33.2025.6
Domanda di condono di resituzione. Respinta: sostanza estera mai dichiarata e mutazioni mai dichiarate non consentono di ritenere la buona fede
12 maggio 2025Italiano53 min
quella delle decisioni in materia di PC emesse dalla Cassa cantonale di compensazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.6
IR/sc
Lugano
12 maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2025 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 gennaio 2025 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni
complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (qui di seguito il ricorrente,
o l’assicurato) è nato il __________ 1939 in Italia dove ha vissuto sino ai
suoi vent’anni quando si è trasferito in Svizzera. Egli era coniugato con __________,
1937, dal 1962 e lo è stato sino al decesso della consorte nell’ottobre 2022
(doc. 74). L’assicurato ha svolto la sua attività lavorativa in Ticino, da
ultimo in qualità di custode. Al beneficio di una rendita di vecchiaia dell’AVS
dal 2004 l’assicurato ha chiesto, alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG Servizio Prestazioni complementari (Cassa qui di seguito, o l’amministrazione),
di essere posto al beneficio delle prestazioni complementari (PC qui di
seguito) ad inizio gennaio 2007 (doc. 1 – 2/25). Al momento della sua richiesta
egli ha barrato la risposta alla domanda tendente a sapere se fosse
proprietario di immobili (domande 44 e 44.02). A sostegno della sua domanda,
tra altra documentazione, l’assicurato ha prodotto la decisione di tassazione
relativa a 2005 che non attesta l’esistenza di redditi provenienti da sostanza
immobiliare rispettivamente sostanza immobiliare, né in Svizzera e neppure
all’estero.
Mediante decisione del 13
febbraio 2007, con effetto retroattivo al 1 gennaio 2007, la Cassa gli ha
riconosciuto il diritto a prestazioni complementari (doc. 7 – 1 / 4),
prestazioni che ha continuato a versare negli anni successivi, anche in seguito
alle diverse revisioni cui il diritto dell’assicurato è stato sottoposto
rispettivamente agli adattamenti delle rendite a fronte delle mutazioni
dell’inizio dei nuovi anni (tra le tante decisioni si vedano i doc. 11, 13, 19,
21, 22, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41). In tutte queste occasioni
l’assicurato non ha mai dichiarato (nel modulo di domanda delle PC e nei moduli
delle revisioni, rispettivamente all’ottenimento delle comunicazioni relative
ai valori delle PC per i diversi anni entranti) di essere proprietario di
sostanza immobiliare nel suo paese natio, __________ in provincia di __________
(__________ – Italia), come sarà successivamente comunicato alla Cassa.
1.2. Il 3 gennaio 2019 la Cassa
cantonale di compensazione AVS AI IPG ha preannunciato al signor RI 1 una nuova
revisione (periodica) del diritto alle PC e gli ha trasmesso (per la
compilazione) il relativo modulo (doc. 51) che l’assicurato ha ritornato il 29
gennaio 2019. Per la prima volta (dal 2007) il signor RI 1 ha risposto
positivamente alla domanda tendente a sapere se egli fosse proprietario di “proprietà
fondiaria …” crociando la casellina della risposta ed indicando “vedi
visura annessa” (doc. 51 – 1/11). Agli atti dell’amministrazione, documenti
53 – 6 e 7/11, è consegnata la “Visura per soggetto limitata a un Comune”
concernente gli atti informatizzati di un immobile abitativo sito in __________
a __________, da cui emerge la proprietà dell’assicurato, in sezione urbana,
della particella 105 (con subalterni 6,7,8 e 9) di categoria A/3. Le
indicazioni specifiche prevedono, per il subalterno 6, una superficie di mq 86,
escluse le aree scoperte di mq 78, per il subalterno 7 una superficie di mq 90,
escluse le aree scoperte di mq 82, per il subalterno 8, una superficie di mq 126
escluse le aree scoperte di mq 113, mentre il subalterno 9, per cui è indicata
una categoria C/6 (non più A/3), si ha una superficie di mq. 69. Per tutti i subalterni,
definiti di classe 2, è indicato un valore di resa catastale. Sempre in sede di
revisione del diritto alle PC l’assicurato ha prodotto la decisione di
tassazione relativa all’anno 2016 che non presenta i valori della sostanza
estera (necessari per la determinazione dell’aliquota di imposizione)
rispettivamente i valori di reddito di questa sostanza (anch’essi necessari ai
fini della determinazione dell’aliquota impositiva).
Dagli atti prodotti dalla Cassa emergono
poi (doc. 54 e 55), prima di una decisione in merito alla revisione del diritto
alle PC dell’assicurato, il foglio di calcolo delle PC per l’anno 2020 trasmessa
ad RI 1, calcolo che non computa alcuna sostanza immobiliare e stabilisce in
CHF 562 le PC per ciascun coniuge (doc. 55).
Il modulo relativo alla revisione
periodica del 15 dicembre 2019, trasmesso all’assicurato, è stato retrocesso
alla Cassa il successivo 17 gennaio 2020. Anche su questo modulo il signor RI 1
indica (risposta al punto 8 alla domanda relativa ad “altri fattori della
sostanza”) l’esistenza di una sostanza immobiliare con l’indicazione,
apposta a mano dal signor RI 1, di “estero”. Annesso al modulo (doc. 58
– 6/7) l’assicurato ha prodotto, nuovamente, la visura catastale (già consegnata
e repertata quale doc. 53 – 6/7). Il 22 gennaio 2020 successivo l’assicurato ha
fatto pervenire all’amministrazione la decisione di tassazione 2019, dell’11
dicembre 2019 (doc. 58 13/18), in cui l’UT ha ritenuto una sostanza immobiliare,
che conferisce un reddito di CHF 6'400 (da cui sono dedotti CHF 1'280 di spese
di gestione e manutenzione), e stabilisce aliquota e riparto.
La Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG è stata informata, quindi, dell’esistenza di una
sostanza immobiliare e del relativo reddito, perlomeno con la trasmissione della
documentazione (visura) e della tassazione 2019 nel gennaio 2020, ma questa
informazione non comprendeva il valore attribuito all’immobile in Italia. Solo attraverso
l’Agenzia comunale AVS la Cassa ha avuto conoscenza dell’autodenuncia dell’assicurato
all’autorità fiscale avente per oggetto la proprietà fondiaria estera, e lo ha
interpellato, il 21 aprile 2020 (doc. 59), invitandolo a trasmetterle specifica
documentazione.
Il 7 maggio 2020 l’Agenzia AVS di
__________ ha trasmesso alla Cassa, per conto dell’assicurato, il verbale di
audizione dell’autorità fiscale (Ufficio di Tassazione di __________) del 21
novembre 2019 da cui emerge come: “il valore della sostanza immobiliare
estera” fino a quel momento non noto alla Cassa “mai precedentemente
dichiarata, è stato valutato dall’autorità fiscale in CHF 108'200” ed il
valore del reddito da esso scaturito in CHF 5'120 annui netti (doc. 60 – 3/3).
Il valore immobiliare è stato determinato in base a perizia del geometra __________
di __________ (doc- 62 1 – 12). Si annoti qui che la perizia del geometra Serio
espone, a pagina 9, l’evoluzione del valore dell’immobile in questione dal
2005, ritenendo un valore commerciale nel 2005 di Euro 140'670 ed un valore
locativo di Euro 5'532, valori che mutano nel biennio 2009/2010 a Euro 132'334
per il valore commerciale e Euro 5'170 per il valore locativo; nel biennio
2011/ 2012 sono determinati in Euro 128’166/4'896, in quello successivo,
2013/2014, cifrati in Euro 119’830/4'896, nel biennio 2015/2016 fissati in Euro
112’536/5'532, mentre assommano a Euro 109'410/5'532 per gli anni 2017 e 2018.
Nel 2019 il valore commerciale è stato invece stabilito in Euro 104'200 mentre
quello locativo è stato fissato in Euro 5'170.
1.3. Nonostante avesse a disposizione
queste informazioni dal maggio 2020 la Cassa, con decisione del 18 dicembre
2020 (doc. 63 a 66), senza computare la sostanza emersa ed il relativo reddito,
ha trasmesso all’assicurato la decisione con cui ha determinato il diritto alle
PC per il successivo anno entrante, 2021.
Come d’uso i fogli di calcolo
riportano l’indicazione della necessità di informare la Cassa in caso di
differenze o dati mancanti (doc. 64 – 1 in initio). La prima pagina del foglio
di calcolo, alla voce “proprietà fondiaria secondaria”, reca il valore 0
di inesistente.
Il successivo 3 gennaio 2022
(doc. 67 a 69) la Cassa ha comunicato all’assicurato il diritto alla PC per
quell’anno (alla luce dei mutati valori in particolare dei premi
dell’assicurazione malattie). Anche in questa occasione l’amministrazione ha stabilito
il diritto alle PC sulla base di calcoli senza considerare il valore della
sostanza e del relativo reddito. Sui fogli di calcolo questi valori non
compaiono. Indubbiamente l’amministrazione è incorsa in un ulteriore errore.
Il 12 dicembre 2022 la Cassa ha stabilito,
e comunicato, al signor RI 1 quello che sarebbe stato, per l’entrante anno
2023, il suo diritto a PC alla luce dei cambiamenti previsti per il nuovo anno,
in specie il valore dei premi di cassa malati. Con quello scritto (doc. 71)
l’amministrazione ha stabilito in CHF 591 ciascuno dei coniugi __________ le PC
dell’entrante anno 2023 (con il rilievo qui che la signora __________ è
deceduta il 22 ottobre 2022 e la notizia del suo decesso, rilevante ai fini
delle PC, pervenuta alla Cassa il13 dicembre 2022, doc. 74 come si dirà nel considerando
successivo). Il foglio di calcolo annesso alla decisione, ancora una volta, per
un errore della Cassa, non considera la sostanza immobiliare estera (doc. 72 e
73), per la terza volta la decisione riporta il medesimo errore della Cassa.
1.4. Come indicato, dagli atti
dell’amministrazione emerge una nota, datata 13 dicembre 2022, secondo cui la
signora __________ è morta in ottobre 2022, notizia che l’assicurato non ha
dato spontaneamente e tempestivamente all’amministrazione ma che è emersa dal “doc.
rendite” (doc. 74). In conseguenza della morte della signora __________ la
Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC del solo signor RI 1 (doc. 75, 76, 77,
78 e 79) per i periodi successivi al decesso. Anche in quest’occasione la Cassa
ha riportato il medesimo errore commesso in precedenza e non ha considerato il
valore della sostanza (e del relativo reddito) di proprietà del signor RI 1
all’estero.
1.5. Il 14 dicembre 2022
l’amministrazione ha avviato una nuova revisione periodica del diritto alle PC
del ricorrente cui ha trasmesso il modulo necessario (doc. 90) e, quasi
parallelamente, gli ha comunicato il diritto alle PC per il nuovo anno,
riferite a lui solo (a seguito dell’intervenuta morte della moglie). I doc. 82
– 84 determinano, in definitiva, in diritto a CHF 1'151 di PC partendo sempre
dall’errato presupposto dell’assenza di una sostanza immobiliare estera. Il 18
gennaio 2023 la decisione è stata rettificata (doc. 87, 88 e 89) alla luce
degli elementi a disposizione dell’amministrazione ma la Cassa, per l’ennesima
volta, non ha ritenuto la notificata sostanza immobiliare – con il relativo
reddito - nel suo calcolo.
In tale contesto va rilevato che
con la decisione doc. 87 del 18 gennaio 2023 le PC sono aumentate a CHF
1'396,50.
Il 23 gennaio 2023 il formulario
di revisione periodica della prestazione complementare (doc. 90 1 – 11) è stato
ritornato alla Cassa, nel medesimo il signor RI 1, rispondendo alle domande,
segnala nuovamente l’esistenza dell’immobile in Italia, ne indica il valore in
CHF 108'200 (come da verbale allestito presso l’UT) e specifica di avere donato
il fondo alle figlie __________, __________ e __________, nell’ottobre 2021
(doc. 90 – 5), dunque antecedentemente al decesso della moglie, L’assicurato
non ha informato della donazione dell’immobile alle figlie l’amministrazione
che lo ha scoperto solo 15 mesi dopo.
Il 31 ottobre 2023 la Cassa ha domandato
all’assicurato di trasmettere alcuni documenti necessari alla revisione del diritto
alle PC (doc. 92) mentre, l’11 dicembre 2023, nelle more della procedura di
revisione del diritto alle PC, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato
le PC 2024 (aumentate a CHF 1'465) alla luce dei nuovi premi dell’assicurazione
malattie, e ciò – ancora una volta – senza conteggiare la sostanza e reddito
della stessa (doc. 93 e 94).
1.6. Il 20 dicembre 2023 la Cassa ha
richiamato la risposta alla sua domanda di completamento della documentazione
relativa alla revisione (doc. 95) ed il 27 dicembre 2023 l’assicurato ha fatto
pervenire all’amministrazione la pagina 1 del rogito di donazione del fondo
alle figlie allestito dalla notaia Dr. __________ di __________, oltre ad altra
documentazione necessaria (doc. 96). Il successivo 20 aprile 2024 la Cassa ha
chiesto al signor RI 1 nuovo completamento della documentazione mediante la
trasmissione di nuovi atti (doc. 98).
A seguito della produzione di quanto
richiesto e necessario, nonché dell’allestimento dei nuovi calcoli per i
periodi retroattivi contemplando questa volta la sostanza all’estero, la Cassa
ha stabilito l’effettivo diritto alle PC del ricorrente e richiesto al
medesimo, il 24 giugno 2024, la restituzione delle PC versate in eccesso nel
periodo corrente tra il 1 novembre 2021 (inizio del mese successivo alla
donazione del fondo alle figlie da parte dell’assicurato) al 30 giugno 2024 cifrandole
in CHF 15'960 (doc. 103). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
Il signor RI 1 ha confermato alla Cassa (il 10 luglio 2024, doc. 105) di avere ceduto
il fondo italiano in parti uguali alle figlie trattenendo per sé l’usufrutto su
parte della proprietà. Egli ha indicato che i fatti che hanno condotto
all’obbligo di restituzione, sono avvenuti in un momento difficile per la
salute di sua moglie ed ha postulato il condono dell’importo da restituire.
1.7. La Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG ha respinto la domanda di condono con decisione 11 settembre 2024
(doc. 106) che nega il sussistere di una buona fede nei termini seguenti:
" (…)
… nonostante in data 3 gennaio 2022 e 12 dicembre 2022, le
avessimo notificato delle comunicazioni di prestazione complementare, non siamo
stati informati della donazione effettuata ad ottobre 2021.
Pertanto, la informiamo che la “buona fede” non può essere
riconosciuta, non ha tempestivamente informato il nostro Servizio della
donazione effettuata e non ci ha informati degli evidenti errori nei calcoli di
prestazione complementare precedentemente notificati.
A tal proposito teniamo a precisare che l’avente diritto alla
prestazione complementare, o il suo rappresentante legale, ha l’obbligo di
informare immediatamente il Servizio PC competente di ogni cambiamento della
situazione personale e di ogni variazione rilevante delle spese riconosciute,
dei redditi computabili e della sostanza (marg. 6110.01 DPC) e ciò è
espressamente menzionato nelle decisioni e nei conteggi di calcolo, oltre che
già nel formulario di “Richiesta di una prestazione complementare alla rendita
AVS o AI”. (…)”
1.8. Con il patrocinio dell’avv. RA 1 di
__________, il signor RI 1 si è opposto alla decisione della Cassa, l11
ottobre 2024, contestando il sussistere di una grave negligenza. L’assicurato
avrebbe avvertito la Cassa dell’esistenza della sostanza in Italia (annunciata
a seguito di autodenuncia all’autorità fiscale) trasmettendo la necessaria
documentazione ed il “silenzio del competente Servizio negli anni a venire
ha corroborato la sua convinzione che tutto fosse a posto”. L’assicurato è
inoltre dell’avviso che la donazione del bene immobile alle figlie non ha “modificato
in maniera sostanziale la sua situazione economica” siccome egli ha
trattenuto per sé l’usufrutto sul bene. La casa edificata sul fondo non
disporrebbe poi del riscaldamento e non la si potrebbe considerare abitabile
tutto l’anno. Il signor RI 1 ha ribadito di avere denunciato la sostanza
all’autorità fiscale e di non avere avuto intenzione di “sottrarre alcuna
informazione utile alle autorità. Nel suo immaginario non vi è infatti una
netta distinzione tra autorità fiscali, IAS, ecc. …”. In conclusione della
sua opposizione il patrocinatore dell’assicurato evidenzia il periodo critico (2021/2022)
in cui si sono svolti i fatti e la malattia della moglie con la morte della
stessa che ha creato angustia al ricorrente. L’opponente è persona in età
avanzata (all’epoca 82 anni) che “temeva di restare solo”. L’opposizione
mette poi in rilievo la bassa formazione scolastica del signor RI 1 (con alle
spalle la sola scuola elementare e una vita di lavoro quale laminatore prima e
custode poi), ciò che non gli avrebbe permesso di operare “sottili
distinzioni giuridiche tra le normative applicabili a livello di autorità”.
Il contegno acquiescente dimostrerebbe inoltre la buona fede del signor RI 1.
Mediante decisione resa su
opposizione dell’11 settembre 2024 la Cassa cantonale di compensazione AVS AI
IPG ha respinto la richiesta di condono negando la buona fede dell’assicurato
con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
La decisione è stata intimata al signor RI 1 personalmente (doc. 107).
1.9. Con ricorso 28 febbraio 2025 (doc.
I) RI 1, con il patrocinio dell’avv. RA 1, impugna la decisione
dell’amministrazione da ultimo resa, protestando la sua buona fede e indicando
un grave stato economico che giustificherebbero il condono. Come già argomentato
in sede di opposizione la buona fede invocata sarebbe motivata dalla
segnalazione spontanea al fisco della proprietà immobiliare nel 2019, segnalazione
completa, e dalla fiducia nell’attività dell’amministrazione alle cui decisioni
il qui ricorrente si è attenuto. Egli ha rilevato come la donazione
dell’immobile in Italia alle figlie, mantenendo l’usufrutto in suo favore sui
vani principali, non avrebbe rilievo concreto. Il gravame sottolinea poi la
scarsa scolarità del signor RI 1, i problemi di salute della moglie che
l’avrebbero angustiato nel periodo 2021 – 2022 in cui la signora era malata,
l’età del ricorrente e la sua salute che non gli avrebbero permesso di rilevare
gli errori e le incongruenze delle decisioni emanate dall’amministrazione
interessata. In conclusione il ricorso ritiene “fuor di dubbio” il
sussistere della grave difficoltà che non gli permetterebbe di restituire
alcunché.
1.10. Con risposta di causa dell’11 marzo
2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG evidenzia
l’assenza di novità del gravame rispetto all’opposizione. L’amministrazione rileva
l’assenza di comunicazione della donazione della casa alle figlie, l’assenza di
reazione a fronte delle decisioni emesse il 3 gennaio 2022 ed il 12 dicembre
2022 (nonostante le avvertenze contenute nelle stesse) del fatto che la proprietà
italiana non fosse computata. In conclusione la Cassa osserva come la proprietà
fondiaria italiana non sia mai stata denunciata a partire dal 2007 (domanda di
prestazioni PC) sino al 2019.
1.11. Alle parti è stata concessa la
possibilità di produrre nuove prove (in conformità di procedura applicabile) ed
al ricorrente è stata concessa la possibilità di esprimersi sulle osservazioni
dell’amministrazione, ciò che egli ha fatto il 24 marzo 2025 (doc. VI), con un
allegato intestato “replica” in cui RI 1 contesta l’assunto della Cassa
rilevando di avere notificato la proprietà immobiliare italiana alle “competenti
autorità svizzere” ritenendo di avere assolto il suo obbligo nei confronti
di tutte, ossia autorità fiscali e Cassa. L’errore commesso (mancata notifica
alla Cassa) dipenderebbe dalla scarsa scolarizzazione e lo stato di
prostrazione dovuto alle condizioni della moglie (con il rilievo qui comunque
che ciò avvenne nel 2019 e non nel periodo del 2021 – 2022). Egli ribadisce che
la donazione del 2021 alle figlie “non ha nemmeno modificato in maniera
sostanziale la situazione economica del donante” che ha mantenuto un
usufrutto parziale sul fondo. In punto alla situazione psicofisica negli anni
2021 – 2022 l’assicurato ha prodotto un certificato medico in uno con
documentazione della notaia italiana che ha rogato la donazione del fondo in __________.
Con scritto 17 marzo 2025 (doc.
V), antecedente all’inoltro delle osservazioni alla risposta di causa da parte
del ricorrente, il giudice delegato ha chiesto informazioni in merito al
trasferimento definitivo del ricorrente in patria a __________ (nonostante
l’indicazione dell’indirizzo di __________ sull’atto di ricorso). Con il doc.
VI è stata prodotta attestazione del Comune di __________ con cui si ritiene la
partenza per l’Italia del ricorrente dalla fine 2024.
Con due scritti datati 26 marzo
2025 il Giudice delegato ha interpellato (doc. VIII) il medico (__________
internista di __________, redattore del certificato 21 marzo 2025 doc. H)
ponendogli talune domande specifiche, in particolare:
" (…)
A complemento della sua, invero scarna, esposizione (con riserva
di una Sua audizione in qualità di testimone presso il Tribunale in caso di
evasione insoddisfacente del presente scritto) le chiedo di volere rispondere
alle seguenti domande, previo svincolo dal segreto professionale che vorrà
ottenere dal suo paziente (o ex paziente) direttamente:
a.
Da quando, rispettivamente sino a
quando, ha avuto in cura il signor RI 1? Voglia produrre l’intera cartella medica
a sua disposizione relativa agli anni indicati dal patrocinatore del signor RI
1 (2021 al 2022) quali rilevanti per la procedura giudiziaria.
b. Quando ha visitato il signor RI 1, in particolare nel
corso degli anni 2021 – 2022 (indichi le precise date ed i motivi della
consultazione)? Quale è stata la sua diagnosi allora? Se la medesima oggi
attestata (come sembra) quali medicamenti ha prescritto rispettivamente quali
terapie ha indicato come necessarie? Ha segnalato al signor RI 1 la necessità
di visite specialistiche, se sì presso chi? Quando? Sono state svolte? Con
quale esito? Il signor RI 1, per quanto a sua conoscenza, si è rivolto ad uno
psichiatra o ad altro psicoterapeuta? Chi? Con quale esito?
c. Il signor RI 1 è sempre stato capace di discernimento
negli anni in discussione rispettivamente prima e sino ad oggi?
d. Ha consigliato al signor RI 1 di far capo ad un
sostegno per i suoi bisogni? Ha proposto o indicato la necessità di procedere
ad una nomina di un curatore o altro sostegno?
e. Come ha determinato le difficoltà di memoria del
signor RI 1? Ha fatto capo a specialista per questa sua determinazione? Se sì
chi e quando? Indichi di quale gravità sia il problema mnemonico che ha
verificato? Se problema acuto ha indicato al signor RI 1 di rivolgersi a uno
specialista? Cosa ha intrapreso per ovviare (se ovviabile) a tale problema?
f.
Ha visitato il signor RI 1 il 21
marzo per allestire il suo certificato (allego una copia del medesimo alla
presente; doc. H) o ha attestato quanto contiene la sua certificazione sulla
base degli atti a sua disposizione? In tale caso perché il certificato non ne
dà atto?
Attendo un suo riscontro in brevi termini riservandomi, come
indicato, di procedere ad una sua audizione nell’ambito della procedura. (…)”
Parallelamente si è rivolto alla
Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG (doc. VII) chiedendo in particolare
se:
" … alla
luce del fatto che il signor RI 1 nei numerosi moduli allestiti nel corso degli
anni in cui ha beneficiato delle PC, ha sempre lasciato in bianco la risposta
relativa a proprietà immobiliare rispettivamente ha rigato la casella di
risposta – è stata segnalata al Ministero Pubblico l’ipotesi di commissione di
una truffa subordinatamente ottenimento illecito di prestazioni di
un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. 146 CP sub. 148a CP) alla
luce di pregresse analoghe situazioni (per tutte quella oggetto delle procedure
33.2020.1/2 e – per il condono 33.2022.1). In caso di avvenuta segnalazione
vogliate indicarmi (alla luce della veste della Cassa a livello procedurale
penale previsto dall’art. 79 cpv. 3 LPGA) a che stadio sia la procedura e chi
la conduce in seno al MP.”
1.12. Il 7 aprile 2025 è pervenuto al
Tribunale cantonale delle assicurazioni uno scritto del medico del ricorrente
che ha precisato di aver avuto in cura il signor RI 1 dal 2014 con ultima
visita oltre 14 mesi prima della sua certificazione doc. IX/1. Di avere constatato
(senza specificare quando) uno stato depressivo (conseguente alla morte della
moglie) per il quale ha prescritto “di stare di più con le figlie come
sostegno e di visitare la sua patria d’origine” senza necessità di
intervento di specialisti. Il medico ha indicato poi che il paziente è sempre
stato capace di intendere e di avere riscontrato “un lieve deficit menstici
(recte: mnèstici) ma senza” necessità di intervento di specialisti o
necessitare di approfondimenti infatti non richiesti. A sostegno della sua
esposizione il medico ha prodotto alcuni documenti (doc. IX 1-4) relativi a dimissioni
dal __________ del 21 marzo 2022 rispettivamente del 16 febbraio 2022 (che non
richiamano uno stato deflesso dell’umore o di problemi mnèstici di alcun genere).
Dal canto suo la Cassa ha preso risposto, il 7 aprile 2025 (doc. X), ai quesiti
del Tribunale cantonale delle assicurazioni posti con il doc. VII. Le parti
hanno ulteriormente avuto la possibilità di esprimersi in merito ai doc. IX e X
e lo hanno fatto, il ricorrente il 14/15 aprile 2025 ribadendo le sue
conclusioni e la Cassa il 25/29 aprile 2025 riconfermandosi nelle sue
conclusioni (doc. XIII e doc. XIV). Non sono state acquisite ulteriori prove.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se,
correttamente o meno, la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG abbia
negato al ricorrente il condono dell’importo di CHF 15'960 derivanti da
prestazioni complementari percepite illegalmente. Questa Corte non può, invece,
rivedere la decisione di restituzione che è alla base della decisione di rifiuto
del condono ad esempio per la sua estensione temporale rispettivamente per il
conseguente importo ritenuto. Il giudice deve infatti attenersi alla decisione
di restituzione quando chiamato a vagliare il condono postulato, su questi
aspetti: Sylvie Pétremond, CR LPGA
ad art. 25 n. 59 e 61, che rammenta come:
" Conformément à l’art. 4 al. 4 OPGA, la demande de remise doit être
présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires
et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision
en restitution … Du point de vue procédural, le Tribunal fédéral
a mis en évidence le fait qu’une fois la décision en restitution rendue, il
existait deux possibilités : l’opposition à l’encontre de la restitution
en tant que telle ou une demande de remise. La personne concernée pouvait donc,
soit attaquer la restitution et, en cas d’échec, demander la remise, soit
renoncer à l’attaquer et demander la remise, ce qui avait alors pour
conséquence que la décision en restitution entrait en force.”
La decisione di restituzione deve quindi essere definitiva, affinché
possa essere domandato il condono del credito della Cassa.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce
che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe
a trovarsi in gravi difficoltà. Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario
era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il
momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2
OPGA). Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art.
4 cpv. 4 OPGA). Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una
decisione.
Affinché sia concesso il condono,
è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti
(su questi aspetti si vedano: Marco
Reichmut, SK ATSG, 5a edizione, Schulthess, Zurigo/Ginevra 2024, ad art.
25 n. 60 e seguenti, in particolare n. 66 e 74 e SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995
AHV Nr. 61 consid. 4):
- l'interessato
o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona
fede, e
- la
restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe
un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Per quanto concerne
la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008
del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che
la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS
(abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per
analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid.
4.1).
Secondo
giurisprudenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto
alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede.
In quanto condizione necessaria per il condono, essa è esclusa a priori se i
fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione
dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento
doloso oppure a una grave negligenza. Per contro, l'assicurato può invocare la
propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una
lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o
di informare). In questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato
in base a un parametro oggettivo, anche se non si può ignorare ciò che è
soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata, ovvero la
capacità di giudizio, lo stato di salute, il livello di istruzione, ecc. (DTF
138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
8C_640/2023 del 19 aprile 2024, consid. 5.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre
2023, consid. 3.2.2; STF 9C_532/ 2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF
9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid. 5.1; STF 8C_34/2022 del 4 agosto 2022,
consid. 4.2; STF 9C_267/ 2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021
del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021,
consid. 3.1 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/ 2018 del 26 luglio
2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6).
2.3. I comportamenti che escludono la
buona fede non sono limitati alla violazione dell'obbligo di informare o di
notifica, in caso di conteggi errati di prestazioni complementari, la buona
fede è generalmente negata se la persona assicurata non controlla il foglio di
calcolo PC o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un
errore grave facilmente riconoscibile (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_264/2024
del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024,
consid. 2.2; STF 8C_664/ 2023 del 15 luglio 2024, consid. 6.2; STF 9C_532/2022
del 27 luglio 2023, consid. 4.2; STF 9C_585/2022 del 5 giugno 2023, consid.
5.1; STF 8C_557/2021 del 17 febbraio 2022, consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1°
febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid.
4.2.1; STF 9C_318/ 2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 pubblicata in SVR
2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3). Possono essere
presi in considerazione anche altri comportamenti, quali la mancata richiesta
di informazioni all'amministrazione e quindi l'omissione nel farsi parte attiva
verso l'amministrazione a fronte di elementi ritenuti per il calcolo e la loro
correttezza (STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF 8C_163/
2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.2; STF 8C_664/2023 del 15 luglio 2024,
consid. 6.2; STF 8C_441/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 3.2.2; STF
9C_532/2022 del 27 luglio 2023, consid. 2.2; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio
2022, consid. 2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1
pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid.
5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
In questo ordine di
idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata
consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la
questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto e
dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid.
3; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024, consid. 4.2; STF
9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 8C_391/ 2008 del 14 luglio
2008; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2).
La condizione della buona fede
deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le
prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF 8C_341/2024 del 14
gennaio 2025, consid. 3; STF 8C_163/2024 dell'11 ottobre 2024, consid. 2.3; STF
8C_107/2023 del 5 luglio 2023, consid. 3.2; STF 8C_353/2018 consid. 5
pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 6).
2.4. In base all'art. 5 cpv. 1 OPGA, la
grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4
OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. Il capoverso 2 dell'art. 5
OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle
spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le
spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà
le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna
di queste voci. L'art.
5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza. L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese
supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando CHF 8'000 per le persone sole, CHF 12'000 per i coniugi e CHF 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli
dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di
condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può
prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta
a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su
opposizione (Marco Reichmut, op.
cit., ad art. 25 n.74). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare
direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica
del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata.
Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di
economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova
situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b;
Meyer-Blaser, Die Rückerstattung
von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 488).
2.5. Per l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi
ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o,
secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante
sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, ribadisce il
medesimo concetto e prevede che la persona che ha diritto alle PC o il suo
rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la
prestazione complementare, deve comunicare senza
ritardo all'organo
cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle
condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale
del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per
le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
Proprio la
sistematica della norma suggerisce quindi che l'obbligo (o dovere) di
notificare di cui all'art. 24 OPC-AVS/AI debba essere inteso nel senso che
l'avente diritto è tenuto a segnalare tempestivamente, in quanto tale, un
prevedibile cambiamento dei fatti rilevanti per il diritto (STF 9C_365/2022
dell'11 novembre 2022, consid. 2.2.1). In merito all'obbligo di
comunicare ogni cambiamento intervenuto nelle condizioni rilevanti per il
percepimento di prestazioni assicurativo sociali, in base all’art. 31 LPGA, si veda Christian
Meyer e Philipp Egli in SK
ATSG 5a edizione, Zurigo/Ginevra 2024, ad art. 31 n. 24 e 25, i quali rilevano
come
" Die Meldung hat grundsätzlich unmittelbar nach Eintritt respektive
Kenntnisnahme der Veränderung zu erfolgen … die besteht in einer einmaligen
Erklärung der betreffenden Person gegenüber dem Versicherungsträger oder dem
jeweils zuständigen Durchführungsorgan.”
In questo
senso la DTF 118 V 214 consid. 2b. in cui l’Alta Corte (riprendendo un giudizio
non pubblicato del TFA del 4 maggio 1984) stabilisce che di principio, la
comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e
comunque immediatamente dopo la sua realizzazione (“unverzüglich nach
Eintritt der Änderung zu erfolgen”) e consiste in una dichiarazione una
tantum dell'interessato all'assicuratore. Se, in un caso concreto, si può
ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un
determinato momento e, inoltre, si tratta di un miglioramento costante e
stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel
caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4). Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato
alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998
l’interessato aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art.
24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche.
Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la
divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del
trapasso della proprietà ereditata. Nemmeno un ritardo di alcune settimane è
stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre
2007). L'assicurata, in quell’occasione, ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa
di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era
affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le
era dunque stata versata una rendita mensile di CHF 395 dal mese di marzo 2006
e un importo di CHF 14'931 per le rendite retroattive per il periodo dal 6
gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona
fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle
prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere
ricevuto la somma dall'istituto di previdenza (cfr. consid. 2). Nella STF
8C_640/2023 del 19 aprile 2024 il TF ha ribadito che un ritardo di più di due
mesi e mezzo per dar seguito all'obbligo di comunicare all'amministrazione un
aumento dei redditi costituisce una negligenza grave che esclude la buona fede.
2.6. Come indicato non
solo l’omessa notifica o comunicazione di una mutazione rilevante nelle
condizioni per l’ottenimento di una prestazione dell’assicurazione sociale è
rilevante, ma – in base alla giurisprudenza – anche l’omessa segnalazione alla
Cassa di eventuali errori nella determinazione del calcolo o del calcolo
medesimo, debbono essere segnalati senza ritardo. Nella STF 9C_318/2021 l’Alta
Corte ha ricordato infatti come (consid. 3.1.) che:
" Das Verhalten, das den guten Glauben ausschließt, braucht nicht in
einer Melde- oder Anzeigepflichtverletzung zu bestehen. Auch eine Unterlassung,
sich bei der Verwaltung zu erkundigen, fällt in Betracht (Urteile 8C 535/2018
vom 29. Oktober 2018 E. 5.1; 9C 184/2015 vom 8. Mai 2015
E. 2).”
Nello stesso senso
la STF 9C_267/2021 del 1 febbraio 2022 e Johanna
Dormann, BSK ATSG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 2020, ad art. 25
n. 73 che evidenzia come:
" An der Gutgläubigkeit (beim Leistungsbezug) kann es somit auch fehlen,
wenn die versicherte Person all ihren Meldepflichten nachgekommen ist, und die
unrechtmäßige Leistung einzig auf einem Fehler der Verwaltung beruht.
Entscheidend ist, ob der Leistungsbezüger bei der gebotenen Aufmerksamkeit den
Fehler hätte erkennen und melden müssen.”
Ci si
riferisca inoltre alle considerazioni riportate al numero 76 in cui l’autrice specifica
che la condizione per negare la buona fede in questa costellazione è l’assenza
o l’insufficiente esame della decisione rispettivamente dei fogli di calcolo e
la mancata segnalazione di un grave errore che l’assicurato può facilmente
riconoscere.
Secondo consolidata
giurisprudenza federale, quindi, ricordata nella STF 8C_391/2008 del 14 luglio
2008 al considerando 4.4.1, la buona fede decade quando la prestazione,
concessa a torto, può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente
negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altra parte,
la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo
comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente (DTF 112 V 97
consid. 2c). Il grado di accuratezza richiesto è valutato secondo un parametro
oggettivo, ma non deve essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le
persone colpite nella loro soggettività. Tuttavia, la buona fede è generalmente
negata se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo
controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso
contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STFA P 62/04 del 6 luglio 2005
consid. 4.3).
Il N. 4652.03 DPC (Direttive
sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal
1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024) prevede che agisce in modo gravemente
negligente chi, al momento della richiesta, dell'accertamento della sua
situazione o della percezione delle PC indebitamente versate, non controlla con
la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non
segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
Al riguardo va citata pure la DTF
138 V 218, in cui l'Alta Corte ha negato la buona fede quale condizione del
condono anche nel caso di adempimento dell'obbligo di informare sulla modifica
dello stato civile. Un vedovo aveva annunciato il passaggio a nuove nozze ma,
ciò malgrado, ha continuato a percepire per anni la rendita per vedovo. Il
Tribunale federale ha rimproverato all'assicurato di non essersi mai informato
presso la Cassa di compensazione se l'annuncio del matrimonio fosse pervenuto e
se l'ulteriore pagamento della rendita vedovile fosse corretto. Di simile
tenore anche la STFA P 32/04 del 4 ottobre 2004 in cui il figlio, che comunque
non ha comprovato di avere avvisato la Cassa della morte della mamma, non ha
reagito ai versamenti di PC sul conto corrente della mamma anche dopo il suo
decesso. Analogamente nella STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 in un caso in
cui un beneficiario di PC aveva tempestivamente avvisato la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG che non aveva però reagito tempestivamente continuando
a versargli prestazioni indebite. L’Alta Corte ha negato il sussistere della
buona fede.
2.7. Nel suo gravame, RI 1, evidenzia la
sua situazione psico-fisica difficile (doc. VI pag. 2), uno stato ansioso
depressivo con lievi deficit mnestici secondo il primo scarno certificato del medico
generalista che lo aveva in cura, al momento dei fatti che egli situa nel 2021
e 2022. In sede di ricorso egli ha indicato che “nel periodo in questione
(2021 – 2022) … era estremamente angustiato dallo stato di salute della moglie,
che è vieppiù peggiorato e ne ha causato il decesso (nell’anno 2022)” (il
decesso è avvenuto il 22 ottobre 2022) “egli era angustiato dallo stato di
salute della moglie… La mente del ricorrente era quindi evidentemente tesa a
sostenere il più possibile la coniuge in un momento … delicato”. Ciò
giustificherebbe, a modo di vedere del ricorrente, la mancata notifica della
donazione alle figlie dell’immobile e l’omesso controllo delle decisioni e dei
fogli di calcolo che hanno riportato costantemente errori nell’indicazione
della sostanza immobiliare e del relativo reddito. Da questo, e dalla “frequenza
scolastica limitata …(con) diploma di scuola elementare, … assenza di …
formazione professionale (ha svolto … la mansione di laminatore ed in seguito
quella di custode)” che non gli avrebbero permesso di “operare sottili
distinzioni giuridiche tra le normative applicabili a livello di autorità
fiscali, di assicurazioni sociali, soprattutto tenendo conto che … aveva
dichiarato di essere proprietario dei beni immobili in Italia” (e questo
però soltanto dopo 12 anni dall’inizio del percepimento delle prestazioni
complementari) egli fa discendere la sua buona fede.
Il ricorrente chiede quindi di
considerare le sue condizioni di salute e di formazione scolastica a
giustificazione della sua buona fede.
2.8. Nel caso di specie, come evocato
nelle considerazioni di fatto, l’assicurato, già alla domanda delle prestazioni
complementari ha assunto un comportamento scorretto siccome mai ha informato la
Cassa dell’esistenza di sostanza in Italia e del reddito che da questa
scaturiva, e ciò sino al 2019. Dopo avere informato l’autorità fiscale
dell’esistenze dell’immobile ricordato nel 2019 il signor RI 1 ha omesso di
informare la Cassa PC della situazione. Egli ha continuato a vedersi versare PC
in maniera crescente rispetto al passato ed ha continuato a ricevere decisioni
della Cassa che non consideravano la sostanza ed il reddito di provenienza
italiana, e questo senza avvisare la Cassa di questa circostanza.
L’amministrazione ha recepito
solo nel maggio 2020 che il qui ricorrente disponeva di un immobile (e del
relativo reddito). Purtroppo per un errore che si è ripetuto nel tempo, la
Cassa non ha mai inserito nelle sue decisioni conseguenti alla revisione del
diritto delle PC rispettivamente le comunicazioni annue relative alle modifiche
del diritto alle PC per il mutamento in particolare dei premi LAMal, detta
sostanza ed il relativo reddito. A poco serve al ricorrente sostenere che,
successivamente alla notifica al fisco dell’esistenza della proprietà
immobiliare in provincia di __________ (I), per lui tutto era regolato. La
grave negligenza commessa dal ricorrente è stata quella di non segnalare, nei
calcoli che sistematicamente riceveva dalla Cassa, l’assenza della sostanza e
del relativo reddito per determinare il suo diritto alle PC. Detta circostanza
non poteva sfuggire al signor RI 1, anche se non dispone di una formazione
particolare. L’incremento della sostanza e del reddito per il computo di un
bene immobiliare italiano non poteva avere, anche per una persona che ha svolto
l’attività di operaio prima e di custode poi, quale conseguenza un aumento
sistematico delle PC in luogo e vece dell’attesa diminuzione (significativa)
che doveva intervenire. Non può quindi essere ritenuta una buona fede. In
concreto si è confrontati, perlomeno, con una grave negligenza.
Non solo l’assicurato non ha
avvisato convenientemente la Cassa della palese incongruenza dei calcoli alla
luce della situazione economica conseguente all’emergenza del fondo italiano,
ma il signor RI 1 non ha avvisato tempestivamente l’amministrazione della morte
della moglie, informazione recepita dalla Cassa due mesi dopo tale evento
durante i quali egli ha continuato a percepire PC piene per la coppia di
coniugi. Da ultimo l’assicurato non ha avvisato l’amministrazione della
donazione alle figlie del fondo italiano e di avere trattenuto per sé il
diritto d’usufrutto su parte dell’immobile.
2.9. L’assicurato sostiene che, nel
periodo in discussione (che egli situa nel 2021 – 2022), egli avesse problemi
di salute tali da non permettergli di rendersi conto, in uno con la sua bassa
formazione ed istruzione, degli errori della Cassa e dell’omessa considerazione
dell’immobile in __________.
In merito a questi specifici
aspetti va rilevato come il grado di accuratezza richiesto nell’esame delle
decisioni e dei fogli di calcolo è valutato secondo un parametro oggettivo, ancorché
non debba essere ignorato ciò che è possibile e ragionevole per le persone
colpite nella loro soggettività (si pensi agli assicurati incapaci di
discernimento o gravemente affetti da patologie mentali). La dottrina (Sylvie Pétremond, CR LPGA ad art. 25 n.
67, 69) ritiene che:
" Il y a négligence grave lorsqu’un ayant droit ne se conforme pas à
ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement
dans une situation identique et dans les mêmes circonstances … La mesure de
l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères
objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la
subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé,
niveau de formation, etc.).”
Nella STF
9C_267/2021 del 1 febbraio 2022 il TF non ha considerato che l’età (89 anni) di
un’assicurata (ricoverata in casa anziani) soccorresse la signora che aveva
negletto il controllo dei fogli di calcolo (si veda anche la sentenza
cantonale: STCA 33.2021.21 del 29 marzo 2021). Nella sentenza federale (consid.
5.1.) l’Alta Corte ha ribadito che:
" Nell'ambito
di un conteggio PC errato di principio la persona interessata non può richiamarsi
alla buona fede, se non controlla per niente o se verifica in maniera poco
accurata il foglio di calcolo PC e conseguentemente non comunica
all'amministrazione un errore per lei facilmente riconoscibile (sentenza citata
9C_318/2021 consid. 3.2 con riferimenti).”
In quel contesto il TF aveva
considerato ininfluente il fatto che, in passato, la signora avesse sempre
collaborato con l’amministrazione senza sottacere informazioni di sorta
(contrariamente al caso concreto dove, dal 2007, momento della richiesta della
PC, il ricorrente ha sempre costantemente taciuto l’esistenza della sostanza
immobiliare italiana, non solo nel modulo di richiesta delle PC ma pure nei
moduli delle revisioni eseguite negli anni sino al 2019/2020).
2.10. In concreto occorre quindi stabilire
se, nel periodo successivo alla segnalazione al fisco dell’esistenza di
proprietà immobiliare in __________, e – più specificatamente dopo avere donato
nell’ottobre 2021 alle tre figlie l’immobile italiano - RI 1 non fosse capace
di discernimento o fosse in condizione tale – senza possibilità di essere
sostenuto da terzi – da non potere notificare la mutazione alla Cassa,
rispettivamente non potesse accorgersi dei ripetuti errori della Cassa, che non
ha considerato la sostanza italiana per determinare il nuovo diritto alle PC in
più situazioni.
Ancorché non rilevante per la
determinazione dell’importo della restituzione richiesta dal 01.11.2021 al
30.06.2023, si rileva qui come, in occasione della revisione posta in atto con
la trasmissione del modulo doc. 51 rientrato alla Cassa il successivo 30
gennaio 2019, RI 1 abbia segnato, con una crocetta, per la prima volta, la
risposta alla domanda 8 relativa all’esistenza di “Proprietà fondiaria” (doc.
55 – 1/11) rinviando – per la relativa valutazione – all’annessa “visura”. Al
modulo di revisione (doc. 55 - 6 e 7/11) il ricorrente ha infatti allegato la
“Visura per oggetto” datata 29 marzo 2018 rilasciata dalla Agenzia delle
entrate della Direzione di __________ considerante l’immobile di RI 1 a __________.
Da questo momento la Cassa disponeva di sufficienti elementi per dare avvio ai
suoi accertamenti in merito al valore della sostanza ed al reddito procurato
dalla stessa, ed avrebbe poi dovuto rivedere il calcolo delle PC. L’amministrazione
è venuta in possesso degli elementi utili e necessari per quantificare sostanza
e reddito del signor RI 1, come indicato in precedenza, nel maggio 2020, ma, purtroppo,
non ha provveduto nei tempi concessi dall’art. 25 LPGA a rivedere i suoi
calcoli per cifrare la restituzione delle prestazioni indebitamente versate.
La Cassa ha quindi emanato, il 16
dicembre 2019 (doc. 54), una decisione relativa alle PC per l’entrante anno
2020 che, nel calcolo, non considera assolutamente la sostanza immobiliare,
come appare dalla prima pagina del calcolo, alla voce “Proprietà fondiaria
secondaria” dove è indicato l’importo “0”. Non solo. La sostanza
complessivamente ritenuta (patrimonio computabile) è stata cifrata a “0”
siccome gli averi a risparmio ed i veicoli (CHF 20'884 e CHF 15'000) per un
totale di CHF 35'884 inferiori alla franchigia di CHF 60'000.
Ebbene: già la semplice lettura
di questa decisione, a soli pochi mesi dalla segnalazione alla Cassa
dell’esistenza di una importante sostanza sempre occultata in precedenza, nota
al ricorrente, al di fuori del periodo che egli indica come difficile per le
sue difficoltà fisiche e la malattia della moglie, permetteva al signor RI 1 di
accorgersi immediatamente dell’errore della Cassa (poi perpetuato nel tempo).
Non solo. Il 16 dicembre 2020 l’amministrazione ha riconosciuto, in favore del
signor RI 1 e della di lui moglie, PC per complessivi CHF 1'124 (doc. 55; di
cui CHF 1'064 per i premi dell’assicurazione malattie). Ebbene questi importi
sono superiori a quelli della decisione precedente (doc. 47) emessa il 17
dicembre 2018 in vista dell’entrante 2019, ed antecedente alla segnalazione
della sostanza. Detto altrimenti: le PC sono aumentate (per via
dell’adattamento ai premi di Cassa malati) dal 2019 al 2020 e questo doveva
risvegliare tutta l’attenzione del signor RI 1 avendo egli segnalato sostanza
immobiliare che doveva forzatamente portare ad una diminuzione della PC tra il
2019 ed il 2020.
La Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG, con scritto 21 aprile 2020, si è attivata presso
l’assicurato, a fronte dell’autodenuncia fiscale, ed ha chiesto al medesimo di
produrre specifica documentazione relativa alla sostanza immobiliare (doc. 59).
Questo ad ulteriore dimostrazione che le PC decise il 16 dicembre 2019 erano
errate e l’assicurato, che poteva perfettamente rendersene conto, non ha
segnalato la circostanza all’amministrazione.
La Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha acquisito il Verbale di audizione dell’UT di __________
(doc. 60) che attesta una sostanza immobiliare estera di CHF 108'200 con i
relativi redditi. Agli atti della Cassa è consegnata anche la perizia tecnica
del Geometra __________ di __________, che certifica il valore immobiliare
(doc. 62), valutazione pervenuta all’amministrazione l’8 maggio 2020.
Nonostante queste ulteriori
informazioni la Cassa ha comunicato al qui ricorrente, il 18 dicembre 2020, e
quindi in un periodo che nemmeno il signor RI 1 ritiene critico per la sua
memoria o per la salute della moglie (doc. I; VI ed allegati), il valore delle
PC per l’anno (il 2021) entrante: ancora una volta – per una svista della Cassa
(che va richiamata a migliore diligenza) - il foglio di calcolo non considera
la sostanza (doc. 63 – 1 / 2 patrimonio computabile: “0”, nessuna sostanza
indicata) ed il relativo reddito. Le PC riconosciute per il 2021 sono
ulteriormente aumentate rispetto all’anno precedente ed al 2019 fissandosi a
CHF 1'140, ciò che – se la Cassa avesse computato la sostanza italiana – non
sarebbe stato possibile. RI 1 doveva recepire immediatamente, ancorché non
disponga di titolo di studio particolare, l’errore in essere commesso dall’amministrazione.
Discorso del tutto analogo per le
PC 2022. Il 3 gennaio di quell’anno la Cassa ha notificato nuovamente il
calcolo delle PC, ancora una volta aumentate a seguito dell’aumento dei premi
di cassa malati, e ciò senza contare la sostanza immobiliare italiana ed il
relativo reddito (il foglio di calcolo doc. 68 – 1 / 2 non accenna a questo
valore ed indica l’importo “0” alla voce. Le PC 2022 assommano a CHF 1'144
superiori a quelle degli anni precedenti, doc. 69). Nuovamente ciò è avvenuto
il 12 dicembre 2022 (doc. 71 e foglio di calcolo doc. 72 dove non compare la
sostanza immobiliare italiana) e ed il giorno 13 dicembre 2022 con la rettifica
dei valori della PC ulteriormente aumentati (doc. 79 e doc. 83) per il 2023.
Errori palesemente riscontrabili.
Dagli atti della Cassa emerge,
poi, la rettifica del calcolo 18 gennaio 2023 per l’intervenuto decesso il 22
ottobre 2022 della moglie dell’assicurato (doc. 87), ancora una volta senza il
computo della sostanza immobiliare e con il riconoscimento di un aumento delle
prestazioni (doc. 88 e 89 fogli di calcolo). Gli atti dell’amministrazione
contemplano poi il modulo di revisione delle PC (doc. 90) compilato il 29
dicembre 2022 dal signor RI 1. Pure l’11 dicembre 2023 la Cassa cantonale di
compensazione AVS AI IPG ha comunicato al signor RI 1, senza computare la
sostanza immobiliare, l’aumento per il 2024 delle sue PC a CHF 1'455 mensili
(doc. 93) e sul foglio di calcolo non compare l’immobile italiano nel frattempo
donato (e neppure l’usufrutto successivo alla donazione alle figlie, doc. 94).
Ma vi è di più. Non solo l’omessa
notifica alla Cassa dei suoi palesi errori, facilmente rilevabili anche da una
persona semplice e senza particolare formazione, ma, nell’ottobre 2021,
l’immobile sito in __________ è stato donato dal ricorrente alle figlie ed il
signor RI 1 ha trattenuto per sé un diritto d’usufrutto parziale. Nonostante
tale donazione e l’iscrizione della servitù, il foglio di calcolo che avrebbe
dovuto menzionare il valore dell’usufrutto e la sostanza donata (siccome
alienata senza contro prestazione e senza obbligo giuridico) non ha ritenuto
nulla siccome la circostanza della donazione taciuta all’amministrazione.
Fatti
I calcoli della PC non fanno
cenno alla mutata situazione a seguito della donazione, e il signor RI 1, che
doveva rendersi conto dell’importanza di tale omissione (alla luce delle
avvertenze contenute in tutte le [numerose] decisioni ricevute nel corso degli
anni), non ha fatto nulla, non ha segnalato nulla alla Cassa, è rimasto silente
e passivo. Da rilevare, infatti, la chiara ed esplicita indicazione contenuta
sui fogli di calcolo (per un esempio il doc. 68 – 1 / 2) secondo cui “il
calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati
mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. “L’obbligo di
informare” e la “restituzione” sono descritti sulla decisione allegata”, e
quella delle decisioni in materia di PC emesse dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS AI IPG (a retro delle stesse) per cui sussiste un “Obbligo di informare
… immediatamente … ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche …
in particolare per quanto riguarda: (…)”, segue l’elenco di una ventina di
situazioni (a livello esemplativo) tra cui vanno evidenziati: “Vendita di
immobili e fondi” “Superamento della soglia di sostanza …”. Le decisioni
recano inoltre l’avvertenza circa le conseguenze in caso di violazione
dell’obbligo di informare. In concreto, quindi, a prescindere dalle conseguenze
economiche sulle PC della donazione e del parziale usufrutto (che non spetta al
signor RI 1 determinare), l’alienazione e l’iscrizione dell’usufrutto andavano
immediatamente segnalati alla Cassa, come pure andava immediatamente segnalato il
decesso della moglie dell’assicurato, ciò che – come indicato – non è avvenuto
e la Cassa lo ha recepito autonomamente (doc. 74).
Non solo, quindi, il ricorrente
non ha evidenziato e segnalato i ripetuti errori di calcolo della Cassa che non
ha considerato la sostanza emersa in conseguenza all’autodenuncia fiscale, ciò
che era evidente per lui siccome le PC sono aumentate nel tempo nonostante
l’emergenza della sostanza immobiliare italiana e del relativo reddito che
doveva invece comportare la diminuzione delle rendite in maniera significativa,
ma neppure ha segnalato la mutazione relativa alla donazione alle figlie e
gravato da usufrutto parziale.
2.11. In buona sostanza, dunque,
nonostante le avvertenze contenute sulle decisioni e i fogli di calcolo, il
signor RI 1 non ha segnalato nulla all’amministrazione. Il ricorrente era
capace di leggere e capace di discernimento alla luce del fatto che la notaia __________,
al momento della donazione dell’immobile in __________ alle figlie, non ha
minimamente dubitato delle capacità di contrarre del qui ricorrente, non ha
ritenuto necessario un accertamento di natura medica e non ha postulato la
designazione di un curatore o altro intervento di sostegno possibile secondo il
diritto italiano. Anche il curante ha attestato che lo stato depressivo
(subentrato in particolare dopo il decesso della moglie) non ha comportato
ricovero, cure specialistiche, assunzione di farmaci specifici, ma solo il
consiglio di trascorrere del tempo al paese natìo e di vedere più spesso le
figlie (doc. IX).
Anche per una persona con scarsa
scolarizzazione e con i problemi di salute evidenziati in precedenza (doc. IX e
allegati) si trattava di situazioni palesi ed evidenti e l’interpello della
Cassa in merito era cosa facile da porre in atto e certamente pretendibile.
Si ribadisce che è palese che, se
una sostanza, che non era stata in precedenza considerata siccome mai
dichiarata all’autorità fiscale ed alla Cassa, è successivamente segnalata e
deve essere computata nel calcolo delle PC, e questo per un valore superiore ai
CHF 108'000 (non quindi un importo di scarso rilievo), in uno con il relativo
reddito, la circostanza ha incidenza sulle prestazioni complementari che non
possono rimanere uguali rispettivamente aumentare in conseguenza all’aumento
dei premi LAMal come avvenuto in concreto.
Anche per una persona preoccupata
per la salute della consorte, con scarsa scolarizzazione e con qualche problema
Considerandi
di salute, lo si ripete, l’errore in cui versava la Cassa doveva essere palese
e comportare una reazione.
2.12
In conclusione si deve ritenere che
il ricorrente ha avuto un comportamento perlomeno gravemente negligente che non
permette di ammettere il condono delle PC richieste in restituzione (doc. 103 –
2.
/ 4) per complessivi CHF 15'960 a contare dal 1 novembre 2021, ossia
dall’inizio del mese successivo alla donazione del fondo italiano alle figlie.
Come indicato in precedenza questo Tribunale non deve qui verificare la correttezza
della decisione di restituzione siccome non impugnata dal qui ricorrente, e non
deve quindi analizzare se l’obbligo restitutivo dovesse essere considerato per
un periodo anche precedente.
In difetto della prima condizione
per ottenere il condono, ossia la buona fede, non è necessaria le verifica
della seconda condizione posta dalla norma applicabile, ossia la grande
difficoltà (Art. 25 cpv. 1 LPGA).
2.13
Alla luce di quanto precede il
ricorso deve essere respinto.
Secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA in caso di controversie relative a
prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo
prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese
processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, l’oggetto
della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.
Questo Tribunale rileva che in
una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid.
3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso
di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni
(cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2; Robert Hurst, Brigitte Pfiffner, Christian
Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, 3a edizione, 2024, pag. 429, punto 3; Ueli Kieser, Matthias
Kradolfer, Miriam Lendfers, ATSG-Kommentar, 5a edizione, 2024 n. 197 ad art.
61, pag. 1192 e i riferimenti ivi menzionati).
In concreto la questione di
sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo
l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori
approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su
prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto la LPC
non prevede di prelevare le spese in caso di prestazioni.
D’altro lato, anche qualora
la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come
rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021
consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata
(art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet
2021.
- frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la
révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N.
8480.
del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa
parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara
Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura
per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23
giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 28 febbraio 2025
formulato da RI 1, avverso la decisione resa su opposizione il 28 gennaio 2025
dalla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG relativa al condono
dell’importo di CHF 15’960, è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e spese
e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni