favore dell’assicurato (si veda al proposito la STF 9C_291/2019
del 24 giugno 2019). Questo tema non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o
della valutazione delle prove nel caso concreto). Infatti questa Corte (dopo diverse
decisioni collegiali ne sono state emesse numerose monocraticamente) ha già
emesso giudizi a Giudice unico su questo tema (tra le tante: STCA 36.2025.9 del
10.
giugno 2025 mentre le collegiali sono le STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020;
33.2022.1
del 15 marzo 2022). Il giudizio monocratico si giustifica, in
concreto, anche alla luce dell’esito della procedura e di quanto emerso dalla
discussione di causa in sede d’udienza conseguente allo scritto del 10 ottobre
2025.
del Giudice delegato (doc. V). Su questi aspetti si veda ancora la
giurisprudenza federale in STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007 nonché la STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
· che, oggetto del giudizio, è l’obbligo
restitutivo, da parte di RI1, dell’imposto delle RIPAM PC indebitamente
versategli nel corso degli anni per le cifre descritte in precedenza;
· che, in base all’art. 25 cpv. 1 LPGA, le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma, nella
versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la restituzione
si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza
del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se
il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1
Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA
qui di seguito) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante
decisione. Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12),
dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il
fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni
cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di
perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima
che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).
Per
giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V
42.
cons. 2b). Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza;
· che, in concreto, la condizione è
palesemente data in concreto e neppure il patrocinatore dell’assicurato l’ha
posta in discussione con il suo gravame rispettivamente, prima, con la sua
opposizione alla decisione formale (su questi aspetti cfr. STCA 33.2025.20
citata in precedenza consid. 2.4.);
· che, la Cassa ha riconosciuto
all’assicurato, dal 2010 al 2022 la RIPAM delle PC senza considerare il valore
della sostanza all’estero, siccome non dichiarata, e quindi indebitamente;
· che i calcoli operati dall’amministrazione
(e citati in precedenza) non sono stati – correttamente – contestati come tali
dal ricorrente. Il signor RI1 contesta invece che possa essere, in concreto,
applicata la prescrizione più lunga dell’azione penale per la truffa che
ritiene non commessa da parte sua;
· che, come più volte evidenziato in giudizi
emanati da questa Corte (tra i tanti: STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025) e
ritenuto dalla dottrina (Margaret Kuelen:
Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale,
in RtiD 2019-I pag. 331), la risposta fallace del beneficiario a precise
domande dell’assicurazione sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto
in considerazione del fatto che “l’amministrazione difficilmente avrebbe
potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF
127.
IV 163 consid. 2b), con il rilievo qui che i fatti su cui si fonda la
menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della
determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione.
Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011
in particolare consid. 2.4.2. Va evidenziato che l’assenza di una condanna
penale dell’assicurata non impedisce al Giudice delle assicurazioni sociali di
verificare se la persona alla quale è stata chiesta la restituzione di
prestazioni sociali abbia o mano commesso un reato (STF 8C_579/2024 del 7
luglio 2025 consid. 4.2);
· che il distinguo tra inganno semplice ed
astuto viene fatto in base agli eventuali accertamenti che incombono agli
istituti assicurativi che erogano le prestazioni assicurative richieste. Per costante
giurisprudenza vi è astuzia
non solo quando l’autore si avvale di un
edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche
laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è
possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, o se dissuade la
vittima dall’effettuare una verifica rispettivamente prevede, date le
circostanze, che essa rinuncerà a farlo specie in virtù di un particolare
rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27
maggio 2013 consid. 2.1). Il carattere astuto non dipende dal buon esito
dell’inganno. È invece determinante sapere se l’inganno non era, o solo
difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di
cui questa disponeva e della sua situazione concreta, così come l’autore la
conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27
maggio 2013 consid. 2.1). Secondo Kuelen,
op. cit., n. 1.4.2.2., “Perché possa essere ritenuta una truffa in ambito di
assicurazioni sociali (o, come vedremo, in ambito di sicurezza sociale) occorre
verificare quali accertamenti e quali verifiche l’assicuratore sociale (o lo
Stato in caso di sicurezza sociale) possa o debba eseguire. Se l’Autorità
agisce con leggerezza l’ipotesi di truffa ex art. 146 CP non trova
applicazione. Il TF non ritiene l’inganno astuto,
ammettendo quindi un comportamento leggero da parte dell’Autorità preposta per
statuire sul diritto alla prestazione assicurativa, qualora quest’ultima: « (…)
n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert
des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa
fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou
des extraits de comptes bancaire ». In questo senso STF 6B_22/2011
del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2. Sempre Kuelen,
op. cit., loc. cit., rammenta che: “Parimenti l’inganno astuto non è
realizzato se l’Autorità, confrontata con elementi che la inducono a dubitare
della veridicità delle informazioni fornite dall’assicurato al momento della richiesta
iniziale delle prestazioni, non procede a verifiche supplementari. L’astuzia è
altresì negata quando l’istituto assicurativo che eroga la prestazione non
procede ad ulteriori verifiche nonostante emergano indizi che portino a credere
che la situazione finanziaria dell’assicurato sia migliorata rispetto alla
domanda iniziale”. In questo senso la giurisprudenza in STF 9C_622/2011 del
3.
febbraio 2012, consid. 6 (e contrario);
· che, nel caso concreto, come emerge dagli
atti, RI1, con documento pervenuto alla Cassa il 17 marzo 2016, ha indicato di
disporre di una rilevante sostanza. Egli ha prodotto infatti la decisione di
tassazione 2014 dell’UT di ______, da cui emerge una sostanza dichiarata di CHF
563'000 complessiva, in Svizzera ed all’estero;
· che, a fronte di tale circostanza,
l’amministrazione non ha eseguito i rilievi e le indagini necessarie sia presso
il competente UT sia tramite l’assicurato ed ha invece continuato ad erogare la
RIPAM della PC in maniera erronea sino al 2022 come indicato. L’indagine, che
si imponeva, avrebbe permesso di accertare l’esistenza di immobili, cosi come
poi verificato più tardi nel tempo, ed avrebbe certamente impedito alla Cassa
di versare somme non dovute;
· che successivamente alla ricezione
dell’informazione relativa all’esistenza di sostanza (notizia in sé sommaria),
ossia successivamente al 17 marzo 2016 quando la tassazione 2014 è giunta
all’amministrazione, la Cassa avrebbe quindi dovuto porre in atto le verifiche
necessarie per determinare l’entità della sostanza e stabilire le PC versate in
eccesso (qui RIPAM della PC) di cui chiedere la restituzione del termine,
allora vigente, di 1 anno previsto dell’art. 25 cpv. 2 LPGA;
· che la Cassa cantonale di compensazione
non ha svolto alcuna verifica, nessun accertamento, non ha interpellato
l’assicurato, non gli ha domandato di produrre alcun documento catastale,
nessun estratto ufficiale italiano, nulla, non avendo rilevato il dato
contenuto nel documento. Questo ha comportato la perenzione del diritto della
medesima di domandare la restituzione, in via amministrativa, di quanto
indebitamente percepito da RI1 sino a quella data;
· che, per il periodo successivo alla
consegna agli atti della Cassa della decisione di tassazione 2014 (ossia il 17
marzo 2016), da cui risulta una sostanza rilevante (e tale da fare decadere il
diritto alle PC), non può invece essere considerato il sussistere di un inganno
astuto. La Cassa può – in questa costellazione – domandare la restituzione di
prestazioni retroattivamente per il periodo di 5 anni dal versamento della sua
prestazione eccessiva, come recita la norma di legge, ossia dal gennaio 2022,
momento della emanazione della decisione e dell’ultimo versamento erroneo. In
altri termini dal gennaio 2017 al gennaio 2022 le prestazioni indebitamente
versate dall’amministrazione vanno retrocesse da parte del signor RI1, questo
in uno con le eventuali spese di cura beneficiate nel medesimo periodo, così
come evocato in corso d’udienza da parte dell’amministrazione stessa;
· che, da quanto precede, risulta che la
decisione impugnata in questa sede non si rileva corretta, il ricorso va
accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per la
determinazione dell’importo della restituzione sulla scorta delle considerazioni
che precedono;
· che, siccome almeno parzialmente vincente
in casa (il rinvio alla Cassa è limitato) e patrocinato da un legale,
l’assicurato ha diritto a ripetibili in questa sede, che possono essere fissate
(comprensive dell’IVA se dovuta) in CHF 1'800, per il resto la procedura è
gratuita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto nel senso delle motivazioni che precedono. Di
conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa
cantonale di compensazione per procedere come indicato nelle considerazioni
esposte.
2. Non si
percepiscono tasse e spese.
3. Al
ricorrente la Cassa cantonale di compensazione verserà l’importo di CHF 1'800
(IVA se dovuta compresa) a titolo di ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti