33.2025.7
Diritto d'usufrutto inserito fra i redditi come valore locativo finché la casa è abitabile. Con il ricovero in casa anziani, computo di pigione e retta per i primi tre mesi, ma se degenza diventa definitiva va sin da subito considerata solo la retta. Lista delle spese riconosciute esaustiva
16 giugno 2025Italiano28 min
ritenuto che l'assicurata doveva comunque pagare al figlio la pigione di Fr. 12'000.-,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
33.2025.7
TB
Lugano
16 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2025 di
RI 1, ________
rappr. da: RA 1,
________
contro
la decisione su opposizione del 29
gennaio 2025 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni
complementari
ritenuto in fatto
1.1. Con l'entrata in casa anziani il 2
marzo 2023, il 10 agosto 2023 (doc. 1) __________, nata nel 1925, ha inoltrato
una richiesta di prestazioni complementari su cui la Cassa cantonale di
compensazione si è pronunciata il 10 ottobre 2023 (doc. A5) attribuendole dal
1° marzo 2023 una PC di Fr. 262.- al mese (oltre al pagamento del premio LAMal),
considerando sia il fabbisogno vitale sia la retta effettiva dell'istituto (per
Fatti
30 giorni).
Gliel'ha invece negata dal 1° aprile 2023, ritenendo fra le spese
riconosciute unicamente i costi per il soggiorno in istituto. Come per il
periodo precedente, fra i redditi computabili la Cassa ha considerato anche dei
"Ricavi da usufrutto" di Fr. 12'000.-.
1.2. Il __________ novembre 2023 (doc.
6) è venuta a mancare l'assicurata e l'indomani (doc. A18) il figlio ha
contestato il computo di questi "Ricavi da usufrutto", ricordando che
la mamma non ha mai incassato nulla dal suo diritto di abitazione e di
usufrutto sull'abitazione di __________, ma che era tenuta al pagamento di un
"affitto" di Fr. 12'000.- annui per potervi risiedere. Inoltre, a
causa del ricovero presso la casa anziani __________ di __________, non ha più
potuto abitarvi, ma nemmeno ha potuto locarla sia perché i suoi mobili e i suoi
effetti personali erano ancora presenti ed era impossibile trasferirli nella
stanza in cui era andata a vivere, sia perché la casa era diventata inagibile a
causa dei gravi danni cagionati dalla grandinata di fine agosto 2023. Pertanto,
ritenuto che l'assicurata doveva comunque pagare al figlio la pigione di Fr. 12'000.-,
questo importo va considerato nelle sue spese, mentre vanno eliminati dai suoi
redditi i Fr. 12'000.- di "Ricavi a usufrutto", ottenendo così un
diritto PC mensile di Fr. 2'737.-.
A richiesta dell'amministrazione di produrre una dichiarazione
dell'ufficio tecnico comunale di inabitabilità dell'abitazione (doc. 8), il 12
febbraio 2024 (doc. 16) l'assicurata ha prodotto numerose fotografie a comprova
dello stato dell'immobile (tetto, vetri e pavimenti distrutti, presenza di
acqua, muffa sulle pareti, ecc.) e dei preventivi per circa Fr. 200'000.- per
ripristinarne l'abitabilità, ricordando che comunque aveva dovuto continuare a
pagare l'affitto di Fr. 12'000.- all'anno, anche perché voleva tornare a
viverci e quindi non poteva affittarla a terzi.
1.3. Con decisione su opposizione del 29
gennaio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha accolto
parzialmente l'opposizione dell'assicurata, eliminando il valore dell'usufrutto
dai suoi redditi per i mesi da settembre a novembre 2023, ritenuto che la
documentazione prodotta ha reso verosimile la necessità di un risanamento dell'immobile
che non le avrebbe permesso un'effettiva locazione. Per contro, fino alla
grandinata il valore locativo dell'abitazione va computato quale reddito,
essendovi unicamente un impedimento soggettivo all'utilizzo del bene dato dalla
degenza in casa anziani, ma non un ostacolo oggettivo, come invece si è
manifestato in seguito con la necessità dei lavori di sgombero del mobilio e di
ristrutturazione della casa resa inabitabile dalla tempesta di agosto 2023.
Il 30 gennaio 2025 (doc. 65) la Cassa ha quindi ricalcolato il
diritto alle PC dell'assicurata, riconoscendolo nella misura di Fr. 218.- al
mese per settembre e ottobre 2023, oltre al pagamento del premio di cassa
malati, mentre l'ha respinto per il mese di novembre 2023.
1.4. Con ricorso del 27 febbraio 2025
(doc. I) RA 1RI 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su
opposizione e di concedere retroattivamente alla mamma dal 1° aprile 2023 una
prestazione complementare per far fronte alle sue spese aumentate dal gennaio
2023, dovendo far capo dapprima all'aiuto domiciliare, poi al ricovero d'urgenza
con ambulanza in ospedale dal 10 al 25 gennaio 2023 (doc. A3), in seguito dal
26 gennaio al 2 marzo 2023 alla degenza presso la Clinica __________ di __________
(doc. A4a) e dal 2 marzo al __________ novembre 2023, ove è deceduta, presso la
casa per anziani __________ sempre a __________. Non essendo a quel momento a
conoscenza quando sarebbe potuta rientrare a casa, tutti i suoi mobili sono
rimasti in quell'abitazione, anche perché era impossibile trasferirli nella
piccola stanza presso la casa per anziani. Nemmeno era possibile utilizzare
questo immobile per altri scopi, essendovi pure un diritto di abitazione e di
usufrutto a suo favore che, in virtù del relativo rogito di costituzione,
comportava il pagamento di Fr. 12'000.- all'anno a favore del figlio, nudo
proprietario. Questo importo, a dire del ricorrente, va considerato quale
spesa, così come numerose altre spese sostenute di cui ha prodotto le fatture
pagate (docc. A6-A17). Per l'erede della beneficiaria di PC, non v'è alcun
reddito da locazione da computare da parte di terzi, avendo essa abitato e
utilizzato la casa solo grazie al canone di locazione dovuto di Fr. 12'000.-.
Questo affitto ha continuato a essere pagato anche mentre era degente sia in
ospedale, sia in Clinica __________ sia ancora in casa per anziani __________,
anche perché era previsto che, appena possibile, l'assicurata rientrasse al
domicilio. È perciò corretto che, sin dall'inizio dei ricoveri e fino al suo
decesso, l'importo di Fr. 12'000.- le sia riconosciuto come spesa, mentre deve
essere stralciato come reddito.
1.5. A richiesta del Giudice delegato
(doc. II), il ricorrente ha prodotto della documentazione al fine di comprovare
di essere l'unico erede della mamma che, poiché ritenuta insufficiente (doc.
IV), è stata completata il 4 aprile 2025 (doc. V) con l'invio del richiesto certificato
ereditario (doc. A24) rilasciato il giorno precedente.
1.6. Nella risposta del 25 aprile 2025
(doc. VII) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il
ricorso, rinviando alle argomentazioni presentate con la decisione impugnata. L'amministrazione
ha ricordato di avere computato il diritto di usufrutto nei redditi della
defunta assicurata dal 1° aprile al 30 agosto 2023, mentre di averlo stralciato
dal 1° settembre al 31 ottobre 2023 (recte: 30 novembre 2023), siccome l'immobile
su cui gravava questo diritto è stato colpito da una violenta grandinata il 25
agosto 2023.
1.7. Nelle osservazioni l'8 maggio 2025
(doc. IX) l'erede fu RI 1 ha rilevato che la Cassa di compensazione non ha
considerato le prove (docc A1-A26) e le argomentazioni apportate, ignorando i
fatti e continuando a computare in modo errato il diritto di soggiorno che la
mamma aveva nella sua casa come se fosse stato gratuito, ma essa pagava un
canone di locazione di Fr. 1'000.- al mese, ciò che comporta un diritto alle PC
da gennaio a novembre 2023 di Fr. 1'000.- in più al mese.
Il ricorrente ha rilevato che da gennaio 2023 vanno aggiunte alle
spese di alloggio per il suo domicilio di __________ le spese ospedaliere e di
riabilitazione per i suoi soggiorni temporanei, tanto che ha dovuto richiedere
un permesso di soggiorno per risiedere in un posto diverso dal suo domicilio
(docc. A27 e A28), in cui ha lasciato il mobilio fino al termine delle cure
necessarie. Nemmeno sarebbe stato possibile locare la casa, non essendo certo
quando avrebbe potuto rientrare al proprio domicilio, perciò ha continuato a
pagare la pigione mensile e tutte le fatture relative all'immobile, costi che
le vanno pertanto riconosciuti.
1.8. Il 16 maggio 2025 (doc. XI) la
Cassa di compensazione ha indicato di non avere ulteriori considerazioni da
formulare.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il ricorrente si è lamentato del
ritardo (15 mesi) con cui la Cassa di compensazione ha evaso la sua opposizione
del 13 novembre 2023 rispettivamente dei quasi due anni trascorsi dalla
richiesta di prestazioni complementari.
Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate.
Giusta l'art. 52 cpv. 2 LPGA, le decisioni su opposizione vanno
pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un
avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
L'art. 56 cpv. 2 LPGA prevede che il ricorso può essere interposto
anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una
decisione o una decisione su opposizione.
L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo concetto,
affermando che il ricorso può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità
competente, nonostante una domanda dell'assicurato, non emani una decisione o
una decisione su opposizione rispettivamente su reclamo.
2.2. Per costante giurisprudenza vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art.
29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri
certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che
appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme
delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1; STF
8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107
Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma
particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e
dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a
statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la
decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un
termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze
fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1,
pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e
riferimenti ivi menzionati).
Nella sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, l'Alta Corte ha
evidenziato al considerando 5.1 che il principio della celerità, benché sia un
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio
non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio
inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
2.3. Nell'evenienza concreta, il
ricorrente ha affermato che la Cassa di compensazione avrebbe commesso una
ritardata giustizia nei suoi confronti impiegando quasi 15 mesi a emettere la
decisione su opposizione.
Considerato che l'amministrazione ha emanato il 29 gennaio 2025 la
decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 13 novembre
2023, e che l'erede fu RI 1 ha regolarmente impugnato il provvedimento della
Cassa inoltrando al Tribunale un ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica
(art. 56 cpv. 1 LPGA), non è più possibile per la parte interessata far valere una
ritardata giustizia, visto che l'amministrazione ha emesso l'attesa decisione
su opposizione. La lamentela di ritardata giustizia, infatti, doveva essere
semmai sollevata davanti al TCA prima che la decisione su opposizione
del 29 gennaio 2025 fosse pronunciata. Una volta che la Cassa di compensazione
si è espressa, è decaduta la realizzazione di una ritardata giustizia. Alla
parte interessata non rimane quindi che la possibilità di impugnare questo
provvedimento (la decisione su opposizione) con la via ordinaria del ricorso entro
30 giorni giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA, come ha correttamente fatto, mentre la
via della denegata e ritardata giustizia offerta dall'art. 56 cpv. 2 LPGA non può
più entrare in considerazione.
Su questa censura il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
nel merito
2.4. Oggetto del contendere è il diritto
di __________ alle prestazioni complementari dal 1° aprile al 30 novembre 2023,
visto che in un primo momento, con la decisione formale del 10 ottobre 2023, la
Cassa di compensazione l'ha concesso soltanto per il mese di marzo 2023
considerando sia il fabbisogno vitale sia la tassa giornaliera effettiva,
mentre dal 1° aprile 2023 l'ha negato in presenza di un'eccedenza di redditi
riconoscendo fra le spese la retta annua di Fr. 30'660.-, le spese personali di
Fr. 2'280.- e le spese di manutenzione di Fr. 2'400.-, mentre fra i redditi ha
ritenuto i ricavi da usufrutto di Fr. 12'000.-.
Con la decisione su opposizione, la Cassa di compensazione ha
confermato il proprio agire da aprile 2023, mentre da settembre a novembre 2023
ha eliminato le spese di manutenzione e i ricavi da usufrutto. Ciò ha
comportato la concessione di una prestazione complementare di Fr. 218.- al mese
per settembre e ottobre 2023, a cui va ad aggiungersi il pagamento del premio
LAMal, mentre per novembre 2023 il diritto alle PC è decaduto stante il computo
dei soli giorni effettivi (__________) di degenza.
2.5. Nella STCA 33.2021.11 del 17
gennaio 2022 concernente la medesima assicurata, questa Corte ha già illustrato
le norme legali e la giurisprudenza riguardanti le spese riconosciute, i
redditi computabili, il diritto di usufrutto (art. 745 CC, cfr. consid. 2.5 e
2.6) e il diritto di abitazione (art. 776 CC, cfr. consid 2.8) diritti reali
limitati che, contro il pagamento di Fr. 12'000.- annui al nudo proprietario,
la beneficiaria di prestazioni complementari si è riservata nel 1994 sull'immobile
di __________ contestualmente alla donazione effettuata nei confronti del
figlio.
Va ricordato che giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC, per le
persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un
ospedale (persone che vivono a casa), fra le spese riconosciute vi sono, in
luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che
abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo
delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la
lettera b si applica per analogia.
In base all'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione
occupata dal proprietario o dall'usufruttuario, come pure il reddito
proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta
cantonale diretta del Cantone di domicilio. Se tali criteri non esistono, sono
applicabili quelli in materia d'imposta federale diretta (cpv. 2).
L'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC riconosce
inoltre sia alle persone che vivono che a quelle che non vivono durevolmente o
per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, in particolare le spese
di manutenzione di fabbricati e gli interessi ipotecari, fino a concorrenza del
ricavo lordo dell'immobile.
Per l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese di manutenzione di
fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale
diretta fissato dal Cantone di domicilio.
Quanto ai redditi computabili, l'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che
sono computati come reddito, per ciò che qui interessa:
"
b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore annuo
di un usufrutto o di un diritto di
abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il
beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel
calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad
Considerandi
almeno una di queste persone;
d. le rendite, le
pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".
Il TCA aveva inoltre rilevato ai considerandi 2.7 e 2.8 che per
quanto concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per
anziani non comporta la radiazione dell'usufrutto avente per oggetto un
immobile. L'impedimento per motivi di salute di esercitare il diritto di
usufrutto non giustifica infatti di escludere il valore di questo diritto dal
calcolo dei redditi determinanti, visto che in genere l'esercizio dell'usufrutto
può essere trasferito a terzi (su questi aspetti si veda STFA P 43/09 del 2
marzo 2000). Ciò contrariamente al diritto d'abitazione che, secondo la
dottrina, non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato, ma può
esserne chiesta la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC se dimostrato
che il suo titolare non è più in grado, definitivamente, di esercitarlo, ciò
che potrebbe avvenire in caso di ricovero duraturo del beneficiario in una casa
per anziani.
Sempre al considerando 2.8, questo Tribunale aveva affermato che
in caso di costituzione di un diritto d'usufrutto avente per
oggetto un immobile, l'usufruttuario può locare il bene fondiario o abitarci
personalmente. In quest'ultima costellazione, il relativo valore locativo va
considerato nei redditi ai sensi del citato art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI ed è valutato
secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di
domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a).
Secondo il N. 3433.02 delle Direttive sulle prestazioni
complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, se
una persona vive in un'abitazione di sua proprietà o per la quale ha un diritto
di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell'immobile va computato
come reddito.
Inoltre, per il N. 3433.03 DPC, per principio va computato come
reddito del proprietario o dell'usufruttuario l'importo della pigione o del
canone d'affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente
inferiore all'uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in
considerazione l'importo conforme all'uso locale. La stessa disposizione vale
se non è stata convenuta una pigione oppure se l'immobile è lasciato vuoto, pur
essendo possibile darlo in locazione.
Giusta il N. 3433.05 DPC, il controvalore del diritto d'abitazione
non può di regola essere computato come reddito a un avente diritto che non può
più farne uso per motivi di salute.
2.6
La scrivente Corte aveva inoltre
rilevato (cfr. consid. 2.10) che l'assicurata beneficiava di un bene immobile
non in base a un contratto di locazione per il quale versava una pigione, bensì
in virtù di un diritto di usufrutto cumulato con un diritto di abitazione,
diritti reali limitati costituiti nel 1994 che le concedevano il diritto vita
natural durante di godere del bene non solo esercitando personalmente i diritti
sul fondo da essi gravato, ma anche di poterne disporre in favore di terzi con l'incasso
del relativo canone, come occorso con l'affitto a terzi di un posteggio. Questi
diritti a favore dell'assicurata costituivano quindi un reddito della sostanza ai
sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, secondo cui fra i proventi della
sostanza immobile è incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di
abitazione.
Di conseguenza, è corretto che per calcolare le prestazioni
complementari della richiedente fra i suoi redditi la Cassa cantonale di
compensazione ha inserito il valore di questi diritti alla voce "Ricavi da
usufrutto", computandone il valore locativo e dunque Fr. 12'000.-, importo
confermato il 14 dicembre 2021 al Tribunale dall'Ufficio di tassazione di __________
(STCA 33.2021.11 del 17 gennaio 2022, consid. 1.3 pag. 3).
La circostanza che la richiedente le prestazioni complementari sia
stata degente dal gennaio 2023 al novembre 2023 dapprima in ospedale e poi in
una casa di cura e quindi, per motivi di salute, sia stata realmente
impossibilitata a utilizzare e a godere dei suoi diritti reali limitati, non
porta a un risultato diverso.
Infatti, se il diritto di usufrutto non è stato messo a frutto,
nel senso che, come indicato dal ricorrente, l'abitazione della mamma è rimasta
tale e quale con mobili, suppellettili e oggetti personali mentre essa era
dapprima ospedalizzata e poi ospite di strutture di cura, fra i suoi redditi va
comunque inserito un reddito ipotetico dell'usufrutto, corrispondente al valore
locativo.
La situazione dell'usufruttuaria è in effetti simile a quella di
un qualsiasi proprietario di immobile, che si vede computato fra i redditi il relativo
valore locativo, come anche a livello fiscale.
Se, invece, il diritto di usufrutto di cui l'assicurata godeva -
per quello di abitazione non è per contro possibile, trattandosi di un diritto strettamente
personale, non cedibile e non trasmissibile agli eredi (art. 776 cpv. 2 CC) - fosse
stato messo realmente a frutto locando a terzi l'immobile, o parte di esso, in
luogo del valore locativo sarebbe stato inserito l'importo realmente incassato
a titolo di affitto, anche in tal caso come avviene dal profilo del diritto
fiscale.
2.7
Per quanto concerne le spese
riconosciute dell'assicurata, e in particolare la pigione di Fr. 12'000.- che
essa versava al nudo proprietario per godere del diritto di usufrutto e del
diritto di abitazione costituiti nel 1994, questo importo può essere ritenuto
soltanto fino a quando l'assicurata non ha definitivamente lasciato la sua
abitazione per un'altra sistemazione.
Va però ricordato che la nuova domanda di PC è stata formulata
nell'agosto 2023 e che i suoi effetti esplicano dal 1° marzo 2023, giacché il
diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione in
istituto (art. 12 cpv. 2 LPC). Di conseguenza, con l'entrata dell'assicurata il
2.
marzo 2023 nella casa per anziani __________ di __________, il calcolo delle
prestazioni complementari cambia, dovendo ora computare il costo della tassa
giornaliera dell'istituto in sostituzione della locazione onerosa e quindi della
pigione che l'assicurata continuava a pagare al figlio.
L'art. 10 LPC definisce chiaramente le spese riconosciute ai
beneficiari di prestazioni complementari, suddividendoli in due categorie: persone
che vivono a casa (cpv. 1) e persone che vivono in un istituto o in un ospedale
(cpv. 2).
Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in
un istituto o in un ospedale, quali spese il legislatore ha previsto: a) l'importo
destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, b) la pigione di un
appartamento e le relative spese accessorie e c) in luogo della pigione, il
valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di
cui esse stesse sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie.
Per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un
istituto o in un ospedale, le spese riconosciute sono: a) la tassa giornaliera
per i giorni di permanenza fatturati dall'istituto o dall'ospedale; b) un
importo per le spese personali.
Infine, all'art. 10 cpv. 3 LPC il legislatore ha indicato le spese
che sono riconosciute per tutte le persone (ossia quelle che vivono e non
vivono in un istituto o in un ospedale), fra cui b) le spese di manutenzione di
fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile
e d) importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Una concomitanza di queste spese (pigione e retta) è possibile
soltanto per i primi tre mesi di degenza in istituto, ovvero quando la degenza
non è definitiva e quindi le persone non vivono durevolmente o per oltre tre
mesi in un istituto o in un ospedale come previsto dall'art. 10 cpv. 1 LPC. In
tal caso, però, le spese di soggiorno in istituto vanno rimborsate all'assicurato
come spese di malattia e di invalidità e non computate come retta.
L'art. 14 cpv. 1 lett. bbis LPC prevede infatti che i
Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le
spese comprovate di soggiorno temporaneo in un istituto o in un ospedale, ma al
massimo per tre mesi. Se poi il soggiorno in queste strutture dura più di tre
mesi, la prestazione complementare annua è calcolata retroattivamente, sulla
base delle spese riconosciute di cui all'art. 10 cpv. 2 LPC (quindi
considerando la tassa giornaliera e le spese personali), a partire dall'inizio del
soggiorno.
Se, dunque, come previsto dal N. 3142.02 DPC, al momento del
ricovero non è chiaro se il beneficiario di PC tornerà o meno a vivere a casa,
va mantenuto il calcolo effettuato secondo le modalità previste per le persone
che vivono a casa fino alla fine del terzo mese civile intero che la persona ha
trascorso nell'istituto o nell'ospedale e le spese di soggiorno in istituto
vanno rimborsate tramite le spese di malattia e di invalidità (v. N. 5210.01).
Se poi alla scadenza dei tre mesi la persona non torna a vivere a casa, va
effettuato retroattivamente all'inizio della degenza il calcolo previsto per le
persone che vivono in un istituto. Il N. 3152.01 è applicabile per analogia.
Secondo il N. 3152.01 DPC, se al momento del ricovero vi è la
certezza che il beneficiario di PC non tornerà più a casa, le PC vanno
calcolate secondo le modalità previste per le persone che vivono in un istituto
o in un ospedale a partire dal momento indicato di seguito:
– Se la tassa
giornaliera è fatturata per l'intero mese del ricovero in istituto, già da
questo mese va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono in
istituto.
– Se la tassa
giornaliera non è fatturata per l'intero mese, fino alla fine del mese in
questione va effettuato il calcolo previsto per le persone che vivono a casa.
La tassa giornaliera di cui al capitolo 3.3.2 va riconosciuta addizionalmente
quale spesa.
Dalla tassa giornaliera vanno dedotte le spese di vitto
conformemente al N. 3415.02 (v. N. 3320.05). Dal mese successivo va effettuato
il calcolo previsto per le persone che vivono in istituto.
2.8
In concreto, la Cassa di
compensazione, come previsto dall'art. 10 cpv. 2 lett. a LPC, per il mese di
marzo 2023 ha a giusta ragione ritenuto i giorni effettivi di degenza in istituto
fatturati dalla casa per anziani __________ (Fr. 84 x 30) e ha dedotto le spese
di vitto (Fr. 21,50 x 30), siccome riconosciute dal computo del fabbisogno
vitale previsto per le persone che vivono a casa.
Questo forfait (Fr. 20'100.-) viene ugualmente, eccezionalmente, considerato
insieme alla tassa giornaliera, seppure quest'ultima non integralmente. In
effetti, dal 2 al 31 marzo 2023 (doc. 1-24/60) pure la casa per anziani non ha
fatturato il costo giornaliero pieno (Fr. 84.-), ma in misura ridotta (Fr.
57,60).
Dal 1° aprile 2023 in poi, è pure corretto che poiché la tassa
giornaliera è stata fatturata per l'intero mese (docc. 1-32/60, 1-28/60 e 1-25/60),
si debba considerare unicamente la retta intera annua dell'istituto e non più
anche il fabbisogno vitale.
Quanto alla obiezione del ricorrente secondo cui era desiderio
della mamma ritornare a casa propria tanto che il mobilio e gli effetti
personali erano rimasti nell'abitazione di __________, anche perché era
impossibile traslocarli nella camera della casa per anziani, e che quindi nelle
sue spese si debba riconoscere la pigione di Fr. 12'000.- che essa ha continuato
a pagare al figlio in virtù del diritto di usufrutto e di abitazione su quell'immobile,
la stessa deve essere respinta.
Quando la Cassa di compensazione ha emesso la decisione formale
del 10 ottobre 2023, erano ormai trascorsi oltre sette mesi dal trasferimento
dell'assicurata nella casa per anziani __________ di __________. A quel
momento, visto che la degenza superava i tre mesi, non era quindi più possibile
definirla come temporanea. Pertanto, anche ammettendo che al momento del
ricovero non vi fosse la certezza, come sostenuto dal ricorrente, che la
beneficiaria di PC non sarebbe più tornata a casa - e in tal caso si deve
continuare a calcolare le PC come se la persona vivesse ancora a casa fino alla
fine del terzo mese rimborsando le spese di soggiorno temporaneo in istituto
tramite le spese di malattia e di invalidità (art. 14 cpv. 1 lett. bbis
LPC; N. 3152.02 DPC) anziché inserirle nel fabbisogno come spese riconosciute
sotto forma di tassa giornaliera -, la Cassa, che ha analizzato la situazione
dell'assicurata in un periodo successivo ai primi tre mesi del ricovero, a
giusta ragione poteva quindi definire la degenza come durevole. Perdurando,
infatti, da più di sette mesi, ad ottobre 2023 l'amministrazione ha di
conseguenza correttamente calcolato le PC secondo le modalità previste per le
persone che vivono in un istituto o in un ospedale sin da subito (art. 10 cpv.
2.
LPC), fermo restando la particolarità del primo mese in cui la tassa
giornaliera non è stata fatturata per l'intero mese, visto che il soggiorno è
iniziato il 2 marzo 2023 (N. 3152.01 DPC).
La circostanza che l'assicurata ha continuato a pagare l'affitto
non muta la conclusione di considerare solo la tassa giornaliera.
2.9
Il ricorrente ha inoltre chiesto di
considerare fra le spese della mamma i costi che essa ha dovuto assumersi anche
mentre era degente dapprima in ospedale e poi in istituto, quali la fattura del
giardiniere (doc. A14), i costi per i pasti a domicilio (doc. A13), le fatture
dell'energia elettrica (docc. A8-A12), la tassa base per la raccolta dei
rifiuti (doc. A7) e la fattura dell'ambulanza (doc. A3).
Va a questo proposito ricordato che le spese riconosciute per la
prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo
nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio
2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL
Nr. 2; N. 3211.01 DPC). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet/Koch,
Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83), perciò non
è possibile derogarvi. Di conseguenza, tutte le spese che non risultano
nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute
specificatamente nel fabbisogno degli assicurati.
Tutte le spese sostenute da un assicurato, ma che non sono
elencate nell'art. 10 LPC (ad esempio, il consumo di acqua e di elettricità, i
costi per la ricezione della radio e della televisione, della via cavo, per i
generi alimentari, i vestiti, le spese di pulizie, le spese di trasporto, le
spese telefoniche, per le vacanze, il tempo libero e le imposte) fanno quindi
parte del fabbisogno generale vitale. Per questo motivo, la pretesa del
ricorrente di rimborsargli le spese comprovate che la mamma ha sostenuto non
può quindi essere accolta.
Ad ogni modo, un rimborso di diverse fatture non sarebbe comunque
dato anche perché esse concernono addirittura un periodo precedente o
successivo al diritto alle prestazioni complementari di __________.
Per quanto concerne invece la fattura dell'ambulanza di Fr. 850.-
per l'intervento del 10 gennaio 2023 (doc. A3), l'unica che sarebbe
rimborsabile siccome ricade sotto le spese di malattia e di invalidità (art. 14
cpv. 1 lett. e LPC: i Cantoni rimborsano le spese di trasporto al più vicino
luogo di cura), occorre rilevare che l'art. 15 LPC prevede che le spese di
malattia e di invalidità sono rimborsate se:
a. il rimborso è
fatto valere entro quindici mesi dalla fatturazione; e
b. le spese sono
insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli
artt. 4-6.
In specie, quindi, anche questa spesa non può essere riconosciuta.
Da una parte, perché nel febbraio 2025, quando il ricorrente ne ha
preteso il riconoscimento, il termine per esercitare il diritto al rimborso è
ampiamente decorso.
Dall'altra, poiché il costo dell'ambulanza è insorto quando
l'assicurata, nel gennaio 2023, non beneficiava ancora delle prestazioni
complementari.
2.10
Da quanto precede discende che dal
1° aprile al 31 ottobre 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha
correttamente inserito come spesa riconosciuta la tassa giornaliera (Fr.
30'660.-) e le spese personali (Fr. 2'280.-) e non anche la voce della pigione
(Fr. 12'000.-), il cui costo l'assicurata si è comunque assunto fino al suo decesso
anche se non utilizzava più l'abitazione.
È inoltre corretto che dal 1° settembre 2023, a seguito della
grandinata del 25 agosto 2023, la Cassa di compensazione ha eliminato dai
redditi dell'assicurata il valore locativo dell'immobile di __________ siccome
è diventato totalmente inagibile, come ampiamente comprovato dalle numerose
fotografie prodotte, e quindi non più fruibile né da parte dell'usufruttuaria
né da terzi. L'importo di Fr. 12'000.- è stato dunque a buon diritto eliminato.
Sulla scorta delle considerazioni esposte, la decisione impugnata
deve pertanto essere integralmente confermata.
2.11
La procedura non è soggetta a spese,
poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16
febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021; Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,
in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21
agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021
nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.
29.
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA
alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e
controprogetto».
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni