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Decisione

33.2025.5

Domanda di condono negata.L'ass non ha segnalato alla Cassa la modifica di reddito del marito malgrado i fogli PC indichino di comunicare ogni modifica.Doveva accorgersi che le PC erano le stesse anche se salario del marito aumentato.Negligenza grave.No buona fede.No Condono.NO AG amminist né al TCA

12 maggio 2025Italiano65 min

sufficiente per emanare la decisione, motivo per cui l'audizione dell'assicurata

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Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.5

TB/IR

Lugano

12 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2025 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 gennaio 2025 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 12 marzo 2024

(doc. 155) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto a RI 1, nata nel 1981

e dal 2014 (doc. 11) al beneficio di prestazioni complementari all'AI per sé,

il marito e i due figli minorenni, di restituire le prestazioni complementari

indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2024 (CHF 15'172) a

seguito del computo corretto del salario del marito di cui essa non ha mai segnalato

l'aumento.

1.2. Il 26 marzo 2024 (doc. 169-1/10)

l'assicurata ha chiesto il condono dell'importo da restituire comportandole

gravi difficoltà economiche, peraltro già segnalate un mese prima, e con

decisione del 6 maggio 2024 (doc. 171) la Cassa cantonale di compensazione ha

respinto tale domanda, rilevando di avere ricevuto il 14 febbraio 2024 la

documentazione dalla quale è emerso che il salario del marito era aumentato dal

1° gennaio 2021 e che malgrado abbia ricevuto in precedenza diverse

comunicazioni relative al diritto alle prestazioni complementari l'assicurata

non le ha segnalato le divergenze con il salario reale. Pertanto, la buona fede

dell'assicurata non può essere riconosciuta, non avendo tempestivamente

informato la Cassa dell'aumento del salario percepito dal marito e che quindi

nei calcoli della prestazione complementare v'erano degli errori.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono,

la Cassa non ha esaminato se c'era grave difficoltà.

1.3. L'assicurata si è opposta il 4

giugno 2024 (doc. A3) al rifiuto del condono, affermando di non avere percepito

a torto queste prestazioni complementari. Infatti, essa ha sempre trasmesso

tempestivamente per posta A gli importi dei salari effettivamente percepiti dal

marito e quindi ha sempre informato debitamente la Cassa. Sussiste perciò la

sua buona fede e non v'è stata una sua negligenza, tenuto conto delle sue

capacità e del grado di istruzione. Inoltre, come da dichiarazione del datore

di lavoro, il salario per l'anno 2021 non ha subìto degli aumenti. La grave

difficoltà è poi comprovata dai documenti già prodotti, pertanto la domanda di

condono deve essere accolta e deve esserle concessa l'assistenza giudiziaria.

1.4. Con decisione su opposizione del 21

gennaio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione confermando che l'assicurata non le ha tempestivamente segnalato

Fatti

i vari cambiamenti della propria situazione economica, tra cui le modifiche del

reddito da lavoro del marito. L'amministrazione ha rilevato che dal 2020 al

2023 l'assicurata ha ricevuto diverse comunicazioni in cui era stato computato

un importo diverso dell'attività lavorativa del marito e che questa situazione

avrebbe dovuto farle sorgere un dubbio e interpellarla per comunicare le

differenze di calcolo, risultando invece così gravemente negligente (N. 4652.03

DPC), per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa e il condono va

negato.

La Cassa ha inoltre spiegato che la documentazione agli atti era

sufficiente per emanare la decisione, motivo per cui l'audizione dell'assicurata

non avrebbe messo in luce nuovi elementi.

Sulla richiesta di gratuito patrocinio l'amministrazione ha infine

precisato che l'intervento di un avvocato per contestare la decisione con il

computo del salario effettivamente percepito dal marito non era necessario e

che la procedura è gratuita.

1.5. Con ricorso del 21 febbraio 2025

(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di

annullare la decisione della Cassa e di concederle il condono. La ricorrente ha

sostenuto di non avere violato l'art. 24 OPC-AVS/AI e quindi che le prestazioni

complementari non le sono state versate a torto. Infatti, essa ha sempre

trasmesso tutta la documentazione alla Cassa e la propria situazione reddituale

non ha subìto modifiche come da dichiarazione del datore di lavoro (doc. A4). L’assicurata

contesta il sussistere di una grave negligenza, ed evidenzia come la decisione

impugnata non sia entrata nello specifico degli argomenti dell’opposizione e

non abbia argomentato specifiche censure sue. La ricorrente non disporrebbe poi

delle capacità contabili e il necessario grado di istruzione per controllare il

foglio di calcolo e comunque non v'è stato alcun invito specifico in tal senso

da parte della Cassa; se vi fosse stato, la ricorrente avrebbe fatto

controllare i conteggi a chi ne ha esperienza. È quindi data l'assenza totale

di dolo e di negligenza grave, mentre va considerata la grave difficoltà, non

solo economica, ma anche del suo stato di salute. Per la ricorrente, l'audizione

richiesta in sede amministrativa avrebbe messo in luce anche gli elementi nuovi

esposti e l'aver negato la concessione del gratuito patrocinio è una evidente

violazione dell'art. 6 CEDU. Con il ricorso l’assicurata ripropone le richieste

già formulate in sede amministrativa.

1.6. Con risposta del 6 marzo 2025 (doc.

III) la Cassa cantonale di compensazione postula la reiezione del ricorso, che

ripropone le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione. La Cassa

evidenzia in particolare di essere venuta a conoscenza dell'aumento del salario

del marito della signora RI 1 intervenuto dal 1° gennaio 2021, unicamente nel

febbraio 2024, quindi quasi tre anni dopo l'effettivo aumento e ciò a seguito

di sua richiesta di documentazione all’assicurata. L’amministrazione rileva poi

come la ricorrente abbia ricevuto le sue comunicazioni in tema di fissazione

degli importi delle PC del 18 dicembre 2020, 3 gennaio 2022, 12 dicembre 2022 e

dell'11 dicembre 2023 in cui, oltre a renderla attenta del proprio obbligo di

informare come previsto dall'art. 24 OPC-AVS/AI, nei calcoli era computato un

salario inferiore a quanto effettivamente percepito dal marito.

1.7. Il 24 marzo 2025 (doc. V)

l'insorgente ha trasmesso le sue osservazioni alla risposta, ribadendo di non

avere percepito a torto le PC e, a tal fine ha chiesto che fossero sentiti il marito

e il suo datore di lavoro per confutare un cambiamento economico,

rispettivamente ha evidenziato di non avere ricevuto le comunicazioni indicate

dall'amministrazione (che essa avrebbe comunque informato della propria

situazione). In particolare il patrocinatore della signora RI 1 indica

genericamente ed in maniera non certa come “le comunicazioni dedotte non

paiono essere pervenute alla ricorrente” (doc. V n. 3 pag. 2).

1.8. Invitata ad esprimersi in merito

alle prove richieste dalla ricorrente la Cassa, il 7 aprile 2025 (doc. VII), ne

ha chiesto la reiezione siccome ininfluenti. Dal canto suo la ricorrente ha

ribadito, il 15 aprile 2025 (doc. IX), l’esigenza di audizione dei testimoni

proposti per dimostrare la sua assoluta buona fede.

considerato in diritto

in odine

2.1. Preliminarmente occorre analizzare

la contestazione dell’assicurata ricorrente secondo cui l’amministrazione non

l’ha convocata per essere personalmente sentita in sede amministrativa prima di

decidere sulla sua richiesta, e siccome la decisione impugnata non entrerebbe

nello specifico di tutti i motivi dell’opposizione e non argomenterebbe in

merito alle specifiche censure.

L’insorgente fa valere,

implicitamente, una violazione del diritto di essere sentita.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost.

fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza

formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e

all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17

con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4

gennaio 2022, consid. 3). Il diritto di essere sentito serve da un lato

all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a

modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il

provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di

consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne

l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative

risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in

modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi.

Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere

informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per

quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera

generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma

occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17;

135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368

consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di

rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

In concreto la Cassa ha indicato,

invero in maniera sufficiente ed adeguata, le ragioni del suo rifiuto di

concedere il condono alla ricorrente. Quand’anche si volesse ritenere che

l’amministrazione non abbia preso posizione su ogni singola censura mossa dalla

ricorrente, l’assicurata è stata certamente in grado di comprendere le ragioni

del rifiuto del condono e di formulare le sue contestazioni con un ricorso

motivato (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.). Non solo. Nelle more

della procedura l’assicurata ha poi avuto più volte la possibilità di

esprimersi e di chiedere l’acquisizione di prove a sostegno della sua tesi.

Non vi è stata alcuna

violazione del diritto di essere sentito, in concreto. Va ulteriormente

rilevato come, in base alla giurisprudenza federale (STF 8C_482/2018 del 26

novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione del diritto di essere sentito non

particolarmente grave può essere eccezionalmente sanata, quando la persona

interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso,

che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso

specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e

l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa pag. 437). Si può prescindere da un rinvio della causa

all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di

essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

In concreto, il TCA dispone di

un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012,

consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le

prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61

lett. c LPGA).

Per quanto attiene invece la

mancata audizione, in sede amministrativa, dell’assicurata, ciò che

costituirebbe, per il suo legale, una violazione dell’art. 6 CEDU, va ricordato

quanto esposto nella STCA 36.2024.35/37 (nota al patrocinatore della

ricorrente) e la dottrina ivi riportata. In base all’art. 42 LPGA, “Le parti

hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione”. La dottrina (Anne-Sylvie Dupont in CR LPGA ad art. 42

n. 10) – sulla base della giurisprudenza sviluppata in merito dall’Alta Corte –

rileva come:

" Le droit d’être entendu peut-être exercé à tout moment par les

parties, qui peuvent notamment exiger en tout temps la consultation du dossier

(cf. art. 47 N 6 ss) et faire valoir leur point de vue, en

cours d’instruction déjà. … Le droit d’être entendu n’entraîne toutefois pas,

pour les parties, la garantie de pouvoir être entendues de manière illimitée

dans le temps, ni de pouvoir obtenir l’administration de toutes les preuves

qu’elles désirent. L’assureur social est en effet fondé à apprécier de manière

anticipée les preuves d’ores et déjà réunies et, sous réserve d’une décision

arbitraire, d’estimer que les nouveaux éléments requis ne sont pas de nature à

influencer sa décision34. Il en va de même pour l’autorité judiciaire en

procédure de recours.”

Nel

successivo punto (12) la prof. Dupont rileva ulteriormente come:

" En matière d’assurances sociales, la procédure se déroule

principalement par écrit. L’art. 42 LPGA ne garantit pas à l’assuré le droit

d’être entendu par oral.”

Va

ritenuto comunque che, fatti salvi casi particolari, la Cassa non procede

mediante audizioni personali della persona interessata, ma svolge

un’istruttoria in forma scritta. In tema poi di condono, come in casu, ben

difficilmente l’audizione dell’interessato potrebbe condurre ad acquisire

elementi probatori utili che non possano essere fatti valere in via cartacea

rispettivamente che non possano essere ulteriormente fatti valere in corso

della procedura giudiziaria.

La pretesa violazione dell’art.

6 CEDU non può trovare spazio in concreto.

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è verificare se correttamente la Cassa cantonale di

compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall'assicurata il 27

marzo 2024 per la restituzione di CHF 15'172 per prestazioni complementari indebitamente

percepite dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2024, stabilita con decisione del 12

marzo 2024, cresciuta incontestata in giudicato.

2.3. L'art. 25 cpv.

1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA,

se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave

difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato

(art. 4 cpv. 2 OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in

giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è

pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano

cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad

art. 25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR

1995 AHV Nr. 61 consid. 4):

- l'interessato o

il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona

fede, e

- la

restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che

costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Per quanto concerne

la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008

del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che

la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato

con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche

in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1).

Secondo

giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto

alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. In

quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i fatti

che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo

di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure

a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la propria

buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve

negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato in

base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è

soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la

capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF

138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre

2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF

9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,

consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF

9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21

settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018

del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6). Inoltre, i comportamenti

che escludono la buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di

informare o di notifica. In caso di conteggi errati di prestazioni

complementari, la buona fede è generalmente negata se la persona assicurata non

controlla il foglio di calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e

quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218

consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11

ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF

9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023,

consid. 5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021

del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in

SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere

presi in considerazione anche altri comportamenti, quale la mancata richiesta

di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva

verso l'amministrazione (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF

8C_163/ 2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio

2024, consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF

9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022,

consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 pubblicata in

SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF

9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di

sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le circostanze

permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; STF

8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio 2008; SVR 2007 EL

Nr. 8 consid. 2.2).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo

in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la

restituzione (STF 8C_341/2024 del 14 gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024

dell'11 ottobre 2024, consid. 2.3; STF 8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid.

3.2; STF 8C_353/2018 consid. 5 pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).

2.4. Per l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave

difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4

OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano

essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale,

la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla

determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5

cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica

le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli

dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di

ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come

la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata

dopo l'emanazione della decisione su opposizione (si veda in merito: Marco Reichmut, SK ATSG, 5a edizione,

Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 25 n. 74). Il giudice, dunque, non è tenuto ad

esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione

economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione

impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per

ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito,

sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80

consid. 3b; Meyer-Blaser, Die

Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.5. In base all'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i

terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore

o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento

importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una

prestazione.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di

informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo

rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la

prestazione complementare, deve comunicare senza

ritardo all'organo

cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle

condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale

del beneficiario delle prestazioni.

Questo obbligo di informare vale anche per le

modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

Proprio la sistematica della norma suggerisce quindi

che l'obbligo (o dovere) di notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba

essere inteso nel senso che l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente,

in quanto tale, un prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto

(STF 9C_365/2022 dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1).

In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle

assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, l’informazione,

la comunicazione rispettivamente l’avviso deve avvenire, di principio, immediatamente

dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato

all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). In merito si veda Christian Meyer e Philipp Egli, SK ATSG 5a edizione,

Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano come

" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive

Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen

Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem

jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”

In questo senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte, riprendendo

un giudizio non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984, stabilisce che di

principio, la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a

conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich

nach Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione

una tantum dell'interessato all'assicuratore.

Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello

stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un

miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi,

che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid.

4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha

ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001

che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la

condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche

personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata

effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione

nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato

giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di

compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era

affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le

era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006

e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6

gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona

fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle

prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere

ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Nella STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024 il TF ha ribadito che un

ritardo di più di due mesi e mezzo per dar seguito all'obbligo di comunicare

all'amministrazione un aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che

esclude la buona fede.

2.6. Nella

decisione di rifiuto del condono del 6 maggio 2024 (doc. 171) la Cassa di

compensazione ha osservato di avere ricevuto il 14 febbraio 2024 dall'assicurata

la documentazione dalla quale ha rilevato che il salario del marito era

aumentato dal 1° gennaio 2021. Sulla scorta di queste nuove informazioni, ha

ricalcolato il diritto dell'assicurata alle prestazioni complementari dal 1°

gennaio 2021 al 31 marzo 2024 tenendo conto di redditi da attività lucrativa

conseguiti dal marito (nel 2021: CHF 46'948, nel 2022: CHF 47'621, nel 2023: CHF

49'742, nel 2024: CHF 49'742) superiori a quelli ritenuti fino a quel momento (CHF

41'094). Conformemente all'art. 25 cpv. 1 LPGA, la Cassa ha

dunque emesso la decisione di restituzione del 12 marzo 2024, che

l'assicurata non ha contestato ed è cresciuta in giudicato e che si riferisce

ad un importo di tutto rilievo, ossia CHF 15'172, e questo nell’arco di 39 mesi

(dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2024, ossia mediamente un importo di circa CHF

390 mensili percepiti a torto).

La Cassa ha poi osservato che nonostante in precedenza avesse

notificato all'assicurata diverse comunicazioni sul suo diritto alle

prestazioni complementari, questa non l'ha informata degli aumenti dei salari incassati

dal marito, "benché fosse evidente che l'importo computato nel calcolo

di PC fosse diverso da quello effettivamente percepito". Essa ha

perciò ritenuto che la notifica intempestiva della modifica della sua

situazione economica e degli evidenti errori nei calcoli della prestazione

complementare ha portato al mancato riconoscimento della sua buona fede e,

facendo difetto la prima condizione cumulativa, ha respinto l'istanza di

condono.

2.7. Nel proprio ricorso l'assicurata ha

contestato il rifiuto del condono e l’obbligo di restituire le prestazioni

ricevute in eccesso, che essa ritiene, invece, di non avere ricevuto a torto. L’assicurata

sostiene di avere sempre trasmesso all'amministrazione tutta la documentazione

inerente la propria situazione reddituale che, peraltro, non avrebbe subìto

modifiche come risulterebbe dalla dichiarazione del datore di lavoro, di cui è

stata chiesta l’audizione unitamente al marito della ricorrente. La signora RI

1 ritiene quindi che non le si potrebbe imputare nessuna negligenza. Considerate

poi la sua scarsa formazione e l'assenza di nozioni contabili, non sarebbe comunque

stata in grado di capire i fogli di calcolo, che peraltro la Cassa non le

avrebbe specificamente chiesto di esaminare.

2.8. Nella

misura in cui la ricorrente contesta di avere ricevuto PC indebite (doc. I,

punto D pag. 2 e doc. III), ed implicitamente contesta la decisione di

restituzione, va rammentato che il TCA non si può esprimere in questo merito.

La correttezza della decisione di restituzione non può essere revocata in

dubbio e non può fare oggetto di un esame da parte di questa Corte in questa

procedura. La decisione è cresciuta in giudicato siccome non contestata con

successo. Va inoltre rammentato che, per costante

giurisprudenza, la decisione impugnata

costituisce il presupposto e il

contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (STF 9C_775 /2019

del 26 maggio 2020, consid. 1.1; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019, consid.

2.1; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017, consid. 3.1; STF 8C_448/2016 del 6

dicembre 2016, consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010, consid. 1 e 2;

DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b

e giurisprudenza ivi citata; SVR 2005 AHV Nr. 19). Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36

consid. 1b). Oggetto del contendere, in questa sede, è quindi unicamente il

condono postulato dalla signora RI 1.

2.9. In base alla giurisprudenza

federale, non solo nell’ipotesi di un ritardo nell’informare (art. 31 LPGA e 24

OPC-AVS AI), ma anche in caso di avviso tempestivo di una mutazione, l’errore

della Cassa che non ritiene l’informazione ricevuta, rispettivamente reagisce

con ritardo nel recepirla ed attuare l’aggiornamento dei calcoli, non

comportano, eo ipso, il riconoscimento della buona fede e l’ammissione del

condono. Per tutte si veda la STF 9C_318/2021 in cui l’Alta Corte

ha ricordato (consid. 3.1.) che:

" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in

einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,

sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018

vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015 E. 2).”

Nello stesso

senso la STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022. Johanna Dormann, BSK ATSG,

Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2020, ad art. 25 n. 73 rammenta come:

" An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen,

wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die

unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht.

Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den

Fehler hätte erkennen und melden müssen.”

Ed ancora al numero 76 l’autrice

specifica che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è

l’assenza o l’insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di

calcolo e la mancata segnalazione di un grave errore che l’assicurato può

facilmente riconoscere (su questi aspetti si vedano anche le STFA P 32/04 del 4

ottobre 2004, STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 DTF 138 V 218 = SVR 2012

AHV Nr. 12 ed ancora STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021 = SVR 2022 EL Nr. 7)

2.10. Occorre ancora rilevare che le Direttive

sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal

1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue

l'esposta giurisprudenza sulla nozione di buona fede. Secondo il N. 4652.01 DPC,

in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è

ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione

ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso. Il N. 4652.02

DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il

pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una

negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa,

dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito

indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua

situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare

oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate

indebitamente. Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi

al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della

percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima

esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È

gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo

della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi (STF 8C_391/2008 del 14

luglio 2008).

2.11. Gli artt. 31 LPGA e 24

OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurato è obbligato a comunicare immediatamente

alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni

personali e/o economiche della sua famiglia rilevanti ai fini della

determinazione del suo diritto alle PC. La violazione di tale obbligo espone

l’assicurato anche a sanzioni di natura penale (in questo senso l’art. 31 LPC e

l’art. 148a CP). L’obbligo, come rammenta la Cassa, è ampiamente descritto e

ricordato in ogni decisione che è trasmessa all’assicurato affinché ne sia

sempre cosciente.

Con l'opposizione alla decisione formale l'assicurata ha contestato

il ritardo nell’informazione, indicando di avere inviato tempestivamente, per

posta A, alla Cassa, le informazioni relative agli importi dei salari

effettivamente percepiti dal marito. In sede di ricorso la beneficiaria ha ribadito

genericamente che "IAS è sempre stata informata di tutto"

(doc. I punto G).

Ciò non è corretto. Solo tardivamente, il 26 marzo 2024 (plico doc.

169) l'assicurata ha trasmesso alla Cassa di compensazione i certificati di

salario del marito per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e la busta paga di

febbraio 2024. Prima di allora, dagli atti trasmessi dall'amministrazione al

TCA con la risposta di causa, non risultano ulteriori invii della ricorrente

alla Cassa riguardanti il salario conseguito dal marito. Nemmeno uno dei

pretesi invii per posta A (che, come è noto, non possono comunque essere

comprovati dal mittente, a cui spetta l'onere della prova, art. 8 CC) è

presente nell’incarto. Pertanto, in assenza di un giustificativo che ne attesti

l'effettiva spedizione, questa Corte ritiene che la ricorrente non abbia

trasmesso alla Cassa i certificati di salario del marito o le buste paga o

altri documenti attestanti il reddito da questi conseguito negli anni

precedenti l'invio della documentazione ricevuta il 26 marzo 2024. Va ritenuto

quindi un ritardo nell’informazione relativa a fatti rilevanti da parte della

signora RI 1, ritardo che adempie i presupposti degli art. 31 LPGA e 24 OPC-AVS

AI citati ed esclude la buona fede della ricorrente.

2.12. La

Cassa ha indicato poi di avere notificato all’assicurata una serie di decisioni

in materia di PC per l’adattamento degli importi in conseguenza agli aumenti

(specie dei premi LAMal) nel corso del tempo. La Cassa evoca le decisioni del 18

dicembre 2020, 3 gennaio 2022, 12 dicembre 2022 e dell'11 dicembre 2023.

Dal

canto suo la ricorrente, in sede di osservazioni alla risposta di causa, e in

maniera invero non chiara ed ambigua in sede di ricorso, accenna a possibile non

ricezione di dette decisioni. In sede di ricorso è infatti sostenuto che: “la

questione contabile (la Cassa ha rimproverato la mancata verifica delle

decisioni trasmesse nel tempo all’assicurata, ndr.) … in … considerazione

della capacità e grado di istruzione della ricorrente… per controllare il

foglio di calcolo (e non si evince quale) l’istante non possiede capacità

contabili adeguate”. Meno ambiguo, ma sempre generico e possibilista, il

doc. III, al punto 3 delle osservazioni della ricorrente alla risposta di causa

della Cassa, in cui essa evidenzia come “le comunicazioni dedotte non paiono

essere pervenute alla ricorrente, che comunque ha sempre informato della

propria situazione”

La

questione della ricevuta di queste decisioni della Cassa, tutte riferite alla fissazione

degli importi delle PC per gli anni entranti: la decisione del 18 dicembre 2020

riferita alle PC 2021, quella del 3 gennaio 2022 avente per oggetto le PC 2022,

quella del 12 dicembre 2022 riferita alle PC 2023 e l’ultima dell'11 dicembre

2023 avente per oggetto le PC 2024, non va approfondita e risolta alla luce del

Considerandi

fatto che la ricorrente non ha notificato il cambiamento del salario del marito

nel tempo (v. consid. 2.11.).

Si

evidenzia qui comunque come gli atti della Cassa contengano numerose decisioni

di fissazione delle PC per il cambiamento delle basi di calcolo (specie

relative agli aumenti dei premi LAMal e all’attività lavorativa del figlio

della ricorrente). Da rilevare come la decisione in materia di PC 2020 (doc.

115), fissi un importo PC di CHF 1'432 mensili versati sul conto postale della

ricorrente (al di là dei premi LAMal, pagati direttamente all’assicuratore

malattia), la comunicazione del 18 dicembre 2020 riferita alle PC 2021 (doc.

120) stabilisce (al di là dei premi LAMal) un importo accreditato in conto alla

signora RI 1 di CHF 1’457. La decisione del 22 gennaio 2022 ribadisce l’importo

(per il 2022) delle PC versate in conto (al di fuori dei premi LAMal) di CHF

1457.

La comunicazione relativa alle PC 2023 (del 12 dicembre 2022, ulteriore

decisione che potrebbe non essere pervenuta all’assicurata) stabilisce PC

versate in conto della ricorrente per CHF 1'711 (doc. 133), corretta poi dalla

decisione 15 dicembre 2022 (doc. 135) che fissa l’importo delle PC 2023 in CHF

1'676.

Gli

atti della Cassa contemplano poi la decisione 2 ottobre 2023, accompagnata dal relativo

foglio di calcolo, conseguente alla mutazione derivante dal reddito conseguito

dal figlio della ricorrente con il suo lavoro. Questa decisione stabilisce, a

partire dal novembre 2023, in CHF 1'348 le PC. Importo successivamente

confermato dalla decisione 11 dicembre 2023 (per le PC 2024). Se, come lascia

planare la ricorrente, essa non ha ricevuto la comunicazione dell’11 dicembre

2023, essa ha invece certamente ricevuto la decisione 2 ottobre 2023 perché ha

reagito alla medesima chiedendo alla Cassa di considerare non solo il reddito

del figlio ma anche le spese che esso deve sopportare in qualità di

apprendista.

La

decisione del 2 ottobre 2023, come d’altra parte anche la decisione 15 dicembre

2022, emesse successivamente all’aumento di stipendio del marito della signora RI

1, (decisioni non contemplate nell’elenco della Cassa [18 dicembre 2020 PC

2021, 3 gennaio 2022 PC 2022, 12 dicembre 2022 PC 2023 e 11 dicembre 2023 PC

2024] che la ricorrente indica come probabilmente non ricevute) sono

accompagnate da fogli di calcolo che la ricorrente non ha verificato

puntualmente rilevando l’errore nel computo del salario del marito, circostanza

non segnalata alla Cassa.

Anche

se si volesse ritenere che la signora RI 1 non ha ricevuto le decisioni

elencate dall’amministrazione (si ripete, quelle datate 18 dicembre 2020 [PC

2021], 3 gennaio 2022 [PC 2022], 12 dicembre 2022 [PC 2023] e 11 dicembre 2023 [PC

2024] che la Cassa le ha specificatamente rimproverato di non aver esaminato)

la signora RI 1 doveva comunque accorgersi che le sue pretese (ma non

comprovate) notifiche alla Cassa relative all’aumento del salario del marito, non

erano state considerate nei calcoli. Come esposto, tolto il caso del riesame

per l’apprendistato del figlio, gli importi versati in conto a titolo di PC,

erano sempre ingiustificatamente crescenti e manifestamente non consideravano gli

aumenti dello stipendio effettivo ricevuto dal coniuge dell’assicurata. Ciò

costituisce una grave negligenza siccome la circostanza palese ed evidente per

l’assicurata, anche senza formazione contabile o particolari capacità in

materia. L’importo era infatti certamente rilevante, ciò che doveva imporre all’assicurata

di rivolgersi alla Cassa per segnalare l’incongruenza (come ha fatto con lo

scritto doc. 145 – 1) in latra occasione, dimostrando di saper fare i conti e

comprendere le situazioni.

Si

ribadisce che l’assicurata (che asserisce spedizione per Posta prioritaria A

delle informazioni relative al salario del coniuge alla Cassa, informazioni che

gli atti amministrativi non contemplano, malgrado tutte le altre corrispondenze

inviate alla Cassa siano state ricevute e siano presenti agli atti, per tutte

si vedano i doc. 145 e 169) avrebbe dovuto recepire che alla Cassa non erano

pervenute le informazioni che essa aveva l’obbligo (come indicato in

precedenza) di fornire. La ricorrente avrebbe quindi dovuto reagire

immediatamente contattare la Cassa e (se si volesse credere al mancato recapito

delle spedizioni all’amministrazione destinataria) rispedire quanto necessario.

L’attesa di anni costituisce una violazione dell’art. 24 OPC-LPC.

Quanto all'affermazione dell'amministrazione di avere ricevuto solo

il 14 febbraio 2024 della documentazione, la stessa fa riferimento allo scritto

del 10 febbraio 2024 (doc. 169-2/10) dell'assicurata, la quale, rispondendo

alla richiesta del 22 gennaio 2024 (doc. 151) della Cassa (e non

spontaneamente), ha prodotto il certificato di salario del marito per l'anno

2023.

e le spese di trasporto per recarsi al lavoro.

Si deve perciò ritenere che, prima del marzo 2024, l'assicurata

non ha mai informato l'amministrazione che il reddito da lavoro conseguito dal

marito era aumentato, e questo già dal 2021.

2.13

La ricorrente, in merito al salario

aumentato del marito, afferma che, in realtà, non ci sarebbe stato alcun

aumento di stipendio, come avrebbe riconosciuto il datore di lavoro del coniuge

con la dichiarazione rilasciata il 29 maggio 2024 (doc. A4):

" In

riferimento all'importo di Fr. 2'000.- (duemila 00/00) versato nel mese di

dicembre 2021 al Signor __________, confermiamo che si tratta di un versamento

unico. Il 2021 è stato un anno eccezionalmente positivo e la nostra società ha

voluto condividere con i suoi collaboratori questo risultato."

Il TCA, come evocato al consid. 2.8. precedente, non deve entrare

nel merito di questo aspetto siccome oggetto della decisione che stabilisce

l’obbligo di restituzione che non può essere riesaminata da questa Corte in

questo contesto (condono). Ad abundantiam si osserva comunque che la dichiarazione

riportata non afferma quanto sostenuto dalla ricorrente. Il datore di lavoro

del coniuge della beneficiaria di PC ha semplicemente attestato di avergli

versato l'importo extra di CHF 2'000 nel 2021 stante un buon andamento degli

affari. Questa somma è riportata nel certificato di salario per l'anno 2021

come "gratifica" (doc. 169-8/10). Nulla è per contro detto, da

parte del datore di lavoro, in merito allo stipendio annuo o mensile versato al

dipendente e men che meno che lo stesso è rimasto invariato. Il documento

prodotto non è quindi di pregio per la tesi della ricorrente che è, d’altra

parte, smentita dai certificati di salario prodotti alla Cassa il 26 marzo

2024, da cui si evince che lo stipendio conseguito dal marito della ricorrente negli

anni 2021, 2022 e 2023 è superiore a quello di CHF 41'094 ritenuto

dall'amministrazione dal 2020 (doc. 116).

Si rammenta qui comunque che per determinare il reddito da lavoro

da computare ai fini della PC dal salario netto vanno dedotti sia gli assegni

per i figli (la posta va poi inserita nei redditi con una voce separata), sia

la trattenuta per l'indennità giornaliera per malattia.

2.14

Sempre in merito all'affermazione

dell'amministrazione di avere informato la ricorrente più volte del suo diritto

alle prestazioni complementari, in particolare con le comunicazioni del 18

dicembre 2020 (doc. 120), del 3 gennaio 2022 (doc. 125), del 12 dicembre 2022 (doc.

133) e dell'11 dicembre 2023 (doc. 147), allegate alle quali i fogli di calcolo

PC enumeravano un reddito da attività lucrativa del coniuge sempre di CHF

41'094, la ricorrente ha indicato come le stesse (doc. V punto 3) "non

paiono essere pervenute alla ricorrente". Come indicato l’onere

probatorio della notifica è a carico dell’amministrazione che deve provare la

corretta intimazione delle sue comunicazioni e decisioni. Qui la possibile (“paiono”)

non ricezione è, comunque e come indicato nel considerando precedente, limitata

alle 4 decisioni più sopra elencate. Resta il fatto che gli accrediti delle PC sul

conto dell’assicurata sono avvenuti conformemente a dette decisioni e la

ricorrente era perfettamente in chiaro circa l’entità degli importi ricevuti

sul suo conto, aumentati di anno in anno nonostante l’incremento del salario

percepito dal marito che avrebbe invero imposto loro significativa riduzione.

Questo fatto, come indicato, doveva indurre la ricorrente a contattare subito

l’amministrazione ritenuto come, secondo la sua tesi, avrebbe sempre informato

adeguatamente la Cassa.

La signora RI 1 era certamente ben in chiaro circa il suo obbligo

di segnalare eventuali situazioni problematiche o errori alla Cassa. L’invito a

controllare e verificare i calcoli e notificare i cambiamenti rilevanti

intervenuti, era noto all’assicurata. Essa aveva infatti, nel tempo, ricevuto

(ciò che non nega) moltissime decisioni dell’amministrazione (doc. 11, 12, 20,

21, 25, 26, 33, 34, 40, 41, da 47 a 49 per non citarne che alcune, antecedenti

al 2021, e tutte accompagnate dai relativi fogli di calcolo). Ebbene queste

comunicazioni e decisioni, trasmesse con certa regolarità (specie alla fine

dell’anno per aggiornare i dati all’evoluzione di determinati costi, in specie

i premi LAMal), avvisano compiutamente in merito all’obbligo di informare di

cambiamenti rilevanti ai fini delle PC, che era quindi ampiamente noto alla

ricorrente, obbligo che si estende anche alla reazione in caso di versamento

errato, da parte della Cassa, di importi di PC (in questo senso la STF 8C_264/2024

del 14 novembre 2024 e la STCA 33.2023.26 del 22 marzo 2024). Ma non solo.

L’obbligo di informare discende dalla legge e non può comunque essere ignorato.

Quindi va ribadito che sulle decisioni che

l'assicurata ha ricevuto da quando è beneficiaria di PC è precisato, nel

capitoletto in grassetto relativo all' "Obbligo d'informare", l'obbligo

di "comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione (…)

ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche", cui

segue un elenco (manifestamente non completo, ma esemplativo) di quasi una

ventina di situazioni possibili che danno luogo a quest'obbligo (STF

8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2), fra cui, per quel che concerne

la fattispecie in esame, la voce "Aumento o diminuzione del reddito o

della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità,

donazioni, ecc.)".

In concreto la ricorrente non ha dato seguito all’invito – a lei

noto perché imposto dalla legge e perché ribadito sulle decisioni che comunque

la signora ha certamente ricevuto in passato – di segnalare l’aumento del

reddito da lavoro del marito. La Cassa si è accorta autonomamente, poco più di tre

anni dopo, dell’omessa notifica esaminando il certificato di salario del 2023

che ha richiesto all'assicurata e verificando le notifiche di tassazione dei

coniugi per gli anni 2021 e 2022 (doc. 152). In quell’occasione essa ha

rilevato che l'importo computato fino a quel momento a titolo di reddito da

attività lavorativa dipendente non era stato correttamente inserito.

2.15

Si evidenzia ulteriormente come l'assicurata,

nel novembre 2019 (doc. 102), per il tramite dell'Ufficio intervento sociale del

suo Comune, ha informato l'amministrazione sia della modifica del contratto di

lavoro del marito, il cui grado di occupazione era stato ridotto dal 1°

novembre 2019 (doc. 102-3/7) dal 100% al 50% con uno stipendio annuo di CHF

26'000 per 13 mensilità, sia che parallelamente questi si era iscritto alla

Cassa disoccupazione. A richiesta della Cassa (doc. 103), l'assicurata ha

trasmesso il conteggio del salario e delle indennità di disoccupazione per il

mese di novembre 2019 (doc. 104), ricevendo in seguito la decisione dell'11

dicembre 2019 (doc. 105) che ha comportato la "Richiesta di

restituzione emessa a seguito dell'aggiornamento del reddito da attività

dipendente ed al computo delle indennità di assicurazione contro la

disoccupazione".

Successivamente, il 10 marzo 2020 (doc. 110), la beneficiaria di

PC ha personalmente informato la Cassa che il "marito ha ripreso il

lavoro al 100% di lavorare dal 01.03.2020 vedi contratto. E ha chiuso la

disoccupazione", allegando la busta paga di febbraio 2020 (doc. 109-1/2)

e il conteggio delle indennità di disoccupazione pure per il mese di febbraio

2020.

(doc. 109-2/2). Il 12 marzo 2020 (doc. 111) l'amministrazione le ha quindi

chiesto di trasmettere i conteggi di stipendio di marzo, aprile e maggio 2020

del coniuge, che le sono stati inviati il 7 maggio 2020 (doc. 113) rispettivamente

il 2 giugno 2020 (doc. 114), che sono serviti per ricalcolare il diritto dell'assicurata

alle prestazioni complementari. Infatti, con decisione del 9 giugno 2020 (doc.

115) la Cassa ha rivisto il diritto alle PC dal febbraio 2020 e ha espressamente

indicato che si trattava di una "Decisione di prestazione complementare

emessa a seguito del corretto computo delle indennità di disoccupazione

percepite e del salario percepito."

Alla luce di queste esperienze la ricorrente era consapevole che

il suo diritto alle prestazioni complementari era soggetto a cambiamenti con il

mutare dei redditi computabili della famiglia.

In effetti, ogni nuova spesa riconosciuta, o variazione di spesa

già riconosciuta, così come ogni nuova entrata, rappresenta un cambiamento

rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009,

consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF

9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010,

consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del

14.

marzo 2006). Dal profilo del diritto alle prestazioni complementari,

l'esercizio di un'attività lucrativa modifica la situazione economica della

persona assicurata, e qui pure della sua famiglia, e quindi i redditi da lavoro

conseguiti andavano inseriti fra quelli computabili (art. 11 cpv. 1 lett. a

LPC). Una loro modifica doveva essere notificata subito alla

Cassa cantonale di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014,

consid. 4.3; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022, consid. 2.10) come

prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, affinché il suo diritto alle

PC fosse subito rivisto secondo l'art. 25 OPC-AVS/AI tenendo conto dei nuovi

elementi di calcolo (STCA 33.2024.9 del 21 ottobre 2024; STCA 33.2022.7 del 20

giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre

2020; STCA 33.2019.16 del 29 gennaio 2020).

È palese per chiunque, anche per la ricorrente, anche

considerando i limiti descritti dal suo patrocinatore, che se la Cassa

inserisce nel calcolo un importo dei redditi non corretto (inferiore a quello

effettivo), il risultato, ossia l’importo delle PC riconosciuto in favore

dell’assicurata, non è, a sua volta, corretto.

Malgrado la signora RI 1 abbia ricevuto le decisioni dell'11

dicembre 2019 e del 9 giugno 2020 e sia stata quindi resa attenta

dell'importanza di segnalare il reddito conseguito da attività lucrativa, essa non

ha informato la Cassa che il salario del marito era aumentato

rispettivamente non ha tempestivamente segnalato il fatto che le fossero

versate sul conto postale e, così, riconosciute, PC invariate, rispettivamente

crescenti nel tempo, ciò che manifestamente non teneva conto dell’aumento si

salario, di certa importanza, che l’assicurata indica di avere comunicato alla

Cassa.

L’aumento della retribuzione conseguita dal marito doveva

comportare un adeguamento significativo (verso il basso) delle PC riconosciute

(i calcoli andavano quindi corretti retroattivamente con la restituzione di

quanto ricevuto in eccesso). Non va dimenticato che i fogli di calcolo allegati

alla decisione 9 giugno 2020 (in particolare, decisione che la ricorrente non

nega di avere ricevuto) recavano l'esplicito invito a controllare il calcolo al

fine di assicurarsi che corrispondesse alla situazione reale e di comunicare

all'amministrazione le eventuali differenze (STF 8C_664/2023 del

15.

luglio 2024, consid. 6.3; STF 8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid.

6), questo non diversamente dalle altre decisioni e dai fogli di calcolo che

l’assicurata non ha contestato di avere ricevuto.

All'assicurata non poteva perciò sfuggire che il mancato computo

di un reddito minore comportava il riconoscimento di PC maggiori rispetto a

quelle di diritto e la circostanza andava subito segnalata (STF

8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/2022 del 27 luglio

2023, consid. 2.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 2.2; STF

9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1). Ciò le

imponeva di attivarsi nei confronti della Cassa di compensazione per segnalare

la questione del salario e informarsi sulla correttezza

dell'importo inserito, siccome non corrispondente a quanto incassato dal

coniuge.

L'inesatta valutazione della situazione economica della ricorrente

ha comportato il versamento di prestazioni maggiori a quelle dovute e la

successiva richiesta di restituzione di quanto indebitamente percepito quando,

nel febbraio 2024, la Cassa si è accorta delle discrepanze dei redditi dal 2021

al 2024. La ricorrente non poteva perciò non accorgersi del suo obbligo di

comunicare alla Cassa che, riprendendo il marito a lavorare al 100%, v'era

stata una modifica della sua situazione economica, trattandosi di una voce che

ha incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari

(STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3).

L'assicurata ha quindi violato il suo obbligo di informare la

Cassa in base all'art. 31 LPGA e all'art. 24 OPC-AVS/AI. Questo comportamento

costituisce una grave negligenza, che esclude la sua buona fede (STF P 64/06

del 30 ottobre 2007, consid. 7.2; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, consid. 3.3).

Il comportamento omissivo della ricorrente non consente la

tutela della buona fede della ricorrente. Nella recente STF 8C_264/2024 del 14

novembre 2024, al considerando 4.2, il Tribunale federale ha ricordato che:

" In caso di

conteggi di prestazioni complementari erronei, la buona fede è generalmente

negata se l'assicurato non controlla il foglio di calcolo o lo verifica in modo

poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente

riconoscibile. Anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione

può essere presa in considerazione.".

In questo senso anche la STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024 consid.

6.2

e STF 9C_532/2022 consid. 2.2.

Come indicato, quand’anche la ricorrente non avesse ricevuto le

decisioni e comunicazioni della Cassa ricordate e non abbia potuto verificarle

materialmente, essa avrebbe dovuto reagire annunciando all’amministrazione il mancato

invio/ricevimento di tali decisioni successive alla notifica dell’aumento della

remunerazione del marito. Essa, a maggiore ragione, avrebbe dovuto avvisare la

Cassa alla luce del fatto che, palesemente – anche per una persona senza

particolare formazione – gli importi delle PC versati in conto non tenevano

conto dell’incidenza del salario maritale.

2.16

Si rileva ulteriormente che l'invito fatto all'assicurata di controllare i calcoli era stato formulato

dalla Cassa anche con la decisione del 2 ottobre 2023 (doc. 142, che la

ricorrente non asserisce di non avere ricevuto), in cui è stato rivisto il

diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2023 "a seguito

dell'inizio dell'apprendistato di suo figlio __________ e all'adeguamento degli

assegni famigliari".

Si ribadisce che l'assicurata non poteva quindi

ignorare l'influenza del versamento di salari, rispettivamente della situazione

lavorativa dei membri della famiglia, sul calcolo delle prestazioni

complementari, ponendo in atto l'attenzione che le era richiesta, esaminata

alla luce di quanto ragionevolmente si poteva richiedere a una persona capace

di discernimento in una situazione identica e nelle stesse circostanze. L'errore

non poteva perciò essere ignorato siccome facilmente riconoscibile anche da una

persona con un livello di formazione poco elevato e scarse

conoscenze in materia (STF 9C_267/2021 del 1°

febbraio 2022, consid. 6.3; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021,

consid. 4.2.2; STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2) e priva

di particolari nozioni di contabilità, come dalla stessa sostenuto.

D'altronde, come evidenziato in precedenza, alla

richiesta della Cassa di restituzione di CHF 475 del 7 ottobre 2023 (doc.

145-2/4) conseguente all’inizio dell’apprendistato del figlio, l'assicurata, il

30.

ottobre (doc. 145-174), ha convenientemente reagito chiedendo di tenere

conto dei costi di trasferta per recarsi al lavoro e delle spese sostenute per

il pranzo sul luogo di lavoro. Ciò dimostra che la ricorrente è stata in grado

di leggere e capire decisioni e fogli di calcolo.

2.17

In conclusione l'assicurata non si è

fatta parte attiva nei confronti dell'amministrazione quando, non avendo

probabilmente (secondo la sua versione) ricevuto i fogli di calcolo e le

decisioni conseguenti alle mutazioni intervenute che essa sostiene di avere

comunicato alla Cassa (senza dimostrarlo e senza che vi sia riscontro agli atti

della Cassa), non si è attivata presso l’amministrazione, ed ha continuato a

non farlo malgrado il versamento di importi delle PC incongruenti con l’aumento

del reddito da lavoro da considerare. La sua negligenza è indubbiamente grave. In

queste condizioni, il rifiuto di accordare il condono dell'obbligo di

restituire la somma di CHF 15'172 deve essere confermato (STF

8C_664/2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.3; STF 9C_455/ 2021 del 1° dicembre

2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2024.23 del 24 febbraio 2025, consid. 2.15; STCA

33.2024.4

del 23 maggio 2024, consid. 2.14; STCA 33.2022.22 del 14 novembre

2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).

2.18

Visto

quanto precede, siccome la fattispecie già sufficientemente chiarita sulla base

degli atti all'incarto, non è necessario procedere con le richieste audizioni testimoniali

del marito e del di lui datore di lavoro (doc. I e V), senza per

questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

fed. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Queste prove non aggiungerebbero nulla in merito

alla grave negligenza dell’assicurata e non permetterebbero certo di dimostrare

una buona fede della medesima.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

I certificati di salario prodotti dall'assicurata il 26 marzo 2024

alla Cassa di compensazione non solo chiariscono in modo inequivocabile l’importo

dello stipendio che il marito ha conseguito negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023

(senza che sia quindi necessario sentire ulteriormente di persona sia il marito

che ha incassato questi salari sia il datore di lavoro che glieli ha versati),

ma tali accertamenti sono pure ininfluenti ai fini della determinazione della

buona fede della ricorrente. Come detto il Tribunale cantonale delle

assicurazioni non può rivedere la correttezza della decisione che ha condotto

all’obbligo di restituzione.

Anche la generica richiesta di audizione dell'assicurata (doc. I punto

J.), che non è dettagliata e specificata nel gravame dove si richiama

semplicemente l’opposizione (doc. 3, punto G), non appare utile per pervenire a

chiarire il sussistere o meno della buona fede della ricorrente e va respinta quale

domanda di acquisizione di un mezzo probatorio ininfluente ai fini del giudizio.

Nella sua opposizione l’assicurata aveva chiesto alla Cassa “di essere

sentiti personalmente, anche per meglio chiarire ed esporre i fatti, produrre

documenti, ai sensi dell’art. 29 cpv.2 Cost. ed art. 6 cpv. 1 CEDU, diritto

assoluto ed incondizionato, al quale espressamente la signora … non intende

rinunciare neppure implicitamente”. Si trattava, come detto, di generica richiesta

di acquisizione probatoria, non dettagliata e specifica. In sede di ricorso la

signora evidenzia (si riporta letteralmente dal punto J doc. I): “Il

fatto negato dalla convenuta, in ordine all’audizione richiesta avrebbe messo

in luce anche gli elementi nuovi sopra esposti, e ritenere che nuovi elementi

probatori, senza elementi probatori da valutare, oltre alla negazione in ordine

a principi di assistenza e difesa quindi la non concessione del gratuito

patrocinio così come motivati, sono un’evidente violazione dell’art. 6 CEDU;

Istanze, comunque, di cui ai punti F e G dell’opposizione respinta qui

reiterate; in particolare si richiede l’audizione di cui sopra, anche per

valutare la nuova situazione fisica, economica e di status della ricorrente e

si chiede l’ammissione al gratuito patrocinio …”. Per quanto sia possibile comprendere

le prove offerte mediante l’audizione della ricorrente sarebbero riferite alla

sua situazione economica fisica e di status, prove qui del tutto irrilevanti

dovendosi escludere la buona fede per i motivi indicati in precedenza. Gli aspetti

economici e fisici sono indifferenti e lo status (ossia, secondo la Treccani e

senza migliore approfondimento degli aspetti sociologici dell’espressione: “la

posizione o collocazione in un sistema sociale, con il correlativo sussistere

di credenze e di aspettative che lo riguardano”) della signora è concetto

ampio e generico che non appare adeguatamente contestualizzato nella richiesta

probatoria del legale dell’assicurata (cui non basta generico rinvio ad altri

testi) e non è, comunque, rilevante ai fini del giudizio.

Giova infine segnalare che determinante è la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto alle prestazioni (STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3

del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, contro

cui il ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF

8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio

2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15).

2.19

Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

Secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a

prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo

prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese

processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto

della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che in

una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid.

3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso

di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni

(cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian

Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias

Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art.

61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati).

In concreto la questione di

sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo

l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori

approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su

prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC

non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni.

D’altro lato, anche qualora

la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)”.

Nel Cantone Ticino, come

rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021

consid. 4.4.3., vige tuttora il principio della gratuità generalizzata

(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet

2021.

- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la

révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N.

8480.

del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa

parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara

Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura

per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23

giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.20

Con il ricorso

l'assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio per la sede amministrativa,

visto che la Cassa gliel'ha negato ritenendo che non era data la necessità

dell'assistenza di un legale, rientrando la fattispecie nella casistica delle consuete

pratiche riguardanti le prestazioni sociali e meglio l'analisi delle condizioni

per potere rivedere il diritto alle prestazioni complementari.

Va qui rilevato che già prima dell'entrata in vigore

della LPGA, la giurisprudenza (vedi, per l'assicurazione invalidità: DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli

infortuni: DTF 117 V 408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto,

senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito

della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a

condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella

procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il

patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid.

5b). L'allora TFA aveva peraltro

sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio

dovevano essere valutate con rigore (SVR 2000 KV Nr. 2, consid. 4c in fine). L'art.

37.

cpv. 4 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura

davanti all'assicuratore, prevede che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito. Qualora, dunque, un

assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non

siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di

difficoltà di ordine fattuale o giuridica, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (SVR 2004 EL Nr. 4).

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art.

61.

lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le

circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo

giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la

giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto

nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate

in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar, 3a ed., Zurigo, Basilea, Ginevra

2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv. 4 LPGA, la concessione del

gratuito patrocinio richiede una domanda specifica (e sostenuta da adeguati

mezzi probatori) in questo senso (Kieser,

op. cit., n. 33 ad art. 37, pag. 529). Per il resto, quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999 3965).

La concretizzazione delle singole condizioni ha

luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura

giudiziaria (Kieser, op. cit., n. 22 ad art. 37, pag. 504-505). Quindi, le tre

condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono

adempiute qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque

indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non

sembrano dover avere esito sfavorevole (STF I 134/06 del 7 maggio 2007; STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002; DTF 125 V 202

consid. 4a; DTF 125 V 372 consid. 5b; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; DTF 121

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di concessione dell'assistenza giudiziaria,

poste dalla giurisprudenza sotto l'egida dell'art. 4 vCost. fed., sono

applicabili alla concessione dell'assistenza gratuita di un consigliere

giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004,

consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2). Tuttavia, la questione di

sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata in virtù di criteri più

severi nella procedura amministrativa (Kieser,

op. cit., n. 28 e n. 35 ad art. 37, pagg. 528 e 530). A tal proposito, occorre

tenere conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle

regole di procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla

complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti

la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.

Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura

è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (DTF 130 I 182 consid. 2.2; SVR 2007 EL Nr. 7,

consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle

circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità

delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni

giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente.

Quest'ultimo, ad esempio, non dev'essere capace di difendere i propri

interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente grave

nello statuto giuridico dell'indigente è di regola data la necessità di un

patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità

della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non

possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker

Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung

grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles

besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se

l'assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o

altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen

auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder

tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine

Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute

sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF

132.

V 201 consid. 4.1).

Inoltre, l'assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare

la necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura di

opposizione. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica

l'applicazione di un parametro restrittivo (DTF 142 V 342 consid. 7 = SVR 2016

IV Nr. 41).

Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di

procedura di ricorso sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad

avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF

132.

V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un

avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità

pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006

IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nuovamente nella STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008).

2.21

Nel caso concreto,

alla luce di quanto esposto, faceva difetto la necessità di un patrocinio

dell'interessata per difendere i suoi interessi davanti alla Cassa cantonale di

compensazione. Sulla base della rigorosa giurisprudenza federale, non va dunque

ritenuta come necessaria la presenza di un patrocinatore legale già in sede

amministrativa. L'autorità amministrativa doveva determinare unicamente se erano

dati i presupposti legali per concedere il condono alla ricorrente dell'importo

da restituire stabilito con decisione del 12 marzo 2024, cresciuta incontestata

in giudicato. Per l'assicurata, che già aveva contattato telefonicamente la

Cassa di compensazione per sapere come procedere dopo avere ricevuto l'ordine

di restituzione, non sarebbe stato particolarmente difficile contestare poi la

decisione formale di diniego del condono con argomenti adeguati. Il tema

oggetto della decisione era d'altronde già emerso in passato ed era noto

all'interessata. Va perciò dato atto che l'assicurata era in grado di

interagire con l'autorità amministrativa e fare valere le proprie ragioni. Di

conseguenza, se non era d'accordo con il principio stesso del rifiuto del

condono per non avere segnalato gli aumenti del salario del marito, nulla le

impediva di farlo valere personalmente davanti alla Cassa di compensazione nei

termini di legge indicati nella decisione inoltrando un'opposizione.

Del resto, l'interessata ha dato prova di sapersi

orientare producendo in precedenza una tabella delle entrate e delle uscite

della famiglia (doc. 169-3/10) per giustificare le difficoltà economiche in cui

la stessa versava e chiedendo un riesame del suo diritto alle prestazioni

complementari.

Pertanto, l'opposizione alla decisione del 6 maggio

2024.

poteva essere inoltrata dall'assicurata medesima senza necessità di fare

capo a un legale. L'essersi rivolta a un legale ha comportato che essa si sia

assunta il rischio di non vedersi riconosciute le spese legali derivanti

dall'intervento di un esperto, non essendovi i necessari presupposti legali. D'altronde,

la giurisprudenza ha da tempo precisato che la necessità di interpellare un

patrocinatore legale è data solo nei casi in cui la fattispecie è complessa e

vi sono difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dall'assicurato stesso o da persone cognite in materia appartenenti ad

associazioni che operano in difesa degli assicurati, assistenti sociali e

simili versati nella materia. Da quanto precede discende che le circostanze

concrete non esigevano che, a quello stadio della procedura, l'assicurata

facesse capo ad un legale per fare valere i suoi diritti davanti alla Cassa

cantonale di compensazione. Di conseguenza, la ricorrente non può beneficiare

del gratuito patrocinio nella procedura amministrativa, senza che sia quindi necessario

verificare se si trovava nel bisogno e se le sue conclusioni non sembravano

avere esito sfavorevole.

2.22

L'insorgente ha infine chiesto di

essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

anche dinanzi al TCA per la procedura di ricorso.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). L'art. 28 cpv. 2 LPTCA stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG

definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi

non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art.

3.

LAG. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e

riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto il

ricorso, già ad un sommario esame iniziale, appariva del tutto privo di

possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021,

consid. 5) non avendo l'assicurata

comprovato né in sede amministrativa né ricorsuale di avere debitamente

segnalato alla Cassa di compensazione gli stipendi annui incassati dal marito

dal 2021 in poi. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una

delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.

Va ulteriormente rilevato come, nel caso di specie, l’assistenza

di un legale, per i motivi addotti sub. 2.21. non era necessaria, la signora

avendo dimostrato di sapere far valere le proprie ragioni come indicato, e

siccome, nell’ambito specifico, questa Corte applica il principio inquisitorio,

accertando i fatti rilevanti ed applicando il diritto d’ufficio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria in sede amministrativa è respinta.

3. L'istanza di assistenza

giudiziaria in sede ricorsuale è respinta.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni