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Decisione

33.2025.8

Vendita immobile ai figli. Ass. ha compensato il prezzo di vendita con il credito che il figlio vantava per essersi assunto il suo debito ipotecario.Non ci sono però giustificativi che si è realmente sostituito all'ass.come debitore ipotecario. Non c'è controprestazione adeguata.Rinuncia di sostanza

26 maggio 2025Italiano34 min

i coniugi hanno dichiarato di non più essere intestatari dell'appartamento di __________,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

33.2025.8

TB

Lugano

26 maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso dell'11 marzo 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 13 febbraio 2025 emanata

da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni

complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Dalla revisione avviata a fine anno

2022 (doc. 67) è emersa della sostanza immobiliare all'estero che RI 1, nato

nel 1952, non ha dichiarato alla Cassa Cantonale di compensazione quando nel

dicembre 2019 ha richiesto le prestazioni complementari per sé e la moglie.

Raccolta la documentazione necessaria (doc. 84), con decisione del 21 giugno

2023 (doc. 104) la Cassa ha emesso una decisione di restituzione di PC (Fr.

8'811.-) dal 1° dicembre 2019 a seguito del computo di tali beni venduti ai

figli, il cui prezzo da pagare è stato poi loro condonato.

1.2. L'opposizione del 6 luglio 2023

(doc. 119-1/11), non motivata a sufficienza, è stata oggetto della decisione della

Cassa del 14 settembre 2023 di non entrata nel merito.

1.3. Con decisione del 15 settembre 2023

(doc. 137) la Cassa di compensazione ha ricalcolato dal 1° gennaio 2023 il

diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato aggiungendo i contributi

personali AVS dovuti dalla moglie e computando una rinuncia alla sostanza di

Fr. 185'165.-.

1.4. L'opposizione del 16 settembre 2023

(docc. 139-1/3 e 141) è stata respinta con decisione su opposizione del 18

ottobre 2023 (doc. 142-1/6), in cui la Cassa ha evidenziato che l'immobile sito

a __________, venduto il 26 marzo 2019 per € 150'000.-, e la casa in Albania, venduta

il 9 maggio 2019 per € 40'000.-, non erano stati dichiarati nel novembre 2019

nel formulario di richiesta delle PC. Si configurava pertanto una violazione

dell'obbligo di informare e quindi una truffa (art. 146 CP), motivo per cui l'istanza

di condono del 4 novembre 2023 (doc. 143) è stata respinta dall'amministrazione

il 12 dicembre 2023 (doc. 150).

1.5. Il 26 aprile 2024 (doc. 153) la

Cassa di compensazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato dal 1° gennaio

2024 a seguito dell'aggiornamento del tasso di interesse sulla sostanza

alienata.

1.6. Il 27 maggio 2024 (doc. 155-1/38)

l'assicurato ha chiesto la cancellazione della rinuncia alla sostanza di Fr.

175'165.-, non avendo incassato alcunché dalla vendita ai figli dell'immobile

sito a __________, come risulta dalla convenzione sottoscritta tra le parti

(doc. 156-2/4). Il prezzo di compravendita di € 150'000.- è stato infatti

compensato nella misura di € 75'000.- con il credito vantato dal figlio per

avere, in sua vece, fatto fronte per dieci anni agli interessi ipotecari,

mentre i restanti € 75'000.- sono stati condonati alla figlia. L'opponente ha

perciò chiesto di ricalcolare sin dall'inizio il suo diritto alle PC eliminando

questa posta.

1.7. A richiesta della Cassa (doc. 157),

il 15 novembre 2024 (doc. 158) l'assicurato ha prodotto dei documenti per comprovare

che il pagamento degli interessi ipotecari dal 2007 al 2017 è stato effettuato dal

figlio, circostanza che la Cassa non ha però ritenuto sufficiente e che gli ha

chiesto di ulteriormente provare con giustificativi bancari (docc. 159, 161 e

169). Ciò ha dato luogo alle prese di posizione del beneficiario del 2 (doc.

160) e dell'11 dicembre 2024 (doc. 163) come pure del 3 febbraio 2025 (doc. 172).

1.8. Con decisione su opposizione del 13

febbraio 2025 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto

l'opposizione dell'assicurato, non avendo quest'ultimo comprovato, a mezzo di

giustificativi bancari, che il pagamento degli interessi ipotecari sia stato

eseguito con i soldi del figlio __________, visto che dalle attestazioni della

banca creditrice non emerge nulla in tal senso.

1.9. L'11 marzo 2025 (doc. I) RI 1 si è

rivolto al Tribunale chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e

che le prestazioni complementari siano ricalcolate dal loro arrivo nel Cantone (2019)

tenendo conto che il patrimonio era inferiore alla sostanza minima computabile,

quindi che le PC siano ripristinate e sia loro rimborsato "tutto quanto a loro indebitamente sottratto".

Il ricorrente ha indicato di essere giunto in Italia nel 1997 e di

avere comprato nel 2003 per € 147'000.- un appartamento a __________, il cui

prezzo è così stato pagato: € 64'000.- in contanti e € 83'000.- finanziati con

ipoteca. Gli interessi ipotecari e l’ammortamento sono stati versati fino al 31

dicembre 2006, riducendo così il debito a € 61'999,20. Non riuscendo però più a

rimborsare il mutuo, dal 1° gennaio 2007, il figlio si sarebbe assunto l'onere

degli interessi sino ad estinzione del mutuo, avvenuto il 30 giugno 2017, per

complessivi € 75'000.-.

Con l'arrivo in Ticino a metà novembre 2019, nella richiesta di PC

Fatti

i coniugi hanno dichiarato di non più essere intestatari dell'appartamento di __________,

avendolo venduto ai figli nel marzo 2019 per € 150'000.-, con pagamento del

prezzo differito. Con convenzione del 30 settembre 2019 le parti hanno

stabilito che dal prezzo di vendita dell'immobile € 75'000.- erano dovuti dal

figlio __________, ma che questo importo era compensato con quanto da egli

versato alla banca creditrice per conto dei genitori per gli interessi e

l'ammortamento del mutuo residuo di € 62'000.-, estinto il 30 giugno 2017; l'assicurato

ha invece rinunciato a recuperare i € 75'000.- dovuti dalla figlia __________,

donandoglieli.

A dire del ricorrente, quindi, al loro arrivo in Ticino a fine

2019 la sostanza dei coniugi comprendeva gli averi sul conto (Fr. 907.-), il

ricavo della vendita della casa in Albania (Fr. 36'000.-, pari a € 40'000.-) e

il valore dell'automobile (Fr. 9'590.-). Stante una sostanza di Fr. 46'497.-, inferiore

alla franchigia di Fr. 50'000.-, la sostanza computabile nel calcolo era dunque

nulla.

L'assicurato ha poi fatto presente di avere sempre collaborato con

il Servizio PC per l'accertamento della situazione finanziaria sin dall'arrivo

in Ticino nel novembre 2019 in provenienza dal Canton Zurigo, di avere

prodotto, a richiesta della Cassa, tutta la documentazione attestante che il

mutuo era stato assunto dal figlio per € 75'000.- sino alla sua estinzione e

che ha prodotto la dichiarazione del figlio di essersi assunto gli oneri

ipotecari.

Ciò nonostante, la Cassa ha deciso che dall'attestazione della

banca creditrice non risultava alcuna prova che era stato il figlio ad effettuare,

per conto dei genitori, il versamento di € 75'000.-.

Il ricorrente ha al riguardo rilevato di avere chiesto al notaio

di volere procedere con la donazione dell'appartamento ai due figli, ma che

questi gliel'aveva sconsigliato, proponendo invece una compravendita ed in tal

senso i coniugi hanno poi proceduto.

Considerati infine la sostanza, che il prezzo della compravendita

è stato soluto con una compensazione e una donazione, che egli ha fatto tutto

quanto possibile per dimostrare la sua situazione finanziaria e che il figlio

ha provveduto al pagamento degli interessi del mutuo ipotecario dal 2007 al

2017, il suo diritto alle prestazioni complementari devrebbe essere

ripristinato dal 2019.

1.10. Nella risposta del 28 marzo 2025

(doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere

il ricorso rinviando alle spiegazioni fornite con la decisione impugnata e

rilevando che nemmeno con il ricorso l'assicurato ha portato l'effettiva prova

del pagamento degli interessi ipotecari da parte del figlio. La documentazione

prodotta in precedenza dimostra infatti che il debito era assunto, pagato e

dichiarato all'autorità fiscale italiana dal ricorrente. L'amministrazione ha

infine precisato che non risulta corretto che l'assicurato abbia sempre

collaborato nell'accertamento della sua situazione economica, visto che nel

formulario di richiesta delle PC ha risposto negativamente alla domanda n. 59

sulla cessione di sostanza, mentre otto mesi prima v'era stata la vendita/donazione

ai figli.

1.11. L'11 aprile 2025 (doc. V)

l'insorgente ha ribadito e puntualizzato alcuni aspetti e in particolare che la

"Banca __________, mi ha dichiarato che

il mutuo ipotecario era stato definitivamente saldato il 30.06.2017, che tutte

le precedenti richieste di pagamento e le relative quietanze erano state

redatte a mio nome, in quanto risultavo io l'intestatario del debito ipotecario

e che, considerato il tempo trascorso non intendevano aggiungere altro"

(pag. 1). Inoltre, visto che la Cassa non ha ritenuto comprovato che dal 2007

al 2017 il figlio ha pagato gli interessi ipotecari, "quest'ultimo si è ricordato che in diverse occasioni il

versamento degli interessi ipotecari in Banca __________, erano avvenuti alla

presenza di due suoi amici che si sono dichiarati disponibili a confermarlo"

e un notaio luganese ha raccolto le loro “dichiarazioni giurate” (doc.

B1).

Quanto alla mancata indicazione nel formulario di richiesta delle

PC di avere venduto della sostanza nel 2019 sollevata dalla Cassa, il

ricorrente ha osservato di averlo compilato presso gli uffici del suo Comune

con l'aiuto di una funzionaria.

E che "In quel contesto è

stato convenuto superfluo indicare la vendita dell'appartamento di __________,

avvenuto il 26.03.2019, in quanto la predetta vendita aveva avuto luogo in un

periodo dove ero domiciliato nel Comune di ____________________ sino alla mia

partenza avvenuta il 15.11.2019. Detta comunicazione, andava comunque

comunicata al Comune di __________ ove ero domiciliato." (pag.

2 in alto). L'assicurato ha perciò ribadito le proprie conclusioni.

1.12. La Cassa ha osservato il 29 aprile

2025 (doc. VII) che quanto prodotto non dimostra che il pagamento degli

interessi ipotecari da parte del figlio sia effettivamente avvenuto, non

essendoci la relativa documentazione bancaria o postale. Quanto all'assenza di

comunicazione dell'avvenuta vendita dell'appartamento in Italia, la Cassa ha

evidenziato che dall'esame degli atti non risulta che la proprietà immobiliare così

come la vendita sia stata comunicata al Comune di __________, prova ne è che

nelle tabelle di calcolo per gli anni 2018 e 2019 - è stato beneficiario PC

fino al 30 novembre 2019 - non v'era la relativa voce di calcolo. Per

l'amministrazione è inoltre inverosimile che sia stato convenuto con la

funzionaria ticinese di non comunicarle l'avvenuta vendita.

1.13 Con osservazioni del 14 maggio 2025

(doc. IX) il ricorrente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è unicamente il

diritto del ricorrente alle prestazioni complementari a decorrere dal 1°

gennaio 2024, deciso il 26 aprile 2024. Il diritto alle PC dal 1° dicembre 2019,

stabilito con la decisione di restituzione del 21 giugno 2023 (doc. 104), non

può invece essere rivisto siccome definitivo, poiché contro la decisione del 14

settembre 2023 (doc. 126) della Cassa cantonale di compensazione di non entrata

nel merito dell'opposizione del 6 luglio 2023 (doc. 119-1/11), ritenuta

immotivata, l'assicurato non si è aggravato a questo Tribunale.

2.2. Fondandosi

sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art.

112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo

art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in

vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost.

fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a

persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia,

superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle

prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e

Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c

Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli

anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello

nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare

fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale

sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo

1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006

in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un

"reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di

cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans.

all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a

Cost. fed.

Questa nozione è più ampia

rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art.

93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone

anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC

1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo,

"Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio

quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204;

Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag.

225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.3. In

virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle

persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni

complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e

dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari

se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare

annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi

computabili, ma almeno al più elevato degli importi previsti alle lettere a e

b.

L'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati come reddito, per

ciò che qui interessa:

" b. un quindicesimo della sostanza netta, oppure

un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per

quanto superi 30000 franchi per le persone sole, 50000 franchi per le coppie

sposate e 15000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i

figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario

delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di

queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione

ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente

112500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".

Il nuovo art. 11a LPC, in vigore dal 1° gennaio 2021, disciplina

la rinuncia a proventi e parti di sostanza in sostituzione dell'art. 11 cpv. 1

lett. g vLPC in essere fino al 31 dicembre 2020.

L'art. 11a cpv. 2 prevede che gli altri redditi, parti di sostanza

e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza

esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione

adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.

Per l'art. 11a cpv. 3 LPC, è altresì computata una rinuncia alla

sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti

dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido

motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100'000 franchi,

il limite è di 10'000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i

dettagli e definisce in particolare i validi motivi.

In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22

marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 LPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo

l'entrata in vigore di questa modifica.

Secondo l'art. 17b OPC-AVS/AI,

Vi è

rinuncia alla sostanza se una persona:

a. aliena

parti di sostanza senza esservi giuridicamente tenuta e la controprestazione

equivale a meno del 90 per cento del valore della prestazione; o

b. nel periodo

da considerare ha speso la sostanza in misura superiore al limite consentito

dall'articolo 11a capoverso 3 LPC.

Per l'art. 17c OPC-AVS/AI, l'importo della rinuncia in caso di

alienazione corrisponde alla differenza tra il valore della prestazione e

quello della controprestazione.

L'art. 17e OPC-AVS/AI regola il computo della sostanza alienata:

1 Per il calcolo delle prestazioni complementari, l'importo

computabile della sostanza cui si è rinunciato secondo l'articolo 11a

capoversi 2 e 3 LPC è ridotto annualmente di 10 000 franchi.

Considerandi

2.

L'importo della sostanza al momento della rinuncia

deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e

in seguito ridotto ogni anno.

3.

Per il calcolo della prestazione complementare annua

è determinante l'importo ridotto della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui

è assegnata la prestazione.

2.4

Le Direttive sulle prestazioni

complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1°

gennaio 2024, concretizzano le norme esposte.

Al N. 2512.02 DPC affermano che per il computo della sostanza va

tenuto conto anche delle parti di sostanza cui la persona ha rinunciato

volontariamente.

Per il N. 3443.01 DPC, la sostanza di un beneficiario di PC

comprende i beni mobili e immobili di sua proprietà e i suoi diritti personali

e reali. La provenienza delle singole parti di sostanza è irrilevante.

Secondo il N. 3510.01 DPC, per principio vanno computati come

redditi anche tutti i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato. Nel

calcolo delle PC, i proventi e le parti di sostanza cui si è rinunciato sono

computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato.

Inoltre, giusta il N. 3510.02 DPC, di regola, si deve presumere

una rinuncia se il beneficiario di PC o una persona inclusa nel calcolo delle

PC:

– ha rinunciato a proventi (v. cap. 3.5.2);

– ha alienato parti di sostanza o ha rinunciato ad avvalersi

interamente di diritti contrattuali senza obbligo legale o motivi imperativi o

se non è stata convenuta una controprestazione equivalente (v. cap. 3.5.3.2);

– o ha speso la sua sostanza in misura eccessiva (v. cap.

3.5.3.3).

2.5

Per determinare il diritto alle PC

dal 1° gennaio 2024 la Cassa di compensazione ha in particolare ritenuto una

rinuncia alla sostanza, sostenendo che nel 2019 l'assicurato ha rinunciato ad

incassare il prezzo di € 150'000.- dell'immobile a __________ venduto ai figli e

di € 40'000.- dell'abitazione a __________ venduta a terzi. Partendo

dall'ammontare delle donazioni di Fr. 215'165.-, l'amministrazione ha dedotto

Fr. 40'000.- per l'ammortamento annuo dal 2021 al 2024 previsto dall'art. 17e

OPC-AVS/AI, per giungere a Fr. 175'165.- computati all'assicurato, poiché le

rinunce a beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui

vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa

non ha qui ritenute date.

Per l'amministrazione, l'assicurato non ha comprovato che la

compensazione di € 75'000.- fra il prezzo di compravendita non incassato dal

figlio e il presunto credito vantato da quest'ultimo nei di lui confronti per

avere assunto in sua vece il pagamento degli interessi ipotecari dal 2007 al

2017, poggiava su valide pezze giustificative bancarie attestanti chiaramente

la provenienza del denaro servito per estinguere il debito ipotecario dei

genitori.

Il ricorrente ha invece sostenuto che non gli si debba imputare

una rinuncia alla sostanza e quindi che la sostanza ascrivibile ammonti a Fr.

46'457.-, poiché ha debitamente comprovato, mediante tre dichiarazioni giurate,

che è stato il figlio, dal 2007 al 2017, a provvedere personalmente

all'estinzione del suo debito ipotecario gravante sull'immobile di __________.

2.6

La definizione contemplata all'art.

11a cpv. 2 LPC concretizza la giurisprudenza sviluppata sull'art. 11 cpv. 1

lett. g vLPC e, fino al 31 dicembre 2007, sull'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC,

secondo cui i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato sono computati

come reddito. I principi che ne sono stati tratti rimangono perciò

sostanzialmente applicabili anche dopo il 1° gennaio 2021.

Occorre così ricordare che la LPC stabilisce un principio cardine

per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati

solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può

disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I-1992

pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato

non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali,

non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia

sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in

cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o

a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza

controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a

determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o

non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V

205.

consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003

EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique

VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173

consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b)

o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo

parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 394 consid. 2; DTF 115 V 353

consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag.

225.

consid. 3a).

In questi casi, la

giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia

(di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC (art. 3c

cpv. 1 lett. g vLPC).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e

ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente

senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non

sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Gli autori Carigiet/Koch,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 631 pag. 244, riportano degli

esempi tratti dalla prassi e dalla giurisprudenza in cui si computa una

rinuncia di sostanza a seguito di un'alienazione:

- liberalità e

donazioni

- contributi di

mantenimento di familiari ai sensi dell'art. 328 CC

- sostegno

finanziario ai figli maggiorenni che non rientra nell'art. 277 cpv. 2 CC

- contributi di

mantenimento di parenti o terzi che vanno oltre la garanzia del livello del

minimo vitale previsto dalla legge sull'assistenza sociale

- giochi in

denaro come lotterie, casinò e poker

- beni che sono

stati investiti con alto rischio

- concessione di

un prestito a terzi, se fin dall'inizio vi sono concreti indizi che il rimborso

è a rischio, per esempio in precedenza il mutuatario non ha rimborsato un

prestito

- chi accetta

senza motivo una suddivisione dell'eredità particolarmente sfavorevole

- chi

successivamente rimborsa beni a dei parenti per dei servizi di assistenza

forniti, anche se non è stato pattuito alcun corrispettivo e nemmeno era d'uso.

Lo scopo dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare

che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di

terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina

il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la

sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di

vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non

cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità

dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il

sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere

ad un "controllo dello stile di vita" dell'assicurato e di

chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995

pag. 173 consid. 2b; Carigiet/

Koch, op. cit., N. 625 pag. 243).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha

osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente

inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di

ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è

in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 624 pag. 243

e nota 773 pag. 243). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui

mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente

le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo

dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid.

5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta

alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per

lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso,

in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella DTF 146 V

306, pubblicata anche in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha

riconosciuto che il principio del non controllare lo stile di vita è messo

sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della

LPC la cui entrata in vigore, a quel momento prevista - e così è stato - per il

1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare art. 11a

nLPC).

Va ancora ricordato che il computo di sostanza a cui un assicurato

ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti

rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta

della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una

direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque

anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique

VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002; Carigiet/Koch,

op. cit., N. 633, pagg. 245 e 246).

Inoltre, per la valutazione della rinuncia è determinante la

legislazione in vigore al momento della richiesta delle prestazioni e non al

momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184

consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010,

consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 6.3.2; STFA P 58/00

del 18 giugno 2003, consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001, consid. 2c).

Per la valutazione della sostanza alienata e di qualsiasi

controprestazione ci si deve per contro porre al momento dell'alienazione.

Questo momento di valutazione è importante in particolare in caso di

alienazione di immobili (Carigiet/Koch,

op. cit., N. 634, pag. 246).

2.7

Nel gennaio 2003 (doc. 155-9/38) il

ricorrente e sua moglie hanno acquistato un immobile a __________ per €

147'000.-, di cui € 64'000.- versati come anticipo dagli acquirenti ai

venditori, mentre € 83'000.- sono stati pagati mediante accensione di un mutuo

bancario.

Secondo il promemoria del 5 novembre 2024 (doc. 158-3/14)

allestito dai coniugi RI 1, questi avrebbero versato alla banca dal 1° gennaio

2003.

al 31 dicembre 2006 € 21'000,79 per gli interessi ipotecari e gli

ammortamenti, riducendo il debito ipotecario a € 61'999,21. Dopodiché, non

riuscendo più a farvi fronte, essi avrebbero chiesto al figlio __________ di

farsene carico in loro vece. Questi, dal 1° gennaio 2007 fino all'estinzione del

debito il 30 giugno 2017, avrebbe versato alla banca creditrice l'importo di €

75'000.-, di cui € 13'000,79 per gli interessi passivi e € 61'999,21 per gli

ammortamenti.

In quell'occasione gli assicurati hanno inoltre affermato:

" In merito

alla richiesta di documentazione relativa agli interessi versati da parte di __________,

l'istituto bancario __________ ha eccepito che qualsiasi documento può essere rilasciato

solo a partire dal 01 gennaio 2015 e che a partire da quella data non è in

grado di precisare chi ha versato gli interessi e gli ammortamenti fino a

completa l'estensione del debito ipotecario, in quanto, gli unici intestatari

del conto sono stati i coniugi RI 1 e __________ e non importa chi ha versato

gli interessi e gli ammortamenti le ricevute di accredito sono state sempre

intestate ai predetti coniugi.".

La Cassa di compensazione ha più volte informato l'assicurato che

la documentazione bancaria trasmessale non era sufficiente per certificare che

era stato il figlio ad assumersi il suo debito ipotecario, non risultando alcun

giustificativo bancario che questi aveva effettuato con il proprio patrimonio i

pagamenti degli interessi e degli ammortamenti.

Il ricorrente ha quindi cercato di comprovare questa circostanza

mediante tre dichiarazioni giurate, che un notaio luganese ha raccolto.

Nella prima, resa il 5 novembre 2024 (doc. 158-2/14), il figlio __________

ha dichiarato di avere sottoscritto il 30 novembre 2019 una convenzione con i

propri genitori in cui ha confermato di "aver

personalmente provveduto a pagare gli interessi e gli ammortamenti gravanti sul

mutuo originario di EUR 83'000.00 iscritto in data 30.01.2003 sull'appartamento

di via __________, a suo tempo intestato ai miei genitori RI 1 e __________,

sino all'estinzione del mutuo stesso". Inoltre, egli ha

confermato quanto già scritto nel predetto promemoria, ovvero di avere pagato

dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2017 sul residuo mutuo ipotecario gli

ammontari di € 13'000,79 per gli interessi e di € 61'999,21 per gli ammortamenti,

per un totale di € 75'000.-.

La seconda e la terza dichiarazione, raccolte in un'unica

dichiarazione giurata del 9 aprile 2025 (doc. B1), sono state rese da due amici

di lunga data e quasi coetanei del figlio del ricorrente, domiciliati in

Italia, i quali si sono così espressi:

" (…) Quali

suoi amici lo abbiamo accompagnato più volte presso la Banca __________, dove

versava personalmente le rate semestrali del mutuo ipotecario gravante

sull'appartamento di via __________, di proprietà dei suoi genitori.

Possiamo inoltre dichiarare che alla nostra presenza il nostro

amico __________ ha sempre insistito che le ricevute di pagamento venissero

intestate a lui in quanto effettuava personalmente i versamenti dovuti, ma i

funzionari della Banca gli hanno sempre risposto che le ricevute bancarie, così

come risultava dalle loro richieste di pagamento, andavano intestate unicamente

al titolare del conto bancario ipotecario signor RI 1, padre di __________.

(…).".

In effetti, le certificazioni bancarie prodotte agli atti della

Cassa per gli anni dal 2008 al 2017 (docc. 102-10/135 - 102-19/135) indicano

unicamente, ogni anno, quanto è stato corrisposto per gli interessi passivi e per

il rimborso del capitale come pure a quanto ammontava il debito residuo al 31

dicembre, oltre che "Il finanziamento

risulta intestato a: RI 1, __________".

Non v'è dunque alcuna indicazione sull'identità del pagatore.

Nemmeno gli estratti conto bancari possono essere di aiuto.

Nell'estratto conto del 2008 vi sono diversi versamenti di alcune

centinaia di euro con causale "VERS.CONTANTI/ASS.

PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST." e al 31 dicembre

l'addebito di € 4'364,10 per il pagamento della rata n. 12 (doc.

102-122/135).

Nell'ottobre 2009 il conto del ricorrente è stato accreditato di

€ 1'000.- ("VERSAMENTO CONTANTI/ASSEGNI

S.SA") e il 31 dicembre è stato addebitato di € 3'251,21 per il

pagamento della rata n. 14 del mutuo ipotecario (doc. 102-115/135).

Per l'anno 2010 sono stati addebitati dal conto dell'assicurato per

la rata n. 16 del mutuo ipotecario € 3'220,43 (doc. 102-108/135). Il 22 v'è

stato il versamento di € 1'100.- (VERS.CONTANTI/ASS.

PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST.) e poi il 30 dicembre 2011

l'incasso della rata n. 18 di € 3'443,64 addebitata sul conto dell'assicurato

(doc. 102-101/135).

A inizio dicembre 2012 si rileva il versamento di € 400.- (VERS. CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO

IST.) e poi il 31 il pagamento della rata n. 20 di € 3'329,31 per il

mutuo, importo che è stato dedotto dal conto (doc. 102-93/135).

Dall'estratto del 2013 (doc. 102-85/135) si constata il versamento

di € 500.- il 10 dicembre (VERS.CONTANTI/ASS.PROPRIA

DIPEN./ ASS.CIRC.PROPRIO IST.) e il 31 dicembre il pagamento della

rata n. 22 di € 3'308,44 del mutuo ipotecario.

Nel 2014 risulta un versamento in contanti (VERS.CONTANTI/ ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO

IST.) di € 3'500.- due giorni prima dell'addebito della rata n. 24

di € 3'396,17.

L'estratto conto dell'anno 2015 indica al 31 dicembre il pagamento

della rata n. 26 di € 3'471,03 del mutuo ipotecario, composto di € 3'386,28 di

capitale e di € 84,74 di interessi.

Qualche giorno prima v'era stato il versamento sul conto di €

1'000.- e di € 2'000.- e a metà mese di altri € 2'000.- ("VERS. CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC. PROPRIO

IST.").

Per l'anno 2016 (doc. 102-58/135), il 30 dicembre è stata

addebitata la rata n. 28 di € 3'570,01 del mutuo ipotecario, con la specifica

che € 3'530.- erano la quota capitale e € 40,01 la quota interessi. A metà mese

vi sono stati dei versamenti in contanti ("VERSAMENTO CONTANTI")

di € 2'000.- e di € 6'000.-.

2.8

Da quanto precede discende che in

assenza di validi giustificativi bancari che comprovino che dal 2007 al 2017 __________

ha effettuato il pagamento delle rate del mutuo ipotecario acceso dai genitori

nel 2000 per far fronte all'acquisto dell'immobile di __________, non è

possibile ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che tali

versamenti siano avvenuti con i soldi provenienti dal patrimonio del figlio.

Questi, infatti, non è stato in grado di comprovare delle uscite equivalenti

dai propri conti bancari. Di conseguenza, le dichiarazioni dell'interessato e

dei due suoi amici non esplicano alcun effetto in assenza di pezze

giustificative che le suffraghino e le rendano verosimili.

Quand'anche si avallasse la tesi secondo cui il figlio del

ricorrente si sarebbe assunto il debito dei genitori pagando in contanti le

rate del mutuo ipotecario, non è però realistico che nell'arco di dieci anni non

vi sia nemmeno un giustificativo bancario/postale a comprova del prelevamento,

dai suoi conti bancari o postali, del corrispondente importo che poi avrebbe

riversato sul conto bancario del padre, affinché quest'ultimo disponesse della

liquidità necessaria per far fronte al pagamento semestrale delle rate mediante

addebito diretto.

Nemmeno sono stati apportati dei giustificativi comprovanti che la

persona che ha effettuato i versamenti in contanti sul conto dell'insorgente

sia stato suo figlio, indicazione, di chi effettua il versamento, che viene

invece di principio iscritta sulle pezze giustificative rilasciate dagli

istituti creditori.

Inoltre, anche laddove i versamenti sono avvenuti con la causale "VERS.CONTANTI/ASS.PROPRIA DIPEN./ASS.CIRC.PROPRIO IST.",

non è però stata chiarita, sempre mediante dei documenti, la provenienza del

denaro accreditato sul conto dell'assicurato.

Di nessun aiuto è poi la documentazione dell'istituto bancario

italiano che l'assicurato ha prodotto alla Cassa il 3 febbraio 2025 (doc. 172)

in risposta alla sua richiesta del 17 gennaio 2025 (doc. 171-2/2) di voler indicare

"la data di inizio del predetto mutuo

l'avvenuto pagamento degli interessi e delle quote di capitale versate nel

periodo intermedio nonché la data di conclusione del rapporto intercorso o

l'ammontare del versamento effettuato per l'estinzione del predetto mutuo

ipotecario.". Questa lettera, direttamente indirizzata alla banca,

fa seguito allo scritto dell'8 gennaio 2025 (doc. 171-1/2) della Cassa di

compensazione di voler produrre "la

prova o meno del pagamento degli interessi ipotecari".

Sennonché, il documento bancario del 26 giugno 2017 (doc. 172-2/7)

attestante la situazione del finanziamento, stipulato il 7 dicembre 2000 ed

erogato il 17 dicembre 2002, con rimborso in trenta rate semestrali con

modalità di addebito su conto corrente interno, che a quel momento non aveva

più rate residue da incassare, non dà in alcun modo soddisfazione alla

richiesta della Cassa di comprovare l'origine dei pagamenti del mutuo

ipotecario rispettivamente dei versamenti sul conto corrente dell'assicurato.

Così neppure gli allegati "quietanza di pagamento" del

26.

giugno 2017 (doc. 172-4/7) e "conteggio di estinzione anticipata totale"

di pari data (doc. 172-5/7), che indicano soltanto trattarsi di un

finanziamento di un mutuo ipotecario per 30 anni con intestatari il ricorrente

e la moglie e con un residuo di capitale di zero euro, dato l'ultimo incasso di

poco più di € 7'300.- per l'estinzione.

In tali circostanze, non avendo l'insorgente apportato pezze

giustificative valide a supporto delle sue affermazioni, di quelle del figlio e

dei suoi amici, secondo cui era __________ a saldare le rate del mutuo dei

genitori, si deve concludere che il ricorrente non è riuscito a comprovare,

neppure interpellando la propria banca, che il figlio gli si è sostituito come

debitore ipotecario.

Di conseguenza, la convenzione del 30 novembre 2019 (doc. 156-2/4)

sottoscritta fra l'assicurato e sua moglie in qualità di venditori con i loro

due figli operanti come acquirenti, secondo cui il prezzo di compravendita di €

75'000.- che il figlio avrebbe dovuto pagare ai genitori per l'immobile in Italia

veniva compensato con il credito che __________ vantava nei di loro confronti per

essersi assunto per dieci anni il pagamento degli interessi ipotecari e degli

ammortamenti relativi a questo immobile in luogo degli stipulanti del credito,

dal profilo del diritto sulle prestazioni complementari non costituisce una

controprestazione adeguata ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC.

Si deve pertanto ritenere che il fatto che l'assicurato non ha

preteso dall'acquirente il versamento del prezzo di € 75'000.- per l'acquisto

della metà del suo appartamento costituisce una rinuncia alla sostanza.

2.9

Medesima conclusione va tratta nei

confronti degli altri € 75'000.- che l'assicurato avrebbe dovuto ottenere dalla

figlia per la vendita dell'altra metà dell'abitazione familiare di __________.

Nella summenzionata convenzione le parti hanno verbalizzato che "Per quanto concerne il prezzo di euro 75'000.00 dovuto

dalla figlia __________, quest'ultima chiede ai genitori di volerci rinunciare

non avendo purtroppo alcuna possibilità di versarlo. Considerata

l'impossibilità di riceverlo i genitori RI 1 e __________ decidono di

rinunciare nei confronti della figlia __________ al predetto loro credito di

Sfr. 75'000.00 effettuando a favore di quest'ultima la donazione per lo stesso

importo, donazione che con la firma sul presente atto viene accettata dalla

figlia __________ con preventivo accordo del fratello __________.".

È quindi indubbio che si è trattato di una donazione senza

controprestazione e che dunque la sostanza che l'avente diritto ha rinunciato a

incassare deve essere computata come reddito come se la rinuncia non fosse

avvenuta (art. 11a cpv. 2 LPC).

2.10

Anche la vendita dell'abitazione in

Albania, avvenuta il 9 maggio 2019 (doc. 102-5/135) per l'importo di € 40'000.-,

segue la stessa sorte, visto che il prezzo di compravendita è stato accreditato

dall'assicurato sul conto del figlio con la specifica causale, tradotta

dall'albanese, di "assistenza

finanziaria al figlio per l'acquisto di una casa in Italia" (docc. 77-4/5 e 77-5/5),

come peraltro è espressamente indicato a mano sul giustificativo bancario:

"Soldi vendita donati al figlio".

Trattandosi dunque manifestamente di una donazione al figlio avvenuta

senza alcuna controprestazione adeguata, anche questo importo deve essere

computato nei redditi del ricorrente a titolo di rinuncia alla sostanza ai

sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC.

2.11

Stando così le cose, è corretto che

la Cassa cantonale di compensazione ha computato nei redditi del ricorrente l'intera

sostanza estera a cui egli ha rinunciato nel 2019, tenendo conto

dell'ammortamento annuo secondo l'art. 17e OPC-AVS/AI.

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede

(art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni