33.2025.5
Domanda di condono negata.L'ass non ha segnalato alla Cassa la modifica di reddito del marito malgrado i fogli PC indichino di comunicare ogni modifica.Doveva accorgersi che le PC erano le stesse anche se salario del marito aumentato.Negligenza grave.No buona fede.No Condono.NO AG amminist né al TCA
12 maggio 2025Italiano65 min
sufficiente per emanare la decisione, motivo per cui l'audizione dell'assicurata
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.5
TB/IR
Lugano
12 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2025 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 12 marzo 2024
(doc. 155) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto a RI 1, nata nel 1981
e dal 2014 (doc. 11) al beneficio di prestazioni complementari all'AI per sé,
il marito e i due figli minorenni, di restituire le prestazioni complementari
indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2024 (CHF 15'172) a
seguito del computo corretto del salario del marito di cui essa non ha mai segnalato
l'aumento.
1.2. Il 26 marzo 2024 (doc. 169-1/10)
l'assicurata ha chiesto il condono dell'importo da restituire comportandole
gravi difficoltà economiche, peraltro già segnalate un mese prima, e con
decisione del 6 maggio 2024 (doc. 171) la Cassa cantonale di compensazione ha
respinto tale domanda, rilevando di avere ricevuto il 14 febbraio 2024 la
documentazione dalla quale è emerso che il salario del marito era aumentato dal
1° gennaio 2021 e che malgrado abbia ricevuto in precedenza diverse
comunicazioni relative al diritto alle prestazioni complementari l'assicurata
non le ha segnalato le divergenze con il salario reale. Pertanto, la buona fede
dell'assicurata non può essere riconosciuta, non avendo tempestivamente
informato la Cassa dell'aumento del salario percepito dal marito e che quindi
nei calcoli della prestazione complementare v'erano degli errori.
Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,
la Cassa non ha esaminato se c'era grave difficoltà.
1.3. L'assicurata si è opposta il 4
giugno 2024 (doc. A3) al rifiuto del condono, affermando di non avere percepito
a torto queste prestazioni complementari. Infatti, essa ha sempre trasmesso
tempestivamente per posta A gli importi dei salari effettivamente percepiti dal
marito e quindi ha sempre informato debitamente la Cassa. Sussiste perciò la
sua buona fede e non v'è stata una sua negligenza, tenuto conto delle sue
capacità e del grado di istruzione. Inoltre, come da dichiarazione del datore
di lavoro, il salario per l'anno 2021 non ha subìto degli aumenti. La grave
difficoltà è poi comprovata dai documenti già prodotti, pertanto la domanda di
condono deve essere accolta e deve esserle concessa l'assistenza giudiziaria.
1.4. Con decisione su opposizione del 21
gennaio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto
l'opposizione confermando che l'assicurata non le ha tempestivamente segnalato
Fatti
i vari cambiamenti della propria situazione economica, tra cui le modifiche del
reddito da lavoro del marito. L'amministrazione ha rilevato che dal 2020 al
2023 l'assicurata ha ricevuto diverse comunicazioni in cui era stato computato
un importo diverso dell'attività lavorativa del marito e che questa situazione
avrebbe dovuto farle sorgere un dubbio e interpellarla per comunicare le
differenze di calcolo, risultando invece così gravemente negligente (N. 4652.03
DPC), per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa e il condono va
negato.
La Cassa ha inoltre spiegato che la documentazione agli atti era
sufficiente per emanare la decisione, motivo per cui l'audizione dell'assicurata
non avrebbe messo in luce nuovi elementi.
Sulla richiesta di gratuito patrocinio l'amministrazione ha infine
precisato che l'intervento di un avvocato per contestare la decisione con il
computo del salario effettivamente percepito dal marito non era necessario e
che la procedura è gratuita.
1.5. Con ricorso del 21 febbraio 2025
(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di
annullare la decisione della Cassa e di concederle il condono. La ricorrente ha
sostenuto di non avere violato l'art. 24 OPC-AVS/AI e quindi che le prestazioni
complementari non le sono state versate a torto. Infatti, essa ha sempre
trasmesso tutta la documentazione alla Cassa e la propria situazione reddituale
non ha subìto modifiche come da dichiarazione del datore di lavoro (doc. A4). L’assicurata
contesta il sussistere di una grave negligenza, ed evidenzia come la decisione
impugnata non sia entrata nello specifico degli argomenti dell’opposizione e
non abbia argomentato specifiche censure sue. La ricorrente non disporrebbe poi
delle capacità contabili e il necessario grado di istruzione per controllare il
foglio di calcolo e comunque non v'è stato alcun invito specifico in tal senso
da parte della Cassa; se vi fosse stato, la ricorrente avrebbe fatto
controllare i conteggi a chi ne ha esperienza. È quindi data l'assenza totale
di dolo e di negligenza grave, mentre va considerata la grave difficoltà, non
solo economica, ma anche del suo stato di salute. Per la ricorrente, l'audizione
richiesta in sede amministrativa avrebbe messo in luce anche gli elementi nuovi
esposti e l'aver negato la concessione del gratuito patrocinio è una evidente
violazione dell'art. 6 CEDU. Con il ricorso l’assicurata ripropone le richieste
già formulate in sede amministrativa.
1.6. Con risposta del 6 marzo 2025 (doc.
III) la Cassa cantonale di compensazione postula la reiezione del ricorso, che
ripropone le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione. La Cassa
evidenzia in particolare di essere venuta a conoscenza dell'aumento del salario
del marito della signora RI 1 intervenuto dal 1° gennaio 2021, unicamente nel
febbraio 2024, quindi quasi tre anni dopo l'effettivo aumento e ciò a seguito
di sua richiesta di documentazione all’assicurata. L’amministrazione rileva poi
come la ricorrente abbia ricevuto le sue comunicazioni in tema di fissazione
degli importi delle PC del 18 dicembre 2020, 3 gennaio 2022, 12 dicembre 2022 e
dell'11 dicembre 2023 in cui, oltre a renderla attenta del proprio obbligo di
informare come previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, nei calcoli era computato un
salario inferiore a quanto effettivamente percepito dal marito.
1.7. Il 24 marzo 2025 (doc. V)
l'insorgente ha trasmesso le sue osservazioni alla risposta, ribadendo di non
avere percepito a torto le PC e, a tal fine ha chiesto che fossero sentiti il marito
e il suo datore di lavoro per confutare un cambiamento economico,
rispettivamente ha evidenziato di non avere ricevuto le comunicazioni indicate
dall'amministrazione (che essa avrebbe comunque informato della propria
situazione). In particolare il patrocinatore della signora RI 1 indica
genericamente ed in maniera non certa come “le comunicazioni dedotte non
paiono essere pervenute alla ricorrente” (doc. V n. 3 pag. 2).
1.8. Invitata ad esprimersi in merito
alle prove richieste dalla ricorrente la Cassa, il 7 aprile 2025 (doc. VII), ne
ha chiesto la reiezione siccome ininfluenti. Dal canto suo la ricorrente ha
ribadito, il 15 aprile 2025 (doc. IX), l’esigenza di audizione dei testimoni
proposti per dimostrare la sua assoluta buona fede.
considerato in diritto
in odine
2.1. Preliminarmente occorre analizzare
la contestazione dell’assicurata ricorrente secondo cui l’amministrazione non
l’ha convocata per essere personalmente sentita in sede amministrativa prima di
decidere sulla sua richiesta, e siccome la decisione impugnata non entrerebbe
nello specifico di tutti i motivi dell’opposizione e non argomenterebbe in
merito alle specifiche censure.
L’insorgente fa valere,
implicitamente, una violazione del diritto di essere sentita.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost.
fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza
formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e
all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17
con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4
gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato
all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a
modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il
provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di
consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne
l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative
risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in
modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi.
Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere
informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per
quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera
generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma
occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17;
135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368
consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito
comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale
obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di
rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio
2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In concreto la Cassa ha indicato,
invero in maniera sufficiente ed adeguata, le ragioni del suo rifiuto di
concedere il condono alla ricorrente. Quand’anche si volesse ritenere che
l’amministrazione non abbia preso posizione su ogni singola censura mossa dalla
ricorrente, l’assicurata è stata certamente in grado di comprendere le ragioni
del rifiuto del condono e di formulare le sue contestazioni con un ricorso
motivato (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.). Non solo. Nelle more
della procedura l’assicurata ha poi avuto più volte la possibilità di
esprimersi e di chiedere l’acquisizione di prove a sostegno della sua tesi.
Non vi è stata alcuna
violazione del diritto di essere sentito, in concreto. Va ulteriormente
rilevato come, in base alla giurisprudenza federale (STF 8C_482/2018 del 26
novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione del diritto di essere sentito non
particolarmente grave può essere eccezionalmente sanata, quando la persona
interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso,
che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso
specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e
l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa
all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di
essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF
133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con
riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52
cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni
sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere
sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF
8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013
consid. 3.2.1 con riferimenti).
In concreto, il TCA dispone di
un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,
consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le
prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61
lett. c LPGA).
Per quanto attiene invece la
mancata audizione, in sede amministrativa, dell’assicurata, ciò che
costituirebbe, per il suo legale, una violazione dell’art. 6 CEDU, va ricordato
quanto esposto nella STCA 36.2024.35/37 (nota al patrocinatore della
ricorrente) e la dottrina ivi riportata. In base all’art. 42 LPGA, “Le parti
hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite
prima di decisioni impugnabili mediante opposizione”. La dottrina (Anne-Sylvie Dupont in CR LPGA ad art. 42
n. 10) – sulla base della giurisprudenza sviluppata in merito dall’Alta Corte –
rileva come:
" Le droit d’être entendu peut-être exercé à tout moment par les
parties, qui peuvent notamment exiger en tout temps la consultation du dossier
(cf. art. 47 N 6 ss) et faire valoir leur point de vue, en
cours d’instruction déjà. … Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas,
pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues de manière illimitée
dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les preuves
qu’elles désirent. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de manière
anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision
arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à
influencer sa décision34. Il en va de même pour l’autorité judiciaire en
procédure de recours.”
Nel
successivo punto (12) la prof. Dupont rileva ulteriormente come:
" En matière d’assurances sociales, la procédure se déroule
principalement par écrit. L’art. 42 LPGA ne garantit pas à l’assuré le droit
d’être entendu par oral.”
Va
ritenuto comunque che, fatti salvi casi particolari, la Cassa non procede
mediante audizioni personali della persona interessata, ma svolge
un’istruttoria in forma scritta. In tema poi di condono, come in casu, ben
difficilmente l’audizione dell’interessato potrebbe condurre ad acquisire
elementi probatori utili che non possano essere fatti valere in via cartacea
rispettivamente che non possano essere ulteriormente fatti valere in corso
della procedura giudiziaria.
La pretesa violazione dell’art.
6 CEDU non può trovare spazio in concreto.
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è verificare se correttamente la Cassa cantonale di
compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall'assicurata il 27
marzo 2024 per la restituzione di CHF 15'172 per prestazioni complementari indebitamente
percepite dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2024, stabilita con decisione del 12
marzo 2024, cresciuta incontestata in giudicato.
2.3. L'art. 25 cpv.
1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA,
se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave
difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato
(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in
giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è
pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano
cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad
art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR
1995 AHV Nr. 61 consid. 4):
- l'interessato o
il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che
costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che
la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato
con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche
in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).
Secondo
giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto
alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. In
quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i fatti
che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo
di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure
a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria
buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve
negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato in
base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è
soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la
capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF
138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre
2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,
consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF
9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21
settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018
del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Inoltre, i comportamenti
che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di
informare o di notifica. In caso di conteggi errati di prestazioni
complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non
controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e
quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218
consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11
ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF
9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023,
consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021
del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in
SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere
presi in considerazione anche altri comportamenti, quale la mancata richiesta
di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva
verso l'amministrazione (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio
2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF
9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,
consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in
SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF
9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di
sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze
permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; STF
8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL
Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo
in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la
restituzione (STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024
dell'11 ottobre 2024, consid. 2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid.
3.2; STF 8C_353/2018 consid. 5 pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).
2.4. Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave
difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano
essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,
la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla
determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5
cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica
le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di
ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come
la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata
dopo l'emanazione della decisione su opposizione (si veda in merito: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione,
Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 74). Il giudice, dunque, non è tenuto ad
esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione
economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione
impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per
ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,
sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80
consid. 3b; Meyer-Blaser, Die
Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.5. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i
terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore
o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di
informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni.
Questo obbligo di informare vale anche per le
modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi
che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba
essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente,
in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto
(STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).
In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle
assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, l’informazione,
la comunicazione rispettivamente l’avviso deve avvenire, di principio, immediatamente
dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato
all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). In merito si veda Christian Meyer e Philipp Egli, SK ATSG 5a edizione,
Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come
" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive
Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen
Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem
jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”
In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte, riprendendo
un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984, stabilisce che di
principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a
conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich
nach Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione
una tantum dell'interessato all'assicuratore.
Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello
stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un
miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi,
che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid.
4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha
ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001
che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la
condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche
personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata
effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione
nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato
giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di
compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Nella STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024 il TF ha ribadito che un
ritardo di più di due mesi e mezzo per dar seguito all'obbligo di comunicare
all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che
esclude la buona fede.
2.6. Nella
decisione di rifiuto del condono del 6 maggio 2024 (doc. 171) la Cassa di
compensazione ha osservato di avere ricevuto il 14 febbraio 2024 dall'assicurata
la documentazione dalla quale ha rilevato che il salario del marito era
aumentato dal 1° gennaio 2021. Sulla scorta di queste nuove informazioni, ha
ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1°
gennaio 2021 al 31 marzo 2024 tenendo conto di redditi da attività lucrativa
conseguiti dal marito (nel 2021: CHF 46'948, nel 2022: CHF 47'621, nel 2023: CHF
49'742, nel 2024: CHF 49'742) superiori a quelli ritenuti fino a quel momento (CHF
41'094). Conformemente all'art. 25 cpv. 1 LPGA, la Cassa ha
dunque emesso la decisione di restituzione del 12 marzo 2024, che
l'assicurata non ha contestato ed è cresciuta in giudicato e che si riferisce
ad un importo di tutto rilievo, ossia CHF 15'172, e questo nell’arco di 39 mesi
(dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024, ossia mediamente un importo di circa CHF
390 mensili percepiti a torto).
La Cassa ha poi osservato che nonostante in precedenza avesse
notificato all'assicurata diverse comunicazioni sul suo diritto alle
prestazioni complementari, questa non l'ha informata degli aumenti dei salari incassati
dal marito, "benché fosse evidente che l'importo computato nel calcolo
di PC fosse diverso da quello effettivamente percepito". Essa ha
perciò ritenuto che la notifica intempestiva della modifica della sua
situazione economica e degli evidenti errori nei calcoli della prestazione
complementare ha portato al mancato riconoscimento della sua buona fede e,
facendo difetto la prima condizione cumulativa, ha respinto l'istanza di
condono.
2.7. Nel proprio ricorso l'assicurata ha
contestato il rifiuto del condono e l’obbligo di restituire le prestazioni
ricevute in eccesso, che essa ritiene, invece, di non avere ricevuto a torto. L’assicurata
sostiene di avere sempre trasmesso all'amministrazione tutta la documentazione
inerente la propria situazione reddituale che, peraltro, non avrebbe subìto
modifiche come risulterebbe dalla dichiarazione del datore di lavoro, di cui è
stata chiesta l’audizione unitamente al marito della ricorrente. La signora RI
1 ritiene quindi che non le si potrebbe imputare nessuna negligenza. Considerate
poi la sua scarsa formazione e l'assenza di nozioni contabili, non sarebbe comunque
stata in grado di capire i fogli di calcolo, che peraltro la Cassa non le
avrebbe specificamente chiesto di esaminare.
2.8. Nella
misura in cui la ricorrente contesta di avere ricevuto PC indebite (doc. I,
punto D pag. 2 e doc. III), ed implicitamente contesta la decisione di
restituzione, va rammentato che il TCA non si può esprimere in questo merito.
La correttezza della decisione di restituzione non può essere revocata in
dubbio e non può fare oggetto di un esame da parte di questa Corte in questa
procedura. La decisione è cresciuta in giudicato siccome non contestata con
successo. Va inoltre rammentato che, per costante
giurisprudenza, la decisione impugnata
costituisce il presupposto e il
contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019
del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid.
2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6
dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2;
DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b
e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36
consid. 1b). Oggetto del contendere, in questa sede, è quindi unicamente il
condono postulato dalla signora RI 1.
2.9. In base alla giurisprudenza
federale, non solo nell’ipotesi di un ritardo nell’informare (art. 31 LPGA e 24
OPC-AVS AI), ma anche in caso di avviso tempestivo di una mutazione, l’errore
della Cassa che non ritiene l’informazione ricevuta, rispettivamente reagisce
con ritardo nel recepirla ed attuare l’aggiornamento dei calcoli, non
comportano, eo ipso, il riconoscimento della buona fede e l’ammissione del
condono. Per tutte si veda la STF 9C_318/2021 in cui l’Alta Corte
ha ricordato (consid. 3.1.) che:
" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in
einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,
sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018
vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015 E. 2).”
Nello stesso
senso la STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022. Johanna Dormann, BSK ATSG,
Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2020, ad art. 25 n. 73 rammenta come:
" An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen,
wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die
unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht.
Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den
Fehler hätte erkennen und melden müssen.”
Ed ancora al numero 76 l’autrice
specifica che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è
l’assenza o l’insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di
calcolo e la mancata segnalazione di un grave errore che l’assicurato può
facilmente riconoscere (su questi aspetti si vedano anche le STFA P 32/04 del 4
ottobre 2004, STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 DTF 138 V 218 = SVR 2012
AHV Nr. 12 ed ancora STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 = SVR 2022 EL Nr. 7)
2.10. Occorre ancora rilevare che le Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal
1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue
l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC,
in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è
ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione
ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. Il N. 4652.02
DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il
pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una
negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa,
dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito
indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua
situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare
oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate
indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi
al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della
percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima
esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È
gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo
della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14
luglio 2008).
2.11. Gli artt. 31 LPGA e 24
OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare immediatamente
alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni
personali e/o economiche della sua famiglia rilevanti ai fini della
determinazione del suo diritto alle PC. La violazione di tale obbligo espone
l’assicurato anche a sanzioni di natura penale (in questo senso l’art. 31 LPC e
l’art. 148a CP). L’obbligo, come rammenta la Cassa, è ampiamente descritto e
ricordato in ogni decisione che è trasmessa all’assicurato affinché ne sia
sempre cosciente.
Con l'opposizione alla decisione formale l'assicurata ha contestato
il ritardo nell’informazione, indicando di avere inviato tempestivamente, per
posta A, alla Cassa, le informazioni relative agli importi dei salari
effettivamente percepiti dal marito. In sede di ricorso la beneficiaria ha ribadito
genericamente che "IAS è sempre stata informata di tutto"
(doc. I punto G).
Ciò non è corretto. Solo tardivamente, il 26 marzo 2024 (plico doc.
169) l'assicurata ha trasmesso alla Cassa di compensazione i certificati di
salario del marito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e la busta paga di
febbraio 2024. Prima di allora, dagli atti trasmessi dall'amministrazione al
TCA con la risposta di causa, non risultano ulteriori invii della ricorrente
alla Cassa riguardanti il salario conseguito dal marito. Nemmeno uno dei
pretesi invii per posta A (che, come è noto, non possono comunque essere
comprovati dal mittente, a cui spetta l'onere della prova, art. 8 CC) è
presente nell’incarto. Pertanto, in assenza di un giustificativo che ne attesti
l'effettiva spedizione, questa Corte ritiene che la ricorrente non abbia
trasmesso alla Cassa i certificati di salario del marito o le buste paga o
altri documenti attestanti il reddito da questi conseguito negli anni
precedenti l'invio della documentazione ricevuta il 26 marzo 2024. Va ritenuto
quindi un ritardo nell’informazione relativa a fatti rilevanti da parte della
signora RI 1, ritardo che adempie i presupposti degli art. 31 LPGA e 24 OPC-AVS
AI citati ed esclude la buona fede della ricorrente.
2.12. La
Cassa ha indicato poi di avere notificato all’assicurata una serie di decisioni
in materia di PC per l’adattamento degli importi in conseguenza agli aumenti
(specie dei premi LAMal) nel corso del tempo. La Cassa evoca le decisioni del 18
dicembre 2020, 3 gennaio 2022, 12 dicembre 2022 e dell'11 dicembre 2023.
Dal
canto suo la ricorrente, in sede di osservazioni alla risposta di causa, e in
maniera invero non chiara ed ambigua in sede di ricorso, accenna a possibile non
ricezione di dette decisioni. In sede di ricorso è infatti sostenuto che: “la
questione contabile (la Cassa ha rimproverato la mancata verifica delle
decisioni trasmesse nel tempo all’assicurata, ndr.) … in … considerazione
della capacità e grado di istruzione della ricorrente… per controllare il
foglio di calcolo (e non si evince quale) l’istante non possiede capacità
contabili adeguate”. Meno ambiguo, ma sempre generico e possibilista, il
doc. III, al punto 3 delle osservazioni della ricorrente alla risposta di causa
della Cassa, in cui essa evidenzia come “le comunicazioni dedotte non paiono
essere pervenute alla ricorrente, che comunque ha sempre informato della
propria situazione”
La
questione della ricevuta di queste decisioni della Cassa, tutte riferite alla fissazione
degli importi delle PC per gli anni entranti: la decisione del 18 dicembre 2020
riferita alle PC 2021, quella del 3 gennaio 2022 avente per oggetto le PC 2022,
quella del 12 dicembre 2022 riferita alle PC 2023 e l’ultima dell'11 dicembre
2023 avente per oggetto le PC 2024, non va approfondita e risolta alla luce del
Considerandi
fatto che la ricorrente non ha notificato il cambiamento del salario del marito
nel tempo (v. consid. 2.11.).
Si
evidenzia qui comunque come gli atti della Cassa contengano numerose decisioni
di fissazione delle PC per il cambiamento delle basi di calcolo (specie
relative agli aumenti dei premi LAMal e all’attività lavorativa del figlio
della ricorrente). Da rilevare come la decisione in materia di PC 2020 (doc.
115), fissi un importo PC di CHF 1'432 mensili versati sul conto postale della
ricorrente (al di là dei premi LAMal, pagati direttamente all’assicuratore
malattia), la comunicazione del 18 dicembre 2020 riferita alle PC 2021 (doc.
120) stabilisce (al di là dei premi LAMal) un importo accreditato in conto alla
signora RI 1 di CHF 1’457. La decisione del 22 gennaio 2022 ribadisce l’importo
(per il 2022) delle PC versate in conto (al di fuori dei premi LAMal) di CHF
1457.
La comunicazione relativa alle PC 2023 (del 12 dicembre 2022, ulteriore
decisione che potrebbe non essere pervenuta all’assicurata) stabilisce PC
versate in conto della ricorrente per CHF 1'711 (doc. 133), corretta poi dalla
decisione 15 dicembre 2022 (doc. 135) che fissa l’importo delle PC 2023 in CHF
1'676.
Gli
atti della Cassa contemplano poi la decisione 2 ottobre 2023, accompagnata dal relativo
foglio di calcolo, conseguente alla mutazione derivante dal reddito conseguito
dal figlio della ricorrente con il suo lavoro. Questa decisione stabilisce, a
partire dal novembre 2023, in CHF 1'348 le PC. Importo successivamente
confermato dalla decisione 11 dicembre 2023 (per le PC 2024). Se, come lascia
planare la ricorrente, essa non ha ricevuto la comunicazione dell’11 dicembre
2023, essa ha invece certamente ricevuto la decisione 2 ottobre 2023 perché ha
reagito alla medesima chiedendo alla Cassa di considerare non solo il reddito
del figlio ma anche le spese che esso deve sopportare in qualità di
apprendista.
La
decisione del 2 ottobre 2023, come d’altra parte anche la decisione 15 dicembre
2022, emesse successivamente all’aumento di stipendio del marito della signora RI
1, (decisioni non contemplate nell’elenco della Cassa [18 dicembre 2020 PC
2021, 3 gennaio 2022 PC 2022, 12 dicembre 2022 PC 2023 e 11 dicembre 2023 PC
2024] che la ricorrente indica come probabilmente non ricevute) sono
accompagnate da fogli di calcolo che la ricorrente non ha verificato
puntualmente rilevando l’errore nel computo del salario del marito, circostanza
non segnalata alla Cassa.
Anche
se si volesse ritenere che la signora RI 1 non ha ricevuto le decisioni
elencate dall’amministrazione (si ripete, quelle datate 18 dicembre 2020 [PC
2021], 3 gennaio 2022 [PC 2022], 12 dicembre 2022 [PC 2023] e 11 dicembre 2023 [PC
2024] che la Cassa le ha specificatamente rimproverato di non aver esaminato)
la signora RI 1 doveva comunque accorgersi che le sue pretese (ma non
comprovate) notifiche alla Cassa relative all’aumento del salario del marito, non
erano state considerate nei calcoli. Come esposto, tolto il caso del riesame
per l’apprendistato del figlio, gli importi versati in conto a titolo di PC,
erano sempre ingiustificatamente crescenti e manifestamente non consideravano gli
aumenti dello stipendio effettivo ricevuto dal coniuge dell’assicurata. Ciò
costituisce una grave negligenza siccome la circostanza palese ed evidente per
l’assicurata, anche senza formazione contabile o particolari capacità in
materia. L’importo era infatti certamente rilevante, ciò che doveva imporre all’assicurata
di rivolgersi alla Cassa per segnalare l’incongruenza (come ha fatto con lo
scritto doc. 145 – 1) in latra occasione, dimostrando di saper fare i conti e
comprendere le situazioni.
Si
ribadisce che l’assicurata (che asserisce spedizione per Posta prioritaria A
delle informazioni relative al salario del coniuge alla Cassa, informazioni che
gli atti amministrativi non contemplano, malgrado tutte le altre corrispondenze
inviate alla Cassa siano state ricevute e siano presenti agli atti, per tutte
si vedano i doc. 145 e 169) avrebbe dovuto recepire che alla Cassa non erano
pervenute le informazioni che essa aveva l’obbligo (come indicato in
precedenza) di fornire. La ricorrente avrebbe quindi dovuto reagire
immediatamente contattare la Cassa e (se si volesse credere al mancato recapito
delle spedizioni all’amministrazione destinataria) rispedire quanto necessario.
L’attesa di anni costituisce una violazione dell’art. 24 OPC-LPC.
Quanto all'affermazione dell'amministrazione di avere ricevuto solo
il 14 febbraio 2024 della documentazione, la stessa fa riferimento allo scritto
del 10 febbraio 2024 (doc. 169-2/10) dell'assicurata, la quale, rispondendo
alla richiesta del 22 gennaio 2024 (doc. 151) della Cassa (e non
spontaneamente), ha prodotto il certificato di salario del marito per l'anno
2023.
e le spese di trasporto per recarsi al lavoro.
Si deve perciò ritenere che, prima del marzo 2024, l'assicurata
non ha mai informato l'amministrazione che il reddito da lavoro conseguito dal
marito era aumentato, e questo già dal 2021.
2.13
La ricorrente, in merito al salario
aumentato del marito, afferma che, in realtà, non ci sarebbe stato alcun
aumento di stipendio, come avrebbe riconosciuto il datore di lavoro del coniuge
con la dichiarazione rilasciata il 29 maggio 2024 (doc. A4):
" In
riferimento all'importo di Fr. 2'000.- (duemila 00/00) versato nel mese di
dicembre 2021 al Signor __________, confermiamo che si tratta di un versamento
unico. Il 2021 è stato un anno eccezionalmente positivo e la nostra società ha
voluto condividere con i suoi collaboratori questo risultato."
Il TCA, come evocato al consid. 2.8. precedente, non deve entrare
nel merito di questo aspetto siccome oggetto della decisione che stabilisce
l’obbligo di restituzione che non può essere riesaminata da questa Corte in
questo contesto (condono). Ad abundantiam si osserva comunque che la dichiarazione
riportata non afferma quanto sostenuto dalla ricorrente. Il datore di lavoro
del coniuge della beneficiaria di PC ha semplicemente attestato di avergli
versato l'importo extra di CHF 2'000 nel 2021 stante un buon andamento degli
affari. Questa somma è riportata nel certificato di salario per l'anno 2021
come "gratifica" (doc. 169-8/10). Nulla è per contro detto, da
parte del datore di lavoro, in merito allo stipendio annuo o mensile versato al
dipendente e men che meno che lo stesso è rimasto invariato. Il documento
prodotto non è quindi di pregio per la tesi della ricorrente che è, d’altra
parte, smentita dai certificati di salario prodotti alla Cassa il 26 marzo
2024, da cui si evince che lo stipendio conseguito dal marito della ricorrente negli
anni 2021, 2022 e 2023 è superiore a quello di CHF 41'094 ritenuto
dall'amministrazione dal 2020 (doc. 116).
Si rammenta qui comunque che per determinare il reddito da lavoro
da computare ai fini della PC dal salario netto vanno dedotti sia gli assegni
per i figli (la posta va poi inserita nei redditi con una voce separata), sia
la trattenuta per l'indennità giornaliera per malattia.
2.14
Sempre in merito all'affermazione
dell'amministrazione di avere informato la ricorrente più volte del suo diritto
alle prestazioni complementari, in particolare con le comunicazioni del 18
dicembre 2020 (doc. 120), del 3 gennaio 2022 (doc. 125), del 12 dicembre 2022 (doc.
133) e dell'11 dicembre 2023 (doc. 147), allegate alle quali i fogli di calcolo
PC enumeravano un reddito da attività lucrativa del coniuge sempre di CHF
41'094, la ricorrente ha indicato come le stesse (doc. V punto 3) "non
paiono essere pervenute alla ricorrente". Come indicato l’onere
probatorio della notifica è a carico dell’amministrazione che deve provare la
corretta intimazione delle sue comunicazioni e decisioni. Qui la possibile (“paiono”)
non ricezione è, comunque e come indicato nel considerando precedente, limitata
alle 4 decisioni più sopra elencate. Resta il fatto che gli accrediti delle PC sul
conto dell’assicurata sono avvenuti conformemente a dette decisioni e la
ricorrente era perfettamente in chiaro circa l’entità degli importi ricevuti
sul suo conto, aumentati di anno in anno nonostante l’incremento del salario
percepito dal marito che avrebbe invero imposto loro significativa riduzione.
Questo fatto, come indicato, doveva indurre la ricorrente a contattare subito
l’amministrazione ritenuto come, secondo la sua tesi, avrebbe sempre informato
adeguatamente la Cassa.
La signora RI 1 era certamente ben in chiaro circa il suo obbligo
di segnalare eventuali situazioni problematiche o errori alla Cassa. L’invito a
controllare e verificare i calcoli e notificare i cambiamenti rilevanti
intervenuti, era noto all’assicurata. Essa aveva infatti, nel tempo, ricevuto
(ciò che non nega) moltissime decisioni dell’amministrazione (doc. 11, 12, 20,
21, 25, 26, 33, 34, 40, 41, da 47 a 49 per non citarne che alcune, antecedenti
al 2021, e tutte accompagnate dai relativi fogli di calcolo). Ebbene queste
comunicazioni e decisioni, trasmesse con certa regolarità (specie alla fine
dell’anno per aggiornare i dati all’evoluzione di determinati costi, in specie
i premi LAMal), avvisano compiutamente in merito all’obbligo di informare di
cambiamenti rilevanti ai fini delle PC, che era quindi ampiamente noto alla
ricorrente, obbligo che si estende anche alla reazione in caso di versamento
errato, da parte della Cassa, di importi di PC (in questo senso la STF 8C_264/2024
del 14 novembre 2024 e la STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024). Ma non solo.
L’obbligo di informare discende dalla legge e non può comunque essere ignorato.
Quindi va ribadito che sulle decisioni che
l'assicurata ha ricevuto da quando è beneficiaria di PC è precisato, nel
capitoletto in grassetto relativo all' "Obbligo d'informare", l'obbligo
di "comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione (…)
ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche", cui
segue un elenco (manifestamente non completo, ma esemplativo) di quasi una
ventina di situazioni possibili che danno luogo a quest'obbligo (STF
8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2), fra cui, per quel che concerne
la fattispecie in esame, la voce "Aumento o diminuzione del reddito o
della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità,
donazioni, ecc.)".
In concreto la ricorrente non ha dato seguito all’invito – a lei
noto perché imposto dalla legge e perché ribadito sulle decisioni che comunque
la signora ha certamente ricevuto in passato – di segnalare l’aumento del
reddito da lavoro del marito. La Cassa si è accorta autonomamente, poco più di tre
anni dopo, dell’omessa notifica esaminando il certificato di salario del 2023
che ha richiesto all'assicurata e verificando le notifiche di tassazione dei
coniugi per gli anni 2021 e 2022 (doc. 152). In quell’occasione essa ha
rilevato che l'importo computato fino a quel momento a titolo di reddito da
attività lavorativa dipendente non era stato correttamente inserito.
2.15
Si evidenzia ulteriormente come l'assicurata,
nel novembre 2019 (doc. 102), per il tramite dell'Ufficio intervento sociale del
suo Comune, ha informato l'amministrazione sia della modifica del contratto di
lavoro del marito, il cui grado di occupazione era stato ridotto dal 1°
novembre 2019 (doc. 102-3/7) dal 100% al 50% con uno stipendio annuo di CHF
26'000 per 13 mensilità, sia che parallelamente questi si era iscritto alla
Cassa disoccupazione. A richiesta della Cassa (doc. 103), l'assicurata ha
trasmesso il conteggio del salario e delle indennità di disoccupazione per il
mese di novembre 2019 (doc. 104), ricevendo in seguito la decisione dell'11
dicembre 2019 (doc. 105) che ha comportato la "Richiesta di
restituzione emessa a seguito dell'aggiornamento del reddito da attività
dipendente ed al computo delle indennità di assicurazione contro la
disoccupazione".
Successivamente, il 10 marzo 2020 (doc. 110), la beneficiaria di
PC ha personalmente informato la Cassa che il "marito ha ripreso il
lavoro al 100% di lavorare dal 01.03.2020 vedi contratto. E ha chiuso la
disoccupazione", allegando la busta paga di febbraio 2020 (doc. 109-1/2)
e il conteggio delle indennità di disoccupazione pure per il mese di febbraio
2020.
(doc. 109-2/2). Il 12 marzo 2020 (doc. 111) l'amministrazione le ha quindi
chiesto di trasmettere i conteggi di stipendio di marzo, aprile e maggio 2020
del coniuge, che le sono stati inviati il 7 maggio 2020 (doc. 113) rispettivamente
il 2 giugno 2020 (doc. 114), che sono serviti per ricalcolare il diritto dell'assicurata
alle prestazioni complementari. Infatti, con decisione del 9 giugno 2020 (doc.
115) la Cassa ha rivisto il diritto alle PC dal febbraio 2020 e ha espressamente
indicato che si trattava di una "Decisione di prestazione complementare
emessa a seguito del corretto computo delle indennità di disoccupazione
percepite e del salario percepito."
Alla luce di queste esperienze la ricorrente era consapevole che
il suo diritto alle prestazioni complementari era soggetto a cambiamenti con il
mutare dei redditi computabili della famiglia.
In effetti, ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa
già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento
rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,
consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF
9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,
consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del
14.
marzo 2006). Dal profilo del diritto alle prestazioni complementari,
l'esercizio di un'attività lucrativa modifica la situazione economica della
persona assicurata, e qui pure della sua famiglia, e quindi i redditi da lavoro
conseguiti andavano inseriti fra quelli computabili (art. 11 cpv. 1 lett. a
LPC). Una loro modifica doveva essere notificata subito alla
Cassa cantonale di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014,
consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come
prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo diritto alle
PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi
elementi di calcolo (STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024; STCA 33.2022.7 del 20
giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre
2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).
È palese per chiunque, anche per la ricorrente, anche
considerando i limiti descritti dal suo patrocinatore, che se la Cassa
inserisce nel calcolo un importo dei redditi non corretto (inferiore a quello
effettivo), il risultato, ossia l’importo delle PC riconosciuto in favore
dell’assicurata, non è, a sua volta, corretto.
Malgrado la signora RI 1 abbia ricevuto le decisioni dell'11
dicembre 2019 e del 9 giugno 2020 e sia stata quindi resa attenta
dell'importanza di segnalare il reddito conseguito da attività lucrativa, essa non
ha informato la Cassa che il salario del marito era aumentato
rispettivamente non ha tempestivamente segnalato il fatto che le fossero
versate sul conto postale e, così, riconosciute, PC invariate, rispettivamente
crescenti nel tempo, ciò che manifestamente non teneva conto dell’aumento si
salario, di certa importanza, che l’assicurata indica di avere comunicato alla
Cassa.
L’aumento della retribuzione conseguita dal marito doveva
comportare un adeguamento significativo (verso il basso) delle PC riconosciute
(i calcoli andavano quindi corretti retroattivamente con la restituzione di
quanto ricevuto in eccesso). Non va dimenticato che i fogli di calcolo allegati
alla decisione 9 giugno 2020 (in particolare, decisione che la ricorrente non
nega di avere ricevuto) recavano l'esplicito invito a controllare il calcolo al
fine di assicurarsi che corrispondesse alla situazione reale e di comunicare
all'amministrazione le eventuali differenze (STF 8C_664/2023 del
15.
luglio 2024, consid. 6.3; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid.
6), questo non diversamente dalle altre decisioni e dai fogli di calcolo che
l’assicurata non ha contestato di avere ricevuto.
All'assicurata non poteva perciò sfuggire che il mancato computo
di un reddito minore comportava il riconoscimento di PC maggiori rispetto a
quelle di diritto e la circostanza andava subito segnalata (STF
8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio
2023, consid. 2.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF
9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Ciò le
imponeva di attivarsi nei confronti della Cassa di compensazione per segnalare
la questione del salario e informarsi sulla correttezza
dell'importo inserito, siccome non corrispondente a quanto incassato dal
coniuge.
L'inesatta valutazione della situazione economica della ricorrente
ha comportato il versamento di prestazioni maggiori a quelle dovute e la
successiva richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito quando,
nel febbraio 2024, la Cassa si è accorta delle discrepanze dei redditi dal 2021
al 2024. La ricorrente non poteva perciò non accorgersi del suo obbligo di
comunicare alla Cassa che, riprendendo il marito a lavorare al 100%, v'era
stata una modifica della sua situazione economica, trattandosi di una voce che
ha incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari
(STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3).
L'assicurata ha quindi violato il suo obbligo di informare la
Cassa in base all'art. 31 LPGA e all'art. 24 OPC-AVS/AI. Questo comportamento
costituisce una grave negligenza, che esclude la sua buona fede (STF P 64/06
del 30 ottobre 2007, consid. 7.2; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, consid. 3.3).
Il comportamento omissivo della ricorrente non consente la
tutela della buona fede della ricorrente. Nella recente STF 8C_264/2024 del 14
novembre 2024, al considerando 4.2, il Tribunale federale ha ricordato che:
" In caso di
conteggi di prestazioni complementari erronei, la buona fede è generalmente
negata se l'assicurato non controlla il foglio di calcolo o lo verifica in modo
poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente
riconoscibile. Anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione
può essere presa in considerazione.".
In questo senso anche la STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024 consid.
6.2
e STF 9C_532/2022 consid. 2.2.
Come indicato, quand’anche la ricorrente non avesse ricevuto le
decisioni e comunicazioni della Cassa ricordate e non abbia potuto verificarle
materialmente, essa avrebbe dovuto reagire annunciando all’amministrazione il mancato
invio/ricevimento di tali decisioni successive alla notifica dell’aumento della
remunerazione del marito. Essa, a maggiore ragione, avrebbe dovuto avvisare la
Cassa alla luce del fatto che, palesemente – anche per una persona senza
particolare formazione – gli importi delle PC versati in conto non tenevano
conto dell’incidenza del salario maritale.
2.16
Si rileva ulteriormente che l'invito fatto all'assicurata di controllare i calcoli era stato formulato
dalla Cassa anche con la decisione del 2 ottobre 2023 (doc. 142, che la
ricorrente non asserisce di non avere ricevuto), in cui è stato rivisto il
diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2023 "a seguito
dell'inizio dell'apprendistato di suo figlio __________ e all'adeguamento degli
assegni famigliari".
Si ribadisce che l'assicurata non poteva quindi
ignorare l'influenza del versamento di salari, rispettivamente della situazione
lavorativa dei membri della famiglia, sul calcolo delle prestazioni
complementari, ponendo in atto l'attenzione che le era richiesta, esaminata
alla luce di quanto ragionevolmente si poteva richiedere a una persona capace
di discernimento in una situazione identica e nelle stesse circostanze. L'errore
non poteva perciò essere ignorato siccome facilmente riconoscibile anche da una
persona con un livello di formazione poco elevato e scarse
conoscenze in materia (STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 6.3; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,
consid. 4.2.2; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2) e priva
di particolari nozioni di contabilità, come dalla stessa sostenuto.
D'altronde, come evidenziato in precedenza, alla
richiesta della Cassa di restituzione di CHF 475 del 7 ottobre 2023 (doc.
145-2/4) conseguente all’inizio dell’apprendistato del figlio, l'assicurata, il
30.
ottobre (doc. 145-174), ha convenientemente reagito chiedendo di tenere
conto dei costi di trasferta per recarsi al lavoro e delle spese sostenute per
il pranzo sul luogo di lavoro. Ciò dimostra che la ricorrente è stata in grado
di leggere e capire decisioni e fogli di calcolo.
2.17
In conclusione l'assicurata non si è
fatta parte attiva nei confronti dell'amministrazione quando, non avendo
probabilmente (secondo la sua versione) ricevuto i fogli di calcolo e le
decisioni conseguenti alle mutazioni intervenute che essa sostiene di avere
comunicato alla Cassa (senza dimostrarlo e senza che vi sia riscontro agli atti
della Cassa), non si è attivata presso l’amministrazione, ed ha continuato a
non farlo malgrado il versamento di importi delle PC incongruenti con l’aumento
del reddito da lavoro da considerare. La sua negligenza è indubbiamente grave. In
queste condizioni, il rifiuto di accordare il condono dell'obbligo di
restituire la somma di CHF 15'172 deve essere confermato (STF
8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3; STF 9C_455/ 2021 del 1° dicembre
2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2024.23 del 24 febbraio 2025, consid. 2.15; STCA
33.2024.4
del 23 maggio 2024, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre
2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
2.18
Visto
quanto precede, siccome la fattispecie già sufficientemente chiarita sulla base
degli atti all'incarto, non è necessario procedere con le richieste audizioni testimoniali
del marito e del di lui datore di lavoro (doc. I e V), senza per
questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Queste prove non aggiungerebbero nulla in merito
alla grave negligenza dell’assicurata e non permetterebbero certo di dimostrare
una buona fede della medesima.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
I certificati di salario prodotti dall'assicurata il 26 marzo 2024
alla Cassa di compensazione non solo chiariscono in modo inequivocabile l’importo
dello stipendio che il marito ha conseguito negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023
(senza che sia quindi necessario sentire ulteriormente di persona sia il marito
che ha incassato questi salari sia il datore di lavoro che glieli ha versati),
ma tali accertamenti sono pure ininfluenti ai fini della determinazione della
buona fede della ricorrente. Come detto il Tribunale cantonale delle
assicurazioni non può rivedere la correttezza della decisione che ha condotto
all’obbligo di restituzione.
Anche la generica richiesta di audizione dell'assicurata (doc. I punto
J.), che non è dettagliata e specificata nel gravame dove si richiama
semplicemente l’opposizione (doc. 3, punto G), non appare utile per pervenire a
chiarire il sussistere o meno della buona fede della ricorrente e va respinta quale
domanda di acquisizione di un mezzo probatorio ininfluente ai fini del giudizio.
Nella sua opposizione l’assicurata aveva chiesto alla Cassa “di essere
sentiti personalmente, anche per meglio chiarire ed esporre i fatti, produrre
documenti, ai sensi dell’art. 29 cpv.2 Cost. ed art. 6 cpv. 1 CEDU, diritto
assoluto ed incondizionato, al quale espressamente la signora … non intende
rinunciare neppure implicitamente”. Si trattava, come detto, di generica richiesta
di acquisizione probatoria, non dettagliata e specifica. In sede di ricorso la
signora evidenzia (si riporta letteralmente dal punto J doc. I): “Il
fatto negato dalla convenuta, in ordine all’audizione richiesta avrebbe messo
in luce anche gli elementi nuovi sopra esposti, e ritenere che nuovi elementi
probatori, senza elementi probatori da valutare, oltre alla negazione in ordine
a principi di assistenza e difesa quindi la non concessione del gratuito
patrocinio così come motivati, sono un’evidente violazione dell’art. 6 CEDU;
Istanze, comunque, di cui ai punti F e G dell’opposizione respinta qui
reiterate; in particolare si richiede l’audizione di cui sopra, anche per
valutare la nuova situazione fisica, economica e di status della ricorrente e
si chiede l’ammissione al gratuito patrocinio …”. Per quanto sia possibile comprendere
le prove offerte mediante l’audizione della ricorrente sarebbero riferite alla
sua situazione economica fisica e di status, prove qui del tutto irrilevanti
dovendosi escludere la buona fede per i motivi indicati in precedenza. Gli aspetti
economici e fisici sono indifferenti e lo status (ossia, secondo la Treccani e
senza migliore approfondimento degli aspetti sociologici dell’espressione: “la
posizione o collocazione in un sistema sociale, con il correlativo sussistere
di credenze e di aspettative che lo riguardano”) della signora è concetto
ampio e generico che non appare adeguatamente contestualizzato nella richiesta
probatoria del legale dell’assicurata (cui non basta generico rinvio ad altri
testi) e non è, comunque, rilevante ai fini del giudizio.
Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3
del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro
cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF
8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio
2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).
2.19
Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, l’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.
Questo Tribunale rileva che in
una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid.
3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso
di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni
(cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian
Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias
Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art.
61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati).
In concreto la questione di
sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori
approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su
prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC
non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni.
D’altro lato, anche qualora
la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata
(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N.
8480.
del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
2.20
Con il ricorso
l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio per la sede amministrativa,
visto che la Cassa gliel'ha negato ritenendo che non era data la necessità
dell'assistenza di un legale, rientrando la fattispecie nella casistica delle consuete
pratiche riguardanti le prestazioni sociali e meglio l'analisi delle condizioni
per potere rivedere il diritto alle prestazioni complementari.
Va qui rilevato che già prima dell'entrata in vigore
della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli
infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,
senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito
della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a
condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella
procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il
patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.
5b). L'allora TFA aveva peraltro
sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio
dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c in fine). L'art.
37.
cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura
davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito. Qualora, dunque, un
assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non
siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di
difficoltà di ordine fattuale o giuridica, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art.
61.
lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le
circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo
giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la
giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto
nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate
in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra
2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del
gratuito patrocinio richiede una domanda specifica (e sostenuta da adeguati
mezzi probatori) in questo senso (Kieser,
op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529). Per il resto, quali
presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la
necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).
La concretizzazione delle singole condizioni ha
luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura
giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505). Quindi, le tre
condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono
adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque
indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non
sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202
consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121
I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).
Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria,
poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono
applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere
giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004,
consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di
sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più
severi nella procedura amministrativa (Kieser,
op. cit., n. 28 e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530). A tal proposito, occorre
tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle
regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura
amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla
complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti
la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.
Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura
è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione
giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste
soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità
della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in
grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7,
consid. 5.2.2).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle
circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità
delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni
giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.
Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri
interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave
nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un
patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità
della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non
possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker
Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung
grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles
besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125
V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se
l'assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o
altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen
auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder
tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine
Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute
sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF
132.
V 201 consid. 4.1).
Inoltre, l'assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare
la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura di
opposizione. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica
l'applicazione di un parametro restrittivo (DTF 142 V 342 consid. 7 = SVR 2016
IV Nr. 41).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di
procedura di ricorso sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad
avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF
132.
V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un
avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità
pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006
IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nuovamente nella STF 8C_399/2007
del 23 aprile 2008).
2.21
Nel caso concreto,
alla luce di quanto esposto, faceva difetto la necessità di un patrocinio
dell'interessata per difendere i suoi interessi davanti alla Cassa cantonale di
compensazione. Sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non va dunque
ritenuta come necessaria la presenza di un patrocinatore legale già in sede
amministrativa. L'autorità amministrativa doveva determinare unicamente se erano
dati i presupposti legali per concedere il condono alla ricorrente dell'importo
da restituire stabilito con decisione del 12 marzo 2024, cresciuta incontestata
in giudicato. Per l'assicurata, che già aveva contattato telefonicamente la
Cassa di compensazione per sapere come procedere dopo avere ricevuto l'ordine
di restituzione, non sarebbe stato particolarmente difficile contestare poi la
decisione formale di diniego del condono con argomenti adeguati. Il tema
oggetto della decisione era d'altronde già emerso in passato ed era noto
all'interessata. Va perciò dato atto che l'assicurata era in grado di
interagire con l'autorità amministrativa e fare valere le proprie ragioni. Di
conseguenza, se non era d'accordo con il principio stesso del rifiuto del
condono per non avere segnalato gli aumenti del salario del marito, nulla le
impediva di farlo valere personalmente davanti alla Cassa di compensazione nei
termini di legge indicati nella decisione inoltrando un'opposizione.
Del resto, l'interessata ha dato prova di sapersi
orientare producendo in precedenza una tabella delle entrate e delle uscite
della famiglia (doc. 169-3/10) per giustificare le difficoltà economiche in cui
la stessa versava e chiedendo un riesame del suo diritto alle prestazioni
complementari.
Pertanto, l'opposizione alla decisione del 6 maggio
2024.
poteva essere inoltrata dall'assicurata medesima senza necessità di fare
capo a un legale. L'essersi rivolta a un legale ha comportato che essa si sia
assunta il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti
dall'intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali. D'altronde,
la giurisprudenza ha da tempo precisato che la necessità di interpellare un
patrocinatore legale è data solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e
vi sono difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dall'assicurato stesso o da persone cognite in materia appartenenti ad
associazioni che operano in difesa degli assicurati, assistenti sociali e
simili versati nella materia. Da quanto precede discende che le circostanze
concrete non esigevano che, a quello stadio della procedura, l'assicurata
facesse capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa
cantonale di compensazione. Di conseguenza, la ricorrente non può beneficiare
del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, senza che sia quindi necessario
verificare se si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non sembravano
avere esito sfavorevole.
2.22
L'insorgente ha infine chiesto di
essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
anche dinanzi al TCA per la procedura di ricorso.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 LPTCA stabilisce che la
disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG
definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi
non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art.
3.
LAG. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e
riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto il
ricorso, già ad un sommario esame iniziale, appariva del tutto privo di
possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021,
consid. 5) non avendo l'assicurata
comprovato né in sede amministrativa né ricorsuale di avere debitamente
segnalato alla Cassa di compensazione gli stipendi annui incassati dal marito
dal 2021 in poi. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una
delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.
Va ulteriormente rilevato come, nel caso di specie, l’assistenza
di un legale, per i motivi addotti sub. 2.21. non era necessaria, la signora
avendo dimostrato di sapere far valere le proprie ragioni come indicato, e
siccome, nell’ambito specifico, questa Corte applica il principio inquisitorio,
accertando i fatti rilevanti ed applicando il diritto d’ufficio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria in sede amministrativa è respinta.
3. L'istanza di assistenza
giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.
4. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
5. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni