Lexipedia

Decisione

33.2025.4

Le pensioni alimentari sono computate nelle spese riconosciute se sono effettivamente versate.Il proprietario che non può disporre liberamente dell'immobile è assimilato al nudo proprietario:non gli va computato l'immobile come sostanza,né valore locativo,né interessi ipotec né spese di manutenzione

14 aprile 2025Italiano47 min

lett. e LPC, i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia omologati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.4

TB

Lugano

14 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 16

gennaio 2025 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni

complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con STCA 33.2023.30 del 26 febbraio

2024 (doc. 37) questo Tribunale ha deciso che nell'esaminare la richiesta di

prestazioni complementari di RI 1, nato nel 1975, separato e con pendente una

domanda di divorzio, la Cassa cantonale di compensazione doveva escludere dalla

soglia di sostanza la part. n. __________ RFD di __________, anche se di sua

proprietà, siccome non liberamente disponibile al momento in cui, il 1° ottobre

2022, ha richiesto le prestazioni complementari.

Infatti, a quel tempo, sia questa casa è stata attribuita dal

Pretore a titolo cautelare in uso alla moglie e al figlio sia, trattandosi

comunque ancora dell'abitazione familiare dei coniugi fino alla crescita in

giudicato della sentenza di divorzio, la moglie non ha acconsentito, come è suo

diritto secondo quanto previsto dall'art. 169 cpv. 1 CC, alla sua alienazione.

La decisione su opposizione del 12 settembre 2023 è stata pertanto

annullata dal TCA e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per

riesaminare il diritto alle prestazioni complementari del ricorrente senza

computare l'abitazione familiare nella soglia di sostanza dell'art. 9a cpv. 1

lett. a LPC.

1.2. Esperiti alcuni accertamenti (docc.

35, 40-43), con decisione del 18 giugno 2024 (doc.45) la Cassa di compensazione

ha stabilito il diritto alle PC di RI 1 dal 1° ottobre 2022 in Fr. 321.- al

mese, dal 1° dicembre 2022 in Fr. 1'956.- mensili, dal 1° gennaio 2023 in Fr.

936.- al mese così come dal 1° maggio 2023, mentre dal 1° gennaio 2024 in Fr.

751.- mensili, oltre al pagamento del premio dell'assicurazione malattie.

1.3. Il 18 luglio 2024 (doc. 58-1/5)

l'assicurato si è opposto a questa decisione, lamentando il mancato

riconoscimento dei costi ipotecari sopportati per l'abitazione coniugale di sua

proprietà attribuita dal Pretore in uso alla moglie e al figlio, ma imputando a

lui i relativi costi malgrado, come ha ritenuto la STCA 33.2023.30, la cessione

in uso del bene sia giuridicamente equiparabile a un usufrutto e quindi i costi

locativi e ipotecari sarebbero a carico del beneficiario. Il Pretore, invece,

ha ribaltato questi costi sull'assicurato in cambio di una sostanziale

riduzione dell'importo degli alimenti da versare al figlio, perciò, a suo dire,

il pagamento degli interessi ipotecari si configura come un contributo

alimentare indiretto e deve pertanto essere riconosciuto nel suo fabbisogno.

Per il periodo dal 1° luglio 2024 l'opponente ha altresì chiesto la

soppressione del reddito ipotetico da lavoro stante l'iscrizione al sistema

COLSTA.

1.4. Con decisione su opposizione del 16

gennaio 2025 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione.

Sul mancato computo degli assegni familiari, l'amministrazione ha

rilevato che l'art. 11 cpv. 1 lett. f LPC dispone che gli assegni familiari

percepiti vanno considerati come reddito. In concreto, poiché questi assegni

sono di spettanza del figlio ed egli non è compreso nel calcolo di PC

dell'opponente non vivendo con lui, non è possibile considerarli nel calcolo

PC.

Per quanto concerne l'abitazione familiare di proprietà

dell'opponente assegnata dal Pretore in via cautelare alla moglie, la Cassa ha

ricordato che in specie non v'è stato un computo né della sostanza (valore del

fondo) né del ricavo dell'immobile (STCA 33.2023.30 del 26 febbraio 2024,

consid. 2.13), avendo il TCA paragonato tale situazione a quella del nudo

proprietario e dell'usufruttuario (STCA 33.2023.30, consid. 2.8 e 2.9), perciò

non è neppure possibile dedurre i relativi interessi ipotecari.

Da un lato, perché l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC limita il

riconoscimento delle spese di manutenzione di fabbricati e degli interessi

ipotecari, complessivamente, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile,

che in concreto è nullo.

D'altro lato, poiché determinate spese, come gli interessi

ipotecari, la pigione, ecc., possono essere sì riconosciute, ma soltanto nella

misura in cui servono a soddisfare le esigenze personali del beneficiario di PC

(N. 3211.02 DPC) e quindi v'è un inderogabile legame tra lo specifico reddito

ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LPC e la relativa spesa.

Per l'amministrazione, considerare gli interessi ipotecari tra le

spese quali ulteriore "contributo alimentare indiretto" o ad altro

titolo, senza che si tenga conto del reddito dell'immobile (affitto o valore

locativo), equivarrebbe ad aggirare un limite posto espressamente dalla legge,

commettendo un abuso di diritto. Secondo il Tribunale federale, lo scopo della

deducibilità di queste spese previste dall'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC è di

garantire le esigenze di sussistenza del richiedente, perciò i costi di

manutenzione dell'immobile possono essere considerati quali spese soltanto se

il valore locativo lordo è almeno della stessa entità. Altrimenti, la PC non

servirebbe a garantire il fabbisogno vitale, ma a conservare il patrimonio (DTF

142 V 311 = SVR 2016 EL Nr. 4). Inoltre, un nudo proprietario che accende una

ipoteca per finanziare i lavori su un immobile gravato da usufrutto non può

dedurre gli interessi corrispondenti, anche se non eccedono il reddito dell'immobile,

perché altrimenti si concederebbero delle prestazioni complementari per

conservare il patrimonio (ATAS/258/2023 del 30 marzo 2023, consid. 6.3).

La Cassa ha inoltre osservato riguardo all'accordo cautelare del

marzo 2022 in cui il ricorrente ha accettato di assumere l'ipoteca, oltre al

contributo alimentare per il figlio e nonostante l'abitazione fosse stata

assegnata ai familiari, che non appaiono evidenti ragioni, come delle

condizioni economiche particolarmente buone di uno dei coniugi, per le quali

questa soluzione sarebbe stata imposta dal Pretore. La Cassa non ha perciò

accolto la contestazione volta al computo degli interessi ipotecari.

Infine, l'amministrazione ha osservato che dal 1° giugno al 31

agosto 2024 l'assicurato ha percepito delle indennità giornaliere

dall'assicurazione invalidità unitamente alla rendita parziale AI e che queste

indennità sono state computate nel calcolo PC, ciò che ha portato a sopprimere

con decisione del 6 dicembre 2024 il diritto alle prestazioni complementari.

Stante la contestazione dell'assicurato del 10 gennaio 2025, la Cassa ha

verificato con l'Ufficio regionale di collocamento se egli poteva essere ancora

iscritto come persona in cerca di impiego dal 1° settembre 2024. Data la

mancata collaborazione dell'opponente, l'URC ha annullato la pratica e, quindi,

come previsto dal N. 3521.11 DPC, la Cassa ha indicato che manterrà il computo

del reddito ipotetico nella nuova decisione di PC che emanerà in seguito.

Da ultimo, l'amministrazione ha affermato che si pronuncerà in

merito alla domanda di condono presentata contestualmente all'opposizione solo

quando la decisione contestata sarà cresciuta in giudicato.

1.5. Il 14 febbraio 2025 (doc. I) RI 1

si è rivolto al Tribunale chiedendo di computare nel fabbisogno vitale sia il

contributo alimentare a favore del figlio di Fr. 185.- dal 1° ottobre 2022, e

non soltanto dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, sia le spese ipotecarie

e assicurative per l'immobile sito sulla part. n. ___________ RFD di __________

in uso al coniuge.

Il ricorrente ha ricordato di essere separato dal maggio 2019 e

tuttora in attesa di divorzio; in sede di separazione (docc. D1 e D2) il

Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e al figlio e ha

stabilito dei contributi alimentari a suo carico da versare alla moglie e al

figlio, che sono stati ridotti con l'insorgere dell'invalidità (docc. E1, E2 ed

E3), senza però mai ottenere la restituzione dell'abitazione di sua esclusiva

proprietà. In seguito, stante la perdita del lavoro del 50% e il peggioramento

delle sue condizioni di salute, in via cautelare il ricorrente ha chiesto al

Pretore la restituzione dell'immobile o che fosse il coniuge che ne beneficiava

ad assumersi i costi ipotecari e assicurativi. Il giudice civile ha imposto

alla moglie la restituzione dell'immobile, ma non di assumersi i costi di

manutenzione nonostante la sua rendita AI non gli permettesse nemmeno di

provvedere a se stesso (doc. F). Questa decisione è stata poi annullata dal

Tribunale d'appello, ignorando però il suo stato di salute ed economico, che

rendevano infatti impossibile provvedere al mantenimento sia dell'immobile sia

del proprio fabbisogno vitale senza ricorrere alle PC (doc. G).

Il ricorrente ha rimproverato alla Cassa di avere erroneamente

inteso gli assegni di famiglia in luogo dei contributi alimentari.

La decisione su opposizione impugnata non ha perciò preso

posizione sulla contestazione del mancato computo dei contributi alimentari per

il figlio, perciò egli ha ribadito la sua pretesa di computarli anche per gli

altri periodi di calcolo del suo diritto.

Quanto ai costi ipotecari ed assicurativi dell'immobile dato in

uso al coniuge, il ricorrente ha per contro ritenuto non trattarsi di un abuso

di diritto riconoscergli queste spese all'interno del contributo alimentare,

proprio perché il diritto di famiglia prevede non solo un contributo

alimentare, ma anche per l'alloggio. Anzi, è arbitrario non considerarlo quando

vi è una misura cautelare stabilita giudizialmente. L'assicurato ha osservato che

il contributo per l'alloggio era infatti esplicitamente definito tra le voci di

calcolo nel totale del contributo alimentare definito dal Pretore nella

separazione e nell'ultima riforma dei contributi alimentari, in cui il giudice

civile ha ridotto significativamente il contributo alimentare a beneficio del

figlio solo in conseguenza dell'assunzione diretta da parte dell'assicurato dei

costi abitativi (doc. E3). Non si tratta quindi della conservazione del

patrimonio o altro, ma di un puro e semplice obbligo legale a cui egli non può

sottrarsi. D'altronde, il N 3231.06 DPC prevede che, in determinate situazioni,

il contributo per i costi di alloggio versati da un genitore per il figlio sono

considerati in deduzione alla spesa alloggiativa dell'altro genitore, perciò

dovrebbe valere il contrario, e meglio poter considerare quale pensione

alimentare i versamenti effettuati per l'alloggio del figlio.

Infine, il ricorrente ha osservato che non computargli gli

interessi ipotecari lo porta a trovarsi in una situazione più svantaggiosa

rispetto a un genitore che versa una quota parte di affitto all'altro genitore

per il figlio, visto che in quel caso tale spesa sarebbe considerata quale

contributo pagato in virtù del diritto di famiglia e computato quale uscita solo

perché si tratta di una quota parte dell'affitto e non di interessi ipotecari.

Questa spesa è un obbligo legale, indipendentemente da come viene definita, che

va in diminuzione del fabbisogno vitale e deve essere computata nel calcolo

delle PC quale pensione del diritto di famiglia.

1.6. Nella risposta del 4 marzo 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso, precisando che nell'opposizione era stato l'assicurato stesso a

richiedere il computo degli AF come scritto nella sentenza. Se voleva, invece,

chiedere il computo del contributo alimentare, avrebbe dovuto meglio

specificarlo e, in virtù dell'art. 10 cpv. 3 LPC e del N. 3271.01 DPC,

dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi alimentari, circostanza ad oggi

non ancora provata.

1.7. Il 22 marzo 2025 (doc. VI) il

ricorrente ha comprovato di avere svolto un tirocinio di due settimane nel mese

di gennaio 2025 presso un laboratorio protetto e di essere poi stato assunto al

60% dal mese di febbraio 2025 (doc. VI/A), perciò ha chiesto di cancellare il

reddito ipotetico da lavoro dai suoi redditi. Egli ha inoltre ribadito il suo

obbligo di versamento dei contributi alimentari nei confronti del figlio

stabilito dal Pretore e di avervi indirettamente fatto fronte quando le

indennità di disoccupazione di gennaio e febbraio 2022 sono state versate al

coniuge sulla base di una decisione giudiziaria (doc. VI/B), ma poi questa

trattenuta a favore della moglie è stata soppressa e quest'ultima si è sempre

rifiutata di restituire le indennità indebitamente ricevute. Di conseguenza,

poiché nel 2023 è risultata un'eccedenza di contributi alimentari a favore del

coniuge, l'assicurato non le ha più versato alcunché e nella procedura di

divorzio ha postulato la restituzione dell'eccedenza (doc. VI/C).

1.8. La Cassa di compensazione ha

osservato il 28 marzo 2025 (doc. VIII), per quanto riguarda la nuova attività

lavorativa, che ha rivisto il diritto alle PC del ricorrente dal 1° gennaio

2025 secondo l'allegata decisione (doc. VIII/1) e, in merito ai contributi

alimentari del figlio, che egli non ha mai comprovato di averli versati, perciò

non può computarli.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

correttamente la Cassa cantonale di compensazione non ha considerato fra le

spese riconosciute del ricorrente il contributo alimentare a favore del figlio

per alcuni periodi di calcolo e mai gli interessi ipotecari che egli si è

assunto per l'immobile di sua proprietà sito a __________, ma occupato dalla

moglie e dal figlio. Inoltre, occorre verificare il computo del reddito

ipotetico da lavoro dal 1° luglio 2024.

2.2. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In

virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle

persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni

complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota

delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più

elevato degli importi indicati all'art. 9 cpv. 1 LPC.

Per quanto concerne le spese riconosciute, elencate singolarmente

e in modo esaustivo all'art. 10 LPC (DTF 150 V 7 consid. 2.3.3; DTF 147 V 441

consid. 3.3), l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che per le persone che vivono a casa

sono riconosciuti l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale

vitale (lett. a), la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie

(lett. b) e il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un

immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle

prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie (lett. c).

L'art. 10 cpv. 3 LPC dispone che per tutte le persone sono inoltre

riconosciute altre spese, fra cui:

a. spese per il

conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell’attività

lucrativa;

b. spese di

manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo

lordo dell’immobile;

c. premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata

l’assicurazione malattie;

d. importo per

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; esso corrisponde a un

importo forfettario annuo di entità pari al premio medio cantonale o regionale

per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la

copertura infortuni), al massimo però il premio effettivo;

e. pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.

L'art. 11 LPC elenca ciò che rientra fra i redditi computabili:

"a. due terzi

dei proventi in denaro o in natura dell’esercizio di

un’attività

lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e

1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a

una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il

reddito dell’attività lucrativa è computato in ragione dell’80 per cento; per

gli invalidi che hanno diritto a un’indennità giornaliera dell’AI, è computato

interamente;

b. i proventi

della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo di un usufrutto o di

un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui

il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa nel

calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad

almeno una di queste persone;

c. un quindicesimo

della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di

vecchiaia, per quanto superi 30 000 franchi per le persone sole, 50 000 franchi

per le coppie sposate e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una

rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;

se il beneficiario delle prestazioni complementari o un’altra persona compresa

nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve

quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore

dell’immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale

sostanza;

d. le rendite, le

pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell’AVS e

dell’AI;

dbis la totalità della rendita, anche se

solo una percentuale di essa è differita in virtù dell’articolo 39 capoverso 1

LAVS oppure anticipata in virtù dell’articolo 40 capoverso 1 LAVS; (ndr: in

vigore dal 2024)

e. le prestazioni

derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;

f. gli assegni

familiari;

g. …

h. le pensioni

alimentari previste dal diritto di famiglia;

Fatti

i. la riduzione

dei premi accordata per il periodo per il quale sono state versate

retroattivamente prestazioni complementari.".

Sul contributo alimentare per il figlio non computato nelle

spese

2.4. La prima contestazione del

ricorrente verte sul mancato computo nelle sue spese delle pensioni alimentari

da versare al figlio.

2.4.1. Contrariamente a quanto affermato

dall'amministrazione, era chiaro che, con l'opposizione del 18 luglio 2024,

l'assicurato ha voluto contestare il fatto che non per tutti i periodi di

calcolo la Cassa ha considerato nelle sue spese un contributo alimentare

versato al figlio. Certo, l'assicurato ha erroneamente indicato i contributi

alimentari dovuti al figlio nell'ambito della procedura cautelare come "AF",

quando invece, per convenzione, questo acronimo si riferisce agli assegni

familiari riconosciuti dal diritto federale in materia. Tuttavia,

l'affermazione che per il suo diritto alle PC dal 1° ottobre al 30 novembre

2022 e dal 1° gennaio 2024 in poi "Non

sono stati computati gli AF a beneficio del figlio __________ come da allegato

H", senza ombra di dubbio si riferiva al suo obbligo legale di

mantenimento del figlio secondo l'art. 133 cpv. 1 cifra 4 CC. Egli ha infatti

specificato che questi "AF" erano dovuti "come da allegato H", facendo quindi

espresso riferimento al verbale di udienza del 21 marzo 2022 (doc. 58-3/5)

prodotto con l'opposizione, in cui il Pretore del Distretto di __________ ha

omologato l'accordo cautelare fra i coniugi in lite secondo cui al punto 2 è

stato deciso che "A favore del figlio __________

il padre verserà nelle mani della madre entro il 10 di ogni mese l'importo di

fr. 185.- (AF non compresi) a partire dal corrente mese di marzo".

D'altronde, nei fogli di calcolo PC allegati alla decisione del 18

giugno 2024 di attribuzione delle prestazioni complementari dal 1° ottobre

2022, per alcuni periodi la Cassa ha considerato le "Pensioni

alimentari pagate in virtù del diritto di famiglia" di Fr. 2'220.-

all'anno, corrispondenti quindi al contributo alimentare mensile di Fr. 185.-

stabilito dal Pretore il 21 marzo 2022.

L'assicurato ha perciò contestato come questa spesa non sia stata

computata per tutti i periodi di calcolo, ma solo per alcuni.

Un semplice controllo tra questo verbale e i fogli di calcolo inviati

all'assicurato unitamente alla predetta decisione avrebbe dunque permesso

facilmente alla Cassa di compensazione di capire che la lamentela

dell'opponente si riferiva chiaramente ai contributi alimentari a cui egli è

tenuto in virtù del diritto civile e non agli assegni di famiglia giusta la

Legge federale sugli assegni familiari (LAFam), che sono prestazioni in denaro

versate dalle Casse di compensazione per assegni familiari (art. 15 LAFam) per

compensare parzialmente l'onere finanziario rappresentato da uno o più figli

(art. 2 LAFam).

Di conseguenza, non si trattava di computare all'assicurato come reddito

gli assegni familiari percepiti in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. f LPC come

affermato dall'amministrazione nella decisione su opposizione, ma di

considerare nelle sue spese le pensioni alimentari dovute al figlio in

virtù del diritto di famiglia giusta l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC. D'altronde,

egli nemmeno ha fatto valere di ricevere degli assegni di famiglia ma, semmai,

di versarli al figlio e quindi non si tratterebbe comunque di computare delle

voci nei suoi redditi (entrate), ma unicamente nelle sue spese (uscite).

2.4.2. I contributi di mantenimento di cui

all'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC devono essere determinati in modo giuridicamente

vincolante per poter essere presi in considerazione nelle spese riconosciute.

Nel caso in cui non esista un accordo contrattuale e i contributi di

mantenimento non siano neppure stati ordinati da un giudice o da un'autorità,

l'obbligo di mantenimento non è determinato in modo giuridicamente vincolante.

Di conseguenza, non sussiste alcuna ragione per verificare l'adeguatezza

dell'entità dei contributi di mantenimento (STF 9C_160/2018 del 9 agosto 2018,

consid. 4.1 pubblicata in SVR 2018 EL Nr. 19; STFA P 38/06 dell'11 ottobre 2007

consid. 4.2.2).

Inoltre, secondo la giurisprudenza relativa all'art. 10 cpv. 3

lett. e LPC, i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia omologati

o fissati da un'autorità o da un tribunale sono riconosciuti come spese nella

misura in cui è dimostrato che sono stati effettivamente versati (STFA P 12/04

del 14 settembre 2005, consid. 4.3 pubblicata in SVR 2007 EL Nr. 2; STFA P 53/03 del 2 marzo 2004, consid. 2 e 3 pubblicata in Pratique VSI 2004 pag. 149;

N. 3271.01 DPC).

Il Tribunale federale ha ricordato nella DTF 147 V 441 (pubblicata

in SVR 2022 EL Nr. 5) che affinché una spesa possa essere presa in

considerazione come pagamento degli alimenti in base al diritto di famiglia ai

sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC, deve essere stata stabilita da un

tribunale, da un'autorità o da un contratto e l'importo deve essere stato

specificato. In altre parole, deve essere stata risolta la controversia

sull'esistenza e sull'importo dell'obbligo di mantenimento specifico della persona

assicurata ai sensi del diritto di famiglia. Nel caso di una convenzione omologata

giudizialmente o di un contributo alimentare stabilito da un tribunale, gli organi

dell'assicurazione sociale sono vincolati dalla corrispondente decisione di

diritto civile e non sono autorizzati a decidere autonomamente sulla questione

giuridicamente vincolante (cfr. consid. 3.3.1). Inoltre, secondo la

giurisprudenza relativa all'articolo 10 cpv. 3 lettera e LPC, devono essere riconosciuti

come spese deducibili solo i contributi di mantenimento effettivamente versati (cfr. consid. 3.3.2).

2.4.3. Quando il 21 maggio 2019 (doc. D1)

ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 16 maggio precedente, il Pretore

di __________ ha altresì in particolare deciso in via cautelare che dalla data

in cui il padre ha lasciato l'abitazione coniugale quest'ultimo doveva versare

nelle mani della madre mensilmente per il figlio __________ un contributo di

mantenimento di Fr. 866.-, oltre agli assegni di famiglia se da lui percepiti.

Lo stesso Pretore ha deciso il 24 marzo 2022 (doc. D2) che dal 16

maggio 2019 al 13 luglio 2021 il contributo di mantenimento a favore del figlio

ammontava a Fr. 866.- al mese, oltre agli assegni di famiglia se da lui

percepiti.

Nel verbale di udienza del 13 luglio 2021 (doc. E1) relativo alla

procedura cautelare aperta davanti al Pretore del Distretto di __________,

questi ha omologato l'accordo cautelare provvisorio raggiunto dalle parti che

prevedeva, per ciò che è qui di interesse, che "A favore del figlio __________

il padre verserà nelle mani della madre entro il 10 di ogni mese l'importo di

fr. 2'672.- (AF non compresi) e ciò fino al mese di ottobre 2021 compreso.".

Nella continuazione della discussione cautelare avvenuta il 25

ottobre 2021 (doc. E2), è stata verbalizzata la modifica di un paio di punti

dell'accordo precedentemente raggiunto, fra cui che le parti si sono accordate

a che il padre versasse al figlio Fr. 700.- al mese da novembre 2021.

Infine, dal verbale di udienza del 21 marzo 2022 (doc. E3) sempre

davanti al Pretore di __________, risulta che le parti si sono accordate

cautelarmente per un contributo di mantenimento a favore del figlio di Fr.

185.- al mese a far data da quel mese, assegni di famiglia non compresi.

Sennonché, considerato che in specie è data la condizione che il

contributo di mantenimento ai sensi del diritto di famiglia giusta l'art. 10

cpv. 3 lett. e LPC è stato stabilito dal Pretore e che pure il suo ammontare è

stato definito (Fr. 185.- al mese dal marzo 2022), conformemente alla chiara

giurisprudenza esposta, ai fini del suo diritto alle prestazioni complementari

dal 1° ottobre 2022 spettava al ricorrente comprovare di versare effettivamente

al figlio un contributo di mantenimento di Fr. 185.- al mese sulla base di quanto

disposto dal Pretore. Senza una prova degli avvenuti pagamenti da parte

dell'assicurato a favore di __________ non è possibile riconoscergli questa

spesa.

2.4.4. Pendente causa il ricorrente ha

affermato che alla moglie sono state versate le indennità di disoccupazione a

lui spettanti nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (doc. VI/B) sulla base di una

decisione del Tribunale d'appello e che a seguito della soppressione di questa

trattenuta la moglie si è però rifiutata di restituire l'eccedenza delle

indennità ricevute. "Pertanto nel corso del 2023, risultando

un'eccedenza di contributi alimentari versati a beneficio della signora, non ho

più provveduto ad effettuare alcun pagamento e nella procedura di divorzio ho

richiesto la restituzione dell'eccedenza (allegato C). A tale proposito,

nonostante siano passati nel frattempo 2 anni, la pretura responsabile della

causa, non ha ancora raggiunto la valutazione delle prove ed emesso una

sentenza. Questo non toglie che nel periodo contestato alle p.c., sussista

l'obbligo di versamento di contributi alimentari e il non riconoscimento di

essi andrebbe a intaccare il mio fabbisogno vitale." (doc. VI).

A nulla giova che le indennità di disoccupazione sarebbero state

indebitamente versate alla moglie e che questa non le avrebbe restituite al

ricorrente. Quest'ultimo non può compensare a suo piacimento il contributo

alimentare dovuto al figlio con le indennità di disoccupazione a lui spettanti,

ma che la Cassa di disoccupazione, dando seguito a un ordine del Tribunale

d'appello riguardante le cause civili in corso, ha versato al coniuge. Come

detto, il ricorrente deve apportare la prova dell'avvenuto pagamento dei

contributi alimentari di __________ allegando dei giustificativi, per esempio

bancari o postali. La compensazione che ha autonomamente adottato nel 2023 con

le indennità di disoccupazione per il 2022, non essendo stata avallata da una

autorità giudiziaria nell'ambito delle vertenze civili come per i periodi in

cui la Cassa ne ha riconosciuto il versamento, non può dunque essere ritenuta

come un valido pagamento dei contributi di mantenimento.

Ne discende che ha ragione l'assicurato ad affermare che nel

periodo contestato, ovvero nei mesi di ottobre e novembre 2022 e dal 1° gennaio

2024, egli era obbligato a versare i contributi alimentari al figlio. Tuttavia,

il suo riconoscimento come spesa può essere unicamente dato, dal profilo delle

prestazioni complementari, se egli comprova di avere dovuto effettivamente

assumere tale costo e quindi di avervi realmente provveduto con espliciti

versamenti a tal fine, ciò che non è però avvenuto.

Non si fa dunque luogo al computo di pensioni alimentari giusta

l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC nelle sue spese.

Sugli interessi ipotecari non computati nelle spese

2.5. La seconda lamentela del ricorrente

porta sul mancato computo nelle spese degli interessi ipotecari sostenuti per

la sua casa.

2.5.1. Per negare il riconoscimento degli

interessi ipotecari nelle spese dell'assicurato la Cassa cantonale di

compensazione si è fondata sulla STCA 33.2023.30 del 26 febbraio 2024, in cui

questa Corte ha ritenuto che l'immobile di proprietà del ricorrente, siccome

assegnato dal Pretore in via cautelare in uso al coniuge e al figlio, non

poteva essere liberamente a disposizione di quest'ultimo (cfr. consid. 2.9) e

nemmeno a causa del rifiuto più volte espresso dalla moglie, in virtù dell'art.

169 cpv. 2 CC, di permettergli di disporre della sua casa, poiché si tratta

dell'abitazione familiare (cfr. consid. 2.10).

Il TCA ha perciò concluso che nell'esame della richiesta di

prestazioni complementari formulata dall'assicurato la Cassa non doveva

computare nella sostanza netta determinante la part. n. ____________ RFD di __________

e quindi doveva escluderla dalla soglia di sostanza di cui all'art. 9a cpv. 1

lett. a LPC.

L'amministrazione ha quindi dato seguito alle argomentazioni del

Tribunale, che ha ritenuto questa situazione simile a quella del nudo

proprietario e dell'usufruttuario, i quali non hanno il diritto di disporre

liberamente dell'immobile non essendone proprietari. Si tratta, quindi, di una

mera sostanza teorica, che non può essere presa in considerazione né nella

sostanza dell'uno né nella sostanza dell'altro. Di conseguenza, nella decisione

del 18 giugno 2024 (doc. 45) la Cassa di compensazione non ha computato

l'immobile dell'assicurato né per determinare la soglia di sostanza giusta

l'art. 9a cpv. 1 lett. a LPC, come deciso dal TCA (cfr. consid. 2.13), né nella

sostanza determinante quale consumo di sostanza giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c

LPC.

Inoltre, sempre per l'accennata similitudine che si ha con la

situazione di un nudo proprietario e di un usufruttuario, in cui è quest'ultimo

che si deve assumere le spese di manutenzione dell'immobile, gli interessi dei

debiti che lo gravano, le imposte e le tasse (art. 765 cpv. 1 CC), per la Cassa

non è dunque possibile considerare a carico dell'assicurato, assimilabile a un

nudo proprietario, gli interessi ipotecari.

Ritenuto, poi, che oltre al valore del fondo non va computato fra

i redditi il ricavo dell'immobile, non vanno perciò considerati neppure i

relativi interessi ipotecari, giacché in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC

sono riconosciute le spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari,

fino a concorrenza del ricavo lordo dell’immobile, che però, in specie, è

nullo.

Considerato pure che possono essere riconosciute determinate spese

soltanto nella misura in cui servono a soddisfare le esigenze personali del

beneficiario di PC (N. 3211.02 DPC), esse vanno ritenute solo allorquando vi

sia un inderogabile legame tra lo specifico reddito ai sensi dell'art. 10 cpv.

3 LPC e la relativa spesa. Di conseguenza, non è possibile considerare tra le

spese degli interessi ipotecari quale ulteriore "contributo alimentare indiretto",

come preteso con l'opposizione e neppure ad altro titolo, senza che si tenga

conto del reddito dell'immobile (affitto o valore locativo). Altrimenti, le

prestazioni complementari che ne risultano non servirebbero a garantire il

fabbisogno vitale del richiedente le PC, ma a conservare il patrimonio.

Neppure vi sono ragioni tali per cui la soluzione che l'assicurato

continuasse a pagare l'ipoteca sia stata imposta dal Pretore, ma sia invece

stata accettata dall'interessato nell'accordo cautelare.

2.5.2. Il TCA tutela parzialmente le

motivazioni addotte dalla Cassa di compensazione per respingere la richiesta di

computo degli interessi ipotecari nelle spese del ricorrente.

In effetti, attenendosi alla situazione simile a quella del nudo

proprietario e dell'usufruttuario di un bene immobile evidenziata nella

precedente vertenza (STCA 33.2023.10 del 26 febbraio 2024, consid. 2.9), è

indiscutibile che al ricorrente non può essere computato il suo immobile né

quale sostanza ai fini della determinazione della soglia di sostanza (citata

STCA 33.2023.10 consid. 2.13; N. 3443.07

DPC), né quale finzione del consumo di sostanza di cui all'art. 11 cpv.

1 lett. c LPC, non potendo egli disporne senza restrizioni e quindi venderla e

utilizzare il ricavato per coprire il proprio fabbisogno vitale (citata STCA

33.2023.10 consid. 2.9).

In tali circostanze all'assicurato, assimilato al nudo

proprietario, la part. n. ___________ RFD di __________ non va neppure

computata nei redditi quale provento della sostanza immobile sotto forma di

valore locativo conformemente all'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC e nelle spese a

titolo di interessi ipotecari e di spese di manutenzione di fabbricati giusta

l'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC.

Considerato, infatti, che questa norma prevede che le spese di

manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari sono riconosciute fino a

concorrenza del ricavo lordo dell'immobile, le une sono legate alle altre, nel

senso che ci deve essere un parallelismo, una corrispondenza fra le spese e i

redditi connessi a un immobile. In altre parole, se non è possibile computare

nei redditi un ricavo lordo dell'immobile (affitto o valore locativo), allora

nemmeno è data la possibilità di considerare nelle spese degli interessi

ipotecari e delle spese di manutenzione dei fabbricati, essendovi fra queste

tre poste uno stretto legame.

L'Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che il limite del

rendimento lordo dell'immobile vale per le spese di manutenzione degli immobili

e gli interessi ipotecari considerati insieme (DTF 138 V 17 = SVR 2012 EL Nr.

8) e che le spese di manutenzione degli immobili - sotto forma di deduzione

forfettaria (art. 16 OPC-AVS/AI) - possono essere prese in considerazione quali

spese soltanto se il reddito lordo è almeno della stessa entità. Altrimenti, la

prestazione complementare non servirebbe a garantire il fabbisogno vitale, ma a

conservare il patrimonio (DTF 142 V 311 consid. 4 = SVR 2016 EL Nr. 4).

Gli interessi ipotecari possono dunque essere dedotti solo nel

calcolo della persona a cui appartengono i proventi dell'immobile. Pertanto, un

nudo proprietario che accende un'ipoteca per finanziare degli importanti lavori

su un immobile gravato da usufrutto non può vedersi detrarre gli interessi

corrispondenti, anche se non superano il reddito dell'immobile. Una soluzione

contraria equivarrebbe a concedere delle prestazioni complementari finalizzate

alla conservazione del patrimonio, ciò che è in contrasto con la loro finalità

(Jöhl/Usinger-Egger,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], vol XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag. 1786 n. 102; sentenza

della Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra A/309/2021 del 30

marzo 2023, consid. 6.3 [ATAS/258/2023]).

2.5.3. Diversa è invece la situazione per

l'usufruttuario il quale, giusta l'art. 765 cpv. 1 CC, sopporta le spese di

manutenzione ordinaria e di amministrazione

della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse. Pertanto,

l'usufruttuario sopporta di principio anche gli interessi di un eventuale

debito ipotecario (Alexandra

Farine Fabbro in: Commentaire romand, CC II, 2016, n. 5 ad art. 765 CC;

ATAS/258/2023 consid. 9.1.1). La legislazione sulle prestazioni complementari

tiene conto di questo obbligo e consente di includere tra le spese gli

interessi ipotecari dovuti da un usufruttuario che riceve prestazioni complementari.

Tuttavia, se l'usufruttuario si assume gli interessi sui debiti che gravano

sull'usufrutto, a meno che non sia stato concordato diversamente, ciò fa parte

dei suoi obblighi nei confronti del proprietario e i terzi non hanno, in linea

di principio, alcuna pretesa diretta nei suoi confronti (Martin

Bichsel / Kaspar Mauerhofer, Kommentar ZGB, 4a ed. 2021, n. 2 ad art.

765 CC; ATAS/258/2023 consid. 9.1.1).

L'usufruttuario deve quindi pagare gli interessi ipotecari anche se non

è parte del mutuo che li stipula. La giurisprudenza cantonale ha quindi ammesso

che, in materia di prestazioni complementari, non è determinante sapere chi paga

gli interessi, in quanto ciò spetta all'usufruttuario in virtù dell'art. 765 CC

(sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 20 maggio 2003

nella causa S 02 425 [LGVE 2003 II 34 consid. 4c];

ATAS/258/2023 consid. 9.1.1).

Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (pubblicata in SVR 2018 EL

Nr. 14) concernente la presa in considerazione delle spese di manutenzione

degli immobili in caso di usufrutto o di diritto di abitazione, al considerando

Considerandi

2.

il Tribunale federale ha innanzitutto ricordato che le spese di manutenzione

degli immobili e gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese

fino all'importo del reddito lordo dell'immobile, per cui alle spese di

manutenzione dei fabbricati si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta

cantonale diretta nel Cantone di domicilio (art. 10 cpv. 3 LPC in connessione

con l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI; DTF 138 V 17 consid. 4.2.1). L'Alta Corte ha

poi stabilito che non vi sono ragioni apparenti per cui il titolare di un

diritto di abitazione debba essere trattato in modo diverso rispetto a un

usufruttuario per quanto riguarda la deduzione delle spese di manutenzione degli

immobili. Sia nel caso dell'usufrutto sia del diritto di abitazione

(esclusivo), la legge prevede che il beneficiario sopporti le spese di

manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e art. 778 cpv. 1 CC).

Poiché quest'ultima disposizione è di natura dispositiva, la forma

specifica del diritto di abitazione deve essere esaminata in ogni singolo caso.

Solo se l'avente diritto alle PC deve effettivamente sostenere le spese di

manutenzione dei fabbricati, la deduzione (forfettaria) di cui all'art. 16 OPC-AVS/AI

è giustificata.

Inoltre, va evidenziato che l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ammesso che gli

interessi ipotecari dovuti e garantiti da un pegno immobiliare che l'assicurato

ha ceduto a terzi devono essere presi in considerazione nel calcolo delle prestazioni

complementari, anche se ciò può apparire scioccante dal punto di vista

economico (STFA P 80/01 del 7 febbraio 2003, consid. 3.2.2 e 3.3). In quel

caso, quale controprestazione per l'alienazione della sostanza immobiliare ai

figli, l'assicurata ha ricevuto un credito e un diritto di abitazione vita

natural durante; essa è rimasta l'unica debitrice dell'ipoteca che gravava il

fondo, mentre i figli erano terzi debitori del pegno immobiliare. Pertanto, con

l'alienazione del fondo l'assicurata non ha trasmesso l'ipoteca e, poiché è

rimasta debitrice, i debiti sono deducibili. In altre parole, con la donazione

della sostanza la donante non ha trasmesso il credito della banca garantito

dall'immobile (ossia l'ipoteca), ma ne è rimasta debitrice ipotecaria, perciò è

possibile dedurre i debiti ipotecari dalla sostanza (STCA 33.2020.17 del 21

dicembre 2020; STCA 33.2020.14 del 21 settembre 2020).

L'Alta Corte ha confermato nella STF 9C_519/2019 del 14 gennaio

2020.

(pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 5 consid. 4.3.2) che in una tale situazione

questi interessi sono deducibili (cfr. consid. 4.3.1; ATAS/258/2023 consid.

9.1.3).

2.5.4

L'insorgente fa poi confusione fra i

due argomenti contestati, ritenendo, erroneamente, che siano strettamente

interdipendenti l'uno dall'altro e affermando quindi che "Rispetto ai

costi ipotecari e assicurativi dell'immobile dato in uso al coniuge, ritengo

che non si tratti di un abuso di diritto il riconoscimento di queste spese

all'interno del contributo alimentare. Tant'è vero che proprio il diritto di

famiglia prevede non solo un contributo alimentare, ma anche quello

alloggiativo. Anzi è arbitrario non considerarlo, allorquando vi è una misura

cautelare stabilita giudizialmente. Il contributo alloggiativo era infatti

esplicitamente definito tra le voci di calcolo nel totale del contributo

alimentare definite dal pretore al momento della separazione e l'ultima riforma

dei contributi alimentari avallata dal pretore ha avallato una significativa

riduzione del contributo alimentare a beneficio del figlio solo in conseguenza

dell'assunzione diretta da parte del sottoscritto dei costi abitativi (allegato

E3). Di fatto, non è una conservazione del patrimonio o altro, ma è un puro e

semplice obbligo legale dal quale non è possibile sottrarsi." (doc. I

pag. 2).

Queste argomentazioni non possono essere condivise.

Da un lato, nemmeno è stato comprovato dal ricorrente che il

contributo di mantenimento a cui egli era tenuto nei confronti di __________

fosse strettamente legato agli interessi ipotecari che doveva assumersi. Dai

verbali di udienza e dalle sentenze pretorili e di appello prodotti non risulta

nulla di tutto ciò. Non v'è infatti alcuna menzione di una "significativa

riduzione del contributo alimentare a beneficio del figlio solo in conseguenza

dell'assunzione diretta da parte del sottoscritto dei costi abitativi (allegato

E3)" (doc. I pag. 2) e neppure della sorte di questi costi abitativi.

Solo il verbale del 21 marzo 2022, a cui si riferisce il ricorrente, indica al

punto 4 che "L'abitazione coniugale continua ad essere assegnata ad uso

di moglie e figlio con mobili e suppellettili. L'ipoteca continuerà ad essere

pagata dal marito.". Ciò significa soltanto che egli doveva continuare

ad assumersi il debito ipotecario, già a suo carico siccome proprietario

dell'immobile, anche se l'abitazione era utilizzata dalla moglie e dal figlio

come deciso in via cautelare dal Pretore di __________ il 21 maggio 2019 (doc.

D1 punto 5 pag. 4). Una regolamentazione diversa sull'ipoteca, nel senso da lui

indicato, non v'è mai stata.

Ad ogni modo, già si è detto che, per essere considerata quale

spesa ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC, la pensione alimentare versata

in virtù del diritto di famiglia deve essere effettivamente corrisposta dal

ricorrente al figlio a tale scopo e con tale dicitura. Una sorta di

compensazione, come quella adottata - autonomamente e arbitrariamente - sulle

indennità di disoccupazione, già si è detto (cfr. consid. 2.4.4), non può

condurre al risultato voluto dall'assicurato.

D'altro lato, un conto sono gli interessi ipotecari deducibili

come spese riconosciute dalla LPC, un altro conto è il contributo alloggiativo

stabilito dal diritto civile nell'ambito di misure di protezione dell'unione

coniugale rispettivamente di un divorzio. Sono due concetti diversi

appartenenti a due normative differenti che non possono pertanto essere

mischiati a piacimento e che non vengono quindi in aiuto al ricorrente per

sostenere la tesi della deducibilità dei costi ipotecari dalle sue spese. La

legge sulle prestazioni complementari prevede invero la possibilità di

suddividere la pigione (art. 16c OPC-AVS/AI), circostanza che però in specie

non è data vivendo l'assicurato da solo.

Sul computo di un reddito ipotetico da lavoro

2.6

Va

infine esaminato se, ed eventualmente in quale misura, debba essere conteggiato

un reddito ipotetico da lavoro nei redditi computabili dell'assicurato.

2.6.1

La Cassa cantonale di compensazione,

nell'evadere la domanda di prestazioni complementari dell'assicurato, il 9

dicembre 2022 (doc. 4) l'ha informato che, poiché non esercitava un'attività

lucrativa dal 1° dicembre 2022, gli avrebbe computato un reddito ipotetico da

lavoro se non si fosse annunciato al competente Ufficio regionale di

collocamento quale persona in cerca di impiego e l'ha altresì invitato ad

inoltrare la richiesta di indennità di disoccupazione presso una Cassa di

disoccupazione.

Il 12 aprile 2023 (doc. 7-54/56) è pervenuta alla Cassa cantonale

di compensazione la decisione del 16 marzo 2023 con cui la Cassa di

disoccupazione ha respinto la domanda di indennità di disoccupazione a partire

dal 2 dicembre 2022 non avendo egli adempiuto il periodo minimo di

contribuzione.

Il 17 aprile 2023 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha quindi

chiesto all'assicurato la conferma attuale da parte dell'Ufficio regionale di

collocamento dell'iscrizione al sistema COLSTA.

Dopo la notifica della STCA 33.2023.10 del 26 febbraio 2024, il 14

maggio 2024 (doc. 35) l'amministrazione gli ha nuovamente chiesto, siccome

beneficiario di una mezza rendita di invalidità (doc. 30-36/74) e non

esercitante un'attività lucrativa, di produrre l'iscrizione all'Ufficio

regionale di collocamento quale persona in cerca di impiego, pena il computo di

un reddito ipotetico ai sensi dell'art. 14a OPC-AVS/AI.

L'assicurato ha trasmesso alla Cassa il 21 maggio 2024 (doc. 39)

sia la conferma dell'annullamento dal sistema COLSTA per inabilità prolungata

decisa l'8 maggio 2023 (doc. 39-2/8), sia la predetta decisione del 16 marzo

2023.

(doc. 39-4/8) con cui la Cassa di disoccupazione ha respinto la sua

domanda di indennità di disoccupazione dal 2 dicembre 2022.

Il 29 maggio 2024 (doc. 40) l'amministrazione ha informato il

richiedente le PC che, stante la sua residua capacità lavorativa e l'assenza

dell'avvenuta iscrizione all'Ufficio regionale di collocamento, gli avrebbe

computato un reddito ipotetico.

Con decisione del 18 giugno 2024 (doc. 45) la Cassa cantonale di

compensazione ha stabilito dal 1° ottobre 2022 il diritto dell'assicurato alle

prestazioni complementari e dal 1° gennaio 2023 gli ha computato fra i redditi

un reddito ipotetico da lavoro di Fr. 20'100.- che, tenuto conto della

franchigia di Fr. 1'000.- e preso a due terzi, dà un reddito computabile di Fr.

12'733.-.

L'assicurato si è opposto al computo di un reddito ipotetico da

lavoro dal 1° luglio 2024 e ne ha postulato la cancellazione sulla base

dell'allegata conferma di registrazione nel sistema COLSTA (doc. 58-5/5),

avvenuta il 2 luglio 2024.

Dagli atti risulta inoltre che l'assicurato ha beneficiato di un

provvedimento professionale dall'assicurazione invalidità, avviato il 10 giugno

2024.

(doc. 72-13/40) e interrotto il 30 settembre 2024 (doc. 72-6/40),

ricevendo delle indennità giornaliere.

Ciò ha comportato l'emanazione di una nuova decisione il 6

dicembre 2024 (doc. 60) con cui la Cassa di compensazione, dopo avere computato

le indennità giornaliere AI di Fr. 71'047.- ed eliminato il reddito ipotetico

da lavoro, ha soppresso il suo diritto alle PC dal 1° giugno 2024 e ha chiesto

la restituzione di Fr. 5'257.- per il periodo dal 1° giugno al 31 dicembre

2024.

Prima di emettere la decisione su opposizione, la Cassa si è

informata al riguardo presso il competente Ufficio regionale di collocamento,

che il 10 gennaio 2025 (doc. 68) ha confermato che "la PCI è stata

iscritta all'URC dal 01.07.2024 al 16.09.2024. Il suo incarto è stato annullato

per mancanza di collaborazione. La PCI non si è presentata al colloquio di

consulenza del 16.09.2024 e le ricerche di lavoro sono stati valutati

insufficienti per il mese di agosto 2024.".

Con la decisione su opposizione del 16 gennaio 2025 la Cassa di

compensazione ha quindi rilevato che dal 1° giugno al 31 agosto 2024

l'opponente ha percepito delle indennità giornaliere dall'assicurazione

invalidità e che ha accertato presso l'Ufficio regionale di collocamento che la

posizione dell'assicurato è stata stralciata per mancanza di collaborazione,

perciò avrebbe emanato una decisione in cui manteneva il reddito ipotetico. In

effetti, il 25 febbraio 2025 (doc. 77) la Cassa ha ricalcolato il diritto alle

PC dal 1° ottobre 2024 fissandolo in Fr. 751.- (come con la decisione del 18

giugno 2024) e dal 1° gennaio 2025 in Fr. 775.- al mese, considerando un

reddito ipotetico nel 2024 di Fr. 20'100.- (doc. 79) e nel 2025 di Fr. 20'670.-

(doc 78).

Pendente causa, il ricorrente ha comprovato di avere svolto nel

mese di gennaio 2025 (doc. VI/A) un periodo di tirocinio di due settimane

presso un laboratorio protetto della __________ per un salario di Fr. 195,25 e

che dal 1° febbraio 2025 è stato assunto presso questa stessa struttura nella

misura del 60% per un identico stipendio mensile.

2.6.2

Secondo l'art. 11a cpv. 1 LPC, se

una persona rinuncia volontariamente a esercitare un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato

come reddito. Il computo è retto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC.

L'art. 9 cpv. 5 lett. c LPC dispone che il Consiglio federale

disciplina il "conteggio dei proventi di

un'attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone

parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni".

Per quanto qui di interesse, va citata l'adozione dell'art. 14a

OPC-AVS/AI, rimasto immutato, che concerne il computo del reddito dell'attività

lucrativa per persone parzialmente invalide e che recita:

" 1

Agli invalidi si computa in linea di massima come reddito dell'attività

lucrativa qualsiasi importo effettivamente conseguito durante il periodo

determinante.

2.

Per gli invalidi di età inferiore a 60

anni, il reddito dell'attività lucrativa computato corrisponde almeno:

a. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo

l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, aumentato di un terzo, per un

grado di invalidità fra il 40 e meno del 50 per cento;

b. all'ammontare

massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, per

un grado di invalidità fra il 50 e meno del 60 per cento;

c. ai due terzi

dell'ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la

lettera a, per un grado di invalidità fra il 60 e meno del 70 per cento.

3.

Il capoverso 2 non è applicabile:

a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata

stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del

19.

giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o

b. se l'invalido

lavora in un laboratorio ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a della

legge federale del 6 ottobre 2006 sulle istituzioni che promuovono l'integrazione

degli invalidi (LIPIn).".

L'art. 14a OPC-AVS/AI, in connessione con l'art. 9 cpv. 5 lett. c

LPC, fissa dunque schematicamente i redditi ipotetici provenienti da

un'attività lucrativa di assicurati parzialmente invalidi.

Questa norma dispone, al suo capoverso 1, che alle persone

parzialmente invalide è di principio computato il reddito da attività lucrativa

che hanno effettivamente conseguito.

Per semplificare il procedimento questa disposizione presume che,

per gli assicurati parzialmente invalidi di età inferiore a 60 anni, sia

possibile e ragionevole, nell'ambito della restante capacità di guadagno

stabilita dall'Ufficio AI, conseguire gli importi limite stabiliti dall'art.

14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI. Qualora essi non mettano a frutto la loro

capacità di guadagno residua, si ha una rinuncia a un reddito da attività

lucrativa ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC che va ritenuta quale reddito

ipotetico da attività lucrativa (STF 9C_376/2021 del 19 gennaio 2022; DTF 141 V

343; DTF 117 V 153; Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 153).

L'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI stabilisce la presunzione giuridica

secondo cui l'assicurato sarebbe in grado di realizzare questi redditi se

svolgesse un'attività lucrativa esigibile o non lavorasse.

Se l'importo indicato all'art. 14a cpv. 2 lett. a-c OPC-AVS/AI non

è raggiunto così pure se nessuna attività lucrativa è esercitata, si presume

che l'assicurato abbia rinunciato a dei redditi giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g

LPC (nuovo art. 11a LPC dal 1° gennaio 2021; DTF 140 V 267 consid. 2.2; STF 9C_515/2018

del 18 aprile 2019, consid. 2.3; STF 9C_827/2018 del 20 marzo 2019, consid. 4.3; Valterio,

Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI, 2015, pag. 129 N. 18 ad art. 11).

Gli importi forfettari previsti dall'art. 14a cpv. 2 OPC-AVS/AI,

che dipendono dal grado di invalidità dell'assicurato in connessione con il

fabbisogno per persone sole di cui all'art. 10 cpv. 1 lett. a n. 1 LPC, sono

quindi da computare quando l'assicurato parzialmente invalido guadagna di meno

o, soprattutto, non si dedica ad alcuna attività lucrativa.

Con il computo di un reddito minimo ipotetico da attività

lucrativa si presume che l'assicurato sia in grado di conseguire il reddito

minimo da lavoro dell'art. 14a OPC-AVS/AI. In determinati casi, è possibile

prescindere dal computo schematico di un reddito ipotetico minimo da attività

lucrativa. Tali eccezioni sono in parte regolate all'art. 14a cpv. 3 OPC-AVS/AI

e in parte risultano dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

2.6.3

Nell'evenienza concreta, con

l'opposizione l'assicurato ha contestato il computo dal 1° luglio 2024 di un

reddito ipotetico da lavoro avvenuto con la decisione del 18 giugno 2024.

Ciò ha portato all'emanazione della decisione del 6 dicembre 2024

con cui questo reddito è stato eliminato dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024

in contropartita dell'inserimento nei redditi delle indennità giornaliere AI.

La decisione su opposizione che ne è seguita il 16 gennaio 2025, accertato

l'annullamento dell'iscrizione nel sistema COLSTA il 16 settembre 2024, ha

portato alla decisione del 25 febbraio 2025 di computo, nuovamente, di questo

reddito ipotetico dal 1° ottobre 2024.

Il ricorrente ha prodotto pendente causa la prova che da gennaio

2025.

ha iniziato un'attività lavorativa in un laboratorio protetto.

Considerato che questa circostanza concerne però un periodo

successivo all'emanazione della decisione su opposizione, momento che delimita

temporalmente il potere di esame del giudice delle assicurazioni sociali (DTF

144.

V 210 consid. 4.3.1), non è possibile nella presente sede pronunciarsi sul

diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° gennaio 2025.

Peraltro, questo periodo fa anch'esso oggetto di una decisione

successiva alla decisione su opposizione (25 febbraio 2025) che, a sua volta, è

stata rivista dalla Cassa di compensazione il 28 marzo 2025 (doc. VIII/1)

proprio sulla scorta di questi nuovi dati.

Tale periodo non può quindi essere attualmente rivisto dal TCA.

2.7

Stanti le considerazioni esposte,

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2025 deve dunque essere confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

2.8

Il ricorrente, date le sue

condizioni economiche, ha chiesto di essere ammesso al beneficio del "pubblico

patrocinio" (doc. I).

Laddove la richiesta del ricorrente volta

alla concessione del "pubblico patrocinio" debba essere

compresa come concessione dell'assistenza giudiziaria, la stessa deve essere intesa solo come domanda di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazioni

complementari è per principio gratuita.

Del gratuito patrocinio, però, l'insorgente non può beneficiare,

non essendo rappresentato da un avvocato (STCA 33.2025.2 del 31 marzo 2025,

consid. 2.12; STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024, consid. 2.8). In effetti il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (STF 8C_399/2007 del 23

aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in

DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA

38.2022.67

del 14 dicembre 2022 consid. 2.12; STCA 42.2021.75 del 13

dicembre 2021 consid. 2.7; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12;

per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso una organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181) e la mera indicazione che "Il

presente ricorso è stato preparato con la consulenza del servizio giuridico __________"

non è sufficiente per portare a una diversa soluzione, non avendo un

patrocinatore legale firmato né l'atto di ricorso né i successivi scritti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è

ricevibile, è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti