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Decisione

33.2025.30

Restituzione PC, retroattività, azione penale. Truffa. Inganno astuto. La Cassa aveva elementi per accorgersi del proprio errore

26 novembre 2025Italiano23 min

il patrocinio del suo legale il 15 settembre 2025 (doc. I), intimato il giorno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.30

IR/sc

Lugano

26

novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 settembre 2025 formulato da

RI1,

______

rappr. da: avv.

RA1,

______

contro

la decisione su opposizione del 10

luglio 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

considerato in fatto e in diritto

· che RI1, ______,

1947, cittadino italiano in Svizzera dal 1973, ha domandato di essere posto al

beneficio di prestazioni complementari in particolare a partire dal marzo 2003

a più riprese;

· che, al momento in

cui ha postulato il beneficio delle PC, l’assicurato ha dichiarato di non possedere

sostanza in Svizzera o all’e-stero (doc. 1-5/80);

· che la Cassa

cantonale di compensazione ha concesso a RI1,

con decisione del 14 aprile 1995 (doc. 2-14/17), prestazioni;

· che, mediante

scritto del 30 ottobre 2007, per quanto gli atti permettano di ritenere, il signor

RI1 ha chiesto di rivedere “la

decisione di complementare” alla luce dei nuovi premi dell’assicurazione

malattie e delle sue entrate (doc. 4);

· che gli atti

trasmessi dalla Cassa (doc. 8) permettono di ritenere che il signor RI1 ha postulato, nuovamente il 16 aprile

2010, di essere posto al beneficio delle PC (nuovamente egli non ha indicato il

possesso di proprietà immobiliare in Italia o in Svizzera, doc. 8-5/14). Egli

ha prodotto, in uno con la sua domanda, una copia della decisione di tassazione

2008 che non ritiene alcuna sostanza immobiliare (doc. 8-13);

· che la domanda è

stata accolta nella misura in cui il premio dell’assicurazione contro le

malattie del postulante e della moglie è stato assunto dalle PC (doc. 12-4/4;

13-2/2; 14-2/2; 19-2/2; 23; 24; 26-1/2; 27; 33-1/2; 334-1/2; 36 e 37) e questo

a partire dal 1. aprile 2010 sino a fine 2015;

· che, il 25 gennaio

2016, la Cassa ha posto mano ad una revisione del diritto alle PC di RI1 trasmettendogli il relativo modulo da

compilare (doc. 39);

· che, il 22 febbraio

2016, il modulo è rientrato con le risposte alle domande poste

dall’amministrazione. Alla domanda numero 8 (doc. 41-1/4) l’assicurato non ha

crociato le risposte relative al possesso di sostanza. A pagina 2 del modulo

egli indica di non essere più stato, in quel momento, in possesso della

decisione di tassazione (doc. 41-2/4). L’Agenzia comunale AVS di ______ gli ha

chiesto di volere completare la produzione della documentazione in particolare

trasmettendo la tassazione fiscale, il contratto di locazione ed estratti conto

(doc. 41-3/4). Il 16 febbraio 2016 (doc. 41-4/4) ha indicato all’Agenzia

comunale AVS di avere richiesto una copia della sua decisione di tassazione (da

ultimo resa) al fine di sua produzione agli atti della Cassa;

· che, il 17 marzo

2016, l’Agenzia comunale AVS, ricevuta dall’assicurato la decisione di

tassazione d’interesse, l’ha prodotta agli atti;

· che la decisione è

riferita all’anno 2014 (doc. 42-3/6 e 4/6), data del 22 aprile 2015, ed indica

un reddito di CHF 42'200 imponibile (con aliquota determinata in base ad un

reddito di CHF 52'200) ed una sostanza imponibile di CHF 111'000 ed una

sostanza determinante per l’aliquota stabilita in CHF 563'000;

· che, nonostante

questo nuovo e rilevante elemento, la Cassa non ha proceduto ad accertamento

alcuno in merito alla natura di tale sostanza e non ha verificato ulteriormente

il dato scaturente dalla decisione di tassazione emanando unicamente una

decisione in data 26 marzo 2016 con cui in favore del signor RI1 e della

consorte è stata riconosciuta la riduzione dei premi (doc. 43 e 44) senza

computo di sostanza immobiliare straniera;

· che, il 16 dicembre

2016, la Cassa ha confermato la sua precedente decisione aggiornandola

all’aumento dei premi LAMal per il successivo anno 2017 riconoscendo

all’assicurato ed alla moglie la riduzione del premio forfettario LAMal in

ragione di CHF 954 mensili (doc. 45 e 46), ancora una volta senza computare una

sostanza immobiliare in Italia;

· che, analogamente,

la Cassa cantonale di compensazione ha fatto per il successivo anno 2018

(sempre senza computo di sostanza in Italia), comunicando una RIPAM (riduzione

dei premi dell’assicurazione contro le malattie) della PC in ragione di CHF 998

mensili (doc. 47 e 48);

· che, il 30 gennaio

2019, l’amministrazione ha dato seguito alla revisione del diritto alle PC di

RI1 e della consorte trasmettendo loro il modulo da compilare (doc. 54). Il 13

marzo 2019 alla Cassa cantonale di compensazione è rientrato il modulo

compilato che indica, in risposta alla domanda numero 8, l’esistenza di una

sostanza in Italia per la quale è stata prodotta specifica documentazione (doc.

55);

· che, nonostante

queste informazioni comunque non ancora dettagliate, la Cassa cantonale di

compensazione ha determinato il diritto alla RIPAM della PC per il signor RI1

il 16 dicembre 2019 per l’anno successivo (2020) in CHF 1'064 (doc. 56 e 57)

senza il computo della sostanza immobiliare in Italia;

· che, il 20 febbraio

2020, l’amministrazione ha dato avvio, sulla scorta del modulo rammentato,

all’approfondimento degli elementi inseriti nella revisione ed ha chiesto

all’assicurato di trasmettere specifica documentazione (doc. 58) ed ancora il 4

dicembre 2020 l’amministrazione ha chiesto di spedire ulteriori elementi

necessari alla valutazione del caso (doc. 68). A queste richieste l’assicurato

ha dato seguito trasmettendo i documenti da 60 a 67 nonché 73 e 74 ed ancora 82

e seguenti;

· che, nelle more di

questa procedura, la Cassa ha trasmesso all’assicurato, in vista dell’anno

2021, la comunicazione che il diritto alla RIPAM della PC sarebbe ammontato a

CHF 1'088 (doc. 69) ed ancora una volta l’amministrazione non ha computato

alcuna sostanza immobiliare italiana;

· che, sempre senza il

computo della sostanza immobiliare in Italia, il 29 marzo 2021 la Cassa ha

stabilito, mediante decisione, che il signor RI1 aveva diritto alla RIPAM della

PC per CHF 1'088 (doc. 85 e 86);

· che, il 28 marzo

2021, l’amministrazione ha dato avvio ad ulteriore revisione del diritto

dell’assicurato alle PC (doc. 87), con richieste di documentazione specifica

(doc. 89, sollecitata il successivo 3 agosto 2021, doc. 93 ed ulteriormente –

almeno in parte – il 25 ottobre 2021, doc. 98), evasa mediante una trasmissione

il 17 novembre 2021 di una valutazione del geometra ______ (doc. 100) relativa

ai fondi in Italia;

· che, nonostante la

documentazione trasmessa all’amministrazione, la medesima, il 3 gennaio 2022, ha

comunicato all’assicurato il suo diritto alla RIPAM della PC cifrandola in CHF

1'092 senza computare la sostanza immobiliare italiana (doc. 101 e 102);

· che, sulla scorta

del valore immobiliare estero accertato e di una tabella allestita

dall’amministrazione in base alla conversione dei valori da euro in franchi

(doc. 104), la Cassa ha riesaminato le precedenti decisioni in materia di PC

del signor RI1 a contare dal 2010 sino al 2012 (doc. 106 a 109) e ha accertato

che, con il computo della sostanza estera, l’assicurato non avrebbe avuto diritto

(negli anni citati) alla RIPAM PC (doc. 110);

· che, a mano dei

conteggi doc. da 111 a 125, l’amministrazione ha emesso una decisione l’11

gennaio 2022 con cui ha stabilito (doc. 126) come il signor RI1 non avesse

diritto, negli anni d’interesse (ossia dal 1. aprile 2010 al 2022) ad alcuna

RIPAM della PC.

Con

decisione sempre dell’11 gennaio 2022 l’amministrazione (doc. 127 e 128) ha

negato all’assicurato le PC (e la RIPAM delle PC) a contare dal 1. febbraio

2022;

· che, con decisione

di restituzione del 18 gennaio 2022, l’amministrazione ha domandato

all’assicurato di rimborsare complessivamente CHF 122'553,60 a titolo di RIPAM

PC indebitamente percepite e CHF 8’369,65 a titolo di rimborso spese di cura,

considerando per la retroattività la prescrizione di 15 anni della truffa che

ha ritenuto commessa dall’assicurato (art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA). A questa

decisione si è opposto l’assicurato con il patrocinio dell’avv. RA1 (doc. 133).

Dopo un riesame da parte della Cassa, il 10 luglio 2025 l’amministrazione ha

emesso la decisione su opposizione attesa che respinge l’opposizione

dell’assicurato;

· che detta decisione

è stata impugnata al Tribunale cantonale delle assicurazioni dal signor RI1 con

Fatti

il patrocinio del suo legale il 15 settembre 2025 (doc. I), intimato il giorno

successivo all’amministrazione (doc. II). La Cassa ha fatto pervenire la sua

risposta di causa con gli atti il 3 ottobre 2025 (doc. III) chiedendo la

reiezione del gravame;

· che il Giudice

delegato ha trasmesso all’assicurato (e per esso al suo patrocinatore) la

risposta di causa (e messo a disposizione gli atti) l’8 ottobre 2025 (doc. IV)

ed il successivo 10 ottobre 2025 ha scritto all’amministrazione la lettera che,

per completezza, va ripresa qui di seguito integralmente:

"

Dagli atti prodotti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG

al Tribunale cantonale delle assicurazioni risulta che il diritto del signor

RI1 alle PC è stato oggetto di revisione non solo nel corso del 2019 (doc. 54)

ma anche in precedenza, ossia nel corso del 2016 (doc. 39). Più

specificatamente il 25 gennaio 2016 la Cassa ha trasmesso all’assicurato

direttamente un modulo da compilare intestato “Revisione delle prestazioni

complementari AVS – AI anno 2016”. Il signor RI1 ha trasmesso il documento il 2

febbraio 2016 (doc. 41) ed il medesimo è pervenuto alla Cassa il successivo 22

febbraio 2016. Annoto qui che il signor RI1 non ha indicato di possedere

sostanza immobiliare in quel modulo (risposta alla domanda n. 8).

La Cassa cantonale di compensazione

AVS AI IPG ha chiesto all’assicurato di produrre una copia dell’ultima

decisione di tassazione emessa (doc.41 – 2/4) ed il signor RI1 ne ha richiesto

copia il 16 febbraio 2016 alla Città di ______ (doc. 41 – 4/4).

In corso della revisione del 2016

l’assicurato ha prodotto:

a. L’estratto

conto ______ relativo alla sostanza mobiliare posseduta in Svizzera (CHF

105'215 in quel momento);

b. Copia

della decisione di tassazione 2014 IFD (doc. 42 – 3/6) e IC (doc. 42 – 2/6);

c. Attestazione del locatore ed

altra qui non di rilievo.

Annoto qui che la decisione di

tassazione IC prodotta, relativa come indicato all’anno 2014, indica un reddito

di CHF 52'200 valido per l’aliquota da applicarsi al reddito imponibile di CHF

42'200 e specifica una sostanza di CHF 563'000 per la determinazione

dell’aliquota da applicarsi alla sostanza in Svizzera pari a CHF 111'000.

La copia della decisione di

tassazione 2014 è pervenuta alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG il

17 marzo 2016. Il 26 marzo 2016 l’amministrazione ha stabilito il diritto alle

PC dal 1 aprile successivo fissandole in CHF 904 mensili (doc. 43) il foglio di

calcolo ritiene, quale sostanza, l’importo di CHF 105'215 mentre non fa accenno

alcuno alla sostanza emergente dalla tassazione 2014.

Chiedo quindi alla Cassa

di volere precisare le ragioni per cui:

1. Una

sostanza estera desumibile dalla decisione di tassazione per l’IC relativa

all’anno 2016, pervenuta alla Cassa il 17 marzo 2016, non è stata considerata e

ritenuta nel calcolo.

Considerandi

2.

Cosa

la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG abbia intrapreso, dopo i 17

marzo 2016 (in base alla giurisprudenza federale in materia) per determinare la

composizione della sostanza emergente da quell’atto, quali verifiche, quali

accertamenti e con quale risultato.

Annoto qui che nelle decisioni

successive:

· 26

marzo 2016 doc. 43 (citato)

· 10

dicembre 2016 doc. 46

· 11

dicembre 2017 doc. 47

· 17

dicembre 2018 doc. 49

non è ritenuta alcuna sostanza

estera nei calcoli eseguiti dalla Cassa. La sostanza mobiliare svizzera è

sempre stata ritenuta ad un valore costante (CHF 105'215) mentre,

verosimilmente, la stessa è aumentata (come i documenti successivi hanno

permesso di stabilire).

Dagli atti si rileva ancora come, a

seguito della revisione del diritto alle PC del ricorrente avviata il 30

gennaio 2019 (doc. 54) il signor RI1 ha trasmesso alla Cassa il modulo con

risposta positiva alla domanda numero 8 relativa alla sostanza immobiliare

(doc. 55 – 1/11), egli ha inoltre precisato che la sostanza mobiliare

depositata sul conto ______ era aumentata a CHF 108'199,94.

Al modulo sono state allegate delle

copie (fotostatiche?) che appaiono in nero nel loro sfondo con scritte in

contrasto. La carta intestata su cui sono redatte alcuni dei documenti fotocopiati

è quella del geometra ______ di ______ (______/______/Italia). Questi documenti

(doc. 55 – 5/11 datato 28 settembre 2017) indicano che il geometra ______,

“iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di ______ al n. ___ ha redatto

la seguente valutazione dei beni del Signor RI1 nato a ______ il __.__.____”.

Il geometra indica il “Calcolo del valore fiscale dei beni” delle particelle

308, 818 e 315 che stabilisce in Euro 94'860,36 (doc. 55 – 5/11). Il doc. 55 –

6/11 è una (pessima) copia fotostatica della decisione di tassazione IC 2017

dei signori RI1 da cui emerge un valore della sostanza netta complessiva

imponibile di CHF 211'000.

Il documento 55 – 9/11 (non numerato

ma successivo al doc. 55 – 8/11) indica il valore fiscale delle particelle 818

e 315 indicato dal geometra ______.

(…).

Rilevo che la Cassa (doc. 58 – 1 /

4) scrive unicamente il 21 febbraio 2020 che da un’analisi della tassazione

2013.

(si annoti che l’amministrazione dispone dal 17 marzo 2016 copia della

decisione di tassazione IC 2014, doc. 42 citato in precedenza) che è “comparsa

una sostanza immobiliare estera dal valore fiscale di CHF 500’000” chiedendone

ragione all’assicurato.

Chiedo alla Cassa

cantonale di compensazione AVS AI IPG, richiamando le precedenti domande, le

ragioni per le quali (apparentemente) ad RI1 è stata chiesta ragione della

sostanza oltre 3 anni dopo avere ricevuto copia della decisione di tassazione

IC 2014). (…)”;

· che la Cassa non ha risposto

allo scritto ed in data 11 novembre 2025 le parti sono state convocate ad

un’udienza di discussione nel corso della quale è stato verbalizzato quanto

segue:

"

Il sig. RI1 precisa che il papà ha acquisito quando ancora c’era la

lira il fondo in ______ e che man mano l’ha poi messo a posto.

Non avendolo mai dichiarato fiscalmente

si è poi trovato nella situazione attuale. Va rilevato comunque che con la

decisione di tassazione del 22.4.2015 relativa all’anno 2014 il papà ha

indicato l’esistenza di una sostanza oltre a quella qui posseduta e dichiarata

sempre anche del valore dell’immobile in Italia. La cifra indicata in quel

momento era esorbitante sia oggettivamente ma soprattutto riferita al valore

del bene. È stato dichiarato infatti un importo complessivo di oltre fr.

560’000.-. Questa somma poi è stata adeguatamente rivalutata e l’importo oggi

considerato dalla Cassa non è più contestato come tale.

In effetti oggi la Cassa ritiene

l’equivalente in franchi Svizzeri del valore di 80'000 euro ai quali si

aggiunge il valore locativo.

La determinazione dell’importo della

sostanza deriva dalla perizia acquisita agli atti.

Il fatto di avere trasmesso alla

Cassa la decisione di tassazione 2014, atto ricevuto il 17.3.2016

dall’amministrazione fa decadere l’ipotesi di truffa in assenza del sussistere

di un inganno astuto. Questo in base alla nota giurisprudenza, e ciò anche se

l’importo dichiarato è superiore a quello effettivo.

In questa sede la Cassa precisa che

applicando una retroattività di 5 anni a contare dall’emanazione della

decisione ossia 2022 e retroagendo al 2017 l’importo delle PC indebitamente

percepite assomma a fr. 60'405.60 per la parte della RIPAM/PC e fr. 1'000.- per

la parte delle spese di malattia.

In questa sede la Cassa aderisce

quindi alla proposta di una richiesta di rinvio con annullamento della propria

decisione ritenuto che in tale ipotesi emanerà una decisione formale che

ritenga questo importo.

L’avv. RA1 per il sig. RI1 ne prende

atto e aderisce alla richiesta di annullamento della decisione con protesta di

ripetibili adeguate.”;

· che non sono state acquisite ulteriori

prove;

· che il giudizio nel caso in esame può

essere emanato monocraticamente alla luce della possibilità conferita dall’art.

49.

cpv. 2 LOG. Sul tema si faccia riferimento a Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e

segg. Oggetto del litigio è la restituzione di RIPAM delle PC apparentemente indebitamente

riconosciute in favore dell’assicurato (si veda al proposito la STF 9C_291/2019

del 24 giugno 2019). Questo tema non pone questioni giuridiche di principio e

non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o

della valutazione delle prove nel caso concreto). Infatti questa Corte (dopo diverse

decisioni collegiali ne sono state emesse numerose monocraticamente) ha già

emesso giudizi a Giudice unico su questo tema (tra le tante: STCA 36.2025.9 del

10.

giugno 2025 mentre le collegiali sono le STCA 33.2020.1 del 9 marzo 2020;

33.2022.1

del 15 marzo 2022). Il giudizio monocratico si giustifica, in

concreto, anche alla luce dell’esito della procedura e di quanto emerso dalla

discussione di causa in sede d’udienza conseguente allo scritto del 10 ottobre

2025.

del Giudice delegato (doc. V). Su questi aspetti si veda ancora la

giurisprudenza federale in STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 del 21 dicembre 2007 nonché la STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015;

· che, oggetto del giudizio, è l’obbligo

restitutivo, da parte di RI1, dell’imposto delle RIPAM PC indebitamente

versategli nel corso degli anni per le cifre descritte in precedenza;

· che, in base all’art. 25 cpv. 1 LPGA, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà. In base al capoverso 2 della norma, nella

versione in vigore dal 1. gennaio 2021, il diritto di esigere la restituzione

si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza

del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se

il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. L'art. 3 cpv. 1

Ordinanza della legge sulla parte generale delle assicurazioni sociali (OPGA

qui di seguito) prevede che l'ammontare della restituzione è stabilito mediante

decisione. Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12),

dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il

fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni

cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di

perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima

che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per

giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali la

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V

42.

cons. 2b). Per l'art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a

revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti

rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in

precedenza. Per il cpv. 2 dell'art. 53 LPGA, l'assicuratore può tornare sulle

decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se

è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una

notevole importanza;

· che, in concreto, la condizione è

palesemente data in concreto e neppure il patrocinatore dell’assicurato l’ha

posta in discussione con il suo gravame rispettivamente, prima, con la sua

opposizione alla decisione formale (su questi aspetti cfr. STCA 33.2025.20

citata in precedenza consid. 2.4.);

· che, la Cassa ha riconosciuto

all’assicurato, dal 2010 al 2022 la RIPAM delle PC senza considerare il valore

della sostanza all’estero, siccome non dichiarata, e quindi indebitamente;

· che i calcoli operati dall’amministrazione

(e citati in precedenza) non sono stati – correttamente – contestati come tali

dal ricorrente. Il signor RI1 contesta invece che possa essere, in concreto,

applicata la prescrizione più lunga dell’azione penale per la truffa che

ritiene non commessa da parte sua;

· che, come più volte evidenziato in giudizi

emanati da questa Corte (tra i tanti: STCA 33.2025.20 del 4 settembre 2025) e

ritenuto dalla dottrina (Margaret Kuelen:

Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale,

in RtiD 2019-I pag. 331), la risposta fallace del beneficiario a precise

domande dell’assicurazione sociale adempie il presupposto dell’inganno astuto

in considerazione del fatto che “l’amministrazione difficilmente avrebbe

potuto scoprire la fonte del reddito celata dall’autore” (si veda anche DTF

127.

IV 163 consid. 2b), con il rilievo qui che i fatti su cui si fonda la

menzogna, che assurge a inganno astuto, debbono essere rilevanti ai fini della

determinazione del diritto alle PC rispettivamente alla loro quantificazione.

Per un caso relativo alla LADI si veda la STF 6B_1054/2010 del 16 giugno 2011

in particolare consid. 2.4.2. Va evidenziato che l’assenza di una condanna

penale dell’assicurata non impedisce al Giudice delle assicurazioni sociali di

verificare se la persona alla quale è stata chiesta la restituzione di

prestazioni sociali abbia o mano commesso un reato (STF 8C_579/2024 del 7

luglio 2025 consid. 4.2);

· che il distinguo tra inganno semplice ed

astuto viene fatto in base agli eventuali accertamenti che incombono agli

istituti assicurativi che erogano le prestazioni assicurative richieste. Per costante

giurisprudenza vi è astuzia

non solo quando l’autore si avvale di un

edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messa in scena, ma anche

laddove si limiti a fornire delle false informazioni la cui verifica non è

possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, o se dissuade la

vittima dall’effettuare una verifica rispettivamente prevede, date le

circostanze, che essa rinuncerà a farlo specie in virtù di un particolare

rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3, STF 6B_645/2012 del 27

maggio 2013 consid. 2.1). Il carattere astuto non dipende dal buon esito

dell’inganno. È invece determinante sapere se l’inganno non era, o solo

difficilmente, rilevabile dalla vittima, tenuto conto dei mezzi di verifica di

cui questa disponeva e della sua situazione concreta, così come l’autore la

conosce e la sfrutta (DTF 135 IV 76 consid. 5.2 pag. 79; STF 6B_645/2012 del 27

maggio 2013 consid. 2.1). Secondo Kuelen,

op. cit., n. 1.4.2.2., “Perché possa essere ritenuta una truffa in ambito di

assicurazioni sociali (o, come vedremo, in ambito di sicurezza sociale) occorre

verificare quali accertamenti e quali verifiche l’assicuratore sociale (o lo

Stato in caso di sicurezza sociale) possa o debba eseguire. Se l’Autorità

agisce con leggerezza l’ipotesi di truffa ex art. 146 CP non trova

applicazione. Il TF non ritiene l’inganno astuto,

ammettendo quindi un comportamento leggero da parte dell’Autorità preposta per

statuire sul diritto alla prestazione assicurativa, qualora quest’ultima: « (…)

n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert

des prestations les documents nécessaires afin d’établir ses revenus et sa

fortune comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou

des extraits de comptes bancaire ». In questo senso STF 6B_22/2011

del 23 maggio 2011, consid. 2.1.2. Sempre Kuelen,

op. cit., loc. cit., rammenta che: “Parimenti l’inganno astuto non è

realizzato se l’Autorità, confrontata con elementi che la inducono a dubitare

della veridicità delle informazioni fornite dall’assicurato al momento della richiesta

iniziale delle prestazioni, non procede a verifiche supplementari. L’astuzia è

altresì negata quando l’istituto assicurativo che eroga la prestazione non

procede ad ulteriori verifiche nonostante emergano indizi che portino a credere

che la situazione finanziaria dell’assicurato sia migliorata rispetto alla

domanda iniziale”. In questo senso la giurisprudenza in STF 9C_622/2011 del

3.

febbraio 2012, consid. 6 (e contrario);

· che, nel caso concreto, come emerge dagli

atti, RI1, con documento pervenuto alla Cassa il 17 marzo 2016, ha indicato di

disporre di una rilevante sostanza. Egli ha prodotto infatti la decisione di

tassazione 2014 dell’UT di ______, da cui emerge una sostanza dichiarata di CHF

563'000 complessiva, in Svizzera ed all’estero;

· che, a fronte di tale circostanza,

l’amministrazione non ha eseguito i rilievi e le indagini necessarie sia presso

il competente UT sia tramite l’assicurato ed ha invece continuato ad erogare la

RIPAM della PC in maniera erronea sino al 2022 come indicato. L’indagine, che

si imponeva, avrebbe permesso di accertare l’esistenza di immobili, cosi come

poi verificato più tardi nel tempo, ed avrebbe certamente impedito alla Cassa

di versare somme non dovute;

· che successivamente alla ricezione

dell’informazione relativa all’esistenza di sostanza (notizia in sé sommaria),

ossia successivamente al 17 marzo 2016 quando la tassazione 2014 è giunta

all’amministrazione, la Cassa avrebbe quindi dovuto porre in atto le verifiche

necessarie per determinare l’entità della sostanza e stabilire le PC versate in

eccesso (qui RIPAM della PC) di cui chiedere la restituzione del termine,

allora vigente, di 1 anno previsto dell’art. 25 cpv. 2 LPGA;

· che la Cassa cantonale di compensazione

non ha svolto alcuna verifica, nessun accertamento, non ha interpellato

l’assicurato, non gli ha domandato di produrre alcun documento catastale,

nessun estratto ufficiale italiano, nulla, non avendo rilevato il dato

contenuto nel documento. Questo ha comportato la perenzione del diritto della

medesima di domandare la restituzione, in via amministrativa, di quanto

indebitamente percepito da RI1 sino a quella data;

· che, per il periodo successivo alla

consegna agli atti della Cassa della decisione di tassazione 2014 (ossia il 17

marzo 2016), da cui risulta una sostanza rilevante (e tale da fare decadere il

diritto alle PC), non può invece essere considerato il sussistere di un inganno

astuto. La Cassa può – in questa costellazione – domandare la restituzione di

prestazioni retroattivamente per il periodo di 5 anni dal versamento della sua

prestazione eccessiva, come recita la norma di legge, ossia dal gennaio 2022,

momento della emanazione della decisione e dell’ultimo versamento erroneo. In

altri termini dal gennaio 2017 al gennaio 2022 le prestazioni indebitamente

versate dall’amministrazione vanno retrocesse da parte del signor RI1, questo

in uno con le eventuali spese di cura beneficiate nel medesimo periodo, così

come evocato in corso d’udienza da parte dell’amministrazione stessa;

· che, da quanto precede, risulta che la

decisione impugnata in questa sede non si rileva corretta, il ricorso va

accolto, la decisione annullata e gli atti rinviati alla Cassa per la

determinazione dell’importo della restituzione sulla scorta delle considerazioni

che precedono;

· che, siccome almeno parzialmente vincente

in casa (il rinvio alla Cassa è limitato) e patrocinato da un legale,

l’assicurato ha diritto a ripetibili in questa sede, che possono essere fissate

(comprensive dell’IVA se dovuta) in CHF 1'800, per il resto la procedura è

gratuita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto nel senso delle motivazioni che precedono. Di

conseguenza la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati alla Cassa

cantonale di compensazione per procedere come indicato nelle considerazioni

esposte.

2. Non si

percepiscono tasse e spese.

3. Al

ricorrente la Cassa cantonale di compensazione verserà l’importo di CHF 1'800

(IVA se dovuta compresa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti