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Decisione

33.2025.9

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2025Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

L'Alta Corte ha evidenziato, al considerando 4.2, che il Tribunale

cantonale ha innanzitutto spiegato in modo convincente che nel calcolo della

sostanza netta determinante per la soglia di sostanza devono essere considerati

anche i beni a cui si è rinunciato. Così l'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD rinvia

integralmente all'art. 9a LPC per quanto riguarda la soglia di sostanza e

quindi anche al suo capoverso 3, che stabilisce che la sostanza a cui si è rinunciato

giusta l'art. 11a cpv. 2-4 LPC appartiene anch'essa alla sostanza netta ai sensi

dell'art. 11a cpv. 1 LPC. Ne consegue che la sostanza a cui si è rinunciato

deve essere presa in considerazione non solo ai fini del calcolo delle

prestazioni (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. c LPTD), ma anche per valutare se è

stata superata la soglia di sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato

disposto con l'art. 9a LPC).

Al considerando 4.3 il Tribunale federale ha poi esaminato la base

giuridica del diritto alle prestazioni transitorie, osservando che, ai sensi

dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, la sostanza netta determinante per la soglia

di sostanza comprende anche gli averi previdenziali della previdenza

professionale, nella misura in cui superano l'importo di Fr. 509'860 (cfr. art.

4 OPTD in combinato disposto con l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD nella

versione valida fino al 31 dicembre 2022).

Come ha correttamente riconosciuto il Tribunale di primo grado, la

sistematica dell'art. 5 cpv. 2 LPTD riguarda gli averi della previdenza

detenuti in un istituto di previdenza. Il progetto del Consiglio federale non

prevedeva ancora il computo degli averi di previdenza professionale nella

sostanza netta. Gli averi di libero passaggio non dovevano essere conteggiati

come sostanza né essere considerati per la soglia di sostanza, finché erano

ancora in un istituto di libero passaggio. Lo scopo era il mantenimento della

tutela della previdenza. Tuttavia, una volta versata in contanti la prestazione

di uscita ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LFLP, la persona interessata non può più

contare sulla tutela previdenziale ai sensi degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP

così come dell'art. 10 segg. OLP, come ha correttamente ritenuto il Tribunale

cantonale. Di conseguenza, nel Messaggio (FF 2019 capitolo 4.1.3) si afferma

anche che una prestazione di libero passaggio versata costituisce una sostanza

computabile. La critica del ricorrente secondo cui vi sarebbe una violazione

del principio della parità di trattamento è infondata poiché, conformemente a

quanto detto, sussistono ragioni oggettive per il diverso trattamento del

capitale prelevato e del capitale detenuto in un istituto di previdenza per

mantenere la tutela previdenziale.

Il TCA non ha violato il diritto federale tenendo conto della

prestazione di libero passaggio ricevuta dal ricorrente nel 2014 nella valutazione

della soglia di sostanza anche se era al di sotto del limite di Fr. 509'860.- (cfr.

consid. 4.4).

2.10. Nel giudizio federale appena esposto

il ricorrente lamentava una disparità di trattamento tra una persona che ha

prelevato il suo capitale LPP e una che non lo ha fatto. In effetti, nel primo

caso, si tiene conto dell'importo ritirato a partire dal primo centesimo; nel

secondo caso, invece, sarebbe stata applicata una franchigia di 509'860 franchi

ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD. Secondo il Tribunale Federale, questo

approccio è corretto alla luce dell'art. 8 cpv. 1 della Costituzione federale.

In effetti, non appena l'assicurato ha ritirato il suo avere di

previdenza, questo importo non è più destinato alla previdenza. Le due situazioni

sono diverse e dunque è ammissibile un trattamento diverso. È quindi corretto

prendere in considerazione per la valutazione della soglia di sostanza un

importo inferiore alla franchigia sopra menzionata. Il rifiuto della domanda di

prestazioni transitorie non viola pertanto il principio di uguaglianza di

trattamento, poiché la legge prevede differenze tra la sostanza già prelevata e

quella rimasta in un istituto di previdenza.

Il Tribunale federale ha dunque affermato che gli averi di libero

passaggio non devono essere presi in considerazione per la soglia di sostanza

ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c LPTD in combinato disposto con l'art. 9a LPC,

finché sono ancora detenuti in un istituto di libero passaggio. Per contro, una

prestazione di libero passaggio versata costituisce una sostanza computabile

(STF 8C_110/2024 consid. 4.3).

Se, dunque, si preleva il capitale del 2° pilastro depositato su

un conto di libero passaggio, questa prestazione di uscita deve essere

computata interamente, ovvero non si può applicare la franchigia di Fr.

537'420.- (nel 2025) di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD in connessione con

l'art. 4 OPTD che vale, invece, solo quando l'avere previdenziale è ancora depositato

sul conto di libero passaggio, che quindi continua a beneficiare della tutela

previdenziale voluta con la LPTD, finché non viene prelevato.

2.11. Nell'evenienza concreta, la

ricorrente si è lamentata che ritenere che solo gli averi del 2° pilastro

beneficiano della protezione legale genera una disparità di trattamento fondata

sul sesso - generalmente sono le donne a non potere accedere a una cassa

pensioni della previdenza professionale - e sulla posizione sociale degli

assicurati - lavorando meno a causa degli impegni familiari, le donne, ma anche

i giovani, contribuiscono meno alla propria previdenza professionale a causa,

anche, del salario minimo per potere essere affiliati. A suo dire, i suoi averi

della previdenza individuale vincolata - che l'assicurata si è costituita non

potendo sempre accedere all'assicurazione obbligatoria della LPP - sono

tutt'ora vincolati ai fini previdenziali e, quindi, come per il capitale di

libero passaggio, non devono essere conteggiati siccome sono inferiori alla

franchigia di Fr. 537'420.-. Permetterne il computo ai fini della valutazione

della soglia di sostanza comporterebbe che fra gli averi dei due pilastri vi

sarebbe una disparità di trattamento vietata dall'art. 8 Cost. fed.

2.12. Il principio della parità di

trattamento è disatteso soltanto quando, tra casi simili, vi sono distinzioni

che nessun ragionevole motivo in relazione alla situazione da regolare

giustifica di fare o sottopone ad un regime identico situazioni che presentano

tra loro differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un

trattamento diverso (DTF 143 I 1 consid. 3.3; STF 8C_16/2022 del 10 novembre

2022, consid. 6.2.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 4.3). Le

situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni

aspetto, ma la loro similitudine va stabilita per quel che riguarda i fatti

pertinenti per la decisione da prendere. L'ingiustificata inuguaglianza,

rispettivamente la disparità di trattamento, deve riferirsi ad un aspetto

sostanziale (DTF 142

V 316 consid. 6.1.1; DTF 141 I

235 consid. 7.1 e DTF 141 I 153 consid. 5.1, con riferimenti;

STF 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, consid. 6.2.2).

Nella DTF 150 V 161 il Tribunale federale si è pronunciato sul caso

di un assicurato a cui l'assistenza sociale ha chiesto la restituzione di oltre

Fr. 77'000.-, poiché questi aveva un conto di libero passaggio di cui non

l'aveva informata e che avrebbe potuto ritirarne il capitale cinque anni prima

dell'età normale di pensionamento in modo da non essere più dipendente

dall'assistenza sociale da quel momento.

La nostra Massima istanza ha deciso

che l'obbligo per un beneficiario dell'assistenza sociale di prelevare il più

presto possibile il capitale di libero passaggio viola in ogni caso la

protezione previdenziale del diritto federale e il principio di proporzionalità

se, nonostante il prelievo anticipato, sussiste il rischio di dipendere

nuovamente dall'assistenza sociale prima della riscossione anticipata della rendita

di vecchiaia AVS (cfr. consid. 7.3.2, 7.3.3 e 7.4). Inoltre, non vi è alcuna

disparità di trattamento contraria alla Costituzione (cfr. consid. 7.3.7).

L'Alta Corte ha affermato che è vero che, rifiutando di ritirare

l'avere di libero passaggio all'età di 60 anni, il ricorrente si trova in una

situazione migliore rispetto a un assicurato in una situazione analoga che si è

avvalsa dell'opzione di ritiro anticipato e deve utilizzare l'avere per il

proprio sostentamento attuale e futuro. Tuttavia, questa disparità di

trattamento è oggettivamente giustificata nella misura in cui la persona

interessata ha deciso consapevolmente di effettuare un prelevamento anticipato

di propria volontà, ad esempio per uscire dall'assistenza sociale e migliorare

il proprio tenore di vita. Dal momento in cui l'interessato ha effettivamente

ricevuto la prestazione di libero passaggio, la tutela previdenziale non è più

violata. Questa viene annullata dalla dichiarazione di volontà dell'interessato

di andare in pensione anticipata con l'obiettivo di accedere alla prestazione

di libero passaggio per finanziare il proprio sostentamento a partire dal

pensionamento anticipato. La disparità di trattamento tra i beneficiari

effettivi della prestazione di libero passaggio e le persone che decidono di

mantenere la protezione previdenziale fino al prelevamento anticipato della

rendita AVS o che sono costrette a ritirare la prestazione di libero passaggio

sotto minaccia di un'interruzione sanzionatoria dell'assistenza sociale, non

appare quindi del tutto criticabile.

2.13. Come ha evidenziato il Tribunale

federale nell'esposta sentenza destinata a pubblicazione (8C_110/2024), una

volta che il capitale del 2° pilastro viene versato come prestazione di uscita,

la persona assicurata non può più contare sulla protezione previdenziale e

quindi questi averi sono assimilati a normali risparmi. Come tali, non possono

più beneficiare della franchigia prevista dall'art. 4 OPTD in connessione con

l'art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 LPTD che, invece, si applica, solo e soltanto,

agli averi che sono ancora depositati su un conto di libero passaggio. In tal

senso, il Tribunale federale ha concluso che il capitale di libero passaggio

prelevato dal ricorrente (Fr. 350'000.-) deve essere preso in considerazione

nella valutazione della soglia di sostanza anche se è inferiore alla franchigia

(STF 8C_110/2024 consid. 4.4).

In presenza di fattispecie diverse, vi sono ragioni oggettive per

trattare diversamente il capitale versato e il capitale detenuto in un istituto

di previdenza, perciò nella STF 8C_110/2024 del 25 novembre 2024 il Tribunale

federale ha respinto la critica di violazione del principio di uguaglianza di

trattamento previsto dall'art. 8 Cost. fed.

La medesima conclusione deve essere tratta nel caso concreto.

Il capitale del 2° pilastro e quello del 3° pilastro che sono

versati alla persona interessata sono considerati allo stesso modo, nel senso

che, per la valutazione della sostanza e della soglia di sostanza, entrambi non

beneficiano della protezione previdenziale e quindi della franchigia.

Se, invece, gli averi della previdenza professionale e gli

averi della previdenza individuale vincolata si trovano ancora

depositati in un istituto di previdenza, ecco che questi capitali seguono due

sorti distinte.

Gli averi di libero passaggio, come previsto dal Messaggio del

Consiglio federale, non vengono computati nella sostanza o nella soglia di

sostanza fintanto che rimangono depositati in un istituto di libero passaggio

(FF 2019 6894). Laddove, però, gli averi di libero passaggio possano essere

percepiti come prestazioni di vecchiaia, ossia al più presto dal compimento dei

60 anni (art. 16 OLP), per la determinazione della soglia di sostanza in virtù dell'art.

5 cpv. 2 lett. c LPTD vanno considerati solo nella misura in cui superano la

franchigia prevista dall'art. 4 OPTD, mentre non vanno considerati per

determinare la sostanza netta (art. 21 cpv. 4 OPTD).

Per contro, il capitale del terzo pilastro, se il beneficiario ha

la possibilità di riscuoterlo, e quindi se ha più di 60 anni (art. 3 cpv. 1 OPP

3), va considerato nel computo della sostanza e della soglia di sostanza senza

tenere conto della franchigia. Il testo legale dell'art. 4 OPTD è, come visto,

molto chiaro e concerne unicamente, così come l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, come

ha stabilito il Tribunale federale al considerando 4.3 della sentenza 8C_110/2024

del 25 novembre 2024, gli averi di previdenza della previdenza professionale

e non anche gli averi della previdenza individuale vincolata, che non

viene invece mai menzionata dal legislatore.

A differenza degli averi della previdenza professionale, che

beneficiano della protezione accordata dal legislatore per la valutazione della

soglia di sostanza (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) e della sostanza netta (art. 5

Considerandi

cpv. 1 lett. c LPTD e art. 21 cpv. 4 OPTD), i capitali della previdenza individuale

vincolata non godono di alcuna protezione previdenziale e vanno sempre

computati, integralmente, per calcolare la sostanza e valutare il superamento

della soglia di sostanza se, conformemente all'art. 3 cpv. 1 OPP 3, possono

essere versati al beneficiario.

Non va poi dimenticato che la differenza principale fra il 2° e il

3° pilastro risiede nel fatto che la costituzione di un avere previdenziale

della previdenza professionale (2° pilastro) è obbligatoria per i

lavoratori salariati (art. 2 cpv. 1 LPP), mentre la costituzione della

previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) - la cui base

costituzionale è l'art. 111 cpv. 4 Cost. fed., che promuove la previdenza privata

- è volontaria (STF 2A.292/2006 del 15 gennaio 2007, consid. 6.3).

Inoltre, come ha evidenziato il Consiglio federale nel suo

Messaggio sulla LPTD, con le prestazioni transitorie si è voluto colmare la

lacuna esistente fino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria

dell'AVS e tutelare la previdenza per la vecchiaia, in modo tale che la persona

disoccupata non debba intaccare il capitale del 2° pilastro (FF 2019 6890),

tanto che, poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile

anche mentre la persona disoccupata percepisce le prestazioni transitorie, gli

averi di libero passaggio, fintanto che sono depositati in un istituto di

libero passaggio, non sono computati per calcolare la sostanza o valutare il

superamento della soglia di sostanza (FF 2019 6894), ma solo se, in

quest'ultimo caso, non superano la franchigia prevista dall'art. 5 cpv. 2 lett.

c LPTD.

La previdenza professionale e la previdenza individuale

vincolata, seppure simili, sono però differenti e il legislatore ha voluto consapevolmente

trattarle in modo diverso.

Non si può perciò concludere per una violazione del principio della

parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) fra il 2° e il 3° pilastro, visto che

si tratta di due istituti differenti che, dal profilo delle prestazioni

transitorie, seguono sorti diverse.

2.14

L'assicurata, che al momento

dell'insorgenza del diritto alle prestazioni transitorie aveva 61 anni e poteva

quindi riscuotere il capitale della sua previdenza individuale vincolata

(art. 3 cpv. 1 OPP 3), anche se investito in fondi, si trovava in una posizione

differente rispetto a una persona assicurata i cui averi di libero passaggio sono

depositati in un istituto di previdenza. Infatti, essa non poteva vantare lo

stesso trattamento riservato per gli averi di libero passaggio depositati su un

conto di libero passaggio, poiché benché anche questi ultimi erano prelevabili,

tuttavia fruivano comunque della limitazione nel computo della soglia di

sostanza data dalla franchigia di Fr. 537'420.- nel 2025.

Due situazioni di fatto diverse richiedono l'applicazione di norme

diverse e quindi da una situazione diversa non si può trarre le stesse

conclusioni. Sulla scorta di basi fattuali differenti, non vi è pertanto spazio

per fare valere una presunta violazione del principio generale dell'uguaglianza

di trattamento.

Come visto, però, queste due forme di previdenza possono seguire

il medesimo destino soltanto in un'unica occasione e meglio quando i relativi

averi sono versati al beneficiario. In tal caso, non v'è infatti più la

protezione previdenziale degli artt. 2 segg. e 20 segg. LFLP e 10 segg. OLP e

quindi per gli averi della previdenza professionale che vengono ritirati

non si può più applicare la franchigia (art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD e art. 4 OPTD)

che la ricorrente pretende invece estendere anche al suo 3° pilastro. Con il

versamento della prestazione di uscita, questi averi si trovano perciò sullo

stesso piano di trattamento degli averi della previdenza individuale

vincolata e sono computati integralmente alla stregua dei risparmi depositati su

un normale conto bancario o postale.

Nemmeno in tale ipotesi si può dunque validamente sollevare una

violazione del principio di uguaglianza di trattamento.

2.15

Contrariamente a quanto sostenuto

dalla ricorrente, le norme legali concernenti le prestazioni transitorie per

disoccupati anziani - in particolare l'art. 5 LPTD e l'art. 5 cpv. 2 lett. c

LPTD - non fanno alcuna distinzione fondata sulla posizione sociale o sul sesso

degli assicurati.

Ogni lavoratore salariato o disoccupato, uomo o donna, che adempie

i presupposti dell'art. 2 LPP, è assoggettato all'assicurazione obbligatoria

sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Gli indipendenti e i salariati non sottoposti all'assicurazione

obbligatoria possono assicurarsi facoltativamente (art. 4 LPP).

Nessuna discriminazione fondata sul sesso, e nemmeno fondata sulla

posizione sociale dovuta al non raggiungimento del salario annuo previsto

dall'art. 2 cpv. 1 LPP, viene dunque attuata nell'ambito delle prestazioni

transitorie per disoccupati anziani.

Infatti, tutti coloro che guadagnano meno/più di Fr. 22'680.-

(valore valido nel 2025) sono trattati allo stesso modo e quindi (non)

sottostanno all'assicurazione obbligatoria LPP. Il limite di reddito comporta forzatamente

una distinzione tra chi può accedere alla previdenza professionale e chi non può

esservi obbligatoriamente assoggettato, ma ogni persona che si trova sopra o

sotto questo limite è trattata allo stesso modo, a prescindere dal sesso.

Quanto al terzo pilastro, l'art. 7 OPP 3 definisce in quale misura

i salariati e gli indipendenti, uomini e donne, possono versare contributi a

forme riconosciute di previdenza e dedurli dal loro reddito e nemmeno la

fissazione di questi importi massimi ricade in una discriminazione fondata

sulla posizione sociale degli affiliati o sul loro sesso. Per tutti è infatti previsto

il medesimo importo limite.

La circostanza che, nella prassi, siano soprattutto le donne a non

avere un secondo pilastro o ad averne uno di dimensioni contenute a causa delle

difficoltà lavorative, e quindi contributive, date dal non essere in grado di

lavorare dovendo/volendo occuparsi della famiglia e della cura degli eventuali figli

o dal potere/volere unicamente lavorare a tempo parziale o dal trovare lavori

poco retribuiti che non permettono di raggiungere il salario minimo di entrata

per sottostare all'assicurazione obbligatoria, è una conseguenza della scelta

del legislatore. L'accesso al 2° pilastro è in effetti stato consapevolmente impedito

a taluni lavoratori e il TCA non può mettere in discussione questa scelta

legislativa, dovendo applicare le norme contenute nelle leggi federali, anche

se esse dovessero violare i diritti costituzionali (DTF 144 I 340 consid. 3.2; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 4.1; STF 9C_125/2016 dell'11 marzo 2016).

Infatti, secondo l'art. 190 Cost. fed. le leggi federali sono

determinanti per le autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

La critica della ricorrente di incostituzionalità della normativa

LPTD (in particolare dell'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD) deve perciò essere

respinta.

Va inoltre tenuto presente che nel Messaggio (FF 2019 6894 seg.)

il Consiglio federale ha precisato che il reinserimento professionale del

disoccupato è un obiettivo auspicabile, perciò gli averi della previdenza

professionale vanno preservati, mentre la previdenza individuale vincolata non

ha nulla a che vedere con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro.

Il legislatore ha perciò consapevolmente posto questi due regimi

su piani differenti per ciò che concerne le prestazioni transitorie, prevedendo

un regime speciale soltanto per gli averi di libero passaggio e mai accennando

agli averi del 3° pilastro, che in tal modo rientrano nella sostanza al pari di

altri averi depositati su conti non vincolati. La LPTD non ha dunque

legittimato alcuna disparità di trattamento contraria alla Costituzione

federale.

2.16

Per quanto concerne l'affermazione

ricorsuale secondo cui il rifiuto delle prestazioni transitorie sarebbe atto ad

influenzare l'organizzazione della vita familiare della ricorrente avendo un

figlio diversamente abile che necessita di cure e attenzioni, violando in tal

modo il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancita dall'art. 8

CEDU costringendola di fatto a peripezie per mantenere la famiglia e mettendola

in difficoltà nel dispensare assistenza e cure al figlio, la stessa va

respinta.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto

dall'art. 8 CEDU non fonda un diritto diretto a prestazioni delle assicurazioni

sociali, e meglio un obbligo di fornire prestazioni finanziarie o di garantire

un determinato livello di vita. Esso implica semmai, a certe condizioni, il

rispetto effettivo della vita privata o familiare (DTF 139 I 257, DTF 139 I 155).

In base alla giurisprudenza della CEDU, dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto

un obbligo per gli Stati membri di fornire determinate prestazioni assicurative

sociali. L'art. 8 CEDU non fonda di conseguenza alcun diritto (diretto)

all'ottenimento di prestazioni sociali (STF 9C_499/2017 del 30 agosto 2017,

consid. 3.2.1.2 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr. 3: in quel caso, un diritto diretto

del marito superstite a una rendita vedovile dell'AVS).

L'assicurata ha inoltre sollevato l'applicazione dell'art. 14 CEDU

ritenendo che il legislatore, volendo proteggere unicamente gli averi di libero

passaggio della previdenza professionale con l'istituzione della franchigia di

cui all'art. 4 OPTD e l'esclusione dalla sostanza netta secondo l'art. 21 cpv.

4.

OPTD, abbia compiuto una discriminazione degli assicurati sul sesso e sulla loro

posizione sociale.

Innanzitutto occorre evidenziare che il divieto di non

discriminazione, ancorato nell'art. 14 CEDU, torna applicabile unicamente insieme a

diritti garantiti convenzionalmente e non ha alcuna portata propria (STF

9C_499/2017 del 30 agosto 2017, consid. 3.2.1 pubblicata in SVR 2018 AHV Nr.

3).

In

secondo luogo, al riguardo il Tribunale federale (9C_394/2021 del 3 gennaio 2022,

consid. 4.4) ha ricordato che perché si realizzi una

discriminazione sanzionata dalla convenzione, occorre piuttosto che si presenti

una differenza, la quale non si fonda su di una giustificazione oggettiva e

ragionevole, vale a dire che non persegue uno scopo legittimo o se non è in una

relazione ragionevole di proporzionalità tra i mezzi usati e il fine

perseguito. Gli Stati nazionali fruiscono di un margine di apprezzamento per

determinare se e in quale misura siano giustificate differenze tra situazioni

rispetto ad altre analoghe. L'ampiezza di questo ventaglio varia secondo le

circostanze, gli ambiti e il contesto. Un ampio margine di apprezzamento è

normalmente lasciato agli Stati nel campo di misure di ordine generale in

materia economica e sociale (DTF 143 I 1 consid.

5.5

con riferimenti alla giurisprudenza convenzionale). Gli interessi

finanziari dello Stato (e quindi anche il finanziamento dell'assicurazione)

sono un valido motivo che può essere accettato nell'ambito proprio del margine

di apprezzamento di ciascuno Stato (DTF 143 I 1 consid.

5.

).

La circostanza che, per motivi finanziari, gli averi previdenziali

del secondo e del terzo pilastro siano trattati dal legislatore sostanzialmente

in modo differente per quanto concerne la valutazione della sostanza netta e la

soglia di sostanza, che sono dei parametri necessari per determinare i

beneficiari delle prestazioni transitorie per disoccupati anziani, non porta

quindi a concludere per questo solo fatto che vi sia una discriminazione a

ragione del sesso e delle condizioni sociali degli assicurati.

In conclusione, l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, che istituisce una

franchigia soltanto per gli averi previdenziali della previdenza professionale,

e l'art. 21 cpv. 4 OPTD, che esclude soltanto gli averi di libero passaggio

dalla sostanza netta, non violano né il principio della parità di trattamento

previsto dall'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 14 CEDU, né il diritto al

rispetto della vita familiare secondo l'art. 13 cpv. 1 Cost. fed. e l'art. 8 n.

1.

CEDU.

2.17

Sulla scorta di quanto precede, la

Cassa di compensazione ha agito correttamente non computando nella soglia di

sostanza della ricorrente, giusta l'art. 5 cpv. 2 lett. c LPTD, gli

averi previdenziali di Fr. 25'189,94 (dato al 31 dicembre 2024) depositati su

un conto di libero passaggio, giacché inferiori alla franchigia di Fr.

537'420.- (art. 4 OPTD).

Parimenti, per determinare se l'assicurata disponeva di una

sostanza netta inferiore a Fr. 50'000.-, conformemente all'art. 5 cpv. 1

lett. c LPTD la Cassa ha a buon diritto computato gli averi del 3° pilastro della

ricorrente, interamente, seppure ancora depositati su un conto vincolato,

ritenuto che essa aveva la possibilità di chiederne il versamento.

Premesso che la sostanza determinante per il calcolo della

sostanza netta è quella disponibile il primo giorno del mese a partire dal

quale sono chieste le prestazioni transitorie (art. 2 OPTD), sia che si

consideri l'ammontare di Fr. 80'614.- al 31 dicembre 2024 sia di Fr. 78'201.-

al 7 aprile 2025 (doc. B4) quale previdenza vincolata pilastro 3a, anche se

investita in fondi e quindi non ancora ritirata dalla beneficiaria, si deve

concludere che la soglia di sostanza prevista per persona sola è in ogni caso

superata.

Va da ultimo osservato che anche in ambito di prestazioni

complementari, sistema che le prestazioni transitorie per disoccupati anziani,

per volontà del legislatore, hanno ripreso il più possibile (STF 8C_110/2024

consid. 5.6, 6.3 e 6.6), nella DTF 146 V 331 (= SVR 2021 EL Nr. 1), il

Tribunale federale ha ricordato che il computo di un importo della sostanza nel

senso dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC avviene non solo in caso di versamento

effettivo di un avere di libero passaggio, ma già quando esso è legalmente

ammissibile (cfr. consid. 3 e 4).

La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.18

La procedura non è soggetta a spese,

poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021; Ares Bernasconi,

Actualités du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019,

in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art.

29.

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA

alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e

controprogetto».

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni

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